Termine di referendum: 19 gennaio 1987

Legge sulle Ferrovie federali svizzere # S T #

Modificazione del 9 ottobre 1986

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 1985 1>, decreta:

I La legge del 23 giugno 19442' sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue: Art. 3 cpv. 2bis 2bis Un mandato di prestazioni definisce i compiti che le Ferrovie federali devono svolgere in virtù dei capoversi 1 e 2. Le Ferrovie federali forniscono prestazioni in favore dell'economia generale nella misura in cui il mandato 0 un altro decreto federale lo esiga e preveda l'indennizzo corrispondente.

Art. 3a 1 La Confederazione assume le spese per l'infrastruttura delle Ferrovie federali. Le Ferrovie federali vi partecipano secondo i principi del mandato.

2 Le spese d'infrastruttura comprendono l'ammortamento, gli interessi e la manutenzione dell'infrastnittura.

3 II Consiglio federale designa gli impianti e i dispositivi fissi che fanno parte dell'infrastruttura delle Ferrovie federali.

Art. 7 lett. d, dbis ed e L'Assemblea federale: d. determina i principi del mandato di prestazioni alle Ferrovie federali e quelli dell'indennizzo delle loro prestazioni in favore dell'economia generale mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottostanti a referendum; d.biss approva la quota di partecipazione delle Ferrovie federali alle spese d'infrastruttura; e. Abrogata 11 2)

FF 1985 III 589 RS 742.31

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1986 -- 868

FFS Art. 8 cpv. 1 comma introduttivo e lett. 6bis 1 II Consiglio federale esercita l'alta vigilanza su la gestione e le finanze delle Ferrovie federali. Esso può dar loro le istruzioni necessarie per salvaguardare interessi importanti del Paese. In particolare spetta al Consiglio federale: 6.bis di eseguire il mandato di prestazioni, segnatamente di determinare in maniera dettagliata le prestazioni in favore dell'economia generale da parte delle Ferrovie federali, l'indennizzo corrispondente, come pure la partecipazione delle Ferrovie federali alle spese d'infrastruttura;

Art. 15 1 Le Ferrovie federali tengono una contabilità propria.

2 Esse stabiliscono un conto economico distinto per le spese d'infrastruttura e la loro copertura.

3 Esse tengono i conti in maniera tale che la situazione patrimoniale, le spese e i ricavi possano essere accertati affidabilmente e completamente e attribuiti inequivocabilmente alla Confederazione o alle Ferrovie federali.

Art. Ì5a 1 Dopo la copertura delle spese d'esercizio e della partecipazione alle spese d'infrastruttura, con l'eccedenza dei ricavi le Ferrovie federali costituiscono le riserve destinate a coprire i disavanzi futuri. È fatto salvo l'articolo 16.

2 Se i ricavi e le riserve di cui al capoverso 1 non sono sufficienti a coprire le spese d'esercizio e la partecipazione alle spese d'infrastruttura, le Ferrovie federali iscrivono il disavanzo corrispondente nel conto economico. Il disavanzo è riportato a nuovo conto.

Art. 16 1 Le Ferrovie federali utilizzano come segue l'utile netto restante dopo la copertura di tutte le spese d'esercizio e d'infrastruttura: a. alimentano dapprima le riserve per la copertura dei disavanzi futuri fino a che queste abbiano raggiunto il 30 per cento del capitale di dotazione; b. pagano poi un interesse del 4 per cento, al massimo, sul capitale di dotazione.

2 L'Assemblea federale decide, approvando i conti annuali, sull'impiego dell'eccedenza residua.

Art. 19 Nel caso di acquisto di altre ferrovie da parte della Confederazione, il decreto federale di cui all'articolo 2 fissa l'importo che grava sul conto impianti delle Ferrovie federali. Questa somma non deve superare il valore commerciale che la linea da acquistare rappresenta per le Ferrovie federali.

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FFS Art. 20 II Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive concernenti il regime finanziario e la contabilità, la presentazione dei bilanci preventivi e dei conti annuali, come pure la pianificazione a medio e a lungo termine che le Ferrovie gli devono sottoporre.

II

La legge federale del 20 dicembre 1957 1) sulle ferrovie è modificata come segue: Art. 51 cpv. 6 Abrogato

III 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Consiglio nazionale, 9 ottobre 1986 II presidente: Bundi II segretario: Anliker Data di pubblicazione: 21 ottobre 1986 2 > Termine di referendum: 19 gennaio 1987

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Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1986 II presidente: Gerber II segretario: Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge sulle Ferrovie federali svizzere Modificazione del 9 ottobre 1986

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1986

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21.10.1986

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