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21.034 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2020 del 12 maggio 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2020.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 maggio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto concerne i trattati conclusi nel corso del 2020.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, ai quali essa ha aderito, nonché gli accordi applicabili provvisoriamente nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

Per le categorie che comprendono un gran numero di trattati, questi ultimi sono ora enumerati all'interno di una tabella che illustra, in modo succinto e in funzione della base legale, le Parti contraenti, il contenuto dei trattati, la loro data di conclusione e i loro costi. I riassunti di tutti gli altri trattati presentano, come nei rapporti degli anni precedenti, il loro contenuto, i motivi all'origine della loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, la base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché le modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto contiene altresì, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna e, da quest'anno, le denunce di trattati da parte della Svizzera.

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Indice Compendio

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Elenco delle abbreviazioni

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Introduzione

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Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Credito quadro concernente la continuazione dell'aiuto alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 2.2 Credito quadro Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo 2.3 Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) 2.4 Credito quadro Misure di promozione della pace e della sicurezza umana 2.5 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 2.5.1 Accordo tra la Svizzera, il Perù e il Lussemburgo sul trasferimento di averi sequestrati, concluso il 16 dicembre 2020 2.5.2 Accordo tra la Svizzera, il Turkmenistan e il PNUS sulle modalità di restituzione degli averi da parte della Svizzera alla popolazione turkmena, concluso il 15 gennaio 2020 2.5.3 Accordo tra la Svizzera e il Segretariato ATT concernente un contributo alle spese di trasloco e di allestimento dei nuovi locali del Segretariato a Ginevra, concluso il 10 febbraio 2020 2.5.4 Accordo tra la Svizzera e il Segretariato ATT concernente un contributo alle spese di affitto dei nuovi locali del segretariato a Ginevra, concluso il 15 luglio 2020 2.5.5 Accordo tra la Svizzera e il Centro Sud concernente un contributo ai costi d'affitto degli uffici del Centro Sud a Ginevra, concluso il 4 settembre 2020 2.5.6 Accordo tra la Svizzera e l'OCSE concernente un contributo finanziario al progetto di rafforzamento dell'efficienza delle organizzazioni internazionali in relazione con i processi decisionali, concluso il 29 settembre 2020 2.5.7 Accordo tra la Svizzera e l'OCSE concernente il finanziamento di JPO, concluso il 17 novembre 2020 2.5.8 Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente un contributo al progetto denominato «Fase 4: miglioramento delle capacità di gestione del rischio di incendi boschivi nel Caucaso meridionale», concluso il 25 agosto 2020

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Accordo tra la Svizzera e l'ONUG concernente un contributo al progetto di cambiamento di percezione, concluso il 4 dicembre 2020 Accordo tra la Svizzera e l'ONUG concernente un contributo al finanziamento di un posto di «Senior Mediation Officer», concluso il 23 dicembre 2020 Accordo tra la Svizzera e l'OIL concernente il progetto volto a sostenere la pace grazie al lavoro dignitoso e alla creazione di impieghi durante la crisi di COVID-19 ­ fase II, dicembre 2020 ­ maggio 2023, concluso il 18 dicembre 2020 Accordo tra la Svizzera e l'UIT concernente un contributo per il summit globale 2020 di «AI for Good», concluso il 27 febbraio 2020 Accordo tra la Svizzera e la UNECE concernente un contributo finanziario per il progetto «Forum dei municipi: rafforzamento delle capacità degli Stati membri in materia di sviluppo urbano sostenibile, di abitazioni e di gestione del territorio», concluso il 29 settembre 2020 Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un corso on line sulla lotta al terrorismo nel quadro del diritto internazionale, concluso il 31 agosto 2020 Accordo tra la Svizzera e il WEF sul rafforzamento della collaborazione strategica, concluso il 21 gennaio 2020

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Dipartimento federale dell'interno

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Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1 Accordo in forma di scambio di note tra la Svizzera e l'Algeria concernente l'accreditamento parallelo in Algeria dell'addetto di polizia svizzero di stanza in Tunisia, concluso il 18 ottobre 2020 4.2 Accordo in forma di scambio di note tra la Svizzera e l'Irlanda concernente l'accreditamento parallelo in Irlanda dell'addetto di polizia svizzero di stanza nel Regno Unito, concluso l'11 marzo 2020 4.3 Accordo tra la Svizzera e il Botswana sulla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 2 luglio 2019 4.4 Accordo tra la Svizzera e il Botswana sull'esenzione reciproca dal visto per titolari di passaporti diplomatici, ufficiali e di servizio, concluso il 2 luglio 2019 4.5 Protocollo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Ucraina sulla riammissione di persone, concluso il 21 luglio 2020

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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

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5.1

Cooperazione militare in materia di istruzione 5.1.1 Disposizione d'esecuzione relativa all'accordo del 29 settembre 2003 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista della partecipazione di militari tedeschi all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO organizzato in Svizzera per gli anni 2021­2023, concluso il 24 giugno 2020 5.1.2 Accordo d'applicazione tecnico n. 12 «Ricerca e sviluppo nell'ambito dei sistemi terrestri senza occupanti» relativo all'Accordo del 9 luglio 2009 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione in materia di armamento, concluso il 16 settembre 2020 5.1.3 Accordo fra la Svizzera e l'Austria concernente la formazione continua e il perfezionamento professionale nell'ambito del volo, concluso il 23 giugno 2020 5.1.4 Accordo d'applicazione tecnico relativo all'accordo quadro del 15 maggio 2004 tra Svizzera e Austria concernente la cooperazione delle loro forze armate nell'ambito dell'istruzione in vista della partecipazione di militari austriaci all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO nel periodo dal 2021 al 2023, concluso il 9 giugno 2020 5.1.5 Accordo concernente la cooperazione bilaterale tra la Svizzera e l'Estonia concernente la cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare concluso il 16 giugno 2020 5.1.6 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente l'organizzazione di attività congiunte di istruzione e di esercitazione tra le forze aeree francesi e svizzere, concluso il 4 febbraio 2020 5.1.7 Accordo quadro tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente esercitazioni e istruzioni effettuate in comune dall'esercito svizzero e dall'esercito francese su territorio svizzero e francese, concluso il 21 settembre 2020 5.1.8 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'invio di un pilota militare professionista come istruttore PC-21 a Cognac (Francia), concluso il 15 settembre 2020 5.1.9 Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia concernente la zona transfrontaliera riservata ai voli di esercitazione, concluso il 3 dicembre 2020 5.1.10 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Polonia concernente l'istruzione, per l'anno 2020, di soldati delle truppe blindate polacche presso il Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate di Thun, concluso il 3 agosto 2020

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5.1.11 Accordo tecnico fra la Svizzera e il Regno Unito concernente la partecipazione all'esercizio militare YORKNITE 2020, concluso il 9 novembre 2020 5.1.12 Accordo fra la Svizzera e la Slovenia concernente l'utilizzazione del simulatore di volo del Super Puma, concluso il 3 settembre 2020 Impieghi a favore del promovimento della pace 5.2.1 Accordo tra la Svizzera e l'UNOPS concernente la messa disposizione di specialisti a favore dell'UNOPS in Svizzera, concluso il 3 agosto 2020 5.2.2 Accordo tra la Svizzera e l'UNOPS concernente la messa disposizione di specialisti a favore dell'UNOPS in Mozambico, concluso il 16 novembre 2020 Altri accordi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.3.1 Accordo di progetto n. 1 concernente il memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'Australia sulla cooperazione in materia di armamento relativa all'acquisto di radar portatili di sorveglianza e di acquisizione di bersagli ad ampio raggio di copertura, concluso il 2 giugno 2020 5.3.2 Accordo fra la Svizzera e la Spagna concernente il riconoscimento reciproco di prove di qualità del materiale di armamento e i servizi di difesa, concluso il 17 dicembre 2020 5.3.3 Accordo fra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America del 23 marzo 2020 concernente l'esecuzione di progetti di ricerca, sviluppo, test e valutazione: direttive per il gruppo di lavoro «Intelligenza artificiale», concluso l'11 maggio 2020 5.3.4 Accordo tecnico n. 3 concernente l'accordo del 1° dicembre 2005 fra la Svizzera e la Francia sulla cooperazione nei settori della ricerca e delle tecnologie di difesa per la «protezione dai rischi chimici e biologici», concluso il 27 gennaio 2020 5.3.5 Accordo di attuazione tra la Svizzera e l'Italia concernente le misure di polizia aerea contro le minacce aeree non militari, concluso il 3 dicembre 2020 5.3.6 Accordo fra la Svizzera, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Olanda, la Danimarca e l'Estonia concernente il CV90 Club, concluso il 22 gennaio 2020 5.3.7 Accordo di cooperazione fra la Svizzera e l'organizzazione della NATO per il sostegno e gli acquisti concernente il partenariato di sostegno AMRAAM, concluso il 12 febbraio 2020

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Memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'organizzazione della NATO per la comunicazione e l'informazione concernente la collaborazione nel settore C4ISR, concluso il 25 novembre 2020

Dipartimento federale delle finanze 6.1 Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, concluso il 25 gennaio 2019 6.2 Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente le ripercussioni delle misure adottate contro la COVID-19 sull'applicazione della Convenzione dell'11 agosto 1971 per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dei frontalieri, concluso l'11 giugno 2020 6.3 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente i redditi secondo l'articolo 17 capoversi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, concluso il 13 maggio 2020 6.4 Accordo tra la Svizzera e l'Italia concernente i redditi secondo l'articolo 15 paragrafi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1976 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e secondo l'articolo 1 della Convenzione del 3 ottobre 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, concluso il 19 giugno 2020 6.5 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente le ripercussioni delle misure di contenimento della COVID-19 sull'applicazione ai frontalieri della Convenzione del 10 luglio 2015 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 22 ottobre 2020 6.6 Accordo tra la Svizzera e l'Australia concernente l'applicazione dell'articolo 24 paragrafo 5 della Convenzione del 30 luglio 2013 per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, concluso il 15 settembre 2020 6.7 Accordo tra la Svizzera e l'Austria concernente l'applicazione dell'articolo 25 paragrafo 5 della Convenzione del 30 gennaio 1974 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, concluso il 3 novembre 2020 6.8 Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente l'applicazione dell'articolo 25 paragrafi 6 e 7 della Convenzione del 2 ottobre 1996 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, concluso il 28 luglio 2020

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Accordo tra la Svizzera e la Lituania concernente la modifica della Convenzione del 27 maggio 2002 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio («la convenzione») secondo la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Convenzione multilaterale») concluso il 16 novembre 2020 Accordo tra la Svizzera e il Lussemburgo concernente la modifica della Convenzione del 21 gennaio 1993 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio («la convenzione») secondo la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Convenzione multilaterale»), concluso il 12 maggio 2020 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Ceca concernente la modifica della Convenzione del 4 dicembre 1995 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio («la convenzione») secondo la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Convenzione multilaterale»), concluso il 24 novembre 2020 Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente l'applicazione dell'articolo 19 paragrafo 4 della Convenzione dell'11 agosto 1971 per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso l'8 maggio 2020 Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente i rimandi all'accordo di libero scambio dell'America del Nord nella Convenzione del 2 ottobre 1996 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, concluso il 25 giugno 2020 Accordo fra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'interpretazione dell'articolo 17 della Convenzione del 10 luglio 2015 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 31 agosto 2020 Accordo tra la Svizzera e le Filippine concernente la certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione del 24 giugno 1998 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa il 10 dicembre 2020

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 121 7.1 Credito quadro per la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 7.2 Credito quadro per provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo

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Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.3.1 Scambio di lettere tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente l'istituzione di un meccanismo di pagamento per la fornitura di beni umanitari all'Iran, concluso il 27 febbraio 2020 7.3.2 Accordo tra la Svizzera e il Giappone concernente il riconoscimento reciproco di prodotti biologici di origine animale, concluso il 16 luglio 2020 7.3.3 Accordo complementare fra la Svizzera e il Liechtenstein allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive, concluso il 19 maggio 2020 7.3.4 Scambio di note tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive, concluso il 19 maggio 2020 7.3.5 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente le modalità di partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi nell'ambito della politica agricola svizzera, concluso il 28 settembre 2020 7.3.6 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente le modalità di partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all'asta dei contingenti doganali, concluso il 28 settembre 2020 7.3.7 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'attuazione della Giornata mondiale dell'alimentazione, concluso il 5 ottobre 2020 7.3.8 Accordo fra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al programma ordinario della FAO per il cofinanziamento del progetto «Rafforzare la valutazione globale di un'agricoltura sostenibile», concluso il 14 dicembre 2020 7.3.9 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al programma ordinario della FAO per il finanziamento del progetto «Premio internazionale per l'innovazione nel settore dell'alimentazione e dell'agricoltura sostenibili: rendere omaggio alle storie e agli autori delle innovazioni di successo nel settore dell'agricoltura sostenibile», concluso il 21 dicembre 2020 7.3.10 Accordo tra la Svizzera e l'OCSE concernente un contributo per il progetto «OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains Implementation Plan 2020­2022», concluso il 14 dicembre 2020

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7.3.11 Dichiarazione della Svizzera concernente il contributo ai costi di costruzione e di esercizio della Sorgente europea di spallazione ERIC, concluso il 20 novembre 2020 7.3.12 Accordo tra la Svizzera e il PAM concernente un contributo a sostegno delle attività svolte nell'ambito del Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari 2021, concluso il 14 ottobre 2020 8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 8.1 Accordo di cooperazione in vista dell'attuazione dell'Accordo di Parigi tra la Svizzera e il Ghana, concluso il 23 novembre 2020 8.2 Accordo di attuazione dell'Accordo di Parigi tra la Svizzera e il Perù, concluso il 20 ottobre 2020 8.3 Accordo tra la Svizzera e l'Italia per lo sviluppo delle infrastrutture della rete ferroviaria di collegamento tra la Svizzera e l'Italia sull'asse del Lötschberg-Sempione, concluso il 3 settembre 2020 8.4 Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein relativa all'esecuzione dell'ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica sul territorio del Principato del Liechtenstein, conclusa il 20 gennaio 2020 8.5 Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci, concluso il 25 gennaio 2019 8.6 Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente il traffico aereo di linea, concluso il 17 dicembre 2018 8.7 Atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni tenutasi dal 28 ottobre al 22 novembre 2019 8.8 Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente il progetto «883973 ­ ERA-Net EnerDigit» del programma Orizzonte 2020, concluso l'8 dicembre 2020 8.9 Accordo multilaterale M 324 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, concernente i certificati di formazione dei conducenti e i certificati dei consulenti per la sicurezza, concluso il 20 marzo 2020 8.10 Accordo multilaterale M 325 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, concernente i controlli periodici e intermedi delle cisterne e i certificati di approvazione dei veicoli, concluso il 23 marzo 2020 8.11 Accordo multilaterale M 327 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, concernente i controlli periodici e

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intermedi di cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli, concluso il 31 marzo 2020 8.12 Accordo multilaterale M 328 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, concernete il trasporto di soluzioni e gel idroalcolici, concluso il 6 maggio 2020 8.13 Accordo multilaterale M 330 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, concernente i certificati di formazione dei conducenti e i certificati dei consulenti per la sicurezza, concluso il 3 dicembre 2020 9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac 9.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento definitivo della decisione di esecuzione C(2020) 34 recante istruzioni operative per la compilazione e l'apposizione del visto adesivo, concluso il 13 febbraio 2020 9.2 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (2020) 64 def. recante istruzioni operative per il rilascio di visti alle frontiere esterne ai marittimi, concluso il 13 febbraio 2020 9.3 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 395 def. che modifica la decisione C(2010) 1620 def. per quanto riguarda la sostituzione del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (Manuale per il codice dei visti I), concluso il 24 febbraio 2020 9.4 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 1764 def. che istituisce il Manuale per la gestione amministrativa del trattamento delle domande di visto e la cooperazione locale Schengen (Manuale per il codice dei visti II) e che abroga la decisione C(2010) 3667, concluso il 7 aprile 2020 9.5 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 2672 def. che introduce un sigillo digitale nel modello uniforme per i visti, concluso il 28 maggio 2020 9.6 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa del regolamento delegato (UE) 2020/446 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, concluso il 23 giugno 2020

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Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 3331 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2011) 5500 def. per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare in Indonesia, concluso il 23 giugno 2020 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 3329 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 2737 def., per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare negli Emirati Arabi Uniti, concluso il 23 giugno 2020 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 3328 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 6940 def., per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare in India, concluso il 23 giugno 2020 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 6149 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 2737 def., per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare in Bielorussia, concluso il 7 ottobre 2020 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento d'esecuzione (UE) 2020/1019 che modifica il regolamento d'esecuzione (UE) 2015/840, concluso il 7 ottobre 2020 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 8901 def. relativa all'adozione del programma di lavoro 2018 e al finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna ­ lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, concluso il 7 ottobre 2020 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 7300 def. che modifica la decisine di esecuzione C(2018) 8901 relativa all'adozione del programma di lavoro 2018 e al finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna ­ lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, concluso il 7 ottobre 2020 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 4710 def. relativa al finan-

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ziamento delle azioni dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza interna (frontiere e visti) e l'adozione del programma di lavoro per il 2020, concluso il 7 ottobre 2020 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2020/1543 che modifica il regolamento (UE) 514/2014 per quanto riguarda la procedura di disimpegno, concluso il 19 novembre 2020 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C (2020) 6314 def. relativa all'adozione del programma di lavoro 2020 e al finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna ­ lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, concluso il 1° dicembre 2020 Scambio di note tra la Svizzere e l'UE concernente il recepimento della decisione d'esecuzione (UE) 2020/1745 relativa alla messa in applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e all'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'acquis di Schengen in Irlanda, concluso il 15 dicembre 2020 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1567 relativa al sostegno finanziario per lo sviluppo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, concluso il 15 dicembre 2020 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, concluso il 26 giugno 2020 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa del regolamento di esecuzione (UE) 2019/68 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, concluso il 26 giugno 2020 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento d'esecuzione (UE) 2018/337 che modifica il regolamento d'esecuzione (UE) 2015/2403 che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, concluso il 26 giugno 2020 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/69 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione, concluso il 26 giugno 2020

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 1.1 Dipartimento federale degli affari esteri 1.2 Dipartimento federale dell'interno

166

167

168

169

170

171

172

173

174 175 175 220

13 / 246

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1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2

Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale delle finanze Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Denuncia di trattati da parte della Svizzera

14 / 246

221 225 226 229 240 246

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Elenco delle abbreviazioni AAD

AAS

ACNUR AELS ASEAN BERS BIRS BM CCI CE CEE CERN CGUE CICR CSI DATEC DDIP DDPS DEFR DFAE DFF DFGP DFI DSC

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordo di associazione a Dublino; RS 0.142.392.68) Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen; RS 0.362.31) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) Associazione europea di libero scambio Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Association of Southeast Asian Nations) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development) Banca mondiale Centro per il commercio internazionale (International Trade Center) Comunità europea Comunità economica europea Organizzazione europea per la ricerca nucleare Corte di giustizia dell'Unione europea Comitato Internazionale della Croce Rossa Comunità degli Stati indipendenti Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Direzione del diritto internazionale pubblico Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale delle finanze Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno Direzione dello sviluppo e della cooperazione 15 / 246

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FAO FICR FMI IAEA IDA IDB IEA IFAD IFC IGAD LAgr LCStr LEne LFPr LM LNA LOGA LPAmb LPRI LRTV LSO

16 / 246

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) Fondo monetario internazionale Agenzia internazionale per l'energia atomica (International Atomic Energy Agency) Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association) Banca interamericana di sviluppo (Inter-American Development Bank) Agenzia internazionale dell'energia (International Energy Agency) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (International Fund for Agricultural development) Società finanziaria internazionale (International Finance Corporation) Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Intergovernmental Authority on Development) Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, RS 910.1) Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) Legge sull'energia del 30 settembre 2016 (RS 730.0) Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RR 412.10) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, RS 510.10) Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.04) Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1) Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS 784.40) Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, RS 192.12)

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LStrI LTC LUC NATO OCHA OCSE OIF OIL OIM OMC OMS ONG ONU ONUG OPQRI OSCE PAM PMI PNUS SECO SEFRI UE UFAG UFCL UFCOM UIT UNCTAD UN DESA UNDPA

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20) Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10) Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RR 360).

Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (North Atlantic Treaty Organisation) Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Organisation for Economic Co-Operation and Development) Organizzazione internazionale della Francofonia Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation) Organizzazione internazionale per le migrazioni Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organisation) Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organisation) Organizzazione non governativa Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations Organisation) Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra Ordinanza del 12 settembre 2014 sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione (RS 420.126) Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Programma alimentare mondiale (World Food Programme) Piccole e medie imprese Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (United Nations Development Programme) Segreteria di Stato dell'economia Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione Unione europea Ufficio federale dell'agricoltura Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Ufficio federale delle comunicazioni Unione internazionale delle telecomunicazioni Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (United Nations Conference on Trade and Development) Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (United Nations Department of Economic and Social Affairs) Dipartimento degli affari politici delle Nazioni Unite (United Nations Department of Political Affairs) 17 / 246

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UNECE UNEP UNESCO UNFPA UNHCHR UNICEF UNIDIR UNIDO UNISDR UNITAR UNODA UNODC UNOG UNOPS UNRISD UNRWA WMO

18 / 246

Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (United Nations Economic Commission for Europe) Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (United Nations Environment Programme) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (United Nations Population Fund) Alto commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo (United Nations High Commissioner for Human Rights) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Children's Fund) Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (United Nations Institute for Disarmament Research) Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organisation) Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di disastri (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (United Nations Institute for Training and Research) Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office of Disarmament Affairs) Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (United Nations Office on Drugs and Crime) Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti (United Nations Office for Project Services) Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (United Nations Research Institute for Social Development) Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) Organizzazione meteorologica mondiale (World Meteorological Organisation)

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1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto menziona gli accordi conclusi nel 2020 che non sottostanno all'approvazione delle vostre Camere e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto menziona inoltre, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati quali le commissioni miste ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal nostro Collegio, da un dipartimento, da un aggruppamento o da un ufficio nella propria competenza.

I numerosi trattati conclusi in ambiti importanti (p. es. cooperazione allo sviluppo) sono classificati per tema e preceduti da un'introduzione che illustra il contesto politico in cui si iscrive la nostra azione nell'ambito in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Nel presente rapporto figurano inoltre gli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac che abbiamo approvato in quanto trattati. Al fine di agevolare la lettura, sono classificati in un capitolo specifico (cap. 9).

Il rapporto del 27 maggio 20202 sui trattati internazionali conclusi nel 2019 non ha sollevato, nella sua discussione in Parlamento, alcuna critica sul suo contenuto né sulla sua forma.

Dopo l'entrata in vigore, il 2 dicembre 2019, della legge federale del 21 giugno 2019 3 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, a partire da quest'anno sono menzionate nel rapporto anche le denunce di trattati da parte della Svizzera.

1 2 3

RS 172.010 FF 2020 4603 RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491

19 / 246

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La seguente tabella illustra l'evoluzione quantitativa dei trattati, suddivisi secondo i capitoli del rapporto: Capitolo

2018

2019

2020

2

Trattati del DFAE

­

Coesione

2.1

Cooperazione con i Paesi dell'Est

2.2

Cooperazione con i Paesi del Sud

160 (5)

152 (9)6

143 (1)

2.3

Aiuto umanitario

104 (8)

176 (4)

140

2.4

Promozione civile della pace e sicurezza umana

50

52

­

Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti

3

4

0

2.5

Altri trattati internazionali del DFAE

42

28

15

3

Trattati del DFI

4

1

0

4

Trattati del DFGP

5

6 (1)

5

Trattati del DDPS

20

19 (2)

6

Trattati del DFF

7

Trattati del DEFR

7.1

Cooperazione con i Paesi dell'Est

7.2

Cooperazione con i Paesi del Sud

7.3

Altri trattati del DEFR

10

12

8

Trattati del DATEC

13

17 (3)

13 (2)

9

Schengen e Dublino/Eurodac

27

28

22

526

585

518

Totale

4 5 6

0 30 (3)4

6 8 45 (12) 9

5 31

7

50 (2)

5 (3) 22 15 (1)

16 (4)

12 (3)

33 (4)

24 (4)

Parentesi: numero di accordi del 2017 che sono conteggiati nelle cifre del 2018 e che non sono considerati nel rapporto del 2017.

Parentesi: numero di accordi del 2019 che sono conteggiati nelle cifre del 2020 e che non sono considerati nel rapporto del 2019.

Parentesi: numero di accordi del 2018 che sono conteggiati nelle cifre del 2019 e che non sono considerati nel rapporto del 2018.

20 / 246

0 45 (3)5

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Modifiche di trattati Capitolo

2018

154

2020

10.1

DFAE

10.2

DFI

2

3

1

10.3

DFGP

4

3

14

10.4

DDPS

3

3

4

10.5

DFF

3

3

9 (1)

10.6

DEFR

75

60

45 (3)

10.7

DATEC

14

27

23 (1)

273

253

Totale

172 (8)

2019

202 (3)

298

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare, per ogni trattato e per ogni emendamento di trattato concluso, se rientrano effettivamente nella nostra competenza. Qualora ritenga che, in virtù della legge, la conclusione di un accordo non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricarci, mediante una mozione, di sottoporgli detto accordo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il nostro Collegio ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore. L'approvazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato dal Parlamento, il nostro Collegio deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: 1)

per le categorie che comprendono un gran numero di trattati: tabelle distinte, ordinate secondo la rispettiva base legale, che menzionano in modo succinto le Parti contraenti, il contenuto, la data di conclusione e i costi dell'accordo;

2)

per le altre categorie, secondo la struttura seguente: A. Contenuto: Breve presentazione del contenuto del trattato.

B. Motivi: Esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.

C. Ripercussioni finanziarie: Indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

21 / 246

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D.

E.

22 / 246

Base legale: Indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

Entrata in vigore e modalità di denuncia: Indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non coincide necessariamente con la data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia.

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2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Credito quadro concernente la continuazione dell'aiuto alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI7 Introduzione

La cooperazione di transizione sostiene gli Stati dell'Europa dell'Est nel loro cammino verso sistemi imperniati sulla democrazia e sull'economia di mercato. Si tratta dei seguenti Paesi: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Serbia, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Ucraina, Moldova e le regioni del Caucaso meridionale (Georgia, Armenia, Azerbaigian). La cooperazione di transizione tiene conto del fatto che, nonostante i progressi compiuti, i Paesi ex comunisti dell'Europa dell'Est necessitano ancora di riforme (p. es. decentralizzazione, Stato di diritto e capacità dei servizi pubblici) e sono chiamati ad affrontare nuove sfide. Vi è fra l'altro il bisogno di rafforzare l'inclusione sociale e di ridurre le disparità. La volontà degli Stati di attuare riforme è un presupposto importante. Il sostegno alle riforme dipende dalla capacità dei Paesi. Gli sforzi nella lotta alla corruzione verranno intensificati. La cooperazione di transizione si concentra su vari temi. La SECO e la DSC si occupano dei seguenti temi prioritari: 1) buongoverno, incluso lo Stato di diritto, le istituzioni e il decentramento, 2) lavoro e sviluppo economico, 3) infrastruttura, cambiamento climatico e risorse idriche, 4) sanità (solo la DSC). L'attuazione include sempre il contributo per la riduzione delle cause di conflitto e, per quanto possibile, quello per gestire le sfide legate alla migrazione.

7

FF 2016 2005

23 / 246

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Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20168 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo N.°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

1.

Albania

Programma di sviluppo regionale in Albania

30.04.2020

6 milioni di franchi

2.

Albania

Ripristino di edifici dopo il terremoto

28.07.2020

1,43 milioni di franchi

3.

Albania

Progetto di rafforzamento dei Comuni

29.07.2020

12,8 milioni di franchi

4.

Albania

Progetto di sviluppo delle competenze professionali

15.09.2020

9,6 milioni di franchi

5.

Albania

Programma di promozione della salute e di prevenzione delle malattie croniche nelle scuole

03.11.2020

666 700 franchi

6.

Bosnia ed Erzegovina

Sostegno al potere giudiziario: rafforzamento dello statuto dei procuratori nel sistema di giustizia penale

27.12.2019

2,24 milioni di dollari americani

7.

Kirghizistan

Autonomia delle strutture sanita25.12.2020 rie ­ Allestimento di un sistema di gestione della salute ben regolamentato e funzionale

2 milioni di franchi

8.

Kosovo

Servizi sanitari di qualità accessibili a tutti, fase 2

06.10.2020

8,8 milioni di franchi

9.

Macedonia del Nord

Creazione di opportunità di lavoro per tutti

26.12.2019

5,1 milioni di franchi

10. Moldova

Progetto Ma Implic sulla partecipazione dei cittadini alle strutture di governo locale

04.03.2020

5,95 milioni di franchi

11. Moldova

Creazione di opportunità di lavoro attraverso il miglioramento dei sistemi di mercato

16.04.2020

4,595 milioni di franchi

12. Moldova

Ridurre la diffusione delle malattie 23.12.2020 non trasmissibili in Moldova

6,25 milioni di franchi

13. Uzbekistan

Progetto nazionale di gestione 16.06.2020 delle risorse idriche in Uzbekistan, fase 2

4,6 milioni di dollari americani

14. Serbia

Progetto «Dalla formazione all'impiego»

800 000 franchi

8

RS 974.1

24 / 246

11.02.2020

FF 2021 1247

N.°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

15. Serbia

Autonomia locale per il secolo XXI

03.06.2020

2,5 milioni di franchi

16. Ucraina

Progetto di decentralizzazione per una migliore educazione democratica

21.05.2020

4,4 milioni di franchi

17. Ucraina

Recupero di beni e integrità pubblica

21.07.2020

800 000 franchi

18. Ucraina

Respiratori a prezzi accessibili nel contesto della pandemia di COVID-19

03.12.2020

1,5 milioni di franchi

19. Consiglio di cooperazione regionale

Contributo di base al funzionamento generale e al programma

08.07.2020

150 000 euro

20. FAO

Supporto tecnico al programma nazionale di salute animale della Georgia

26.03.2020

165 538 dollari americani

21. FAO

Promozione dell'emancipazione economica delle donne agricoltrici sostenendo la produzione lattierocasearia su piccola scala in Georgia per il tramite di scuole agrarie

30.09.2020

3,26 milioni di dollari americani

22. UNFPA

Fondo fiduciario multidonatori per 20.02.2020 il sostegno tecnico alla preparazione e allo svolgimento del censimento della popolazione e delle abitazioni in Uzbekistan nel 2022, fase 1

160 000 dollari americani

23. UNFPA

Acquisizione congiunta di disposi- 29.04.2020 tivi di protezione individuale in risposta alla COVID-19 in Kirghizistan

200 000 dollari americani

24. OHCHR

Missione delle Nazioni Unite di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina

01.12.2020

1,5 milioni di dollari americani

25. OIM

Georgia: progetto pilota volto a promuovere un reinserimento sostenibile e una rivitalizzazione propizia delle comunità di ritorno nella regione della Guria

21.10.2020

60 000 franchi

26. OMS

Programma di promozione della salute e di prevenzione delle malattie non trasmissibili nelle scuole in Albania

30.04.2020

50 000 dollari americani

27. OMS

Riduzione dei fattori di rischio per le malattie non trasmissibili in Ucraina

26.11.2020

396 040 dollari americani

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N.°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

28. OSCE

Contributo al progetto per il raffor- 20.11.2020 zamento della riforma anticorruzione al fine di aiutare l'Armenia a conformare le sue norme nazionali anticorruzione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

374 000 euro

29. PAM

Fornitura di un aiuto alimentare d'urgenza a 22 istituti sociali per anziani, disabili e orfani in Kirghizistan

21.04.2020

196 656 dollari americani

30. PAM

Intervento immediato in risposta alla pandemia di COVID-19 in Kirghizistan

07.12.2020

2 milioni di dollari americani

31. PNUS

Progetto di riforma del sistema di registrazione dei dati dello stato civile in Tagikistan, fase 2

20.12.2019

4,04 milioni di dollari americani

32. PNUS

Rafforzamento della funzione di vigilanza e della trasparenza del Parlamento in Serbia, fase 3

15.01.2020

2 milioni di dollari americani

33. PNUS

Sostegno al processo elettorale 2019­2021 in Uzbekistan

05.03.2020

65 000 dollari americani

34. PNUS

Attuazione del progetto di assistenza umanitaria in Bosnia ed Erzegovina in risposta alla pandemia di COVID-19

20.03.2020

200 000 dollari americani

35. PNUS

Contributo a sostegno della Mol23.03.2020 dova nella gestione della pandemia di COVID-19

200 000 dollari americani

36. PNUS

Sostegno a preparazione, coordina- 27.03.2020 mento e continuità delle attività degli ospedali nell'attuazione del piano strategico di preparazione e intervento adottato dall'Uzbekistan in risposta alla COVID-19

200 000 dollari americani

37. PNUS

Attuazione del progetto concer17.04.2020 nente il dispositivo d'emergenza in risposta alla pandemia di COVID-19: aiuto d'emergenza per un rilevamento rapido in Kosovo

430 000 euro

38. PNUS

Attuazione del progetto concernente il rafforzamento del ruolo delle collettività locali in Bosnia ed Erzegovina

29.04.2020

5,16 milioni di dollari americani

39. PNUS

Programma di sostegno elettorale in Kirghizistan

01.05.2020

1,5 milioni di dollari americani

26 / 246

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N.°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

40. PNUS

Sviluppo della competitività e della produttività delle zone rurali nel settore agro-industriale in Serbia

27.05.2020

251 600 dollari americani

41. PNUS

Attuazione del progetto sulla partecipazione agli sforzi di lotta anti-corruzione in Kosovo, fase 3

30.06.2020

2,25 milioni di euro

42. PNUS

Attuazione del progetto volto a so- 27.11.2020 stenere e far progredire la riforma del buongoverno locale in Albania

575 000 dollari americani

43. UNESCO

Digitalizzazione degli archivi 30.07.2020 dell'Istituto nazionale del patrimonio culturale

80 000 dollari americani

44. UNICEF

Rafforzare le capacità nazionali di preparazione e risposta alla COVID-19 in Tagikistan, II

06.04.2020

200 000 dollari americani

45. UNICEF

Rafforzare le capacità nazionali di preparazione e risposta alla COVID-19 in Tagikistan, III

04.05.2020

315 000 dollari americani

27 / 246

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2.2

Credito quadro Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo9 Introduzione

La cooperazione internazionale svizzera mira in primo luogo a favorire uno sviluppo sostenibile mondiale che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione allo sviluppo della DSC concentra i propri sforzi nelle regioni del mondo più povere in Africa, Asia, America latina e nel Medio Oriente. Sostiene gli sforzi dei Paesi poveri e fragili e delle loro popolazioni nel superare i problemi di povertà e di sviluppo avvalendosi dei propri diversi strumenti complementari di politica estera (Whole of Government Approach). Questo impegno in contesti fragili viene rafforzato poiché è necessario superare e prevenire conflitti e crisi in modo da stabilizzare Stati e regioni a lungo termine e garantirne lo sviluppo. I programmi di sviluppo realizzati dalla DSC si concentrano sui temi seguenti: 1. trasformazione dei conflitti e resistenza alle crisi, 2. sanità, 3. risorse idriche, 4. istruzione elementare e formazione professionale, 5. agricoltura e sicurezza alimentare, 6. settore privato e servizi finanziari, 7.

riforma dello Stato, amministrazione locale e partecipazione dei cittadini, 8. mutamenti climatici, 9. migrazione. Buongoverno e disparità tra i sessi vengono affrontati in tutti i programmi in modo trasversale. Con programmi globali tematici si intende contribuire in modo mirato a ridurre i rischi globali. La Svizzera partecipa inoltre al finanziamento di organizzazioni multilaterali per lo sviluppo che promuovono al meglio i suoi obiettivi e interessi nella lotta alla povertà e all'ingiustizia nei Paesi in sviluppo e si impegna attivamente in seno agli organi direttivi e di vigilanza di tali organizzazioni.

9

FF 2016 2005

28 / 246

FF 2021 1247

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197610 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

1.

Bangladesh

Contributo al progetto di sviluppo economico locale a livello distrettuale

04.02.2020

8,5 milioni di franchi

2.

Benin

Fondo a sostegno dello sviluppo dei Comuni, fase 2

08.04.2020

9,65 milioni di franchi

3.

Benin

Programma di sostegno al settore dello sviluppo rurale nei dipartimenti di Borgou, Alibori, Atacora e Donga, fase 3

05.05.2020

10 milioni di franchi

4.

Benin

Programma di sostegno all'avvocatura delle associazioni mantello delle organizzazioni socio-professionali agricole, fase 3

05.05.2020

6 milioni di franchi

5.

Benin

Programma «Responsabilizza31.05.2020 zione» volto a rafforzare le capacità della società civile e gli sforzi delle autorità al fine di lottare contro la corruzione e l'impunità

9,6 milioni di franchi

6.

Benin

Programma di sostegno alla qualità 09.06.2020 dell'istruzione, fase 1

8 milioni di franchi

7.

Bolivia

Ripresa socioeconomica delle micro- e piccole imprese nel quadro della pandemia di COVID-19

15.09.2020

800 000 dollari americani

8.

Bolivia

Rafforzamento istituzionale del servizio dei difensori pubblici per quanto riguarda la fornitura di servizi di mediazione negli uffici del ministero pubblico e nei tribunali ­ accesso alla giustizia, 22.10.2020­28.02.2022

19.10.2020

172 000 franchi

9.

Bolivia

Contributo al sottoprogetto concer- 02.12.2020 nente la ricerca e la gestione dei processi nella lotta contro la violenza di genere, nel quadro del progetto, «Vita senza violenza», fase 2

144 767 franchi

Programma di sostegno alla promozione dell'imprenditorialità agricola, fase 1

9 milioni di franchi

10. Burkina Faso

10

21.02.2020

RS 974.0

29 / 246

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N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

11. Burkina Faso

Progetto per l'educazione nelle situazioni di emergenza mediante la diffusione di piani minimi di formazione digitale

08.12.2020

230 000 franchi

12. Burundi

Finanziamento del programma per l'integrazione della salute mentale nell'assistenza sanitaria primaria, fase I, 01.12.2020­30.11.2024

19.11.2020

4 milioni di franchi

13. Haiti

Programma di sostegno alla protezione e alla promozione sociali, fase 1, 01.11.2019­31.05.2024

28.02.2020

2,5 milioni di dollari americani

14. Giordania

Contributo al Fondo nazionale di aiuto per il rafforzamento della protezione sociale

24.11.2020

3 milioni di franchi

15. Kirghizistan

Contributo all'autonomia delle 25.12.2020 strutture sanitarie mediante l'istituzione di un sistema di gestione sanitaria ben regolamentato e funzionale

2 milioni di dollari americani

16. Laos

Contributo al Fondo per la riduzione della povertà al fine di prevenire la pandemia di COVID-19 mediante la sensibilizzazione e l'informazione

11.08.2020

500 000 dollari americani

17. Mongolia

Contributo all'Università della Mongolia volto a consolidare l'accordo sull'uso dei pascoli e il progetto «Green Gold and Animal Health» per il promovimento delle comunità di pastori

06.04.2020

132 500 franchi

18. Mongolia

Attuazione del progetto concernente l'educazione allo sviluppo sostenibile

05.05.2020

837 083 franchi

19. Mongolia

Attuazione del progetto di produzione e commercializzazione inclusiva e sostenibile di verdure, fase conclusiva

03.12.2020

2 milioni di franchi

20. Mozambico

Programma di lotta anticorruzione 25.02.2020 e di promovimento della responsabilizzazione

600 000 dollari americani

21. Mozambico

Programma di sviluppo urbano

10.09.2020

31 467 dollari americani

22. Mozambico

Promozione del programma concernente i diritti di utilizzazione del suolo

04.12.2020

401 073 euro

30 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

23. Nepal

Sostegno al Governo nell'attuazione del federalismo mediante la creazione di istituzioni e servizi inclusivi e funzionali

17.01.2020

9,3 milioni di franchi

24. Nepal

I giovani e le giovani nepalesi migliorano le loro possibilità di occupazione

23.06.2020

7 milioni di franchi

25. Nepal

I piccoli agricoltori, specialmente i gruppi svantaggiati, riducono la loro povertà aumentando il loro reddito agricolo

26.06.2020

17,6 milioni di franchi

26. Nepal

Contributo al programma concernente la costruzione di strade e ponti carrozzabili locali, fase 4

13.11.2020

9,82 milioni di franchi

27. Nepal

Contributo al programma di sviluppo dei mercati agricoli, fase 2

19.11.2020

9,54 milioni di franchi

28. Nicaragua

Programma di gestione comunitaria del bacino del fiume Dipilto, 16.06.2020­31.12.2023

16.06.2020

2,9 milioni di dollari americani

29. Nicaragua

Formazione professionale per garantire opportunità di occupazione ai giovani in Nicaragua, 01.09.2020­31.12.2023

25.08.2020

3,7 milioni di dollari americani

30. Niger

Contributo finanziario nell'ambito 28.08.2020 del programma di sostegno all'irrigazione su piccola scala, fase 2

615 000 franchi

31. Niger

Contributo finanziario nell'ambito 30.09.2020 del programma di sostegno all'irrigazione su piccola scala, fase 2

20 000 franchi

32. Tanzania

Contributo al Fondo d'azione 06.10.2020 sociale volto ad aiutare i gruppi di popolazione vulnerabili ed emarginati a migliorare le loro condizioni di vita

15 milioni di franchi

33. Tanzania

Progetto di promozione della salute e di rafforzamento del sistema sanitario

23.10.2020

9,7 milioni di franchi

34. Tanzania

Consolidamento del programma di eradicazione della malaria

23.10.2020

5,8 milioni di franchi

35. Territorio palestinese occupato

Migliorare il valico di Karm Abu Salem a Gaza

29.10.2020

832 215 dollari americani

31 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

36. Banca Contributo al progetto per la prointeramericana mozione di strutture sostenibili e innovative nel settore dell'acqua, di sviluppo dell'approvvigionamento sanitario e dell'igiene nelle zone rurali

03.12.2020

4,5 milioni di dollari americani

37. BIRS

Contributo al fondo fiduciario per il buongoverno, settore finanziario e amministrazioni locali in

06.03.2020

800 000 franchi

38. BIRS

Sostegno ai centri di ricerca internazionali del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR)

14.04.2020

16,2 milioni di franchi

39. BIRS

Sviluppo di un ampio programma 21.10.2020 di riforma del clima degli investimenti volto a sostenere la ripresa del settore privato e la creazione di posti di lavoro dopo la pandemia di COVID-19

2 milioni di dollari americani

40. BIRS

Contributo al fondo fiduciario spe- 02.12.2020 ciale multidonatori per il programma concernente l'assistenza alla gestione del settore energetico

3 milioni di franchi

41. BM

Contributo all'attuazione di un progetto concernente l'integrazione e la promozione della responsabilizzazione sociale dello Stato in Mongolia

06.08.2020

1,999 milioni di dollari americani

42. Ufficio del coordinatore residente delle Nazioni Unite in Tanzania

Contributo al sostegno del coordinatore residente delle Nazioni Unite per le misure anti COVID-19 in Tanzania

19.10.2020

250 000 franchi

18.12.2020

4,1 milioni di dollari americani

43. Centro inter- Contributo all'istituzione di un nazionale per sistema di divulgazione agricola l'agricoltura e in diversi Paesi in via di sviluppo le bioscienze 44. Centro internazionale per l'agricoltura e le bioscienze

32 / 246

Contributo al programma di 22.12.2020 gestione delle piante legnose infestanti: rafforzare i mezzi di sussistenza e ripristinare l'integrità ambientale delle aree invase o a rischio di invasione da Prosopis in Kenya, 2021­2023

800 000 franchi

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

45. Centro internazionale per lo sviluppo integrato nelle aree di montagna

Contributo al progetto di cooperazione transfrontaliera concernente la promozione della resilienza nei confronti di diversi pericoli nel corso superiore del fiume Koshi in Nepal

11.11.2020

300 000 franchi

46. UNECE

Cofinanziamento del Forum regionale 2020

19.02.2020

58 760 franchi

47. UNECE

Cofinanziamento del Forum dei sindaci 2020 volto a rafforzare la cooperazione tra gli esecutivi cittadini nell'affrontare sfide globali come la protezione dell'ambiente e le pandemie

25.02.2020

137 700 franchi

48. FAO

Progetto in favore di una 16.09.2020 produzione e commercializzazione integrate e sostenibili di ortaggi in Mongolia, fase finale

372 511 dollari americani

49. FISA

Contributo alla piattaforma mondiale dei donatori per lo sviluppo rurale

27.03.2020

150 000 euro

50. FISA

Contributo al fondo a sostegno delle popolazioni rurali povere

14.12.2020

2 milioni di franchi

17.04.2020

64 milioni di dollari americani

51. Fondo globale Accordo di finanziamento plurienper la lotta nale 2020­2022 contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria 52. UNFPA

Risposta coordinata nella lotta con- 12.02.2020 tro la violenza di genere nel centro dell'Avana, Cuba

30 000 dollari americani

53. UNFPA

Contributo destinato alla condu30.04.2020 zione del programma «Prima le donne e le ragazze» nello Stato dello Shan meridionale, Myanmar, fase 2

99 684 dollari americani

54. UNFPA

Contributo al progetto della 09.11.2020 Comunità di sviluppo dell'Africa australe a Gaborone al fine di garantire la salute sessuale e riproduttiva nonché i diritti degli adolescenti e dei giovani adulti durante la pandemia di COVID-19

998 082 dollari americani

55. UNFPA

Contributo al programma «Prima le donne e le ragazze» in Myanmar, fase 2

4,35 milioni di dollari americani

08.12.2020

33 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

56. UNFPA

Prevenzione e risposta alla vio06.07.2020 lenza di genere e alle pratiche dannose in Tanzania durante la pandemia di COVID-19 e nella fase di trattamento

500 000 dollari americani

57. UNFPA

Contributo a un progetto per combattere la violenza di genere in Mongolia

05.08.2020

2,7 milioni di dollari americani

58. OHCHR

Monitoraggio, documentazione e rapporto sulla situazione dei diritti umani in Nicaragua, 2020­2023

30.09.2020

500 000 dollari americani

59. OHCHR

Contributo al finanziamento dei 09.12.2020 costi delle attività condotte durante il periodo 2020­2023

6 milioni di franchi

60. Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (International IDEA)

Contributo alla contestualizzazione 23.12.2020 del quadro comune per l'uguaglianza di genere e l'inclusione sociale nel federalismo in Nepal

48 422 franchi

61. OCSE

Come usare meglio gli incentivi 27.10.2020 fiscali per gli investimenti ­ proposta di un gruppo di lavoro su più anni

400 000 franchi

62. OCSE

Migliorare il sistema di giustizia 02.12.2020 minorile in Egitto per garantire la protezione dei bambini in linea con gli standard internazionali, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la strategia nazionale per l'infanzia

1,4 milioni di dollari americani

63. OCSE

Migrazione di manodopera nei Balcani occidentali: sviluppare modelli, affrontare le sfide e trarre profitto dai vantaggi offerti dall'OCSE

02.12.2020

200 000 euro

64. OCSE

Contributo a favore del prototipo di centro di smistamento dei dati sul finanziamento dello sviluppo

10.12.2020

173 913 euro

65. OIM

MigApp: connettere e coinvolgere i migranti attraverso questa piattaforma mobile

02.06.2020

899 647 dollari americani

66. OIM

Contributo al progetto volto a faci- 14.06.2020 litare l'accesso ai beni di prima necessità per i lavoratori migranti più vulnerabili colpiti da COVID-19 in Giordania

641 985 dollari americani

34 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

67. OIM

Piano strategico globale di preparazione e risposta alla COVID-19

14.06.2020

641 985 dollari americani

68. OIM

Il buongoverno della migrazione del lavoro nell'Asia meridionale e sudorientale

30.07.2020

5,1 milioni di dollari americani

69. OIM

Mitigare l'impatto socio-econo10.09.2020 mico della pandemia di COVID-19 sui migranti e le comunità dell'Asia centrale e della Russia

1 milione di franchi

70. OIM

Assistenza tecnica al Governo dello Sri Lanka per migliorare la stazione di test della COVID-19 all'aeroporto Bandaranaike

22.09.2020

800 000 dollari americani

71. OIM

Sostenere il Forum globale sulla migrazione e lo sviluppo 2020 negli Emirati Arabi Uniti

12.11.2020

200 000 franchi

72. OIM

Studio preliminare sulla valutazione dell'interfaccia tra catene di approvvigionamento alimentare e agricolo, migrazione di manodopera e reclutamento etico, con particolare attenzione all'Africa occidentale e centrale

19.11.2020

101 000 franchi

73. OIM

Sostenere le attività del Forum globale sulla migrazione e lo sviluppo 2020

12.11.2020

200 000 franchi

74. OIL

Contributo al programma «Posti di lavoro dignitosi per i giovani in Cambogia»

01.06.2020

4 milioni di dollari americani

75. OIL

Rafforzamento della coesione so- 01.09.2020 ciale tra i migranti e le comunità ospitanti mediante lo sviluppo congiunto di competenze e la formazione finalizzata alla ricerca di lavoro. Contributo ai cambiamenti sistemici atti a promuovere la coesione sociale e l'inclusione economica dei migranti in Egitto. L'OIL si è appoggiato al programma di formazioni orientate sullo sviluppo di competenze Meshwary

412 281 dollari americani

76.

Contributo al programma di soste- 30.11.2020 gno alla resilienza di microimprese e PMI in risposta alla pandemia di COVID-19 in Laos

835 000 dollari americani

Estendere la protezione sociale ai lavoratori migranti

811 436 dollari americani

OIL

77. OIL

01.12.2020

35 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

78. OIL

Estendere la sicurezza sociale ai lavoratori migranti: ricerca esplorativa e dialogo politico nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo

01.12.2020

803 402 dollari americani

79. OMS

Contributo al piano di preparazione e di azione per assistere l'Etiopia nella gestione dell'epidemia di COVID-19 nella regione somala

31.03.2020

190 000 franchi

80. OMS

Contributo al rafforzamento della capacità di risposta operativa alla pandemia di COVID-19 in Somalia

01.04.2020

190 000 dollari americani

81. OMS

Contributo al rafforzamento della prontezza d'impiego e della capacità di reazione in relazione con la COVID-19 in Laos

30.04.2020

310 000 dollari americani

82. OMS

Prosieguo degli aiuti alimentari 11.05.2020 forniti nel contesto della pandemia di COVID-19

1,5 milioni di franchi

83. OMS

Contributo alla gestione del pro15.09.2020 gramma di prevenzione e controllo della COVID-19 e di altri settori della salute in Tanzania

120 000 dollari americani

84. OMS

Contributo alla lotta contro la pandemia di COVID-19 in Mozambico

23.09.2020

1,36 milioni di dollari americani

85. OMS

Buongoverno urbano per la salute e il benessere

26.11.2020

5 milioni di dollari americani

86. OMS

Salute mentale per un'assistenza sanitaria capillare

07.12.2020

2,97 milioni di dollari americani

87. OMS

Il piano generale di ricerca e svi07.12.2020 luppo è stato attivato per accelerare la diagnostica, i vaccini e i trattamenti contro la COVID-19.

Il piano d'azione mira a migliorare il coordinamento tra gli scienziati e i professionisti della salute a livello mondiale, ad accelerare il processo di ricerca e di sviluppo e a elaborare nuove norme e standard per trarre insegnamenti dalla risposta globale e migliorarla.

1,98 milioni di dollari americani

88. OMS

Affrontare i fattori che determinano le disuguaglianze in materia di salute

4,75 milioni di dollari americani

36 / 246

09.12.2020

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

89. OMS

Contributo volontario di base 2020­2022

15.12.2020

17,2 milioni di franchi

90. ONU

Contributo volontario per il 2020 03.07.2020 e 2021 alla Convenzione sulla lotta contro la desertificazione

400 000 franchi

91. DESA

Cofinanziamento del Forum mondiale delle Nazioni Unite sui dati del 2020

22.02.2020

250 000 franchi

92. ONUSI

Riduzione degli effetti nefasti sull'ambiente e sulla salute umana del mercurio proveniente dal settore del trattamento del petrolio in Nepal

17.03.2020

50 000 franchi

93. ONUSI

Contributo al programma per il ri- 27.11.2020 lancio delle imprese agroalimentari e turistiche in Cambogia

1 milione di dollari americani

94. UN Women

Contributo al programma comune di promozione dell'occupazione femminile mediante strategie di crescita inclusive e investimenti nell'economia della salute

01.04.2020

2 milioni di dollari americani

95. UN-Habitat

Contributo al programma per migliorare la sicurezza urbana in Afghanistan

01.04.2020

238 974 franchi

96. Organizzazione degli Stati americani

Progetto concernente il rafforzamento delle istituzioni al fine di combattere la corruzione ad Haiti, 2020­2022

04.12.2020

4 milioni di dollari americani

97. OSCE

Contributo al progetto «Diplomazia dell'acqua e prevenzione dei conflitti», fase 1

18.09.2020

80 000 euro

98. PAM

Sostegno al Servizio umanitario aereo delle Nazioni Unite per i suoi interventi in Niger

30.06.2020

2,8 milioni di franchi

99. PAM

Sostegno al Servizio umanitario aereo delle Nazioni Unite per i suoi interventi in Mali

05.08.2020

3 milioni di franchi

100. PAM

Sostegno al Servizio umanitario aereo delle Nazioni Unite per i suoi interventi in Ciad

07.09.2020

2 milioni di franchi

101. PAM

Sostegno al Servizio umanitario aereo delle Nazioni Unite per i suoi interventi in Burkina Faso

20.10.2020

2 milioni di franchi

37 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

102. PAM

Contributo al programma per sostenere la sicurezza alimentare in ambiente urbano e rafforzare la resilienza

03.11.2020

7 milioni di dollari americani

103. PAM

Contributo alle attività relative al Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, previsto a New York nel 2021

09.12.2020

400 000 franchi

104. PNUS

Contributo al progetto «Consolida- 28.01.2020 mento, avvio e implementazione di un'alleanza mondiale per la qualità dell'acqua»

1,82 milioni di dollari americani

105. PNUS

Contributo all'attuazione del pro- 10.03.2020 getto «Dialogo internazionale sulla finanza digitale»

992 678 franchi

106. PNUS

Contributo a titolo di partecipa10.03.2020 zione ai costi del PNUS in Honduras

150 000 dollari americani

107. PNUS

Sostegno alle elezioni in Burkina Faso 2020­2021

18.03.2020

700 000 franchi

108. PNUS

Dialogo, divulgazione di informa- 21.04.2020 zioni ed educazione per promuovere i diritti umani e i principi fondamentali della giustizia di transizione a El Salvador

345 000 dollari americani

109. PNUS

Contributo al progetto di rafforzamento e resilienza in 21 comuni dei governatorati di Biserta e Siliana in Tunisia (COVID-19)

238 188 dollari americani

110. PNUS

Contributo al Fondo fiduciario spe- 08.05.2020 ciale multidonatori delle Nazioni Unite per l'azione nei confronti della COVID-19 e la ripresa

8 milioni di franchi

111. PNUS

Sostegno al piano di preparazione e di intervento del Ruanda contro la pandemia di COVID-19

20.05.2020

1,5 milione di franchi

112. PNUS

Contributo al «Programma congiunto sul buongoverno locale 2018­2021, Somalia»

04.06.2020

3,8 milioni di dollari americani

113. PNUS

Contributo al progetto di preparazione e risposta alla pandemia di COVID-19 in Bangladesh

23.06.2020

1 milione di franchi

114. PNUS

Contributo al progetto di sostegno al reinserimento sociale dei detenuti in Algeria

12.07.2020

100 000 franchi

38 / 246

30.04.2020

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

115. PNUS

Contributo a favore del progetto di 07.08.2020 rafforzamento delle capacità nazionali, regionali e locali in risposta alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19 in Tunisia

1 milione di dollari americani

116. PNUS

Sostegno ai cicli elettorali in Niger 2020­2021

3 milioni di dollari americani

117. PNUS

Contributo al Partenariato mon28.09.2020 diale per una cooperazione efficace al servizio dello sviluppo (GPEDC)

606 000 dollari americani

118. PNUS

Contributo a sostegno della squadra di supporto congiunto del Partenariato mondiale per una cooperazione efficace al servizio dello sviluppo

30.09.2020

606 000 dollari americani

119. PNUS

Contributo all'attuazione del progetto di assistenza elettorale in Tunisia, fase II

01.11.2020

3 milioni di dollari americani

120. PNUS

Contributo al progetto di rafforzamento delle capacità in materia di cooperazione globale in Cina

03.11.2020

70 000 dollari americani

121. PNUS

Contributo al rafforzamento della resilienza di 43 comuni nei governatorati di Biserta, Siliana, Tozeur e Tunisi di fronte alla seconda ondata di COVID-19

25.11.2020

150 000 dollari americani

122. PNUS

Contributo al progetto concernente 03.12.2020 il promovimento dello sviluppo e della professionalizzazione dei media in Ruanda

500 000 dollari americani

123. PNUS

Contributo al programma di colla- 29.12.2020 borazione delle Nazioni Unite sulla riduzione delle emissioni dovute alla deforestazione e al degrado delle foreste nei Paesi in sviluppo

5 milioni di franchi

124. Programma dei volontari delle Nazioni Unite

Contributo al finanziamento di posti di stage in seno a organizzazioni delle Nazioni Unite di una durata di 12 mesi

480 000 dollari americani

125. Rete interislamica per lo sviluppo e la gestione delle risorse idriche (INWRDAM)

Elaborazione di un libro bianco 27.05.2020 per il Consiglio consultivo politico sulla pace blu regionale in Medio Oriente

14.09.2020

20.07.2020

23 700 dollari americani

39 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

126. UNESCO

Contributo al Fondo internazionale 29.05.2020 per la diversità culturale

250 000 franchi

127. UNESCO

Promozione della salute e del benessere nell'istruzione superiore e terziaria

247 703 dollari americani

128. UNICEF

Contributo al fondo «L'educazione 30.04.2020 non può aspettare» in favore del programma di educazione in Afghanistan

4,4 milioni di franchi

129. UNICEF

Contributo al progetto di preparazione e risposta alla COVID-19 in Bangladesh

1 milione di franchi

130. UNICEF

Continuazione dell'assistenza sani- 10.07.2020 taria di base per le persone più vulnerabili in Tanzania nel contesto della pandemia di COVID-19

500 000 franchi

131. UNICEF

Sostegno alla preparazione e alla reazione alla COVID-19 nella Repubblica democratica del Congo

1,5 milione di franchi

132. UNICEF

Rafforzamento della coesione 03.09.2020 sociale tra i migranti e le comunità ospitanti mediante lo sviluppo congiunto di competenze e la formazione finalizzata alla ricerca di lavoro. Contributo ai cambia-menti sistemici atti a promuovere la coesione sociale e l'inclusione economica dei migranti, in collaborazione con il ministero della gioventù e dello sport

477 328 dollari americani

133. UNICEF

Contributo al progetto di risposta alla pandemia di COVID-19 in Mozambico

09.10.2020

2,17 milioni di dollari americani

134. UNICEF

Risposta alla COVID-19 in Burundi

20.10.2020

1,5 milioni di franchi

135. UNICEF

Contributo al Fondo «Acqua e igiene per tutti»

19.11.2020

1,5 milioni di dollari americani

136. Unione Contributo alla promozione dello economica sviluppo delle competenze profese monetaria sionali e sociali ovest-africana

03.12.2020

6 milioni di franchi

137. UNOPS

13.11.2019

15 milioni di dollari americani

40 / 246

Contributo al fondo multidonatori concernente i mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare in Myanmar

27.10.2020

01.06.2020

01.08.2020

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

138. UNOPS

Modalità della cooperazione in Myanmar con il Gruppo di audit interno e delle indagini (IAIG)

13.05.2020

­

139. UNOPS

Contributo al progetto del fondo fiduciario speciale interistituzionale di UN-Water sulla pianificazione della sicurezza sanitaria

20.05.2020

1 milione di dollari americani

140. UNOPS

Attuazione dell'Accordo di pace e riconciliazione concluso a Maputo

20.02.2020

500 000 dollari americani

141. UNOPS

Attuazione dell'Accordo di pace e riconciliazione concluso a Maputo

04.09.2020

3,8 milioni di dollari americani

142. UNOPS

Contributo all'iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali, 2020­2023

11.12.2020

340 000 dollari americani

143. UNRISD

Contributo globale 2020­2022 alle 24.07.2020 attività di programma

1,35 milioni di franchi

41 / 246

FF 2021 1247

2.3

Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA)11 Introduzione

L'aiuto umanitario svizzero, di competenza della DSC, contribuisce a salvare vite e ad alleviare le sofferenze subite dalle persone a causa di crisi, conflitti e catastrofi.

Pone la dignità degli individui al centro del suo impegno. È neutro, indipendente e imparziale. Rispecchia una Svizzera che, solidale verso le persone bisognose, porta avanti la sua lunga tradizione umanitaria. L'aiuto umanitario fornisce prima di tutto un aiuto d'emergenza, rapido, globale e adattato ai bisogni che si manifestano in un determinato contesto. Esso pone l'accento sull'assistenza e sulla protezione dei gruppi più vulnerabili della popolazione e sul rafforzamento della resilienza a livello locale.

Oltre all'aiuto d'emergenza, si concentra sulle misure di prevenzione e di ricostruzione, focalizzate soprattutto sulla riduzione dei rischi di catastrofi, contribuendo anche a una gestione integrata dei rischi. Si impegna tramite contributi alle organizzazioni umanitarie partner, come il movimento della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, le organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite e le organizzazioni non governative svizzere, locali e internazionali. Il suo impegno è completato dal dispiegamento di specialisti del Corpo svizzero di aiuto umanitario nell'ambito di interventi d'urgenza e della realizzazione di progetti umanitari, attuati direttamente dalla Svizzera.

Questi esperti vengono altresì messi a disposizione delle organizzazioni multilaterali.

L'aiuto umanitario destina circa un terzo delle sue risorse a programmi bilaterali, attuati mediante interventi propri concretizzati direttamente dal CSA o congiuntamente ad opere assistenziali svizzere, internazionali e locali. Un altro terzo è impiegato per la cooperazione con gli organismi dell'ONU, soprattutto il PAM, l'ACNUR, l'OCHA e l'UNICEF. L'ultimo terzo è assegnato al CICR.

11

FF 2016 2075

42 / 246

FF 2021 1247

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197612 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

1.

Grecia

Consegna di materiale di aiuto umanitario al ministero della migrazione e dell'asilo

17.08.2020 17 869 franchi

2.

Giordania

Cooperazione nell'attuazione di un programma nazionale per la mappatura delle zone esposte a inondazioni

08.09.2020 -

3.

Myanmar

Contributo al progetto di sviluppo delle infrastrutture sociali e delle comunità nello Stato dello Shan

05.03.2020 960 000 dollari americani

4.

Myanmar

Attuazione del progetto concer06.05.2020 970 000 dollari nente le direttive per la costruzione americani di scuole sicure e a misura di bambino

5.

Myanmar

Contributo al Dipartimento 01.06.2020 42 668 franchi dell'educazione di base nel contesto della pandemia di COVID-19, acquisto e distribuzione di termometri frontali a infrarossi a 1325 centri di quarantena scolastici

6.

Myanmar

Fornitura di cinque servizi igienici mobili per il centro di quarantena da COVID-19, una struttura residenziale comunitaria

27.07.2020 1 548 franchi

7.

Myanmar

Fornitura di «kit d'intervento d'urgenza» per quattro comuni nello Stato di Mon

28.07.2020 2 675 franchi

8.

Myanmar

Contributo per la commemora29.09.2020 4 200 franchi zione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio di catastrofi 2020

9.

Myanmar

Contributo alla lotta del Governo contro la pandemia di COVID-19 e per commemorare la Giornata internazionale per la prevenzione delle catastrofi 2020 nello Stato dello Shan

12

Ripercussioni finanziarie

05.10.2020 11 000 franchi

RS 974.0

43 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

10.

Myanmar

Contributo al progetto per attrezza- 06.10.2020 9 800 dollari ameriture sanitarie e preventive statali cani in risposta alla pandemia di COVID-19 nello Stato dello Shan

11.

Serbia

Contributo al progetto di sostegno ai migranti bloccati in Serbia

12.

Agenzia caraibica per la gestione di emergenza in caso di catastrofi

Contributo alla settima piattaforma 05.05.2020 226 000 dollari regionale sulla riduzione del americani rischio di catastrofi per l'America Latina e i Caraibi

13.

ASEAN

Contributo 2020 al Centro di coor- 03.04.2020 519 650 dollari dinamento degli aiuti umanitari per americani la gestione delle catastrofi

14.

OCHA

Contributo 2020 al fondo fiducia- 20.02.2020 2 milioni di franchi rio speciale per l'assistenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario internazionale per la Siria

15.

OCHA

Contributo 2020­2022 al fondo 03.03.2020 3 milioni di franchi fiduciario speciale per l'assistenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario per la Nigeria,

16.

OCHA

Contributo 2020 al Fondo centrale di aiuto d'emergenza a sostegno dell'appello globale delle Nazioni Unite a favore della lotta contro la COVID-19

27.04.2020 8 milioni di franchi

17.

OCHA

Contributo 2020 al Fondo centrale d'intervento d'emergenza

01.05.2020 5 milioni di franchi

18.

OCHA

Contributo specifico 2020 alle attività condotte sul campo

13.05.2020 3,6 milioni di franchi

19.

OCHA

Contributo specifico al progetto 20.05.2020 200 000 franchi «Peer-2-Peer Support» volto a migliorare l'efficacia delle operazioni umanitarie sul campo

20.

OCHA

Contributo al fondo fiduciario speciale per l'assistenza in caso di catastrofe, a sostegno dell'intervento umanitario d'emergenza in relazione con la pandemia di COVID-19 del Fondo umanitario per l'Iraq

44 / 246

18.06.2020 25 100 franchi

15.07.2020 1 milione di franchi

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

21.

OCHA

Contributo aggiuntivo 2020 al Fondo centrale d'intervento d'emergenza a sostegno dell'appello globale delle Nazioni Unite a favore della lotta contro la pandemia di COVID-19

15.07.2020 10 milioni di franchi

22.

OCHA

Contributi 2020­2021 a programmi e progetti, nonché a manifestazioni per quadri e a formazioni intese a rafforzare il coordinamento umanitario sul campo

28.07.2020 6,94 milioni di franchi

23.

OCHA

Contributo 2020­2022 al Fondo umanitario di emergenza per il Venezuela

12.10.2020 1,45 milioni di franchi

24.

OCHA

Contributo specifico 2020­2021 15.12.2020 800 000 franchi al Gruppo di alto livello del Segretario generale delle Nazioni Unite sugli sfollati interni

25.

CICR

Contributo specifico 2020 alle 20.03.2020 8,75 milioni di attività sul campo in Burkina Faso, franchi Mali, Niger e Nigeria

26.

CICR

Contributo specifico 2020 alle attività sul campo in Iraq e Siria

20.03.2020 8 milioni di franchi

27.

CICR

Contributo specifico 2020 alle attività sul campo in Afghanistan, Bangladesh, Corea del Nord e Myanmar

20.03.2020 7 milioni di franchi

28.

CICR

Contributo specifico 2020 alle attività sul campo in Giordania e Libano

20.03.2020 7 milioni di franchi

29.

CICR

Contributo specifico 2020 alle attività sul campo in America Centrale, Colombia e Venezuela

20.03.2020 5,5 milioni di franchi

30.

CICR

Contributo specifico 2020 alle attività sul campo in Camerun, Repubblica Centrafricana e Ciad

20.03.2020 5,25 milioni di franchi

31.

CICR

Contributo specifico 2020 alle attività sul campo in Sud Sudan e Sudan

20.03.2020 5 milioni di franchi

32.

CICR

Contributo specifico 2020 alle atti- 20.03.2020 5 milioni di franchi vità sul campo in Burundi e nella Repubblica democratica del Congo

33.

CICR

Contributo specifico 2020 alle attività sul campo in Egitto, Libia, Tunisia e nello Yemen

20.03.2020 5 milioni di franchi

45 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

34.

CICR

Contributo specifico 2020 alle atti- 20.03.2020 4,5 milioni di franvità sul campo in Etiopia e Somachi lia

35.

CICR

Contributo specifico 2020 alle atti- 20.03.2020 4 milioni di franchi vità sul campo nel Territorio palestinese occupato

36.

CICR

Contributo specifico 2020 alle atti- 20.03.2020 500 000 franchi vità sul campo in Ucraina

37.

CICR

Contributo al bilancio di sede 2020 20.04.2020 80 milioni di franchi

38.

CICR

Contributo all'appello d'emergenza a favore della lotta contro la COVID-19

21.04.2020 1 milione di franchi

39.

CICR

Contributo all'appello d'emergenza a favore della lotta contro la propagazione della COVID-19 nelle prigioni del Sudan

19.05.2020 50 000 franchi

40.

CICR

Contributo aggiuntivo al rivisto 06.07.2020 2 milioni di franchi appello d'emergenza a favore della lotta contro la COVID-19

41.

CICR

Contributo aggiuntivo 2020 alle attività sul campo in Ucraina

19.10.2020 500 000 franchi

42.

CICR

Contributo aggiuntivo 2020 alle attività sul campo nella regione del Sahel (Mali, Niger)

06.11.2020 1 milione di franchi

43.

CICR

Contributo aggiuntivo 2020 alle attività sul campo in Armenia e in Azerbaigian in relazione con il conflitto del Nagorno Karabakh

06.11.2020 1 milione di franchi

44.

CICR

Contributo aggiuntivo 2020 alle attività sul campo in Iraq e nel Territorio palestinese occupato

13.11.2020 1 milione di franchi

45.

CICR

Prestito senza interessi 2020­2027 per la gestione della pandemia di COVID-19

24.11.2020 200 milioni di franchi

46.

CICR

Contributo specifico 2020 alle atti- 30.11.2020 700 000 franchi vità sul campo in Etiopia

47.

CICR

Contributo specifico 2020 alle atti- 23.12.2020 300 000 franchi vità sul campo in Afghanistan

48.

Centro nazio- Contributo al progetto per lo svi07.12.2020 49 500 franchi nale di pianifi- luppo del modulo di politica naziocazione strate- nale gica del Perù

46 / 246

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

49.

Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico

Contributo al fondo fiduciario spe- 26.08.2020 300 000 dollari ciale per la preparazione a tsunami, americani catastrofi e cambiamenti climatici nell'Oceano Indiano e nei Paesi del Sud-Est asiatico

50.

FAO

Sostegno all'appello di crisi in favore della lotta alle locuste del deserto nel Corno d'Africa

27.02.2020 1 milione di franchi

51.

FAO

Rafforzare la prontezza delle comunità a rischio di choc climatici e catastrofi naturali nel Sud Sudan

24.08.2020 1 milione di franchi

52.

FAO

Contributo al programma di ripristino dei mezzi di sussistenza nei comuni rurali più colpiti dalla COVID-19 in Cambogia

17.12.2020 1 milione di dollari americani

53.

FICR

Contributo all'appello d'emer04.02.2020 200 000 franchi genza a sostegno della popolazione colpita dal tifone Phanfone nelle Filippine

54.

FICR

Contributo all'appello d'emergenza contro la pandemia di COVID-19

19.02.2020 300 000 franchi

55.

FICR

Contributo all'appello d'emergenza a sostegno dei migranti in Grecia

22.04.2020 300 000 franchi

56.

FICR

Messa a disposizione di un esperto 08.05.2020 ­ in avvocatura incaricato di assicurare un'assistenza coordinata ed efficace sulle questioni relative al clima e al rischio di catastrofi nei forum fra Stati

57.

FICR

Contributo al rivisto appello d'emergenza a sostegno delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa nella gestione della pandemia di COVID-19

15.05.2020 2 milioni di franchi

58.

FICR

Contributo specifico 2020­2021 a un progetto di formazione inteso a trasmettere ai giovani valori e principi umanitari

15.05.2020 130 000 franchi

59.

FICR

Contributo 2020­2021 al progetto «Grande negoziazione» volto a migliorare l'efficacia e la qualità dell'aiuto umanitario

03.06.2020 349 753 franchi

47 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

60.

FICR

Contributo al programma multina- 24.07.2020 100 000 franchi zionale Pacifico di aiuto alla popolazione di Vanuatu colpita dal ciclone Harold

61.

FICR

Contributo annuale FICR 2020 alla 30.07.2020 3 milioni di franchi segreteria di Ginevra

62.

FICR

Contributo aggiuntivo al rivisto ap- 30.07.2020 3 milioni di franchi pello d'emergenza a sostegno delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa nella gestione della pandemia di COVID-19

63.

FICR

Contributo 2020 al Fondo per l'aiuto d'emergenza in caso di catastrofe

64.

FICR

Contributo all'appello d'emer03.08.2020 300 000 franchi genza a sostegno della popolazione del Bangladesh colpita dal ciclone Amphan

65.

FICR

Contributo specifico 2020­2022 al 31.08.2020 800 000 franchi progetto volto a migliorare l'analisi dei rischi e la prognosi in relazione al cambiamento climatico

66.

FICR

Contributo all'appello d'emer15.09.2020 500 000 franchi genza a sostegno della popolazione colpita dall'esplosione sopraggiunta nel porto di Beirut

67.

FICR

Contributo specifico 2020­2021 al 24.11.2020 1 milione di franchi fondo volto a sostenere e sviluppare le società nazionali di Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

68.

FICR

Contributo all'appello d'emer24.11.2020 500 000 franchi genza a sostegno della popolazione colpita dall'uragano Eta nell'America Centrale

69.

FICR

Contributo all'appello d'emer24.11.2020 300 000 franchi genza a sostegno della popolazione colpita dalle inondazioni in Vietnam

70.

FICR

Contributo aggiuntivo 2020 al fondo per l'aiuto d'emergenza in caso di catastrofe

71.

FICR

Contributo all'appello d'emer18.12.2020 500 000 franchi genza a sostegno della popolazione colpita dai tifoni Goni e Vamco nelle Filippine

48 / 246

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

03.08.2020 1 milione di franchi

08.12.2020 2 milioni di franchi

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

72.

UNFPA

Contributo al settore di responsabi- 08.04.2020 394 351 dollari lità «Violenza di genere»: nuova americani strategia e migliori coordinamento e capacità di risposta

73.

UNFPA

Contributo al programma concer- 08.04.2020 297 248 dollari nente l'analisi degli ostacoli all'inamericani vestimento in contanti

74.

UNFPA

Contributo stanziato per la condu- 30.04.2020 200 000 dollari zione del programma «Prima le americani donne e le ragazze» nella parte meridionale dello Stato dello Shan, in Myanmar

75.

UNFPA

Contributo al programma congiunto per prevenire e combattere la violenza di genere nel Sud Sudan

22.07.2020 600 562 dollari americani

76.

UNFPA

Contributo volto a sostenere un servizio di consulenza itinerante in materia di violenza di genere e di aiuto in contanti e in buoni acquisto

30.11.2020 27 000 dollari americani

77.

OHCHR

Contributo al progetto di promo30.06.2020 60 000 dollari amezione e protezione dei diritti umani ricani dei migranti che fanno ritorno in Venezuela

78.

ACNUR

Donazione di quasi tre milioni di mascherine per le operazioni di soccorso nella Repubblica democratica del Congo, nel Sud Sudan e nel Sudan in risposta alla pandemia di COVID-19

18.08.2020 1,5 milioni di franchi

79.

ACNUR

Contributo 2020 all'operazione di aiuto d'emergenza condotta a favore dei rifugiati e degli sfollati interni in Etiopia al fine di sostenere il Sudan come Paese di accoglienza

04.12.2020 430 000 franchi

80.

ACNUR

Sostegno al programma nazionale del Libano nel 2020

14.12.2020 360 000 franchi

81.

OMS

Contributo al piano intersettoriale di prevenzione e d'intervento contro la COVID-19 per il Venezuela

15.05.2020 500 000 dollari americani

82.

OMS

Contributo al progetto per la crea- 28.10.2020 350 000 dollari zione di capacità di laboratorio di americani emergenza nei territori dell'oblast di Lugansk in Ucraina non controllati dalle autorità

49 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

83.

OMS

Sostegno nel contesto della pande- 14.12.2020 200 000 franchi mia di COVID-19 nel Sud Sudan

84.

OIM

Sostegno al rafforzamento della resilienza delle comunità in Myanmar: migliorare le infrastrutture comunitarie e la coesione sociale nella parte centrale dello Stato di Rakhine

30.06.2020 990 099 franchi

85.

OIM

Monitoraggio degli sfollati interni per il tramite di una matrice di tracciamento degli spostamenti in Burundi

30.07.2020 300 125 franchi

86.

PAM

Contributo 2020 al Fondo dell'aiuto d'emergenza

07.04.2020 7 milioni di franchi

87.

PAM

Contributo specifico 2020 alle atti- 07.04.2020 6,6 milioni di vità sul campo in Bangladesh, Cofranchi rea del Nord, Colombia e nel corridoio secco dell'America Centrale

88.

PAM

Contributo specifico 2020 alle attività sul campo in Afghanistan, Haiti e Myanmar

89.

PAM

Contributo specifico 2020 alle atti- 07.04.2020 4,1 milioni di vità sul campo in Siria e Yemen franchi

90.

PAM

Contributo specifico 2020 alle atti- 07.04.2020 4 milioni di franchi vità sul campo in Burkina Faso, Mali, Niger e Nigeria

91.

PAM

Contributo specifico 2020 alle atti- 07.04.2020 3,5 milioni di vità sul campo nella Repubblica franchi Centrafricana e nella Repubblica democratica del Congo

92.

PAM

Contributo specifico 2020 alle atti- 07.04.2020 3,25 milioni di vità sul campo in Etiopia e franchi Somalia

93.

PAM

Contributo specifico 2020 alle atti- 07.04.2020 2,5 milioni di vità sul campo in Sudan franchi

94.

PAM

Contributo specifico 2020 alle atti- 07.04.2020 2,25 milioni di vità sul campo in Sud Sudan franchi

95.

PAM

Contributo specifico 2020 alle atti- 07.04.2020 2 milioni di franchi vità sul campo in Camerun e Ciad

96.

PAM

Contributo specifico 2020 alle atti- 07.04.2020 2 milioni di franchi vità sul campo in Colombia, Nicaragua e nel corridoio secco dell'America Centrale

50 / 246

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

07.04.2020 5 milioni di franchi

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

97.

PAM

Contributo specifico 2020 alle atti- 07.04.2020 1,8 milioni di vità sul campo in Algeria franchi

98.

PAM

Contributo specifico 2020 alle atti- 07.04.2020 1,5 milioni di vità sul campo nel Territorio palefranchi stinese occupato

99.

PAM

Contributo specifico 2020 alle atti- 07.04.2020 1,5 milioni di vità sul campo in Iraq e Libano franchi

100.

PAM

Sostegno al Servizio umanitario aereo delle Nazioni Unite per garantire una catena di approvvigionamento ad Haiti

20.01.2020 250 000 franchi

101.

PAM

Sostegno al Servizio umanitario aereo delle Nazioni Unite per garantire una catena di approvvigionamento ad Haiti

08.04.2020 250 000 franchi

102.

PAM

Sostegno al Servizio umanitario aereo delle Nazioni Unite per i suoi interventi in Libia

20.04.2020 500 000 franchi

103.

PAM

Sostegno al Servizio umanitario aereo delle Nazioni Unite per i suoi interventi nella Repubblica democratica del Congo

11.12.2020 750 000 franchi

104.

PAM

Contributo al progetto di voli in06.05.2020 40 000 franchi terni umanitari tra Yangon e Kuala Lumpur in risposta alla pandemia di COVID-19 in Myanmar

105.

PAM

Sostegno ai voli umanitari tra 12.06.2020 600 000 franchi Yangon, Ventiane e Kuala Lumpur nel contesto della pandemia di COVID-19

106.

PAM

Contributo al progetto di voli interni umanitari tra Yangon, Sittwe e altre destinazioni in risposta alla pandemia di COVID-19 in Myanmar

107.

PAM

Contributo aggiuntivo 2020 alle at- 28.05.2020 1 milione di franchi tività sul campo in Afghanistan per lottare contro la pandemia di COVID-19

108.

PAM

Supporto logistico all'Istituto nazionale della protezione civile in Perù per rispondere alla pandemia di COVID-19

04.12.2020 50 000 franchi

10.06.2020 70 000 dollari americani

51 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

109.

PAM

Contributo aggiuntivo 2020 alle attività sul campo in Afghanistan, Kirghizistan e Tagikistan in risposta alla pandemia di COVID-19

15.07.2020 2 milioni di franchi

110.

PAM

Contributo per la logistica e le reti di trasporto per sostenere la lotta globale contro la pandemia di COVID-19

21.07.2020 2,65 milioni di franchi

111.

PAM

Secondo contributo aggiuntivo 2020 alle attività sul campo in Afghanistan in risposta alla pandemia di COVID-19

23.09.2020 1 milione di franchi

112.

PAM

Contributo aggiuntivo per la logi- 23.10.2020 2 milioni di franchi stica e le reti di trasporto per sostenere la lotta globale contro la pandemia di COVID-19

113.

PAM

Contributo 2020 a sostegno del deposito per la risposta umanitaria delle Nazioni Unite

114.

PAM

Contributo aggiuntivo 2020 alle 04.11.2020 2 milioni di franchi attività sul campo in Nigeria e Sud Sudan

115.

PAM

Contributo all'aiuto in contanti de- 05.11.2020 4,5 milioni di stinato a vari usi del PAM a Gaza dollari americani

116.

PAM

Contributo aggiuntivo 2020 alle attività sul campo in Etiopia e Somalia

05.11.2020 1,12 milioni di franchi

117.

PAM

Contributo aggiuntivo 2020 al Fondo d'intervento d'emergenza

19.11.2020 2 milioni di franchi

118.

PAM

Contributo aggiuntivo 2020 alle at- 02.12.2020 400 000 franchi tività sul campo in Sudan

119.

PAM

Risposta umanitaria globale che 03.12.2020 647 200 dollari prevede assistenza alimentare, inamericani dividuazione precoce e trattamento tempestivo della malnutrizione acuta e il ripristino immediato dei mezzi di sussistenza per le famiglie in situazione di insicurezza alimentare nonché aiuto d'emergenza per i casi di COVID-19 in tre comuni del dipartimento di Huehuetenango in Guatemala, mediante la gestione mirata dei fondi

120.

PAM

Contributo al piano strategico provvisorio per lo Yemen per il 2020

52 / 246

Ripercussioni finanziarie

26.10.2020 250 000 franchi

18.12.2020 1,1 milioni di franchi

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

121.

PAM

Contributo al progetto di assistenza 18.12.2020 551 876 dollari alimentare d'emergenza per le poamericani polazioni colpite dagli uragani Eta e Iota in Honduras

122.

PAM

Contributo aggiuntivo 2020 al Fondo d'intervento d'emergenza

30.12.2020 670 000 franchi

123.

PNUS

Sostegno al fondo fiduciario speciale multidonatori per il Fondo umanitario della Repubblica Centrafricana 2020­2022

08.05.2020 2,4 milioni di franchi

124.

PNUS

Contributo all'attuazione dell'aiuto 19.06.2020 51 000 dollari d'emergenza fornito alla popolaamericani zione colpita da una frana nel distretto di Khuroson in Tagikistan

125.

PNUS

Sostegno al fondo fiduciario speciale multidonatori a favore del fondo COVID-19 per la Nigeria

126.

PNUS

Contributo al progetto di sostegno 12.07.2020 50 000 franchi al reinserimento sociale dei prigionieri in Algeria

127.

PNUS

Contributo al progetto di attuazione della politica nazionale di gestione dei rischi in caso di catastrofe in Perù

01.10.2020 700 000 dollari americani

128.

UNICEF

Contributo al progetto inteso a rafforzare le capacità nazionali di risposta alla COVID-19 in Tagikistan

25.03.2020 50 000 dollari americani

129.

UNICEF

Contributo al piano di lotta contro la COVID-19 in Venezuela al fine di proteggere i bambini durante la pandemia

08.05.2020 750 000 franchi

130.

UNICEF

Contributo al progetto concernente 19.05.2020 108 000 franchi il settore di responsabilità della protezione dell'infanzia

131.

UNICEF

Contributo 2020­2021 a programmi di aiuto d'emergenza dell'ufficio di Ginevra

04.06.2020 4 milioni di franchi

132.

UNICEF

Contributo specifico 2020­2022 al gruppo di progetto sul campo al fine di sostenere le attività condotte nel settore dell'aiuto in contanti

25.06.2020 400 000 franchi

133.

UNICEF

Contributo al meccanismo di intervento rapido nella Repubblica Centrafricana

21.07.2020 2,1 milioni di franchi

22.06.2020 400 000 franchi

53 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

134.

UNICEF

Contributo al progetto inteso a mi- 06.10.2020 1,181 milioni di gliorare l'accesso e la qualità dei franchi servizi di reintegrazione di bambini e giovani precedentemente associati a gruppi armati non statali nel Nord-Est della Nigeria

135.

UNICEF

Contributo all'azione umanitaria condotta nel 2020 in favore di bambini in Venezuela nel settore «WASH - Acqua, risanamento sanitario e igiene» e dell'approvvigionamento in acqua potabile

136.

UNICEF

Fornitura di servizi di approvvigio- 16.10.2020 388 505 dollari namento per 6 900 campioni americani d'analisi COVID-19 di Roche Diagnostics per un'azione diretta d'aiuto umanitario in Myanmar

137.

UNICEF

Intervento d'emergenza, servizi vi- 22.11.2020 700 855 dollari tali «WASH - Acqua, risanamento americani sanitario e igiene» per gli sfollati siriani a Rukban

138.

UNICEF

Sviluppo di strutture e servizi «WASH - Acqua, risanamento sanitario e igiene» nelle scuole in Abkhazia, Georgia

139.

UNICEF

Contributo specifico 2020­2021 al 08.12.2020 125 000 franchi gruppo di progetto per le attività di aiuto in denaro nei settori dell'acqua, dell'educazione e dell'alimentazione all'interno del sistema di coordinamento internazionale

140.

UNWRA

Sostegno all'attuazione del piano d'intervento per la salute ambientale in Libano, controllo qualitàquantità

54 / 246

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

07.10.2020 1 milione di dollari americani

04.12.2020 504 630 franchi

01.12.2020 23 974 dollari americani

FF 2021 1247

2.4

Credito quadro Misure di promozione della pace e della sicurezza umana13 Introduzione

La promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera della Svizzera. Grazie a interventi concreti in tali settori, il Consiglio federale intende contribuire alla soluzione di problemi globali evidenziando nel contempo le priorità di politica estera della Svizzera.

I fondi del credito quadro sono destinati al rafforzamento degli strumenti che permettono di realizzare i seguenti obiettivi: offrire buoni uffici ed esercitare un ruolo attivo di mediazione nei processi di pace; svolgere programmi efficaci di gestione civile dei conflitti; fornire consulenza sui diritti umani ad alcuni Paesi scelti; sostenere missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali con l'impiego di esperti; portare sul tavolo della discussione in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali questioni rilevanti mediante iniziative diplomatiche; sviluppare una rete di partenariati con organizzazioni internazionali, Paesi che condividono gli stessi ideali e organismi scientifici, economici e della società civile.

13

FF 2016 2266

55 / 246

FF 2021 1247

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 200314 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo Aiuto pubblico allo sviluppo N.

Parte contraente

Oggetto

1.

Bosnia ed Erzegovina

Contributo di base ai costi di 20.08.2020 gestione corrente dell'Ufficio dell'Alto rappresentante incaricato del budget per la Bosnia ed Erzegovina (01.07.2020­30.06.2021)

64 464 euro

2.

Kosovo

Contributo al programma di 09.03.2020 sensibilizzazione per iniziare le camere giudiziarie in Kosovo alle nuove sfide, promuovere il dialogo tra la magistratura e la popolazione civile e garantire lo svolgimento equo dei processi (01.01.2020­31.12.2021)

144 700 euro

3.

Sri Lanka

Contributo al progetto inteso a sviluppare il potenziale della Commissione dei diritti dell'uomo in materia di protezione e il rispetto dei diritti umani

02.07.2019

124 000 franchi

4.

Nigeria

Contributo al progetto volto a rafforzare il quadro politico e la lotta contro la tratta di esseri umani

21.01.2020

100 499 dollari americani

5.

AIEA

Contributo volontario al Piano d'azione per la sicurezza nucleare 2018­2021

04.12.2020

80 000 euro

6.

Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE

Contributo al progetto per migliorare la gestione delle iscrizioni e delle conferenze nell'ambito di manifestazioni sul tema della dimensione umana

10.11.2020

30 000 euro

7.

Centro di studi e di ricerca sul terrorismo dell'Unione africana

Contributo al programma quadro 20.10.2020 congiunto sullo sviluppo di capacità per la prevenzione dell'estremismo violento per gli Stati membri dell'Unione africana e le associazioni economiche regionali, fase 1 (01.09.2020­31.08.2022)

14

RS 193.9

56 / 246

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

757 600 dollari americani

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

8.

Centro per la ricerca politica dell'Università delle Nazioni Unite

Contributo al progetto inteso a svi- 29.07.2020 luppare linee guida per una migliore attuazione delle sanzioni e delle azioni umanitarie delle Nazioni Unite in relazione ai conflitti

253 101 dollari americani

9.

CICR

Contributo al progetto «Ricerca e 29.01.2020 ricongiungimento familiare» in occasione di un evento collaterale alla XXXIIIa Conferenza internazionale

14 626 franchi

10. CICR

Contributo al progetto per raffor25.03.2020 zare le capacità di rispondere ai bisogni dei bambini colpiti dal conflitto, fase 2

160 000 franchi

11. CICR

Contributo al progetto sulle per21.12.2020 sone scomparse: creare un orientamento globale e aprire la strada al Centro di conoscenza, competenza e innovazione dell'Agenzia centrale di ricerca

470 700 franchi

12. CICR

Contributo al progetto «Iniziativa 30.12.2020 sui dati umanitari e la fiducia: ricerca e sviluppo nell'Ufficio per la protezione dei dati ­ un ponte tra tecnologia, politica e diritto»

100 000 franchi

13. Comitato delle Nazioni Unite contro il terrorismo

Contributo al progetto volto a rafforzare la comprensione delle misure antiterrorismo adottate nel rispetto del diritto internazionale umanitario

06.12.2020

251 035 dollari americani

14. Commissione internazionale per le persone scomparse (ICMP)

Contributo al progetto «Ricerca di Siriani e Iracheni scomparsi nel contesto delle migrazioni nel Mar Mediterraneo» (01.07.2020­ 31.12.2021)

03.09.2020

2 555 dollari americani

15. Consiglio dell'Intesa

Contributo al progetto «3° laboratorio tecnico sub-regionale per lo scambio di esperienze e analisi sulla prevenzione dell'estremismo violento nei Paesi del Consiglio dell'Intesa» previsto nel 1° semestre 2021 a Lomé (Togo) (01.02.2021­30.06.2021)

24.11.2020

139 302 euro

57 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

16. OHCHR

Contributo al progetto sul rinno18.05.2020 vato appello all'azione in occasione del 10° anniversario del mandato del Relatore speciale sui diritti di libertà di riunione pacifica e di associazione (01.01.2020­ 31.08.2021)

120 000 dollari americani

17. OHCHR

Contributo di base al funzionamento generale e al programma per il 2020­2021

06.08.2020

4 milioni di dollari americani

18. OHCHR

Contributo al progetto «Meccanismi di monitoraggio e rendiconto dei diritti umani delle zone di controllo dei trasferimenti in Siria» (01.11.2020­31.10.2021)

20.11.2020

350 000 dollari americani

19. OHCHR

Contributo al progetto «Creazione e avvio di un ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani in Sudan» (01.01.2020­31.12.2021)

02.12.2020

400 000 dollari americani

20. OHCHR

Fondo volontario delle Nazioni Unite per le vittime della tortura

04.12.2020

200 000 dollari americani

21. Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI)

Distaccamento di un esperto in scienze della pace e del clima (01.01.2021­31.12.2022)

09.10.2020

220 000 franchi all'anno an

22. Meccanismo residuale dei Tribunali penali internazionali

Contributo al progetto concernente 09.04.2020 il programma d'informazione del meccanismo per le comunità colpite (01.01.2020­31.12.2020)

160 820 dollari americani

23. Missione dell'Organizza zione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo

Responsabile del programma sui diritti umani (01.01.­31.12.2021, con possibilità di proroga fino al 31.12.2024)

18.12.2020

Per il 2021: 183 000 franchi.

Per gli anni successivi: 220 000 franchi all'anno.

24. OIM

Contributo al progetto «Sostegno per rispondere ai bisogni dei migranti in Libia colpiti da COVID-19» (01.06.2020­ 30.11.2020)

02.06.2020

50 000 dollari americani

58 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

25. OIM

Supporto logistico al gruppo di 09.12.2020 osservatori elettorali svizzeri che partecipano alla missione di osservazione dell'UE durante le elezioni generali in Ghana

36 352 euro

26. ONU

Contributo al finanziamento dei 17.08.2020 costi delle attività della Forza multinazionale e osservatori (FMO)

120 000 dollari americani

27. UNODC

Contributo al progetto inteso a raf- 21.01.2020 forzare il quadro politico e la lotta contro la tratta di esseri umani in Nigeria (01.01.2020­31.12.2021)

250 335 dollari americani

28. UN Women

Contributo al progetto inteso ad aprire la strada al dialogo e al buongoverno inclusivo in Libano

22.10.2020

200 000 dollari americani

29. UN Women

Contributo al progetto per la creazione di una rete nazionale di donne per il dialogo e la costruzione della pace in Libano

03.12.2020

180 576 dollari americani

30. UN Women

Contributo al progetto volto a combattere la violenza contro le donne in Abkhazia

30.11.2020

200 707 dollari americani

31. Organizzazione Contributo al progetto per la pro08.10.2020 degli Stati ame- mozione e il rafforzamento del diaricani logo come meccanismo efficace di partecipazione dei cittadini alla costruzione della pace (01.08.2020­31.07.2022)

391 403 dollari americani

32. Organizzazione Contributo al fondo fiduciario spe- 30.10.2020 per la proibi- ciale a favore di un centro per la zione delle chimica e la tecnologia armi chimiche (01.06.2020­31.12.2022)

100 000 euro

33. OSCE

Contributo al progetto di sostegno alla presidenza albanese nel 2020

14.02.2020

20 000 franchi

34. OSCE

Contributo al fondo per la Missione speciale di osservazione in Ucraina

20.02.2020

87 000 euro

35. OSCE

Contributo al progetto «Rafforzare 28.04.2020 i sistemi giudiziari nazionali per proteggere i prigionieri nella regione dell'OSCE»

285 000 euro

36. OSCE

Contributo al fondo per rafforzare la capacità di mediazione dell'OSCE (01.01.2020­ 31.12.2022)

230 000 euro

28.04.2020

59 / 246

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

37. OSCE

Contributo al fondo per la diversi- 14.05.2020 ficazione delle missioni di osservazione elettorale

50 000 euro

38. OSCE

Contributo al progetto per l'integrazione delle attività cibernetiche nella rete delle comunicazioni

20 000 euro

39. OSCE

Contributo alla creazione e al 11.12.2020 sostegno di gruppi multilaterali di monitoraggio dei rischi nelle catene di approvvigionamento di minerali aurei nell'Africa occidentale

100 000 euro

40. OSCE

Contributo all'Ufficio del Com16.12.2020 missario per le lingue a sostegno del progetto di allestire un manuale bilingue e altri strumenti linguistici per i settori della pubblica sicurezza e delle istituzioni della pubblica sicurezza

42 382 euro

41. OSCE

Contributo al fondo per la Missione speciale di osservazione in Ucraina

16.12.2020

87 000 euro

42. OSCE

Contributo al progetto «Forum per la sicurezza e la cooperazione in Europa»

17.12.2020

17 000 euro

43. PNUS

Contributo al progetto concernente 15.06.2020 le azioni, le attività e i lavori delle Forze armate rivoluzionarie in Colombia aventi un effetto riparatore

27 000 dollari americani

44. PNUS

Esperto in elezioni e prevenzione 24.09.2020 della violenza elettorale (01.01.­31.12.2021, con possibilità di proroga fino al 31.12.2024)

Contributo annuale: 20 338 dollari americani e costi del personale: 202 000 franchi all'anno.

45. PNUS

Specialista per la pace e lo sviluppo in Camerun (01.01. ­31.12.2021, con possibilità di proroga fino al 31.12.2024)

12.10.2020

Contributo annuale: 18 620 dollari americani e costi del personale: 220 000 franchi all'anno.

46. PNUS

Contributo al progetto di sostegno all'attuazione del piano strategico del Comitato per il dialogo libanopalestinese in Libano

03.12.2020

200 000 dollari americani

47. Programma dei volontari delle Nazioni Unite

Contributo al programma di volon- 25.11.2020 tariato giovanile dell'ONU per incarichi in settori e Paesi concordati con l'ONU per il 2021

476 432 dollari americani

60 / 246

24.09.2020

FF 2021 1247

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

48. DPPA

Contributo di base al funzionamento generale e al programma per il 2019 e 2020

11.12.2019

800 000 dollari americani

49. UNIDIR

Contributo al programma per l'uguaglianza di genere e il disarmo (01.01.­31.12.2020)

20.11.2020

26 500 dollari americani

50. UNOPS

Contributo al progetto di sostegno alla cooperazione nell'Asia nordorientale, fase II

14.12.2020

75 000 dollari americani

61 / 246

FF 2021 1247

2.5

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.5.1

Accordo tra la Svizzera, il Perù e il Lussemburgo sul trasferimento di averi sequestrati, concluso il 16 dicembre 2020

A.

L'accordo definisce le modalità di restituzione al Perù di averi di origine illecita confiscati in Svizzera (ca. 16,3 mio. dollari americani) e in Lussemburgo (ca. 9,7 mio. ). Gli averi da restituire (complessivamente ca. 26 mio. dollari americani) saranno utilizzati per progetti volti a rafforzare lo Stato di diritto e combattere la corruzione.

B.

La collaborazione con le autorità peruviane ha permesso la confisca di averi bloccati in Svizzera in relazione a un caso di corruzione in Perù che ha coinvolto un esponente politico peruviano. In vista della restituzione degli averi in questione a beneficio della popolazione peruviana, il DFAE ha negoziato un accordo di restituzione con il Perù e il Lussemburgo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è stato firmato il 16 dicembre 2020 ed entrerà in vigore dopo la notificazione da parte di Perù e Lussemburgo. Non sono previste modalità di denuncia.

62 / 246

FF 2021 1247

2.5.2

Accordo tra la Svizzera, il Turkmenistan e il PNUS sulle modalità di restituzione degli averi da parte della Svizzera alla popolazione turkmena, concluso il 15 gennaio 2020

A.

L'accordo definisce le modalità di restituzione al Turkmenistan di averi di origine illecita confiscati in Svizzera (circa 1,3 mio. dollari americani) per il tramite di un progetto nel settore sanitario attuato dal PNUS volto a combattere la tubercolosi.

B.

Nel 2014, le autorità svizzere hanno ordinato la confisca di beni bloccati in Svizzera in relazione a un caso di corruzione che ha coinvolto un ex alto funzionario del Turkmenistan. Al fine di restituire i beni in questione alla popolazione turkmena, il DFAE ha negoziato un accordo di restituzione con il Turkmenistan e il PNUS.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 2020 e rimarrà in vigore fino a quando tutte le Parti avranno adempiuto ai loro obblighi ai sensi dell'accordo.

Non sono previste modalità di denuncia.

63 / 246

FF 2021 1247

2.5.3

Accordo tra la Svizzera e il Segretariato ATT concernente un contributo alle spese di trasloco e di allestimento dei nuovi locali del Segretariato a Ginevra, concluso il 10 febbraio 2020

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera alle spese di trasloco e di allestimento dei nuovi uffici del Segretariato del Trattato sul commercio delle armi (ATT) a Ginevra.

B.

Il Segretariato ATT è un'organizzazione internazionale con sede a Ginevra dal 2016. Originariamente ospitato nell'edificio dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), ha dovuto lasciare i locali a metà marzo 2020 a causa della disdetta del contratto di locazione da parte dell'OMM. Da metà marzo 2020, il Segretariato ATT ha sede nell'edificio della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Il Segretariato ATT ha chiesto alla Svizzera un sostegno finanziario per le spese di trasloco e l'allestimento dei suoi nuovi uffici.

C.

56 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 febbraio 2020 e copre il periodo dal 30 gennaio al 30 aprile 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

64 / 246

FF 2021 1247

2.5.4

Accordo tra la Svizzera e il Segretariato ATT concernente un contributo alle spese di affitto dei nuovi locali del segretariato a Ginevra, concluso il 15 luglio 2020

A.

L'accordo stabilisce i termini e le condizioni del contributo della Svizzera alle spese di affitto del Segretariato del Trattato sul commercio delle armi (ATT) a Ginevra per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021.

B.

Il Segretariato ATT è un'organizzazione internazionale con sede a Ginevra dal 2016. Originariamente ospitato nell'edificio dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), ha dovuto lasciare i locali a metà marzo 2020 a causa della disdetta del contratto di locazione da parte dell'OMM. Da metà marzo 2020, il Segretariato ATT ha sede nell'edificio della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Il Segretariato ATT ha chiesto alla Svizzera un sostegno finanziario per le spese d'affitto dei suoi nuovi uffici.

C.

141 600 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2020 e copre il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

65 / 246

FF 2021 1247

2.5.5

Accordo tra la Svizzera e il Centro Sud concernente un contributo ai costi d'affitto degli uffici del Centro Sud a Ginevra, concluso il 4 settembre 2020

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero inteso a coprire le spese d'affitto degli uffici del Centro Sud dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

B.

Il Centro Sud è un'organizzazione intergovernativa di Paesi in sviluppo che si prefigge lo scopo di sostenerli nell'unire le loro forze e competenze per difendere gli interessi comuni a livello internazionale. Sulla base dell'Accordo istitutivo entrato in vigore il 31 luglio 1995, il Centro Sud è stato istituito a Ginevra nel 1997. Fin dalla sua creazione avvenuta 23 anni fa, la DSC sostiene il Centro Sud con un contributo di base pari all'incirca all'importo necessario per coprire le spese d'affitto. È stato convenuto che dal 2020 questo contributo sarà finanziato mediante il credito dello Stato ospite del DFAE, poiché tale sostegno corrisponde essenzialmente ai costi d'affitto dei locali del Centro Sud a Ginevra.

C.

306 900 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2020 e copre il periodo dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

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2.5.6

Accordo tra la Svizzera e l'OCSE concernente un contributo finanziario al progetto di rafforzamento dell'efficienza delle organizzazioni internazionali in relazione con i processi decisionali, concluso il 29 settembre 2020

A.

Questo accordo definisce le modalità di pagamento del contributo finanziario all'OCSE destinato a una seconda fase del progetto.

B.

La Svizzera, sia come Stato ospite che come Stato membro, concentra il suo impegno sulla necessità di una maggiore efficienza nel funzionamento delle organizzazioni internazionali. Ha un grande interesse nel garantire che queste organizzazioni siano gestite in modo efficiente e che le loro attività possano essere valutate adeguatamente.

C.

120 000 euro.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2020 e copre il periodo dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

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2.5.7

Accordo tra la Svizzera e l'OCSE concernente il finanziamento di JPO, concluso il 17 novembre 2020

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento di incarichi a giovani svizzeri alla prima esperienza lavorativa (programma «Junior Professional Officer (JPO)») presso l'OCSE.

B.

Promuovere la presenza di cittadini svizzeri in seno a organizzazioni internazionali è una misura importante che consente di esercitare influenza nelle organizzazioni internazionali. L'OCSE è un'organizzazione partner importante ma la Svizzera è seriamente sottorappresentata dal punto di vista del personale. Finanziando incarichi di giovani professionisti, la Svizzera assicura loro una rappresentanza in seno all'OCSE e fa in modo che questi possano in futuro esercitare un'influenza nell'organizzazione.

C.

300 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

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2.5.8

Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente un contributo al progetto denominato «Fase 4: miglioramento delle capacità di gestione del rischio di incendi boschivi nel Caucaso meridionale», concluso il 25 agosto 2020

A.

L'accordo prevede una cooperazione con il servizio forestale canadese sull'adattamento del regime locale degli incendi e dei programmi di lotta contro gli incendi, workshop di formazione e l'organizzazione di una conferenza sull'impatto del cambiamento climatico sugli incendi boschivi nel Caucaso meridionale.

B.

Il progetto mira a migliorare la preparazione e la capacità di risposta dei Paesi del Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaigian e Georgia) agli incendi boschivi. L'OSCE è la più grande organizzazione di sicurezza regionale del mondo, con 57 Stati membri e 11 Stati partner. Da un lato, il progetto rende operativa la decisione concernente la riduzione del rischio di catastrofi («Réduction des risques de catastrophe») adottata dal Consiglio dei ministri dell'OSCE nel 2014 a Basilea. D'altra parte, promuove il rafforzamento della fiducia tra le parti al conflitto nel Caucaso meridionale. Nel quadro del progetto sono previsti come in passato incontri tra i rappresentanti dei tre Stati.

C.

8 945 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 agosto 2020 e ha effetto dal 1° luglio 2021 al 30 aprile 2022. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

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2.5.9

Accordo tra la Svizzera e l'ONUG concernente un contributo al progetto di cambiamento di percezione, concluso il 4 dicembre 2020

A.

L'accordo definisce il contributo della Svizzera al progetto di cambiamento di percezione dell'ONUG per gli anni 2021­2022.

B.

Il progetto, che la Svizzera sostiene dal 2014, mira a migliorare la percezione della Ginevra internazionale da parte delle autorità ginevrine, svizzere e internazionali. Consiste in un piano di comunicazione che si concretizza attraverso la redazione e la pubblicazione di infografiche e una campagna sui social media. Questo progetto è pienamente in linea con il quinto asse della Strategia volta a rafforzare l'attrattiva e la competitività della Ginevra internazionale, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 26 giugno 2013, che mira a migliorare la comunicazione della e sulla Ginevra internazionale. Il progetto contribuisce così a far conoscere la Svizzera quale Stato ospite.

C.

1,4 milioni di dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2020 e ha effetto dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

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2.5.10

Accordo tra la Svizzera e l'ONUG concernente un contributo al finanziamento di un posto di «Senior Mediation Officer», concluso il 23 dicembre 2020

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al finanziamento di un posto di «Senior Mediation Officer» presso l'ONUG per il periodo 2021­2022.

B.

La Svizzera finanzia questo posto dal 2015. Il titolare del posto è tra l'altro responsabile di rafforzare il coordinamento tra l'ONUG e la sede dell'ONU a New York allo scopo di migliorare la visibilità della Ginevra internazionale e dei buoni uffici della Svizzera. Il proseguimento del finanziamento di questo posto fa parte della continuazione delle misure previste dalla Strategia volta a rafforzare l'attrattiva e la competitività della Ginevra internazionale, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 26 giugno 2013.

C.

704 382 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2020 e ha effetto dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

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2.5.11

Accordo tra la Svizzera e l'OIL concernente il progetto volto a sostenere la pace grazie al lavoro dignitoso e alla creazione di impieghi durante la crisi di COVID-19 ­ fase II, dicembre 2020 ­ maggio 2023, concluso il 18 dicembre 2020

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'OIL nel quadro del progetto volto a sostenere la pace grazie al lavoro dignitoso e alla creazione di impieghi durante la crisi di COVID-19.

B.

La prevenzione dei conflitti e le misure di sostegno della pace sono temi centrali dell'ONU. In questo contesto, sono in primo piano le misure che promuovono migliori condizioni di lavoro e la creazione di posti di lavoro dignitosi in situazioni di conflitto e di crisi. Il progetto (fase II), che segue una prima fase svoltasi da giugno 2018 a ottobre 2020, anch'essa sostenuta dalla Svizzera, promuove un lavoro proattivo sulle cause dei conflitti e contribuisce a fornire interventi di consolidamento della pace più mirati. Attraverso l'implementazione del progetto, il prestigio e il profilo in ambito di politica di pace della Ginevra internazionale ne escono rafforzati.

C.

587 876 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2020 e ha effetto dal 1° dicembre 2020 al 31 maggio 2023. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

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2.5.12

Accordo tra la Svizzera e l'UIT concernente un contributo per il summit globale 2020 di «AI for Good», concluso il 27 febbraio 2020

A.

L'accordo definisce le modalità di impiego del sostegno finanziario della Svizzera per il summit globale «AI for Good» (intelligenza artificiale al servizio del bene comune) che avrebbe dovuto tenersi a Ginevra all'inizio di maggio 2020, ma che è stato rinviato al 21­25 settembre 2020 a causa dell'epidemia di COVID-19.

B.

Il summit è organizzato dall'UIT a Ginevra dal 2017. È l'unica piattaforma onusiana multilaterale per la discussione e lo scambio sul tema dell'intelligenza artificiale. L'edizione 2020 era intitolata «Accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite». Gli obiettivi della conferenza sono di identificare applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale e di accelerare il progresso in questo senso. 37 agenzie delle Nazioni Unite sono partner del summit, che riunisce una comunità eterogenea e inclusiva per identificare e attuare in scala le soluzioni più innovative nell'uso dell'intelligenza artificiale ai fini degli obiettivi preposti. Nel settembre 2019 l'UIT ha auspicato che la Svizzera ospitasse ufficialmente il summit nel 2020 come anche negli anni successivi. Attualmente, la Svizzera si è impegnata solo per il 2020 stanziando un importo di 250 000 franchi (DFAE 100 000 franchi; DATEC 150 000 franchi).

C.

100 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 2020. Inizialmente con effetto dal 1° al 31 maggio 2020; la conferenza è però stata spostata dal 21 al 25 settembre 2020 a causa dell'epidemia di COVID-19. Non sono previste modalità di denuncia.

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2.5.13

Accordo tra la Svizzera e la UNECE concernente un contributo finanziario per il progetto «Forum dei municipi: rafforzamento delle capacità degli Stati membri in materia di sviluppo urbano sostenibile, di abitazioni e di gestione del territorio», concluso il 29 settembre 2020

A.

Questo accordo stabilisce le modalità di pagamento del contributo finanziario all'UNECE per il progetto concernente il Forum dei municipi: rafforzamento delle capacità degli Stati membri in materia di sviluppo urbano sostenibile, di abitazioni e di gestione del territorio.

B.

Il tema delle città ha assunto notevole rilevanza negli ultimi anni. L'impegno della Svizzera in questo settore è molto importante. Nel 2020 è stato lanciato il Geneva Cities Hub, pensato per fungere da anello di congiunzione tra le città e le organizzazioni internazionali. Esso contribuisce anche a finanziare l'affitto dell'ufficio di collegamento UN-Habitat a Ginevra che si occupa di questioni di pianificazione urbana e diplomazia delle città.

C.

60 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2020 e ha effetto dal 1° dicembre 2019 al 31 marzo 2021. Prevede che il donatore possa in qualsiasi momento rescindere l'accordo e richiedere il rimborso, integrale o parziale, del contributo se il Partner non adempie agli obblighi ivi fissati.

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2.5.14

Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un corso on line sulla lotta al terrorismo nel quadro del diritto internazionale, concluso il 31 agosto 2020

A.

L'accordo definisce da un lato le modalità della collaborazione con l'UNODC per quanto riguarda i pagamenti e dall'altro gli obblighi dei beneficiari per quanto riguarda l'uso dei fondi messi a disposizione e l'obbligo di presentare un rapporto a questo riguardo.

B.

Il credito è utilizzato per lo sviluppo e l'attuazione di un corso on line sul quadro internazionale applicabile nell'ambito della lotta contro il terrorismo, in particolare in relazione al diritto umanitario internazionale e ai crimini internazionali e transnazionali.

C.

57 947 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 agosto 2020 e ha effetto fino al 31 dicembre 2020. La Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere una restituzione (parziale) del suo contributo in caso di inadempienza da parte dell'UNODC.

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2.5.15

15

Accordo tra la Svizzera e il WEF sul rafforzamento della collaborazione strategica, concluso il 21 gennaio 2020

A.

Il DFAE, in stretta collaborazione con i dipartimenti e i servizi competenti dell'Amministrazione federale, e il Forum economico mondiale (WEF) hanno convenuto di rafforzare la loro collaborazione fondata sull'interesse reciproco, esplorando nuovi ambiti di cooperazione, senza pregiudicare la collaborazione tra il Forum e altri enti pubblici e privati svizzeri.

B.

L'Accordo costituisce una tappa importante verso una migliore integrazione del WEF nella Ginevra internazionale. Il rafforzamento della Ginevra internazionale come piattaforma per il trattamento di tematiche future è una priorità del Consiglio federale, conformemente al messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite. L'obiettivo di questo Accordo non è solo quello di promuovere le sinergie a Ginevra, ma anche di sfruttare meglio la piattaforma strategica che il WEF rappresenta a livello mondiale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 6 dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Fondazione del World Economic Forum relativo allo statuto della Fondazione del World Economic Forum in Svizzera, concluso il 23 gennaio 201515.

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 21 gennaio 2020 e ha effetto per quattro anni.

Prima della scadenza di questo termine le Parti decideranno se prorogarne la durata o concludere la collaborazione. L'Accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

RS 0.192.122.945.1

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3

Dipartimento federale dell'interno

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4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Accordo in forma di scambio di note tra la Svizzera e l'Algeria concernente l'accreditamento parallelo in Algeria dell'addetto di polizia svizzero di stanza in Tunisia, concluso il 18 ottobre 2020

A.

L'accordo autorizza l'accreditamento in Algeria dell'addetto di polizia svizzero di stanza in Tunisia.

B.

L'accordo stabilisce le modalità per l'accreditamento dell'addetto di polizia e mira a promuovere e accelerare la cooperazione di polizia, segnatamente attraverso l'assistenza nell'esecuzione delle procedure di cooperazione di polizia e/o l'assistenza giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 3 LUC.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 ottobre 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

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4.2

Accordo in forma di scambio di note tra la Svizzera e l'Irlanda concernente l'accreditamento parallelo in Irlanda dell'addetto di polizia svizzero di stanza nel Regno Unito, concluso l'11 marzo 2020

A.

L'accordo autorizza l'accreditamento in Irlanda dell'addetto di polizia svizzero di stanza nel Regno Unito.

B.

L'accordo stabilisce le modalità per l'accreditamento dell'addetto di polizia e mira a promuovere e accelerare la cooperazione di polizia, segnatamente attraverso l'assistenza nell'esecuzione delle procedure di cooperazione di polizia e/o l'assistenza giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 3 LUC.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 marzo 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

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4.3

16

Accordo tra la Svizzera e il Botswana sulla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 2 luglio 201916

A.

L'Accordo prevede l'obbligo per una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni richieste per l'ingresso o il soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente. Stabilisce anche le condizioni per la procedura di riammissione.

B.

L'Accordo è stato concluso alla luce della problematica generale relativa al controllo dei flussi migratori verso l'Europa. Costituisce un elemento importante della cooperazione svizzera con altri Stati europei.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStrl.

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.142.111.949

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4.4

17

Accordo tra la Svizzera e il Botswana sull'esenzione reciproca dal visto per titolari di passaporti diplomatici, ufficiali e di servizio, concluso il 2 luglio 201917

A.

L'Accordo prevede che i cittadini di ciascuno Stato titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio in corso di validità che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato possano entrare nel territorio dell'altro Stato e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. L'Accordo mira anche a esentare i cittadini di ciascuno Stato contraente che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio valido dall'obbligo del visto per entrare nel territorio dello Stato accreditatore e soggiornarvi fino a 90 giorni nell'arco di 180 giorni.

B.

La richiesta di concludere questo Accordo è stata presentata nel 2013 dalle autorità competenti del Botswana. Conformemente alla sua prassi attuale, la Svizzera ha chiesto di negoziare simultaneamente un accordo di riammissione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

L'Accordo è entrato in vigore il 17 febbraio 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

RS 0.142.111.942

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4.5

Protocollo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Ucraina sulla riammissione di persone, concluso il 21 luglio 2020

A.

Il Protocollo definisce le modalità pratiche di attuazione delle disposizioni dell'Accordo sulla riammissione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni vigenti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio dell'altra Parte. Il Protocollo specifica i documenti che stabiliscono o certificano la nazionalità come anche i documenti che comprovano o permettono di stabilire l'adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi. Oltre alle modalità di comunicazione tra le autorità competenti, il Protocollo determina anche i valichi di frontiera per la riammissione e il transito.

B.

Questo Protocollo è stato concluso al fine di stabilire procedure di cooperazione nel quadro delle disposizioni dell'Accordo tra la Svizzera e l'Ucraina sulla riammissione di persone.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStrI.

E.

Il protocollo è entrato in vigore il 21 luglio 2020 e cessa di essere effettivo simultaneamente all'Accordo.

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5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.1

Cooperazione militare in materia di istruzione Introduzione

La cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare si prefigge, da un lato, di ottenere e mantenere la prontezza d'impiego militare e lo sviluppo delle forze armate e, dall'altro, di migliorare la capacità di cooperazione al fine di accrescere la libertà d'azione strategica.

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5.1.1

18

Disposizione d'esecuzione relativa all'accordo del 29 settembre 2003 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione delle forze armate nell'ambito dell'istruzione, in vista della partecipazione di militari tedeschi all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO organizzato in Svizzera per gli anni 2021­2023, concluso il 24 giugno 202018

A.

La disposizione d'esecuzione disciplina gli aspetti della logistica e altri aspetti giuridici in relazione con l'esercizio di tiro d'artiglieria TIRO ALTO, organizzato in Svizzera negli anni dal 2021 al 2023. Sotto l'egida dell'esercito svizzero, l'esercizio permette ai partecipanti nelle file delle forze armate tedesche di imparare i segreti del tiro d'artiglieria in alta montagna in collaborazione con gruppi di artiglieria svizzeri.

B.

L'esercizio offre ai partecipanti tedeschi una panoramica di esercizi interessanti realizzati in condizioni alpine. La partecipazione avviene su richiesta della Germania in base alle esperienze positive degli esercizi effettuati negli scorsi anni.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

La disposizione d'esecuzione è entrata in vigore il 24 giugno 2020 e si applica al massimo fino al 31 dicembre 2023.

RS 0.512.113.62

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5.1.2

Accordo d'applicazione tecnico n. 12 «Ricerca e sviluppo nell'ambito dei sistemi terrestri senza occupanti» relativo all'Accordo del 9 luglio 2009 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione in materia di armamento, concluso il 16 settembre 2020

A.

L'accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e la Germania nell'ambito dei sistemi terrestri senza occupanti. Concretamente si procede all'esame di sistemi terrestri senza occupanti che trovano applicazione in ambito operativo e militare.

B.

L'accordo consente alla Svizzera di effettuare con la Germania uno scambio di informazioni e dati nonché la pianificazione, esecuzione e valutazione in comune di esperimenti nell'ambito dei sistemi terrestri senza occupanti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 settembre 2020 e si applica per tre anni.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

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5.1.3

Accordo fra la Svizzera e l'Austria concernente la formazione continua e il perfezionamento professionale nell'ambito del volo, concluso il 23 giugno 2020

A.

L'accordo consente alle Forze aeree svizzere di perfezionare le capacità di volo e tattiche attraverso una presentazione reciproca periodica degli obiettivi e di utilizzare le sue risorse in modo ottimale.

B.

L'accordo disciplina il supporto logistico fornito dallo Stato ospite e le questioni di statuto e di responsabilità civile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2020. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di un mese.

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5.1.4

Accordo d'applicazione tecnico relativo all'accordo quadro del 15 maggio 2004 tra Svizzera e Austria concernente la cooperazione delle loro forze armate nell'ambito dell'istruzione in vista della partecipazione di militari austriaci all'esercizio di tiro in alta montagna TIRO ALTO nel periodo dal 2021 al 2023, concluso il 9 giugno 2020

A.

L'accordo di attuazione disciplina gli aspetti della logistica e altri aspetti giuridici in relazione con l'esercizio di tiro d'artiglieria TIRO ALTO, organizzato in Svizzera per gli anni dal 2021 al 2023. Sott l'egida dell'esercito svizzero, l'esercizio consente ai partecipanti nelle file delle forze armate austriache di imparare i segreti del tiro d'artiglieria in alta montagna in collaborazione con gruppi di artiglieria svizzeri.

B.

L'esercizio offre ai partecipanti austriaci una panoramica di esercizi interessanti realizzati in condizioni alpine. La partecipazione avviene su richiesta dell'Austria in base alle esperienze positive degli esercizi effettuati negli scorsi anni.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 giugno 2020 e si applica al massimo fino al 31 dicembre 2023.

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5.1.5

19

Accordo concernente la cooperazione bilaterale tra la Svizzera e l'Estonia concernente la cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare concluso il 16 giugno 202019

A.

L'accordo disciplina le condizioni e le modalità della cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare.

B.

Oltre agli aspetti finanziari, l'accordo disciplina la situazione giuridica delle persone che operano sul territorio di uno Stato straniero e precisa in particolare il diritto che si applica in relazione ad armi, munizioni, aeromobili e autoveicoli.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a e 150a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 giugno 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 180 giorni.

RS 0.512.133.41

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5.1.6

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente l'organizzazione di attività congiunte di istruzione e di esercitazione tra le forze aeree francesi e svizzere, concluso il 4 febbraio 2020

A.

L'accordo consente alle forze aeree dei due Paesi di svolgere esercitazioni con l'impiego di elicotteri, di aerei da combattimento e nell'ambito della difesa terra-aria, come pure di organizzare programmi di scambio di personale, scambi di esperienze e visite reciproche.

B.

L'accordo disciplina le responsabilità, il sostegno logistico fornito dallo Stato ospite, le regole d'impiego applicabili e le questioni relative allo statuto e alla responsabilità. I dettagli tecnici e le ripercussioni finanziarie sono disciplinate per ciascun dispositivo di esercitazione in un documento comune relativo alle procedure.

C.

Nessuna.

D.

Articoli 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2020 e si applica per un periodo di cinque anni.

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5.1.7

Accordo quadro tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente esercitazioni e istruzioni effettuate in comune dall'esercito svizzero e dall'esercito francese su territorio svizzero e francese, concluso il 21 settembre 2020

A.

L'accordo tecnico stabilisce i termini e le condizioni in base a cui, in applicazione dell'accordo di cooperazione del 27 ottobre 2003 nel territorio dello Stato ospite sono effettuate le attività comuni di istruzione decise nell'ambito della cooperazione annuale, nonché le responsabilità delle Parti e i presupposti per il sostegno fornito dallo Stato ospite.

B.

L'accordo tecnico è stato proposto dalla Francia come soluzione transitoria fino all'entrata in vigore di un nuovo accordo di cooperazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

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5.1.8

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'invio di un pilota militare professionista come istruttore PC-21 a Cognac (Francia), concluso il 15 settembre 2020

A.

L'accordo precisa gli aspetti di dettaglio dell'invio di un pilota militare professionista svizzero presso le forze aeree francesi a scopo di formazione relativa al PC-21.

B.

Disciplina le questioni relative allo statuto del pilota svizzero inviato, la messa a disposizione dell'equipaggiamento da pilota, la copertura dei costi e l'accesso a dati classificati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2020 ed è stato concluso per la durata dell'assegnazione, ossia fino al 4 marzo 2022.

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5.1.9

Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia concernente la zona transfrontaliera riservata ai voli di esercitazione, concluso il 3 dicembre 2020

A.

L'accordo istituisce una zona transfrontaliera riservata ai voli di esercitazione e consente alle forze aeree svizzere, d'intesa con le forze aeree italiane, di farne uso per le sue attività e per le attività congiunte.

B.

L'accordo traccia i confini dello spazio aereo transfrontaliero e ne stabilisce le modalità d'impego.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2020. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di due mesi.

92 / 246

FF 2021 1247

5.1.10

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Polonia concernente l'istruzione, per l'anno 2020, di soldati delle truppe blindate polacche presso il Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate di Thun, concluso il 3 agosto 2020

A.

L'accordo tecnico disciplina gli aspetti logistici e altri aspetti giuridici relativi all'istruzione di soldati delle truppe blindate presso il Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate di Thun per l'anno 2020.

B.

I soldati delle truppe blindate polacche seguono un'istruzione su simulatori altamente sofisticati di blindati presso il Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate di Thun. La formazione viene effettuata in base a una richiesta presentata dalla Polonia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

93 / 246

FF 2021 1247

5.1.11

Accordo tecnico fra la Svizzera e il Regno Unito concernente la partecipazione all'esercizio militare YORKNITE 2020, concluso il 9 novembre 2020

A.

L'accordo disciplina la partecipazione delle forze aeree svizzere a un'esercitazione di volo di quattro settimane nel Regno Unito, che prevede in particolare voli notturni e voli in condizioni difficili. L'esercitazione rappresenta inoltre l'elemento di base delle esercitazioni di difesa aerea con le forze armate britanniche.

B.

L'accordo disciplina lo statuto dei partecipanti svizzeri, il supporto logistico fornito dall'esercito britannico e le spese che ne derivano.

C.

696 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 novembre 2020. Si applica per la durata dell'istruzione, ossia dal 18 novembre al 18 dicembre 2020.

94 / 246

FF 2021 1247

5.1.12

Accordo fra la Svizzera e la Slovenia concernente l'utilizzazione del simulatore di volo del Super Puma, concluso il 3 settembre 2020

A.

L'accordo consente alle forze aeree slovene di utilizzare il simulatore di volo del Super Puma di Emmen a scopo di istruzione.

B.

L'accordo disciplina questioni relative allo statuto e alla responsabilità dei partecipanti sloveni e gli aspetti finanziari.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 settembre 2020 e si applica fino al 31 dicembre 2020.

95 / 246

FF 2021 1247

5.2

Impieghi a favore del promovimento della pace

5.2.1

Accordo tra la Svizzera e l'UNOPS concernente la messa disposizione di specialisti a favore dell'UNOPS in Svizzera, concluso il 3 agosto 2020

A.

L'accordo disciplina diritti e doveri delle Parti nell'invio di esperti svizzeri presso l'UNOPS di Ginevra (copertura dei costi di viaggio, messa disposizione di uffici ecc.), lo statuto degli esperti svizzeri e le questioni relative alla responsabilità.

B.

L'accordo si fonda sulla decisione del Consiglio federale del 12 giugno 2020 che autorizza il DDPS a inviare esperti svizzeri presso le organizzazioni centrali dell'ONU e altre organizzazioni onusiane con sede a Ginevra.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2020 e può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

96 / 246

FF 2021 1247

5.2.2

Accordo tra la Svizzera e l'UNOPS concernente la messa disposizione di specialisti a favore dell'UNOPS in Mozambico, concluso il 16 novembre 2020

A.

L'accordo disciplina diritti e doveri delle Parti nell'invio di esperti svizzeri presso l'UNOPS di Ginevra (copertura dei costi di viaggio, messa disposizione di uffici ecc.), lo statuto degli esperti svizzeri e le questioni relative alla responsabilità.

B.

L'accordo si fonda sulla decisione del Consiglio federale dell'11 novembre 2020 che autorizza il DDPS a sostenere la missione dell'ONU per l'attuazione dell'accordo di pace in Mozambico.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2020 e può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

97 / 246

FF 2021 1247

5.3

Altri accordi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.3.1

Accordo di progetto n. 1 concernente il memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'Australia sulla cooperazione in materia di armamento relativa all'acquisto di radar portatili di sorveglianza e di acquisizione di bersagli ad ampio raggio di copertura, concluso il 2 giugno 2020

A.

L'accordo disciplina l'acquisto effettuato da armasuisse concernente due radar portatili di sorveglianza e di acquisizione di bersagli ad ampio raggio, pezzi di ricambio e accessori compresi, messi fuori servizio dal ministero della difesa australiano.

B.

L'accordo consente di acquistare pezzi di ricambio a buon prezzo per il sistema di allarme STINGER dell'esercito svizzero.

C.

11 000 dollari australiani.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettera a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 giugno 2020 e si applica fino alla fornitura della merce. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

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5.3.2

Accordo fra la Svizzera e la Spagna concernente il riconoscimento reciproco di prove di qualità del materiale di armamento e i servizi di difesa, concluso il 17 dicembre 2020

A.

L'accordo disciplina le procedure e i presupposti in base a cui Svizzera e Spagna riconoscono reciprocamente le prove di qualità del materiale di armamento e prestano servizi di difesa.

B.

L'accordo consente alla Svizzera di fare eseguire in Spagna prove di qualità relative a materiale di armamento acquistato in Spagna, in modo tale da assicurare un controllo di qualità efficiente ed economico.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2020 e si applica per un periodo di cinque anni. Se non è denunciato con un preavviso scritto di sei mesi, si rinnova automaticamente per cinque anni supplementari.

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5.3.3

Accordo fra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America del 23 marzo 2020 concernente l'esecuzione di progetti di ricerca, sviluppo, test e valutazione: direttive per il gruppo di lavoro «Intelligenza artificiale», concluso l'11 maggio 2020

A.

Le direttive disciplinano la collaborazione fra il DDPS (rappresentato da armasuisse) e il ministero della difesa degli Stati Uniti nel gruppo di lavoro «Intelligenza artificiale».

B.

Il gruppo di lavoro si prefigge di promuovere lo scambio dei risultati delle recenti ricerche in materia di intelligenza artificiale e la discussione di possibili ambiti d'applicazione nel settore militare.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b, c, ed e LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 maggio 2020. Può essere disdetto con un preavviso scritto di 45 giorni.

100 / 246

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5.3.4

Accordo tecnico n. 3 concernente l'accordo del 1° dicembre 2005 fra la Svizzera e la Francia sulla cooperazione nei settori della ricerca e delle tecnologie di difesa per la «protezione dai rischi chimici e biologici», concluso il 27 gennaio 2020

A.

L'accordo disciplina lo scambio di informazioni, conoscenze specialistiche e metodi nonché l'esecuzione di lavori comuni fra il DDPS, rappresentato dal Laboratorio di Spiez, e il ministero della difesa francese, relativi alla protezione dai rischi chimici e biologici.

B.

L'accordo si prefigge di migliorare le conoscenze e i metodi di analisi relativi agli agenti chimici o biologici come pure l'equipaggiamento e i materiali di protezione.

C.

52 000 euro.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 gennaio 2020 e si applica per un periodo di 84 mesi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi

101 / 246

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5.3.5

20

Accordo di attuazione tra la Svizzera e l'Italia concernente le misure di polizia aerea contro le minacce aeree non militari, concluso il 3 dicembre 2020

A.

L'accordo di attuazione si fonda sull'Accordo con l'Italia del 31 gennaio 200620 concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari e prevede lo scambio di informazioni concernenti la situazione aerea e, in caso di minaccia non militare, consente a un aereo durante un impiego di polizia aerea di oltrepassare la frontiera e di proseguire l'operazione sotto il comando del Paese ospite.

B.

L'accordo di attuazione disciplina le modalità di collaborazione dei due Stati per garantire la sicurezza dello spazio aereo contro le minacce provenienti dal settore civile e stabilisce le regole d'impiego per le misure di carattere transfrontaliero e le relative responsabilità.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

L'accordo di attuazione è entrato in vigore il 3 dicembre 2020. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di due mesi.

RS 0.513.245.41

102 / 246

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5.3.6

Accordo fra la Svizzera, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Olanda, la Danimarca e l'Estonia concernente il CV90 Club, concluso il 22 gennaio 2020

A.

L'accordo consente all'Estonia di entrare a far parte del gruppo di utilizzatori del veicolo da combattimento 90 (CV90) e sostituisce l'accordo esistente del 2 novembre 2010. Disciplina la collaborazione nei settori: manutenzione, servizio delle modifiche, acquisto di pezzi di ricambio e di munizioni, gestione delle configurazioni ed equipaggiamento per le esercitazioni.

B.

Grazie allo scambio di informazioni all'interno del gruppo di utilizzatori la Svizzera può anche in futuro assicurare una manutenzione efficiente ed economica del carro armato granatieri 2000 e beneficiare di importanti conoscenze relative al suo ulteriore sviluppo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b, c ed e LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 gennaio 2020. Si applica per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 3 mesi.

103 / 246

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5.3.7

Accordo di cooperazione fra la Svizzera e l'organizzazione della NATO per il sostegno e gli acquisti concernente il partenariato di sostegno AMRAAM, concluso il 12 febbraio 2020

A.

L'accordo disciplina la partecipazione della Svizzera in qualità di Stato associato al partenariato di sostegno AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) dell'organizzazione della NATO per il sostegno e gli acquisti.

B.

L'accordo di cooperazione concluso il 7 aprile 2006 ha dovuto essere rinnovato su richiesta dell'AMRAAM per consentire al DDPS di beneficiare all'occorrenza anche in futuro dei servizi logistici forniti dall'organizzazione della NATO per il sostegno e gli acquisti per gli ordigni teleguidati AMRAAM.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso. 2 lettere b e c LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 febbraio 2020. Si applica per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 6 mesi per il 1o gennaio successivo.

104 / 246

FF 2021 1247

5.3.8

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'organizzazione della NATO per la comunicazione e l'informazione concernente la collaborazione nel settore C4ISR, concluso il 25 novembre 2020

A.

Il memorandum d'intesa disciplina la collaborazione tra la Svizzera e l'organizzazione della NATO per la comunicazione e l'informazione concernente nel settore C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). Il memorandum permette di istituire una piattaforma per lo scambio di informazioni tecniche e l'acquisizione di servizi e prodotti dell'organizzazione della NATO per la comunicazione e l'informazione a supporto dell'acquisto e dello sviluppo di sistemi C4ISR per l'esercito svizzero.

B.

Il memorandum costituisce la base giuridica necessaria per la collaborazione fra la Svizzera e la suddetta organizzazione della NATO. Esso promuove il proseguimento delle relazioni di lunga data con la NATO in seno al Partenariato per la pace.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere a, b e c LM.

E.

Il memorandum d'intesa è entrato in vigore il 25 novembre 2020 e si applica per un periodo di 10 anni. Può essere denunciato in forma scritta con un preavviso di 12 mesi.

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6

Dipartimento federale delle finanze

6.1

Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, concluso il 25 gennaio 2019

A.

L'accordo consente alle imprese di assicurazione nel ramo non vita di stabilire e tenere in esercizio succursali nei rispettivi Paesi.

B.

L'accordo è stato concluso su richiesta di entrambe le Parti per assicurare anche dopo la Brexit il quadro giuridico vigente relativo alle succursali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1o gennaio 2021. Può essere denunciato in ogni momento notificando la propria decisione all'altra Parte; la sua validità cessa dodici mesi dopo la data della notificazione.

106 / 246

FF 2021 1247

6.2

21

Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente le ripercussioni delle misure adottate contro la COVID-19 sull'applicazione della Convenzione dell'11 agosto 1971 per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dei frontalieri, concluso l'11 giugno 2020

A.

L'accordo disciplina l'applicazione della Convenzione21 ai redditi derivanti da attività lucrativa dipendente, da indennità di lavoro ridotto e versamenti analoghi a persone che risiedono in uno Stato parte e abitualmente svolgono attività economiche nell'altro Stato e che sono toccate dalle misure di lotta contro la pandemia di COVID-19.

B.

Le entrate derivanti da attività lucrativa dipendente sono in linea di principio imponibili nello Stato in cui l'attività è effettivamente svolta. Per rispettare le raccomandazioni e le direttive emanate dalle autorità svizzere e tedesche per il contenimento della pandemia di COVID-19 molte persone sono state indotte a restare a casa; alcuni lavoratori invece, proprio in ragione di queste misure sanitarie, sono stati obbligati a rimanere nello Stato in cui è domiciliato il datore di lavoro. Per assicurare la certezza del diritto e la praticabilità, l'accordo prevede che l'assenza di passaggi della frontiera durante la pandemia non rimette in causa il regime fiscale applicabile ai redditi da attività lucrativa dipendente.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2020. Si applica dall'11 marzo al 30 giugno 2020 e la sua durata è prorogata di mese in mese se non è disdetto per fine mese dall'autorità competente di uno degli Stati parte con preavviso di una settimana.

RS 0.672.913.62

107 / 246

FF 2021 1247

6.3

22

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente i redditi secondo l'articolo 17 capoversi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, concluso il 13 maggio 2020

A.

L'accordo disciplina l'applicazione della Convenzione22 ai redditi provenienti da un'attività lucrativa dipendente di persone residenti in uno Stato parte, che esercitano abitualmente la loro attività nell'altro Stato parte e che sono colpite dalle misure adottate per far fronte alla pandemia di COVID-19.

B.

I redditi derivanti da un'attività lucrativa dipendente sono in linea di principio imponibili nello Stato parte in cui l'attività è effettivamente esercitata. Per rispettare le raccomandazioni e le direttive emanate dalle autorità svizzere e francesi per il contenimento della pandemia di COVID-19 molte persone sono state indotte a restare a casa; alcuni lavoratori invece, proprio in ragione di queste misure sanitarie, sono stati obbligati a rimanere nello Stato in cui è domiciliato il datore di lavoro. Per assicurare la certezza del diritto e la praticabilità, l'accordo prevede che l'assenza di passaggi della frontiera durante la pandemia non rimette in causa il regime fiscale applicabile ai redditi da attività lucrativa dipendente.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 maggio 2020. Si applica dal 14 marzo 2020 fino all'ultimo giorno del mese in cui l'ultimo Stato parte abroga le prescrizioni sanitarie che limitano o raccomandano di limitare la circolazione delle persone fisiche.

RS 0.672.934.91

108 / 246

FF 2021 1247

6.4

23 24

Accordo tra la Svizzera e l'Italia concernente i redditi secondo l'articolo 15 paragrafi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1976 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e secondo l'articolo 1 della Convenzione del 3 ottobre 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, concluso il 19 giugno 2020

A.

L'accordo disciplina l'applicazione della Convenzione23 e dell'Accordo24 ai redditi derivanti da attività lucrativa dipendente, da indennità di lavoro ridotto e versamenti analoghi a persone che risiedono in uno Stato parte e abitualmente svolgono attività economiche nell'altro Stato e che sono toccate dalle misure di lotta contro la pandemia di COVID-19.

B.

I redditi derivanti da un'attività lucrativa dipendente sono in linea di principio imponibili nello Stato parte in cui l'attività è effettivamente esercitata. Per rispettare le raccomandazioni e le direttive emanate dalle autorità svizzere e italiane per il contenimento della pandemia di COVID-19 molte persone sono state indotte a restare a casa; alcuni lavoratori invece, proprio in ragione di queste misure sanitarie, sono stati obbligati a rimanere nello Stato in cui è domiciliato il datore di lavoro. Per assicurare la certezza del diritto e la praticabilità, l'accordo prevede che l'assenza di passaggi della frontiera durante la pandemia non rimette in causa il regime fiscale applicabili ai redditi da attività lucrativa dipendente.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2020. Si applica a partire dal 24 febbraio 2020 fino all'ultimo giorno del mese in cui l'ultimo Stato parte abroga le prescrizioni sanitarie che limitano o raccomandano di limitare la circolazione delle persone fisiche.

RS 0.672.945.41 RS 0.642.045.43

109 / 246

FF 2021 1247

6.5

25

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente le ripercussioni delle misure di contenimento della COVID-19 sull'applicazione ai frontalieri della Convenzione del 10 luglio 2015 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 22 ottobre 2020

A.

L'accordo disciplina l'applicazione della Convenzione25 ai redditi provenienti da un'attività lucrativa dipendente, indennità per lavoro ridotto e ad altre retribuzioni analoghe di persone residenti in uno Stato parte e abitualmente svolgono attività economiche nell'altro Stato e che sono toccate dalle misure di lotta contro la pandemia di COVID-19.

B.

I redditi derivanti da un'attività lucrativa dipendente sono in linea di principio imponibili nello Stato parte in cui l'attività è effettivamente esercitata. Per rispettare le raccomandazioni e le direttive emanate dalle autorità svizzere e del Liechtenstein per il contenimento della pandemia di COVID-19 molte persone sono state indotte a restare a casa; alcuni lavoratori invece, proprio in ragione di queste misure sanitarie, sono stati obbligati a rimanere nello Stato in cui è domiciliato il datore di lavoro. Per assicurare la certezza del diritto e la praticabilità, l'accordo prevede che l'assenza di passaggi della frontiera durante la pandemia non rimette in causa il regime fiscale che si applica ai redditi da attività lucrativa dipendente.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 ottobre 2020. Si applica dall'11 marzo al 31 ottobre 2020 e la sua durata è prorogata di mese in mese se non è denunciato per fine mese dall'autorità competente di uno degli Stati parte con preavviso di una settimana.

RS 0.672.951.43

110 / 246

FF 2021 1247

6.6

26

Accordo tra la Svizzera e l'Australia concernente l'applicazione dell'articolo 24 paragrafo 5 della Convenzione del 30 luglio 2013 per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, concluso il 15 settembre 2020

A.

L'accordo disciplina l'esecuzione di procedure arbitrali ai sensi dell'articolo 24 paragrafo 5 della Convenzione26.

B.

Le modalità d'applicazione della procedura arbitrale prevista nell'articolo 24 paragrafo 5 della Convenzione non sono disciplinate nella Convenzione e sono state statuite mediante accordo amichevole.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 24 paragrafo 5 della Convenzione.

E.

L'accordo entra in vigore al momento della sua conclusione. Può essere denunciato da ciascuna della autorità competenti con un preavviso di sei mesi.

RS 0.672.915.81

111 / 246

FF 2021 1247

6.7

27

Accordo tra la Svizzera e l'Austria concernente l'applicazione dell'articolo 25 paragrafo 5 della Convenzione del 30 gennaio 1974 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, concluso il 3 novembre 2020

A.

L'accordo disciplina l'esecuzione di procedure arbitrali ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 5 della Convenzione27.

B.

Le modalità d'applicazione della procedura arbitrale prevista nell'articolo 25 paragrafo 5 della Convenzione non sono disciplinate nella Convenzione e sono state statuite mediante accordo amichevole.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 5 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 novembre 2020. Può essere denunciato mediante notifica scritta da ciascuna delle autorità competenti con effetto al primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dalla data della notifica.

RS 0.672.916.31

112 / 246

FF 2021 1247

6.8

28 29

Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente l'applicazione dell'articolo 25 paragrafi 6 e 7 della Convenzione del 2 ottobre 1996 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, concluso il 28 luglio 2020

A.

L'accordo disciplina l'esecuzione di procedure arbitrali ai sensi dell'articolo 25 paragrafi 6 e 7 della Convenzione28.

B.

Le modalità d'applicazione della procedura arbitrale prevista nell'articolo 25 paragrafi 6 e 7 della Convenzione non sono disciplinate nella Convenzione e sono state statuite mediante accordo amichevole.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 5 della Convenzione e lettera q dell'allegato A alla Convenzione29.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 luglio 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.933.61 RS 0.672.933.611

113 / 246

FF 2021 1247

6.9

30 31

Accordo tra la Svizzera e la Lituania concernente la modifica della Convenzione del 27 maggio 2002 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio («la convenzione») secondo la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Convenzione multilaterale») concluso il 16 novembre 2020

A.

L'accordo contiene la rilevazione di tutte le ripercussioni della Convenzione multilaterale30 sul testo della convenzione31.

B.

L'accordo assicura la chiarezza e la leggibilità della Convenzione, in modo da evitare difficoltà e dubbi nell'ambito dell'interpretazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.671.1 RS 0.672.951.61

114 / 246

FF 2021 1247

6.10

32 33

Accordo tra la Svizzera e il Lussemburgo concernente la modifica della Convenzione del 21 gennaio 1993 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio («la convenzione») secondo la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Convenzione multilaterale»), concluso il 12 maggio 2020

A.

L'accordo contiene la rilevazione di tutte le ripercussioni della Convenzione multilaterale32 sul testo della convenzione33.

B.

L'accordo assicura la chiarezza e la leggibilità della convenzione, in modo da evitare difficoltà e dubbi nell'ambito dell'interpretazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 maggio 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.671.1 RS 0.672.951.81

115 / 246

FF 2021 1247

6.11

34 35

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Ceca concernente la modifica della Convenzione del 4 dicembre 1995 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio («la convenzione») secondo la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Convenzione multilaterale»), concluso il 24 novembre 2020

A.

L'accordo contiene la rilevazione di tutte le ripercussioni della Convenzione multilaterale34 sul testo della convenzione35.

B.

L'accordo assicura la chiarezza e la leggibilità della convenzione, in modo da evitare difficoltà e dubbi nell'ambito dell'interpretazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.671.1 RS 0.672.974.31

116 / 246

FF 2021 1247

6.12

36

Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente l'applicazione dell'articolo 19 paragrafo 4 della Convenzione dell'11 agosto 1971 per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso l'8 maggio 2020

A.

L'Accordo disciplina l'applicazione dell'articolo 19 paragrafo 4 della Convenzione36.

B.

Gli Stati parte avevano opinioni diverse in merito all'applicazione dell'articolo 19 paragrafo 4 della Convenzione e questo ha dato adito a casi di doppia imposizione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 maggio 2020. Si applica dal 1 o gennaio 2020 e non contiene alcuna modalità di denuncia.

RS 0.672.913.62

117 / 246

FF 2021 1247

6.13

37

Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente i rimandi all'accordo di libero scambio dell'America del Nord nella Convenzione del 2 ottobre 1996 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, concluso il 25 giugno 2020

A.

L'accordo disciplina la sostituzione dei rimandi all'Accordo di libero scambio dell'America del Nord (NAFTA) presenti nella Convenzione37 con rimandi all'Accordo USA-Messico-Canada (USMCA) a partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

B.

Il NAFTA è sostituito dall'USMCA che è entrato in vigore il 1° luglio 2020.

I rimandi al NAFTA devono essere letti come rimandi all'USMCA.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2020 ed è diventato applicabile a partire dall'entrata in vigore dell'USMCA. Non contiene alcuna modalità di denuncia.

SR 0.672.933.61

118 / 246

FF 2021 1247

6.14

38

Accordo fra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'interpretazione dell'articolo 17 della Convenzione del 10 luglio 2015 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 31 agosto 2020

A.

L'accordo disciplina l'applicazione dell'articolo 17 della Convenzione38 ai giocatori del FC Vaduz che risiedono in Svizzera.

B.

Gli Stati parte avevano opinioni diverse in merito all'interpretazione dell'articolo 18 della Convenzione e ciò avrebbe potuto dare a luogo a casi di doppia imposizione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 agosto 2020. Non contiene alcuna modalità di denuncia.

RS 0.672.951.43

119 / 246

FF 2021 1247

6.15

39

Accordo tra la Svizzera e le Filippine concernente la certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione del 24 giugno 1998 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa il 10 dicembre 2020

A.

L'accordo disciplina le modalità di certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione39.

B.

In linea di principio le autorità filippine non certificano moduli di altri Paesi.

Per questo motivo è stato necessario convenire mediante accordo amichevole le modalità di certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 23 paragrafo 4 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2020. Non contiene alcuna modalità di denuncia.

RS 0.672.964.51

120 / 246

FF 2021 1247

7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.1

Credito quadro per la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI40 Introduzione

La cooperazione internazionale della Svizzera si adopera per realizzare la propria visione di un mondo senza povertà e in pace nonché per uno sviluppo sostenibile. La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI promuove in particolare la transizione a sistemi democratici e conformi ai principi dell'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e tre regioni dell'ex Unione sovietica (Asia centrale, Caucaso del Sud, Moldova e Ucraina). La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO. Quest'ultima si concentra sulla trasparenza nella mobilitazione delle risorse, sull'occupazione e sullo sviluppo economico, sull'approvvigionamento energetico e idrico, sullo smaltimento delle acque di scarico dei centri urbani e sull'efficienza energetica nella produzione industriale. In questo ambito le sfide principali riguardano l'acqua e il clima. Altri temi centrali sono il miglioramento delle condizioni di investimento per le imprese, il rafforzamento dell'amministrazione delle finanze pubbliche e della politica finanziaria ed economica e lo sviluppo del settore finanziario. Anche il coinvolgimento dei Paesi partner nelle catene globali di creazione di valore e il sostegno fornito loro nell'ambito dell'adesione all'OMC sono aspetti importanti del programma della SECO. L'incoraggiamento del buongoverno economico è un tema trasversale di particolare importanza per l'intero programma.

40

FF 2016 2005

121 / 246

FF 2021 1247

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201641 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo N.

Parte contraente Oggetto

1.

Albania

2.

Bosnia ed Er- Contributo finanziario per la raccolta 01.10.2019 zegovina e il trattamento delle acque di scarico a Gradiska

4,1 milioni di euro

3.

Kosovo

Concessione di aiuto tecnico e finanziario per il progetto «Miglioramento del teleriscaldamento a Gjakvoa»

5,3 milioni di euro

4.

Serbia

Progetto «Technopark Serbia 2 - boo- 27.12.2019 sting exports through technoparks»

5,75 milioni di franchi

5.

Tagikistan

Aiuto finanziario per il progetto rela- 02.12.2019 tivo all'acqua e alle acque di scarico a Faizobod

3,6 milioni di euro

6.

Tagikistan

Aiuto finanziario per il progetto «Tra- 31.03.2020 sporto pubblico a Khujand»

5,65 milioni di dollari americani

7.

BERS

Conto di cooperazione per infrastrut- 27.10.2020 ture sostenibili: programma di riforma settoriale e di potenziamento delle capacità

4,65 milioni di euro

8.

BERS

Conto di cooperazione per il programma relativo al teleriscaldamento con energie rinnovabili in Serbia

8,475 milioni di euro

9.

BERS

Alimentazione del fondo multidonatori 01.12.2020 per la stabilizzazione e la crescita sostenibile in Ucraina

3 milioni di franchi

10. BIRS/IDA

Fondo fiduciario multilaterale per il 29.01.2020 progetto concernente i servizi idrici e l'assistenza istituzionale in Uzbekistan

8,5 milioni di dollari americani

11. BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori per il rafforzamento dello sviluppo urbano sostenibile e resiliente in Serbia

3,5 milioni di franchi

12. BIRS

Fondo fiduciario multilaterale per il 14.12.2020 programma nazionale di modernizzazione dell'approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque in Albania

41

RS 974.1

122 / 246

Data di conclusione

Concessione di aiuto tecnico per il raf- 23.11.2020 forzamento dell'amministrazione delle finanze pubbliche a livello infranazionale

28.08.2020

26.11.2020

27.11.2020

Costi

4,3 milioni di franchi

7 milioni di franchi

FF 2021 1247

7.2

Credito quadro per provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo42 Introduzione

La cooperazione internazionale della Svizzera si adopera per realizzare la propria visione di un mondo senza povertà e in pace nonché per uno sviluppo sostenibile.

Nell'applicazione di provvedimenti di politica economica e commerciale la SECO si basa su tale visione e promuove una crescita sostenibile, inclusiva e rispettosa dell'ambiente, migliorando le condizioni quadro dei suoi Paesi partner. La cooperazione economica allo sviluppo della SECO si concentra su quattro temi prioritari: rafforzare la politica economica e finanziaria; sviluppare infrastrutture e approvvigionamento urbani; sostenere il settore privato e l'imprenditoria; promuovere il commercio sostenibile. La SECO opera segnatamente con i Paesi in sviluppo più progrediti (Paesi a medio reddito, MIC). Fra i Paesi prioritari figurano la Colombia, l'Egitto, il Ghana, l'Indonesia, il Perù, il Sudafrica, la Tunisia e il Vietnam. Oltre alle misure bilaterali, è determinante una stretta collaborazione economica con le organizzazioni specializzate, come gli organismi dell'ONU operanti nel settore commerciale, l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo. L'aiuto finanziario multilaterale è fornito quale compito congiunto con la DSC.

42

FF 2016 2005

123 / 246

FF 2021 1247

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197643 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N.

Parte contraente Oggetto

Data di conclusione

Costi

1.

Indonesia

Accordo di progetto per lo sviluppo di competenze nel settore delle energie rinnovabili

02.12.2020

6,5 milioni di franchi

2.

Marocco

Programma «Turismo sostenibile Svizzera ­ Marocco »

09.06.2020

3,85 milioni di franchi

3.

Marocco

Programma di sostegno bilaterale e di sviluppo delle capacità delle banche centrali

08.06.2020

515 000 franchi

4.

Tunisia

Progetto «Destinazione Sud-Est»

13.11.2019

4,26 milioni di franchi

5.

Tunisia

Programma globale concernente il settore tessile e l'abbigliamento

30.01.2020

1,7 milioni di franchi

6.

Tunisia

Progetto per l'accesso al mercato di prodotti agricoli e locali, fase II

30.01.2020

4,1 milioni di franchi

7.

Turchia

Cumulo dell'origine tra l'UE, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nell'ambito del Sistema di preferenze generalizzate

10.07.2020

­

8.

Ucraina

Programma di sostegno bilaterale e di sviluppo delle capacità delle banche centrali

29.11.2019

635 000 franchi

9.

IDA

Fondo fiduciario multidonatori per il sostegno alla gestione delle finanze pubbliche nel Nepal

09.09.2020

3 milioni di franchi

10.

BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori 24.07.2020 per la modernizzazione dell'amministrazione pubblica in Indonesia

9 milioni di franchi

11.

BIRS/IDA

Fondo fiduciario urbano per il Sudafrica

8,4 milioni di franchi

12.

BIRS/IDA

Fondo fiduciario a donatore unico 27.08.2020 per il sostegno tecnico all'amministrazione pubblica a livello infranazionale in Vietnam

6 milioni di franchi

13.

BIRS

Preparazione di un programma per l'utilizzazione di tecnologie digitali nella gestione delle infrastrutture pubbliche

250 000 dollari americani

43

RS 974.0

124 / 246

04.08.2020

16.11.2020

FF 2021 1247

N.

Parte contraente Oggetto

Data di conclusione

14.

BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori per 20.11.2020 il sostegno del partenariato GovTech

1,5 milioni di franchi

15.

BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori per il programma di aiuto tecnico per la resilienza urbana in Bolivia

4 milioni di franchi

16.

BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori 25.11.2020 della facilitazione di credito «Partenariato per la trasformazione del mercato»

9,5 milioni di franchi

17.

BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori per 02.12.2020 il rafforzamento del catasto urbano nell'amministrazione urbana del Perù

5 milioni di franchi

18.

BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori per il rafforzamento della gestione del debito pubblico in alcuni Paesi a basso reddito

03.12.2019

5 milioni di franchi

19.

BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori per 03.12.2020 il rafforzamento del governo infranazionale nell'amministrazione immobiliare e fiscale in Colombia

6 milioni di franchi

20.

BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori per 10.12.2019 il rafforzamento della resilienza climatica e della crescita a basso livello di emissioni

2,75 milioni di franchi

21.

ITC

Programma commerciale svizzero in Vietnam

4,994899 milioni di franchi

22.

UNDP

Sostegno finanziario per il progetto 08.09.2020 «Produzione e commercio sostenibile di materie prime: cooperazione multilaterale per un cambiamento sistematico»

23.

Programma di Accordo di finanziamento concervolontariato nente i volontari ONU finanziati dell'ONU integralmente

19.10.2020

2,48 milioni di dollari americani

24.

ONU-Habitat Rafforzamento istituzionale e delle capacità per lo sviluppo urbano sostenibile in Vietnam

01.09.2020

3,8 milioni di franchi

23.11.2020

26.06.2020

Costi

2,97 milioni di franchi

125 / 246

FF 2021 1247

7.3

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.3.1

Scambio di lettere tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente l'istituzione di un meccanismo di pagamento per la fornitura di beni umanitari all'Iran, concluso il 27 febbraio 2020

A.

Swiss Humanitarian Trade Arrangement (SHTA), il meccanismo di pagamento per la fornitura di beni umanitari in Iran è stato elaborato in virtù di una stretta collaborazione fra i servizi americani e iraniani competenti e alcune banche e imprese svizzere. Si prefigge di istituire un canale di pagamento affidabile e trasparente per esportatori svizzeri e imprese commerciali nei settori prodotti alimentari, prodotti farmaceutici e tecnologia medica. In virtù di tale meccanismo il Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti fornirà alle banche interessate le garanzie necessarie affinché le transazioni finanziarie possano essere effettuate in modo conforme alla legislazione americana. Quale contropartita gli esportatori che partecipano al meccanismo si impegnano a fornire alla SECO informazioni dettagliate relative alle loro attività, ai loro partner commerciali in Iran e alle transazioni effettuate. La SECO verifica queste informazioni e accerta, in collaborazione con il Tesoro americano, che le transazioni sono state eseguite rispettando tutti i doveri di diligenza.

B.

Dopo che nel maggio 2018 gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo sul programma nucleare iraniano e hanno reintrodotto le sanzioni, gli esportatori svizzeri hanno dovuto affrontare sempre maggiori difficoltà per fornire beni umanitari all'Iran, anche se in linea di principio tali beni non sono colpiti dalle sanzioni. Per motivi giuridici legati a tali sanzioni, quasi tutti gli operatori finanziari non erano più disposti a effettuare pagamenti in relazione a operazioni concernenti l'Iran. I pochi canali di pagamento che rimanevano in funzione erano dispendiosi, complessi e poco affidabili. La SECO, in collaborazione con il DFAE e la SFI si è quindi attivata a partire dalla fine del 2018 per la realizzazione di un meccanismo di pagamento a scopo umanitario.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo SHTA è entrato in vigore il 27 febbraio 2020 e non è stata fissata alcuna scadenza.

126 / 246

FF 2021 1247

7.3.2

Accordo tra la Svizzera e il Giappone concernente il riconoscimento reciproco di prodotti biologici di origine animale, concluso il 16 luglio 2020

A.

L'accordo prevede il riconoscimento reciproco dell'equivalenza delle disposizioni sulla produzione biologica relative agli animali e ai prodotti di origine animale.

B.

L'accordo si prefigge di promuovere il commercio di prodotti biologici, fornendo quindi un contributo all'ulteriore sviluppo del settore della produzione biologica in Svizzera e in Giappone. Inoltre dovrebbe consentire di rafforzare la protezione dei rispettivi contrassegni biologici e la cooperazione bilaterale per la regolamentazione concernente la della produzione biologica.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 177a capoverso 2 LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

127 / 246

FF 2021 1247

7.3.3

44 45

Accordo complementare fra la Svizzera e il Liechtenstein allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive, concluso il 19 maggio 202044

A.

L'accordo completa lo scambio di note dell'11 dicembre 200145 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein. Sostituisce, o proroga dal punto di vista del contenuto, l'accordo complementare del 6 maggio 2015, che era stato concluso per un periodo di 5 anni.

B.

Per diversi anni, ci sono state differenze di interpretazione tra la Commissione europea e il Liechtenstein e tra alcuni Stati membri dell'UE riguardo al calcolo della durata della protezione dei certificati complementari di protezione (CPC), che permettono l'estensione della protezione del brevetto per i medicinali. Secondo la CE, la durata di un CPC valido nello SEE dovrebbe essere calcolata a partire dal giorno del riconoscimento automatico nel Liechtenstein dell'autorizzazione svizzera, se Swissmedic l'ha concessa prima di un'autorità SEE. Questo accorcia la durata effettiva del brevetto nello SEE, poiché il periodo di protezione del CPC inizia a decorrere senza che il medicinale autorizzato in Svizzera abbia accesso al mercato dello SEE. La CGUE ha sostenuto l'interpretazione della Commissione europea (sentenza del 21 aprile 2005 nelle cause C-207/03 Novartis SA e C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.). La Svizzera e il Liechtenstein hanno adeguato il loro accordo bilaterale sulla legislazione applicabile ai medicinali, da un lato per compensare gli svantaggi economici derivanti da questa sentenza per le aziende che richiedono autorizzazioni per i medicinali di Swissmedic, e dall'altro per permettere ai pazienti svizzeri un rapido accesso ai medicinali innovativi contenenti nuove sostanze. In base all'accordo, le autorizzazioni di Swissmedic per i medicinali contenenti nuovi principi attivi non saranno più riconosciute automaticamente nel Liechtenstein, ma dopo dodici mesi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2020 per una durata di cinque anni.

Prima del termine di scadenza le Parti esamineranno eventuali adeguamenti necessari per una sua ulteriore applicazione.

RS 0.812.101.951.41 RS 0.812.101.951.4

128 / 246

FF 2021 1247

7.3.4

46

Scambio di note tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive, concluso il 19 maggio 202046

A.

L'accordo riguarda l'applicazione della legislazione svizzera sull'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive. Sostituisce, o proroga dal punto di vista del contenuto, l'accordo complementare del 6 maggio 2015, che era stato concluso per un periodo di 5 anni.

B.

Per diversi anni, ci sono state differenze di interpretazione tra la Commissione europea e il Liechtenstein e tra alcuni Stati membri dell'UE riguardo al calcolo della durata della protezione dei certificati complementari di protezione (CPC), che permettono l'estensione della protezione del brevetto per i medicinali. Secondo la CE, la durata di un CPC valido nello SEE dovrebbe essere calcolata a partire dal giorno del riconoscimento automatico nel Liechtenstein dell'autorizzazione svizzera, se Swissmedic l'ha concessa prima di un'autorità SEE. Questo accorcia la durata effettiva del brevetto nello SEE, poiché il periodo di protezione del CPC inizia a decorrere senza che il medicinale autorizzato in Svizzera abbia accesso al mercato dello SEE. La CGUE ha sostenuto l'interpretazione della Commissione europea (sentenza del 21 aprile 2005 nelle cause C-207/03 Novartis SA e C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.). Poiché le disposizioni della CPS sono identiche per i prodotti fitosanitari e per i medicinali, la Svizzera e il Liechtenstein hanno concluso un accordo bilaterale sull'applicazione della legislazione svizzera sui prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive nel Liechtenstein per compensare gli svantaggi economici subiti dalle aziende che richiedono all'UFAG autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive a causa di questa sentenza. In base all'accordo, le autorizzazioni rilasciate dall'UFAG per i prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive non sono riconosciute automaticamente nel Liechtenstein, ma dopo dodici mesi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2020 per una durata di cinque anni.

Prima del termine di scadenza le Parti esamineranno eventuali adeguamenti necessari per una sua ulteriore applicazione.

RS 0.916.225.14

129 / 246

FF 2021 1247

7.3.5

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente le modalità di partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi nell'ambito della politica agricola svizzera, concluso il 28 settembre 2020

A.

L'accordo disciplina la partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi nell'ambito della politica agricola svizzera, ad eccezione della partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all'asta dei contingenti doganali, disciplinati in un accordo separato.

B.

L'accordo si prefigge di istituire condizioni di concorrenza analoghe nello spazio economico comune Svizzera-Liechtenstein.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 177a capoverso 1 LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2020. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi.

130 / 246

FF 2021 1247

7.3.6

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente le modalità di partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all'asta dei contingenti doganali, concluso il 28 settembre 2020

A.

L'accordo disciplina la partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all'asta dei contingenti doganali.

B.

L'accordo si prefigge di disciplinare la partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all'asta dei contingenti doganali. Il Liechtenstein partecipa ai proventi in virtù del relativo accordo doganale, in base a cui nell'ambito dei contingenti doganali sottostà alle stesse regole valide per la Svizzera e non è autorizzato a gestire contingenti doganali per proprio conto.

C.

Circa 650 000 franchi all'anno.

D.

Articolo 177a capoverso 1 LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2020. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi.

131 / 246

FF 2021 1247

7.3.7

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'attuazione della Giornata mondiale dell'alimentazione, concluso il 5 ottobre 2020

A.

L'accordo disciplina le modalità in base a cui la Svizzera fornisce un contributo all'organizzazione della manifestazione in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, in particolare per finanziare una parte dei costi per la conduzione e l'attuazione operativa dello stand espositivo presso la stazione di Ginevra Cornavin.

B.

La FAO celebra la Giornata mondiale dell'alimentazione ogni anno il 16 ottobre per commemorare la fondazione dell'Organizzazione avvenuta nel 1945. La 75a Giornata mondiale dell'alimentazione è stata commemorata sotto il motto «Crescere, nutrire, sostenere. Insieme. Le nostre azioni sono il nostro futuro». L'obiettivo era di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle varie sfide nella lotta contro la fame e la malnutrizione. Inoltre, si è voluto informare il pubblico svizzero sulle modalità con cui la Svizzera e la FAO stanno contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 2 (Fame Zero). L'attenzione si è concentrata sull'alimentazione sana e sostenibile e sullo spreco alimentare. Le attività svolte sono state le seguenti: una visita guidata virtuale dei lavori della FAO sullo spreco alimentare, sulla riduzione della fame, sulla produzione e l'alimentazione sostenibili; l'illuminazione del Jet d'Eau di Ginevra in onore di questa Giornata mondiale e alcuni colloqui in merito all'obiettivo perseguito con rappresentanti della FAO, delle agenzie dell'ONU, dell'UFAG e di Partage.

C.

14 687 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 ottobre 2020 ed è giunto a scadenza il 30 ottobre 2020. Non prevede alcuna modalità di denuncia.

132 / 246

FF 2021 1247

7.3.8

Accordo fra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al programma ordinario della FAO per il cofinanziamento del progetto «Rafforzare la valutazione globale di un'agricoltura sostenibile», concluso il 14 dicembre 2020

A.

L'accordo stabilisce le modalità del contributo svizzero al finanziamento del progetto «Rafforzare la valutazione globale di un'agricoltura sostenibile» che si prefigge di sviluppare una metodologia di valutazione della sostenibilità agricola. La prima parte del progetto, che sarà finanziato da questo contributo include: l'identificazione delle lacune dei dati e degli strumenti e indicatori esistenti, interviste con le parti interessate per determinare i bisogni pratici, identificazione di diverse metodologie possibili e identificazione del quadro istituzionale appropriato per il monitoraggio globale e a lungo termine della sostenibilità agricola. L'obiettivo generale del progetto complessivo è di permettere ai responsabili politici, agli attori del settore privato e ai ricercatori di valutare la sostenibilità dell'agricoltura per identificare le caratteristiche agronomiche che hanno un impatto positivo sugli aspetti ambientali, economici e sociali.

B.

Il progetto fornisce un contributo al raggiungimento dell'obiettivo strategico della FAO «Rendere più produttivi e sostenibili i settori dell'agricoltura, dell'economia forestale e della pesca». Inoltre fornisce un sostegno per i lavori eseguiti nell'ambito dell'Agenda 2030, fra i quali figura il monitoraggio degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile («proporzione di superficie agricola impiegata per un'attività agricola produttiva e sostenibile).

C.

132 150 dollari americani.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2020 ed è valido al più tardi fino al 1° settembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

133 / 246

FF 2021 1247

7.3.9

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al programma ordinario della FAO per il finanziamento del progetto «Premio internazionale per l'innovazione nel settore dell'alimentazione e dell'agricoltura sostenibili: rendere omaggio alle storie e agli autori delle innovazioni di successo nel settore dell'agricoltura sostenibile», concluso il 21 dicembre 2020

A.

L'accordo stabilisce le modalità di un contributo svizzero al finanziamento del progetto «Premio internazionale per l'innovazione nel settore dell'alimentazione e dell'agricoltura sostenibili: rendere omaggio alle storie e agli autori delle innovazioni di successo nel settore dell'agricoltura sostenibile». Il progetto mira a promuovere l'innovazione nei sistemi alimentari attraverso due premi internazionali (categorie Digitalizzazione e Innovazioni a favore dell'autonomia dei giovani) nell'intento di stimolare la trasformazione dei sistemi alimentari. Il premio può essere assegnato a singole persone, imprese private e istituzioni di tutto il mondo. Il progetto include il processo di candidatura e di selezione, così come l'assegnazione dei premi.

B.

In considerazione del ruolo chiave che le innovazioni agricole assumono nella prospettiva di un mondo libero dalla fame e dalla malnutrizione, nel 2018 la FAO e la Svizzera hanno lanciato il Premio internazionale per l'innovazione nell'alimentazione e nell'agricoltura sostenibili. Questo accordo consente di finanziare la seconda assegnazione di questo premio.

C.

80 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2020 e si applica fino al 31 ottobre 2021. Non prevede modalità di denuncia.

134 / 246

FF 2021 1247

7.3.10

Accordo tra la Svizzera e l'OCSE concernente un contributo per il progetto «OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains Implementation Plan 2020­2022», concluso il 14 dicembre 2020

A.

L'accordo stabilisce le modalità del contributo svizzero all'OCSE per il progetto «OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains Implementation Plan 2020­2022». Nello specifico, si tratta di un contributo al finanziamento delle seguenti due attività: 1) integrazione delle raccomandazioni della Guida OCSE-FAO per filiere agricole responsabili nell'ambito del quadro giuridico e degli standard settoriali esistenti; 2) promozione dell'applicazione della Guida e valutazione della conformità delle iniziative alle raccomandazioni dell'OCSE-FAO.

B.

La Guida OCSE-FAO per filiere di prodotti agricoli responsabili è stata sviluppata per aiutare le aziende a rispettare gli standard esistenti di condotta commerciale responsabile e a esercitare la dovuta diligenza nelle filiere di prodotti agricoli. La Guida è uno strumento importante per lo sviluppo sostenibile: le raccomandazioni contribuiscono all'attuazione dell'Agenda 2030 e al conseguimento di numerosi obiettivi di sviluppo sostenibile.

C.

200 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo entra in vigore il 14 dicembre 2020 e si applica al massimo fino al 31 marzo 2023. Può essere denunciato in caso di violazione delle sue disposizioni da parte dell'OCSE.

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FF 2021 1247

7.3.11

Dichiarazione della Svizzera concernente il contributo ai costi di costruzione e di esercizio della Sorgente europea di spallazione ERIC, concluso il 20 novembre 2020

A.

Con la dichiarazione la Svizzera si impegna, per il periodo dal 2019 al 2025, a contribuire ai costi supplementari di costruzione della Sorgente europea di spallazione (ESS) del consorzio per le infrastrutture di ricerca europee (ERIC) fino a un massimo di 9,207 milioni di franchi, e ai costi operativi fino a un massimo di 36 milioni di franchi. Questa dichiarazione è un atto unilaterale e non un accordo fra Stati. Tuttavia, a causa degli effetti giuridici associati, si applicano le norme nazionali per la conclusione di un accordo internazionale.

B.

ESS è una sorgente di neutroni per la ricerca fondamentale e applicata in costruzione a Lund (Svezia). La Svizzera partecipa allo sviluppo scientifico di questa infrastruttura internazionale fin dal suo inizio e nel 2015 è entrata nell'organizzazione ESS come membro fondatore. Secondo lo statuto della ESS, la Svizzera contribuirà ai costi di costruzione fino al 2025. Al fine di colmare il deficit di finanziamento della fase di costruzione, il Consiglio della ESS ha approvato nel giugno 2019 il principio di un finanziamento aggiuntivo ripartito in proporzione agli impegni già assunti dagli Stati membri. Inoltre, gli statuti prevedono che la Svizzera contribuisca ai costi di esercizio per il periodo dal 2019 al 2025. Una chiave di ripartizione dei costi operativi tra gli Stati membri è stata decisa dal Consiglio dell'ESS nel febbraio 2020.

C.

45,207 milioni di franchi.

D.

Articolo 31 capoverso 1 LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2020 e decade il 31 dicembre 2025. Non prevede modalità di denuncia.

136 / 246

FF 2021 1247

7.3.12

Accordo tra la Svizzera e il PAM concernente un contributo a sostegno delle attività svolte nell'ambito del Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari 2021, concluso il 14 ottobre 2020

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero a sostegno delle attività nel quadro del Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari 2021. Si tratta di un contributo a un fondo fiduciario del PAM per finanziare le seguenti attività: riunioni preparatorie per il vertice, sostegno agli inviati speciali al vertice, raccolta e analisi dei dati, istituzione e funzionamento della struttura di governo del vertice, identificazione e sostegno della partecipazione degli interessati.

B.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha convocato un vertice sui sistemi alimentari per l'autunno del 2021 per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e affrontare il cambiamento climatico.

C.

800 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 ottobre 2020 e si applica al massimo fino al 31 dicembre 2022. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

137 / 246

FF 2021 1247

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

8.1

Accordo di cooperazione in vista dell'attuazione dell'Accordo di Parigi tra la Svizzera e il Ghana, concluso il 23 novembre 2020

A.

L'accordo disciplina il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e il loro utilizzo.

B.

Per raggiungere il suo obiettivo climatico 2021­2030, la Svizzera utilizzerà in parte riduzioni delle emissioni estere. Al fine di attuare le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Parigi sul clima, a partire dal 2021 saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA.

E.

L'accordo è entrato il vigore il 23 gennaio 2021 per una durata indeterminata.

Può essere denunciato per scritto al più presto alla fine del 2034.

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FF 2021 1247

8.2

Accordo di attuazione dell'Accordo di Parigi tra la Svizzera e il Perù, concluso il 20 ottobre 2020

A.

L'accordo disciplina il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e il loro utilizzo.

B.

Per raggiungere il suo obiettivo climatico 2021­2030, la Svizzera utilizzerà in parte riduzioni delle emissioni estere. Al fine di attuare le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Parigi sul clima, a partire dal 2021 saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA.

E.

L'accordo è stato ratificato dalla Svizzera il 3 dicembre 2020. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della notifica di ratifica da parte del Perù. L'accordo è di durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto al più presto alla fine del 2034.

139 / 246

FF 2021 1247

8.3

47

Accordo tra la Svizzera e l'Italia per lo sviluppo delle infrastrutture della rete ferroviaria di collegamento tra la Svizzera e l'Italia sull'asse del Lötschberg-Sempione, concluso il 3 settembre 2020

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento e di esecuzione fino alla messa in servizio nel 2028 degli interventi infrastrutturali necessari sul territorio italiano per garantire la capacità delle linee e per permettere il transito di treni con carichi con quattro metri di altezza agli angoli sulla tratta di accesso da sud alla NFTA lungo l'asse del Lötschberg-Sempione.

B.

L'accordo è stato concluso al fine di creare condizioni ottimali per lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e di merci.

C.

134,5 milioni di euro.

D.

Articolo 3 capoverso 2 della legge federale sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle stratte di accesso alla NFTA.47

E.

L'accordo è entrato il vigore il 1° dicembre 2020. Ha durata sino alla completa ultimazione delle opere e alla loro messa in esercizio. Una delle Parti potrà notificare all'altra la sua intenzione di porvi fine entro il 30 giugno di ogni anno. In tal caso, l'Accordo cesserà la sua vigenza il 31 dicembre successivo.

RS 742.140.4

140 / 246

FF 2021 1247

8.4

48 49

Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein relativa all'esecuzione dell'ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica sul territorio del Principato del Liechtenstein, conclusa il 20 gennaio 2020

A.

La convenzione disciplina le responsabilità e l'attribuzione di mandati nell'ambito della messa a disposizione sul mercato di apparecchiature ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 25 novembre 2015 48 sulla compatibilità elettromagnetica sul territorio del Liechtenstein.

B.

Il Trattato di unione doganale del 29 marzo 192349 tra la Svizzera e il Liechtenstein stabilisce che gli atti legislativi svizzeri si applichino al Liechtenstein se sono integrati nell'allegato 1 del Trattato. In seguito all'integrazione di alcuni atti legislativi nell'allegato 1 del citato Trattato, con decreto del 19 aprile 2017 il Consiglio federale ha autorizzato diversi uffici federali a concludere convenzioni con il Liechtenstein sulle modalità di sorveglianza del mercato nel territorio del Liechtenstein. Questa convenzione disciplina le modalità di sorveglianza del mercato nel campo della compatibilità elettromagnetica

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Può essere denunciata con un preavviso scritto di 12 mesi al 31 dicembre di ogni anno.

RS 734.5 RS 0.631.112.514

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8.5

50

Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci, concluso il 25 gennaio 2019

A.

L'accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone e di merci sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

L'accordo è stato concluso per garantire nel post Brexit un quadro legale ai trasporti su strada di persone e di merci tra i due Stati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a della legge federale del 20 marzo 200950 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS).

E.

L'accordo è entrato il vigore il 1° gennaio 2021 Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 744.10

142 / 246

FF 2021 1247

8.6

Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente il traffico aereo di linea, concluso il 17 dicembre 2018

A.

L'accordo permette alle imprese di trasporti aerei di fornire servizi aerei internazionali sulle linee indicate.

B.

L'accordo è stato concluso su richiesta delle due Parti allo scopo di fissare il quadro legale esistente per i servizi aerei dopo la Brexit.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 lettera a LNA.

E.

L'accordo è entrato il vigore il 1° gennaio 2021. Può essere denunciato attraverso notifica scritta. La denuncia diventa efficace alla fine del periodo corrente di validità degli orari, trascorso un termine di un anno dal ricevimento della notifica scritta.

143 / 246

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8.7

Atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni tenutasi dal 28 ottobre al 22 novembre 2019

A.

Una Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può procedere a una revisione parziale, o in via eccezionale, totale del Regolamento delle radiocomunicazioni (RS 0.784.403.1) dell'UIT. Il Regolamento disciplina, a livello globale, l'uso delle frequenze radioelettriche e delle orbite satellitari. In occasione delle conferenze, normalmente convocate ogni tre o quattro anni, si procede, tra le altre cose, alla revisione dell'assegnazione delle bande di frequenza ai diversi servizi di radiocomunicazione

B.

I risultati ottenuti alla Conferenza del 2019 fanno sì che a medio termine la Svizzera disponga di risorse di frequenze supplementari per garantire lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione mobili, proteggendo nel contempo le frequenze necessarie per la radiodiffusione terrestre. In occasione della Conferenza sono state coperte anche le future esigenze di frequenza dell'aviazione civile e della comunità scientifica.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 capoverso 2 LRTV e articolo 64 capoverso 2 LTC.

E.

Gli Atti finali sono entrati in vigore il 1° gennaio 2021.

144 / 246

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8.8

Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente il progetto «883973 ­ ERA-Net EnerDigit» del programma Orizzonte 2020, concluso l'8 dicembre 2020

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'UE nel quadro del progetto «883973 ­ ERA-Net EnerDigit» che fa parte del programma Orizzonte 2020 e riguarda la digitalizzazione nel campo dell'energia.

B.

La messa in rete e l'integrazione del panorama svizzero della ricerca energetica a livello internazionale è di grande importanza per l'attuazione della Strategia energetica 2050 della Confederazione. Nel quadro del programma Orizzonte 2020, l'UE sostiene la collaborazione a livello europeo su temi specifici attraverso lo strumento «ERA-Net Cofund Action». La digitalizzazione è un tema trasversale di vasta portata. La sua complessità e i diversi aspetti che va a toccare (tecnologie, questioni socio-economiche, regolamenti) lo rendono particolarmente adatto a partenariati transdisciplinari e transnazionali. L'attuazione dell'accordo riguarda il bando internazionale, la valutazione e l'aggiudicazione di progetti di ricerca, pilota e dimostrativi, e il monitoraggio e la valutazione congiunta di questi progetti. I contributi finanziari versati sono esclusivamente destinati a ricercatori svizzeri.

C.

2,5 milioni di euro.

D.

Articolo 54 LEne e 31 capoverso 1 LPRI.

E.

L'accordo è entrato il vigore l'8 dicembre 2020 e copre il periodo fino al 30 novembre 2025. La fine della partecipazione può essere richiesta presso un coordinatore il quale dovrà informare formalmente la Commissione europea.

La partecipazione termina alla data indicata in questa informazione.

145 / 246

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8.9

51

Accordo multilaterale M 324 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose51, concernente i certificati di formazione dei conducenti e i certificati dei consulenti per la sicurezza, concluso il 20 marzo 2020

A.

Estensione della validità dei certificati di formazione dei conducenti e dei certificati dei consulenti per la sicurezza senza esame

B.

Vista la mancanza di possibilità di effettuare esami a causa della pandemia di COVID-19, l'accordo multilaterale permette all'industria di continuare a trasportare merci pericolose senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato il vigore il 20 marzo 2020 e ha effetto fino al 1° dicembre 2021. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

RS 0.741.621

146 / 246

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8.10

Accordo multilaterale M 325 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose52, concernente i controlli periodici e intermedi delle cisterne e i certificati di approvazione dei veicoli, concluso il 23 marzo 2020

A.

Estensione della validità dei controlli periodici e intermedi delle cisterne e dei certificati di approvazione dei veicoli.

B.

Vista la mancanza di installazioni di prova dovuta alla pandemia di COVID-19, l'accordo multilaterale permette all'industria di continuare a trasportare merci pericolose senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato il vigore il 23 marzo 2020 e ha effetto fino al 1° settembre 2020. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

52

RS 0.741.621

147 / 246

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8.11

53

Accordo multilaterale M 327 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose53, concernente i controlli periodici e intermedi di cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli, concluso il 31 marzo 2020

A.

Estensione della validità dei controlli periodici e intermedi delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli.

B.

Vista la mancanza di installazioni di prova dovuta alla pandemia di COVID-19, l'accordo multilaterale permette all'industria di continuare a trasportare merci pericolose senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato il vigore il 31 marzo 2020 e ha effetto fino al 1° settembre 2020. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

RS 0.741.621

148 / 246

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8.12

54

Accordo multilaterale M 328 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose54, concernete il trasporto di soluzioni e gel idroalcolici, concluso il 6 maggio 2020

A.

Condizioni agevolate per il trasporto di disinfettanti.

B.

L'accordo multilaterale agevola il trasporto di merci pericolose tenendo conto degli interessi economici e senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato il vigore il 6 maggio 2020 e ha effetto fino al 31 agosto 2020. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

RS 0.741.621

149 / 246

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8.13

55

Accordo multilaterale M 330 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose55, concernente i certificati di formazione dei conducenti e i certificati dei consulenti per la sicurezza, concluso il 3 dicembre 2020

A.

Estensione della validità dei certificati di formazione dei conducenti e dei certificati dei consulenti per la sicurezza senza esame.

B.

Vista la mancanza di possibilità di effettuare esami a causa della pandemia di COVID-19, l'accordo multilaterale permette all'industria di continuare a trasportare merci pericolose senza compromettere la sicurezza

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato il vigore il 3 dicembre 2020 e ha effetto fino al 1° marzo 2021. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

RS 0.741.621

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Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 200456 tra la Confederazione Svizzera, l'UE e la CE, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen, AAS) e con l'Accordo del 26 ottobre 200457 tra la Confederazione Svizzera e la CE relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordo di associazione a Dublino, AAD), la Svizzera si è impegnata a recepire tutti gli atti e i provvedimenti che sviluppano l'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac e , se necessario, a trasporli nel diritto interno (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS; art. 1 cpv. 3 e art. 4 AAD).

Il recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac segue una procedura particolare: l'UE è tenuta a notificare immediatamente alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo; la Svizzera, dal canto suo, deve informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se e entro quando intende recepirlo (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS; art. 4 cpv. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac può portare alla sospensione o addirittura alla cessazione degli Accordi di associazione (art. 7 cpv. 4 AAS; art. 4 cpv. 6 AAD).

Alcuni sviluppi che non creano né diritti né obblighi giuridici (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti) non rientrano nella categoria dei trattati ed è sufficiente che la Svizzera ne prenda atto in una nota diplomatica indirizzata all'UE. Tuttavia, se uno sviluppo è vincolante per la Svizzera, è recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valore di trattato internazionale. Deve essere approvato, secondo quanto prevedono le disposizioni costituzionali, o dal Consiglio federale (se una legge federale lo autorizza a farlo o se si tratta di un trattato di portata limitata conformemente all'articolo 7a capoversi 2­4 LOGA) o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso, non appena il decreto federale è stato accettato alle urne la Svizzera deve informare l'UE che i suoi requisiti costituzionali interni sono stati adempiuti e che non vi sono più ostacoli all'entrata in vigore del trattato in questione;
la Svizzera dispone poi di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica da parte dell'UE per recepire e trasporre lo sviluppo nel diritto interno (art. 7 cpv. 2 lett. b AAS; art. 4 cpv. 3 AAD.

Gli scambi di note relativi al recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac possono essere denunciati alle condizioni di cui dagli articoli 7 capoverso 4 e 17 AAS e agli articoli 4 capoverso 6 e 16 AAD. La denuncia comporta l'avvio delle succitate procedure di sospensione o di cessazione degli Accordi secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

56 57

RS 0.362.31 RS 0.142.392.68

151 / 246

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Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac di competenza del Consiglio federale sono esposti nel seguente capitolo distinto in ragione del loro carattere particolare.

152 / 246

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9.1

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento definitivo della decisione di esecuzione C(2020) 34 recante istruzioni operative per la compilazione e l'apposizione del visto adesivo, concluso il 13 febbraio 2020

A.

Mediante la decisione di esecuzione succitata la Commissione europea si è avvalsa della competenza di cui all'articolo 27 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti) e ha definito nell'allegato dell'atto legislativo la procedura da seguire per compilare e apporre il visto adesivo. Il presente scambio di note riprende queste disposizioni.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 13 febbraio 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

153 / 246

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9.2

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (2020) 64 def. recante istruzioni operative per il rilascio di visti alle frontiere esterne ai marittimi, concluso il 13 febbraio 2020

A.

Mediante la decisione di esecuzione succitata la Commissione europea si è avvalsa della competenza di cui all'articolo 36 paragrafo 2bis del regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti) e ha definito nell'allegato dell'atto legislativo la procedura che gli Stati Schengen competenti sono tenuti a seguire per il rilascio di visti alle frontiere esterne ai marittimi. Il presente scambio di note riprende queste disposizioni.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 13 febbraio 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

154 / 246

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9.3

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 395 def. che modifica la decisione C(2010) 1620 def. per quanto riguarda la sostituzione del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (Manuale per il codice dei visti I), concluso il 24 febbraio 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento di un aggiornamento del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (Manuale per il codice dei visti I). Si tratta di direttive amministrative che contengono solo disposizioni procedurali destinate alle autorità esecutive.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 24 febbraio 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

155 / 246

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9.4

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 1764 def. che istituisce il Manuale per la gestione amministrativa del trattamento delle domande di visto e la cooperazione locale Schengen (Manuale per il codice dei visti II) e che abroga la decisione C(2010) 3667, concluso il 7 aprile 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento di un aggiornamento del Manuale per la gestione amministrativa del trattamento delle domande di visto e la cooperazione locale Schengen (Manuale per il codice dei visti II). Si tratta di direttive amministrative destinate alle autorità esecutive, segnatamente alle rappresentanze estere. Questo Manuale mira a garantire un'applicazione uniforme del codice dei visti.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 aprile 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

156 / 246

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9.5

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 2672 def. che introduce un sigillo digitale nel modello uniforme per i visti, concluso il 28 maggio 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento di una decisione di esecuzione volta a migliorare la sicurezza del visto adesivo per quanto riguarda i dati di personalizzazione. Si tratta di aggiungere un sigillo digitale, cioè un codice a barre 2D firmato elettronicamente, che contiene i dati stampati sul visto adesivo. In futuro questo permetterà alle autorità di controllo di verificare l'autenticità dei dati sul visto adesivo confrontando i dati stampati con quelli contenuti nel codice a barre 2D firmato elettronicamente.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

1 milione di franchi. Inoltre, secondo una prima stima, a partire dal 2022 vi saranno costi d'esercizio supplementari di circa 50 000 all'anno, compensati a livello di preventivo della SEM.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 28 maggio 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

157 / 246

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9.6

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa del regolamento delegato (UE) 2020/446 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, concluso il 23 giugno 2020

A.

Lo scambio di note concerne la modifica dell'elenco delle misure specifiche enumerante nell'allegato II che sono cofinanziate dal Fondo. Il regolamento (UE) 515/2014 ha istituito il Fondo sicurezza interna per sostenere gli Stati Schengen a finanziare le misure alle frontiere esterne e nell'ambito dei visti.

L'allegato II di questo regolamento enumera le misure specifiche per la cui attuazione può essere richiesto un finanziamento. Il regolamento delegato (UE) 2020/446 modifica questo elenco. Il presente scambio di note riprende queste modifiche.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 23 giugno 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

158 / 246

FF 2021 1247

9.7

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 3331 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2011) 5500 def. per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare in Indonesia, concluso il 23 giugno 2020

A

Lo scambio di note concerne il recepimento di una modifica dell'allegato della decisione di esecuzione C(2011) 5500 def. concernente l'elenco dei documenti giustificativi che devono d'ora in poi essere presentati da coloro che richiedono un visto in Indonesia.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 23 giugno 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

159 / 246

FF 2021 1247

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 3329 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 2737 def., per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare negli Emirati Arabi Uniti, concluso il 23 giugno 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento di una modifica dell'allegato della decisione di esecuzione C(2014) 2737 def. concernente l'elenco dei documenti giustificativi che devono d'ora in poi essere presentati da coloro che richiedono un visto negli Emirati Arabi Uniti.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 23 giugno 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

160 / 246

FF 2021 1247

9.9

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 3328 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 6940 def., per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare in India, concluso il 23 giugno 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento di una modifica dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 6940 def. concernente l'elenco dei documenti giustificativi che devono d'ora in poi essere presentati da coloro che richiedono un visto in India.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 23 giugno 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

161 / 246

FF 2021 1247

9.10

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 6149 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 2737 def., per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare in Bielorussia, concluso il 7 ottobre 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento di una modifica dell'allegato della decisione di esecuzione C(2014) 2737 def. concernente l'elenco dei documenti giustificativi che devono d'ora in poi essere presentati da coloro che richiedono un visto in Bielorussia.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 ottobre 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

162 / 246

FF 2021 1247

9.11

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento d'esecuzione (UE) 2020/1019 che modifica il regolamento d'esecuzione (UE) 2015/840, concluso il 7 ottobre 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento di una modifica dell'articolo 5 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/840. In seguito alla modifica le autorità responsabili possano effettuare i controlli sul posto che non hanno potuto svolgere nell'esercizio finanziario N in una data successiva del periodo di programmazione.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 ottobre 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

163 / 246

FF 2021 1247

9.12

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2018) 8901 def. relativa all'adozione del programma di lavoro 2018 e al finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna ­ lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, concluso il 7 ottobre 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento della decisione di finanziamento annuale relativa all'attuazione dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interne e al programma di lavoro 2018. L'importo massimo è fissato a 34,147 milioni di euro.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 ottobre 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

164 / 246

FF 2021 1247

9.13

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2019) 7300 def. che modifica la decisine di esecuzione C(2018) 8901 relativa all'adozione del programma di lavoro 2018 e al finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna ­ lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, concluso il 7 ottobre 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento di una modifica della decisione annuale di finanziamento per l'attuazione dell'assistenza emergenziale nell'ambito del valore soglia del Fondo sicurezza interne e del programma di lavoro 2018. La decisione recepita fa passare l'importo massimo consacrato alla realizzazione del programma di lavoro 2018 da 34,147 a 54,147 milioni di euro.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 ottobre 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

165 / 246

FF 2021 1247

9.14

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 4710 def. relativa al finanziamento delle azioni dell'Unione nell'ambito del Fondo sicurezza interna (frontiere e visti) e l'adozione del programma di lavoro per il 2020, concluso il 7 ottobre 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento della decisione annuale di finanziamento relativa all'attuazione delle azioni dell'UE nell'ambito del Fondo sicurezza interna e per il programma di lavoro 2020. L'importo massimo è fissato a 11,505 milioni di euro.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 ottobre 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

166 / 246

FF 2021 1247

9.15

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2020/1543 che modifica il regolamento (UE) 514/2014 per quanto riguarda la procedura di disimpegno, concluso il 19 novembre 2020

A.

Questa modifica mira a fornire maggiore supporto agli Stati Schengen nell'uso del denaro del Fondo per la sicurezza interna accordando loro sufficiente tempo per impiegare i contributi assegnati dal Fondo.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 19 novembre 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

167 / 246

FF 2021 1247

9.16

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C (2020) 6314 def. relativa all'adozione del programma di lavoro 2020 e al finanziamento dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna ­ lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, concluso il 1° dicembre 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento della decisione annuale di finanziamento relativa all'attuazione dell'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo sicurezza interna e per il programma di lavoro 2020. L'importo massimo è fissato a 74,428 milioni di euro.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 4 dicembre 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

168 / 246

FF 2021 1247

9.17

Scambio di note tra la Svizzere e l'UE concernente il recepimento della decisione d'esecuzione (UE) 2020/1745 relativa alla messa in applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati e all'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'acquis di Schengen in Irlanda, concluso il 15 dicembre 2020

A.

Lo scambio di note permette all'ufficio SIRENE di recuperare ulteriori dati irlandesi collegando i sistemi dell'Irlanda al Sistema centrale d'informazione Schengen, al quale la Svizzera è già collegata. Con la decisione d'esecuzione (UE) 2020/1745, il Consiglio dell'UE ha messo in vigore per l'Irlanda le disposizioni sulla protezione dei dati Schengen e, provvisoriamente, le disposizioni del SIS che sono pertinenti per la partecipazione operativa al SIS II. A partire dal 15 marzo 2021, lo scambio di note permetterà quindi alla Svizzera di scambiare dati sulle segnalazioni di polizia con l'Irlanda per il tramite del sistema d'informazione Schengen SIS II. Una volta completata la valutazione di Schengen, il Consiglio dell'UE dovrà decidere in merito all'entrata in vigore definitiva delle basi legali del SIS per l'Irlanda e a sua volta notificherà alla Svizzera la decisione corrispondente quale ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore l'11 dicembre 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

169 / 246

FF 2021 1247

9.18

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1567 relativa al sostegno finanziario per lo sviluppo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, concluso il 15 dicembre 2020

A.

Con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1567, la Commissione europea ha chiarito i requisiti dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2019/1896 concernente il sostegno finanziario agli Stati Schengen per il distacco di personale presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. La Commissione vi ha stabilito nel dettaglio le modalità di pagamento annuale dei fondi UE per le diverse categorie del contingente permanente. Il presente scambio di note recepisce queste regole.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 15 dicembre 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

170 / 246

FF 2021 1247

9.19

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, concluso il 26 giugno 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento dei requisiti tecnici per la disattivazione delle armi da fuoco e delle regole relative all'ispezione e la marcatura delle armi da fuoco disattivate, che la Commissione europea ha stabilito nel regolamento di esecuzione. Finché questi standard sono rispettati al momento della disattivazione, le armi da fuoco corrispondenti possono ricevere un trattamento preferenziale conformemente alla direttiva UE sulle armi (direttiva 91/477/CEE). Dato che dal regolamento d'esecuzione non si desume alcun obbligo di neutralizzazione e che la legislazione svizzera sulle armi non conosce questo principio, il suo recepimento non ha conseguenze per la Svizzera.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 giugno 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

171 / 246

FF 2021 1247

9.20

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa del regolamento di esecuzione (UE) 2019/68 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, concluso il 26 giugno 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento delle specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco, che la Commissione europea ha adottato in virtù della direttiva dell'UE sulle armi (direttiva 91/477/CEE).

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 giugno 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

172 / 246

FF 2021 1247

9.21

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento d'esecuzione (UE) 2018/337 che modifica il regolamento d'esecuzione (UE) 2015/2403 che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, concluso il 26 giugno 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento delle disposizioni leggermente adeguate sulla disattivazione delle armi da fuoco, che la Commissione europea ha stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/337. Poiché la legislazione svizzera sulle armi non conosce il principio della disattivazione, il recepimento di questo atto legislativo non ha conseguenze per la Svizzera.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 giugno 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

173 / 246

FF 2021 1247

9.22

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/69 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione, concluso il 26 giugno 2020

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento delle misure tecniche che la Commissione europea ha adottato in virtù della direttiva dell'UE sulle armi (direttiva 91/477/CEE) volta a impedire la conversione delle armi d'allarme e da segnalazione in armi da fuoco.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 giugno 2020 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

174 / 246

FF 2021 1247

10

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10.1

Dipartimento federale degli affari esteri

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.1

Albania Sviluppo del mercato del lavoro per i giovani «Progetto Risi Albania ­ Innovazione», 23 marzo 2018

28.10.2019

Art. 12 cpv. 2 della legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (di seguito: RS 974.1)

Primo complemento: chiarimento dei ruoli e delle responsabilità dei partner contrattuali.

­

10.1.2

Armenia Sviluppo dell'allevamento nel Sud dell'Armenia, 22 aprile 2015

04.08.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: proroga del programma fino al 31.08.2021.

­

10.1.3

Croazia 29.04.2020 Modernizzazione della formazione professionale mediante il miglioramento dei programmi di formazione, 3 maggio 2017

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.11.2020.

­

10.1.4

Croazia 10.11.2020 Promovimento delle nuove leve nel settore scientifico mediante il miglioramento delle condizioni quadro in Croazia, 3 maggio 2017

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: riassetto di bilancio all'interno del bilancio disponibile.

­

175 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.5

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Kosovo 10.12.2020 Programma di sostegno per l'approvvigionamento idrico e servizi igienicosanitari in zone rurali, fase IV (uscita), 13 luglio 2018

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2022, aumento del budget.

572 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.6

Macedonia del Nord 24.12.2019 Sviluppo regionale equilibrato, sostenibile e inclusivo, 13 novembre 2017

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.06.2021.

­

10.1.7

Macedonia del Nord 26.11.2020 Sviluppo regionale equilibrato, sostenibile e inclusivo, 13 novembre 2017

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.09.2021.

­

10.1.8

Macedonia del Nord Sviluppo regionale equilibrato, sostenibile e inclusivo, fase 1, 20 dicembre 2017

11.02.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.06.2021. Adeguamento delle modalità di pagamento.

­

10.1.9

Macedonia del Nord Sviluppo regionale equilibrato, sostenibile e inclusivo, fase 1, 20 dicembre 2017

07.04.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Terzo complemento: trasferimento di bi­ lancio per finanziare le attività di lotta contro la pandemia di COVID-19.

176 / 246

Data di conclusione

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.10

Macedonia del Nord Sviluppo regionale equilibrato, sostenibile e inclusivo, fase 1, 20 dicembre 2017

07.04.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Quarto complemento: proroga dell'accordo ­ fino al 30.06.2021, adeguamento del piano di pagamento.

10.1.11

Macedonia del Nord Sviluppo regionale equilibrato, sostenibile e inclusivo, fase 1, 20 dicembre 2017

26.11.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Quinto complemento: proroga dell'accordo ­ fino al 31.09.2021, adeguamento del piano di pagamento.

10.1.12

Macedonia del Nord Progetto di ripristino del bacino fluviale di Strumica, 18 dicembre 2015

29.06.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2022. Aumento del budget.

2,57 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.13

Macedonia del Nord Formazione per l'occupazione in Macedonia del Nord, 19 ottobre 2018

11.12.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: modifica della composizione del comitato direttivo.

­

10.1.14

Moldova Progetto di rafforzamento del quadro istituzionale per la gestione delle risorse idriche, 13 maggio 2016

25.08.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: adeguamento delle ­ modalità del progetto. Precisazione delle scadenze dei rendiconti intermedi e del rapporto finale. Proroga del programma fino al 31.05.2021.

177 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.15

Serbia Sostegno all'attuazione del piano d'azione per la riforma della pubblica amministrazione e del governo locale, 2016­2019, 19 maggio 2016

20.02.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 30.04.2020.

Aumento del budget e adeguamento delle modalità di pagamento.

65 200 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.16

Ucraina Partenariato pubblico-privato per una migliore formazione nel settore degli impianti igienico-sanitari, 20 novembre 2018

10.04.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: designazione di 1 milione di franchi.

una nuova organizzazione per l'attuazione. Aiuto pubblico allo Proroga del programma fino al 28.02.2023. sviluppo Aumento del contributo.

10.1.17

Ucraina Sostegno alla decentralizzazione in Ucraina, 20 marzo 2009

10.09.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2021. Adeguamento delle modalità di attuazione. Aumento del budget.

10.1.18

Agenzia svedese di cooperazione 12.11.2020 internazionale allo sviluppo Rafforzamento delle associazioni di Comuni e Città in Bosia ed Erzegovina, 12 febbraio 2018

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.01.2022.

­ Aumento del contributo del co-donatore.

Adeguamento delle modalità di pagamento e di rendiconto.

10.1.19

BM 20.05.2020 Sostegno alle riforme e al buongoverno nel settore sanitario in Ucraina, 7 dicembre 2016

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Terzo complemento: proroga del programma fino al 31.12.2020. Aumento del contributo.

178 / 246

7,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

250 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.20

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

BM 03.06.2020 Programma di sostegno alla produzione sostenibile di cotone sul piano sociale, ambientale e finanziario mediante un fondo fiduciario multidonatori in Uzbekistan, 12 novembre 2015

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: proroga del programma fino al 30.09.2021 e aumento del contributo.

200 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.21

BM 04.12.2020 Sostegno alle riforme e al buongoverno nel settore sanitario in Ucraina, 7 dicembre 2016

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Quarto complemento: proroga dell'accordo ­ fino al 31.03.2021.

10.1.22

OSCE 11.05.2020 Sviluppo delle capacità delle istituzioni e dei professionisti albanesi nel settore della giustizia di transizione mediante l'istituzione di un centro per la giustizia e la trasformazione, 26 luglio 2019

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Complemento: proroga dell'accordo fino al 30.11.2020. Trasferimento di bilancio.

­

10.1.23

OSCE Contributo volto a rendere i processi elettorali più inclusivi nelle elezioni parlamentari e locali in Kirghizistan previste nel 2020, 29 novembre 2019

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.05.2021.

­

09.12.2020

179 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.24

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

UNFPA 03.04.2020 Fondo comune per lo sviluppo di servizi per i giovani, compresi i più vulnerabili in Moldavia, 15 novembre 2018

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: adeguamento e precisazione delle scadenze dei rendi-conti intermedi e del rapporto finale. Proroga del programma fino al 14.11.2022.

Aumento del contributo.

564 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.25

UNFPA Prevenzione del cancro del collo dell'utero in Moldova, 12 luglio 2017

17.06.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: proroga del programma fino al 31.12.2020.

­

10.1.26

UNFPA Prevenzione del cancro del collo dell'utero in Moldova, 12 luglio 2017

22.12.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.06.2022.

­

10.1.27

PNUS 01.04.2020 Buongoverno ambientale ed economico a livello comunale: migliorare i processi gestionali e politici di 20 Comuni scelti, 27 maggio 2016

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.05.2021.

­

10.1.28

PNUS 14.12.2020 Buongoverno ambientale ed economico a livello comunale: migliorare i processi gestionali e politici di 20 Comuni scelti, 27 maggio 2016

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2021.

­

180 / 246

Data di conclusione

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.29

PNUS Progetto inteso a costruire la fiducia nel sistema sanitario in Transnistria, Moldova, fondo fiduciario multidonatori «Towards Unity in Action», 3 marzo 2016

02.04.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Terzo complemento: adeguamento dell'at- 569 913 franchi.

tuazione del progetto (attività aggiuntive). Aiuto pubblico allo Proroga del programma fino al 31.12.2021. sviluppo Aumento del contributo.

10.1.30

PNUS Sostegno agli sforzi contro la corruzione in Kosovo, fase 2, 27 settembre 2017

30.04.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Complemento: proroga dell'accordo fino al 30.06.2020.

­

10.1.31

PNUS Promuovere l'autonomia dei consigli municipali in Macedonia, 27 luglio 2016

18.05.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2021, aumento del budget.

147 044 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.32

PNUS Modernizzazione del sistema di formazione professionale iniziale e continua nel settore agricolo in Georgia, fase 2, 10 settembre 2018

31.05.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: attività supplemen- 755 546 dollari tari e adeguamento delle modalità di attua- americani.

zione del progetto; aumento del contributo. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.33

PNUS 02.07.2020 Integrare nelle strategie, nelle politiche e nei programmi il modello relativo alla migrazione e allo sviluppo in Bosnia ed Erzegovina, 7 dicembre 2016

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: adeguamento delle modalità di pagamento. Proroga dell'accordo fino al 30.09.2021.

­

181 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.34

PNUS Progetto di sviluppo locale integrato in Serbia, fase 3, 27 febbraio 2017

20.10.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: adeguamento delle modalità di pagamento. Proroga dell'accordo fino al 31.08.2021.

­

10.1.35

PNUS 27.10.2020 Sviluppo della competitività e della produttività delle zone rurali nel settore agro-industriale in Serbia, 27 maggio 2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Ridotta di un mese la durata dell'accordo, vale a dire fino al 30.11.2020.

­

10.1.36

PNUS Progetto inteso a costruire la fiducia nel sistema sanitario in Transnistria, Moldova, fondo fiduciario multidonatori «To-wards Unity in Action», 3 marzo 2016

25.11.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Quarto complemento: adeguamento dell'attuazione del progetto (attività supplementari). Aumento del contributo.

630 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.37

UNICEF Sostegno alla riforma della giustizia minorile in Bosnia ed Erzegovina, 14 giugno 2018

11.05.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: trasferimento di bilancio e adeguamento della pianificazione dei pagamenti.

­

10.1.38

Afghanistan Accordo quadro concernente l'assistenza tecnica, la cooperazione finanziaria e l'assistenza umanitaria, 6 marzo 2018, RS 0.974.211.4

07.03.2020

Art. 10 della legge fedeSoppressione dei punti ii e iv dell'art. 3 rale del 19 marzo 1976 lett. f (l'Afghanistan non è una destinasulla cooperazione allo zione familiare per la Svizzera).

sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (di seguito: RS 974.0).

182 / 246

­

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.39

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Benin 16.03.2020 Programma di sostegno al buongoverno locale ­ decentralizzazione, fase 2, 6 maggio 2013

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2020 e aumento del contributo.

200 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.40

Benin Programma di sostegno alla gestione decentralizzata dell'alfabetizzazione, fase 1, 23 dicembre 2016

12.08.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.09.2021.

­

10.1.41

Bolivia Istituzione di servizi integrati di giustizia a La Ceja (El Alto) ed estensione del «Plan 3000» (Santa Cruz), nel quadro del progetto «Accesso alla giustizia», 1° luglio 2015

16.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

64 900 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.42

Burkina Faso Programma di sostegno per la promozione dell'imprenditorialità agricola in Burkina Faso, fase 1, 21 febbraio 2020

17.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

575 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.43

Etiopia 23.01.2020 Ministero dell'agricoltura e delle risorse naturali: sostegno alla piattaforma etiope per lo sviluppo economico rurale e la sicurezza alimentare, 15 giugno 2017

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.07.2021.

­

183 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.44

Kenya Contea di Wajir, Dipartimento dell'agricoltura, del bestiame e della pesca: rafforzare il settore dell'allevamento nelle terre aride e semi-aride delle contee del Kenya, 18 dicembre 2018

19.02.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.04.2020.

­

10.1.45

Laos Contributo al Fondo per la riduzione della povertà, fase III, 25 novembre 2016

27.04.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2021.

­

10.1.46

Liberia Contributo al miglioramento sostenibile della sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza nella contea di Lofa, 28 marzo 2016

06.05.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

29 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.47

Mongolia Attuazione di un approccio inclusivo e sostenibile in materia di produzione e commercializzazione degli ortaggi, 25 aprile 2016

12.02.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2020.

­

184 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.48

Mozambico Sostegno al settore sanitario grazie al meccanismo di finanziamento congiunto nella provincia di Niassa, 17 agosto 2017

15.04.2020

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020 e aumento del budget.

1,2 milione di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.49

Mozambico 15.09.2020 Finanziamento di attività volte a sostenere l'attuazione del programma di buongoverno, di approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari e di promozione della salute nella provincia di Niassa, 10 gennaio 2014

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: nuovo coordinamento degli obiettivi del progetto in ragione di un emendamento costituzionale nel 2019.

­

10.1.50

Mozambico Finanziamento di attività volte a sostenere l'attuazione del progetto di appoggio alla promozione della salute nella provincia di Cabo Delgado, 18 giugno 2018

18.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2021 e aumento del budget.

783 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.51

Myanmar Contributo al progetto di buongoverno democratico locale a livello comunale in Myanmar, 3 ottobre 2017

05.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2021 e aumento del contributo.

2,4 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

185 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.52

Nepal Contributo al programma concernente la costruzione di ponti carrozzabili locali, fase III, 26 gennaio 2017

26.04.2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.1.53

Nepal Sviluppo del servizio agricolo e sviluppo dei mercati agricoli, 20 gennaio 2016

06.05.2020

Art. 10, RS 974.0

Sesto complemento: proroga dell'accordo fino al 30.09.2020.

­

10.1.54

Nepal Lavori di ingegneria fluviale del fiume Chitwan e progetto di miglioramento dei mezzi di sussistenza, fase II, 25 novembre 2014

18.05.2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.1.55

Nepal Contributo al programma del sottosettore dei ponti sospesi, fase 4, 25 novembre 2014

06.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo al fine di sostenere 1 milione di franchi.

la ricostruzione dopo il terremoto del 2015. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.56

Tanzania Sostegno a un fondo comune orientato alle prestazioni, 3 dicembre 2015

06.10.2020

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

186 / 246

2 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.57

IDA / BIRS Contributo al «Fondo fiduciario speciale per la ricostruzione dell'Afghanistan», 18 settembre 2002

16.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

2 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.58

Alleanza per la biodiversità / Centro internazionale per l'agricoltura tropicale Contributo all'Alleanza panafricana per la ricerca in materia di fagioli (PABRA), 2015­2019, 22 dicembre 2014

22.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2021.

­

10.1.59

Banca interamericana di sviluppo Contributo al progetto concernente il meccanismo di finanziamento ad azione catalitica sull'imprenditoria sociale, 11 novembre 2015

01.10.2020

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.60

Banca interamericana di sviluppo Contributo specifico al progetto concernente al programma di accesso all'acqua potabile e ai servizi igienicosanitari nel dipartimento di La Guajira in Colombia, 13 novembre 2019

02.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: rinvio delle scadenze ­ di pagamento.

187 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.61

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

OCHA 05.08.2020 Contributo 2020 al fondo fiduciario speciale per l'assistenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario etiope, 2019­2022, 13 agosto 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.62

OCHA 14.08.2020 Contributo 2020 al fondo fiduciario speciale per l'assistenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario per la Nigeria, 2020­2022, 3 marzo 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.63

OCHA 19.08.2020 Contributo 2020 al fondo fiduciario speciale per l'assistenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario per il Myanmar, 2019­2021, 30 agosto 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: contributo supplementare a copertura delle attività in relazione con la crisi legata alla COVID-19.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.64

OCHA 18.11.2020 Contributo 2020 al fondo fiduciario speciale per l'assistenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario per il Libano, 2018­2021, 5 luglio 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: ridotta la durata dell'accordo al 31.03.2021.

­

188 / 246

Data di conclusione

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.65

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

BIRS 07.12.2020 Contributo al Fondo fiduciario speciale multidonatori destinato a sostenere la resilienza alle catastrofi e al clima nei Paesi in sviluppo, 2 dicembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.11.2024, aumento del contributo.

8 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.66

BIRS / Fondo verde per il clima 24.11.2020 Contributo al Fondo fiduciario speciale «Fondo verde per il clima», 14 aprile 2015

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga dell'ac150 milioni di francordo fino al 31.12.2023, aumento del con- chi. Aiuto pubblico tributo.

allo sviluppo

10.1.67

BIRS / IDA Fondo fiduciario per i centri regionali di apprendimento sulla valutazione e i risultati, 25 novembre 2011

07.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Quinto complemento: proroga dell'accordo ­ fino al 30.04.2022.

10.1.68

BM Progetto per il miglioramento sostenibile delle condizioni di vita in Mongolia, 26 maggio 2015

22.06.2020

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2021.

­

10.1.69

BM Contributo 2019­2021 per il Fondo fiduciario multidonatori per la riduzione del rischio di catastrofi, 2 dicembre 2019

04.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

189 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.70

Ufficio esecutivo del Segretario generale delle Nazioni Unite Contributo all'attuazione del progetto di transizione allo sviluppo sostenibile e inclusivo su scala mondiale, 27 giugno 2018

14.02.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.03.2020.

­

10.1.71

Centro internazionale per l'agricoltura tropicale Contributo all'Alleanza panafricana per la ricerca in materia di fagioli (PABRA), 22 dicembre 2014

19.04.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2020. Aumento del contributo.

2 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.72

Comunità economica degli Stati 04.02.2020 dell'Africa occidentale Contributo al programma regionale di sostegno alle organizzazioni di agricoltori e alle organizzazioni professionali agricole nel quadro della politica agricola regionale per l'Africa occidentale, 1° dicembre 2015

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.06.2020.

­

10.1.73

Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale Progetto di sostegno al controllo e all'eradicazione della peste dei piccoli ruminanti e della febbre della Rift Valley (RVF) in Guinea, Liberia e Sierra Leone, fase 1, 1° giugno 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.06.2020.

­

190 / 246

12.03.2020

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.74

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Coalizione internazionale per l'accesso 27.08.2020 alla terra Contributo non destinato a una voce precisa, per l'attuazione del quadro strategico, 2016­2021, 4 settembre 2017

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

1,5 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.75

FAO Misure di emergenza e sostegno per migliorare la resilienza dei gruppi di popolazione minacciati nelle zone ad alto rischio del Burkina Faso, 17 luglio 2018

16.03.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo 36 082 dollari fino al 31.07.2020, aumento del contributo. americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.76

FAO Sostegno a un progetto volto a migliorare il sistema di monitoraggio delle risorse idriche e la gestione integrata delle risorse idriche a livello regionale in Libano, 5 ottobre 2017

03.04.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.09.2021.

­

10.1.77

FAO 25.05.2020 Contributo al progetto per sostenere l'attuazione delle linee guida volontarie per un disciplinamento responsabile dei diritti d'uso e di proprietà applicabili alle terre, alle attività di pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, 4 dicembre 2012

Art. 10, RS 974.0

Sesto complemento: modifica del piano di pagamento.

­

191 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.78

FAO Ridurre la vulnerabilità in Giordania in un contesto di scarsità d'acqua e crescente domanda di cibo/energia, 7 dicembre 2015

01.06.2020

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.07.2020.

­

10.1.79

FAO Sostegno all'appello di crisi in favore della lotta alle locuste del deserto nel Corno d'Africa, 27 febbraio 2020

07.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.80

FAO / FISA / PAM 08.07.2020 Integrazione delle iniziative per la riduzione delle perdite alimentari subite dai piccoli agricoltori nelle aree con deficit alimentare dell'Africa sudorientale, fase II, 28 giugno 2017

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.09.2020.

­

10.1.81

FICR Contributo specifico per il periodo 2018­2020 alla riunione biennale degli Stati dell'ASEAN a Singapore sul miglioramento della gestione delle catastrofi, 8 agosto 2018

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: riassegnazione delle risorse.

­

192 / 246

18.05.2020

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.82

FICR Contributo specifico per il periodo 2018­2020 alla riunione biennale degli Stati dell'ASEAN a Singapore sul miglioramento della gestione delle catastrofi, 8 agosto 2018

11.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2021.

­

10.1.83

Fondo delle Nazioni Unite per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale (UNCDF) Contributo all'attuazione del «Programma di sviluppo locale inclusivo ed equo», 29 novembre 2017

05.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2021.

­

10.1.84

UNFPA Contributo al progetto «Violenza di genere in Mongolia (in particolare la violenza domestica)», 24 giugno 2016

13.02.2020

Art 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.07.2020.

­

10.1.85

UNFPA Rafforzare il coordinamento per prevenire e affrontare la violenza di genere in Siria, 15 aprile 2019

05.05.2020

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

193 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.86

UNFPA Contributo stanziato per la conduzione del programma «Prima le donne e le ragazze» nella parte meridionale dello Stato dello Shan, Myanmar, 30 aprile 2020

03.06.2020

Art. 10, RS 974.0

Saranno sostituiti l'art. 15 concernente ­ l'obbligo di diligenza e l'art. 9 concernente la presentazione dei conti.

10.1.87

UNFPA 12.11.2020 Contributo al programma per prevenire e combattere la violenza di genere nel Sud Sudan, 22 luglio 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: riduzione del contributo.

14 462 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.88

IGAD 20.05.2020 Miglioramento del buongoverno fondiario nella regione del Corno d'Africa, 1° settembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.1.89

IGAD / Centro per lo sviluppo delle zone di pascolo e dell'allevamento di bestiame Contributo al programma di partenariato IGAD-FAO volto a rafforzare la resilienza nell'agricoltura e pastorizia a Nairobi, 15 agosto 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.08.2021 e aumento del budget.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

194 / 246

03.12.2020

Ripercussioni finanziarie

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.90

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

OCSE 03.08.2020 Contributo al Gruppo di coordinamento arabo: task force in materia di acqua e servizi igienici, 19 dicembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.1.91

OIM Progetto per una soluzione sostenibile in favore degli sfollati in Etiopia, 11 dicembre 2018

09.03.2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

44 720 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.92

OIM Aiuto essenziale allo svernamento per le comunità colpite dal conflitto nelle regioni di Lugansk e Donetsk, 1° novembre 2019

13.04.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.06.2020.

­

10.1.93

OIM Appello lanciato nell'ambito della crisi umanitaria dei rifugiati Rohingya del 2019, 4 settembre 2019

16.06.2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: contributo aggiun- 500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo tivo.

sviluppo

10.1.94

OIM 13.09.2020 Contributo al progetto volto a facilitare l'accesso ai beni di prima necessità per i lavoratori migranti più vulnerabili colpiti dalla COVID-19 in Giordania, 14 giugno 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

195 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.95

OIM Appello lanciato nell'ambito della crisi umanitaria dei rifugiati Rohingya del 2019, 4 settembre 2019

27.09.2020

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: adeguamento della descrizione del progetto.

­

10.1.96

OIM / PNUS Programma mondiale congiunto sulla promozione della migrazione, 28 novembre 2019

19.07.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: modifiche delle scadenze per la consegna dei rapporti e per i pagamenti.

­

10.1.97

OIL Programma 2019­2023 per la protezione dei lavoratori migranti in situazioni vulnerabili in Africa e in Medio Oriente, 28 novembre 2019

19.03.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: modifiche delle scadenze per la consegna dei rapporti e per i pagamenti.

­

10.1.98

OIL Programma 2019­2023 per la protezione dei lavoratori migranti in situazioni vulnerabili in Africa e in Medio Oriente, 28 novembre 2019

02.09.2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: modifica delle modalità di pagamento.

­

10.1.99

OIL Contributo all'elaborazione di una strategia per un'occupazione dignitosa nelle campagne del Laos, 28 aprile 2017

30.03.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.12.2020.

­

196 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.100

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

OIL 07.07.2020 Contributo al progetto concernente i diritti dei migranti e la dignità umana, al fine di sostenere i lavoratori nepalesi in Nepal e all'estero, 26 settembre 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

446 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.101

OIL 08.12.2020 Contributo al progetto per una sviluppo dignitoso e una protezione dei diritti dei migranti in Nepal, 26 gennaio 2017

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

517 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.102

OMM Contributo al progetto «Meccanismo mondiale di sostegno all'idrometria», 12 settembre 2016

10.08.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.06.2021 e riduzione del contributo.

­ 20 961 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.103

OMS / Organizzazione panamericana 15.01.2020 della salute Misure volte a rafforzare i servizi forniti dalle strutture sanitarie nonché la prevenzione delle malattie trasmissibili, 1° maggio 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.01.2020.

­

10.1.104

OMS / Organizzazione panamericana della salute Contributo al piano strategico 2020­ 2025 per il Venezuela, 4 dicembre 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.01.2020.

­

15.01.2020

197 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.105

Organizzazione panamericana della salute Contributo al piano strategico 2020­2025 per il Venezuela, 6 dicembre 2019

30.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo 500 000 dollari amefino al 30.06.2021, aumento del contributo. ricani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.106

Organizzazione panamericana della sa- 30.11.2020 lute Contributo al piano intersettoriale di preparazione e intervento in risposta alla COVID-19 per il Venezuela, 15 maggio 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo 500 000 dollari amefino al 31.07.2021, aumento del contributo. ricani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.107

OMS 07.05.2020 Contributo al progetto «Sfruttare al meglio le nuove vie della seta per la salute mondiale», 5 dicembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2020.

­

10.1.108

OMS 18.06.2020 Contributo al rafforzamento della responsabilizzazione per quanto concerne la salute delle donne, dei bambini e degli adolescenti, 29 novembre 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2021.

­

198 / 246

Ripercussioni finanziarie

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.109

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

OMS 09.09.2020 Contributo al progetto concernente il buongoverno urbano per la promozione della salute e del benessere, 11 settembre 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 28.02.2021.

­

10.1.110

OMS Contributo finanziario per l'esercizio e il coordinamento del P4H, ossia la rete globale per i sistemi di finanziamento della salute e della protezione sociale nell'assistenza sanitaria, 1° aprile 2018

30.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: adeguamento del piano di pagamento, scadenze di riferimento e proroga fino al 30.06.2021.

­

10.1.111

OMS 21.12.2020 Migliorare il buongoverno multisettoriale nei settori ambiente, salute, acqua, servizi igienici e igiene a livello nazionale e infranazionale, con particolare riguardo sulle comunità rurali delle province di Cabo Delgado, 6 dicembre 2017

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.08.2021.

­

10.1.112

OMS Buongoverno urbano per la promozione della salute e del benessere, 26 novembre 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: adeguamento del piano di pagamento.

­

22.12.2020

199 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.113

OMS Affrontare i fattori che determinano le disuguaglianze in materia di salute, 9 dicembre 2020

22.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: adeguamento del piano di pagamento.

­

10.1.114

ONUSI 21.02.2020 Contributo al miglioramento dei redditi delle famiglie e alla creazione di posti di lavoro nelle diverse regioni della catena del cacao in Nicaragua, 23 ottobre 2018

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

2 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.115

UN Women Contributo all'attuazione del progetto intitolato «25° anniversario della Dichiarazione e del Programma d'azione di Pechino ­ tradurre gli impegni in azioni concrete in Europa e in Asia centrale», 16 settembre 2019

07.07.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.07.2021.

­

10.1.116

UN Women Contributo all'apertura di un ufficio di collegamento a Ginevra per il 2016­2018, 13 settembre 2016

15.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.04.2022.

­

200 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.117

UN-Habitat Contributo al partenariato nell'ambito della rete globale sulla proprietà fondiaria, fase III, 7 dicembre 2018

22.01.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.05.2021.

­

10.1.118

UN-Habitat Contributo al progetto inteso a migliorare l'accesso ai servizi urbani di base per i rifugiati e le comunità ospitanti a Tripoli Tripoli, 19 settembre 2018

22.09.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 14.02.2021.

­

10.1.119

PAM Supporto tecnico per la valutazione e l'analisi della vulnerabilità nella regione della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, 8 agosto 2017

08.07.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.03.2022.

­

10.1.120

PAM Sostegno al controllo degli approcci di gestione del rischio nel quadro di un pacchetto integrato di misure di InovAgro, 29 settembre 2019

14.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.05.2021.

­

10.1.121

PAM / African Risk Capacity Agency (ARC) Contributo in favore della «rete di monitoraggio dei rischi per l'Africa», 13 dicembre 2019

08.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

201 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.122

PNUS Contributo all'attuazione del progetto di chiamata all'azione del settore privato, 30 maggio 2017

28.01.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.1.123

PNUS Contributo all'attuazione del progetto di chiamata all'azione del settore privato, 30 maggio 2017

04.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.06.2021.

­

10.1.124

PNUS Contributo al progetto per un buongoverno locale efficace e responsabile in Bangladesh, 8 novembre 2017

10.05.2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: riassegnazione di fondi in risposta alla COVID-19.

­

10.1.125

PNUS 20.05.2020 Progetto inteso a promuovere un rapido ritorno alla normalità e a rafforzare la resilienza nella città vecchia di Aleppo, Siria, 13 novembre 2017

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.1.126

PNUS Meccanismo politico migliorato per la riduzione del rischio di catastrofi (RRC) in Tagikistan, 1° agosto 2016

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.10 2020.

­

202 / 246

29.07.2020

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.127

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

PNUS 05.08.2020 Sostegno al Fondo umanitario multidonatori per la Somalia al fine di rispondere rapidamente alle emergenze e alle crisi umanitarie impreviste, 22 maggio 2019

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.128

PNUS 05.10.2020 Contributo all'attuazione della gestione del rischio di catastrofi nel distretto di Cox Bazar in Bangladesh, 22 novembre 2018

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.10.2020 e adeguamento delle modalità di pagamento.

­

10.1.129

PNUS 06.10.2020 Sostegno al Fondo umanitario multidonatori per il Sudan al fine di rispondere rapidamente alle emergenze e alle crisi umanitarie impreviste, 1° luglio 2019

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.130

PNUS Contributo al programma per migliorare la protezione dei diritti umani in Bangladesh, 14 ottobre 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo 700 000 franchi.

fino al 31.12.2021, aumento del contributo. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.11.2020

203 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.131

PNUS Progetto per sostenere la resilienza e la stabilizzazione delle comunità colpite dal conflitto a Bitale, Somalia, 2 dicembre 2019

26.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.05.2021.

­

10.1.132

PNUS Contributo al progetto d'iniziativa per soluzioni sostenibili in seno all'Ufficio del coordinatore residente delle Nazioni Unite in Somalia, 15 novembre 2019

27.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

81 550 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.133

PNUS 30.11.2020 Contributo al progetto che promuove l'attuazione della riforma delle Nazioni Unite in Kenya, 24 luglio 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga del periodo di attuazione fino al 31.07.2021.

­

10.1.134

PNUS 01.12.2020 Contributo al fondo fiduciario multidonatori della Somalia per il programma di sostegno alla revisione costituzionale e al sostegno parlamentare, 29 ottobre 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

300 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

204 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.135

PNUS Contributo al progetto di promozione della pace nello Yemen, 31 agosto 2019

23.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2022.

­

10.1.136

PNUS Contributo all'attuazione dell'aiuto di emergenza in favore della popolazione colpita da una frana nel distretto di Khuroson in Tagikistan, 19 giugno 2020

21.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.1.137

PNUS Contributo all'attuazione dell'aiuto di emergenza in favore della popolazione colpita da una frana nel distretto di Khuroson in Tagikistan, 19 giugno 2020

23.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga dell'ac­ cordo fino al 28.02.2021. Il rapporto finanziario finale certificato sarà presentato il 30 giugno dell'anno successivo al completamento.

10.1.138

PNUS 04.12.2020 Contributo al Fondo fiduciario speciale multidonatori delle Nazioni Unite per combattere la COVID-19 e per promuovere la ripresa, 8 maggio 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo e adeguamento del piano di pagamento.

10.1.139

ACNUR Contributo al Cluster Protezione Globale, 25 settembre 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: modifica del piano di pagamento.

02.12.2020

2 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

205 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.140

UNICEF Contributo al Polo mondiale di educazione mediante il finanziamento di quattro sessioni d'informazione sull'educazione nelle situazioni di emergenza, 25 ottobre 2018

27.03.2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.09.2020.

­

10.1.141

UNICEF Contributo al «Programma di protezione dell'infanzia nella Siria nordorientale, piano d'azione per le forze democratiche siriane», 17 novembre 2019

19.05.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.08.2020.

­

10.1.142

UNICEF Contributo al progetto di preparazione e risposta alla COVID-19 in Bangladesh, 1° giugno 2020

09.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 28.02.2021.

­

10.1.143

UNICEF Contributo al progetto concernente i sistemi di mercato dei servizi igienicosanitari in Bangladesh, 14 dicembre 2019

11.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

200 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

206 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.144

UNICEF Contributo al meccanismo di risposta rapida nella Repubblica Centrafricana, 21 luglio 2020

11.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.145

UNICEF Approccio integrato per combattere gli ostacoli alla crescita nelle zone sanitarie di Bunyakiri e Minova nel Sud Kivu, Repubblica democratica del Congo, nell'ambito del progetto «Nutrizione Grandi Laghi» del 2017, 30 ottobre 2017

24.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2021.

­

10.1.146

UNICEF Protezione degli orfani e dei bambini vulnerabili in Zimbabwe, 17 luglio 2016

10.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2022 e aumento del contributo.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.147

UNICEF Contributo all'aiuto d'emergenza per i rifugiati Rohingya in Bangladesh, 15 settembre 2019

12.12.2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

207 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.148

UNISDR Contributo generale annuale 2017­ 2020 al Segretariato della Strategia internazionale per la riduzione dei disastri delle Nazioni Unite, 20 giugno 2017

12.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.149

UNITAR Contributo al partenariato di apprendimento delle Nazioni Unite in materia di cambiamenti climatici, 1° settembre 2017

07.07.2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 28.02.2021.

­

10.1.150

UNOPS 23.07.2020 Sostegno allo «Scaling-Up Nutrition Movement» volto a promuovere piattaforme multisettoriali relative alla nutrizione a livello nazionale, 5 dicembre 2017

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2021.

­

10.1.151

UNOPS Contributo al Fondo comune per la pace in Myanmar, 1° aprile 2016

09.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.05.2021.

­

10.1.152

UNRISD Contributo generale alle attività del programma 2017­2019, 7 luglio 2017

27.05.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.06.2020.

­

208 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.153

UNRWA Contributo al bilancio del programma 2017­2020, 26 gennaio 2017

09.04.2020

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.154

UNRWA Contributo al bilancio del programma 2017­2020, 26 gennaio 2017

16.06.2020

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.155

UNRWA Contributo al bilancio del programma 2017­2020, 26 gennaio 2017

09.07.2020

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

2 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.156

UNRWA Sostegno alle iniziative nel settore della comunicazione, 2017­2020, 29 settembre 2017

20.10.2020

Art. 10, RS 974.0

Riduzione del contributo.

­169 717 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.157

UNRWA Contributo al bilancio del programma 2017­2020, 29 settembre 2017

09.11.2020

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.158

UNRWA Contributo al bilancio del programma 2017­2020, 29 settembre 2017

03.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

209 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.159

Ufficio esecutivo del Segretario 11.12.2020 generale Contributo al progetto di rinnovamento dell'approccio delle Nazioni Unite alla giustizia di transizione, 18 dicembre 2019

Art. 8 della legge federale Primo complemento: aumento del contridel 19 dicembre 2003 buto e proroga dell'accordo fino al su misure di promozione 31.08.2021.

civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (di seguito: RS 193.9)

150 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.160

Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta al terrorismo Progetto «Garantire il rispetto delle norme sui diritti umani alle frontiere nel contesto della lotta al terrorismo», 31 ottobre 2018

30.11.2020

Art. 8, RS 193.9

Terzo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.03.2021.

­

10.1.161

Ufficio delle Nazioni Unite per l'Africa 24.11.2020 occidentale e il Sahel (UNOWAS) Contributo al progetto per l'organizzazione di forum regionali di consulenti in materia di pace e sviluppo nell'Africa occidentale, 14 ottobre 2019

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.03.2021.

­

10.1.162

OHCHR Progetto a sostegno del mandato della relatrice speciale sulla violenza contro le donne, sulle sue cause e conseguenze, 14 dicembre 2017

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.03.2021.

­

210 / 246

Data di conclusione

02.04.2020

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.163

OHCHR Progetto per promuovere e proteggere i diritti umani dei migranti e delle migranti in Libia, 9 novembre 2018

27.07.2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 01.06.2021.

­

10.1.164

OHCHR Progetto per promuovere e proteggere i diritti delle donne difensore dei diritti umani nella regione del Pacifico, 26 novembre 2019

29.07.2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.01.2021.

­

10.1.165

OHCHR Progetto «Relatore speciale sui diritti umani dei migranti», 5 dicembre 2018

28.10.2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.06.2021.

­

10.1.166

OHCHR 08.12.2020 Contributo di base all'esercizio generale e al programma 2020­2021, 6 agosto 2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: aumento del contributo.

1,7 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.167

OHCHR Progetto a sostegno del mandato del gruppo di lavoro in materia di diritti umani e società transnazionali e altre imprese commerciali, 13 settembre 2018

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.06.2021.

­

17.12.2020

211 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.168

OIM Contributo al progetto «Portale globale dei dati sulla migrazione», fase 3, 21 maggio 2019

28.02.2020

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.05.2020.

­

10.1.169

OIM Contributo al progetto «Portale globale dei dati sulla migrazione», fase 3, 21 maggio 2019

18.06.2020

Art. 8, RS 193.9

Terzo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.07.2020.

­

10.1.170

OIM 17.07.2020 Progetto pilota volto a identificare i bisogni delle famiglie alla ricerca di parenti scomparsi nel Mediterraneo centrale e occidentale, 23 maggio 2019

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.1.171

OIM Sostegno al secondo forum internazionale sulla statistica delle migrazioni, 5 dicembre 2019

04.08.2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.08.2020.

­

10.1.172

OIM 18.08.2020 Etiopia: sostegno al progetto «Rapporto di monitoraggio dei flussi migratori africani del 2019», 2 settembre 2019

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 12.12.2020.

­

212 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.173

OIM Prova pilota per rilevare i bisogni delle famiglie alla ricerca di parenti scomparsi nel Mediterraneo centrale e occidentale, 23 maggio 2019

18.12.2020

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.03.2021.

­

10.1.174

OIM 10.12.2020 Contributo alla lotta contro la tratta di esseri umani mediante l'organizzazione di tavole rotonde internazionali e di eventi in relazione con la Giornata europea contro la tratta, 29 gennaio 2019

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.03.2021.

­

10.1.175

UNODC Contributo al progetto inteso a rafforzare l'attuazione di tre documenti di analisi relativi ai concetti chiave enunciati nel protocollo sulla tratta degli esseri umani, 6 ottobre 2015

15.04.2020

Art. 8, RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 31.05.2020.

­

10.1.176

OSCE Lotta alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti in Ucraina, 9 novembre 2016

21.01.2020

Art. 8, RS 193.9

Terzo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.06.2020.

­

10.1.177

OSCE Contributo all'unità Politica e pianificazione strategiche, 5 dicembre 2017

17.02.2020

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: aumento del budget e proroga dell'accordo fino al 31.12.2021.

50 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

213 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.178

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

OSCE 27.03.2020 Contributo al progetto di partenariato di apprendimento in materia di disarmo e non proliferazione, fase 2, 11 aprile 2019

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: aumento del contributo.

15 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.179

OSCE 14.08.2020 Contributo al Fondo per consolidare la capacità di sostegno alla mediazione, 01.01.2020­31.12.2022, 28 aprile 2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: aumento del budget.

50 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.180

OSCE Contributo al fondo per la diversificazione delle missioni di osservazione elettorale, 14 maggio 2020

14.08.2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2021.

­

10.1.181

OSCE Contributo al fondo per la diversificazione delle missioni di osservazione elettorale, 6 dicembre 2019

14.08.2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2021.

­

10.1.182

OSCE 23.11.2020 Contributo al progetto di lotta alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti attraverso la formazione in Ucraina, 9 novembre 2016

Art. 8, RS 193.9

Quarto complemento: proroga dell'accordo ­ fino al 30.06.2021.

214 / 246

Data di conclusione

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.183

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

OSCE 16.12.2020 Contributo al Partenariato educativo sul disarmo e la non proliferazione, fase 2, 11 aprile 2019

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.12.2021.

­

10.1.184

PNUS Contributo al progetto di sostegno all'attuazione del piano strategico del Comitato per il dialogo libano-palestinese in Libano, 20 novembre 2019

19.05.2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 31.07.2020.

­

10.1.185

PNUS 03.06.2020 Contributo al progetto d'integrazione delle misure per prevenire l'estremismo violento in Libano: sviluppo di un piano d'azione nazionale, 18 novembre 2019

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.09.2020.

­

10.1.186

PNUS Specialista in consolidamento della pace e coesione sociale in Siria, 31 luglio 2018

Art. 8, RS 193.9

Continuazione del dispiegamento fino al 2023. Aggiunta di uno specialista.

151 300 dollari americani e 225 000 franchi (stipendio) per il 2020, poi ca.

300 000 franchi all'anno. Aiuto pubblico allo sviluppo

03.03.2020

215 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.187

PNUS Analista del sistema giudiziario nella Repubblica Centrafricana, 23 settembre 2019

05.08.2020

Art. 8, RS 193.9

Continuazione del dispiegamento fino al 31.03.2021.

53 276 dollari americani e 150 000 franchi (stipendio) per il 2020, poi 33 000 franchi per il 2021.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.188

PNUS Consulente in consolidamento della pace e riconciliazione in Etiopia, 8 agosto 2019

16.11.2020

Art. 8, RS 193.9

Continuazione del dispiegamento fino al 2023.

19 559 dollari americani e 190 000 franchi (stipendio) per il 2020, poi ca.

210 000 franchi all'anno.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.189

PNUS 11.09.2020 Contributo al progetto «Azioni, attività e lavori delle Forze armate rivoluzionarie in Colombia con effetto riparatore», 15 giugno 2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 28.02.2021.

­

10.1.190

DPPA Contributo agli sforzi politici a favore del Myanmar, 29 novembre 2018

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: aumento del budget e 49 155 dollari ameriproroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

cani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

216 / 246

29.04.2020

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.191

DPPA Azione condotta dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio e la responsabilità di proteggere: attività extra bilancio per la prevenzione di atrocità, 2018­2019, 11 dicembre 2018

16.11.2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: aumento del budget e 107 000 dollari ameproroga dell'accordo fino al 31.03.2021.

ricani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.192

DPPA 15.05.2020 Contributi di base al funzionamento generale, 2019­2020, 11 dicembre 2019

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: aumento del budget.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.193

Ungheria Rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Schengen, 31 gennaio 2020

31.01.2020

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI

Adeguamento dell'accordo al Codice dei visti, in vigore dal 02.02.2020.

­

10.1.194

CICR Determinazione dello Statuto giuridico del Comitato in Svizzera, 19 marzo 1993 (RS 0.192.122.50)

27.11.2020

Art. 26 cpv. 2 lett. a LSO

Precisazione e rafforzamento della prote­ zione assicurata ad archivi, documenti e altri dati del CICR così come alle sue comunicazioni. Immunità dall'arresto o dalla detenzione dei collaboratori per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni per il CICR. Esenzione dall'obbligo di testimoniare su fatti legati alla loro attività per il CICR. Adeguamenti e precisazioni

217 / 246

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

concernenti il regime della previdenza sociale. Aggiornamento della terminologia di alcune disposizioni.

10.1.195

ONU 07.06.2020 Convenzione del 13 gennaio 1993 sulle armi chimiche (RS 0.515.08)

Art. XV della Convenzione

Modifica dell'Annesso sui composti chimici della Convenzione in seguito all'aggiunta dei composti chimici della famiglia detta «Novichok».

10.1.196

Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (RS 0.747.363.33)

19.05.2016

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Risoluzioni MSC.402 e 404(96) e 411(97): ­ emendamenti alla Convenzione e al codice FSS (Fire Safety Systems), entrati in vigore il 01.01.2020.

10.1.197

Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (RS 0.747.363.33)

25.11.2016

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Risoluzioni MSC.409, 410, 411, 413 e 414(97). Emendamenti alla Convenzione e ai codici FSS (Fire Safety Systems) e IS (Intact Stability), entrati in vigore il 01.01.2020.

10.1.198

Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (RS 0.747.363.33)

15.06.2017

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Risoluzioni MSC.421 ­ 425(98). Emendamenti alla Convenzione e ai codici IGF (Safety for Ships Using Gases or Other Low-Flashpoint Fuels), HSC (Safety for High Speed Craft) 1994 e 2000 e LSA (Life-Saving Appliance), entrati in vigore il 01.01.2020.

218 / 246

­

­

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.199

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Protocollo del 1978 relativo alla Con13.04.2018 venzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, del 17 febbraio 1978 (RS 0.814.288.2)

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Risoluzione MEPC.302 et 303(72). Emendamenti al codice IBC e BCH (Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk), entrati in vigore il 01.01.2020.

­

10.1.200

Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (RS 0.747.363.33)

24.05.2018

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Risoluzioni MSC.436 ­ 444(99). Emenda- ­ menti alla Convenzione e ai codici IBC (Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk), IGC (Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk), HSC (Safety for High Speed Craft) 1994 et 2000, FTP (Fire Test Procedures), IMDG (International Maritime Dangerous Goods) e IS (Intact Stability), entrati in vigore il 01.01.2020.

10.1.201

Protocollo del 1978 relativo alla Con26.10.2018 venzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, del 17 febbraio 1978 (RS 0.814.288.2)

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Risoluzione MEPC.305(73). Emendamenti ­ all'allegato VI della Convenzione, entrati in vigore il 01.03.2020.

10.1.202

Protocollo del 1978 relativo alla Con17.05.2019 venzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, del 17 febbraio 1978 (RS 0.814.288.2)

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Risoluzioni MEPC.314, 316 e 317(74).

Emendamenti agli allegati I, II, V e VI e al codice NOx 2008 (Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines), entrati in vigore il 01.10.2020.

­

219 / 246

FF 2021 1247

10.2 N.

10.2.1

220 / 246

Dipartimento federale dell'interno Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusioneData di e RS) conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

ALC Accordo sulla libera circolazione delle persone, 21 giugno 1999 (RS 0.142.112.681)

Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA

Aggiunta di un protocollo II all'allegato II (sicurezza sociale) dell'ALC per garantire i diritti dei cittadini del Regno Unito in seguito alla Brexit.

­

15.12.2020

FF 2021 1247

10.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.3.1

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RS 0.232.142.21)

27.03.2020

Art. 33 par. 1 lett. c della Convenzione (RS 0.232.142.2)

Regola 142 par. 2: Interruzione della proce- ­ dura

10.3.2

Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

24.09.2020

Art. 21 par. 2 lett. a n. iv dell'Atto di Ginevra relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.4)

Regola 3 par. 1 lett. c e par. 3 lett. a: Rappre- ­ sentanza presso l'Ufficio internazionale; regola 7 par. 3 n. ii e par. 5 lett. b: Condizioni relative alla domanda internazionale; regola 21 par. 3 n. iii: Iscrizione di una modifica

10.3.3

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (RS 0.232.112.21)

30.09.2020

Art. 10 par. 2 lett. a n. iii dell'Accordo (RS 0.232.112.3)

Regola 3 par. 2 lett. a e par. 4 lett. a: Rappre- ­ sentanza dinnanzi all'Ufficio internazionale; regola 9 par. 4 lett. a n. ii e iii: Requisiti relativi alla domanda internazionale; regola 25 par. 2 lett. a n. iii: Contenuto della domanda; regola 36 ii: Esenzione dalle tasse.

221 / 246

FF 2021 1247

10.3.4

Convenzione del 14 luglio 1967 istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (RS 0.230)

01.10.2003

Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA

Art. 6­9, 11, 17, 20 e 21: la dissoluzione ­ della Conferenza dell'OMPI, le modifiche concernenti l'Assemblea generale, il passaggio a riunioni ordinarie annuali, il Comitato di coordinamento, l'Ufficio internazionale, le finanze, la formalizzazione del sistema di contribuzione unico e la modifica delle classi di contribuzione, le disposizioni protocollari e le clausole transitorie.

10.3.5

Convenzione di Parigi per la protezione 01.10.2003 della proprietà industriale riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.04)

Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA

Art. 13 par. 7 lett. a, Assemblea dell'Unione: ­ passaggio a riunioni ordinarie annuali. Art.

14 par. 2 lett. a, Comitato esecutivo: adeguamento della numerazione. Art. 16, Finanze: formalizzazione del sistema di contribuzione unica e modifica delle classi di contribuzione.

10.3.6

Convenzione di Berna per la protezione 01.10.2003 delle opere letterarie e artistiche riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 (RS 0.231.15)

Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA

Art. 22 par. 4 lett. a: passaggio a riunioni ­ ordinarie annuali.

Art. 23 par. 2 lett. a: adeguamento della numerazione. Art. 25: formalizzazione del sistema di contribuzione unica e modifica delle classi di contribuzione.

10.3.7

Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.112.3)

Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA

Art. 10 par. 4 lett. a, Assemblea dell'Unione: ­ passaggio a riunioni ordinarie annuali. Art.

12, Finanze: formalizzazione del sistema di contribuzione unica e modifica delle classi di contribuzione.

222 / 246

01.10.2003

FF 2021 1247

10.3.8

Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare all'Accordo dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali (RS 0.232.121.12)

01.10.2003

Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA

Art. 2 par. 4 lett. a, Assemblea: passaggio a ­ riunioni ordinarie annuali. Art. 4, Finanze: formalizzazione del sistema di contribuzione unica e modifica delle classi di contribuzione.

10.3.9

Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, riveduto a Ginevra il 13 maggio 1977 (RS 0.232.112.9)

01.10.2003

Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA

Art. 5 par. 4 lett. a, Assemblea dell'Unione: ­ passaggio a riunioni ordinarie annuali.

Art. 7, Finanze: formalizzazione del sistema di contribuzione unica e modifica delle classi di contribuzione.

10.3.10

Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968 istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.3)

01.10.2003

Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA

Art. 5 par. 4 lett. a, Assemblea dell'Unione: ­ passaggio a riunioni ordinarie annuali.

Art. 7, Finanze: formalizzazione del sistema di contribuzione unica e modifica delle classi di contribuzione.

10.3.11

Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (RS 0.232.141.1)

01.10.2003

Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA

Art. 53 par. 1 lett. a e art. 11 lett. a, Assem- ­ blea dell'Unione: passaggio a riunioni ordinarie annuali. Art. 54 par. 2 lett. a, Comitato esecutivo: adeguamento della numerazione.

Art. 57, Finanze: formalizzazione del sistema di contribuzione unica e modifica delle classi di contribuzione.

223 / 246

FF 2021 1247

10.3.12

Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971 concernente la classificazione internazionale dei brevetti (RS 0.232.143.1)

01.10.2003

Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA

Art. 7 par. 4 lett. a, Assemblea dell'Unione: ­ passaggio a riunioni ordinarie annuali.

Art. 9, Finanze: formalizzazione del sistema di contribuzione unica e modifica delle classi di contribuzione.

10.3.13

Trattato di Budapest del 28 aprile 1977 01.10.2003 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (RS 0.232.145.1)

Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA

Art. 10 par. 7 lett. a, Assemblea: passaggio a ­ riunioni ordinarie annuali.

10.3.14

Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (RS 0.142.01)

Art. 25 cpv. 2 della Costi- Creazione di un secondo posto di Vicediret- ­ tuzione tore generale, selezione e nomina dei due Vicedirettori generali operate dal Direttore generale e non mediante un'elezione da parte degli Stati membri.

224 / 246

28.10.2020

FF 2021 1247

10.4 N°

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Convenzione del 16 novembre 1989 contro il doping (RS 0.812.122.1)

01.10.2020

Art. 11 par. 1 lett. a e b della Convenzione

Adeguamento dell'allegato. Elenco 2021 ­ dell'Agenzia mondiale antidoping, valido dal 01.01.2021. Le modifiche principali: identificazione di sostanze e di metodi specifici, nuovo valore limite.

Convenzione internazionale del 19 ottobre 2005 contro il doping nello sport (RS 0.812.122.2)

01.10.2020

Art. 34 della Convenzione Adeguamento dell'allegato. Elenco 2021 ­ dell'Agenzia mondiale antidoping, valido dal 01.01.2021. Le modifiche principali: identificazione di sostanze e di metodi specifici, nuovo valore limite.

Accordo tecnico n. 8 «Radar passivo» 24.11.2020 relativo all'accordo del 6 maggio 2009 tra la Svizzera e la Germania sulla cooperazione in materia di armamenti, 22 dicembre 2016

Art. 109b LM

Modifiche degli art. 2.2 (Rappresentanti), 3 ­ (Programma di lavoro) e 5 (Organizzazione).

Allegato al «Master Date Exchange 30.09.2020 Agreement» tra la Svizzera e gli Stati Uniti del 17 settembre 1985 concernente la prevenzione medica e la difesa contro il terrorismo biologico, del 3 giugno 2005

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Terza proroga per un periodo di cinque anni. ­

225 / 246

FF 2021 1247

10.5

Dipartimento federale delle finanze



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.5.1

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Francia 16.07.2020 Accordo concernente i redditi secondo l'articolo 15 capoversi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, 13 maggio 2020

Art. 27 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.934.91)

Proroga dell'accordo fino al 31.08.2020.

­

10.5.2

Francia Accordo concernente i redditi secondo l'articolo 15 capoversi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, 13 maggio 2020

28.08.2020

Art. 27 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.934.91)

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.5.3

Francia Accordo concernente i redditi secondo l'articolo 15 capoversi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, 13 maggio 2020

03.12.2020

Art. 27 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.934.91)

Proroga dell'accordo fino al 31.03.2021.

­

226 / 246

Data di conclusione

FF 2021 1247



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.5.4

Germania Accordo concernente gli effetti delle misure contro la COVID-19 sull'applicazione ai lavoratori transfrontalieri della Convenzione dell'11 agosto 1971 per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso l'11 giugno 2020

30.11.2020

Art. 26 par. 3 della Convenzione dell'11 agosto 1971 (RS 0.672.913.62)

Proroga dell'accordo ed estensione agli impiegati del servizio pubblico.

­

10.5.5

Germania 13.02.2019 Accordo concernente il trattato del 23 novembre 1964 sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero relativo al versamento di una quota parte dell'imposta sul valore aggiunto riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein, 15 dicembre 2000 (RS 0.631.112.136.1)

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Modifica della chiave di ripartizione con effetto retroattivo a partire dal 01.01.2019.

Riduzione dei costi di ca.

575 000 franchi

10.5.6

Liechtenstein Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein, 11 aprile 2000 (RS 0.641.851.41)

Art. 1 par. 2 del Trattato

Modifica dell'allegato IV n. 3: nuovo ­ calcolo della quota percentuale del Principato del Liechtenstein per i criteri «lunghezza della rete stradale», «popolazione residente», «autoveicoli pesanti» e «rapporto ponderale importazione-esportazione dirette».

Riduzione di circa 750 000 franchi all'anno .

17.12.2020

227 / 246

FF 2021 1247



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.5.7

Convenzione doganale concernente i contenitori, 2 dicembre 1972 (RS 0.631.250.112)

16.06.2020

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Revisione tecnica di lieve entità degli ­ allegati 1 e 4.

10.5.8

Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, 21 ottobre 1982 (RS 0.631.122)

27.10.2020

Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA

Adeguamento di lieve entità dell'art. 7 dell'allegato 8.

­

10.5.9

Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

18.12.2020

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Introduzione di eTIR; modifica della parte principale della Convenzione e introduzione dell'allegato 11.

­

228 / 246

Ripercussioni finanziarie

FF 2021 1247

10.6

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.1

Albania Progetto di gestione dei rifiuti solidi nella regione di Berat, 1° novembre 2017

07.08.2020

Art. 12 RS 974.1

Proroga fino al 31.12.2022 e aumento del contributo.

550 000 franchi

10.6.2

Croazia 07.09.2020 Progetto «Approvvigionamento d'acqua e trattamento delle acque reflue nel Comune di Delnice», modifica n. 1, 30 maggio 2017

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2023 e ­ adeguamento corrispondente delle scadenze per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione degli audit. Adeguamento della struttura del preventivo e delle competenze per le future modifiche del preventivo.

10.6.3

Croazia 07.09.2020 Progetto «Approvvigionamento d'acqua e trattamento delle acque reflue nel Comune di Fuzine», modifica n. 1, 30 maggio 2017

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2023 e ­ adeguamento corrispondente delle scadenze per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione degli audit. Adeguamento della struttura del preventivo e delle competenze per le future modifiche del preventivo.

10.6.4

Cuba, Accordo commerciale, 30 marzo 1954 (RS 0.946.292.941)

Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2022.

12.02.2020

­

229 / 246

FF 2021 1247



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.5

Cuba Accordo sui debiti tra la Svizzera e Cuba, 18 maggio 2016

28.12.2020

Art. 7 cpv. 1 della legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni (RS 946.10)

Differimento delle scadenze relative al de- ­ bito di Cuba per il 2020 nell'ambito dell'accordo bilaterale del 2016 e nel cotesto del gruppo di creditori di Cuba del Club di Parigi, di cui la Svizzera fa parte.

10.6.6

Ghana Finanziamento della 2a fase nel settore della proprietà intellettuale, 19 gennaio 2016

24.12.2019

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.09.2021.

10.6.7

Lituania 07.05.2020 Progetto «Microcrediti», modifica n. 3, 21 giugno 2011

Art. 12 RS 974.1

Chiusura del fondo microcrediti allo scopo ­ di utilizzare i rimborsi per fornire sostegno in futuro alle imprese dei servizi energetici.

10.6.8

Liechtenstein Riconoscimento reciproco di certificati di capacità e di attestati della formazione professionale di base, 30 ottobre 2014 (RS 0.412.151.4)

10.09.2020

Art. 68 cpv. 2 LFPr

Modifica dell'allegato: riconoscimento reciproco di attestati della formazione professionale di base.

­

10.6.9

Mozambico Fondo comune per l'attuazione delle riforme dell'amministrazione fiscale, 27 giugno 2013

18.06.2020

Art. 10 RS 974.0

Modifica dell'art. 12.3.

­

230 / 246

Ripercussioni finanziarie

­

FF 2021 1247



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.10

Pakistan Accordo tra la Svizzera e il Pakistan sulla conversione dei debiti del Pakistan, 19 dicembre 2002

20.12.2020

Art. 7 cpv. 1 della legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni (RS 946.10)

Differimento delle scadenze relative al debito del Pakistan per il 2020 nell'ambito dell'accordo bilaterale del 2002 e nel contesto dell'iniziativa del G20 e del Club di Parigi per la sospensione del servizio del debito.

­

10.6.11

IDA Fondo fiduciario multidonatori per l'aiuto alle finanze pubbliche del Nepal, 12 settembre 2014

09.09.2020

Art. 10 RS 974.0

Modifica dell'allegato 2.

­

10.6.12

BIRS / IDA 19.11.2019 Fondo fiduciario multidonatori per l'aumento della capacità nei settori relativi al buongoverno, al decentramento e alle finanze in Tunisia, 3 settembre 2014

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo.

4,7 milioni di franchi

10.6.13

BIRS / IDA Fondo fiduciario multidonatori del partenariato globale per la sicurezza delle acque e il risanamento di base, 13 gennaio 2017

Art. 12 RS 974.1

Proroga fino al 31.12.2030.

­

20.02.2020

231 / 246

FF 2021 1247



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.14

BIRS / IDA Fondo fiduciario multidonatori per il rafforzamento dell'amministrazione delle finanze pubbliche nell'Europa sudorientale e in Asia Centrale, 19 luglio 2017

17.03.2020

Art. 12 RS 974.1

Ristrutturazione del fondo con riduzione del contributo svizzero.

­500 000 franchi

10.6.15

BIRS / IDA Fondo fiduciario multidonatori per il sostegno del programma di assistenza analitica e consultiva nella gestione delle finanze pubbliche in Vietnam, 5 dicembre 2015

03.04.2020

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo.

1,2 milioni di franchi

10.6.16

BIRS / IDA 26.06.2020 Fondo fiduciario multidonatori per l'aumento delle capacità nel settore delle finanze pubbliche in Kirghizistan, 29 giugno 2016

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 28.02.2023.

­

10.6.17

BIRS / IDA Fondo fiduciario multidonatori per il sostegno alla gestione del debito pubblico e dei rischi in alcuni Paesi, 25 luglio 2016

Art. 10 RS 974.0

Sostegno al Dipartimento per il controllo dei rischi in materia fiscale recentemente istituito nel Ministero delle finanze della Serbia.

1,52 milioni di franchi

232 / 246

29.09.2020

FF 2021 1247



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.18

BIRS / IDA Fondo fiduciario multidonatori per il sostegno al partenariato mondiale in materia di mercati, 2 marzo 2017

06.10.2020

Art. 10 RS 974.0

Modifica del n. 5.1 dell'allegato 2.

­

10.6.19

BIRS / IDA / IFC Fondo fiduciario multidonatori per il rafforzamento del mercato mondiale dei capitali, 8 giugno 2018

25.06.2020

Art. 10 RS 974.0

Aumento del contributo e proroga dell'accordo.

1,386 milioni di dollari americani

10.6.20

BIRS Fondo fiduciario a donatore unico per la modernizzazione del settore finanziario in Azerbaigian, 25 novembre 2016

17.12.2019

Art. 12 RS 974.1

Aumento del contributo.

65 339 dollari americani

10.6.21

BIRS Fondo fiduciario multidonatori per la promozione delle industrie e delle innovazioni competitive, modifica 3 dell'allegato 2, 22 novembre 2012

16.03.2020

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.03.2022.

­

10.6.22

BIRS Sostegno all'innovazione nel settore dell'impiego giovanile nel Sudafrica, modifica n. 1, 25 aprile 2019

15.05.2020

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.11.2021.

­

233 / 246

FF 2021 1247



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.23

BIRS Fondo multidonatori per il trasferimento di fondi e i programmi di pagamento per i Balcani occidentali, l'Ucraina e l'Asia Centrale, modifica 2 dell'allegato 2, 6 gennaio 2015

01.10.2020

Art. 12 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 30.04.2022.

­

10.6.24

BIRS Modifica dell'accordo amministrativo riformulato e modificato relativo al programma per la dotazione di personale finanziato dai donatori, 1° luglio 2011

12.10.2020

Art. 12 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.10.2025.

­

10.6.25

BERS Accordo di contribuzione alla promozione delle PMI nel Kirghizistan e nel Tagikistan, 10 maggio 2016

19.12.2019

Art. 12 RS 974.1

Trasferimento di crediti non utilizzati e inclusione dell'Uzbekistan.

5,6 milioni di dollari americani

10.6.26

IDB Finanziamento basato sui risultati per l'innovazione relativa all'integrazione nel mercato del lavoro urbano, modifica n. 1, 5 ottobre 2016

24.07.2020

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2023 e aumento del contributo.

400 000 dollari americani

10.6.27

ITC «Trade for Sustainable Development», 31 agosto 2016

15.05.2020

Art. 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2021 e aumento del contributo.

500 000 franchi

234 / 246

FF 2021 1247



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.28

CE Commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

31.07.2020

Art. 177a cpv. 2 lett. e LAgr

Aggiunta di nuove denominazioni nell'alle- ­ gato 1 e aggiornamento delle disposizioni nell'appendice 2 dell'allegato 12 (Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche relative ai prodotti agricoli e ai generi alimentari).

10.6.29

FAO 24.02.2020 Contributo al progetto «Global Agenda for Sustainable Livestock», 15 dicembre 2016

Art. 177a LAgr

Aumento del contributo.

30 928 franchi

10.6.30

FAO Contributo al progetto «International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture ­ Special Fund», 22 dicembre 2014

12.10.2020

Art. 177a LAgr

Aumento del contributo e proroga del progetto fino al 31.12.2025.

80 000 franchi s

10.6.31

FAO 14.12.2020 Cooperazione nell'ambito del meccanismo multidonatori flessibile, 9 dicembre 2019

Art. 177a LAgr

Aumento del contributo.

250 000 franchi

235 / 246

FF 2021 1247



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.32

IFC Progetto di microfinanziamento, fase III in Bosnia ed Erzegovina, modifica n. 1 dell'allegato 2, 1° giugno 2017

26.06.2020

Art. 12, RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.6.33

IFC 09.07.2020 Programma di governo societario in Indonesia e nel Vietnam, modifica n. 12, 12 dicembre 2011

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.6.34

IFC Fondo d'assistenza tecnica nell'Africa subsahariana, allegato 1 (sistema di certificazione di depositi nel Ghana), modifica n. 2, 28 giugno 2017

12.10.2020

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2023.

­

10.6.35

IFC Programma di allentamento del debito e di gestione dei fallimenti nell'Europa sudorientale, fase 2, allegato 3, modifica n. 1, 1° giugno 2017

09.12.2020

Art. 12, RS 974.1

Aumento del contributo e proroga dell'accordo fino al 31.03.2024.

1 milione di dollari americani

10.6.36

UNIDO «National Resource Efficient and Cleaner Production», 21 maggio 2012

05.06.2020

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

236 / 246

FF 2021 1247



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.37

UNIDO «Global Eco-Industrial Parks Programm», 11 novembre 2018

09.06.2020

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

1,125 milioni di franchi

10.6.38

UNIDO 10.12.2020 Programma per il rafforzamento delle norme, della metrologia e della competitività internazionale delle PMI che esportano nei Paesi partner della SECO, 27 novembre 2017

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

800 000 franchi

10.6.39

PNUS Miglioramento del sistema di gestione e controllo delle finanze in Serbia, 28 maggio 2018

22.04.2020

Art. 12, RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.6.40

PNUS Accordo di ripartizione con terzi dei costi, 4 dicembre 2018

15.09.2020

Art. 12, RS 974.1

Adeguamento del piano dei pagamenti.

­

10.6.41

PNUS Alleanza per il finanziamento del capitale naturale, modifica n. 3, 8 dicembre 2015

16.06.2020

Art. 10, RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

237 / 246

FF 2021 1247



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.42

ONU-Habitat Progetto «The Implementation of Hayenna: Integrated Urban Development Project in Egypt», 4 ottobre 2018

31.07.2020

Art. 10, RS 974.0

Adeguamento dell'organizzazione e del piano dei pagamenti.

­

10.6.43

OMT Statuti dell'OMT, 18 dicembre 1975 (FF 1975 II 151), (RS 0.935.21)

16.07.2020

Art. 33 par. 3 degli Statuti Entrata in vigore della modifica dell'art. 14 ­ del 14.10.1983 che istituisce in modo permanente un seggio supplementare presso il Consiglio esecutivo, con diritto di voto, per lo Stato ospite dell'Organizzazione..

10.6.44

OMT Statuti dell'organizzazione mondiale del turismo, 18 dicembre 1975 (FF 1975 II 151), (RS 0.935.21)

14.09.2020

Art. 7a, cpv. 3, lett. a e c LOGA

238 / 246

Approvazione delle modifiche degli statuti ­ e di regole di finanziamento concernenti: l'allestimento del preventivo, il pagamento dei contributi, i diritti/doveri dei membri in caso di pagamenti arretrati, le procedura di elezione e la limitazione del mandato del Consiglio esecutivo e del Segretario generale, le lingue ufficiali dell'Organizzazione, il depositario, l'entrata in vigore di modifiche degli statuti decise da molto tempo, la trasformazione dell'OMT quale organizzazione specialistica dell'ONU e sui diversi generi di membri.

FF 2021 1247



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.45

Agenzia norvegese di cooperazione allo sviluppo e OIL Progetto «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises, Phase III», 9 ottobre 2017

15.10.2020

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo dell'agenzia norvegese di cooperazione allo sviluppo (3,6 mio. di corone norvegesi).

­

239 / 246

FF 2021 1247

10.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.1

Francia Regolamento d'applicazione concernente l'Accordo sulla pesca nel lago Lemano (RS 0.923.211)

18.12.2020

Art. 25 della legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0)

Revisione totale del regolamento. Modifiche tecniche concernenti le modalità e gli attrezzi per la pesca.

­

10.7.2

India Protocollo che modifica l'Accordo del 2 maggio 2001 concernente il traffico aereo di linea (RS 0.748.127.194.23)

11.03.2020

Art. 3a LNA

Il protocollo modernizza le relazioni tra i due Paesi per quanto riguarda l'esercizio delle linee aeree regolari.

­

10.7.3

Liechtenstein 27.1.2020 Convenzione concernente la modifica dell'Accordo del 29 gennaio 2010 relativo al Trattato concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein (RS 0.641.751.411)

Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA

Estensione del campo di applicazione degli ­ art. 2 cpv. 2, 5a e 5b agli autofurgoni e ai trattori a sella leggeri. Aggiunta dell'art. 7c riguardante le imprese del Liechtenstein che si sono impegnate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Modifica delle formule che figurano negli allegati III e IV.

10.7.4

CE Trasporto aereo 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68)

Art. 7a cpv. 3 lett. b e c LOGA

Modifica dell'allegato all'accordo sulle re- ­ gole applicabili alla liberalizzazione del trasporto aereo, la gestione del traffico aereo, la sicurezza aerea (safety e security).

240 / 246

15.06.2020

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.5

CE Trasporto aereo 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68)

03.12.2020

Art. 7a cpv. 3 lett. b e c LOGA

Modifica dell'allegato all'accordo sulle re- ­ gole applicabili alla liberalizzazione del trasporto aereo, la gestione del traffico aereo, la sicurezza aerea (safety e security).

10.7.6

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)

20.07.2020

Art. 3a LNA

Modifiche degli allegati 1 (Licenze del ­ personale), 3 (Servizi di meteorologia per la navigazione aerea internazionale), 4 (Carte aeronautiche), 6 (Voli internazionali di elicotteri), 10 (Telecomunicazione aeronautiche ­ Aiuti alla radionavigazione; Procedure di comunicazione), 11 (Servizi del traffico aereo), 13 (Inchieste sugli incidenti aeronautici), 14 (Aerodromi), 15 (Servizio di informazioni aeronautiche) et 16 (Rumore degli aeromobili, Emissioni dei motori degli aeromobili, Emissioni di CO2 degli aeromobili).

10.7.7

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)

30.07.2020

Art. 3a LNA

5a edizione dell'allegato 17 (Sicurezza).

­

10.7.8

Accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Islanda (RS 0.748.132.63)

01.01. 2020

Art. 3a LNA

22a edizione degli allegati I (Servizi), II (Inventario) et III (Questioni finanziarie).

­

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FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.9

Accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia (RS 0.748.132.62)

01.01. 2020

Art. 3a LNA

22a edizione degli allegati I (Servizi), II (Inventario) et III (Questioni finanziarie).

­

10.7.10

CE 19.06.2020 Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, 21 giugno 1999 (RS 0.740.72)

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Adeguamento e allineamento alla decisione 2/2019 con le date di trasposizione delle direttive ferroviarie (interoperabilità, sicurezza ferroviaria) a causa della pandemia di COVID-19.

­

10.7.11

CE Trasporto di merci e di viaggiatori su ferrovia e strada, 21 giugno 1999 (RS 0.740.72)

11.12.2020

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Precisazioni tecniche relative all'interoperabilità nel settore ferroviario

­

10.7.12

CE Trasporto di merci e di viaggiatori su ferrovia e strada, 21 giugno 1999 (RS 0.740.72)

16.12.2020

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Declassamento dei veicoli delle categorie di emissione EURO IV ed EURO V dalla categoria della tariffa intermedia alla categorie più costosa per quanto concerne la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni in data 01.07.2021.



10.7.13

Accordo europeo sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse (RS 0.740.81)

13.05.2019

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Modifiche degli allegati I e II dell'accordo. ­ Modifica delle linee in Kazakhistan.

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FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.7.14

Accordo europeo sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse (RS 0.740.81)

19.08.2020

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Modifiche degli allegati I e II dell'accordo. ­ Modifica delle linee in Russia.

10.7.15

Liechtenstein 27.01.2020 Accordo del 29 gennaio 2010 relativo al Trattato tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein (RS 0.641.751.411)

Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA

Estensione del campo di applicazione degli ­ art. 2 cpv. 2, 5a e 5b agli autofurgoni e ai trattori a sella leggeri. Aggiunta dell'art. 7c riguardante le imprese del Liechtenstein che si sono impegnate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Modifica delle formule che figurano negli allegati III e IV.

10.7.16

ONU Accordo concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411).

Art. 106a cpv. 2 LCStr

Regolamento ONU n. 152 relativo a dispo- ­ sizioni uniformi sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) per i veicoli di categoria M1 et N1.

23.01.2020

Ripercussioni finanziarie

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FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.7.17

Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (RS 0.741.621)

15.09.2020

Art. 106a cpv. 2 LCStr

Modifica degli allegati relativi a varie di­ sposizioni del diritto dei trasporti il cui recepimento è essenziale per il trasporto internazionale di merci pericolose. Inoltre, la parola europeo è cancellata dal titolo

10.7.18

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS 0.814.05)

10.05.2019

Art. 39 cpv. 2 lett. abis LPAmb

Modifica degli allegati II, VIII e IX per un ­ miglior controllo dei movimenti oltre frontiera dei rifiuti di plastica.

10.7.19

Convenzione die Rotterdam concer08.05.2020 nente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21)

Art. 39 cpv. 2 lett. abis LPAmb

Inclusione dell'esabromo ciclododecano e ­ del forato nell'allegato III sui prodotti chimici sottoposti alla procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa e adozione dell'allegato VII sulle procedura di controllo del rispetto della convenzione.

10.7.20

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici (RS 0.814.03)

Art. 39 cpv. 2 lett. abis LPAmb

Inclusione del dicofol e dell'acido perfluo- ­ roottanoico, dei sui sali e dei composti a esso correlati nell'allegato A della convenzione; modifica della voce concernente l'acido perfluorottano solfonico, i suoi sali e il fluoruro di solfato di perfluorottano sulfonile nell'allegato B della convenzione.

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03.05.2020

Ripercussioni finanziarie

FF 2021 1247

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.21

UE Collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (RS 0.814.011.268)

25.01.2019

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Modifica degli allegati I e II per assicurare ­ la compatibilità dei sistemi di scambio di quote di emissioni.

10.7.22

UE Collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (RS 0.814.011.268)

05.11.2020

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Adozione di procedure operative comuni, ­ modifica degli allegati I e II dell'accordo e adozione di norme tecniche di collegamento.

10.7.23

Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (RS 0.451.46)

13.02.2020

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Modifica degli allegati I e II per una migliore protezione di alcune popolazioni di animali migratori selvatici.

­

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FF 2021 1247

11

Denuncia di trattati da parte della Svizzera

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

11.1

Accordo con la Serbia concernente l'attuazione di progetti di sviluppo del settore privato nel sud e nel sud-ovest della Serbia, fase 3, 16 maggio 2017

Art. 7a cpv. 2 e 3 lett. c LOGA

Gli obiettivi del progetto non possono essere raggiunti

31.03.2020

11.2

Accordo di cooperazione del 2 ottobre 2013 con la Banca interamericana per lo sviluppo concernente il «Emerging Sustainable Cities Initiative Multidonor Trust Fund»

Art. 10 della legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Denuncia di comune accordo vista la fine dell'iniziativa

23.10.2020; 31.12.2020

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