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Messaggio sull'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI) trasformata in un'istituzione specializzata del 21 novembre 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale sull'adesione della Svizzera all'organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI) trasformata in un'istituzione specializzata.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 novembre 1979

1979 -- 828 66

Foalio federale 1979, Voi. III

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Hürlimann II cancelliere della Confederazione, Huber

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Compendio L'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI), intesa come strumento per promuovere l'industrializzazione dei Paesi emergenti e la cooperazione industriale su piano mondiale, è stata istituita il 1° gennaio 1967 in quanto organo direttamente dipendente dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Considerata l'importanza crescente dell'industrializzazione, i Paesi membri dell'ONUDI hanno deciso, durante la seconda conferenza generale svoltasi a Lima nel 1975, di dare all'Organizzazione lo statuto di «.istituzione specializzata» delle Nazioni Unite. I negoziati internazionali sul nuovo statuto sono terminati nell'aprile 1979.

Col presente messaggio vi chiediamo d'approvare l'adesione della Svizzera all'ONUDI, trasformata in istituzione specializzata.

Poiché la Svizzera ha partecipato fin dall'inizio ai lavori dell'ONUDI e il cambiamento in questione è puramente formale, la vostra approvazione serve a consentirci di proseguire la collaborazione, instauratasi già a contare dal 1967 tra il nostro Paese e l'ONUDI attuale e rientrante nel quadro della nostra politica di cooperazione allo sviluppo e in quello della politica economica esterna.

Dal lato finanziario, la trasformazione dell'ONUDI, che verrà dotata di un bilancio indipendente, implicherà per la Svizzera un esiguo aumento del contributo: infatti, poiché la Svizzera non è membro dell'ONU, il suo contributo non era commisurato alla totalità del finanziamento dell'ONUDI, mentre dovrà esserlo d'ora innanzi, dopo la sua trasformazione.

Trattandosi di un'adesione a un'organizzazione internazionale, il decreto federale sottosta al referendum facoltativo, giusta l'articolo 89 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale.

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1

Introduzione

L'ONUDI è stata istituita, il 1° gennaio 1967, quale organo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, allo scopo di promuovere e accelerare il processo di industrializzazione dei paesi in sviluppo e d'incrementare la cooperazione industriale su piano mondiale. Inoltre essa deve coordinare le attività degli organi delle Nazioni Unite in questo settore.

Conformemente a una decisione presa durante la seconda conferenza generale dell'ONUDI a Lima nel 1975, è stato deciso, nell'aprile 1979, di dare a quest'istituzione uno statuto indipendente analogo a quello di altre istituzioni specializzate del sistema delle Nazioni Unite quali la FAO, nel campo dell'alimentazione e dell'agricoltura, l'OMS, in quello della sanità, e rUNESCO in quello dell'educazione, la scienza e la cultura.

Vi domandiamo di approvare l'adesione della Svizzera alFONUD'I nella nuova forma di istituzione specializzata, cosicché il nostro Paese possa proseguire la collaborazione, iniziata nel 1967 e da voi approvata con decisione del 18 settembre 1968 *>, ai lavori dell'ONUDI.

Rimangono tutt'oggi ancora validi i motivi addotti allora in favore di una partecipazione svizzera alle attività dell'ONUDI. Anzi, essi vanno acquistando viepiù importanza, tenuto conto, da un canto, dell'incremento dell' industrializzazione nei piani e nei programmi di sviluppo dei paesi del Terzo mondo, d'altro canto, del contributo che i paesi industrializzati possono offrire alla loro esecuzione.

2 21

Sviluppo industriale del Terzo mondo e cooperazione internazionale Sviluppo industriale

L'industrializzazione rappresenta uno dei fattori tra i più dinamici dello sviluppo economico dei paesi del Terzo mondo. Essa rafforza e diversifica le strutture economiche di questi ultimi e contribuisce a migliorare le condizioni di vita della popolazione, segnatamente allorquando è possibile creare nuovi posti di lavoro.

Nel suo insieme, la produzione industriale nei paesi in sviluppo è ancora molto debole: nel 1975, solamente l'8,6 per cento della produzione mondiale d'articoli manufatti concernenva i paesi in sviluppo (nel 1960, 7%). Per questo motivo, fra i tanti in discussione, la Conferenza di Lima ha ritenuto estremamente urgente prendere provvedimenti adeguati per accelerare l'industrializzazione del Terzo mondo. All'uopo si è fissato un obiettivo: per l'anno 2000, il 25 per cento della produzione industriale mondiale dovrà essere assicurato dai paesi attualmente in sviluppo.

La produzione industriale, benché debole in termini assoluti, rappresenta a)

FF 1968 II 686. Cfr. anche sunto del messaggio del Consiglio federale all' Assemblea federale per un contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI) del 21 febbraio 1968 FF 1968 I 351.

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tuttavia per i paesi emergenti un'aliquota importante e sempre in aumento del loro prodotto lordo interno. Dal 1960 al 1976, infatti, si è passati dal 17 al 24 per cento per i paesi in sviluppo a reddito debole (meno di 300 $ prò capite) e dal 32 al 37 per cento per i paesi in sviluppo a reddito medio (oltre i 300 $ prò capite).

L'industrializzazione del Terzo mondo è notevolmente diversificata: a titolo d'esempio, nel 1977 la produzione di articoli manufatti, costituiva il 10 per cento del prodotto lordo interno dell'Etiopia mentre in India rappresentava il 16 per cento, a Singapore il 25 per cento e in Argentina il 37 per cento. Tuttavia questi dati possono trarre in errore se non si tien conto delle differenze notevoli fra i livelli dei prodotti lordi interni rispettivi dei differenti paesi. Attualmente, la quasi totalità della produzione di manufatti del Terzo mondo è concentrata, per l'appunto, in una decina di Paesi: Argentina, Brasile, Corea del Sud, Hongkong, India, Indonesia, Messico, Tailandia, Turchia. Inoltre trattasi quasi esclusivamente di un assortimento assai ristretto di prodotti (abbigliamento, macchine e apparecchi elettrici, calzature, articoli in cuoio, ecc.).

11 promovimento dell'industrializzazione nei paesi emergenti si giustifica doppiamente: da un canto occorre ridurre le spese in divise, sostituendo alle importazioni una produzione locale atta a soddisfare una crescente domanda interna di beni d'investimento e di manufatti; d'altro canto, occorre incrementare e diversificare le fonti di entrate in divise ampliando il ventaglio dei prodotti esportabili.

Per raggiungere il primo obiettivo, si dovrebbe porre l'accento sulla produzione di beni di prima necessità e sulla trasformazione delle materie prime e dei prodotti agricoli disponibili localmente; inoltre, l'industrializzazione dovrebbe consentire di produrre i beni d'equipaggiamento e le attrezzature indispensabili all'espansione dei settori di base, quali la produzione alimentare, l'artigianato, i trasporti, ecc.

In secondo luogo, lo sviluppo della produzione industriale dovrebbe accrescere la parte di valore aggiunto nei prodotti esportati. La diversificazione della struttura produttiva renderà le entrate esterne dei paesi in sviluppo meno sensibili alle fluttuazioni dei corsi dei prodotti di base che ancor oggi
rappresentano, per numerosi di questi paesi, la principale fonte di divise. In tal modo sarà incrementata la capacità d'importazione di beni e servizi necessari al loro sviluppo.

Quindi, l'industrializzazione consente di promuovere una maggior partecipazione dei paesi emergenti al commercio internazionale. La loro aliquota nelle esportazioni mondiali d'articoli manufatti è passata dal 4 per cento nel 1970 all'8 per cento nel 1977. Ciò corrisponde, in cifre assolute, ad un importo di 13,8 miliardi di dollari nel 1970 e di 57,1 miliardi di dollari nel 1977, anno in cui queste esportazioni furono destinate, per il 31 per cento ad altri paesi in sviluppo e per il 63 per cento a paesi ad economia di mercato.

Non deve meravigliare il fatto che i paesi emergenti attualmente maggiormente partecipi al commercio internazionale di articoli manufatti siano,

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in ampia misura, gli stessi che hanno la parte più importante della produzione mondiale di detti prodotti, vale a dire il Brasile, la Corea del Sud, Taiwan, Hongkong, il Messico, Singapore e la Jugoslavia. Nel 1977, le loro esportazioni rappresentarono l'80 per cento delle esportazioni globali di prodotti manufatti dei paesi in sviluppo.

Benché si tratti ancora solo di qualche paese, l'aumento spettacolare delle loro vendite è una prova evidente dell'impostazione progressiva di una nuova divisione internazionale del lavoro. Questa tendenza si accentuerà di certo e acuirà la concorrenza sui mercati internazionali. A medio e a lungo termine, ciò produrrà un impatto sulle strutture di produzione dei Paesi sviluppati, soprattutto nei settori più delicati della loro economia. Ritorneremo sull'argomento, segnatamente per quanto concerne la Svizzera, nel capitolo 5.

Le considerazioni precedenti hanno evidenziato, in modo molto generale, il posto occupato dall'industrializzazione nel processo di sviluppo e dimostrato che si tratta di un'evoluzione fondamentale a livello d'economia mondiale. Infatti l'industrializzazione del Terzo mondo assume viepiù importanza qualora si consideri che sarà necessario creare nei paesi emergenti 600 milioni di posti di lavoro fra il 1975 e l'anno 2000.

Comunque tocca ai Paesi emergenti determinare il posto che intendono assegnare all'industrializzazione, entro le proprie politiche di sviluppo, rispetto agli altri settori economici, quali l'agricoltura e i servizi (ad esempio, il turismo). Parimente, è loro compito definire gli obiettivi in materia d'industrializzazione e segnatamente la via che intendono seguire, scegliendo un sistema d'economia di mercato o al contrario una politica d'industrializzazione pianificata dipendente dal settore pubblico. Ciò corrisponde a un' opzione politica complessa e delicata nella misura in cui il processo d'industrializzazione deve contemporaneamente rispondere alle esigenze del mercato interno ed esterno e tener conto delle strutture economiche e sociali dei paesi in parola. Infatti un processo d'industrializzazione male avviato può rivelarsi pregiudizievole soprattutto se ne risultano un cattivo collocamento degli investimenti e un'importazione di tecniche poco adatte; inoltre può accelerare l'esodo rurale e accentuare così conseguenti problemi di disoccupazione e d'urbanizzazione; infine può generare una crescente differenza dei redditi e del sistema di vita.

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Cooperazione allo sviluppo industriale e contributo svizzero

La cooperazione internazionale nel campo industriale deve tener conto delle differenti situazioni descritte nel capitolo 21. Per un paese a economia di mercato come la Svizzera, essa mira avantutto a sviluppare metodi di cooperazione che consentano al settore privato di contribuire alla creazione di unità di produzione, segnatamente di piccola e media portata. Questa cooperazione in generale assume le forme seguenti: 1. Il mantenimento di un'economia mondiale aperta che consenta ai Paesi in sviluppo di incrementare le esportazioni di prodotti manufatti e favorire un collocamento ottimale degli investimenti.

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2. L'adozione di provvedimenti destinati ad incoraggiare l'impiego di mezzi finanziari privati nella realizzazione di progetti d'industrializzazione, mediante investimenti diretti, trasferimenti di tecnologia e di knowhow, programmi di formazione industriale, ecc. Fra questi provvedimenti, ricordiamo il cofinanziamento, la garanzia contro i rischi all' investimento, la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali di protezione e promovimento degli investimenti come anche la presa di contatto delle parti interessate.

A contare dalla sua introduzione in Svizzera, la garanzia contro i rischi all'investimento è stata accordata a 40 progetti. Parimente, sono stati conclusi con i paesi emergenti non meno di 33 accordi bilaterali di protezione e di promovimento degli investimenti; infine il nostro Paese partecipa all'«Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti» istituito sotto l'egida della Banca mondiale.

Segnaliamo inoltre che, giusta l'inchiesta condotta presso l'industria svizzera, gli investimenti effettuati prima della fine del 1978 nei paesi in sviluppo erano stati di circa 4,5 miliardi di franchi (con la creazione di 145 000 posti di lavoro) di cui 2,7 miliardi in America latina (78 000 posti di lavoro), 200 milioni nei paesi emergenti europei (23 000 posti di lavoro), 600 milioni in Asia (29000 posti di lavoro) e 300 milioni in Africa (15 000 posti di lavoro).

3. I trasferimenti di mezzi finanziari pubblici (assistenza tecnica e finanziaria bilaterale e multilaterale) mirano a migliorare l'infrastruttura fisica, umana e istituzionale dei paesi emergenti e favoriscono quindi direttamente o indirettamente l'industrializzazione; inoltre, in taluni casi specifici, sono devoluti al finanziamento di azioni destinate a favorire l'impegno del settore privato nella realizzazione di progetti d'industrializzazione.

La partecipazione svizzera a questo tipo di cooperazione è trattata nel capitolo 3.3.

3

Funzione dell'ONUDI nel campo della cooperazione allo sviluppo industriale

L'ONUDI consta attualmente di 156 membri. Essa opera nei tre settori seguenti: diffusione di informazioni sui diversi aspetti dell'industrializzazione, attività di sostegno e assistenza tecnica.

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Diffusione d'informazioni sui diversi aspetti dell'industrializzazione

La diffusione d'informazioni sui diversi aspetti dell'industrializzazione ha come obiettivo l'assistenza dei Paesi emergenti -- autorità e settore privato -- all'atto della scelta di taluni provvedimenti o decisioni agevolanti l'insediamento e lo sviluppo di imprese industriali. Infatti i paesi in sviluppo spesso sono privi delle conoscenze tecniche e dei fondi necessari per intraprendere

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i lavori preliminari in vista della realizzazione di investimenti nel settore industriale. Gli studi pubblicati dall'ONUDI possono anche essere utili alle imprese dei paesi sviluppati che desiderano fare investimenti nel Terzo mondo o partecipare alla realizzazione di progetti industriali.

Al fine di rispondere alle necessità surriferite, l'ONUDI pubblica degli studi su soggetti specifici e segnatamente concernenti i temi seguenti: - struttura ed evoluzione, su piano mondiale, di determinati settori industriali come quelli dei fertilizzanti, dei grassi e oli vegetali o delle macchine agricole. Questi studi costituiscono uno dei fondamenti dell'analisi fatta nell'ambito delle consultazioni industriali (cfr. n. 321).

- Aspetti settoriali specifici dell'industrializzazione (su piano mondiale o regionale): ad esempio lavorazione del legno nei Paesi emergenti; materiali adesivi utilizzati nell'industria di trasformazione del legno; livello qualitativo della produzione di cuoio, tecnologie per i fertilizzanti (nitrati e fosfati); industria delle macchine utensili in Asia, nel Pacifico e in America latina; lotta contro l'inquinamento nelle fabbriche di fertilizzanti; mezzi di promovimento dell'industrializzazione mediante la trasformazione di materie prime locali.

- Preparazione di studi di preinvestimento; metodi di valutazione di progetti industriali. I manuali preparati e diffusi dall'ONUDI su questi due temi si sono rivelati utili, segnatamente per le società di consulenza, le banche di sviluppo e gli altri organismi occupati nella preparazione di progetti d'industrializzazione.

- Stato dell'industrializzazione di determinati paesi emergenti. All'uopo, nel 1978 sono stati fatti diciannove studi che rappresentano un'utile fonte di informazione per le istanze interessate a livello nazionale e internazionale.

- Rapporti fra l'industrializzazione e lo sviluppo rurale; effetti delle zone industriali nei paesi emergenti; tecnologia industriale appropriata necessaria al trasporto a buon mercato nelle zone rurali, ecc.

32 321

Attività di sostegno Consultazioni industriali

Queste consultazioni offrono agli operatori economici dei Paesi industrializzati ed emergenti la possibilità di discutere assieme i problemi relativi a un settore industriale specifico o a un aspetto particolare dell'industrializzazione. Le riunioni sono organizzate a livello mondiale o regionale.

Tra il 1977 e il 1979 le consultazioni sono state dedicate ai sei settori seguenti: fertilizzanti; ferro e acciaio; cuoio e prodotti derivati; olio e grassi vegetali; petrolchimica; macchine agricole. Per il 1980 e 1981 le previste consultazioni avranno come tema l'industria alimentare, l'industria farmaceutica e i beni d'equipaggiamento come anche la formazione professionale nell'industria in generale.

Mediante queste consultazioni, è reso possibile il dialogo fra periti in campi ben definiti. Ad esempio, le consultazioni nel settore dei fertilizzanti si sono concentrate su un sistema di copertura dei rischi finanziari nella co1039

struzione di fabbriche di fertilizzanti (sistemi assicurativi) ma anche sulla stesura di contratti-tipo di differenti specie (contratto in regia, contrattotipo chiave in mano, contratto-tipo concernente la fornitura di conoscenze tecniche e di servizi d'ingegneria). L'esistenza di questi contratti-tipo dovrebbe così facilitare la partecipazione dei paesi in sviluppo ai negoziati in questo settore. Durante le consultazioni, si è pure avuto l'occasione di trattare il problema della responsabilità rispettiva dei poteri pubblici e delle imprese private circa l'attuazione e il finanziamento dell'infrastruttura necessaria alle unità produttive. Inoltre è stato possibile esaminare i problemi di distribuzione dei fertilizzanti nei Paesi più depressi.

Più in generale, queste consultazioni offrono ai paesi emergenti la possibilità di ampliare le conoscenze sul funzionamento concreto delle industrie dei paesi sviluppati in un determinato settore e di scoprire all'occasione quali siano i vantaggi del sistema dell'economia di mercato e i limiti dei campi d'azione statali. In tal modo questi Paesi possono comparare gli effetti della propria politica con le offerte concrete delle nostre imprese.

Mediante le consultazioni, l'ONUDI riesce a definire con più precisione l'importanza che essa può assumere nell'aiuto offerto a un determinato paese nell'istituzione di talune infrastnitture destinate a facilitare gli ulteriori investimenti industriali in un settore definito. Per esempio la consultazione sulla petrolchimica ha suscitato la creazione, in Messico, di un centro sperimentale per l'impiego della plastica nel settore agricolo.

Inoltre, le consultazioni agevolano lo sviluppo di contatti utili fra le parti interessate i quali possono a loro volta sfociare nella realizzazione di progetti concreti.

Per concludere, la natura delle consultazioni ci porta a ritenere importante il fatto che le cerehie private vi siano direttamente rappresentate e possano mettersi in contatto con i partners, molto spesso rappresentanti governativi, dei paesi emergenti. Questo tipo di cooperazione è una delle caratteristiche essenziali delle attività dell'ONUDI.

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Riunioni tecniche

Le riunioni tecniche radunano un esiguo numero di periti interessati a un problema specifico.

A titolo d'esempio, rammentiamo un seminario sull'industria del mobile, uno sulla tecnologia moderna nella produzione di fertilizzanti minerali o ancora una ricerca, per l'industria chimica dei Paesi in sviluppo, sull'alcool ottenuto mediante fermentazione al fine d'utilizzarlo come combustibile sostituitivo.

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Promovimento della cooperazione industriale

Uno degli ostacoli alla cooperazione internazionale nel campo dell'industrializzazione è costituito dalla difficoltà di mettere in contatto i partners interessati, come già ricordato, vale a dire le cerehie economiche dei paesi in1040

dustrializzati, da un canto, e i responsabili dei progetti d'industrializzazione nei Paesi del Terzo mondo, dall'altro. Trattasi all'uopo di contatti nei campi più disparati, quali il trasferimento di tecnologia e di know-how, gli investimenti e la formazione.

Proprio in questo contesto l'ONUDI ha deciso di creare degli uffici di collegamento per il promovimento della cooperazione industriale in un certo numero di paesi. Attualmente ne esistono quattro: a Bruxelles, a Colonia, a Zurigo e a New York.

Finalità prima di questi uffici è di interessare le cerehie economiche dei Paesi in cui hanno sede alla realizzazione di progetti industriali nel terzo mondo, progetti di cui sono venuti a conoscenza tramite la segreteria dell' ONUDI oppure direttamente tramite le istituzioni dei Paesi emergenti. Inoltre gli uffici di collegamento devono offrire consulenze ai promotori di progetti dei Paesi in sviluppo circa la struttura dei progetti che intendono realizzare o i metodi che pensano di utilizzare. Essi possono perfino assistere direttamente i propri interlocutori del Terzo mondo durante i negoziati fra quest'ultimi e i loro partners.

Inoltre gli uffici hanno la responsabilità di informare più dettagliatamente le industrie del proprio Paese sulle possibilità di cooperazione esistenti con i Paesi in sviluppo. All'uopo sono attualmente organizzati incontri sulle possibilità d'investimento fra rappresentanti di Paesi emergenti e di imprese svizzere.

L'ufficio dell'ONUDI per il promovimento della cooperazione industriale creato a Zurigo si pone le finalità sopra menzionate. Per quanto concerne l'assistenza a livello di pura realizzazione di progetti, quest'ufficio ha prestato il proprio aiuto a una banca di sviluppo dell'America latina la quale, in collaborazione con un'impresa svizzera, ha potuto organizzare la ristrutturazione e la riattivazione di un'azienda di produzione e trasformazione del legno. È stato così possibile ristabilire oltre tremila posti di lavoro e sfruttare più razionalmente il legno disponibile (ricupero degli scarti). Inoltre l'ufficio s'è adoperato per agevolare l'applicazione di una nuova tecnologia in un progetto di produzione di matite colorate e gessetti per le scuole in Columbia.

L'ufficio di Zurigo opera in stretta collaborazione con gli altri uffici dell' ONUDI di Bruxelles, Colonia e New York al fine d'ampliare la base di promovimento dei progetti.

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Assistenza tecnica

Ter/a funzione dell'ONUDI è quella di garantire l'esecuzione di progetti di cooperazione tecnica nel campo industriale. I mezzi di cui dispone all' uopo l'ONUDI trasformata hanno duplice origine: 1) 1}

I mezzi attualmente impiegati per il finanziamento d'attività d'assistenza tecnica in seno all'ONUDI hanno una terza origine: il capitolo 15 del bilancio delle Nazioni Unite i cui fondi finanziano diverse attività di questo tipo.

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- Il Programma delle Nazioni Unite unite per lo sviluppo (PNUD), di cui l'ONUDI è l'agente esecutivo per quanto concerne i progetti d'industrializzazione. Rammentiamo che la Svizzera contribuisce al PNUD nel quadro del programma di cooperazione tecnica.

- Il Fondo di sviluppo industriale che sostituisce il Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale attualmente aggregato all'ONUDI; anche questo fondo è alimentato da contributi volontari. Per gli anni 1979 e 1980 la Svizzera gli ha versato la somma di 2 milioni di franchi a carico del credito di programma destinato a garantire la continuazione della cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo1}.

I progetti specifici realizzati mediante questo contributo sono allestiti ed eseguiti dalla Segreteria dell'ONUDI, in stretta collaborazione con i servizi competenti dell'amministrazione federale.

Quale esempio, menzioniamo tre progetti dell'ONUDI, finanziati dalla Svizzera, e due ulteriori in preparazione: 1. il finanziamento, per un periodo iniziale di due anni, dell'ufficio dell' ONUDI per il promovimento della cooperazione industriale, a Zurigo, 2. il finanziamento, a contare dal 1972, di un corso annuale di formazione per una dozzina di giovani quadri dell'industria tessile di Paesi emergenti, essi trascorrono qualche mese nell'industria chimica basilese per familiarizzarsi con i metodi e le tecniche d'applicazione dei coloranti ai tessili; 3. l'organizzazione recente, a Zurigo e in collaborazione della Banca mondiale, di un simposio sulle attività delle banche di sviluppo negli anni ottanta.

Fra i progetti in preparazione, citiamo: 1. Il finanziamento di un'officina per la produzione d'acqua sterile nello Sri Lanka: il progetto consentirà segnatamente la fabbricazione di infusioni e sali di reidratazione. Questi prodotti sono indispensabili in un Paese in cui sono frequenti, soprattutto nei bambini piccoli, malattie intestinali producenti rapide disidratazioni spesso mortali. L'ONUDI coopererà strettamente con un'impresa svizzera specializzata in materia.

Inoltre, il progetto avrà un risvolto «formativo» per permettere una gestione efficace dell'officina da parte dello Sri Lanka.

2. L'installazione di un'officina di condizionamento delle noci di acagiù nel Mali è in progettazione. Trattasi di sfruttare a
fine industriale i raccolti degli anacardi piantati nell'ambito del rimboschimento del Paese.

Saranno così sfruttate le risorse locali, creati posti di lavoro ed esportati prodotti contro divise pregiate.

'> FF 1978 I 1520. I progetti che, per taluni aspetti, concernono più specificamente le cerehie economiche svizzere sono o potrebbero d'ora in poi essere anche finanziati dal credito quadro stanziato per i provvedimenti economicocommerciali della cooperazione internazionale allo sviluppo (FF 1978 II 1662).

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Fra i vari progetti realizzati dall'ONUDI menzioniamo ancora: - un progetto di sviluppo della tecnologia del biogas in Tanzania, nell'Alto Volta e nell'Afganistan, - l'impianto di un'officina-modello per lo sfruttamento di talune alghe ricche di proteine per il consumo umano e animale, in Messico, - l'organizzazione, in cooperazione con la Commissione economica e sociale dell'ONU per l'Asia e il Pacifico d'uno scambio di informazioni sull' utilizzazione di scarti agricoli (in particolare quelli del riso, della iuta e del kenaf) per la fabbricazione di un materiale sostitutivo del cemento, e - un progetto d'assistenza ai Paesi produttori di caucciù naturale al fine d'accrescerne la competitivita in Asia.

Nella maggior parte dei Paesi in sviluppo, il PNUD dispone di un rappresentante permanente incaricato di gestire i progetti del sistema delle Nazioni Unite. Per i progetti attinenti all'industria, il rappresentante è assistito da periti dell'ONUDI i quali possono, in sito, mettersi in relazione con la segreteria di Vienna per tutti i problemi di natura industriale concernenti i Paesi di residenza. La Svizzera ha contribuito durante due anni all'assunzione e al finanziamento del gruppo ONUDI in Equador e in Camerun.

4 41

Trasformazione dell'ONUDI in istituzione specializzata Motivazione

Durante la seconda conferenza generale dell'ONUDI, tenutasi a Lima dal 12 al 26 marzo 1975, i Paesi membri dell'ONUDI hanno deciso di dare a quest'organizzazione lo statuto d'istituzione specializzata al fine di renderla indipendente -- segnatamente per quanto concerne il bilancio -- e più operativa. Contemporaneamente essi hanno voluto sottolineare l'importanza che il processo d'industrializzazione assume per i Paesi emergenti.

I negoziati vertenti sull'Atto costitutivo dell'ONUDI trasformata in istituzione specializzata sono iniziati a Vienna nel gennaio 1976 in un comitato intergovernativo riunitosi cinque volte e sono proseguiti durante due sessioni della «Conferenza delle Nazioni Unite sulla costituzione dell' ONUDI in istituzione specializzata» tenutasi a New York dal 20 febbraio al 10 marzo 1978 e a Vienna dal 18 marzo all'8 aprile 1979 cui ha partecipato anche la Svizzera.

L'Atto costitutivo, come dimostrato dall'analisi particolareggiata al numero 42, non introduce cambiamenti quanto ai compiti assunti finora dall' ONUDI nel campo dello sviluppo industriale.

Per contro, la trasformazione dell'ONUDI consentirà di concentrare sugli organismi della medesima il potere decisionale finora spettante, per le questioni di bilancio, all'Assemblea generale a New York. Gli organismi dell'ONUDI potranno quindi decidere autonomamente circa il programma di lavoro e di bilancio dell'Organizzazione. Sarà così più agevole il controllo delle attività dell'ONUDI da parte degli Stati membri, segnatamente per la Svizzera, Paese non membro delle Nazioni Unite.

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42

Descrizione dell'Atto costitutivo

L'Atto costitutivo allegato al messaggio comprende un preambolo, sei capitoli e degli allegati di natura tecnica; inoltre è corredato di due appendici giuridicamente non vincolanti (cfr. n. 43).

421

Preambolo

Questa parte introduttiva situa l'Atto costitutivo nel contesto dei negoziati in corso alle Nazioni Unite, i quali mirano ad adattare le strutture economiche internazionali alle necessità di tutti i partners, segnatamente a quelle dei Paesi emergenti, facilitando loro l'inserimento nell'economia mondiale.

422

Capitolo I: Obiettivi e funzioni (art. 1 e 2)

II capitolo precisa le azioni mediante le quali l'ONUDI può promuovere e accelerare lo sviluppo industriale nei Paesi in sviluppo, trattasi di: - fornire l'assistenza diretta ai Paesi in sviluppo, segnatamente con la creazione e la gestione di industrie, la pianificazione regionale dello sviluppo industriale e la cooperazione industriale fra Paesi in sviluppo, - promuovere in particolare l'elaborazione, la selezione, l'adeguamento, il trasferimento e l'impiego di tecnologie industriali, - organizzare programmi di formazione industriale, - elaborare misure speciali in favore di Paesi in sviluppo più depressi e di altre categorie specifiche di Paesi in sviluppo, - assistere questi ultimi nella gestione, nella conservazione e nella trasformazione in loco delle loro risorse naturali, - favorire i contatti fra Paesi emergenti e Paesi industrializzati e servire da centro di scambio d'informazioni industriali, - formulare nuovi concetti applicabili allo sviluppo industriale, segnatamente per permettere un approccio integrato e interdisciplinare dei problemi; - coordinare le attività degli organismi delle Nazioni Unite in materia di cooperazione industriale.

423

Capitolo II: Partecipazione (art. 3 a 6)

Possono divenire membri dell'ONUDI (art. 3) tutti gli Stati membri dell' ONU, di un'istituzione specializzata delle Nazioni Unite o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (formula usuale detta «formula di Vienna»). Per questa ragione anche la Svizzera può aderirvi. L'ammissione di uno Stato che non soddisfi una di queste condizioni è sottoposta all'approvazione della Conferenza generale (cfr. n. 424).

In questo capitolo sono inoltre definiti lo statuto d'osservatore (art. 4) come anche le condizioni per cui uno Stato può essere sospeso (art. 5) o può recedere dall'organizzazione (art. 6).

1044

424

Capitolo III: Organi (art. 7 a 11)

L'Atto costitutivo prevede la struttura istituzionale seguente, ispirata, come già fu il caso per la struttura dell'ONUDI attuale, a quella delle altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite: - la Conferenza generale, organo supremo dell'Organizzazione, in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri, - il Consiglio di sviluppo industriale, organo esecutivo costituito da 53 membri e incaricato di attuare i principi direttivi e gli orientamenti generali definiti dalla Conferenza, e - la Segreteria, incaricata d'eseguire le decisioni prese dalla Conferenza e dal Consiglio.

Inoltre, è istituito un Comitato dei programmi e bilanci con la funzione d' assistere il Consiglio nell'allestimento e nell'esame del programma di lavoro, del bilancio ordinario e del bilancio operativo, come anche nell'esame delle altre questioni finanziarie interessanti l'organizzazione. La Conferenza e il Consiglio possono istituire altri organi sussidiari.

425

Capitolo IV: Programma di lavoro e questioni finanziarie (art. 12 a 17)

Questo capitolo costituisce la parte più importante dell'Atto costitutivo.

Infatti esso determina la compilazione dei bilanci dell'ONUDI trasformata in istituzione specializzata (bilancio ordinario e operativo) e delimita i poteri decisionali degli organi dell'Organizzazione in materia finanziaria.

425.1

Compilazione dei bilanci (art. 13)

1. Il bilancio ordinario è alimentato dai contributi obbligatori; la struttura è identica a quella del bilancio dell'ONUDI attuale e cioè: - circa il 90 per cento del bilancio è devoluto al finanziamento delle attività ordinarie, quali l'amministrazione e la ricerca, che consentono all'organizzazione di svolgere i propri compiti in favore dei Paesi in sviluppo, - circa il 10 per cento del bilancio serve a coprire talune spese d'assistenza tecnica (consiglieri interregionali e regionali, servizi di consulenza a breve termine e talune altre attività inerenti alla cooperazione tecnica), 2. il bilancio operativo è alimentato da contributi spontanei intesi segnatamente a finanziare le attività dell'ONUDI in loco (assistenza tecnica).

I contributi spontanei finanziano il Fondo di sviluppo industriale.

425.2

Diritti di voto (art. 14)

In materia finanziaria, i poteri decisionali sono disciplinati come segue: 1045

Il Consiglio di sviluppo industriale, nel quale i Paesi industrializzati (Paesi occidentali e dell'Est) avranno diritto ad oltre un terzo dei voti, detiene il potere in materia finanziaria. Infatti, benché la Conferenza abbia la possibilità di rimettere in questione una decisione del Consiglio in questo campo, essa non ha la competenza di modificarla ma tutt'al più può rimettere l'affare al Consiglio per un nuovo esame. Le decisioni in campo finanziario sono prese alla maggioranza dei due terzi.

I Paesi industrializzati detengono un po' più di un terzo dei voti vale a dire una proporzione leggermente inferiore a quella che posseggono nell'attuale Consiglio di sviluppo industriale. Per contro, la proporzione è nettamente superiore a quella posseduta presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite cui compete attualmente l'approvazione finale del bilancio ordinario dell'ONUDI.

426

Capitolo V: Cooperazione e coordinazione (art. 18 e 19)

L'Atto costitutivo conferisce al futuro Direttore generale dell'Organizzazione la facoltà di conchiudere accordi con altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, con organismi governativi o intergovernativi o ancora con organismi non governativi. Tuttavia, prima di concludere tali accordi, egli deve domandare l'approvazione del Consiglio e agire conformemente alle direttive emanate dalla Conferenza.

427

Capitolo VI: Questioni giuridiche (art. 20 a 29)

Questo capitolo tratta segnatamente le questioni relative alla sede dell'Organizzazione, alla capacità giuridica di quest'ultima come anche ai privilegi e alle immunità. Inoltre disciplina la composizione delle controversie, la richiesta di pareri consultivi, gli emendamenti all'Atto costitutivo e l'entrata in vigore di quest'ultimo.

- È previsto che la nuova ONUDI mantenga la propria sede a Vienna (art.

20).

- Le disposizioni relative alla capacità giuridica dell'Organizzazione come anche i privilegi e le immunità sono conformi alla pratica seguita dalle organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite (art. 21).

- L'Atto costitutivo prevede una clausola per la composizione delle controversie disciplinante il ricorso obbligatorio alla conciliazione (art. 22).

In altri termini, ciascuna controversia vertente sull'interpretazione o applicazione dell'Atto costitutivo tra due o più membri dell'Organizzazione, qualora non potesse essere composta mediante negoziati o deferimento al Consiglio, può divenire oggetto, a domanda di una delle due parti in causa, di una procedura di conciliazione, a meno che le parti convengano un altro modo di composizione (per es. arbitrato alla Corte internazionale di giustizia).

- l'Atto costitutivo prevede due procedure d'emendamento (art. 23): 1. una procedura normale d'adozione dell'emendamento da parte della Conferenza, alla maggioranza dei due terzi dei membri, conforme-

1046

mente a una raccomandazione del Consiglio adottata alla maggioranza semplice. Affinchè possa entrare in vigore, un emendamento deve poi essere ratificato dai due terzi dei membri dell'Organizzazione, 2. una procedura speciale applicabile agli emendamenti riferentesi agli articoli fondamentali dell'Atto costitutivo, vale a dire quelli che definiscono la composizione degli organi, stabiliscono i poteri decisionali in materia finanziaria o disciplinano la disdetta d'un membro dell'Organizzazione o ancora concernono le procedure di emendamento stesse. In quest'ultimo caso, la raccomandazione del Consiglio alla Conferenza deve essere adottata alla maggioranza di due terzi.

La maggioranza necessaria all'adozione dell'emendamento da parte della Conferenza è identica a quella prevista nella procedura normale. Per contro, l'entrata in vigore richiede la ratificazione da parte dei tre quarti dei membri.

- La trasformazione dell'ONUDI in istituzione specializzata diverrà effettiva quando 80 Stati avranno ratificato l'Atto costitutivo; ciò dovrà avvenire, tenuto conto della durata delle procedure legislative richieste, fra un anno e mezzo o due anni (art. 25).

- L'Atto costitutivo esclude espressamente la possibilità di formulare riserve (art. 27).

43

Appendici

Le due appendici allegate al testo dell'Atto costitutivo hanno carattere informativo. Infatti la vostra approvazione concerne unicamente l'Atto costitutivo, che verrà pubblicato da solo nella Raccolta ufficiale. La prima appendice menziona tre progetti di risoluzione che saranno sottoposti all'approvazione della Conferenza nel corso della sua prima sessione. I due primi testi offrono l'interpretazione degli articoli 3 e 4 dell'Atto costitutivo, concernenti rispettivamente lo statuto di membro (problema Cina-Taiwan) e quello d'osservatore (Santa Sede, movimenti di liberazione, ecc.) in seno alla futura Organizzazione. Il terzo progetto di risoluzione mira ad autorizzare il Direttore generale dell'Organizzazione a mutuare dei fondi purché queste operazioni non implichino la responsabilità dei Paesi membri.

La seconda appendice tratta un progetto di risoluzione sulle disposizioni transitorie necessarie alla costituzione della nuova Organizzazione.

5

Adesione all'ONUDI trasformata in istituzione specializzata: posizione svizzera

Al termine della conferenza di negoziato, l'8 aprile 1979, l'Atto costitutivo della nuova organizzazione è stato aperto alla firma dei futuri Stati membri con riserva di ratifica. La Svizzera l'ha firmato il 19 settembre 1979.

Proponiamo che la Svizzera vi aderisca per i motivi seguenti: 1047

L'industrializzazione dei Paesi in sviluppo costituisce uno degli importanti obiettivi della nostra politica di cooperazione allo sviluppo. Infatti le strutture economiche svizzere ci consentono di apportare un contributo specifico e concreto in questo campo. Poiché le nostre possibilità d'azione su piano bilaterale sono sottoposte a taluni obblighi, l'ONUDI ci offre un'auspicata possibilità di consolidarle su piano multilaterale. In dodici anni d'esistenza, l'ONUDI ha acquistato conoscenze ed esperienze tali da divenire il principale punto di concentrazione degli sforzi di cooperazione allo sviluppo nell'ambito industriale. Segnatamente essa ha saputo tessere una rete di contatti fra l'economia privata dei Paesi occidentali e i responsabili -- pubblici e privati -- dell'industrializzazione nei Paesi in sviluppo. Grazie alla trasformazione in organizzazione speciale, l'ONUDI dovrebbe in avvenire meglio poter predisporre le sue azioni in favore dei Paesi in sviluppo e meglio coordinarle in consonanza con le finalità fondamentali perseguite, segnatamente con quella di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei Paesi del Terzo mondo e favorire un incremento del livello di vita delle loro popolazioni, non solo sul piano quantitativo ma anche sul piano qualitativo.

L'industrializzazione dei Paesi del Terzo mondo, come peraltro il loro sviluppo generale, si traduce -- come l'esperienza dimostra -- in una crescita della domanda globale e contribuisce quindi allo sviluppo del commercio internazionale. La nostra economia può così partecipare direttamente alla creazione e allo sviluppo di nuove industrie mediante investimenti diretti, trasferimenti di tecnologie e «know-how», come anche con l'esportazione di beni d'equipaggiamento e di servizi.

Da studi recenti, segnatamente dell'OCSE, è emerso che, benché taluni Paesi del Terzo mondo abbiano saputo creare in alcuni settori un'industria competitiva in diretta concorrenza con quella dei Paesi industrializzati, e pertanto suscettiva di creare gravi problemi d'assestamento delle strutture, il bilancio globale resta ampiamente positivo per i Paesi industrializzati.

Infatti le esportazioni della zona OCSE a destinazione dei Paesi in sviluppo recentemente industrializzati sono aumentate da 5,4 miliardi di dollari nel 1963 a 51,7 miliardi nel 1977 mentre
le importazioni sono aumentate da 1,2 miliardi a 33,2 miliardi per lo stesso periodo. La constatazione risulta tanto più pertinente per la Svizzera in quanto le strutture produttive elvetiche si vanno, da lungo tempo ormai, adattando all'evoluzione del commercio internazionale: infatti le nostre esportazioni verso i detti Paesi sono progredite dai 5,2 miliardi del 1963 ai 38,8 del 1977, mentre le importazioni passavano da 1,9 a 14,6 miliardi, facendo così emergere un saldo positivo di 3,3 miliardi, nel 1963, e di 24,2 miliardi nel 1977.

Le ragioni economiche testé esposte già avevano motivato la partecipazione elvetica all'ONUDI vecchio stile; dato che la sua trasformazione non ne muta affatto gli scopi, ma anzi migliora le possibilità di controllo, la nostra proposta d'aderire all'ONUDI trasformata viene a configurarsi come una conferma della vostra decisione di partecipazione originaria del 18 settembre 1968: si tratta unicamente di poter continuare la nostra politica di cooperazione allo sviluppo, tramite il coerente mantenimento della nostra politica di sviluppo industriale.

1048

6

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

L'adesione all'ONUDI s'iscrive nel quadro della nostra politica economica esterna e di cooperazione allo sviluppo, qual'è descritta nei cap. 1.11 e 1.12 delle linee direttive della politica di governo. I pertinenti mezzi figurano già nella pianificazione finanziaria.

61

Conseguenze finanziarie

La trasformazione dell'ONUDI causerà alla Svizzera, contrariamente agli altri Paesi, un leggero aumento del contributo in rapporto alla situazione attuale. Infatti, il bilancio dell'ONUDI è finanziato da due voci del bilancio delle Nazioni Unite: a. la voce 12 relativa all'ONUDI e alla quale la Svizzera contribuisce giusta la chiave di ripartizione dell'ONU applicabile a tutti gli Stati membri dell'ONUDI. Questo contributo era di 509 000 franchi nel 1977 D , b. la voce 15 dedicata al finanziamento di talune spese d'assistenza tecnica dell'ONU e alla quale la Svizzera, impartecipe di quest'ultima, non contribuisce.

Divenuta istituzione specializzata, l'ONUDI avrà un bilancio ordinario autonomo coprente l'insieme delle spese dell'organizzazione finanziate attualmente dalle due voci sopra citate. Quindi il contributo della Svizzera aumenterà di quella quota che finora essa non finanziava (punto b. precedente). Con riserva di cambiamenti imprevedibili e segnatamente ammettendo che tutti i Paesi partecipanti attualmente ai lavori dell'ONUDI aderiscano alla nuova organizzazione, la nostra partecipazione comporterà una spesa suppletiva annua dell'ordine di 80 000 franchi (50 000 dollari). Quest' aumento del contributo svizzero è previsto nel piano finanziario 1981-83.

Per quanto concerne il bilancio operativo, i contributi rimangono volontari.

Eventuali nuovi contributi svizzeri a questo bilancio saranno computati nei crediti di programma per la cooperazione allo sviluppo.

62

Ripercussioni sull'effettivo del personale

II decreto federale non causerà ripercussioni sull'effettivo del personale.

63

Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

L'esecuzione del decreto federale proposto incombe esclusivamente alla Confederazione e non causa oneri ai Cantoni e ai Comuni.

1)

67

Non disponiamo di cifre definitive più recenti.

Foglio federale 1979, Voi. III

1049

7

Legalità e forma giurìdica

Attualmente il nostro Paese partecipa alle attività dell'ONUDI giusta il decreto federale concernente il contributo della Svizzera alle spese amministrative dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (FF 1968 II 686). Trattasi di un decreto semplice, di portata meramente finanziaria, che consente alla Svizzera di cooperare alla realizzazione di un programma delle Nazioni Unite in materia di sviluppo industriale. La collaborazione della Svizzera alle attività dell'ONUDI si fonda così su basi esclusivamente volontarie e può terminare in qualsiasi momento. In qualità d'organismo sussidiario dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'ONUDI non può prendere nessuna decisione che, giuridicamente, vincoli i Governi (FF 1968 I 351). Con la decisione di partecipare alle attività dell'ONUDI, la Svizzera non ha sottoscritto alcun impegno sul piano del diritto internazionale. Quindi questa partecipazione causa alla Svizzera solamente ripercussioni finanziarie.

Differente è la situazione per quanto concerne l'Atto costitutivo, in istituzione specializzata del sistema delle Nazioni Unite. Infatti, divenendo partecipe di questo atto, la Svizzera si assume obblighi giuridici: quello di versare un contributo al bilancio ordinario dell'Organizzazione (art. 15) o di osservare le disposizioni relative alla disdetta (art. 6). L'Atto costitutivo deve quindi essere sottoposto alla vostra approvazione; questa trova la sua base giuridica nell'articolo 8 Cost, che da facoltà alla Confederazione di conchiudere trattati con l'estero. Poiché il trattato in parola, vale a dire appunto l'Atto costitutivo, prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale, il decreto d'approvazione sottosta al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 lettera b) della Costituzione federale.

1050

Decreto federale

Disegno

concernente l'adesione della Svizzera all'ONUDI trasformata in istituzione specializzata del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 1979 *>, decreta:

Art. l 1 È approvato l'Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI) trasformata in istituzione specializzata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificare detto atto.

Art. 2 Poiché l'atto comporta l'adesione a un'organizzazione internazionale, il presente decreto sottosta al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett b Cost.).

» FF 1979 III 1033

·

1051

AttO Costitutivo

Appendice I Traduzione V

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale

Preambolo

Gli Stati partecipi del presente Atto costitutivo, Operando giusta la Carta delle Nazioni Unite; Richiamando gli obiettivi generali delle risoluzioni della VI sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relative all'instaurazione d'un nuovo ordine economico internazionale, della dichiarazione e del piano d'azione di Lima, adottati dalla seconda Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale e relativi allo sviluppo e alla cooperazione industriale, nonché della risoluzione della VII sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa allo sviluppo e alla cooperazione economica internazionale; Dichiarando che:

è necessario instaurare un ordine economico e sociale giusto ed equo, eliminando le ineguaglianze economiche, stabilendo relazioni internazionali razionali e probe, operando mutamenti sociali ed economici dinamici e favorendo le modifiche strutturali necessarie allo sviluppo dell'economia mondiale; l'industrializzazione è uno strumento dinamico di crescita, essenziale allo sviluppo economico e sociale accelerato, segnatamente dei Paesi in sviluppo, al miglioramento del livello e della qualità di vita delle popolazioni di tutti i Paesi, nonché all'instaurazione d'un ordine economico e sociale equo; tutti i Paesi hanno il diritto sovrano d'industrializzarsi ed ogni processo d'industrializzazione deve generalmente tendere ad assicurare uno sviluppo socioeconomico autosostenuto ed integrato, comportante i cambiamenti volti ad assicurare una partecipazione giusta ed effettiva del popolo all'industrializzazione del proprio Paese; la cooperazione internazionale per lo sviluppo rappresenta l'obiettivo ed il dovere comune di tutti i Paesi, onde appare imprescindibile promuovere l'industrializzazione tramite il coordinamento di tutte le misure possibili, compresi la messa in punto, il trasferimento e l'adattamento delle tecnologie ai livelli globale, regionale e nazionale, nonché al livello settoriale; tutti i Paesi, indipendentemente dal sistema économico-sociale, sono risoluti nel promuovere il benessere comune dei loro popoli mediante provvedimenti " Dal testo originale francese (FF 1979 III 1088).

1052

ONUDI individuali e collettivi, volti a sviluppare la cooperazione economica internazionale su base di parità sovrana, a rafforzare l'indipendenza economica dei Paesi in sviluppo, ad assicurare loro una parte equanime della produzione industriale mondiale ed a collaborare per la pace internazionale, la sicurezza e la prosperità di tutte le Nazioni, conformemente agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite; Tenendo presenti tali idee direttive; Desiderando creare, giusta il capo IX della Carta delle Nazioni Unite, un'istituto specializzato, denominato Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (dappresso «l'Organizzazione»), destinato a svolgere un ruolo centrale e ad assumere la responsabilità d'esaminare e promuovere il coordinamento delle attività, condotte innanzi nel settore dello sviluppo industriale dagli organismi delle Nazioni Unite, conformemente alle attribuzioni che la Carta delle Nazioni Unite conferisce al Consiglio economico e sociale, nonché agli accordi applicabili in tema di relazioni, Convengono di stabilire il presente Atto costitutivo.

Capitolo I Obiettivi e funzioni Articolo 1 Obiettivi L'Organizzazione ha, come obiettivo principale, quello di promuovere e di accelerare lo sviluppo industriale nei Paesi in sviluppo, onde contribuire all'instaurazione d'un nuovo ordine economico internazionale 1>. Essa promuove del pari lo sviluppo e la cooperazione industriale a livello globale, regionale e nazionale, come anche a livello settoriale.

Articolo 2 Funzioni Per conseguire i predetti obiettivi, l'Organizzazione prende, in modo generale, tutti i provvedimenti necessari e appropriati, e segnatamente: a) Favorisce e fornisce, secondo i bisogni, l'assistenza ai Paesi in sviluppo per promuovere ed accelerare la loro industrializzazione, e particolarmente per sviluppare, potenziare ed ammodernare le loro fabbriche; b) Suscita, coordina e segue, giusta la Carta delle Nazioni Unite, le attività degli organismi delle Nazioni Unite, onde consentire all'Organizzazione di svolgere il suo ruolo centrale di coordinatrice nell'ambito dello sviluppo industriale; 11

Gli Stati Uniti avrebbero desiderato sostituire la locuzione «all'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale» mediante quest'altra locuzione «al nuovo ordine economico internazionale in divenire».

1053

ONUDI e) Ricerca concezioni e approcci nuovi, e perfeziona quelli esistenti, applicabili allo sviluppo industriale a livello globale, regionale e nazionale, nonché a livello settoriale, come anche esegue studi ed inchieste volti a definire nuove linee d'azione per uno sviluppo industriale armonioso ed equilibrato, tenendo nel dovuto conto i metodi che i Paesi con sistemi sociali ed economici diversi adoperano per risolvere i problemi dell'industrializzazione ; d) Promuove e favorisce l'elaborazione e l'utilizzazione di tecniche pianificatone, come anche contribuisce a formulare programmi di sviluppo e programmi scientifici e tecnologici, nonché piani d'industrializzazione per i settori pubblico, cooperativo e privato; e) Favorisce l'impostazione d'un approccio integrato ed interdisciplinare, ai fini di un'industrializzazione accelerata dei Paesi in sviluppo, e vi contribuisce; f Costituisce un foro e uno strumento a servizio dei Paesi in sviluppo e di quelli industrializzati per i loro contatti, le loro consultazioni e, a richiesta dei Paesi interessati, per i negoziati intesi alla industrializzazione dei Paesi in sviluppo; g) Assiste questi ultimi nella creazione e nella gestione d'industrie, comprese quelle connesse con l'agricoltura e con i settori di base, onde giungere al pieno impiego delle risorse naturali ed umane localmente disponibili, assicurare la produzione dei beni destinati ai mercati interni ed all'esportazione e contribuire infine all'autonomia economica di questi Paesi; h) Serve da centro di scambio d'informazioni industriali e, conseguentemente, riunisce e controlla selettivamente, poi analizza ed elabora per la diffusione, i dati concernenti i vari aspetti dello sviluppo industriale a livello globale, regionale e nazionale, nonché a livello settoriale, compresi gli scambi concernenti i dati sperimentali e le realizzazioni tecnologiche dei Paesi industrialmente progrediti e di quelli in sviluppo, dotati di sistemi sociali ed economici differenti; i) Volge particolare attenzione all'adozione di provvedimenti speciali onde aiutare i Paesi più depressi, privi di litorale marittimo od insulari, nonché i Paesi in sviluppo più gravemente colpiti da crisi economiche o catastrofi naturali, senza comunque preterire gli interessi degli altri Paesi in sviluppo ; j) Promuove e favorisce
l'elaborazione e la selezione, l'adeguamento, il trasferimento e l'impiego delle tecnologie industriali, e vi contribuisce, tenendo conto della situazione socio-economica e dei bisogni particolari delle pertinenti industrie e, segnatamente, appuntando l'attenzione sul trasferimento di tecnologie dai Paesi industrializzati verso quelli in sviluppo, nonché tra i Paesi in sviluppo stessi ; k) Organizza e favorisce programmi di addestramento industriale, per aiutare i Paesi in sviluppo a formare il personale tecnico, e l'altro personale adeguato, necessario, secondo i diversi stadi, a porre in atto uno sviluppo industriale accelerato; 1) Consiglia e assiste, in stretta collaborazione coi competenti organismi

1054

ONUDI

delle Nazioni Unite, con le istituzioni specializzate e con l'Agenzia internazionale dell'Energia nucleare, i Paesi in sviluppo nella gestione, nella conservazione e nella trasformazione in loco delle loro risorse naturali, onde sostenerne l'industrializzazione; m) Fornisce impianti-pilota di dimostrazione, per accelerare l'industrializzazione in particolari settori ; n) Elabora misure speciali, volte a promuovere la cooperazione nel settore industriale tra i Paesi in sviluppo, nonché tra questi e quelli progrediti ; o) Contribuisce, con gli altri enti appropriati, alla pianificazione regionale del promovimento industriale nei Paesi in sviluppo, entro il quadro dei loro gruppi regionali o subregionali ; p) Favorisce e promuove la creazione e il potenziamento d'associazioni industriali, commerciali e professionali, nonché d'organizzazioni analoghe, atte a facilitare il pieno impiego delle risorse interne dei Paesi in sviluppo, onde rafforzarne le industrie nazionali ; q) Contribuisce alla creazione e alla gestione d'una infrastnittura istituzionale, che possa fornire all'industria i suoi servizi di disciplinamento e di consulenza; r) Contribuisce, su istanza dei governi dei Paesi in sviluppo, a riunire i capitali esterni per il finanziamento di precisi progetti industriali, a condizioni giuste, eque e reciprocamente accettabili.

Capitolo II Partecipazione Articolo 3 Membri La qualità di Membro dell'Organizzazione è accessibile a tutti gli Stati che aderiscono agli obiettivi e ai principi della medesima : a) Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di un'istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare possono essere ammessi, come Membri dell'Organizzazione, ove partecipino al presente Atto costitutivo, giusta l'articolo 24 e il paragrafo 2 dell'articolo 25; b) Gli Stati diversi da quelli indicati nel capoverso a) possono venire ammessi come Membri dell'Organizzazione qualora partecipino al presente Atto costitutivo giusta il paragrafo 3 dell'articolo 24 e il capoverso e) del paragrafo 2 dell'articolo 25, purché la loro ammissione sia stata approvata dalla Conferenza, con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, su raccomandazione del Consiglio.

Articolo 4 Osservatori 1. Lo statuto d'osservatore presso l'Organizzazione è riconosciuto, a domanda, agli osservatori presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a meno che la Conferenza decida altrimenti.

1055

ONUDI 2. Fatti salvi i disposti del paragrafo 1, la Conferenza può invitare altri osservatori a partecipare ai lavori dell'Organizzazione.

3. Gli osservatori hanno facoltà di partecipare ai lavori dell'Organizzazione, giusta i pertinenti regolamenti interni e i disposti del presente Atto costitutivo.

Articolo 5 Sospensione 1. Ogni Membro, sospeso dall'esercizio dei suoi diritti e privilegi di membro dell'ONU, resta automaticamente sospeso anche dall'esercizio dei diritti e privilegi di Membro dell'Organizzazione.

2. Ogni Membro in mora nel pagamento del proprio contributo all'Organizzazione viene escluso dagli scrutini della medesima non appena l'ammontare dei suoi arretrati raggiunga o superi i contributi riscotibili, e da esso dovuti, per i due esercizi finanziari precedenti. Ogni organo può tuttavia autorizzare detto Membro a votare, nel suo proprio seno, se constata che la mora è dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del Membro.

Artìcolo 6 Recesso 1. Un Membro può recedere dall'Organizzazione depositando uno strumento di disdetta, del presente Atto costitutivo, presso il Depositario.

2. Il recesso prende effetto l'ultimo giorno dell'esercizio finanziario seguente quello nel corso del quale il predetto strumento è stato depositato.

3. I contributi dovuti dal Membro recedente, per l'esercizio finanziario seguente quello della notifica del recesso, sono gli stessi dei contributi riscotibili per quest'ultimo esercizio. Il Membro recedente deve inoltre pagare tutti i contributi volontari, non soggetti a condizione, da esso annunciati prima della notifica del recesso.

Capitolo m Organi Artìcolo 7 Organi principali e organi sussidiari 1. Sono organi principali dell'Organizzazione: a) La Conferenza generale (denominata «la Conferenza»); b) II Consiglio di sviluppo industriale (denominato «il Consiglio»); e) La Segreteria.

2. Viene istituito un Comitato dei programmi e bilanci onde aiutare il Consiglio a preparare ed a valutare il programma di lavoro, il bilancio ordinario e quello operativo dell'Organizzazione, nonché altre questioni finanziarie interessanti la medesima.

1056

ONUDI 3. Altri organi sussidiari, segnatamente comitati tecnici, potranno essere istituiti dalla Conferenza o dal Consiglio, che terranno debitamente conto del principio d'equa rappresentazione geografica.

Articolo 8 Conferenza generale 1. La Conferenza consta dei rappresentanti di tutti i Membri.

2. a) La Conferenza tiene una sessione ordinaria ogni due anni, tranne sua diversa decisione. È convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale, su istanza del Consiglio o della maggioranza dei Membri, b) La Conferenza tiene la sessione ordinaria presso la sede dell'Organizzazione, tranne sua decisione diversa. Il Consiglio determina il luogo delle sessioni straordinarie.

3. Oltre alle funzioni specificate nel presente Atto costitutivo, la Conferenza: a) Determina i principi direttivi e gli orientamenti generali dell'Organizzazione; b) Esamina i rapporti del Consiglio, del Direttore generale e degli organi sussidiari della Conferenza; e) Approva il programma di lavoro, il bilancio ordinario e quello operativo dell'Organizzazione, giusta i disposti dell'articolo 14, stabilisce la scala delle quoteparti, giusta i disposti dell'articolo 15, approva il regolamento finanziario dell'Organizzazione e controlla l'impiego effettivo delle sue risorse finanziarie; d) Può adottare, a maggioranza, di due terzi dei Membri presenti e votanti, convenzioni o accordi, concernenti qualunque questione di competenza dell'Organizzazione, e fare raccomandazioni ai Membri circa tali atti; e) Formula raccomandazioni ai Membri e alle organizzazioni internazionali su questioni che ricadono nella competenza della Organizzazione; f) Prende ogni altro adeguato provvedimento per consentire all'Organizzazione di promuovere le proprie finalità e di adempiere ai propri compiti.

4. La Conferenza può delegare al Consiglio i poteri e le funzioni ch'essa considera opportuno delegare, tranne quelli previsti nel capoverso b) dell'articolo 3; nell'articolo 4; nei capoversi a), b), e) e d) del paragrafo 3 dell'articolo 8; nel paragrafo 1 dell'articolo 9; nel paragrafo 1 dell'articolo 10; nel paragrafo 2 dell'articolo 11; nei paragrafi 4 e 6 dell'articolo 14; nell'articolo 15; nell'articolo 18; nel capoverso b)del paragrafo 2 e nel capoverso b) del paragrafo 3 dell'articolo 23; nell'allegato I.

5. La Conferenza stabilisce il proprio
regolamento interno.

6. Ogni Membro dispone d'un voto nella Conferenza. Le decisioni son prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti, tranne disposto contrario del presente Atto costitutivo o del regolamento interno della Conferenza.

1057

ONUDI Articolo 9 Consiglio di sviluppo industriale 1. D Consiglio consta di 53 Membri dell'Organizzazione, eletti dalla Conferenza tenendo debitamente conto del principio d'equa rappresentazione geografica. Per l'elezione dei membri del Consiglio, la Conferenza adotta il seguente riparto dei seggi: trentatre vengono eletti tra gli Stati elencati nelle parti A e C dell'allegato I del presente Atto costitutivo, quindici tra gli Stati elencati nella parte B e cinque tra gli Stati elencati nella parte D.

2. I membri del Consiglio rimangono in funzione a partire dalla chiusura della sessione ordinaria della Conferenza, per la quale sono stati eletti, sino alla chiusura della sessione ordinaria della Conferenza quattro anni dopo, rimanendo tuttavia inteso che i membri eletti alla prima sessione sono in funzione a contare da questa elezione e che la metà di essi sono in funzione soltanto sino alla chiusura della sessione ordinaria di due anni dopo. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

3. a) D Consiglio tiene almeno una sessione ordinaria all'anno, nel momento che determinerà. Su istanza della maggioranza dei suoi membri, viene convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale, b) Le sessioni si tengono presso la sede dell'Organizzazione, tranne decisione contraria del Consiglio.

4. Oltre alle funzioni specificate altrove nel presente Atto costitutivo, nonché a quelle delegategli dalla Conferenza, il Consiglio assume le seguenti : a) Persegue, operando sotto l'autorità della Conferenza, l'attuazione del programma di lavoro approvato e del bilancio ordinario, o operativo, corrispondente, nonché l'attuazione delle altre decisioni della Conferenza; b) Raccomanda alla Conferenza una scala delle quoteparti per le spese ascrivibili al bilancio ordinario; e) Fa rapporto alla Conferenza, ad ogni sessione ordinaria, circa le proprie attività ; d) Prega i membri di fornire informazioni sulle loro attività concernenti i lavori dell'Organizzazione; e) Autorizza, giusta le decisioni della Conferenza e secondo gli avvenimenti accaduti fra le sessioni del Consiglio o della Conferenza, il Direttore generale a prendere i provvedimenti ritenuti necessari per rispondere alle situazioni impreviste, nel quadro delle funzioni e delle possibilità finanziarie dell'Organizzazione ; f) Designa, quando il posto di
Direttore generale divenisse vacante tra le sessioni della Conferenza, un Direttore generale interinale, con funzione sino alla successiva sessione ordinaria o straordinaria della Conferenza; g) Stabilisce l'ordine del giorno provvisorio della Conferenza; h) Svolge le altre attività che risultassero necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'Organizzazione, fatte salve le limitazioni indicate nel presente Atto costitutivo.

5. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.

1058

ONUDI 6. Ogni membro dispone d'un voto nel Consiglio. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti e votanti, tranne disposto contrario del presente Atto costitutivo o del regolamento interno del Consiglio.

7. Il Consiglio invita ogni membro non rappresentato a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie deliberazioni su questioni che interessino particolarmente detto membro.

Articolo 10 Comitato dei programmi e bilanci 1. Il Comitato dei programmi e bilanci consta di 27 Membri dell'Organizzazione, eletti dalla Conferenza tenendo debitamente conto del principio d'equa rappresentazione geografica. Per l'elezione dei membri del Comitato, la Conferenza adotta il seguente riparto dei seggi: quindici vengono eletti tra gli Stati elencati nelle parti A e C dell'allegato I del presente Atto costitutivo, nove tra quelli elencati nella parte B e tre tra quelli elencati nella parte D. Per designare i propri rappresentanti nel Comitato, gli Stati terranno conto delle loro qualifiche e della loro esperienza.

2. I membri del Comitato restano in funzione a partire dalla chiusura della sessione ordinaria della Conferenza, per la quale sono stati eletti, sino alla chiusura della sessione ordinaria della Conferenza due anni dopo. I membri del Comitato sono rieleggibili.

3. a) II Comitato tiene almeno una sessione all'anno. Esso può pure venir convocato dal Direttore generale, su istanza del Consiglio o del Comitato stesso; b) Le sessioni si tengono presso la sede dell'Organizzazione, tranne decisione contraria del Consiglio.

4. Il Comitato: a) Esercita le funzioni a lui assegnate giusta l'articolo 14; b) Stabilisce, all'intenzione del Consiglio, il progetto di scala delle quoteparti per le spese ascrivibili al bilancio ordinario; e) Esercita le altre funzioni che gli fossero assegnate dalla Conferenza o dal Consiglio nel settore finanziario; d) Rende conto al Consiglio, durante ciascuna delle sue sessioni ordinarie, di tutte le proprie attività e sottopone al medesimo, di sua iniziativa, pareri o proposte circa le questioni finanziarie.

5. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

6. Ogni membro del Comitato dispone d'un voto. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

Articolo 11 Segreteria 1. La Segreteria comprende un Direttore generale, come anche i Direttori generali aggiunti e l'altro personale di cui l'Organizzazione avesse bisogno.

1059

ONUDI 2. Il Direttore generale è nominato dalla Conferenza, su raccomandazione del Consiglio, per un quadriennio. Egli può essere nominato per un secondo quadriennio, dopo il quale non è più rieleggibile.

3. Il Direttore generale è il massimo funzionario dell'Organizzazione. Con riserva delle direttive generali o speciali della Conferenza o del Consiglio, il Direttore generale assume la responsabilità generale e il potere di dirigere i lavori dell'Organizzazione. Sotto l'autorità e il controllo del Consiglio, il Direttore generale è responsabile dell'assunzione, dell'organizzazione e della direzione del personale.

4. D Direttore generale e il personale, nel compiere i propri doveri, non possono sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo o autorità esterna all'Organizzazione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile col loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l'Organizzazione. Ogni membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale, e del personale, e a non cercare di influenzarli nell'esecuzioni dei loro compiti.

5. Il personale è nominato dal Direttore generale, giusta le norme che la Conferenza stabilirà su raccomandazione del Consiglio. Le nomine alle funzioni di Direttori generali aggiunti vanno sottoposte all'approvazione del Consiglio. Le condizioni d'impiego del personale devono risultare quanto possibile conformi a quelle del personale sottoposto al regime comune delle Nazioni Unite. Considerazione dominante, nell'assunzione e nello stabilimento delle condizioni d'impiego, deve essere la necessità d'assicurare all'Organizzazione i servizi di persone altamente qualificate, competenti e integre.

Sarà adeguatamente presa in considerazione l'importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica ampia ed equa.

6. Il Direttore generale agisce in tale sua qualità a tutte le riunioni della Conferenza, del Consiglio e del Comitato dei programmi e bilanci, nonché nello svolgimento di ogni altra funzione attribuitagli da questi organi. Egli redige un rapporto annuo sulle attività dell'Organizzazione. Inoltre presenta alla Conferenza o al Consiglio, secondo i casi, tutti gli altri rapporti che risultassero necessari.

Capitolo IV Programma di lavoro e questioni finanziarie Articolo 12 Spese delle delegazioni Ogni membro o osservatore assume le spese della propria delegazione alla Conferenza, al Consiglio o a qualunque altro organo cui partecipi.

Articolo 13 Compilazione dei bilanci 1. L'Organizzazione conduce innanzi le proprie attività giusta il programma di lavoro e i bilanci approvati.

1060

ONUDI 2. Le spese dell'Organizzazione vanno ripartite tra le seguenti categorie: a) Spese da finanziare mediante contributi riscuotibili (sussunte sotto il concetto di «bilancio ordinario») ; b) Spese da finanziare mediante contributi spontanei all'Organizzazione, o qualunque altra risorsa inclusa nel regolamento finanziario (sussunte sotto il concetto di «bilancio operativo»).

3. Il bilancio ordinario provvede alle spese d'amministrazione e di ricerca, alle ulteriori spese ordinarie dell'Organizzazione e a quelle concernenti altre attività, come è previsto nell'allegato II.

4. Il bilancio operativo provvede alle spese d'assistenza tecnica e alle altre attività connesse.

Articolo 14 Programma e bilanci 1. Il Direttore generale stabilisce e sottopone al Consiglio, tramite il Comitato dei programmi e bilanci e alla data prevista nel regolamento finanziario, un progetto di programma di lavoro per l'esercizio finanziario successivo, nonché i corrispondenti preventivi per le attività da finanziare col bilancio ordinario.

Il Direttore generale sottopone contemporaneamente delle proposte e dei preventivi per le attività da finanziare coi contributi spontanei all'Organizzazione.

2. Il Comitato dei programmi e bilanci esamina le proposte del Direttore generale e presenta al Consiglio le proprie raccomandazioni circa il programma di lavoro e i corrispondenti preventivi, relativi al bilancio ordinario ed al bilancio operativo. Le raccomandazioni del Comitato vanno adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

3. Il Consiglio esamina le proposte del Direttore generale contemporaneamente alle raccomandazioni del Comitato dei programmi e bilanci, ed adotta il programma di lavoro, il bilancio ordinario e quello operativo, con le modifiche che ritiene necessario, onde sottoporli alla Conferenza per esame ed approvazione. Il Consiglio adotta questi testi con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

4. a) La Conferenza esamina e approva, con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, il programma di lavoro coi relativi bilanci, ordinario ed operativo, che le vengono sottoposti dal Consiglio, b) La Conferenza può ritoccare il programma di lavoro nonché i relativi bilanci, ordinario ed operativo, giusta il paragrafo 6.

5. Ove occorra, vanno stabiliti,
e approvati giusta i disposti dei paragrafi dall'I al 4 qui innanzi e del regolamento finanziario, dei preventivi aggiuntivi o riveduti, relativi al bilancio ordinario e a quello operativo.

6. Nessuna risoluzione, decisione o modifica finanziariamente rilevante, non esaminata giusta i paragrafi 2 e 3, può essere approvata dalla Conferenza se non è accompagnata da un prospetto delle incidenze finanziarie, previste dal Direttore generale. Nessuna risoluzione, decisione o modifica, che il Direttore generale ritenga atta a cagionare spese, può essere approvata dalla Conferenza

1061

ONUDI fintanto che il Comitato dei programmi e bilanci, poscia il Consiglio deliberante contemporaneamente alla Conferenza, non abbiano avuto la possibilità di agire conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Il Consiglio presenta le proprie decisioni alla Conferenza. Queste risoluzioni, decisioni e modifiche vanno approvate dalla Conferenza con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri.

Articolo 15 Contributi riscotibili 1. Le spese ascritte al bilancio ordinario sono addossate ai membri giusta il riparto stabilito conformemente alla scala delle quoteparti, sancita dalla Conferenza con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, su raccomandazione del Consiglio adottata con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, in base ad un progetto stabilito dal Comitato dei programmi e bilanci.

2. La scala delle quoteparti s'ispira, quanto possibile, a quella più recente usata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Per nessun membro, la quotaparte può superare il 25 per cento del bilancio ordinario dell'Organizzazione.

Articolo 16 Contributi spontanei all'Organizzazione Con riserva del regolamento finanziario dell'Organizzazione, il Direttore generale può, a nome della medesima, accettare contributi spontanei, segnatamente doni, legati e sussidi, fatti da governi, enti intergovernativi, organismi o altre fonti non governative, con riserva che le condizioni connesse a tali contributi risultino compatibili con le finalità e con la politica dell'Organizzazione.

Articolo 17 Fondo di sviluppo industriale Per aumentarne le risorse e rafforzarne l'idoneità a rispondere rapidamente e flessibilmente ai bisogni dei Paesi in sviluppo, l'Organizzazione vien dotata d'un Fondo di sviluppo industriale, finanziato mediante i contributi spontanei, di cui nell'articolo 16, e le altre fonti che fossero previste nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. Il Direttore generale amministra il Fondo di sviluppo industriale, giusta le direttive generali di funzionamento, stabilite, dalla Conferenza o dal Consiglio in nome della Conferenza, nel quadro del regolamento finanziario dell'Organizzazione.

Capitolo V Cooperazione e coordinamento Articolo 18 Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite L'Organizzazione è connessa con l'Organizzazione delle Nazioni Unite; ne costituisce uno degli istituti specializzati previsti nell'articolo 57 della Carta.

1062

ONUDI Ogni accordo, conchiuso conformemente all'articolo 63 della detta Carta, deve essere approvato dalla Conferenza con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, su raccomandazione del Consiglio.

Articolo 19 Relazioni con altri enti 1. Il Direttore generale può, con l'approvazione del Consiglio e con riserva delle direttive stabilite dalla Conferenza: a) Conchiudere accordi impostanti adeguate relazioni con altri enti del sistema delle Nazioni Unite e con altri organismi intergovernativi o governativi; b) Stabilire relazioni appropriate con organismi non governativi o altri enti svolgenti un'attività affine a quella dell'Organizzazione. Il Direttore generale, se imposta relazioni di questo genere con organismi nazionali, deve consultare i governi interessati.

2. Fatti salvi questi accordi e queste relazioni, il Direttore generale può stabilire delle intese di lavoro con dette organizzazioni.

Capitolo VI Questioni giuridiche Articolo 20 Sede 1. L'Organizzazione ha sede in Vienna. La Conferenza può cambiare il luogo di sede con la maggioranza dei due terzi di tutti i Membri.

2. L'Organizzazione conchiude un accordo di sede con il governo ospitante.

Articolo 21 Capacità giuridica, privilegi e immunità 1. L'Organizzazione gode, sul territorio d'ognuno dei suoi Membri, della capacità giuridica e dei privilegi ed immunità necessari per esercitare le proprie funzioni e raggiungere i propri obiettivi. I rappresentanti dei Membri e i funzionari dell'Organizzazione godono dei privilegi ed immunità necessari per esercitare con piena indipendenza le loro funzioni nell'ambito dell'Organizzazione.

2. La capacità giuridica, i privilegi e le immunità, di cui nel paragrafo 1, saranno : a) Sul territorio di ogni Membro che ha aderito, quanto all'Organizzazione, alla Convenzione sui privilegi e immunità delle istituzioni specializzate, quelli definiti nelle pertinenti clausole di detta Convenzione, modificata da un annesso e approvata dal Consiglio; b) Sul territorio di ogni Membro che non ha aderito, quanto all'Organizzazione, alla Convenzione sui privilegi e immunità delle istituzioni specializzate ma che ha aderito alla Convenzione sui privilegi e immunità

1063

ONUDI delle Nazioni Unite, quelli definiti in quest'ultima Convenzione, a meno che detto Stato non abbia notificato al Depositario, all'atto del deposito del suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, che non intende applicare quest'ultima Convenzione all'Organizzazione; la Convenzione sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite cessa allora di applicarsi all'Organizzazione trenta giorni dopo la predetta notificazione, e) Quelli definiti in altri accordi conchiusi dall'Organizzazione.

Artìcolo 22 Composizione delle controversie e pareri 1. a) Ogni controversia tra due o più Membri, vertente sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Atto costitutivo o dei suoi annessi, non composta negozialmente, va sottoposta al Consiglio, a meno che le parti in lite convengano un altro modo di regolamento. Se la controversia concerne particolarmente un Membro non rappresentato nel Consiglio, detto Membro ha il diritto di farsi rappresentare conformemente alle norme che il Consiglio adotterà.

b) Se i disposti del paragrafo 1 a) non hanno consentito di raggiungere una soluzione che soddisfi tutte le parti in lite, qualunque parte insoddisfatta può deferire la controversia : sia i) qualora le parti assentano: A alla Corte internazionale di giustizia; oppure B a un tribunale arbitrale; sia ii) in caso diverso, a una commissione conciliativa.

Le norme relative alle procedure e al funzionamento del tribunale arbitrale e della commissione conciliativa sono enunciate nell'allegato III del presente Atto costitutivo.

2. La Conferenza e il Consiglio sono ambedue facoltati, riservata l'autorizzazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a chiedere alla Corte internazionale di giustizia di dare un parere consultivo su qualunque questione giuridica insorgente nel corso delle attività dell'Organizzazione.

Artìcolo 23 Emendamenti 1. Dopo la seconda sessione ordinaria della Conferenza, ogni Membro può, in qualunque momento, proporre emendamenti al presente Atto costitutivo.

Il testo degli emendamenti proposti va sollecitamente comunicato, dal Direttore generale, a tutti i Membri e non può essere esaminato dalla Conferenza se non scorso un termine di novanta giorni dopo l'invio.

2. Con riserva dei disposti del paragrafo 3, un emendamento entra in vigore ed acquisisce forza
obbligatoria rispetto a tutti i Membri allorché: a) II Consiglio l'ha raccomandato alla Conferenza; b) È stato approvato dalla Conferenza con la maggioranza dei due terzi di tutti i Membri; e

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ONUDI e) I due terzi dei Membri hanno depositato degli strumenti di ratificazione, d'accettazione o approvazione del detto emendamento presso il Depositario.

3. Un emendamento concernente gli articoli 6, 9, 10, 13, 14 o 23 oppure l'allegato II entra in vigore ed acquisisce forza obbligatoria rispetto a tutti i Membri allorché: a) II Consiglio l'ha raccomandato alla Conferenza con la maggioranza dei due terzi di tutti i Membri del Consiglio; b) È stato approvato dalla Conferenza con la maggioranza dei due terzi di tutti i Membri; e e) I tre quarti dei Membri hanno depositato degli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione del detto emendamento presso il Depositario.

Articolo 24 Firma, ratificazione, accettazione, approvazione ed adesione 1. Il presente Atto costitutivo sarà aperto, alla firma di tutti gli Stati di cui nel capoverso a) dell'articolo 3, presso il Ministero federale degli affari esteri della Repubblica d'Austria sino al 7 ottobre 1979, poscia presso la sede dell' Organizzazione delle Nazioni Unite, in Nuova York, fino alla data d'entrata in vigore dell'Atto stesso.

2. Il presente Atto costitutivo sarà oggetto di ratificazione, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione di questi Stati andranno depositati presso il Depositario.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto costitutivo, giusta il paragrafo 1 dell'articolo 25, gli Stati, di cui nel capoverso a) dell'articolo 3, che non l'avessero firmato, nonché gli Stati la cui domanda d'ammissione fosse stata approvata giusta il capoverso b) del detto articolo, potranno aderirvi depositante un strumento d'adesione.

Articolo 25 Entrata in vigore 1. Il presente Atto costitutivo entrerà in vigore allorché almeno ottanta tra gli Stati che avranno depositato il loro strumento di ratificazione, accettazione o approvazione avranno avvisato il Depositario di essersi accordati, dopo consultazione, affinchè l'Atto stesso entri in vigore.

2. Il presente Atto costitutivo entrerà in vigore: a) Per gli Stati che avranno proceduto alla notifica, di cui nel paragrafo 1, alla data d'entrata in vigore del presente Atto costitutivo ; b) Per gli Stati che avranno depositato il loro strumento di ratificazione, accettazione o approvazione prima dell'entrata in
vigore del presente Atto costitutivo, ma non avranno proceduto alla notifica di cui nel paragrafo 1, alla data ulteriore nella quale essi avranno avvisato il Depositario che il presente Atto costitutivo entra per essi in vigore; 68

Foglio federale 1979, Voi. III

1065

ONUDI e) Per gli Stati che avranno depositato il loro strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Atto costitutivo, alla data del detto deposito.

Articolo 26 Disposizioni transitorie 1. Il Depositario convocherà la prima sessione della Conferenza, che dovrà svolgersi entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente Atto costitutivo.

2. Le regole e i regolamenti che reggono l'organizzazione, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la sua risoluzione 2152 (XXI), reggeranno l'Organizzazione e i suoi organi sino a quando questi avranno adottato nuove disposizioni.

Articolo 27 Riserve Circa il presente Atto costitutivo non può venir formulata riserva alcuna.

Articolo 28 Depositario 1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Atto costitutivo.

2. Il Depositario avvisa gli Stati interessati e il Direttore generale in merito ad ogni questione concernente il presente Atto costitutivo.

Articolo 29 Testi autentici I testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo del presente Atto costitutivo fanno parimente fede.

1066

ONUDI

Allegato I Elenco di Stati 1. Quando uno Stato, non incluso in uno qualunque degli elenchi seguenti, diviene Membro dell'Organizzazione, la Conferenza decide, dopo adeguate consultazioni, su quale elenco esso debba venire iscritto.

2. Dopo appropriate consultazioni, la Conferenza può, in qualunque momento, modificare l'inclusione d'un Membro negli elenchi seguenti.

3. Le modificazioni apportate agli elenchi seguenti, giusta i paragrafi 1 e 2 che precedono, non sono considerate emendamenti dell'Atto costitutivo ai sensi dei disposti dell'articolo 23.

Elenchi

(Gli elenchi di Stati da inserire nel presente allegato ad opera del Depositario sono quelli stabiliti dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ai fini del paragrafo 4 della sezione II della sua risoluzione 2152 (XXI) e valevoli alla data d'entrata in vigore del presente Atto costitutivo).

1067

ONUDI

Allegato II Bilancio ordinario A.

1. Le spese d'amministrazione e ricerca, e le altre spese ordinarie dell'Organizzazione, sono considerate inclusive: a) Delle spese relative ai consiglieri interregionali e regionali ; b) Delle spese relative ai servizi consultivi a breve termine fomiti dai funzionali dell'Organizzazione; e) Delle spese concernenti le riunioni, comprese le riunioni tecniche previste nel programma di lavoro finanziato dal bilancio ordinario dell'Organizzazione; d) Delle spese di sostegno al programma, effettuate a titolo di progetti d'assistenza tecnica, nella misura in cui queste spese non siano rimborsate all'Organizzazione dalla fonte di finanziamento dei detti progetti.

2. Le proposte concrete, fatte secondo i disposti qui innanzi, saranno applicate dopo esame da parte del Comitato dei programmi e bilanci, adozione da parte del Consiglio e approvazione da parte della Conferenza giusta l'articolo 14.

B. Onde rendere più efficace il programma di lavoro dell'Organizzazione nel settore dello sviluppo industriale, il bilancio ordinario finanzia del pari altre attività, finanziate finora dal capitolo 15 del bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sino a concorrenza del 6 per cento del totale del bilancio ordinario. Queste attività sono destinate a rafforzare il contributo dell'Organizzazione al sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, tenendo conto dell'importanza d'utilizzare il meccanismo di programmazione Paese per Paese, del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo - subordinato al consenso del Paese interessato - in quanto quadro di riferimento per dette attività.

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ONUDI Allegato IH

Normativa concernente i tribunali arbitrali e le commissioni di conciliazione Tranne contraria decisione di tutti i Membri parti d'una controversia non composta giusta i disposti del paragrafo 1 a) dell'articolo 22 e deferita a un tribunale arbitrale giusta il paragrafo 1 b) i) B) dell'articolo 22 o a una commissione di conciliazione giusta il paragrafo 1 b) ii), le regole concernenti le procedure e il funzionamento di detto tribunale e della commissione sono le seguenti : 1. Apertura della procedura Prima della fine d'un termine di tre mesi successivo alla data in cui il Consiglio ha terminato l'esame d'una controversia a lui deferita giusta il paragrafo 1 a) dell'articolo 22 oppure, se non ha terminato detto esame, prima della fine di un termine di 18 mesi successivo al deferimento della controversia, tutte le parti in lite possono, entro i 21 mesi successivi al detto deferimento, avvisare il Direttore generale che desiderano sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale, oppure una qualunque di queste parti può avvisare il Direttore generale che desidera sottoporre la controversia a una commissione di conciliazione. Se le parti convengono un altro modo di composizione, possono avvisarne il Direttore generale nei tre mesi successivi al compimento di questa particolare procedura.

2. Istituzione del tribunale o della commissione a) Le parti in lite nominano all'unanimità, secondo il bisogno, 3 arbitri o 3 conciliatori e designano uno di essi come Presidente del tribunale o della commissione.

b) Se nei 3 mesi successivi alla notifica di cui nel paragrafo 1 qui innanzi, uno o più arbitri o conciliatori non sono stati così nominati, il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a istanza d'una qualunque delle parti ed entro 3 mesi dall'istanza, procede a nominare i membri mancanti, compreso il Presidente.

e) Se un seggio diviene vacante nel tribunale o nella commissione la relativa nomina va fatta nel termine d'un mese giusta il capoverso a), o successivamente giusta il cpv. b).

3. Procedure e funzionamento a) II tribunale o la commissione stabilisce la propria procedura. Tutte le decisioni su questioni procedurali e di fondo possono essere pronunciate a maggioranza dei membri.

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ONUDI b) I membri del tribunale o della commissione sono rimunerati giusta il regolamento finanziario dell'Organizzazione. Il Direttore generale presta i servizi di segreteria necessari consultandosi col Presidente del tribunale o della commissione. Tutte le spese del tribunale o della commissione e dei loro membri, ma non delle parti in lite vanno a carico dell'Organizzazione.

4. Sentenze e rapporti a) II tribunale arbitrale chiude la propria procedura con un lodo che vincola tutte le parti.

b) La commissione di conciliazione chiude la propria procedura con un rapporto che comunica a tutte le parti in lite e che contiene delle raccomandazioni di cui dette parti terranno il massimo conto.

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ONUDI

Appendice II Progetti dì risoluzioni sottoposti alla Conferenza per adozione 1. Risoluzione concernente i Membri: «La Conferenza delle Nazioni Unite sulla costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale in quanto istituzione specializzata Riconosce che l'applicazione dell'art. 3 dell'Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, relativo ai Membri, in quanto concerne la rappresentazione e la partecipazione della Cina alla nuova Organizzazione dovrebbe essere conforme ai disposti della risoluzione 2758 (XXVI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in data 25 ottobre 1971 ed intitolata «Ristabilimento dei diritti legittimi della Repubblica popolare di Cina nell'Organizzazione delle Nazioni Unite».

2. Risoluzione relativa agli osservatori1) «La Conferenza delle Nazioni Unite sulla costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale in quanto istituzione specializzata «Considerando l'articolo 4 dell'Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale relativo agli osservatori 1. Auspica che la Santa Sede ed altre entità chiamate a beneficiare dello statuto di osservatore presso la nuova Organizzazione stabiliscano delle missioni permanenti d'osservazione presso l'Organizzazione stessa; 2. Prega istantemente tutte le istituzioni specializzate e organizzazioni non governative chiamate a fruire dello statuto d'osservatore presso la nuova Organizzazione di tener conto della risoluzione 2758 (XXVI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, datata del 25 ottobre 1971».

3. Risoluzione relativa a taluni disposti finanziari «La Conferenza delle Nazioni Unite sulla costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale in quanto istituzione specializzata «Suggerisce che la Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale disponga nel regolamento finanziario dell'Organizzazione che il Direttore generale può mutuare fondi o prendere o stabilire altre intese finanziarie adeguate purché questi mutui o queste intese non implichino la responsabilità dei Membri e non comportino alcun aumento dei contributi riscotibili per assicurare il servizio di questi mutui o di queste intese».

1)

Con riserva d'Israele

1071

ONUDI Appendice III Progetto dì risoluzione sulle disposizioni transitorie da proporre all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per adozione L'Assemblea generale, Richiamando d'aver già approvato la raccomandazione della seconda Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale 1) volta a fare di questa organizzazione un'istituzione specializzata delle Nazioni Unite 2>, Prendendo atto e approvando l'Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sulla costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale in quanto istituzione specializzata, F8 aprile 1979, Desiderando assicurare una transizione agevole tra l'attuale Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, istituita con risoluzione 2152 (XXI) del 17 novembre 1966, e l'istituzione specializzata omonima la cui creazione è prospettata, nonché aiutare la nuova istituzione ad iniziare i suoi lavori il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del proprio Atto costitutivo, 1. Raccomanda vivamente agli Stati di firmare e ratificare, accettare o approvare l'Atto costituito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale e di decidere che entrerà rapidamente in vigore, in modo che la nuova istituzione possa essere posta in essere ad una data vicina; 2. Decide che il Consiglio di sviluppo industriale creato con la risoluzione 2152 (XXI) cesserà d'esistere non appena i membri del Consiglio dello sviluppo industriale della nuova istituzione saranno stati eletti ed autorizza il nuovo Consiglio a svolgere, a contare da detta data e sino a quella prevista nel paragrafo 6 qui sotto, delle funzioni già assegnate al Consiglio di sviluppo industriale dell'attuale Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale per quanto concerne quest'ultima Organizzazione ; 3. Decide che il mandato di Direttore esecutivo dell'attuale Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale cesserà nel momento dell'entrata in funzione del Direttore generale della nuova istituzione, giusta " A/10112, cap. IV, § 69.

Risoluzione 3362 (S-VII-), sezione IV, § 9.

!)

1072

ONUDI l'Atto costitutivo della medesima, e autorizza quest'ultimo a svolgere, a contare da detta data e sino a quella prevista nel paragrafo 6 qui appresso, delle funzioni assegnate al Direttore esecutivo della attuale Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale per quanto concerne quest'ultima organizzazione; 4. Domanda istantemente che la nuova istituzione offra a tutti i componenti del personale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite attribuiti all'attuale Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale dei posti di lavoro che salvaguardino i loro diritti acquisiti e il loro statuto contrattuale; 5. Prega il Comitato misto della Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite di prendere adeguati provvedimenti per l'ammissione della nuova istituzione nella Cassa pensioni giusta l'articolo 3 degli statuti della Cassa, per una data da convenire tra la Cassa stessa e la nuova istituzione onde consentire alle persone nominate in quest'ultima di partecipare alla Cassa pensioni a contare dalla data della loro nomina; 6. Decide che sarà posto termine al mandato dell'attuale Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale per la fine dell'ultimo giorno dell'anno civile nel corso del quale la Conferenza generale della nuova istituzione sarà convocata per la prima volta e che i capitoli del bilancio cui sono ascritti i crediti destinati all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale saranno conseguentemente ridotti; 7. Autorizza il Segretario generale a inserire nel suo progetto di bilancio i crediti necessari per coprire le spese relative alla nuova istituzione durante il periodo intercorrente tra la data d'entrata in vigore del suo Atto costitutivo e la fine dell'anno civile nel corso del quale la Conferenza generale della detta istituzione sarà convocata per la prima volta.

8. Autorizza il Segretario generale, agendo in consultazione col Comitato consultivo per le questioni amministrative e finanziarie, a prestare alla nuova istituzione, fino a quando riceva dai propri Membri dei contributi o degli anticipi sufficienti, una somma che non superi la metà dei crediti stanziati all'attuale Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale per l'ultimo anno civile della sua esistenza, onde coprire le spese
iniziali di funzionamento della nuova istituzione per l'anno civile successivo a quello nel corso del quale la Conferenza generale sarà convocata per la prima volta nonché a prendere i necessari provvedimenti di bilancio; 9. Autorizza il Segretario generale a trasferire alla nuova istituzione gli averi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite utilizzati dall'attuale Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale secondo le

1073

ONUDI intese da conchiudere tra il Segretario generale, operante in consultazione col Comitato consultivo per le questioni amministrative e finanziarie, e il Direttore generale della nuova istituzione; 10. Autorizza il Segretario generale a trasferire alla nuova istituzione gli averi del Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale purché l'istituzione accetti d'utilizzare questi averi giusta gli obblighi assunti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite verso i donatori dei detti averi; 11. Prega il Consiglio economico e sociale di predisporsi a negoziare con la nuova istituzione un accordo onde farne un'istituzione specializzata giusta gli articoli 57 a 63 della Carta, di conchiudere detto accordo con riserva d'approvazione dell'Assemblea generale, e di decidere i provvedimenti utili per applicare provvisoriamente detto accordo.

Vienna, 7 aprile 1979

1074

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio sull'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI) trasformata in un'istituzione specializzata del 21 novembre 1979

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27.12.1979

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