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Decisione generale della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) concernente la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera del 5 ottobre 2021
La commissione federale delle case da gioco (CFCG) ai sensi degli articolo 86 ss della Legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD)1, decide: L'accesso ai giochi in denaro svolti in linea, i quali non sono autorizzati in Svizzera, deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione, conformemente all'articolo 86 cpv. 14 LGD.
La lista dei domini da bloccare che rientrano nella competenza della Commissione federale delle case da gioco è stata modificata. La lista attualizzata è visibile in linea (www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/illegalesspiel/zugangssperren.html) Rimedio giuridico La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla notificazione di essa, e indirizzata alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Eigerplatz 1, 3003 Berna, (art. 87 cpv. 2 e art. 88 cpv. 3 LGD).
L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi ed i mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante.
5 ottobre 2021
Commissione federale delle case da gioco: Direttore supplente - Capo a.i., Rudolf Schneider
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SR 935.51
2021-3176
FF 2021 2273
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