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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1, esaminata l'iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» depositata il 27 novembre 20192, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 20213, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare del 27 novembre 2019 «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
1
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 74a
Politica climatica
Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e delle ripercussioni del cambiamento climatico.
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Per quanto in Svizzera continuino a verificarsi emissioni di gas serra causate dall'uomo, al più tardi dal 2050 il loro impatto sul clima deve essere durevolmente neutralizzato mediante pozzi di assorbimento di gas serra sicuri.
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Dal 2050 in Svizzera non sono più messi in circolazione combustibili e carburanti fossili. Sono ammesse eccezioni per applicazioni tecnicamente non sostituibili, per quanto pozzi di assorbimento di gas serra sicuri situati in Svizzera ne neutralizzino durevolmente l'impatto sul clima.
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RS 101 FF 2019 7142 FF 2021 1972
2021-2708
FF 2021 1973
Iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)». DF
FF 2021 1973
La politica climatica è volta a un rafforzamento dell'economia e alla sostenibilità sociale e utilizza segnatamente anche strumenti per promuovere l'innovazione e la tecnologia.
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Art. 197 n. 124 12. Disposizioni transitorie dell'art. 74a (politica climatica) La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 74a entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.
1
La legge stabilisce il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra sino al 2050.
Fissa obiettivi intermedi che portano almeno a una riduzione lineare e disciplina inoltre gli strumenti necessari per il rispetto di tale percorso.
2
Art. 2 Se non è ritirata, l'iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente al controprogetto (decreto federale del ... sulla politica climatica), secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.
1
L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.
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2/2
Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.