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Legge federale sulle vie ciclabili

Disegno

(Legge sulle ciclovie) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75a capoverso 3 e 88 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 20212, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge: a.

stabilisce i principi che Cantoni e Comuni devono rispettare nella pianificazione, nella realizzazione e nel mantenimento delle reti ciclabili;

b.

disciplina il sostegno della Confederazione ai Cantoni e Comuni nella pianificazione, nella realizzazione e nel mantenimento delle reti ciclabili e nell'informazione al pubblico su queste reti;

c.

disciplina i compiti della Confederazione in materia di reti ciclabili.

Art. 2

Reti ciclabili

Le reti ciclabili sono vie di comunicazione per ciclisti comunicanti e continue dotate delle opportune infrastrutture.

Art. 3

Reti ciclabili per la mobilità quotidiana

Le reti ciclabili per la mobilità quotidiana sono generalmente situate all'interno di o tra zone d'insediamento.

1

Esse comprendono strade, strade con corsie ciclabili, strade ciclabili, ciclopiste, vie, parcheggi per biciclette e infrastrutture simili.

2

1 2

RS 101 FF 2021 1260

2021-1697

FF 2021 1261

Legge sulle ciclovie

FF 2021 1261

Esse collegano in particolare aree residenziali, luoghi di lavoro, scuole, fermate dei trasporti pubblici, strutture pubbliche, negozi, strutture per il tempo libero nonché reti ciclabili.

3

Art. 4

Reti ciclabili per il tempo libero

Le reti ciclabili per il tempo libero servono soprattutto allo svago e sono generalmente situate all'esterno delle zone d'insediamento.

1

Esse comprendono strade, ciclopiste, vie, itinerari segnalati per escursioni in bicicletta e mountain bike e infrastrutture simili.

2

Esse collegano in particolare zone e paesaggi adatti allo svago, nonché attrazioni turistiche, fermate dei trasporti pubblici, strutture per il tempo libero e infrastrutture turistiche.

3

Sezione 2: Pianificazione, realizzazione e mantenimento Art. 5 1

Obbligo di pianificazione e accessibilità dei piani

I Cantoni provvedono affinché: a.

le reti ciclabili esistenti o previste per la mobilità quotidiana e il tempo libero siano rappresentate in appositi piani;

b.

tali piani siano periodicamente riveduti e all'occorrenza modificati.

I piani sono vincolanti per le autorità. I Cantoni ne determinano i restanti effetti giuridici e ne disciplinano la procedura di allestimento e modifica. Se delegano la pianificazione delle reti ciclabili comunali ai propri Comuni, provvedono all'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

2

Le persone e le organizzazioni interessate devono essere coinvolte nella pianificazione.

3

4

I piani sono pubblici. Devono essere accessibili in forma elettronica.

Art. 6

Principi di pianificazione

Le autorità competenti per la pianificazione delle reti ciclabili provvedono affinché: a.

le vie ciclabili siano comunicanti e continue e colleghino in particolare i luoghi importanti di cui agli articoli 3 capoverso 3 e 4 capoverso 3;

b.

le reti presentino una densità adeguata e le vie ciclabili un tracciato diretto;

c.

le vie ciclabili siano per quanto possibile sicure e, dove possibile e opportuno, il loro traffico sia separato da quello motorizzato e pedonale;

d.

le vie ciclabili presentino standard di costruzione omogenei;

e.

le reti siano attrattive e, se destinate al tempo libero, abbiano un'elevata qualità ricreativa per i ciclisti.

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Legge sulle ciclovie

Art. 7

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Coordinamento

Le autorità competenti per le vie ciclabili si coordinano tra di loro per quanto riguarda le reti ciclabili.

1

2

Coordinano la pianificazione con i compiti d'incidenza territoriale di altre autorità.

Art. 8

Realizzazione e mantenimento

Le autorità competenti per le vie ciclabili provvedono affinché: a.

le vie ciclabili siano realizzate, mantenute e segnalate;

b.

possano essere percorse liberamente e in sicurezza in bicicletta;

c.

ne sia garantito per legge l'uso pubblico.

Art. 9

Sostituzione

Se si deve procedere alla soppressione, parziale o totale, di vie ciclabili stabilite nei piani, le autorità competenti provvedono a un'adeguata sostituzione con percorsi esistenti o nuovi, tenendo conto della situazione locale.

1

2

Le vie ciclabili vengono sostituite in particolare se:

3I

a.

non sono più liberamente percorribili;

b.

sono interrotte;

c.

non sono più percorribili in sicurezza, in particolare se per lunghi tratti sono interessate da traffico motorizzato intenso o veloce;

d.

fanno parte di reti ciclabili per il tempo libero e la loro attrattività è notevolmente ridotta.

Cantoni possono prevedere deroghe all'obbligo di sostituzione.

Essi disciplinano la procedura di soppressione delle vie ciclabili e determinano chi è obbligato alla sostituzione.

4

Art. 10

Collaborazione con organizzazioni private specializzate

I Cantoni possono ricorrere a organizzazioni private specializzate per la pianificazione, la realizzazione e il mantenimento delle reti ciclabili nonché per l'informazione su queste reti.

1

Essi possono delegare alle organizzazioni private specializzate compiti in questi ambiti.

2

Art. 11

Considerazione delle vie ciclabili e di altri interessi

Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità cantonali e comunali tengono conto delle vie ciclabili.

1

Le autorità competenti per le vie ciclabili tengono conto degli interessi della pianificazione trasportistica e urbanistica, dell'agricoltura, della silvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio nonché di altre attività d'incidenza territoriale.

2

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Legge sulle ciclovie

Art. 12

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Messa a disposizione di geodati di base

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti ciclabili.

1

Il servizio federale competente per le vie ciclabili può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.

2

Sezione 3: Compiti della Confederazione Art. 13

Considerazione delle vie ciclabili

Nell'adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti ciclabili stabilite nei piani di cui all'articolo 5 e a tal fine: 1

a.

progettano e realizzano di conseguenza le proprie opere e installazioni con un'elevata qualità;

b.

vincolano il rilascio di concessioni e autorizzazioni a determinate condizioni e oneri oppure lo negano;

c.

vincolano la concessione di contributi a determinate condizioni oppure la negano;

d.

provvedono a un'adeguata sostituzione qualora alcune reti ciclabili o parti di esse debbano essere soppresse.

Le spese dovute alla necessità di tenere conto delle reti ciclabili o di sostituire parti di esse sono addebitate al corrispondente credito d'opera oppure sovvenzionate secondo la stessa aliquota percentuale applicata alle altre spese relative a tale opera.

2

Art. 14

Consulenza ai Cantoni, Comuni e terzi

La Confederazione può assistere i Cantoni e Comuni nonché terzi nelle attività di pianificazione, realizzazione, mantenimento e sostituzione di vie ciclabili fornendo consulenza tecnica e mettendo a loro disposizione strumenti specifici.

Art. 15 1

Informazione al pubblico

La Confederazione informa il pubblico in merito: a.

all'importanza delle reti ciclabili per il trasporto di persone e merci;

b.

a elementi conoscitivi relativi a pianificazione, realizzazione e mantenimento di reti ciclabili.

Essa può assistere i Cantoni e terzi nell'informare il pubblico sulle tematiche di cui al capoverso 1.

2

3

Essa pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti ciclabili.

L'Ufficio federale di topografia rappresenta le reti ciclabili nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.

4

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Legge sulle ciclovie

Art. 16

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Collaborazione con organizzazioni private specializzate

La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale per i seguenti compiti: 1

a.

consulenza ai Cantoni, Comuni e terzi;

b.

messa a disposizione di strumenti specifici per i Cantoni, Comuni e terzi;

c.

informazione al pubblico.

Essa può concedere aiuti finanziari alle organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con esse contratti di diritto pubblico.

2

3

Hanno diritto a contributi le organizzazioni private specializzate che: a.

operano nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale; e

b.

per statuto perseguono da almeno tre anni scopi ideali in tema di mobilità ciclistica; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.

Sezione 4: Organizzazione e protezione giuridica Art. 17

Servizi tecnici

I Cantoni designano i propri servizi tecnici competenti per le vie ciclabili e ne definiscono i compiti. Stabiliscono quali Comuni sono tenuti a designare un proprio servizio tecnico.

1

2

Il servizio tecnico della Confederazione è l'Ufficio federale delle strade.

Art. 18

Legittimazione a ricorrere

Contro le decisioni delle autorità cantonali o federali relative alle vie ciclabili nonché contro i piani d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio che riguardano le vie ciclabili sono pure legittimati a ricorrere: 1

a.

i Comuni, se è interessato il loro territorio;

b.

le organizzazioni specializzate che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16 capoverso 3.

Contro le decisioni delle autorità federali in materia di vie ciclabili sono legittimati a ricorrere anche i Cantoni.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni designa le organizzazioni specializzate legittimate a ricorrere.

3

3

RS 700

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Qualora in una procedura sia dato un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l'autorità notifica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate mediante comunicazione scritta o tramite pubblicazione nell'organo ufficiale cantonale o nel Foglio federale.

4

I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire in qualità di parti nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte ed essi ne risultano lesi.

5

Se il diritto cantonale o federale prevede lo svolgimento di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, anche la domanda deve essere pubblicata secondo quanto disposto nel capoverso 4. In tal caso, Comuni e organizzazioni sono legittimati a ricorrere soltanto se hanno partecipato alla procedura in qualità di parti.

6

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 19 1

Termini per l'allestimento e l'attuazione dei piani

I Cantoni provvedono affinché: a.

i piani di cui all'articolo 5 capoverso 1 siano allestiti entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge;

b.

i piani siano attuati entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può, in via eccezionale, prorogare questi termini per singole regioni. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni.

2

Art. 20

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 21

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (art. 20)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 4 ottobre 19854 sui percorsi pedonali ed i sentieri Ingresso visti gli articoli 75a capoverso 3 e 88 della Costituzione federale5, Art. 1

Oggetto

La presente legge: a.

stabilisce i principi che i Cantoni e Comuni devono rispettare nella pianificazione, sistemazione e preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri;

b.

disciplina il sostegno della Confederazione ai Cantoni e Comuni nella pianificazione, sistemazione e preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri e nell'informazione al pubblico su queste reti;

c.

disciplina i compiti della Confederazione in materia di reti di percorsi pedonali e sentieri.

Art. 2 cpv. 2 Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, zone d'incontro e infrastrutture simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.

2

Art. 9a

Messa a disposizione di geodati di base

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di percorsi pedonali e sentieri.

1

Il servizio federale competente per i percorsi pedonali e i sentieri può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.

2

Art. 11a 1

La Confederazione informa il pubblico in merito: a.

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Informazione al pubblico

all'importanza delle reti di percorsi pedonali e sentieri per il trasporto di persone nonché per il tempo libero e il turismo; RS 704 RS 101

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b.

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a elementi conoscitivi relativi a pianificazione, sistemazione e preservazione di reti di percorsi pedonali e sentieri.

Essa può sostenere i Cantoni e terzi nell'informare il pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.

2

Essa pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità di percorsi pedonali e sentieri.

3

L'Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di percorsi pedonali e sentieri nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.

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Art. 12

Collaborazione con organizzazioni private specializzate

La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore dei percorsi pedonali e sentieri a livello nazionale per i seguenti compiti: 1

a.

consulenza ai Cantoni, Comuni e terzi;

b.

messa a disposizione di strumenti specifici per i Cantoni, Comuni e terzi;

c.

informazione al pubblico.

Essa può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.

2

3

Hanno diritto a contributi le organizzazioni di cui al capoverso 1 che: a.

operano nel settore dei percorsi pedonali e sentieri a livello nazionale; e

b.

per statuto perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di percorsi pedonali e sentieri; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.

Art. 14

Legittimazione a ricorrere

Contro le decisioni delle autorità cantonali o federali relative ai percorsi pedonali e sentieri nonché contro i piani d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge del 22 giugno 19796 sulla pianificazione del territorio che riguardano percorsi pedonali e sentieri sono pure legittimati a ricorrere: 1

a.

i Comuni, se è interessato il loro territorio;

b.

le organizzazioni specializzate che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 12 capoverso 3.

Contro le decisioni delle autorità federali nell'ambito dei percorsi pedonali e sentieri sono legittimati a ricorrere anche i Cantoni.

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Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni designa le organizzazioni specializzate legittimate a ricorrere.

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RS 700

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Qualora in una procedura sia dato un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l'autorità notifica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate mediante comunicazione scritta o tramite pubblicazione nell'organo ufficiale cantonale o nel Foglio federale.

4

I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire in qualità di parti nell'ulteriore fase procedurale, soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte ed essi ne risultano lesi.

5

Se il diritto cantonale o federale prevede lo svolgimento di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, anche la domanda deve essere pubblicata secondo quanto disposto nel capoverso 4. In tal caso Comuni e organizzazioni sono legittimati a ricorrere soltanto se hanno partecipato alla procedura in qualità di parti.

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2. Legge federale dell'8 marzo 19607 sulle strade nazionali Art. 6, secondo periodo ... In corrispondenza dei raccordi alle strade nazionali di prima o seconda classe nonché di strade nazionali di terza classe fanno parte del corpo stradale le superfici destinate al traffico pedonale e ciclistico quali corsie ciclabili, marciapiedi nonché vie pedonali e ciclabili con tracciati separati.

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