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A Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Disegno

(LPRI) (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20211, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue: Art. 4 lett. a n. 2 Sono organi di ricerca ai sensi della presente legge: a.

le seguenti istituzioni di promozione della ricerca: 2. le Accademie svizzere delle scienze, che comprendono: ­ l'Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT) ­ l'Accademia svizzera di scienze umane e sociali (ASSU) ­ l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) ­ l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST) ­ il centro di competenza Science et Cité ­ il centro di competenza TA-SWISS;

Art. 7 cpv. 3 Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e Innousuisse di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi d'impulso o programmi di promozione tematici.

3

1 2

FF 2021 480 RS 420.1

2021-0510

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Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF (Modifiche in materia di promozione dell'innovazione)

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Art. 10 cpv. 6, secondo e terzo periodo ... Nel rispettivo anno contabile l'ammontare delle riserve non può eccedere il 10 per cento del sussidio federale annuo. In casi eccezionali e per un periodo limitato il Consiglio federale può autorizzare il superamento di tale aliquota massima qualora gli oneri non iscritti nel bilancio del FNS per i sussidi di promozione della ricerca giustifichino questa misura.

6

Art. 11, rubrica e cpv. 1, 2, 3 e 7 Accademie svizzere delle scienze Le Accademie svizzere delle scienze sono l'organo di promozione della Confederazione incaricato di rafforzare la cooperazione in tutte le discipline scientifiche e tra queste ultime nonché di radicare la scienza nella società.

1

Impiegano i sussidi accordati dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi: 2

a.

assicurare e promuovere l'individuazione precoce di temi rilevanti per la società nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione;

b.

adoperarsi affinché chi acquisisce o applica conoscenze scientifiche si assuma la propria responsabilità etica;

c.

impostare il dialogo tra la scienza e la società; promuovere studi sulle opportunità e sui rischi delle innovazioni e delle tecnologie.

Le singole istituzioni di cui all'articolo 4 lettera a numero 2 coordinano le loro attività di promozione nell'ambito delle Accademie svizzere delle scienze e assicurano la cooperazione, segnatamente con i centri di ricerca universitari.

3

La SEFRI conclude periodicamente con le Accademie svizzere delle scienze una convenzione sulle prestazioni fondata sui decreti di finanziamento dell'Assemblea federale. In tale convenzione può incaricare le stesse Accademie e le singole istituzioni di cui all'articolo 4 lettera a numero 2 di effettuare valutazioni, svolgere progetti scientifici, gestire strutture di cui al capoverso 6 e svolgere altri compiti speciali nell'ambito dei compiti e delle competenze di cui ai capoversi 2­6.

7

Art. 16 cpv. 1, 2 e 6 La ricerca del settore pubblico è la ricerca che l'Amministrazione federale avvia e i cui risultati sono impiegati dalla stessa Amministrazione per l'adempimento dei suoi compiti.

1

2

La ricerca del settore pubblico può contemplare i provvedimenti seguenti: a.

il conferimento di mandati di ricerca (ricerca su commissione);

b.

l'esercizio di centri federali di ricerca;

c.

la realizzazione di programmi di ricerca propri, segnatamente in collaborazione con centri di ricerca universitari, istituzioni di promozione della ricerca, Innosuisse o altre organizzazioni di promozione;

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d.

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la concessione di sussidi a centri di ricerca universitari per la realizzazione di programmi di ricerca.

Nell'ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere c e d, le competenti unità amministrative versano sussidi volti a compensare i costi indiretti di ricerca (overhead). Il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.

6

Art. 18 cpv. 2 lett. a, bbis e d 2

Può inoltre sostenere: a.

provvedimenti per sviluppare e rafforzare l'imprenditorialità fondata sulla scienza;

bbis. provvedimenti per promuovere persone altamente qualificate nel settore dell'innovazione; d.

l'attività di informazione sulle possibilità di promozione a livello nazionale e internazionale.

Art. 19 cpv. 1, 1bis, 2 lett. a e d, 2bis, 2ter, 3, 3bis e 5 Quale organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza secondo la legge del 17 giugno 20163 su Innosuisse, Innosuisse può promuovere progetti d'innovazione condotti da centri di ricerca universitari o da centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo (partner di ricerca) insieme a partner pubblici o privati che ne assicurano la valorizzazione (partner attuatori).

1

Il sussidio di Innosuisse serve a coprire i costi diretti di progetto dei partner di ricerca. Nella sua ordinanza sui sussidi Innosuisse può prevedere di concedere sussidi anche ai partner attuatori se ciò è necessario per la cooperazione internazionale nel settore dell'innovazione fondata sulla scienza.

1bis

2

I sussidi sono accordati soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni: a.

abrogata

d.

i partner attuatori partecipano al progetto con prestazioni proprie o con prestazioni a favore dei partner di ricerca nella misura del 40­60 per cento dei costi diretti complessivi del progetto.

In singoli casi Innosuisse può richiedere al partner attuatore una partecipazione inferiore al 40 percento se è adempiuta una delle seguenti condizioni: 2bis

3

a.

il progetto presenta rischi di realizzazione elevati e nel contempo un potenziale di successo economico superiore alla media o di utilità sociale elevato;

b.

dai risultati attesi possono potenzialmente trarre beneficio non solo il partner attuatore ma anche un'ampia cerchia di utenti non coinvolti nel progetto;

c.

al momento della concessione del sussidio il partner attuatore non è finanziariamente in grado di partecipare al progetto nella misura richiesta, ma presenta RS 420.2

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un potenziale di successo per la realizzazione dei risultati del progetto superiore alla media.

d.

il progetto si svolge nell'ambito di un programma d'impulso di durata limitata di cui all'articolo 7 capoverso 3.

In singoli casi può richiedere al partner attuatore una partecipazione superiore al 60 per cento se è adempiuta una delle seguenti condizioni: 2ter

a.

il progetto presenta rischi di realizzazione bassi e nel contempo un potenziale di successo economico superiore alla media per il partner attuatore;

b.

la capacità economica del partner attuatore o le caratteristiche del progetto giustificano una partecipazione più elevata; ciò si verifica in particolare quando il partner attuatore non finanzia totalmente la sua partecipazione perché riceve altri sussidi.

Può promuovere progetti d'innovazione realizzati da partner di ricerca senza partner attuatori qualora presentino un potenziale innovativo importante ma non ancora sufficientemente definito.

3

Può promuovere progetti d'innovazione di giovani imprese se i lavori di progetto sono necessari per preparare il loro primo ingresso sul mercato. Il sussidio di Innosuisse serve a coprire parzialmente o interamente sia i costi diretti di progetto a carico delle giovani imprese sia i costi per prestazioni di terzi. Innosuisse stabilisce i criteri per determinare l'importo delle prestazioni proprie delle giovani imprese nella sua ordinanza sui sussidi. Nel farlo tiene conto in particolare dei criteri di cui ai capoversi 2bis e 2ter.

3bis

Promuove in particolare i progetti di cui ai capoversi 1, 3, 3 bis e 4 che contribuiscono all'utilizzo sostenibile delle risorse.

5

Art. 20

Promozione dell'imprenditorialità fondata sulla scienza

Innosuisse può sostenere lo sviluppo e il rafforzamento dell'imprenditorialità fondata sulla scienza mediante provvedimenti di formazione e di sensibilizzazione nonché offerte di informazione e di consulenza per le persone che intendono costituire o hanno costituito un'impresa, intendono acquisirne una o vogliono riorganizzare la propria impresa.

1

Può sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza mediante: 2

a.

l'accompagnamento operativo delle giovani imprese e dei loro fondatori;

b.

provvedimenti per favorire l'ingresso nei mercati internazionali attraverso la partecipazione a programmi di internazionalizzazione o a fiere internazionali;

c.

sussidi a organizzazioni, istituzioni o persone che sostengono lo sviluppo e la costituzione di giovani imprese;

d.

offerte di informazione e di consulenza.

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Definisce i fornitori di prestazioni per i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera a mediante una procedura di selezione e tiene un elenco accessibile al pubblico dei fornitori selezionati.

3

Art. 20a

Promozione delle persone altamente qualificate

Innosuisse può sostenere persone altamente qualificate provenienti da centri di ricerca universitari e da centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo nonché da piccole e medie imprese nell'acquisire competenze nel settore dell'innovazione.

1

2

A tal fine può concedere sussidi affinché queste persone abbiano la possibilità di: a.

condurre studi di fattibilità o progetti simili;

b.

partecipare a prestigiosi programmi di formazione continua;

c.

partecipare a programmi di scambio per promuovere l'interazione tra scienza e pratica.

I sussidi possono essere versati alla persona altamente qualificata per coprire i costi diretti di progetto, le tasse di partecipazione o le spese di mantenimento oppure, in caso di programmi di scambio, al suo datore di lavoro per coprire i costi di mantenimento del salario. Possono essere versati anche sotto forma di borse di studio o mutui senza interessi.

3

I sussidi sono accordati soltanto se l'obiettivo di promozione non può essere raggiunto nell'ambito di un progetto d'innovazione di cui all'articolo 19 o di un provvedimento di cui all'articolo 20 capoverso 1 o 2.

4

Art. 21

Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie e della trasmissione delle informazioni

Innosuisse può sostenere la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie mediante: 1

a.

la promozione dell'interazione tra gli operatori dell'innovazione fondata sulla scienza con l'obiettivo di stimolare la nascita di progetti d'innovazione;

b.

provvedimenti per piccole e medie imprese volti a potenziare la loro forza innovativa, come il mentorato per l'innovazione, offerte di formazione continua o piattaforme di scambio;

c.

misure di sostegno per chiarire aspetti riguardanti la proprietà intellettuale;

d.

misure di coordinamento e di formazione nell'ambito dello svolgimento dei progetti d'innovazione di cui all'articolo 19.

Può definire, mediante una procedura di selezione, i fornitori delle prestazioni di mentorato di cui al capoverso 1 lettera b e tenere un elenco accessibile al pubblico dei fornitori selezionati.

2

Nel suo ambito di competenza può promuovere l'informazione sulle possibilità di promozione a livello nazionale e internazionale e sulla presentazione di domande di 3

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sussidio, in particolare mediante sussidi a terzi che propongono queste offerte di informazione.

Art. 22

Cooperazione internazionale nel settore dell'innovazione

Innosuisse può promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'innovazione fondata sulla scienza.

1

Nell'ambito dei suoi strumenti di cui agli articoli 19­21 può avviare cooperazioni con organizzazioni od organismi di promozione esteri.

2

Può partecipare ad attività di promozione ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 lettera c.

3

Art. 22a Cooperazione con altri organi di ricerca Nell'ambito dei suoi strumenti di cui agli articoli 19­21 può attuare provvedimenti di promozione comuni insieme ad altri organi di ricerca.

1

Le parti interessate disciplinano le modalità di attuazione e le condizioni di promozione all'interno di regolamenti comuni.

2

Art. 23 cpv. 1bis e 2 Se per i centri di competenza per la tecnologia sostenuti dalla Confederazione (art. 15 cpv. 3 lett. c) si prevede di fissare un'aliquota massima di sussidio più elevata rispetto a quella per gli altri centri di ricerca universitari e per i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, il Consiglio federale presenta una proposta in tal senso contestualmente al limite di spesa di cui all'articolo 36 lettera c.

1bis

2

Per il resto il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.

Art. 29 cpv. 1 lett. b e c Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: 1

b.

sussidi alle seguenti istituzioni per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali: 1. centri di ricerca universitari, 2. centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, 3. altre istituzioni a scopo non lucrativo che svolgono ricerca in un settore specifico o che partecipano ad attività di ricerca;

c.

sussidi alle istituzioni di cui alla lettera b per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca o per attività di ricerca specifiche all'estero condotte al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; può esigere

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che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni proprie nell'interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione; Art. 55 cpv. 3 Il CSS disciplina la sua organizzazione e la sua gestione in un'ordinanza. Tale ordinanza è soggetta all'approvazione del Consiglio federale.

3

II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica di un altro atto normativo La legge del 17 giugno 20164 su Innosuisse è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 e 4 Essa gestisce la promozione dell'innovazione secondo gli articoli 18 capoversi 1 e 2 nonché 19­23 LPRI.

2

Nel suo ambito di competenza, essa fornisce informazioni sui programmi nazionali e internazionali e sulla presentazione di domande di sussidio. A tal fine può elaborare offerte di informazione insieme a terzi.

4

Art. 4

Partecipazione a soggetti giuridici

Nei limiti fissati dagli obiettivi strategici del Consiglio federale, Innosuisse può partecipare a soggetti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato a scopo non lucrativo.

Art. 6 cpv. 2, dal secondo al quarto periodo ... Esso li nomina periodicamente per un mandato di quattro anni, che può rinnovare.

Il mandato di un membro del consiglio d'amministrazione dura al massimo otto anni, mentre quello del presidente al massimo 12 anni, tenendo conto di un eventuale mandato svolto in quanto membro del consiglio d'amministrazione. Il Consiglio federale può revocare il mandato a membri del consiglio d'amministrazione per gravi motivi.

2

Art. 8 cpv. 2 lett. b, bbis e c 2

Ha in particolare i seguenti compiti: b.

prende decisioni nell'ambito di cui all'articolo 3 capoverso 4 della presente legge nonché all'articolo 21 capoverso 1 lettere b­c e capoverso 3 LPRI5;

bbis. decide sull'entrata nel merito delle domande di promozione nei settori di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3; se le domande sono formalmente inammissibili o manifestamente incomplete non entra nel merito e notifica l'esito tramite decisione; c.

4 5

prepara le basi per le decisioni del Consiglio dell'innovazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 e, in caso di entrata nel merito delle domande, gli sotto-

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pone una proposta tenendo conto dei mezzi finanziari disponibili; se il Consiglio dell'innovazione non si allinea alla proposta e non si raggiunge alcun accordo, la direzione sottopone le divergenze al consiglio d'amministrazione.

Art. 9 cpv. 4 I membri sono nominati per una durata di quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato. Il mandato di un membro del Consiglio dell'innovazione dura al massimo otto anni.

4

Art. 10 cpv. 1 lett. a e c 1

Il Consiglio dell'innovazione: a.

decide in merito alle domande di promozione nei settori di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3, purché la decisione non sia affidata a un altro organo; se le sue decisioni differiscono dalle proposte della direzione di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera c, gliene presenta la motivazione;

c.

seleziona i fornitori di prestazioni di cui agli articoli 20 capoverso 3 e 21 capoverso 2 LPRI6;

Art. 19 cpv. 3 In casi eccezionali e per un periodo limitato il Consiglio federale può autorizzare il superamento dell'aliquota massima di cui al capoverso 2 qualora gli oneri non iscritti nel bilancio di Innosuisse per i sussidi di promozione dell'innovazione giustifichino questa misura.

3

Art. 23 lett. bbis, bter e c Il consiglio d'amministrazione stabilisce nell'ordinanza sui sussidi in particolare: bbis. i casi in cui possono essere versati sussidi ai partner attuatori in virtù dell'articolo 19 capoverso 1bis LPRI7; bter. i criteri per determinare l'importo delle prestazioni proprie delle giovani imprese secondo l'articolo 19 capoverso 3bis LPRI; c.

6 7

la procedura di selezione dei fornitori di prestazioni secondo gli articoli 20 capoverso 3 e 21 capoverso 2 LPRI;

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