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Traduzione

Emendamento del 6 dicembre 2019 allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale Adottato a L'Aia il 6 dicembre 20191 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

L'Assemblea degli Stati Parte allo Statuto di Roma, prendendo atto dell'articolo 121 paragrafi 1 e 2 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 19983 (Statuto) che autorizzano l'Assemblea degli Stati Parte ad adottare qualsiasi proposta di emendamento dello Statuto alla scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore; prendendo atto dell'articolo 121 paragrafo 5 dello Statuto, che prevede che un emendamento agli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto entri in vigore nei confronti degli Stati Parte che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione e che la Corte non eserciti la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento se tale reato è stato commesso da cittadini di uno Stato Parte che non ha accettato l'emendamento o sul territorio dello stesso, e confermando che per ciò che concerne il presente emendamento considera che lo stesso principio che trova applicazione per uno Stato Parte che non ha accettato l'emendamento trova applicazione anche per gli Stati che non sono Parte allo Statuto; confermando che, alla luce dell'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 19694 sul diritto dei trattati, ogni Stato che divenga parte dello Statuto dopo l'entrata in vigore dell'accordo che reca emendamenti, ha il diritto di decidere se accettare o meno gli emendamenti enunciati nella presente risoluzione al momento della ratifica, accettazione o approvazione dello Statuto o al momento della sua adesione allo Statuto; prendendo atto dell'articolo 9 dello Statuto sugli elementi dei crimini, che prevede che tali elementi siano di ausilio alla Corte nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni al riguardo che rientrano nella sua competenza;

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Risoluzione ASP/18/Res.5; cfr. notifica del depositario C.N.394.2020.TREATIESXVIII.10.g in data 15 settembre 2020, disponibile al seguente indirizzo: http://treaties.un.org.

RU 2022 ...

RS 0.312.1 RS 0.111

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Emendamento allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale

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considerando che il crimine di cui all'articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xix costituisce una grave violazione delle leggi e delle norme del diritto consuetudinario applicabili in un conflitto armato che non presenta un carattere internazionale; osservando che il crimine di cui all'articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xix non pregiudica il Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 19775 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, 1.

decide di adottare l'emendamento all'articolo 8 paragrafo 2 lettera e) dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale contenuto nell'allegato I alla presente risoluzione, che è sottoposto a ratifica o accettazione e che entrerà in vigore conformemente all'articolo 121 paragrafo 5 dello Statuto;

2.

decide inoltre di adottare gli elementi pertinenti che saranno aggiunti agli elementi dei crimini come presentati nell'allegato II6 alla presente risoluzione;

3.

invita tutti gli Stati Parte a ratificare o accettare il presente emendamento all'articolo 8;

4.

sollecita tutti gli Stati che non hanno ancora ratificato o non hanno ancora aderito allo Statuto di Roma a farlo e di conseguenza a ratificare o accettare gli emendamenti all'articolo 8.

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RS 0.518.522 L'allegato II non è pubblicato nella RU. Il testo è disponibile nelle sue lingue originali su www.icc-cpi.int > Français > Assemblée des Etats Parties > Résolutions > Sessions > ICC ­ 2019/2020 ­ 18ème session ­ Résolutions > ICC-ASP/18/Res.5.

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Allegato I Emendamento da inserire in qualità di nuova cifra xix all'articolo 8 paragrafo 2 lettera e) dello Statuto di Roma «affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso il fatto di impedire volontariamente l'invio dei soccorsi».

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