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Codice civile

Disegno

(rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 22 febbraio 20211; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 85 titolo marginale D.

Modificazione I. Dell'organizzazione su proposta dell'autorità di vigilanza

Art. 86 titolo marginale II. Del fine su proposta dell'autorità di vigilanza o dell'organo superiore della fondazione

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FF 2021 485 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 210

2021-0546

FF 2021 486

Codice civile (rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni)

FF 2021 486

Art. 86a titolo marginale e cpv. 1, 3, primo periodo, 4 e 5 III. Del fine o dell'organizzazione in virtù di una riserva del fondatore

L'autorità federale o cantonale competente modifica il fine o l'organizzazione della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se una modifica del fine o dell'organizzazione è stata prevista nell'atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall'ultima modifica del fine o dell'organizzazione chiesta dal fondatore. I termini decorrono in modo indipendente gli uni dagli altri.

1

Il diritto di esigere la modifica del fine o dell'organizzazione non si può cedere e non si trasmette per successione. ...

3

Se la fondazione è costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine o dell'organizzazione soltanto congiuntamente.

4

L'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all'autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine o dell'organizzazione della fondazione.

5

Art. 86b IV. Modifiche accessorie dell'atto di fondazione

L'autorità di vigilanza può, sentito l'organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all'atto di fondazione, sempreché esse appaiano giustificate da motivi oggettivi e non pregiudichino i diritti di terzi.

Art. 86c

V. Forma delle modifiche

Le modifiche dell'atto di fondazione di cui agli articoli 85­86b sono decise dalla competente autorità federale o cantonale o dall'autorità di vigilanza. Le modifiche non richiedono un atto pubblico.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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