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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Pavimenti del 2 luglio 2021

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, decreta:

Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'associazione PavimentiSvizzeri e della Comunità d'Interessi del mercato Svizzero del Parquet conformemente al regolamento del 26 aprile 20192 allegato.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 15 settembre 2021.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

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2 luglio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2021-2698

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Allegato (art. 1)

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Pavimenti

Sezione 1: Denominazione, organi responsabili e scopo Art. 1

Denominazione e organi responsabili

Con il presente regolamento si istituisce, sotto la denominazione di Fondo per la formazione professionale Pavimenti (FFP), un fondo per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

1

Il Fondo per la formazione professionale è gestito sotto il patrocinio congiunto dell'Associazione svizzera dei commercianti specializzati in rivestimenti per pavimenti PavimentiSvizzeri e della Comunità d'interessi del mercato Svizzero del Parquet ISP.

2

Art. 2

Scopo

Il Fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nel ramo svizzero dei pavimenti.

1

Le aziende assoggettate al Fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del Fondo secondo la sezione 4.

2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che vendono o posano rivestimenti per pavimenti.

1

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2

Sono considerati rivestimenti per pavimenti, in particolare: a.

tutti i rivestimenti in tessuto come moquette realizzata a macchina o annodata a mano;

b.

i rivestimenti elastici composti da tutti i materiali plastici, incluso il linoleum;

c.

tutti i rivestimenti in legno: sughero, laminato, parquet, impiallacciato.

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui vi sono persone che svolgono attività tipiche del settore sulla base dei seguenti titoli: 1

a.

formazione professionale di base: ­ specialista del commercio al dettaglio AFC; ­ posatrice/posatore di pavimenti-parquet AFC, indirizzi rivestimenti tessili ed elastici, nonché parquet.

b.

formazione professionale superiore: ­ consulente in rivestimenti di pavimenti con attestato professionale federale; ­ capo posatrice di pavimenti/capo posatore di pavimenti con attestato professionale federale; ­ maestra posatrice di pavimenti/maestro posatore di pavimenti con diploma federale.

Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende anche in relazione alle persone sprovviste di un titolo di cui al capoverso 1 e alle persone con una formazione empirica che svolgono attività tipiche del settore conformemente a quanto previsto da tali titoli.

2

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il Fondo sostiene in particolare i seguenti provvedimenti: 1

a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale continua; detto sistema comprende in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota,

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provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling; b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base e dei regolamenti d'esame per le offerte formative della formazione professionale superiore;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di qualificazione delle offerte formative sostenute dalle associazioni PavimentiSvizzeri e ISP, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;

e.

reclutamento e promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;

f.

partecipazione a campionati delle professioni nazionali e internazionali;

g.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione;

h.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dalle associazioni responsabili in relazione ai compiti svolti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;

i.

supporto amministrativo delle aziende di tirocinio durante la formazione professionale di base;

j.

promozione dei posti di tirocinio nelle aziende del loro settore.

Il Comitato amministrativo della FFP può, su richiesta di qualsiasi membro delle associazioni responsabili, decidere ulteriori attività o contributi finanziari per misure ai sensi del capoverso 1.

2

Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Base di calcolo

La base per il calcolo dei contributi al Fondo è costituita dalla rispettiva azienda di cui all'articolo 4 e dal totale delle persone che svolgono attività tipiche del settore di cui all'articolo 5.

1

Il contributo viene calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora l'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione o se quest'ultima è evidentemente errata, il contributo è determinato in base a una stima.

2

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Art. 9 1

Contributi

I contributi si suddividono in: a.

contributo di base per azienda o parte di azienda: 150 franchi all'anno;

b.

contributo per il personale: 50 centesimi all'anno per percentuale d'impiego.

Le aziende individuali versano soltanto il contributo di base. Le aziende individuali con una percentuale d'impiego inferiore a 50 versano un contributo di base ridotto di 100 franchi all'anno.

2

Il contributo massimo da versare al Fondo ammonta a 300 franchi all'anno per azienda.

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4

Per le persone in formazione non vengono riscossi contributi.

Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi, qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

5

I contributi devono essere versati ogni anno. È determinante il numero dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno civile precedente l'anno in cui vengono riscossi i contributi.

6

I contributi sono considerati indicizzati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2019. Sono verificati ogni due anni ed eventualmente adeguati all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

7

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Le aziende che desiderano essere esentate totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione devono inoltrare alla Commissione della formazione professionale (CFP) una richiesta motivata.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr5 in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20036 sulla formazione professionale.

2

Le aziende affiliate a più associazioni (al di fuori delle associazioni responsabili del Fondo per la formazione professionale Pavimenti) comunicano in un'autodichiarazione a quale Fondo per la formazione professionale hanno aderito.

3

Art. 11

Incasso dei contributi

Per i membri delle associazioni responsabili i contributi vengono incassati tramite le quote associative.

1

Le aziende affiliate contemporaneamente alle due associazioni responsabili versano il loro contributo al FFP Pavimenti in entrambe le associazioni.

2

Le aziende non appartenenti a nessuna delle due associazioni responsabili ricevono un conteggio annuo dei contributi direttamente dal servizio d'incasso incaricato.

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RS 831.40 RS 412.10 RS 412.101

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Art. 12

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

1

Le riserve non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati, calcolati su una media di sei anni.

2

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 13

Comitato di gestione del FFP

Il comitato di gestione del FFP gestisce il FFP dal punto di vista strategico. La composizione dell'organico viene definita secondo il contratto di cooperazione vigente tra le associazioni aderenti. Esso si autocostituisce.

1

In qualità di organo di vigilanza, il comitato di gestione FFP ha in particolare i seguenti compiti: 2

a.

nomina dei membri della Commissione della formazione professionale;

b.

costituzione di una segreteria;

c.

emanazione di un regolamento esecutivo;

d.

accettazione del bilancio preventivo e del conto annuale;

e.

determinazione periodica del catalogo dei servizi e della quota per la costituzione delle riserve.

Art. 14 1

Commissione della formazione professionale (CFP)

La CFP coordina le attività operative e fa rapporto al comitato di gestione del FFP.

La sua composizione e i relativi diritti e doveri sono stabiliti in un regolamento della CFP separato.

2

Art. 15

Segreteria

La nomina della segreteria è disciplinata nel contratto di cooperazione tra le due associazioni responsabili.

1

La segreteria incaricata attua le delibere del comitato di gestione del FFP e della CFP e assiste a livello consultivo tali organi in maniera competente. Coordina eventuali altri gruppi di lavoro e commissioni. Il direttore della segreteria ha diritto di proposta nel comitato di gestione del FFP e nella CFP.

2

La segreteria è responsabile, in particolare, dell'intera attività operativa, della riscossione dei contributi, del pagamento dei contributi per le prestazioni di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità. Il comitato di gestione del FFP può delegare la riscossione dei contributi anche a un servizio d'incasso separato.

3

4

La remunerazione della segreteria è stabilita in un contratto di prestazioni separato.

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Art. 16

Presentazione dei conti, revisione e contabilità

La segreteria gestisce il fondo come conto separato con una contabilità autonoma, un conto economico e un bilancio indipendenti e con un proprio centro di costo.

1

I conti del fondo vengono controllati, nell'ambito della revisione annuale dei conti, da un ufficio di revisione indipendente secondo gli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni7.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 17

Vigilanza

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr8.

1

I conti del fondo e il rapporto di revisione sono inoltrati alla SEFRI per informazione.

2

Sezione 6: Approvazione, entrata in vigore e scioglimento Art. 18

Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale di entrambe le associazioni PavimentiSvizzeri (26.04.2019) e ISP (12.04.2019).

Art. 19

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

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RS 220 RS 412.60

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Art. 20

Scioglimento

Qualora non sia più possibile realizzare lo scopo del Fondo, il FFP può essere sciolto nelle modalità previste dal contratto di cooperazione delle associazioni responsabili e con il consenso della SEFRI.

1

2

Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine.

Oberentfelden, 26.04.2019

Heimberg, 26.04.2019

PavimentiSvizzeri

ISP

René Bossert Presidente

Bruno Durrer Presidente

Daniel Heusser Direttore

Mark Teutsch Direttore

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