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Decreto federale che stanzia un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 20212027 del 3 marzo 2021
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 43 lettera b della legge del 21 marzo 20032 sulla promozione dell'alloggio; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 20203, decreta:
Art. 1 Per promuovere un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati è stanziato un credito quadro di 1700 milioni di franchi destinato a finanziare impegni eventuali.
1
Il credito quadro di cui al capoverso 1 può essere impiegato in particolare per accordare: 2
3
a.
fideiussioni della Confederazione per prestiti della Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni;
b.
fideiussioni al regresso della Confederazione a favore della Cooperativa di fideiussione ipotecaria delle società svizzere per la costruzione di abitazioni.
Il credito quadro è valido dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2027.
Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di fissare il prossimo credito quadro (a partire dal 1° gennaio 2028) in modo tale che il volume delle fideiussioni non aumenti più rapidamente del numero di economie domestiche.
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RS 101 RS 842 FF 2020 6601
2021-0895
FF 2021 716
Stanzia un credito quadro per impegni eventuali nella promozione dell'alloggio per il periodo 20212027. DF
FF 2021 716
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2020
Consiglio degli Stati, 3 marzo 2021
Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
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