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17.448 Iniziativa parlamentare Aumento del limite determinante della cifra d'affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall'IVA Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 12 aprile 2021

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale sull'IVA, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

12 aprile 2021

In nome della Commissione: Il presidente, Christian Lüscher

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Compendio Le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché le istituzioni di utilità pubblica sono esentate dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto se realizzano sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 150 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta, ad esempio le prestazioni della ristorazione rese da un club sportivo nella propria buvette.

Il presente progetto prevede un aumento a 200 000 franchi del limite determinante della cifra d'affari. La Commissione intende fare in modo che un numero maggiore di associazioni sportive e culturali e di istituzioni di utilità pubblica sia esentato dall'assoggettamento. Per queste organizzazioni, infatti, l'imposta sul valore aggiunto rappresenta un onere finanziario e amministrativo considerevole, che le priva di risorse che potrebbero essere destinate all'adempimento dei loro compiti. Con l'aumento proposto, la Commissione intende sostenere l'importante lavoro di queste organizzazioni per la società, svolto il più delle volte attraverso strutture organizzate secondo il sistema di milizia.

A seguito dell'aumento del limite determinante della cifra d'affari a 200 000 franchi, 106 associazioni e istituzioni di utilità pubblica, ossia il 13 per cento di tutte quelle che attualmente devono pagare l'IVA, non saranno più assoggettate all'imposta.

Secondo una stima approssimativa le perdite fiscali sarebbero minime e ammonterebbero a circa un milione di franchi all'anno.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

L'iniziativa parlamentare 17.448 Aumento del limite determinante della cifra d'affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall'IVA è stata depositata il 13 giugno 2017 dal consigliere nazionale Olivier Feller.

L'iniziativa intende aumentare il limite determinante della cifra d'affari ai fini dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché per le istituzioni di utilità pubblica.

Nella sua seduta del 4 settembre 2018 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) si è occupata dell'iniziativa parlamentare, cui ha dato seguito con 18 voti contro 2 e 4 astensioni.

Il 29 agosto 2019, con 5 voti contro 1 e 2 astensioni, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha aderito alla decisione della CET-N di dare seguito all'iniziativa parlamentare. Conformemente all'articolo 111 della legge sul Parlamento1, la CET-N è stata quindi incaricata di elaborare un progetto di legge entro la sessione autunnale del 2021.

Nelle sue sedute del 7 ottobre 2019 e del 27 gennaio 2020, la CET-N ha discusso una variante di attuazione alternativa rispetto alla soluzione proposta nell'iniziativa (cfr.

n. 2.3). La CET-N ha definitivamente respinto questa variante durante la seduta del 18 agosto 2020 e ha approvato l'avamprogetto relativo all'aumento del limite determinante della cifra d'affari a 200 000 franchi. Ha quindi deciso di porre in consultazione l'avamprogetto. Nella seduta del 12 aprile 2021 la CET-N ha preso atto dei risultati della consultazione (si veda il n. 2.4). In seguito ha approvato definitivamente, con 22 voti contro 2, il progetto di legge senza apportarvi modifiche.

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Situazione iniziale

2.1

Diritto vigente

2.1.1

Limite determinante per l'assoggettamento di associazioni sportive o culturali e di istituzioni di utilità pubblica

Le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché le istituzioni di utilità pubblica sono esentate dall'assoggettamento all'IVA se realizzano sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 150 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'IVA (art. 10 cpv. 2 lett. c della legge sull'IVA [LIVA]2).

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RS 171.10 RS 641.20

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Per tutte le altre imprese, questo limite della cifra d'affari è fissato a 100 000 franchi (art. 10 cpv. 2 lett. a LIVA).

Il limite della cifra d'affari non è da intendersi come una franchigia. Se viene raggiunto, l'IVA si applica alla totalità delle prestazioni e non soltanto alla parte di prestazioni che supera tale limite.

2.1.1.1

Associazioni sportive e culturali

Lo scopo dell'esenzione fiscale per le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico consiste nello sgravare le organizzazioni più piccole, i cui organi di milizia non dispongono di conoscenze fiscali specifiche, dagli obblighi amministrativi e finanziari legati all'assoggettamento all'IVA. Possono beneficiare del limite più elevato della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento le associazioni che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni: ­

si tratta di una persona giuridica che riveste la forma giuridica dell'associazione secondo l'articolo 60 e seguenti del Codice civile3;

­

l'associazione è gestita a titolo onorifico. La direzione dell'associazione è assunta da persone che non sono né dipendenti della stessa né sono retribuite per il loro lavoro. Il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento dei compiti dell'associazione non è considerato un'indennità finanziaria;

­

l'associazione non opera a scopo lucrativo. Il fatto di realizzare comunque un profitto non è rilevante se tale profitto viene riutilizzato per gli scopi dell'associazione. Di conseguenza, gli statuti non possono prevedere una distribuzione dell'utile netto ai soci.

Esempio: un'associazione di ginnastica o un coro di voci maschili sono associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico se la loro direzione opera gratuitamente e non vengono distribuiti utili ai soci. Tali associazioni sono esentate dall'assoggettamento all'IVA se realizzano una cifra d'affari pari o inferiore a 150 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta.

Il limite più elevato della cifra d'affari si applica anche ai comitati organizzativi senza scopo lucrativo e gestiti a titolo onorifico che non sono costituiti come associazioni a causa del carattere unico della manifestazione che organizzano.

2.1.1.2

Istituzioni di utilità pubblica

Il limite più elevato della cifra d'affari per le istituzioni di utilità pubblica che operano nell'interesse della collettività è giustificato anche dalla possibilità di sgravarle dagli obblighi amministrativi e finanziari legati all'assoggettamento all'IVA.

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Riguardo al concetto di utilità pubblica, la normativa in materia di IVA rimanda alla legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD 4; art. 56 lett. g LIFD in combinato disposto con l'art. 3 lett. j LIVA). Uno scopo è considerato di utilità pubblica quando è rivolto direttamente, integralmente e durevolmente all'interesse della collettività, ossia quando la cerchia dei beneficiari è aperta e i loro interessi sono preponderanti.

Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico (art. 56 lett. g LIFD).

Esempio: un centro per la donazione di sangue persegue scopi di utilità pubblica perché gli interessi dei beneficiari delle donazioni prevalgono sugli interessi dei donatori a donare sangue. In considerazione della sua utilità pubblica, il centro beneficia di un'esenzione per quanto riguarda le imposte dirette e del limite più elevato della cifra d'affari nell'ambito dell'IVA. Per contro, un'associazione di ginnastica o un coro di voci maschili non persegue scopi di utilità pubblica perché l'interesse allo svolgimento comune di attività ricreative (auto reciproco) prevale sugli interessi degli spettatori a un incontro di ginnastica o a un concerto (interessi dei «beneficiari»).

2.1.1.3

Prestazioni determinanti per l'applicazione del limite della cifra d'affari

Le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché le istituzioni di utilità pubblica eseguono generalmente prestazioni escluse dall'imposta, che non sono quindi determinanti per l'applicazione del limite della cifra d'affari. La tabella seguente fornisce una panoramica, non esaustiva, delle prestazioni tipicamente eseguite da queste istituzioni e del loro trattamento fiscale.

Prestazioni eseguite da associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché da istituzioni di utilità pubblica:

4 5

Prestazioni escluse dall'imposta e quindi non determinanti per l'applicazione del limite della cifra d'affari

Prestazioni eseguite nell'ambito dell'adesione a un'associazione e indennizzate con contributi stabiliti in conformità degli statuti.

X

Prestazioni eseguite in caso di vendite di beneficenza, mercatini dell'usato, cene di gala, tombole e lotterie finalizzati alla raccolta di fondi5.

X

Prestazioni di formazione, ad es. in campo musicale, sportivo o nell'ambito delle arti visive

X

Prestazioni culturali rese dinanzi al pubblico, come concerti, spettacoli di ballo e rappresentazioni teatrali

X

Biglietti d'entrata per manifestazioni culturali e sportive nonché per musei, luoghi storici, zoo ecc.

X

Prestazioni imponibili e quindi determinanti per l'applicazione del limite della cifra d'affari

RS 642.11 Cfr. n. 2.3

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Prestazioni eseguite da associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché da istituzioni di utilità pubblica:

Prestazioni escluse dall'imposta e quindi non determinanti per l'applicazione del limite della cifra d'affari

Tasse di iscrizione a manifestazioni sportive

X

Rilascio di licenze a sportivi, allenatori e arbitri

X

Prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù

X

Prestazioni di cura prescritte da un medico

X

Trasporto di persone disabili in veicoli appositamente attrezzati

X

Vendita di mezzi d'esercizio utilizzati per scopi esclusi dall'imposta

X

Prestazioni imponibili e quindi determinanti per l'applicazione del limite della cifra d'affari

Prestazioni pubblicitarie (a differenza della sponsorizzazione, tali prestazioni si concentrano su un prodotto concreto)

X

Prestazioni della ristorazione (buvette, punti di ristoro come bar, stand per la vendita di alimenti e bibite)

X

Prestazioni di promozione (sponsorizzazione) ­ fornite da e per istituzioni di utilità pubblica

X

Prestazioni di promozione (sponsorizzazione) ­ fornite da e per associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico Locazione di locali di un'associazione*

X

X

X

* In linea di principio la locazione di locali di un'associazione è esclusa dall'imposta (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA). In deroga a tale esclusione, sono invece imponibili la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione (art. 21 cpv. 2 n. 21 lett. a LIVA) e la locazione di singoli locali in centri espositivi e congressuali (art. 21 cpv. 2 n. 21 lett. f LIVA).

Chi esegue prestazioni escluse dall'imposta e acquista a tal fine prestazioni preliminari non può dedurre l'IVA applicata su tali acquisti (art. 21 cpv. 2 LIVA).

2.1.2

Metodo delle aliquote forfettarie

La LIVA in vigore prevede già uno sgravio amministrativo: le associazioni sportive e culturali nonché le istituzioni di utilità pubblica possono applicare il metodo delle aliquote forfettarie (art. 37 cpv. 5 LIVA e art. 97­100 dell'ordinanza sull'IVA [OIVA]6). Se applicano questo metodo, devono soltanto conteggiare le varie presta-

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RS 641.201

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zioni imponibili in base alla relativa aliquota forfettaria. Per contro, non devono calcolare l'imposta precedente, il che semplifica notevolmente la tenuta della contabilità e il rendiconto IVA.

2.1.3

Imposizione volontaria delle prestazioni

Spesso per i biglietti d'entrata a manifestazioni culturali e sportive e per le tasse di iscrizione a manifestazioni sportive si opta per un'imposizione volontaria: dal momento che queste prestazioni soggiacciono all'aliquota ridotta del 2,5 per cento (art. 11 in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 2 lett. c LIVA), l'IVA addebitata sulle spese necessarie può essere fatta valere come imposta precedente. Poiché su queste spese viene applicata perlopiù un'imposta precedente del 7,7 per cento, di norma risulta un credito anziché un debito d'imposta.

2.1.4

Possibili distorsioni della concorrenza nel diritto vigente

Le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché le istituzioni di utilità pubblica talvolta sono in concorrenza con le imprese assoggettate all'imposta, in particolare nel settore della ristorazione e in quello pubblicitario. Esempio: la buvette di un'associazione calcistica locale è in concorrenza diretta con un pub o un ristorante. Se non raggiunge il limite della cifra d'affari e non è quindi assoggettata all'imposta, l'associazione calcistica può offrire le sue prestazioni di ristorazione senza applicarvi l'IVA, mentre l'azienda della ristorazione assoggettata all'imposta deve fatturare l'IVA. Le prestazioni dell'associazione soggiacciono quindi unicamente all'imposta precedente, che non può essere dedotta («tassa occulta»). Di conseguenza, l'associazione calcistica può offrire prestazioni di ristorazione a un prezzo inferiore del 5 per cento7 circa (secondo una stima approssimativa) rispetto all'azienda della ristorazione assoggettata all'imposta.

Allo stesso modo, le associazioni non assoggettate all'imposta possono offrire la possibilità di pubblicare pubblicità e annunci sulle riviste di club e associazioni a un prezzo più vantaggioso rispetto alle riviste locali e alle società di affissioni assoggettate all'imposta.

Le stesse considerazioni valgono per le prestazioni escluse dall'imposta eseguite in occasione di manifestazioni allo scopo di raccogliere fondi. Anche queste prestazioni possono essere offerte a un prezzo inferiore.

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L'aliquota saldo per il settore della ristorazione, che tiene conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore, ammonta al 5,1 per cento.

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2.2

Necessità di agire e obiettivi

L'esperienza ha dimostrato che l'attuale limite della cifra d'affari di 150 000 franchi determinante per l'esenzione dall'assoggettamento all'IVA di associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché di istituzioni di utilità pubblica viene superato abbastanza velocemente. Può essere il caso, ad esempio, di un'associazione sportiva che gestisce una buvette in cui vengono fornite prestazioni della ristorazione. Numerose associazioni sportive e culturali vengono quindi assoggettate all'imposta nonostante la cifra d'affari realizzata serva a finanziare le loro attività e talvolta sia indispensabile per la loro esistenza.

Le associazioni sportive e culturali generalmente sono gestite da volontari. I compiti amministrativi connessi al rendiconto IVA sono difficili da svolgere per i non professionisti, nonostante l'applicazione del metodo delle aliquote forfettarie semplifichi la procedura. Non di rado questi compiti vengono svolti da fiduciari e ciò comporta un onere finanziario per queste istituzioni e associazioni.

Le molte associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico sono attori importanti del sistema di milizia svizzero. Insieme alle istituzioni di utilità pubblica, offrono numerose prestazioni per la nostra società. Un esempio è rappresentato dalle tante associazioni calcistiche che forniscono un contributo prezioso soprattutto per l'integrazione dei giovani. Per questi motivi, la Commissione ritiene opportuno sgravare queste organizzazioni dai suddetti oneri fiscali e amministrativi e promuovere così le loro attività.

2.3

Alternative esaminate e opzione scelta

L'articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA prevede l'esclusione dall'imposta per le prestazioni di istituzioni che, in occasione di manifestazioni intese alla raccolta di fondi, svolgono attività escluse dall'imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo. Tale esclusione riguarda anche le istituzioni di utilità pubblica che si occupano di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex).

Affinché le prestazioni eseguite in occasione delle suddette manifestazioni siano escluse dall'imposta, le manifestazioni devono essere intese unicamente a procurare un aiuto finanziario alle istituzioni in questione. Inoltre, le prestazioni devono essere occasionali (al massimo 6 volte l'anno secondo la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni [AFC]). L'articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA menziona tra le manifestazioni le vendite di beneficenza, i mercatini dell'usato e le tombole. Oltre alle manifestazioni esplicitamente indicate nella legge, la prassi dell'AFC include anche le cene di gala, i balli di beneficenza e manifestazioni simili.

Lo scopo della disposizione è evitare che le istituzioni attive, ad esempio, nel settore dello sport o della cultura senza scopo lucrativo siano assoggettate all'imposta semplicemente perché realizzano una cifra d'affari pari o superiore a 150 000 franchi proveniente da prestazioni eseguite nell'ambito di manifestazioni per la raccolta di fondi.

Le istituzioni attive nel settore dello sport o della cultura spesso superano il limite determinante quando organizzano un festival oppure, nel caso dei club sportivi, un 8 / 16

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torneo dilettantistico. Tali manifestazioni non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA perché, per loro natura, non sono destinate alla raccolta di fondi, ma piuttosto all'intrattenimento e alla socializzazione.

In alternativa all'aumento del limite determinante della cifra d'affari, la Commissione ha pertanto esaminato la possibilità di estendere, mediante adeguamenti redazionali, le esclusioni dall'imposta attualmente previste all'articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA affinché includessero le prestazioni eseguite in occasione di tornei dilettantistici o feste. La Commissione voleva valutare, tra le altre cose, se le distorsioni della concorrenza causate dall'estensione delle esclusioni dall'imposta a determinate manifestazioni occasionali fossero minori rispetto a quelle generate da un aumento generalizzato del limite determinante della cifra d'affari.

Dopo un esame approfondito, la Commissione è giunta alla conclusione che questa alternativa all'aumento del limite determinante della cifra d'affari dovesse essere respinta, in particolare a causa dei rischi di abuso che una simile soluzione comporta.

Ad esempio, è immaginabile che un'associazione venga costituita esclusivamente per l'organizzazione di una festa o di un torneo dilettantistico al fine di beneficiare dei vantaggi fiscali previsti all'articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA. In questo caso, l'unico scopo dell'associazione sarebbe l'organizzazione della festa o del torneo e non la raccolta di fondi destinati a finanziare le altre attività dell'associazione. Anche specificando nel testo dell'articolo di legge che le organizzazioni il cui unico scopo è organizzare una simile manifestazione non beneficerebbero dell'esclusione dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA, nella prassi sarebbe molto difficile distinguere queste due situazioni. Una sottrazione d'imposta sarebbe difficile da dimostrare e richiederebbe in ogni caso l'esecuzione di un controllo in loco. Il numero di feste e di tornei dilettantistici che beneficerebbe dell'esclusione dall'imposta potrebbe essere molto più elevato di quanto previsto inizialmente e le distorsioni della concorrenza sarebbero quindi molto più significative rispetto a quelle causate da un aumento modesto del limite determinante della cifra
d'affari.

Tale variante potrebbe inoltre provocare un onere amministrativo sproporzionato per le organizzazioni in questione che, nel corso di un anno, potrebbero eseguire sia prestazioni della ristorazione imponibili sia prestazioni escluse dall'imposta, ad esempio in occasione di un torneo dilettantistico. Le organizzazioni dovrebbero pertanto calcolare la quota dell'imposta precedente, non deducibile, connessa alle spese dirette e alle spese dell'infrastruttura necessarie per la manifestazione. Inoltre, questa variante causerebbe importanti perdite fiscali per quasi 10 milioni di franchi.

La Commissione è quindi tornata alla soluzione prevista nel testo dell'iniziativa, ossia l'aumento del limite determinante della cifra d'affari. Con 21 voti contro 1, ha privilegiato l'aumento del limite della cifra d'affari a 200 000 franchi, respingendo la proposta di portarlo a 300 000 franchi. Alla base di questa decisione vi era la volontà di limitare il più possibile le conseguenze negative sulla concorrenza (vedi anche n. 2.1.4 e 5.4).

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2.4

Procedura di consultazione

La procedura di consultazione si è svolta dal 4 novembre 2020 al 18 febbraio 20218.

Nel complesso sono pervenute 293 risposte, di cui otto in cui si rinuncia espressamente a presentare un parere sul contenuto del progetto (GL, Liechtenstein, CDCF, Partito ecologista svizzero, Unione svizzera degli imprenditori, Unione delle città svizzere, Städtische Steuerkonferenz, Stiftung für Konsumentenschutz). Si sono espressi in merito al progetto 25 Cantoni, cinque partiti (Alleanza del Centro, PLR, pvl, PS e UDC) e 255 organizzazioni e associazioni. Tra queste ultime si contano 239 associazioni sportive (soprattutto dei settori del calcio e dell'hockey su ghiaccio), il cui parere riprende quasi integralmente il tenore della presa di posizione di Swiss Olympic.

2.4.1

Necessità di intervento

La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione riconosce la grande importanza sociale del lavoro di milizia. Ad eccezione del pvl, di economiesuisse, di EXPERTsuisse, del KG e dell'Eishockeyclub Illnau-Effretikon, tutti i partecipanti ritengono sia necessario innalzare il limite della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento all'IVA. I sostenitori del progetto sono in disaccordo su quanto questo limite dovrebbe essere aumentato. Le proposte spaziano da un limite di 200 000 franchi a uno di 750 000 franchi, mentre il Cantone JU suggerisce un'esenzione per le associazioni interessate.

2.4.2

Aumento del limite della cifra d'affari a 200 000 franchi

I Cantoni AG, AI, BS, GE, NE, NW, SZ, TG, TI, UR e ZH, l'Alleanza del Centro, il PS e l'UDC, il CP, la DANZH, GastroSuisse, l'USAM e l'USS sono a favore di un aumento del limite della cifra d'affari a 200 000 franchi. Per evitare di accentuare eccessivamente le distorsioni della concorrenza, i Cantoni GE, NE, NW, SZ, TG e ZH, l'Alleanza del Centro, il PS e l'UDC, il CP e GastroSuisse respingono esplicitamente un aumento a 300 000 franchi.

La DANZH evidenzia che le associazioni culturali tentano di evitare il più possibile il raggiungimento del limite attuale della cifra d'affari per motivi finanziari e amministrativi, anche se le risorse a disposizione e la domanda consentono loro di organizzare nuovi eventi. Per le associazioni culturali che superano il limite della cifra d'affari determinante, sarebbe difficile trovare il personale che si occupi del conseguente lavoro amministrativo. D'altra parte, per le associazioni culturali sarebbe essenziale

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Il rapporto completo sui risultati della procedura di consultazione è disponibile all'indirizzo: https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/ 6020/63/cons_1/doc_7/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-6020-63-cons_1-doc_ 7-it-pdf-a.pdf.

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accantonare, attraverso la cifra d'affari, riserve finanziarie che garantiscano loro un futuro.

GastroSuisse propone di aumentare il limite della cifra d'affari per tutti gli assoggettati all'IVA da 100 000 a 150 000 franchi e attuare così uno sgravio amministrativo e finanziario. Inoltre sottolinea che anche le aziende gastronomiche, così come le istituzioni interessate dal progetto, svolgono un importante ruolo sociale.

L'USS suggerisce di introdurre in un primo tempo un aumento a 200 000 franchi. Le ripercussioni pratiche della nuova regolamentazione dovrebbero essere monitorate prima di raddoppiare il limite della cifra d'affari. Se l'aumento della cifra d'affari è troppo incisivo, potrebbe crearsi una distorsione della concorrenza che danneggerebbe le aziende gastronomiche, già fortemente sotto pressione.

2.4.3

Aumento del limite della cifra d'affari a 300 000 franchi9

I Cantoni AR, BE, BL, FR, GR, LU, OW, SG, SH, SO, VS e ZG, il PLR, la Società Grigioni di Belle Arti, proFonds e il SMR propongono un aumento a 300 000 franchi, in modo tale da permettere a più associazioni possibili di beneficiare dell'esenzione dall'IVA. Secondo il PLR l'esperienza mostra che l'attuale soglia viene oltrepassata in maniera relativamente facile. Il più delle volte però la cifra d'affari realizzata sarebbe indispensabile per garantire l'esistenza dell'organizzazione interessata. Allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza, il PLR è tuttavia contrario ad un aumento che supera la soglia di 300 000 franchi. I Cantoni AR, BE, FR, SH, SO e ZG, il PLR e la Società Grigioni di Belle Arti ribadiscono che con un innalzamento del limite della cifra d'affari si può fornire un contributo concreto allo scopo di rafforzare l'impegno profuso nell'ambito del volontariato. Secondo i Cantoni BL e OW bisogna ostacolare il meno possibile le associazioni quando tentano di conseguire entrate supplementari.

Il Cantone ZG suggerisce di stabilire mediante un'analisi statistica quale cifra d'affari raggiungono la maggior parte delle associazioni sportive o culturali gestite a titolo onorifico e senza scopo lucrativo e delle istituzioni di utilità pubblica. Solo in questo modo sarebbe possibile fissare un limite della cifra d'affari che sgrava le associazioni nella maniera più opportuna e non priva inutilmente la Confederazione delle sue entrate.

2.4.4

Ulteriori aumenti del limite della cifra d'affari

Swiss Olympic e 239 associazioni sportive, in particolare dei settori del calcio e dell'hockey su ghiaccio e che aderiscono quasi integralmente al parere di Swiss Olympic, chiedono un aumento della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento

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L'avamprogetto comprendeva una proposta di minoranza secondo cui il valore soglia avrebbe dovuto essere aumentato a 300 000 franchi.

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all'IVA a 500 000 franchi. I funzionari che lavorano a titolo onorifico in queste associazioni sarebbero confrontati a esigenze e sfide sempre più complesse. Per adempiere ai propri compiti attualmente più di 2500 associazioni necessiterebbero di un budget annuale che supera i 100 000 franchi. Tra le sfide che si presentano con un budget al rialzo rientra anche l'IVA. Per le associazioni gestite a titolo onorifico, l'IVA rappresenterebbe un onere finanziario e amministrativo che vincola risorse e preclude la possibilità di impiegarle nell'adempimento dei loro compiti. Alla luce dell'importanza delle grandi associazioni gestite a titolo onorifico bisognerebbe fare un passo coraggioso ed efficace verso un innalzamento del limite a 500 000 franchi, che andrebbe soprattutto a favore dello sport infantile e giovanile. Dello stesso avviso sono anche la SSA, la Ringerriege Einsiedeln e la Schiesssportverband des Sensebezirks.

bernsport propone di fissare il limite della cifra d'affari tra 300 000 e 500 000 franchi.

Il Cantone VD si dice a favore di un aumento almeno a 300 000 franchi, anche se ritiene più adeguato fissare il limite a 500 000 franchi. A parere dello Schwimmclub Aarefisch, il limite della cifra d'affari dovrebbe essere innalzato a 750 000 franchi. Il Cantone JU chiede l'esenzione dall'assoggettamento all'IVA per tutte le associazioni e le istituzioni interessate dal progetto.

2.4.5

Nessuna necessità di intervento

Secondo il pvl, economiesuisse e il KG non è necessario innalzare il limite della cifra d'affari. Anche EXPERTsuisse e l'Eishockeyclub Illnau-Effretikon non ravvisano la necessità di un intervento in tal senso: EXPERTsuisse ritiene che l'innalzamento sia una questione puramente politica. Tuttavia, se un aumento venisse considerato politicamente appropriato, sarebbe opportuno innalzare il limite della cifra d'affari a 300 000 franchi, in modo che possano beneficiare dell'esenzione dall'IVA anche numerose organizzazioni. L'Eishockeyclub Illnau-Effretikon presenta come proposta sussidiaria un innalzamento a 200 000 franchi.

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Punti essenziali del progetto

Il progetto prevede di aumentare, da 150 000 a 200 000 franchi, il limite della cifra d'affari determinante per l'esenzione dall'assoggettamento all'IVA delle associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché delle istituzioni di utilità pubblica.

Tutte le altre disposizioni legali vigenti rimangono invariate.

Secondo una stima approssimativa l'aumento a 200 000 franchi del limite determinante della cifra d'affari permetterà di esentare dall'assoggettamento all'IVA 106 associazioni sportive o culturali e istituzioni di utilità pubblica (vedi anche n. 5.1.1).

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Commento all'articolo 10 LIVA

Art. 10 Capoverso 2 lettera c: il limite della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento delle associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché delle istituzioni di utilità pubblica viene aumentato di 50 000 franchi e passa quindi da 150 000 a 200 000 franchi.

Il testo della legge non subisce altre modifiche materiali.

Nella versione francese della disposizione viene introdotta una precisazione linguistica. Il termine «société» è sostituito con «association».

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per le associazioni e le istituzioni di utilità pubblica interessate

5.1.1

Numero di contribuenti

Non è possibile indicare separatamente le ripercussioni per le associazioni sportive e culturali e quelle per le istituzioni di utilità pubblica. La tabella seguente riporta il numero di organizzazioni assoggettate nel 2015 e 2016 all'imposta in base al limite attuale della cifra d'affari di 150 000 franchi. Indica inoltre il numero di organizzazioni che sarebbero esentate dall'assoggettamento in caso di aumento del limite della cifra d'affari a 200 000 o a 300 000 franchi.

150 000 CHF *

Totale

200 000 CHF

300 000 CHF

Numero di contribuenti attuali

Nuove organizzazioni esentate

Quota sul totale

Nuove organizzazioni esentate

Quota sul totale

828

106

13 %

281

34 %

Fonte: stima dell'AFC basata sui periodi fiscali 2015 e 2016.

* Escluse le associazioni e le istituzioni di utilità pubblica che realizzano una cifra d'affari inferiore a 150 000 franchi proveniente da prestazioni imponibili e che hanno chiesto di essere iscritte nel registro dei contribuenti IVA (vedi n. 2.1.3).

La tabella seguente illustra la ripartizione dei contribuenti nei diversi settori.

150 000 CHF * Numero per settore

Quota per settore

200 000 CHF Numero per settore

300 000 CHF

Quota per settore

Numero per settore

Quota per settore

42 %

121

43 %

98

35 %

Sport

304

37 %

45

Attività di altre organizzazioni associative**

243

29 %

41

39 %

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150 000 CHF * Numero per settore

200 000 CHF

Quota per settore

Numero per settore

300 000 CHF

Quota per settore

Numero per settore

Quota per settore

Cultura

102

12 %

11

10 %

33

12 %

11

4%

4%

11

4%

2%

5

2%

1%

2

1%

13 %

281

34 %

Attività di servizi di ristorazione***

45

5%

3

2%

Assistenza sociale

85

10 %

5 Formazione

21

3%

2 Altro

28

3%

1 Totale

828

106

Fonte: stima dell'AFC basata sui periodi fiscali 2015 e 2016, classificazione dei settori secondo la nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA) dell'Ufficio federale di statistica (UST). La tabella riporta valori medi riguardanti due anni, arrotondati per eccesso all'unità, pertanto la somma delle singole colonne potrebbe non corrispondere alla cifra del totale.

* Escluse le associazioni e le istituzioni di utilità pubblica che realizzano una cifra d'affari inferiore a 150 000 franchi proveniente da prestazioni imponibili e che hanno chiesto di essere iscritte nel registro dei contribuenti IVA.

** Istituzioni di utilità pubblica attive in diversi settori, ad esempio nella tutela dell'ambiente e degli animali.

*** Associazioni o fondazioni assoggettate all'IVA in funzione, soprattutto, delle loro prestazioni nell'ambito della ristorazione e quindi comprese nel settore dei servizi di alloggio e di ristorazione secondo la NOGA.

Con la definizione di un limite determinante della cifra d'affari di 200 000 franchi saranno esentate dall'assoggettamento 106 associazioni e istituzioni di utilità pubblica, ossia il 13 per cento di tutte quelle attualmente assoggettate all'imposta. Di queste, il 42 per cento è attivo nel settore dello sport, il 39 per cento sono altre organizzazioni associative, mentre il 10 per cento opera nel settore della cultura. Di conseguenza, il settore che beneficerà maggiormente di questa misura sarà quello dello sport.

5.1.2

Oneri amministrativi

Per le organizzazioni che non saranno più assoggettate all'imposta a seguito dell'aumento del limite della cifra d'affari gli oneri amministrativi diminuiranno. Per tutti gli altri contribuenti non ci saranno cambiamenti.

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5.2

Ripercussioni per la Confederazione

5.2.1

Ripercussioni finanziarie

I dati disponibili permettono di stimare le ripercussioni soltanto in modo molto approssimativo. Un aumento a 200 000 franchi del limite della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento comporterà una diminuzione delle entrate di circa un milione di franchi all'anno. In caso di aumento del limite della cifra d'affari a 300 000 franchi le minori entrate annue ammonterebbero a circa 3 milioni di franchi.

5.2.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Le ripercussioni sull'effettivo del personale sono trascurabili.

5.3

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

L'aumento del limite della cifra d'affari determinante ai fini dell'assoggettamento non avrà ripercussioni né per i Cantoni e i Comuni né per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.4

Ripercussioni per l'economia

Le distorsioni della concorrenza che esistono già in base al diritto vigente (vedi n. 2.1.4) si intensificheranno a seguito dell'aumento a 200 000 franchi del limite della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento. Questo effetto è però contenuto, perché il limite viene aumentato solo leggermente. Considerata l'utilità sociale del lavoro svolto dalle associazioni sportive e culturali, come pure dalle istituzioni di utilità pubblica, la Commissione ritiene accettabile queste maggiori distorsioni della concorrenza.

Secondo la Commissione un aumento del limite della cifra d'affari a 300 000 franchi sarebbe però eccessivo perché causerebbe distorsioni della concorrenza nettamente più importanti.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il progetto si fonda sull'articolo 130 della Costituzione federale (Cost.10), che conferisce alla Confederazione la facoltà di riscuotere un'imposta sul valore aggiunto.

10

RS 101

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Nell'impostazione del regime tributario, per quanto compatibile con il tipo di imposta, il legislatore deve osservare in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). La questione se il principio dell'imposizione secondo la capacità economica si applichi anche all'IVA è oggetto di discussioni controverse 11.

In base a questi principi, nell'ambito dell'IVA si persegue un'imposizione fiscale quanto più possibile completa di tutti i beni di consumo. La definizione di limiti della cifra d'affari determinanti per l'assoggettamento entra quindi inevitabilmente in conflitto con questi principi. Nel valutare la costituzionalità occorre considerare i costi amministrativi legati all'assoggettamento, che nel caso delle piccole imprese e delle organizzazioni gestite a titolo onorifico sono sproporzionati. Inoltre, le distorsioni della concorrenza sono minime se la cifra d'affari è bassa. Queste considerazioni permettono di giustificare la definizione di limiti della cifra d'affari per l'assoggettamento. Nel definirli occorre notare che più il limite è elevato, maggiori sono i problemi che potrebbero sorgere dal punto di vista costituzionale.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La modifica di legge non avrà ripercussioni sui trattati internazionali vigenti e non presenterà contraddizioni con essi.

6.3

Forma dell'atto

Il progetto prevede una revisione della LIVA e riguarda pertanto disposizioni importanti contenenti norme di diritto che secondo l'articolo 164 capoverso 1 lettera d Cost.

devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell'Assemblea federale di emanare la legge deriva dall'articolo 163 capoverso 1 Cost. L'atto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

6.4

Subordinazione al freno alle spese

La presente modifica di legge non sottostà al freno alle spese.

6.5

Delega di competenze legislative

La presente modifica di legge non richiede alcuna delega di competenze legislative al Consiglio federale o ad altre unità amministrative.

11

Cfr. Klaus A. Vallender/René Wiederkehr, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. a cura di Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, Zurigo 2014, art. 127 n. marg. 21 seg.

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