Termine di referendum: 14 gennaio 1980

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Legge sull'asilo

del 5 ottobre 1979

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69ter della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 19771), decreta: Capitolo 1: Principi Art. l Scopo e Campo d'applicazione La presente legge definisce i principi per la concessione dell'asilo e disciplina lo statuto dei rifugiati in Svizzera.

Art. 2 Concessione dell'asilo La Svizzera, su domanda, concede asilo ai rifugiati secondo la presente legge.

Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» 1 Sono rifugiati gli stranieri che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposti a seri pregiudizi per considerazioni di razza, religione, nazionalità, appartenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposti a pregiudizi siffatti.

2 Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell' integrità corporale o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile.

3 Se speciali circostanze non vi si oppongono, sono parimenti riconosciuti come rifugiati il coniuge di un rifugiato e i loro figli minorenni.

Art. 4 Definizione del termine «asilo» L'asilo è la protezione concessa in Svizzera a una persona in ragione della sua qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

Art. 5 Secondo asilo L'asilo può essere concesso a un rifugiato accolto in un altro Paese, se soggiorna regolarmente e ininterrottamente in Svizzera da almeno due anni.

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Foglio federale 1979, Voi. II

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Legge sull'asilo Art. 6 Ammissione in un Paese terzo 1 La domanda d'asilo di uno straniero che si trova in Svizzera è di regola respinta se: a. prima di entrare in Svizzera, egli ha soggiornato per qualche tempo in un Paese terzo dove può ritornare; b. può recarsi in un Paese terzo dove vivono parenti prossimi o altre persone con cui ha stretti legami.

2 La domanda d'asilo di uno straniero che si trova all'estero può essere parimente respinta quando sia ragionevole pretendere ch'egli si sforzi d'essere accolto in un altro Paese.

Art. 7 Ricongiungimento familiare 1 L'asilo è concesso ai coniugi dei rifugiati e ai loro figli minorenni se la famiglia è stata separata in seguito alla fuga e intende riunirsi in Svizzera.

L'articolo 6 è inapplicabile.

2 Alle stesse condizioni, l'asilo può essere concesso anche a un altro prossimo parente di una persona vivente in Svizzera se circostanze particolari militano in favore di un ricongiungimento familiare in Svizzera.

Art. 8 Indegnità e messa in pericolo della sicurezza dello Stato Non è concesso asilo allo straniero che ne sembri indegno per aver commesso atti riprensibili né a colui che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la compromette.

Art. 9 Concessione dell'asilo in circostanze eccezionali 1 In periodo di grave tensione internazionale o in caso di conflitto armato in cui la Svizzera non è coinvolta, essa concede asilo ai rifugiati fin quando le circostanze lo consentono.

2 II Consiglio federale prende le misure occorrenti. Esso può, derogando alla legge, disciplinare restrittivamente le condizioni per la concessione dell' asilo e lo statuto dei rifugiati e emanare speciali disposizioni procedurali.

Esso fa immediatamente rapporto all'Assemblea federale sulle deroghe da lui decise.

3 Se l'accoglimento duraturo di rifugiati supera le possibilità della Svizzera, l'asilo può essere concesso anche solo a titolo temporaneo, fin quando le persone accolte possono recarsi in un altro Paese.

4 II Consiglio federale si sforza di ottenere una collaborazione internazionale rapida ed efficace al fine di garantire la ripartizione dei rifugiati che affluiscono in Svizzera.

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Legge sull'asilo Capitolo 2: Procedura Sezione 1: Disposizioni generali Art. 10 Autorità Nelle disposizioni seguenti si intende per: a. Dipartimento, il Dipartimento federale di giustizia e polizia; b. Ufficio federale, l'Ufficio federale di polizia; e. rappresentanze svizzere, le missioni diplomatiche e i posti consolari svizzeri all'estero; d. autorità cantonali, le autorità dei Cantoni o dei Comuni competenti in virtù del diritto cantonale.

Art. 11 Decisione L'Ufficio federale decide in prima istanza circa la concessione dell'asilo Art. 12 Prova della qualità di rifugiato Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile di essere un rifugiato.

Sezione 2: Domanda d'asilo presentata al confine o nel Paese Art. 13 Domanda d'asilo presentata al confine 1 Lo straniero che domanda asilo presentandosi al confine è autorizzato dal posto di confine a entrare in Svizzera se: a. possiede il documento di legittimazione o il visto necessario a tal fine, o b. rende verosimile che, nel Paese limitrofo, la sua vita, la sua integrità corporale o la sua libertà è esposta a una minaccia imminente per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1.

2 Per gli altri casi, il Consiglio federale disciplina la procedura e stabilisce chi decide dell'entrata in Svizzera.

Art. 14 Domanda d'asilo presentata nel Paese Lo straniero che si trova in Svizzera presenta la domanda all'autorità del Cantone dove possiede il permesso di residenza o, se non lo possiede, in cui soggiorna.

Art. 15 Procedura nel Cantone 1 Entro dieci giorni, l'autorità cantonale avvisa per scritto l'Ufficio federale della presentazione della domanda.

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Essa procede all'audizione del richiedente facendo capo se del caso a un interprete.

3 In seguito, trasmette l'inserto all'Ufficio federale.

Art. 16 Procedura innanzi l'Ufficio federale 1 L'Ufficio federale accerta i fatti che non risultassero dall'inserto dell'autorità cantonale.

2 Esso non può respingere la domanda senza udire il richiedente di persona.

Se questi vi consente, l'audizione avviene in presenza del rappresentante di un organismo riconosciuto d'aiuto ai rifugiati.

3 all'occorrenza l'Ufficio federale fa appello a un interprete. Il richiedente può inoltre farsi accompagnare da un interprete di sua scelta.

4 II richiedente è previamente informato dei suoi diritti.

Sezione 3: Domanda d'asilo presentata all'estero Art. 17 Domanda d'asilo e autorizzazione d'entrata 1 La rappresentanza svizzera trasmette la domanda con proprio rapporto all'Ufficio federale.

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Se il richiedente non può essere ragionevolmente costretto a rimanere nel Paese di domicilio o di soggiorno o a recarsi in un altro Paese, l'Ufficio federale lo autorizza a entrare in Svizzera per l'accertamento dei fatti.

Questa decisione può essere impugnata mediante ricorso al Dipartimento, il quale decide definitivamente.

3 II Dipartimento può abilitare le rappresentanze svizzere ad accordare l'autorizzazione d'entrata in Svizzera a stranieri i quali rendano verosimile che la loro vita, la loro integrità corporale o la loro libertà è esposta a una minaccia imminente per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1.

Art. 18 Accertamento dei fatti Se il richiedente si trova all'estero durante la procedura, l'Ufficio federale accerta i fatti per mezzo della rappresentanza svizzera competente.

Sezione 4: Statuto durante la procedura d'asilo Art. 19 Principio 1 Chi chiede asilo in Svizzera può soggiornarvi sino alla fine della procedura. Può tuttavia esserne allontanato se una partenza a destinazione di un Paese terzo è possibile e può ragionevolmente essergli imposta, segnata924

Legge sull'asilo mente se vi ha soggiornato per qualche tempo prima di venire in Svizzera 0 se vi vivono parenti prossimi o altre persone con cui ha stretti legami.

2 La decisione d'allontanamento secondo il capoverso 1 è presa dall'Ufficio federale o, se un ricorso è già stato presentato nella procedura d'asilo, dal Dipartimento, il quale decide definitivamente.

3 Durante la procedura, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità cantonali o dell'Ufficio federale. Queste autorità possono assegnargli un luogo di soggiorno.

Art. 20 Mantenimento e alloggio 1 II richiedente che non sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento, se nessun terzo è tenuto a soccorrerlo, è assistito dal Cantone. L' Ufficio federale può collocarlo in un ospizio per rifugiati.

2 La Confederazione rimborsa al Cantone le spese d'assistenza sostenute durante la procedura. Il rimborso può essere parziale se la presentazione della domanda d'asilo è stata tardivamente annunciata.

Art. 21 Attività lucrativa provvisoria Di regola, il richiedente è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa dipendente se ne ha bisogno per provvedere al proprio mantenimento.

Sezione 5: Ammissione di gruppi dì rifugiati Art. 22 Decisione 1 11 Consiglio federale decide dell'ammissione di importanti gruppi di rifugiati, nonché di gruppi di rifugiati anziani, malati o andicappati cui un altro Paese ha già concesso asilo. Qualora si tratti di piccoli gruppi di rifugiati, la decisione spetta al Dipartimento.

2 L'Ufficio federale designa i rifugiati che fanno parte di un tal gruppo.

Art. 23 Ripartizione tra i Cantoni II Dipartimento determina come i gruppi di rifugiati sono ripartiti tra i Cantoni. Questi sono uditi preventivamente e possono ricorrere al Consiglio federale contro la decisione del Dipartimento.

Capitolo 3: Statuto dei rifugiati Art. 24 Principio Lo statuto dei rifugiati in Svizzera è retto dalla legislazione sugli stranieri in generale, salvo l'applicabilità di disposizioni particolari, segnatamente di 925

Legge sull'asilo quelle della presente legge o della Convenzione internazionale del 28 luglio 19511} sullo statuto dei rifugiati.

Art. 25 Effetti della concessione dell'asilo Riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, lo straniero cui la Svizzera ha concesso asilo è considerato un rifugiato a tenore della presente legge e della Convenzione internazionale del 28 luglio 1951 a) sullo statuto dei rifugiati.

Art. 26 Regolazione delle condizioni di residenza II rifugiato cui la Svizzera ha concesso asilo ha diritto alla regolazione delle condizioni di residenza nel Cantone in cui soggiorna regolarmente.

Art. 27 Attività lucrativa II rifugiato cui la Svizzera ha concesso asilo sarà autorizzato a esercitare un'attività lucrativa e a cambiare posto e professione indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro.

Art. 28 Domicilio II rifugiato che soggiorna regolarmente in Svizzera da almeno cinque anni ha diritto al permesso di domicilio, se nessun motivo d'espulsione vi si opponga.

Art. 29 Esami per le arti sanitarie I rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo sono ammessi agli esami federali per le arti sanitarie; il Dipartimento federale dell'interno ne determina le condizioni.

Art. 30 Assicurazioni sociali I diritti dei rifugiati alle prestazioni delle assicurazioni sociali sono retti dalle disposizioni della pertinente legislazione, concernenti in particolare: a. l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti; b. l'assicurazione per l'invalidità; e. le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; d. l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni; e. l'assicurazione contro la disoccupazione.

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Legge sull'asilo Capitolo 4: Assistenza Sezione 1: Organizzazione Art. 31 Competenza 1 La Confederazione assicura l'assistenza dei rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

2 Essa può affidare l'assistenza alle istituzioni di soccorso riconosciute o, se le circostanze lo esigono, in tutto o in parte ai Cantoni.

Art. 32 Istituzioni di soccorso 1 II Consiglio federale stabilisce le condizioni per il riconoscimento delle istituzioni di soccorso.

2 II riconoscimento è di competenza del Dipartimento.

Art. 33 Indennizzo per le prestazioni assistenziali 1 La Confederazione rimborsa le prestazioni assistenziali assegnate per suo mandato. Il Consiglio federale stabilisce l'entità dell'indennizzo.

2 La Confederazione può assumere in tutto o in parte le spese occasionate dalla partenza di rifugiati.

Art. 34 Sussidi federali 1 La Confederazione può sussidiare: a. le spese del servizio sociale delle istituzioni di soccorso riconosciute; b. le spese di amministrazione della loro organizzazione mantello.

2 11 Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei sussidi.

Art. 35 Vigilanza Le istituzioni di soccorso riconosciute e i Cantoni sottostanno alla vigilanza della Confederazione.

Sezione 2: Prestazioni assistenziali Art. 36 Procedura 1 II rifugiato presenta la domanda a un'istituzione di soccorso. Questa chiarisce la situazione e decide secondo le istruzioni dell'Ufficio federale.

2 II rifugiato può deferire la decisione dell'istituzione di soccorso all'Ufficio federale. La decisione di quest'ultimo può essere impugnata mediante ricorso al Dipartimento, il quale decide definitivamente.

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Se l'assistenza è affidata al Cantone, il rifugiato presenta la domanda alla competente autorità d'assistenza. I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.

Art. 37 Assegnazione delle prestazioni 1 Le prestazioni assistenziali sono assegnate secondo i principi applicabili ai cittadini svizzeri; esse sono adattate alla situazione particolare dei rifugiati. Occorre in particolare agevolare la loro integrazione sociale e professionale.

2 L'Ufficio federale emana istruzioni sulla determinazione, la concessione e il conteggio delle prestazioni assistenziali.

Art. 38 Motivi d'esclusione 1 Le prestazioni assistenziali possono essere negate o soppresse se il rifugiato: a. le ottiene o tenta di ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete; b. rifiuta di informare le istituzioni di soccorso o le autorità d'assistenza sulla sua situazione economica o di autorizzarle ad assumere informazioni; e. non notifica le modificazioni essenziali della sua situazione; d. manifestamente non fa quanto si potrebbe pretendere da lui per migliorare la sua situazione, segnatamente non accetta o non cerca un'occupazione adeguata; e. le impiega abusivamente.

2 Le organizzazioni o i privati che hanno invitato dei rifugiati a venire in Svizzera provvedono loro stessi ai bisogni di costoro fintanto che ne siano in grado e sia ragionevole pretenderlo da loro.

Art. 39 Obbligo di mantenimento e di assistenza L'Ufficio federale può far valere pretese che spettano ai rifugiati in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza derivante dal diritto di famiglia (art. 329 CC 1)).

Art. 40 Restituzione 1 Colui che ha ottenuto per sé o per altri prestazioni assistenziali facendo dichiarazioni inesatte o incomplete è tenuto a restituirle.

2 II beneficiario delle prestazioni assistenziali, se addiviene a migliore fortuna ed il mantenimento suo e della sua famiglia siano convenientemente garantiti, è tenuto alla restituzione nella misura in cui possa essergli ragionevolmente imposta.

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II rifugiato non deve restituire le prestazioni assistenziali ricevute prima dei vent'anni compiuti o ai fini della formazione professionale.

4 II diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l'Ufficio federale ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita. I relativi crediti non fruttano interesse.

5 L'Ufficio federale fa valere il diritto alla restituzione e ripartisce le somme incassate tra la Confederazione, le istituzioni di soccorso e i Cantoni. Innanzi ai tribunali è rappresentato dall'Amministrazione federale delle finanze.

Capitolo 5: Fine dell'asilo Art. 41 Revoca 1 L'asilo è revocato: a. se è stato ottenuto a torto con dichiarazioni false o dissimulazione di fatti essenziali; b. per i motivi menzionati nell'articolo 1 sezione C numeri 1 a 6 della Convenzione internazionale del 28 luglio 19511} sullo statuto dei rifugiati.

2 In caso di revoca dell'asilo, l'eventuale privazione esplicita della qualità di rifugiato è efficace rispetto a tutte le autorità federali e cantonali.

3 Questa privazione non si estende al coniuge e ai figli.

Art. 42 Trasferimento del domicilio all'estero 1 L'asilo in Svizzera termina quando il rifugiato ha soggiornato per più di tre anni all'estero o ha ottenuto asilo o l'autorizzazione di risiedere stabilmente in un altro Paese.

2 Questo termine può essere protratto se circostanze particolari lo giustificano.

Art. 43 Espulsione 1 II rifugiato cui la Svizzera ha concesso asilo può essere espulso soltanto se compromette la sicurezza interna od esterna o ha attentato gravemente all'ordine pubblico.

2 L'asilo termina con l'esecuzione dell'espulsione amministrativa o giudiziaria.

Art. 44 Decisione Sulla fine dell'asilo decide in prima istanza l'Ufficio federale.

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Legge sull'asilo Art. 45 Esclusione del respingimento 1 Nessuno può essere costretto in qualsiasi modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità corporale o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, ovvero donde rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.

2 Questa disposizione non può essere tuttavia invocata quando vi siano seri motivi per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.

Capitolo 6: Protezione giuridica Art. 46 Principi procedurali 1 La procedura innanzi le autorità cantonali è disciplinata conformemente al diritto cantonale, salvo che la presente legge o altre prescrizioni del diritto federale sugli stranieri non dispongano altrimenti.

2 Salvo disposizione contraria della presente legge, la procedura innanzi le autorità federali è disciplinata conformemente alla legge federale sulla procedura amministrativa1) e alla legge federale sull'organizzazione giudiziaria 2).

Art. 47 Autorità di ricorso 1 II ricorso a una o più autorità cantonali è ammesso contro le decisioni delle autorità cantonali.

2 II ricorso contro le decisioni e le pronunce su ricorso delle autorità federali e contro le decisioni cantonali di ultima istanza è retto dalle disposizioni generali della procedura federale; sono riservati gli articoli 17 capoverso 2, 19 capoverso 2 e 36 capoverso 2.

Capitolo 7: Disposizioni diverse Art. 48 Collaborazione internazionale La Confederazione concorre a risolvere i problemi inerenti ai rifugiati a livello internazionale. Essa sostiene l'attività delle istituzioni internazionali di soccorso. Essa collabora in particolare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

'> RS 172.021 " RS 173.110

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Legge sull'asilo Art. 49 Commissione consultiva II Consiglio federale istituisce una commissione consultiva per i problemi dei rifugiati.

Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 50 Esecuzione II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le disposizioni d'applicazione.

Art. 51 Abrogazioni Sono abrogati: 1. l'articolo 21 della legge federale del 26 marzo 19311} concernente la dimora e il domicilio degli stranieri; 2. il decreto federale del 26 aprile 19512) concernente i contributi della Confederazione all'assistenza dei rifugiati.

Art. 52 Modificazioni 1. Il decreto federale del 27 aprile 19723) che approva la convenzione sullo statuto degli apolidi è modificato come segue: Art. unico cpv. 3 3 L'assistenza degli apolidi ai quali s'applica la convenzione è regolata dalla legge sull'asilo (art. 30 a 39).

2. La legge federale sull'organizzazione guidiziaria 4) è modificata come segue: Art. 100 lett b n. 2 II ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: b. in materia di polizia degli stranieri: 2. le decisioni sulla concessione o il diniego dell'asilo; Art. 101 lett. d II ricorso di diritto amministrativo non è nemmeno ammissibile contro: " CS 1 117; RU 1949 225 RU 1970 1010, 1015 " RS 855.1 *> RS 173.110 2)

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Legge sull'asilo d. le decisioni sulla revoca totale o parziale di decisioni contro le quali il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile, salvo quelle sulla revoca di decisioni attributive di vantaggi nel senso degli articoli 99 lettere e a / e h, e 100 lettere b numeri 2 e 3, e ed e numero l, k e /.

Art. 53 Disposizioni transitorie 1 Chiunque è riconosciuto rifugiato in Svizzera al momento dell'entrata in vigore della presente legge è considerato rifugiato a tenore della medesima, 2 Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono rette dalla medesima.

3 II Consiglio federale rimane competente per trattare i ricorsi di cui era già stato investito ali momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 54 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1979 II presidente: Luder II segretario: Sauvant Data di pubblicazione: 16 ottobre 1979 1} Termine di referendum: 14 gennaio 1980

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Consiglio nazionale, 5 ottobre 1979 II presidente: Generali II segretario: Zwicker

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge sull'asilo del 5 ottobre 1979

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41

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16.10.1979

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