Decreto federale sulla proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 99 della Costituzione federale1; visto l'articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 3 ottobre 20032 sulla Banca nazionale svizzera (LBN); visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20073, decreta: Art. 1 Il Consiglio federale č autorizzato a prorogare senza modifiche la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale.

La proroga della partecipazione della Svizzera o il suo ritiro prima della scadenza di ogni periodo di validitā contrattuale sono decisi dal Consiglio federale, d'intesa con la Banca nazionale svizzera.

1

Il Consiglio federale informa le Camere federali sulla partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito.

2

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

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RS 101 RS 951.11 FF 2007 7813

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Partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale. DF

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