FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

21.019 Messaggio concernente la modifica della legge sull'IVA del 24 settembre 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge sull'IVA.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2017 M 16.3431 Nessuna imposta sul valore aggiunto su compiti sussidiati (S 20.9.16, CET-S; N 8.3.17) 2019 M 17.3657 Abolizione della differenza di aliquota IVA tra associazioni culturali e sportive (N 13.3.19, Page; S 18.9.19) 2019 M 18.3540 Assoggettare all'IVA le piattaforme on line per gli acquisti effettuati dall'estero verso la Svizzera (S 24.9.18, Vonlanthen; N 13.3.19) 2021 M 18.4194 Imposta sul valore aggiunto applicata a operatori turistici esteri (S 16.12.21, Stöckli; N 31.5.2021) 2021 M 18.4363 Imposta sul valore aggiunto applicata a operatori turistici esteri (N 17.12.21, von Siebenthal; S 9.6.2021) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 settembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2021-3172

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Compendio Il presente progetto permette di attuare diversi interventi parlamentari nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). I punti cardine del progetto riguardano la riscossione dell'IVA da parte delle piattaforme di vendita per corrispondenza e l'obbligo di fornire informazioni a cui saranno sottoposte tutte le piattaforme elettroniche. Inoltre, il progetto prevede semplificazioni per le piccole e medie imprese (PMI), ad esempio l'adesione volontaria al rendiconto annuale, e misure volte a contrastare le frodi.

Situazione iniziale La legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA), integralmente riveduta, è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. La revisione parziale della LIVA, adottata dal Parlamento il 30 settembre 2016, mirava in particolare a ridurre gli svantaggi concorrenziali legati all'IVA subiti dalle imprese sul territorio svizzero. Tuttavia, poiché l'economia è soggetta a una continua evoluzione, si rendono nuovamente necessari altri adeguamenti. La presente revisione parziale permette di attuare interventi parlamentari, semplificazioni per le PMI e misure volte a contrastare le frodi.

Contenuto del progetto Il progetto contiene diverse modifiche della LIVA, segnatamente nell'ambito dell'assoggettamento, del rendiconto e della garanzia dell'imposta. Per quanto concerne la vendita per corrispondenza, la novità consiste nel fatto che ora sono considerate fornitori della prestazione le piattaforme elettroniche come i mercati virtuali e non più le imprese che distribuiscono i loro prodotti tramite queste piattaforme. Con questa misura viene attuata la richiesta della mozione Vonlanthen (18.3540 «Assoggettare all'IVA le piattaforme on line per gli acquisti effettuati dall'estero verso la Svizzera») trasmessa dal Parlamento. Se le piattaforme o le imprese di vendita per corrispondenza si sottraggono all'assoggettamento, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può ordinare un divieto delle loro importazioni o distruggere gli invii, nonché pubblicare, a tutela dei clienti, i nomi delle imprese inadempienti. Per ridurre l'onere amministrativo delle imprese, il progetto prevede inoltre l'introduzione del rendiconto annuale con pagamento di acconti. Tra le misure a garanzia dell'imposta devono essere previsti, da un lato, l'assoggettamento del commercio di diritti di emissione e
diritti analoghi all'imposta sull'acquisto e, dall'altro, la possibilità di esigere, in determinati casi, che un membro dell'organo incaricato della gestione degli affari di una persona giuridica presti garanzie. Infine, il progetto attua le mozioni 16.3431 «Nessuna imposta sul valore aggiunto su compiti sussidiati» depositata dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, 17.3657 «Abolizione della differenza di aliquota IVA tra associazioni culturali e sportive» depositata dal consigliere nazionale Page, le due mozioni identiche 18.4194 e 18.4363 «Imposta sul valore aggiunto applicata a operatori turistici esteri» depositate rispettivamente dai consiglieri nazionali Stöckli e Von Siebenthal, nonché le mozioni 18.4205 «Riduzione dell'aliquota IVA per i prodotti destinati all'igiene intima femminile» depositata dal consigliere nazionale Maire e 19.3892 «Basta ostacoli fiscali alle cure coordinate dei

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medici di famiglia» depositata dalla consigliera nazionale Humbel, che il Consiglio federale ha proposto di accogliere.

Nel complesso il progetto comporta maggiori entrate annue stimate approssimativamente ad alcune decine di milioni di franchi. Questa stima non prende in considerazione la diminuzione di entrate, non quantificabili, risultanti dall'attuazione della mozione 16.3431 depositata dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati. Le ripercussioni finanziarie più importanti sono determinate dall'imposizione delle piattaforme elettroniche di vendita per corrispondenza, che dovrebbe generare un aumento del gettito stimato a circa 75 milioni di franchi.

Il progetto ha un effetto leggermente positivo per i Cantoni e i Comuni, poiché d'ora in poi tutti gli impieghi di fondi che essi designeranno esplicitamente come sussidi saranno considerati tali anche ai fini dell'IVA.

Le economie domestiche private sono interessate solo in parte, e perlopiù in misura marginale, dal progetto. Quest'ultimo ha effetti positivi minimi sull'economia nazionale. A beneficiare del progetto saranno le imprese svizzere del commercio al dettaglio e le imprese svizzere di vendita per corrispondenza, poiché gli svantaggi legati all'IVA che esse subivano rispetto ai loro concorrenti esteri saranno in gran parte eliminati. Non si può tuttavia escludere che alcune imprese non effettueranno più forniture verso la Svizzera e vi saranno pertanto restrizioni nell'ambito del traffico transfrontaliero di merci verso il territorio svizzero.

L'imposizione delle piattaforme elettroniche e il rendiconto annuale richiedono termini di entrata in vigore adeguati.

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Indice Compendio

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Situazione iniziale 1.1 Necessità di agire e obiettivi 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 1.4 Interventi parlamentari Procedura di consultazione 2.1 Risultati della procedura di consultazione 2.1.1 Principio dell'imposizione delle piattaforme 2.1.2 Misure amministrative nei confronti delle piattaforme 2.1.3 Obbligo per le piattaforme di fornire informazioni 2.1.4 Estensione dell'imposta sull'acquisto alle prestazioni «business to business» di imprese estere 2.1.5 Assoggettamento all'imposta sull'acquisto per il trasferimento di diritti di emissione e simili 2.1.6 Sussidi ­ presunzione legale 2.1.7 Possibile rinuncia alla rappresentanza fiscale per imprese estere 2.1.8 Adesione volontaria al rendiconto annuale con pagamento di acconti 2.1.9 Prestazioni eseguite da agenzie di viaggio 2.1.10 Aliquota ridotta per i prodotti destinati all'igiene mestruale 2.1.11 Esclusione dall'imposta per la partecipazione attiva a manifestazioni culturali 2.1.12 Esclusione dall'imposta per prestazioni di cure coordinate in ambito medico 2.1.13 Responsabilità degli organi incaricati della gestione degli affari nei fallimenti seriali 2.1.14 Esportazione nel traffico turistico 2.1.15 Esenzione fiscale, se vengono eseguite solo prestazioni escluse dall'imposta 2.1.16 Abolizione dell'esenzione fiscale per prestazioni di trasporto eseguite esclusivamente all'estero 2.1.17 Definizione del destinatario della prestazione 2.1.18 Imposizione di gruppo 2.1.19 Luogo della prestazione di organizzatori di manifestazioni 2.1.20 Sede della rappresentanza fiscale in Svizzera 2.1.21 Indicizzazione 2.1.22 Servizio riservato secondo la legge sulle poste

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15 15 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23

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2.2

3

2.1.23 Correzione del livello normativo per l'esenzione dall'imposta per cifre d'affari realizzate mediante operazioni con oro e leghe d'oro 2.1.24 Modifica dell'OIVA: procedura di notifica per il trasferimento dei diritti di emissione e simili Apprezzamento dei risultati della procedura di consultazione 2.2.1 Principio dell'imposizione delle piattaforme 2.2.2 Misure amministrative nei confronti delle piattaforme 2.2.3 Obbligo per le piattaforme di fornire informazioni 2.2.4 Estensione dell'imposta sull'acquisto alle prestazioni «business to business» di imprese estere 2.2.5 Assoggettamento all'imposta sull'acquisto per il trasferimento di diritti di emissione e simili 2.2.6 Sussidi ­ presunzione legale 2.2.7 Possibile rinuncia alla rappresentanza fiscale per imprese estere 2.2.8 Adesione volontaria al rendiconto annuale con pagamento di acconti 2.2.9 Prestazioni eseguite da agenzie di viaggio 2.2.10 Aliquota ridotta per i prodotti destinati all'igiene mestruale 2.2.11 Esclusione dall'imposta per la partecipazione attiva a manifestazioni culturali 2.2.12 Esclusione dall'imposta per le prestazioni di cure coordinate in ambito medico 2.2.13 Responsabilità degli organi incaricati della gestione degli affari nei fallimenti seriali 2.2.14 Esportazione nel traffico turistico 2.2.15 Esenzione fiscale se vengono eseguite solo prestazioni escluse dall'imposta 2.2.16 Abolizione dell'esenzione fiscale di prestazioni di trasporto eseguite esclusivamente all'estero 2.2.17 Definizione del destinatario della prestazione 2.2.18 Imposizione di gruppo 2.2.19 Luogo della prestazione di organizzatori di manifestazioni 2.2.20 Correzione del livello normativo per l'esenzione dall'imposta per cifre d'affari realizzate mediante operazioni con oro e leghe d'oro 2.2.21 Modifica dell'OIVA: procedura di notifica per il trasferimento dei diritti di emissione e simili

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 3.1 Imposizione delle piattaforme 3.1.1 Situazione giuridica attuale relativa alla vendita per corrispondenza in Svizzera 3.1.2 Lavori dell'OCSE

23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 5 / 74

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3.1.3

3.2 3.3

Cessione di beni facilitata da un'interfaccia elettronica all'interno dell'UE 3.1.4 «Gig economy» e «sharing economy» (economia della condivisione) Assoggettamento all'imposta sull'acquisto per il trasferimento di diritti di emissione e simili Rappresentante fiscale per le imprese estere

31 32 32 34

4

Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.2 Compatibilità tra compiti e finanze 4.2.1 Nell'ottica dei contribuenti 4.2.2 Nell'ottica della Confederazione (AFC) 4.2.3 Nell'ottica dei consumatori 4.3 Attuazione

34 34 38 38 38 38 38

5

Commento ai singoli articoli

39

6

Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per i contribuenti 6.1.1 Ripercussioni dell'attuazione della mozione Vonlanthen 18.3540 relativa all'imposizione delle piattaforme 6.1.2 Ripercussioni del rendiconto annuale 6.1.3 Ripercussioni dell'attuazione della mozione CET-S 16.3431 relativa ai sussidi 6.2 Ripercussioni per la Confederazione 6.2.1 Ripercussioni finanziarie 6.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 6.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 6.4 Ripercussioni sull'economia 6.5 Ripercussioni sulle economie domestiche 6.6 Ripercussioni sull'ambiente 6.7 Ripercussioni sulle assicurazioni sociali

61 61

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.1.1 Condizioni per una limitazione della garanzia della proprietà 7.1.2 La proprietà è in capo all'impresa estera di vendita per corrispondenza 7.1.3 La proprietà è in capo ai clienti svizzeri 7.1.4 Rinuncia a sentire i destinatari 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7.3 Forma dell'atto

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7

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7.4 7.5 7.6

Subordinazione al freno alle spese Delega di competenze legislative Protezione dei dati

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) (Disegno)

72 72 73 FF 2021 2364

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Nonostante l'introduzione, il 1° gennaio 2019, della regolamentazione della vendita per corrispondenza (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge del 12 giugno 20091 sull'IVA; [LIVA]), una parte consistente dei consumi continua a non soggiacere all'imposta, perché si presume che non tutte le imprese di vendita per corrispondenza estere che adempiono le condizioni per l'assoggettamento siano realmente iscritte nel registro dei contribuenti. Questa situazione si ripercuote sulle casse federali e sugli offerenti nazionali di prodotti analoghi, i quali non possono sottrarsi al pagamento dell'IVA.

Considerando le piattaforme quali fornitori di prestazioni, analogamente a quanto richiesto dalla mozione Vonlanthen 18.3540, si garantisce la parità di trattamento ai fini dell'IVA fra imprese di vendita per corrispondenza sul territorio svizzero e quelle all'estero (di seguito si utilizza il termine «piattaforma» indipendentemente dal fatto che si tratti di una piattaforma elettronica in senso tecnico o di una persona assoggettata all'imposta, ovvero la persona che gestisce la piattaforma). Inoltre, per gli operatori economici e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è meno dispendioso iscrivere nel registro dei contribuenti le piattaforme quali persone assoggettate all'imposta anziché le singole numerose imprese di vendita per corrispondenza.

Del resto, vi è tuttora la necessità di apportare semplificazioni per i contribuenti e, in parte, anche per l'AFC. Tra le misure proposte, l'introduzione del rendiconto annuale è quella che produce la semplificazione maggiore. Gli sgravi amministrativi sono importanti soprattutto per le imprese che applicano il metodo di rendiconto effettivo.

Esse dovranno infatti determinare la cifra d'affari realizzata e l'imposta precedente deducibile soltanto una volta anziché quattro volte all'anno. Per le imprese che allestiscono il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, l'effetto di semplificazione è nettamente minore, dato che attualmente esse devono allestire il rendiconto soltanto due volte all'anno e determinare unicamente la cifra d'affari. Un'ulteriore semplificazione è prevista per le agenzie di viaggio. Mentre oggi, in caso di viaggi all'estero, è necessario scomporre le singole componenti del viaggio ai fini dell'IVA e valutarle singolarmente secondo
il loro contenuto, in futuro a tutte le prestazioni di servizi eseguite dalle agenzie di viaggio si applicherà il principio del luogo del prestatore. Le prestazioni eseguite dalle agenzie di viaggio sono esenti dall'imposta se sono realizzate all'estero o se sono esenti dall'imposta secondo l'articolo 23 LIVA, qualora fossero eseguite da persone che non sono agenzie di viaggio.

Inoltre, negli ultimi anni l'AFC ha dovuto occuparsi di un numero sempre maggiore di «falliti seriali», ovvero di imprese dotate di un capitale minimo, perlopiù società a garanzia limitata, che rimangono attive sul mercato per un breve periodo, praticando spesso prezzi particolarmente bassi. Non appena si viene a sapere che non pagano le 1

RS 641.20

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fatture e non versano i contributi sociali e le imposte, queste imprese dichiarano fallimento. Poco tempo dopo, gli stessi soci costituiscono nuove imprese con il medesimo scopo sociale e ripetono il medesimo meccanismo.

Anche l'introduzione dell'assoggettamento generale all'imposta sull'acquisto mira a prevenire gli abusi nel trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell'elettricità e di diritti, certificati e attestati analoghi.

La mozione 16.3431 depositata dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) deve essere attuata tramite una finzione giuridica, secondo cui i mezzi finanziari versati da una collettività pubblica sono considerati sussidi o contributi di diritto pubblico ai fini dell'IVA, se questa collettività pubblica li designa esplicitamente come tali nei confronti del beneficiario. La finzione giuridica rafforza in maniera significativa la certezza del diritto nell'ambito dei sussidi e dei contributi di diritto pubblico.

Infine, oltre alle mozioni Vonlanthen e CET-S, devono essere attuate altre mozioni (cfr. n. 1.4).

Alcune disposizioni della LIVA saranno oggetto di modifica anche nel quadro della revisione totale della legge sulle dogane attualmente in corso. Il relativo progetto di legge, che sarà posto in votazione finale dopo la presente revisione parziale della LIVA, dovrà includere le opportune disposizioni di coordinamento.

1.2

Alternative esaminate e opzione scelta

Oltre alle misure da attuare descritte al numero 1.1, in altri ambiti d'intervento sono state esaminate e poi respinte le misure indicate di seguito.

Misura

Motivo per cui la misura è stata respinta

Diminuzione del limite di cifra d'affari determinante per l'assoggettamento al fine di ridurre le distorsioni della concorrenza (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA).

Solo nel 2010 il limite era stato fissato in generale a 100 000 franchi. Inoltre l'iniziativa parlamentare Hess (17.479), nel frattempo liquidata, e la mozione Burgherr (20.4590), nel frattempo respinta, chiedevano di aumentare il limite.

Diminuzione del limite di cifra d'affari di 150 000 franchi determinante per l'esenzione dall'assoggettamento delle associazioni senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico e delle istituzioni di utilità pubblica (art. 10 cpv. 2 lett. c LIVA).

Benché le distorsioni siano talvolta considerevoli, dal punto di vista politico nel settore del volontariato lo sgravio amministrativo è prioritario. Le Commissioni dell'economia e dei tributi di entrambe le Camere hanno dato seguito all'iniziativa parlamentare Feller (17.448), che chiedeva un aumento del limite.

Sistema della scissione dei pagamenti («split payment») per la lotta alle perdite

Almeno per il momento, il sistema della scissione dei pagamenti si sta rivelando 9 / 74

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Misura

Motivo per cui la misura è stata respinta

fiscali: secondo questo sistema, nelle operazioni di pagamento l'importo è suddiviso fra una parte relativa alla prestazione eseguita e una relativa all'IVA dichiarata su tale prestazione. L'intermediario finanziario (la banca con sede in Svizzera del fornitore della prestazione) calcola l'IVA sul pagamento in entrata e la trasferisce su un conto bancario bloccato del fornitore della prestazione o direttamente all'AFC; accredita quindi la parte restante della controprestazione sul conto del fornitore della prestazione.

impossibile o molto difficile da attuare.

Inoltre, si può eludere facilmente eseguendo le operazioni in contanti. Un simile sistema potrebbe incontrare delle resistenze da parte degli intermediari finanziari, dal momento che questi dovrebbero sostenere l'onere amministrativo principale, anche se probabilmente trasferirebbero almeno una parte dei loro costi ai fornitori della prestazione. Anche questi ultimi dovrebbero pertanto accollarsi costi amministrativi più elevati e non avrebbero alcun interesse a usufruire di un simile sistema.

Introduzione dell'imposizione delle piattaforme anche nell'ambito della «gig economy» e della «sharing economy», soprattutto nel settore dei trasporti e in quello alberghiero.

Si è rinunciato a una tale misura perché finora non è stato promosso alcun approccio al riguardo né in seno all'Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) né nell'Unione europea (UE). Viene però introdotto l'obbligo di fornire informazioni per tutte le piattaforme elettroniche, in modo da consentire l'identificazione degli offerenti professionisti che propongono le loro prestazioni su tali piattaforme.

Allestimento elettronico da parte dell'AFC del rendiconto annuale del contribuente.

Affinché sia possibile attuare questa misura, le imprese dovrebbero elaborare i loro dati contabili in modo dettagliato. In tal caso il rendiconto potrebbe essere compilato dalle imprese stesse, per le quali non vi sarebbe dunque alcun valore aggiunto.

Abolizione del divieto di utilizzazione secondo l'articolo 104 capoverso 3 LIVA. Tale possibilità è stata esaminata a seguito della raccomandazione del Controllo federale delle finanze.

L'abolizione del divieto di utilizzazione, introdotto nel 2010, sarebbe contraria al diritto di rango superiore (art. 32 della Costituzione federale2 [Cost.]; art. 6 della Convenzione del 4 novembre 19503 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [CEDU];

2 3

RS 101 RS 0.101

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Misura

Motivo per cui la misura è stata respinta

art. 14 del Patto del 16 dicembre 19664 relativo ai diritti civili e politici).

Abolizione della soglia minima di 5 franchi per l'ammontare dell'imposta sull'importazione di invii provenienti dall'estero (art. 1 lett. d dell'ordinanza del DFF del 2 aprile 20145 concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante).

Questa misura avrebbe comportato un onere supplementare considerevole soprattutto per la Posta. Si dovrebbe innanzitutto acquisire un'esperienza sufficiente con la regolamentazione della vendita per corrispondenza introdotta nel 2019. Inoltre, la riscossione dell'IVA tramite le piattaforme di vendita per corrispondenza dovrebbe offrire un migliore rapporto tra costi e benefici.

Diminuzione del limite di 10 000 franchi determinante l'assoggettamento all'imposta sull'acquisto per i non contribuenti (art. 45 cpv. 2 lett. b LIVA).

La misura non viene attuata perché l'imposta sull'acquisto per le prestazioni eseguite a favore dei consumatori finali («business to consumer») ha perso d'importanza a causa dell'assoggettamento, introdotto nel 2018, delle imprese estere a partire dal primo franco di cifra d'affari realizzata sul territorio svizzero.

Assoggettamento della collettività pubblica nel suo insieme anziché dei suoi servizi (art. 12 LIVA).

Questa misura avrebbe comportato un onere supplementare per le collettività pubbliche poiché l'imposta dovuta per la collettività pubblica nel suo insieme è difficile da determinare. Generalmente le collettività pubbliche sono assoggettate all'imposta soltanto per poche prestazioni. Per questo motivo è tuttora opportuno iscrivere nel registro dei contribuenti le singole unità organizzative e non la collettività pubblica nel suo insieme.

Le prestazioni effettuate tra le collettività pubbliche non determinano l'assoggettamento all'imposta. Anche la messa a disposizione di personale ad altre collettività pubbliche è esclusa dall'imposta. Si è esaminato se questo trattamento privilegiato rispetto a soggetti diversi dalle collettività pubbliche debba essere

Sia in occasione della revisione totale del 2010 che in quella parziale del 2018 l'esclusione dall'imposta per le collettività pubbliche è stata estesa. Questa misura è contraria a una limitazione. Un'ulteriore estensione comporterebbe uno svantaggio ancora maggiore per i privati rispetto a oggi e pertanto deve essere respinta.

4 5

RS 0.103.2 RS 641.204

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Misura

Motivo per cui la misura è stata respinta

esteso o limitato (art. 21 cpv. 2 n. 28 e 28bis LIVA).

Le prestazioni eseguite sul territorio svizzero per imprese assoggettate all'imposta non dovrebbero essere gravate da imposta. Si introdurrebbe un sistema simile a quello dell'imposta sulla cifra d'affari, sostituita dall'IVA all'inizio del 1995. Un sistema di questo tipo limiterebbe l'impegno di liquidità dei contribuenti e ridurrebbe le perdite fiscali.

Questa misura determinerebbe un onere supplementare considerevole per i contribuenti, che dovrebbero sempre verificare se è possibile eseguire una prestazione non gravata da imposta. Inoltre, la fattispecie fiscale del consumo proprio dovrebbe essere reintrodotta. Infatti, se il destinatario utilizzasse la prestazione acquisita per eseguire prestazioni escluse dall'imposta, non sarebbe possibile correggere, come finora, la deduzione dell'imposta precedente, ma bisognerebbe dichiarare l'imposta sul consumo proprio. Una simile regolamentazione andrebbe presa in considerazione soltanto se l'AFC si trovasse di fronte a perdite su debitori molto elevate.

Uso obbligatorio del rendiconto elettronico

Questa misura può essere attuata dal Consiglio federale mediante la legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale.

Abolizione della procedura di reclamo (art. 83 LIVA)

L'80 per cento circa di tutte le procedure di reclamo si conclude con una decisione su reclamo. Soltanto nel 20 per cento circa dei casi la decisione su ricorso viene impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). In caso di attuazione di questa misura, le decisioni dell'AFC dovrebbero essere motivate in modo più dettagliato rispetto a quanto avviene attualmente. Si prevede anche un aumento delle spese per il personale dell'AFC e soprattutto del TAF.

Inoltre, le imprese dovrebbero sostenere costi supplementari, dato che la procedura di reclamo, contrariamente alla procedura dinanzi al TAF, è gratuita.

Abolizione delle esclusioni dall'imposta nel mercato monetario e dei capitali nonché nel settore assicurativo, se tecnicamente fattibile. Ciò sarebbe possibile per il contratto di commissione come

Diversamente da quanto avviene per i contratti di commissione, l'imposizione delle assicurazioni secondo la procedura usuale nell'ambito dell'IVA non è possibile. Inoltre, un'imposizione di questo

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Misura

Motivo per cui la misura è stata respinta

pure per le assicurazioni cose, del patrimonio e le riassicurazioni (art. 21 cpv. 2 n. 18 e 19 LIVA).

tipo andrebbe presa in considerazione soltanto nel caso in cui simultaneamente venissero abolite le tasse di bollo su questo genere di negozio giuridico, poiché altrimenti la stessa cifra d'affari sarebbe soggetta a imposizione due volte. Nel complesso risulterebbe un calo consistente del gettito fiscale, da un lato a causa dell'abolizione delle tasse di bollo, dall'altro perché non vi sarebbe più alcuna tassa occulta sulle transazioni all'estero.

Adeguamento delle definizioni di «fornitura» e «prestazione di servizi» alla direttiva 2006/112/CE6 (direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto).

Molte prestazioni di servizi relative a beni, come ad esempio la messa a disposizione per l'uso, sono considerate forniture ai sensi del diritto svizzero in materia di IVA. Ciò permette di risolvere difficili questioni di delimitazione esistenti nel diritto europeo, come quella concernente la quantità di «sostanza» che deve essere fornita insieme a una prestazione di servizi affinché possa essere considerata una fornitura.

Ai fini dell'attuazione della mozione 16.3431 depositata dalla CET-S («Nessuna imposta sul valore aggiunto su compiti sussidiati») sono state esaminate le seguenti misure alternative, poi respinte.

6 7 8

­

Riferimento alla legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi (LSu) o a leggi cantonali e comunali in materia di sussidi: in questa opzione l'AFC dovrebbe valutare se si tratta di sussidi in base ai criteri della LSu o secondo le leggi cantonali o comunali pertinenti. Inoltre questa misura rischierebbe di inasprire involontariamente la prassi, segnatamente nel caso in cui determinate condizioni formali della LSu non fossero adempiute.

­

Riferimento alla legge federale del 21 giugno 20198 sugli acquisti pubblici (LAPub) per cui sarebbero possibili due interpretazioni. Da un lato, si potrebbe trattare l'aggiudicazione di una commessa pubblica ai sensi della LAPub come una prestazione imponibile mentre il trasferimento di un compito pubblico con la concessione simultanea di sovvenzioni come un sussidio; dall'altro, sia l'aggiudicazione di una commessa pubblica sia il trasferimento di un compito pubblico potrebbero essere considerati prestazioni imponibili.

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28.11.2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347/1 dell'11.12.2006, pag. 1.

RS 616.1 RS 172.056.1

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Nessuna delle due opzioni è convincente. Da una parte, la delimitazione tra l'aggiudicazione di una commessa pubblica e il trasferimento di un compito pubblico è spesso vaga e, dall'altra, con l'imposizione di entrambi gli elementi citati si otterrebbe l'opposto di quanto auspicato dalla mozione.

­

Esclusione dall'imposta per l'esternalizzazione di compiti pubblici, ovvero di compiti prescritti dalla legge: la creazione di una nuova esclusione dall'imposta comporterebbe una riduzione della base di calcolo e renderebbe necessarie nuove delimitazioni. Si dovrebbe fare una distinzione tra il trasferimento di compiti pubblici e l'acquisto di prestazioni per le proprie esigenze e anche in questo caso potrebbero sorgere complesse questioni di delimitazione. Inoltre, a causa della nuova esclusione fiscale il consumo collettivo sarebbe soggetto a un'imposizione minore rispetto allo status quo e sarebbe quindi ancor più fortemente privilegiato del consumo individuale.

­

Restituzione dell'IVA gravante le prestazioni preliminari e gli investimenti delle collettività pubbliche: la restituzione potrebbe essere limitata alle prestazioni preliminari e agli investimenti utilizzati per eseguire attività in virtù della sovranità. Nondimeno, sarebbe anche possibile restituire quella parte di IVA che non è già stato possibile dedurre a titolo di imposta precedente. A seguito dell'esenzione dall'imposta il consumo collettivo non sarebbe più soggetto ad imposizione, o lo sarebbe solo in minima parte, e sarebbe quindi fortemente privilegiato rispetto al consumo individuale. Gli svantaggi concorrenziali per gli offerenti privati sarebbero particolarmente importanti se alla collettività pubblica venisse restituita anche l'imposta precedente sui beni e sulle prestazioni di servizi acquistati e utilizzati per eseguire prestazioni escluse dall'imposta. Inoltre, questa misura comporterebbe una grande mole di lavoro amministrativo per le collettività pubbliche e un'elevata perdita di gettito fiscale per le casse federali e la destinazione vincolata delle entrate dell'IVA.

­

Esenzione alla fonte per le collettività pubbliche: le collettività pubbliche potrebbero acquistare beni e prestazioni di servizi senza l'aggravio dell'IVA.

Tuttavia, per le imprese che eseguono prestazioni per le collettività pubbliche questa misura comporterebbe un onere supplementare rilevante. Tale onere risulterebbe particolarmente elevato se fossero possibili in esenzione d'imposta soltanto le prestazioni che le collettività pubbliche utilizzano per attività sovrane. Inoltre, anche in questo caso il consumo collettivo beneficerebbe di un trattamento fiscale privilegiato rispetto al consumo individuale e ne deriverebbero minori entrate fiscali pari a quelle risultanti dal modello di restituzione succitato.

­

Imposizione dei sussidi come controprestazione di terzi: dal punto di vista macroeconomico e della sistematica fiscale questa sarebbe la soluzione più opportuna perché da un lato semplificherebbe notevolmente il sistema fiscale; dall'altro, garantirebbe parità di trattamento fiscale tra il consumo collettivo e quello individuale. I sussidi permettono spesso di offrire prestazioni a prezzi più bassi. Per evitare di creare, con l'IVA, un incentivo a passare da controprestazioni di mercato imponibili a sussidi non imponibili, nella legislazione sull'IVA i sussidi dovrebbero essere trattati come controprestazioni di terzi al

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pari della controprestazione offerta a prezzo ridotto grazie al sussidio. In questo modo si avrebbe un'imposizione completa dei sussidi come parte della controprestazione sovvenzionata. Poiché tale soluzione non è auspicata dal punto di vista politico, contrariamente agli ordinamenti giuridici di altri Paesi, la legislazione svizzera sull'IVA non qualifica quasi mai i sussidi come controprestazioni imponibili di terzi. Di conseguenza, l'attenzione si è spostata sulla questione della possibile esistenza di un rapporto di prestazione tra la collettività pubblica e i beneficiari dei sussidi. Poiché l'imposizione dei sussidi in quanto controprestazione di terzi è contrario a quanto richiesto dalla mozione, questa misura è stata tralasciata.

­

1.3

Introduzione di una norma di delega nella legge secondo cui il Consiglio federale definisce i casi in cui, ai fini dell'IVA, si ha un indennizzo per compiti legali. In questo modo l'obiettivo della mozione potrebbe essere raggiunto, ma difficilmente il nostro Consiglio sarebbe in grado di stabilire in maniera esaustiva tali casi. Pertanto, permarrebbe l'attuale incertezza del diritto.

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il presente messaggio è stato annunciato nel messaggio del 29 gennaio 20209 sul programma di legislatura 2019­2023 e fa parte dell'obiettivo 1 ivi contenuto, secondo cui la Svizzera provvede all'equilibrio delle finanze federali e a un ordinamento finanziario stabile. Il preventivo 2021 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2022­2024 prevede l'approvazione del messaggio sulla riforma dell'IVA (vol. 2B, pag. 51)10.

1.4

Interventi parlamentari

Il presente messaggio attua le seguenti mozioni:

9 10

­

mozione CET-S 16.3431 (trasmessa) «Nessuna imposta sul valore aggiunto su compiti sussidiati», secondo cui i sussidi versati dalle collettività pubbliche non devono essere assoggettati all'IVA se questi sono orientati all'adempimento di compiti legali fondamentali;

­

mozione Page 17.3657 (trasmessa) «Abolizione della differenza di aliquota IVA tra associazioni culturali e sportive», che vuole escludere dall'imposta le tasse per la partecipazione attiva a manifestazioni culturali come già accade per le tasse di partecipazione a manifestazioni sportive;

FF 2020 1565, all. 1, pag. 1675.

Consultabile all'indirizzo: www.efv.admin.ch > Rapporti finanziari > Preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze.

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­

mozione Vonlanthen 18.3540 (trasmessa) «Assoggettare all'IVA le piattaforme on line per gli acquisti effettuati dall'estero verso la Svizzera». La mozione chiede di assoggettare all'IVA i mercati virtuali esteri e le piattaforme nel caso di forniture e prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero.

Tali misure devono creare condizioni di concorrenza eque per i commercianti svizzeri, prevenire abusi, ridurre le perdite nell'ambito delle vendite e delle prestazioni di servizi online dall'estero. Per quanto riguarda la fornitura di beni, la mozione sarà integralmente attuata. Non lo sarà invece in relazione alle prestazioni di servizi, da un lato perché l'imposizione dei servizi elettronici è garantita già oggi, dall'altro perché nell'ambito della «sharing economy» e della «gig economy» si tratta spesso di transazioni tra privati che non raggiungono la cifra d'affari determinante per l'assoggettamento. Sarebbe incompatibile con il principio della parità di trattamento se le stesse prestazioni tra le stesse persone fossero assoggettati all'IVA nel caso in cui fossero eseguite tramite una piattaforma, ma non lo fossero al di fuori di essa. Tuttavia, il progetto di legge prevede l'obbligo di fornire informazioni per tutte le piattaforme elettroniche al fine di identificare le persone che, con l'ausilio delle stesse, superano il limite di cifra d'affari che fa scattare l'obbligo d'assoggettamento e diventano perciò contribuenti IVA, ad esempio offrendo in locazione case di vacanza che fruttano loro una cifra d'affari di oltre 100 000 franchi all'anno. Poiché queste persone sono generalmente domiciliate sul territorio svizzero, l'AFC può e deve far valere l'obbligo fiscale direttamente nei loro confronti. Non è giustificabile in alcun modo assoggettare le piattaforme anziché queste persone. Il Consiglio federale seguirà comunque lo sviluppo delle piattaforme di servizi e, se del caso, presenterà un progetto al Parlamento. Spiegazioni più dettagliate sull'argomento sono riportate al numero 4.1, primo paragrafo;

­

mozione Maire 18.4205 (che il Consiglio federale propone di accogliere) «Riduzione dell'aliquota IVA per i prodotti destinati all'igiene intima femminile»;

­

mozione Humbel 19.3892 (che il Consiglio federale propone di accogliere) «Basta ostacoli fiscali alle cure coordinate dai medici di famiglia», secondo cui le prestazioni versate dagli assicuratori malattia a reti di medici per le cure coordinate dei pazienti debbano essere escluse dal campo di applicazione dell'IVA in quanto parte delle cure mediche;

­

le due mozioni identiche Stöckli 18.4194 (trasmessa) e von Siebenthal 18.4363 (trasmessa) «Imposta sul valore aggiunto applicata a operatori turistici esteri», che chiedono di non assoggettare più all'IVA gli operatori turistici che organizzano viaggi in Svizzera.

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2

Procedura di consultazione

2.1

Risultati della procedura di consultazione11

Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere una procedura di consultazione concernente la revisione parziale della LIVA e dell'ordinanza del 27 novembre 200912 sull'IVA (OIVA) presso i Cantoni, il Principato del Liechtenstein, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati. La procedura di consultazione è terminata il 12 ottobre 2020.

Sono pervenuti 97 pareri, di cui cinque (i Cantoni GR e OW, la Städtische Steuerkonferenz, l'Unione svizzera degli imprenditori, la Stiftung für Konsumentenschutz) si astengono espressamente dall'esprimere un parere in merito. Si sono pronunciati 24 Cantoni, cinque partiti (PES, PLR, PPD, PSS e UDC) e 63 organizzazioni.

2.1.1

Principio dell'imposizione delle piattaforme

L'introduzione dell'imposizione delle piattaforme non è stata respinta da nessun partecipante.

I Cantoni AI, BS, JU, NW, TI, TG e VD, i partiti PPD, PSS e UDC, l'Unione sindacale svizzera (USS), Travail.Suisse, la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC), la Posta, l'Associazione delle imprese svizzere di spedizione e logistica (SPEDLOGSWISS), il Centre Patronal (CP), l'Unione Svizzera dei Fiduciari (FIDUCIARI|SUISSE), l'associazione di categoria dei settori TIC e online (SWICO), la Fédération des Entreprises Romandes (FER), l'associazione delle imprese multinazionali (SwissHoldings), lo Schweizerische Konsumentenforum (kf), la Fédération romande des consommateurs (frc), il Forum PMI e il Centro di competenze tributarie del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) accolgono senza riserve l'introduzione dell'imposizione delle piattaforme.

I partiti PLR e PES, economiesuisse, l'Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), HotellerieSuisse, GastroSuisse, Swiss Retail Federation, EXPERTsuisse, la Federazione svizzera del turismo (FST), la Comunità d'interessi Commercio al dettaglio Svizzera (IG DHS), HANDELSVERBAND.swiss, l'organo consultivo per l'IVA, Amazon, eBay e Rakuten accolgono l'imposizione delle piattaforme, ma esprimono alcune riserve e avanzano proposte di modifica.

11 12

Il rapporto sui risultati è consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFF.

RS 641.201

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2.1.2

Misure amministrative nei confronti delle piattaforme

Il Cantone TI, i partiti PLR, PSS e UDC nonché Travail.Suisse, SWICO e HANDELSVERBAND.swiss accolgono integralmente le misure proposte.

Il PPD, Swiss Retail Federation, SPEDLOGSWISS, FIDUCIARI|SUISSE, kf, SwissHoldings, la Fédération de l'Industrie horlogère suisse (FH), l'organo consultivo per l'IVA, la SUPSI e Amazon condividono in linea di principio le misure amministrative ma esprimono diverse riserve, in parte anche molto critiche.

La Posta respinge queste misure perché le ritiene incompatibili con la convenzione postale universale e poco chiare dal profilo della loro attuazione nella prassi. In particolare non vi sarebbe nulla che disciplini in che modo associare gli invii al confine alle rispettive piattaforme.

2.1.3

Obbligo per le piattaforme di fornire informazioni

GastroSuisse e SWICO accolgono con favore questa misura.

Nessuno esprime un parere contrario a un simile obbligo di fornire informazioni.

Alcuni partecipanti propongono adeguamenti di natura marginale.

2.1.4

Estensione dell'imposta sull'acquisto alle prestazioni «business to business» di imprese estere

I Cantoni BS, VD e ZH, l'UDC, FIDUCIARI|SVIZZERI, HANDELSVERBAND.swiss, SwissHoldings, kf, la Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri, le Ferrovie federali svizzere (FFS) e il Forum PMI sono pienamente o almeno sostanzialmente d'accordo con la proposta.

Il Cantone SZ, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), l'Unione delle città, economiesuisse, usam, HotellerieSuisse, Swiss Retail Federation, EXPERTsuisse, SPEDLOGSWISS, IG DHS, FER e l'organo consultivo per l'IVA, Swissuniversities, il Consiglio dei PF, la SUPSI, l'Associazione svizzera d'Assicurazioni e FH respingono la proposta.

2.1.5

Assoggettamento all'imposta sull'acquisto per il trasferimento di diritti di emissione e simili

I Cantoni TI e VD, economiesuisse, SwissHoldings, la Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 (KliK), l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) e la SUPSI sono pienamente o almeno sostanzialmente d'accordo con questa misura e avanzano alcune proposte per una procedura differente.

EXPERTsuisse e l'organo consultivo per l'IVA respingono questa misura e propongono un'esclusione dall'imposta per tali prestazioni.

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2.1.6

Sussidi ­ presunzione legale

I Cantoni GE, SO e TG, i partiti PLR e UDC, FIDUCIARI|SVIZZERI, AES e FFS accolgono con favore la soluzione proposta.

Gli altri 34 partecipanti alla procedura di consultazione che si sono espressi sul tema (i Cantoni AG, BE, BL, BS, FR, JU, LU, NE, SG, SH, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH, il PPD, la CDCF, l'Unione delle città e l'Associazione dei Comuni, economiesuisse, usam, SwissHoldings, FER, IG DHS, EXPERTsuisse, l'organo consultivo per l'IVA, la SUPSI, Swissuniversities, il Consiglio dei PF, il Kantonsspital Graubünden, BoscoSvizzero e WaldAargau) respingono la proposta. Nella maggior parte dei casi si fa notare che questa non contribuirebbe alla certezza del diritto e costituirebbe invece un peggioramento rispetto alla situazione attuale. Secondo economiesuisse, IG DHS e SwissHoldings, la proposta attribuirebbe alla collettività pubblica un ampio margine di discrezionalità e i fornitori della prestazione rischierebbero di subire riduzioni impreviste dell'imposta precedente per le prestazioni fornite alla collettività pubblica.

2.1.7

Possibile rinuncia alla rappresentanza fiscale per imprese estere

SwissHoldings e Amazon accolgono con favore la misura proposta.

Gli altri partecipanti alla procedura di consultazione che si sono espressi su questa proposta (economiesuisse, SPEDLOGSWISS, EXPERTsuisse, l'organo consultivo per l'IVA, FIDUCIARI|SUISSE e la SUPSI) la respingono. Essi adducono che la rappresentanza fiscale offre alle imprese estere la garanzia del rispetto delle disposizioni di legge in Svizzera. Inoltre è difficile da comprendere il motivo per cui le imprese estere in Svizzera dovrebbero essere sgravate in materia di IVA sul fronte dei costi.

Una rinuncia alla rappresentanza fiscale potrebbe essere presa in considerazione solo se lo Stato nel quale ha sede l'impresa concede la reciprocità (organo consultivo per l'IVA, FIDUCIARI|SUISSE e SUPSI).

2.1.8

Adesione volontaria al rendiconto annuale con pagamento di acconti

EXPERTsuisse, FIDUCIARI|SUISSE, l'organo consultivo per l'IVA e FH respingono l'ipotesi di un rendiconto annuale ed economiesuisse invita a riesaminare la proposta. Il rendiconto annuale aumenterebbe il rischio di errori e lascerebbe poco tempo per la loro correzione. La contabilità va sempre attualizzata. Potrebbero inoltre sorgere problemi di liquidità nel caso in cui venissero versati acconti troppo bassi, che a fine anno dovrebbero essere compensati con un conguaglio elevato. I pareri di questi partecipanti contengono comunque delle proposte nel caso in cui il rendiconto annuale venisse effettivamente attuato.

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Gli altri 25 partecipanti alla procedura di consultazione che hanno espresso un parere (i Cantoni AG, AI, BS, GL, JU, NE, NW, SO, TI, VD e ZH, il PES, economiesuisse, usam, SSIC, SwissHoldings, CP, HotellerieSuisse, GastroSuisse, FST, SWICO, HANDELSVERBAND.swiss, il Forum PMI, l'ASA e la SUPSI) accolgono con favore la proposta di un rendiconto annuale con pagamento di acconti, ma avanzano alcune proposte di modifica.

2.1.9

Prestazioni eseguite da agenzie di viaggio

Il Cantone VD, l'UDC, economiesuisse, HotellerieSuisse, GastroSuisse, FST e FIDUCIARI|SUISSE accolgono con favore le misure, segnatamente perché darebbero slancio all'«incoming tourism», cioè i viaggi effettuati da persone provenienti dall'estero.

L'usam, SwissHoldings, EXPERTsuisse e l'organo consultivo per l'IVA respingono la proposta che, nel caso specifico dei viaggi in Svizzera, creerebbe una posizione di svantaggio per le agenzie di viaggio sul territorio svizzero a favore delle concorrenti estere.

2.1.10

Aliquota ridotta per i prodotti destinati all'igiene mestruale

Quasi tutti i partecipanti che si sono pronunciati su questa proposta (i Cantoni TI e VS, i partiti PLR, PES, PSS e UDC, l'USS, IG DHS, Swiss Retail Federation, frc, kf e la Conferenza svizzera delle/dei delegate) i alla parità la accolgono con favore o non vi si oppongono. Secondo alcuni l'aliquota ridotta dovrebbe essere estesa ai pannolini per neonati (kf) o a tutti i prodotti per l'igiene di base del corpo (Swiss Retail Federation).

Le associazioni economiesuisse e SwissHoldings respingono la proposta.

L'organo consultivo per l'IVA avverte che la proposta potrebbe causare distorsioni della concorrenza, ma rinuncia a prendere posizione poiché ritiene che si tratti di una decisione politica.

2.1.11

Esclusione dall'imposta per la partecipazione attiva a manifestazioni culturali

Quasi tutti i partecipanti che si sono pronunciati su questa proposta (i Cantoni TI e VS, i partiti PES e UDC, USS, SwissHoldings e kf) la accolgono con favore.

L'associazione economiesuisse respinge la proposta in quanto comporterebbe distorsioni della concorrenza a scapito dell'attività commerciale.

L'organo consultivo per l'IVA avverte che la proposta potrebbe causare distorsioni della concorrenza, ma rinuncia a prendere posizione poiché ritiene che si tratti di una decisione politica.

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2.1.12

Esclusione dall'imposta per prestazioni di cure coordinate in ambito medico

Quasi tutti i partecipanti che si sono pronunciati su questa proposta (il Cantone VD, i partiti PLR, PES e UDC, l'USS, EXPERTsuisse, curafutura, kf, santésuisse e medswiss.net) la accolgono con favore, ma avanzano in parte alcune proposte di modifica in quanto temono che altrimenti i suoi obiettivi non verrebbero raggiunti. L'associazione santésuisse chiede di inserire dei chiarimenti nell'ordinanza e nel messaggio al fine di garantire una chiara distinzione tra le prestazioni imponibili e quelle non imponibili. L'associazione curafutura chiede che anche le prestazioni meramente amministrative siano escluse dall'imposta.

Le associazioni economiesuisse e SwissHoldings respingono la proposta.

L'organo consultivo per l'IVA avverte che la proposta potrebbe causare distorsioni della concorrenza, ma rinuncia a prendere posizione poiché ritiene che si tratti di una decisione politica.

2.1.13

Responsabilità degli organi incaricati della gestione degli affari nei fallimenti seriali

I Cantoni TI e VD, i partiti PES e UDC, SSIC, CP, FER, SwissHoldings, l'organo consultivo per l'IVA e la SUPSI approvano pienamente o ampiamente questa misura, ma chiedono di inserire alcune precisazioni nel testo di legge, ad esempio per quanto riguarda la definizione di «breve arco di tempo».

HotellerieSuisse, GastroSuisse e EXPERTsuisse respingono la proposta, non da ultimo a causa dell'attuale situazione dovuta al coronavirus.

Pur accogliendola nella sostanza, il PPD ritiene che la misura ponga alcune problematiche legate alla rinuncia al principio della responsabilità limitata per le persone giuridiche. Il partito fa inoltre notare come la misura non sia stata recepita nell'ambito del messaggio sulla lotta contro gli abusi in materia di fallimenti.

L'associazione economiesuisse non si pronuncia in generale contro la misura, ma avverte che la stessa viene percepita come eccessiva da alcune sue associazioni affiliate.

La misura andrebbe valutata alla luce della situazione pandemica.

SPEDLOGSWISS non fornisce alcuna raccomandazione, ma si chiede se le garanzie debbano valere anche per le spese anticipate dei fornitori di servizi doganali nel quadro della procedura accentrata di conteggio dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

FIDUCIARI|SUISSE ritiene che la responsabilità solidale per le società fiduciarie sia un tema delicato, in quanto queste eserciterebbero spesso funzioni di organi nelle imprese e pertanto chiede una formulazione più circoscritta.

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2.1.14

Esportazione nel traffico turistico

FST, SwissHoldings, l'organo consultivo per l'IVA, FH, Global Blue e Gübelin accolgono con favore l'introduzione della procedura elettronica per comprovare l'esportazione nel traffico turistico. In qualche parere ci si chiede tuttavia se serva effettivamente una nuova disposizione di legge a questo scopo. Vengono inoltre avanzate diverse proposte di adeguamento delle disposizioni di legge.

2.1.15

Esenzione fiscale, se vengono eseguite solo prestazioni escluse dall'imposta

EXPERTsuisse, SwissHoldings e l'organo consultivo per l'IVA lamentano che, contrariamente a quanto disposto nell'attuale articolo 121a OIVA, con il nuovo articolo 10 capoverso 2 lettera d D-LIVA un assoggettamento volontario è possibile solo con effetto retroattivo per l'inizio del periodo fiscale anziché entro il termine di prescrizione. L'articolo 10 o l'articolo 14 LIVA dovrebbero pertanto essere adeguati per evitare un peggioramento.

2.1.16

Abolizione dell'esenzione fiscale per prestazioni di trasporto eseguite esclusivamente all'estero

SwissHoldings accoglie con favore la proposta.

EXPERTsuisse, l'organo consultivo per l'IVA e le FFS chiedono di rinunciare alla prevista abolizione dell'esenzione fiscale poiché, in caso contrario, potrebbero sorgere doppie imposizioni in determinate situazioni.

2.1.17

Definizione del destinatario della prestazione

SwissHoldings accoglie con favore la proposta.

EXPERTsuisse, l'organo consultivo per l'IVA e la SUPSI respingono l'introduzione di una definizione della persona destinataria della prestazione.

Santésuisse non fornisce raccomandazioni, ma dubita che questa misura possa migliorare la certezza del diritto.

2.1.18

Imposizione di gruppo

Riguardo alla precisazione nell'articolo 13 capoverso 1 D-LIVA non vengono espressi pareri.

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2.1.19

Luogo della prestazione di organizzatori di manifestazioni

EXPERTsuisse, SwissHoldings e l'organo consultivo per l'IVA accolgono con favore il fatto che le prestazioni di organizzatori di manifestazioni siano ora imponibili nel luogo del destinatario.

2.1.20

Sede della rappresentanza fiscale in Svizzera

Riguardo alla modifica nell'articolo 67 capoverso 1 D-LIVA non vengono espressi pareri.

2.1.21

Indicizzazione

Riguardo all'adeguamento dell'articolo 5 D-LIVA non vengono espressi pareri.

2.1.22

Servizio riservato secondo la legge sulle poste

Riguardo alla precisazione nell'articolo 21 capoverso 2 numero 1 D-LIVA non vengono espressi pareri.

2.1.23

Correzione del livello normativo per l'esenzione dall'imposta per cifre d'affari realizzate mediante operazioni con oro e leghe d'oro

SwissHoldings accoglie con favore la proposta.

L'organo consultivo per l'IVA chiede che il contenuto dell'articolo 44 capoverso 1 lettera e OIVA venga recepito a livello di legge. Questa richiesta è soddisfatta.

2.1.24

Modifica dell'OIVA: procedura di notifica per il trasferimento dei diritti di emissione e simili

I Cantoni TI e VD e il PSS accolgono espressamente la presente modifica dell'ordinanza. La Schweizer Verband für Rechnungslegung und Controlling si dichiara d'accordo con la disposizione dell'ordinanza.

Economiesuisse, usam, SwissHoldings, AES, l'Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali ­ riferendosi al parere dell'usam ­ EXPERTsuisse e l'organo consultivo per l'IVA esprimono un parere contrario alla disposizione dell'ordinanza, perché la misura transitoria comporterebbe un eccessivo onere amministrativo per le imprese interessate. Se la modifica dell'ordinanza venisse introdotta, economiesuisse, SwissHoldings, AES e l'organo consultivo per l'IVA avanzerebbero proposte di modifica.

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La SUPSI si chiede se convenga davvero introdurre una misura transitoria che di fatto obbligherebbe i contribuenti ad apportare adeguamenti tecnici per ben due volte nell'arco di poco tempo, segnatamente al momento dell'introduzione e al momento dell'abrogazione della soluzione transitoria.

KliK e Avenergy Suisse considerano la disposizione dell'ordinanza contraria alla legge perché sarebbe applicabile alla procedura di notifica indipendentemente dal limite minimo di 10 000 franchi stabilito nella LIVA. Sostengono inoltre che la procedura di notifica sarebbe idonea al fine di prevenire frodi solo tra contribuenti svizzeri, ma non se la controparte è un partecipante estero.

2.2

Apprezzamento dei risultati della procedura di consultazione

2.2.1

Principio dell'imposizione delle piattaforme

L'introduzione dell'imposizione delle piattaforme per le forniture di beni per il loro tramite è di principio indiscussa.

Per contro, non sono state accettate le richieste indicate di seguito.

­

Estensione dell'imposizione delle piattaforme alle prestazioni di servizi: riguardo alle prestazioni di servizi elettronici, le principali piattaforme che offrono contenuti digitali lo fanno in nome proprio e sono quindi già considerate fornitori di prestazioni. Riguardo alle prestazioni di servizi eseguite nell'ambito della «gig economy» e della «sharing economy», ad esempio l'alloggio, la ristorazione e il trasporto, di regola i fornitori della prestazione sono ubicati sul territorio svizzero. Pertanto l'AFC può e deve far valere l'obbligo fiscale direttamente nei confronti di queste persone se la cifra d'affari realizzata raggiunge il limite determinante per l'assoggettamento, ciò che sovente non dovrebbe essere il caso. Non è giustificabile assoggettare le piattaforme anziché le persone. Inoltre ciò comprenderebbe l'intero settore, benché si tratti spesso di transazioni tra privati che non raggiungono la cifra d'affari determinante per l'assoggettamento. Sarebbe incompatibile con il principio della parità di trattamento se le stesse prestazioni tra le stesse persone fossero assoggettate all'IVA nel caso in cui fossero eseguite tramite una piattaforma, ma non lo fossero al di fuori di essa.

­

Esclusione delle forniture «consumer to consumer»: un'esclusione comporterebbe un notevole onere amministrativo per le piattaforme. Peraltro, le piattaforme che dispongono soltanto di un sito virtuale sul quale i venditori possono piazzare i loro annunci non sono assoggettate all'imposta.

­

Limitazione dell'imposizione delle piattaforme per i piccoli invii (invii per i quali l'imposta sull'importazione non supera i cinque franchi e sono quindi esenti da tale imposta): una siffatta limitazione comporterebbe un notevole onere amministrativo per le piattaforme. In particolare, se il valore dell'invio si aggira sui 65 franchi (per i beni sui quali viene applicata l'aliquota normale) o sui 200 franchi (per i beni sui quali viene applicata l'aliquota ridotta), non sarebbe sempre facile determinare se si tratta o meno di un piccolo invio. Il

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valore dell'invio potrebbe infatti aumentare inaspettatamente a causa delle spese di trasporto supplementari.

­

2.2.2

Autorizzazione della procedura di riporto del pagamento dell'imposta per tutti gli importatori di beni: tale agevolazione deve essere limitata alle piattaforme.

Soltanto queste ultime sono infatti considerate fornitori di prestazioni mediante una finzione giuridica. Inoltre, l'invio di merci la cui vendita è consentita dalla piattaforma non è di solito eseguito dalla piattaforma stessa o da un terzo incaricato. Per i motivi suesposti è legittimo concedere alle piattaforme un'agevolazione al momento dell'importazione. Ciò incoraggerebbe le piattaforme ad annunciarsi effettivamente come contribuenti. Infine, l'ultimo allentamento delle condizioni per l'autorizzazione della procedura di riporto del pagamento, entrato in vigore nel 2018 con la modifica dell'articolo 118 capoverso 1 lettera d OIVA che prevede di applicare tale procedura soltanto se, per le importazioni e le esportazioni di beni, gli eccedenti d'imposta precedente superano 10 000 franchi all'anno (e non più 50 000 franchi all'anno), ha evidenziato che gli attuali contribuenti non sono interessati a semplificare l'autorizzazione della procedura di riporto.

Misure amministrative nei confronti delle piattaforme

Le misure amministrative sono accolte favorevolmente dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione, tra cui i partiti di governo e le piattaforme. Secondo alcuni partecipanti, però, esse sono contrarie al diritto internazionale, oppure sono difficili o persino impossibili da attuare. La possibilità di avviare misure amministrative è mantenuta prevedendo opportuni adeguamenti, ossia non limitando il loro campo di applicazione alle imprese estere, bensì estendendolo anche alle piattaforme sul territorio svizzero e a quelle di vendita per corrispondenza. Inoltre tali misure riguardano esclusivamente i piccoli invii. Nel caso dei grandi invii (per i quali l'importo dell'imposta dovuta supera i cinque franchi), l'imposta all'importazione è sempre riscossa, in modo che la Confederazione non subisca perdite fiscali. In tal caso le misure amministrative non sarebbero giustificate. Oltretutto la legge stabilisce già che anzitutto deve essere sempre emesso un divieto di importazione. Soltanto in caso di mancato rispetto del divieto è possibile ordinare la distruzione degli invii.

2.2.3

Obbligo per le piattaforme di fornire informazioni

Poiché è stato accolto con favore, l'obbligo è mantenuto.

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2.2.4

Estensione dell'imposta sull'acquisto alle prestazioni «business to business» di imprese estere

Poiché quasi tutti i partecipanti alla consultazione hanno respinto le modifiche proposte, si rinuncia all'estensione.

2.2.5

Assoggettamento all'imposta sull'acquisto per il trasferimento di diritti di emissione e simili

La proposta avanzata da due partecipanti alla consultazione di escludere dall'imposta il trasferimento di tali diritti non viene attuata, dal momento che qualsiasi esclusione dall'imposta produce, sul lungo periodo, una tassa occulta. È più importante evitare una simile imposta occulta piuttosto che evitare le spese una tantum legate al passaggio dall'attuale sistema all'imposta sull'acquisto. L'assoggettamento generale all'imposta sull'acquisto del trasferimento di diritti di emissione e simili viene pertanto mantenuto.

2.2.6

Sussidi ­ presunzione legale

La disposizione proposta, che prevede una presunzione legale, viene abbandonata in considerazione dei numerosi pareri contrari. Per l'attuazione della mozione 16.3431 depositata dalla CET-S si ricorre quindi a una finzione giuridica, come proposto da vari partecipanti alla consultazione del settore pubblico: i mezzi finanziari versati da una collettività pubblica sono considerati sussidi o contributi di diritto pubblico ai fini dell'IVA se questa collettività pubblica li designa esplicitamente come tali. Questa soluzione rafforza la certezza del diritto, poiché né l'AFC né i tribunali possono mettere in discussione la qualifica ai fini dell'IVA. È piuttosto improbabile che le collettività pubbliche abusino di questa disposizione per far passare gli acquisti di prestazioni come sussidi, perché questi ultimi sono sempre erogati in virtù di una legge o di un regolamento, e la contabilità delle collettività pubbliche è sottoposta alla verifica di un controllo delle finanze, di un organo di revisione o della Commissione delle finanze. Per contro non vengono attuate le misure richieste segnatamente dalla CDCF e dall'organo consultivo per l'IVA, vale a dire l'acquisto di prestazioni in regime di esenzione da parte delle collettività pubbliche e la rinuncia a una riduzione della deduzione dell'imposta precedente quando si percepiscono sussidi. Entrambe le misure comporterebbero una massiccia diminuzione delle entrate, un aspetto che era già stato dibattuto in occasione della revisione totale della LIVA (cfr. messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto, FF 2008 6033 [08.053]). L'acquisto di prestazioni in regime di esenzione da parte delle collettività pubbliche è stato esaminato nel quadro dei lavori preliminari relativi all'attuazione della mozione (cfr. n. 1.2).

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2.2.7

Possibile rinuncia alla rappresentanza fiscale per imprese estere

La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione, in particolare i partecipanti che si occupano di consulenza in materia di IVA, ritengono che la rappresentanza sia opportuna o necessaria. Poiché, secondo la disposizione proposta, l'AFC può rinunciare alla rappresentanza se il contribuente ha adempiuto gli obblighi procedurali e se la rapida esecuzione della presente legge può essere garantita in altro modo, la disposizione di legge contenuta nel progetto posto in consultazione è mantenuta.

Questo consente da un lato di ridurre ulteriormente gli ostacoli che devono superare le imprese estere nell'iscrizione nel registro dei contribuenti sul territorio svizzero, dall'altro di garantire la parità di trattamento con le imprese sul territorio svizzero.

2.2.8

Adesione volontaria al rendiconto annuale con pagamento di acconti

Soprattutto i rappresentanti del settore della consulenza temono che la contabilità sia meno aggiornata in caso di rendiconto annuale e che eventuali errori vengano scoperti troppo tardi. Tuttavia la misura viene perlopiù accolta con favore. Conformemente ai pareri espressi, la legge precisa il numero di acconti da versare, le modalità di calcolo del loro ammontare e la loro fatturazione da parte dell'AFC. Inoltre, la legge e il messaggio specificano chiaramente quando è dovuto un interesse moratorio.

2.2.9

Prestazioni eseguite da agenzie di viaggio

I pareri espressi su questa misura erano discordanti. La proposta di estendere l'esenzione dall'imposta alle prestazioni di servizi che le agenzie di viaggio eseguono all'estero o a quelle che per loro natura sarebbero esenti da imposta se non fossero eseguite da tali agenzie è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza dei partecipanti. Di converso, ciò significa che le agenzie di viaggio estere non saranno più assoggettate all'imposta per i viaggi eseguiti in Svizzera. Le agenzie di viaggio svizzere e gli operatori turistici svizzeri, però, imporranno come sempre le loro prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Gli operatori turistici sostengono questa proposta perché la ritengono decisiva ai fini di un miglioramento della piazza turistica svizzera.

Per questo motivo essa viene adottata senza modifiche nel progetto del messaggio.

2.2.10

Aliquota ridotta per i prodotti destinati all'igiene mestruale

Questa disposizione di legge è rimasta praticamente incontestata. Tuttavia si rinuncia a estendere l'aliquota ridotta ad altri prodotti igienici, perché da un lato ciò contravverrebbe al tenore della mozione, dall'altro perché il Consiglio nazionale aveva già nettamente respinto la mozione 16.4061 depositata dall'ex consigliere nazionale Maire nel 2016 che chiedeva di assoggettare i prodotti per l'igiene di base del corpo 27 / 74

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(carta igienica, pannolini per neonati, sapone, dentifricio ecc.) a un'aliquota ridotta.

La disposizione di legge viene quindi ripresa nel progetto del messaggio senza modifiche.

2.2.11

Esclusione dall'imposta per la partecipazione attiva a manifestazioni culturali

Questa proposta non ha suscitato contestazioni nella procedura di consultazione e viene ripresa nel progetto del messaggio senza modifiche.

2.2.12

Esclusione dall'imposta per le prestazioni di cure coordinate in ambito medico

Questa misura è rimasta ampiamente incontestata nella procedura di consultazione.

Dato che la riformulazione della disposizione di legge proposta da EXPERTsuisse non sembrava migliore ai fini dell'attuazione della mozione, la disposizione di legge contenuta nel progetto posto in consultazione è mantenuta.

2.2.13

Responsabilità degli organi incaricati della gestione degli affari nei fallimenti seriali

Questa misura è rimasta ampiamente incontestata nella procedura di consultazione.

Non è necessario apportare alcuna modifica alla disposizione di legge. I relativi commenti saranno però adeguati.

2.2.14

Esportazione nel traffico turistico

Non è necessario apportare alcuna modifica alla disposizione di legge. I dettagli sono disciplinati nell'ordinanza.

2.2.15

Esenzione fiscale se vengono eseguite solo prestazioni escluse dall'imposta

Nella procedura di consultazione i partecipanti non hanno criticato il fatto che l'esenzione dall'obbligo di iscrizione nel registro dei contribuenti secondo l'articolo 121a OIVA sia ripreso nella LIVA quale esenzione dall'obbligo di assoggettamento. Tuttavia, una parte di essi chiede che la rinuncia all'esenzione con effetto retroattivo sia possibile, come tuttora, entro il termine di prescrizione. In caso di esenzione dall'obbligo di assoggettamento, la rinuncia retroattiva è tuttavia possibile soltanto entro l'inizio del periodo fiscale corrente. Questo riguarda anche l'esenzione dall'obbligo

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di assoggettamento che si applicherà secondo la nuova normativa nei casi in cui siano eseguite soltanto prestazioni escluse dall'imposta.

2.2.16

Abolizione dell'esenzione fiscale di prestazioni di trasporto eseguite esclusivamente all'estero

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione hanno osservato che la nuova disposizione comporterebbe una doppia imposizione se il committente della prestazione ha sede in territorio svizzero. Per questo motivo si rinuncia ad adeguare l'articolo 23 capoverso 2 numero 7 LIVA.

2.2.17

Definizione del destinatario della prestazione

Poiché l'estensione dell'imposta sull'acquisto alle prestazioni «business to business» viene abolita senza essere sostituita, non occorre più definire il destinatario della prestazione.

2.2.18

Imposizione di gruppo

Riguardo alla proposta di adeguamento redazionale, nella procedura di consultazione non sono stati espressi pareri. La proposta viene quindi ripresa nel progetto del messaggio senza modifiche.

2.2.19

Luogo della prestazione di organizzatori di manifestazioni

Poiché è stata accolta con favore, la modifica sarà portata avanti.

2.2.20

Correzione del livello normativo per l'esenzione dall'imposta per cifre d'affari realizzate mediante operazioni con oro e leghe d'oro

L'unica obiezione avanzata riguarda il contenuto dell'articolo 44 capoverso 1 lettera e OIVA che non sarebbe stato integrato nella legge. Questo non corrisponde però al vero, ragione per cui la disposizione di legge viene ripresa nel disegno del messaggio apportando soltanto modifiche redazionali.

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2.2.21

Modifica dell'OIVA: procedura di notifica per il trasferimento dei diritti di emissione e simili

Alla modifica non viene dato seguito, perché questa misura transitoria comporterebbe un eccessivo onere per le imprese. L'eventuale aumento dei rischi dovrebbe essere affrontato intensificando i controlli.

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

3.1

Imposizione delle piattaforme

3.1.1

Situazione giuridica attuale relativa alla vendita per corrispondenza in Svizzera

Secondo la legislazione vigente, se effettuano annualmente sul territorio svizzero piccoli invii dall'estero esclusi dall'IVA sull'importazione per un importo pari o superiore a 100 000 franchi, le imprese di vendita per corrispondenza adempiono le condizioni per l'assoggettamento obbligatorio (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA). Qualora questi venditori utilizzino una piattaforma elettronica ma vendano i beni in nome proprio, la fornitura viene loro attribuita e la piattaforma è considerata solo un intermediario.

3.1.2

Lavori dell'OCSE

Nel marzo 2019 l'OCSE ha pubblicato i suoi lavori relativi alle diverse possibilità di integrare le «piattaforme digitali» nella vendita di beni online13. Non fornisce norme specifiche da applicare, ma propone quattro modelli combinabili che possono essere adattati alle esigenze dei diversi Paesi. In ordine dal meno al più restrittivo, i modelli sono i seguenti: ­

comunicazione di informazioni sulle transazioni e sui venditori;

­

responsabilità solidale con il venditore;

­

riscossione dell'IVA per conto dei venditori assoggettati;

­

riconoscimento della piattaforma come fornitore della prestazione.

Dopo la vendita di beni online, l'OCSE ha esaminato la questione del trattamento delle prestazioni di servizi e dell'integrazione delle piattaforme nel processo di calcolo e di riscossione dell'IVA nell'ambito della «sharing economy». Il rapporto14 pubblicato nell'aprile 2021 intende mostrare alle amministrazioni come strutturare il sistema

13

14

OCSE, «Le rôle des plateformes numériques dans la collecte de la TVA/TPS sur les ventes en ligne», consultabile all'indirizzo: www.oecd.org/fr > Thèmes > Fiscalité > Impôts sur la consommation.

OCSE, «L'impact de la croissance de l'économie du partage et à la demande sur la politique et l'administration de la TVA/TPS», consultabile all'indirizzo: www.oecd.org/fr > Thèmes > Fiscalité > Impôts sur la consommation.

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dell'IVA per far fronte all'importante crescita di questo settore generata dalle piattaforme. Questo dovrebbe garantire le entrate fiscali e ridurre le distorsioni della concorrenza. Il rapporto tratta da un lato l'integrazione delle piattaforme nella procedura di riscossione delle imposte, riprendendo sostanzialmente i modelli citati in precedenza; dall'altro, elabora opzioni di politica fiscale, ad esempio l'introduzione di un limite della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento o un'imposizione forfettaria.

3.1.3

Cessione di beni facilitata da un'interfaccia elettronica all'interno dell'UE

Nel dicembre 2017 il Consiglio europeo ha adottato un pacchetto di misure relative al commercio elettronico transfrontaliero, che è entrato in vigore il 1° luglio 202115.

Questo pacchetto comprende in particolare disposizioni applicabili alle vendite di beni sul territorio dell'UE facilitate da interfacce elettroniche (di seguito «piattaforme»).

Secondo queste misure, una persona che facilita la vendita di beni tramite l'uso di una piattaforma si ritiene abbia ricevuto e poi ceduto essa stessa i beni, a condizione che questi: ­

siano importati da territori terzi o Paesi terzi e facciano parte di spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro; o

­

siano ceduti nell'UE da una persona assoggettata all'imposta non residente nel territorio dell'UE a una persona non assoggettata all'imposta.

Essendo riconosciuta come acquirente e nuovo fornitore del bene ceduto, la piattaforma dovrà versare l'IVA dovuta su questa seconda cessione (il termine «cessione» utilizzato nell'UE corrisponde al termine «fornitura» della legislazione svizzera sull'IVA). La prima cessione tra il venditore e la piattaforma sarà considerata cessione al di fuori dell'UE oppure ­ in caso di cessione all'interno dell'UE ­ potrà essere esclusa dall'imposta dal venditore assoggettato.

Per poter trattare correttamente le operazioni che hanno facilitato e prelevare l'IVA dovuta su queste stesse operazioni, le piattaforme devono poter disporre di informazioni (art. 5ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/201916). Per i beni provenienti da Paesi al di fuori dell'UE (territori terzi), la piattaforma fattura e riscuote l'IVA nel luogo della vendita ma può dichiarare e pagare l'IVA globalmente nello Stato membro di iscrizione attraverso il sistema dello sportello unico per le importazioni («Import One-Stop Shop», IOSS).

15 16

Direttiva sul sistema d'imposta sul valore aggiunto, secondo la Direttiva 2017/2455/UE del Consiglio, del 5.12.2017, GU L 348/7 del 29.12.2017, pag. 7.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/2019 del Consiglio, del 21.11.2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni, GU L 313/14 del 4.12.2019, pag. 14.

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Tuttavia, alcuni Paesi europei hanno già disciplinato a livello nazionale l'integrazione delle piattaforme nel processo di riscossione dell'IVA. In Germania le piattaforme rispondono solidalmente, in varia misura, del pagamento dell'IVA dovuta dai venditori. La Germania, la Francia e l'Austria hanno anche introdotto obblighi per queste piattaforme. Queste ultime devono infatti raccogliere e predisporre informazioni sulle operazioni che hanno facilitato e sui venditori che operano per il loro tramite.

3.1.4

«Gig economy» e «sharing economy» (economia della condivisione)

Per quanto concerne la «sharing economy» e la «gig economy», l'UE non si è ancora veramente impegnata a definire una regolamentazione comune in materia di IVA che includa disposizioni applicabili alle piattaforme. Dal punto di vista legislativo occorre tuttavia menzionare che l'articolo 242bis della direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto17 prevede in futuro per le piattaforme l'obbligo di tenere un registro di tutte le operazioni che hanno facilitato.

3.2

Assoggettamento all'imposta sull'acquisto per il trasferimento di diritti di emissione e simili

Il trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, di garanzie di origine dell'elettricità e di diritti, certificati e attestati analoghi avviene sia a livello nazionale che internazionale ed è suscettibile di frodi18. Pertanto, l'UE ha permesso ai suoi Stati membri di trasferire l'obbligo fiscale soggettivo ai destinatari della prestazione (procedura dell'inversione contabile)19. In Svizzera finora ciò non era necessario, dal momento che secondo la prassi dell'AFC tali trasferimenti erano considerati prestazioni escluse dall'imposta e quindi non era possibile procedere alla deduzione dell'imposta precedente. Tuttavia, dopo che il 9 aprile 2019 il Tribunale federale20 ha deciso che queste prestazioni non potevano essere incluse nel commercio di diritti valore, esse sono considerate prestazioni di servizi imponibili eseguite nel luogo del destinatario. Esiste quindi un rischio reale di frode e di minori entrate fiscali:

17

18

19

20

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28.11.2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347/1 dell'11.12.2006; modificata dalla direttiva (UE) n. 2455/2017 del Consiglio, del 5.12.2017, GU L 348/7 del 29.12.2017, pag. 7.

Comunicato stampa della Commissione europea del 29.9.2009: «Fight against tax fraud: Commission proposes measures for a consistent response to carousel fraud in certain sectors» (in inglese e francese), consultabile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_09_1376.

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28.11.2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347/1 dell'11.12.2006; modificata dalla direttiva (UE) n. 45/2010 del Consiglio, del 13.7.2010, GU L 189 del 22.7.2010, pag. 1.

Sentenza del Tribunale federale 2C 488/2017 del 9.4.2019.

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Figura 1 Esempio semplificato di frode carosello in relazione ai diritti di emissione L impresa A non conteggia l IVA con l AFC e dopo un certo periodo di tempo viene liquidata

Svizzera

Contribuente

A

AFC

Prestazione di servizi, Deduzione dell imposta precedente incl. IVA al 7,7 % nel rendiconto Restituzione dell imposta precedente

L impresa B ha diritto alla restituzione dell imposta precedente

Contribuente

Estero

Prestazione di servizi non imponibile perché il luogo della prestazione è all estero

Contribuente

C

B Prestazione di servizi non imponibile perché il luogo della prestazione è all estero

Da un lato la lotta a queste forme di frode è nell'interesse della Svizzera; dall'altro, si rimanda all'accordo del 23 novembre 201721 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, entrato in vigore nel nostro Paese il 1° gennaio 2020. Al suo interno, le Parti contraenti si impegnano a reagire prontamente, avvalendosi delle misure disponibili nel rispettivo sistema giuridico, per prevenire le frodi e tutelare l'integrità del mercato dei sistemi collegati di scambio di quote di emissione (art. 3 par. 5 dell'accordo).

L'introduzione nel presente progetto dell'imposta sull'acquisto per questi trasferimenti permette di allineare il sistema d'imposizione della Svizzera a quello dell'UE e di limitare notevolmente il rischio di frode in materia di IVA.

21

RS 0.814.011.268

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3.3

Rappresentante fiscale per le imprese estere

I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero (art. 67 cpv. 1 LIVA). Gli obblighi di questo rappresentante sono di natura puramente amministrativa. Non risponde dunque dell'imposta dovuta dall'impresa che rappresenta.

Nell'UE è applicabile la norma seguente: in linea di principio le imprese che non hanno sede nell'UE devono designare un rappresentante fiscale (art. 204 della direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto). Tuttavia, nell'UE le norme che disciplinano la designazione di un rappresentante fiscale si differenziano a seconda dello Stato membro. La designazione del rappresentante dipende in parte dal fatto che tra lo Stato membro dell'UE e lo Stato di sede dell'impresa sia stato concluso un accordo di assistenza amministrativa o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale. In alcuni Paesi tale designazione non è obbligatoria, ma è possibile su base volontaria. Soltanto in Irlanda, in generale, non è previsto alcun rappresentante fiscale.

Negli Stati membri dell'UE i requisiti posti al rappresentante fiscale sono relativamente elevati. Di norma, esso è un fiduciario, un avvocato, un notaio o un altro professionista con titolo equivalente, abilitato dall'autorità fiscale del rispettivo Paese dell'UE, a differenza della Svizzera dove la rappresentanza fiscale può essere assunta da qualsiasi persona fisica o giuridica.

Negli Stati membri dell'UE il rappresentante fiscale ha perlopiù gli stessi diritti e obblighi dell'impresa che rappresenta. Di conseguenza, egli non è solo responsabile della presentazione dei rendiconti, ma anche del pagamento dell'imposta dovuta ed è tenuto a pagare tale imposta anche in caso di rappresentanza volontaria. Pertanto, anche i costi di una rappresentanza fiscale nell'UE dovrebbero essere nettamente più elevati che in Svizzera, dove gli obblighi del rappresentante sono di natura puramente amministrativa.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

Il progetto permette di attuare misure negli ambiti indicati di seguito.

­

34 / 74

Dal 2019 le imprese estere di vendita per corrispondenza che forniscono beni in Svizzera sono assoggettate all'imposta se realizzano una cifra d'affari pari o superiore a 100 000 franchi all'anno tramite «piccoli invii» (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA). Si è tuttavia rivelato che la parità di condizioni auspicata tra gli offerenti esteri e quelli sul territorio svizzero non può essere sufficientemente raggiunta con questa regolamentazione della vendita per corrispondenza. Da un lato, ad esempio, soltanto 350 imprese estere di vendita per corrispondenza sono registrate presso l'AFC (stato: inizio agosto 2021); dall'altro, si deve presumere che molti offerenti realizzino una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi con le forniture eseguite in Svizzera provenienti dall'attività

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di vendita per corrispondenza e non diventino quindi contribuenti in Svizzera.

In adempimento della mozione Vonlanthen 18.3540, le piattaforme sono ora considerate fornitori dei beni venduti di cui hanno facilitato la fornitura e devono pagare l'IVA corrispondente. Se gli invii la cui vendita è stata facilitata dalla piattaforma sono contrassegnati di conseguenza, l'imposta sull'importazione non è dovuta all'AFD (dal 2022: Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini [UDSC]), bensì può essere dichiarata all'AFC nel rendiconto dell'imposta ed essere contemporaneamente dedotta a titolo d'imposta precedente. Tuttavia, per poter applicare questa procedura di riporto di pagamento dell'imposta non deve essere stata ordinata alcuna misura amministrativa nei confronti della piattaforma.

­

L'AFC è legittimata a ordinare misure amministrative nei confronti delle imprese di vendita per corrispondenza e delle piattaforme online che a torto non si sono fatte iscrivere come contribuenti o che non adempiono correttamente i loro obblighi di dichiarazione e pagamento. Ciò consente di colmare in buona parte le lacune esistenti nella riscossione dell'IVA sulle merci importate. L'AFC deve anzitutto ordinare un divieto di importazione per le forniture del contribuente in questione e, solo se questa misura dovesse rivelarsi insufficiente o inefficace, potrà ordinare, come ultima ratio, la distruzione dei beni.

L'AFC può inoltre pubblicare, a tutela dei clienti, il nome dei contribuenti inadempienti (art. 79a D-LIVA).

Benché il tenore della mozione includa anche le prestazioni di servizi, la nuova normativa si limita alla mera fornitura di beni. Riguardo alle prestazioni di servizi elettronici, le principali piattaforme che offrono contenuti digitali lo fanno di regola in nome proprio e sono quindi già considerate fornitori di prestazioni. Queste piattaforme non rientrerebbero quindi nel nuovo modello. Riguardo ad altre tipologie di prestazioni di servizi, come l'alloggio o le prestazioni eseguite sul posto (ristorazione, tempo libero ecc.), non è giustificato derogare dalle regole di attribuzione poste dalla legge vigente, poiché non sono stati riscontrati particolari problemi in questo settore in materia di IVA.

È soprattutto il caso di fornitori o di beni correlati all'IVA (p. es. appartamenti di vacanza concessi in locazione) che sono ubicati sul territorio svizzero e che sono dunque più accessibili per l'AFC delle piattaforme estere. Includendo le prestazioni di servizi si andrebbe a coprire anche l'intero settore della «sharing economy» e della «gig economy», che di solito comprende transazioni fra privati che non esercitano un'attività imprenditoriale e anche transazioni non monetarie. Anche ipotizzando che queste persone esercitino un'attività imprenditoriale, la loro cifra d'affari non raggiungerebbe generalmente il limite di 100 000 franchi all'anno (art. 3 lett. l, 15 cpv. 4bis, 20a, 23 cpv. 2 n. 13, 24 cpv. 5bis, 63 cpv. 1 e 115b D-LIVA).

­

Inoltre la nuova normativa prevede un obbligo di fornire informazioni per le piattaforme elettroniche in merito alle imprese che offrono beni o prestazioni di servizi sulla piattaforma. Questo consentirà di identificare più facilmente le persone che, in particolare nel settore dei trasporti e in quello alberghiero, superano il limite della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento e che

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devono farsi iscrivere nel registro dei contribuenti (art. 73 cpv. 2 lett. e D-LIVA).

­

I prodotti per l'igiene mestruale, che attualmente sono imponibili all'aliquota normale del 7,7 per cento, saranno d'ora in poi imponibili all'aliquota ridotta del 2,5 per cento (attuazione della mozione Maire 18.4205; art. 25 cpv. 2 n. 10 D-LIVA).

­

Le tasse per la partecipazione attiva a manifestazioni culturali vengono escluse dall'imposta, come già accade per le tasse di partecipazione (p. es.

tasse d'iscrizione) a manifestazioni sportive (attuazione della mozione Page 17.3657; art. 21 cpv. 2 n. 14bis D-LIVA).

­

Le indennità versate dagli assicuratori malattia a reti di medici per le prestazioni di cure coordinate in ambito medico saranno escluse dal campo di applicazione dell'IVA in quanto parte delle cure mediche (attuazione della mozione Humbel 19.3892; art. 21 cpv. 2 n. 3bis D-LIVA).

­

I sussidi sono mezzi finanziari che non hanno carattere di controprestazione e devono quindi essere distinti dalla prestazione imponibile. Si è in presenza di una prestazione imponibile quando una prestazione viene eseguita in cambio di una controprestazione e tra questi due elementi esiste una stretta correlazione economica nel senso che la prestazione determina una controprestazione. Di conseguenza, nel caso dei sussidi manca sia l'elemento della prestazione che quello della stretta correlazione economica tra prestazione e controprestazione. Nella maggior parte dei casi si può stabilire oggettivamente chi versa e chi riceve i mezzi finanziari. Sono invece problematiche le situazioni in cui il destinatario della prestazione non può essere definito chiaramente. Tale situazione si verifica ad esempio quando una collettività pubblica fa adempiere a terzi un compito prescritto dalla legge ed eroga i mezzi finanziari necessari a tal fine, regolamentando dettagliatamente in un contratto con il beneficiario lo scopo per cui devono essere utilizzati questi mezzi. Da un lato si può sostenere che la collettività pubblica acquisti la prestazione per se stessa, per cui la prestazione viene eseguita per la collettività stessa e quindi potrebbe sussistere la stretta correlazione economica; dall'altro, la prestazione può essere eseguita anche per i cittadini e quindi non sempre esiste una stretta correlazione economica tra la prestazione e i mezzi finanziari erogati; in tal caso questi sono considerati sussidi. Tale distinzione viene sempre operata caso per caso e si basa su numerosi elementi. Questa problematica ha condotto infine alla mozione della CET-S 16.3431 («Nessuna imposta sul valore aggiunto su compiti sussidiati»), la quale chiede che i mezzi finanziari versati per l'adempimento di compiti legali siano generalmente considerati sussidi.

Nella LIVA viene ora introdotta una finzione giuridica, secondo cui si è in presenza di un sussidio o di un altro contributo di diritto pubblico e non di un rapporto di prestazione quando la collettività pubblica che versa i mezzi finanziari li designa esplicitamente come tali. Tale caso deve continuare a essere distinto da quello dell'acquisto di beni e prestazioni di servizi per il fabbisogno proprio della collettività pubblica, che invece è imponibile (attuazione della mozione CET-S 16.3431; art. 18 cpv. 3 D-LIVA).

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­

Per poter intervenire contro i cosiddetti «falliti seriali», l'AFC può esigere che un membro dell'organo incaricato della gestione degli affari di un'impresa di questo tipo presti una garanzia a copertura dei debiti d'imposta dell'impresa (art. 15 cpv. 1 lett. g e 93 cpv. 1bis D-LIVA).

­

Grazie all'introduzione dell'assoggettamento all'imposta sull'acquisto del trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell'elettricità e di diritti, certificati e attestati analoghi si intendono impedire gli abusi (art. 45 cpv. 1 lett. e D-LIVA).

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Le piccole e medie imprese hanno ora la possibilità di presentare un rendiconto annuale con pagamento di acconti. In tal modo, il loro onere amministrativo si riduce (art. 5, 35 cpv. 1bis lett. b, 35a, 86 cpv. 10, 86a, 87 cpv. 1bis, 88 cpv. 1, 94 cpv. 1 e 115b cpv. 1 D-LIVA).

­

Nella riscossione provvisoria dell'imposta è dovuto un interesse moratorio senza diffida se il contribuente non paga gli acconti oppure li paga in modo tardivo o solo parziale. Ciò vale sia per gli acconti in caso di rendiconto annuale, sia per gli importi d'imposta provvisori che sono dovuti nel quadro di rendiconti mensili, trimestrali, semestrali o annuali (art. 86, 86a e 87 cpv. 1bis D-LIVA).

­

Le imprese estere che non hanno sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero e che divengono contribuenti devono designare un rappresentante che agisca da interlocutore dell'AFC. D'ora in avanti, a certe condizioni, l'AFC potrà esonerare il contribuente da questo obbligo (art. 67 cpv. 1 e 1bis D-LIVA).

­

Tutte le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio saranno considerate prestazioni di servizi eseguite da un'agenzia di viaggio da assoggettare nel luogo del fornitore della prestazione e non saranno più considerate prestazioni relative all'alloggio, alla ristorazione o al trasporto eseguite da un'agenzia di viaggi che sarebbero imponibili nel luogo della loro esecuzione. Le prestazioni eseguite da agenzie di viaggio sono esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 10 D-LIVA se sono effettivamente effettuate all'estero o se fossero esenti dall'imposta secondo gli altri numeri dell'articolo 23 capoverso 2 LIVA, nel caso in cui non siano eseguite da un'agenzia di viaggi. Ne faranno parte anche le prestazioni proprie delle agenzie di viaggio, ad esempio i servizi di guida turistica. Questo consente di evitare problemi di delimitazione e di ridurre l'onere amministrativo per le agenzie di viaggio (art. 23 cpv. 2 n. 10 D-LIVA).

­

Ora l'organizzazione di eventi è considerata una prestazione eseguita nel luogo del destinatario, il che è più congruo alla sua natura (art. 8 cpv. 2 lett. b D-LIVA).

­

Nell'ambito di una correzione del livello normativo, le disposizioni relative all'esenzione dall'imposta delle cifre d'affari realizzate mediante operazioni con oro e leghe d'oro vengono eliminate dall'ordinanza ed elevate a rango di legge senza alcuna modifica materiale (art. 23 cpv. 2 n. 12, 53 cpv. 1 lett. m e 107 cpv. 2 D-LIVA).

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4.2

Compatibilità tra compiti e finanze

4.2.1

Nell'ottica dei contribuenti

Il progetto contiene diverse misure individuali, alcune delle quali hanno effetti opposti sotto il profilo dell'onere amministrativo. Nel complesso, le persone già assoggettate all'imposta avranno un onere amministrativo minore e godranno di una maggiore certezza del diritto. Di converso, le piattaforme di vendita per corrispondenza, che d'ora in poi sono assoggettate all'imposta e che devono assoggettare le vendite realizzate da imprese terze tramite la loro piattaforma, avranno un onere amministrativo maggiore. Queste spese supplementari sono comunque giustificate perché ne risulta una parità di trattamento fiscale tra le piattaforme di vendita per corrispondenza svizzere e quelle estere.

4.2.2

Nell'ottica della Confederazione (AFC)

Il progetto consente una riscossione dell'IVA più completa e quindi più equa sotto il profilo giuridico e genera nel complesso entrate supplementari nell'ordine di decine di milioni di franchi. A fronte di queste entrate vi sarà però un aumento dei costi del personale per l'AFC quantificabile in otto posti a tempo pieno.

4.2.3

Nell'ottica dei consumatori

Da un lato il progetto porta benefici ai consumatori grazie all'esclusione dall'imposta per la partecipazione attiva alle manifestazioni culturali e per le prestazioni di cure coordinate in ambito medico, nonché all'assoggettamento all'aliquota ridotta dei prodotti per l'igiene mestruale; dall'altro le economie domestiche saranno ulteriormente gravate dall'estensione dell'obbligo di assoggettamento per le piattaforme di vendita per corrispondenza che forniscono beni ai clienti sul territorio svizzero. Soltanto in casi eccezionali sarà infatti possibile acquistare beni per corrispondenza non gravati da imposta.

4.3

Attuazione

La modifica della LIVA comporterà anche adeguamenti all'OIVA per alcuni ambiti.

Ciò riguarda segnatamente l'imposizione delle piattaforme, il rendiconto annuale con acconti, le prestazioni di cure coordinate in ambito medico e i prodotti per l'igiene mestruale. Inoltre il DFF emanerà disposizioni di esecuzione concernenti le esportazioni nel traffico turistico e il pagamento degli acconti in caso di applicazione del rendiconto annuale.

Il progetto riguarderà i Cantoni e i Comuni soprattutto in qualità di contribuenti. Per quanto riguarda i loro servizi imponibili, essi avranno la possibilità di presentare il rendiconto soltanto una volta, anziché quattro volte all'anno. La modifica di legge 38 / 74

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riguarderà i Cantoni e i Comuni anche in qualità di erogatori e beneficiari di sussidi: sarà infatti attuata la finzione giuridica secondo cui i versamenti designati da una collettività pubblica come sussidi o contributi di diritto pubblico saranno considerati tali anche ai fini dell'IVA.

5

Commento ai singoli articoli

Art. 1 cpv. 2 lett. b Questa nuova formulazione fornisce una migliore comprensione della legge vigente senza modificare la situazione giuridica. L'imposta sull'acquisto è legata al luogo della prestazione sul territorio svizzero, ad eccezione dell'importazione di supporti di dati senza valore di mercato (art. 45 cpv. 1 lett. b LIVA). Non è invece obbligatorio che anche le persone destinatarie della prestazione abbiano sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero. Ad esempio, non avrebbe alcun senso che l'imposta sull'acquisto applicata a lavori di manutenzione di un edificio situato in territorio svizzero, eseguiti da un'impresa estera, fosse dovuta soltanto se il proprietario avesse sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero. Per contro, nel caso delle prestazioni di servizi che si considerano eseguite nel luogo del destinatario, tale questione non si pone perché il luogo della prestazione e quello di sede, domicilio o stabilimento d'impresa coincidono per definizione. Inoltre, viene introdotta l'applicazione generalizzata dell'imposta sull'acquisto in caso di acquisto di diritti di emissione e di diritti analoghi, quindi anche se il soggetto che trasferisce i diritti ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero. Pertanto, l'acquisto di simili diritti deve figurare anche in questo articolo.

Art. 3 lett. l La disposizione definisce la nozione di piattaforma elettronica dal punto di vista dell'IVA. La definizione è ampia, poiché esiste una grande varietà di forme e configurazioni possibili e la tecnologia e i modelli commerciali delle imprese che utilizzano questa tecnologia sono in costante evoluzione. Le piattaforme elettroniche comprendono, ad esempio, i mercati elettronici, ma anche i portali o le applicazioni (app). Non tutte le interfacce elettroniche, però, sono anche piattaforme elettroniche: lo sono solamente se consentono l'interazione diretta online tra le persone che offrono beni o prestazioni di servizi per l'acquisto, lo scambio o la condivisione e le persone che richiedono tali beni o prestazioni di servizi.

Art. 5 Come il metodo delle aliquote saldo, il rendiconto annuale può essere scelto per cifre d'affari pari o inferiori a 5 005 000 franchi. Per garantire che tale corrispondenza sia mantenuta anche quando il limite
della cifra d'affari valido per l'applicazione del metodo delle aliquote saldo viene adeguato a seguito del rincaro, in questa disposizione è ora menzionato anche l'articolo 35 capoverso 1bis lettera b D-LIVA.

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Art. 8 cpv. 2 lett. b Finora le prestazioni di organizzatori di manifestazioni erano disciplinate in questa lettera e ora saranno imponibili nel luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). Questo approccio corrisponde meglio al contenuto effettivo di una prestazione organizzativa, dato che quest'ultima comprende prevalentemente prestazioni parziali progettuali, amministrative e di consulenza. In linea di principio, rappresenta quindi un tipo di prestazione di management ed è pertanto paragonabile alle prestazioni che si considerano eseguite nel luogo del destinatario.

Per le prestazioni di agenzie di viaggio rimane determinante il luogo del fornitore della prestazione. D'ora in avanti, l'intero viaggio sarà considerato una prestazione eseguita nel luogo in cui l'agenzia di viaggio ha la propria sede. Non è quindi più necessario scomporre il viaggio nelle sue diverse componenti. Se, ad esempio, acquista una prestazione alberghiera e la rivende in nome proprio a un cliente, l'agenzia non esegue più una prestazione alberghiera imponibile a un'aliquota del 3,7 per cento, bensì una prestazione di agenzia di viaggio, di principio imponibile a un'aliquota del 7,7 per cento. In tal modo si evitano problemi di delimitazione e si riduce l'onere amministrativo per le agenzie di viaggio. Se sono eseguite all'estero o se fossero esenti da imposta nel caso in cui non siano eseguite da tali agenzie, queste prestazioni sono esenti dall'imposta conformemente all'articolo 23 capoverso 2 numero 10 D-LIVA.

In senso inverso, secondo questa nuova regolamentazione le agenzie di viaggio e gli operatori turistici esteri non sono più assoggettati all'imposta sul territorio svizzero se organizzano viaggi in Svizzera. In contropartita, essi non possono più chiedere il rimborso dell'imposta precedente sulle prestazioni acquistate sul territorio svizzero. Per le agenzie di viaggio e gli operatori turistici svizzeri, invece, questi viaggi resteranno interamente imponibili. Sebbene comporti una disparità di trattamento fiscale tra le agenzie di viaggio svizzere ed estere riguardo alle prestazioni di viaggio sul territorio svizzero, questa regolamentazione riduce gli ostacoli per le agenzie di viaggio estere nell'offrire prestazioni di viaggio in Svizzera, segnatamente grazie alla diminuzione dell'onere amministrativo, e ha
quindi effetti positivi sulla Svizzera in quanto destinazione turistica. In tal modo possono essere attuate le due mozioni identiche Stöckli 18.4194 e von Siebenthal 18.4363 «Imposta sul valore aggiunto applicata a operatori turistici esteri».

Art. 10 cpv. 2 lett. b frase introduttiva e n. 1bis, c e d Lettera b: la frase introduttiva viene adeguata, sotto il profilo redazionale, alla terminologia introdotta in occasione dell'ultima revisione parziale.

La lettera b numero 1bis sostituisce il vigente articolo 121a OIVA per quanto concerne le imprese con sede all'estero. In tal modo si intende evitare l'iscrizione nel registro dei contribuenti di un'impresa estera che in ultima analisi non è tenuta a versare l'IVA perché esegue sul territorio svizzero soltanto prestazioni escluse dall'imposta o eventualmente esenti dall'imposta e prestazioni assoggettate all'imposta sull'acquisto.

Nel vigente capoverso 2 lettera c si parla di «istituzioni di utilità pubblica», mentre l'articolo 3 lettera j LIVA definisce le «organizzazioni di utilità pubblica». Le due espressioni si equivalgono. Pertanto, la modifica intende soltanto uniformare la terminologia.

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La lettera d sostituisce il vigente articolo 121a OIVA per quanto concerne le imprese con sede sul territorio svizzero. Poiché ai fini dell'assoggettamento di un'impresa è determinante la cifra d'affari realizzata a livello mondiale (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA), le prestazioni imponibili eseguite all'estero possono far scattare l'assoggettamento sul territorio svizzero anche se su questo territorio vengono eseguite esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta. Sebbene non sia dovuta l'IVA, l'impresa dovrebbe presentare rendiconti fiscali. Dal canto suo, l'AFC dovrebbe iscrivere nel registro dei contribuenti imprese che non versano l'IVA né possono procedere alla deduzione dell'imposta precedente. Per questo motivo, la presente disposizione esenta dall'assoggettamento le imprese con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero che eseguono su detto territorio esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta.

Art. 13 cpv. 1 Adeguamento redazionale alla terminologia introdotta in occasione dell'ultima revisione parziale.

Art. 15 cpv. 1 lett. g e cpv. 4bis Capoverso 1 lettera g: questa disposizione è legata all'articolo 93 capoverso 1bis D-LIVA, che prevede la prestazione di garanzie da parte dei membri degli organi incaricati della gestione degli affari, se vi sono indizi che tali membri rientrino tra i «falliti seriali». Affinché una garanzia prestata da un organo secondo l'articolo 93 capoverso 1bis D-LIVA possa essere utilizzata per pagare i debiti IVA dell'impresa in attività, è fondamentale prevedere una responsabilità solidale tra l'organo coinvolto in fallimenti seriali e l'impresa, poiché altrimenti la garanzia non avrebbe tecnicamente alcuna efficacia. Pertanto, il capoverso 1 lettera g stabilisce la responsabilità solidale, in caso di vari fallimenti consecutivi su un breve arco di tempo, degli organi in senso formale e delle persone che hanno di fatto la funzione di organo, sino a concorrenza della garanzia richiesta. In questo modo, la garanzia richiesta agli organi potrà essere utilizzata per pagare i debiti dell'impresa, allo stesso modo della garanzia richiesta alle imprese (art. 93 LIVA). L'importo della garanzia versata può essere compensato con i debiti IVA dell'impresa quando i relativi crediti fiscali non sono stati pagati e la procedura di esecuzione contro
l'impresa è rimasta infruttuosa. Se contesta l'utilizzo della garanzia per i debiti della società, l'organo incaricato della gestione degli affari può chiedere una decisione secondo l'articolo 82 LIVA.

Capoverso 4bis: l'obiettivo perseguito con la responsabilità sussidiaria prevista per i venditori che utilizzano piattaforme elettroniche per la vendita o la distribuzione dei loro prodotti è di non esentarli completamente dai loro obblighi fiscali per le forniture che eseguono tramite queste piattaforme e limitare quindi la possibilità di frodi fiscali.

Art. 18 cpv. 3 Ai fini dell'attuazione della mozione della CET-S 16.3431 («Nessuna imposta sul valore aggiunto su compiti sussidiati») sono state esaminate diverse varianti per il trattamento dei sussidi dal punto di vista dell'IVA (cfr. n. 1.2), che però non si sono rivelate efficaci. La presente disposizione prevede ora la finzione giuridica secondo 41 / 74

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cui i mezzi finanziari versati da una collettività pubblica sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico, se questa collettività li designa esplicitamente come tali nei confronti del beneficiario. La finzione giuridica rafforza in maniera significativa la certezza del diritto, poiché viene ripresa la designazione data dalla collettività pubblica interessata quando quest'ultima designa, a fini fiscali, un flusso di mezzi finanziari come sussidi o altri contributi di diritto pubblico (e non controprestazioni).

Tuttavia, le collettività pubbliche non possono designare arbitrariamente i mezzi finanziari come sussidi non imponibili, dal momento che sono vincolate alle disposizioni giuridiche in materia di sussidi. Inoltre i conti annuali di tutte le collettività pubbliche sono sottoposti alla verifica di un organo di revisione o di un controllo delle finanze. Perciò una collettività pubblica non può acquistare, neppure con la nuova disposizione di legge, né un computer né una prestazione edile non gravati da imposta.

Nel caso opposto, quando la collettività pubblica e il beneficiario del contributo dichiarano mezzi finanziari che costituiscono sussidi o altri contributi di diritto pubblico come controprestazione per una prestazione imponibile, la finzione giuridica non è applicabile ma vigono le norme generali sulla prova.

Art. 20a Il presente articolo crea la base legale per l'attuazione della mozione Vonlanthen 18.3540 «Assoggettare all'IVA le piattaforme on line per gli acquisti effettuati dall'estero verso la Svizzera». L'attribuzione delle prestazioni alle piattaforme elettroniche crea una finzione che si discosta dalle consuete regole di attribuzione secondo l'articolo 20 LIVA. Tuttavia, questa finzione è applicabile solo in casi ben definiti, ossia quando la piattaforma fa interagire venditori e acquirenti in modo tale che gli stessi possano concludervi un contratto per la fornitura dei beni.

Capoverso 1: talvolta le piattaforme offrono sia prodotti propri (vendita in nome proprio) sia prodotti di venditori indipendenti. Per questo secondo tipo di forniture, i venditori che utilizzano le piattaforme per vendervi beni sono generalmente considerati, secondo il diritto vigente, fornitori della prestazione. Dal punto di vista dell'IVA e se sono soddisfatte determinate condizioni,
in questo caso le piattaforme sono considerate semplici intermediari. Le cifre d'affari risultanti dalle vendite non vengono attribuite ad esse.

In base alla finzione creata dal nuovo articolo, in futuro le piattaforme saranno sia i destinatari che i fornitori del bene venduto. Esistono quindi due forniture successive tra: 1.

il venditore e la piattaforma, e

2.

la piattaforma e il cliente cui è destinata la prestazione.

Questo nuovo articolo riguarda tutte le forniture di beni venduti tramite piattaforme, indipendentemente dal fatto che le forniture provengano dall'estero o che i beni si trovino già sul territorio svizzero. Anche le piattaforme con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero sono incluse nel campo d'applicazione del capoverso 1.

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Attribuendo la fornitura alle piattaforme, che sono meglio identificabili e meno numerose rispetto ai venditori che vi offrono i loro prodotti, di regola non è più necessario verificare se i venditori stessi adempiono le condizioni per l'obbligo fiscale.

Per il venditore vale quindi quanto segue: se dal punto di vista dell'IVA il luogo della fornitura è all'estero, la fornitura non soggiace all'IVA svizzera. Se il luogo della fornitura si trova sul territorio svizzero, per il venditore la fornitura è esente dall'imposta, purché la piattaforma sia iscritta nel registro dei contribuenti presso l'AFC (art. 23 cpv. 2 n. 13 D-LIVA). Di conseguenza: ­

i venditori esteri rimangono esentati dall'assoggettamento sul territorio svizzero (art. 10 cpv. 2 lett. b n. 1 D-LIVA);

­

i venditori sul territorio svizzero, che eseguono simili forniture e realizzano con le stesse una cifra d'affari pari o superiore a 100 000 franchi a livello mondiale, non sono esentati dall'assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA). Tuttavia, il loro onere fiscale non è superiore a quello dei venditori esteri visto che, secondo la finzione giuridica, le loro forniture effettuate sul territorio svizzero tramite piattaforme assoggettate all'imposta sono esenti dall'imposta.

La verifica dell'assoggettamento all'IVA delle piattaforme si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 LIVA. Nel caso in cui i beni forniti sul territorio svizzero provengano dall'estero, si ritiene che la fornitura sia stata eseguita sul territorio svizzero dalla piattaforma, se quest'ultima realizza, tramite piccoli invii esenti dall'imposta sull'importazione, una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi all'anno (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA; regolamentazione della vendita per corrispondenza). In questo caso la piattaforma è assoggettata all'imposta, a prescindere dalla sua sede.

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Figura 2 Forniture per corrispondenza eseguite da imprese di vendita per corrispondenza e da piattaforme con sede all'estero iscritte nel registro dei contribuenti

Impresa di vendita per corrispondenza 2

Piattaforma

Aliquota del 7,7 o del 2,5 % a titolo d imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero

La piattaforma importa i beni in nome proprio = importatore: pagamento dell'imposta sull'importazione e deduzione dell'imposta precedente o applicazione della procedura di riporto del pagamento dell'imposta

I clienti pagano l'imposta sull'importazione per i beni che soggiacciono a tale imposta (fr. 70 000. )

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Imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero: fr. 150 000. all'aliquota del 7,7 o del 2,5 %

assoggettata all imposta perché cifra d'affari > fr. 100 000. realizzata tramite piccoli invii verso il territorio svizzero

Estero Territorio svizzero

fr. 120 000. tramite piccoli invii + fr. 30 000. con altri beni ASSOGGETTATA all imposta in Svizzera

fr. 45 000. tramite piccoli invii + fr. 70 000. con altri beni NON ASSOGGETTATA all imposta in Svizzera

Impresa di vendita per corrispondenza 1

Clienti

Clienti

Clienti

(privati o assoggettati all imposta)

(privati o assoggettati all imposta)

(privati o assoggettati all imposta)

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Figura 3 Forniture per corrispondenza eseguite da piattaforme sul territorio svizzero o all'estero, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro dei contribuenti Impresa di vendita per corrispondenza

Piattaforma 1 CHF 130 000 di cifra d affari realizzata tramite piccoli invii verso il territorio svizzero
assoggettata all imposta

Piattaforma 2 CHF 60 000 di cifra d affari realizzata tramite piccoli invii verso il territorio svizzero
non assoggettata all imposta

Estero

Territorio svizzero

Piattaforma 3 CHF 140 000 cifra d'affari realizzata a livello mondiale
assoggettata all imposta

Clienti (privati o assoggettati all imposta)

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Figura 4 Forniture per corrispondenza eseguite da imprese svizzere di vendita per corrispondenza tramite piattaforme in Svizzera e all'estero Piattaforma 1

Fornitura di beni esente dall IVA secondo l art. 23 cpv. 2 n. 13 D-LIVA (il bene si trova sul territorio svizzero)

Piattaforma 2

La piattaforma 1 importa i beni in nome proprio = importatore: pagamento dell'imposta sull'importazione e deduzione dell'imposta precedente o applicazione della procedura di riporto del pagamento dell'imposta

Impresa di vendita per corrispondenza

Aliquota del 7,7 o del 2,5 % a titolo d imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero

fr. 160 000. di cifra d affari realizzata tramite piccoli invii verso il territorio svizzero assoggettata all imposta

Estero Territorio svizzero

Clienti (privati o assoggettati all imposta)

fr. 2 000 000. cifra d'affari realizzata a livello mondiale assoggettata all imposta

Le piattaforme devono essere in grado di applicare correttamente l'imposta sulla prestazione e riscuotere l'IVA presso il cliente oppure, se ciò non è possibile, presso il venditore. A tal fine: 1.

la transazione (contratto di compravendita) deve essere conclusa sulla piattaforma o, in altre parole, il cliente deve confermare definitivamente la sua ordinazione sulla piattaforma;

2.

la piattaforma deve essere al corrente, o quanto meno poter venire a conoscenza, delle condizioni di vendita e di fornitura;

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3.

il pagamento deve essere effettuato tramite la piattaforma o quest'ultima deve essere in grado di riscuotere l'IVA presso il venditore o il cliente, in aggiunta alla sua commissione;

4.

la piattaforma deve poter emettere una fattura o redigere una conferma dell'ordinazione comprensiva di IVA per assicurare al cliente assoggettato all'imposta la possibilità di dedurre l'imposta precedente;

5.

la piattaforma deve inoltre sapere se il bene è stato effettivamente fornito o se è stato restituito.

Il capoverso 2 esclude alcuni tipi di piattaforme per le quali l'applicazione del capoverso 1 non è possibile o richiederebbe risorse sproporzionate. Tenuto conto dei vari modelli di piattaforme e della costante evoluzione di questo mercato, è infatti più facile definire dei criteri di esclusione piuttosto che descrivere in maniera precisa le condizioni che le piattaforme devono soddisfare. Per stabilire se il loro assoggettamento è applicabile o no, le piattaforme devono potersi basare su criteri di esclusione semplici e inequivocabili.

Sono quindi escluse le piattaforme che non partecipano alla procedura di ordinazione di beni e che perciò non possono sapere se un'ordinazione è stata conclusa o quando è stata effettuata (lett. a). Pertanto questa esclusione non si applica alle piattaforme che mettono a disposizione gli strumenti tecnici (in genere un carrello) affinché l'acquirente possa confermare l'ordinazione oppure che, una volta conclusa la procedura di ordinazione, trasmettono una conferma o anche soltanto i dettagli dell'ordinazione a una delle due parti o a entrambe (acquirente e/o venditore). La messa a disposizione di un semplice mezzo di comunicazione per acquirenti e venditori, ad esempio un servizio di posta elettronica o una chat, non è invece sufficiente per dedurne che la piattaforma partecipi alla procedura di ordinazione. A tale proposito occorre menzionare le piattaforme che mettono a disposizione unicamente spazi per annunci pubblicitari senza offrire la possibilità di effettuare un acquisto diretto (lett. d). In questi casi, la negoziazione avviene infatti direttamente tra il venditore e l'acquirente, ad esempio tramite SMS, per telefono o con un incontro di persona.

L'esclusione vale anche per le persone che si limitano al disbrigo del pagamento connesso all'ordinazione. Anche se tecnicamente sono in grado di prelevare l'IVA (lett. c), esse non dispongono delle informazioni necessarie per il trattamento fiscale di queste transazioni. Si tratta perlopiù di emittenti di carte di credito e sistemi di pagamento online.

Sono altresì escluse dalla nuova normativa le piattaforme che non realizzano cifre d'affari legate alle vendite da loro facilitate, segnatamente quelle che offrono servizi gratuiti sia per i venditori che per gli acquirenti (lett. b), perché per loro sarebbe
complicato prelevare l'IVA dovuta su queste forniture. Ciò non vale però per le piattaforme che fatturano al venditore o all'acquirente costi o commissioni calcolati in base al valore dell'ordinazione.

Non si considerano inoltre fornitori della prestazione le piattaforme che si limitano a segnalare merci offerte su altri siti web o a eseguire mere prestazioni pubblicitarie (lett. e).

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Soltanto la piattaforma sulla quale viene conclusa l'ordinazione è considerata fornitore della prestazione. Pertanto sono escluse anche le piattaforme che mettono a disposizione solo link verso altri siti web o piattaforme o che reindirizzano automaticamente i clienti verso un sito web o una piattaforma sulla quale possono ordinare i beni desiderati (lett. f). In questo caso, quest'ultima piattaforma è considerata quella che ha facilitato la fornitura e quindi funge da fornitore della prestazione, anche se la procedura di ordinazione è stata avviata sulla piattaforma che ha reindirizzato il cliente (frazionamento della procedura di ordinazione).

Art. 21 cpv. 2 n. 1, 3bis e 14bis Numero 1: questa precisazione non comporta alcuna modifica della situazione giuridica. Ora il rimando all'articolo 18 della legge del 17 dicembre 201022 sulle Poste è indicato direttamente nel testo di legge anziché nella nota a piè di pagina. Nel contempo, conformemente alla citata legge, il termine «beni» viene sostituito da «lettere», mentre l'espressione «servizio riservato» viene utilizzata al singolare.

Numero 3bis: questo nuovo numero permette di creare la base legale per l'attuazione della mozione Humbel 19.3892 («Basta ostacoli fiscali alle cure coordinate dai medici di famiglia»). D'ora in poi le prestazioni di cure coordinate in ambito medico sono escluse dall'IVA. Le prestazioni di coordinamento comprendono, ad esempio, la gestione delle richieste di visite specialistiche, le discussioni interprofessionali di casi, i programmi di cura per malati cronici e i controlli della polimedicazione. Oltre alle cure dirette sui pazienti, i fornitori di prestazioni svolgono altre attività amministrative (p. es. preparazione della documentazione, fatturazione, gestione dei contratti e attività legate alla qualità), che sono incluse nei calcoli tariffari come costi generali. Attualmente le prestazioni di coordinamento eseguite ad esempio negli ospedali sono già escluse dall'imposta. L'attuazione della mozione consente quindi di eliminare le disparità di trattamento sul piano fiscale. Tuttavia, non tutte le prestazioni imponibili secondo il diritto vigente saranno d'ora in poi escluse dall'imposta. Ad esempio, le prestazioni meramente amministrative per il coordinamento di cure mediche, segnatamente le prestazioni amministrative
per l'organizzazione di reti di medici, resteranno imponibili.

Numero 14bis: questo nuovo numero crea la base legale per l'attuazione della mozione Page 17.3657 («Abolizione della differenza di aliquota IVA tra associazioni culturali e sportive»). D'ora in poi le tasse d'iscrizione per la partecipazione attiva a manifestazioni culturali e le prestazioni accessorie ivi comprese sono escluse dall'IVA. Per prestazioni accessorie si intendono segnatamente le medaglie, i premi ricordo, le magliette o le coppe che i partecipanti ricevono prima o dopo la gara, i pasti e il trasporto di persone correlato con la manifestazione culturale. Ad esempio, la tassa d'iscrizione per la partecipazione a un concorso di musica nel quadro di una festa di canti popolari non sarà più imponibile. Esiste tuttavia la possibilità di optare volontariamente per l'imposizione all'aliquota ridotta di queste prestazioni affinché possa essere dedotta l'imposta precedente.

22

RS 783.0

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Art. 23 cpv. 2 n. 10, 12 e 13, nonché cpv. 5, secondo periodo Numero 10: l'articolo 8 capoverso 2 lettera b D-LIVA concerne ora soltanto le prestazioni di servizi di agenzie di viaggio e non più quelle di organizzatori di manifestazioni, fermo restando che il luogo di esecuzione di tutte le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio è determinato secondo il principio del luogo del prestatore. Rispetto all'applicazione attuale del numero 10, questa modifica comporta una notevole semplificazione per il contribuente, il che permette l'economicità del pagamento (art. 1 cpv. 3 lett. b LIVA). In futuro, i fornitori di prestazioni non dovranno più procedere alla complessa ripartizione delle varie componenti di una prestazione di viaggio; infatti, attualmente il luogo di ogni componente deve essere determinato in funzione della natura di quest'ultima e ciò comporta spesso problemi di delimitazione. Per una migliore attuazione del principio del Paese di destinazione, determinante per l'IVA in quanto imposta sul consumo, la presente disposizione estende l'esenzione dall'imposta per le prestazioni delle agenzie di viaggio che sono realizzate all'estero o che, se fossero eseguite da persone che non sono agenzie di viaggio, sarebbero esenti dall'imposta in virtù dell'articolo 23 LIVA. Ad esempio, un volo da Parigi ad Atene sarà esente dall'imposta anche se sarà venduto da un'agenzia di viaggio svizzera e sarà quindi considerato una prestazione di un'agenzia di viaggio. Poiché le prestazioni delle agenzie di viaggio si considerano eseguite sul territorio svizzero, le disposizioni dell'articolo 23 non sarebbero applicabili senza questo rimando. D'ora in poi per far valere l'esenzione dall'imposta non è più necessario che la prestazione da esentare sia acquistata presso terzi, poiché l'esenzione contempla anche le prestazioni eseguite dalla stessa agenzia di viaggio (p. es. la guida turistica sul posto) se tali prestazioni sono eseguite all'estero. Al pari delle prestazioni acquisite presso terzi, anche la prestazione eseguita dalla stessa agenzia di viaggio è consumata all'estero. La normativa garantisce quindi che le componenti della prestazione che, dal punto di vista economico, sono consumate all'estero non siano imponibili.

Numero 12: questo nuovo numero non determina alcuna modifica della situazione
giuridica. Le operazioni di vendita di oro e leghe d'oro esenti dall'imposta, disciplinate attualmente all'articolo 44 OIVA, sono integrate senza alcuna modifica materiale nell'articolo 23 D-LIVA, in cui sono elencate le altre fattispecie esenti dall'imposta.

La disposizione è stata adeguata dal punto di vista linguistico e della struttura. La vigente norma di delega dell'articolo 107 capoverso 2 LIVA è abrogata.

Numero 13: secondo la finzione giuridica creata all'articolo 20a D-LIVA, una persona che vende beni mediante una piattaforma elettronica esegue una fornitura a favore della piattaforma, la quale a sua volta esegue una seconda fornitura a favore del cliente. Se il luogo della prima fornitura si trova sul territorio svizzero, siffatta fornitura può determinare l'assoggettamento del venditore o essere imponibile nel caso in cui il venditore sia già iscritto nel registro dei contribuenti. Se in virtù dell'articolo 20a D-LIVA tali forniture sono attribuite a una piattaforma assoggettata all'IVA, il nuovo numero 13 permette, da una parte, di esentare dall'assoggettamento i venditori esteri che eseguono sul territorio svizzero soltanto questo genere di forniture; dall'altra, di esentare dall'imposta le forniture di beni sul territorio svizzero eseguite da venditori già assoggettati all'imposta, che peraltro conservano il diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Questo consente altresì di semplificare a livello amministrativo e fiscale i rapporti tra i venditori e la piattaforma.

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Capoverso 5, secondo periodo: non viene adeguata la normativa vigente secondo cui le forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico sono esenti dall'imposta secondo l'ordinanza del DFF del 24 marzo 201123 concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico, a condizione che venga fornita la prova dell'esportazione. Attualmente l'AFC sta valutando la possibilità di fornire la prova in forma elettronica.

Art. 24 cpv. 5bis La piattaforma riconosciuta fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a D-LIVA è pienamente responsabile del calcolo, della riscossione e del pagamento dell'IVA come se avesse effettivamente fornito il bene venduto. Tuttavia, l'attribuzione della prestazione è soltanto una finzione. Spesso le piattaforme dipendono interamente dalle informazioni comunicate dai venditori sui beni forniti. Il rischio assunto da queste piattaforme e la loro responsabilità devono quindi essere limitati, se fanno tutto quello che si può ragionevolmente pretendere da esse per applicare correttamente l'imposta sulle forniture che vengono loro attribuite. Se, ad esempio, dopo la conclusione dell'acquisto tramite la piattaforma si verificasse un aumento del prezzo di vendita al di fuori di essa, la piattaforma non dovrebbe rispondere dell'IVA risultante da questo aumento.

Art. 25 cpv. 2 lett. a n. 10 Con questo nuovo numero viene attuata la mozione Maire 18.4205 («Riduzione dell'aliquota IVA per i prodotti destinati all'igiene intima femminile»). I prodotti destinati all'igiene mestruale comprendono in primo luogo assorbenti interni ed esterni e proteggi-slip, ma anche spugne mestruali, coppette o tazze mestruali e prodotti analoghi. Con la limitazione ai prodotti per l'igiene mestruale, i prodotti per l'igiene intima femminile vengono chiaramente distinti da altri prodotti per l'igiene.

Art. 35 cpv. 1 e 1bis Per maggiore chiarezza il capoverso 1 comprende ora soltanto le vigenti lettere a e b.

Il contenuto normativo della vigente lettera c è integrato nel nuovo capoverso 1bis.

Il capoverso 1bis comprende i due casi in cui, su richiesta, sono applicabili periodi di rendiconto diversi da quelli definiti nel capoverso 1. La lettera a contiene la disposizione del vigente capoverso
1 lettera c concernente il periodo di rendiconto mensile.

La lettera b prevede ora invece il rendiconto annuale. L'obiettivo del rendiconto annuale è la semplificazione amministrativa per i contribuenti. La possibilità di allestire detto rendiconto deve essere offerta a gran parte dei contribuenti, ma dev'essere anche limitata alle PMI. Chi adempie la condizione relativa all'ammontare della cifra d'affari ha in linea di principio diritto ad applicare il rendiconto annuale. Tuttavia, l'impresa in questione deve presentare una richiesta all'AFC, la quale deve autorizzare l'applicazione di detto rendiconto. L'AFC deve, da una parte, calcolare gli acconti e 23

RS 641.202.2

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inviarli ai contribuenti; dall'altra, assicurarsi che non siano state emesse diffide per rendiconti trimestrali o semestrali in sospeso. Affinché tutti i contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo possano beneficiare di questa facilitazione, il limite della cifra d'affari per il rendiconto annuale è lo stesso di quello fissato all'articolo 37 capoverso 1 LIVA. L'allestimento del rendiconto annuale non incide in alcun modo sul metodo di rendiconto. Anche nell'ambito del rendiconto annuale il calcolo viene fatto secondo il metodo effettivo oppure, in presenza della relativa autorizzazione, secondo il metodo delle aliquote saldo o forfettarie. Secondo i dati del 2018, possono chiedere il rendiconto annuale circa 360 000 contribuenti (ossia circa il 94 %).

Art. 35a Capoverso 1: se un contribuente non adempie i propri obblighi di rendiconto o di pagamento o li adempie soltanto in parte, l'AFC deve avere la possibilità di negare il passaggio al rendiconto annuale. Il rischio di insolvenza è infatti più alto per i rendiconti annuali che per quelli trimestrali o semestrali. L'AFC deve avere anche la possibilità di revocare l'autorizzazione ad allestire il rendiconto annuale ai contribuenti che non adempiono gli obblighi loro imposti. L'AFC può ad esempio prescrivere ai contribuenti che versano acconti troppo bassi, che li versano parzialmente o che non li versano del tutto di allestire un rendiconto trimestrale o ­ in caso di allestimento del rendiconto secondo le aliquote saldo ­ semestrale.

Capoverso 2: alla durata di applicazione minima del rendiconto annuale si applica la regolamentazione prevista per il metodo delle aliquote saldo (art. 37 cpv. 4 LIVA).

Se desidera passare nuovamente al rendiconto trimestrale, semestrale o mensile, il contribuente può farlo già dopo un intero periodo fiscale. La persona iscritta nel registro dei contribuenti nel corso di un periodo fiscale che opta per il rendiconto annuale deve quindi allestire annualmente il rendiconto per il periodo fiscale iniziato e per l'intero periodo fiscale successivo prima di poter cambiare metodo di rendiconto.

Qualsiasi cambiamento implica un onere amministrativo per il contribuente e per l'AFC. Autorizzare un cambiamento subito dopo l'inizio di un periodo fiscale avrebbe senso solo nell'eventualità che il rendiconto
annuale abbia ripercussioni finanziarie, ma così non è.

Capoverso 3: qualsiasi cambiamento implica un onere amministrativo per il contribuente e per l'AFC. Se si desse la possibilità di passare ogni anno da un rendiconto all'altro, si pregiudicherebbe di conseguenza il perseguimento dell'obiettivo della semplificazione amministrativa. Il contribuente deciderebbe di passare al rendiconto annuale o nuovamente a un altro tipo di rendiconto in funzione dell'ammontare del credito fiscale ­ più alto o più basso ­ atteso per l'anno successivo. Quindi per poter richiedere di nuovo il rendiconto annuale occorre osservare un termine di attesa di tre periodi fiscali, come dimostrato nel caso del metodo delle aliquote saldo. Questo termine di attesa si applica sia alle imprese che all'inizio dell'assoggettamento all'imposta non hanno optato per il rendiconto annuale, sia alle imprese che sono passate dal rendiconto annuale a quello mensile, trimestrale o semestrale.

Capoverso 4: per motivi di carattere amministrativo, la modifica della periodicità è possibile soltanto all'inizio di un periodo fiscale.

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Art. 40 cpv. 3 Correzione di un rimando errato.

Art. 45 cpv 1 lett. e Il trattamento fiscale del trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell'elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi sarà disciplinato espressamente nella legge. Fino alla sentenza del Tribunale federale del 9 aprile 2019, l'AFC considerava questi trasferimenti quale commercio di diritti-valore escluso dall'imposta in virtù dell'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA. Con questa sentenza del Tribunale federale, tali trasferimenti sono designati come prestazioni di servizi imponibili secondo l'articolo 8 capoverso 1 LIVA. Dato che sono facilmente trasferibili, in passato i suddetti diritti, certificati e simili sono stati spesso utilizzati per ottenere in modo fraudolento il versamento dell'imposta precedente, senza che l'IVA sulla corrispondente cifra d'affari fosse stata pagata. Il danno finanziario è stato stimato a diversi miliardi di euro all'anno. Per prevenire le frodi, nella primavera del 2010 l'UE ha adeguato la direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto24 e ha autorizzato gli Stati membri a trasferire al destinatario della prestazione l'obbligo fiscale soggettivo per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra («reverse charge»).

Con l'introduzione dell'imposta sull'acquisto per ogni trasferimento di diritti, certificati e simili si garantisce, in linea con le condizioni quadro europee, che il debito fiscale e la deduzione dell'imposta precedente riguardino sempre lo stesso soggetto fiscale, a prescindere dal fatto che il soggetto che trasferisce i diritti abbia la sede all'estero o sul territorio svizzero. L'assoggettamento all'imposta sull'acquisto non consente di chiedere la restituzione delle imposte precedenti che non sono state versate a titolo d'imposta sulla cifra d'affari.

Art. 53 cpv. 1 lett. m Questa disposizione non determina alcun cambiamento della situazione giuridica. Poiché ai fini dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero l'articolo 44 OIVA è stato elevato a rango di legge (art. 23 cpv. 2 n. 12 D-LIVA) senza modifiche materiali, occorre inserire nel D-LIVA anche il contenuto normativo della disposizione analoga relativa all'imposta sull'importazione
di cui all'articolo 113 lettera g OIVA.

Art. 63 cpv. 1 La lettera a riprende l'attuale articolo 63 capoverso 1 LIVA.

Lettera b: le piattaforme iscritte nel registro dei contribuenti figurano come importatori nella dichiarazione doganale e, in quanto tali, devono pagare l'imposta sull'im-

24

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28.11.2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347/1 dell'11.12.2006; modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13.7.2010, GU L 189 del 22.7.2010, pag. 1.

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portazione se questa è superiore a cinque franchi. Per evitare che, a seguito della finzione giuridica dell'articolo 20a, le piattaforme assoggettate debbano dapprima versare l'imposta sull'importazione per poi chiederne il rimborso a titolo di imposta precedente, esse dovrebbero poter dichiarare l'imposta nella cosiddetta procedura di riporto del pagamento dell'imposta nei loro rendiconti da presentare all'AFC.

Le piattaforme si assumono integralmente la responsabilità del pagamento dell'IVA e sono considerate importatori dei beni. Tuttavia, non si assumono ulteriori responsabilità riguardo ai beni di cui hanno facilitato la vendita. Il venditore continua a essere responsabile della sicurezza del prodotto e deve chiarire se l'importazione è ammessa in Svizzera. Le piattaforme conservano tuttavia le responsabilità che incombono loro già oggi in questo contesto, al pari dei media sociali che sono tenuti a verificare i contenuti che pubblicano sulle rispettive piattaforme.

Se non devono effettuare la dichiarazione dal punto di vista doganale, cioè la vendita non avviene in nome proprio, le piattaforme non hanno ulteriori obblighi per quanto riguarda il trasporto e l'importazione dei beni e la dichiarazione doganale. Devono soltanto garantire che il venditore fornisca tutte le informazioni necessarie sugli invii in modo da consentire una corretta imposizione all'importazione. A questo proposito sono necessarie informazioni sull'identificazione della piattaforma e sul relativo numero di autorizzazione ai fini della procedura di riporto.

Art. 67 cpv. 1 e 1bis Capoverso 1: le imprese estere che eseguono prestazioni sul territorio svizzero e diventano quindi contribuenti devono farsi iscrivere nel registro dei contribuenti. Secondo la decisione numero 61 del 22 gennaio 201525 della Commissione mista Svizzera-Liechtenstein relativa all'imposta sul valore aggiunto, l'iscrizione è di competenza dell'AFC anche quando una parte delle prestazioni è eseguita nel Principato del Liechtenstein. Questa prassi è appropriata, perché di solito la stragrande maggioranza delle prestazioni è destinata alla Svizzera. L'iscrizione è effettuata nel registro dei contribuenti del Principato del Liechtenstein soltanto nel caso in cui le prestazioni siano eseguite esclusivamente in detto Stato. Pertanto, questo capoverso
stabilisce ora che anche il rappresentante fiscale deve avere la propria sede o il proprio domicilio in Svizzera.

Capoverso 1bis: lo scopo perseguito con la designazione di un rappresentante fiscale in Svizzera è rendere possibile la comunicazione con il contribuente. Il compito principale del rappresentante fiscale è ricevere la corrispondenza e inoltrarla ai rappresentati. Esso non risponde del credito fiscale. L'invio di documenti ufficiali e in particolare la notificazione di decisioni all'estero costituiscono attività sovrane la cui esecuzione spetta in linea di principio esclusivamente alle autorità territorialmente competenti. È ammesso soltanto l'invio oltre i confini nazionali di mere comunicazioni senza efficacia giuridica. L'invio di documenti il cui contenuto va al di là di una mera informazione è giuridicamente molto delicato e può essere addirittura rilevante ai fini del diritto penale. La notificazione di decisioni a imprese all'estero anziché al 25

Non pubblicata in virtù della legge sulle pubblicazioni ufficiali; consultabile gratuitamente presso l'AFC, divisione Legislazione fiscale, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna.

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rappresentante fiscale può dunque avere luogo in linea di principio soltanto per via diplomatica, una via complessa, lunga e quindi poco praticabile per le procedure di massa. Un'eccezione è prevista nell'articolo 28bis della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese del 9 settembre 196626 modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, secondo cui è possibile procedere alla notificazione all'estero direttamente per posta di atti e documenti relativi alla riscossione delle imposte.

È quindi possibile che si possa rinunciare, in taluni casi, a richiedere la designazione di un rappresentante fiscale. A tal fine, l'articolo 67 viene completato con il capoverso 1bis, secondo cui in certi casi l'AFC può rinunciare a richiedere la designazione di un rappresentante fiscale.

Art. 73 cpv. 2 lett. e Esistono numerosi tipi di piattaforme elettroniche che permettono l'interazione fra fornitori di prestazioni e clienti per la fornitura di beni o l'esecuzione di prestazioni di servizi. Affinché l'AFC possa controllare meglio gli attori che operano su queste piattaforme ­ potenzialmente assoggettati all'imposta sul territorio svizzero ­ queste ultime devono essere considerate terzi tenuti a fornire informazioni. Tale obbligo si applica segnatamente alla «sharing economy» e alla «gig economy», ad esempio alle piattaforme che offrono appartamenti di vacanza o prestazioni di trasporto.

Art. 74 cpv. 2 lett. e Affinché l'AFC possa pubblicare i nomi delle imprese di vendita per corrispondenza e delle piattaforme nei confronti delle quali sono state ordinate misure amministrative tramite una decisione passata in giudicato secondo l'articolo 79a capoverso 5, le persone incaricate dell'esecuzione della legge o chiamate a prestarvi concorso devono essere esonerate dall'obbligo del segreto.

Art. 79a Capoverso 1: l'imposizione delle piattaforme mira a garantire la parità concorrenziale tra offerenti esteri e svizzeri. Le imprese di vendita per corrispondenza e le piattaforme online estere sono assoggettate all'IVA in Svizzera se forniscono sul territorio svizzero beni per almeno 100 000 franchi che, per motivi di carattere amministrativo, sono esenti dall'imposta sull'importazione a causa
dell'ammontare d'imposta irrilevante.

Se questa condizione è adempiuta, l'assoggettamento all'imposta non vale solo per questi piccoli invii, bensì per tutti gli invii di queste imprese. Se le citate imprese non si fanno iscrivere, a torto, nel registro dei contribuenti o non adempiono i propri obblighi di rendiconto o di pagamento, attualmente l'Amministrazione non ha praticamente alcuna possibilità di riscuotere l'imposta dovuta. Le lettere informative, le diffide e le tassazioni d'ufficio, con le quali si cerca inizialmente di ottenere un comportamento rispettoso della legge da parte del contribuente, non producono gli 26

RS 0.672.934.91

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effetti auspicati in assenza di accordi internazionali efficaci. Questo problema è stato oggetto anche di numerosi interventi parlamentari: il postulato Moser 17.4228 «Armi pari per tutti i venditori on line», l'interpellanza Amherd 18.3222 «Distorsioni del mercato a scapito della Svizzera» e l'interpellanza Candinas 18.3360 «Esaminare, sorvegliare e limitare il commercio on line?». In considerazione di questi interventi parlamentari, questo progetto prevede che l'AFC possa ordinare misure amministrative nei confronti delle piattaforme e delle imprese di vendita per corrispondenza. Le misure amministrative possono essere ordinate in egual misura nei confronti di persone svizzere o estere se effettuano le loro forniture a partire all'estero. Tali misure non metteranno le imprese estere in una posizione di svantaggio rispetto a quelle svizzere che effettuano le loro forniture a partire dall'estero (trattamento nazionale). Inoltre, nei confronti delle imprese svizzere possono essere adottate anche tutte le altre misure di controllo (art. 78 LIVA) ed esecuzione (art. 96 segg. LIVA).

Il capoverso 2 stabilisce che l'AFC può ordinare misure amministrative soltanto dopo aver concesso alla persona inadempiente il diritto di essere sentita. Nel caso delle persone svizzere, questa audizione si svolge mediante lettera corredata dei rimedi giuridici, mentre nel caso delle persone estere iscritte nel registro dei contribuenti mediante lettera indirizzata al rappresentante legale. Se la persona estera non è ancora iscritta nel registro dei contribuenti, in una lettera l'AFC le chiederà inoltre di indicare un recapito in Svizzera. La lettera dovrà essere inviata per via diplomatica. Se la persona non adempie il suddetto obbligo, la decisione è pubblicata nel Foglio federale. Grazie al diritto di essere sentita, la persona è messa nella condizione di agire nel rispetto della legge e di registrarsi come contribuente IVA, nonché di adempiere i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta.

Se l'AFC decide misure amministrative, ciò potrebbe riguardare potenzialmente molti invii. Né la posta o il servizio di corriere ­ in caso di divieto d'importazione ­ né l'AFC o l'AFD (dal 2022 UDSC) ­ in caso di distruzione dei beni ­ sarebbero in grado di sentire previamente i destinatari della prestazione. Inoltre,
come spiegato nel commento relativo al capoverso 3, i destinatari svizzeri della prestazione possono verificare, prima di ordinare la merce, se sono eventualmente previste misure amministrative. Pertanto, secondo il capoverso 2, i destinatari della prestazione non vengono sentiti prima della decisione della misura amministrativa.

Capoverso 3: l'AFC può ordinare due tipologie di misure per indurre le imprese di vendita per corrispondenza e le piattaforme a tenere un comportamento conforme alla legge e a versare l'imposta. In ogni caso l'AFC deve decidere dapprima la misura meno severa, ossia il divieto di importazione. Come tutte le decisioni emesse da un'autorità, anche queste sono impugnabili mediante ricorso. Il divieto di importazione e la distruzione dei beni possono essere decisi soltanto per piccoli invii.

Primo periodo: l'AFC può decidere che, a partire da una certa data, nessuno dei piccoli invii forniti dall'impresa in questione possa essere importato sul territorio svizzero. La Posta o il servizio di corriere incaricati del trasporto dei beni devono quindi bloccare gli invii. La possibilità di rinviare i beni al mittente va valutata caso per caso.

L'impresa di vendita per corrispondenza o la piattaforma hanno quindi la possibilità di garantire che la fornitura sia conforme alla legge.

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Secondo periodo: la distruzione dei piccoli invii importati è una misura incisiva a cui ricorrere con la massima cautela. Può essere decisa soltanto se il divieto di importazione si è rivelato inefficace. I consumatori svizzeri possono premunirsi almeno in parte dalla distruzione dei loro beni verificando, al momento dell'ordinazione, se l'impresa di vendita per corrispondenza o la piattaforma figura nell'elenco delle imprese di vendita per corrispondenza e delle piattaforme assoggettate all'imposta, pubblicato sulla pagina Internet dell'AFC. Una verifica di questo tipo è consigliabile in particolare se l'impresa di vendita per corrispondenza o la piattaforma non ha fatturato l'IVA svizzera al destinatario della prestazione. I consumatori svizzeri possono altresì consultare il sito Internet dell'AFC per accertarsi se è stata ordinata una misura amministrativa nei confronti del loro fornitore (cfr. considerazioni sul capoverso 5).

Capoverso 4: all'AFD (dal 2022 UDSC) competono il controllo dell'importazione e dell'esportazione delle merci e la riscossione dell'imposta sull'importazione. Per questo motivo esegue le misure amministrative nel traffico transfrontaliero.

Capoverso 5: la decisione di misure non si ripercuote soltanto sui destinatari della decisione ­ ossia le imprese di vendita per corrispondenza e le piattaforme ­, bensì anche sui destinatari della prestazione. Soltanto se questi ultimi sono a conoscenza delle misure, possono premunirsi in maniera efficace per evitare che le merci da loro ordinate siano trattenute, se non distrutte, all'atto dell'importazione. A tale scopo, l'AFC pubblica sul proprio sito Internet i nomi delle imprese di vendita per corrispondenza e delle piattaforme non appena una decisione è passata in giudicato. Inoltre è previsto un termine di 14 giorni lavorativi dal passaggio in giudicato prima che la decisione diventi applicabile, in modo che di regola i consumatori sono informati per tempo. Affinché l'AFC sia autorizzata a pubblicare sul proprio sito Internet i nomi delle imprese di vendita per corrispondenza e delle piattaforme, è necessario abolire l'obbligo del segreto di cui all'articolo 74 LIVA (cfr. considerazioni sull'art. 74 cpv. 2 lett. e D-LIVA).

Art. 86 cpv. 10 Ora il capoverso 10 stabilisce esplicitamente che le disposizioni dei capoversi 1­9 si
applicano a prescindere dal periodo di rendiconto scelto, quindi anche al rendiconto annuale. Poiché anche in caso di rendiconto annuale occorre distinguere tra periodo di rendiconto e periodo fiscale, sebbene tali periodi si sovrappongano, si precisa che l'ammontare dell'imposta deve essere incassato in virtù di questo articolo. Se, per contro, in caso di rendiconto annuale, i rendiconti e le stime fossero definitivi in seguito alla mancata presentazione del rendiconto o a rendiconti manifestamente incompleti per il solo fatto che il periodo di rendiconto comprende l'intero periodo fiscale, i rendiconti e le stime potrebbero essere modificati soltanto nell'ambito di un controllo da parte dell'AFC.

Art. 86a Capoverso 1: se non pagassero acconti, le persone che allestiscono il rendiconto annuale sarebbero nettamente favorite sul piano finanziario rispetto a quelle che allestiscono il rendiconto trimestrale o semestrale, poiché disporrebbero di maggiore liquidità. Inoltre, le imprese con problemi di liquidità correrebbero il rischio di non avere 56 / 74

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più mezzi liquidi quando devono presentare il rendiconto annuale e versare il credito fiscale annuale. Si prevede dunque un considerevole aumento delle perdite su debitori per le casse federali e le destinazioni vincolate (Fondo AVS, Fondo per l'infrastruttura ferroviaria [FIF], casse malati).

Capoverso 2: l'AFC fattura gli acconti ai contribuenti che allestiscono il rendiconto annuale sulla base del credito fiscale del periodo fiscale precedente effettuando eventualmente degli arrotondamenti. Nel caso in cui risultasse un credito fiscale a favore del contribuente, l'AFC non versa a quest'ultimo alcun acconto bensì lo informa che nel periodo fiscale corrente non vi sono acconti da pagare. Di regola, i nuovi contribuenti non hanno cifre d'affari realizzate nell'anno precedente. L'importo dei loro acconti si basa dunque sul credito fiscale stimato per il periodo che intercorre tra l'inizio dell'assoggettamento e la fine del primo periodo fiscale.

Se non è ancora noto al momento della determinazione degli acconti, il credito fiscale viene stimato dall'AFC che, di regola, si basa sul credito fiscale dell'anno precedente.

Nel caso di contribuenti appena iscritti nel registro pertinente, il credito fiscale può essere calcolato moltiplicando la cifra d'affari stimata dal contribuente per i primi 12 mesi per l'aliquota saldo netta applicabile all'attività in questione.

Esempio Una falegnameria si iscrive nel registro dei contribuenti a partire dal 1° gennaio; opta per il metodo di rendiconto effettivo e il rendiconto annuale. Al momento dell'iscrizione essa calcola una cifra d'affari imponibile di 300 000 franchi, che prevede di realizzare entro fine anno. Mediante l'aliquota saldo applicata alle falegnamerie (3,5 %), l'AFC calcola un credito fiscale di 10 500 franchi. Tale importo è determinante ai fini della determinazione degli acconti. L'AFC fattura quindi tre acconti di 2625 franchi ciascuno, che corrispondono a un quarto del credito fiscale.

Capoverso 3: in linea di principio sono dovuti tre acconti e un conguaglio. Un acconto ammonta dunque a un quarto del credito fiscale conformemente al capoverso 2. Costituiscono un'eccezione i contribuenti che, in virtù dell'articolo 37 capoverso 1 LIVA, allestiscono il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo. Poiché questi contribuenti allestiscono
di regola un rendiconto semestrale, anche nel caso del rendiconto annuale sono dovuti soltanto due pagamenti (un acconto e un conguaglio).

Capoverso 4: per semplificare le procedure amministrative, non vengono fatturati gli importi esigui. La competenza per stabilire che cosa si intenda per importo esiguo e a partire da quale importo vengono fatturati acconti è demandata al DFF conformemente all'articolo 108 lettera d D-LIVA.

Capoverso 5: le variazioni della cifra d'affari e di conseguenza anche del credito fiscale sono la norma. Il credito fiscale previsto nell'anno in corso può differire di molto rispetto a quello dell'anno precedente. In questi casi può essere opportuno procedere a un adeguamento degli acconti. Per fare ciò, il contribuente deve presentare una specifica richiesta all'AFC. Quest'ultima effettua una nuova fatturazione degli acconti.

Se non li paga, li paga in modo tardivo o solo parziale, il contribuente non riceve né 57 / 74

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una diffida né una procedura di esecuzione, ma deve un interesse moratorio. In virtù dell'articolo 35a capoverso 1 D-LIVA, l'AFC ha inoltre la possibilità di revocare l'autorizzazione ad applicare il rendiconto annuale all'anno successivo ai contribuenti che non adempiono i loro obblighi di rendiconto e di pagamento o li adempiono soltanto in parte.

Capoverso 6: le date valide per il pagamento degli acconti si basano sui termini di pagamento applicati nel caso del rendiconto trimestrale o del rendiconto semestrale.

Capoverso 7: dopo la presentazione del rendiconto annuale viene determinato il credito fiscale relativo a questo periodo fiscale. Una volta dedotti gli acconti pagati viene determinato il pagamento a saldo.

Continuazione 1 dell'esempio del capoverso 2 La falegnameria paga tre acconti di 2625 franchi ciascuno a fine maggio, a fine agosto e a fine novembre. Nel febbraio dell'anno seguente presenta il rendiconto annuale da cui risulta un credito fiscale di 8500 franchi. Ne consegue che entro fine febbraio dovrà effettuare un conguaglio di 625 franchi.

Continuazione 2 dell'esempio del capoverso 2 La falegnameria paga tre acconti di 2625 franchi ciascuno a fine maggio, a fine agosto e a fine novembre. Nel febbraio dell'anno seguente presenta il rendiconto annuale da cui risulta un credito fiscale di 7400 franchi. Ne risulta un'eccedenza a suo favore di 475 franchi. L'AFC versa alla falegnameria l'eccedenza entro 60 giorni o impiega questa eccedenza a fine di compensazione di cui all'articolo 88 capoverso 2 LIVA.

Art. 87 cpv. 1bis Nella riscossione provvisoria dell'imposta, in caso di rendiconto annuale è dovuto un interesse moratorio senza diffida, se il contribuente non paga gli acconti oppure li paga in modo tardivo o solo parziale. Ciò riguarda sia gli acconti in caso di rendiconto annuale secondo il nuovo articolo 86a sia gli importi d'imposta risultanti da rendiconti allestiti secondo l'articolo 86 LIVA. Nella sentenza pronunciata il 31 agosto 201627, il TAF ha deciso che non sono dovuti interessi moratori per gli importi d'imposta provvisori di cui all'articolo 86 LIVA, bensì soltanto per i crediti d'imposta per i quali è stata promossa l'esecuzione secondo l'articolo 89 LIVA. La nuova disposizione consentirà di applicare le stesse regole relative all'interesse moratorio per gli importi d'imposta provvisori nell'ambito dei rendiconti mensili, trimestrali e semestrali nonché per i nuovi rendiconti annuali allestiti su base volontaria.

Non è dovuto alcun interesse moratorio se gli acconti sono versati integralmente ed entro i termini, anche se il credito fiscale del periodo fiscale corrente è nettamente superiore a quello del periodo fiscale precedente. Se prevede di non raggiungere 27

DTAF A-5523/2015, consid. 5.3.1.

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nell'anno in corso il credito fiscale dell'anno precedente, il contribuente può chiedere un adeguamento degli acconti in virtù dell'articolo 86a capoverso 5 LIVA. Se gli acconti adeguati dall'AFC vengono pagati integralmente ed entro i termini, non è dovuto alcun interesse moratorio, anche se alla fine del periodo fiscale si constatasse che gli acconti adeguati erano troppo bassi.

L'interesse moratorio non viene calcolato per ogni singolo acconto, bensì per l'intero periodo fiscale dopo la ricezione del conguaglio.

Esempio Nell'anno fiscale precedente, un contribuente aveva un credito fiscale di 32 000 franchi. L'AFC gli fattura acconti di 8000 franchi ciascuno. Il contribuente paga il primo acconto entro i termini. Visto che gli affari vanno meno bene del previsto, durante l'estate chiede all'AFC di ridurre della metà gli importi del secondo e del terzo acconto. L'AFC gli invia dunque nuove fatture per il secondo e terzo acconto, pari a 4000 franchi ciascuno. Il contribuente paga gli acconti adeguati entro i termini. Dal conto annuale presentato nel febbraio dell'anno seguente risulta un credito fiscale di 25 000 franchi. Il conguaglio di 9000 franchi viene eseguito il 28 febbraio. Dal momento che tutti i pagamenti sono stati eseguiti integralmente ed entro i termini, non è dovuto alcun interesse moratorio.

Art. 88 cpv. 1 Poiché non è dovuto alcun interesse moratorio se il credito fiscale del periodo fiscale corrente è superiore a quello del periodo fiscale precedente, allo stesso modo non viene accreditato alcun interesse rimuneratorio se gli acconti calcolati sulla base del periodo fiscale precedente risultano troppo elevati al momento della presentazione del rendiconto annuale. Se gli acconti pagati secondo l'articolo 86a D-LIVA superano il credito fiscale, al contribuente viene versata l'eccedenza. Se il versamento dell'eccedenza è effettuato oltre il 60° giorno dalla ricezione del rendiconto, è corrisposto un interesse rimuneratorio a contare dal 61° giorno sino a quello del versamento (art. 88 cpv. 4).

Art. 93 cpv. 1bis Si tratta di combattere un vero e proprio fenomeno di frode organizzata nell'ambito delle procedure di fallimenti a catena, anche chiamati «falliti seriali». In questo caso, gli imprenditori si arricchiscono mediante fallimenti in serie a spese di creditori e consumatori
finali senza peraltro essere coinvolti in procedimenti penali in senso lato.

La loro rapidità d'azione non consente di intervenire e riduce lo Stato al ruolo di creditore danneggiato. Per poter difendere con successo gli interessi finanziari della Confederazione, l'AFC deve disporre di misure supplementari. Si tratta anche di garantire la parità di trattamento e la tutela di tutti gli imprenditori in Svizzera.

Questa modifica di legge non si applica agli imprenditori che hanno dichiarato una o più volte fallimento «senza colpa», bensì agli imprenditori che organizzano deliberatamente fallimenti in serie svuotando le imprese della loro sostanza e trasferendola, 59 / 74

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ad esempio, a prestanome incaricati di procedere alla liquidazione. Dall'insieme delle circostanze deve emergere la presenza di un comportamento non conforme alla legge che potrebbe essere perseguito penalmente. Più precisamente, il fenomeno del fallito seriale è individuabile grazie all'impiego sistematico di certi modi di procedere (p. es. il ricorso a prestanome), nonché a taluni indizi (p. es. il settore interessato, le relazioni d'affari, la frode assicurativa o la sedicente impossibilità di consegnare atti).

Tuttavia, non deve necessariamente essere stato avviato un procedimento penale o comminata una multa. Con l'espressione «breve arco di tempo» si intende un lasso di tempo non superiore a circa tre anni tra la dichiarazione del primo e del secondo fallimento. L'espressione «organo incaricato della gestione degli affari» è stata ripresa dall'articolo 15 capoverso 1 lettera f LIVA e comprende segnatamente i soci iscritti nel registro di commercio, i membri del consiglio d'amministrazione incaricati della gestione e iscritti nel registro di commercio, nonché le persone effettivamente incaricate della gestione. L'AFC può esigere che queste persone prestino una garanzia soltanto se una serie di indizi permette di desumere che il loro comportamento compromette il pagamento di imposte, interessi e oneri (spese procedurali e di esecuzione).

In siffatti casi è necessario che l'imprenditore considerato «fallito seriale» e i prestanome attraverso i quali vengono dichiarati i fallimenti siano immediatamente chiamati a rispondere delle loro azioni prestando garanzie personali per i debiti della loro nuova impresa. L'organo incaricato della gestione degli affari può impugnare la richiesta di garanzie presentando ricorso al TAF (art. 93 cpv. 4 LIVA).

Poiché la richiesta di una garanzia è un provvedimento cautelare, l'AFC deve verificare sistematicamente se le relative condizioni sono ancora soddisfatte.

Art. 93a Conformemente all'ordinanza del DFF del 24 marzo 2011 concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico, tali forniture sono esenti dall'IVA se l'esportazione è comprovata. In futuro la prova deve poter essere fornita anche elettronicamente (art. 23 cpv. 5 secondo periodo). L'AFC sta attualmente esaminando diverse
varianti di un'attestazione di esportazione elettronica. La presente base legale sarebbe necessaria per consentire acquisti non gravati da IVA nei negozi con contemporanea riscossione provvisoria di una garanzia pari all'ammontare dell'IVA direttamente presso la clientela. A causa della lunga durata dell'iter legislativo, questa disposizione viene già inclusa a questo momento nell'avamprogetto.

Art. 94 cpv. 1 Anche un'eccedenza a favore del contribuente risultante dal computo degli acconti pagati attribuibile al credito fiscale deve poter essere utilizzata a titolo di garanzia.

Art. 107 cpv. 2 Dato che il contenuto normativo dell'articolo 44 OIVA è ora integrato nell'articolo 23 D-LIVA, dove è elencato tra gli altri elementi esenti dall'imposta, questa norma di delega è superflua. Essa può dunque essere stralciata.

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Art. 108 lett. d Il rendiconto annuale richiede il pagamento di acconti, i cui importi si basano di regola sul credito fiscale del periodo fiscale precedente. Se il credito fiscale è esiguo, gli acconti potrebbero essere di pochi franchi. Per motivi di carattere amministrativo, tali importi esigui non vengono fatturati. La competenza per stabilire quali importi esigui non vengano fatturati è demandata al DFF.

Art. 115b Capoverso 1: se al caso menzionato in questa disposizione si applicasse parimenti il termine di 90 giorni previsto nell'articolo 114 capoverso 2 LIVA, tutti i contribuenti che allestiscono il rendiconto trimestrale e che comunicano all'AFC dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della revisione parziale di voler passare al rendiconto annuale riceverebbero inizialmente un rendiconto per il primo trimestre oppure sarebbero invitati per via elettronica a presentare il rendiconto. Questa regola permette di evitare siffatte correzioni nell'ottica del principio dell'economicità del pagamento e della riscossione.

Capoverso 2: con questa disposizione si garantisce che le persone che gestiscono piattaforme di vendita per corrispondenza attraverso le quali vengono vendute in Svizzera grandi quantità di merci siano assoggettate all'imposta a partire dalla data di entrata in vigore della revisione e non un anno più tardi.

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per i contribuenti

La maggior parte degli attuali contribuenti è toccata in misura limitata dalle modifiche previste. Di seguito sono spiegate le ripercussioni prodotte dalle principali modifiche.

6.1.1

Ripercussioni dell'attuazione della mozione Vonlanthen 18.3540 relativa all'imposizione delle piattaforme

Secondo l'articolo 20a D-LIVA le piattaforme diventano fornitori della prestazione per le forniture che terzi eseguono per il loro tramite. Questa regola determina un cambiamento dal punto di vista dell'IVA non solo della situazione della piattaforma, ma anche di quella delle imprese che vendono beni a destinatari sul territorio svizzero con l'ausilio della piattaforma.

Una piattaforma estera è assoggettata all'imposta se esegue per destinatari sul territorio svizzero forniture di beni per almeno 100 000 franchi all'anno, che secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera a LIVA sono esenti dall'imposta sull'importazione (piccoli invii). Vi è assoggettamento a prescindere che si tratti di beni prodotti o acquistati

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dalla piattaforma o di beni che un'impresa di vendita per corrispondenza vende tramite la piattaforma. Non è possibile stimare il numero delle piattaforme che si faranno iscrivere nel registro dei contribuenti.

Una piattaforma svizzera è assoggettata all'imposta se esegue prestazioni all'estero e sul territorio svizzero per più di 100 000 franchi all'anno che non sono escluse dall'imposta.

Con l'entrata in vigore dell'imposizione delle piattaforme viene meno l'obbligo fiscale soggettivo per le imprese di vendita per corrispondenza finora assoggettate all'imposta che effettuano soltanto o anche attraverso piattaforme piccoli invii direttamente a clienti sul territorio svizzero per meno di 100 000 franchi all'anno. Tuttavia, il numero delle imprese di vendita per corrispondenza iscritte nel registro dei contribuenti che soddisfano queste condizioni dovrebbe essere basso.

Per i contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo, i costi amministrativi ammontano in media a 7272 franchi28. Per le piattaforme, invece, è impossibile stimare tali costi, ma per le piattaforme estere dovrebbero superare questo valore. La ragione va ricercata nel fatto che, da un lato, queste piattaforme devono designare un rappresentante in Svizzera e pagarlo. Le spese per la designazione di un rappresentante fiscale si aggirano attorno a 1800 franchi29, a cui si aggiungono anche le spese correnti della rappresentanza fiscale, per le quali lo studio condotto dalla società PwC non fornisce alcuna indicazione. Dall'altro lato, l'onere richiesto per la registrazione e il corretto allestimento del rendiconto dell'IVA dovrebbe essere considerevole, anche perché occorre capire quale delle due aliquote d'imposta (normale o ridotta) è applicabile.

6.1.2

Ripercussioni del rendiconto annuale

L'applicazione del rendiconto annuale, associato al pagamento di acconti, permette di ridurre i costi ammnistrativi per i contribuenti, poiché non occorre più determinare nel corso dell'anno l'ammontare della cifra d'affari trimestrale o semestrale. Se si ipotizza che i costi per la compilazione e la presentazione del rendiconto rimangano gli stessi, sulla base dello studio condotto dalla società PwC30 nel 2013 si stima che i costi si ridurranno in media di circa 129 franchi l'anno per contribuente. In caso di allestimento del rendiconto secondo il metodo effettivo, lo sgravio ammonta a 163 franchi, mentre secondo il metodo delle aliquote saldo a 56 franchi. La tabella 1 mostra l'ammontare complessivo di questi sgravi amministrativi in funzione del numero di contribuenti che opterà per il rendiconto annuale.

28

29 30

Stima dell'AFC sulla base del rapporto finale del 26.9.2013 dello studio «Messung der Regulierungskosten im Bereich Steuern» condotto dalla società PricewaterhouseCoopers (PwC) (di seguito rapporto finale dello studio PwC); il totale dei costi amministrativi è stato ripreso dalla tab. 17 e il numero dei contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo dal n. 8.2, pag. 70.

Rapporto finale dello studio PwC, n. 8.2, pag. 69.

Rapporto finale dello studio PwC, tab. 19 e n. 8.2.

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Tabella 1 Stima della riduzione dei costi relativi al rendiconto a seguito dell'applicazione del rendiconto annuale Fr.

Riduzione dei costi relativi al rendiconto per contribuente* Totale dei contribuenti che potranno allestire un rendiconto annuale

Quota dei contribuenti che allestiranno un rendiconto annuale

129 357 000 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

9 mio.

12 mio.

14 mio.

16 mio.

18 mio.

* Costi per la compilazione e la presentazione del rendiconto.

Stima dell'AFC sulla base sia del rapporto finale dello studio condotto dalla società PwC, tabella 19 e numero 8.2, sia delle cifre d'affari dichiarate nel 2018. Si ipotizza che la percentuale delle persone che passerà dal rendiconto trimestrale e dal rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo al rendiconto annuale sarà la stessa.

Tuttavia, una parte dei risparmi ottenuti sarà neutralizzata dal dispendio amministrativo richiesto per eventuali domande di adeguamento degli acconti e per il pagamento degli stessi.

Sulla base dei dati relativi al 2018, circa il 94 per cento dei quasi 380 000 contribuenti avrà la possibilità di allestire il rendiconto annualmente. Si tratta, da un lato, di persone che allestiscono il rendiconto applicando il metodo delle aliquote saldo e, dall'altro, di circa il 92 per cento dei contribuenti che allestiscono il loro rendiconto trimestralmente.

Non è possibile prevedere il numero dei contribuenti che allestirà effettivamente il rendiconto annualmente. È poco probabile che le imprese che hanno regolarmente un'eccedenza di imposta precedente siano interessate a passare al rendiconto annuale poiché tali imprese desiderano che il credito sia loro versato il più rapidamente possibile. Un'analisi dell'AFC relativa agli anni 2018 e 2019 ha evidenziato che circa 135 000 contribuenti che allestiscono il rendiconto trimestrale presentavano un'eccedenza di imposta precedente in almeno uno di questi otto periodi di rendiconto e circa 40 000 contribuenti in almeno cinque di questi otto periodi. Tuttavia, anche l'obbligo di effettuare acconti calcolati in linea di principio sulla base dei valori dell'anno precedente dovrebbe dissuadere molti contribuenti dall'optare per il rendiconto annuale, anche se è possibile chiedere all'AFC di adeguare gli importi degli acconti.

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6.1.3

Ripercussioni dell'attuazione della mozione CET-S 16.3431 relativa ai sussidi

Con la nuova finzione giuridica un numero maggiore di contributi di diritto pubblico erogati da collettività pubbliche sono designati come sussidi. Il beneficiario non deve più conteggiare i fondi che riceve dalla collettività pubblica, ma in compenso deve ridurre la deduzione dell'imposta precedente, che per lui comporta un aumento del dispendio amministrativo. È impossibile quantificare tale aumento poiché non si può stimare il numero dei pagamenti che d'ora in poi saranno considerati sussidio e che attualmente sono trattati come controprestazione. L'imposta precedente non deducibile rimane nelle casse federali a titolo di tassa occulta. Per i beneficiari del contributo che allestiscono il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfettarie non è previsto un onere supplementare. Le ripercussioni per la Confederazione sono illustrate al numero 6.2.1; quelle per i Cantoni e i Comuni al numero 6.3.

6.2

Ripercussioni per la Confederazione

6.2.1

Ripercussioni finanziarie

Alcune delle modifiche di legge proposte hanno ripercussioni finanziarie rilevanti per la Confederazione, che possono però essere quantificate soltanto in modo approssimativo.

­

31

L'imposizione delle piattaforme (attuazione della mozione Vonlanthen 18.3540) genera maggiori entrate per due ragioni: da una parte, in forza del diritto in vigore numerosi invii giungono in Svizzera senza l'IVA, poiché l'impresa di vendita per corrispondenza, a torto o a ragione, non è iscritta nel registro dei contribuenti. Dall'altra, per molti pacchi viene indicato un valore dei beni troppo basso, in particolare allo scopo di eludere l'imposta sull'importazione, che è riscossa a partire da un ammontare d'imposta superiore a 5 franchi31. Con l'imposizione delle piattaforme elettroniche queste false dichiarazioni dovrebbero diminuire notevolmente, dato che normalmente le piattaforme conoscono il valore a cui sono vendute le merci. Inoltre, si presume che molte forniture attualmente non dichiarate dai fornitori, a torto o a ragione, saranno d'ora in poi dichiarate dalle piattaforme. Considerata la scarsità dei dati disponibili, le ripercussioni finanziarie possono essere stimate soltanto in modo molto approssimativo. Sulla base dei dati relativi al 2018, l'AFC prevede maggiori entrate per circa 60 milioni di franchi l'anno. Dato che il commercio online è caratterizzato da un'evoluzione molto dinamica, non da ultimo a seguito della pandemia di coronavirus, e che la legge sull'IVA riveduta non entrerà in vigore prima del 2023, un approccio statico non è adatto. Se si ipotizza un incremento annuo della cifra d'affari del commercio online all'importazione del 5 per cento, corrispondente all'incremento negli Rapporto del Consiglio federale del 4.9.2019 in adempimento del postulato Moser 17.4228 «Armi pari per tutti i venditori on line», , n. 3.3, 4.2 e 5.4, www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/58290.pdf (soltanto in tedesco e francese).

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anni 2019 e 2020, nel 2023 le maggiori entrate della Confederazione ammonteranno a circa 75 milioni di franchi. Nell'anno di introduzione dell'imposizione delle piattaforme le maggiori entrate ammonterebbero soltanto a circa l'80 per cento del valore annuo.

­

L'introduzione del rendiconto annuale ha ripercussioni solo marginali sulle entrate generate dall'IVA. Dato che l'AFC calcola l'ammontare degli acconti sulla base del credito fiscale del periodo fiscale dell'anno precedente, non dovrebbero risultare significative minori o maggiori entrate né nell'anno di introduzione né negli anni successivi. Per poter introdurre il rendiconto annuale, è tuttavia necessario apportare alcuni adeguamenti al sistema informatico dell'AFC. Quest'ultima stima i costi una tantum per lo sviluppo informatico a circa 1,6 milioni di franchi e i costi d'esercizio supplementari a circa 300 000 franchi all'anno. Sull'arco dei primi cinque anni di esercizio, i costi per l'informatica ammonterebbero a 3,05 milioni di franchi.

­

L'attuazione della mozione CET-S 16.3431 relativa ai sussidi comporterà minori entrate, poiché un numero crescente di pagamenti delle collettività pubbliche sarà trattato come sussidio anziché come controprestazione. Non è però possibile stimare le minori entrate perché queste dipenderanno in primo luogo dal comportamento delle collettività pubbliche che erogano i sussidi. Tuttavia, la Confederazione potrà in parte compensarle riducendo l'ammontare dei sussidi da essa versati, al fine di evitare che il beneficiario degli stessi si trovi in condizioni finanziarie migliori di quelle in cui si sarebbe trovato se fosse esistito un rapporto di prestazione. Non è però chiaro fino a che punto ciò verrebbe attuato nella prassi.

­

L'attuazione della mozione Maire 18.4205, in cui si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta ai prodotti dell'igiene mestruale, determina minori entrate annue stimate a circa cinque milioni di franchi.

­

L'attuazione della mozione Page 17.3657, in cui si chiede l'esclusione dall'imposta per le tasse di partecipazione a manifestazioni culturali, comporta minori entrate annue stimate a un milione di franchi al massimo.

­

Sia l'introduzione dell'assoggettamento all'imposta sull'acquisto per il commercio di diritti di emissione e simili, sia l'estensione agli organi incaricati della gestione degli affari della prestazione di garanzie impediscono perdite fiscali causate dalle frodi che non è tuttavia possibile quantificare.

­

L'attuazione della mozione Humbel 19.3892 concernente l'estensione dell'esclusione dall'imposta alle prestazioni di cure coordinate in ambito medico determina minori entrate annue, il cui ammontare secondo una stima approssimativa varia da alcune centinaia di migliaia di franchi ad alcuni milioni di franchi.

­

Le modifiche relative alle agenzie di viaggio causano minori entrate: da un lato, le prestazioni eseguite all'estero dalle agenzie di viaggio svizzere non soggiacciono più all'imposta in Svizzera; dall'altro, le agenzie di viaggio e gli operatori turistici esteri non sono più assoggettati all'imposta in Svizzera per i viaggi che organizzano sul territorio svizzero.

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Complessivamente si prevedono quindi maggiori entrate annue per alcune decine di milioni di franchi. Questa stima non considera le minori entrate stimate connesse all'attuazione della mozione CET-S 16.3431 relativa ai sussidi.

6.2.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'attuazione della mozione CET-S 16.3431 relativa ai sussidi e l'esclusione dall'imposta prevista ora per le tasse di partecipazione a manifestazioni culturali (mozione Page 17.3657) e le prestazioni di cure coordinate in ambito medico (mozione Humbel 19.3892) comportano un maggiore onere di lavoro. La ragione va ricercata nel fatto che le correzioni e le riduzioni della deduzione dell'imposta precedente che si renderanno necessarie faranno aumentare le fonti di errore per i contribuenti e quindi la necessità di effettuare controlli.

Richiede un maggiore onere di lavoro anche l'adempimento dell'obbligo per le piattaforme online di fornire informazioni sull'identità delle persone che eseguono forniture o prestazioni di servizi per il loro tramite. Così un numero considerevole di case e appartamenti di vacanza, ad esempio, viene offerto su piattaforme svizzere ed estere.

La raccolta e l'analisi delle informazioni nonché le attività successive che si rendono necessarie, come la corrispondenza e l'iscrizione dei presunti contribuenti, sono onerose. Questo onere serve a garantire la parità di trattamento fiscale tra gli offerenti che propongono le stesse prestazioni. Inoltre si intende trattare in egual modo le imprese estere e quelle con sede in Svizzera, come richiesto dalle associazioni interessate e dal Parlamento in diversi suoi interventi, in particolare quelli relativi alle vendite per corrispondenza online e al turismo degli acquisti. Questo onere aggiuntivo non è unico bensì ricorrente, poiché l'obiettivo è raccogliere e analizzare sistematicamente le informazioni.

Risulterà altresì un onere aggiuntivo per il fatto che l'AFC dovrà individuare le imprese di vendita per corrispondenza e le piattaforme che a torto non si sono fatte iscrivere nel registro dei contribuenti o che non adempiono i loro obblighi di rendiconto e pagamento. Si tratta in primo luogo di imprese estere provenienti da tutto il mondo.

L'onere sostenuto dall'AFC per identificare le imprese contribuenti e iscriverle nell'apposito registro è nettamente più elevato rispetto all'onere richiesto per le imprese svizzere. A ciò si aggiunge l'onere per emanare decisioni che vietano l'importazione dei beni forniti da tali imprese o che ne dispongono la distruzione senza indennità. Poiché si tratta di misure drastiche, i collaboratori
dell'AFC devono effettuare accertamenti approfonditi.

Il rendiconto annuale determina in definitiva un onere supplementare esiguo per l'AFC. Potrebbero risultare maggiori oneri in quanto gli importi degli acconti devono essere calcolati e fatturati o eventualmente modificati su richiesta del contribuente. Il passaggio dal rendiconto trimestrale o semestrale a quello annuale e viceversa ­ voluto dal contribuente o ordinato dall'AFC a seguito dell'inosservanza delle prescrizioni ­implica un onere supplementare per l'AFC. D'altra parte diminuisce il numero dei rendiconti da trattare e anche il numero di diffide per rendiconti non trasmessi.

Inoltre un numero minore di valutazioni fiscali e di pagamenti in sospeso dovrebbe essere oggetto di una diffida o di una procedura di esecuzione. Dato che già oggi il 66 / 74

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controllo e la contabilizzazione di gran parte dei rendiconti da parte dell'AFC sono completamente automatizzati, la riduzione dell'onere è però modesta. Non sono presi in considerazione i cospicui maggiori oneri legati all'introduzione del rendiconto annuale.

Maggiori oneri risulteranno anche dalle misure adottate per contrastare i fallimenti seriali. Tali oneri riguardano la ricerca, la determinazione e la richiesta di prestazioni di garanzia ed eventualmente la relativa procedura di esecuzione e il monitoraggio dei casi. Non si prevede una diminuzione del lavoro nell'ambito delle procedure di fallimento.

L'attuazione di questo progetto comporterà un fabbisogno di personale aggiuntivo per l'AFC. Questo fabbisogno dovrà essere definito nel dettaglio nell'ambito dei lavori riguardanti la messa in vigore, ma non dovrebbe superare otto posti a tempo pieno.

La facoltà di distruggere invii su decisione dell'AFC non richiede personale aggiuntivo per l'AFD (dal 2022 UDSC). Tuttavia, il conseguente onere supplementare graverà l'attività di controllo in altri settori di esecuzione.

6.3

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

I Cantoni e i Comuni possono beneficiare delle semplificazioni amministrative ottenute con il rendiconto annuale sempre che i loro servizi assoggettati all'imposta sfruttino questa possibilità.

I Cantoni e i Comuni possono trarre benefici anche dall'attuazione della mozione CET-S 16.3431 relativa ai sussidi: con la soluzione proposta i flussi di mezzi finanziari delle collettività pubbliche vengono trattati, in un numero maggiore di casi, come sussidi anziché come controprestazione. I Cantoni e i Comuni possono pertanto ridurre i sussidi erogati dell'ammontare d'imposta non più dovuto senza mettere i beneficiari in una situazione peggiore rispetto a quella attuale. Non è però chiaro fino a che punto ciò verrebbe attuato nella prassi.

Il progetto non tange in modo specifico le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

6.4

Ripercussioni sull'economia

Le ripercussioni sull'economia dovrebbero essere minime. Da una parte, con l'imposizione delle piattaforme vengono eliminati gli svantaggi concorrenziali legati all'IVA per le imprese di vendita per corrispondenza e di vendita al dettaglio con sede o domicilio sul territorio svizzero e viene garantita un'imposizione più completa dei consumi sul territorio svizzero. L'eliminazione dei suddetti svantaggi dovrebbe avere un impatto positivo sugli offerenti che operano sul territorio svizzero. Le misure potrebbero avere effetti negativi sul traffico transfrontaliero di merci verso la Svizzera, per cui non si può escludere che alcune imprese di vendita per corrispondenza e piatta-

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forme non forniranno più beni sul territorio svizzero oppure limiteranno l'assortimento di prodotti offerti per sottrarsi all'obbligo fiscale soggettivo in Svizzera. Tuttavia, se i mercati funzioneranno correttamente, altri offerenti colmeranno prima o poi questa lacuna. D'altra parte, con la nuova normativa relativa al trattamento dei sussidi ai fini dell'IVA, taluni rapporti di prestazione saranno trattati d'ora in poi come rapporti di sussidio. Il consumo collettivo sarà quindi più favorito rispetto al consumo privato. Queste ripercussioni sono però minime perché, da un lato, le aliquote IVA in Svizzera sono basse e, dall'altro, le collettività pubbliche non possono designare arbitrariamente i flussi di mezzi finanziari come sussidi non imponibili. Le altre misure del progetto non hanno ripercussioni significative sull'economia.

6.5

Ripercussioni sulle economie domestiche

Le economie domestiche sono parzialmente interessate dal progetto. Da un lato, le economie domestiche che acquistano merci di valore basso da imprese di vendita per corrispondenza estere che non sono iscritte nel registro dei contribuenti svizzero e dunque al momento attuale non sono gravate dall'IVA dovranno sopportare un onere supplementare. La nuova normativa prevede infatti che le piattaforme si facciano obbligatoriamente iscrivere nel suddetto registro, per cui anche queste forniture saranno assoggettate all'imposta. L'onere supplementare risultante dall'aumento dei prezzi dovuto all'imposta ammonta a circa 75 milioni di franchi (stato: 2023; cfr. n. 6.2.1), ma nell'anno di introduzione raggiungerà circa l'80 per cento di tale somma. Inoltre, è possibile che l'assortimento delle merci venga temporaneamente limitato (cfr.

n. 6.4). Se la merce venisse poi acquistata in Svizzera, l'onere supplementare per le economie domestiche private sarebbe maggiore poiché le merci offerte su simili piattaforme sono generalmente più costose in Svizzera.

Dall'altro, le economie domestiche che acquistano prodotti per l'igiene mestruale beneficiano di uno sgravio per un totale di circa 5 milioni di franchi l'anno. Gli sgravi conseguenti all'attuazione delle mozioni Page 17.3657 e Humbel 19.3892 sono trascurabili.

6.6

Ripercussioni sull'ambiente

Il progetto non incide in modo significativo sull'ambiente.

6.7

Ripercussioni sulle assicurazioni sociali

Non soltanto la Cassa federale, ma anche il FIF e il Fondo AVS beneficerebbero delle maggiori entrate annue, pari ad alcune decine di milioni di franchi. Per il Fondo AVS, secondo una stima approssimativa l'ammontare delle maggiori entrate annue è compreso tra cinque e dieci milioni di franchi.

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7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

La presente modifica di legge si fonda sull'articolo 130 Cost., che autorizza la Confederazione a riscuotere l'IVA.

La distruzione di beni tocca la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed è intesa come rimedio estremo per mantenere l'ordine giuridico quando soggetti giuridici con sede o domicilio in Svizzera o all'estero eludono deliberatamente l'obbligo fiscale in una transazione di massa. Il Consiglio federale è consapevole di questa problematica costituzionale, ma ritiene che una simile ingerenza nella garanzia della proprietà sia giustificata per i motivi indicati di seguito.

7.1.1

Condizioni per una limitazione della garanzia della proprietà

A seconda del Paese in cui l'impresa di vendita per corrispondenza ha la propria sede e del diritto applicabile, al momento della loro distruzione i beni possono essere ancora di proprietà dell'impresa di vendita per corrispondenza o essere già di proprietà dei clienti svizzeri.

Conformemente all'articolo 36 Cost., la garanzia della proprietà può essere limitata se: 1.

tale limitazione è prevista in una base legale,

2.

sussiste un interesse pubblico, e

3.

la limitazione è proporzionata allo scopo.

Per essere proporzionata allo scopo, la misura amministrativa deve essere: a. adeguata, b. necessaria, e c. ragionevolmente esigibile per raggiungere l'obiettivo di interesse pubblico. Deve quindi sussistere un interesse pubblico che prevalga sugli interessi privati.

7.1.2

La proprietà è in capo all'impresa estera di vendita per corrispondenza

Dall'esame dell'ammissibilità di una limitazione della garanzia della proprietà è emerso quando segue: 1.

l'articolo 79a D-LIVA fornisce una base nella legge stessa;

2.

l'interesse pubblico è dato, in quanto si evitano distorsioni della concorrenza legate all'IVA tra offerenti sul territorio svizzero e all'estero. Può quindi essere garantita la parità di trattamento.

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3.

La misura è proporzionata allo scopo per i motivi indicati di seguito: a. la misura è adeguata perché grazie ad essa l'impresa di vendita per corrispondenza non potrà più spedire in Svizzera merci non assoggettate all'imposta. Di conseguenza, la parità di trattamento è garantita ed eventuali distorsioni della concorrenza vengono eliminate; b. la misura è necessaria perché una misura meno incisiva, come quella di assoggettare direttamente l'impresa alla legislazione svizzera, è difficile da attuare nel caso di un'impresa estera per l'assenza di accordi internazionali efficaci. La misura in esame è quindi lo strumento adeguato e meno incisivo che si ha a disposizione; c. la misura è anche ragionevolmente esigibile. Chi non rispetta la legge deve aspettarsi delle contromisure. L'interesse pubblico ad avere condizioni di concorrenza eque deve assumere maggiore importanza rispetto alla protezione della proprietà dell'impresa di vendita per corrispondenza su merci non assoggettate all'imposta.

L'ingerenza nella garanzia della proprietà dell'impresa di vendita per corrispondenza è pertanto giustificata.

7.1.3

La proprietà è in capo ai clienti svizzeri

Per esaminare l'ammissibilità di un'ingerenza nella garanzia della proprietà nei confronti dei clienti svizzeri, in linea di principio si deve seguire la stessa procedura indicata in precedenza. Soltanto il criterio dell'esigibilità richiede un esame separato.

3.

La misura è proporzionata allo scopo per i motivi indicati di seguito: c. la misura è ragionevolmente esigibile. I clienti svizzeri possono verificare autonomamente se l'impresa estera di vendita per corrispondenza fattura l'IVA. Se ciò non accade, essi rischiano di non ricevere la merce.

Inoltre, i clienti svizzeri possono consultare il sito Internet dell'AFC per sapere se nei confronti dell'impresa sono state ordinate misure secondo l'articolo 79a D-LIVA. Gli ordini all'estero sono d'altronde sempre rischiosi, in quanto è difficile far valere la pretesa di adempimento del contratto in via giudiziaria, e i clienti sono consapevoli di questo rischio.

L'ingerenza nella garanzia della proprietà dei clienti svizzeri è pertanto giustificata.

7.1.4

Rinuncia a sentire i destinatari

Le misure decise dall'AFC possono riguardare un numero consistente di invii. Né la Posta, né i servizi di corriere né l'AFD (dal 2022 UDSC) sarebbero in grado di sentire previamente i destinatari della prestazione. Inoltre, come spiegato in precedenza nel commento all'articolo 79a capoverso 3, i destinatari della prestazione svizzeri possono verificare, prima di ordinare la merce, se tali misure amministrative sono eventualmente previste.

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7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Dato che la Svizzera non è membro dell'UE, definisce perlopiù autonomamente la propria legislazione in materia di IVA. Gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE interessano l'IVA segnatamente nell'ambito dell'assistenza amministrativa e giudiziaria32. Il progetto non modifica queste disposizioni.

In virtù dell'Accordo del 23 novembre 201733 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, le Parti contraenti si sono impegnate a prevenire le frodi e a tutelare l'integrità del mercato dei sistemi di scambio di quote di emissioni (art. 3 par. 5 dell'accordo). Con l'introduzione dell'assoggettamento all'imposta sull'acquisto per il trasferimento di diritti di emissione e simili, la Svizzera adempie i propri impegni.

Le misure amministrative di cui all'articolo 79a D-LIVA potrebbero riguardare anche le piattaforme che hanno la loro sede nell'UE. Se si rivelassero discriminatorie o sproporzionate, queste misure potrebbero essere contrarie all'Accordo del 22 luglio 197234 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea. Il divieto di importazione e la distruzione di invii possono essere ordinati nei confronti delle piattaforme e delle imprese di vendita per corrispondenza sia svizzere che estere.

Inoltre, alla distruzione degli invii si ricorre unicamente come ultima ratio. In tal modo le misure previste non sono né discriminatorie né sproporzionate e le disposizioni di cui all'articolo 79a D-LIVA sono compatibili con l'Accordo summenzionato.

L'imposizione delle piattaforme deve essere anche compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Questa compatibilità è garantita dalla parità di trattamento tra le imprese di vendita per corrispondenza e le piattaforme estere e quelle sul territorio svizzero e dal fatto che le misure amministrative, ossia il blocco delle importazioni e ­ come ultima ratio ­ la distruzione dei beni si limitino ai piccoli invii e siano adottate soltanto se le misure meno severe (p. es. l'audizione dell'impresa), non conducono all'esito sperato.

Un'altra questione che si pone è capire se il divieto di importazione e la distruzione degli invii conformemente all'articolo 79a
D-LIVA siano compatibili con la Convenzione postale universale del 26 settembre 201935. Tale Convenzione conferisce la facoltà agli Stati membri di estendere il campo di applicazione dei beni sottoposti a divieto mediante l'emanazione di disposizioni nazionali. Anche i pacchi postali devono poter essere distrutti se la loro importazione è vietata dalla legislazione di uno Stato membro. Pertanto le misure previste per i beni sottoposti a divieto si applicano per analogia agli invii che non soddisfano le esigenze del diritto doganale nazionale.

Nel presente caso si tratta dell'obbligo per le piattaforme e le imprese di vendita per 32

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Accordo di cooperazione del 26.10.2004 fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari; RS 0.351.926.81.

RS 0.814.011.268 RS 0.632.401 RS 0.783.52

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corrispondenza di iscriversi nel registro dei contribuenti. La mancata osservanza di questo obbligo equivale a un mancato adempimento delle esigenze del diritto doganale nazionale, benché non sussista alcuna violazione della Convenzione postale universale. La distruzione dei beni, tuttavia, dovrebbe sempre rimanere una misura eccezionale.

Va inoltre menzionato il Trattato del 28 ottobre 199436 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, che forma con la Svizzera un unico territorio doganale e riprende per il proprio territorio il diritto relativo all'IVA applicato in Svizzera.

Lo scopo del Trattato è assicurare nei due Stati un disciplinamento, un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'IVA. Il Trattato rimane in vigore a patto che nessuna delle due Parti contraenti lo denunci. Conformemente al Trattato, il Principato del Liechtenstein deve adeguare il proprio diritto relativo all'IVA alla legge svizzera in materia riveduta.

7.3

Forma dell'atto

Il progetto comprende una revisione della LIVA e riguarda quindi disposizioni importanti contenenti norme di diritto che, secondo l'articolo 164 capoverso 1 lettera d Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell'Assemblea federale di emanare la legge discende dall'articolo 163 capoverso 1 Cost.

L'atto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

7.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

7.5

Delega di competenze legislative

In virtù dell'articolo 182 capoverso 1 Cost., il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. Secondo il presente progetto di legge esso è tenuto a emanare disposizioni di esecuzione della LIVA. Se sono necessarie altre disposizioni di esecuzione, la competenza legislativa del Consiglio federale discende dalla sua competenza in materia di esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost.).

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RS 0.641.295.142

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Al Consiglio federale vengono delegate competenze legislative nel seguente ambito: ­

articolo 5: il Consiglio federale adegua il limite della cifra d'affari per l'applicazione del rendiconto annuale (art. 35 cpv. 1bis lett. b D-LIVA) allorquando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato di oltre il 30 per cento dall'ultimo adeguamento;

Al DFF vengono delegate competenze legislative nei seguenti ambiti: ­

articolo 23 capoverso 5: il DFF disciplina le condizioni alle quali le forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico sono esenti dall'imposta e definisce le prove necessarie a tale fine. Ora è possibile fornire le prove in forma elettronica.

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articolo 108 lettera d: il DFF determina, in caso di applicazione del rendiconto annuale (art. 35a e art. 86a D-LIVA), l'importo esiguo da non fatturare.

7.6

Protezione dei dati

L'AFC pubblica i nomi delle imprese nei confronti delle quali ha ordinato misure tramite una decisione passata in giudicato. La base legale richiesta a tale scopo, che discende dall'articolo 19 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 199237 sulla protezione dei dati (LPD), è concretizzata nell'articolo 79a capoverso 5 D-LIVA. Poiché l'articolo 74 capoverso 2 lettera e D-LIVA abolisce l'obbligo del segreto fiscale, nulla osta alla pubblicazione dei nomi (cfr. art. 19 cpv. 4 LPD).

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RS 235.1

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