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19.407 Iniziativa parlamentare Membri del Parlamento. Evitare i viaggi in aereo, viaggiare in treno Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 19 agosto 2021

Onorevole presidente, onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari.

L'Ufficio vi propone di approvare il progetto di ordinanza allegato.

19 agosto 2021

In nome dell'Ufficio: Il presidente, Andreas Aebi

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Compendio Il 7 marzo 2019 il consigliere nazionale Michael Töngi ha presentato le iniziative parlamentari 19.407 «Membri del Parlamento. Evitare i viaggi in aereo, viaggiare in treno» e 19.408 «Impiegati della Confederazione. Evitare i viaggi in aereo, viaggiare in treno». Entrambe le iniziative parlamentari chiedono che, al fine di contribuire alla salvaguardia del clima, i viaggi dei parlamentari e degli impiegati della Confederazione di una durata non superiore a otto ore avvengano per ferrovia. I voli su brevi tratte vanno quindi ridotti al minimo. Il Consiglio federale ha stabilito in un'ordinanza applicabile agli impiegati della Confederazione, con effetto al 1° luglio 2020, che i viaggi di servizio di una durata massima di sei ore devono avvenire in treno. In futuro gli impiegati della Confederazione potranno viaggiare in aereo soltanto se il viaggio in treno dura almeno sei ore o se comporta un pernottamento supplementare. Le Camere federali hanno dato seguito all'iniziativa parlamentare 19.407 concernente i parlamentari. L'Ufficio propone di prevedere per i parlamentari nell'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari un disciplinamento analogo a quello applicato agli impiegati della Confederazione. Secondo tale disciplinamento i viaggi in aereo sono organizzati dai Servizi del Parlamento soltanto se la durata del viaggio in aereo è inferiore a quella in treno e se la durata del viaggio in treno è di almeno sei ore o se il viaggio in treno rende necessario un pernottamento supplementare.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

Le iniziative parlamentari «Membri del Parlamento. Evitare di viaggiare in aereo, viaggiare in treno» (19.407) e «Impiegati della Confederazione. Evitare i viaggi in aereo, viaggiare in treno» (19.408) sono state presentate il 7 marzo 2019 dal consigliere nazionale Michael Töngi. Trasmessa per esame preliminare alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N), l'iniziativa parlamentare 19.408 chiede che i viaggi degli impiegati della Confederazione avvengano di principio in treno, se la loro durata non è superiore a otto ore. I viaggi in aereo devono essere limitati al minimo così da ridurre le emissioni nocive per il clima. Il 10 settembre 2020 il Consiglio nazionale ha deciso di non dare seguito a tale iniziativa parlamentare. Da parte sua, già a fine 2019 il Consiglio federale aveva incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di rivedere l'ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers) e di stabilire nella stessa che gli impiegati federali dovevano effettuare in treno i viaggi di servizio di una durata di sei ore.

Tale revisione si fondava sul «Piano d'azione Viaggi in aereo», adottato il 13 dicembre 2019 dal Consiglio federale nell'intento di contribuire alla riduzione dei gas a effetto serra e di neutralizzare l'impatto climatico dell'Amministrazione federale. Diversamente dalla richiesta dell'iniziativa parlamentare 19.408, il Consiglio federale ha fissato a sei ore, al posto di otto, la durata minima del viaggio in treno che dà diritto a un viaggio in aereo. Il 1° luglio 2020 è entrato in vigore il disciplinamento per gli impiegati della Confederazione, secondo cui i viaggi di servizio di una durata non superiore a sei ore devono avvenire in treno, salvo quando si rendano necessari uno o più pernottamenti supplementari.

L'Iv. Pa. Töngi relativa ai membri del Parlamento (19.407) è stata trasmessa per esame preliminare all'Ufficio del Consiglio nazionale. Analogamente all'iniziativa parlamentare 19.408 essa chiede che, per ragioni relative alla protezione del clima, i viaggi dei parlamentari la cui durata non è superiore a otto ore debbano essere effettuati in treno. Il 15 novembre 2019 l'Ufficio vi ha dato seguito e il 14 febbraio 2020 l'Ufficio del Consiglio degli Stati si è allineato a tale decisione. L'Ufficio del
Consiglio nazionale ha quindi elaborato il progetto qui in esame. Esso ha deciso di riprendere il disciplinamento dell'Amministrazione federale e di assumere i costi dei viaggi in aereo soltanto nel caso in cui la durata del viaggio in treno sia di almeno sei ore.

Il 19 agosto 2021, con 7 voti contro 3 e 1 astensione l'Ufficio ha adottato all'attenzione del Consiglio nazionale il progetto allegato. Una minoranza propone di non entrare in materia sul progetto.

Secondo l'articolo 3a della legge sulla procedura di consultazione (RS 172.061) si può rinunciare a una procedura di consultazione se «il progetto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali (...)». Secondo l'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10) l'Ufficio rinuncia a trasmettere al Consiglio federale per parere il suo rapporto e il suo progetto che sottopone alla Camera, poiché si tratta di disposizioni di carattere organizzativo

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dell'Assemblea federale che non sono stabilite nella legge e non concernono direttamente il Consiglio federale.

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Linee essenziali del progetto

Nella legge sulle indennità parlamentari (LI; RS 171.21) è iscritto il principio secondo cui i parlamentari ricevono un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all'interno del Paese o all'estero nell'ambito dell'attività parlamentare (art. 5 LI).

L'articolo 4 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari (RS 171.211) disciplina i relativi dettagli. La presente revisione concerne soltanto l'articolo 4 di tale ordinanza.

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Commento ai singoli articoli

3.1

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Art. 4

Indennità per spese di viaggio

I capoversi 1 e 2 sono ripresi senza modifiche dal diritto vigente.

Cpv. 3 Questo capoverso riprende il principio enunciato nel periodo introduttivo del capoverso 4, secondo cui la Confederazione procura i biglietti necessari per i viaggi. Tuttavia, ora esso precisa anche che tali biglietti riguardano unicamente i viaggi effettuati per partecipare ad attività parlamentari ufficiali e non altri viaggi (p. es. di intergruppi parlamentari e di gruppi parlamentari di amicizia, viaggi privati ecc.).

I parlamentari che partecipano ad attività parlamentari ufficiali ed eventi all'estero rappresentano l'Assemblea federale nel quadro di delegazioni permanenti (p. es. delegazioni permanenti in assemblee interparlamentari) o non permanenti (p. es. la delegazione di una commissione). Le spese di questi viaggi sono a carico dell'Assemblea federale.

Il vigente capoverso 3 viene quindi soppresso senza essere sostituito. Esso prevedeva che i parlamentari ricevessero un contributo supplementare a copertura delle spese di viaggio effettive, in particolare per i voli di linea interni da e per Berna. Tale disposizione è divenuta ormai obsoleta a causa della nuova disposizione secondo cui i viaggi di durata inferiore a sei ore sono effettuati di principio in treno.

Cpv. 4 Il contenuto del capoverso 4 vigente è suddiviso in tre capoversi distinti ai fini di una maggiore chiarezza.

Il nuovo capoverso 4 attua la richiesta principale dell'iniziativa parlamentare definendo una durata di viaggio come criterio per scegliere il treno o l'aereo. Si tratta in

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sostanza di ridurre al minimo il numero di voli su brevi tratte e di effettuare di principio in treno i viaggi verso i Paesi limitrofi così da poter ridurre le emissioni di gas a effetto serra nocivi.

L'iniziativa chiede che le spese di viaggio dei parlamentari e delle commissioni parlamentari siano assunte dalla Confederazione soltanto se i viaggi di durata non superiore a otto ore sono effettuati in treno. Secondo l'Ufficio questa disposizione è problematica poiché per gli impiegati federali è invece prevista una durata di sei ore.

L'Ufficio ritiene che i parlamentari debbano essere parificati agli impiegati federali.

Va inoltre considerato che le Delegazioni parlamentari viaggiano spesso con collaboratori dell'Amministrazione federale e che un disciplinamento differenziato ostacolerebbe un'efficiente collaborazione tra Parlamento e Amministrazione.

I viaggi in aereo effettuati per partecipare a eventi parlamentari ufficiali all'estero sono organizzati dai Servizi del Parlamento, se la durata del viaggio in aereo è inferiore a quella in treno e la durata del viaggio in treno è di almeno sei ore. Sarà inoltre organizzato un viaggio in aereo quando il viaggio in treno ha una durata inferiore a sei ore ma sono necessari uno o più pernottamenti supplementari. È il caso, ad esempio, di sedute di una giornata a Parigi per le quali, a causa dei piani orari, il tragitto di andata e ritorno nello stesso giorno è possibile soltanto in aereo, mentre il viaggio in treno comporterebbe almeno un pernottamento. Conformemente alla direttiva della Delegazione amministrativa del 15 febbraio 2013 concernente le attività internazionali delle delegazioni parlamentari permanenti e di quelle non permanenti i biglietti aerei per brevi tratte di durata non superiore a quattro ore sono in genere prenotati in classe «economy». Se il volo dura più di quattro ore il parlamentare ha diritto a un biglietto in classe «business».

Una minoranza auspica una maggiore libertà di scelta quanto al mezzo di trasporto e pone l'accento sui costi del viaggio anziché sulla sua durata. Propone che un viaggio in aereo sia organizzato soltanto se è più economico rispetto al corrispondente viaggio in treno oppure se quest'ultimo ha una durata superiore a tre ore.

Cpv. 5 Mentre per gli impiegati della Confederazione il luogo di lavoro è
considerato quale punto di partenza per il calcolo della durata del viaggio, per i parlamentari è prevista una regola di calcolo un po' più complessa, sempre che il loro domicilio non si trovi nei pressi di uno dei tre aeroporti internazionali della Svizzera (Zurigo, Ginevra, Basilea). La durata del viaggio in aereo è calcolata come segue: durata dall'aeroporto di partenza (Zurigo, Ginevra, Basilea) all'aeroporto di arrivo. La durata del viaggio in treno è calcolata come segue: durata del viaggio dalla stazione ferroviaria centrale più vicina al possibile aeroporto di partenza (Zurigo, Ginevra, Basilea) alla stazione ferroviaria centrale di destinazione.

Il capoverso 6 corrisponde al 2° periodo del capoverso 4 vigente con le seguenti modifiche: Se organizza il suo viaggio individualmente per partecipare a un evento parlamentare ufficiale all'estero secondo il capoverso 3 senza ricorrere ai servizi della Confederazione, il parlamentare riceve un indennizzo forfetario pari alla metà del prezzo del biglietto di viaggio cui avrebbe diritto (classe «economy» o «business», a dipendenza 5/8

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della durata del volo). Attualmente l'ordinanza prevede soltanto il prezzo in classe «business» (art. 4 cpv. 4 lett. a) ciò che, in taluni casi, può comportare indennizzi forfetari elevati (cfr. anche le spiegazioni relative al cpv. 4). Per gli altri viaggi vengono rimborsate, come finora, le spese per un viaggio in treno in prima classe a partire dalla frontiera svizzera.

Cpv. 7 In determinati casi, segnatamente quando ragioni di salute limitano le possibilità di spostamento di un parlamentare, i viaggi in aereo devono essere possibili anche se le condizioni di cui al capoverso 4 non sono adempiute. In questi casi motivati la decisione spetta alla Delegazione amministrativa. Siccome quest'ultima si riunisce in seduta ordinaria di regola soltanto una volta ogni trimestre, tale competenza può essere delegata a un suo membro. La Delegazione amministrativa emana un'istruzione nella quale sono fissati i principi che disciplinano le autorizzazioni eccezionali e la delega di competenze.

Cpv. 8 Questo capoverso corrisponde al capoverso 1bis vigente.

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Ripercussioni

a. Ripercussioni sull'ambiente L'iniziativa parlamentare è stata presentata allo scopo di contribuire alla protezione del clima. Ricorrendo maggiormente al treno al posto dell'aereo per i loro viaggi all'estero, i parlamentari contribuiscono a ridurre le emissioni nocive per il clima.

Va però notato che, nel quadro di un partenariato con la fondazione myclimate, dal 2009 il Parlamento compensa già integralmente le emissioni di CO2 prodotte annualmente dai viaggi di servizio in aereo dei parlamentari e dei collaboratori dei Servizi del Parlamento.

b. Ripercussioni finanziarie e sul personale Le modifiche proposte non implicano spese supplementari per la Confederazione. Le spese dei viaggi supplementari in treno sono compensate da una riduzione delle spese dei viaggi in aereo. Dato che gli oneri amministrativi supplementari sono limitati, le ripercussioni sul personale e sui Servizi del Parlamento possono essere considerate irrilevanti.

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Basi legali

Le modifiche proposte dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari si fondano sull'articolo 1 capoverso 2 e sull'articolo 5 della legge del 18 marzo 19881 sulle indennità parlamentari.

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