Termine di referendum: 24 gennaio 2008

Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta: I La legge federale 20 giugno 19522 sugli assegni familiari nell'agricoltura è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutta la legge l'espressione «piccoli contadini» è sostituita con «agricoltori indipendenti».

Art. 2 cpv. 3 L'assegno per i figli è pagato per ogni figlio ai sensi dell'articolo 9. Esso ammonta a 190 franchi al mese nella regione di pianura e a 210 franchi al mese nella regione di montagna.

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Art. 5

Persone aventi diritto

Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani indipendenti.

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Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano.

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Art. 7 cpv. 1 L'assegno familiare per gli agricoltori indipendenti consiste in un assegno per i figli pagato per ogni figlio ai sensi dell'articolo 9. Esso ammonta a 190 franchi al mese nella regione di pianura e a 210 franchi al mese nella regione di montagna.

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FF 2006 5815 RS 836.1

2006-1333

6535

Assegni familiari nell'agricoltura. LF

Art. 10 cpv. 1 I lavoratori agricoli, gli agricoltori indipendenti e gli alpigiani indipendenti hanno diritto ad assegni familiari conformemente alla presente legge soltanto se non riscuotono già altri assegni dello stesso genere per lo stesso figlio. Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari come lavoratore agricolo, come agricoltore indipendente e come alpigiano indipendente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli di questo concorso di diritti.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 20073 Termine di referendum: 24 gennaio 2008

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FF 2007 6535

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