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Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 20222025 del 3 giugno 2021
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20203, decreta:
Art. 1 Per gli anni 20222025 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.
per i provvedimenti intesi a promuovere le basi di produzione
552 milioni di franchi;
b.
per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio
2 156 milioni di franchi;
c.
per il versamento di pagamenti diretti
11 249 milioni di franchi.
Art. 2 Per gli anni 20222025 per i miglioramenti strutturali agricoli è stanziato un credito d'impegno di 340,2 milioni di franchi.
Art. 3 Gli importi dei limiti di spesa si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro: 2020: + 0,1 %; 2021: + 0,4 %;
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RS 101 RS 910.1 FF 2020 3567
2021-2052
FF 2021 1537
Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 20222025. DF
FF 2021 1537
2022: + 0,6 %; 2023: + 0,8 %; dal 2024: + 1,0 % all'anno.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 3 giugno 2021
Consiglio nazionale, 16 marzo 2021
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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