Decreto federale sull'iniziativa popolare «per una formazione e una riqualificazione professionali assicurate» # S T #
del 21 marzo 1986
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per una formazione e una riqualificazione professionali assicurate», depositata il 3 giugno 1982 1}; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 1984 2) , decreta:
Art. l 1
L'iniziativa popolare del 3 giugno 1982 «per una formazione e una riqualificazione professionali assicurate» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.
2 L'iniziativa ha il seguente tenore: La Costituzione federale è completata come segue: Art. 34octies (nuovo) 1 La Confederazione istituisce un diritto alla formazione professionale completa, la cui esecuzione incombe ai Cantoni e i cui scopi sono segnatamente i seguenti: a. Assicurare una formazione professionale completa di almeno tre anni per i giovani che non trovano un posto di tirocinio o un'altra possibilità di formazione professionale di loro scelta, come pure per quelli che sono sfavoriti a causa della loro formazione scolastica. Deve essere particolarmente tenuto conto delle donne, dei figli di lavoratori stranieri, come pure degli handicappati.
b. Organizzare corsi pratici complementari d'istruzione per i giovani in corso di formazione professionale.
e. Creare possibilità di riqualificazione e di perfezionamento professionali per le persone che lo desiderano, indipendentemente dal sesso, dall'età o dalla nazionalità.
2 La Confederazione incarica i Cantoni di istituire, per tali scopi, laboratori di tirocinio e altri centri di formazione.
a. Al riguardo dev'essere specialmente tenuto conto dei Cantoni e delle regioni, che sono particolarmente toccati da mutamenti strutturali in determinate professioni oppure che in generale dispongono di un'esigua offerta di posti di tirocinio diversificati o di possibilità di riqualificazione e perfezionamento professionali.
b. L'istruzione così attuata dev'essere concepita in modo che consenta la preparazione a un vasto campo di attività professionali e " FF 1982 II 862 FF 1984 II 1281
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Formazione e riqualificazione professionali assicurate
che, al termine, agevoli la continua acquisizione di nuove qualifiche professionali.
e. Il tirocinio svolto in questi centri di formazione deve permettere di conseguire un attestato federale di capacità ed è parificato agli altri tirocini professionali.
d. La frequentazione di questi centri di formazione è gratuita. I giovani e gli adulti che li frequentano ricevono un'indennità di formazione, il cui ammontare corrisponde almeno alle prestazioni dovute ai disoccupati.
3 Questi provvedimenti sono finanziati mediante: a. Contributi dei datori di lavoro corrispondenti al minimo allo 0,5 per cento della massa salariale. Almeno il 75 per cento dei costi di questi laboratori vanno coperti da tali contributi.
b. Sussidi federali e cantonali.
e. Contributi attinti all'assicurazione contro la disoccupazione per il finanziamento delle indennità di formazione per le persone in fase di riqualificazione.
Disposizione transitoria La legislazione esecutiva dev'essere emanata entro tre anni dall'accettazione dell'iniziativa da parte del popolo e dei Cantoni.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
Consiglio nazionale, 21 marzo 1986
Consiglio degli Stati, 21 marzo 1986
II presidente: Blindi II segretario: Anliker
II presidente: Gerber II segretario: Huber
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01.04.1986
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