FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

21.049 Messaggio concernente la modifica della legge sull'ingegneria genetica (proroga della moratoria per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati) del 30 giugno 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge sull'ingegneria genetica.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 giugno 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2021-2311

FF 2021 1655

FF 2021 1655

Compendio Dal 2005 in Svizzera vige una moratoria per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati nell'agricoltura, silvicoltura e orticoltura. La moratoria è stata introdotta a seguito dell'iniziativa popolare «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche». Con la presente modifica della legge sull'ingegneria genetica, il Consiglio federale intende prorogare la moratoria fino al 31 dicembre 2025.

Situazione iniziale Dal 2005 il Parlamento ha prorogato per tre volte, di cui l'ultima dal 2017 al 2021, la moratoria per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati (OGM). Allo stato attuale continua a mancare il consenso politico per revocare la moratoria e per emanare una regolamentazione sostenibile ed equilibrata per la coltivazione di OGM. La materia è resa ancora più complessa dai recenti sviluppi nell'ingegneria genetica. Se è vero che le nuove tecniche di ingegneria genetica sottostanno alla regolamentazione in materia, si moltiplicano tuttavia le questioni normative legate all'applicazione e si pongono nuove sfide concernenti la garanzia della separazione dei flussi di merci e la libera scelta dei consumatori. Per affrontare in modo adeguato tali sfide e garantire anche la necessaria certezza del diritto, occorre più tempo.

Contenuto del progetto In tale contesto, il Consiglio federale propone di prorogare fino al 31 dicembre 2025 la moratoria esistente modificando l'articolo 37a della legge sull'ingegneria genetica (LIG; RS 814.91). La proroga consentirà di verificare in che modo devono essere affrontate le questioni giuridiche nell'ambito delle nuove tecniche di ingegneria genetica. Al riguardo, il Consiglio federale elaborerà un'analisi sistematica nel suo rapporto in adempimento del postulato Chevalley 20.4211 «Criteri di applicazione del diritto sull'ingegneria genetica». Saranno parte integrante del rapporto anche gli sviluppi nell'Unione europea concernenti le nuove tecniche di ingegneria genetica.

2 / 20

FF 2021 1655

Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Il 27 novembre 2005, approvando l'iniziativa popolare «per alimenti provenienti da un'agricoltura esente da ingegneria genetica», Popolo e Cantoni si sono espressi a favore di un nuovo articolo costituzionale (art. 197 n. 7 Cost.1) secondo cui l'agricoltura svizzera non avrebbe utilizzato organismi geneticamente modificati (OGM) per un periodo di cinque anni e che sospendeva l'applicazione, durante questo periodo, di parti della legge del 21 marzo 20032 sull'ingegneria genetica (LIG). Questa moratoria vietava fino al 27 novembre 2010 in particolare l'importazione e la messa in circolazione di piante, parti di piante e sementi geneticamente modificate e capaci di riprodursi, destinate ad applicazioni agricole, forestali od orticole nell'ambiente, come pure di animali geneticamente modificati per la produzione di alimenti e altri prodotti agricoli3.

La ricerca è stata quindi espressamente esclusa dalla moratoria. Sia gli esperimenti con organismi geneticamente modificati (OGM) in sistemi chiusi sia l'immissione sperimentale nell'ambiente di OGM erano ammessi alle condizioni previste dal diritto in materia d'ingegneria genetica. Si intendeva in tal modo consentire la ricerca sui rischi e le potenzialità in vista di un'eventuale scadenza della moratoria. Inoltre, la stessa moratoria doveva anche servire ad acquisire nuove conoscenze scientifiche e ad emanare disposizioni ottimali per la tutela dell'agricoltura convenzionale4.

In linea con il testo dell'iniziativa popolare, l'articolo costituzionale non si esprimeva sul fatto se in un'agricoltura «esente da ingegneria genetica» dovessero rientrare nella moratoria anche i foraggi, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e i medicinali per uso veterinario. Il Consiglio federale lo escludeva. Con la moratoria, i promotori dell'iniziativa intendevano anzitutto consentire all'agricoltura svizzera di profilarsi e di posizionarsi quale produttrice di prodotti privi di OGM e di tener conto dell'atteggiamento di rifiuto della maggioranza della popolazione nei confronti degli alimenti geneticamente modificati.

Il 19 marzo 2010, prima della scadenza della moratoria secondo l'articolo 197 numero 7 Cost., le Camere hanno deciso di modificare la LIG al fine di prorogare la moratoria di altri tre anni, ossia fino al 27 novembre 2013, senza tuttavia modificare la
portata materiale della legge (cfr. art. 37a LIG). Il tenore della disposizione è stato soltanto chiarito e armonizzato con la terminologia nonché la sistematica della legge sull'ingegneria genetica, e il divieto di coltivare e di mettere in commercio OGM è

1 2 3

4

RS 101 RS 814.91 La messa in commercio di vertebrati geneticamente modificati è vietata in linea di principio e in tutti gli ambiti di applicazione, tranne che a scopi di ricerca, terapia e diagnostica (art. 9 LIG).

Cfr. il messaggio del 18 ag. 2004 concernente l'iniziativa popolare «per alimenti provenienti da un'agricoltura esente da ingegneria genetica», FF 2004 4365, 4369.

3 / 20

FF 2021 1655

stato sostituito con un divieto di rilasciare autorizzazioni per la messa in commercio di OGM a scopi agricoli, orticoli e forestali.

Da allora il Parlamento ha prorogato la moratoria due volte. Nel 2013, nel quadro della politica agricola 2014­2017, l'ha estesa di quattro anni, fino al 27 novembre 20175. Tale proroga è stata giustificata con l'atteggiamento di rifiuto della popolazione nei confronti degli OGM e con la volontà di puntare a una Svizzera esente da OGM come caratteristica di qualità per l'agricoltura svizzera. Nel 2017 il Parlamento ha nuovamente prorogato la moratoria di ulteriori quattro anni, fino al 31 dicembre 2021, respingendo nettamente una modifica della LIG proposta dal Consiglio federale, che prevedeva a livello di legge l'introduzione di cosiddette zone riservate alle coltivazioni di OGM e la concretizzazione delle disposizioni concernenti la coesistenza tra colture OGM e non-OGM nell'agricoltura6. Dopo intense discussioni nel contesto della politica agricola 2018­2021, la moratoria è stata nuovamente prorogata adducendo le stesse motivazioni7. Nel contempo, il Parlamento ha stralciato il mandato attribuito al Consiglio federale, sancito nell'articolo 37a LIG durante la moratoria 2014­2017, di emanare nel corso della durata della moratoria le disposizioni esecutive necessarie ai fini di una coesistenza tra colture OGM e non-OGM nell'agricoltura.

Secondo l'articolo 7 LIG, gli OGM possono essere utilizzati soltanto se non pregiudicano la produzione di prodotti senza OGM e la libera scelta dei consumatori. Inoltre, bisogna evitare che gli OGM si diffondano nell'ambiente e mettano in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente, o che pregiudichino la diversità biologica (art. 6 LIG).

Dall'entrata in vigore della LIG, nel 2004, si è assistito a una rapida evoluzione dell'ingegneria genetica e, con essa, delle possibilità di modificare il genoma degli organismi. Questi sviluppi sono il risultato non solo delle nuove conoscenze scientifiche sulla struttura e sul funzionamento dei geni, singolarmente e nella loro totalità (genoma), ma anche dei progressi nel campo della digitalizzazione (p. es. elaborazione di dati, modellizzazione, automazione, apprendimento automatico [machine learning]). Negli ultimi anni, questi sviluppi tecnici hanno registrato un'ulteriore accelerazione in
seguito all'adozione di tecniche come per esempio la CRISPR/Cas (cfr. anche il n. 1.2).

A causa della mancanza di dati e di esperienze sufficienti, al momento non è possibile valutare in maniera conclusiva gli effetti che gli OGM ottenuti con le nuove tecniche di ingegneria genetica e destinati a entrare in contatto con l'ambiente (p. es. sementi) possono avere a) sulla salute dell'uomo e degli animali, b) sull'ambiente e c) sulla libera scelta dei consumatori. Per queste ragioni in particolare, la proroga della moratoria (art. 37a LIG) mira a garantire la protezione dell'ambiente e dei consumatori anche per i prossimi quattro anni. Durante questo periodo si potrà inoltre disporre di dati supplementari e acquisire esperienze.

5 6 7

Nuovo tenore secondo l'allegato, n. 7 della LF del 22 marzo 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3463; FF 2012 1757).

FF 2016 5883 Nuovo tenore secondo la cifra I della LF del 16 giugno 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6667; FF 2016 5883).

4 / 20

FF 2021 1655

Dalla decisione del 2016 sull'ultima estensione della moratoria, il contesto, compresa la percezione da parte della popolazione dei rischi legati agli OGM, è rimasto immutato8. In Svizzera vi è ancora un grande interesse per una produzione agricola e un ambiente senza OGM. L'estensione della moratoria permette di tenere conto degli ulteriori sviluppi dell'ingegneria genetica e dei possibili sviluppi giuridici internazionali, in particolare nell'UE. In questo contesto, l'estensione della moratoria di altri quattro anni è giustificata. Questa proroga consentirà al Consiglio federale di fare il punto della situazione per rispondere in modo adeguato alle questioni giuridiche relative alle nuove tecniche di ingegneria genetica.

1.2

Nuove tecniche di ingegneria genetica

Tra le nuove tecniche di ingegneria genetica si annovera tutta una serie di procedimenti il cui denominatore comune è la modifica mirata del genoma. Questi procedimenti consentono di modificare il genoma in modo che non sia più possibile risalire alla tecnica utilizzata nel prodotto ricorrendo ai metodi attuali per la rilevazione. Ciò che rimane sono soltanto le modifiche del genoma, vale a dire le mutazioni. Tale processo è denominato editing genomico (genome editing). La dimostrazione, pubblicata nel 2012, che una forbice genetica naturalmente presente nei batteri (il cosiddetto sistema CRISPR/Cas9) può essere deprogrammata in modo da tagliare il patrimonio ereditario in un punto preciso del genoma e introdurre le modifiche desiderate, ha condotto a una rapida diffusione dell'editing genomico in tutti gli ambiti dell'ingegneria genetica. In breve tempo, le tecniche di editing genomico sono state ulteriormente sviluppate per diversi organismi e applicazioni. Piante prodotte con queste tecniche sono coltivate e commercializzate negli Stati Uniti e in America del Sud da circa un decennio. Si può presumere che, in un prossimo futuro, varietà di piante prodotte tramite CRISPR/Cas e dotate di una maggiore resistenza alle malattie, nuove caratteristiche qualitative e altre proprietà innovative saranno disponibili per l'utilizzo nei campi.

Nei diversi ambiti d'applicazione, l'editing genomico schiude possibilità senza precedenti in termini di caratteristiche degli OGM, di precisione, di profondità d'intervento, di trasferibilità e di obiettivi d'applicazione. Si pongono dunque diverse questioni riguardanti la sicurezza biologica, ma anche di carattere etico e sociale, soprattutto riferite all'applicazione sull'uomo e sugli animali. Diversamente dalle tecniche di ingegneria genetica classiche, con i procedimenti di nuova generazione si possono contemporaneamente apportare al genoma diverse modifiche mirate. Le modalità di intervento e le nuove caratteristiche, così come i rischi che ne derivano, possono variare a seconda del gruppo di organismi (p. es. batteri, piante, insetti, vertebrati) e dell'ambito d'applicazione. Per effettuare un'analisi dei rischi che possono derivare da queste nuove combinazioni di modifiche e dalle risultanti caratteristiche, mancano allo stato attuale dati scientifici come pure valori empirici e criteri di riferimento.

8

Cfr. al riguardo il sondaggio Univox https://gfs-zh.ch/wp-content/uploads/2016/04/ Univox_Umwelt-2015.pdf; i risultati 2019 di smartvote sulla proroga della moratoria sugli OGM https://smartvote.ch/de/group/2/election/19_ch-nr/home.

5 / 20

FF 2021 1655

Una sfida particolare è rappresentata dalla rilevabilità delle modifiche nel patrimonio genetico effettuate mediante nuove tecniche di ingegneria genetica. L'ingegneria genetica classica (transgenesi) consiste nell'inserire geni estranei in uno o più punti casuali di un genoma. Il gene inserito e il punto d'integrazione sono quindi unici e chiaramente identificabili. Questo aspetto ha permesso di sviluppare metodi di rilevamento attendibili al 99,9 per cento. Invece, nel caso delle piccole modifiche puntuali apportate attraverso l'editing genomico, tali metodi convenzionali non consentono di individuare la tecnica di ingegneria genetica utilizzata9. Un prodotto geneticamente pressoché identico e che presenta caratteristiche simili potrebbe essere stato ottenuto anche senza tecniche di ingegneria genetica, per esempio nella selezione vegetale mediante selezione convenzionale o mutazioni spontanee. Per il momento possono essere rilevate soltanto alcune applicazioni specifiche della nuova tecnica di ingegneria genetica, e ciò con un onere considerevole in termini finanziari e di risorse.

Dato lo stato attuale delle tecniche di rilevamento, garantire la tracciabilità, l'etichettatura, il controllo e nel caso vengano adottate regolamentazioni internazionali diverse, gli standard di riconoscimento reciproci, rappresenta una sfida per l'esecuzione.

Le nuove tecniche di ingegneria genetica trovano impiego in ampi settori della ricerca e dello sviluppo, anche nella selezione vegetale. Nell'ambito delle sementi la Svizzera dipende in larga misura da varietà sviluppate all'estero (in particolare nell'UE, con la quale vige un riconoscimento reciproco delle varietà non geneticamente modificate nel quadro dell'Accordo bilaterale sull'agricoltura10). Per tutte queste ragioni è importante avere una definizione unica per i prodotti ottenuti tramite l'ingegneria genetica, e che quindi rientrano nel campo d'applicazione della LIG, così come disporre di metodi di rilevamento o di tracciabilità adeguati.

Piante coltivate che, per esempio, tollerano meglio la siccità o sono resistenti a malattie fungine potrebbero contribuire, a medio e lungo termine, a uno sviluppo dell'agricoltura all'insegna della sostenibilità e dell'efficienza delle risorse. Con le nuove tecniche di ingegneria genetica si potrebbero ottenere
piante destinate alla produzione alimentare in grado di adattarsi più rapidamente alle sfide poste dal cambiamento climatico11 e di apportare un valore aggiunto per i consumatori. Tuttavia, allo stato attuale, i dati scientifici per una valutazione dei rischi sono ancora insufficienti.

1.3

Alternative esaminate e opzione scelta

Nel suo parere relativo alla mozione 19.4050 «Consentire l'editing genomico a favore dell'ambiente», il Consiglio federale ha dichiarato che dal punto di vista tecnico e

9

10 11

Bundesinstitut für Risikobewertung: Fragen und Antworten zum Genome Editing und CRISPR/Cas9, www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zum_genome_ editing_und_crispr_cas9-199684.html RS 0.916.026.81 Cfr. anche IPCC Special report on climate change and land, cap. 5: www.ipcc.ch/srccl/.

6 / 20

FF 2021 1655

giuridico le nuove tecniche di modificazione genetica sono considerate ingegneria genetica. Per ora non ritiene opportuno istituire una base legale volta a escludere dal campo d'applicazione della LIG determinate piante con genoma editato12.

Come indicato nella definizione dell'articolo 5 capoverso 2 LIG, con le nuove tecniche di ingegneria genetica ha luogo un intervento nel genoma che non può essere ottenuto in condizioni naturali mediante incroci o ricombinazioni naturali. Gli organismi prodotti con mutagenesi, una tecnica che aumenta il tasso di mutazione del genoma di un organismo mediante il trattamento con prodotti chimici o l' irradiazione, sono esclusi dal campo d'applicazione della normativa vigente in materia di ingegneria genetica13. Rientrano tuttavia in questa deroga unicamente le procedure e i prodotti che vantano un'esperienza di utilizzo sicuro già al momento dell'adozione della disposizione («history of safe use»). Ad oggi, non vi sono dati e valori empirici sufficienti per giustificare l'esclusione dell'editing genomico e degli organismi con genoma editato dal campo d'applicazione della normativa sull'ingegneria genetica.

Nella nota di discussione del 18 novembre 2018, il Consiglio federale aveva preannunciato una verifica delle basi giuridiche esistenti in vista di un del diritto in materia di ingegneria genetica in base al rischio14. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) hanno nel frattempo adempiuto a questo mandato. I risultati mostrano che le basi legali esistenti offrono una flessibilità sufficiente per valutare i prodotti ottenuti con le nuove tecniche di ingegneria genetica secondo i principi della LIG, tenendo conto dei rischi. Alla luce dei dati e dei valori empirici (ancora) mancanti sulle nuove tecniche di ingegneria genetica, nessuna agevolazione o deroga risulta quindi al momento giustificata.

Nel quadro della verifica delle basi giuridiche esistenti è stata tuttavia rilevata una necessità d'intervento. Determinate tecniche di ingegneria genetica sono attualmente descritte o menzionate a livello di ordinanza, ma lo sviluppo di nuove tecniche rende necessaria una regolamentazione a tale livello. Vanno inoltre risolte le
attuali questioni legate all'esecuzione nell'ambito delle nuove tecniche di ingegneria genetica, come la rilevabilità, la tracciabilità o il monitoraggio nell'ambiente.

Da discussioni con diverse parti interessate è emerso che per il momento, a causa delle forti divergenze di opinioni, un consenso sull'entità e sulla densità della regolamentazione è impossibile da trovare. Uno dei principali motivi è che attualmente gli interessati non sono sempre in grado di valutare adeguatamente le opportunità e i rischi legati ai prodotti ottenuti con le nuove tecniche di ingegneria genetica, compresi i loro effetti sulla pratica agricola, nonché l'intenzione degli stessi di attendere e osservare innanzitutto i futuri sviluppi di tali prodotti e della loro regolamentazione in altri Paesi, soprattutto nell'UE. Sebbene la legislazione in materia di ingegneria genetica non sia 12

13

14

Cfr. il parere del Consiglio federale relativo alla mozione 19.4050 del Gruppo liberale radicale del 27 nov. 2019: www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/ geschaeft?AffairId=20194050.

Cfr. l'allegato 1 cpv. 3 lett. a dell'ordinanza del 10 settembre 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente (RS 814.911) e dell'ordinanza del 9 maggio 2021 sull'impiego confinato (RS 814.912).

Ingegneria genetica: il Consiglio federale esamina l'adeguamento del diritto vigente (admin.ch).

7 / 20

FF 2021 1655

soggetta ad alcun vincolo di diritto internazionale, considerare gli sviluppi in Europa è senz'altro nell'interesse della Svizzera, anche nell'ottica di future modifiche delle norme esistenti.

1.4

Risultati della consultazione15

La consultazione è durata dall'11 novembre 2020 al 25 febbraio 2021. Sono stati invitati a esprimersi sul progetto 274 destinatari; 119 hanno risposto all'invito, tre dei quali rinunciando esplicitamente a prendere posizione. La proposta di estendere la moratoria è stata appoggiata dall'80 per cento dei partecipanti, respinta dall'11 per cento, mentre il 9 per cento ha assunto altre posizioni.

In totale, 25 Cantoni si sono espressi sul progetto. Tutti sono favorevoli alla proroga della moratoria. Il Cantone di San Gallo, tuttavia, esclude le nuove tecniche di ingegneria genetica dal campo di applicazione della moratoria.

Degli otto partiti politici che hanno partecipato, sei si sono detti favorevoli all'estensione (Umweltfreisinnige St. Gallen, PS, UDC, PEV, Alleanza del Centro, Verdi). Un partito respinge la moratoria (PLR.I liberali radicali), mentre un altro (Verdi liberali) chiede che sia estesa agli OGM «classici», respingendone l'applicazione per le nuove tecniche di ingegneria genetica.

La maggior parte delle associazioni agricole e delle organizzazioni di produzione e di trasformazione di prodotti alimentari, il commercio al dettaglio e le associazioni dei consumatori sostengono la proroga della moratoria. SWISSCOFEL (associazione svizzera del commercio di frutta, verdura e patate) ha adottato una posizione neutrale sulla questione.

Diverse organizzazioni umanitarie, naturalistiche, ambientali, di protezione del paesaggio e degli animali, come pure la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU) sono favorevoli all'estensione della moratoria.

Salvo pharmaSuisse, le organizzazioni economiche e altre organizzazioni settoriali sono contrarie alla proroga della moratoria. Anche la Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB) si oppone all'estensione.

Le organizzazioni di ricerca, le Accademie svizzere delle scienze, il Fondo nazionale svizzero (FNS), le università svizzere e Innosuisse non si sono espresse in modo esplicito, facendo osservare che la decisione sulla moratoria non è basata su criteri scientifici. Agroscope respinge esplicitamente l'estensione della moratoria, mentre l'istituto di ricerca per l'agricoltura biologica (FiBL) la sostiene.

Le opinioni espresse sulle nuove tecniche di ingegneria genetica sono molto diverse: vanno da un rifiuto di fondo di una modifica della legge vigente all'auspicio di una normativa più differenziata, fino a un cambiamento di paradigma nella regolamenta-

15

I risultati della consultazione sono pubblicati nel relativo rapporto: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DATEC.

8 / 20

FF 2021 1655

zione dell'ingegneria genetica. Dalle opinioni espresse non si intravede alcun consenso. D'altra parte, circa la metà dei partecipanti alla consultazione chiede che le questioni aperte siano chiarite durante il periodo di proroga.

1.5

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202016 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202017 sul programma di legislatura 2019­2023.

La moratoria vigente scade a fine 2021. L'atto di modifica della legge sull'ingegneria genetica è utile a garantire anche in futuro una reazione adeguata alle sfide della tecnologia genetica.

1.6

Interventi parlamentari

Non vi sono interventi parlamentari da togliere dal ruolo. Sono attualmente in fase di trattazione i seguenti interventi:

16 17

­

mozione Gruppo liberale radicale 19.4050 «Consentire l'editing genomico a favore dell'ambiente» del 18 settembre 2019, che il Consiglio federale ha raccomandato di respingere il 27 novembre 2019. L'oggetto non è ancora stato trattato dalle Camere;

­

mozione Aebi 19.4225 «Proroga della moratoria sull'ingegneria genetica» del 26 settembre 2019, che il Consiglio federale ha proposto di accogliere l'11 novembre 2020. Il Consiglio nazionale ha adottato la mozione il 17 giugno 2021;

­

postulato Chevalley 20.4211 «Criteri di applicazione del diritto sull'ingegneria genetica» del 25 settembre 2020, accolto dal Consiglio nazionale;

­

interpellanza Eymann 21.3358 «Incertezza del diritto nelle tecniche innovative di selezione vegetale» del 18 marzo 2021, non ancora trattata dalle Camere.

FF 2020 1565 FF 2020 7365

9 / 20

FF 2021 1655

2

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La normativa svizzera in materia di ingegneria genetica è in gran parte identica a quella europea (direttiva 2001/18/CE18). Diversamente dalla Svizzera, il diritto UE non prevede tuttavia moratorie, bensì la possibilità di emanare restrizioni nazionali specifiche. Sulla base di un complemento alla direttiva 2001/18/CE (art. 26ter)19, nonché alla luce del diverso atteggiamento della popolazione nei Paesi europei, dal 2015 gli Stati membri hanno la facoltà di imporre restrizioni all'utilizzo di determinati OGM autorizzati nell'UE nel territorio soggetto alla loro sovranità (cosiddetta possibilità di «opt out»). A tal fine, il diritto europeo prevede una procedura progressiva: in una prima fase, la procedura europea per l'autorizzazione di OGM concede agli Stati membri la possibilità di ottenere, tramite consultazione, che il richiedente applichi restrizioni alla propria autorizzazione per tale Stato membro o vi rinunci totalmente. In una seconda fase, dopo la concessione di un'autorizzazione alla coltivazione a livello europeo, è prevista la possibilità di emanare divieti di coltivazione soltanto per gli Stati membri che hanno già tentato di agire in tal senso nella prima fase, ma le cui proposte non sono state accolte dal titolare dell'autorizzazione. I divieti devono essere motivati dagli Stati membri. Secondo l'articolo 26ter paragrafo 3 della direttiva 2001/18/CE sono considerate motivazioni ammissibili: a) obiettivi di politica ambientale, b) pianificazione urbana e territoriale, c) uso del suolo, d) impatti socioeconomici, e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, f) obiettivi di politica agricola, g) ordine pubblico. Questa possibilità di «opt out» degli Stati membri dell'UE è dunque specifica per singolo caso, e si riferisce alla coltivazione di singoli prodotti OGM ammessi a livello europeo. In Svizzera, invece, la moratoria riguarda il divieto di rilasciare autorizzazioni per la messa in commercio di tutti i prodotti OGM a scopi agricoli, orticoli o forestali e interessa già la procedura di autorizzazione.

Nella sua sentenza di principio del 25 luglio 201820, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito che, sulla base dell'interpretazione statica del diritto, gli organismi ottenuti con nuove tecniche di ingegneria genetica sottostanno ai requisiti della
direttiva 2001/18/CE e sono quindi regolamentati allo stesso modo degli OGM ottenuti con tecniche di ingegneria genetica classiche. La questione era se gli organismi con genoma editato fossero OGM ai sensi della direttiva 2001/18/CE e se, essendo prodotti nuovi ottenuti con mutagenesi mirata, esulassero dal campo di applicazione della direttiva in virtù di una deroga concernente la mutagenesi. Al riguardo, la CGUE ha stabilito che anche gli organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sono OGM ai sensi della direttiva. Il legislatore dell'UE ha infatti espressamente concepito la deroga per la mutagenesi soltanto per gli organismi «ottenuti tramite tecniche o metodi 18

19

20

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 5).

Modificata dalla direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 1 e segg.).

CGUE, causa C-528/16, Confédération paysanne e a., GU C 328 del 17.9.2018, pag. 4 e segg.

10 / 20

FF 2021 1655

utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza»21. I prodotti ottenuti con le nuove tecniche di ingegneria genetica non vantano tuttavia un'esperienza di utilizzo sicuro («history of safe use»), pertanto devono essere qualificati come OGM ai sensi della direttiva e non rientrano nella deroga per la mutagenesi. Nel caso di una varietà che è o sarà sviluppata tramite mutagenesi, la varietà può dunque essere ammessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte a evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente22.

Nella sua risposta a un'interrogazione parlamentare sulla questione se la cosiddetta tecnologia Epibreed rientri nella legislazione europea sugli OGM23, la Commissione europea ritiene che gli organismi provenienti da nuove tecniche di mutagenesi non mirata siano disciplinati nella direttiva 2001/18/CE, in quanto al momento dell'adozione di questa direttiva la tecnica non era già convenzionalmente utilizzata in una serie di applicazioni e non era neppure considerata sicura da lungo tempo24.

Il Consiglio dell'UE ha incaricato la Commissione europea di presentare, entro fine aprile 2021, una relazione di studio sullo stato delle nuove tecniche di ingegneria genetica nel quadro del diritto europeo e, a seconda dei risultati, di proporre misure opportune25. Su richiesta del Consiglio, la Commissione europea ha pubblicato uno studio sulle nuove tecniche di ingegneria genetica il 29 aprile 202126. Lo studio chiarisce che queste tecniche sono soggette alla legislazione sugli OGM e conclude che la vigente legislazione sugli OGM del 2001 pone difficoltà per queste nuove tecnologie in termini di attuazione e di applicazione nell'UE. Secondo lo studio, tali tecniche, che comportano la modifica del genoma di un organismo, potrebbero avere il potenziale per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo «Green Deal» della strategia «Farmto-Fork» per una filiera alimentare più sostenibile. Tuttavia, alcuni soggetti interessati che hanno contribuito allo studio considerano questi benefici ipotetici e ottenibili anche con mezzi diversi dalla biotecnologia. Inoltre, sono state analizzate anche le preoccupazioni nei confronti dei prodotti ottenuti con le nuove tecniche genomiche («new genomic techniques», NGT) e delle loro applicazioni attuali
e future. Queste preoccupazioni riguardavano il potenziale impatto sulla sicurezza e l'ambiente, la biodiversità, la coesistenza con l'agricoltura ecologica e senza OGM e l'etichettatura. La Commissione avvierà ora un processo di consultazione ampio e aperto al fine di esaminare le opzioni politiche per la regolamentazione delle colture prodotte con l'ausilio delle NGT. In Norvegia, un Paese membro dello Spazio economico europeo, si sta

21 22

23 24 25 26

CGUE, causa C-528/16, marg. 51, con rimando al considerando 17 della direttiva 2001/18/CE.

Art. 4 par. 4 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1 e segg.).

Interrogazione parlamentare P-003885/2020 del 1° luglio 2020: «Fällt das EpibreedVerfahren unter das GVO-Recht der EU?» (disponibile in tedesco e inglese).

Risposta di Stella Kyriakides a nome della Commissione europea del 9 ottobre 2020 all'interrogazione parlamentare P-003885/20 (disponibile in tedesco e inglese).

Decisione (UE) 2019/1904 del Consiglio dell'8 novembre 2019, GU L 293 del 14.11.2019, pag. 103 e seg.

Commissione europea: Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16.

11 / 20

FF 2021 1655

discutendo anche la classificazione giuridica delle NGT27. Tuttavia questa analisi non è ancora conclusa.

A livello internazionale occorre distinguere tra i Paesi più restrittivi e tendenzialmente scettici nei confronti dell'ingegneria genetica (in particolare gli Stati europei inclusa l'UE), che adottano un approccio orientato alle procedure, e gli Stati con un approccio principalmente orientato al prodotto (Stati Uniti, Argentina, Australia, Canada ecc.).

Questo secondo approccio normativo orientato al prodotto prevede sostanzialmente la stessa procedura di autorizzazione per tutti i prodotti, siano essi ottenuti in modo convenzionale o tramite ingegneria genetica. Al centro di questa regolamentazione è posto il prodotto con le sue nuove caratteristiche, indipendentemente dalla tecnica utilizzata per ottenerlo. Per contro, le normative svizzera ed europea prevedono disposizioni di autorizzazione differenziate per OGM e non-OGM. Ciò ha ripercussioni in particolare sul commercio con i Paesi che adottano una regolamentazione orientata al prodotto, dove per determinati prodotti ottenuti con le nuove tecniche di ingegneria genetica non sussiste alcun obbligo di autorizzazione e di etichettatura come OGM.

3

Punti essenziali del progetto

3.1

La normativa proposta

È proposto di prorogare fino al 31 dicembre 2025 la moratoria prevista nell'articolo 37a LIG. Le disposizioni della LIG si applicano anche agli organismi e ai prodotti ottenuti con le nuove tecniche di ingegneria genetica.

Come finora, la proroga della moratoria interessa la Svizzera come polo di ricerca e innovazione come pure la strategia di qualità della filiera agroalimentare nazionale28.

Una proroga di altri quattro anni lascia tempo a sufficienza per approfondire le questioni sulle nuove tecniche di ingegneria genetica. Nel rapporto che sarà elaborato in adempimento del postulato Chevalley 20.4211, il Consiglio federale farà il punto della situazione al riguardo. Saranno parte integrante del rapporto anche gli sviluppi nell'Unione europea riguardanti le tecniche di ingegneria genetica.

3.2

Compatibilità tra compiti e finanze

Essendo una prosecuzione dello status quo, la proroga della moratoria relativa gli OGM non richiede alcuna compatibilità tra compiti e finanze.

27 28

The Norwegian Biotechnology Advisory Board - The Gene Technology Act ­ Final statement (4.12.2018). www.bioteknologiradet.no/english/.

www.qualitaetsstrategie.ch/it/

12 / 20

FF 2021 1655

3.3

Attuazione

Per l'attuazione della proroga della moratoria non occorrono misure nuove o speciali.

La modifica dell'orizzonte temporale della norma nella LIG corrisponde in sostanza al diritto sinora vigente e prevede che le autorità federali competenti non possano rilasciare autorizzazioni per la coltivazione di OGM fino al 31 dicembre 2025.

4

Commento all'articolo 37a

Nell'articolo 37a LIG è prevista soltanto la proroga del periodo della moratoria fino al 31 dicembre 2025. Non vengono quindi introdotte modifiche sostanziali alla regolamentazione, secondo la quale fino alla scadenza della moratoria non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio, per fini agricoli, orticoli o forestali, di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati.

La moratoria non si applica, come finora, alle attività in sistemi chiusi (laboratori, serre ecc.), alle emissioni sperimentali, nonché agli ambiti d'applicazione farmaci, foraggi, alimenti e concimi. L'attività di ricerca e sviluppo nei settori interessati dalla moratoria può quindi continuare anche durante il periodo della moratoria.

La norma modificata potrà entrare in vigore solo dopo la scadenza della moratoria vigente, valida fino al 31 dicembre 2021.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

Non si prevedono ripercussioni dirette del progetto per la Confederazione.

5.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Non si prevedono ripercussioni a livello finanziario o di personale del progetto per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati o le regioni di montagna.

5.3

Ripercussioni sull'economia

Con la proroga della moratoria, le prescrizioni sulla messa in commercio di OGM destinati all'impiego nell'ambiente secondo le disposizioni restano abrogate fino al 31 dicembre 2025. Fino a questa data non potranno essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio, per fini agricoli, orticoli o forestali, di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale 13 / 20

FF 2021 1655

vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati. La moratoria non ha avuto sinora ripercussioni evidenti sull'economia svizzera, non da ultimo per via del diffuso disinteresse verso la coltivazione di OGM in agricoltura nel contesto europeo generale.

Agricoltura e selvicoltura svizzere La proroga della moratoria tocca direttamente l'agricoltura svizzera. Le organizzazioni agricole intendono rinunciare completamente, almeno per i prossimi anni, alla coltivazione e all'impiego di OGM. Inoltre, i prodotti ottenuti da OGM disponibili all'estero non riscontrano per il momento alcun interesse da parte dei consumatori e degli agricoltori svizzeri. A ciò si aggiunge il fatto che attualmente nel nostro Paese non vi sono richieste di autorizzazione per la messa in commercio di sementi geneticamente modificate, il che significa che nessuna varietà di OGM sarà ammessa prima della scadenza della proroga della moratoria. La presentazione di domande di autorizzazione è possibile anche durante la moratoria. In Svizzera, secondo l'articolo 9 LIG la fabbricazione di vertebrati geneticamente modificati è vietata tranne che a scopi di ricerca, terapia e diagnostica sull'uomo o sull'animale; pertanto, indipendentemente dalla moratoria, questi vertebrati non possono essere procreati o messi in commercio a scopi agricoli. Le associazioni e le aziende interessate sostengono di aver tratto vantaggio dalla moratoria in vigore, sia sul mercato interno sia nelle esportazioni, poiché essa avrebbe ispirato fiducia nei prodotti svizzeri e la rinuncia agli OGM nell'agricoltura sarebbe vista da molti clienti come una garanzia di qualità. Occorre inoltre notare che il settore sta attualmente rinunciando a titolo volontario all'importazione di alimenti per animali geneticamente modificati29. In futuro, tuttavia, l'interesse della selezione vegetale mediante nuove tecniche di ingegneria genetica potrebbe cambiare a seguito della pressione sull'agricoltura affinché si orienti a una produzione più sostenibile, nonché per effetto del cambiamento nelle condizioni climatiche. A causa delle funzioni attribuite al bosco e delle relative modalità di gestione, in Svizzera l'impiego di OGM nei boschi non ha suscitato alcun interesse. Di conseguenza, la moratoria non incide sull'economia forestale.
Altri settori coinvolti, incluso il settore privato della ricerca e sviluppo Tra gli ambienti direttamente toccati dalla proroga della moratoria figurano anche i produttori di sementi e le imprese di selezione vegetale che vendono prodotti OGM.

Si tratta di un numero ristretto di grandi multinazionali. Una proroga della moratoria non comporterebbe per queste aziende perdite economiche significative, poiché nel confronto internazionale il mercato svizzero costituisce una quota esigua. L'estensione della moratoria potrebbe avere conseguenze sui produttori di sementi e sulle imprese di selezione vegetale interessate all'applicazione di nuove tecniche di ingegneria genetica.

Le PMI degli altri rami del settore biotecnologico non sono direttamente interessate da una proroga della moratoria, poiché non operano nel settore verde dell'ingegneria genetica (biotecnologia vegetale). Già in occasione delle precedenti proroghe della

29

www.qualitaetsstrategie.ch/images/charta/charta_i.pdf.

14 / 20

FF 2021 1655

moratoria, alcune associazioni e imprese nel settore degli alimenti e dei foraggi (panifici, Unione professionale svizzera della carne, Gastrosuisse) hanno invece espresso il timore che la coltivazione di OGM in Svizzera si traduca in svantaggi di mercato per i loro prodotti a causa dello scetticismo della clientela nei confronti degli OGM.

Ricerca pubblica Nonostante la ricerca non sia direttamente toccata dalla moratoria, nel suo messaggio sull'iniziativa popolare «per alimenti provenienti da un'agricoltura esente da ingegneria genetica» del 2004 il Consiglio federale aveva ipotizzato che a livello internazionale il prestigio della Svizzera come polo di ricerca potrebbe risentirne indirettamente, gli investimenti dell'economia nella ricerca in materia potrebbero essere ridotti e l'incertezza delle prospettive potrebbe spingere i ricercatori a emigrare determinando così una perdita di sapere30.

Nel suo messaggio del 1° luglio 2009 concernente la modifica della legge sull'ingegneria genetica (Proroga della moratoria OGM nell'agricoltura), il Consiglio federale ha spiegato in modo circostanziato che le attività di ricerca in materia di ingegneria genetica non avevano subito pregiudizi dalla moratoria; al contrario, dalla sua introduzione erano persino tendenzialmente aumentate31. Non hanno cambiato nulla in tale valutazione neppure i risultati del programma nazionale di ricerca sui vantaggi e i rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate (PNR 59, 2007-2011). Nel campo sperimentale protetto («protected site») di Agroscope a Zurigo Reckenholz, una realtà unica a livello europeo operativa dal 2014, vengono condotte regolarmente immissioni sperimentali nell'ambiente di piante OGM (finora sono stati autorizzati otto esperimenti per grano estivo e invernale, orzo, patate, mele e granoturco)32. Anche in questo caso non si rilevano flessioni significative nelle emissioni sperimentali a causa della moratoria. Finora gli esperimenti condotti in questa sede sono serviti perlopiù per la ricerca di base, ma prestano un contributo anche alla ricerca sulla sicurezza biologica. Finora in Svizzera non sono state chieste autorizzazioni per esperimenti di disseminazione con piante prodotte con nuove tecniche di ingegneria genetica.

Fatte salve le emissioni sperimentali, le attività di
ricerca nel settore dell'ingegneria genetica sono effettuate in sistemi chiusi (laboratori, serre, impianti di produzione).

Conformemente agli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del 9 maggio 201233 sull'impiego confinato, tutti i progetti di ricerca con OGM devono essere notificati al centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione ed esaminati dagli Uffici federali della sanità pubblica e dell'ambiente e da altri servizi specializzati. Il numero di notifiche e le domande di autorizzazione con OGM pervenute annualmente si mantengono da anni a un livello elevato. Non si riscontra quindi un impatto negativo della moratoria sulle attività di ingegneria genetica in sistemi chiusi.

30 31 32

33

FF 2004 4365, 4376 FF 2009 4721, 4741 e seg.

Registro dell'UFAM sulle emissioni sperimentali di OGM: www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biotecnologia/info-specialisti/emissionisperimentali/emissioni-sperimentali-di-organismi-geneticamente-modificati--og.html.

RS 814.912

15 / 20

FF 2021 1655

5.4

Ripercussioni sulla società

I consumatori svizzeri di prodotti provenienti dai settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'orticoltura non devono temere conseguenze economiche in caso di proroga della moratoria. La carta sulla strategia della qualità adottata dalla filiera agroalimentare svizzera, da essi sempre richiesta nei sondaggi, continuerà a essere applicata. Al contempo, durante la moratoria l'importazione di alimenti e foraggi OGM autorizzati continuerà a essere giuridicamente ammissibile.

5.5

Ripercussioni sull'ambiente

L'articolo 6 capoversi 1 e 3 LIG specifica i pericoli e i pregiudizi per l'uomo e per l'ambiente che devono essere evitati. Il divieto di autorizzazione per la coltivazione di OGM a scopi agricoli, forestali e agricoli sino a fine 2025 consente di per sé di soddisfare tali requisiti. L'estensione della moratoria permette inoltre di sviluppare ulteriormente il monitoraggio degli OGM durante il periodo della proroga, in particolare per quanto riguarda l'identificazione della presenza di prodotti OGM ottenuti con le nuove tecniche di ingegneria genetica34 difficilmente riconoscibili.

Dovrà essere data la massima priorità allo sviluppo di metodi di rilevamento di questi prodotti al fine di garantire l'esecuzione del monitoraggio degli OGM con un onere ragionevole. L'Amministrazione federale supporta attivamente questi sforzi attraverso un sostegno finanziario dei progetti di ricerca svolti da istituzioni pubbliche e collaborando con queste istituzioni sul contenuto dei progetti.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Materialmente il progetto si basa sull'articolo 120 capoverso 1 Cost., secondo cui l'uomo e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneria genetica. La moratoria si prefigge di proteggere le persone, la loro proprietà e l'ambiente dagli abusi dell'ingegneria genetica. Si tratta di un divieto a tempo determinato e parziale, che riguarda quasi esclusivamente l'agricoltura. Proteggere dagli abusi significa che gli OGM non devono essere dannosi per la salute o l'ambiente, ma anche che deve sempre essere garantita la coesistenza tra produzioni agricole con e senza OGM. Contrariamente a un divieto generale, la proroga in questione, limitata in termini temporali e sostanziali fino al 31 dicembre 2025, non va oltre i limiti posti dalla Costituzione federale.

34

Informazione dell'UFAM sul monitoraggio degli OGM: www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biotecnologia/info-specialisti/ monitoraggio-degli-organismi-geneticamente-modificati.html.

16 / 20

FF 2021 1655

Formalmente il progetto si basa sull'articolo 120 capoverso 2 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. Poiché si tratta di una disposizione importante che contiene norme di diritto, la moratoria deve essere emanata sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). Disciplinando essenzialmente le procedure tecniche dell'ingegneria genetica, la LIG è il quadro appropriato per la proroga della moratoria. La moratoria limita la libertà economica secondo l'articolo 27 Cost.35, poiché limita fino al 31 dicembre 2025 il rilascio di autorizzazioni per la messa in commercio a scopi agricoli, forestali od orticoli di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati. Questa limitazione è ammessa alle condizioni dell'articolo 36 Cost. L'articolo 37a LIG costituisce la base legale necessaria per la limitazione dei diritti fondamentali (art. 36 cpv. 1 Cost.). Dato che il divieto è emanato per proteggere la produzione di prodotti senza OGM, vi è un interesse pubblico sufficiente a limitare la libertà economica (art. 36 cpv. 2 Cost.). Questa limitazione è proporzionata, dato che il divieto è limitato nel tempo e solo parziale (art. 36 cpv. 3 Cost.).

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

6.2.1

Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Il Consiglio federale ha illustrato il rapporto della moratoria con il dispositivo legislativo dell'OMC già nei suoi messaggi del 18 agosto 200436, del 1° luglio 200937 e del 29 giugno 2016. È giunto alla conclusione che non è possibile valutare in modo conclusivo se la moratoria per il materiale di moltiplicazione vegetale geneticamente modificato nell'agricoltura sia compatibile con gli accordi rilevanti dell'OMC (in particolare gli accordi GATT e TBT ed eventualmente l'accordo SPS).

L'attuale giurisprudenza dell'OMC in materia di misure concernenti gli OGM38 non può essere trasposta, in termini assoluti e diretti, alla moratoria svizzera, in quanto quest'ultima riguarda esclusivamente la messa in commercio, ossia in particolare la coltivazione di materiale di moltiplicazione vegetale geneticamente modificato. Non riguardando in generale gli OGM, si distingue dunque dalla moratoria originaria applicata nel territorio dell'attuale Unione europea, nel cui contesto il gruppo incaricato speciale dell'OMC ha constatato nel 2006 due violazioni del diritto dell'OMC.

Come per le precedenti proroghe, la Svizzera ha notificato all'OMC la presente proposta di estensione della moratoria, motivandola. Come reazione, gli Stati Uniti e il Canada hanno fatto notare che ciò costituisce, a loro avviso, una non conformità con la normativa dell'OMC e la natura protezionistica della proroga della moratoria.

35 36 37 38

Cfr. il messaggio concernente l'iniziativa popolare «per alimenti provenienti da un'agricoltura esente da ingegneria genetica», FF 2004 4365, 4379.

FF 2004 4365, 4376 e seg.

FF 2009 4721, 4744 e seg.

FF 2009 4721, 4744

17 / 20

FF 2021 1655

6.2.2

Unione europea

Come già illustrato in modo circostanziato nei messaggi del 18 agosto 200439 e del 1° luglio 200940 come pure nel numero 2 del presente messaggio, la moratoria svizzera non è in linea di principio conforme al vigente diritto dell'UE. La direttiva 2001/18/CE prevede che le decisioni sulla messa in commercio di materiale di moltiplicazione vegetale geneticamente modificato vengano valutate caso per caso. Sebbene alcuni Stati membri vietino la messa in commercio di OGM nel territorio soggetto alla loro sovranità, dal 2004 nell'UE non vige più una moratoria di fatto per l'autorizzazione di OGM. Dal 2015 gli Stati membri dell'UE sono tuttavia autorizzati a pronunciarsi a favore di divieti di coltivazione a livello nazionale per gli OGM autorizzati nell'UE sulla base di motivazioni diverse dai rischi per la salute o ambientali, come per esempio considerazioni di carattere socioeconomico (il cosiddetto «optout»).

L'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (oggi UE) sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo)41 non si oppone a una proroga della moratoria. Secondo l'allegato 6 di detto Accordo, il commercio bilaterale di sementi è in sostanza liberalizzato, ma le varietà geneticamente modificate sono esplicitamente escluse dalle disposizioni sulla materia (all. 6 art. 5 cpv. 4).

6.2.3

Protocollo di Cartagena

Il Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 200042 sulla biosicurezza disciplina in prima linea aspetti relativi al trasferimento transfrontaliero di OGM43. Il Protocollo di Cartagena e l'ordinanza di Cartagena del 3 novembre 200444 devono garantire che gli organismi viventi geneticamente modificati che possono costituire un pericolo per la conservazione e l'utilizzo sostenibile della diversità biologica siano trasferiti e utilizzati in modo sicuro. Quale parte contraente, la Svizzera può trattare le domande di autorizzazione per l'importazione e il transito di OGM in base al proprio dispositivo legislativo, che è conforme al Protocollo, o secondo una procedura stabilita dallo stesso (cfr. art. 9 n. 2 lett. c e n. 3, art. 10 e art. 14 n. 4 del Protocollo). Per queste importazioni vengono effettuate valutazioni scientifiche dei rischi che consentono di tenere conto anche del principio di prevenzione (cfr. art. 1 e 10 n. 6 e allegato III del Protocollo). La Svizzera può quindi invocare questo principio nel caso di un divieto di autorizzazione e d'importazione a tempo determinato di piante, parti di piante e sementi geneticamente modificate. La prosecuzione della moratoria non ha dunque alcun effetto sul Protocollo di Cartagena.

39 40 41 42 43 44

FF 2004 4365, 4378 FF 2009 4721, 4745 RS 0.916.026.81 RS 0.451.431 Cfr. il messaggio concernente l'iniziativa popolare «per alimenti provenienti da un'agricoltura esente da ingegneria genetica», FF 2004 4365, 4679.

RS 814.912.21

18 / 20

FF 2021 1655

6.3

Forma dell'atto

L'attuazione del progetto implica l'adeguamento dell'articolo 37a LIG. Poiché si tratta di una disposizione importante che contiene norme di diritto, la proroga della moratoria deve essere emanata sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.).

La moratoria è stata sancita in origine nella Costituzione in virtù di un'iniziativa popolare (art. 197 n. 7 Cost.). Nel limite del possibile, sulla Costituzione non devono tuttavia gravare regolamentazioni meramente temporanee. Per tale ragione, in occasione della prima proroga della moratoria nel 2004, è stato deciso di sancirla nella legge sull'ingegneria genetica, considerata il quadro formale adeguato. La stessa linea sarà mantenuta anche per la nuova proroga.

6.4

Subordinazione al freno alle spese

Il previsto adeguamento dell'articolo 37a LIG non comporta né nuove disposizioni riguardanti sussidi (con conseguenti esborsi al di sopra di uno dei valori soglia) né nuovi crediti d'impegno.

6.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

La proroga della moratoria non riguarda né la ripartizione né l'adempimento dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni.

6.6

Conformità alla legge sui sussidi

La proroga della moratoria non riguarda la legislazione in materia di sussidi.

6.7

Delega di competenze legislative

Il progetto non contiene disposizioni per la delega di competenze legislative.

6.8

Protezione dei dati

La proroga della moratoria non ha ripercussioni sulla protezione dei dati.

19 / 20

FF 2021 1655

20 / 20