FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Accordo multilaterale ADN / M 028 conformemente alla sezione 1.5.1 ADN concernente le attestazioni relative a conoscenze particolari dell'ADN conformemente all'8.2.2.8 dell'ADN (1) In deroga alle disposizioni di cui ai numeri 8.2.2.8.3 e 8.2.2.8.4 dell'ADN, le attestazioni relative a conoscenze particolari dell'ADN la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021 restano valide fino al 30 settembre 2021. Le attestazioni vengono rinnovate per cinque anni se il titolare presenta le prove di cui al numero 8.2.2.8.4 a) ADN e, se del caso, al numero 8.2.2.8.4 b) ADN, entro il 1° ottobre 2021. Il nuovo periodo di validità inizia dalla data originaria di scadenza dell'attestazione da rinnovare.

(2) I documenti rilasciati secondo gli 8.2.1.9 e 8.2.1.10 ADN, equivalenti alle attestazioni relative a conoscenze particolari dell'ADN, sono ammessi alle stesse condizioni degli atti indicati al paragrafo 1 del presente Accordo multilaterale. Gli atti equivalenti devono essere rinnovati entro il 1° ottobre 2021 nel rispetto delle condizioni di cui alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi.

(3) Il presente Accordo, valido fino al 1° ottobre 2021, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADN che lo hanno sottoscritto.

In caso di denuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno denunciato.

L'autorità svizzera competente per l'ADN.

23 febbraio 2021

Ufficio federale dei trasporti, Divisione Sicurezza: Rudolf Sperlich, Vicedirettore

2021-0464

FF 2021 322

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