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Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Turgovia e Ginevra del 17 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20202, decreta:

Art. 1 È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del Cantone di Glarona del 1° maggio 19883 (art. 58 cpv. 1 primo periodo, cpv. 2­4 e 6, 59 cpv. 1 e 2, 62 cpv. 4 e 5, 63 cpv. 4, 76 cpv. 2 e 92 lett. c), accettate nella Landesgemeinde del 7 maggio 2017.

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È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di Glarona del 1° maggio 1988 (art. 52 cpv. 1), accettata nella Landesgemeinde del 5 maggio 2019.

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Art. 2 È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del Cantone di Turgovia del 16 marzo 19874 (§§ 11 cpv. 3 e 4 e 99a) accettate nella votazione popolare del 19 maggio 2019.

Art. 3 È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra del 14 ottobre 20125 (art. 187 cpv. 2­4 e art. 191A), accettate nella votazione popolare del 24 novembre 2019.

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RS 101 FF 2020 4567 RS 131.217 RS 131.228 RS 131.234

2021-0039

FF 2021 48

Garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Turgovia e Ginevra. DF

FF 2021 48

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 8 settembre 2020

Consiglio nazionale, 17 settembre 2020

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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