FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Designazione di norme tecniche per dispositivi di protezione individuale conformemente alla legge federale sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale 1. Situazione iniziale 1.1.

In virtù dell'articolo 6 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) e dell'articolo 5 dell'ordinanza del 25 ottobre 2017 sulla sicurezza delle dispositivi di protezione individuale2, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è autorizzata a designare le norme tecniche idonee a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.

1.2.

In applicazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/4253, la Commissione europea ha designato norme tecniche nella seguente pubblicazione che figurano nella Gazzetta ufficiale dell'UE: Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione, del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 156 del 19 maggio 2020, pag. 13, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/3954, GU L 77 del 5 marzo 2021, pag. 35.

2. Designazione di norme europee 2.1.

La SECO designa le norme tecniche elencate nelle pubblicazioni dell'UE di cui al numero 1.2.

2.2.

La designazione di norme tecniche armonizzate non contempla prefazioni, allegati nazionali né elementi affini.

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RS 930.11 RS 930.115 Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.

Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull'attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull'attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico, GU L 77 del 5 marzo 2021, pag. 35.

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FF 2021 697

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3. Complemento alle designazioni precedenti La presente designazione completa la designazione del 3 giugno 20205.

4. Consultazione e ottenimento 4.1.

Le norme designate possono essere consultate gratuitamente o ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

4.2.

Un elenco consolidato delle norme tecniche designate è disponibile sul sito www.switec.info. L'elenco è puramente informativo e non esplica effetti giuridici.

31 marzo 2021

SECO ­ Direzione del lavoro Sicurezza dei prodotti: Thomas Herzog

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