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86.049

Messaggio concernente una modificazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

del 17 settembre 1986

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di modificazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri.

Vi proponiamo inoltre di togliere di ruolo la seguente mozione: 1983 M 83.922 Lavoro nero (N 23.3.84, Zehnder; S 19.9.84) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 settembre 1986

1986-735

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Egli II cancelliere della Confederazione, Buser

13 Foglio federale. 69° anno. Voi. III

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Compendio La mozione adottata il 23 marzo 1984 dal Consiglio nazionale e il 19 settembre 1984 dal Consiglio degli Stati chiede di completare le disposizioni penali della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) al fine di combattere più efficacemente il lavoro nero.

La politica svizzera in materia di stranieri si prefigge di limitare l'immigrazione e di facilitare l'integrazione degli stranieri stabilitisi durevolmente nel nostro Paese. Orbene, il lavoro nero è in conflitto con questa politica. Occorre combatterlo anche nell'interesse delle misure già prese o previste in materia d'asilo, visto che si è costatato a più riprese il tentativo, da parte di manodapera clandestina, di prorogare la dimora in Svizzera tramite una domanda d'asilo.

Il messaggio constata che le misure attuali per combattere il lavoro nero non bastano: il completamento previsto delle disposizioni penali della LDDS è dunque necessario ed urgente.

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I

Parte generale

II

Situazione iniziale

L'immigrazione illegale è un problema mondiale che tocca in particolare i Paesi industrializzati dell'Europa occidentale. È causata principalmente dalla mancanza di possibilità di occupazione nei Paesi d'origine e dalla ricerca di migliori condizioni di lavoro e di vita in altri Paesi. Per di più permette di aggirare le norme limitative in materia di ammissione.

La limitazione posta, fin dal 1970, all'ammissione di nuova manodopera straniera nonché l'impossibilità, in certi rami professionali, di trovare sul mercato indigeno del lavoro candidati per un certo numero di posti vacanti fanno sì che anche in Svizzera lavorino e siano assunti stranieri sprovvisti di permesso. Dato che questi stranieri si sottraggono al controllo delle autorità, è impossibile quantificare esattamente l'estensione del lavoro nero. Si può solo supporre che il numero di stranieri che lavorano senza permesso superi quello dei divieti di entrata pronunciati nei confronti di manodopera clandestina accertata.

Gli stranieri occupati illegalmente sono spesso assicurati in modo insufficiente contro la disoccupazione, le malattie, gli infortuni e l'invalidità. Per altro, il lavoro nero mette in questione le condizioni salariali e di lavoro usuali nelle diverse località e professioni, pregiudica la protezione della manodopera indigena e può comportare per la collettività anche spese d'assistenza e di rimpatrio degli indigenti.

Il lavoratore clandestino non può sperare che gli sia rilasciato un permesso di lavoro. Anzi, deve aspettarsi in qualunque momento d'essere rinviato oltre confine con divieto di rientrare in Svizzera. Durante il soggiorno in Svizzera rimane isolato. Per non essere scoperto, evita quanto possibile i contatti con il mondo circostante. Gliene derivano così ulteriori problemi esistenziali.

L'impiego di stranieri sprovvisti di permesso avviene in dispregio delle misure di limitazione. Parimente, il miglioramento qualitativo della struttura del mercato del lavoro viene compromesso se una parte degli stranieri occupati in Svizzera si sottrae al controllo delle autorità. Infine, il fatto di tollerare il lavoro nero si ripercuote negativamente sulle nostre relazioni con l'estero.

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Misure contro il lavoro nero Collaborazione internazionale

Sul piano internazionale, segnatamente l'Organizzazione internazionale del Lavoro, il Consiglio d'Europa e il Comitato intergovernativo per le Migrazioni si sono occupati del problema del lavoro nero. La Svizzera era rappresentata alle conferenze di queste organizzazioni e ha partecipato allo scambio di esperienze con i Paesi vicini. Grazie alle informazioni così ottenute, sarà possibile lottare con più efficacia contro il lavoro nero anche a livello internazionale.

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Estensione dell'obbligo del visto

Poiché un terzo dei lavoratori clandestini era costituito da cittadini turchi, dal 1982 questi ultimi sottostanno all'obbligo del visto. Questa misura intende evitare che cittadini turchi vengano in Svizzera convinti di ricevere senz'altro un permesso di lavoro.

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Restrizioni per il rilascio dei visti

Le missioni diplomatiche ed i posti consolari svizzeri all'estero sono stati invitati a seguire una prassi più severa nel rilascio di visti turistici e di visita, allo scopo di prevenire gli abusi di chi, col pretesto di motivi di viaggio, intende invece venire a lavorare nel nostro Paese.

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Inasprimento delle prescrizioni concernenti il, controllo al confine

I posti di confine hanno ricevuto istruzioni allo scopo di impedire viepiù l'entrata in Svizzera agli pseudo-turisti. Inoltre, l'entrata è rifiutata agli stranieri sprovvisti dei documenti richiesti o che non potrebbero più uscire dalla Svizzera. Tuttavia, considerato il volume del traffico viaggiatori, è impossibile esercitare un controllo completo al confine.

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Rinforzo del personale degli organi di controllo al confine

II controllo delle persone ai valichi stradali nonché, in parte, agli imbarcaderi e sulle linee ferroviarie del traffico locale compete agli organi doganali (corpo delle guardie di confine). La polizia cantonale effettua invece il controllo passeggeri nelle stazioni e negli aeroporti internazionali. Ad eccezione dei valichi di confine aperti al grande traffico, sono dunque sempre le guardie di confine che provvedono al controllo.

Per un controllo più efficace delle persone al confine è necessario un rinforzo degli effettivi. L'aumento del numero di doganieri e guardie di confine deciso dalle vostre Camere permetterà di aumentare la sicurezza personale dei funzionari doganali, di adempiere le mansioni derivanti dalle nuove tasse di circolazione e, in parte, di introdurre la settimana lavorativa di 42 ore. Tuttavia, questo provvedimento non basta ad impedire che stranieri sprovvisti di permesso entrino in Svizzera per lavorare.

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Controllo all'interno del Paese

Conformemente alla ripartizione dei compiti di polizia degli stranieri fra la Confederazione e i Cantoni sono soprattutto questi ultimi responsabili di recensire gli stranieri che dimorano sul loro territorio. Questi controlli effettuati all'interno del Paese contribuiscono a combattere l'impiego e l'occupazione di stranieri sprovvisti di permesso.

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13

Repressione del lavoro nero

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Sanzioni amministrative

Gli stranieri in colpa sono di regola rinviati al confine con divieto di rientrare in Svizzera per infrazione alle prescrizioni della polizia degli stranieri. Le richieste di datori di lavoro in colpa al fine di assumere nuovi immigrati o stranieri già presenti in Svizzera ma non domiciliati sono tutte o in parte rifiutate.

Tale sanzione può anche essere comminata espressamente.

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Sanzioni penali

Gli stranieri in colpa sono puniti, di regola, giusta l'articolo 23 capoverso 1 LDDS. Con riferimento ai datori di lavoro in colpa, il Tribunale federale, con sentenza del 16 settembre 1982 nella causa Ministero pubblico del Cantone Zurigo contro Ernst Meier, ha deciso che la semplice assunzione di uno straniero senza permesso costituisce unicamente una contravvenzione a' sensi dell'articolo 23 capoverso 3 LDDS. Si ha delitto a' sensi del capoverso 1 di tale disposizione solo se il datore di lavoro, oltre ad impiegare lo straniero, ne facilita il soggiorno illegale in Svizzera, in particolare se lo alloggia.

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Sanzioni contro i passatori professionali

Divieti d'entrata sono pronunciati sistematicamente contro i passatori. Se arrestati in Svizzera, sono puniti giusta l'articolo 23 capoverso 1 LDDS.

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Sanzioni previste da altri Paesi dell'Europa occidentale

Anche il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e la Svezia prevedono multe e pene detentive nel caso di impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Nella Repubblica federale di Germania si sta elaborando un disegno di legge in tal senso. In tutti questi Stati, la durata della pena detentiva va fino ad un anno.

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Mozione delle Camere federali

Con la mozione Zehnder concernente il lavoro nero, adottata il 23 marzo 1984 dal Consiglio nazionale e il 19 settembre 1984 dal Consiglio degli Stati, si chiede al nostro Collegio di completare le disposizioni penali della LDDS al fine di combattere ulteriormente l'occupazione di stranieri sprovvisti di permesso.

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2

Risultato della procedura di consultazione

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Introduzione

Partendo dalla disposizione penale concernente l'impiego di stranieri senza permesso, prevista nella legge sugli stranieri respinta (art. 79; FF 1981II 554, 577) ma non contestata nel corso della campagna che aveva preceduto la votazione, un progetto di complemento delle disposizioni penali della LDDS è stato sottoposto, per consultazione, ai governi cantonali, ai periti e alle associazioni mantello dei datori di lavoro e dei lavoratori. Anche altre organizzazioni hanno però fatto pervenire il loro parere.

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Pareri espressi

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Governi cantonali

Tutti i Cantoni si dichiarano favorevoli a un complemento delle disposizioni penali della LDDS al fine di combattere il lavoro nero. Concretamente, solo i Cantoni di Zurigo, Berna e Sciaffusa preferirebbero una regolamentazione completa delle disposizioni penali nella sola LDDS. I pareri divergono invece per quanto riguarda le pene previste per le diverse fattispecie.

I Cantoni di Zurigo e San Gallo domandano un aumento della multa minima, in caso di infrazione intenzionale, al fine di poterla iscrivere nel casellario giudiziale (cfr. art. 9 n. 2 dell'ordinanza del 21 die. 1973 concernente il casellario giudiziale; RS 331). Per le infrazioni colpose o poco gravi, i Cantoni di Soletta, Basilea-Campagna e Grigioni propongono invece che si prescinda da una multa minima.

I Cantoni di Zurigo e Argovia sono del parere che, in caso di recidiva, il giudice dovrebbe sempre pronunciare la detenzione o l'arresto. Il Cantone di Berna va oltre: poiché già alla prima infrazione per lavoro nero lo straniero può essere condannato alla detenzione, la stessa pena dovrebbe essere comminata anche al datore di lavoro. I Cantoni di Basilea-Campagna e Neuchâtel auspicano un inasprimento delle pene nel caso in cui non siano rispettate le condizioni salariali e di lavoro. Dal canto suo il Cantone di Vaud propone che i casi di recidiva siano puniti con tre mesi di arresto invece che con la detenzione.

Quanto alle fattispecie legali, il Cantone di Zurigo propone una disposizione complementare concernente i passatori. Il Cantone di Vaud ritiene che, in caso di prima infrazione, non bisognerebbe prendere in considerazione il fine di lucro. Il Cantone di Basilea-Città vorrebbe che nella nuova fattispecie dell'impiego di stranieri sprovvisti di permesso fossero compresi anche l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria senza permesso e il lavoro in un altro Cantone senza il consenso di quest'ultimo.

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Partiti politici

Anche i partiti politici sono favorevoli ad un inasprimento delle pene per lavoro nero ma i loro pareri divergono quanto alla commisurazione delle mede222

sime. Il Partito democratico-cristiano vorrebbe che, in caso di recidiva, si limitasse la detenzione a chi ha agito intenzionalmente e per fine di lucro. Il Partito socialista propugna in particolare una revisione parziale del Codice delle obbligazioni al fine di garantire i diritti salariali e sociali del lavoratore clandestino.

L'Unione Democratica di Centro respinge a maggioranza la pena della detenzione per i casi di recidiva. Secondo il Partito liberale, sarebbe meglio rinunciare a una multa minima e sostituire la detenzione con l'arresto o la multa, riducendo contemporaneamente il termine di recidiva a tre anni. L'Anello degli indipendenti preconizza fra l'altro un inasprimento delle multe massime. La Federazione dei partiti ecologisti, infine, vorrebbe limitare l'inasprimento delle pene ai casi particolarmente gravi.

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Associazioni mantello dei datori di lavoro e dei lavoratori

Le associazioni mantello dei datori di lavoro e dei lavoratori, ad eccezione dell'Unione svizzera delle arti e mestieri e della Federazione romanda dei sindacati patronali, accettano in linea di massima l'emanazione di disposizioni complementari in materia di lavoro nero. Anche qui però le opinioni divergono per quanto riguarda il contenuto. Il Vorort dell'Unione svizzera del commercio e dell'industria e l'Unione centrale delle associazioni patronali propongono di limitare le pene aggravate all'impiego illegale, intenzionale e continuato di un gran numero di stranieri, nonché agli intermediari. Secondo l'Unione svizzera delle arti e mestieri, prima di emanare nuove prescrizioni si dovrebbero sfruttare le possibilità esistenti. Per esempio, in caso di recidiva, si dovrebbe preve- ' dere, al massimo, l'arresto e non la detenzione. L'Unione sindacale svizzera insiste in particolare sul versamento del salario usuale nella località e nella professione nonché sul pagamento di tutti i contributi sociali. La Federazione delle società svizzere degli impiegati si esprime nello stesso senso.

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Altre organizzazioni

La Conferenza dei vescovi svizzeri, la Federazione delle Chiese protestanti, la Commissione federale degli stranieri e la Comunità di lavoro «Essere solidali» auspicano sanzioni più severe e la protezione della manodopera clandestina sul piano del diritto civile, dell'assistenza e delle assicurazioni sociali. L'Associazione dei gestori di caffè, ristoranti e alberghi del distretto e della città di Zurigo chiede la soppressione della disposizione riguardante la recidiva.

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Conclusioni tratte dai risultati della procedura di consultazione

Riguardo alla protezione sociale della manodopera straniera che lavora in Svizzera senza permesso ci siamo già espressi nel contesto delle due mozioni presentate dal consigliere agli Stati Miville il 28 novembre 1984 e il 3 giugno 1985 (Boll. uff. S 1985 p.-109 segg., 590 segg.). Si può affermare che la manodopera 223

clandestina straniera beneficia della protezione delle assicurazioni sociali e non perde il diritto al salario. Prima di essere rinviato al confine, il lavoratore clandestino può d'altronde ancora designare un procuratore incaricato di far valere le sue pretese legittime e la sua presenza non è, a tal fine, richiesta. La prima mozione Miville, nonostante la proposta di trasformarla in postulato, è stata respinta dal Consiglio degli Stati l'il marzo 1985. La seconda mozione Miville, che mirava ad una revisione parziale del Codice delle obbligazioni, è stata invece accolta in forma di postulato il 3 ottobre 1985. La mozione Zehnder, adottata dalle vostre Camere e all'origine della presente revisione, si limita per contro ad un inasprimento delle disposizioni penali della LDDS.

Una revisione completa delle disposizioni penali della LDDS, come proposta da alcuni Cantoni, presupporrebbe una regolamentazione legale dettagliata dell'entrata e dell'uscita, nonché della dimora e del domicilio degli stranieri. Una simile revisione porterebbe in pratica ad una nuova legge sugli stranieri. Come preannunciato nelle Linee direttive della politica di governo per. la legislatura 1983-1987, il nostro intento è invece quello di apportare i complementi più necessari ed urgenti alla LDDS.

All'obiezione secondo la quale lo straniero, in caso di lavoro nero, è punito più severamente del suo datore di lavoro, si può ribattere che il primo dimora e assume un impiego in Svizzera senza permesso mentre il secondo, a meno che non agevoli tale dimora illegale, fornisce soltanto un impiego senza permesso.

Da questo punto di vista -- e contrariamente alla proposta del Cantone di Basilea-Città -- l'esercizio di un'attività accessoria senza permesso e l'occupazione in un altro Cantone senza il consenso preliminare di quest'ultimo devono essere di regola considerati, sia per lo straniero sia per il suo datore di lavoro, infrazioni alle prescrizioni della polizia degli stranieri a' sensi del vigente articolo 23 capoverso 3 LDDS.

Come proposto da più parti, abbiamo deciso di introdurre una fattispecie speciale per i passatori e di inasprire le pene oggi previste dall'articolo 23 capoverso 1 LDDS. Il motivo determinante è che le persone che facilitano o aiutano a preparare l'entrata o il soggiorno illegali di uno straniero che
intende esercitare in Svizzera un'attività lucrativa non possono essere punite più severamente di quanto prevede la novella legislativa per un datore di lavoro recidivo che impiega stranieri sprovvisti di permesso. L'inasprimento delle pene contro i passatori professionisti risale all'ultima revisione della LDDS nel 1948 (FF 1948 I, ediz. ted., p. 1300) e non è più adeguato alle circostanze attuali.

In diverse risposte alla procedura di consultazione è stata fatta allusione al rapporto esistente fra lavoro nero e regolamentazione restrittiva in materia di manodopera straniera. Oggi, le misure limitative sono fissate esclusivamente per mezzo di ordinanze. Non riteniamo dunque opportuno inserire nella LDDS, come è stato chiesto nella procedura di consultazione, la disposizione attuale dell'ordinanza secondo cui le richieste di ammissione o di proroga in favore di manodopera straniera sono respinte o solo parzialmente accettate se presentate da datori di lavoro che hanno infranto ripetutamente o in modo grave le prescrizioni della polizia degli stranieri. L'amnistia proposta dal Partito del lavoro in favore delle situazioni di lavoro nero già esistenti non impedirebbe il ripetersi di simili casi. Infine, anche tutte le altre richieste che, in ultima analisi, mirano 224

ad equiparare il lavoratore clandestino allo straniero che vive e lavora legalmente in Svizzera non farebbero che aumentare l'attrattiva del lavoro clandestino e non possono quindi essere prese in considerazione.

Per quanto concerne le pene comminate per l'impiego di stranieri sprovvisti di permesso, la modificazione di legge da noi proposta costituisce una soluzione intermedia.

Al fine di tener conto delle obiezioni formulate nella procedura di consultazione, la disposizione relativa all'applicazione della nuova legge ai procedimenti pendenti è stata abbandonata.

3

Parte speciale

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Modificazione dell'articolo 23 LDDS

In materia di sanzioni penali la LDDS distingue, nell'articolo 23, fra fattispecie delittuose e fattispecie contravvenzionali. Sono considerati delitti gli atti citati nel capoverso 1, punibili con la detenzione fino a sei mesi, cui può aggiungersi una multa fino a diecimila franchi. Le altre infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono contravvenzioni e sono passibili di multa fino a duemila franchi.

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Passatori (cpv. 3)

II capoverso 3 si riferisce ai passatori, vale a dire a chiunque favorisce l'impiego di stranieri sprovvisti di permesso, sia facilitando l'entrata o il soggiorno illegali di manodopera clandestina, sia collaborando ai preparativi intrapresi a tal fine. Decisiva in questa nuova disposizione è la durata imprecisata della detenzione, il che permette al giudice di commisurare meglio la pena al grado di colpevolezza, a differenza dell'articolo 23 capoverso 1 attualmente in vigore.

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Impiego di stranieri sprovvisti di permesso (cpv. 4 e 5)

Differentemente dalla disposizione penale prevista dalla legge sugli stranieri a suo tempo respinta (art. 79 cpv. 2; FF 1981 II 554, 577), il presente disegno distingue tra infrazione commessa intenzionalmente e infrazione commessa per negligenza e commina corrispondentemente multe minime e massime diverse.

Tali limiti permettono, da un lato, di coordinare la prassi dei tribunali e, dall'altro, di tener conto dei motivi di commisurazione della pena previsti nella parte generale del Codice penale (CP). Si è abbandonata, per contro, la distinzione tra casi «poco gravi» e «di minima gravita», che figura nel vigente articolo 23 LDDS. Simili casi possono essere nondimeno puniti con la multa minima di cento franchi prevista per le infrazioni colpose. Peraltro sono loro applicabili, giusta l'articolo 24 capoverso 1 LDDS, le disposizioni sulle condizioni di punibilità contenute nella parte generale del CP. Anche una formulazione del tipo «casi gravi» non sarebbe indicata. Il capoverso 4, terzo periodo dell'articolo 23 LDDS permette, in sua vece, un aumento della multa se il colpevole 225

ha agito per fine di lucro. Quest'ultima formulazione è utilizzata anche nelle disposizioni generali del CP (art. 48 n. l cpv. 2, 50 cpv. 1 e 106 cpv. 2). D'altra parte, il fatto che lo straniero, non sia impiegato alle condizioni salariali e di lavoro usuali nella località e nella professione non potrebbe essere preso in considerazione da una disposizione penale della LDDS, dato che manca una base costituzionale corrispondente.

Per quanto riguarda la pena della detenzione prevista per i casi di recidiva, bisogna ricordare che, nel disegno della legge sugli stranieri a suo tempo respinta, era contenuta una disposizione secondo la quale, in un simile caso, oltre alla multa doveva essere pronunciato l'arresto o la detenzione (art. 84 cpv. 3; FF 1978 II 258). Al fine di tener conto di eventuali circostanze particolari anche per il datore di lavoro, le vostre Camere decisero in seguito l'introduzione di una semplice disposizione potestativa (art. 79 cpv. 3; FF 1981 II 577). Il presente disegno fa un altro passo in avanti: la pena della detenzione è limitata a sei mesi e può essere pronunciata solo in caso di recidiva intenzionale. Altre condizioni restrittive per l'inflizione di una pena detentiva o per la riduzione del termine di recidiva non terrebbero sufficiente conto degli obiettivi della presente revisione. Considerata la DTF 707II 119, anche il campo di applicazione di questa disposizione sarebbe troppo limitato se, in caso di recidiva, l'applicazione della pena detentiva dipendesse dal fatto che l'autore abbia agito per fine di lucro. Una rinuncia completa a una pena detentiva contrasterebbe con il senso e lo scopo della mozione Zehnder, provocata proprio da una prassi recente del Tribunale federale, secondo la quale l'impiego di stranieri sprovvisti di permesso non può più essere punito secondo l'articolo 23 capoverso 1 LDDS. Per di più, bisogna ricordare che un inasprimento delle disposizioni penali riguardo al lavoro nero corrisponde all'articolo 6 della Convenzione n. 143 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle migrazioni in condizioni illegali e sul promovimento dell'uguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti. Secondo questa convenzione, l'impiego illegale di lavoratori migranti deve essere punito segnatamente con sanzioni penali, inclusa l'irrogazione di pene detentive (FF 1978 II 229/230).

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Modificazione dell'articolo 24 LDDS

L'articolo 24 capoverso 3 LDDS può essere abrogato poiché è inserito nell'ordinanza del 12 novembre 1984 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (RS 312.3).

4

Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

La presente revisione di legge non ha ripercussioni finanziarie né conseguenze sull'effettivo del personale a livello della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni.

226

5

Linee direttive della politica di governo

II presente disegno non è stato annunciato nelle Linee direttive della politica di governo per la legislatura 1983-1987. Infatti, le vostre Camere ci hanno dato mandato di completare l'articolo 23 LDDS solo dopo l'adozione delle Linee direttive. Il disegno si limita all'essenziale. Riveste carattere d'urgenza considerato che il lavoro nero è incompatibile con la politica svizzera nei confronti degli stranieri e che altre misure non bastano. Per di più si costatano ripetutamente tentativi, da parte di manodopera clandestina, di prolungare il soggiorno in Svizzera tramite una domanda d'asilo. Una lottapiù efficace contro il lavoro nero, dunque, non può che favorire le misure prese o previste in materia di asilo.

6

Costituzionalità

La modificazione proposta, come la stessa LDDS, si fonda sull'articolo 69'" della Costituzione federale.

437

227

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 1986'>, decreta: I

La legge federale del 26 marzo 19312) concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue: Art. 23 cpv. 3 e cpv. 4-6 (nuovi) 3 Chiunque facilita o aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegali di uno straniero che intende esercitare in Svizzera un'attività lucrativa è punito con la detenzione e con la multa fino a 100 000 franchi.

4 Chiunque, intenzionalmente, impiega stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera è punito, per ogni straniero impiegato illegalmente, con la multa da 600 a 5000 franchi. Se l'autore ha agito per negligenza, la multa è di 100 fino a 3000 franchi. Se ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questo massimo.

5 Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato per un atto intenzionale secondo il capoverso 4, e entro cinque anni impiega nuovamente uno straniero sprovvisto di permesso, può essere punito, oltre che con la multa, con la detenzione fino a sei mesi o con l'arresto.

6 Precedente capoverso 3

Art. 24 cpv. 3 Abrogato II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

D FF 1986 III 217

2

)RS 142.20

228

438

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Messaggio concernente una modificazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri del 17 settembre 1986

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14.10.1986

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217-228

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