C Decreto federale sui crediti secondo la legge sull'aiuto alle università per gli anni 20082011
Disegno
(12° periodo di sussidio) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 13 capoverso 3 della legge dell'8 ottobre 19992 sull'aiuto alle università (LAU); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20073, decreta: Art. 1
Periodo di sussidio
Il dodicesimo periodo di sussidio secondo la LAU si estende dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011.
Art. 2
Sussidi di base
Per il dodicesimo periodo di sussidio è stanziato un limite di spesa di 2271,9 milioni di franchi per i sussidi di base secondo l'articolo 14 LAU.
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L'importo è ripartito nel seguente modo:
2008:
549,8 milioni di franchi;
2009:
559,7 milioni di franchi;
2010:
565,4 milioni di franchi;
2011:
597,0 milioni di franchi.
Art. 3
Impiego dei mezzi
Lo 0,5 per cento al massimo dei crediti di pagamento annui può essere utilizzato per il monitoraggio e la statistica, le valutazioni e i mandati peritali.
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1 2 3
Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.
RS 101 RS 414.20 FF 2007 1131
2006-2839
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Crediti secondo la legge sull'aiuto alle università negli anni 20082011. DF
Art. 4
Sussidi agli investimenti
Per il dodicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d'impegno di 290 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 18 LAU.
Art. 5
Sussidi subordinati a progetti
Per il dodicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d'impegno di 250 milioni di franchi per i sussidi subordinati a progetti secondo l'articolo 20 LAU.
Nell'assegnazione dei mezzi, si tiene conto in particolare del risanamento del portafoglio.
Art. 6
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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