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Termine di referendum: 18 luglio 2021 (1° giorno feriale: 19 luglio 2021)

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) Modifica del 19 marzo 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20191, decreta: I La legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli è modificata come segue: Art. 4 cpv. 2bis Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.

2bis

Art. 7, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 lett. g Pratiche illecite di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa Le pratiche di imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l'accesso o l'esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali.

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FF 2019 4059 RS 251

2021-0906

FF 2021 757

Legge sui cartelli

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Costituiscono in particolare pratiche del genere: g.

la limitazione della possibilità per i richiedenti di approvvigionarsi all'estero, ai prezzi e alle condizioni usuali del settore economico ivi praticati, di beni e servizi offerti in Svizzera e all'estero.

Art. 49a cpv. 1, primo periodo All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoversi 3 e 4 o domina il mercato e attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. ...

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II La legge federale del 19 dicembre 19863 contro la concorrenza sleale è modificata come segue: Art. 3a

Discriminazione nella vendita a distanza

Agisce in modo sleale nei confronti di un cliente in Svizzera segnatamente chiunque, nella vendita a distanza, senza giustificazione oggettiva, per motivi legati alla sua nazionalità, al suo domicilio, al luogo della sua stabile organizzazione, alla sede del suo fornitore di servizi di pagamento o al luogo di emissione del suo mezzo di pagamento: 1

a.

applica tariffe o condizioni di pagamento discriminatorie;

b.

gli blocca o limita l'accesso a un portale in linea; o

c.

lo reindirizza, senza il suo consenso, verso una versione diversa del portale alla quale egli voleva accedere inizialmente.

La disposizione di cui al capoverso 1 non si applica ai servizi non economici d'interesse generale, ai servizi nel settore finanziario, ai servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche, ai servizi nel settore dei trasporti pubblici, ai servizi delle agenzie di lavoro a prestito, ai servizi nel settore sanitario, ai giochi d'azzardo che implicano una posta in denaro, compresi lotterie, giochi d'azzardo nei casinò e scommesse, ai servizi di sicurezza privati, ai servizi sociali di ogni tipo, ai servizi legati all'esercizio dell'autorità pubblica, ai servizi forniti dai notai nonché dagli ufficiali giudiziari nominati dai poteri pubblici e ai servizi audiovisivi.

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III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

È il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Stop all'isola dei prezzi elevati ­ per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)»4.

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RS 241 FF 2018 185

Legge sui cartelli

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Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Stop all'isola dei prezzi elevati ­ per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.5 3

4

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 9 aprile 2021 Termine di referendum: 18 luglio 2021

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Legge sui cartelli

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