FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili Proroga e modifica del 9 agosto 2021 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 20 agosto 2013, del 28 marzo 2014, del 27 maggio 2016, del 22 novembre 2016, del 14 novembre 2017, del 15 marzo 2018, del 24 marzo 2020 e del 13 agosto 20201 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei mobili, è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Integrazione contratto 2021 del 7 dicembre 2020 Art. 1 Aumenti di salari minimi I nuovi salari minimi secondo l'appendice del CCL sono applicabili.

Art. 2 Giorno di vacanze ulteriore per il 2021 I lavoratori hanno diritto ad un giorno di vacanze ulteriore per il 2021. Le vacanze stabiliti all'interno del CCL attuale (art. 20) mantengono la propria validità per il 2021 e le attuali condizioni restano invariate.

Il CCL è modificato come segue:

1

FF 2013 6063, 2014 2827, 2016 4119 7829, 2017 6615, 2018 1265, 2020 2553 6153

2021-2676

FF 2021 1861

FF 2021 1861

Appendice

Modello di livello salariale Orario di lavoro: 178 ore Cat.

art. 6 CCL

Professionisti Professionisti con attestato A1 professionale (APF) ecc.

Professionisti con certificato A2 di capacità (CFC) ecc.

Lavoratori con Certificato B1 federale di formazione pratica (CFP), praticanti ecc.

Collaboratrici e collaboratori senza qualifica Collaboratrici et collabora- B2 tori senza qualifica che vengono impiegati come collaboratori ausiliari

2/4

18° anno di età

19° anno di età

Salario mese

Salario mese

ora

ora

20° anno di età 1° anno di esperienza Salario mese ora

2° anno di esperienza Salario mese ora

3° anno di esperienza Salario mese ora

4° anno di esperienza Salario mese ora

dal 5° anno di esperienza Salario mese ora

4 334.­

24.35 4 543.­

25.52 4 752.­

26.70 5 013.­

28.16 5 274.­

29.63

4 092.­

22.99 4 185.­

23.51 4 324.­

24.29 4 417.­

24.81 4 556.­

25.60 4 696.­

26.38

3 825.­

21.49 3 825.­

21.49 3 907.­

21.95 3 990.­

22.42 4 073.­

22.88 4 156.­

23.35 4 239.­

23.81

3 615.­

20.31 3 615.­

20.31 3 689.­

20.72 3 800.­

21.35

FF 2021 1861

III Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

9 agosto 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3/4

FF 2021 1861

4/4