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Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 27 maggio 20211; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta Art. 14 cpv. 3 lett. b L'imposta è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti: 3

b.

per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali;

Art. 21 cpv. 1 lett. b e 2 1

È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente: b.

1 2 3

il valore locativo di abitazioni secondarie o di parti di esse che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (abitazioni secondarie a uso proprio);

FF 2021 1631 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 642.11

2021-2336

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Cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa. LF

FF 2021 1632

Il valore locativo delle abitazioni secondarie a uso proprio viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali.

2

Art. 25 Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese d'acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 26­33b.

Art. 32 Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre le spese d'amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.

1

Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati.

2

Art. 32a

Abitazioni secondarie a uso proprio e immobili locati o affittati

Il contribuente che possiede abitazioni secondarie a uso proprio e immobili locati o affittati può dedurre: 1

a.

le spese di manutenzione;

b.

le spese di riattazione di immobili di prima acquisizione;

c.

i premi d'assicurazione;

d.

le spese d'amministrazione da parte di terzi.

Invece della somma effettiva delle spese e dei premi, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Il Consiglio federale disciplina questa deduzione complessiva.

2

Art. 33 cpv. 1 lett. a 1

Sono dedotti dai proventi: a.

Abrogata

Minoranza (Ettlin Erich, Germann, Hegglin Peter, Reichmuth) Art. 33 cpv. 1 lett. a, primo periodo 1

Sono dedotti dai proventi: a.

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gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza del 70 per cento dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20, 20a e 21. ...

Cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa. LF

Art. 33a

FF 2021 1632

Interessi su debiti in caso di immobili a uso personale di prima acquisizione

I contribuenti che acquistano per la prima volta un immobile durevolmente ed esclusivamente a uso personale in Svizzera possono dedurre come segue, nel primo anno fiscale successivo all'acquisto, gli interessi maturati sui debiti privati imputabili a tale immobile: 1

a.

i coniugi che vivono in comunione domestica, fino a 10 000 franchi;

b.

gli altri contribuenti, fino a 5000 franchi.

Negli anni fiscali successivi l'importo massimo deducibile diminuisce annualmente del 10 per cento dell'importo massimo di cui al capoverso 1.

2

Se l'immobile è alienato o la sua utilizzazione è modificata, la deducibilità decade a partire dal primo anno fiscale successivo all'alienazione o alla modifica dell'utilizzazione. Se il contribuente acquista entro un congruo termine un immobile sostitutivo adibito al medesimo scopo in Svizzera, la deducibilità è retta dal capoverso 2 a partire dall'anno dell'acquisto dell'immobile per gli anni fiscali rimanenti.

3

Minoranza (Ettlin Erich, Germann, Hegglin Peter, Reichmuth) Art. 33a

Interessi su debiti in caso di immobili a uso personale di prima acquisizione

Oltre alla deduzione di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera a primo periodo, i contribuenti che acquistano per la prima volta un immobile durevolmente ed esclusivamente a uso personale in Svizzera possono dedurre come segue, nel primo anno fiscale successivo all'acquisto, gli interessi maturati sui debiti privati imputabili a tale abitazione: 1

a.

i coniugi che vivono in comunione domestica, fino a 10 000 franchi;

b.

gli altri contribuenti, fino a 5000 franchi.

Questa deduzione è ammissibile soltanto nella misura in cui gli interessi su debiti non siano già stati considerati in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a primo periodo.

2

Negli anni fiscali successivi l'importo massimo deducibile diminuisce annualmente del 10 per cento dell'importo massimo di cui al capoverso 1.

3

Se l'immobile è alienato o la sua utilizzazione è modificata, la deducibilità decade a partire dal primo anno fiscale successivo all'alienazione o alla modifica dell'utilizzazione. Se il contribuente acquista entro un congruo termine un immobile sostitutivo adibito al medesimo scopo in Svizzera, la deducibilità è retta dal capoverso 3 a partire dall'anno dell'acquisto dell'immobile per gli anni fiscali rimanenti.

4

Art. 33b Ex art. 33a

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Art. 205g

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Disposizione transitoria della modifica del ...

Per i contribuenti che hanno acquistato per la prima volta un immobile durevolmente ed esclusivamente a uso personale in Svizzera nel corso dei dieci anni precedenti l'entrata in vigore della modifica del ..., l'articolo 33a si applica agli anni fiscali rimanenti dopo l'entrata in vigore.

2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv. 1, primo periodo Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresa l'utilizzazione a scopo personale di abitazioni secondarie o parti di esse (abitazioni secondarie a uso proprio), da istituzioni di previdenza, nonché da rendite vitalizie. ...

1

Art. 9 cpv. 2 lett. a 2

Sono deduzioni generali: a.

Abrogata

Minoranza (Ettlin Erich, Germann, Hegglin Peter, Reichmuth) Art. 9 cpv. 2 lett. a 2

Sono deduzioni generali: a.

gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza del 70 per cento dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 7 e 7a;

Art. 9 cpv. 3 e 3bis Per il contribuente che possiede immobili privati i Cantoni possono prevedere deduzioni per la cura di monumenti storici. Sono deducibili le spese non sussidiate per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine.

3

3bis

Abrogato

Art. 9a

Abitazioni secondarie a uso proprio e immobili locati o affittati

Il contribuente che possiede abitazioni secondarie a uso proprio e immobili locati o affittati può dedurre: 1

4

RS 642.14

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a.

le spese di manutenzione;

b.

le spese di riattazione di immobili di prima acquisizione;

c.

i premi d'assicurazione;

d.

le spese d'amministrazione da parte di terzi.

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I Cantoni possono permettere la deduzione delle spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione.

2

Le spese di cui al capoverso 2 sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi se non possono essere interamente prese in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono state sostenute.

3

Art. 9b

Immobili a uso personale

I contribuenti che acquistano per la prima volta un immobile durevolmente ed esclusivamente a uso personale in Svizzera possono dedurre come segue, nel primo anno fiscale successivo all'acquisto, gli interessi maturati sui debiti privati imputabili a tale immobile: 1

a.

i coniugi che vivono in comunione domestica, fino a 10 000 franchi;

b.

gli altri contribuenti, fino a 5000 franchi.

Negli anni fiscali successivi l'importo massimo deducibile diminuisce annualmente del 10 per cento dell'importo massimo di cui al capoverso 1.

2

Se l'immobile è alienato o la sua utilizzazione è modificata, la deducibilità decade a partire dal primo anno fiscale successivo all'alienazione o alla modifica dell'utilizzazione. Se il contribuente acquista entro un congruo termine un immobile sostitutivo adibito al medesimo scopo in Svizzera, la deducibilità è retta dal capoverso 2 a partire dall'anno dell'acquisto dell'immobile per gli anni fiscali rimanenti.

3

4

L'articolo 9a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Minoranza (Ettlin Erich, Germann, Hegglin Peter, Reichmuth) Art. 9b

Immobili a uso personale

Oltre alla deduzione di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera a, i contribuenti che acquistano per la prima volta un immobile durevolmente ed esclusivamente a uso personale in Svizzera possono dedurre come segue, nel primo anno fiscale successivo all'acquisto, gli interessi maturati sui debiti privati imputabili a tale immobile: 1

a.

i coniugi che vivono in comunione domestica, fino a 10 000 franchi;

b.

gli altri contribuenti, fino a 5000 franchi.

La deduzione è ammessa solo se gli interessi sui debiti non siano già stati considerati secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a.

2

3 Negli

anni fiscali successivi l'importo massimo deducibile diminuisce annualmente del 10 per cento dell'importo massimo di cui al capoverso 1.

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FF 2021 1632

Se l'immobile è alienato o la sua utilizzazione è modificata, la deducibilità decade a partire dal primo anno fiscale successivo all'alienazione o alla modifica dell'utilizzazione. Se il contribuente acquista entro un congruo termine un immobile sostitutivo adibito al medesimo scopo in Svizzera, la deducibilità è retta dal capoverso 3 a partire dall'anno dell'acquisto dell'immobile per gli anni fiscali rimanenti.

4

5

L'articolo 9a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 12 cpv. 3 lett. e 3

L'imposizione è differita in caso di: e.

alienazione di un'immobile che ha servito durevolmente ed esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un congruo termine all'acquisto o alla costruzione in Svizzera di un immobile sostitutivo adibito al medesimo scopo.

Art. 72y5

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 1 primo periodo, 9 capoversi 2 lettera a, 3 e 3bis, 9a, 9b e 12 capoverso 3 lettera e per la data d'entrata in vigore della modifica del ....

1

Dopo l'entrata in vigore della modifica, gli articoli di cui al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.

2

Art. 78h

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Per i contribuenti che hanno acquistato per la prima volta un immobile durevolmente ed esclusivamente a uso personale in Svizzera nel corso dei dieci anni precedenti l'entrata in vigore della modifica del ..., l'articolo 9b capoversi 1­4 si applica agli anni fiscali rimanenti dopo l'entrata in vigore.

1

Minoranza (Ettlin Erich, Germann, Hegglin Peter, Reichmuth) 1 Per

i contribuenti che hanno acquistato per la prima volta un immobile durevolmente ed esclusivamente a uso personale in Svizzera nel corso dei dieci anni precedenti l'entrata in vigore della modifica del ..., l'articolo 9b capoversi 1­5 si applica agli anni fiscali rimanenti dopo l'entrata in vigore.

Fintanto che gli obiettivi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (legge sul CO2) non sono raggiunti, i Cantoni possono prevedere deduzioni per il risparmio energetico e la protezione dell'ambiente. In tal caso si applica la regolamentazione seguente: per gli 2

5

La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

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investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente il Dipartimento federale delle finanze determina in collaborazione con i Cantoni quali spese possono essere dedotte.

Le spese di cui al capoverso 2 sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi, se non possono essere interamente prese in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono state sostenute.

3

3. Legge federale del 6 ottobre 20066 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 9 cpv. 5 lett. e 5

Il Consiglio federale disciplina: e.

l'importo forfettario per le spese accessorie di un immobile abitato dal proprietario, dall'usufruttuario o dall'usuario;

Art. 10 cpv. 1 lett. c e 3 lett. b Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: 1

c.

3

l'importo forfettario per le spese accessorie fissato dal Consiglio federale di cui all'articolo 9 capoverso 5 lettera e nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse o un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie.

Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti: b.

spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse o un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie, il ricavo lordo corrisponde alle spese di pigione per due persone che vivono nella stessa economia domestica secondo il capoverso 1 lettera b;

Art. 11 cpv. 1 lett. b e 3 lett. h 1

Sono computati come reddito: b.

6

i proventi della sostanza mobile e immobile; i proventi di un immobile sono computati soltanto se il beneficiario o un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare non abita l'immobile;

RS 831.30

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FF 2021 1632

Non sono computati: h.

il valore locativo dell'immobile, nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse o un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie.

4. Legge federale del 19 giugno 20207 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani Art. 9 cpv. 1 lett. c ed e 1

Sono riconosciute le spese seguenti: c.

l'importo forfettario per le spese accessorie fissato dal Consiglio federale di cui all'articolo 11 lettera d nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse o un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione transitoria sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie;

e.

le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse o un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione transitoria sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie, il ricavo lordo corrisponde alle spese di pigione per due persone che vivono nella stessa economia domestica secondo la lettera b;

Art. 10 cpv. 1 lett. b e 2 lett. e 1

Sono computati come reddito: b.

2

i proventi della sostanza mobile e immobile; i proventi di un immobile sono computati soltanto se il beneficiario o un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione transitoria non abita l'immobile;

Non sono computati: e.

il valore locativo dell'immobile, nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse o un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione transitoria sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie.

Art. 11 lett. d Il Consiglio federale determina: d.

7

l'importo forfettario per le spese accessorie di un immobile abitato dal proprietario, dall'usufruttuario o dall'usuario;

RS 837.2

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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