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Testo originale
Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015 Concluso il 23 dicembre 2020 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore il ...
Il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 19762 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), con il suo Protocollo aggiuntivo (di seguito «il Protocollo aggiuntivo»), così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, visto l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma, il 23 dicembre 20203, che sostituisce l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di frontiera, fatto il 3 ottobre 19744, hanno convenuto quanto segue:
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FF 2021 1918 RS 0.672.945.41 FF 2021 1919 RU 1979 457
2021-2735
FF 2021 1920
Modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni.
Prot. con l' Italia
FF 2021 1920
Art. I L'articolo 15 paragrafo 4 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «4. Il regime fiscale applicabile ai salari, agli stipendi ed alle altre remunerazioni analoghe ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dai lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma, il 23 dicembre 20205, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.» Art. II 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore:
del presente Protocollo, e
dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma, il 23 dicembre 2020.
2. Il presente Protocollo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.
Fatto a Roma, il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.
Per il Consiglio federale svizzero:
Per il Governo della Repubblica Italiana:
Daniela Stoffel Delprete
Antonio Misiani
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FF 2021 1919