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ad 19.429 Iniziativa parlamentare Esenzione dalla tassa militare per le guardie svizzere Rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del 22 febbraio 2021 Parere del Consiglio federale del 12 maggio 2021

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del 22 febbraio 20211 concernente l'esenzione dalla tassa militare per le guardie svizzere durante il loro servizio.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 maggio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Parere 1

Situazione iniziale

Con l'iniziativa parlamentare depositata il 22 marzo 2019 il consigliere nazionale Jean-Luc Addor chiede di modificare la legge federale del 12 giugno 19592 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) in modo tale che i membri della Guardia Svizzera Pontificia siano esentati dall'obbligo di pagare la tassa militare per il periodo in cui prestano servizio a Roma.

Poiché sono considerati Svizzeri all'estero, i membri del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia che prestano servizio a Roma devono versare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Nella motivazione l'autore dell'iniziativa chiede che la grande considerazione di cui godono le guardie svizzere da parte della Confederazione e della popolazione sia riconosciuta con un'esenzione dalla tassa militare per la durata del servizio. L'autore ritiene che l'importo di tale contributo sia assai elevato, persino sproporzionato per ventenni che spesso non hanno ancora una situazione finanziaria ben salda. Inoltre, l'assolvimento della scuola reclute dovrebbe essere un requisito minimo per entrare nella Guardia svizzera dello Stato della Città del Vaticano. Infine, non sarebbe giustificato imporre a questi soldati svizzeri il pagamento di una tassa pensata, in linea di principio, per coloro che non prestano servizio militare.

Nella seduta del 25 giugno 2019, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) ha deciso, con 13 voti contro 9 e 1 astensione, di dare seguito all'iniziativa parlamentare. La commissione omologa del Consiglio degli Stati (CPS-S) ha aderito alla decisione in occasione della sua seduta del 28 gennaio 2020 con 10 voti contro 3. Il 18 maggio 2020 la CPS-N ha incaricato la propria segreteria di elaborare, in collaborazione con l'Amministrazione federale delle contribuzioni, un progetto di legge e un rapporto esplicativo. Il 22 febbraio 2021 la Commissione ha adottato, con 16 voti contro 9, il rapporto e il progetto di legge all'attenzione del Consiglio nazionale. Le discussioni tenutesi in entrambe le Commissioni hanno mostrato che sebbene i servizi resi dalla Guardia Svizzera Pontificia siano apprezzati, sussistono dubbi circa la conformità costituzionale di una simile esenzione.

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Parere del Consiglio federale

2.1

Disposizione derogatoria nella legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Ogni cittadino svizzero in età di prestare servizio militare che non adempie o adempie solo parzialmente i suoi obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) è assoggettato alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, indipendentemente dal fatto che si trovi in Svizzera o all'estero. Secondo l'articolo 2 capoverso 1 LTEO, sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari che per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti 2

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all'obbligo di prestare servizio civile o che non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio.

Le guardie svizzere sono Svizzeri all'estero che di norma non soddisfano le condizioni menzionate nell'articolo 4a capoverso 1 LTEO per l'esenzione dalla tassa militare.

Un'esenzione come quella prevista per le persone con doppia cittadinanza che hanno adempito il loro obbligo militare all'estero (art. 5 della legge militare del 3 febbraio 19953 [LM]) o un'esenzione legata ad attività indispensabili svolte su territorio svizzero a favore della popolazione svizzera (art. 18 LM) non è possibile poiché le guardie svizzere prestano un servizio di polizia all'estero in favore di uno Stato straniero indipendente (n. 2.3 del rapporto della CPS-N). Prima dell'inizio del congedo all'estero, le future guardie devono quindi pagare le tasse d'esenzione dall'obbligo militare dovute e quelle per i tre anni successivi al massimo.

Il Consiglio federale riconosce che le guardie svizzere prestano un servizio particolare e che questo promuove la reputazione della Svizzera all'estero. È però contrario a una disposizione derogatoria per le seguenti ragioni:

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Durante il loro servizio le guardie svizzere svolgono compiti di polizia seguendo le istruzioni del Cardinale Segretario di Stato e del comandante della Guardia Svizzera Pontificia. Non prestano dunque servizio militare ai sensi della LM né svolgono un'attività indispensabile ai sensi dell'articolo 18 LM.

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Il servizio militare sancito nella Costituzione federale (Cost.) è un servizio di milizia essenziale in favore della Svizzera e della sua popolazione. Di conseguenza, l'articolo 18 LM prevede come motivo d'esenzione soltanto lo svolgimento di attività in organizzazioni svizzere che forniscono servizi essenziali per il proprio Paese.

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Nell'ambito della revisione della legislazione militare (Esercito XXI) il Parlamento ha trattato il postulato Leu 00.3087, che chiedeva di computare determinate attività all'estero, tra le quali il servizio presso la Guardia Svizzera Pontificia, sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione. Il Parlamento ha tuttavia aderito al parere del Consiglio federale4 e non ha integrato nessuna disposizione corrispondente nella LM. Anche nella LM riveduta nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'esercito, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, non è stato cambiato nulla rispetto al diritto attuale. Le guardie non vengono dunque considerate come particolari militari all'estero, ma come tutti gli altri assoggettati che beneficiano di un congedo all'estero.

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I risultati della consultazione mostrano che una disposizione derogatoria per le sole guardie svizzere fa sorgere dubbi in merito all'uguaglianza giuridica e alla neutralità confessionale dello Stato.

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Una disposizione derogatoria di questo tipo potrebbe costituire un precedente e fare in modo che per tutti i cittadini svizzeri che prestano servizio in un'organizzazione all'estero per un periodo di tempo prolungato venga chiesta

RS 510.10 FF 2002 768, in particolare 783

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l'esenzione dalla tassa militare. Questa circostanza solleverebbe difficili questioni di delimitazione, perché per ogni impiego bisognerebbe chiarire se sia svolto o meno nell'interesse della Svizzera.

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2.2

I giorni di servizio militare già prestati comportano una riduzione della tassa minima da pagare anticipatamente (10 % per ogni 50 giorni di servizio). Per le guardie svizzere il pagamento anticipato per tre anni comporta un onere di circa 960 franchi. Dopo il rientro in Svizzera e l'assolvimento dei rimanenti giorni di servizio d'istruzione presso l'esercito, tutte le tasse militari pagate vengono rimborsate. Nel complesso, l'onere finanziario non sembra essere considerevole. Se necessario nel singolo caso, queste tasse potrebbero essere finanziate, ad esempio, anche tramite mutui concessi da una fondazione.

Costituzionalità

Il principio di uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.)5 stabilisce che situazioni uguali devono essere trattate in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso.

Questo principio è violato se un atto normativo opera distinzioni giuridiche per le quali non sussiste un motivo ragionevole nella fattispecie da disciplinare o se omette di effettuare distinzioni che s'impongono in ragione della fattispecie stessa 6. L'esenzione dal pagamento anticipato della tassa militare per le guardie svizzere comporta una disparità di trattamento rispetto ad altri assoggettati che beneficiano di un congedo all'estero e svolgono ugualmente impieghi nell'interesse della Svizzera. Non è possibile individuare ragioni oggettive che giustificherebbero un trattamento privilegiato delle guardie svizzere.

Un'eccezione giuridica per le guardie svizzere violerebbe inoltre il divieto di discriminazione di altre confessioni sancito nell'articolo 8 capoverso 2 Cost., in quanto solo gli svizzeri che si professano di religione cattolica romana possono prestare servizio per lo Stato della Città del Vaticano. La neutralità ideologica dello Stato è un interesse protetto dalla libertà di credo (art. 15 Cost.)7. Tuttavia, la suddetta disposizione derogatoria metterebbe in discussione anche tale principio.

2.3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Il progetto presenta ripercussioni finanziarie trascurabili e non incide sull'effettivo del personale, in quanto concerne all'incirca soltanto una trentina di persone all'anno.

Queste devono inoltre versare anticipatamente importi esigui per i tre anni di assoggettamento.

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RS 101 Cfr. in particolare DTF 131 I 313 consid. 3.2.

Cfr. in particolare DTF 123 I 296 consid. 4.

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di non entrare in materia sul progetto di legge della CPS-N del 22 febbraio 2021.

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