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Legge federale sul disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 20211, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 26 settembre 20142 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie Art. 19 cpv. 3 Abrogato Titolo dopo l'art. 19

Sezione 1a

Disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi

Art. 19a

Intermediari assicurativi

Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che dietro compenso agiscono nell'interesse di uno o più assicuratori proponendo o permettendo l'affiliazione di assicurati.

Art. 19b 1

Gli assicuratori possono concludere un accordo che disciplini: a.

1 2

Accordo tra assicuratori

la pubblicità telefonica;

FF 2021 1478 RS 832.12

2021-1704

FF 2021 1479

Disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi. DF

FF 2021 1479

b.

la rinuncia alle prestazioni dei call center;

c.

il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso di loro o che non lo sono più da un certo tempo;

d.

la formazione degli intermediari assicurativi;

e.

la fissazione di limiti della rimunerazione dell'attività degli intermediari assicurativi;

f.

l'allestimento e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.

Su richiesta degli assicuratori che rappresentano insieme almeno il 66 per cento degli assicurati, il Consiglio federale può, per via di ordinanza, conferire carattere di obbligatorietà per tutti gli assicuratori nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie al disciplinamento dei punti di cui al capoverso 1 lettere c­f contenuti in un accordo di cui al capoverso 1; il disciplinamento dev'essere conforme alla legislazione e l'importo della rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera e dev'essere stabilito secondo le regole dell'economia.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce nell'ordinanza di cui al capoverso 2 le infrazioni a un disciplinamento obbligatorio.

Art. 38a

Provvedimenti in caso di mancato rispetto del disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi

Se un assicuratore non rispetta un disciplinamento obbligatorio in virtù dell'articolo 19b capoverso 2, l'autorità di vigilanza può adottare i seguenti provvedimenti al massimo per un anno: a.

vietargli di rimunerare gli intermediari assicurativi ai quali non è legato da un contratto di lavoro;

b.

ordinare una limitazione delle spese per l'acquisizione di nuovi assicurati.

Art. 54 cpv. 3 lett. h e 4 3

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente: h.

commette un'infrazione ai sensi dell'articolo 19b capoverso 3.

Chi ha agito per negligenza nei casi di cui al capoverso 3 lettere b­f ed h è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

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Legge federale sul disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi

FF 2021 1479

2. Legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione Art. 31a

Disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi nel settore dell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie

Le imprese d'assicurazione possono concludere un accordo che disciplini, nel settore dell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie: 1

a.

la pubblicità telefonica;

b.

la rinuncia alle prestazioni dei call center;

c.

il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso di loro o che non lo sono più da un certo tempo;

d.

la formazione degli intermediari assicurativi;

e.

la fissazione di limiti della rimunerazione dell'attività degli intermediari assicurativi;

f.

l'allestimento e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.

Su richiesta delle imprese d'assicurazione che incassano insieme almeno il 66 per cento dei premi degli stipulanti, il Consiglio federale può, per via di ordinanza, conferire carattere di obbligatorietà per tutte le imprese d'assicurazione al disciplinamento dei punti di cui al capoverso 1 lettere c­f contenuti in un accordo di cui al capoverso 1; il disciplinamento dev'essere conforme alla legislazione e l'importo della rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera e dev'essere stabilito secondo le regole dell'economia.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce nell'ordinanza di cui al capoverso 2 le infrazioni a un disciplinamento obbligatorio.

4 Sono

fatte salve le disposizioni relative alla protezione dagli abusi.

Art. 38 cpv. 2 2 Se

un'impresa d'assicurazione non rispetta un disciplinamento obbligatorio in virtù dell'articolo 31a capoverso 2, la FINMA può rifiutarsi di approvarne le tariffe, ordinare l'adeguamento delle tariffe esistenti e adottare provvedimenti conservativi ai sensi dell'articolo 51.

Art. 86 cpv. 1bis e 2 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente commette, nel settore dell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie, un'infrazione ai sensi dell'articolo 31a capoverso 3.

1bis

3

RS 961.01

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Disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi. DF

2 Chi

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ha agito per negligenza nei casi di cui ai capoversi 1 e 1 bis è punito con la multa sino a 50 000 franchi.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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