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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)», depositata l'8 settembre 20202; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 20213, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare dell'8 settembre 2020 «Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
1
2
L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 75c
Separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili
La Confederazione e i Cantoni assicurano la separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili.
1
Provvedono affinché nei comprensori non edificabili il numero degli edifici e la superficie da essi occupata non aumentino. In particolare si applicano i seguenti principi: 2
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a.
i nuovi edifici e impianti devono essere necessari per l'agricoltura o altri fondati motivi ne vincolano l'ubicazione;
b.
gli edifici utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo non possono essere destinati a scopo abitativo;
RS 101 FF 2020 7408 FF 2021 2115
2021-2908
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Iniziativa popolare «Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)». DF
c.
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i cambiamenti di destinazione di edifici a favore di utilizzazioni commerciali extra-agricole non sono ammessi.
Gli edifici esistenti non utilizzati a scopi agricoli nei comprensori non edificabili non possono essere ampliati in modo sostanziale. Possono essere sostituiti con nuovi edifici soltanto se sono stati distrutti per cause di forza maggiore.
3
Eccezioni al capoverso 2 lettere b e c sono ammesse se servono alla conservazione di edifici degni di protezione e dei loro dintorni. Eccezioni al capoverso 3 sono ammesse se comportano un miglioramento sostanziale della situazione generale locale per quanto riguarda la natura, il paesaggio e la cultura della costruzione.
4
La legge disciplina le modalità con cui i Cantoni riferiscono in merito all'esecuzione delle disposizioni del presente articolo.
5
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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