Termine di referendum: 19 gennaio 1987

Legge federale su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni # S T #

Modificazione del 9 ottobre 1986

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1985 *>, decreta:

La legge federale del 23 dicembre 1959 2> su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni è modificata come segue: Titolo Legge federale su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (Legge sull'energia nucleare LEN).

Art. 4 cpv. 2 II Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di una licenza: a. l'importazione, il transito e l'esportazione di attrezzature per la produzione di apparecchi e di materie necessari alla tecnica nucleare; b. l'importazione, il transito e l'esportazione di materie grezze destinate alla produzione di combustibili nucleari; e. l'esportazione di dati tecnici in forma fisica non accessibili al pubblico e importanti per la concezione, la costruzione, il funzionamento o la manutenzione sia di impianti d'arricchimento e di ritrattamento di materie nucleari o di produzione d'acqua pesante, sia di componenti critiche essenziali di detti impianti.

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Art. 5 cpv. 1 1 La licenza dev'essere negata o sottoposta all'adempimento di condizioni o oneri adeguati, quando sia necessario alla tutela "FF 1985 II 371 > RS 732.0

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Energia nucleare e protezione contro le radiazioni della sicurezza esterna della Svizzera, all'adempimento dei suoi impegni internazionali o alla protezione di persone, di cose altrui o di beni giuridici importanti, oppure se il Consiglio federale lo ritenga necessario per la non proliferazione delle armi nucleari, Ari. 37 cpv. 4 4

Per consentire l'importazione o l'esportazione di combustibili nucleari radioattivi, di beni nucleari o di dati tecnici giusta l'articolo 4 capoverso 2, il Consiglio federale può concludere accordi bilaterali riguardanti la loro riesportazione o sicurezza, il loro controllo o la loro utilizzazione a fini non militari.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 9 ottobre 1986 II presidente: Bundi II segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1986 II presidente: Gerber II segretario: Huber

Data di pubblicazione: 21 ottobre 1986 l) Termine di referendum: 19 gennaio 1987

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Legge federale su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni Modificazione del 9 ottobre 1986

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1986

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41

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21.10.1986

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322-323

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10 115 195

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