Legge federale sui servizi di sicurezza delle imprese di trasporto

Disegno

(LFSI) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 87 e 92 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20052 e il messaggio aggiuntivo del 9 marzo 20073, decreta: Art. 1

Campo di applicazione

1

La presente legge disciplina il servizio di sicurezza delle imprese di trasporto.

2

Per imprese di trasporto ai sensi della presente legge s'intendono: a.

le imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 9 della legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie;

b.

le imprese ferroviarie, di trasporto a fune, filoviarie, di autobus e di navigazione titolari di una concessione secondo l'articolo 6 della legge del ...5 sul trasporto di viaggiatori.

Art. 2

Scopo e compiti

Per quanto è necessario per proteggere i viaggiatori, gli impiegati, le merci trasportate, l'infrastruttura e i veicoli e per garantire un esercizio regolare, le imprese di trasporto dispongono di un servizio di sicurezza.

1

2

3

1 2 3 4 5

Il servizio di sicurezza: a.

veglia al rispetto delle prescrizioni relative ai trasporti e all'uso degli impianti; e

b.

coadiuva i servizi competenti nel perseguimento delle violazioni delle disposizioni penali federali che possono ripercuotersi sulla sicurezza dei viaggiatori, degli impiegati, delle merci trasportate, dell'infrastruttura o dei veicoli o sull'esercizio regolare.

Il Consiglio federale definisce in dettaglio i compiti dei servizi di sicurezza.

RS 101 FF 2005 2183 FF 2007 2457 RS 742.101 RS ...; FF 2007 2583

2006-1341

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Servizi di sicurezza delle imprese di trasporto. LF

Art. 3

Organizzazione

Le imprese di trasporto possono istituire un servizio di sicurezza comune nell'ambito di accordi d'esercizio.

1

Con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) le imprese di trasporto possono affidare la gestione del servizio di sicurezza a un'organizzazione privata con sede in Svizzera. L'autorizzazione è rilasciata se l'organizzazione privata garantisce il rispetto delle prescrizioni applicabili. Le imprese di trasporto rimangono responsabili del corretto adempimento dei compiti affidati.

2

Art. 4

Organi di sicurezza

Il servizio di sicurezza è affidato a personale d'esercizio o viaggiante appositamente formato oppure a una polizia dei trasporti (organi di sicurezza). L'impresa di trasporto fa intervenire gli organi di sicurezza in base alla situazione di pericolo.

1

2

Il personale della polizia dei trasporti è personale giurato.

Il Consiglio federale disciplina la formazione e l'equipaggiamento degli organi di sicurezza. Le armi ammesse per l'autodifesa e l'aiuto alla legittima difesa sono i manganelli e gli agenti antisommossa. Sono escluse le armi da fuoco.

3

Art. 5 1

2

Poteri degli organi di sicurezza

Gli organi di sicurezza possono: a.

interrogare persone e controllare i documenti di legittimazione;

b.

trattenere e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni;

c.

riscuotere una cauzione conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.

La polizia dei trasporti può inoltre: a.

ritirare oggetti, a destinazione della polizia per assicurare le prove;

b.

consegnare immediatamente le persone fermate alla polizia più vicina.

La persona che ha fatto uso illecito di una prestazione di trasporto può esser consegnata alla polizia secondo il capoverso 2 lettera b solo se non può dimostrare la propria identità e non presta la cauzione richiesta.

3

Si può esercitare la coercizione diretta solo se è indispensabile per esercitare i poteri di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b. Se una persona viene trattenuta e consegnata alla polizia perché ha commesso un crimine o un delitto, è ammesso l'uso di manette o lacci.

4

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Art. 6

Trattamento dei dati

Per adempiere i loro compiti, gli organi di sicurezza possono trattare i seguenti dati:

1

a.

dati per accertare l'identità di una persona;

b.

dati relativi a infrazioni di una persona contro prescrizioni per la protezione di viaggiatori, impiegati, merci trasportate, infrastruttura e veicoli e per garantire un esercizio regolare dell'impresa di trasporto.

2 Se il servizio di sicurezza è affidato a un'organizzazione privata secondo l'articolo 3 capoverso 2, i sistemi di trattamento dei dati devono essere separati fisicamente e logicamente dagli altri sistemi di trattamento dei dati dell'organizzazione.

Per il rimanente si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16­25 e 27.

3

Art. 7

Collaborazione con le autorità di polizia

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione con le autorità di polizia, in particolare lo scambio di informazioni.

Art. 8

Vigilanza

L'UFT esercita la vigilanza sugli organi di sicurezza.

Art. 9

Disobbedienza

Chiunque contravviene agli ordini del personale incaricato di garantire la sicurezza è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

1

2

Il perseguimento e il giudizio di queste infrazioni spettano ai Cantoni.

Art. 10

Perseguimento d'ufficio

I reati punibili secondo il Codice penale7 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro il personale in servizio, incaricato di garantire la sicurezza.

Art. 11

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 18 febbraio 18788 sulla polizia delle strade ferrate è abrogata.

Art. 12

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6 7 8

RS 235.1 RS 311.0 CS 7 27; RU 1958 347, 1986 1974

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