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86.014

Messaggio concernente la modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali e l'approvazione delle modificazioni dell'elenco delle funzioni del 10 marzo 1986

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni concernenti la modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari e il decreto federale approvante modificazioni dell'elenco delle funzioni.

Vi proponiamo inoltre di togliere di ruolo il postulato seguente: 1983 P 83.384 Amministrazione federale. Impiego a tempo parziale e statuto di funzionario (N 16.3.83, Jaggi) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 marzo 1986

1986 -- 55

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Egli II cancelliere della Confederazione, Buser

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Foglio federale. 69° anno. Voi. II

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Compendio La revisione parziale proposta vuole armonizzare la legge sull'ordinamento dei funzionari con le basi legali che sono state modificate e rendere più flessibili i rapporti di servizio del personale della Confederazione. Trattasi fra altro di adeguarne la forma alle nuove definizioni e concezioni giuridiche e di allineare la retribuzione determinante al livello attuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Le spese supplementari sono limitate allo stretto necessario.

Le modificazioni proposte consistono nondimeno precipuamente nell'istituzione del fondamento legale per il conferimento della qualità di funzionario agli agenti occupati a tempo parziale, nell'equiparazione dell'uomo e della donna per quanto concerne il diritto all'indennità di residenza e nella riforma delle disposizioni riguardanti gli assegni per i figli. Sono inoltre parzialmente rivedute le prescrizioni sulle occupazioni accessorie, in particolare mediante l'istituzione di un obbligo di pagare alla Confederazione una determinata quota, se il reddito ricavato da queste attività è considerevole. Negli stipendi, nell'indennità di residenza e negli assegni per i figli viene incorporato il rincaro accumulatosi sino al 1986, ossia il 24,5%.

L'assegno unico di matrimonio e quello per la nascita di un figlio sono aumentati di circa il 15%, in modo da tenere parzialmente conto dell'aumento del costo della vita, infine, il diritto alla gratificazione parziale per anzianità di servizio viene esteso in modo da poter eliminare i casi di rigore finora riscontrati.

La revisione prevista costerà complessivamente 17 milioni di franchi per l'insieme dell'amministrazione federale, ossia lo 0,2% delle spese di personale iscritte nel preventivo del 1986.

Il progetto esige parimente l'approvazione di talune modificazioni dell' elenco delle funzioni, divenute necessarie a contare dal 1973.

Il Consiglio federale stabilirà l'entrata in vigore dei provvedimenti, die dovrebbero essere applicati per analogia anche agli agenti finora non sottoposti alla legge sull'ordinamento dei funzionari.

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I

Parte generale

II

Situazione originaria

La legge sull'ordinamento dei funzionari federali, che risale agli anni venti, non soddisfa più integralmente le esigenze poste a un moderno statuto del personale. Nel disegno che vi sottoponiamo non abbiamo però affatto l'intenzione di scalzare il concetto fondamentale di questo atto legislativo, secondo il quale l'ordinamento deve conferire allo Stato e al funzionario la necessaria protezione nell'esercizio dei diritti reciproci e non anteporre gli interessi del personale a quelli della comunità (FF ediz. frane. 7924 III 5).

Considerata l'importanza che recentemente sono venute ad assumere talune tematiche, giudichiamo necessario proporvi la presente revisione parziale, ancorché essa non figuri nelle linee direttive 1983-1987 (FF 1984 I 172).

Rileviamo d'altronde che le revisioni parziali della legge sull'ordinamento dei funzionari non sono sempre state menzionate nell'elenco dei compiti delle linee direttive della politica di governo, come ad esempio i ritocchi operati durante la legislatura dal 1979 al 1983 (FF 1980 I 548; 1981 I 797).

Con la presente revisione può essere inoltre tenuto conto del desiderio dei vostri Consigli che, in seguito al caso Jeanmaire, ci avevano invitato a prendere i provvedimenti preventivi adeguati onde evitare nuovi pericoli per la sicurezza del Paese.

Ili

Parità di diritti

II principio del diritto a un salario uguale per un lavoro uguale, che trattasi di applicare senza ulteriori indugi, non è soddisfatto nel caso dell'indennità di residenza. Secondo il nuovo diritto matrimoniale, il quale stabilisce che i coniugi devono provvedere in comune al mantenimento della famiglia, non sono infatti più tollerabili le disposizioni vigenti sull'indennità di residenza, che concedono alla funzionaria coniugata soltanto l'indennità fissata per i celibi, salvo se essa debba provvedere in modo preponderante al mantenimento dell'economia domestica, per motivi meritevoli di considerazione.

Non è per altro giusto che soltanto la funzionaria venga obbligata a provare l'esistenza di tale presupposto. AI coniuge al servizio della Confederazione sarà pertanto concessa, indipendentemente dal sesso, l'indennità di residenza prevista per gli agenti coniugati. Tuttavia, i due coniugi, se sono ambedue al servizio della Confederazione, potranno pretendere, per la stessa economia domestica, una sola indennità per coniugi.

In questo caso, uno dei due riceverà l'indennità stabilita per i celibi. Nel nostro messaggio sull'iniziativa popolare «Per l'eguaglianza dei diritti tra uomo e donna», avevamo affermato che i lavori inerenti alle revisioni legali ancora necessarie avrebbero dovuto essere avviati immediatamente (FF 1980 I 142), ossia subito dopo l'adozione dell'articolo 4 capoverso 2 della Costituzione.

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Occupazione a tempo parziale

Gli agenti a tempo parziale, assegnati durevolmente a una funzione ed occupati in media la metà della durata di lavoro settimanale, potranno di principio divenire funzionari.. Questa innovazione risponde ad un bisogno della vita sociale e del mercato dell'impiego, di cui dev'essere tenuto conto nella strutturazione degli orari di lavoro del personale federale. Il lavoro a tempo parziale è ammesso da diversi anni nell'amministrazione federale e costituisce un elemento importante per il promovimento della flessibilità. Esso offre molteplici vantaggi e consente, ad esempio, di utilizzare meglio la manodopera, di ripartire più opportunamente il lavoro, di accrescere la produttività, di aumentare l'attraenza dell'impiego, di stabilire l'orario di lavoro secondo desideri individuali e di distribuire più funzionalmente i ruoli tra uomo e donna. Anche l'economia usufruisce da diversi anni di questi vantaggi. Nell'amministrazione federale, il lavoro a tempo parziale è però previsto solo per la categoria degli impiegati, in quanto, secondo il significato storico del termine di «servitore dello Stato», il funzionario doveva dedicare tutto il suo tempo alla propria funzione. Questo modo di considerare le cose è però ora ampiamente superato.

Visto i vantaggi che il lavoro a tempo parziale offre sia all'amministrazione, sia ai suoi agenti, questa agevolazione dev'essere concessa anche ai funzionari, i quali potranno però beneficiarne soltanto se Io consente l'andamento del servizio. Infatti, un diritto al lavoro a tempo parziale non sussiste. La proposta che vi sottoponiamo si fonda sui postulati presentati al Consiglio nazionale il 22 settembre 1982 e il 16 marzo 1983, concernenti il tempo di lavoro individuale, gli impieghi a tempo parziale e l'ordinamento dei funzionari. Essa soddisfa parimente una corrispondente domanda presentata dalle associazioni del personale.

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Occupazioni accessorie

II presente disegno di legge tiene conto del suggerimento espresso dalla Delegazione parlamentare delle finanze nel suo rapporto d'attività per il 1984 (FF 1985 II 7), secondo il quale occorreva limitare la parte di reddito da un'attività accessoria, di cui può disporre liberamente il funzionario.

Il testo legislativo proposto stabilisce che il funzionario deve, di regola, cedere alla Confederazione una parte del reddito conseguito dall'occupazione accessoria. Al nostro Consiglio è per altro conferita la competenza di disciplinare le modalità in materia. Una particolare attenzione dovrà al riguardo essere dedicata alla portata dell'obbligo di cessione, come anche alla prescrizione o alla concessione di congedi per l'esercizio dell'attività accessoria.

Per l'esercizio di attività accessorie lucrative, gli agenti a tempo parziale soggiacciono alle stesse condizioni e agli stessi oneri degli agenti operanti a tempo pieno. Nondimeno, essi potranno ottenere l'autorizzazione eccezionale di esercitare un'altra attività soltanto se non sono riusciti ad ottenere un aumento della durata del lavoro nell'amministrazione.

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Controllo della sicurezza

In seguito alle indagini sul caso Jeanmaire, i vostri Consigli ci incaricarono di prendere le necessarie misure preventive onde evitare nuovi pericoli per la sicurezza (FF 1977 III 751; 1979 II 240, 241). Il nostro Collegio accettò questo incarico (Boll. uff. N 1978 207; S 1978 73). Dalla verifica dei provvedimenti previsti è risultato che per soddisfare il requisito della legalità degli atti amministrativi, è necessaria una revisione della legge.

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Assegni per i figli

In materia di assegni per i figli, devono essere ridisciplinati sia il diritto stesso agli assegni, sia la concorrenza dei diritti, sia i criteri da cui dipende il diritto alla riscossione. A tale scopo dev'essere tenuto conto del nuovo diritto di filiazione (art. 252 segg. CC; RS 210) e, per quanto concerne il divieto di cumulare gli assegni, adeguata la normativa ai disciplinamenti cantonali e comunali in materia. La legge attuale sull'ordinamento dei funzionari si attiene al principio del mantenimento, ossia al criterio secondo cui il diritto all'assegno per i figli è subordinato ai contributi di mantenimento che il funzionario deve pagare per il figlio, oppure ai contributi che il figlio riceve da terzi. Questo principio pregiudica però l'applicazione delle leggi cantonali sugli assegni per i figli le quali, fatta eccezione di quelle dei Cantoni di Appenzello Interno e di Turgovia, si attengono al principio della custodia del figlio.

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Altre modificazioni

A complemento delle modificazioni importanti testé descritte, vi proponiamo di profittare della presente revisione per risolvere parimente talune questioni di minore rilevanza, che riesamineremo nei commenti degli articoli cui esse si riferiscono.

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Risultati della procedura preliminare

L'Unione federativa del personale delle amministrazioni e imprese pubbliche, l'Unione svizzera dei sindacati cristiani del personale della Confederazione, delle amministrazioni pubbliche e delle imprese svizzere di trasporto, l'Associazione dei quadri della Confederazione e l'Associazione svizzera del personale militare si sono ampiamente espresse sulla revisione della legge. Esse approvano le innovazioni proposte, come anche i miglioramenti materiali, in particolare per quanto concerne l'indennità di residenza, gli assegni sociali e la gratificazione per anzianità di servizio.

Abbiamo però dovuto respingere le domande di miglioramenti più cospicui.

Alludiamo al riguardo all'Unione federativa, la quale proponeva di ristrutturare l'indennità di residenza con l'aggiunta di due nuovi livelli e di estendere il diritto all'indennità, operando una distinzione soltanto tra funzionari 193

con e senza economia domestica propria. Abbiamo invece deciso di limitare l'adeguamento dell'indennità di residenza alle esigenze dell'articolo 4 capoverso 2 della Costituzione federale (parità di diritti tra uomo e donna).

Anche l'Unione dei sindacati cristiani ha presentato rivendicazioni concernenti l'indennità di residenza, intese principalmente a modificare il sistema stesso (livelli supplementari e soprattutto istituzione di un «vero» assegno familiare e d'economia domestica). Rileviamo infine il postulato, che abbiamo parimente dovuto respingere, dell'Unione federativa la quale proponeva di conferire il diritto alla gratificazione per anzianità di servizio già a contare dal quindicesimo anno di lavoro. Non siamo entrati nel merito di un desiderio dell'Unione dei sindacati cristiani, che chiedeva la concessione dell'assegno per la nascita anche in caso di adozione, in quanto una nascita e un'adozione costituiscono due eventi ben diversi.

Osserviamo infine che l'Unione dei sindacati cristiani non ha approvato il nuovo articolo sugli assegni per i figli. Essa giudica infatti che la subordinazione ad un limite di reddito del diritto agli assegni per i figli da 16 a 18 anni costituisca un peggioramento rispetto al sistema attuale, secondo il quale gli assegni sono accordati illimitatamente in favore di tutti i figli sino all'età di 18 anni.

L'inserimento di una disposizione sul controllo della sicurezza nell'ordinamento dei funzionari è respinto dalle associazioni del personale. L'Unione federativa e l'USSC temono infatti che una siffatta norma introdurrebbe un controllo inammissibile dell'opinione di una parte considerevole di funzionari.

Negli altri casi, il nostro parere collima con quello delle associazioni suddette.

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Classificazione di un intervento parlamentare

II postulato n. 83.384 del 16 marzo 1983 concernente gli impieghi a tempo parziale e lo statuto di funzionario risulta soddisfatto grazie all'introduzione, per il funzionario, del lavoro a tempo parziale. Proponiamo pertanto di togliere di ruolo tale postulato.

2 21 211 211.1

Parte speciale: Commento dei diversi articoli Modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari Definizione e genesi Eleggibilità (art. 2 cpv. 1)

La pena accessoria della privazione dei diritti civici è stata abolita il 1° luglio 1971, con la revisione del Codice penale (CP; RS 311) del 18 marzo 1971, e rispettivamente il 1° febbraio 1975, con quella del Codice penale militare (CPM; RS 321). Le privazioni dei diritti civici pronunciate in sentenze anteriori hanno pertanto cessato di produrre effetti, nella misura in cui non concernevano l'ineleggibilità della durata massima di dieci anni

194

(disposizione finale della modificazione del CP del 18 marzo 1971 e di quella del CPM del 4 ottobre 1974). Visto però che presentemente gli effetti di tutte le privazioni dei diritti civici, pronunciate innanzi il 1° luglio 1971 (CP), o il 1° febbraio 1975 (CPM), hanno cessato di produrre effetti, la pertinente disposizione della legge sull'ordinamento dei funzionari può essere abrogata.

211.2

Nomina (art. 4 cpv. 3)

Finora era considerato ovvio che il funzionario esercitasse un'attività giornaliera completa (FF 1924 ediz. frane. Ili 47; Boll. sten. 13.4.1926 p. 202, 216, 226). Manca però una disposizione esplicita al riguardo.

Va tuttavia rilevato che le condizioni economiche e sociali regnanti al momento in cui fu promulgata la legge sull'ordinamento dei funzionari non possono assolutamente essere comparate con quelle del'epoca in cui viviamo.

Grazie al miglioramento della formazione professionale, segnatamente della donna, la manodopera qualificata che accede al mercato dell'impiego aumenta incessantemente. Va per altro osservato che numerose donne non sono presentemente più disposte a rinunciare completamente alla professione dal momento in cui hanno figli. Per quanto concerne gli uomini, si manifesta viepiù la tendenza di rinunciare ad un impiego a tempo pieno per poter dividere con la moglie i compiti familiari e l'attività professionale. Anche il nuovo diritto matrimoniale si muove in questa direzione.

L'aumento del numero delle persone qualificate in cerca d'impiego esige una migliore ripartizione del lavoro disponibile, che in una certa misura può essere realizzata grazie ad impieghi a tempo parziale. Alle persone che li cercano sono però viepiù offerti posti dotati di attrezzature moderne, dove il lavoro sottopone a dura prova, sia fisicamente sia psichicamente, chi lavora a giorno intero. 1 posti a tempo parziale consentono nondimeno d'utilizzare le risorse umane in modo più razionale, di allentare le sovraccapacità degli effettivi e di utilizzare altrove la manodopera così recuperata. L'amministrazione federale non sfugge a questi fenomeni: infatti, dei 133 000 agenti che essa occupa, circa 3600 funzionari e impiegati lavorano a metà tempo. Ad esempio, l'Azienda delle PTT, per far fronte alle punte di traffico, occupa mensilmente circa 14 000 agenti a tempo parziale, che non sono né funzionari né impiegati. Trattasi generalmente di giovani, di studenti e di casalinghe, assunti all'ora o a giornata, per i quali non entra in considerazione il conferimento dello statuto di funzionario.

Da sempre ci sono impiegati operanti secondo un orario di lavoro ridotto.

La legge sull'ordinamento dei funzionari non prevede però il conferimento della qualità di funzionario agli agenti a tempo parziale, ad
eccezione di quelli divenuti parzialmente invalidi, che possono così mantenere il loro statuto di funzionario. I 1250 funzionari che attualmente lavorano a metà tempo non sono però tutti invalidi parziali. Nel dicembre 1983, abbiamo deciso, per la prima volta, di mantenere nello statuto di funzionario una donna che aveva ridotto spontaneamente la durata della sua occupazione.

Giudichiamo erronea l'argomentazione secondo cui la nomina degli agenti 195

a tempo parziale in qualità di funzionari non permette di assicurare un impiego flessibile del personale. L'impiegato, cui è notificata una decisione di modificazione o di disdetta dei suoi rapporti di servizio, dispone degli stessi rimedi giuridici di cui fruisce il funzionario, e può quindi adire, in ultima istanza, anche il Tribunale federale. Il periodo di nomina quadriennale dei funzionari non pregiudica la flessibilità, poiché a funzionario può essere nominato soltanto l'agente a tempo parziale del quale è certo l'impiego duraturo. La nozione di impiego duraturo non è nuova in quanto già serve per definire l'impiegato stabile (art. 3 cpv. 2 del regolamento degli impiegati; RS 172.221.104). Per periodo duraturo, si intende un periodo indeterminato di attività. Prevediamo per altro di nominare a funzionario soltanto l'agente che ha un grado di occupazione di almeno il 50%.

Al funzionario non dev'essere però conferito il diritto ad un'occupazione a tempo parziale. L'autorità di nomina deciderà infatti in base alle esigenze di servizio o di organizzazione se e in quale misura è accettabile la modificazione del grado di occupazione. La qualità di funzionario a tempo parziale è d'altronde nota da un certo periodo in parecchie amministrazioni cantonali o comunali.

Le condizioni particolari che gli agenti a tempo parziale dovranno soddisfare per poter essere nominati funzionari saranno stabilite nell'articolo 4 capoverso 3 della legge sull'ordinamento dei funzionari. Rimane immutata la facoltà di delega di cui disponiamo in materia, come anche la competenza dei tribunali federali.

212 212.1

Situazione del funzionario in generale Incompatibilità (art. 7)

L'articolo 7 dell'attuale legge sull'ordinamento dei funzionari stabilisce che le norme legislative non toccano le disposizioni di leggi o decreti federali disciplinanti la prestazione del giuramento o della promessa solenne. In altri termini, il giuramento e la promessa solenne devono restringersi alle funzioni per le quali sono previsti da determinati atti legislativi speciali, ad esempio l'articolo 9 capoversi 3 e 6 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110). Il disegno di legge presentato nel messaggio del 1924 (FF ediz. frane. 1924 III p. 62 segg.) rinunciò espressamente ad allargare l'obbligo del giuramento o della promessa ad altre funzioni. Questo obbligo è sempre stato considerato un atto di solennità e non una condizione di validità per atti ufficiali (FF 1924 ediz. frane. Ili p. 63).

Il rinvio ad altre disposizioni prevedenti la prestazione del giuramento può dunque essere puramente e semplicemente soppresso, senza mutare la situazione giuridica attuale.

Diversa è invece la situazione per quanto concerne i casi di incompatibilità risultanti dalla consanguineità e dall'affinità. Infatti, il nuovo articolo 7 prevede di conferire al nostro Collegio la cura di disciplinare le incompatibilità per il personale federale, competenza di cui già presentemente ci avvaliamo, senza un'autorizzazione esplicita, nei diversi regolamenti dei 196

funzionari (art. 6, RF \, art. 5 RF 2 e art. 8, RF 3; RS 172.221.101/2/3).

Il nuovo tenore di questo articolo non immuta dunque la situazione giuridica attuale, salvo in quanto istituisce la base legale per la competenza che già esercitiamo.

Nel titolo è soppressa l'espressione «giuramento».

212.2

Diritto d'associazione (art. 13 cpv. 2)

II tenore attuale dell'articolo 13 della legge sull'ordinamento dei funzionari vieta a quest'ultimi l'appartenenza ad associazioni che prevedono od usano lo sciopero dei funzionari. Secondo il messaggio a sostegno del disegno legislativo (FF 7924 ediz. frane. Ili 76), con l'indicazione di queste associazioni s'intendeva precisare che esse si collocavano fuori dell'ambito della libertà d'associazione accordata al personale e che erano illecite secondo l'articolo 56 della Costituzione. Nell'attuale quadro circostanziale questa limitazione ci sembra eccessiva. Le associazioni che prevedono o usano lo sciopero dei funzionari non possono essere considerate illegali nel senso della Costituzione federale, in quanto, nel caso contrario, dovrebbero essere sciolte su pronunzia del giudice, conformemente all'articolo 78 del Codice civile (RS 270). Se un'associazione che prevede o usa lo sciopero dei funzionari è considerata illegale, la sua illiceità è tale soltanto in riferimento alla legge sull'ordinamento dei funzionari. Non può dunque essere affermato che la semplice appartenenza a una siffatta associazione costituisca già di per sé un atto illecito, cosicché il funzionario che ne è membro non lede gli interessi della Confederazione.

L'articolo 23 capoverso 2 della legge sull'ordinamento dei funzionari contiene una disposizione a tutela di quelli che rifiutano di partecipare a uno sciopero. La norma vieta in effetti alle associazioni e alle società cooperative di privare della qualità di membro un funzionario o di lederlo nei suoi interessi economici per il semplice fatto che non partecipa ad uno sciopero. Essa ha però soltanto significato se il funzionario può effettivamente far parte di una tale associazione. Se invece gli è vietato di appartenervi, come lo prescrive l'articolo 13 della legge sull'ordinamento dei funzionari, non sarà mai legalmente in grado di ricorrere alla disposizione cautelativa dell'articolo 13 capoverso 2.

Ne segue che la locuzione dell'articolo 13 capoverso 2 «che preveda od usi lo sciopero dei funzionari . . . » può essere abrogata senza pregiudicare la situazione giuridica attuale.

212.3

Occupazioni accessorie (art. 15)

L'applicazione delle disposizioni concernenti le occupazioni accessorie dei funzionari, previste nella legge vigente, ha sempre sollevato problemi. La situazione giuridica può ingenerare confusioni in quanto l'articolo 15 disciplina particolari che poi vengono ancora precisati nei rispettivi regolamenti dei funzionari. Dovrebbero peraltro essere eliminate talune disposizioni 197

che ormai non corrispondono più alla realtà. Proponiamo pertanto di sopprimere nella legge il divieto, per i membri della famiglia conviventi con il funzionario, di esercitare una trattoria od un ristorante e di vendere professionalmente al minuto bevande alcoliche. Questo divieto, che perseguiva lo scopo di preservare il funzionario dall'uso immoderato di bevande alcoliche (FF 1924 ediz. frane. Ili 84), è infatti arcaico ove si considerino le pratiche presentemente in vigore nel commercio delle bevande alcoliche.

Per quanto concerne l'obbligo di pagare una parte del reddito proveniente da occupazioni accessorie, dev'essere istituita una base legale, poiché trattasi di un obbligo finora sconosciuto del funzionario e di un intervento nei suoi diritti costituzionali (garanzia della proprietà e libertà di commercio e d'industria). La misura dell'obbligo dev'essere quantificata. Un ordinamento schematico nella legge non terrebbe però debitamente conto della molteplicità delle singole situazioni di funzionari che svolgono occupazioni accessorie autorizzate. Ad esempio, nel caso di occupazioni accessorie alle quali la Confederazione ha un interesse evidente, la parte di salario cedibile dev' essere stabilita diversamente che nel caso di attività, bensì conciliabili con la funzione ufficiale, ma insignificanti per la Confederazione. Per la determinazione del salario subordinato a cessione prevediamo di sottrarre dal reddito accessorio lordo le spese, i costi d'ottenimento del reddito e le imposte supplementari cagionate dal maggior introito. Il reddito cosi determinato non può superare, congiuntamente con lo stipendio, un limite stabilito per il singolo caso; l'eventuale differenza dev'essere versata alla Confederazione. I criteri per la determinazione dei limiti, la definizione e la quantificazione delle deduzioni ammissibili dal reddito lordo e i presupposti per la concessione o l'obbligo del congedo verranno stabiliti nei regolamenti dei funzionari.

L'articolo 15 capoverso 4 subordina all'obbligo della cessione soltanto i redditi di occupazioni accessorie che il funzionario può svolgere in virtù della sua posizione ufficiale o dei suoi compiti speciali di servizio. Nell'esame di questa fattispecie, dev'essere tenuto conto anche delle conoscenze e capacità acquisite dal funzionario nell'esercizio
della sua attività ufficiale.

Un'indagine svolta nel 1984 sui mandati d'insegnamento di funzionari ha mostrato che soprattutto quelli classificati in una classe di stipendio superiore all'ottava (funzionari scientifici e aggiunti) dispongono delle qualificazioni necessarie per svolgere un'attività d'insegnamento.

Come già abbiamo osservato, definiremo più dettagliatamente i presupposti per la concessione di congedi pagati e non pagati nei regolamenti dei funzionari. Vale però il principio già attualmente applicabile secondo il quale l'occupazione accessoria non può pregiudicare l'andamento del servizio, ossia che le attività accessorie devono, di regola, essere svolte come finora fuori dell'orario di lavoro. L'esperienza insegna che le soluzioni .schematiche di questo tema non soddisfano sempre le esigenze della Confederazione e nemmeno quelle del funzionario che svolge un'attività accessoria alla quale la Confederazione è direttamente interessata. Per questo motivo, disciplineremo dettagliatamente la questione del congedo nel quadro delle disposizioni esecutive dell'articolo 15. Non dev'essere neppure ignorato il 198

fatto che la concessione di un congedo non pagato per l'esercizio di un'attività accessoria diminuisce la rimunerazione complessiva rispetto al limite per l'obbligo di cessione, il quale in certi casi può divenire privo d'effetto.

L'espressione «eccezionalmente» di cui al capoverso 3 significa che l'autorizzazione d'esercitare un'occupazione accessoria verrà accordata soltanto in circostanze nelle quali tale occupazione costituisce veramente un caso d'eccezione. Per gli agenti a tempo parziale, ciò significa che essi potranno dedicarsi ad un'attività accessoria soltanto se l'amministrazione non è in grado di aumentare la durata della loro occupazione.

212.4

Funzionari operanti all'estero (art. 20a)

Le esigenze poste, dalle peculiarità di servizio all'estero e dalla tutela degli interessi nel settore degli affari esterni, ai funzionari aventi il luogo di servizio fuori della Svizzera, in particolare a quelli del Dipartimento degli affari esteri (DFAE), come anche ai membri della loro famiglia, sono sovente assai diverse da quelle cui devono soddisfare gli altri funzionari dell'amministrazione federale. Conseguentemente, non abbiamo sempre potuto riferirci ad una base legale esplicita per disciplinare le particolarità dei rapporti di servizio dei funzionari operanti all'estero. Nella strutturazione di questi rapporti di servizio devono essere rispettati anche gli usi e i costumi che si riflettono nelle convenzioni internazionali (Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari; RS 0.191.01 e 0.191.02).

Onde considerare questi diversi elementi, parecchi articoli dell'ordinamento hanno dovuto essere provvisti di corrispondenti riserve, che hanno però travalicato il quadro della legge sull'ordinamento dei funzionari. Conseguentemente, vi proponiamo d'introdurre nel nuovo articolo 20a una delega generale di competenza, che consentirà in futuro al nostro Collegio di tenere sufficientemente conto delle esigenze particolari cui è sottoposto il servizio dei funzionari dislocati all'estero.

212.5

Controllo della sicurezza (art. 20A)

I pericoli per la sicurezza possono effettivamente essere scoperti soltanto se possono essere determinati e giudicati fatti e avvenimenti dell'ambito costituzionalmente protetto della sfera segreta privata. La legge, affinchè soddisfi il principio della legittimità, deve: - definire la cerchia di persone colpite e la portata del controllo della sicurezza; l'amministrazione può elaborare dati strettamente privati concernenti situazioni e opinioni personali soltanto se sussiste un evidente fondamento a livello legislativo; - disciplinare il rilevamento di dati presso terzi o servizi amministrativi; - stabilire l'obbligo del funzionario di annunciare contatti con l'estero. Già presentemente sono disciplinati in questo modo diversi doveri comparabili per altre attività straordinarie, come ad esempio l'esercizio di cariche 199

pubbliche e le occupazioni accessorie (art. 14 e 15 della legge sull'ordinamento dei funzionari).

L'articolo 206 istituisce una disposizione quadro limitata ai casi assolutamente indispensabili, come è usuale nella legge sui funzionari, e delega al nostro Collegio l'impostazione delle modalità. Al controllo della sicurezza sono sottoposti i funzionari e i candidati a un posto federale che hanno o che avranno accesso a segreti importanti della sicurezza interna o esterna del Paese. Trattasi, prescindendo dal DAE e dal DMF, di poche persone tenute al segreto, la cui cerchia verrà stabilita per ordinanza. Quando si provvederà all'occupazione dei posti vacanti dovranno essere sottoposti al controllo soltanto coloro che appartengono alla stretta rosa dei candidati.

Per «segreti importanti» non s'intendono tutte le informazioni subordinate al segreto d'ufficio o classificate, bensì solo quelle che sono d'importanza rilevante per la sicurezza interna o esterna.

II controllo fornisce dati sul funzionario o sul candidato, che normalmente non sono contenuti nella domanda d'impiego o nelle schedine personali, come ad esempio informazioni sulla situazione individuale, in particolare su la condotta di vita, le condizioni finanziarie, i precedenti soggiorni all' estero e i rapporti con stranieri. Con la verificazione dell'atteggiamento rispetto all'ordine costituzionale, non s'intende indagare quale sia l'opinione politica dell'interessato, bensì accertare se la persona in causa appartiene a gruppi o a settori ideologici estremisti o simpatizza per essi.

È previsto di svolgere il controllo con l'ausilio di questionari. Lo svolgimento dev'essere affidato, soprattutto a cagione della necessità di proteggere i dati, soltanto a pochissimi servizi. La sorveglianza e la verifica incombono al nostro Collegio.

I servizi competenti devono verificare ed eventualmente completare i dati che essi ottengono grazie alle informazioni dei terzi e dei servizi indicati nell'ordinanza. Il controllo termina, se necessario, in un colloquio con il candidato o il funzionario.

Per gli organi della polizia cantonale e per gli uffici di esecuzione e di fallimento sono previsti doveri di assistenza amministrativa; come referenze entrano in considerazione soprattutto i precedenti datori di lavoro. Inoltre, i superiori dei funzionari
tenuti al segreto dovranno essere obbligati a comunicare le osservazioni che sono importanti per la sicurezza.

Per protezione dei dati in questo campo s'intendono un rigoroso divieto della destinazione di tutti i dati inerenti al controllo della sicurezza per altri scopi, l'obbligo di eliminare gli atti dopo un periodo determinato, il diritto d'informazione delle persone di cui si tratta, con limitazioni per motivi di sicurezza interna o esterna e di tutela d'interessi prevalenti di terze persone, e il diritto degli interessati di far modificare i dati. Per quanto concerne i membri dell'esercito tenuti al segreto, è in esame, nell'ambito della revisione della legge federale sull'organizzazione militare (RS 510.10) prevista per la prossima legislatura, un ordinamento corrispondente. Come è noto, i servizi segreti esteri ricattano le persone in possesso di informazioni segrete soprattutto attraverso i contatti con loro agenti in Svizzera o in oc200

casione di soggiorni all'estero. Per questo motivo, le persone sottoposte all' obbligo del segreto possono essere tenute ad annunciare determinati contatti con stranieri, in particolare i contatti con quelli che svolgono attività di spionaggio ai danni della Svizzera, come anche i viaggi negli Stati in cui tali contatti sono presumibili.

213 213.1

Doveri del funzionario Dovere di prestar servizio (art. 21 cpv. 1)

L'espressione «tutto il suo lavoro», recata nella seconda linea del capoverso 1, significa che il funzionario deve compiere giorni completi di lavoro e, conseguentemente, che è esclusa la funzione a tempo parziale.

Visto che il capoverso 3 dell'articolo 4 istituisce ora questo genere di occupazione, il secondo periodo del capoverso 1 dell'articolo 21 diventa privo d'oggetto.

È però ovvio che ogni funzionario dovrà dedicarsi interamente ai compiti della sua funzione.

213.2

Contegno (art. 24)

Nel presente disegno di legge abbiamo rinunciato alla locuzione «in servizio e fuori» riferita al contegno del funzionario, poiché il termine generico «di contegno» copre i due casi. Il vecchio testo ingenerava confusione in quanto conferiva la stessa importanza al comportamento del funzionario fuori del servizio e in servizio. Orbene, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, il comportamento fuori del servizio può assumere importanza per i rapporti di lavoro del funzionario soltanto se pregiudica la funzione svolta da quest'ultimo. Ed è quanto esige il principio della proporzionalità, al quale lo Stato è tenuto a conformarsi qualora limiti la libertà di cui il cittadino gode nella sua vita privata. Il tenore proposto dell'articolo 24 corrisponde a questa concezione del diritto. Per altro, onde rispettare gli usi e la terminologia attuali, abbiamo sostituito il termine di collaboratore a quello di subalterno ed allargato a tutti i rapporti con il pubblico, quindi di servizio e non di servizio, il dovere di comportarsi con tatto e cortesia; conseguentemente abbiamo tolto l'espressione «di servizio».

La soppressione dell'espressione «in servizio e fuori», contenuta nel capoverso 1 dell'articolo 24, consente inoltre di abbreviare il titolo della norma.

213.3

Esecuzione delle prescrizioni di servizio (art. 25)

L'espressione «ordini di servizio», d'ispirazione militare, è sostituita con quella di «prescrizioni di servizio». Simultaneamente vi proponiamo di sostituire l'espressione suindicata anche nella legge sull'organizzazione giudiziaria (RS 173.110) e nella legge sulla procedura amministrativa (RS / 72.021).

201

214

Violazione dei doveri di servizio; conseguenze

214.1

Responsabilità disciplinari (art. 30 cpv. 1 e 4; art. 31 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 e 3; art. 32 cpv. 1 e 3; art. 33 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 e 4)

II sistema disciplinare della legge sull'ordinamento dei funzionari non ha lo scopo di perseguire penalmente gli agenti che violano il loro dovere di servizio, ma quello di assicurare il buon andamento dell'amministrazione e di tutelare la reputazione e la fiducia di cui essa gode; esso infatti fornisce la base legale per richiamare all'ordine gli agenti che disattendono i loro doveri di servizio, ma anche per trasferire od anzi licenziare quelli che non possono più essere tollerati. Il diritto disciplinare è un codice amministrativo di repressione e non è un diritto penale speciale che pone l'accento sulla pena (espiazione della colpa). Per questo motivo, onde accentuare la distinzione, vi proponiamo di sostituire l'espressione «punito disciplinarmente» con «misure disciplinari» (art. 30 cpv. I).

La modificazione redazionale di cui sono oggetto gli articoli 30 a 33 della legge rende necessaria la modificazione terminologica anche nella legge sull'organizzazione giudiziaria (RS 173.1 IO) e nella legge sulla responsabilità (RS 170.32).

Prevediamo inoltre di modificare l'importo massimo della multa disciplinare, rimasto immutato dal 1927. e di aumentarlo pertanto a 500 franchi per compensare in certo quai modo la perdita del potere d'acquisto. Questo provvedimento consentirà di ripristinare la graduazione iniziale delle misure disciplinari e porrà fine all'uso invalso, tra le autorità disciplinari, di pronunciare il collocamento in posizione provvisoria con riduzione o sospensione dello stipendio (art. 31 cpv. I n. 4). nei casi in cui la multa di 100 franchi è considerata sproporzionata all'infrazione commessa. Il ripristino della graduazione originaria consentirà di adattare meglio i provvedimenti alle circostanze.

215

Diritti del funzionario

215.1

Stipendio (art. 36)

Gli stipendi legali attuali corrispondono a 87,5 punti (1982 = 100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Proponiamo pertanto d'incorporare negli stipendi di base il rincaro di 108.9 punti accumulatosi sino al 1986 (24,5 %) e di aumentare gli stipendi inferiori al massimo della ventunesima classe dell'importo minimo di 7811 franchi. I provvedimenti che vi sottoponiamo per approvazione non cagioneranno alcun aumento dei salari reali.

Va inoltre rilevato che, per l'incorporazione delle indennità di rincaro nei guadagni assicurati, gli agenti pagano, già a contare dal 1984. il contributo statutario previsto al riguardo. Conseguentemente, la modificazione proposta non provocherà alcuna spesa supplementare.

202

215.2

Indennità di residenza (art. 37)

Già all'inizio del presente messaggio abbiamo accennato all'uguaglianza dei diritti tra uomo e donna per quanto concerne l'indennità di residenza.

Gì importi legali pagati attualmente corrispondono parimente a 87,5 punti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (1982 = 100). Vi proponiamo pertanto di aumentarli, come i precedenti, di 24,5% in adeguamento al rincaro, e di portarli quindi, esattamente come gli stipendi, all'indice di 108,9 punti. Proponiamo inoltre una modificazione del diritto accordato in materia alla funzionaria coniugata. In effetti, secondo la normativa vigente, alla funzionaria è generalmente pagata l'indennità concessa ai celibi; essa può infatti pretendere l'indennità prevista per i coniugati soltanto se provvede in modo preponderante al mantenimento dell'economia domestica per motivi meritevoli di considerazione. Orbene, a contare dal 1981, data in cui nella Costituzione è stato inserito il nuovo articolo 4 (parità uomo-donna), questa disposizione non è più giustificabile. Prevediamo pertanto di togliere la distinzione tra i sessi, ma per contro di stabilire che, per la stessa economia domestica, sarà pagata una sola indennità per coniugati, ossia una cosiddetta indennità d'economia domestica. Ne risulta che, se ambedue i coniugi sono al servizio della Confederazione, uno di essi riceverà l'indennità per i funzionari coniugati e l'altro quella dei celibi. In tutti gli altri casi, la persona coniugata al servizio della Confederazione (uomo o donna) avrà diritto all'indennità di residenza prevista per i funzionari coniugati. Le spese complementari cagionate da questa modificazione ammonteranno a circa 12 milioni di franchi per l'insieme dell'amministrazione federale.

Vi proponiamo infine di togliere, nel capoverso 2, la locuzione «nella propria economia domestica», riferita al diritto dei celibi aventi figli. L'esperienza ha infatti dimostrato che la formulazione attuale ingenera situazioni penose qualora l'indennità di residenza per funzionari coniugati venga repentinamente soppressa a un celibe perché il figlio lascia il focolare domestico. Nella quasi totalità dei casi, il genitore rinuncia a scegliere un appartamento più piccolo anche poiché il figlio possa ritornare a casa a fine settimana o durante le vacanze. È quindi opportuno in questi casi che l'indennità per
funzionari coniugati continui ad essere versata durante un determinato periodo di tempo, come avviene automaticamente per gli agenti vedovi o divorziati. La modificazione che vi proponiamo non allarga però il diritto a questa indennità ai celibi con figli dei quali non assumono direttamente la custodia.

215.3

Assegni sociali (art. 43)

215.31

Assegno di matrimonio e assegno di nascita (art. 43 cpv. 1 e 2)

Secondo il diritto vigente, l'assegno di matrimonio e l'assegno di nascita non vengono adeguati annualmente al rincaro. Ne abbiamo però sempre aumentato l'importo nella stessa misura in cui le indennità di rincaro accumulatesi venivano periodicamente incorporate nella retribuzione determi203

nante. Derogando alla pratica, vi proponiamo di aumentare l'importo dell' assegno di matrimonio soltantodel 15%, invece che del 24,5%, e di elevarlo da 1725 a 1950 franchi. Sarà così tenuto conto dell'aumento del costo della vita, registrato a contare dal 1° gennaio 1982, ma anche delle prestazioni comparabili pagate da altre amministrazioni pubbliche.

All'atto della nascita di un figlio, l'assegno pertinente è accordato sia al padre, sia alla madre. Se ambedue sono al servizio della Confederazione, l'assegno è versato una sola volta. Il procedimento a livello regolamentare è stato reiteratamente contestato, cosicché vi proponiamo di ancorare il diritto all'assegno nella legge sull'ordinamento dei funzionari.

La prassi vigente rimane comunque immutata. L'assegno di nascita dev' essere aumentato nella stessa misura dell'assegno di matrimonio, ossia da 460 a 530 franchi.

215.32

Assegni per i figli (art. 43«)

La revisione dell'articolo 43 capoverso 3 persegue lo scopo: - di definire chiaramente il diritto all'assegno per i figli e di delimitarlo inequivocamente; - di disciplinare il concorso con altri diritti, se un assegno è già stato pagato per lo stesso figlio in virtù di altri testi legislativi; - di fissare a nuovo i criteri da cui dipende il diritto all'assegno e - di adeguare gli importi al rincaro nella stessa misura degli stipendi.

L'articolo 43 capoverso 3 della legge attuale stabilisce l'importo dell'assegno e i limiti d'età dei figli che ne danno ancora diritto. Spetta al nostro Collegio di determinare l'importo per i figli d'età superiore a 18 anni e per tutti quelli al cui sostentamento il funzionario non provvede integralmente.

Il testo della legge vigente non contiene alcuna disposizione sul concorso dei diritti, in quanto prevede soltanto il principio del mantenimento; in altri termini, essa subordina il diritto all'assegno al pagamento di contributi al sostentamento del figlio. Orbene, questo principio non solo compromette l'applicazione delle leggi cantonali sugli assegni per i figli che, salvo nei Cantoni di Appenzello Interno e di Turgovia, si fondano sul principio della custodia del figlio, ma provoca inoltre che il figlio il cui padre può pagare soltanto un contributo modesto di sostentamento deve magari rinunciare all'assegno previsto nella legge sull'ordinamento dei funzionari. Per migliorare la coordinazione con le prescrizioni cantonali sugli assegni per i figli, il nuovo disciplinamento che vi proponiamo prevede il principio della custodia del figlio, il quale si fonda non sulle prestazioni finanziarie concesse in favore del figlio, bensì sul fatto che una persona ne ha la custodia.

Nella sua forma attuale, il tenore dell'articolo 43 capoverso 3 è lacunoso, in quanto non consente una visione esatta del sistema degli assegni per i figli nell'amministrazione federale. Al nostro Collegio sono conferite facoltà regolamentari importanti che non sono specificate nella legge.

204

Presentemente, il diritto all'assegno dura sino al momento in cui il figlio compie i 18 anni. Non prevediamo di modificare questa disposizione, ma per contro di sopprimere l'assegno per i figli da 16 a 18 anni che esercitano un'attività lucrativa il cui reddito non giustifica più la concessione dell'assegno.

Per i figli che hanno compiuto 18 anni, il diritto all'assegno continuerà a sussistere soltanto se svolgono un tirocinio oppure studi, ovvero se sono incapaci di guadagnarsi la vita per infermità o malattie. Nei due casi, il diritto all'assegno si estingue al momento in cui il figlio compie i 25 anni.

Nel capoverso 3 lettera b del disegno di legge, al nostro Collegio è conferita la possibilità di emanare prescrizioni in questo campo. Le facoltà demandateci ci consentiranno sia di ridurre il diritto, se il figlio durante la sua formazione consegue un reddito, sia di definire il concetto di formazione. Come formazione devono essere considerate tutte le occupazioni che prevalentemente e sistematicamente servono da preparazione a una futura attività salariata e durano almeno un mese. Questa definizione corrisponde all'interpretazione attuale, per quanto concerne il diritto all'assegno per i figli.

Il capoverso 1 dell'articolo 43a pone il principio, che finora mancava nella legge, secondo il quale l'assegno è ridotto o soppresso se un altro assegno è già stato concesso per lo stesso figlio, in virtù di un altro testo legislativo o di un contratto di lavoro. È considerato assegno per i figli qualsiasi contributo finanziario definito come tale, che un datore di lavoro paga ai suoi dipendenti. Secondo l'ordinamento proposto nel capoverso 1, i coniugi, nel caso in cui esercitino ambedue un'attività retribuita, hanno diritto al massimo ad un unico assegno intero per i figli, sia in virtù della legge sull'ordinamento dei funzionari, sia in virtù di un'altra disposizione legale (legge federale su gli assegni per i figli nell'agricoltura, RS 836.1, leggi cantonali o comunali sullo statuto dei funzionari). Le disposizioni esecutive (cpv. 3 lett. b) fissano le circostanze che danno diritto al pagamento di tale o di talaltro assegno per i figli.

Le conseguenze finanziarie del nuovo ordinamento sugli assegni per i figli si manifesteranno, da un lato, laddove vi sarà cambiamento della cerchia dei beneficiari
e, dall'altro, nel caso di mutamento dei presupposti che i figli devono soddisfare per avere diritto all'assegno. Non sono probabili modificazioni della struttura dei beneficiari per quanto concerne i celibi, i coniugati o i vedovi oppure le vedove.

L'assegno può essere soppresso se il figlio, in età tra 16 e 18 anni, che non compie un periodo di formazione e non è invalido, esercita un'occupazione lucrativa la quale gli consente di provvedere al suo sostentamento. In siffatto caso, il mantenimento dell'assegno, che persegue lo scopo di alleggerire gli oneri finanziari cagionati dal figlio, contrasterebbe la finalità sociale stabilita dal Legislatore. Per non favorire i genitori i cui figli in età da 16 a 18 anni compiono un periodo di formazione dal quale ricavano un reddito approssimativamente sufficiente per assicurare il loro sostentamento, dobbiamo stabilire i pertinenti limiti di reddito ad un livello assai elevato. Il figlio esercitante un'attività lucrativa vive in un ambiente sociale diverso dall' 15

Foglio federale. 69° anno. Voi. II

205

ambiente in cui vive un apprendista o uno studente, in quanto ha maggiori possibilità di partecipare alla vita sociale degli adulti. L'esperienza mostra però che la «vita di adulto», con la quale è confrontato il giovane in attività lucrativa, è più costosa della vita dei giovani in fase di formazione. Il reddito di quest'ultimi è generalmente basso e il divario tra i redditi più elevati e quelli più bassi è inferiore a quello tra i redditi dei giovani in attività lucrativa. Da questa angolatura, la restrizione del diritto all'assegno per siffatta categoria di giovani, non ingenera preoccupazioni a condizione però che i limiti di reddito siano calcolati sull'importo di cui il giovane abbisogna personalmente per partecipare alla vita sociale.

Attualmente, il numero complessivo degli assegni per figli che l'amministrazione federale (comprese le aziende di trasporto e di comunicazione e gli stabilimenti in regìa) paga a 54 453 suoi agenti ammonta a 96 805 e si traduce in una somma globale di 139,9 milioni di franchi (conto consuntivo del 1984).

Visto quanto precede, il nuovo sistema degli assegni per i figli provocherà talune fluttuazioni nell'effettivo dei beneficiari, che a loro volta cagioneranno un aumento degli oneri. A queste fluttuazioni si contrappongono però quelle che compenseranno nuovamente le spese complementari.

L'eccedenza di spese cagionate dalle modificazioni proposte ed i risparmi attuabili dovrebbero quindi di principio controbilanciarsi. Non saranno pertanto presumibili notevoli ripercussioni finanziarie.

II nuovo articolo 43a sostituisce il capoverso 3 dell'articolo 43.

215.4

Diritto allo stipendio, all'indennità di residenza, agli assegni e alla compensazione del rincaro (art. 45 cpv. 2, 3. 3'1'", 3ter e 5)

II nuovo titolo tiene debitamente conto delle modificazioni apportate al tenore dell'articolo stesso. Secondo il capoverso 2 vigente, la data in cui entra in vigore la modificazione del diritto all'indennità di residenza varia secondo che trattasi di un mutamento di domicilio per motivi di servizio oppure di un semplice trasloco. Poiché l'indennità di residenza pagata nei due casi è la medesima, ossia quella valevole per il luogo di servizio, non dev'essere più fatta alcuna distinzione, tanto più che il sistema attuale provoca un aumento del lavoro amministrativo. Vi proponiamo dunque di abrogare puramente e semplicemente l'ultimo periodo del capoverso 2.

Quando fu istituita la tredicesima mensilità nel 1972, il Legislatore aveva previsto, nel capoverso 3, l'esclusione di taluni funzionari dal diritto alla tredicesima parte dello stipendio in casi ben determinati. Visto che a quell' epoca la tredicesima era stata concepita, in certo qual modo, come premio di fedeltà, durante i primi anni furono effettivamente ordinate talune eccezioni. In seguito, e segnatamente quando la tredicesima a poco a poco venne considerata sempre più un diritto legittimo, rinunciammo, mediante ordinanza, a limitarne l'esercizio. La nostra proposta di abrogare l'ultima parte del secondo periodo persegue dunque unicamente lo scopo di adeguare le 206

disposizioni legislative alla pratica mutata già da diversi anni nell'amministrazione federale.

La codificazione della compensazione del rincaro si fonda sui decreti federali concernenti le indennità di rincaro accordate al personale federale (RS 172.221.153.0), fondati a loro volta sull'articolo 85 numero 3 della Costituzione federale (RS 101) e aventi sempre una durata di validità di quattro anni. La legge sull'ordinamento dei funzionari è silente per quanto concerne il diritto all'indennità di rincaro. Per questo motivo, vi proponiamo di inserire nel testo legislativo (cpv. 3 bis ) un diritto generale alla compensazione dell'aumento del costo della vita e di demandarci la competenza di incorporare annualmente il rincaro accumulatosi nella retribuzione determinante. Ben inteso, questo provvedimento non muterà affatto le attribuzioni e la periodicità previste in materia di determinazione delle pertinenti indennità. Per una completa informazione degli agenti sui loro diritti e doveri, è però indispensabile, nella legge, un riferimento alla compensazione del rialzo, tanto più che il diritto al carovita, presupposta una corrispondente evoluzione dell'inflazione annua, non è contestato. L'incorporazione annua della compensazione del rincaro nella retribuzione determinante migliorerà la trasparenza delle rimunerazioni. Nel caso in cui questa competenza ci fosse demandata, potremmo pubblicare annualmente la scala degli stipendi nei regolamenti dei funzionari e in quello degli impiegati. Secondo l'attuale situazione giuridica, per ottenere tali informazioni occorre consultare almeno quattro testi diversi. Inoltre, i timori manifestatisi all'epoca riguardo alle ripercussioni finanziarie sui guadagni assicurati sono divenuti privi di giustificazione, poiché dal 1984 le indennità di rincaro sono annualmente incorporate nella parte assicurata degli stipendi e dacché il personale paga i contributi statutari sull'aumento del guadagno assicurato. Il capoverso 3 t e r aggiunto all'articolo 45 disciplina il diritto allo stipendio, agli aumenti di stipendio, all'indennità di residenza e agli assegni per i funzionari occupati a tempo parziale. È ovvio che l'agente occupato a tempo parziale non può pretendere la retribuzione integrale, per cui gli importi che si riferiscono alla giornata completa di lavoro devono
essere ridotti proporzionatamente alla durata dell'occupazione.

La modificazione che vi proponiamo nel capoverso 5 lettera b si è resa necessaria in quanto il personale dell'amministrazione federale è stato sottoposto obbligatoriamente alla legge sull'assicurazione-infortuni (RS 832.20).

215.5

Compensazione (art. 46)

L'articolo 46 della legge, cui è preposto il titolo di «compensazione dello stipendio, dell'indennità di residenza e degli assegni con pretese della Confederazione», stabilisce il diritto alla compensazione dei contributi pagabili alle casse d'assicurazione della Confederazione, dei canoni per appartamenti di servizio e delle multe nello stipendio, nell'indennità di residenza e negli assegni. L'articolo 48 capoverso 4, a sua volta, disciplina il computo dei crediti risultanti dal diritto di regresso e dal diritto al risarcimento dei

207

danni, in virtù degli articoli 7 e 8 della legge sulla responsabilità (RS 170.32), nelle prestazioni delle casse d'assicurazione.

La modificazione propostavi dell'articolo 46 intende raggruppare queste disposizioni e istituire un'unica base legale per computare i crediti suindicati nello stipendio, pur non immutando in pratica la situazione vigente.

La modificazione fornisce simultaneamente l'occasione di conformarsi alla prassi recente del Tribunale federale, secondo la quale è ammessa soltanto la compensazione di crediti incontestati oppure giudizialmente accertati. La compensazione è inoltre limitata agli elementi dello stipendio considerati pignorabili secondo la legge federale sull'esecuzione e il fallimento (LEF; RS 281.1). Un'analoga disposizione è contenuta nell'articolo 323b del Codice delle obbligazioni. Per la compensazione dei crediti della Confederazione nelle prestazioni delle sue casse assicurative sono determinanti le disposizioni della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), entrata in vigore il 1° gennaio 1985. La compensazione di crediti nelle prestazioni minime della LPP è autorizzata soltanto nel quadro dell'articolo 39 capoverso 2 di questo testo legislativo. Al nostro Collegio spetterà la competenza di fissare la compensazione per la parte delle prestazioni assicurative della Confederazione superante le prestazioni minime.

Il nuovo tenore dell'articolo 46 consente di abrogare il capoverso 4 dell' articolo 48. Vi proponiamo inoltre di abbreviare il titolo dell'articolo 46.

poiché gli elementi compensabili della retribuzione sono già enumerati nel testo.

215.6

Godimento ulteriore dello stipendio (art. 47 cpv. 3)

L'aggiunta propostavi è unicamente formale ed è dovuta all'assoggettamento del personale federale alle disposizioni della legge sull'assicurazione-infortuni (RS 832.20).

215.7

Misure di previdenza in caso di invalidità, di vecchiaia e di morte, come anche di malattia e di infortunio (art. 48 cpv. 5 bis )

La modificazione che vi proponiamo concerne i casi in cui: - la Confederazione paga lo stipendio al funzionario assente dal servizio per causa di malattia o di infortunio dei quali è responsabile un terzo, e - la Confederazione concede prestazioni assistenziali (rendite d'invalidità, di vedova o di orfano, rimborso delle spese funerarie) al funzionario vittima di un infortunio professionale di cui è responsabile un terzo.

Secondo il diritto vigente, il funzionario o i suoi superstiti hanno diritto allo stipendio o alle prestazioni assistenziali soltanto se autorizzano la Confederazione a surrogarsi nei loro diritti rispetto al terzo responsabile. In altri termini, quando un terzo è responsabile della malattia o dell'infortunio, 208

la Confederazione non paga alcuna prestazione fintanto che il funzionario o i suoi superstiti non abbiano firmato la dichiarazione di cessione. Questo metodo è perfetto teoricamente, ma provoca una mole enorme di lavoro amministrativo e, peraltro, è applicato raramente.

Vi proponiamo conseguentemente una soluzione sgravante i servizi amministrativi e assicurante contemporaneamente un esercizio rigoroso delle azioni di regresso della Confederazione. Come nel caso dei diritti alle prestazioni assicurative sociali e alle prestazioni pagate dalla cassa federale d'assicurazione o dalla cassa di pensione e di soccorso delle FFS (art. 48 cpv. 5), anche i diritti al risarcimento inerenti agli stipendi e alle prestazioni assistenziali pagati dalla Confederazione dovranno essere ceduti d'ufficio a quest'ultima, nella misura in cui essa accordi prestazioni.

215.8

Gratificazione per anzianità di servizio (art. 49 cpv. 2)

Secondo il diritto vigente, il funzionario ha diritto a una parte della gratificazione per anzianità di servizio soltanto se lascia il lavoro a causa di invalidità o di vecchiaia. Questa disposizione restrittiva ha condotto reiteratamente, nei casi di decesso, a situazioni di rigore. Ad esempio, se all'agente, al momento della morte, mancavano soltanto alcuni giorni per soddisfare i presupposti al beneficio della gratificazione intera, i suoi superstiti non possono fruirne nemmeno parzialmente poiché la legge non lo prevede. Per tenere adeguatamente conto di queste circostanze, vi proponiamo quindi di considerare, in più della partenza per causa d'invalidità e di vecchiaia, anche il decesso come criterio determinante per la concessione della gratificazione parziale, che d'ora in poi sarà pagata non più per ogni singolo anno, ma per ogni singolo mese intero d'attività.

Gli oneri supplementari provocati dalla prima modificazione sono valutati a circa 2 milioni di franchi l'anno per l'insieme dell'amministrazione federale.

Il nuovo modo di calcolo, a sua volta, costerà invece al massimo qualche centinaio di migliaia di franchi.

215.9

Attestato di servizio e valutazione (art. 51 cpv. 3)

In più dell'attestato di servizio che il funzionario può esigere in ogni momento, l'operato dell'agente sarà d'ora in poi oggetto di valutazioni periodiche a titolo di controllo continuativo. L'attestato di servizio è una valutazione globale; per contro, la qualificazione deve fondarsi su singoli fatti concreti e verificabili posticipatamente. Spetterà al nostro Collegio di stabilire le norme per la valutazione periodica. L'aggiunta del capoverso 3 rende necessario il completamento del titolo dell'articolo 51 con il termine di «valutazione».

209

216

Modificazione o cessazione dei rapporti d'impiego Modificazione o cessazione del rapporto d'impiego per ragioni gravi (art. 55 cpv. 2)

Poiché più nessuna occupazione accessoria è vietata ai membri della famiglia conviventi nell'economia domestica del funzionario, l'ultima parte del secondo periodo del capoverso 2 dev'essere abrogata.

217 217.1

Ufficio federale del personale Articolo 63 capoverso 2

In virtù degli articoli 60 e 61 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione (RS 172.010), il Consiglio federale ha la competenza di disciplinare l'attribuzione degli uffici ai dipartimenti e di formare gruppi. Regola parimente l'organizzazione degli uffici e definisce i loro compiti principali.

In considerazione di questa normativa, l'articolo 63 capoverso 2 diventa superfluo, salvo per quanto concerne l'ultima parte del secondo periodo la quale conferisce al Consiglio federale il compito di regolare le relazioni dell'Ufficio del personale con gli altri uffici della Confederazione.

217.2

Articolo 64 capoverso 1

II vigente articolo 64 definisce le attribuzioni dell'Ufficio federale del personale. L'elenco si estende da campi molto importanti, come ad esempio l'esame delle questioni generali e di massima concernenti il personale e il preavviso su di esse, a compiti finora poco impegnativi, come la collaborazione nella costituzione delle commissioni del personale. Per i singoli funzionari, le disposizioni dell'articolo 64 non assumono praticamente alcuna importanza, in quanto da esse non possono essere desunti diritti, né obblighi, trattandosi di mere norme organizzative. L'articolo 61 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione (LOA; RS 172.010), entrata in vigore il 1° giugno 1979, conferisce al nostro Collegio la competenza di determinare i compiti fondamentali dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici. Proponiamo dunque, nell'ambito della presente revisione, di adeguare l'articolo 64 alla nuova situazione giuridica, stabilendo in questa norma soltanto ancora i compiti centrali dell'Ufficio del personale. Le modalità ed altri particolari esecutivi dovranno per contro essere inseriti nell'ordinanza sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici (RS 172.010.15). Possono quindi essere abbreviate le disposizioni dei regolamenti dei funzionar! concernenti le attribuzioni dell'Ufficio del personale, che in parte costituiscono una ripetizione del testo legislativo.

Quali compiti principali dell'Ufficio del personale, che come finora devono essere stabiliti nella legge sui funzionari, consideriamo la preparazione di atti esecutivi per il Consiglio federale, l'elaborazione delle questioni generali e di massima concernenti il personale e il preavviso su di esse.

210

Nuova è la disposizione sulla formazione del personale, che dev'essere svolta sul fondamento del decreto del Consiglio federale del 13 dicembre 1965 concernente l'istruzione specialistica degli agenti nell'amministrazione generale della Confederazione (RS 172.222.123). L'indicazione della formazione tra i compiti dell'Ufficio del personale non immuta le attuali competenze dei dipartimenti. La formazione del personale nell'amministrazione federale dev'essere ulteriormente incoraggiata, in particolare con provvedimenti complementari assicuranti la formazione dei quadri nell'ambito della tecnica e del comportamento in materia di conduzione, come anche la formazione della personalità. Dev'essere analogamente proseguito il perfezionamento nel settore scientifico e tecnico.

Grazie a una formazione sistematica del personale potrà essere promossa, conformemente ai suggerimenti parlamentari, l'economicità dell'amministrazione, sempreché vengano concessi i mezzi finanziari e il personale necessari. Per tutti questi motivi, consideriamo l'esame delle questioni generali e fondamentali in materia di formazione del personale federale un ulteriore compito principale dell'Ufficio del personale. Questa innovazione non muta le attuali competenze dei dipartimenti. La proposta modificazione dell'articolo 64 esige l'abrogazione delle lettere a-g nel capoverso 1. Per contro, il capoverso 2 rimane immutato.

218

Commissioni del personale (art. 67 cpv. 3 lett. b)

Nel capoverso 3 lettera b dell'articolo 67 proponiamo di sostituire il termine di «istruzione», che è troppo generale, con quello di «istruzione professionale», già figurante nell'articolo 11 della legge. Sempre alla lettera b, suggeriamo di introdurre la locuzione di «istituzioni assistenziali in favore del personale», al posto di «istituzioni per il benessere del personale».

219

Modificazione di designazioni

Tenuto conto dell'attuale terminologia, ed anche del fatto che il diritto disciplinare non è un diritto penale, ma un complesso di provvedimenti destinati a tutelare la funzionalità dell'amministrazione, vi proponiamo di sostituire «ordine di servizio» con «prescrizioni di servizio» e «pene disciplinari» con «misure disciplinari».

22

Modificazioni di altri testi legislativi (n. II)

Nelle leggi indicate nel numero II (legge sulla responsabilità, art. 18 cpv. 1 e 2, legge sulla procedura amministrativa, art. 3 lett. b e legge sull'organizzazione giudiziaria, art. 100 lett. e n. 2 e 4, art. 104 lett. e n. 2, art. 112 cpv. 1 primo per.), le locuzioni «prescrizioni di servizio» e «misure disciplinari» devono essere sostituite alle espressioni «ordini di servizio» e «pene disciplinari», che attualmente, come testé indicato, non sono più in uso.

211

23

Elenco delle funzioni

Vi proponiamo di approvare l'elenco delle funzioni, emanato dal nostro Collegio, conformemente all'articolo 1 capoverso 2 della legge sull'ordinamento dei funzionari. L'elenco vigente risale al 18 ottobre 1972 e dev'essere pertanto adeguato alle nuove circostanze, tenuto conto delle modificazioni apportatevi in questi ultimi anni (DCF del 30.6.1980, 25.8.1983, 6.9.1983 e 17.12.1984). Le modificazioni concernono il mutamento di denominazione di taluni servizi, recenti designazioni professionali e talune organizzazioni amministrative. Il numero delle designazioni di funzioni rimane quasi immutato in quanto, salvo un'eccezione, le modificazioni non hanno istituito nuove funzioni. L'eccezione concerne il personale curante dell'ospedale militare di Novaggio, che finora era impiegato in virtù di un'ordinanza ad hoc del Dipartimento militare. All'atto in cui l'Ufficio dell'assicurazione militare è stato trasferito, nel 1984, dal Dipartimento militare al Dipartimento dell'interno, lo statuto speciale d'impiegato è stato abolito, cosicché i collaboratori dell'ospedale, da quel momento, furono sottoposti alle disposizioni generali del diritto federale sui funzionari; possono dunque essere nominati come tali. La nuova norma esclude per il momento soltanto le infermiere, in quanto la loro designazione non figura nell'elenco delle funzioni.

Le modificazioni proposte non cagioneranno alcuna spesa supplementare.

3 31

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale Conseguenze finanziarie

L'aumento del 24,5% della retribuzione legale (stipendio, indennità di residenza e assegni per i figli) a 108,9 punti dell'indice, non provocherà alcun onere supplementare, poiché le indennità di rincaro finora pagate diminuiranno nella stessa misura. Il miglioramento delle condizioni che danno diritto alle indennità di residenza e alla gratificazione per anzianità di servizio, come anche il rialzo degli assegni di matrimonio e di nascita, cagioneranno per contro le seguenti spese annue supplementari: Provvedimenti

Amministrazione generale della Confederazione

Azienda delle PTT

FFS

Totale

4,0

7,4

0,6

12,0

0,7 0,3 0,1

1,1 0,5 0,2

0,8 0,3 0,1

2,6 1,1 0,4

5,1

9,2

1,8

16,1

In milioni di franchi

- Indennità di residenza - Gratificazione per anzianità di servizio - Assegni di matrimonio - Assegni di nascita

212

A questi importi dev'essere aggiunta la somma di 0,9 milioni di franchi di contributi del datore di lavoro all'AVS/AI/IPG/AD. Il disegno di revisione che vi sottoponiamo per approvazione provocherà dunque un costo di 17 milioni di franchi, ciò che costituisce un aumento dello 0,2% rispetto alle spese di personale preventivate per il 1986.

32

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Le modificazioni proposte della legge sull'ordinamento dei funzionari, dell' elenco delle funzioni e di altri testi legislativi non provocheranno alcun aumento dell'effettivo del personale dell'amministrazione federale.

4

Linee direttive della politica di governo

Vi sottoponiamo il presente disegno, che non è stato preannunciato nelle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1983-1987, per i seguenti motivi: Le modificazioni della legge sull'ordinamento dei funzionari, ad esempio quella del 1981, non sono state sempre annunciate nel rapporto sulle linee direttive della politica di governo. In virtù dell'articolo 4 capoverso 2 della Costituzione federale, che istituisce l'eguaglianza dei diritti tra uomo e donna, dev'essere soppressa la restrizione attuale per la concessione dell' indennità di residenza alla funzionaria coniugata. Per altro, la Delegazione delle finanze delle Camere federali ci ha incaricati nel 1984 di modificare le disposizioni disciplinanti l'attività d'insegnamento degli agenti della Confederazione. Vi abbiamo provvisto nell'ambito di una revisione dell'articolo 15 concernente le occupazioni accessorie. Anche il riconoscimento dello statuto di funzionario agli agenti occupati a tempo parziale esige una revisione delle disposizioni legali, sul fondamento della nostra decisione del 27 giugno 1984. Inoltre, l'incorporazione delle indennità di rincaro nella retribuzione (art. 36) rende essa pure necessaria una modificazione legislativa. Trattasi infine di ristrutturare l'ordinamento degli assegni per i figli che, secondo il diritto vigente, è fondato sul principio del sostentamento e non è pertanto adeguato al nuovo diritto di filiazione.

5

Costituzionalità e delega di competenze legali

II disegno di legge si fonda sull'articolo 85 numeri 1 e 3 della Costituzione federale. Poiché la legge sull'ordinamento dei funzionari riveste le caratteristiche di una legge-quadro, al nostro Collegio è stato conferito un ampio ventaglio di competenze legali, di cui ci siamo già avvalsi per i regolamenti dei funzionari (RS 172.221.101/102/103) e, in virtù dell'articolo 62 della legge sull'ordinamento dei funzionari, per il regolamento degli impiegati (RS 172.221.104). Il nostro Collegio è inoltre autorizzato ad affidare a servizi subordinati la cura di disciplinare determinati problemi. Le disposizioni 213

degli articoli che regolano tale delega ragguagliano riguardo alla natura, alla giustificazione e all'ampiezza delle attribuzioni. Lo stesso vale per il disegno di modificazione dell'articolo 15 della legge il quale, prevedendo l'obbligo di pagare una frazione del reddito proveniente da occupazioni accessorie, tocca diritti costituzionali.

Il nuovo articolo 20a del disegno di legge accorda all'Esecutivo la competenza di disciplinare i rapporti di servizio dei funzionari operanti all'estero diversamente dai rapporti dei funzionari operanti in Svizzera. Le deroghe sono però ammesse soltanto se lo esigono il servizio all'estero e la tutela degli interessi nel settore degli affari esterni.

214

Legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 1986 '' decreta: I

La legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali 2) è modificata come segue: Titolo Ordinamento dei funzionari (OF) Art. 2 cpv. 1 1 È eleggibile come funzionano ogni cittadino svizzero che sia incensurato.

Chi è interdetto o dichiarato incapace di esercitare una carica pubblica non può, fintanto che durano gli effetti di questo provvedimento, essere nominato.

Art. 4 cpv. 3 3

Può essere nominato funzionario l'agente durevolmente assegnato ad una funzione, che è occupato in media almeno la metà del tempo di lavoro settimanale. Il Consiglio federale determina i requisiti speciali per la nomina alle singole funzioni. Può delegare tale competenza a servizi subordinati. I tribunali federali determinano questi requisiti per i funzionari nominati da loro.

2. Incompatibilità Art. 7

II Consiglio federale disciplina le incompatibilità della funzione per consanguineità e affinità.

»FF 1986 II 189 > RS 172.221.10

2

215

Ordinamento dei funzionari federali Art. 13 cpv. 2 2 II funzionario non può però far parte di un'organizzazione che persegue scopi o usa mezzi illeciti o pericolosi per lo Stato. Questa disposizione è esclusivamente applicata dal Consiglio federale.

10. Occupazioni accessorie Art. 15 1

II funzionario non può esercitare un'occupazione accessoria che arrechi danno al disimpegno dei suoi doveri di servizio oppure sia incompatibile con la sua funzione.

2 È incompatibile con la carica di funzionario l'esercizio di un'industria o di una società commerciale.

3 II Consiglio federale può subordinare l'esercizio di un'occupazione accessoria ad autorizzazione. L'autorizzazione è concessa soltanto eccezionalmente qualora trattisi di un'attività lucrativa.

4 II funzionario, se può esercitare un'occupazione accessoria in virtù della sua posizione o dei suoi compiti di servizio, deve di regola versare alla Confederazione una frazione del reddito conseguito. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

16. Funzionari con luogo di servizio all'estero Art. 20a (nuovo) Per i rapporti di servizio dei funzionari occupati all'estero, il Consiglio federale disciplina le particolarità connesse con l'attività fuori del Paese, che risultano necessarie per la tutela degli interessi svizzeri.

17. Controllo riguardo alla sicurezza del Paese Art. 20b (nuovo) 1 1 funzionari o i candidati a posti, i quali, nell'ambito dei loro compiti presenti o futuri, hanno o avranno accesso a segreti importanti concernenti la sicurezza interna o esterna, possono essere sottoposti a un controllo della sicurezza, che può estendersi, oltre che alla situazione personale, anche all'atteggiamento verso l'ordine costituzionale.

2 II Consiglio federale determina le persone assoggettate al controllo della sicurezza, quali dati possono essere rilevati dall'interessato, dai servizi e da terze persone e quali contatti con l'estero devono essere annunciati dal funzionario.

Disciplina la procedura e la protezione dei dati.

216

Ordinamento dei funzionari federali

Art. 21 cpv. i 1 II funzionario è tenuto a prestare un servizio esclusivamente personale.

4. Contegno Art. 24 ' II funzionario deve, con il suo contegno, mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua posizione ufficiale.

2 II funzionario deve comportarsi con tatto e cortesia rispetto ai superiori, ai collaboratori e nelle relazioni di servizio con il pubblico.

Art. 30 cpv. 1 e 4 1 Contro i funzionari che intenzionalmente o per negligenza mancano ai loro doveri di servizio possono essere prese misure disciplinari.

4 II procedimento disciplinare può essere continuato anche dopo la fine del processo.

Art. 31 cpv. I n 2 1 Le misure disciplinari sono: 2. la multa fino a 500 franchi.

Art. 36 1 Gli stipendi dei funzionari sono fissati secondo la scala seguente: Classi di stipendio

Slipendio annuo minimo massimo Fr.

Fr.

1 grado a

1 2 3.

4.

5.

6.

7. .

8 9 10

....

102 520 119910 91 690 109 050 82 190 99 580 72 740 90 130 63 900 82010 57 690 75 810 54 540 72660 51 390 69 510 48 240 66 360 45 200 63 700 42 730 61 230

217

Ordinamento dei funzionari federali

Classi di stipendio

Stipendio annuo minimo massimo Fr.

Fr.

11

12 13 14

15.

16 17.

18 19 20 21.

22 23 24.

.

40 420 38 410 37 370 36 750 36 320 36 050 35 780 35 520 35 270 35 020 34 780 34 540 34 300 33 820

58790 56740 54750 52760 50790 48 800 46800 44 850 42 880 40900 39700 38850 38000 37 150

2

Eccezionalmente, l'autorità eleggente può, con il consenso del Consiglio federale, accordare degli stipendi che superano i massimi fino al 20 per cento.

3

II Consiglio federale fissa uno stipendio annuo di 224 550 franchi al massimo per i direttori generali dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, i direttori generali delle Ferrovie federali svizzere, come anche per i capi degli uffici direttamente subordinati ai dipartimenti ed altri funzionari equivalenti.

2. Indennità di residenza

Art. 37 1

Allo stipendio è aggiunta una indennità di residenza, graduata secondo il costo della vita e le imposte nel luogo di servizio, secondo l'importanza e la situazione di questo luogo, nonché secondo lo stato civile del funzionario. Essa ascende per un anno intero a 2870 franchi al massimo per i celibi e da 1130 a 4000 franchi per i funzionari coniugati.

2

II Consiglio federale stabilisce il modo di calcolo dell'indennità di residenza, come anche il diritto all'indennità per i funzionari che non abitano nel luogo di servizio, per i coniugati, i vedovi, i divorziati e i celibi con figli. Per economia domestica è pagata una sola indennità di funzionario coniugato.

Ari. 43 cpv. ! primo per. 2 e 3 1 Contraendo il primo matrimonio, il funzionario ha diritto ad un assegno unico di 1950 franchi. ...

218

Ordinamento dei funzionari federali 2

Alla nascita di un figlio, il funzionario ha diritto ad un assegno unico di 530 franchi. Per lo stesso figlio è pagato un unico assegno di nascita.

3 Abrogato Art. 43a (nuovo) 1 II funzionario ha diritto a un assegno per ogni figlio. L'assegno ammonta annualmente a 1390 franchi per i figli di età inferiore a 12 anni e a 1610 franchi per quelli di età superiore a 12 anni. L'assegno è ridotto o soppresso se per il figlio è già pagato un altro assegno in virtù della presente legge, di un altro atto o di un contratto di lavoro.

2 L'assegno è pagato per i figli sino a 18 anni alla cui custodia accudisce il funzionario o al cui mantenimento egli deve provvedere in parte preponderante in virtù della legge. L'assegno è soppresso per i figli tra 16 e 18 anni esercitanti un'occupazione lucrativa che consente di assicurare il loro mantenimento.

3 II Consiglio federale disciplina: a. il diritto all'assegno per i figli da 18 a 25 anni, che sono in fase di formazione o incapaci di guadagnare; b. le modalità della riduzione o della soppressione dell'assegno, qualora un figlio dia diritto a parecchi assegni oppure un figlio in età superiore a 16 anni eserciti un'occupazione lucrativa; e. il pagamento dell'assegno a terzi, qualora l'avente diritto non offra la garanzia di un'utilizzazione dell'assegno conforme allo scopo; d. l'obbligo del funzionario di annunciare.

10. Diritto allo stipendio, all'indennità di residenza, agli asseagni e alla compensazione del rincaro Art. 45 cpv. 2 e 3, cpv. 3bis e 3ter (nuovi), cpv. 5 leu. b 2 Qualora le condizioni richieste per il diritto all'indennità di residenza o all'assegno per i figli mutino nel corso di un mese, il nuovo diritto all'indennità e agli assegni nasce il primo giorno del mese seguente. Esso si estingue l'ultimo giorno del mese in cui queste condizioni cessano di avverarsi.

3 1 dodici tredicesimi dello stipendio, l'indennità di residenza e gli assegni sono pagati mensilmente. Il Consiglio federale disciplina il pagamento della tredicesima parte dello stipendio.

3bis La retribuzione determinante è adeguata al rincaro. Essa è stabilita, insieme con i criteri di calcolo e il pertinente diritto del funzionario, in un decreto federale d'obbligatorietà generale. Il Consiglio federale incorpora annualmente l'indennità di rincaro nella retribuzione determinante.
3ter Per i funzionari occupati a tempo parziale, lo stipendio, gli aumenti dello stipendio, l'indennità di residenza e gli assegni sono determinati secondo il grado d'occupazione.

219

Ordinamento dei funzionari federali ' II Consiglio federale disciplina: b. il computo delle prestazioni dell'assicurazione militare, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o di un'altra assicurazione obbligatoria in caso di infortuni, su lo stipendio, l'indennità di residenza e gli assegni.

11. Compensazione Art. 46 1 Lo stipendio, l'indennità di residenza e gli assegni possono, nella misura in cui siano pignorabili, essere compensati con: a. i contributi a una cassa d'assicurazione della Confederazione"; b. l'indennità per l'appartamento di servizio; e. le multe disciplinari; d. i crediti della Confederazione risultanti dal diritto di regresso e dal diritto di risarcimento dei danni, qualora siano incontestati o accertati giudizialmente.

2 Le prestazioni delle casse d'assicurazione della Confederazione possono essere compensate con i contributi previsti dagli statuti.

3 Del rimanente, ai presupposti per la compensazione e ai loro effetti sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbigazioni 2).

Art. 47 cpv. 3 3 L'importo complessivo risultante dal godimento ulteriore dello stipendio, giusta il capoverso 2, dalle prestazioni annuali dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, da una cassa d'assicurazione della Confederazione, dall'INSAI o da un'altra assicurazione obbligatoria in caso di infortuni non deve superare quello dello stipendio annuo che il funzionario di cui si tratta ha riscosso da ultimo.

Art. 48 cpv. 4 e 5bis (nuovo) Abrogato 5bis Se l'infortunio o la malattia sono stati cagionati da un terzo, la Confederazione è surrogata nei diritti del funzionario e dei suoi superstiti, sino a concorrenza delle prestazioni che essa concede in caso di malattia o di infortunio.

4

"RS 172.222.1; 172.222.2 ·' RS 220

220

Ordinamento dei funzionari federali Art. 49 cpv. 2 2

Al funzionano che lascia il servizio della Confederazione a cagione di invalidità, di vecchiaia o di morte, oppure ai suoi superstiti, può essere pagato un sessantesimo della gratificazione prevista nel capoverso 1 per ogni mese intero d'attività esercitata dopo il compimento del quindicesimo anno di servizio o dopo la scadenza dell'ultima gratificazione.

16. Attestato di servizio e valutazione Art. 51 cpv. 3 (nuovo) 3 L'operato del funzionario dev'essere valutato periodicamente. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 55 cpv. 2 secondo per.

2 ... Il matrimonio è anche considerato grave motivo, allorché il funzionario non può più essere occupato in modo corrispondente alle esigenze della sua funzione.

Art. 63 cpv. 2 2

II Consiglio federale disciplina le relazioni dell'Ufficio del personale con gli altri uffici della Confederazione.

Art. 64 cpv. 1 1

L'Ufficio federale del personale ha soprattutto le seguenti attribuzioni: a. prepara gli atti regolamentari che il Consiglio federale deve emanare per l'esecuzione della presente legge; b. elabora le questioni generali e di massima concernenti il settore del personale e da preavviso su di esse; e. elabora le questioni generali e di massima concernenti la formazione del personale e da il preavviso su di esse.

Art. 67 cpv. 3 lett. b 3 Le commissioni del personale danno il loro parere per ciò che concerne: b. i suggerimenti riguardanti le istituzioni assistenziali in favore del personale, l'istruzione professionale e gli esami.

16

Foglio federale. 69° anno. Voi. II

221

Ordinamento dei funzionari federali Modificazioni

terminologiche

1

L'espressione «ordini di servizio» utilizzata nel titolo e nel corpo dell'articolo 25 è sostituita con «prescrizioni di servizio».

2

L'espressione «pene disciplinari» utilizzata negli articoli 31 capoversi 1 a 3, 32 capoversi 1 a 3 e 33 capoversi 1 lettera e, 2 e 4 è sostituita con «misura disciplinare».

li Modificazioni di altre leggi Le modificazioni di altre leggi sono riprodotte nell'appendice, che è parte integrante della presente legge.

Ili Disposizioni transitorie Le autorità di nomina decidono, entro la fine del 1988, se una parte del reddito proveniente da un'occupazione accessoria, che essi hanno autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge, dev'essere versata alla Confederazione. Se il Consiglio federale è autorità di nomina, decidono i dipartimenti, la Cancelleria federale o il Consiglio dei Politecnici. 11 Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 11 Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

222

Ordinamento dei funzionari federali Appendice (n. II)

Modificazione di altre leggi 1. Legge sulla responsabilità" Le espressioni «punizione disciplinare» e «sanzioni disciplinari», utilizzate nell'articolo 18 capoversi 1 e 2, sono sostituite con «misura disciplinare» e «misure disciplinari.

2. Legge sulla procedura amministrativa 2) Art. 3 lett. b L'espressione «ordini di servizio» è sostituita con «prescrizioni di servizio».

3. Legge sull'organizzazione giudiziaria 3) Art. 100 lett. e n. 2 e 4 2. le prescrizioni di servizio: 4. le misure disciplinari dell'ammonizione, della multa, della revoca delle facilitazioni di viaggio e della sospensione dall'ufficio sino a cinque giorni; Art. 104 lett e n. 2 2. di misure disciplinari contro agenti federali; Art. 112 cpv. 1 primo per.

(Concerne solo il testo tedesco).

» RS 170.32 ) RS 172.021 "RS 173.110

2

223

Decreto federale sull'approvazione di modificazioni dell'elenco delle funzioni

Disegno

del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto l'articolo 1 capoverso 2 della legge'federale del 30 giugno 1927'' sull'ordinamento dei funzionari federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 19862', decreta:

Art. l Le modificazioni dell'elenco delle funzioni del 18 ottobre 19723) (elenco delle funzioni i cui titolari hanno la qualità di funzionari federali), decise dal Consiglio federale il 30 giugno 1980, il 25 agosto 1982, il 6 settembre 1983 e il 17 dicembre 1984, sono approvate conformemente all'appendice.

Art. 2 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale; esso non sottosta al referendum.

" RS 172.221.10 > FF 1986 II 189 > RS 172.221.111

2

3

224

Elenco delle funzioni/Etat des fonctions (Funzioni i cui titolari hanno la qualità di funzionari federali (Functions dont les titulaires ont qualité de fonctionnaires fédéraux)

Appendice Modifiche che devono essere approvate dall'Assemblea federale Modifications devant être approuvées par I'Assemblèe fédérale

(Modifica del...)

(Modification du...)

Testo previgente

Ancien texte

Bisher

Modifica Modification

Amministratore del porto Architetto tecnico

Administrateur des ports Architectetechnicien

Hafenverwalter

Cancellare/ Biffer Sostituire/ Remplacer

Archivista della Confederazione

Archivista de la Confédération

Capo conducente

Conducteur chef Chef d'ouvrage Chef du secrétariat Chef du service extérieur des marchandises Chef de la régulation des locomotives

Capo d'opera Capo del segretariato Capo del servizio merci esterno

Capo della dirigenza locomotive (O M

Architekt-Techniker

Cancellare/ Biffer Cheffahrer Werkchef Worsteher des Sekretariates Chef des äusseren Güterdienstes

Chef der Lokleitung

Sostituire/ Remplacer Sostituire/ Remplacer Cancellare/ Biffer Cancellare/ Biffer

Cancellare/ Biffer

Testo nuovo

Nouveau texte

Neu

--

--

--

Architetto STS

Architecte ETS

Architekt HTL

Capo conducente

Atteleur-chef

Cheffahrer

Capo impianto

Chefd'ouvrage

Chef Anlage

--

--

--

_

lesto previgente

Ancien texte

Bisher

Modifica Modification

Capo della dirigenza movimento

Chef de la régulation des trains Chef de la planificazion et du contrôle de la production Che de la remonte Chef de groupe d'ouvrage

Chef der Zugleitung

Capo della pianificazione e del controllo della produzione Capo della rimonta Capo di un gruppo d'opere

Capo palafreniere Caposettore

Comandante del deposito dei cavalli dell'esercito Comandante di circondario di fortificazione

Neu

Testo nuovo

Nouveau texte

Cancellare/ Biffer

--

--

Leiter der Produktionsplanung und -Steuerung

Cancellare/ Biffer

--

--

Leiter der Remontierung Werkgruppenchef

Cancellare/ Biffer Sostituire/ Remplacer Completare/Compléter Sostituire/ Remplacer Sostituire/ Remplacer

--

--

Capo di un gruppo d'opere Capo infermiere

Chef de groupe d'ouvrage Infirmier-chef

Chef Werkgruppe

Capo stalliere

Palefrenierchef Commandant d'un secteur de fortifications

Chefpferdepfleger

Palefrenier chef Chef de secteur

Chefpferdewärter

Comandant du dépôt des chevaux de l'armée Commandant d'arrondissement de fortifications

Kommandant der Militärpferdeanstalt

Cancellare/ Biffer

Festungskreiskommandant

Cancellare/ Biffer

Sektorchef

Comandante di un settore delle fortificazioni

--

--

--

Oberpfleger/ -Schwester

Kommandant Festungssektor

2 to 7

Testo previgente

Ancien texte

Bisher

Modifica Modification

Testo nuovo

Nouveau texte

Neu

Comandante di compagnia della guardia delle fortificazioni

Commandant de compagnie de gardesfortifications

Kommandant Festungswachtkompanie

Sostituire/ Remplacer

Comandante di un circondario o di una regione di fortificazione

Kommandant Festungskreis/ -région

Conducente

Conducteur

Fahrer

Sostituire/ Remplacer

Conducente

Commandant d'un arrondissement ou d'une région de fortifications Atteleur

Conducente di funicolare

Conducteur de funiculaire

Seilbahnführer

Cancellare/ Biffer

Controllore degli impianti elettrici

Contrôleur des installalions électriques

Kontrolleur elektrischer Anlagen

Cancellare/ Biffer

--

--

--

Completare/Compléter

Direttore amministrativo di un PF

Betriebsdirektor einer ETH

Completare/Compléter

Direttore dei servizi di informatica

Completare/Compléter

Direttore dell'Istituto federale di ricerche forestali

Completare/Compléter

Direttore della Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari

Directeur administratif d'une EPF Directeur des services de l'informatique EPFZ Directeur de l'Institut fédéral de recherches forestières Directeur de la Division principale de la sécurité des installations nucléaires

PFZ

Fahrer

Direktor der Informatikdienste ETHZ

Direktor der Eidg.

Anstalt für das forstl. Veruschswesen Direktor der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

Testo previgente

Ancien texte

Bisher

Modifica Modification

Testo nuovo

Direttore delle costruzioni Direttore di circondario dei telefoni

Directeur des constructions Directeur d'arrondissement des télécommunications Directeur d'un atelier militaire

Baudirektor

Cancellare/ Biffer Sostituire/ Remplacer

--

Direttore di un'officina militare

Ingegnere tecnico Maestro capo d'equitazione Palafreniere Pilota manovratore

Ingénieurtechnicien Maître d'équitation en chef Palefrenier Gareur de trains

Kreistelefondirektor

Direktor einer Militärwerkstätte

Sostituire/ Remplacer

Completare/Compléter Completare/Compléter Completare/Compléter Ingenieur-Techniker Sostituire/ Remplacer Chefreitlehrer Cancellare/ Biffer Pferdewärter Zugrucksteller

Sostituire/ Remplacer Cancellare/ Biffer

Nouveau texte

--

Neu

--

Fernmeldekreisdirektor

Dirigente di manovra

Directeur d'arrondissement des télécommunications Directeur d'une entreprise d'armements Surveillant de manoeuvre

Infermiere

Infirmier

Krankenpfleger/ -Schwester

Capo infermiere di un'unità di cure

Stationspfleger/ -Schwester

~

Infirmier-chef d'unité de soins Ingénieur ETS "

~

Stalliere

Palefrenier

Pferdepfleger

--

--

--

Direttore di circondario delle telecomunicazioni Direttore di un'azienda d'armamento

IngengereSTS

Direktor eines Rüstungsbetriebes Rangierdisponent

Ingenieur HTL

Testo previgente

Sostituto del capo del segretariato

Ancien texte

Suppléant du chef du secrétariat

Bisher

Stellvertreter des Vorstehers des Sekretariates

Modifica Modification

Testo nuovo

Nouveau texte

Neu

Compìetare/Compléter

Preposto alla pianificazione PFL

Délégué à la planification EPFL

Beauftragter für Planung ETHL

Completare/Compléter

Segretario generale di un PF

Secrétaire général d'une

Generalsekretär einer ETH

EPF

Cancellare/ Biffer Completare/Compléter

Sostituto del capo dell'ufficio merci

Completare/Compléter

Sostituto del caposervizio d'eserci-

Comp/etare/Compléter

Completare/Compléter

Suppléant du chef aux marchandi-

~ Stellvertreter des Chefs der Güterespedition

ses

2 M

9

Suppléant du chef de service d'exploitation

Stellvertreter des Dienstchefs des Betriebes

Sostituto del comandante di un circondario o di una regione di fortificazione

Suppléant du commandant d'un arrondissement ou dune région de fortifications

Kommandant-Stellvertreter Festungskreis/-region

Sostituto del comandante di un settore delle fortificazioni

Suppléant du commandant d'un secteur de fortification

Kommandant-Stellvertreter Festungssektor

zio

2 U) O

f csio previgente

Ancien texte

Bisher

Modifica Modification

Testo nuovo

Nouveau texte

Neu

Completare/Compléter

Sostituto del direttore di circondario delle telecomunicazioni

Suppléant du directeur d'arrondissement des télécommunications Spécialiste d'ouvrages militaires Officier subalterne

Stellvertretender

Completare/Compléter Completare/Compléter

Specialista di opere militari Ufficiale subalterno

E le s o o

C 3 O

Spezialist militärische Anlagen Subalternoffizier

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali e l'approvazione delle modificazioni dell'elenco delle funzioni del 10 marzo 1986

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Foglio federale

Jahr

1986

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

21

Cahier Numero Geschäftsnummer

86.014

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.06.1986

Date Data Seite

189-230

Page Pagina Ref. No

10 115 074

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