Domanda di autorizzazione per un'emissione sperimentale di linee di grano geneticamente modificate Richiedente:

Istituto di biologia delle piante dell'Università di Zurigo, rappresentato dal Prof. Dott. Beat Keller, direttore esecutivo

Fascicolo:

B07002- Emissione sperimentale di linee transgeniche di grano sul campo.

Modificazione genetica/geni impiantati: ­ alleli del gene Pm3, derivante dal grano, che conferiscono una resistenza specifica contro l'oidio; i geni sono in parte provvisti di un epitopo HA (HA tag) del virus dell'influenza umana A/Victoria/3/75 (H3N2) al fine di rilevare la presenza della proteina nelle piante.

­ gene manA, derivante dall'E. coli, che codifica per la fosfomannosio isomerasi; ciò permette alle cellule di utilizzare il mannosio come fonte di C (gene marcatore).

Obiettivi della sperimentazione: ­ ricerca di base sulla funzione e sull'utilità del grano transgenico con cellule di resistenza Pm3; ­ chiarimento di aspetti legati alla biosicurezza in riferimento all'emissione sperimentale di grano transgenico con cellule di resistenza Pm3.

Luogo della sperimentazione: ­ Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) / sede di Reckenholz, 8046 Zurigo Durata della sperimentazione: marzo 2008­agosto 2010

Procedura di autorizzazione:

Procedura ai sensi dell'articolo 11 della legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica (LIG, RS 814.91) e degli articoli 7 segg. e 18 segg. dell'ordinanza del 25 agosto 1999 sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA, RS 814.911).

Autorità che rilascia l'autorizzazione:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), 3003 Berna.

Consultazione Gli atti non confidenziali possono essere consultati dal pubblica del fascicolo: pubblico dal 15 maggio al 14 giugno 2007 (compreso) durante il normale orario d'ufficio presso: ­ l'UFAM, div. Sostanze, suolo, biotecnologia, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen (si prega di telefonare prima al numero 031 322 93 49); 3128

2007-1080

­ l'amministrazione comunale della città di Zurigo, Allgemeine Verwaltung, Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zurigo.

Opposizione:

Chiunque può esprimere per iscritto il proprio parere sulla domanda entro il summenzionato termine previsto per la consultazione pubblica del fascicolo (14 giugno 2007).

Chiunque intenda esercitare i propri diritti in qualità di parte ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) nella procedura di autorizzazione, deve comunicare e motivare per iscritto tale intenzione all'UFAM nell'atto d'opposizione, indicando le informazioni concernenti la propria qualità di parte, entro il summenzionato termine previsto per la consultazione (14 giugno 2007). Chi omette di farlo è escluso dalla successiva procedura.

Indicazione: In caso di opposizioni collettive o di più opposizioni individuali identiche, deve essere designata una persona che possa rappresentare il gruppo degli oppositori in modo giuridicamente vincolante. In caso contrario, il rappresentante sarà designato dall'UFAM (art.11a PA).

Indicazione:

15 maggio 2007

La procedura presso il Fondo Nazionale Svizzero e quella presso l'UFAM sono indipendenti l'una dall'altra. La presente pubblicazione e la decisione dell'UFAM non sono in alcun modo legate al risultato dell'esame scientifico e della decisione del Fondo Nationale Svizzero.

Ufficio federale dell'ambiente

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