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Legge federale sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse

Disegno

(Legge sui profili del DNA) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20201, decreta: I La legge del 20 giugno 20032 sui profili del DNA è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Ufficio federale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «fedpol».

Art. 1

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina:

1 2

a.

per l'utilizzo nel procedimento penale: 1. l'allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia), 2. la ricerca di legami di parentela, 3. la fenotipizzazione;

b.

l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute;

c.

l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute;

d.

il trattamento di profili del DNA in un sistema d'informazione della Confederazione.

FF 2021 44 RS 363

2021-0006

FF 2021 45

Legge sui profili del DNA

FF 2021 45

Art. 1a Abrogato Art. 2 cpv. 1 e 3 Il profilo del DNA è un codice alfanumerico specifico di un individuo, allestito mediante tecniche di biologia molecolare a partire dal patrimonio genetico DNA al fine di identificare una persona.

1

Il profilo del DNA e il relativo materiale d'analisi possono essere utilizzati soltanto per gli scopi previsti dal diritto di procedura penale nonché per l'identificazione al di fuori del procedimento penale.

3

Art. 2a

Ricerca di legami di parentela

Per ricerca di legami di parentela s'intende una ricerca effettuata, per far luce su un crimine, nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 al fine di trovare persone che, in base alla somiglianza del loro profilo del DNA con quello del donatore della traccia, potrebbero essere parenti di quest'ultimo.

Art. 2b

Fenotipizzazione

La fenotipizzazione è l'analisi di marcatori del DNA specifici che permettono di ottenere, a partire da una traccia, informazioni sulle caratteristiche fisiche visibili del donatore della traccia.

1

2

Possono essere evinti: a.

il colore degli occhi, dei capelli e della pelle;

b.

la discendenza biogeografica;

c.

l'età.

Non possono essere analizzate caratteristiche legate alla salute o personali, quali il carattere, il comportamento o l'intelligenza.

3

Il Consiglio federale può definire caratteristiche fisiche visibili supplementari in funzione del progresso tecnico e se l'affidabilità pratica dei nuovi metodi volti a evincere tali caratteristiche è assicurata.

4

Titolo prima dell'art. 3 Abrogato Art. 3

Informazioni eccedenti

Nell'ambito dell'analisi del DNA ai fini dell'allestimento di un profilo del DNA o della fenotipizzazione va evitata, per quanto possibile, la produzione di risultati che non sono necessari o che non fanno parte delle caratteristiche personali consentite dall'articolo 2b.

1

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Legge sui profili del DNA

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Se tali informazioni sono tuttavia generate, devono restare presso il laboratorio e non possono essere fornite all'autorità competente o ad altri terzi.

2

Art. 4­5 Abrogati Titolo prima dell'art. 6

Sezione 2: Identificazione al di fuori del procedimento penale Art. 6, rubrica (abrogata), nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 2bis Al di fuori del procedimento penale, se l'identificazione non è altrimenti possibile, l'autorità responsabile del Cantone o della Confederazione può ordinare l'allestimento del profilo del DNA di persone: 1

Una fenotipizzazione di cui all'articolo 2b può essere ordinata per una persona deceduta, se non è possibile identificarla in altro modo.

2bis

Art. 7 Abrogato Art. 8 cpv. 4 Insieme al campione, al laboratorio sono comunicati soltanto i dati necessari all'allestimento del profilo del DNA e alla valutazione del suo valore probatorio, segnatamente quelli concernenti il luogo del reato e il luogo di ritrovamento di tracce.

4

Art. 9 1

Distruzione dei campioni

L'autorità competente dispone la distruzione del campione prelevato su una persona: a.

se è già stato allestito un profilo del DNA della persona implicata, salvo se tale profilo è stato allestito prima dell'entrata in vigore della modifica del ...

[data dell'entrata in vigore] e il relativo campione è già stato distrutto;

b.

sei mesi dopo il prelievo, se essa non ha disposto l'analisi del campione;

c.

se la persona implicata può essere scagionata;

d.

se la persona è stata identificata ai sensi dell'articolo 6.

Il laboratorio distrugge il campione prelevato su una persona 15 anni dopo averlo ricevuto.

2

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Art. 9a

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Nuova tipizzazione

Durante la sua conservazione, il campione può essere utilizzato unicamente per effettuare nuove tipizzazioni, nella misura in cui siano necessarie: a.

per rafforzare il valore informativo di un profilo del DNA esistente, laddove la sua interpretazione o l'attuazione di nuovi requisiti in materia di analisi lo richiedano;

b.

per restringere maggiormente la cerchia di persone il cui DNA deve essere analizzato nell'ambito di un'indagine a tappeto di cui all'articolo 256 del Codice di procedura penale (CPP)3 o 73t della Procedura penale militare del 23 marzo 19794 (PPM) o nell'ambito di una ricerca di legami di parentela di cui all'articolo 258a CPP o 73w PPM.

Art. 10 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 11 cpv. 3bis e 4 lett. c Nel sistema d'informazione possono essere registrati i profili del DNA del cromosoma Y allestiti giusta l'articolo 255 capoverso 3 CPP5.

3bis

4

Non sono registrati nel sistema d'informazione i profili del DNA concernenti: c.

persone scagionate nell'ambito di un'indagine a tappeto di cui all'articolo 256 CPP o 73t PPM6;

Art. 12 cpv. 1 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile del sistema d'informazione di cui all'articolo 10.

1

Art. 13 cpv. 1 Nell'ambito della collaborazione con Interpol e di quella con Europol ai sensi, rispettivamente, degli articoli 350 e 352 nonché 355a del Codice penale (CP)7, fedpol può trasmettere richieste estere di esame di profili del DNA e presentare richieste svizzere.

1

3 4 5 6 7

RS 312.0 RS 322.1 RS 312.0 RS 322.1 RS 311.0

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Art. 16

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Cancellazione dei profili del DNA

Fedpol cancella i profili del DNA allestiti giusta gli articoli 255 e 257 CPP8 o 73s e 73u PPM9: 1

a.

non appena, nel corso del procedimento, si è potuto scagionare la persona implicata;

b.

dieci anni dopo la morte della persona implicata;

c.

non appena il procedimento in corso si è concluso con una sentenza d'assoluzione passata in giudicato;

d.

un anno dopo il passaggio in giudicato di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere.

Fedpol cancella il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM: 2

a.

in caso di condanna a una pena detentiva con condizionale, a una pena pecuniaria con condizionale o a un lavoro di pubblica utilità, dopo dieci anni;

b.

in caso di condanna a una pena detentiva sino a tre anni senza condizionale, a una pena detentiva sostitutiva o a una pena pecuniaria senza condizionale, dopo 20 anni;

c.

in caso di condanna a una pena detentiva da tre a dieci anni, dopo 30 anni;

d.

in caso di condanna a una pena detentiva superiore a dieci anni, dopo 40 anni;

e.

in caso di misura protettiva ai sensi degli articoli 12­14 del diritto penale minorile del 20 giugno 200310 (DPMin), di ammonizione oppure di condanna a una prestazione personale o a una multa ai sensi degli articoli 22­24 DPMin, dopo cinque anni;

f.

in caso di privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMin o di collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMin, dopo dieci anni;

g.

in caso di interdizione di esercitare un'attività o di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 o 67b CP11, 50 o 50b del Codice penale militare del 13 giugno 192712 (CPM) oppure 16a DPMin, se non sono state inflitte altre sanzioni, dopo cinque anni;

h.

in caso di espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM, dopo 30 anni; se la misura è stata pronunciata a vita, dopo la morte della persona implicata.

I termini di cancellazione di cui al capoverso 2 decorrono dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.

3

8 9 10 11 12

RS 312.0 RS 322.1 RS 311.1 RS 311.0 RS 321.0

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Legge sui profili del DNA

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Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera c o d determinati fatti inducono a supporre che il profilo del DNA dell'imputato potrebbe servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tale profilo può essere conservato e utilizzato al massimo per dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di assoluzione, di abbandono o di non luogo a procedere.

4

Il profilo del DNA non viene cancellato secondo il capoverso 1 lettera c o d se tali decisioni sono state prese per non imputabilità dell'autore.

5

In caso di internamento o di misure terapeutiche, il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM è cancellato 20 anni dopo la liberazione definitiva dall'internamento o dopo l'esecuzione definitiva della misura terapeutica.

6

In tutti i casi non contemplati dai capoversi 2­6, il profilo del DNA è cancellato dopo dieci anni a partire dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato.

7

Art. 17, rubrica e cpv. 1 Proroga della durata di conservazione da parte dell'autorità giudicante Nei casi di cui all'articolo 16 capoversi 2 lettere a­f e h e 6, il profilo del DNA può essere conservato, con il consenso della competente autorità giudicante, per una durata massima di dieci anni oltre la scadenza del termine di cancellazione se sussiste il sospetto concreto di un crimine o delitto non caduto in prescrizione o si teme una recidiva.

1

Art. 17a

Cancellazione del profilo del DNA del cromosoma Y

Se nel sistema d'informazione, oltre al profilo del DNA, in virtù dell'articolo 11 capoverso 3bis è stato registrato anche il profilo del DNA del cromosoma Y allestito a partire dal campione di traccia o di persona, tale profilo è cancellato contemporaneamente al profilo del DNA.

Art. 18, frase introduttiva Fedpol cancella i profili del DNA ricavati secondo l'articolo 255 capoverso 1 lettere c e d CPP13 o 73s capoverso 1 lettere c e d PPM14 da tracce o da campioni di persone defunte: Inserire dopo il titolo della sezione 8 Art. 20a

Valutazione

Fedpol valuta l'adeguatezza e l'efficacia della presente legge cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ....

1

2

Riferisce al Dipartimento i risultati della valutazione.

13 14

RS 312.0 RS 322.1

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Art. 22 lett. g e h Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione; vi disciplina in particolare: g.

la ricerca di legami di parentela di cui all'articolo 2a;

h.

la fenotipizzazione di cui all'articolo 2b.

Art. 23a

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Il disciplinamento in materia di cancellazione di cui agli articoli 16 e 17 si applica anche ai profili del DNA allestiti prima dell'entrata in vigore della modifica del ... e per i quali non esiste in tale momento il consenso dell'autorità giudiziaria necessario per la cancellazione secondo il diritto previgente.

1

Per ogni profilo di persona, i Cantoni e le autorità federali che fanno allestire profili del DNA giusta gli articoli 255 e 257 CPP15 o 73s e 73u PPM16 comunicano a fedpol entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del ... il nuovo termine di cancellazione conformemente a tale modifica. In casi eccezionali debitamente motivati, il Dipartimento può concedere una proroga del termine.

2

II Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale Se la legge del 17 giugno 201617 sul casellario giudiziale (LCaGi) entra in vigore dopo la presente modifica o contemporaneamente, gli adeguamenti della legge sui profili del DNA previsti nell'allegato 1 numero 8 LCaGi decadono.

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

15 16 17

RS 312.0 RS 322.1 RS 330; FF 2016 4315

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Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale18 Art. 354 cpv. 419 lett. b 4

I dati possono essere utilizzati: b.

in caso di condanna per contravvenzione, per una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.

2. Codice di procedura penale20 Titolo dopo il capitolo 5 (Analisi del DNA)

Sezione 1: Profilo del DNA Art. 255 cpv. 3 Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il pubblico ministero può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge del 20 giugno 200321 sui profili del DNA.

3

Art. 256

Indagini a tappeto

Per far luce su un crimine, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre il prelievo di campioni e l'allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da sottoporre a prelievo può essere maggiormente ristretta mediante una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 258b.

1

Se il confronto del profilo ai sensi del capoverso 1 non produce alcuna corrispondenza, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può 2

18 19 20 21

RS 311.0 Nel tenore della modifica del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale (RS 330; FF 2016 4315).

RS 312.0 RS 363

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disporre che le indagini proseguano con la verifica dell'esistenza di un legame di parentela con il donatore della traccia.

Art. 258a

Ricerca di legami di parentela

Per far luce su un crimine può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell'articolo 2a della legge del 20 giugno 200322 sui profili del DNA.

Titolo dopo l'art. 258a

Sezione 2: Fenotipizzazione Art. 258b

Fenotipizzazione

Per far luce su un crimine può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 2b della legge del 20 giugno 200323 sui profili del DNA.

Art. 353 cpv. 1 lett. f bis 1

Nel decreto d'accusa sono indicati: fbis. il termine di cancellazione di un profilo del DNA eventualmente esistente;

3. Procedura penale militare del 23 marzo 197924 Art. 15 cpv. 3 lett. dbis Il presidente designa fra i giudici ordinari un ufficiale come suo sostituto; questi pronuncia in vece del presidente segnatamente: 3

dbis. sulle analisi del DNA; Titolo dopo l'art. 73r

Sezione 10d: Analisi del DNA Art. 73s

Profilo del DNA. Condizioni in generale

Per far luce su un crimine o su un delitto è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da: 1

22 23 24

a.

l'imputato;

b.

altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell'imputato;

RS 363 RS 363 RS 322.1

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c.

persone decedute;

d.

materiale biologico pertinente al reato.

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Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il giudice istruttore può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge del 20 giugno 200325 sui profili del DNA.

2

Art. 73t

Indagini a tappeto

Per far luce su un crimine, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre il prelievo di campioni e l'allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da sottoporre a prelievo può essere maggiormente ristretta mediante una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 73x.

1

Se il confronto del profilo ai sensi del capoverso 1 non produce alcuna corrispondenza, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre che le indagini proseguano con la verifica dell'esistenza di un legame di parentela con il donatore della traccia.

2

Art. 73u

Profilo del DNA di condannati

Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l'allestimento di un profilo del DNA su persone: a.

che sono state condannate a una pena detentiva superiore a un anno per aver commesso intenzionalmente un crimine;

b.

che sono state condannate per un crimine o delitto intenzionale contro la vita o l'integrità della persona oppure contro l'integrità sessuale;

c.

nei cui confronti è stata ordinata una misura terapeutica o l'internamento.

Art. 73v

Esecuzione dei prelievi di campioni

I prelievi invasivi di campioni sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.

Art. 73w

Ricerca di legami di parentela

Per far luce su un crimine può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell'articolo 2a della legge del 20 giugno 200326 sui profili del DNA.

25 26

RS 363 RS 363

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Art. 73x

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Fenotipizzazione

Per far luce su un crimine può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 2b della legge del 20 giugno 200327 sui profili del DNA.

Art. 73y

Applicabilità della legge sui profili del DNA

Per altro è applicabile la legge del 20 giugno 200328 sui profili del DNA.

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RS 363 RS 363

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