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21.005 Messaggio relativo alla Convenzione n. 170 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro del 1990 e alla Convenzione n. 174 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti del 1993 del 20 gennaio 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di due decreti federali che approvano la Convenzione n. 170 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro del 1990 e la Convenzione n. 174 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti del 1993.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 gennaio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2021-0205

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Compendio Situazione iniziale La promozione di un lavoro dignitoso per tutti i gruppi di lavoratori è parte integrante del mandato costituzionale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Per essere dignitoso, il lavoro deve essere sicuro. Nel quadro di questo obiettivo l'OIL definisce fra l'altro norme in relazione alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro.

L'OIL non crea solo nuovi strumenti, ma assicura anche la pertinenza di quelli esistenti. Il gruppo di lavoro tripartito del meccanismo d'esame delle norme dell'OIL è competente per la verifica delle attuali norme di lavoro internazionali. Nell'ambito del suo mandato, il gruppo di lavoro ha esaminato nel 2017 19 strumenti dell'OIL sul piano della sicurezza e della salute sul lavoro. Durante questa verifica sono state analizzate anche la Convenzione n. 170 concernente la sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro e la Convenzione n. 174 concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti. Il gruppo di lavoro è stato dell'avviso che gli incidenti industriali rilevanti sono dovuti in genere alla fuoriuscita improvvisa e massiccia di una sostanza chimica. Ha ritenuto pertanto che le Convenzioni n. 170 e n.

174 sono di contenuto analogo in quanto entrambe si occupano di prodotti chimici.

Sulla base delle raccomandazioni di questo gruppo di lavoro il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ha stabilito, nella sua 332 a sessione dell'ottobre 2017, che le Convenzioni n. 170 e n. 174 devono essere classificate come norme attuali e che vanno attuate misure per promuovere la ratifica di questi strumenti. Alla luce di tali dichiarazioni e su mandato della Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'OIL, il Consiglio federale ha deciso di riesaminare entrambe le Convenzioni sotto il profilo della loro conformità al diritto svizzero.

Contenuto del progetto La Convenzione n. 170 approvata dall'OIL nel 1990 mira a proteggere la salute sul posto di lavoro, a prevenire malattie e infortuni professionali dovuti all'impiego di prodotti chimici e a ridurne l'incidenza. Per raggiungere questi obiettivi prevede fra l'altro le misure seguenti: determinare i pericoli che presentano i prodotti chimici, rendere disponibile ai datori di lavoro un sistema tale da consentire di
ottenere dai fornitori le informazioni necessarie sulle misure di protezione e informare i lavoratori che partecipano ai programmi di protezione.

Nel suo rapporto e messaggio del 3 giugno 1991 sulle Convenzioni e Raccomandazioni adottate nel 1989 e 1990 dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nella sua 76a e 77a sessione come anche su tre Convenzioni adottate dalla Conferenza nelle sessioni precedenti, il Consiglio federale pur condividendo gli obiettivi della Convenzione non aveva sottoposto al Parlamento una proposta di approvazione della Convenzione n. 170, in quanto la legislazione svizzera non rispondeva a tutti i criteri necessari alla sua applicazione. Da allora la Svizzera ha adottato un nuovo diritto in materia di prodotti chimici. La legge sui prodotti chimici è stata approvata dal Parlamento il 15 dicembre 2000 ed è entrata in vigore nel 2005. Ha migliorato in particolare la protezione dei lavoratori. L'ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici è entrata in vigore il 1° luglio 2015. Grazie a queste modifiche la Svizzera si è 2 / 48

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adeguata anche alle attuali norme internazionali dell'ONU e dell'UE e ora la legislazione svizzera soddisfa anche i requisiti della Convenzione n. 170. Il Consiglio federale propone al Parlamento di ratificare la Convenzione n. 170 per consentire alla Svizzera di impegnarsi a livello internazionale in maniera più coerente e solidale nell'ambito delle condizioni di lavoro e dell'utilizzo di prodotti chimici.

La Convenzione n. 174 dell'OIL approvata nel 1993 mira a prevenire incidenti industriali rilevanti e a circoscriverne le conseguenze. Per raggiungere questi obiettivi prevede in particolare misure atte a prevenire incidenti rilevanti e i rischi connessi e a contenerne per quanto possibile gli effetti.

Nel suo rapporto del 15 maggio 1996 sulle Convenzioni e Raccomandazioni adottate nel 1993 e nel 1994 dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, in occasione dell'80 a e dell'81a sessione, il Consiglio federale pur condividendo gli obiettivi della Convenzione non aveva sottoposto al Parlamento una proposta di approvazione della Convenzione n. 174, in quanto la legislazione svizzera non rispondeva a tutti i criteri necessari alla sua applicazione. Questa situazione è mutata dall'entrata in vigore o dalle successive revisioni di varie leggi svizzere in relazione a tematiche trattate nella Convenzione n. 174. Ciò riguarda in particolare la legge del 13 marzo 1964 sul lavoro e l'ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro, l'ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nonché la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni e l'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni. Quest'ultima disciplina dal 1997 il diritto dei lavoratori o dei loro rappresentanti a essere ascoltati in merito a tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro. In relazione alla protezione dei lavoratori, il 15 dicembre 2000 è stata inoltre introdotta la legge sui prodotti chimici.

L'attuale politica di ratifica delle norme OIL consente alla Svizzera di ratificare una convenzione OIL qualora non si discosti fondamentalmente dall'ordinamento giuridico svizzero. Questa prassi del Consiglio federale vale in linea di massima per tutte le convenzioni internazionali. Piccole differenze non devono ostacolare una ratifica.
Inoltre una convenzione che non corrisponde integralmente al diritto nazionale può essere ratificata se dal suo esame emerge che le lacune esistenti possono essere colmate da disposizioni della convenzione immediatamente applicabili o da provvedimenti legislativi.

Il Consiglio federale è dell'avviso che la Svizzera possa ratificare le Convenzioni n. 170 e n. 174. Nel confronto internazionale la legislazione svizzera offre una protezione elevata ed efficace. In vista della ratifica non deve essere approvata né una nuova legge né una nuova ordinanza o modificata una esistente.

Il presente messaggio è stato sottoposto alla Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'OIL, una commissione consultiva extraparlamentare composta da rappresentanti dell'Amministrazione federale e delle parti sociali svizzere. La Commissione ne ha preso atto. I rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori appoggiano la ratifica delle Convenzioni n. 170 e n. 174.

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Indice Compendio

2

1

Situazione iniziale 1.1 Necessità d'intervento in relazione alla Convenzione n. 170 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro del 1990 5 1.2 Necessità d'intervento in relazione alla Convenzione n. 174 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti del 1993 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

5

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

7

3

Punti essenziali della Convenzione n. 170 dell'OIL

7

4

Commento ai singoli articoli della Convenzione n. 170 dell'OIL

10

5

Punti essenziali della Convenzione n. 174 dell'OIL

30

6

Commento ai singoli articoli della Convenzione n. 174 dell'OIL

31

7

Ripercussioni

46

8

Aspetti giuridici 8.1 Costituzionalità 8.2 Compatibilità con gli altri impegni internazionali della Svizzera 8.3 Forma dell'atto

46 46 46 46

6 7

Decreto federale che approva la Convenzione n. 170 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro (Disegno)

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Convenzione n. 170 concernente la sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro

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Decreto federale che approva la Convenzione n. 174 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti (Disegno)

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Convenzione n. 174 concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità d'intervento in relazione alla Convenzione n. 170 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro del 1990

La Conferenza internazionale del Lavoro ha approvato la Convenzione n. 170 concernente la sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro il 25 giugno 1990 nella sua 77a sessione (1990). La Convenzione è intesa a proteggere la salute sul posto di lavoro, a prevenire malattie e infortuni professionali causati dall'utilizzo di sostanze chimiche e a ridurne gli effetti. La delegazione svizzera aveva a suo tempo votato a favore di questa Convenzione, i cui obiettivi generali erano condivisi dalla Svizzera.

Nel suo rapporto e messaggio del 3 giugno 19911 sulle Convenzioni e Raccomandazioni adottate nel 1989 e 1990 dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua 76a e 77a sessione come anche su tre Convenzioni adottate dalla Conferenza nelle sessioni precedenti il Consiglio federale si è tuttavia espresso in merito come segue: «Pur condividendo tali principi il nostro Paese non è in grado di applicare le disposizioni della Convenzione poiché la nostra legislazione non soddisfa le esigenze richieste. Non si propone pertanto l'approvazione di questa Convenzione (...). Accettare, allo stato attuale delle cose, la Convenzione n. 170 richiederebbe una modificazione immediata di talune nostre leggi».

La Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha raccomandato nel 2012 di esaminare nuovamente la Convenzione n. 170 al fine di prevedere eventuali misure in vista della sua ratifica. Lo scopo del riesame è di consentire alla Svizzera di impegnarsi a livello internazionale in maniera più coerente e solidale nell'ambito delle condizioni di lavoro e dell'impiego di prodotti chimici.

La raccomandazione di procedere a un riesame è giustificata, in quanto dopo l'entrata in vigore o le successive revisioni della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro (LL) e dell'ordinanza 3 del 18 agosto 19933 concernente la legge sul lavoro (OLL 3), della legge del 15 dicembre 20004 sui prodotti chimici (LPChim) e delle sue ordinanze, in particolare dell'ordinanza del 5 giugno 20155 sui prodotti chimici (OPChim) e dell'ordinanza del 18 maggio 20056 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), della legge del 17 dicembre 19937 sulla partecipazione, della legge del 7 ottobre 19838 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), della legge federale del 1 2 3 4 5 6 7 8

FF 1991 III 689 RS 822.11 RS 822.113 RS 813.1 RS 813.11 RS 814.81 RS 822.14 RS 814.01

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20 marzo 19819 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della sua ordinanza del 19 dicembre 198310 sulla prevenzione degli infortuni (OPI) la situazione è notevolmente cambiata.

Avendo adattato il suo diritto alle attuali norme internazionali dell'ONU e dell'UE, la Svizzera può, ratificando la Convenzione n. 170, impegnarsi a livello internazionale in modo più coerente e solidale nell'ambito delle condizioni di lavoro e dell'impiego di prodotti chimici.

Finora la Convenzione n. 170 è stata ratificata da 22 Paesi: Belgio, Brasile, Burkina Faso, Cina, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Finlandia, Germania, Italia, Libano, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Dominicana, Siria, Svezia, Tanzania, Zimbabwe.

1.2

Necessità d'intervento in relazione alla Convenzione n. 174 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti del 1993

In occasione della sua 80a sessione (1993) la Conferenza internazionale del Lavoro ha approvato la Convenzione n. 174 sulla prevenzione degli incidenti industriali rilevanti, intesa a prevenire simili incidenti e a ridurne gli effetti. La delegazione svizzera aveva a suo tempo votato a favore della Convenzione, i cui obiettivi generali erano condivisi dalla Svizzera. La legislazione svizzera non rispondeva tuttavia integralmente ai requisiti di protezione richiesti dalla Convenzione e il Consiglio federale aveva pertanto deciso di non sottoporre la Convenzione n. 174 per approvazione (FF 1996, III,1076).

Il 19 aprile e il 13 dicembre 2012 la Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'OIL ha raccomandato di esaminare nuovamente la Convenzione n. 174 al fine di prevedere eventuali misure in vista della sua ratifica.

A seguito dell'entrata in vigore o delle successive revisioni della LL e dell'OLL 3, della LPChim, della legge sulla partecipazione, della LPAmb, della LAINF e dell'OPI nonché dell'ordinanza del 27 febbraio 199111 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) la situazione è notevolmente cambiata.

Finora la Convenzione n. 174 è stata ratificata da 18 Paesi: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Belgio, Bosnia ed Erzegowina, Brasile, Colombia, Estonia, Finlandia, India, Libano, Lussemburgo, Paesi Bassi, Russia, Slovenia, Svezia, Ucraina e Zimbabwe.

9 10 11

RS 832.20 RS 832.30 RS 814.012

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1.3

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202012 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel disegno di decreto federale sul programma di legislatura 2019­202313.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

I trattati internazionali dell'OIL hanno un carattere speciale dovuto alla struttura tripartita dell'organizzazione; per tale ragione si è deciso di non avviare una procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200514 sulla consultazione (LCo). Le parti sociali hanno partecipato alla redazione delle Convenzioni n. 170 e n. 174. Si può pertanto supporre che da una consultazione non vi sia da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note (art. 3a cpv. 1 lett. b LCo). Le convenzioni dell'OIL vengono trattate e adottate nell'ambito di una procedura di «doppia discussione» nel corso di due sessioni successive della Conferenza internazionale del Lavoro. La ratifica può avvenire solo dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea federale. Questo principio scaturisce dalla Costituzione dell'OIL sottoscritta dalla Svizzera ed è pertanto applicabile.

Il presente messaggio è stato sottoposto alla Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'OIL, una commissione consultiva extraparlamentare composta da rappresentanti dell'Amministrazione federale e delle parti sociali svizzere. La Commissione ne ha preso atto. I rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori appoggiano la ratifica delle Convenzioni n. 170 e n. 174.

3

Punti essenziali della Convenzione n. 170 dell'OIL

La Convenzione n. 170 mira a proteggere la salute sul posto di lavoro, a prevenire malattie e infortuni professionali dovuti all'impiego di prodotti chimici e a ridurne gli effetti. Per raggiungere questi obiettivi prevede fra l'altro le misure seguenti:

12 13 14

­

determinare i pericoli che presentano i prodotti chimici;

­

elaborare un sistema che consenta ai datori di lavoro di ottenere dai fornitori le informazioni per predisporre programmi efficaci di protezione dei lavoratori contro i pericoli connessi con tali prodotti; e

FF 2020 1565 FF 2020 1695 RS 172.061

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­

mettere a disposizione informazioni importanti e misure di prevenzione adeguate per proteggere la salute dei lavoratori che partecipano ai programmi di protezione.

Questi requisiti sono garantiti dal diritto svizzero tramite le leggi menzionate al numero 1.1. In Svizzera l'utilizzazione di prodotti chimici viene disciplinata essenzialmente dalla LPChim e dalle sue ordinanze esecutive (in particolare OPChim e ORRPChim), che in combinazione con la LL e la LAINF garantiscono la protezione della vita e della salute dei lavoratori da influssi ed effetti nocivi causati da prodotti chimici impiegati nelle aziende.

In sede di esame della Convenzione va inoltre tenuto conto delle seguenti leggi, ordinanze e altre normative: Codice delle obbligazioni (CO)15, legge federale del 6 ottobre 199516 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC); OPIR; ordinanza del 29 novembre 200217 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR); ordinanza del 31 ottobre 201218 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD); regolamento dell'8 giugno 2011 19 concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID); ordinanza del Dipartimento federale dell'interno del 26 dicembre 196020 sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali cagionate da sostanze chimiche; Accordo europeo del 30 settembre 195721 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) e ordinanza PIC del 10 novembre 200422 (OPICChim).

Inoltre l'evoluzione del diritto svizzero in materia di prodotti chimici viene definita, tramite i rispettivi rinvii nella OPChim, essenzialmente dal regolamento (CE) n. 1907/200623 (regolamento UE-REACH) e dal regolamento (CE) n. 1272/200824 (regolamento UE-CLP). Il regolamento UE-REACH indica il diritto vigente in materia di prodotti chimici (in senso stretto) dell'UE. Il regolamento UE-CLP riporta i criteri per definire le proprietà pericolose dei prodotti chimici nell'UE. Si basa sul sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite di classificazione ed etichettatura

15 16 17 18 19 20 21 22 23

24

RS 220 RS 946.51 RS 741.621 RS 742.412 RU 2011 2345 RS 832.321.11 RS 0.741.621 RS 814.82 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006 pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/999, GU L 150 del 14.7.2017, pag. 7.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/217, GU L 44 del 18.2.2020, pag. 1.

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delle sostanze chimiche (UN GHS; GHS = Global Harmonized System of Classification. Labelling and Packaging of Chemicals), applicato nel frattempo da oltre 70 Paesi.

Prima di esaminare le singole disposizioni va segnalato che la Convenzione rinvia in generale ai concetti di «autorità competente o organismo da questa riconosciuto».

Confederazione, Cantoni e Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) si ripartiscono i compiti esecutivi.

Nel campo dei prodotti chimici la Confederazione vigila sull'esecuzione della LPChim (art. 33 cpv. 1) e coordina le misure esecutive dei Cantoni (art. 33 cpv. 2). In virtù dell'articolo 34 capoverso 1 LPChim la Confederazione è competente per la procedura di annuncio, notifica e omologazione, di verifica del controllo autonomo di prodotti chimici (sostanze, preparati e oggetti, sostanze pericolose, sostanze considerate PBT [persistenti, bioaccumulabili e tossiche] o vPvB [molto persistenti e molto bioaccumulabili; vPvB = very persistent and very bioaccumulative] o contenenti sostanze di cui all'allegato 3 OPChim), per la verifica e la valutazione di vecchie sostanze, per la tenuta di un registro delle sostanze e dei preparati notificati, per l'informazione di pubblico e autorità sui rischi e i pericoli connessi con l'utilizzazione di sostanze e preparati e la raccomandazione di misure per attenuare i rischi.

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è l'organo di valutazione dei prodotti chimici, dei prodotti biocidi e dei prodotti fitosanitari sotto il profilo dei rischi in relazione alla protezione dei lavoratori. La valutazione dei rischi per la popolazione e l'ambiente viene effettuata dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

I Cantoni sono competenti per l'esecuzione del diritto in materia di prodotti chimici, per quanto la competenza non spetti alla Confederazione. Coordinano le proprie attività esecutive con quelle degli organi responsabili della protezione dei lavoratori (art. 31 cpv. 1 LPChim). Inoltre eseguono le decisioni delle autorità federali, se queste conferiscono loro tale incarico (art. 31 cpv. 2 LPChim). I Cantoni sono competenti nello specifico del controllo del mercato (art. 87 cpv. 1 OPChim) e del controllo dell'utilizzazione di prodotti chimici (art. 87
cpv. 2 OPChim). I Cantoni sono tenuti in particolare a verificare il rispetto delle varie disposizioni relative ai prodotti (scheda di dati di sicurezza e scenari d'esposizione, composizione, sostanze e preparati vietati o limitati, limiti di concentrazione, etichettatura e pubblicità) o a esaminare sul posto se gli obblighi di annuncio e notifica e autorizzazione sono stati rispettati.

Nell'ambito dell'esecuzione del diritto in materia di prodotti chimici sul posto di lavoro, segnatamente nelle aziende, la Direzione del lavoro della SECO (ispettorati federali del lavoro e Servizio medico del lavoro), i Cantoni, nello specifico gli ispettorati del lavoro e dei prodotti chimici, e l'INSAI si ripartiscono i compiti. Tale soluzione consente di garantire un'esecuzione unitaria e di sfruttare le conoscenze specialistiche di queste autorità. I suddetti organi attuano nelle aziende anche le disposizioni che si rivolgono direttamente agli utilizzatori professionali di prodotti chimici, p. es. in relazione al rispetto dell'obbligo di diligenza (art. 8 LPChim in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 1 LPChim) e all'applicazione a livello aziendale delle informazioni dei fabbricanti fornite agli utilizzatori professionisti per consentire l'impiego sicuro di prodotti chimici (art. 25 cpv. 2 LPChim).

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Commento ai singoli articoli della Convenzione n.

170 dell'OIL

La Convenzione è suddivisa in sette parti e comprende 19 articoli.

La parte I (art. 1 e 2) comprende il campo d'applicazione e le definizioni dei concetti e delle espressioni centrali utilizzati nella Convenzione.

Art. 1 Secondo l'articolo 1 paragrafo 1 la Convenzione si applica a tutte le attività economiche che comportano l'utilizzazione dei prodotti chimici.

La LPChim costituisce il quadro generale di riferimento per l'utilizzo di sostanze e preparati (art. 2 cpv.1). L'articolo 25 capoverso 1 LPChim prescrive il rispetto delle misure di protezione per chi utilizza sostanze o preparati chimici a titolo professionale o commerciale. L'articolo 1 paragrafo 1 concernente il campo d'applicazione della Convenzione in relazione alle attività economiche interessate può essere adottato.

In base al paragrafo 2 uno Stato, dopo aver consultato le parti sociali e valutato i rischi esistenti per la salute nonché le misure di sicurezza applicate, potrà escludere dall'applicazione della Convenzione o da talune sue disposizioni determinati settori di attività economica, imprese o prodotti, se sono adempiute cumulativamente due condizioni: qualora sussistano particolari problemi di sufficiente importanza e la protezione concessa in virtù della legislazione e della prassi nazionali non sia inferiore a quella concessa dalla totale applicazione delle disposizioni della Convenzione (lett. a n. i e ii). Inoltre lo Stato dovrà stabilire disposizioni speciali al fine di tutelare i dati confidenziali la cui divulgazione a un concorrente potrebbe nuocere all'attività di un datore di lavoro, sempreché non vengano compromesse la sicurezza e la salute dei lavoratori (lett. b).

La LPChim non prevede eccezioni al campo d'applicazione (lett. a).

Le disposizioni speciali concernenti la tutela dei dati confidenziali (lett. b) nei confronti di concorrenti sono contenute nell'articolo 73 OPChim. L'articolo 73 capoverso 2 OPChim prevede che l'organo di notifica, d'intesa con i servizi di valutazione, designi i dati confidenziali. Ai sensi dell'articolo 73 capoverso 3 lettera b OPChim è considerato degno di protezione in particolare l'interesse a preservare il segreto commerciale e di fabbricazione, inclusa la composizione completa di un preparato. Inoltre in base all'allegato II, parte A, sottosezione 3.2 del regolamento (UE)
2015/83025, che definisce i requisiti delle schede di dati di sicurezza, pertinente anche per la Svizzera, è possibile richiedere un'autorizzazione per una denominazione chimica alternativa ai sensi dell'articolo 24 del regolamento UE-CLP, se il richiedente può dimostrare che la divulgazione dell'identità chimica di questa sostanza sull'etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza metterebbe a repentaglio i suoi segreti aziendali e d'affari, in particolare la proprietà intellettuale. Non sono considerati in alcun caso confidenziali dati 25

Regolamento (UE) 2015/830 della Commissione, del 28 maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostenze chimiche (REACH), versione della GU L 132 del 29.05.2015, pag. 8.

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e informazioni pertinenti per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 73 cpv. 5 OPChim).

Il paragrafo 3 prevede che la Convenzione non si applichi agli oggetti che, in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili non comportano l'esposizione dei lavoratori a un prodotto chimico pericoloso.

All'utilizzazione delle sostanze e dei preparati si applica la LPChim (art. 2 cpv. 1). Il Consiglio federale può emanare prescrizioni speciali per oggetti che contengono sostanze o preparati pericolosi per la vita e la salute e nei quali, se usati conformemente alla loro destinazione o quanto è lecito attendersi, tali sostanze o preparati possono mettere in pericolo la salute (art. 19 cpv. 1 LPChim). Il campo d'applicazione della LPChim è pertanto più ampio di quello della Convenzione.

Il paragrafo 4 specifica che la Convenzione non si applica agli organismi bensì ai loro derivati chimici.

L'utilizzazione di microorganismi è equiparata all'utilizzazione di sostanze e preparati per quanto essi siano impiegati in prodotti biocidi o in prodotti fitosanitari (art. 2 cpv. 2 LPChim). L'Assemblea federale può estendere il campo d'applicazione di questa legge o di singole disposizioni a organismi che presentano o che possono presentare proprietà pericolose ai sensi di tale legge (art. 2 cpv. 3 lett. a LPChim) e alla protezione della vita e della salute di animali domestici e da reddito (art. 2 cpv. 3 lett. b LPChim). Il campo d'applicazione della LPChim è pertanto più ampio di quello della Convenzione.

A queste condizioni l'articolo 1 della Convenzione può essere adottato.

Art. 2 L'articolo 2 contiene le definizioni e stabilisce che, ai fini della Convenzione a) il termine «prodotti chimici» indica gli elementi e i composti chimici e le loro miscele naturali o sintetiche; b) il termine «prodotti chimici pericolosi» indica qualsiasi prodotto chimico ritenuto pericoloso ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione o per il quale esistono informazioni sulla sua pericolosità; c) l'espressione «utilizzazione di prodotti chimici sul lavoro» indica qualsiasi attività professionale che potrebbe esporre un lavoratore a un prodotto chimico, comprese la fabbricazione di prodotti chimici (i), la manipolazione di prodotti chimici (ii), lo stoccaggio di prodotti chimici (iii), il
trasporto di prodotti chimici (iv), l'eliminazione e il trattamento di rifiuti di prodotti chimici (v), l'emissione di prodotti chimici risultante da attività professionali (vi) e la manutenzione, la riparazione e la pulizia di materiale e di recipienti utilizzati per i prodotti chimici (vii); d) l'espressione «settori di attività economica» si applica a tutti i settori nei quali sono impiegati i lavoratori, compresa la funzione pubblica; e) il termine «oggetto» designa qualsiasi oggetto fabbricato allo scopo di ottenere una certa forma o configurazione o che si presenta nella sua forma naturale e la cui utilizzazione è legata totalmente o in parte alla sua forma o configurazione; f) l'espressione «rappresentanti dei lavoratori» designa le persone riconosciute in quanto tali dalla legislazione o dalla prassi nazionali, in base alla Convenzione relativa ai rappresentanti dei lavoratori, 1971.

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In Svizzera i concetti riportati sotto le lettere a e b «prodotti chimici» e «prodotti chimici pericolosi» sono definiti nella LPChim e nell'OPChim. Il concetto di prodotto chimico include secondo il diritto svizzero sia sostanze (art. 4 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. a OPChim) sia preparati (art. 4 cpv. 1 lett. c LPChim). Il concetto di sostanza include secondo il diritto svizzero vigente (art. 2 cpv. 1 lett. a OPChim) anche le contaminazioni e gli additivi (stabilizzatori) sotto forma di sostanza chimica. La LL e la LAINF includono inoltre le sostanze e le miscele ottenute mediante i procedimenti, fra cui emissioni diesel, polvere di quarzo, fumo di saldatura o polvere di legno. In base all'articolo 3 OPChim le sostanze e i preparati sono considerati pericolosi se soddisfano i criteri di classificazione relativi ai pericoli fisici, ai pericoli per la salute, ai pericoli per l'ambiente o ad altri pericoli stabiliti nelle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 2 numero 1.

La lettera c include tutti gli impieghi di prodotti chimici sul lavoro descritti sotto i numeri i­ vii. Per evitare danni alle persone e all'ambiente, l'impiego di prodotti chimici in Svizzera è regolamentato da varie leggi e relative ordinanze esecutive. La LPchim si applica a ogni tipo di utilizzazione di sostanze e preparati. Questa legge è connessa con altre leggi federali come la LL e la LAINF. La LPChim dà un'ampia definizione del concetto di utilizzazione, che comprende un vasto spettro di attività in relazione ai prodotti chimici. La LPChim definisce l'utilizzazione dei prodotti chimici «qualsiasi attività in rapporto con sostanze o preparati, in particolare la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, il deposito, la conservazione, il trasporto, l'impiego o l'eliminazione» (art. 4 cpv. 1 lett. j). Pertanto per utilizzazione non si intende unicamente la conservazione o l'impiego di prodotti chimici, ma anche l'importazione, l'esportazione e l'immissione sul mercato. L'ambito di applicazione della legge si riferisce di conseguenza a questo ampio concetto di utilizzazione (cfr. art. 2 cpv. 1 LPChim). Tale concetto abbraccia quindi le attività descritte alla lettera c i­v e vii. La LL e la LAINF e le loro ordinanze esecutive (in particolare OLL 3 e OPI)
regolamentano anche l'emissione di prodotti chimici risultanti da attività professionali secondo la lettera c numero vi.

Per la definizione dell'articolo 2 lettera d di «settori di attività economica» rinviamo al commento all'articolo 1 paragrafo 1.

Il termine «oggetto» utilizzato alla lettera e equivale al concetto di oggetto del diritto svizzero sui prodotti chimici (art. 2 cpv. 2 lett. e OPChim).

Il rinvio all'espressione «rappresentanti dei lavoratori» (lett. f) non rappresenta alcun problema alla luce dei commenti forniti dall'OIL. La SECO ha richiesto un parere giuridico dell'OIL su varie disposizioni della Convenzione. La Convenzione utilizza in questi articoli la definizione di rappresentanti dei lavoratori rinviando alla Convenzione n. 135 dell'OIL relativa alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'azienda e alle agevolazioni che dovranno essere loro concesse, che la Svizzera non ha ratificato. Si è quindi trattato di ottenere dall'OIL i necessari chiarimenti e assicurazioni sulla portata trasversale del rinvio alla Convenzione n. 135. Secondo l'OIL, la Convenzione n. 135 non definisce l'espressione «rappresentanti dei lavoratori», bensì lascia agli Stati membri la libertà di introdurre l'uno o l'altro sistema per la rappresentanza dei lavoratori. «Spetta alla legislazione nazionale, ai contratti collettivi di lavoro, alle sentenze arbitrali o alle sentenze dei tribunali definire i tipi di

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rappresentanti dei lavoratori che hanno diritto alla protezione e alle prestazioni previste dalla presente Convenzione». Alla luce di quanto esposto l'OIL è dell'avviso che la Convenzione n. 170 possa essere ratificata senza precedente ratifica della Convenzione n. 135 e che la legislazione svizzera corrisponda in questi punti alla Convenzione n. 170. Le risposte chiare dell'OIL agevolano la verifica della corrispondenza del nostro diritto positivo con la Convenzione n. 170. L'OIL è del parere che nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni l'articolo 6a dell'OPI (diritti di partecipazione) soddisfi i requisiti della Convenzione n. 170 in relazione ai rappresentanti dei lavoratori.

Considerate tali circostanze, l'articolo 2 della Convenzione può essere adottato.

La parte II (art. 3­5) contiene i principi generali della Convenzione.

Art. 3 In base all'articolo 3, le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere consultate sulle misure da adottare per dare effetto alle disposizioni della Convenzione.

Questo principio è soddisfatto in Svizzera dalla partecipazione e dalla consultazione delle parti sociali in sede di elaborazione e revisione delle nostre prescrizioni di legge e delle direttive degli organi di controllo.

L'articolo 3 della Convenzione può essere adottato.

Art. 4 Secondo l'articolo 4 lo Stato, alla luce delle condizioni e della prassi nazionali e in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, deve elaborare, applicare e rivedere periodicamente una politica coerente di sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro.

Questo principio è soddisfatto nel nostro sistema: secondo l'articolo 85 LAINF la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) garantisce una politica coerente nel campo della sicurezza, vale a dire nell'attuazione, da parte degli organi esecutivi della LL (Cantoni e SECO), delle disposizioni volte a prevenire infortuni e malattie professionali; lo stesso vale per l'INSAI nell'impiego di prodotti chimici sul lavoro. Dato che la CFSL si compone di rappresentanti degli assicuratori, degli organi esecutivi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 85 cpv. 2 LAINF), l'articolo 4 della Convenzione può essere adottato.
Art. 5 In base all'articolo 5, l'autorità competente deve poter vietare o limitare, qualora fosse giustificato per motivi di sicurezza e di salute, l'utilizzazione di taluni prodotti chimici pericolosi oppure esigere preliminare notifica e autorizzazione sull'impiego di tali prodotti.

In virtù dell'articolo 19 LPChim il Consiglio federale emana divieti o limitazioni d'impiego di determinati prodotti chimici pericolosi. I divieti e le limitazioni vengono concretizzati in linea di massima negli allegati della ORRPChim. Inoltre i prodotti 13 / 48

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chimici pericolosi sottostanno a un obbligo di annuncio e determinate sostanze e preparati, come i prodotti biocidi, i prodotti fitosanitari o sostanze estremamente preoccupanti (ingl.: Substances of Very High Concern, SVHC), necessitano di un'autorizzazione e le nuove sostanze di una notifica da parte delle autorità.

L'articolo 5 della Convenzione può essere adottato.

La parte III (art. 6­9) riguarda la classificazione dei prodotti chimici e le relative misure.

Art. 6 In base all'articolo 6 paragrafo 1, l'autorità competente o l'organismo da questa autorizzato o riconosciuto istituisce, conformemente alle norme nazionali o internazionali, adeguati sistemi e criteri specifici per classificare tutti i prodotti chimici, secondo il genere e il grado di pericolo fisico e per la salute, e per stabilire la pertinenza delle informazioni richieste onde definire la loro pericolosità.

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera a LPChim il Consiglio federale stabilisce i criteri per valutare e classificare le sostanze e i preparati. I requisiti relativi alla classificazione di sostanze e preparati chimici sono stati adeguati in Svizzera al diritto dell'UE e fissati nel regolamento UE-CLP (art. 67 OPChim), basato sull'UN GHS, adottato nel frattempo da oltre 70 Paesi. L'UN GHS contiene i criteri di classificazione armonizzati di sostanze e preparati in relazione ai pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente che ne derivano. Il regolamento UE-CLP, su cui si basa la Svizzera, corrisponde pertanto all'attuazione dell'UN GHS nell'UE. Uno degli obiettivi principali del regolamento UE-CLP consiste nel definire se una sostanza o un preparato presentano proprietà classificabili come pericolose. Se i criteri di classificazione dell'UECLP vengono soddisfatti, la sostanza o il preparato vanno classificati nella classe e nella categoria di pericolo corrispondenti.

In base al paragrafo 2 le proprietà pericolose delle miscele composte da due o più prodotti chimici possono essere definite mediante metodi di valutazione basati sul pericolo specifico dei prodotti chimici usati per dette miscele.

Come già menzionato, all'articolo 7 OPChim si fa riferimento per la classificazione delle miscele (preparati) alle prescrizioni del regolamento UE-CLP (art. 6­15). Poiché qui di seguito in relazione al regolamento UE-CLP si
parlerà di miscele, si specifica che secondo l'allegato 1 numero 1 OPChim il termine «preparato» utilizzato nella legislazione svizzera è da equiparare al termine «miscela» utilizzato dall'UE. I fabbricanti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b OPChim sono tenuti a classificare le loro miscele nell'ambito del controllo autonomo ai sensi dell'articolo 5 OPChim secondo gli articoli 6­15 del regolamento UE-CLP e ad assumere gli obblighi ivi previsti per fabbricanti, importatori o consumatori a valle.

Le disposizioni tecniche per la classificazione delle miscele sono riportate nell'allegato I del regolamento UE-CLP contenente principi generali per la classificazione delle miscele nella parte 1 (p. es. principi ponte/bridging principles; valori di soglia) e criteri di classificazione per miscele relativi alle classi e categorie di pericolo riprese dall'UN GHS nella parte 2 (pericoli fisici), parte 3 (pericoli per la salute), parte 4

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(pericoli per l'ambiente) e parte 5 (altri pericoli). Secondo quanto esposto sopra i preparati o miscele possono essere definiti fra l'altro anche sulla base dei pericoli connessi ai loro componenti.

Secondo il paragrafo 3, per quanto concerne il trasporto, detti sistemi e criteri devono tener conto delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto delle merci pericolose.

La Svizzera rientra fra le Parti contraenti dell'ADR e del RID. Le merci pericolose comprendono sostanze e oggetti il cui trasporto può essere vietato ai sensi dell'ADR e dell'SDR o autorizzato solo a determinate condizioni. Lo speditore di merci pericolose è tenuto in Svizzera a consegnare per il trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR e del RID. Deve sincerarsi che le merci siano ammesse al trasporto e classificarle di conseguenza. Nella scheda di dati di sicurezza del rispettivo prodotto da inviare sono riportate nella sezione 14 le «Informazioni sul trasporto». Se vi è indicata una classe di pericolo o una o più etichette di pericolo (pittogrammi) con numero UN, si tratta di una merce pericolosa ai sensi dell'ADR. In caso contrario o se è presente una nota in cui si menziona che il prodotto non rientra nelle disposizioni dell'ADR, non si tratta di una merce pericolosa (allegato A n. 2.1.1. ADR). La Svizzera tiene pertanto debitamente conto, in caso di trasporto, del sistema e dei criteri delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto delle merci pericolose.

Il paragrafo 4 prevede che i sistemi di classificazione e la loro applicazione debbano essere progressivamente ampliati.

Il regolamento UE-CLP e di conseguenza anche il diritto svizzero in materia di prodotti chimici (per il tramite dell'allegato 2 numero 1 OPChim) vengono adeguati periodicamente e con notevole frequenza al progresso tecnologico (ingl.: ATP: Adaptation to Technical Progress).

L'articolo 6 della Convenzione può essere adottato.

Art. 7 Secondo l'articolo 7 paragrafo 1, tutti i prodotti chimici devono essere contrassegnati in modo da permettere la loro identificazione.

Il fabbricante ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b OPChim è tenuto a etichettare e di conseguenza a identificare sostanze e preparati nel metterli a disposizione o fornirli a terzi conformemente alle disposizioni della OPChim (art. 10­15 OPChim).
Secondo il paragrafo 2 i prodotti chimici pericolosi devono inoltre essere etichettati in modo da evidenziare i dati essenziali sulla loro classificazione, i pericoli che presentano e le precauzioni da adottare in materia di sicurezza; l'etichetta deve essere di facile lettura per i lavoratori.

La Svizzera, rinviando nell'articolo 10 OPChim ai corrispondenti articoli del regolamento UE-CLP, ha recepito le disposizioni sulla caratterizzazione e l'etichettatura dell'UN GHS, garantendo così ai lavoratori la facile comprensibilità delle informazioni essenziali sull'etichettatura (pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza).

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Il paragrafo 3 specifica i seguenti aspetti: (1) le prescrizioni di marcatura o di etichettatura dei prodotti chimici, previste nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, devono essere stabilite dall'autorità competente o da un organismo da questa autorizzato o riconosciuto, conformemente alle norme nazionali o internazionali; (2) per quanto concerne il trasporto dette prescrizioni devono tener conto delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto delle merci pericolose.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla caratterizzazione ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera b LPChim. Questi requisiti sono soddisfatti anche nel caso del trasporto (cfr. commento all'art. 6 par. 3).

L'articolo 7 può essere adottato.

Art. 8 Secondo l'articolo 8 paragrafo 1, devono essere fornite ai datori di lavoro schede di dati di sicurezza comprendenti informazioni dettagliate essenziali sull'identificazione dei prodotti chimici pericolosi, il loro fornitore, la loro classificazione, i pericoli che presentano, le precauzioni di sicurezza nonché la procedura d'urgenza.

La scheda di dati di sicurezza serve a mettere gli utilizzatori e i commercianti, vale a dire persone che per motivi di lavoro o di commercio utilizzano sostanze o preparati, nella condizione di adottare le misure necessarie alla protezione della salute e alla sicurezza sul posto di lavoro. Ciò significa che la scheda di dati di sicurezza deve informare sui pericoli di una sostanza o di un preparato e contenere indicazioni su un loro utilizzo sicuro (fra l'altro stoccaggio, manipolazione e smaltimento sicuri). I requisiti per la stesura della scheda di dati di sicurezza sono disciplinati dall'articolo 20 OPChim. Eventualmente devono essere aggiunti in allegato alla scheda di dati di sicurezza anche scenari d'esposizione (art. 16 e 17 OPChim). Uno scenario d'esposizione serve a indicare per ogni impiego identificato della sostanza (pericolosa) le condizioni in base alle quali l'esposizione e con essa i rischi ai quali è esposto il lavoratore nell'utilizzare questa sostanza sono controllati. L'obiettivo dell'elaborazione di scenari d'esposizione è pertanto indicare per ogni impiego identificato di una sostanza le condizioni d'uso (p. es. quantità e concentrazione) e le misure di gestione del rischio (p. es. ventilazione) negli scenari
d'esposizione in cui può essere garantita un'utilizzazione sicura di questa sostanza e di conseguenza anche la protezione della salute dei lavoratori.

Secondo l'allegato 2 numero 3.2 OPChim, le sezioni 1, 7, 8, 13 e 15 dell'allegato II del regolamento UE-REACH devono essere adattate alle disposizioni svizzere. Dal punto di vista del contenuto la scheda di dati di sicurezza comprende i seguenti sedici ambiti tematici che corrispondono a quelli di cui all'articolo 8 paragrafo 1 della Convenzione: identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa; identificazione dei pericoli; composizione e informazioni sugli ingredienti; misure di primo soccorso; misure antincendio; misure in caso di rilascio accidentale; manipolazione e immagazzinamento; controllo dell'esposizione e protezione individuale; proprietà fisiche e chimiche; stabilità e reattività; informazioni tossicologiche; informazioni ecologiche; considerazioni sullo smaltimento; informazioni sul trasporto; informazioni sulla regolamentazione e altre informazioni.

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Una scheda di dati di sicurezza redatta correttamente in base al diritto svizzero soddisfa pertanto i requisiti descritti all'articolo 8 paragrafo 1 della Convenzione.

Il paragrafo 2 specifica che i criteri applicabili alla compilazione delle schede di dati di sicurezza devono essere definiti dall'autorità competente o da un organismo da questa autorizzato o riconosciuto, conformemente alle norme nazionali o internazionali.

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 LPChim, chi immette sul mercato sostanze o preparati deve informare l'acquirente sulle loro proprietà e pericoli sotto il profilo della salute, nonché sulle necessarie misure protettive e precauzionali. In base all'articolo 7 capoverso 2 LPChim, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il tipo, il contenuto e l'estensione di questa informazione, segnatamente sul contenuto e la consegna di una scheda tecnica di sicurezza.

Le disposizioni di principio in relazione alla scheda di dati di sicurezza sono stabilite negli articoli 16­23 OPChim. Secondo l'articolo 20 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 2 numero 3 OPChim, per la redazione della scheda di dati di sicurezza si rinvia all'allegato II del regolamento UE-REACH. L'allegato II del regolamento UE-REACH è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/830 della Commissione, del 28 maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Questa modifica si applica in Svizzera dal 1° dicembre 2015.

In base al paragrafo 3 la denominazione chimica o usuale utilizzata per identificare i prodotti chimici sulla scheda di dati di sicurezza deve essere uguale a quella utilizzata sull'etichetta.

Ciò è garantito dal rinvio nell'allegato 2 numero 3 OPChim alla sezione 1.1 del regolamento (UE) 2015/830: l'identificatore del prodotto deve essere riportato per le sostanze di cui all'articolo 18 capoverso 2 del regolamento UE-CLP, per i preparati di cui all'articolo 18 capoverso 3 lettera a del regolamento UE-CLP e sull'etichetta nella lingua della scheda di dati di sicurezza (art. 21 cpv. 3 OPChim o art. 16e cpv. 2 LOTC).

Date queste circostanze, l'articolo 8 della Convenzione può essere adottato.

Art. 9 Secondo
l'articolo 9 paragrafo 1, ogni fornitore di prodotti chimici, che si tratti di un fabbricante, di un importatore o di un distributore, deve assicurarsi che a) detti prodotti siano classificati secondo l'articolo 6, sulla base di conoscenze relative alle loro proprietà e della ricerca di informazioni disponibili, oppure valutati secondo il paragrafo 3; b) detti prodotti siano contrassegnati in maniera da poterli indentificare secondo l'articolo 7 paragrafo 1; c) i prodotti chimici pericolosi siano contrassegnati secondo l'articolo 7 paragrafo 2 e d) siano predisposte e consegnate ai datori di lavoro schede di dati di sicurezza per i prodotti chimici pericolosi secondo l'articolo 8 paragrafo 1.

I fabbricanti devono soddifare i requisiti menzionati all'articolo 9 paragrafo 1 nell'ambito dei loro obblighi di controllo autonomo ai sensi dell'articolo 5 OPChim

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prima dell'immissione sul mercato svizzero. In base all'articolo 5 capoverso 1 OPChim sono tenuti prima dell'immissione sul mercato a valutare (lett. a), classificare correttamente (lett. b), etichettare (lett. c) e imballare i prodotti chimici e a elaborare per loro scenari d'esposizione e redigere una scheda di dati di sicurezza (lett. d). Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b OPChim è considerato fabbricante ogni persona fisica o giuridica che a titolo professionale o commerciale fabbrica, ottiene o importa sostanze o preparati e chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata: con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante originario, con un nome commerciale proprio, in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario oppure per un altro impiego. Importatori e commercianti sottostanno pertanto anche agli obblighi di cui all'articolo 5 OPChim.

Secondo il paragrafo 2, ogni fornitore di prodotti chimici pericolosi deve assicurarsi che siano predisposti e consegnati ai datori di lavoro i contrassegni e le schede di dati di sicurezza rivedute in conformità della legislazione e della prassi nazionali ogniqualvolta saranno disponibili nuove informazioni sulla sicurezza e la salute.

Questo requisito è soddisfatto dagli articoli 22 (Aggiornamento della scheda di dati di sicurezza) e 10 (Etichettatura) OPChim.

Secondo il paragrafo 3, ogni fornitore di prodotti chimici che non siano stati ancora classificati secondo l'articolo 6 deve identificarli e valutarne le proprietà sulla base di dati disponibili per stabilire la loro eventuale pericolosità.

L'obbligo di controllo autonomo menzionato nel commento all'articolo 9 paragrafo 1 vale anche per prodotti chimici non ancora classificati secondo l'articolo 6 (art. 5 OPChim).

L'articolo 9 può essere adottato.

La parte IV (art. 10­16) definisce le responsabilità dei datori di lavoro in materia di marcatura, etichettatura e schede di dati di sicurezza.

Art. 10 Secondo l'articolo 10 paragrafo 1, i datori di lavoro devono assicurarsi che tutti i prodotti chimici utilizzati sul lavoro siano etichettati o contrassegnati come previsto nell'articolo7 e che le schede di dati di sicurezza siano consegnate come previsto nell'articolo 8 e messe a
disposizione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

La LPchim, la LL e la LAINF attribuiscono la responsabilità della protezione dei lavoratori al datore di lavoro. In relazione ai prodotti chimici l'articolo 25 LPChim specifica che le imprese e gli istituti di formazione sono tenuti, per proteggere la vita e la salute dei lavoratori che utilizzano sostanze e preparati chimici, a prendere tutte le misure di cui l'esperienza ha mostrato la necessità, che lo stato della tecnica permette di applicare e che appaiono adeguate alla situazione dell'impresa. Questa formulazione equivale nel contenuto in gran parte a quella degli articoli 6 LL, 82 LAINF e 328 capoverso 2 CO. La legislazione nel campo dei prodotti chimici garantisce pertanto condizioni che consentono al datore di lavoro di assumere questa responsabilità per i prodotti chimici impiegati nell'impresa.

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La legislazione svizzera nell'ambito dei prodotti chimici non chiede esplicitamente che i datori di lavoro mettano automaticamente a disposizione dei lavoratori le schede di dati di sicurezza. I lavoratori e i loro rappresentanti hanno tuttavia il diritto, nel quadro della legge sulla partecipazione, di essere informati sulle disposizioni pertinenti relative alla protezione della salute e alla sicurezza (art. 9 cpv. 1) e a partecipare alla loro attuazione (art. 10 lett. a). Nel settore dei prodotti chimici i diritti di informazione e partecipazione vengono garantiti fra l'altro riportando le indicazioni sull'etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza, dato che nell'impresa queste informazioni fungono da riferimento per le misure da adottare in materia di tutela della salute dei lavoratori e degli obblighi di collaborazione. Anche secondo l'articolo 6 capoverso 3 primo periodo LL e l'articolo 82 capoverso 2 LAINF, il datore di lavoro si avvale della collaborazione dei lavoratori per proteggere la salute e prevenire infortuni e malattie professionali. L'articolo 6a OPI chiede inoltre che i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda vengano consultati su tutte le questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro. Questo diritto include quello di essere sentiti tempestivamente e in modo completo su tali questioni e di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro è tenuto a motivare la sua decisione se non tiene conto o tiene conto solo parzialmente delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o dei loro rappresentanti.

Secondo il paragrafo 2, qualora ricevano prodotti chimici non etichettati né contrassegnati ai sensi dell'articolo 7 o non siano state consegnate le pertinenti schede di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 8, i datori di lavoro devono, prima di utilizzare detti prodotti, esigere dal fornitore, o da qualsiasi altra fonte ragionevolmente accessibile, tutte le necessarie informazioni.

La legislazione svizzera prevede in primo luogo un obbligo di informazione sulle proprietà e i pericoli sotto il profilo della salute e sulle necessarie misure protettive e precauzionali da parte di chi immette sul mercato sostanze o preparati (art. 7 LPChim).

Nel campo dei prodotti chimici non stabilisce tuttavia esplicitamente quali fonti di
informazione debba impiegare il datore di lavoro se le informazioni trasmesse dal fornitore sono insufficienti, non avendo il datore di lavoro una responsabilità giuridica diretta per la qualità e l'idoneità delle misure di protezione suggerite dal fornitore in vista del concreto impiego dei prodotti chimici nell'impresa. L'obbligo di diligenza ai sensi dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 25 LPChim impone tuttavia al datore di lavoro di tenere nella dovuta considerazione le informazioni trasmesse dal fornitore sulle proprietà pericolose delle sostanze e dei preparati e di adottare tutte le misure atte a proteggere i lavoratori di cui l'esperienza ha mostrato la necessità e che lo stato della tecnica permette di applicare. Ciò significa che viene richiesto un comportamento diligente adeguato ai prodotti chimici pericolosi e alla situazione del posto di lavoro, in cui rientra in particolare il rispetto responsabile delle misure di protezione suggerite dal fabbricante. L'articolo 55 capoverso 2 OPChim concretizza l'articolo 8 capoverso 2 LPChim, stabilendo che vengano rispettate in particolare le informazioni riportate sull'imballaggio, sull'etichetta, sulla scheda di dati di sicurezza e negli scenari d'esposizione sull'utilizzazione sicura di sostanze e preparati. Il datore di lavoro che constata, nell'ambito del proprio obbligo di diligenza (art. 8 in combinato disposto con l'art. 25 LPChim), di non aver ricevuto informazioni sufficienti sull'utilizzazione sicura dei prodotti chimici è tenuto a procurarsele. Può richiederle

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al fornitore, che per principio ha l'obbligo di mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per un'utilizzazione sicura (art. 7 LPChim) o può acquisirle da altre fonti facilmente accessibili (come p. es. la banca dati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche [ECHA]). In ogni caso deve essere in possesso delle informazioni necessarie a proteggere i lavoratori prima di utilizzare i prodotti chimici nell'impresa.

Il requisito dell'articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione n. 170 di acquisire le informazioni pertinenti dal fornitore o da altre fonti ragionevolmente accessibili è pertanto soddisfatto dall'obbligo di diligenza previsto dal diritto in materia di prodotti chimici (art. 8 in combinato disposto con l'art. 25 LPChim) e dall'obbligo di interazione fra il datore di lavoro e il fornitore in merito alla protezione della salute e alla sicurezza sul lavoro.

Secondo il paragrafo 3, i datori di lavoro devono assicurarsi che saranno utilizzati soltanto i prodotti classificati secondo l'articolo 6 o identificati e valutati secondo l'articolo 9 paragrafo 3 ed etichettati o contrassegnati secondo l'articolo 7 nonché adottate tutte le opportune precauzioni al momento della loro utilizzazione.

Anche i requisiti del paragrafo 3 della Convenzione sono soddisfatti dall'obbligo di diligenza del datore di lavoro all'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 25 LPChim e agli articoli 55 e 57 OPChim. Non viene precisato che i prodotti chimici possono essere impiegati dal datore di lavoro unicamente se è stato rispettato in base al diritto vigente l'obbligo di controllo autonomo del fabbricante (vale a dire classificazione, etichettatura, imballaggio e schede di dati di sicurezza [ampliate]). L'obbligo di diligenza impone anche al datore di lavoro di tenere conto delle proprietà pericolose dei prodotti chimici e di adottare tutte le misure per proteggere la vita e la salute che lo stato della tecnica permette (art. 8 in combinato disposto con l'art. 25 LPChim).

L'articolo 8 primo periodo in combinato disposto con l'articolo 25 LPChim non indica esplicitamente quali fonti d'informazione vanno prese in considerazione per l'attuazione di queste due disposizioni. Solo il secondo periodo dell'articolo 8 LPChim specifica che «in particolare» va tenuto conto «delle pertinenti informazioni del
fabbricante». L'obbligo di diligenza consiste pertanto nel fatto che per il suo corretto adempimento vadano rispettate in primo luogo le indicazioni del fabbricante sui prodotti chimici, ma non lo limita a queste informazioni («in particolare»). Dato che il controllo autonomo dei fabbricanti consiste nell'acquisire tutte le informazioni accessibili, come per esempio quelle della banca dati ECHA (art. 5 cpv. 4 OPChim), è viceversa anche obbligo degli utilizzatori a titolo professionale assicurare, nell'adempiere ai propri obblighi di diligenza di cui all'articolo 8 LPChim, il rispetto di almeno tutte le informazioni del fabbricante per l'utilizzazione sicura dei prodotti chimici. Se non riescono a ottenerle dal fabbricante, devono optare per altre fonti loro accessibili onde poter definire le misure necessarie alla protezione della salute dei lavoratori.

Inoltre l'articolo 11a OPI impone al datore di lavoro di fare appello, in sede di utilizzazione di prodotti chimici pericolosi, a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono. I requisiti di cui all'articolo 10 paragrafo 3 della Convenzione sono pertanto soddisfatti dall'obbligo di diligenza di cui all'articolo 8 LPChim.

Il paragrafo 4 stabilisce che i datori di lavoro devono predisporre uno schedario relativo ai prodotti chimici pericolosi utilizzati sul lavoro che rinvii alle schede di dati di

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sicurezza. Tale schedario deve essere accessibile a tutti i lavoratori interessati e ai loro rappresentanti.

Un obbligo esplicito di tenere una lista dei prodotti chimici figura nell'OPIR. L'articolo 5 capoverso 1 lettera b OPIR impone alle aziende di stilare l'elenco delle quantità massime di sostanze, preparati o rifiuti speciali presenti nell'azienda che superano i quantitativi soglia ai sensi dell'allegato 1.1 nonché i quantitativi soglia utilizzabili.

Anche nel quadro del rilevamento dei rischi in base all'allegato 4.1 numero 22 OPIR (vedi art. 6 cpv. 4 OPIR) va stilato un elenco dei preparati, sostanze o rifiuti speciali presenti per unità d'indagine con designazione (nome chimico, numero CAS, nome commerciale ecc.), quantità massima, ubicazione e informazioni sulle proprietà fisicochimiche.

Inoltre l'articolo 23 OPChim obbliga le aziende a conservare la scheda di dati di sicurezza che ricevono per l'utilizzazione di questi prodotti chimici fintanto che utilizzano la sostanza o il preparato in questione. Tale obbligo di conservazione implica che le aziende dispongano di conoscenze sui prodotti chimici che utilizzano e sulle loro proprietà finché li impiegano.

In relazione ai diritti di informazione e partecipazione dei lavoratori si rinvia a quanto esposto in merito all'articolo 10 paragrafo 1.

L'articolo 10 può essere adottato.

Art. 11 In base all'articolo 11, al momento del travaso di prodotti chimici in altri recipienti o apparecchiature, i datori di lavoro devono assicurarsi che ne venga indicato il contenuto in modo da istruire i lavoratori circa l'identificazione di tali prodotti chimici, i pericoli che ne derivano e tutte le precauzioni da adottare ai fini della sicurezza.

Il nostro Collegio rinvia ai commenti formulati in relazione all'articolo 8 e alle regole previste dal diritto in materia di prodotti chimici sull'etichettatura dei contenitori in cui i prodotti chimici vengono travasati (art. 57 cpv. 6 lett. b e 62 cpv. 3 OPchim).

Alla luce di questi commenti l'articolo 11 può essere adottato.

Art. 12 Secondo l'articolo 12, i datori di lavoro devono a) fare in modo che i lavoratori non siano esposti ai prodotti chimici oltre i limiti di esposizione o di altri criteri di esposizione per la valutazione e controllo dell'ambiente di lavoro fissati dall'autorità competente oppure
da un ente da questa autorizzato o riconosciuto, conformemente alle norme nazionali o internazionali; b) valutare l'esposizione dei lavoratori ai prodotti chimici pericolosi; c) sorvegliare e registrare l'esposizione dei lavoratori ai prodotti chimici pericolosi qualora fosse necessario per garantire la loro sicurezza e tutelare la loro salute o se prescritto dall'autorità competente e d) assicurarsi che i dati relativi alla sorveglianza dell'ambiente di lavoro e dell'esposizione dei lavoratori che utilizzano prodotti chimici pericolosi siano conservati durante un periodo fissato dall'autorità competente e siano accessibili ai lavoratori e ai loro rappresentanti.

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La lettera a stabilisce il principio di igiene sul lavoro in base al quale i limiti dell'esposizione sul posto di lavoro nell'utilizzazione di prodotti chimici non devono essere superati. Questo principio è espresso anche nel diritto in materia di assicurazione contro gli infortuni e nel diritto in materia di prodotti chimici.

Secondo l'articolo 50 OPI, l'INSAI può, dopo aver sentito le cerchie interessate, emanare direttive sulle concentrazioni massime ammissibili (valori MAC) e sui valori di tolleranza biologica delle sostanze di lavoro (valori BAT). I valori MAC equivalgono alla concentrazione massima ammessa nell'aria, i valori BAT a un controllo e una valutazione medici dell'esposizione dei lavoratori a prodotti chimici tramite la definizione di prodotti di lavoro o di metaboliti di tali prodotti (parametro di sollecitazione) nel materiale biologico. Il rispetto dei limiti al posto di lavoro (lett. a) viene esplicitamente richiesto all'articolo 3 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali cagionate da sostanze chimiche: «È necessario predisporre accorgimenti tecnici, come dispositivi d'aspirazione, al fine di captare e di espellere dal luogo di lavoro i gas, i vapori e le polveri pericolose [...]; in particolare si deve evitare che il massimo di concentrazione ammissibile nel luogo di lavoro, secondo quanto comunicato dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, venga superato». Nella prassi l'INSAI o l'azienda effettuano per determinati prodotti e lavori misurazioni sull'esposizione per dimostrare il rispetto dei valori MAC o BAT.

Anche il diritto in materia di prodotti chimici rinvia, tramite l'articolo 17 OPChim relativo ai requisiti per l'elaborazione di scenari d'esposizione, all'allegato 1 del regolamento UE-REACH, in base al quale vanno derivati i valori limite per prodotto da non oltrepassare (cfr. allegato 1 numero 1.0.1 del regolamento UE-REACH). Questi limiti di esposizione vengono definiti Derived No Effect Level (DNEL) e corrispondono a una soglia espositiva al di sotto della quale il prodotto non pregiudica la salute umana. Il valore DNEL deve essere rispettato per controllare i rischi derivanti dall'utilizzazione di prodotti chimici pericolosi (cfr. allegato 1 numeri
5.1.1. e 6.4. del regolamento UE-REACH).

Per poter dimostrare il rispetto dei limiti sul posto di lavoro (valori MAC e valori DNEL) è necessario in linea di massima effettuare una valutazione dell'esposizione e dei rischi (lett. b). In relazione al diritto in materia di prodotti chimici, l'obbligo di diligenza ai sensi dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 25 LPChim impone all'impresa di tenere conto delle informazioni del fabbricante. Fra le informazioni che il fabbricante fornisce all'impresa rientra la scheda di dati di sicurezza con gli scenari d'esposizione (=scheda di dati di sicurezza ampliata).

Gli scenari d'esposizione includono le misure di sicurezza necessarie da attuare per l'impiego specifico dei prodotti chimici pericolosi onde garantire il rispetto del valore DNEL sul posto di lavoro. Lo scenario d'esposizione riporta il valore d'esposizione e il quoziente di rischio (= limite d'esposizione diviso per il limite sul posto di lavoro).

Per tutti gli altri prodotti chimici non classificati come pericolosi si possono stabilire obblighi agevolati per determinare l'esposizione e descrivere i rischi. La portata della valutazione dell'esposizione e dei rischi va tuttavia fissata specificamente per ogni situazione.

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Anche la procedura di autorizzazione per le SVHC, per esempio sostanze cangerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione nel quadro dell'allegato 1.17 ORRPChim obbliga le aziende a effettuare una valutazione dell'esposizione e del rischio per ogni impiego identificato nell'impresa. La valutazione dell'esposizione ha luogo normalmente tramite una misurazione o un controllo biologico.

Per quanto riguarda la lettera c, secondo l'articolo 11a OPI il datore di lavoro deve fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono. Quest'obbligo viene specificato agli articoli 11a­11g OPI. La base legale formale per queste disposizioni è costituita dall'articolo 83 capoverso 2 LAINF, secondo cui il Consiglio federale emana prescrizioni sulla cooperazione di medici del lavoro e di altri specialisti della sicurezza del lavoro nelle aziende. Sulla base dell'articolo 11b capoverso 1 OPI, la CFSL ha emanato la direttiva 6508 del 14 dicembre 200626 concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (direttiva MSSL).

La direttiva disciplina gli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne il ricorso agli specialisti della sicurezza sul lavoro e prevede l'attuazione di un piano sistematico di sicurezza sul lavoro (prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali) e tutela della salute.

In base all'allegato 1 della direttiva MSSL in linea di massima ogni azienda che fa uso di prodotti chimici pericolosi per la salute o che presentano un valore MAC dell'INSAI o che sono classificati come pericolosi per la salute ai sensi del regolamento UE-CLP è tenuta a rispettare l'obbligo di far ricorso a specialisti della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 11a OPI. I compiti di questi specialisti nell'ambito dell'obbligo menzionato sono definiti all'articolo 11e OPI e all'allegato 2 della direttiva MSSL e rispondono ai requisiti dell'articolo 12 della Convenzione. In relazione ai prodotti chimici si citano in questo contesto in particolare i seguenti compiti previsti dalla direttiva MSSL: controllare, tramite biomonitoraggio, i posti di lavoro, sulla base di misurazioni tecniche degli effetti pericolosi per la salute e sotto il profilo della medicina
del lavoro.

Ai sensi della direttiva MSSL, per i prodotti chimici particolarmente pericolosi per la salute il controllo dell'esposizione rientra fra i compiti standard. Per le SVHC è previsto nel quadro della procedura di autorizzazione ai sensi dell'allegato 1.17 ORRPChim anche un controllo dell'esposizione dei lavoratori. Inoltre, per prevenire malattie professionali proprie di determinate categorie d'aziende o generi di lavoro l'INSAI può, mediante decisione, assoggettare un'azienda o un lavoratore alle prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro (art. 70 cpv. 1 OPI).

L'INSAI può eseguire o far eseguire le relative visite (art. 71 cpv. 3 OPI) e prescrivere visite di controllo periodiche (art. 73 cpv. 1 OPI) o controlli medici dopo la cessazione dell'attività nociva alla salute (art. 74 OPI).

In base all'articolo 45 capoverso 2 OPChim il fabbricante deve conservare, per almeno dieci anni dall'ultima immissione sul mercato e, unitamente al relativo risultato, i documenti più importanti impiegati ai fini della valutazione e della classificazione o provvedere affinché siano disponibili (lett. d). L'obbligo di conservare campioni e prove dura fintanto che il loro stato ne consente la valutazione.

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www.cfsl.admin.ch > MSSL > Download > 6508 Direttiva MSSL

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L'obbligo di conservazione di cui all'articolo 23 OPChim garantisce che le schede di dati di sicurezza vengano conservate fintanto che nell'azienda si utilizzano la sostanza o il preparato chimico.

Inoltre l'articolo 60 capoverso 1bis CO suggerisce che la conservazione dei dati risultanti dalla sorveglianza tenga conto dei termini di prescrizione. Per i prodotti chimici i termini di prescrizione sono in ogni casi di 20 anni a partire dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

In merito agli obblighi di partecipazione e informazione del lavoratore si rinvia all'articolo 10 paragrafo 1.

Le misure di protezione garantite dal diritto svizzero consentono l'adozione dell'articolo 12 della Convenzione.

Art. 13 Nell'ambito delle loro responsabilità, secondo l'articolo 13 paragrafo 1 i datori di lavoro devono valutare i rischi derivanti dall'utilizzazione di prodotti chimici sul lavoro e garantire la protezione dei lavoratori contro tali rischi adottando mezzi appropriati, in particolare, a) scegliendo prodotti chimici che escludano o riducano al minimo i rischi; b) scegliendo tecniche che escludano o riducano al minimo i rischi; c) applicando adeguate misure di prevenzione tecnica; d) adottando sistemi e pratiche di lavoro che escludano o riducano al minimo i rischi; e) adottando adeguate misure di igiene del lavoro o f) qualora non fossero sufficienti le misure citate, distribuendo e mantenendo adeguatamente, senza costi per il lavoratore, attrezzature e indumenti di protezione individuali, vigilando sul loro uso.

I requisiti dell'articolo 13 della Convenzione sono soddisfatti in gran parte dalla direttiva MSSL. Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono infatti elaborare proposte anche nel quadro della direttiva MSSL per sostituire prodotti e tecnologie pericolosi per la salute o la procedura di lavoro. Forniscono consulenza e informano il datore di lavoro su aspetti della sicurezza del lavoro, in particolare in relazione a misure volte a eliminare difetti e ridurre i rischi, all'introduzione di nuove procedure di lavoro e sostanze chimiche, alla scelta di dispositivi di sicurezza e dispositivi di protezione individuale, alla formazione dei lavoratori sui pericoli aziendali a cui sono esposti e all'uso di dispositivi di sicurezza ed equipaggiamenti di protezione e ad
altre misure da adottare.

L'attuazione della gerarchia di misure di protezione sul posto di lavoro (lett. a­f) viene discussa normalmente nell'ambito dell'igiene sul lavoro secondo il cosiddetto principio STOP (= sostituzione [lett a], provvedimenti tecnici [lett. b e c] e organizzativi [lett. d ed e] e protezioni individuali [lett. f]). Questo principio gerarchico di prioritizzazione delle misure destinate alla protezione dei lavoratori sul posto di lavoro è esplicitamente previsto dall'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali cagionate da sostanze chimiche (qui di seguito: ordinanza DFI), dall'OPI e dall'OLL 3: ­

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la prima priorità concerne la sostituzione delle sostanze pericolose con altre meno nocive (art. 2 ordinanza DFI);

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qualora una sostituzione fosse impossibile vanno attuati provvedimenti tecnici (p. es. dispositivi di aspirazione alla fonte di emissione) e organizzativi (p. es.

formazioni) (art. 27 cpv. 1 OLL 3, art. 3 ordinanza DFI e art. 5 cpv. 1 OPI);

­

qualora anche i provvedimenti tecnico-organizzativi si rivelassero insufficienti o inattuabili per evitare ad esempio una malattia professionale, vanno messi a disposizione equipaggiamenti personali di protezione compatibili ed efficaci (p. es., apparecchi respiratori) (art. 27 cpv. 1 e cpv. 2 OLL 3, art. 4 ordinanza DFI e art. 5 cpv. 1 e 2 OPI).

Anche nel diritto in materia di prodotti chimici il principio della sostituzione trova applicazione in relazione alle regole nell'ambito dell'allegato 1.17 ORRPChim. Le sostanze riportate nell'allegato 1.17 ORRPChim, infatti, sono in linea di massima proibite in Svizzera. L'obiettivo è sostituire queste SVHC con altre meno pericolose.

In base al paragrafo 2, i datori di lavoro devono a) limitare l'esposizione ai prodotti chimici pericolosi in modo da proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; b) fornire i primi soccorsi e c) adottare disposizioni per fronteggiare le emergenze.

La limitazione dell'esposizione (lett. a) viene in genere garantita dal rispetto dei limiti sul posto di lavoro (cfr. considerazioni sull'art. 12 lett. a in combinato disposto con il principio STOP (cfr. considerazioni sull'art. 13 par. 1).

Il numero 2 capoverso 4 lettera b dell'allegato 1.17 ORRPChim in combinato disposto con l'articolo 60 paragrafo 10 del regolamento UE-REACH definisce inoltre espressamente, per le sostanze estremamente preoccupanti, che nonostante le eventuali condizioni di un'autorizzazione il titolare provvede affinché l'esposizione sia ridotta al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile.

In base all'articolo 55 capoverso 2 OPChim l'azienda che utilizza prodotti chimici deve rispettare fra l'altro le informazioni che figurano sulla scheda di dati di sicurezza.

La sezione 4 della scheda di dati di sicurezza stabilisce le misure specifiche di primo soccorso da adottare per il prodotto chimico interessato (lett. b). L'azienda è tenuta pertanto a rispettare le informazioni riportate alla sezione 4 della scheda di dati di sicurezza sull'organizzazione delle misure di primo soccorso. Anche l'articolo 36 OLL 3 prevede che i mezzi necessari per il pronto soccorso debbano essere stabilmente disponibili, proporzionatamente ai pericoli d'infortunio, all'importanza e all'ubicazione.

La sezione 5 della scheda dati di sicurezza contiene istruzioni sulle misure antincendio e la sezione 6 sulle misure precauzionali, gli equipaggiamenti di sicurezza e le procedure da seguire in caso di emergenza (lett. c).

Secondo l'articolo 11e capoverso 1 lettera b numero 5 OPI gli specialisti della sicurezza sul lavoro hanno anche la funzione, nel quadro dell'obbligo del datore di lavoro di fare ricorso
al loro intervento, di consigliare l'organizzazione in materia di primo soccorso, dell'assistenza medica in caso d'emergenza, di salvataggio e di lotta contro gli incendi.

L'articolo 13 della Convenzione, i cui requisiti sono pertanto soddisfatti dal diritto in materia di assicurazione contro gli infortuni e dal diritto del lavoro, può essere adottato.

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Art. 14 In base all'articolo 14, i prodotti chimici pericolosi inutilizzati nonché i recipienti vuoti che potrebbero ancora contenere residui di tali prodotti devono essere manipolati o eliminati in modo da escludere o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza, la salute e l'ambiente, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.

La scheda di dati di sicurezza (in particolare le sezioni 10 [Stabilità e reattività], 12 [Informazioni ecologiche], 13 [Considerazioni sullo smaltimento] e 15 [Informazioni sulla regolamentazione]) stabilisce gli obblighi più importanti dei datori di lavoro in merito alla manipolazione di resti di sostanze pericolose e al loro smaltimento.

L'obbligo di diligenza (art. 8 in combinato disposto con l'art. 25 LPChim) impone alle aziende, come menzionato in precedenza, di prestare attenzione alle proprietà pericolose e di prendere le misure necessarie per proteggere la vita e la salute. La LPAmb (art. 28) stabilisce che le sostanze possono essere utilizzate soltanto in modo che esse, i loro derivati o i loro rifiuti non possano mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo. Per quanto riguarda l'ulteriore utilizzazione e lo smaltimento, i prodotti chimici di cui un utilizzatore intende sbarazzarsi sono considerati rifiuti speciali. In tale contesto si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 22 giugno 200527 sul traffico di rifiuti (OTRif).

L'articolo 14 può pertanto essere adottato.

Art. 15 Secondo l'articolo 15, i datori di lavoro devono a) istruire i lavoratori sui pericoli connessi con l'esposizione ai prodotti chimici utilizzati sul lavoro; b) istruire i lavoratori sul modo di ottenere e utilizzare le informazioni che figurano sulle etichette e sulle schede di dati di sicurezza; c) utilizzare le schede di dati di sicurezza come anche qualsiasi informazione relativa al luogo di lavoro per elaborare, ove occorra per scritto, istruzioni per i lavoratori e d) garantire ai lavoratori una formazione continua in merito alla prassi e alle procedure da seguire per la sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro.

Come menzionato nel commento all'articolo 10 paragrafo 1, la legge sulla partecipazione (art. 9 cpv. 1 e 10 lett. a), la LL (art. 6 cpv. 3 primo periodo e 82 cpv. 2) e l'OPI (art. 6a) prevedono un diritto per i lavoratori e
i loro rappresentanti all'informazione e alla partecipazione, che soddisfa i requisiti delle lettere a­d.

Informazione, istruzione e formazione vengono disciplinate da più atti normativi (art. 5 OLL 3 e indicazioni relative a questo articolo, art. 6 cpv. 1 OPI, art. 55 OPChim, direttiva MSSL e promemoria SECO n. 104 del settembre 200028 «Mitwirkung: Arbeit und Gesundheit»): ­

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i lavoratori devono essere informati e istruiti circa i pericoli in azienda e le misure sulla protezione della salute e la sicurezza sul lavoro (lett. a); RS 814.610 www.seco.admin.ch > Publikationen & Dienstleistungen > Publikationen > Arbeit > Arbeitsbedingungen > Merkblätter und Checklisten > Merkblatt: Arbeit und Gesundheit (disponibile in ted. e franc.)

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i lavoratori devono essere messi al corrente di tutti gli avvenimenti, novità (p. es. introduzione di nuove sostanze critiche) e modifiche che riguardano gli ambiti summenzionati (lett. a);

­

se è tenuta a ricorrere a specialisti MSSL, l'azienda deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti sui compiti di questi specialisti (lett. a);

­

i lavoratori conoscono i possibili pericoli nell'ambito della protezione della salute e sanno come gestirli in modo sicuro (lett. b);

­

in base all'articolo 55 capoverso 2 OPChim il datore di lavoro deve rispettare le informazioni che figurano sull'imballaggio, sull'etichetta e sulla scheda di dati di sicurezza (lett. c);

­

le soluzioni settoriali mettono a disposizione delle aziende, nel quadro dell'obbligo di ricorso a specialisti MSSL, un sistema di sicurezza specifico (manuali) e liste di controllo e propongono formazioni e altri servizi (lett. d)29.

L'articolo 15 può essere adottato alla luce di questa base giuridica.

Art. 16 L'articolo 16 prevede che i datori di lavoro debbano, entro il limiti delle loro responsabilità, collaborare il più strettamente possibile con i lavoratori o i loro rappresentanti per quanto concerne la sicurezza nell'utilizzazione di prodotti chimici sul lavoro.

L'articolo 16 può essere adottato, visto che l'obbligo di collaborare con i lavoratori è previsto dalla legislazione svizzera agli articoli 82 LAINF, 3­10 OPI, 6 LL e 3­9 OLL 3.

La parte V (art. 17) stabilisce i doveri dei lavoratori.

Art. 17 In base all'articolo 17 paragrafo 1, i lavoratori devono collaborare il più strettamente possibile con i datori di lavoro nell'esecuzione delle responsabilità che incombono loro e rispettare tutte le procedure e prassi relative alla sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro.

Secondo la legislazione svizzera il lavoratore deve cooperare con il datore di lavoro nell'attuazione dei provvedimenti sulla protezione della salute (art. 6 cpv. 3 LL, 82 cpv. 2 e 3 LAINF, 6 OLL 3 e 6a OPI).

Secondo il paragrafo 2, i lavoratori devono adottare tutte le misure ragionevoli per escludere o ridurre al minimo, per sé stessi e per gli altri, i rischi connessi con l'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro.

Gli articoli 82 capoversi 2 e 3 LAINF, 6 capoverso 3 LL, 11 OPI e 10 OLL 3 disciplinano gli obblighi del lavoratore. Il lavoratore deve in particolare osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare i dispositivi di

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www.cfsl.ch > MSSL > Soluzioni settoriali

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protezione individuale e non deve compromettere l'efficacia delle installazioni di protezione (art. 11 OPI e 10 OLL 3).

Questi articoli consentono di adottare l'articolo 17 della Convenzione.

La parte VI (art. 18) stabilisce i diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Art. 18 Secondo l'articolo 18 paragrafo 1, i lavoratori devono avere il diritto di allontanarsi dal pericolo derivante dall'utilizzazione dei prodotti chimici qualora abbiano un valido motivo di credere che sussista un rischio imminente e serio per la loro sicurezza o salute e devono comunicarlo senza indugio al loro superiore.

Il diritto dei lavoratori all'interruzione del lavoro in caso di pericolo imminente è previsto dal CO. L'articolo 328 CO obbliga il datore di lavoro a rispettare e proteggere la personalità del lavoratore. Se le condizioni di lavoro sono in contrasto con il rispetto della personalità dei lavoratori, questi hanno il diritto di rifiutare di fornire prestazioni di lavoro. Inoltre il dovere di fedeltà (art. 321a CO) del lavoratore prevede che egli, a seconda delle circostanze e delle sue responsabilità, informi il datore di lavoro e adotti in una situazione speciale le misure idonee a evitare il verificarsi di un danno o a contenerne le conseguenze. Infine gli articoli 11 capoverso 2 OPI e 10 capoverso 2 OLL 3 stabiliscono che il lavoratore, se constata anomalie compromettenti la sicurezza sul lavoro e la salute, deve immediatamente eliminarle. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi, deve annunciare senza indugio le anomalie al datore di lavoro.

Qualora la sicurezza del lavoratore non sia più altrimenti garantita, il datore di lavoro deve far sospendere il lavoro negli edifici o nei locali oppure nelle parti di lavoro o nelle installazioni corrispondenti finché sia stato rimediato al difetto o all'anomalia, a meno che l'interruzione non contribuisca ad aumentare il pericolo (art. 4 OPI).

Secondo il paragrafo 2, i lavoratori che si allontanano da un pericolo, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo o che fanno uso di qualsiasi altro diritto sancito dalla Convenzione, devono essere protetti contro conseguenze ingiustificate.

La protezione del lavoratore contro conseguenze ingiustificate quando fa valere il diritto a porsi in sicurezza rientra fra le disposizioni del CO sulla
protezione dalla disdetta del lavoratore (art. 336 CO). La Convenzione non chiede tuttavia una protezione assoluta segnatamente in merito alla disdetta.

In base al paragrafo 3, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti devono poter ottenere a) informazioni sull'identificazione dei prodotti chimici utilizzati sul lavoro, le loro proprietà pericolose e le misure precauzionali da adottare, l'istruzione e la formazione; b) l'informazione che figura sulle etichette e sui contrassegni; c) le schede di dati di sicurezza e d) ogni altra informazione da conservare ai sensi della Convenzione.

Alla luce dei commenti in relazione agli articoli 10 paragrafo 1, 12 lettera d e 15 della Convenzione, l'obbligo del datore di lavoro previsto al paragrafo 3 è di informare i lavoratori e i loro rappresentanti sui pericoli connessi all'esposizione ai prodotti chimici utilizzati sui luoghi di lavoro (lett. a), di istruirli sul modo di ottenere e utilizzare le informazioni che figurano sulle etichette e sulle schede di dati di sicurezza

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(lett. b), di utilizzare le schede di dati di sicurezza nonché qualsiasi informazione relativa al luogo di lavoro per elaborare istruzioni per i lavoratori (lett. c) e di garantire ai lavoratori una formazione continua in merito alla prassi e alle procedure da seguire per la sicurezza nell'utilizzazione dei prodotti chimici sul lavoro (lett. d).

Il paragrafo 4 prevede infine quanto segue: qualora la divulgazione dell'identificazione specifica di un composto di una miscela chimica a un concorrente dovesse nuovere all'attività del datore di lavoro, questi può, fornendo l'informazione di cui al paragrafo 3, tutelare detta identificazione con qualsiasi mezzo autorizzato dall'autorità competente, conformemente all'articolo 1 paragrafo 2 lettera b.

A questo proposito si rinvia al commento all'articolo 1 paragrafo 2 lettera b. Le informazioni ivi richieste coprono le informazioni specifiche richieste dall'articolo 18 della Convenzione.

L'articolo 18 può essere adottato.

La parte VII della Convenzione (art. 19­27) definisce le responsabilità degli Stati esportatori.

Art. 19 L'articolo 19 chiede che uno Stato membro esportatore che vieta totalmente o parzialmente sul proprio territorio l'utilizzazione dei prodotti chimici pericolosi per motivi di sicurezza e di salute sul lavoro deve comunicare tale divieto a tutti i Paesi nei quale esporta il proprio prodotto.

In Svizzera l'OPICChim disciplina il sistema d'informazione per l'importazione e l'esportazione di determinate sostanze e preparati il cui impiego è vietato o soggetto a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute dell'essere umano o sull'ambiente. L'ordinanza si applica a sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell'ambiente e a sostanze soggette alla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa (procedura PIC). Alla Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 199830 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale hanno aderito finora 154 Paesi, fra cui quelli limitrofi Austria, Francia, Germania e Italia.

L'articolo 19 può essere adottato.

Art. 20­27 Gli articoli 20­27 contengono le disposizioni finali abituali e non danno adito a commenti particolari.

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RS 0.916.21

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Punti essenziali della Convenzione n. 174 dell'OIL

Il preambolo della Convenzione rinvia alla necessità di a) prevenire gli incidenti rilevanti; b) ridurre al minimo i rischi di incidenti rilevanti e c) ridurre al minimo gli effetti di tali incidenti. Per raggiungere questi obiettivi la Convenzione prevede fra l'altro le misure seguenti: ­

elaborazione di un sistema che permetta di identificare gli impianti a rischio di incidente rilevante;

­

obbligo di preparare un rapporto di sicurezza;

­

obbligo di dare l'allarme in caso di incidenti rilevanti.

Le suddette misure sono previste dal diritto svizzero nell'OPIR. Anche questa ordinanza mira infatti a prevenire incidenti rilevanti e a ridurre i rischi e le conseguenze di tali incidenti. Lo scopo definito all'articolo 1 OPIR è di proteggere la popolazione e l'ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti. La protezione dei lavoratori non è l'oggetto principale di questa normativa.

La protezione della popolazione e dei lavoratori in Svizzera è garantita da un sistema articolato di atti normativi. Come menzionato sopra, lo scopo dell' OPIR è in primo luogo quello di proteggere la popolazione e l'ambiente da danni gravi dovuti a incidenti rilevanti. Il diritto del lavoro è sancito da varie fonti giuridiche. Il diritto del lavoro privato è disciplinato principalmente dal CO negli articoli 319362. Si tratta di disposizioni che regolano il contratto individuale di lavoro. Nel diritto del lavoro pubblico rientra il diritto della protezione del lavoratore, che comprende fra l'altro la LL e le sue ordinanze, in particolare l'OLL 3 e l'OLL 4 nonché la LAINF e le sue ordinanze, in particolare l'OPI. Pertinenti in materia sono anche la LPChim e la legge sulla partecipazione.

In sede di esame della Convenzione va inoltre tenuto conto delle seguenti leggi e ordinanze: LPAmb, legge del 17 dicembre 200431 sulla trasparenza (LTras) e OPICChim.

Secondo gli articoli 6 LL e 82 LAINF, a tutela della salute dei lavoratori e per prevenire infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori. Gli articoli 3­10 OPI concretizzano gli obblighi del datore di lavoro definiti in linea di massima all'articolo 82 LAINF per garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro. L'OPI prevede inoltre che il datore di lavoro deve fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono (art. 11a OPI). Una funzione centrale degli specialisti della sicurezza sul lavoro è valutare i pericoli che insorgono in azienda. In questa valutazione vanno stimate le conseguenze
sulle persone esposte ai pericoli in relazione alla probabilità che si verifichino e all'entità del danno (art. 11e cpv. 1 OPI). In tale procedura vengono presi in considerazione fra l'altro i rischi di infortuni. Gli specialisti della sicurezza sul lavoro consigliano e informano il datore di lavoro su aspetti della sicurezza sul lavoro, in 31

RS 152.3

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particolare sui provvedimenti riguardanti l'eliminazione dei difetti e la diminuzione dei rischi (art. 11e cpv.1 lett. b n. 1 OPI).

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Commento ai singoli articoli della Convenzione n.

174 dell'OIL

La Convenzione n. 174 è suddivisa in sette parti e comprende 22 articoli.

La parte I della Convenzione («Campo d'applicazione e definizioni») contiene gli articoli 1­3.

Art. 1 Secondo l'articolo 1 paragrafo 1 la Convenzione ha per oggetto la prevenzione degli incidenti rilevanti implicanti prodotti chimici pericolosi e la limitazione delle conseguenze di tali incidenti.

Secondo l'articolo 1 capoverso 1 OPIR, scopo dell'ordinanza è di proteggere la popolazione e l'ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti. La LPChim mira dal canto suo a proteggere la vita e la salute umana, vale a dire i lavoratori e la popolazione in generale, dagli effetti nocivi di sostanze e preparati (art. 1).

Il paragrafo 2 precisa che la Convenzione si applica agli impianti a rischio di incidente rilevante.

L'articolo 1 capoverso 2 OPIR definisce il campo d'applicazione dell'ordinanza. Esso si estende alle aziende in cui i quantitativi soglia per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati e alle aziende in cui viene eseguita un'attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato, la quale, in virtù dell'ordinanza del 9 maggio 201232 sull'impiego confinato deve essere assegnata alla classe 3 o 4. L'OPIR include anche le vie di comunicazione (impianti di trasporto in condotta, impianti ferroviari, strade e Reno) sulle quali vengono trasportate merci pericolose, sulla base dell'ordinanza del 26 giugno 201933 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC), dell'RSD, dell'SDR e dell'ordinanza del DATEC del 2 marzo 201034 sulla messa in vigore dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna.

In base al paragrafo 3, questo capitolo non si applica a) agli impianti nucleari e alle fabbriche che trattano sostanze radioattive, ad eccezione delle parti di tali impianti nelle quali sono trattate sostanze non radioattive; b) agli impienti militari e c) al trasporto al di fuori del sito di un impianto, sempre che non avvenga mediante condotta.

Anche in Svizzera gli impianti e i trasporti sottoposti alla legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione (lett. a), sono esclusi dall'OPIR (art. 1 cpv. 4). Il campo d'applicazione dell'OPIR (art. 1 cpv. 2) è invece più esteso di quello della Convenzione: tiene conto anche degli impianti militari (lett. b) e comprende le vie di 32 33 34

RS 814.912 RS 746.11 RS 747.224.141

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comunicazione (impianti di trasporto in condotta, impianti ferroviari, strade e Reno) sulle quali vengono trasportate merci pericolose (lett. c).

In base al paragrafo 4, un Membro che ratifichi la Convenzione può, consultate le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate come pure altre parti interessate, escludere dal campo d'applicazione della Convenzione impianti o rami di attività economica per i quali è assicurata una protezione equivalente.

Quest'obbligo è soddisfatto in Svizzera dalla partecipazione e dalla consultazione delle parti sociali in sede di elaborazione e revisione delle nostre disposizioni di legge e delle direttive degli organi di controllo. Nel presente caso non viene fatto uso della possibilità di escludere impianti o rami di attività economica dall'applicazione della Convenzione.

L'articolo 1 può pertanto essere adottato.

Art. 2 L'articolo 2 stabilisce quanto segue: se si pongono problemi particolari di una certa importanza, tali da rendere impossibile attuare immediatamente l'insieme dei provvedimenti di prevenzione e di protezione previsti dalla Convenzione, il Membro deve, consultate le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative come pure altre parti interessate che potrebbero essere toccate, approntare piani d'applicazione a tappe di dette misure, secondo un calendario predefinito.

In sede di attuazione dell'OPIR viene applicato il principio partecipativo. Gli aiuti all'esecuzione vengono redatti sempre in gruppi di lavoro con la partecipazione di tutte le parti interessate e posti in consultazione. Inoltre l'articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge sulla partecipazione prevede particolari diritti di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori su questioni di sicurezza durante il lavoro ai sensi dell'articolo 82 capoverso 2 LAINF e di protezione sul lavoro ai sensi dell'articolo 48 LL.

L'articolo 2 può essere adottato.

Art. 3 L'articolo 3 contiene le seguenti definizioni: ai fini della Convenzione a) il termine «prodotto pericoloso» designa un prodotto puro o sotto forma di miscela che, per le sue proprietà chimiche, fisiche o tossicologiche, presenti, solo o in combinazione con altri, un pericolo; b) il termine «quantità-soglia» designa, per ciascun prodotto o categoria di prodotti
pericolosi, la quantità specificata dalla legislazione nazionale per condizioni determinate che, se superata, qualifica un impianto come a rischio di incidente rilevante; c) l'espressione «impianto a rischio di incidente rilevante» designa un impianto in cui sono fabbricati, trasformati, manipolati, utilizzati, eliminati o immagazzinati, in permanenza o temporaneamente, uno o più prodotti o categorie di prodotti pericolosi e in quantità superiori a quelle soglia; d) il termine «incidente rilevante» designa un evento improvviso, quale un'emissione, un incendio o un'esplosione d'importanza rilevante, nello svolgimento di un'attività all'interno di un impianto a rischio di incidente rilevante, che implichi uno o più prodotti pericolosi e che comporti un pericolo grave, immediato o differito, per i lavoratori, la popolazione o 32 / 48

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l'ambiente; e) il termine «rapporto di sicurezza» designa un documento scritto contenente informazioni tecniche, di gestione e di funzionamento relative ai pericoli e rischi che un impianto a rischio di incidente rilevante comporta e al padroneggiamento di tali pericoli e rischi, e che giustifichi i provvedimenti presi per la sicurezza dell'impianto e f) il termine «quasi incidente» designa ogni evento improvviso implicante uno o più prodotti pericolosi che, in assenza di effetti, azioni o sistemi di contenimento avrebbe potuto dare luogo a un incidente rilevante.

L'espressione «prodotto pericoloso» (lett. a) non viene impiegata espressamente nell'OPIR. L'OPIR si applica tuttavia ad aziende in cui i quantitativi soglia, ai sensi dell'allegato 1.1, per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati (art. 1 cpv. 2 lett. a). In base all'art. 3 LPChim sono considerati pericolosi le sostanze e i preparati che possono mettere in pericolo la vita o la salute in virtù di effetti fisicochimici o tossici. Le definizioni della legislazione svizzera corrispondono a quelle della Convenzione.

In base all'articolo 1 capoverso 2 lettera a OPIR viene definita nell'allegato 1.1. OPIR la quantità-soglia (lett. b), il cui superamento qualifica un impianto come a rischio di incidente rilevante.

L'espressione «impianto a rischio di incidente rilevante » (lett. c) non è definita esplicitamente e in modo unitario nell'OPIR. In base all'articolo 2 capoverso 1 OPIR, un'azienda comprende gli impianti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 7 LPAmb uniti da stretto nesso spaziale-funzionale (area dell'azienda). Per impianti s'intendono ai sensi dell'articolo 7 capoverso 7 LPAmb le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili. Dato che l'OPIR si applica fra l'altro ad aziende in cui i quantitativi soglia per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati (art. 1 cpv. 2 lett. a) o alle aziende in cui viene eseguita un'attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato (art. 1 cpv. 2), gli impianti che rientrano nell'OPIR corrispondono per analogia al concetto di «impianto a rischio di incidente rilevante» della Convenzione.
Un «incidente rilevante» (lett. d) ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 OPIR è un evento straordinario in un'azienda, su una via di comunicazione o lungo un impianto di trasporto in condotta, che causi effetti notevoli: a) fuori dell'area dell'azienda, b) sulla o fuori della via di comunicazione o c) fuori dell'impianto di trasporto in condotta. La definizione svizzera del concetto di «incidente rilevante» coincide dunque con quella della Convenzione. Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area dell'azienda si applicano la LL e le OLL 3 e 4, la LAINF e l'OPI nonché la LPchim. La LL e l'OPI sono applicabili a tutte le aziende. Ai sensi della legislazione, per azienda si intende l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati (art. 1 cpv. 1 e 2 LL, art. 1 OPI). Secondo gli articoli 6 LL e 82 LAINF, a tutela della salute dei lavoratori e per prevenire infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori.

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L'OPI prevede inoltre che il datore di lavoro deve fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono (art. 11a OPI). Una funzione centrale degli specialisti della sicurezza sul lavoro è valutare i pericoli che insorgono in azienda. In questa valutazione vanno stimate le conseguenze sulle persone esposte ai pericoli in relazione alla probabilità che si verifichino e all'entità del danno (art. 11e cpv. 1 OPI). In tale procedura vengono presi in considerazione sia gli incidenti rilevanti sia tutti gli altri incidenti. La LPChim è applicabile all'utilizzazione di sostanze e preparati (art. 2 cpv. 1) e prevede che chi utilizza a titolo professionale o commerciale sostanze o preparati debba, per proteggere la vita e la salute degli impiegati, prendere tutte le misure di cui l'esperienza ha mostrato la necessità, che lo stato della tecnica permette di applicare e che appaiono adeguate alla situazione dell'impresa (art. 25 Abs. 1 LPChim).

Il concetto di «rapporto di sicurezza» (lett. e) corrisponde all'analisi dei rischi ai sensi dell'allegato 4 OPIR (art. 6 cpv. 3).

L'espressione «quasi incidente» (lett. f) non viene utilizzata così nell'OPIR, ma la lettera i dell'allegato 2.2 OPIR parla di guasti importanti, che nel significato equivale a «quasi incidenti».

L'articolo 3 può essere adottato.

La parte II («Principi generali») comprende gli articoli 4­6.

Art. 4 Secondo l'articolo 4 paragrafo 1, ciascun Membro deve, tenendo conto della legislazione, delle condizioni e pratiche nazionali e consultandosi con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative come pure con le altre parti interessate che possono essere toccate, formulare, attuare e rivedere periodicamente una politica nazionale coerente in materia di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di incidenti rilevanti.

Le varie leggi che disciplinano la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dagli incidenti (cfr. n. 5) rispondono alle esigenze di formulare una politica nazionale coerente. Nell'ambito dell'OPIR è previsto il «gruppo di contatto» comprendente tutti i servizi di esecuzione. Il gruppo si incontra due volte all'anno per definire la propria politica. Le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro vengono coinvolte nell'elaborazione degli aiuti all'esecuzione.

In relazione all'esecuzione si rinvia al commento all'articolo 2. La CFSL coordina le misure di prevenzione, gli organi esecutivi e l'applicazione uniforme delle prescrizioni nell'ambito della protezione dei lavoratori e nel caso dell'utilizzazione di sostanze chimiche sul posto di lavoro garantisce una politica coerente in materia di sicurezza, vale a dire in sede di esecuzione da parte degli organi esecutivi previsti dalla LL (Cantoni e SECO) e dell'INSAI (art. 85 LAINF) delle disposizioni volte a evitare infortuni e malattie professionali. Le procedure di consultazione ordinarie previste in Svizzera per l'elaborazione di atti normativi e la presenza di commissioni consultive a livello federale soddisfano i requisiti in materia di consultazione dei lavoratori.

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In base al paragrafo 2, tale politica dev'essere attuata mediante misure di prevenzione e di protezione per gli impianti a rischio di incidente rilevante e, per quanto realizzabile, deve promuovere l'uso delle migliori tecniche di sicurezza disponibili.

Secondo l'articolo 52a OPI, per assicurare un'applicazione uniforme e adeguata delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la CFSL può elaborare direttive. Essa tiene conto del diritto internazionale in materia. Dato che la CFSL si compone di rappresentanti degli assicuratori, degli organi esecutivi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 85 cpv. 2 LAINF), l'articolo 4 della Convenzione può essere adottato.

Art. 5 In base all'articolo 5 paragrafo 1, l'autorità competente o un organismo abilitato riconosciuto dall'autorità competente deve, consultate le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e delle altre parti interessate che potrebbero essere toccate, istituire un sistema che permetta di individuare gli impianti a rischio di incidente rilevante definiti nell'articolo 3 lettera c sulla base di un elenco di prodotti pericolosi o di categorie di prodotti pericolosi, o di entrambi, con le corrispondenti quantità-soglia, conformemente alla legislazione nazionale o alle norme internazionali.

In Svizzera l'individuazione degli impianti a rischio di incidente rilevante è prevista dall'OPIR e dal suo allegato. I detentori di aziende che rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza (art. 1 cpv. 2) devono inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente una descrizione succinta dell'azienda e l'elenco delle quantità massime di sostanze, preparati o rifiuti speciali presenti nell'azienda che superano i quantitativi soglia (art. 5 cpv. 1 lett. a e b). Il Tribunale federale definisce detentore di un impianto la persona fisica o giuridica che, da sola o assieme ad altre persone, determina la situazione dell'impianto e ne è responsabile. Detentore di un impianto è quindi chi « effettivamente e giuridicamente è in condizione di adempiere agli impegni previsti dalla legge» (pag. 11 del Manuale del 201835 concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, in riferimento alla decisione dell'11 marzo 1987 del Tribunale federale, ricorso di diritto amministrativo,
in re «Oltner Lagerhaus- und Speditionsgesellschaft AG» [DTF 113 Ib 60]. Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive della LPAmb (art. 39 cpv. 1). Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) era responsabile della redazione dell'OPIR e pertanto della istituzione di questo sistema.

Le procedure di consultazione abituali per l'emanazione di testi legislativi soddisfano l'esigenza delle associazioni professionali di essere ascoltate.

Il paragrafo 2 stabilisce che il sistema menzionato deve essere riveduto e aggiornato periodicamente.

Secondo l'articolo 23a capoverso 1 OPIR, il DATEC può, previa consultazione degli interessati e se necessario dal punto di vista dello sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, del potenziale di pericoli e del volume di merci pericolose, adeguare gli 35

www.ufam.admin.ch > Temi > Incidenti rilevanti > Pubblicazioni e studi > Manuale concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

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allegati 1.1 numero 3 e 1.2a di questa ordinanza. Il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale dell'interno e previa consultazione della Commissione federale per la sicurezza biologica, può anche adeguare l'elenco dell'allegato 1.4 se acquisisce nuove conoscenze sulle proprietà di determinati organismi (art. 23a cpv. 2 OPIR). In tal modo il DATEC può verificare e adeguare gli allegati che delimitano il campo d'applicazione e di conseguenza il sistema di identificazione.

L'articolo 5 può essere adottato.

Art. 6 Secondo l'articolo 6, dopo consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, l'autorità competente deve prendere disposizioni specifiche al fine di proteggere le informazioni confidenziali che le sono trasmesse o fornite conformemente a uno qualunque degli articoli 8, 12, 13 o 14, la cui divulgazione sarebbe, per la sua natura, atta a nuocere alle attività di un datore di lavoro, a condizione che tale disposizione non comporti rischi rilevanti per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente.

Nell'ambito della protezione dell'ambiente vige in generale il principio della trasparenza e non quello della segretezza. In presenza di motivi che si oppongono alla pubblicazione di queste informazioni, le autorità si orientano per analogia alla legge sulla trasparenza e alle rispettive disposizioni cantonali. L'articolo 7 LTras stabilisce le eccezioni al principio della trasparenza. In particolare il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può: b) perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità; c) compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera o g) comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari. Inoltre sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l'osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto (art. 10e cpv. 2 LPamb) se le autorità ottemperano al loro obbligo d'informazione secondo l'articolo 10e LPAmb. Nell'ambito della protezione dei lavoratori, l'articolo 69f OPI prevede che la commissione di coordinamento possa mettere dati anonimizzati a disposizione di autorità, organizzazioni e privati, per le
loro valutazioni. La commissione di coordinamento garantisce che la comunicazione di dati a terzi non permetta di risalire in particolare all'identità delle aziende registrate nella banca dati inerente all'esecuzione, delle autorità coinvolte, degli assicurati o degli assicuratori (art. 69f cpv. 2 OPI).

L'articolo 6 può essere adottato.

La parte III («Responsabilità dei datori di lavoro») comprende gli articoli 7­14.

Art. 7 e 8 Gli articoli 7 e 8 vengono esaminati insieme in quanto il diritto svizzero combina l'individuazione e l'obbligo di notifica. L'articolo 7 disciplina l'obbligo di individuazione dei datori di lavoro. Prevede che i datori di lavoro debbano individuare ogni impianto a rischio di incidente rilevante sotto il loro controllo, sulla base del sistema menzionato nell'articolo 5. L'articolo 8 disciplina l'obbligo di notifica dei datori di 36 / 48

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lavoro. Il paragrafo 1 impone ai datori di lavoro di notificare all'autorità competente qualsiasi impianto a rischio di incidente rilevante da loro individuati a) secondo un calendario prefissato, nel caso di un impianto esistente o b) prima della sua messa in servizio, nel caso di un impianto nuovo. Secondo il paragrafo 2, la chiusura definitiva di un impianto a rischio di incidente rilevante deve essere preventivamente notificata all'autorità competente da parte del datore di lavoro.

Il nostro Collegio rinvia ai suoi commenti all'articolo 5 paragrafo 1. In base all'articolo 5 capoverso 1 OPIR, il detentore di un'azienda deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente varie informazioni sull'azienda e sulle sostanze utilizzate. In base all'articolo 36 LPAmb e all'articolo 23 capoverso 1 OPIR, i Cantoni eseguono l'OPIR nella misura in cui l'esecuzione non incomba alla Confederazione.

Per gli impianti esistenti, l'OPIR prevede termini di notifica dopo ogni modifica (art. 25a e 25b).

Inoltre l'articolo 7 capoverso 1 LL prevede che chiunque intende costruire o trasformare un'azienda industriale debba proporne i piani all'approvazione dell'autorità cantonale. L'autorità cantonale approva i piani conformi alle prescrizioni; ove occorra, essa può subordinare l'approvazione a speciali misure protettive (art. 7 cpv. 2 LL).

Sono industriali ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LL le aziende che usano impianti fissi permanenti per produrre, trasformare o trattare dei beni o per generare, trasformare o trasportare energia, purché a) il modo o l'organizzazione del lavoro siano determinati o dall'uso di macchine o di altre apparecchiature tecniche o dall'esecuzione in serie e il personale a ciò occupato consti di almeno sei lavoratori; b) il modo o l'organizzazione del lavoro siano essenzialmente determinati da procedimenti automatizzati oppure c) la vita o la salute dei lavoratori siano esposte a pericoli particolari.

L'OLL 4 disciplina la procedura d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio per le aziende industriali. La procedura d'approvazione dei piani punta a garantire che le prescrizioni sulla protezione della salute e la prevenzione degli incidenti vengano soddisfatte già nella fase di pianificazione di un'azienda industriale o di un'azienda con pericoli particolari e
non dopo l'avvio dell'attività. La procedura d'approvazione dei piani si applica, oltre che alle aziende industriali, ad aziende non industriali con notevoli pericoli aziendali (art. 1 cpv. 2 OLL 4). Il permesso d'esercizio viene rilasciato solo quando la costruzione e le installazioni dell'azienda coincidono con i piani approvati. Queste procedure sono specificate negli articoli 37­44 OLL 4 e soddisfano i contenuti in materia di individuazione e notifica.

L'OPIR non prevede espressamente l'obbligo di notifica della chiusura definitiva di un impianto a rischio di incidente rilevante. L'OLL 4 prevede tuttavia che se un'azienda non adempie più le condizioni per l'assoggettamento, l'autorità cantonale abroga l'assoggettamento (art. 34 OLL 4).

Pertanto gli articoli 7 e 8 possono essere adottati.

Art. 9 L'articolo 9 disciplina i provvedimenti che i datori di lavoro devono prendere a livello di impianto. Prevede che per ogni impianto a rischio di incidente rilevante, i datori di lavoro debbano istituire e mantenere un sistema documentato di prevenzione e di protezione da tali rischi che comprenda a) l'individuazione e l'analisi dei rischi come 37 / 48

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pure la valutazione dei rischi, compresa la presa in considerazione delle interazioni possibili tra i prodotti; b) misure tecniche concernenti in particolare la concezione, i sistemi di sicurezza, la costruzione, la scelta di prodotti chimici, il funzionamento, la manutenzione e l'ispezione sistematica dell'impianto; c) misure organizzative concernenti in particolare la formazione e l'istruzione del personale, la fornitura di equipaggiamenti atti ad assicurarne la sicurezza, il livello degli effettivi, gli orari di lavoro, la ripartizione delle responsabilità come pure il controllo delle aziende esterne e dei lavoratori temporanei che operano sul sito dell'impianto; d) piani e procedure d'urgenza che comportano in particolare i) l'elaborazione di piani e procedure d'urgenza efficaci, comprese procedure mediche d'urgenza, da applicare sul sito in caso di incidente rilevante o di minaccia di un simile incidente, la verifica e la valutazione periodiche dell'efficacia di detti piani e procedure nonché la loro revisione quando necessaria; ii) la trasmissione di informazioni sugli incidenti possibili e sui piani d'intervento sul sito alle autorità e agli organi incaricati di allestire i piani e le procedure di intervento volte a proteggere la popolazione e l'ambiente al di fuori del sito dell'impianto; iii) tutte le consultazioni necessarie con tali autorità e organi; e) misure volte a limitare le conseguenze di un incidente rilevante; f) la consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti e g) disposizioni volte a migliorare il sistema, comprese misure per raccogliere informazioni e analizzare gli incidenti e i quasi incidenti.

Gli insegnamenti tratti devono essere discussi con i lavoratori e i loro rappresentanti e devono essere registrati conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 OPIR il detentore deve adottare tutte le misure di sicurezza generali. Nella messa in opera delle misure occorre procedere secondo le indicazioni dell'allegato 2.1 e tener conto in particolare delle misure previste negli allegati 2.2­2.5 (art. 3 cpv. 3). In Svizzera questo sistema documentato di prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti è previsto nell'allegato all'OPIR. La lettera i dell'allegato 2.1 OPIR prevede l'obbligo di documentare i principali risultati
delle misure previste. Rientrano in questa documentazione: le procedure per determinare e valutare i possibili scenari di incidenti rilevanti (lett. a); le istruzioni di lavoro per le attività rilevanti ai fini della sicurezza (lett. b); le misure di sorveglianza o di manutenzione (lett. b); l'elenco dei collaboratori e delle formazioni da essi seguite (lett. c); i resoconti delle avvertenze di sicurezza per i visitatori e gli incaricati dell'esecuzione di lavori; il piano d'intervento e di allarme (lett. d); la documentazione e le statistiche relative ai guasti importanti (lett. g). In base all'articolo 3 capoverso 1 OPIR, il detentore deve adottare anche misure che «limitano gli effetti di incidenti rilevanti» (lett.

e).

Inoltre determinate misure definite all'articolo 9 sono previste nelle leggi che regolamentano la protezione dei lavoratori. L'OPI prevede che gli specialisti della sicurezza sul lavoro procedano alla valutazione dei pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 11e cpv. l lett. a OPI). L'attuazione delle misure tecniche relative alla progettazione e alla costruzione sono garantite dalla procedura d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio (lett. b). La scelta delle sostanze chimiche è disciplinata dal diritto in materia di prodotti chimici (lett. b). Secondo gli articoli 6 LL e 82 LAINF, a tutela della salute dei lavoratori e per prevenire infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'eser-

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cizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori. Gli articoli 3­10 OPI concretizzano gli obblighi del datore di lavoro di garantire e migliorare la sicurezza sul lavoro. In particolare egli deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro (art. 6 OPI). Devono inoltre essere informati che dispositivi di protezione individuale siano messi a disposizione ove sussistano pericoli concreti che non è possibile escludere del tutto o parzialmente mediante provvedimenti tecnici od organizzativi ed essere istruiti in merito al loro utilizzo (art. 5 OPI e art. 27 cpv. 1 OLL 3) (lett. c). Per quanto riguarda la consultazione con i lavoratori (lett. f), l'articolo 82 capoverso 2 LAINF stabilisce che il datore di lavoro debba avvalersi della collaborazione dei dipendenti per prevenire infortuni e malattie professionali. Anche l'articolo 10 della legge sulla partecipazione prevede il diritto alla partecipazione nell'ambito della sicurezza sul lavoro. L'articolo 6 OPI concretizza questo diritto. In tal modo il diritto svizzero soddisfa i requisiti di cui alla lettera f.

L'articolo 9 può essere adottato.

Art. 10 L'articolo 10 paragrafo 1 prevede che i datori di lavoro debbano redigere un rapporto di sicurezza allestito secondo le prescrizioni dell'articolo 9.

Il detentore deve documentare i risultati delle misure previste all'articolo 3 OPIR (allegato 2.1), conservarli e metterli a disposizione, se del caso, delle autorità. Una volta ricevuto il breve rapporto, l'autorità esecutiva verifica se è completo e corretto. Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l'ipotesi che: a) per l'azienda in questione, si possano escludere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante; b) per la via di comunicazione in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola e c) per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola. Se una di queste ipotesi non è ammissibile, essa
ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un'analisi dei rischi (art. 6 OPIR).

Quest'analisi va stilata conformemente all'allegato 4 e deve soddisfare anch'essa i requisiti dell'articolo 9.

In base al paragrafo 2, il rapporto deve essere allestito a) per gli impianti a rischio di incidente rilevante esistenti, entro il termine successivo alla notifica prescritto dalla legislazione nazionale e b) per ogni nuovo impianto a rischio di incidente rilevante, prima della sua messa in esercizio.

Come menzionato in precedenza l'autorità esecutiva può chiedere in qualsiasi momento un'analisi dei rischi se constata che per l'azienda in questione si possano presumere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante o che per la via di comunicazione o l'impianto di trasporto in condotta in questione la probabilità che si produca un incidente rilevante sia sufficientemente elevata.

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I nuovi impianti industriali sottostanno inoltre alla procedura di approvazione dei piani ai sensi della LL e dell'OLL 4.

L'articolo 10 può essere adottato.

Art. 11 In base all'articolo 11 i datori di lavoro devono rivedere, aggiornare e modificare il rapporto di sicurezza a) nel caso di una modifica che influisca in modo significativo sul livello di sicurezza nell'impianto o sui suoi procedimenti, o sulla quantità di prodotti pericolosi presenti; b) quando il progresso in materia di conoscenze tecniche o di valutazione del pericolo lo giustifichi; c) agli intervalli previsti dalla legislazione nazionale e d) su domanda dell'autorità competente.

Secondo l'articolo 8a OPIR qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha elaborato un breve rapporto ma non ha eseguito un'analisi dei rischi deve completare e inoltrare nuovamente il rapporto all'autorità esecutiva. Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha eseguito un'analisi dei rischi deve a) completare e inoltrare nuovamente all'autorità esecutiva l'analisi dei rischi e b) completare e inoltrare nuovamente all'autorità esecutiva il breve rapporto invece dell'analisi dei rischi se 1. si possono ormai escludere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito a incidenti rilevanti e 2. per le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta, la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni è sufficientemente piccola (art. 8a cpv. 2 OPIR). Questa procedura corrisponde ai requisiti delle lettere a e b.

L'autorità esecutiva è inoltre tenuta a eseguire controlli periodici sul posto. La legislazione non prevede in merito intervalli predefiniti. L'autorità esecutiva stabilisce la frequenza dei controlli in funzione del potenziale di pericoli, del genere e della complessità dell'azienda, della via di comunicazione o dell'impianto di trasporto in condotta nonché dei risultati di controlli precedenti. (art. 8b OPIR) (lett. c). Può richiedere in qualsiasi momento un'analisi dei rischi (lett. d).

L'articolo 11 può essere adottato.

Art. 12 Secondo l'articolo 12, i datori di lavoro devono trasmettere all'autorità competente, o metterle a disposizione, i rapporti di sicurezza di cui agli articoli 10 e 11.

Come già
menzionato, la OPIR stabilisce che l'analisi dei rischi debba essere inviata all'autorità esecutiva.

L'articolo 12 può essere adottato.

Art. 13 Secondo l'articolo 13, quando si verifica un incidente rilevante, i datori di lavoro devono informarne l'autorità competente e le altre istanze designate a tal fine.

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L'articolo 11 capoverso 2 OPIR impone al detentore di segnalare immediatamente gli incidenti rilevanti al posto d'annuncio. Ogni Cantone deve definire un posto d'annuncio, che ha il compito di ricevere in qualsiasi momento le notifiche di incidenti rilevanti e di avvisare immediatamente l'organizzazione di catastrofe. I Cantoni provvedono inoltre affinché venga designata una centrale che trasmetta immediatamente l'annuncio dell'incidente rilevante al posto d'allarme della CENAL (PA) presso la Centrale nazionale d'allarme (CENAL) (art. 12 OPIR). Anche l'articolo 10 capoverso 3 LPAmb prevede che il titolare dell'impianto segnali senza indugio gli eventi straordinari al servizio d'annuncio.

L'articolo 13 può essere adottato.

Art. 14 In base all'articolo 14 paragrafo 1, dopo un incidente rilevante, ed entro un termine stabilito, i datori di lavoro devono presentare all'autorità competente un rapporto dettagliato contenente un'analisi delle cause dell'incidente e indicante le sue conseguenze immediate per il sito, come pure tutte le misure prese per attenuarne gli effetti.

Anche l'articolo 11 capoverso 3 OPIR prevede i medesimi obblighi: entro tre mesi dall'incidente il detentore deve inviare all'autorità esecutiva un rapporto comprendente la descrizione dello svolgimento, degli effetti e del modo in cui è stato fronteggiato l'incidente (lett. a), le indicazioni sull'efficacia delle misure di sicurezza (lett. b) e l'analisi dell'incidente (lett. c).

Secondo il paragrafo 2, il rapporto deve includere raccomandazioni dettagliate sulle misure da prendere per evitare che l'incidente possa ripetersi.

Il rapporto da redigere ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 OPIR contiene una categoria «analisi dell'incidente». In questa categoria vanno descritti i «Miglioramenti previsti per le misure di sicurezza già adottati» e le «Nuove misure di sicurezza da adottare». Se le cause sono esterne all'azienda si possono formulare proposte di natura generica (cfr. anche art. 11 cpv. 3 OPIR in combinato disposto con gli allegati A2­4 del manuale concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, pag. 50).

L'articolo 14 può essere adottato.

La parte IV («Responsabilità delle autorità competenti») comprende gli articoli 15­19.

Art. 15 In base all'articolo 15, tenendo conto delle informazioni
fornite dal datore di lavoro, l'autorità competente deve provvedere affinché siano allestiti, aggiornati a scadenze adeguate e coordinati con le autorità e le istanze interessate, piani e procedure d'urgenza contenenti disposizioni volte a proteggere la popolazione e l'ambiente al di fuori del sito di ogni impianto a rischio di incidente rilevante.

Secondo l'articolo 14 OPIR, i Cantoni coordinano l'organizzazione di catastrofe con il piano d'intervento del detentore.

L'articolo 15 può pertanto essere adottato.

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Art. 16 Secondo l'articolo 16, l'autorità competente deve provvedere affinché a) siano diffuse presso la popolazione che potrebbe essere colpita da un incidente rilevante, senza che quest'ultima debba richiederlo, informazioni sulle misure di sicurezza da prendere e sul comportamento da adottare in caso di incidente rilevante, e che tali informazioni siano aggiornate e ridiffuse a intervalli adeguati; b) sia dato senza indugio l'allarme in caso di incidente rilevante e c) qualora le conseguenze di un incidente rilevante possano oltrepassare frontiere nazionali, le informazioni richieste nelle lettere a e b siano fornite agli Stati interessati, al fine di contribuire alle misure di cooperazione e di coordinamento.

La sezione 4 OPIR precisa i compiti informativi dei Cantoni e l'articolo 20 quelli della Confederazione in caso di incidente rilevante (lett. a). I Cantoni provvedono affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente e, se del caso, allarmata (art. 13 cpv. 2 OPIR) (lett. b). I servizi competenti dei Cantoni e della Confederazione provvedono affinché Cantoni e Stati limitrofi vengano informati tempestivamente e, se del caso, allarmati qualora l'incidente rilevante possa avere effetti seri sul territorio di questi ultimi (lett. c) (art. 13 cpv. 3 e 20 cpv. 2 OPIR).

L'articolo 16 può essere adottato.

Art. 17 L'articolo 17 disciplina l'insediamento degli impianti a rischio di incidente rilevante.

Impone all'autorità competente di elaborare una politica globale d'insediamento che preveda una separazione adeguata tra gli impianti a rischio di incidente rilevante progettati e le zone residenziali, le zone di lavoro come pure le installazioni pubbliche e, in caso di impianti esistenti, ogni misura adeguata. Tale politica deve ispirarsi ai principi generali enunciati nella parte II della Convenzione.

Nel settore degli impianti a rischio di incidente rilevante, la Svizzera adotta una politica globale di insediamento. L'articolo 10 LPAmb capoverso 1 stabilisce che si scelgano ubicazioni appropriate e che si mantengano le dovute distanze di sicurezza. In base all'articolo 11a OPIR i Cantoni devono tener conto della prevenzione degli incidenti rilevanti nei piani direttori e di utilizzazione, nonché nell'ambito delle altre attività d'incidenza territoriale. Anche
una planimetria della costruzione e dei dintorni sono elementi da considerare nella procedura di approvazione dei piani (art. 38 cpv. 1 OLL 4).

L'articolo 17 può essere adottato.

Art. 18 Secondo l'articolo 18 paragrafo 1, l'autorità competente deve disporre di personale adeguatamente qualificato, formato e competente, che sia munito di sufficienti mezzi, di tecnici e di specialisti per ispezionare, indagare, fornire una valutazione e consulenza sulle questioni trattate nella Convenzione e assicurare l'osservanza della legislazione nazionale.

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Gli organi competenti per l'esecuzione della legislazione che devono soddisfare i requisiti della Convenzione sono, nell'ambito della protezione della popolazione e dell'ambiente, gli organi esecutivi di Cantoni e Confederazione previsti dall'OPIR (art. 23 cpv. 1 OPIR). L'UFAM, in qualità di autorità di vigilanza, è nel contempo il centro di competenza che coadiuva gli organi esecutivi cantonali e federali fornendo la consulenza necessaria e che garantisce l'unitarietà degli strumenti ausiliari per l'esecuzione. In base al manuale concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, le risorse finanziarie e di personale devono essere messe a disposizione dalle autorità esecutive. Conformemente all'articolo 48 LPAmb, per i controlli si possono riscuotere presso il detentore tasse secondo il principio di causalità (manuale concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, pag. 33).

Nell'ambito della protezione dei lavoratori, gli organi competenti per l'esecuzione della legislazione che devono soddisfare i requisiti della Convenzione sono gli ispettorati federali e cantonali del lavoro e l'INSAI (art. 40­43 LL e art. 47­48 OPI). Gli specialisti della sicurezza sul lavoro svolgono un ruolo anche nel valutare i pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori e nel consigliare e informare i lavoratori su questioni relative alla sicurezza sul lavoro (art. 11e cpv. 1 lett. a e b OPI). Questi specialisti sono persone qualificate e formate con competenze professionali e tecniche (art. 11d e 11dbis OPI). I datori di lavoro coprono con il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali le spese degli organi esecutivi per la vigilanza esercitata sull'applicazione delle prescrizioni di sicurezza sul lavoro nelle aziende, eccettuate le spese causate dalla procedura d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio (art. 91 lett. a OPI).

Il paragrafo 2 prevede che i rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori dell'impianto a rischio di incidente rilevante debbano avere la possibilità di accompagnare gli ispettori durante la verifica dell'applicazione delle misure prescritte in virtù della Convenzione, sempre che questi ultimi non ritengano, alla luce delle direttive generali dell'autorità competente, che ciò rischi
di pregiudicare l'efficacia del loro controllo.

Secondo l'articolo 11e capoverso 1 lettera a OPI gli specialisti della sicurezza sul lavoro procedono, in collaborazione con il datore di lavoro e dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda nonché i superiori competenti, alla valutazione dei pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La legislazione svizzera in materia di protezione dei lavoratori prevede che i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda debbano essere consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro (art. 6a OPI e art. 6 cpv. 3 OLL 3).

Questo diritto di partecipazione dei lavoratori è stabilito anche nell'articolo 48 LL e soddisfa i requisiti dell'articolo 18 paragrafo 2. La presenza del datore di lavoro non viene menzionata espressamente, ma nella realtà è corrente.

L'articolo 18 può essere adottato.

Art. 19 Secondo l'articolo 19, l'autorità competente deve avere il diritto di sospendere qualsiasi operazione che presenti un rischio imminente di incidente rilevante.

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Varie sono le autorità abilitate a intervenire per sospendere una procedura di lavoro che presenta un rischio di incidente rilevante. Nel quadro della protezione contro gli incidenti rilevanti l'autorità esecutiva può limitare o vietare l'attività aziendale dopo aver valutato l'analisi dei rischi (art. 8 cpv. 1 OPIR). Se l'inosservanza di prescrizioni di sicurezza mette seriamente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori, gli ispettori cantonali possono vietare l'uso di locali o d'impianti o chiudere l'azienda (art. 86 cpv. 2 LAINF).

L'articolo 19 può essere adottato.

La parte V («Diritti e obblighi dei lavoratori e dei loro rappresentanti») è composta dagli articoli 20 e 21.

Art. 20 L'articolo 20 stabilisce in particolare i diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

In un impianto a rischio di incidente rilevante, i lavoratori e i loro rappresentanti devono essere consultati, secondo procedure appropriate di cooperazione, al fine di concordare un sistema di lavoro sicuro. In particolare, i lavoratori e i loro rappresentanti devono a) essere informati in modo sufficiente e appropriato dei pericoli legati all'impianto e delle loro possibili conseguenze; b) essere informati di tutte le istruzioni o raccomandazioni emanate dall'autorità competente; c) essere consultati in occasione dell'elaborazione dei seguenti documenti e avervi accesso: i) rapporti di sicurezza; ii) piani e procedura d'urgenza; iii) rapporti sugli incidenti; d) ricevere periodicamente istruzioni e una formazione sulle pratiche e procedure per la prevenzione di incidenti rilevanti e il padroneggiamento degli eventi che potrebbero portare a simili incidenti, come pure sulle procedure d'urgenza da seguire in caso di incidente rilevante; e) entro i limiti della loro funzione e senza che ciò possa andare a loro scapito, prendere misure correttive e, se necessario, interrompere l'attività quando, sulla base della loro formazione ed esperienza, hanno un motivo ragionevole per credere che esista un rischio imminente di incidente rilevante, informarne il loro superiore o, secondo il caso, dare l'allarme prima o immediatamente dopo aver preso queste misure e f) discutere con il datore di lavoro di qualsiasi rischio potenziale che considerino atto a causare un incidente rilevante e avere il diritto di notificare tali rischi
all'autorità competente.

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 OPI, il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute (lett. a, b e d). Il datore di lavoro, se affida a un lavoratore determinati compiti di sicurezza sul lavoro, deve formarlo adeguatamente, perfezionare la sua formazione e trasmettergli chiare competenze ed istruzioni (art. 7 cpv. 1 OPI). In base all'articolo 8 capoverso 1 OPI, il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al riguardo. Inoltre l'allegato 2.1 lettera c OPIR prevede che il detentore disciplini la formazione del personale.

Essa riguarda tutte le misure che danno ai lavoratori il diritto di garantire la sicurezza dell'azienda assumendosi le loro responsabilità e la possibilità di reagire in modo corretto qualora si verifichi un evento (lett. d).

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Secondo l'articolo 6a capoversi 1 e 2 OPI, i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro (lett. c) e hanno il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o dei loro rappresentanti.

Rinviamo al nostro commento all'articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione n. 170 concernente il diritto dei lavoratori all'interruzione del lavoro in caso di pericolo imminente e al loro obbligo di adottare contromisure e avvisare il superiore (lett. e). Il lavoratore, se constata anomalie compromettenti la sicurezza sul lavoro, deve immediatamente eliminarle. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi, deve annunciare senza indugio le anomalie al datore di lavoro ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 OPI (lett. f) L'articolo 20 può essere adottato.

Art. 21 Secondo l'articolo 21 i lavoratori impiegati sul sito di un impianto a rischio di incidente rilevante devono: a) conformarsi a tutte le pratiche e procedure in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti e di padroneggiamento degli eventi potenzialmente atti a portare a simili incidenti e b) conformarsi a tutte le procedure d'urgenza nel caso in cui si produca un indicente rilevante.

L'articolo 82 capoverso 3 LAINF e l'articolo 11 OPI contengono disposizioni simili sugli obblighi dei lavoratori.

L'articolo 21 può essere adottato.

La parte VI (art. 22) della Convenzione riguarda la responsabilità degli Stati esportatori.

Art. 22 L'articolo 22 stabilisce che lo Stato Membro esportatore, nel quale l'utilizzazione di prodotti, tecnologie o procedimenti pericolosi è vietata in quanto possibile fonte di incidenti rilevanti, deve mettere a disposizione di ogni Paese importatore le informazioni relative a tale divieto come pure alle ragioni che l'hanno motivato.

In Svizzera la OPICChim disciplina il sistema d'informazione per l'importazione e l'esportazione di determinate sostanze e preparati il cui impiego è vietato o soggetto a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute dell'essere umano o sull'ambiente. L'ordinanza si applica a sostanze
che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell'ambiente e a sostanze soggette alla procedura PIC. Alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale hanno aderito finora 154 Paesi, fra cui quelli limitrofi Austria, Francia, Germania e Italia.

L'articolo 22 può essere adottato.

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La parte VII (art. 23­30) contiene le disposizioni finali abituali e non dà adito a commenti particolari.

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Ripercussioni

La ratifica delle Convenzioni n. 170 e n. 174 non comporterà ripercussioni sul piano finanziario o del personale per la Confederazione o i Cantoni e i Comuni.

8

Aspetti giuridici

8.1

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale per l'approvazione dei trattati internazionali è definita nell'articolo 166 capoverso 2 Cost. Sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. Nel presente caso il nostro Collegio non dispone di questa competenza.

8.2

Compatibilità con gli altri impegni internazionali della Svizzera

Nel quadro della revisione del diritto in materia di prodotti chimici, la Svizzera ha recepito dall'entrata in vigore della LPChim e delle relative ordinanze (2005) i principi sanciti dagli attuali standard e norme internazionali dell'ONU e dell'UE e ai quali la Convenzione n. 170 fa riferimento (cfr. n. 3). Inoltre il nostro Collegio rinvia ai commenti all'articolo 19 della Convenzione n. 170 e all'articolo 22 della Convenzione n. 174 riguardante la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale e l'importazione e l'esportazione di determinate sostanze e preparati.

8.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1­3 Cost., i trattati internazionali sottostanno al referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale, comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Le Convenzioni n. 170 e n. 174 possono essere denunciate come tutte le convenzioni dell'OIL al più presto allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la loro ratifica (art. 25). L'adesione a un'organizzazione internazionale non è prevista. Alla luce dell'attuale stato del diritto le Convenzioni non presuppongono per la loro attuazione né l'accettazione di nuove disposizioni né la modifica di attuali disposizioni di legge; 46 / 48

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comprendono tuttavia disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. Le Convenzioni n. 170 e n. 174 soddisfano pertanto le condizioni di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., motivo per cui il decreto di approvazione sottostà al referendum facoltativo.

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