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79.029

Messaggio concernente due convenzioni del Consiglio d'Europa

del 9 maggio 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva le due seguenti convenzioni del Consiglio d'Europa: - Convenzione europea sul computo dei termini, firmata dalla Svizzera il 27 ottobre 1978 a Strasburgo; - Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, firmata dalla Svizzera il 7 luglio 1976 a Strasburgo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 maggio 1979

1979 -- 317 9

Foglio federale 1979, Voi. II

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Hürlimann II cancelliere della Confederazione, Huber

US

Compendio La Convenzione europea sul computo dei termini si prefigge di unificare, a livello nazionale e internazionale, le norme inerenti al modo di calcolo dei termini, contribuendo così a semplificare gli scambi internazionali, segnatamentte quelli economici, e a attuare una più stretta unione fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa. La Svizzera ha potuto firmarla il 27 ottobre 1978 poiché le disposizioni del diritto federale e cantonale le sono conformi. Non resta ora che ratificare questo strumento internazionale per sottolineare l'attaccamento della Svizzera all'opera d'armonizzazione della legislazione degli Stati membri perseguita dal Consiglio d'Europa.

La Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti stabilisce nel titolo I i principi applicabili alla protezione degli animali allevati o detenuti per i bisogni dell'uomo (produzione alimentare o di derrate d'uso corrente). Il titolo H contiene le prescrizioni procedurali giusta le quali un {{Comitato permanente» elaborerà {(raccomandazioni» particolareggiate, da adottare all'unanimità e aventi forza di disposizioni esecutive di carattere imperativo, salvo che uno Stato contraente indirizzi al Segretariato generale del Consiglio d'Europa una notificazione indicante i motivi per cui esso non è o non à più in grado di dar seguito all'una o all'altra di esse.

La convenzione è aperta alla ratificazione, all'accettazione o all'approvazione sia degli Stati membri del Consiglio d'Europa sia di quelli della Comunità economica europea.

Sarebbe auspicabile che la Svizzera aderisca a tale convenzione il più presto possibile al fine d'avere un rappresentante di diritto in seno al {(Comitato permanente)).

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Introduzione

Già in cinque occasioni, segnatamente il 1° marzo 1965 (FF 7965 I 381), il 1° marzo 1966 (FF 7966 I 425), il 3 settembre 1969 (FF 7969 II 207), il 13 novembre 1974 (FF 7974 II 1340) e il 17 agosto 1977 (FF 7P77 II 1353), vi avevamo sottoposto un messaggio concernente l'approvazione simultanea di più convenzioni del Consiglio d'Europa. Ricorriamo nuovamente a questa procedura sottoponendovi contestualmente due strumenti internazionali di carattere spiccatamente tecnico e di portata relativamente secondaria. Il primo, la convenzione sul computo dei termini, verte su una materia ben nota del diritto civile e del diritto amministrativo; il secondo tratta della protezione degli animali e, più precisamente, di quella degli animali negli allevamenti.

Nel «Rapporto del 16 novembre 1977 sulla posizione svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa» (FF 7977 III 881), rapporto che vi avevamo presentato in adempimento al postulato Reiniger, vi avevamo già indicato i motivi per cui riteniamo che queste due convenzioni debbano essere approvate il più presto possibile. Fino ad oggi, il Consiglio d'Europa ha elaborato 101 convenzioni e accordi; tenuto conto delle due convenzioni allegate, la Svizzera ne ha ratificato 44.

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Convenzione europea sul computo dei termini Parte generale Lavori del Consiglio d'Europa

II- computo dei termini è un elemento indispensabile per l'applicazione di un certo numero di disposizioni legali e regolamentari, di decisioni giudiziarie o amministrative e di clausole contrattuali. L'allestimento di norme europee uniformi per il computo dei termini è apparso auspicabile in seguito allo sviluppo degli scambi internazionali, sia a livello economico sia a livello sociale. Per questo motivo, nel 1967 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa incaricava un comitato peritale di preparare gli strumenti più adeguati (raccomandazione o convenzione) per giungere a livello europeo a un' unificazione o a un'armonizzazione in materia di termini.

Il Comitato peritale elaborò un progetto di convenzione sul computo dei termini, sottoposto, nel novembre del 1961, al Comitato europeo di cooperazione giuridica, il quale lo modificò sulla scorta delle osservazioni fatte da alcuni Stati, fra cui la Svizzera. Nel gennaio 1972, il Comitato dei ministri accettò la versione riveduta del progetto. La convenzione è stata aperta alla firma il 16 maggio 1972, a Basilea, in occasione della settima conferenza dei ministri europei della giustizia. Da allora, la convenzione è stata ratificata dall'Austria e firmata dal Belgio, dalla Francia, dalla Repubblica federale di Germania, dall'Italia, dal Lussemburgo, dalla Svezia e ultimamente dalla Svizzera, il 27 ottobre 1978. Essa non è ancora entrata in vigore dato che a tal fine sono necessarie tre ratificazioni.

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Opportunità di ratificare la convenzione

Quando la convenzione fu aperta alla firma, il 16 maggio 1972, la Svizzera, nonostante i pareri unanimemente favorevoli di allora, non era ancora in grado di firmarla poiché le disposizioni di certi diritti cantonali inerenti al computo dei termini non concordavano con le disposizioni corrispondenti della convenzione (assimilazione del sabato ad un giorno festivo legale).

Occorreva dunque attendere che tutti i diritti cantonali in materia di procedura civile o amministrativa fossero in questo aspetto divenuti compatibili con le norme convenzionate. Oggi, tale congruenza è stata attuata, come preannunciatovi nel già citato «Rapporto sulla posizione svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa» (FF 7977 III 916). La convenzione ha potuto essere firmata il 27 ottobre 1978. Conseguentemente riteniamo che oggi non vi sia più nulla che possa opporsi alla ratificazione di questa convenzione da parte del nostro Paese.

Con tale ratificazione, la Svizzera testimonierà la sua volontà di consolidare la solidarietà che la lega agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa e di cooperare all'armonizzazione delle legislazioni nazionali, che è uno degli scopi perseguiti dall'organizzazione di Strasburgo. Inoltre, essa contribuirà a dar maggior peso alla convenzione incitando gli altri Stati membri a ratificarla e, pertanto, a semplificare in certo modo gli scambi internazionali sul piano economico e sociale.

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Parte generale Analisi della convenzione

Secondo il preambolo, la convenzione intende armonizzare le norme inerenti al computo dei termini sia nel campo interno sia in quello internazionale e pertanto contribuire a realizzare una più stretta unione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Questa armonizzazione non si applica tuttavia a tutti i generi di termini. In occasione dell'elaborazione della convenzione, i periti avevano deciso di escludere in particolare i termini previsti per i versamenti periodici di prestazioni alimentari o per l'esecuzione di obblighi analoghi durante un periodo determinato o alla scadenza di un termine. La stessa cosa vale per i termini applicabili alle prestazioni sociali o nel caso di periodi di tirocinio o di prova previsti dai contratti di lavoro. Ciò dimostra quanto era difficile definire in modo preciso e completo la nozione di termine. Ecco perché la convenzione non contiene disposizioni in riguardo.

Infine, gli effetti che le ferie giudiziarie possono avere sulla decorrenza di un termine non sono compresi nel campo d'applicazione della convenzione poiché questa tratta soltanto del computo dei termini.

l'articolo 1 delimita il campo d'applicazione. La convenzione si applica al computo dei termini in materia civile, commerciale e amministrativa, procedura compresa, qualora essi siano stabiliti dalla legge, da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa. In questi casi, le norme sul computo dei termini sono di carattere imperativo. Per contro, quando i ter116

mini sono stabiliti da una giurisdizione arbitrale o dalle parti, essi sono di carattere suppletivo. È il caso quando la giurisdizione arbitrale non ha precisato il metodo di computo del termine o qualora tale metodo non sia stato esplicitamente o implicitamente convenuto fra le parti né risulti dall' uso o dalle pratiche da esse riconosciute. I termini calcolati retroattivamente (p. es. preavviso concernente la disdetta di un contratto di locazione) sono esclusi dal campo di applicazione della convenzione.

Il paragrafo 2 dell'articolo 1 prevede la posibilità per le parti contraenti di restringere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il campo d'applicazione della convenzione per quanto concerne i termini in materia amministrativa.

L'articolo 2 definisce le espressioni dies a qua e dies ad quem; la prima designa il giorno a partire dal quale il termine decorre; la seconda, il giorno in cui il termine scade.

"L'articolo 3 determina la decorrenza del dies a qua (mezzanotte) e la scadenza del dies ad quem (mezzanotte) quando un termine è espresso in giorni, settimane, mesi o anni.

Il paragrafo 1 di questo articolo contiene una norma riconosciuta dalla maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, fra cui la Svizzera, secondo cui il giorno in cui il termine comincia a decorrere (dies a qua) non entra in linea di conto per il computo del termine (il termine cioè è calcolato soltanto a partire dall'indomani) mentre si tiene conto del giorno in cui il termine scade (dies ad quem).

L'articolo 4 precisa il metodo di computo di un termine quando esso è espresso in settimane, in mesi o in anni, in mesi e in giorni, o in frazioni di mese.

L'articolo 5 disciplina il computo di un termine comprendente dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi legali e, in tal modo, assimila il sabato a un giorno festivo legale. Questo principio si ritrova in particolare nella legge federale del 21 giugno 1963 sulla decorrenza dei termini in giorno di sabato (RS 173.110.3).

L'articolo 6 esclude qualsiasi riserva alle disposizioni convenzionate, tranne il caso previsto nell'articolo 1 paragrafo 2.

L'articolo 7 salvaguarda le disposizioni di altri accordi internazionali esistenti o futuri che reggono, in campi determinati, la materia oggetto della convenzione.

Gli articoli 8, 10 e 12 a 14 (apertura
alla firma, ratificazione, adesione, entrata in vigore, disdetta ecc.) corrispondono alle disposizioni abituali di altri accordi o convenzioni del Consiglio d'Europa. Con l'articolo 11, costituiscono le clausole finali della convenzione.

Secondo l'articolo 9, qualsiasi Parte contraente può prendere i provvedimenti che ritiene appropriati per applicare la convenzione ai termini in corso al momento dell'entrata in vigore. Secondo l'articolo 11, essa deve specificare, al momento in cui ratifica la convenzione, quali sono, su tutto o parte del suo territorio, i giorni festivi legali.

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Comparazione con il diritto svizzero in materia di computo dei termini

Come già detto più sopra, le disposizioni del diritto federale e cantonale in materia civile, commerciale e amministrativa inerenti al computo dei termini sono conformi a quelle della convenzione.

A titolo d'esempio, indichiamo le seguenti similitudini: - il giorno di decorrenza del termine non è calcolato (cfr. art. 2 e 3 par. 1 della convenzione, art. 77 cpv. 1 n. l del Codice delle obbligazioni [CO], art. 32 cpv. 1 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria [OG], art. 20 cpv. 1 e 2 della legge federale sulla procedura amministrativa [LPA]). Per quanto concerne quest'ultima disposizione, il fatto ch'essa tenga conto della comunicazione alle parti o dell'avvenimento che fa decorrere il termine non è in contraddizione con il principio summenzionato stabilito nell'articolo 3 della convenzione, bensì ne precisa la portata; - il modo di computo dei termini dell'articolo 4 della convenzione è simile a quello previsto dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (cfr.

art. 76 e 77 cpv. 1 n. 2 e 3 CO); - il termine è esteso al primo giorno feriale successivo quando il dies ad quem è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale (cfr. art. 5 della convenzione, art. 78 cpv. 1 CO, art. 32 cpv. 2 OG, art. 20 cpv. 3 LPA). Quest'ultima disposizione non è incompatibile con il principio suddetto (art. 5 della convenzione). Infatti, il problema del riconoscimento dei giorni festivi legali secondo il diritto del domicilio della parte o secondo il diritto della sede dell'autorità chiamata a statuire non è disciplinato dalla convenzione bensì lasciato all'apprezzamento del diritto nazionale. Inoltre, l'articolo 5 della convenzione deve essere interpretato alla luce dell'articolo 11 il quale dispone che «ogni Parte contraente deve, , specificare ai fini dell'articolo 5 della presente convenzione quali sono, su tutto o parte del suo territorio, i giorni festivi legali o considerati tali».

Conseguentemente, al momento del deposito dello strumento di ratificazione, la Svizzera dovrà stabilire la lista dei giorni festivi legali su tutto il territorio svizzero e precisare, con l'aiuto dei Cantoni, quali sono i giorni considerati giorni festivi legali sul loro territorio.

Dal canto loro, le disposizioni del diritto cantonale inerenti al computo dei termini in materia di procedura civile, amministrativa
e di organizzazione giudiziaria riprendono i principi testé citati. Non ci sembra dunque necessario di elencarvele.

Concludendo, possiamo riaffermare che vi è concordanza tra le norme di diritto federale e cantonale in materia di computo dei termini e le disposizioni convenzionate. Questa congruenza è tale che la Svizzera potrà dispensarsi dal far uso della riserva, prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 1 della convenzione, che permette di escludere l'applicazione di talune disposizioni per tutti o certi termini in materia amministrativa.

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Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

La ratificazione della convenzione non avrà conseguenze finanziarie per la Confederazione né si ripercuoterà sull'effettivo del personale.

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Conseguenze sul piano dell'esecuzione

Cantoni e Comuni non saranno per nulla toccati dall'entrata in vigore della convenzione per il nostro Paese.

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Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

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Parte generale

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Genesi della convenzione

II 20 gennaio 1971, l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa accettava, a destinazione del Comitato dei Ministri e sulla scorta di un rapporto della sua commissione dell'agricoltura, una raccomandazione 620 (1971) volta a istituire un comitato peritale incaricato di elaborare una convenzione internazionale sulla protezione degli animali negli allevamenti industriali. In seguito alla risposta positiva del Comitato dei Ministri, una seconda raccomandazione 641 (1971), accettata l'8 luglio 1971, invitava il Comitato dei Ministri a sottoporre a quello peritale un progetto di convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti intensivi. Questo comitato peritale, di cui faceva parte un rappresentante svizzero, elaborò, tra il maggio del 1972 e il gennaio del 1974, un progetto di convenzione che fu poi riveduto dal Comitato europeo di cooperazione giuridica (CCG). Il progetto fu poi sottoposto al Comitato dei Ministri che vi apportò qualche emendamento, segnatamente per permettere anche alla Comunità economica europea di divenire parte alla convenzione. La convenzione è stata accettata dal Comitato dei Ministri nel dicembre del 1975. Essa è stata aperta alla firma il 10 marzo 1976 e firmata dalla Svizzera il 7 luglio 1976.

Cinque Paesi l'hanno ratificata (Repubblica federale di Germania, Cipro, Francia, Regno Unito, Svezia); è entrata in vigore il 10 settembre 1978.

U «Comitato permanente» è stato convocato in prima seduta il 20 febbraio 1979.

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Ragion d'essere della convenzione

La Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti è stata elaborata poiché il comportamento dell'uomo nei riguardi dell'animale, in particolare di quelli da cui trae profitto, è viepiù marcato da considerazioni economiche. Parecchie cerehie della popolazione europea sono indignate del tratttamento riservato agli animali, detenuti in spazi assai ridotti e in condizioni artificiali assicurate da dispositivi automatici. Questi 119

sistemi moderni di sfruttamento animale sono viepiù frequenti. I primi progetti della convenzione erano caratterizzati dai problemi inerenti agli «allevamenti industriali». Questa delimitazione fu ritenuta inadeguata dal Comitato peritale visto che implicava una nozione di numero mentre la protezione degli animali doveva concernere ogni animale in particolare. Il testo della convenzione fu dunque esteso a un tema più generale, quello della protezione degli animali «negli allevamenti». L'articolo 1 precisa che la convenzione si applica all'alimentazione, alle cure e all'alloggio degli animali in generale e, in particolare, di quelli detenuti «secondo sistemi moderni di allevamento intensivo».

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Motivi per l'adesione della Svizzera

La nozione di protezione degli animali è profondamente radicata nella mentalità della popolazione svizzera. Tuttavia, sotto la spinta delle contingenze economiche, un numero viepiù grande di allevatori ha adottato nuove forme di detenzione d'origine estera ifi cui la razionalizzazione ha il passo sui sentimenti che vietano di imporre agli animali costrizioni eccessive. In tali circostanze, il 27 giugno 1973, l'Assemblea federale decideva di sostituire al vecchio articolo 25bis della Costituzione federale un nuovo articolo sulla protezione degli animali (FF 1973 I 1397). Questo articolo è stato accettato dal popolo nella votazione del 2 dicembre 1973, con 1 041 504 sì contro 199 090 no e da tutti i Cantoni, su 1 240 593 schede valide. Il nuovo articolo costituzionale incaricava la Confederazione di emanare una legge federale sulla protezione degli animali. Gli scopi perseguiti dalla legge svizzera del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali sono essenzialmente gli stessi di quelli della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti. In materia di protezione degli animali, vi è già la convenzione europea del 13 dicembre 1968 sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, ratificata senza riserva dal nostro Paese il 19 agosto 1970. Altre convenzióni, destinate a disciplinare altri campi (macellazioni, animali da laboratorio), sono in preparazione.

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Parte speciale: commento alle singole disposizioni

La convenzione precisa i principi cui dovranno improntarsi i provvedimenti presi dalle Parti contraenti e disciplina l'applicazione delle raccomandazioni.

I principi sono di portata assai generale: stabiliscono i limiti oltre i quali si ritiene che gli animali soffrano o subiscano danni. A parte ciò, la convenzione non contiene prescrizioni particolareggiate. Il «Comitato permanente» dovrà stabilire, nell'ambito dei principi suddetti, disposizioni particolareggiate in forma di raccomandazioni. L'attribuzione di questi compiti al «Comitato permanente» permette di evitare disciplinamenti specifici nella convenzione medesima.

L'analisi dei diversi articoli della convenzione è parzialmente tratta dal rapporto esplicativo stabilito dal Comitato peritale.

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Articolo 1 L'articolo 1 contiene le definizioni che permettono di delimitare la portata della convenzione. Tutte le disposizioni convenzionate e le raccomandazioni previste nell'articolo 9 si applicano unicamente agli animali enumerati nell' articolo 1, il quale precisa ciò che si intende per «sistemi moderni d'allevamento intensivo». Questa definizione avrà grande importanza nelle raccomandazioni che dovrà elaborare il «Comitato permanente».

Artìcolo 2 L'articolo 2 obbliga ogni Parte contraente ad applicare i principi generali stabiliti nel titolo I della convenzione.

Articoli 3 al Gli articoli 3 a 7 pongono i principi generali in materia di protezione degli animali. Trattasi di direttive precise, destinate ad impedire un'interpretazione troppo estensiva. Sono tuttavia formulate in termini assai ampi e generali per permetterne un'applicazione elastica. L'idea fondamentale è che ogni sofferenza o danno evitabili devono essere tralasciati e che le condizioni d'esistenza imposte agli animali devono corrispondere ai bisogni fisiologici e etologici propri a ciascuna specie. Questi principi dovranno naturalmente essere rispettati nelle raccomandazioni del «Comitato permanente».

Articolo 8 L'articolo 8 disciplina la composizione del «Comitato permanente» e la procedura dei suoi lavori. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa che non sono Parti contraenti della convenzione potranno partecipare a tali lavori soltanto a titolo d'osservatori.

A rticolo 9 Questa disposizione prevede un sistema originale d'attuazione della convenzione. Il «Comitato permanente» redige le raccomandazioni che devono essere sottoposte ai governi. Le raccomandazioni del «Comitato permanente» devono essere accettate senza opposizione (art. 8). La Parte contraente che si astiene dal voto non può conseguentemente compromettere l'accettazione di una proposta. Poiché le raccomandazioni dovranno essere accettate all'unanimità, occorre ammettere che le Parti contraenti le eseguiranno in buona fede, a meno che non divengano inefficaci, inapplicabili o gravemente nocive, in particolare in seguito a nuove circostanze. Il «Comitato permanente» dovrà procedere periodicamente all'esame di tutte le raccomandazioni, completandole e emendandole alla luce dell'evoluzione scientifica e tecnica. Nel documento CCG (75) 23 del Consiglio d'Europa
è espressamente detto che il tenore dell'articolo 9 non permette agli Stati di differire all'infinito l'applicazione di una raccomandazione. Ogni Parte contraente è tenuta ad applicare una raccomandazione entro un termine di 6 121

mesi (o, in casi particolari, entro qualsiasi altro termine prescritto dal «Comitato permanente»), salvo che ritenga, per motivi che è obbligata ad esporre, di non essere o di non essere più in grado di farlo. Spetterà alle autorità federali incaricate dell'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali di decidere se tale o tale raccomandazione potrà essere accettata.

Le Camere federali non dovranno più pronunciarsi.

Il termine permette alle Parti contraenti di prendere le misure legali amministrative necessarie. La prassi permetterà di apprezzare il funzionamento del «Comitato permanente» e la prontezza con cui saranno applicate le raccomandazioni da esso date all'unanimità dei voti emessi.

Articolo 10 II «Comitato permanente» può intervenire in qualità di mediatore qualora sorgano difficoltà fra le Parti contraenti.

Articolo 11 II «Comitato permanente» può parimenti esercitare la funzione di esperto.

Articolo 12 Ogni Parte contraente può designare organi consultivi per assistere il «Comitato permanente».

Articolo 13 Questa disposizione garantisce un'applicazione quanto elastica possibile della convenzione e permette di controllarne gli effetti.

Articoli 14 a 18 Questi articoli contengono le clausole finali tipo delle convenzioni del Consiglio d'Europa.

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Ripercussioni finanziarie e economiche e sull'effettivo del personale Ripercussioni finanziarie e economiche

L'attuazione dell convenzione avrà solo deboli ripercussioni sulle finanze della Confederazione. Infatti, le spese di segretariato e quelle di rappresentanza dei delegati nel «Comitato permanente», in ragione di uno per Paese, saranno assunte dal Consiglio d'Europa. La Confederazione dovrà dunque sopperire unicamente alle spese dei rappresentanti degli organi consultivi che, in virtù dell'articolo 12, potrebbero essere eventualmente chiamati ad assistere il delegato ufficiale della Svizzera nel comitato.

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Ripercussioni sull'effettivo del personale

A livello del personale non vi dovrebbero essere effetti particolari in quanto il delegato della Svizzera nel «Comitato permanente» sarà un funzionario dell'Ufficio veterinario federale.

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Conseguenze dell'esecuzione

Là convenzione sarà applicata nell'ambito della legge federale sulla protezione degli animali. A livello amministrativo, non ne risulteranno dunque ripercussioni particolari per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

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Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale proposto per l'approvazione di queste due convenzioni del Consiglio d'Europa si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale il quale conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale deriva dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. Le due convenzioni sono denunciabili a breve termine e non prevedono l'adesione ad un organizzazione internazionale. Esse non implicano nemmeno un'unificazione multilaterale del diritto poiché non creano un diritto uniforme direttamente applicabile ma prevedono misure di esecuzione che, nel caso della Svizzera, già esistono per effetto della legislazione federale e delle legislazioni cantonali. Il decreto federale non sottosta dunque al referendum fa·coltativo previsto dall'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

La ristretta portata materiale di queste convenzioni non giustifica inoltre ch'esse siano sottoposte al referendum facoltativo con una decisione dell' Assemblea federale presa in applicazione dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

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Decreto federale

Disegno

che approva due convenzioni del Consiglio d'Europa

del

U Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 19791', decreta:

Art. l 1 Sono approvate le seguenti convenzioni : - Convenzione europea del 16 maggio 1972 sul computo dei termini; - Convenzione europea del 10 marzo 1976 sulla protezione degli animali negli allevamenti.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

1}

FF 1979 II 113

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Convenzione europea sul computo dei termini

Traduzione »

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di attuare una più stretta unione fra i suoi membri, segnatamente mediante regole comuni nel campo giuridico; Convinti che l'unificazione delle norme inerenti al computo dei termini, sia nel campo interno, sia nel campo internazionale, contribuirà al conseguimento di tale scopo, Hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1 1. La presente Convenzione s'applica al computo dei termini in materia civile, commerciale e amministrativa, procedura compresa, quando tali termini sono stabiliti : a) dalla legge o da un'autorità giudiziaria o amministrativa; b) da una giurisdizione arbitrale, qualora tale giurisdizione non ha precisato il metodo per il computo del termine; o e) dalle parti, qualora il metodo di computo non sia stato convenuto esplicitamente o implicitamente tra di loro, né risulti dall'uso o' da pratiche riconosciute dalle parti.

La Convenzione non si applica tuttavia ai termini calcolati retroattivamente.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, ogni Parte Contraente può, con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione, o in qualsiasi altro successivo momento, dichiarare di escludere l'applicazione di tutte o certe disposizioni della Convenzione per tutti o certi termini in materia amministrativa. Ogni Parte Contraente può in ogni momento ritirare in tutto od in parte la dichiarazione da lei fatta per mezzo di una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa; questa notificazione ha effetto alla data in cui è ricevuta.

'' Dal testo originale francese (FF 1979 II 125).

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Computo dei termini Articolo 2 Ai fini della presente Convenzione, la locuzione «dies a qua» designa il giorno a partire dal quale comincia a decorrere il termine e la locuzione «dies ad quem» il giorno in cui il termine scade.

Articolo 3 J. I termini espressi in giorni, settimane, mesi o anni decorrono a partire dal «dies a qua», mezzanotte, fino al «dies ad quem», mezzanotte.

2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non escludono che un atto da compiere prima della scadenza di un termine possa esserlo il «dies ad quem» soltanto durante le ore normali d'apertura degli uffici.

Articolo 4 1. Quando un termine è espresso in settimane, il «dies ad quem» è il giorno dell'ultima settimana il cui nome corrisponde a quello del «dies a qua».

2. Quando un termine è espresso in mesi o in anni, il «dies ad quem» è il giorno dell'ultimo mese o dell'ultimo anno la cui data corrisponde a quella del «dies a qua» o, in mancanza di una data corrispondente, l'ultimo giorno dell'ultimo mese.

3. Quando un termine è espresso in mesi ed in giorni, o in frazioni di mese, si contano avantutto i mesi interi, poi i giorni o le frazioni di mese; per calcolare le frazioni di mese, si considera che un mese è composto di trenta giorni.

Articolo 5 Nel computo di un termine è tenuto conto dei sabati, delle domeniche e delle feste legali. Tuttavia, quando il «dies ad quem» di un termine entro cui deve essere compiuto un atto è un sabato, una domenica, un giorno festivo legale o considerato tale, il termine è prorogato in modo da inglobare il primo giorno feriale successivo.

Articolo 6 · Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere oggetto di riserva alcuna.

Articolo 7 La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni dei trattati, delle convenzioni e degli accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri, nonché i disciplinamenti emanati per la loro applicazione che, in campi determinati, reggono la materia oggetto della presente Convenzione.

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Computo dei termini Clausole finali Articolo 8 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratificazione o d'accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratificazione o d'accettazione.

3. Essa entra in vigore riguardo ad ogni Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà successivamente tre mesi dopo la data del deposito del rispettivo strumento di ratificazione o d'accettazione.

Articolo 9 Ogni Parte Contraente può prendere le misure ch'essa ritiene appropriate per applicare la presente Convenzione ai termini in corso al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei suoi riguardi.

Articolo 10 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

: 2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito.

Articolo 11 Ogni Parte Contraente deve, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione, con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, specificare ai fini dell'articolo 5 della presente Convenzione quali sono, su tutto o parte del suo territorio, i giorni festivi legali o considerati tali. Qualsiasi cambiamento concernente le informazioni contenute in questa notificazione deve essere parimente notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 12 1. Ogni Parte Contraente può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione, designare il o i territori cui s'applica la presente Convenzione.

2. Ogni Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione, o in qualsiasi momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con dichiarazione

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Computo dei termini al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in questa dichiarazione, alle condizioni previste nell'articolo 13 della presente Convenzione.

Articolo 13 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.

2. Ogni Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La disdetta ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notificazione.

Articolo 14 II Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, d'accettazione o di adesione; e) ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 8; d) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 1; e) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 ; f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12; g) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 e la data in cui la disdetta avrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne notificherà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

Seguono le firme 128

Convenzione europea Traduzione » sulla protezione degli animali negli allevamenti

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando l'auspicabilit di adottare disposizioni comuni per proteggere gli animali negli allevamenti, in particolare nei sistemi moderni d'allevamento intensivo, Hanno convenuto quanto segue: Titolo I Principi generali Articolo 1 La presente Convenzione si applica all'alimentazione, alle cure e all'alloggio degli animali, in particolare nei sistemi moderni di allevamento intensivo.

Nel senso della presente Convenzione, per «animali» si intendono gli animali allevati o tenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, di pellicce o ad altri fini agricoli e per «sistemi moderni d'allevamento intensivo» quelli che impiegano soprattutto impianti tecnici eserciti principalmente per mezzo di dispositivi automatici.

Articolo 2

Ogni Parte Contraente applica i principi di protezione degli animali stabiliti nella presente Convenzione negli articoli 3 a 7.

Articolo 3

Ogni animale deve beneficiare di un alloggio, di un'alimentazione e delle cure che -- tenuto conto della sua specie e del suo grado di sviluppo, d'adattamento e di addomesticamento -- sono appropriate ai suoi bisogni fisiologici e etologici, conformemente all'esperienza acquisita e alle conoscenze scientifiche.

Articolo 4

1. La libertà di movimento propria dell'animale, tenuto conto della sua specie e conformemente all'esperienza acquisita e alle conoscenze scientifiche, non deve essere intralciata in modo da causargli sofferenze o danni inutili.

a)

Dal testo originale francese (FF 1979 II 129).

10

Foglio federale 1979, Voi. II

129

Protezione degli animali 2. Quando un animale è continuamente o abitualmente legato, incatenato o trattenuto, deve essergli lasciato uno spazio appropriato ai suoi bisogni fisiologici e etologici, conformemente all'esperienza acquisita e alle conoscenze scientifiche.

Articolo 5 L'illuminazione, la temperatura, il grado di umidità, la circolazione dell'aria, l'aerazione dell'alloggio dell'animale e le altre condizioni ambiente come la concentrazione dei gas o l'intensità del rumore devono -- tenuto conto della sua specie, del suo grado di sviluppo, d'adattamento e di addomesticamento -- essere appropriate ai suoi bisogni fisiologici e etologici, conformemente alle esperienze acquisite e alle conoscenze scientifiche.

Articolo 6 Nessun animale deve essere nutrito in modo da causargli sofferenze o danni inutili e la sua alimentazione non deve contenere sostanze che possano causargli sofferenze o danni inutili.

Articolo 7 1. La condizione e lo stato di salute dell'animale devono essere oggetto di un'ispezione approfondita ad intervalli sufficienti per evitargli sofferenze inutili, ossia almeno una volta il giorno nel caso di animali custoditi in sistemi moderni di allevamento intensivo.

2. Gli impianti tecnici nei sistemi moderni di allevamento intensivo devono essere oggetto, almeno una volta il giorno, di un'ispezione approfondita e qualsiasi difetto costatato deve essere eliminato nei termini più brevi. Quando un difetto non può essere eliminato immediatamente, devono essere subito prese le misure temporanee necessarie per preservare il benessere degli animali.

Titolo II Disposizioni particolareggiate per l'attuazione Articolo 8 1. Nell'anno successivo alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione è costituito un Comitato Permanente.

2. Ogni Parte Contraente ha il diritto di designare un rappresentante nel Comitato Permanente. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non è Parte Contraente della Convenzione ha il diritto di farsi rappresentare nel Comitato da un osservatore.

130

Protezione degli animali 3. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa convoca il Comitato Permanente ogni volta che lo ritenga necessario e, in ogni caso, quando la maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti o il rappresentante della Comunità Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, ne facciano richiesta.

4. La maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato Permanente.

5. Il Comitato Permanente decide a maggioranza-dei voti emessi; tuttavia, l'unanimità dei voti emessi è richiesta per: a) l'adozione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9; b) la decisione di ammettere osservatori diversi da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo; e) l'adozione del rapporto di cui all'articolo 13, il quale, se del caso, da atto delle opinioni divergenti.

6. Riservate le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato Permanente allestisce il proprio regolamento interno.

Articolo 9 1. Il Comitato Permanente è incaricato di elaborare e adottare raccomandazioni per le Parti Contraenti con disposizioni particolareggiate per l'applicazione dei principi enunciati nel Titolo I della presente Convenzione; queste disposizioni devono fondarsi sulle conoscenze scientifiche concernenti le diverse specie.

2. Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, quali quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato Permanente segue l'evoluzione della ricerca scientifica e dei nuovi metodi in materia di allevamento.

3. Eccetto che un termine più lungo sia stabilito dal Comitato Permanente, ogni raccomandazione ha effetto in quanto tale sei mesi dopo la data della sua adozione da parte del Comitato. A contare dalla data in cui una raccomandazione ha effetto, ogni Parte Contraente deve sia attuarla sia informare il Comitato Permanente, con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dei motivi per i quali essa ha deciso di non essere in grado o di non più essere in grado di attuarla.

4. Se due o più Parti Contraenti o la Comunità Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, hanno notificato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la loro decisione di non attuare o di non più attuare una raccomandazione, quest'ultima non ha più effetto.

Articolo 10 II Comitato Permanente agevola quanto necessario la composizione amiche-

131

Protezione degli animali vole di qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti quanto all'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 11

II Comitato Permanente può, su domanda di una Parte Contraente, esprimere un parere consultivo su qualsiasi questione relativa alla protezione degli animali.

Articolo 12

Al fine di assistere il Comitato Permanente nei suoi lavori, ogni Parte Contraente può designare uno o più organi cui questo Comitato può domandare informazioni e consigli. Le Parti Contraenti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo di questi organi.

Articolo 13

II Comitato Permanente sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, allo spirare del terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e allo spirare di ogni successivo triennio, un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritiene necessario, proposte intese ad emendare la Convenzione.

Titolo m Disposizioni finali Artìcolo 14 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché a quella della Comunità Economica Europea. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data del deposito del quarto strumento di ratificazione, d'accettazione o di approvazione di uno Stato membro del Consiglio d'Europa.

3. Essa entra in vigore riguardo a qualsiasi Parte firmataria che la ratificherà, l'accetterà o l'approverà dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo sei mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratificazione, di accettazione o d'approvazione.

Articolo 15

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare, secondo le modalità che riterrà 132

Protezione degli ammali opportune, qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che avrà effetto sei mesi dopo la data del deposito.

Articolo 16 1. Qualsiasi Parte Contraente può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il o i territori cui s'applica la presente Convenzione.

2. Ogni Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in questa dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 17 della presente Convenzione.

Articolo 17 1. Ogni Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La disdetta ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notificazione.

Articolo 18 II Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Parte Contraente non membro del Consiglio : a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o di adesione; e) ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 14 e 15; d) ogni raccomandazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 e la data in cui avrà effetto; e) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9; f) ogni comunicazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12;

133

Protezione degli animali g) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16; h) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 17 e la data in cui la disdetta ha effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 10 marzo 1976, in francese e in inglese, i due testi facenti parimenti fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne notificherà copie certificate conformi a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti.

Seguono le firme

134

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente due convenzioni del Consiglio d'Europa del 9 maggio 1979

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Bundesblatt

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In

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Jahr

1979

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

22

Cahier Numero Geschäftsnummer

79.029

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

05.06.1979

Date Data Seite

113-134

Page Pagina Ref. No

10 112 866

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Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

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