FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

21.061 Messaggio concernente la modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito del 1° settembre 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2019

M 19.3427

Rinuncia all'inutile istituzione di un Comando Supporto nell'esercito (N 27.9.2019, Gruppo dell'Unione democratica di Centro, S 16.6.2020, Hurter; N 27.9.2019).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° settembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2021-2904

FF 2021 2198

FF 2021 2198

Compendio Nel quadro dell'attuazione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito si è visto come nella pratica occorressero adeguamenti in singoli ambiti, in particolare per la legge militare e l'organizzazione dell'esercito. Vi è inoltre la necessità di intervenire nel settore della sicurezza dell'aviazione militare e in altri settori di regolamentazione secondari in atti normativi affini.

Situazione iniziale L'attuazione dell'Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) è iniziata il 1° gennaio 2018 e durerà fino al 31 dicembre 2022. Sin dall'inizio si è visto come in singoli ambiti occorrano adeguamenti. L'attuale revisione riguarda soprattutto la legge militare e l'organizzazione dell'esercito. Nell'ambito della struttura dell'esercito occorrerà rinunciare alla creazione di un Comando Supporto, come deciso dalle Camere federali con l'adozione della mozione 19.3427. Per contro, alla luce della situazione di minaccia attuale, occorrerà trasformare la Base d'aiuto alla condotta in un Comando Ciber. Vi è inoltre necessità di intervento nell'ambito del totale obbligatorio dei giorni di servizio d'istruzione dei militari in ferma continuata, in diversi settori dell'istruzione e riguardo a singole disposizioni concernenti l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio. Ulteriori modifiche contribuiranno a fare in modo che l'esercito possa, in generale, adempiere meglio i propri compiti, specialmente in considerazione dell'attuale situazione di politica di sicurezza e di minaccia nel quotidiano.

Si tratta ad esempio di una protezione efficace del materiale dell'esercito e dell'istruzione di specialisti ciber. Affinché in occasione del reclutamento e della consegna dell'arma la valutazione del potenziale di minaccia o di abuso possa avvenire senza lacune, occorre completare la legge sul casellario giudiziale. Per migliorare la sicurezza dell'aviazione militare è necessario creare le basi legali per l'istituzione di un'Autorità dell'aviazione militare. Occorre inoltre completare e precisare le basi legali esistenti in materia di franchigia di porto per i militari e la sanità militare. È infine necessario consentire l'appoggio ai Cantoni con mezzi dell'esercito per l'esecuzione degli arresti fuori del servizio.

Contenuto del progetto Il presente progetto ha diversi obiettivi, che riguardano ad esempio anche la
struttura dell'esercito: la struttura introdotta con l'ulteriore sviluppo dell'esercito è composta dai settori Comando Operazioni, Comando Istruzione e dal settore di supporto con la Base d'aiuto alla condotta e la Base logistica dell'esercito. La creazione originariamente prevista di un Comando Supporto non conferisce alcun significativo valore aggiunto per la fornitura di prestazioni dell'esercito. Al contrario occorre trasformare la Base di aiuto alla condotta in un Comando Ciber e creare le basi legali per il settore dell'informatica nell'esercito. Saranno mantenuti alcuni ulteriori rapporti di subordinazione che si sono rivelati efficaci nella pratica. La misura coinvolge il comando forze speciali e le Forze aeree.

2 / 58

FF 2021 2198

Occorre inoltre creare le basi legali per l'istituzione di un'Autorità dell'aviazione militare affinché le Forze aeree possano adempiere meglio i propri compiti nello spazio aereo, utilizzato sia per scopi civili sia per scopi militari.

Per quanto riguarda l'istruzione dell'esercito, il numero di giorni di servizio d'istruzione per i militari in ferma continuata sarà fissato a 300 ­ anziché 280 come previsto attualmente nella LM. In tal modo si eviterà anche in futuro una lacuna nella prontezza differenziata dell'esercito. Con l'introduzione di una nuova disposizione si mira a esplicitare la responsabilità della Confederazione nell'istruzione e nella formazione continua di specialisti ciber dell'esercito. Affinché anche le reclute nell'istruzione di base possano essere chiamate a fornire appoggio alle autorità civili e alle organizzazioni private, è necessario adeguare le relative basi legali. Allo stesso tempo, in futuro dovrebbero essere previste deroghe alla regolamentazione in base alla quale tali prestazioni di supporto possono essere fornite solo se comportano un beneficio sostanziale in termini di istruzione e addestramento per la truppa.

In merito all'obbligo di prestare servizio militare, con due adeguamenti si mira a colmare una serie di lacune normative. I reclutati che alla fine dell'anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute e che sono pertanto prosciolti dall'esercito devono rimanere soggetti all'obbligo di notificazione e all'obbligo di pagare la tassa d'esenzione sino alla fine del dodicesimo anno dopo il reclutamento. Inoltre, un'esenzione dal servizio per attività indispensabili nella professione sarà ora possibile soltanto se l'attività professionale in questione è esercitata a titolo principale e se prima è stata assolta la scuola reclute. Un ulteriore adeguamento mira a garantire una valutazione senza lacune del potenziale di minaccia o di abuso in occasione del reclutamento e della consegna dell'arma.

Riguardo al servizio d'appoggio, i Cantoni e i Comuni devono adempiere gli stessi obblighi vigenti in caso di picchetto e mobilitazione per il servizio attivo. Inoltre, per gli impieghi urgenti e politicamente non problematici, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) deve poter procedere alla
chiamata in servizio e all'assegnazione di militari in caso di catastrofe all'estero con una procedura semplificata. Nel quadro di impieghi di sicurezza sussidiari in Svizzera, il Servizio informazioni dell'esercito (SIEs) deve essere autorizzato a collaborare con le autorità civili competenti per soddisfare determinate necessità dell'esercito in materia di acquisizione di informazioni e notizie. Per la protezione del materiale dell'esercito e dei mezzi di condotta e d'impiego nonché per l'autoprotezione, gli impiegati civili dell'amministrazione militare devono poter essere armati, come era consuetudine fino a qualche anno fa, in virtù di una nuova base legale.

Occorre inoltre completare e precisare le basi legali in materia di franchigia di porto per i militari e la sanità militare. Sono inoltre create le basi legali in materia di protezione dei dati per l'esercizio di un sistema di informazione che consentirà ad esempio alle persone soggette all'obbligo di leva, alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile di elaborare elettronicamente determinati dati personali propri e di trasmettere messaggi e documenti. È infine necessario consentire l'appoggio ai Cantoni con mezzi dell'esercito per l'esecuzione degli arresti fuori del servizio.

3 / 58

FF 2021 2198

Le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale dell'ulteriore sviluppo dell'esercito sono state illustrate in dettaglio nel relativo messaggio del 3 settembre 2014. La presente revisione non ha altre ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale. Non si prevedono inoltre ulteriori ripercussioni su Cantoni, Comuni, agglomerati, regioni di montagna, economia, società e ambiente.

4 / 58

FF 2021 2198

Indice Compendio

2

1

7 7 8 8 9

Situazione iniziale 1.1 Necessità d'intervento e obiettivi 1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta 1.2.1 Nessuna revisione nel 2023 1.2.2 Revisione in un secondo tempo 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale 1.4 Liquidazione di interventi parlamentari

9 9

2

Procedure preliminari, in particolare procedure di consultazione 2.1 Proposte accolte e altre modifiche 2.2 Proposte non accolte

10 10 11

3

Diritto comparato, con particolare riguardo al diritto europeo

12

4

Punti essenziali del progetto 4.1 Nuovi disciplinamenti proposti 4.1.1 Strutture dell'esercito e dell'amministrazione militare 4.1.2 Istruzione dell'esercito 4.1.3 Obbligo di prestare servizio militare 4.1.4 Impiego dell'esercito, servizio d'appoggio 4.1.5 Armamento di impiegati civili dell'amministrazione militare 4.1.6 Autorità dell'aviazione militare in quanto parte dell'amministrazione militare 4.1.7 Diritti e obblighi dei militari 4.2 Coordinamento di compiti e finanze 4.3 Attuazione

13 13 13 17 21 24

5

Commento ai singoli articoli 5.1 Legge militare 5.2 Organizzazione dell'esercito

31 31 52

6

Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione 6.1.1 Ripercussioni finanziarie 6.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 6.2 Altre ripercussioni

54 54 54 55 55

7

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7.3 Forma dell'atto

55 55 55 56

26 27 28 31 31

5 / 58

FF 2021 2198

7.4 7.5 7.6 7.7

7.8

Subordinazione al freno alle spese Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale Conformità ai principi della legge sui sussidi Delega di competenze normative 7.7.1 Legge militare 7.7.2 Legge sulla navigazione aerea Protezione dei dati

56 56 56 56 57 57 57

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) (Disegno)

FF 2021 2199

Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) (Disegno)

FF 2021 2200

6 / 58

FF 2021 2198

Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità d'intervento e obiettivi

L'attuazione dell'Ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) è iniziata il 1° gennaio 2018 e durerà fino al 31 dicembre 2022. Sin dall'inizio si è visto come in singoli ambiti occorrano adeguamenti. In una parte di tali ambiti l'esercito ha avviato misure correttive interne. Si è così potuto, ad esempio, risolvere in parte il problema dell'apporto di personale, aumentando il tasso di reclutamento mediante l'introduzione di un'idoneità al servizio differenziata e, contemporaneamente, riducendo il numero di licenziamenti per ragioni mediche durante la scuola reclute. L'esercito ha anche adottato provvedimenti per correggere gli effettivi insufficienti nelle numerose funzioni di specialisti (p. es. cuochi di truppa, autisti, medici). Fanno parte di tali provvedimenti, ad esempio, l'aumento dei contingenti di reclutamento, adeguamenti di profili dei requisiti o l'istruzione su misura, ad esempio per medici militari.

Oltre a questi provvedimenti, che l'esercito può attuare di propria competenza, è ancora necessario apportare ulteriori adeguamenti alle basi giuridiche. Le disposizioni transitorie dell'articolo 151 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM) consentono al Consiglio federale di attuare il nuovo ordinamento dell'esercito entro cinque anni al massimo, vale a dire entro il 31 dicembre 2022. Durante questo periodo, per motivi cogenti esso può emanare in determinati ambiti disposizioni derogatorie nell'ambito di ordinanze. Ha utilizzato questa competenza temporanea nell'organizzazione dell'esercito e per stabilire i giorni di servizio dei militari in ferma continuata. Ora, poiché queste disposizioni vanno mantenute oltre la fine del 2022, devono essere trasferite nel diritto ordinario.

Sono interessate dalla revisione in particolare la LM e l'organizzazione dell'esercito del 18 marzo 20162 (OEs). Vi è necessità di intervenire nella struttura dell'esercito, nel totale obbligatorio dei giorni di servizio d'istruzione dei militari in ferma continuata, in diversi settori dell'istruzione e in singole disposizioni relative all'impiego dell'esercito nel servizio d'appoggio. Oltre ad adeguamenti, con i quali si intende eliminare lacune apparse dall'introduzione dell'USEs, si tratta anche di emanare normative che contribuiscano a fare in modo che l'esercito possa, in generale, adempiere meglio i propri
compiti, specialmente in considerazione dell'attuale situazione in materia di politica di sicurezza e di minaccia nel quotidiano. Si tratta in particolare di una protezione efficace del materiale dell'esercito (incl. armi, munizioni ed esplosivi) e delle infrastrutture di condotta nonché delle competenze del Servizio informazioni dell'esercito (SIEs) in occasione di impieghi di sicurezza sussidiari.

Vi è inoltre la necessità di intervenire nel settore dell'aviazione militare. Il 1° gennaio 2018 in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è stata istituita un'organizzazione di progetto ai fini della 1 2

RS 510.10 RS 513.1

7 / 58

FF 2021 2198

creazione di un'Autorità dell'aviazione militare. Le sue attività vanno fondate su una solida base giuridica. Ciò non è direttamente collegato con l'USEs, ma deve contribuire a fare in modo che le Forze aeree possano adempiere meglio i propri compiti nello spazio aereo, utilizzato sia per scopi civili sia per scopi militari. La nuova autorità servirà a evitare eventi imprevisti e incidenti nello spazio aereo, a rafforzare cooperazioni in caso di progetti di acquisto, a migliorare l'interoperabilità in caso di esercitazioni e impieghi, ad accompagnare in modo più competente l'ulteriore sviluppo dell'aviazione militare e a garantire meglio la vigilanza e il disciplinamento nell'aviazione militare. A tale scopo è necessario un adeguamento della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea (LNA).

Affinché in occasione del reclutamento e della consegna dell'arma il potenziale di minaccia o di abuso in materia di armi da parte dei militari possa essere valutato senza lacune, nella legge del 17 giugno 20164 sul casellario giudiziale (LCaGi) saranno integrate pertinenti disposizioni relative al caso di procedimenti penali pendenti per un crimine o un delitto.

Infine ­ e anche in questo caso senza diretta connessione con l'USEs ­ saranno sistemate singole incertezze giuridiche minori, soprattutto quanto alla posta da campo e alla sanità militare. A tal fine occorrerà integrare la LM.

1.2

Alternative esaminate e soluzione scelta

L'attuazione dell'USEs è sostanzialmente a buon punto e sarà ultimata entro il termine di transizione previsto dalla legge se la revisione di LM e OEs sarà accettata ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. In tal modo si creerà un solido fondamento sul quale, se necessario, si potranno realizzare ulteriori miglioramenti.

Oltre alla revisione delle basi legali nei prossimi due anni proposta in questa sede, il Consiglio federale ha esaminato due alternative: una rinuncia generale a una revisione e un rinvio a una data successiva. Le due alternative presentano gli svantaggi illustrati qui di seguito.

1.2.1

Nessuna revisione nel 2023

Se si rinunciasse a una revisione, si dovrebbero attuare le disposizioni secondo l'OEs e derogare alle disposizioni organizzative che si sono rivelate valide nella pratica. Non sarebbe ancora possibile realizzare la trasformazione della Base di aiuto alla condotta in un Comando Ciber. Per quanto riguarda i militari in ferma continuata, dal 2023 la rinuncia a una revisione comporterebbe una lacuna nella prontezza, il che si ripercuoterebbe negativamente sulla capacità di reazione delle forze armate ­ una capacità fondamentale dell'esercito ­ soprattutto in caso di eventi non prevedibili. Se si rinunciasse a una revisione, non si potrebbe nemmeno definitivamente istituire un'Autorità

3 4

RS 748.0 FF 2016 4315

8 / 58

FF 2021 2198

dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA). Un semplice adeguamento della legislazione militare a livello di ordinanza non sarebbe sufficiente.

1.2.2

Revisione in un secondo tempo

Secondo le disposizioni di legge transitorie la riorganizzazione dell'esercito deve essere introdotta entro cinque anni al massimo dall'avvio dell'USEs nel 2018, dunque entro la fine del 2022. Prolungando il periodo di validità delle disposizioni transitorie concernenti l'USEs, sarebbe possibile sottoporre a revisione le disposizioni nella LM soltanto in un secondo tempo. Ciò comporterebbe tuttavia che l'attuazione dell'USEs non potrebbe avere luogo nella sua totalità entro cinque anni, come ci si era proposti all'origine. Il fabbisogno di revisione permarrebbe e sarebbe semplicemente rinviato.

Una revisione più tardiva consentirebbe di accogliere nel progetto ulteriori adeguamenti delle basi legali. Al momento, tuttavia, non ci sono ancora le basi concettuali per possibili ulteriori miglioramenti. Dal punto di vista del Consiglio federale è perciò più vantaggioso avviare ora gli adeguamenti necessari per il 2023 e chiedere in un secondo tempo eventuali provvedimenti ulteriori se, come previsto, l'USEs sarà pienamente attuato per la fine del 2022.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

Il disegno è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 20205 sul programma di legislatura 2019­2023 e nel decreto federale del 21 settembre 20206 sul programma di legislatura 2019­2023. Il progetto legislativo è un provvedimento per il raggiungimento dell'Obiettivo 15 del programma di legislatura 2019­2023: La Svizzera è al corrente delle minacce alla propria sicurezza e dispone degli strumenti necessari per fronteggiarle in modo efficace.

1.4

Liquidazione di interventi parlamentari

Il seguente intervento parlamentare è stato accolto nella sessione estiva 2020: 2019

M 19.3427

Rinuncia all'inutile istituzione di un Comando Supporto nell'esercito (N 27.9.2019, Gruppo dell'Unione democratica di Centro, S 16.6.2020, Hurter; N 27.9.2019).

Mediante l'adeguamento dell'OEs e la rinuncia all'istituzione di un Comando Supporto è stato adempiuto quanto auspicato dall'autore della mozione.

5 6

FF 2020 1565, in particolare 1647 e 1684.

FF 2020 7365, in particolare 7371.

9 / 58

FF 2021 2198

2

Procedure preliminari, in particolare procedure di consultazione

2.1

Proposte accolte e altre modifiche

Il presente affare riguarda importanti disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost)7. Sulla base dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 20058 sulla consultazione (LCo) è stata pertanto svolta una procedura di consultazione dal 7 ottobre 2020 al 22 gennaio 2021 presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate. Sulla scorta delle proposte formulate in occasione della consultazione, rispetto al progetto in consultazione vengono introdotti i seguenti adeguamenti materiali fondamentali:

7 8 9 10

­

è stralciato il concetto di «aventi lo statuto di agenti di polizia» nell'articolo 18 capoverso 1 lettera c numero 4 LM e viene stabilito nelle disposizioni d'esecuzione che la professione può essere considerata come esercitata a titolo principale se svolta per almeno l'80 per cento di un posto di lavoro a tempo pieno;

­

l'articolo 27 capoverso 1 lettera b viene completato con le indicazioni «indirizzo e-mail e numero di cellulare»;

­

l'articolo 63 capoverso 5 LM viene riformulato come segue: «Chi non assolve il tiro obbligatorio o non consegue i risultati minimi richiesti deve assolvere un corso di tiro senza soldo»;

­

l'articolo 92 LM viene dotato di una nuova struttura e precisato. I militari che prestano servizio di appoggio o aiuto spontaneo a favore di organi civili di polizia e (nuovo) gli impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione sono autorizzati ad applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia secondo la legge del 20 marzo 20089 sulla coercizione (LCoe), nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti. I poteri di polizia della truppa negli altri servizi militari rimangono invariati. Il Consiglio federale disciplina nelle disposizioni d'esecuzione in particolare l'uso delle armi da parte dei militari in impiego nonché l'armamento degli impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione;

­

assieme alla creazione di un Comando Ciber l'articolo 96 LM intende istituire le basi legali per un'informatica dell'esercito;

­

nell'articolo 99 capoverso 3 LM è stata stralciata la lettera e, la cui formulazione era fuorviante; per emanare le disposizioni d'esecuzione sono sufficienti le norme dell'articolo 150 capoverso 1 LM;

­

nell'articolo 192 capoverso 4 del Codice penale militare del 13 giugno 192710 è stata stralciata l'ultima metà del periodo «... e non siano necessari mezzi

RS 101 RS 172.061 RS 364 RS 321.0

10 / 58

FF 2021 2198

materiali o risorse di personale supplementari»; l'esercito può garantire il proprio sostegno ai Cantoni nell'esecuzione dell'arresto fuori del servizio, se i suoi mezzi lo consentono; ­

gli articoli 28 capoverso 5, 33 lettera c e 34 capoverso 1bis della legge federale del 3 ottobre 200811 sui sistemi d'informazione militari (LSIM) sono stati stralciati, mentre gli articoli 27 lettera f e 28 capoverso 2 lettera a sono stati adeguati. Entrambi gli articoli consentono lo scambio di dati senza consenso delle persone interessate solo in caso di emergenza medica;

­

nel testo del messaggio, rispetto al rapporto esplicativo concernente il progetto in consultazione, sono state introdotte delle precisazioni in merito all'esenzione dal servizio per attività indispensabili e spiegazioni sulle tecnologie militari dell'informazione e della comunicazione;

­

sono stati completati e precisati i commenti relativi all'impossibilità di esenzione dal servizio di specialisti ciber istruiti dall'esercito nell'articolo 18 capoverso 6 LM, all'istruzione e alla formazione continua di specialisti ciber nell'articolo 48c LM, alle prestazioni di supporto dell'esercito per occasioni o eventi civili nell'articolo 48d LM, all'armamento di impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione per la protezione di materiale e infrastrutture dell'esercito nell'articolo 92 LM e allo scambio di dati nella sanità militare negli articoli 27 lettera f e 28 capoverso 2 LSIM.

Rispetto al progetto posto in consultazione e nei commenti sono state inoltre apportate le seguenti modifiche che non erano state proposte nella procedura di consultazione: ­

nel quadro della crescente digitalizzazione della nostra società è necessario creare le basi per uno scambio il più possibile digitale tra l'esercito e i militari.

A questo scopo vengono create le basi per garantire la protezione dei dati nell'esercizio di un sistema di informazione che permetta ad esempio a persone soggette all'obbligo di leva, a persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e a persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile di elaborare elettronicamente dati personali che le concernono nonché di inviare messaggi e documenti.

2.2

Proposte non accolte

Le seguenti proposte avanzate nella consultazione non sono state considerate nel progetto per i seguenti motivi: ­

11

la limitazione dell'obbligo di partecipare al reclutamento nell'arco di tempo compreso tra il 19esimo anno di età e la fine dell'anno in cui viene compiuto il 22esimo anno nell'articolo 9 capoverso 2 LM, poiché si tratta di una proposta unica da parte di un Cantone e visto che questa flessibilizzazione costituisce un elemento essenziale dell'ulteriore sviluppo dell'esercito che è stato espressamente richiesto dal Parlamento in occasione dell'ultima revisione;

RS 510.91

11 / 58

FF 2021 2198

­

la fine dell'obbligo di prestare servizio militare per i sottufficiali di professione nell'anno in cui compiono 42 anni di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LM, poiché distinguere tra sottufficiali di professione e sottufficiali di milizia comporterebbe una disparità di trattamento. Ogni sottufficiale di professione, infatti, è incorporato a livello di milizia in un'unità o in una Grande Unità e un ulteriore sviluppo professionale è possibile soltanto se ciò può avvenire nel quadro dell'impiego di milizia;

­

l'estensione del catalogo delle deroghe di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera c (esenzione dal servizio per attività indispensabili) ad altre categorie di professioni come collaboratori di aziende elettriche, collaboratori della protezione della popolazione, specialisti ciber o personale medico. In virtù del principio della parità di trattamento e della parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo di prestare servizio militare il catalogo deve continuare a essere mantenuto ristretto; la «clausola di salvaguardia» di cui all'articolo 18 capoverso 2 LM deve tuttavia essere trattata in maniera flessibile a seconda della situazione. Le disposizioni d'esecuzione sono adeguate di conseguenza;

­

nel caso delle prestazioni di sostegno fornite dall'esercito per occasioni o eventi civili senza un sostanziale utile dal punto di vista dell'istruzione o dell'esercitazione, esiste in alcuni casi un conflitto tra la normativa legale vigente, che presuppone un sostanziale utile dal punto di vista della formazione o dell'esercitazione, e la prassi effettiva, nella quale questi presupposti non possono essere soddisfatti. L'articolo 48d capoverso 6 LM del progetto deve pertanto restare in larga misura immutato;

­

l'abrogazione dell'articolo 121 LM (nomina di comandanti di circondario e di capisezione) e, di riflesso, il trattamento dei dati di controllo e dei relativi rapporti con le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare da parte dei Cantoni non sono ripresi. Si tratta infatti di una richiesta di minoranza, l'adempimento dei compiti da parte dei Cantoni cui si fa riferimento non viene messo in discussione. Rientra nell'autonomia organizzativa dei Cantoni come intendono garantire questo adempimento;

­

la rinuncia a formare un'autorità militare per la vigilanza dello spazio aereo oppure la sua integrazione nell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) sono state respinte. Queste richieste sono state verificate nel corso della fase di progetto e considerate non appropriate. L'adozione della prevista revisione della legge federale sulla navigazione aerea viene proposta senza modifiche.

3

Diritto comparato, con particolare riguardo al diritto europeo

Le modifiche proposte sono compatibili con il diritto vigente o in fase di elaborazione da parte dell'Unione europea e con le pertinenti raccomandazioni formulate in materia di tutela dei diritti umani (Consiglio d'Europa, ONU).

12 / 58

FF 2021 2198

4

Punti essenziali del progetto

4.1

Nuovi disciplinamenti proposti

4.1.1

Strutture dell'esercito e dell'amministrazione militare

Organizzazione dell'esercito Con l'USEs l'esercito è stato strutturato in tre settori (art. 2 OEs): il Comando Operazioni, il Comando Istruzione e un settore di supporto con la Base d'aiuto alla condotta (BAC) e la Base logistica dell'esercito (BLEs). Le Grandi Unità, vale a dire le Forze aeree, le divisioni territoriali, le Forze terrestri e la polizia militare, sono state subordinate al Comando Operazioni; le formazioni d'addestramento e l'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito sono state subordinate al Comando Istruzione. La BAC e la BLEs sono rimaste in un primo momento direttamente subordinate al capo dell'esercito; l'istituzione del Comando Supporto è stata rinviata a una data successiva, poiché nel 2018 le attività di progetto necessarie a tal fine non erano state ancora concluse.

Con la ristrutturazione è stato possibile semplificare e snellire sostanzialmente le procedure. I compiti, le responsabilità e le competenze sono stati riassegnati e nel frattempo i processi sono per la maggior parte ben collaudati. In settori parziali le subordinazioni previste nell'OEs sono tuttavia connesse a svantaggi, come ha evidenziato la pratica. Questi saranno eliminati con la prevista revisione. Sono interessati la subordinazione del comando forze speciali, la struttura interna delle Forze aeree, il raggruppamento della BAC e della BLEs in un Comando Supporto e la trasformazione della BAC in un Comando Ciber.

Comando forze speciali Il comando forze speciali (CFS) comprende sia formazioni di professionisti, vale a dire il distaccamento d'esplorazione dell'esercito e il distaccamento speciale della polizia militare, sia formazioni di milizia, cioè un battaglione di stato maggiore, due battaglioni di granatieri e una compagnia di esploratori paracadutisti nonché entrambe le unità organizzative SM CFS e Centro d'istruzione delle forze speciali, in parte professionali. Gli impieghi di unità speciali vengono sempre pianificati e condotti a livello di esercito; di norma, le autorità politiche competenti dispongono l'impiego direttamente, in particolare quello di elementi professionisti in Svizzera e all'estero.

Con l'USEs il CFS, che prima era subordinato allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, è stato subordinato organicamente alle Forze terrestri. In questo modo si intendeva innanzitutto
rendere utilizzabili le sinergie nell'allenamento congiunto di forze speciali con formazioni meccanizzate. Già il messaggio sull'USEs ricordava però che gli impieghi di forze speciali ­ nonostante la loro subordinazione alle Forze terrestri ­ sono sempre condotti dal Comando Operazioni. Questo rapporto di subordinazione per gli impieghi si è dimostrato efficace anche dopo l'attuazione dell'USEs.

È però emerso che una subordinazione diretta del CFS al Comando Operazioni è più opportuna. Essa ha il vantaggio che in particolare gli elementi professionisti del CFS sarebbero direttamente collocati a quei livelli dai quali vengono impiegati. Un livello intermedio, così com'è previsto nell'attuale struttura, complica inutilmente le procedure. Anche con la subordinazione diretta del CFS al Comando Operazioni è possibile 13 / 58

FF 2021 2198

svolgere esercitazioni congiunte di forze speciali con formazioni meccanizzate delle Forze terrestri o altre formazioni.

Forze aeree Le Forze aeree sono competenti per la prontezza delle proprie formazioni, per tutti gli impieghi nello spazio aereo (salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, difesa aerea, trasporti aerei, acquisizione di informazioni dallo spazio aereo) e per l'istruzione di base e l'avanzamento dei militari delle Forze aeree. Poiché la minaccia nello spazio aereo può mutare assai rapidamente, è opportuno che le strutture di condotta delle Forze aeree siano le stesse in tutte le situazioni. Cambiamenti di comando, nuovi raggruppamenti e nuove subordinazioni, come spesso accadono negli impieghi delle truppe di terra, devono ­ per quanto possibile ­ essere evitati negli impieghi delle Forze aeree.

Con Esercito XXI in seno alle Forze aeree è stato creato un Comando Impiego che nella quotidianità conduce tutti i compiti delegati alle Forze aeree (p. es. polizia aerea, ricerca e salvataggio) nonché, nel caso di tensioni, impieghi per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo. In un conflitto armato la difesa aerea sarebbe stata condotta direttamente dal comandante delle Forze aeree, poiché in questo caso verrebbero impiegati tutti i mezzi disponibili. Il Comando Impiego è stato mantenuto nell'OEs adeguata all'USEs. Lasciare a un capo Impiego la condotta dei compiti e degli impieghi quotidiani per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo, affidando invece la condotta della difesa aerea al comandante delle Forze aeree, contraddice tuttavia il principio di una condotta uniforme in tutte le situazioni. Con l'obiettivo di garantire in modo permanente la responsabilità per tutti gli impieghi delle Forze aeree e di tutelare la libertà d'azione nel caso di situazioni in rapido mutamento, il Comando Impiego è stato perciò sciolto già con l'attuazione dell'USEs il 1° gennaio 2018. Ciò sarà ora sancito anche de iure con il proposto adeguamento dell'OEs.

Secondo la pianificazione dell'USEs la Formazione d'addestramento della difesa contraerea 33 (FOA DCA 33) doveva essere raggruppata con la Formazione d'addestramento dell'aiuto alla condotta (FOA aiuto cond) e ­ come tutte le altre formazioni d'addestramento ­ essere subordinata al Comando Istruzione. Poiché era prevedibile
che nell'ambito del previsto acquisto di nuovi sistemi per la difesa terra­aria (DTA) l'intera difesa contraerea muterà fortemente, la FOA DCA 33 è rimasta per il momento in seno alle Forze aeree. Nel frattempo si è evidenziato che ­ come per le truppe d'aviazione ­ anche nelle formazioni della difesa contraerea è più opportuna una subordinazione alle Forze aeree. In questo modo è possibile garantire che lo spazio aereo sia protetto integralmente in tutte le situazioni e utilizzando tutti i mezzi necessari. La FOA DCA 33 rimarrà perciò nelle Forze aeree e ­ in vista dell'introduzione dei nuovi sistemi DTA ­ cambierà la propria denominazione in «brigata DTA 33». Per analogia è indicato anche un cambiamento di denominazione della brigata d'istruzione e d'allenamento delle Forze aeree (br IA FA) in «brigata d'aviazione 31».

La prevista futura struttura delle Forze aeree, che corrisponde all'attuale struttura transitoria, consente di sfruttare meglio le sinergie tra i sistemi e di condurre globalmente tutti i mezzi e le formazioni delle Forze aeree. Ciò comprende non soltanto gli impieghi, ma anche l'istruzione di base e l'avanzamento: in futuro l'istruzione di base di soldati e quadri delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea avrà luogo nelle due 14 / 58

FF 2021 2198

brigate delle Forze aeree (fra l'altro in una nuova scuola ufficiali comune delle Forze aeree); lo stesso vale per i corsi di ripetizione (CR) dei gruppi. Per il perfezionamento nell'ambito delle squadriglie di aviogetti e di elicotteri e delle necessarie formazioni di supporto sugli aerodromi rimangono responsabili i comandi d'aerodromo.

Rinuncia alla creazione di un Comando Supporto La mozione 19.3427 «Rinuncia all'inutile istituzione di un Comando Supporto nell'esercito» del Gruppo dell'Unione democratica di centro del 7 maggio 2019 ha incaricato il Consiglio federale di rinunciare all'istituzione di un Comando Supporto e, pertanto, al raggruppamento della BAC e della BLEs. Attualmente in tale ampia riorganizzazione ed estensione della burocrazia nel DDPS non è più ravvisabile alcun valore aggiunto.

Il 14 agosto 2019 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Al momento l'istituzione di un Comando Supporto non comporta possibilità di ottimizzazione rispetto all'organizzazione attuale. Le unità organizzative interessate e i relativi processi funzionano bene e vengono costantemente migliorati. È per contro emerso che l'istituzione di un Comando Supporto avrebbe creato il più grande ufficio federale dell'Amministrazione della Confederazione, con quasi 4000 equivalenti a tempo pieno. Il potenziale di sinergie tra le due unità amministrative BAC e BLEs sarebbe esiguo, ma la loro gestione congiunta risulterebbe molto complessa.

Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione il 27 settembre 2019 e il Consiglio degli Stati l'ha accolta il 16 giugno 2020. L'accettazione della mozione impone un adeguamento dell'OEs, ciò che avverrà nel quadro della presente revisione. L'attuale organizzazione dell'Aggruppamento Difesa non viene modificata, poiché BAC e BLEs avrebbero dovuto essere trasferite nel Comando Supporto entro la fine del termine di transizione dell'USEs, vale a dire alla fine del 2022, e poiché sinora il trasferimento non ha avuto luogo.

Trasformazione della BAC in un Comando Ciber La digitalizzazione e la conseguente modernizzazione e interconnessione di tutti i sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dell'amministrazione militare e dell'esercito avanzano a grandi passi. Le esigenze che derivano dal previsto rinnovo della flotta di aerei da
combattimento, della difesa terra-aria e di ulteriori sistemi dell'esercito mostrano quanto sia centrale l'interconnessione dei sistemi. In futuro occorrerà poter impiegare in modo preciso i mezzi dell'esercito basandosi su informazioni più precise e interconnesse. Ciò presuppone un'interconnessione maggiormente digitalizzata, flessibile e quindi veloce di sensori, decisori e mezzi d'efficacia. Tale sviluppo richiede un'architettura TIC uniforme di livello elevato sul piano militare e obbliga l'esercito e l'amministrazione militare a utilizzare applicazioni TIC standardizzate. L'interconnessione globale comporta inoltre sfide nettamente maggiori nell'ambito della ciberprotezione.

Le ciberminacce diventano sempre più multiformi. Dal 2016 il numero di attacchi ciber di alto livello tecnico, puntati contro obiettivi strategicamente rilevanti, ha registrato un forte aumento. Si pensi ad esempio agli attacchi ciber ad ampio raggio sfer-

15 / 58

FF 2021 2198

rati contro fornitori internazionali di prestazioni TIC, attraverso le cui reti gli aggressori sono riusciti ad accedere senza farsi scoprire a grandi quantità di dati sensibili12.

Anche l'esercito e l'amministrazione militare devono fare quotidianamente i conti con questo cambiamento. Rispetto a quanto avviene già oggi, le capacità in materia di protezione e di difesa devono essere riunite in modo ancora più coerente per far fronte a ciberminacce che si aggravano costantemente sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Solo così facendo è possibile trarre vantaggio dall'interconnessione e garantire a lungo termine l'adempimento degli incarichi con mezzi TIC e ciber a favore di tutti i beneficiari di prestazioni all'interno dell'esercito. A tal fine le capacità negli ambiti ciber e TIC devono essere sviluppate e gestite congiuntamente e in maniera strettamente coordinata. Lo scambio diretto di informazioni con autorità civili, terzi e partner (Centro nazionale per la cibersicurezza, Swisscom, Postfinance), ad esempio con i gestori di infrastrutture critiche, è inoltre indispensabile per individuare tempestivamente le minacce e adottare i provvedimenti di protezione necessari.

Per quanto riguarda il personale, l'amministrazione militare è direttamente interessata dalla carenza di personale informatico specializzato in concorrenza con il mercato civile del lavoro. Spesso l'amministrazione militare deve prevedere una formazione completa per i nuovi collaboratori a causa delle peculiarità dell'attività da svolgere.

Scegliendo un candidato proveniente da reparti ciber di milizia, tale onere può essere ridotto soltanto in parte. Il fatto di riunire le competenze e le prestazioni in un comando costituisce un vantaggio per il reclutamento e la formazione di collaboratori qualificati.

Per soddisfare meglio in futuro le esigenze del contesto e tenere ancor più adeguatamente conto delle minacce, occorrerà trasformare la BAC da ampia organizzazione d'appoggio in un comando militare orientato all'impiego che consenta all'esercito di disporre del vantaggio conoscitivo e decisionale necessario in tutte le situazioni. A tal fine le capacità del Comando Ciber sono state coerentemente orientate ai compiti dell'esercito. Nell'intera gamma di compiti dell'esercito, il Comando Ciber garantisce in modo
immediato e permanente le capacità chiave negli ambiti «quadro della situazione», «ciberazioni» e «ciberdifesa», «prestazioni TIC», «aiuto alla condotta», «crittologia» e «guerra elettronica».

La creazione del Comando Ciber amplierà ulteriormente la capacità dell'esercito di fornire appoggio sussidiario alle autorità civili (p. es. con specialisti ciber) e di collaborare con altri partner (p. es. per armonizzare i quadri della situazione). Verranno inoltre creati i presupposti che consentiranno in futuro di collaborare con ulteriori organi aventi parimenti elevati requisiti di sicurezza, ad esempio con partner all'interno della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) e altre unità amministrative dell'Amministrazione federale.

12

Cfr. Servizio delle attività informative della Confederazione, rapporto «La sicurezza della Svizzera 2019», consultabile alla pagina: www.vbs.admin.ch > Chi siamo > Organizzazione > Unità amministrative > Servizio delle attività informative > Documenti > Rapporti sulla situazione.

16 / 58

FF 2021 2198

Tecnologie militari dell'informazione e della comunicazione L'esercito deve essere in grado di fornire le sue prestazioni in tutte le circostanze, dalla quotidianità fino a un conflitto armato passando da situazioni di tensione. Per questo motivo, anche tutte le infrastrutture informatiche, i sistemi e le installazioni dell'esercito devono soddisfare particolari requisiti (militari). L'esercito deve di conseguenza prepararsi già nella quotidianità a minacce nel ciberspazio e nello spazio elettromagnetico ­ considerando allo stesso tempo gli effetti cinetici delle armi (p. es.

attraverso missili da crociera) che rendono necessario rafforzare in maniera specifica gli impianti militari. Le TIC militari sono inoltre confrontate alla sfida di garantire l'integrazione dei cosiddetti sistemi proprietari, ovvero dei sistemi che contengono componenti hardware e software specifiche al produttore. È ad esempio il caso di sistemi di armamento (p. es. aerei da combattimento), nei quali sono installati mezzi di informazione e telecomunicazione definiti dal produttore. A causa dei requisiti speciali cui sono soggette, le TIC dell'esercito devono essere disciplinate in modo specifico anche a livello di legge. Una regolamentazione puramente civile come quella prevista dal Consiglio federale per l'Amministrazione federale con l'ordinanza del 25 novembre 202013 sulla trasformazione digitale e l'informatica (OTDI) non è sufficiente. Solo attraverso una normativa ad esso specifica l'esercito può essere messo nelle condizioni di fornire relativamente alle TIC le proprie prestazioni in conformità con le sue esigenze speciali e adempiere così i suoi compiti. Con la prevista formazione del Comando Ciber e la contemporanea creazione di TIC militari indipendenti, i sistemi rilevanti per gli impieghi dell'esercito possono essere adeguati in modo coerente alle esigenze dell'impiego militare.

4.1.2

Istruzione dell'esercito

Totale obbligatorio dei giorni di servizio d'istruzione dei militari in ferma continuata Le formazioni di militari in ferma continuata sono un importante anello di congiunzione nel sistema della prontezza differenziata: poiché dopo l'istruzione di base prestano il loro servizio in un'unica volta, essi sono disponibili in permanenza e presentano un elevato livello d'istruzione. Possono essere impiegati su un lungo periodo, ad esempio per proteggere le infrastrutture critiche in modo da incrementarne la capacità di resistenza; nel caso di un evento possono essere impiegati entro poche ore e colmare la lacuna fino alla mobilitazione di ulteriori formazioni.

Con l'USEs, per i militari in ferma continuata sono state introdotte due modifiche che influiscono sulla prontezza dell'esercito: da un lato, dal 2018 si svolgono nell'intero esercito (incl. in scuole per militari in ferma continuata) soltanto ancora due (invece di tre) scuole reclute, sempre con inizio in inverno e in estate; dall'altro, il totale obbligatorio massimo di giorni di servizio d'istruzione è stato fissato a 280 per i militari di truppa. Queste due modifiche fanno sì che durante certi periodi nel corso dell'anno (da 7 a 9 settimane in primavera e da 1 a 3 settimane in autunno) non siano disponibili militari in ferma continuata che abbiano concluso la propria istruzione di base e che, 13

RS 172.010.58

17 / 58

FF 2021 2198

in quanto cosiddetti «militari istruiti», possano essere impiegati per tutti i compiti.

Questi periodi senza formazioni d'intervento rapido istruite significano una lacuna nel primo livello del sistema di prontezza dell'esercito. Ciò si ripercuoterebbe negativamente in particolare sulla rapida gestione di eventi non prevedibili o quando si tratta di adempiere compiti in modo permanente. Specialmente per impieghi di sicurezza è consentito impiegare esclusivamente militari istruiti.

In virtù del diritto transitorio, il Consiglio federale ha fissato a 300 giorni il numero di giorni di servizio d'istruzione per i militari in ferma continuata fino alla fine del 2022.

Il totale obbligatorio massimo va ora corretto da 280 a 300 giorni di servizio anche nella LM e nell'ordinanza del 22 novembre 201714 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM). Il numero di giorni di servizio d'istruzione per i militari in ferma continuata è dettato dalle necessità dell'esercito. Il numero più elevato di giorni di servizio d'istruzione per i militari in ferma continuata rispetto ai rimanenti militari risulta dal fatto che il servizio è prestato in un unico periodo.

Il trattamento differente dei militari in ferma continuata e dei rimanenti militari, che dopo l'istruzione di base prestano i propri giorni di servizio d'istruzione nel quadro di corsi di ripetizione, finora non è mai stato messo in discussione. Nella perizia Schindler del 14 aprile 199915 (questa interpretazione giuridica è stata ripresa nel messaggio sull'esercito XXI16) e nella perizia Schweizer del 23 agosto 201017 questa disparità di trattamento è stata qualificata quale deroga ammessa al principio di milizia, a condizione che una gran parte dell'esercito funzioni secondo il modello ordinario di istruzione e di servizio (quota massima di militari in ferma continuata) e che per i militari in ferma continuata impiegati sussista nell'esercito una necessità dovuta alla funzione.

Istruzione e perfezionamento all'estero dei soldati sport in qualità di sportivi di punta I soldati sport sono sportivi di punta che, adempiendo certi criteri, sono incorporati nello stato maggiore speciale sport (Centro di competenza sport dell'esercito) e in tale ambito hanno la possibilità di svilupparsi ulteriormente sotto il profilo sportivo. Sotto l'egida
delle federazioni sportive nazionali responsabili, possono svolgere i loro servizi militari in particolare in campi d'allenamento e gare. Si tratta perlopiù di militari di milizia. Oltre al loro servizio militare obbligatorio (fino a 30 giorni l'anno), possono prestare servizio volontario per 100 giorni l'anno al massimo (servizio militare con soldo non computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione). A determinate condizioni restrittive possono farsi incorporare nello stato maggiore speciale sport anche allenatori, assistenti di soldati sport e funzionari sportivi.

Nel quadro dello svolgimento di attività della federazione, i soldati sport sono sottoposti (di fatto) alla responsabilità della rispettiva federazione sportiva nazionale. Sul 14 15 16 17

RS 512.21 GAAC 65 (2001), n. 38, p. 445 segg.

FF 2002 768, in particolare 806.

Rainer Schweizer, Gutachten zu den verfassungs- und völkerrechtlichen Anforderungen an die Verteidigungskompetenz der Armee und das zukünftige Leistungsprofil sowie zu ausgewählten Fragen der Militärdienstpflicht, San Gallo, 23 agosto 2010.

18 / 58

FF 2021 2198

posto non è presente alcun comandante militare. Tuttavia essi sottostanno alle prescrizioni militari. Nella prassi ciò può comportare la necessità di disciplinamenti speciali (p. es. guida in abiti civili di un autoveicolo, definizione di ciò che, nel quadro di un campo d'allenamento o di una gara svolti con atleti civili, deve essere considerato «tempo libero»). Si pongono inoltre questioni di responsabilità sul piano assicurativo o in merito all'assunzione del danno da parte della Confederazione (in particolare a un'eventuale rivalsa nei confronti dei militari interessati in quanto autori del danno).

Con la presente revisione il Consiglio federale viene autorizzato a emanare disposizioni particolari a livello di ordinanza ogniqualvolta i disciplinamenti della LM non siano adeguati a questo particolare genere di servizio militare. Ciò si applica in particolare agli ambiti dell'equipaggiamento e del materiale (art. 105 segg. LM) nonché della responsabilità (art. 135 segg. LM).

Istruzione e formazione continua degli specialisti ciber Le sfide complesse nel settore ciber sono cresciute costantemente e rapidamente negli anni passati. Si è evidenziato che nel settore ciber le autorità cantonali, i gestori delle infrastrutture critiche e l'economia privata, ma anche l'esercito, riscontrano problematiche uguali o simili. Per poter farvi fronte, sono indispensabili specialisti con l'esperienza necessaria.

Il piano d'azione Cyber Defence del DDPS prevede di aumentare notevolmente negli anni a venire gli effettivi di personale nel settore ciber, sia per il personale professionista sia per quello di milizia. Per il 1° gennaio 2022 è prevista la costituzione di un battaglione e uno stato maggiore speciale ciber, con conseguente aumento dell'effettivo dagli attuali 206 a 575 militari. Gli effettivi esatti del personale di professione sono un'informazione classificata. Si può comunque dire che con il piano d'azione ciber i numeri aumenteranno circa della metà. Con l'aumento del personale di milizia si migliorerà innanzitutto la capacità di resistenza dei mezzi operativi dell'esercito in ambito ciber. L'ambito ciber comprende tutti gli specialisti dell'esercito (milizia) e l'amministrazione militare. Il personale dell'amministrazione militare della Confederazione è assegnato, nell'ambito delle sue funzioni
professionali, a diverse divisioni all'interno della BAC. Gli specialisti ciber di milizia sono assegnati, nell'ambito delle loro funzioni militari, ai rispettivi reparti dell'esercito. Nel 2018 si è svolto per la prima volta un corso di formazione ciber per gli specialisti. Il corso dura complessivamente 40 settimane; dall'autunno del 2019 chi assolve il corso di formazione ciber può conseguire il diploma di «Cyber Security Specialist con attestato professionale federale»; attualmente è all'esame un eventuale accredito di punti ECTS a uno studio.

Con il corso ciber l'esercito identifica giovani talenti offrendo loro una prima formazione riconosciuta in ambito civile e orientata alla prassi nel settore ciber. In questo modo fornisce altresì un contributo per ridurre la mancanza di personale specializzato in Svizzera.

Per accrescere ulteriormente la qualità dell'istruzione e concretizzare le esigenze della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC 2.0), l'istruzione in seno all'esercito sarà integrata da uno stage in cooperazione con partner esterni. In questo modo è possibile approfondire e ampliare le capacità apprese e successivamente farne beneficiare l'esercito.

19 / 58

FF 2021 2198

I partner per lo svolgimento dello stage sono di preferenza autorità cantonali, gestori delle infrastrutture critiche e imprese svizzere che operano nei settori ciber e TIC. Il primo concetto è stato verificato in un progetto pilota nell'estate del 2019. I riscontri degli offerenti di stage esterni nell'ambito del test pilota confermano l'elevata qualità dell'istruzione di base e dell'istruzione specialistica nel corso di formazione ciber. In questo modo l'esercito contribuisce attivamente a uno scambio e all'aumento della qualità dell'istruzione nel settore ciber.

Con un nuovo articolo 48c LM si intende esplicitare la responsabilità della Confederazione relativamente all'istruzione tecnico-specialistica di militari nel settore ciber.

Con la nuova disposizione è possibile ricorrere a terzi per l'istruzione e la formazione continua comuni o delegare ad essi singole sequenze didattiche. Si tratta di specialisti provenienti da ricerca, formazione, economia, industria e autorità che operano nell'ambito della sicurezza.

Messa a disposizione di mezzi militari per attività civili e fuori del servizio in Svizzera Le autorità civili e le organizzazioni private possono giungere ai limiti delle proprie possibilità nello svolgimento di attività civili o fuori del servizio, ad esempio nella messa in sicurezza di un pendio dopo un evento naturale o nei lavori del genio nell'ambito di manifestazioni. L'articolo 1 LM prevede per simili casi che l'esercito può fornire il proprio appoggio. Le prestazioni di appoggio e di aiuto possono essere fornite con militari o mettendo a disposizione materiale e logistica.

I dettagli dell'appoggio sono disciplinati nel capitolo «Servizi d'istruzione delle formazioni» all'articolo 52 LM. In senso stretto, un appoggio militare sarebbe possibile soltanto con militari delle formazioni CR o militari in ferma continuata, ma non con reclute. In singoli casi, tuttavia, gli impieghi per l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio in Svizzera possono comportare un notevole beneficio in termini d'istruzione anche per le reclute (p. es. per la posa di ponti, la gestione di un posto di soccorso sanitario durante un evento pubblico). Il contenuto dell'attuale articolo 52 LM va pertanto spostato integralmente nell'articolo 48d LM, che si trova nel capitolo
«Disposizioni generali» sull'istruzione dell'esercito.

Un'analisi delle prestazioni d'appoggio fornite ha evidenziato che alcuni eventi per parti delle truppe impiegate non presentavano alcuna sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari nell'ambito delle rispettive funzioni. La legge vigente prevede però questa condizione come premessa per fornire appoggio. Poiché gli eventi in questione sono perlopiù di importanza nazionale o internazionale e per motivi finanziari senza l'appoggio dell'esercito non potrebbero praticamente più essere organizzati, per questo tipo di prestazioni d'appoggio sarà prevista una deroga esplicita (art. 48d cpv. 6). In futuro, prestazioni d'appoggio di questo tipo andranno tuttavia fornite in via eccezionale e in misura ridotta. Le scuole reclute non sono previste per questo tipo di prestazioni d'appoggio.

20 / 58

FF 2021 2198

4.1.3

Obbligo di prestare servizio militare

Limite d'età per l'obbligo di prestare servizio militare Con l'USEs è stato adeguato il modello di istruzione e il modello di servizio. Per i militari di truppa e per i sottufficiali l'obbligo di prestare servizio militare dura fino alla fine del dodicesimo anno dopo la conclusione della scuola reclute; in linea di massima, i militari possono assolvere la scuola reclute in modo flessibile al più presto dall'inizio dell'anno in cui compiono 19 anni e al più tardi nell'anno in cui compiono 25 anni (art. 49 cpv. 1 LM). Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che, pur essendo state reclutate e giudicate idonee al servizio non hanno ancora assolto la scuola reclute alla fine dell'anno in cui compiono 25 anni, vengono prosciolte dall'esercito (art. 49 cpv. 2). Siccome con l'USEs la durata dell'obbligo di prestare servizio per i militari di truppa e i sottufficiali dura ora, in virtù dell'articolo 13 LM, fino alla fine del dodicesimo anno dopo la conclusione della scuola reclute, si è creata involontariamente una lacuna giuridica, poiché con questa nuova definizione la durata dell'obbligo di prestare servizio militare per le reclute non poteva più essere calcolata conformemente all'articolo 49 capoverso 2 LM. Tale lacuna deve essere colmata modificando l'articolo 13 della stessa legge. Per gli interessati, l'obbligo di prestare servizio militare dura dodici anni dal proscioglimento dall'esercito.

Vi è necessità di adeguamento anche per l'obbligo di prestare servizio militare dei sottufficiali superiori. Secondo il disciplinamento attualmente in vigore, l'età di proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare varia tra i 36 e i 50 anni. L'obbligo di prestare servizio militare è attualmente fissato a seconda dell'incorporazione a livello di unità, corpo di truppa, comando e Grande Unità. In virtù di questo disciplinamento, per i sottufficiali superiori emergono trattamenti in parte giuridicamente ineguali e in alcuni casi l'obbligo di prestare servizio d'istruzione non può essere adempiuto: ­

i sottufficiali superiori di pari grado hanno la stessa istruzione di base e lo stesso totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, tuttavia il tempo entro il quale va adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione varia fino a 14 anni. In alcuni casi un sergente maggiore capo al livello di Grande Unità adempie il totale obbligatorio dei propri giorni di servizio d'istruzione nel 30° anno d'età e successivamente continua a rimanere incorporato per 20 anni;

­

gli aiutanti di stato maggiore al livello di unità dovrebbero essere prosciolti a 36 anni dall'obbligo di prestare servizio militare, sebbene una proposta a un grado più elevato sia possibile sino al 36° anno d'età. Occorre pertanto chiedersi se questi militari possano effettivamente adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;

­

gli aiutanti maggiori incorporati al livello di «comando» non hanno alcuna possibilità di diventare aiutanti capi, poiché sono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare prima di una possibile promozione, realizzabile al più presto durante il 40° anno d'età;

21 / 58

FF 2021 2198

­

gli aiutanti capi al livello di «comando» potrebbero nel migliore dei casi prestare due anni di servizio, poiché la promozione è possibile al più presto durante il 40° anno d'età e il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare è previsto a 42 anni. Secondo il diritto vigente, gli aiutanti capi non possono quindi adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

In futuro i limiti d'età dei sottufficiali superiori si baseranno sul grado e soltanto parzialmente sull'incorporazione. In tal modo i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furieri e gli aiutanti sottufficiali non incorporati nello stato maggiore di una Grande Unità saranno soggetti all'obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell'anno in cui compiono 36 anni. Gli aiutanti di stato maggiore non incorporati nello stato maggiore di una Grande Unità saranno soggetti all'obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni. I sottufficiali superiori incorporati nello stato maggiore di una Grande Unità, dove prestano meno giorni di servizio all'anno rispetto ai sottufficiali superiori nelle compagnie, nelle batterie, nei battaglioni e nei gruppi, rimarranno più a lungo soggetti all'obbligo di prestare servizio militare, ossia sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni. Aiutanti maggiori e aiutanti capi saranno sempre soggetti all'obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni.

Per finire, sarà adeguata la norma per la proroga volontaria dell'obbligo di prestare servizio militare. Oltre ai sottufficiali superiori, agli ufficiali di stato maggiore (maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli) e agli specialisti, ora potranno prorogare la durata dell'obbligo di prestare servizio militare anche i tenenti, i primitenenti e i capitani.

Così, ad esempio, un comandante d'unità con il grado di capitano non potrà più essere licenziato all'età di 42 anni dal servizio militare qualora intendesse volontariamente esercitare il proprio comando più a lungo, e un primotenente di oltre 36 anni potrà essere incorporato quale aiuto di comando nello stato maggiore di una Grande Unità.

Considerati gli scarsi effettivi di personale a disposizione, questa misura consente di evitare o rimediare alle carenze nell'effettivo dell'esercito.

Esenzione dal servizio per attività indispensabili L'esenzione dal servizio per attività indispensabili è attualmente disciplinata in modo differente a seconda della funzione professionale. Per talune funzioni ci si basa su un'attività professionale esercitata a titolo principale, per altre no. Pertanto, il disciplinamento attuale risulta in un certo senso in contraddizione con l'obbligo generale
di prestare servizio militare. Gli adeguamenti previsti introdurranno un sistema più restrittivo e uniforme. Gli impiegati a tempo parziale di un determinato gruppo professionale di principio non saranno più esentati dall'obbligo di prestare servizio militare.

La soglia per decidere se la professione è esercitata a titolo principale sarà fissata nelle disposizioni d'esecuzione all'80 per cento di un posto di lavoro a tempo pieno. Nel catalogo delle deroghe di cui all'articolo 18 capoverso 1 LM non saranno incluse altre categorie professionali. Sarà tenuto conto di ulteriori esigenze per un'esenzione dal servizio per attività indispensabili in casi eccezionali motivati, come ad esempio per collaboratori di aziende elettriche, applicando in maniera flessibile e in funzione della situazione la «clausola di salvaguardia» di cui all'articolo 18 capoverso 2.

22 / 58

FF 2021 2198

Secondo l'attuale disciplinamento, gli impiegati dei servizi della sicurezza aerea civile possono presentare domanda di esenzione dal servizio a causa di un'attività indispensabile già prima della scuola reclute o nel corso della stessa. Questa disparità di trattamento rispetto ad altri gruppi professionali va eliminata e anche gli impiegati dei servizi della sicurezza aerea devono poter essere esentati dall'obbligo di prestare servizio militare soltanto dopo aver assolto la scuola reclute.

Comunicazione di procedimenti penali pendenti per un crimine o un delitto Le disposizioni del Codice penale18 (art. 367 cpv. 2quater lett. abis CP) saranno integrate nel nuovo articolo 59 capoverso 1 lettera e LCaGi in modo tale che l'organo della Confederazione competente per il casellario VOSTRA informi di sua iniziativa l'Aggruppamento Difesa sui procedimenti penali pendenti per un crimine o un delitto di persone soggette all'obbligo di leva, militari e persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile. In questo modo potrà essere valutato senza lacune il potenziale di minaccia o di abuso in materia di armi delle persone soggette all'obbligo di leva, in occasione del reclutamento, e dei militari, al momento della consegna dell'arma.

Obblighi per prestazioni di servizio particolari Secondo una sentenza recente del Tribunale militare di cassazione19, le convocazioni a una visita medica per una nuova valutazione dell'idoneità al servizio e le convocazioni all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone non vanno considerati come servizio d'istruzione. Se qualcuno non dà seguito a una tale convocazione, non può essere sanzionato in conformità con il Codice penale militare del 13 giugno 192720 (CPM). Ciò comporta una disparità di trattamento dei militari che adempiono i propri doveri civici in modo preciso e coscienzioso. Sarà perciò creata una base legale affinché la partecipazione a una visita medica per un nuovo esame dell'idoneità al servizio e all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone debba essere considerata come una convocazione ufficiale e possa essere trattata come tale sotto il profilo amministrativo. Si deve procedere ai relativi adeguamenti anche nel CPM.

Sostegno dei Cantoni per l'esecuzione degli arresti
fuori del servizio Secondo l'articolo 192 CPM la responsabilità dell'esecuzione degli arresti fuori del servizio è dei Cantoni. Il completamento apportato a tale disposizione consentirà, ai Cantoni che dispongono di un numero troppo esiguo di mezzi adeguati per eseguire gli arresti, di assumere i propri compiti prima della prescrizione dell'esecuzione. Per farlo gli organi cantonali competenti dovranno inoltrare al capo dell'esercito una domanda di appoggio con mezzi dell'amministrazione militare o dell'esercito. Queste ultime forniranno appoggio in particolare mettendo a disposizione i loro locali di arresto negli edifici della Confederazione e garantendo l'assistenza agli arrestati grazie ai militari già presenti sul posto. Le prestazioni concrete fornite dall'amministrazione militare o dall'esercito e le relative modalità saranno definite in un accordo scritto 18 19 20

RS 311.0 Sentenza n. 884 del Tribunale militare di cassazione del 1° dicembre 2017.

RS 321.0

23 / 58

FF 2021 2198

sulle prestazioni. Le domande di appoggio potranno essere approvate solo qualora l'assistenza fornita non intralci i compiti dell'amministrazione militare o dell'esercito.

Esecuzione di provvedimenti istruttori da parte della polizia militare Secondo le disposizioni in vigore contenute nella LM gli organi competenti per la sicurezza militare adempiono nell'ambito dell'esercito compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza. Tali compiti sono assunti dalla polizia militare, i cui organi sono tenuti a prestare assistenza alla giustizia militare e ai comandanti di truppa.

I diversi provvedimenti istruttori sono disciplinati in particolare nella procedura penale militare del 23 marzo 197921 (PPM), il cui articolo 62 stabilisce che i provvedimenti istruttori sono ordinati dal giudice istruttore e, dopo la chiusura dell'istruzione preparatoria, dal presidente del tribunale militare o del tribunale militare d'appello.

La revisione di questa disposizione permetterà di sgravare la polizia civile nel suo ruolo di fornitrice di prestazioni a favore della giustizia militare. Consentirà inoltre al giudice istruttore competente di affidare compiti di polizia giudiziaria agli agenti della polizia militare.

4.1.4

Impiego dell'esercito, servizio d'appoggio

Obblighi di Cantoni, Comuni e privati in caso di chiamata in servizio d'appoggio Nel sistema della prontezza differenziata i militari possono essere chiamati in servizio in un arco di tempo che va da poche ore a vari giorni. Nell'ordinanza del 22 novembre 201722 sulla mobilitazione per determinati servizi d'appoggio e servizi attivi (OMob) sono state emanate le disposizioni d'esecuzione necessarie a tale scopo. Vi si stabiliscono la chiamata in servizio, vale a dire la convocazione individuale concreta (comunicazione) per assolvere il servizio militare e i relativi obblighi di Cantoni, Comuni e privati per questi impieghi. Questi obblighi si fondano sull'articolo 79 capoverso 1 LM, secondo cui il Consiglio federale disciplina gli obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in caso di picchetto e di mobilitazione. Poiché questo articolo si trova nel capitolo sul servizio attivo, tali obblighi valgono tuttavia soltanto per quest'ultimo. Questa lacuna sarà colmata con il nuovo articolo 72 LM.

Secondo la decisione della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri del 4 maggio 2018 e una consultazione informale presso i Cantoni, questi ultimi sono d'accordo che gli obblighi dei Cantoni e dei Comuni vigenti per il servizio attivo siano estesi anche al servizio d'appoggio.

Chiamata in servizio e assegnazione per l'aiuto in caso di catastrofe all'estero Negli anni scorsi formazioni militari hanno più volte partecipato a impieghi di aiuto in caso di catastrofe all'estero. A causa della situazione di emergenza che si presentava nelle regioni colpite, ad esempio nel caso degli incendi di boschi (Grecia, Israele,

21 22

RS 322.1 RS 519.2

24 / 58

FF 2021 2198

Portogallo, Italia settentrionale), la procedura per la chiamata in servizio e l'assegnazione disciplinata nell'articolo 70 capoverso 1 LM (competenza del Consiglio federale sia in materia di chiamata in servizio sia di approvazione) ha reso necessarie decisioni del Consiglio federale mediante circolazione degli atti.

Nel 2017, il Consiglio federale ha incaricato il cancelliere della Confederazione di esaminare se l'attuale procedura di autorizzazione non potesse essere semplificata. La Cancelleria federale, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il DDPS hanno esaminato diverse varianti e proposto, d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia (UFG), una procedura semplificata. Per gli impieghi politicamente non problematici, mediante una competenza circoscritta delegata al DDPS (fino a 100 militari non armati e con immediata informazione al Consiglio federale), la nuova procedura permetterà in futuro di approvare più rapidamente e con maggiore flessibilità, su domanda del DFAE, impieghi di soccorso urgenti con piccoli distaccamenti di militari non armati. La procedura proposta è stata già integrata nella pertinente ordinanza d'esecuzione e ha già dato buone prove nella pratica.

Servizio informazioni militare in quanto parte della rete informativa integrata Il compito del Servizio informazioni dell'esercito (SIEs) è di procurare ai decisori a tutti i livelli di condotta dell'esercito informazioni rilevanti per quest'ultimo. Secondo l'articolo 99 LM questa attività è incentrata sull'estero. Il SIEs si occupa quindi innanzitutto della valutazione della situazione strategico-militare, dello sviluppo delle forze armate estere e della situazione nelle zone d'impiego dove l'Esercito svizzero fornisce contributi al promovimento militare della pace. Vengono seguiti anche conflitti ed esercitazioni militari rilevanti all'estero.

In virtù delle attuali basi giuridiche al SIEs non è consentito adempiere questi compiti nell'ambito di impieghi di sicurezza sussidiari dell'esercito in Svizzera. Tuttavia, nel caso di un servizio d'appoggio in Svizzera l'esercito ha determinate necessità di acquisire informazioni e notizie, in particolare per la sua protezione. Le pertinenti attività del SIEs in occasione di questi impieghi si fondano sull'articolo 5 capoverso 5 dell'ordinanza del 4 dicembre 200923
sul Servizio informazioni dell'esercito (O-SIEs): «In occasione di impieghi in servizio d'appoggio in Svizzera, il SIEs è parte della rete informativa integrata; questa è diretta dal SIC.» Con il richiesto adeguamento della legge, la prassi che finora ha dato buoni risultati si fonderà su una base legale. Si tratta di garantire che l'esercito disponga delle informazioni necessarie all'adempimento del compito senza doverle acquisire autonomamente. A tale scopo si ricerca lo scambio di informazioni con le autorità civili competenti. Questa prassi è già applicata per tutti gli impieghi dell'esercito nel servizio d'appoggio (p. es. durante il World Economic Forum). In questo modo si soddisfa anche una richiesta delle autorità di vigilanza del SIEs. Il nuovo disciplinamento consentirà inoltre al Consiglio federale di regolare in modo più ampio le attività del SIEs in occasione di impieghi di sicurezza sussidiari in Svizzera. Sarebbero ipotizzabili ad esempio disposizioni integrative concernenti l'acquisizione di informazioni con sensori dell'esercito che avvenga soltanto a favore e su mandato delle autorità civili competenti.

23

RS 510.291

25 / 58

FF 2021 2198

4.1.5

Armamento di impiegati civili dell'amministrazione militare

Fino a qualche anno fa la protezione delle opere militari (sorveglianza e servizio di guardia) era assunta da collaboratori civili dell'amministrazione militare dell'Aggruppamento Difesa (tra cui impiegati dell'Intendenza del materiale da guerra o impiegati della Direzione degli aerodromi militari) sulla base della legge federale del 23 giugno 195024 concernente la protezione delle opere militari, dell'ordinanza del 2 maggio 199025 concernente la protezione delle opere militari (art. 6 cpv. 2 lett. a e art. 7) e dell'ordinanza del 26 ottobre 199426 concernente i poteri di polizia dell'esercito.

Secondo gli articoli 106, 106a e, nel presente disegno, l'articolo 126a capoverso 5 LM, la Confederazione è incaricata di fornire il materiale dell'esercito e di provvedere alla sua gestione e manutenzione. Non è mai stato in discussione che faccia parte della gestione anche la protezione durante l'immagazzinamento e la movimentazione nonché in occasione dei trasporti. Successivamente si sono aggiunti mezzi di condotta sensibili e infrastrutture della cui gestione e manutenzione si occupano parimenti collaboratori civili dell'amministrazione militare.

Considerata la minaccia generalmente accresciuta per le infrastrutture logistiche dell'esercito, le sole misure di protezione passive (locali chiusi a chiave, rafforzamento delle opere) non bastano più. Le risorse a disposizione della truppa, in particolare della polizia militare, non sono ormai più sufficienti a garantire che l'amministrazione militare adempia il suo compito di gestione e manutenzione di munizioni, esplosivi o impianti dell'infrastruttura di condotta.

La protezione di materiale e di mezzi di condotta e di impiego va quindi iscritta esplicitamente nella legge. I collaboratori civili, ai quali sono affidati compiti specifici nella gestione e nella manutenzione di munizioni, esplosivi, mezzi di condotta e infrastrutture di condotta sensibili, devono disporre dei mezzi e delle competenze necessari, non soltanto per proteggere sé stessi e terzi minacciati direttamente, ma anche per assicurare l'adempimento del compito, sempre che siano interessati beni giuridici di terzi altrimenti degni di protezione. Se l'adempimento di tale compito comporta l'impiego della coercizione di polizia, vanno considerate le disposizioni della LCoe.

L'amministrazione
militare garantirà un reclutamento e un'istruzione orientati al compito e all'impiego dei collaboratori. Collaboratori scelti, reclutati e istruiti specificamente assumeranno questi compiti di protezione ­ oltre ai loro compiti principali. Si tratta quindi di principio di un adeguamento del vigente disciplinamento legale in considerazione delle esigenze in materia di sicurezza nel settore della logistica e della condotta; ciò in particolare anche tenendo conto che fino a qualche anno fa la protezione del materiale dell'esercito e delle infrastrutture era garantita anche da collaboratori civili.

24 25 26

RS 510.518 RS 510.518.1 RS 510.32

26 / 58

FF 2021 2198

4.1.6

Autorità dell'aviazione militare in quanto parte dell'amministrazione militare

Nel recente passato l'aviazione civile europea è stata caratterizzata dal continuo incremento della densità normativa. In particolare le numerose prescrizioni dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (European Aviation Safety Agency, EASA) fanno sì che l'onere amministrativo cresca costantemente e che debbano essere considerate in misura sempre maggiore esigenze formali. Le relative regolamentazioni si focalizzano esclusivamente sulla sicurezza e sulla redditività nell'aviazione civile. Prendono invece poco o non prendono affatto in considerazione le esigenze specifiche dell'aviazione militare. Poiché gli aeromobili civili e quelli militari utilizzano il medesimo spazio aereo, i disciplinamenti nell'aviazione civile nazionale e internazionale hanno un effetto sempre più marcato anche sull'aviazione militare. Negli ultimi anni le Forze aeree sono state perciò più volte confrontate a sviluppi nell'aviazione civile, ad esempio l'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo dell'Europa centrale (Functional Airspace Block Europe Central), l'introduzione della rotta libera per l'aviazione civile (Free Route Airspace), la definizione delle esigenze qualitative in materia di dati aeronautici e di informazioni aeronautiche per lo spazio aereo europeo uniforme o le disposizioni esecutive per la navigazione basata sulle prestazioni (Performance Based Navigation).

Poiché finora in Svizzera per l'aviazione militare non c'era alcuna organizzazione paragonabile all'UFAC, nel caso di occasionali problemi di interfaccia si riteneva che le autorità civili fossero responsabili anche del disciplinamento dell'aviazione militare. Si è però ignorato il fatto che l'aviazione militare è sostanzialmente esclusa dal campo d'applicazione delle prescrizioni civili sia nazionali, sia europee e internazionali. Con la creazione di un'autorità di vigilanza per l'aviazione militare efficiente e organizzata in maniera snella vengono ridefinite competenze finora rimaste non chiare tra le Forze aeree e l'UFAC. L'aviazione militare pone esigenze speciali di cui l'ente regolatore deve tenere conto e per cui l'UFAC non dispone delle necessarie competenze.

La convenzione del 7 dicembre 194427 relativa all'aviazione civile internazionale distingue tra aeromobili civili e aeromobili di Stato; di questi ultimi fanno parte, fra
l'altro, gli aeromobili delle Forze armate. Con la convenzione, gli Stati contraenti s'impegnano a tenere debitamente conto della sicurezza della navigazione degli aeromobili civili quando emanano norme applicabili ai loro aeromobili di Stato. La LNA si esprime sull'aviazione militare unicamente in tre articoli. Le disposizioni della LNA si applicano agli aeromobili militari soltanto per quanto siano dichiarate applicabili dal Consiglio federale. Il legislatore voleva separare sin dall'inizio l'aviazione militare e l'aviazione civile. Dovrebbe tuttavia essere possibile applicare determinate prescrizioni civili anche agli aeromobili militari. Il legislatore ha delegato la concretizzazione di dette disposizioni al Consiglio federale, che però finora non ne ha fatto uso.

Nel complesso, le basi legali e la struttura organizzativa dell'aviazione militare non soddisfano più le necessità odierne. Ad aggravare questa situazione si aggiunge il fatto 27

RS 0.748.0

27 / 58

FF 2021 2198

che in seno al DDPS varie unità organizzative sono interessate dai disciplinamenti nel settore dell'aviazione: le Forze aeree, che adempiono compiti nello spazio aereo e garantiscono la prontezza dei mezzi necessaria a tale scopo, lo Stato maggiore dell'esercito quale organo responsabile delle direttive per gli acquisti e i prolungamenti della durata di utilizzazione, la BLEs che, di norma, assieme a partner industriali, assicura la manutenzione degli aeromobili, e l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse), che valuta e acquista gli aeromobili o apporta adeguamenti tecnici agli aeromobili esistenti. La complessa ripartizione dei compiti in seno al DDPS rende difficile tutelare una posizione consolidata verso l'interno e l'esterno.

Di conseguenza, a livello sia nazionale sia internazionale, esiste la necessità di un'autorità dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) indipendente e intersettoriale. Il 1° gennaio 2018 in seno allo Stato maggiore dell'esercito è stata perciò istituita un'organizzazione di progetto per una siffatta autorità. Essa deve garantire che le Forze aeree abbiano un accesso strutturato allo spazio aereo svizzero. Serve inoltre da interlocutrice nel contesto internazionale quando, ad esempio, velivoli militari esteri utilizzano lo spazio aereo svizzero per scopi di allenamento o velivoli militari svizzeri utilizzano spazi aerei esteri. Essa esamina i certificati di ammissione alla circolazione dei velivoli militari affinché possano utilizzare lo spazio aereo e stabilisce le esigenze che devono essere considerate in occasione dell'acquisto di sistemi militari.

Quale rappresentante nazionale dell'aviazione militare in tutti gli aspetti regolatori e organizzazione indipendente per il disciplinamento e la vigilanza dell'aviazione militare, in stretta collaborazione con l'UFAC la MAA garantirà le condizioni generali per uno sviluppo sicuro e sostenibile dell'aviazione in Svizzera l'UFAC per l'aviazione civile, la MAA per quella militare. Si tratta di fissare le condizioni generali affinché le Forze aeree possano garantire la loro capacità operativa con il miglior grado possibile di sicurezza. Nel suo ambito di responsabilità la MAA tutelerà inoltre gli interessi dell'aviazione militare svizzera nel contesto nazionale e internazionale.

Per garantire una futura
collaborazione efficiente tra la MAA e l'UFAC si perseguirà in via prioritaria una collaborazione particolarmente intensa e orientata al partenariato.

La prevista revisione parziale della LNA creerà le basi legali necessarie per definire i compiti di UFAC e MAA. L'organizzazione della MAA e i suoi compiti saranno stabiliti in maniera esaustiva nella legislazione militare a livello di ordinanza.

4.1.7

Diritti e obblighi dei militari

I previsti adeguamenti nei diritti e negli obblighi dei militari non sono direttamente connessi con l'attuazione dell'USEs. Si tratta piuttosto di completare e precisare le basi giuridiche.

Posta da campo e franchigia di porto in quanto parte del sostentamento Su mandato del DDPS, la Direzione della posta da campo è responsabile del servizio postale dell'esercito in tutte le situazioni. In quanto unità organizzativa de La Posta,

28 / 58

FF 2021 2198

oggi la Direzione della posta da campo è parte integrante della posta civile e, contemporaneamente, è attribuita per collaborazione sotto il profilo civile e militare alla BLEs.

Con gli adeguamenti proposti dell'articolo 29 LM si intende creare una base legale sufficiente per la posta da campo. Sarà segnatamente disciplinata a livello di legge la franchigia di porto per i militari, finora disciplinata soltanto a livello di ordinanze.

Sanità militare La sanità militare è una parte integrante del sistema sanitario svizzero. Essa comprende prestazioni mediche, farmaceutiche e sanitarie. L'esercito fornisce tali prestazioni sotto la responsabilità della Confederazione, a favore delle persone soggette all'obbligo di leva, dei militari e di determinati terzi. Tra le prestazioni fornite a favore di terzi figurano, ad esempio, prestazioni ai servizi dell'Amministrazione federale (fornite dalla Farmacia dell'esercito), agli impiegati dell'Amministrazione federale (contributi per la sicurezza sul lavoro, vaccinazioni) o ai pazienti civili trattati nel quadro dell'istruzione e durante gli impieghi (p. es. durante impieghi nell'ambito del servizio sanitario coordinato).

Sebbene sia del tutto incontestato che l'esercito fornisca queste prestazioni e che i militari abbiano diritto all'assistenza medica, finora mancava a tal fine una base giuridica a livello di legge. La sfida consiste innanzitutto nella struttura federale del sistema sanitario svizzero. Per il disciplinamento della fornitura di prestazioni mediche e farmaceutiche civili e dell'ottenimento di prestazioni sono di principio competenti i Cantoni; le relative competenze sono disciplinate nella legislazione sanitaria cantonale. A livello superiore, la Confederazione è competente soltanto per l'assicurazione malattie obbligatoria, per la lotta contro le malattie trasmissibili, per la medicina riproduttiva e dei trapianti nonché per la regolamentazione delle professioni mediche e dei medicamenti. Il fatto che per la sanità militare manchi tuttora un disciplinamento legale analogo alle leggi cantonali sulla sanità porta a incertezze del diritto, in particolare nella collaborazione con le istituzioni sanitarie civili. È disciplinata a livello cantonale, ad esempio, la vigilanza sull'esercizio delle professioni in ambito sanitario o la distribuzione di
agenti terapeutici da parte di specialisti. Parimenti, vi sono regole differenti a seconda del Cantone nei diritti e negli obblighi dei pazienti, ad esempio riguardo alla consegna della documentazione sui trattamenti o al consenso a trattamenti.

Questa lacuna nella legislazione sarà colmata inserendo la sanità militare nella legge militare (art. 34a LM). In questo modo si disciplina in modo uniforme a livello svizzero la sanità per l'esercito. Nella legge militare si stabilisce il principio che le prestazioni nella sanità militare sono fornite sotto la responsabilità della Confederazione. I dettagli sulla fornitura e sull'ottenimento di prestazioni saranno disciplinati in un'ordinanza del Consiglio federale. In tale sede si tratterà anche di disciplinare la collaborazione con la sanità civile. Vi è necessità di adeguamento specialmente in relazione con l'esercizio della professione degli specialisti attivi nella sanità militare (segnatamente medici, veterinari, farmacisti e personale infermieristico) nell'esercito, nell'autorizzazione alla distribuzione di medicamenti e stupefacenti, nella fornitura di prestazioni in collaborazione con la sanità civile in tutte le situazioni e nello scambio di informazioni attraverso l'intera catena di trattamento.

29 / 58

FF 2021 2198

La legge del 28 settembre 201228 sulle epidemie (LEp) disciplina le responsabilità e le competenze nell'ambito della lotta alle malattie trasmissibili nella popolazione civile. La legge sulle epizoozie del 1° luglio 196629 (LFE) comprende prescrizioni analoghe per la lotta alle epizoozie trasmissibili. Per quanto riguarda l'esercito, attualmente questa tematica è disciplinata nell'ordinanza del 25 ottobre 195530 concernente le misure da prendere da parte dell'esercito contro le epidemie e le epizoozie. Tale ordinanza si fonda sull'articolo 35 LM, il quale tuttavia, nella versione attuale, non è armonizzato con la LEp e con la LFE nella misura auspicata per quanto riguarda le competenze e le misure. In particolare, la LEp non disciplina come tale legge debba essere recepita nell'esercito. Nella LFE è stabilito unicamente che «le prescrizioni federali concernenti gli animali adoperati o condotti in corsi militari, manovre o chiamate di truppe sono riservate». Con la modifica dell'articolo 35 capoverso 1 LM si crea una nuova base legale per disciplinare le competenze e le misure per la lotta nell'esercito, armonizzata con la LEp e con la LFE, alle malattie trasmissibili dell'uomo e alle epizoozie trasmissibili. L'ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell'esercito contro le epidemie e le epizoozie sarà di conseguenza sottoposta a revisione.

Oltre al disciplinamento della sanità militare nella legge militare, saranno anche colmate lacune nella legislazione quanto alla protezione dei dati nella gestione di informazioni mediche. A tal fine occorrerà adeguare i pertinenti articoli della LSIM. Si tratta in particolare di ottimizzare lo scambio di informazioni tra i servizi competenti della sanità militare e della sanità civile in casi d'emergenza (relativamente a persone prive di conoscenza, incapaci di discernere o non rintracciabili). Per un esame tempestivo, dal livello qualitativo elevato e sicuro dell'idoneità e della capacità al servizio delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile nonché di terzi (p. es. civili impiegati nell'esercito a tempo determinato) e per garantire un'assistenza medica adeguata è indispensabile, sia nella sanità militare
che nella sanità civile, conoscere in maniera completa lo stato di salute delle persone interessate. In questi casi di emergenza è assolutamente indispensabile che i servizi responsabili della sanità militare e civile possano scambiarsi le necessarie informazioni il più rapidamente possibile. La nuova regolamentazione è necessaria alla luce del considerevole interesse pubblico a garantire e mantenere il funzionamento dell'esercito e all'adempimento dell'obbligo di approvvigionamento dell'esercito nonché delle istituzioni e degli specialisti della sanità civile nei confronti delle persone menzionate. Permetterà di garantire una valutazione e un trattamento di emergenza attraverso l'intera catena di valutazione e trattamento nel settore militare e civile mediante una continua informazione reciproca a un alto livello qualitativo.

Trattamento elettronico di propri dati personali Attraverso il sistema di informazione Manager dei servizi (DIM) le persone soggette all'obbligo di leva, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, il personale previsto per il promovimento della pace, le persone civili assistite dalla truppa 28 29 30

RS 818.101 RS 916.40 RS 510.35

30 / 58

FF 2021 2198

o chiamate nell'esercito per un impiego a termine e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile possono elaborare determinati propri dati personali oppure spedire e ricevere messaggi e documenti. La necessaria base giuridica per garantire la protezione dei dati in questo sistema di informazione deve essere creata nella LSIM.

4.2

Coordinamento di compiti e finanze

Tra le modifiche proposte e gli oneri risultanti vi è un rapporto sostenibile ed equilibrato. Le nuove disposizioni possono essere attuate nelle strutture esistenti e nell'ambito dei crediti stanziati.

4.3

Attuazione

Le misure previste saranno poste in vigore il 1° gennaio 2023, fatta salva l'approvazione da parte delle Camere federali.

I presenti progetti devono essere concretizzati con l'adozione di disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza. Gli indirizzi di contenuto risultano dalle modifiche proposte e dal presente messaggio. Il Consiglio federale e il DDPS elaboreranno in anticipo e tempestivamente le necessarie disposizioni d'esecuzione in vista dell'entrata in vigore degli atti normativi, prevista per il 1° gennaio 2023, e le porranno in vigore alla stessa data.

5

Commento ai singoli articoli

5.1

Legge militare

Sostituzione di espressioni Il capoverso 1 sostituisce negli articoli 20 capoverso 1ter, 23 capoversi 1 e 3 e 27 capoverso 1bis la denominazione che era valida fino all'introduzione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito, ossia «Stato maggiore di condotta dell'esercito», con la designazione «Comando Operazioni», che è quella corretta dopo tale introduzione.

Il capoverso 2 introduce una correzione formale nel testo francese dell'articolo 99.

Art. 13 cpv. 1 lett. abis I reclutati che alla fine dell'anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute vanno prosciolti dall'esercito secondo l'articolo 49 capoverso 2. Anche dopo il proscioglimento dall'esercito essi continuano a rimanere soggetti all'obbligo di prestare servizio militare, all'obbligo di notificazione di cui agli articoli 25 e 27 nonché all'obbligo di pagare la tassa d'esenzione. Per queste persone l'obbligo di prestare servizio militare sussiste sino alla fine del dodicesimo anno dopo il prosciogli-

31 / 58

FF 2021 2198

mento dall'esercito. Con questo disciplinamento si intende procedere a un adeguamento riguardo ai limiti d'età per l'obbligo di notificazione e per l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione.

Art. 13 cpv. 1 lett. b Già riveduto in occasione dell'ultima revisione della LM31, l'articolo 13 capoverso 1 lettera b stabilisce i limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare e va corretto quanto alla parità di trattamento dei sottufficiali superiori e nel senso della parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo di prestare servizio militare.

Con le nuove disposizioni, i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furieri e gli aiutanti sottufficiali non incorporati nello stato maggiore di una Grande Unità saranno soggetti all'obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell'anno in cui compiono 36 anni, mentre tutti i sottufficiali superiori che sono incorporati nello stato maggiore di una Grande Unità lo saranno sino alla fine del 50° anno d'età. Aiutanti maggiori e aiutanti capi saranno soggetti all'obbligo di prestare servizio militare sino all'anno in cui compiono 50 anni, indipendentemente dalla loro incorporazione in uno stato maggiore.

Tali distinzioni sono necessarie affinché sia garantito che tutti i militari ottengano la possibilità di adempiere il totale obbligatorio dei propri giorni di servizio d'istruzione.

I sottufficiali superiori negli stati maggiori di Grandi Unità prestano meno giorni di servizio all'anno degli altri sottufficiali superiori, per cui necessitano di più tempo per adempiere l'obbligo di prestare servizio militare. Lo stesso vale anche per aiutanti di stato maggiore, aiutanti maggiori e aiutanti capi. In particolare, anche gli aiutanti capi che non sono incorporati in stati maggiori di Grandi Unità avranno la possibilità di raggiungere il grado di aiutante capo, per cui il corrispondente limite d'età è portato a 50 anni.

Art. 13 cpv. 2 lett. c In virtù dell'odierno disciplinamento (art. 13 cpv. 1 lett. c e d), gli ufficiali subalterni sono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare a 40 anni e i capitani a 42 anni. In futuro tali ufficiali potranno continuare a prestare servizio d'istruzione su base volontaria se vi è una necessità dell'esercito o se le loro funzioni non possono essere occupate da altri militari. Proprio gli ex
comandanti di unità, che prima di assumere la loro funzione hanno dovuto assolvere una lunga formazione, potranno così mettere più a lungo a disposizione dell'esercito le conoscenze acquisite e le esperienze maturate.

Art. 18 cpv. 1 lett. c­j Secondo l'attuale base legale, è possibile che i quadri militari che hanno ricevuto una formazione di sottufficiale superiore o di ufficiale siano esentati dall'obbligo di prestare servizio militare un giorno prima di un servizio di perfezionamento, o addirittura

31

FF 2014 5939

32 / 58

FF 2021 2198

durante tale servizio, qualora svolgano un'attività professionale definita all'articolo 18. Un'esenzione immediata secondo l'articolo 18 complica notevolmente la pianificazione in materia di personale delle Grandi Unità, che ha un orizzonte temporale pluriennale. Inoltre, nel caso di un'istruzione di quadro superiore si deve considerare anche il fattore costi/benefici. L'esercito investe molto tempo e denaro nell'istruzione dei quadri superiori, connessa a una corrispondente pianificazione delle nuove leve tra i quadri. I quadri superiori istruiti devono perciò adempiere il proprio obbligo di prestare servizio militare. I giorni di servizio da prestare sono disciplinati nelle pertinenti disposizioni esecutive.

Un'esenzione dal servizio è in certa misura in contraddizione con l'obbligo generale di prestare servizio militare. Perciò va gestita in modo restrittivo nell'interesse della parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo di prestare servizio militare. L'auspicata gestione restrittiva è perseguibile definendo quale presupposto unitario la professione esercitata a titolo principale. In particolare, definendo con precisione le professioni esercitate a titolo principale si intende impedire che impiegati a tempo parziale di determinati gruppi professionali possano essere esentati dall'obbligo di prestare servizio militare.

La professione è esercitata a titolo principale se la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare è occupata in un rapporto di lavoro su base contrattuale della durata di almeno un anno oppure di durata indeterminata e l'attività indispensabile equivale in media all'80 per cento di un posto di lavoro a tempo pieno (cfr. anche il messaggio dell'8 settembre 199332 a sostegno della legge federale sull'esercito e l'amministrazione militare e del decreto federale sull'organizzazione dell'esercito).

Nell'attuale versione dell'articolo 18 si presuppone che la professione sia esercitata a titolo principale soltanto nei servizi di salvataggio, nei servizi di polizia, nei corpi di pompieri e nei servizi di difesa. Di conseguenza, attualmente non valgono gli stessi presupposti per tutti i gruppi professionali elencati. Con gli adeguamenti non sarà più concessa l'esenzione dal servizio a tutti i gruppi professionali elencati che non adempiono il presupposto della
professione esercitata a titolo principale. Uniche eccezioni sono i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i vicecancellieri nonché gli ecclesiastici che non fanno parte dell'assistenza spirituale dell'esercito. Nel senso della parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo di prestare servizio militare, in futuro si applicheranno pertanto gli stessi presupposti per le esenzioni dal servizio per i gruppi professionali elencati nella lettera c. Le lettere d­j sono abrogate poiché i gruppi professionali attualmente menzionati in tale sede sono ora oggetto della lettera c numeri 2­8.

Art. 18 cpv. 2 Nell'ambito della presente revisione va colta l'opportunità di correggere i testi in lingua francese e italiana. Per quanto riguarda il testo francese relativo all'esenzione dal servizio, l'espressione «membres professionels» va sostituita con l'espressione «employés à plein temps», corrispondente al concetto di «Hauptberuflichkeit» utilizzato nel testo tedesco. Nel testo italiano l'espressione «altri membri professionisti» va pertanto precisata con l'espressione «altri membri professionisti a titolo principale».

32

FF 1993 IV 1

33 / 58

FF 2021 2198

Art. 18 cpv. 5 Anche per gli impiegati dei servizi della sicurezza aerea civile, l'esenzione dal servizio deve essere subordinata alla condizione di avere assolto la scuola reclute. L'esenzione è dunque possibile soltanto se si adempie questo criterio minimo. Con il previsto adeguamento di questo capoverso, aggiunto in occasione dell'ultima revisione, gli impiegati dei servizi di controllo del traffico aereo civili saranno equiparati agli altri gruppi professionali di cui al capoverso 1 lettera c numeri 1­7 nel senso della parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo di prestare servizio militare.

Art. 18 cpv. 6 Durante il corso di formazione ciber i militari assolvono una formazione altamente specialistica con la possibilità, una volta concluso il corso di formazione, di dare l'esame professionale di «Cyber Security Specialist con attestato professionale federale». Vi è il rischio che, in virtù delle loro conoscenze tecniche, i militari siano poi assunti dalle FFS, dalla Swisscom, da La Posta, dall'Amministrazione federale ecc. e con ciò, fondandosi sull'articolo 18, vengano esentati dall'obbligo di prestare servizio militare. L'esercito perde di conseguenza specialisti istruiti con oneri elevati, senza avere potuto beneficiare del suo investimento. L'introduzione del nuovo capoverso 6 risolverà questo problema. Le chiamate in servizio in caso di evento saranno effettuate sempre tenendo conto dei bisogni del settore ciber a livello svizzero, come già avviene in altri settori che richiedono un impiego considerevole di specialisti (p. es. nel servizio sanitario).

Art. 20 cpv. 1ter, terzo periodo La sostituzione di «Stato maggiore di condotta dell'esercito» con «Comando Operazioni» è già oggetto dell'indicazione generale all'inizio dell'atto modificatore. Nel testo in lingua tedesca la funzione di comandante di circondario è menzionata in modo più conforme alla parità di genere.

Art. 26

Obblighi particolari

In virtù di una sentenza del Tribunale militare di cassazione del 1° dicembre 2017, confermata in un'ulteriore sentenza del 23 novembre 2018, le convocazioni a una visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio secondo l'articolo 20 e le convocazioni all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone in conformità con l'articolo 113 non sono qualificate quali servizio d'istruzione o servizio di perfezionamento nel senso dell'articolo 41. Così, il fatto di non presentarsi non può neppure essere sanzionato in conformità con il Codice penale militare. Nell'articolo 26 si crea perciò una base legale affinché anche queste prestazioni di servizio particolari siano disciplinate correttamente quali convocazioni ufficiali.

Altrimenti anche in futuro, secondo il principio «nulla poena sine lege stricta», la giustizia militare dovrebbe negare l'attuabilità di siffatte convocazioni. Un analogo adeguamento andrà attuato anche nel Codice penale militare.

34 / 58

FF 2021 2198

Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b L'articolo 5 disciplina l'obbligo di notificazione delle persone con doppia cittadinanza esentate dall'obbligo di prestare servizio militare. L'obbligo di notificazione è definito nell'articolo 27, ma vengono menzionate esplicitamente soltanto le persone soggette all'obbligo di leva e quelle soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

Non sono elencate le persone con doppia cittadinanza non soggette all'obbligo di prestare servizio militare in conformità con l'articolo 5. Aggiungendo che sono interessate anche le persone con doppia cittadinanza non soggette all'obbligo di prestare servizio militare si rimuove questa mancanza di precisione.

Il capoverso 1 lettera b viene completato introducendo l'obbligo per le persone soggette all'obbligo di leva e per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare di comunicare spontaneamente anche il loro indirizzo e-mail e il numero di cellulare.

Art. 29

Sostentamento

L'attuale disposizione disciplina il sostentamento dei militari durante il servizio militare (soldo, sussistenza, alloggio e viaggi di servizio). Finora non era menzionato l'approvvigionamento mediante il servizio della posta da campo, introdotto ora nel nuovo capoverso 3. I capoversi 1 e 2 del disegno corrispondono al senso dell'attuale capoverso 1; il capoverso 4 del disegno riproduce testualmente l'attuale capoverso 2.

La posta da campo esiste da 130 anni e da circa un secolo dispone di basi legali a livello di ordinanza, senza che essa, e in particolare il principio della franchigia di porto per i militari, sia disciplinata a livello di legge. Partendo dal principio che l'intervento dello Stato deve avvenire in conformità con la legge, nella LM si inserisce ora per la posta da campo una base legale che stabilisce il principio della franchigia di porto.

Art. 31 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco) Nel testo tedesco, conformemente al senso che la scienza gli dà attualmente, il termine «seelsorgerische» è mutato in «seelsorgliche».

Art. 34a

Sanità militare

La sanità civile svizzera è organizzata secondo un approccio federalistico. Le competenze e i compiti sono disciplinati in misura preponderante con le leggi sulla sanità dei vari Cantoni. Secondo l'articolo 41 Cost., a complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno benefici delle cure necessarie alla sua salute. Al momento per la sanità militare non esiste una corrispondente base legale. Con la proposta modifica della LM, essa sarà creata con l'articolo 34a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'attuazione in un'ordinanza d'esecuzione. Si tratta in particolare di disciplinare in modo cogente anche per l'esercito l'esercizio della professione degli specialisti attivi nella sanità militare nonché la fornitura delle prestazioni secondo le prescrizioni regolamentari vigenti. La Confederazione garantisce in tal modo che sia assicurata l'assistenza medica alle persone soggette all'obbligo di leva, ai militari e a terzi designati dal Consiglio 35 / 58

FF 2021 2198

federale. Si sancisce in tal modo la posizione della sanità militare quale parte integrante del sistema sanitario svizzero.

Il Consiglio federale designa a livello di ordinanza i terzi a favore dei quali l'esercito o l'amministrazione militare garantiscono prestazioni mediche, farmaceutiche o sanitarie. Si considerano terzi in particolare gli uffici, gli impiegati dell'Amministrazione federale nonché i pazienti civili trattati nel quadro dell'istruzione e durante gli impieghi. Il Consiglio federale stabilisce inoltre le prestazioni da fornire in concreto per i terzi interessati in questo ambito (p. es. nei settori medicina del lavoro, medicina preventiva e consulenza medica).

Art. 35, rubrica e cpv. 1 Protezione contro le malattie gravi o trasmissibili Il Consiglio federale disciplinerà in un'ordinanza d'esecuzione i dettagli dell'attuazione delle misure volte a evitare la propagazione di malattie gravi e trasmissibili all'interno dell'esercito e dall'esercito al resto della popolazione nonché le relative competenze. Finora il Consiglio federale aveva il compito di ordinare misure immediate in questo senso. Tale ordinamento delle competenze è però in conflitto con la LEp e con la LFE e la sua attuazione risulta inadeguata, soprattutto in casi urgenti.

La LEp non stabilisce come le proprie disposizioni debbano essere attuate nell'esercito. Solo dal messaggio del 3 dicembre 201033 si desume che il medico in capo dell'esercito assolve i compiti di un medico cantonale e attua i provvedimenti di polizia sanitaria d'intesa con i medici cantonali interessati. Alla luce di ciò risulta evidente che le competenze in questione vadano assegnate al medico in capo dell'esercito in un'ordinanza d'esecuzione. La legislazione concernente le epizoozie si limita in ampia misura, per quanto riguarda le epizoozie nell'esercito, a rinviare all'ordinanza del 25 ottobre 195534 concernente le misure da prendere da parte dell'esercito contro le epidemie e le epizoozie.

Secondo gli articoli 31 e 40 LEp i Cantoni sono competenti per la prescrizione di provvedimenti nei confronti di singole persone (quarantena, isolamento, sorveglianza medica) e nei confronti della popolazione (vietare manifestazioni, l'accesso a determinati edifici ecc.). I Cantoni organizzano altresì il servizio cantonale e locale di polizia delle
epizoozie e sono responsabili, tranne che per alcune eccezioni, dell'esecuzione della legislazione concernente le epizoozie e di disporre le misure necessarie per lottare contro le epidemie (isolamento, quarantena, blocchi dei collegamenti e altri blocchi; art. 3 e 54 cpv. 1 LFE).

L'armonizzazione della sanità militare con la LEp, prescritta in questa sede, garantirà in futuro che tutte le misure siano coordinate tra loro sia in ambito civile che in ambito militare. In quest'ultimo ambito bisognerà tuttavia tenere adeguatamente conto, in funzione dell'adempimento dei compiti dell'esercito, delle peculiari circostanze militari.

33 34

FF 2011 283, in particolare 371 (commento all'art. 53).

RS 510.35

36 / 58

FF 2021 2198

Art. 38 (concerne solamente il testo francese) Nell'ambito della presente revisione si coglie l'occasione per correggere una vecchia locuzione nel testo francese. Nell'ambito del sistema del differimento del servizio, la locuzione «permutations de service» è sostituita da «déplacement de service», utilizzata in altre basi giuridiche, in particolare nelle disposizioni esecutive riguardanti il differimento del servizio.

Art. 42 cpv. 2 Il limite massimo del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione per i gradi di truppa (fatta eccezione per le reclute) dei militari in ferma continuata è corretto da 280 a 300 giorni di servizio. La correzione è stata apportata in virtù della decisione del Parlamento di ridurre soltanto a 245 giorni di servizio (e non, come previsto all'origine, a 225) il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione dei gradi di truppa dei militari che svolgono il corso di ripetizione, senza che fosse stato adeguato anche il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione per i militari in ferma continuata. L'adeguamento è conforme al disciplinamento attuale, che si è dimostrato valido e per ora è limitato sotto il profilo temporale al periodo transitorio dell'USEs.

Esso è inteso sancire durevolmente il rapporto del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione tra i modelli d'istruzione «corso di ripetizione» e «ferma continuata», previsto nel messaggio sull'USEs, a favore della parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo di prestare servizio militare. Il numero di giorni di servizio d'istruzione per i militari in ferma continuata si basa sulle necessità dell'esercito. Il maggior numero di giorni di servizio d'istruzione dei militari in ferma continuata rispetto ai militari che svolgono corsi di ripetizione deriva dal fatto che, per i primi, il servizio è prestato in un unico periodo.

Art. 48a cpv. 3 Sportivi di punta, allenatori, assistenti e funzionari possono, in quanto militari, utilizzare il servizio militare obbligatorio o volontario all'estero per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta. La relativa base legale generale è contenuta nell'articolo 16 capoverso 2 lettera c della legge federale del 17 giugno 201135 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo). L'ordinanza del 29 ottobre
200336 sullo sport militare precisa ulteriormente tale disposizione legale.

Questa modalità di prestare servizio militare all'estero per la promozione dello sport di punta è tuttavia molto particolare e, fatta eccezione per alcune formalità (copertura dell'assicurazione militare), ha poco in comune con un normale servizio militare. Se è vero che le persone interessate sono assicurate presso l'assicurazione militare, hanno diritto a soldo e indennità di perdita di guadagno e da un punto di vista formale stanno assolvendo il servizio militare, nella pratica il loro status è più assimilabile a quello dei civili. Ad esempio gli sportivi di punta e i loro accompagnatori agiscono in modo del tutto autonomo all'estero. Definiscono le loro attività nel quadro dello sviluppo 35 36

RS 415.0 RS 512.38

37 / 58

FF 2021 2198

del livello competitivo e delle gare senza alcun tipo di istruzioni o condizioni da parte dell'esercito, non sono vincolati all'andamento del servizio e non portano l'uniforme.

Di conseguenza non assolvono alcun compito dell'esercito secondo la Cost. e la LM.

Alla luce di ciò, alcune disposizioni della LM non si addicono a questo tipo di servizio militare. Un esempio è l'articolo 29 LM, secondo il quale i militari in servizio ricevono dallo Stato il soldo e la sussistenza. Secondo tale disposizione lo Stato provvede inoltre al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio. Sarebbe tuttavia inconcepibile pretendere che la Confederazione Svizzera paghi sussistenza, alloggio e viaggi di servizio in tutto il mondo agli sportivi di punta e ai loro accompagnatori nell'ambito dello sviluppo del livello competitivo e delle gare. Da sempre le persone in questione e terzi (p. es. federazioni sportive) si sono fatti carico di tutti i costi relativi ai soggiorni all'estero. Nell'interesse della certezza del diritto è tuttavia necessario stabilire disposizioni in merito a livello di legge e ordinanza.

Il Consiglio federale deve essere autorizzato a emanare, a livello di ordinanza, disposizioni particolari in tutti i casi in cui le disposizioni della LM non si addicono a questo tipo di servizio militare. Ciò si applica in particolare ai settori dell'equipaggiamento e del materiale (art. 105 segg. LM) e della responsabilità (art. 135 segg. LM).

Art. 48c

Istruzione e formazione continua di specialisti ciber

Per aumentare la qualità dell'istruzione tecnico-specialistica di militari alla funzione di ciberspecialisti, per sfruttare sinergie con terzi e attuare le richieste della SNPC 2.0, l'istruzione interna all'esercito è integrata da uno stage. Quest'ultimo si svolge in cooperazione con partner esterni e può essere inizializzato su richiesta dell'esercito. Grazie a questa cooperazione sarà possibile approfondire e ampliare le capacità acquisite, ciò che avrà a sua volta ripercussioni positive nell'esercito. Si tratta di ampliare l'istruzione di base, orientata alla pratica, dei partecipanti al corso di formazione ciber, consentendo un apprendimento al di fuori dell'esercito, nel quadro della rispettiva funzione, ma in un'altra organizzazione. Le persone istruite dall'esercito potranno in tal modo maturare prime esperienze pratiche in un contesto esterno. Dev'essere possibile anche l'insegnamento di contenuti didattici che nell'esercito hanno un'altra valenza rispetto alla vita civile. L'esperienza mostra che i talenti che svolgono il corso di formazione ciber si specializzano ulteriormente in ambito civile. In questo modo acquisiscono una competenza professionale di alto livello cui si può ricorrere in qualsiasi servizio fornito dalle forze armate. Grazie a questo alto livello di qualificazione professionale i militari possono assumere compiti di responsabilità già dopo una breve preparazione. La responsabilità logistica durante l'istruzione e la formazione continua esterne rimane all'esercito. Le convenzioni per garantire la qualità sono elaborate dalla BAC. Essa è responsabile anche della preparazione e della valutazione degli stage esterni. I partner per lo svolgimento di uno stage sono di preferenza autorità cantonali, gestori delle infrastrutture critiche e imprese svizzere attive nell'ambito TIC o ciber.

38 / 58

FF 2021 2198

Art. 48d

Mezzi militari a disposizione di attività civili o di attività fuori del servizio in Svizzera

Nell'adempiere i propri compiti, le autorità civili e le organizzazioni private possono giungere al limite delle proprie possibilità e necessitare del sostegno dell'esercito.

Questo sostegno può essere concesso a determinate condizioni. Con la revisione della LM per il 1° gennaio 2018 sono state introdotte le relative disposizioni dell'articolo 52. Sono state emanate le disposizioni d'esecuzione necessarie. Dalla prassi risulta tuttavia che l'appoggio può essere fornito non soltanto con formazioni in servizio d'istruzione, ma anche con militari nell'istruzione di base (p. es. la posa di ponti, la fissazione di pali, la costruzione di infrastrutture di legno, il trasporto di carichi pesanti, la demolizione di un edificio, la gestione di un posto di primo soccorso durante un evento pubblico). Queste prestazioni di appoggio costituiscono un valore aggiunto essenziale dell'istruzione di reparto delle reclute, che non si potrebbe garantire nella stessa misura nelle vicinanze di una piazza d'armi. I programmi di istruzione di scuole e corsi non vengono ostacolati in maniera sostanziale da questi impieghi, poiché le prestazioni di appoggio vengono fornite soltanto durante l'istruzione di reparto e non durante l'istruzione di base generale. Le reclute non vengono inoltre impiegate in occasione di eventi di importanza nazionale o internazionale, ma solo nel corso di attività pianificate nell'ambito dei programmi d'istruzione. Affinché ciò sia possibile, il contenuto dell'attuale articolo 52, che si trova nel capitolo «Servizi d'istruzione delle formazioni», sarà trasferito quasi integralmente nell'articolo 48d del capitolo «Disposizioni generali». L'attuale tenore dell'articolo sarà soltanto lievemente adeguato aggiungendo un nuovo capoverso 6. Il Consiglio federale potrà ora autorizzare, a favore di avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale (p. es.

grandi manifestazioni sportive nonché manifestazioni culturali), in via eccezionale e in misura ridotta, anche prestazioni d'appoggio che non presentano alcuna sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari. In assenza di una simile disposizione derogatoria, in futuro alcuni eventi di importanza nazionale o internazionale non potrebbero più essere appoggiati secondo le modalità usuali. Questo pregiudicherebbe
l'organizzazione di tali eventi, ciò che non sarebbe nell'interesse della Svizzera.

Art. 52 Per lo spostamento dei contenuti di questo articolo e per la sua abrogazione vedi il commento all'articolo 48d.

Art. 63 cpv. 5 Con la revisione del capoverso 5 anche i militari che non dispongono più di giorni di servizio d'istruzione e che non hanno conseguito i risultati minimi richiesti per il tiro obbligatorio fuori del servizio possono essere richiamati per un corso di tiro. In virtù della parità di trattamento questo cosiddetto corso di tiro per ritardatari è senza soldo per tutti i militari, come già oggi il corso di tiro per ritardatari nel caso delle persone che non hanno assolto l'obbligo di tiro pur essendovi soggette.

39 / 58

FF 2021 2198

Titolo prima dell'art. 65 Il titolo quinto concerne attualmente l'impiego dell'esercito e i poteri di polizia ad esso conferiti. A livello di sistematica della legge, le disposizioni sui poteri di polizia dell'esercito devono essere disciplinati in un titolo a sé stante (titolo 5a). In questo modo si chiarisce che i poteri di polizia sussistono anche al di fuori di un impiego dell'esercito.

Art. 70 cpv. 1 lett. c In conformità con l'articolo 70 capoverso 1, spetta al Consiglio federale la competenza di chiamare in servizio i militari per impieghi di aiuto in caso di catastrofe all'estero e di assegnarli alle autorità civili. A causa dell'urgenza degli impieghi, negli ultimi tempi ciò ha richiesto più volte decisioni del Consiglio federale mediante circolazione degli atti. Al DDPS sarà ora attribuita la competenza di autorizzare autonomamente, su richiesta del DFAE, gli impieghi di soccorso urgenti di piccoli distaccamenti dell'esercito non armati. Ciò significa che gli impieghi politicamente non problematici possono essere autorizzati tempestivamente e che il Consiglio federale è sgravato da questi affari. Il DDPS informerà immediatamente il Consiglio federale sugli impieghi autorizzati.

Art. 72

Obblighi di Cantoni, Comuni e privati

Le necessità in materia di politica di sicurezza esigono che ampie parti dell'esercito possano essere chiamate in servizio rapidamente. Nell'articolo 79 e nell'ordinanza d'esecuzione fondata su di esso sono disciplinati gli obblighi di Cantoni, Comuni e privati nel caso di un servizio attivo. Anche nel caso di un servizio d'appoggio a favore delle autorità civili, nell'ambito del nuovo sistema di prontezza devono essere prescritti determinati obblighi e compiti per i Cantoni e i Comuni. La lacuna legislativa esistente al riguardo sarà colmata con il nuovo articolo 72.

Titolo prima dell'art. 92 Il Titolo quinto concerne oggi l'impiego dell'esercito e i poteri di polizia di cui dispone l'esercito e che sono disciplinati in modo esaustivo nel Capitolo 5 del suddetto titolo.

Nella sistematica della legge, occorre disciplinare le disposizioni sull'impiego dell'esercito in un proprio titolo (Titolo quinto) e i poteri di polizia della truppa in servizio e degli impiegati armati dell'amministrazione militare della Confederazione in un nuovo Titolo quinto a. In tal modo si chiarisce che i poteri di polizia sussistono anche al di fuori di un impiego dell'esercito.

Art. 92

Principi

In questo articolo, dotato di una nuova struttura, è stabilito per principio quali poteri di polizia spettano alla truppa nel servizio d'istruzione e nell'impiego e quando è ammesso l'impiego delle armi. Vengono precisati i poteri di polizia dei militari in servizio. Attraverso la concretizzazione potranno inoltre essere colmate anche lacune tra i 40 / 58

FF 2021 2198

provvedimenti di polizia di sicurezza esistenti. Infine si procede a una chiarificazione linguistica così da permettere una distinzione dai provvedimenti di polizia giudiziaria.

Per il servizio di appoggio in Svizzera, per il mantenimento di competenze e per l'aiuto spontaneo a organi di polizia civili o al Corpo delle guardie di confine, i militari in servizio sono soggetti alla LCoe. Per i restanti servizi d'istruzione e gli impieghi dell'esercito in Svizzera e all'estero valgono per la truppa i poteri di polizia della LM nonché dell'ordinanza d'esecuzione. Del rimanente, i poteri di polizia devono spettare anche ai collaboratori civili dell'amministrazione militare della Confederazione se nell'adempimento dei propri compiti a favore o in luogo dell'esercito sono esposti a un pericolo elevato. Gli aspetti principali per loro sono l'autoprotezione (legittima difesa) o la protezione di terzi minacciati direttamente (aiuto alla legittima difesa) nonché l'adempimento del compito in base alla situazione (p. es. la protezione di materiale dell'esercito come munizioni, materiale esplosivo e mezzi di condotta oppure infrastrutture dell'esercito sensibili), per quanto lo giustifichino i beni giuridici interessati. Il nuovo potere previsto include perciò anche l'uso delle armi, il che presuppone che tali collaboratori civili possano essere armati. Nello svolgere il proprio lavoro potrebbero essere esposti a minacce rivolte contro la loro persona, contro altri collaboratori, contro persone di supporto civili (p. es. il personale di servizio di sistemi di sicurezza e di sorveglianza) o impianti. L'assoggettamento degli impiegati armati dell'amministrazione militare alla LCoe permette di rispondere alla necessità di delimitare chiaramente i settori di compiti e le competenze che vengono loro attribuiti. A tal fine si rinvia inoltre alla regolamentazione dei compiti a livello di ordinanza che sarà emanata dal Consiglio federale.

La disposizione secondo cui il Consiglio federale disciplina i dettagli a livello di ordinanza è, per coerenza, estesa alla cerchia dei collaboratori civili e ai loro rispettivi compiti.

Titolo prima dell'art. 96 Il capitolo 2 descrive e disciplina le tecnologie militari dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Art. 96 I mezzi informatici costituiscono una base fondamentale
per l'adempimento dei compiti dell'esercito a tutti i livelli di condotta. I TIC impiegati a tal fine comprendono tutte le installazioni, i sistemi d'armamento con una componente TIC e i sistemi TIC.

L'appartenenza dei sistemi alle TIC militari risulta unicamente dal loro scopo. In proposito non è rilevante se i sistemi vengono utilizzati e gestiti da personale dell'amministrazione militare o da militari. Determinanti sono al contrario l'utilizzo e la gestione di questi sistemi rilevanti per l'impiego ai fini dell'adempimento dei compiti dell'esercito. Ne fanno ad esempio parte sistemi d'armamento, di condotta, di simulazione, di comunicazione, di dati, di comando a distanza, di osservazione, di posizionamento, di localizzazione, di sensori o di informazione funzionanti senza o con filo. Il concetto di trattamento dei dati utilizzato nella disposizione comprende ogni forma di interazione con informazioni, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, in

41 / 58

FF 2021 2198

particolare azioni mediante le quali si allestiscono, utilizzano, trattano, copiano, rendono accessibili, comunicano, trasmettono, recepiscono, conservano, archiviano e distruggono dati.

Affinché l'esercito sia in grado di adempiere i propri compiti e mandati in ogni circostanza e, in particolare, di impiegare i propri mezzi, deve potere allestire, proteggere, gestire e utilizzare le TIC resilienti e indipendenti necessarie a questo scopo in ogni momento e in ogni situazione. Ciò comprende l'intero ciclo di vita delle TIC. L'esercito utilizza le proprie tecnologie dell'informazione e della comunicazione per l'istruzione, le esercitazioni e l'impiego.

Le TIC militari costituiscono un elemento chiave dell'adempimento dei compiti dell'esercito. È pertanto fondamentale che l'amministrazione militare e l'esercito ne garantiscano la protezione e la gestione. Solo in questo modo è possibile assicurare un impiego adatto alla situazione e funzionale al compito. L'esercito deve potere emanare prescrizioni in merito. Queste comprendono anche i compiti, le competenze e le responsabilità per l'allestimento, la gestione e l'utilizzo delle TIC nel corso del loro intero ciclo di vita.

Perché l'esercito e l'amministrazione militare possano garantire la gestione e la protezione delle proprie TIC in tutte le circostanze è importante la collaborazione con autorità civili e terzi. È così ad esempio possibile scambiare conoscenze tecniche su punti deboli rilevanti dal punto di vista della sicurezza o su nuove strategie e nuovi strumenti per condurre attacchi. In questo modo l'esercito può farsi carico in maniera più coerente del proprio ruolo nel quadro della strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi. A causa dei requisiti di sicurezza e protezione dei produttori e delle nazioni produttrici la possibilità di collaborare è spesso una premessa per l'acquisizione e il mantenimento del valore di armamenti. Vengono inoltre create le basi per l'utilizzo delle TIC militari da parte di terzi. Ciò include tra l'altro la collaborazione con forze armate straniere, ad esempio nell'ambito del promovimento della pace o di esercitazioni, e in particolare con partner civili all'interno della Rete integrata Svizzera per la sicurezza. Nel caso in cui prestazioni TIC siano prestate a beneficio
dell'amministrazione o di partner civili nell'ambito di un servizio standard, si applicano le direttive delle organizzazioni degli utenti corrispondenti.

Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione in proposito sulla base dell'articolo 150 capoverso 1 LM, per definire le relative competenze e responsabilità.

Può inoltre delegare questa competenza al DDPS.

Art. 99 cpv. 1, secondo periodo Conformemente all'articolo 99, il SIEs ha il compito di raccogliere e valutare informazioni concernenti l'estero rilevanti per l'esercito, segnatamente sotto il profilo della difesa nazionale, del servizio di promovimento della pace e del servizio d'appoggio all'estero.

Attualmente gli impieghi dell'esercito hanno luogo principalmente in Svizzera, nell'ambito di impieghi di sicurezza sussidiari nel servizio d'appoggio. Anche per questa forma di impieghi l'esercito deve poter contare su informazioni riguardanti una possibile controparte (quadro della situazione attuale). In particolare, se ne deve poter dedurre la minaccia per la truppa nell'adempimento dei propri compiti a favore delle 42 / 58

FF 2021 2198

autorità civili e nell'ambito dell'impiego. All'origine, in seguito all'affare delle schedature il legislatore voleva una rigorosa separazione tra gli impieghi del SIEs all'estero e quelli del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) in Svizzera. Negli ultimi anni sono diventati tuttavia sempre più importanti gli impieghi di sicurezza sussidiari dell'esercito in Svizzera. A rigore, il vigente articolo 99 non consente al SIEs di dare il suo appoggio al SIC in occasione di siffatti impieghi.

Nella collaborazione con l'autorità civile competente, che può essere il SIC in correlazione con l'articolo 11 della legge federale del 25 settembre 201537 sulle attività informative oppure un organo di condotta cantonale nel caso di una catastrofe ambientale, deve essere consentito lo scambio di informazioni rilevanti per l'impiego.

L'O-SIEs già lo prevede e la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) ha confermato una raccomandazione dell'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) che invita a fare in modo che, in occasione della prossima revisione, la LM sia adeguata conformemente all'odierno disciplinamento nell'O-SIEs.

Art. 104 cpv. 1, secondo periodo Fino al 31 dicembre 2017, per la loro futura funzione gli ufficiali specialisti assolvevano un corso di formazione tecnica (Cfo tecn) che trasmetteva loro le conoscenze specialistiche militari per esercitare la propria funzione (p. es. Cfo tecn comunicazione per ufficiali stampa e informazione). La maggior parte dei Cfo tecn è stata integrata nei corsi di formazione alla condotta (Cfo cond). I Cfo tecn non sono dunque più corsi di formazione separati. Per l'esercizio della loro funzione gli ufficiali specialisti necessitano tuttavia di conoscenze specialistiche militari. Di conseguenza, per gli ufficiali specialisti deve essere nuovamente previsto il compimento di un servizio d'istruzione idoneo.

Art. 113 cpv. 7 Nel capoverso 7 sono ora accolti quali persone autorizzate a comunicare i gruppi professionali dei cappellani, degli assistenti sociali nonché dei membri dei servizi d'assistenza dell'esercito. Liberate dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale, queste persone sono ora autorizzate a comunicare ai servizi competenti del DDPS segni, indizi o sospetti di una minaccia con l'arma
personale o di un abuso della stessa.

Ai servizi d'assistenza dell'esercito appartengono l'Assistenza spirituale dell'esercito, il Servizio psicopedagogico dell'esercito e il Servizio sociale dell'esercito. Questi tre servizi sono a disposizione dei militari durante il servizio di truppa, tanto nell'istruzione quanto nell'impiego, quali interlocutori nell'ambito di tutti i compiti dell'esercito. In virtù dei loro compiti, le persone menzionate sono in strettissimo contatto con i militari.

37

RS 121

43 / 58

FF 2021 2198

Art. 114 cpv. 4 La relativa ordinanza del DDPS sull'equipaggiamento personale dei militari è abrogata dal 1° gennaio 201938. Da allora le deroghe previste per l'uso dell'equipaggiamento personale per scopi privati sono disciplinate nell'ordinanza del 21 novembre 201839 sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM).

Art. 121 (concerne soltanto il testo tedesco) Nel testo tedesco, le funzioni disciplinate in questo articolo sono formulate in modo più conforme alla parità di genere.

Art. 128a cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese) Nel testo francese, l'espressione «procédure d'approbation des plans» è sostituita con l'espressione più precisa «approbation des plans».

Art. 149

Ordinanze dell'Assemblea federale

In seguito alla revisione dell'articolo 29 occorre rinviare al nuovo capoverso 4 di quest'ultimo.

Codice penale militare Art. 81 cpv. 1 lett. abis, 82 cpv. 1 lett. abis e 83 cpv. 1 lett. abis Nel nuovo articolo 26 LM sono precisati gli obblighi particolari delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare (cfr. commento all'art. 26 LM). Affinché chi non vi ottempera possa essere sanzionato, queste convocazioni ufficiali devono essere inserite anche nel Codice penale militare. Si tratta di convocazioni per l'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o per la visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio.

Le modifiche delle frasi introduttive del testo francese corrispondono a meri adeguamenti linguistici in funzione dei tempi verbali attualmente usuali (presente anziché futuro).

Art. 185

Prescrizione dell'esecuzione

Nell'articolo di nuova formulazione vengono stabiliti per semplicità unicamente i principi della prescrizione dell'esecuzione assoluta. Le multe disciplinari cadono in prescrizione tre anni e le altre pene disciplinari 12 mesi dopo che la decisione che infligge la multa o la pena è passata in giudicato.

Art. 189 cpv. 5 In base al principio della proporzionalità delle misure statali, le multe disciplinari dovrebbero essere commutate in arresti solo se non sono disponibili altre misure più 38 39

RU 2018 4639 RS 514.10

44 / 58

FF 2021 2198

lievi. Per analogia con gli articoli 29 e 30 CPM, una multa disciplinare sarà quindi commutata in arresti solo qualora questa non possa essere riscossa in via esecutiva.

Secondo l'articolo 68 capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 188940 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) le spese d'esecuzione sono a carico del debitore. Ciò non è in contraddizione con gli articoli 203 capoverso 5 e 208 capoverso 5 CPM secondo i quali il procedimento disciplinare e la procedura di reclamo sono gratuiti. Le procedure in sé continuano a essere gratuite; occorrerà pagare solo la procedura d'esecuzione supplementare per debiti dovuta al ritardo o al mancato pagamento. Allo stesso tempo il pagamento della multa disciplinare deve essere possibile anche dopo la decisione di commutazione, in modo da avere ancora una possibilità di evitare la dispendiosa esecuzione degli arresti, spesso sproporzionata rispetto all'importo della multa disciplinare.

Art. 192 cpv. 4 A causa della riduzione delle piazze d'armi prevista dall'USEs alcuni Cantoni non dispongono più di un numero sufficiente di locali adeguati per l'esecuzione degli arresti fuori del servizio, per la quale secondo l'articolo 192 capoverso 1 CPM è competente il Cantone di domicilio. Di conseguenza si rischia che sempre più pene degli arresti cadano in prescrizione, creando una disparità di trattamento dei militari oggetto di una misura disciplinare a seconda del loro luogo di domicilio. Così facendo si minerebbe il sistema delle norme disciplinari fuori del servizio, andando contro l'interesse sia dei Cantoni che della Confederazione. Occorre quindi creare la possibilità giuridica per l'amministrazione militare e per l'esercito di fornire aiuto ai Cantoni che ne fanno richiesta in caso di simili difficoltà d'esecuzione. Devono in particolare essere messi a disposizione locali per arresti in edifici della Confederazione e le persone oggetto di arresti devono poter essere prese in consegna da militari che stanno già prestando servizio sul posto (p. es. la guardia di una truppa). I dettagli concreti riguardanti le prestazioni e le modalità procedurali saranno stabilite in una convenzione sulle prestazioni.

Procedura penale militare Art. 62, secondo periodo Il comando della polizia militare è costituito da elementi professionisti e di milizia.

Tale struttura,
oltre a garantire i servizi di polizia di base, permette alla polizia militare di disporre di una polizia giudiziaria e di una polizia della circolazione, al fine di fornire tutti i servizi di polizia di sicurezza, giudiziaria e della circolazione a livello nazionale e anche all'estero laddove sono impiegate persone soggette al diritto penale militare.

La presente modifica dà la possibilità al giudice istruttore militare di assegnare compiti di polizia giudiziaria alla polizia militare. Di conseguenza i corpi di polizia civili vengono sgravati da tali prestazioni a favore della giustizia militare. Con questo mo-

40

RS 281.1

45 / 58

FF 2021 2198

dus operandi, il magistrato dispone di agenti della polizia militare che hanno familiarità con l'ambito militare e le sue peculiarità, ciò che migliora considerevolmente i tempi d'esecuzione.

L'adeguamento proposto non pregiudica in alcun modo la possibilità per la giustizia militare di fare ricorso direttamente ai corpi di polizia civile dei Cantoni e della Confederazione, in caso di necessità, per l'esecuzione di compiti di polizia giudiziaria.

Legge sul casellario giudiziale Art. 59 cpv. 1 lett. e L'UFG gestisce il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, che contiene dati sulle sentenze penali e sui procedimenti penali pendenti. Questa banca dati sarà sostituita da una nuova struttura globale prevedibilmente all'inizio del 2023. Per tale data entrerà in vigore anche la nuova LCaGi. Una modifica dell'attuale banca dati del casellario giudiziale prima del 2023 comporterebbe costi elevati e ritarderebbe la messa in esercizio del nuovo VOSTRA. Per questo motivo si propone di seguito una modifica della LCaGi realizzabile in modo poco dispendioso nell'ambito della sostituzione di VOSTRA già programmata.

In virtù dell'articolo 59 LCaGi, il servizio della Confederazione competente per il casellario comunica costantemente all'Aggruppamento Difesa i nuovi dati registrati in VOSTRA relativi a persone soggette all'obbligo di leva, a militari e a persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile e concernenti sentenze penali emanate a causa di un crimine o di un delitto, misure privative della libertà nonché decisioni di insuccesso di un periodo di prova.

Secondo l'articolo 46 lettera i LCaGi l'Aggruppamento Difesa può consultare online, e dunque anche utilizzare, i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.

Tuttavia, attualmente il servizio che gestisce il casellario giudiziale non sottostà a un obbligo di notificazione attivo per i procedimenti penali pendenti e non è tenuto a comunicare in merito di propria iniziativa (proattivamente), così che nella maggior parte dei casi l'Aggruppamento Difesa non ne viene a conoscenza. Per essere costantemente informato sui procedimenti penali in corso, quest'ultimo dovrebbe ripetere regolarmente le consultazioni online. Ciò non è realizzabile con un onere ragionevole per tutto il personale dell'esercito. Per contro, una
comunicazione proattiva consentirà un'elaborazione più mirata.

Secondo l'articolo 59 capoverso 2 LCaGi il casellario menzionato serve all'Aggruppamento Difesa per l'esame di una decisione di non reclutamento o di un'ammissione al reclutamento, di un'esclusione dall'esercito o di una riammissione nell'esercito, di una degradazione o dell'idoneità a una promozione o a una nomina e per l'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale. Tutti questi compiti possono essere adempiuti correttamente soltanto se all'Aggruppamento Difesa sono notificati anche i procedimenti penali in sospeso. A tale scopo, ora nell'articolo 59 capoverso 1 lettera e LCaGi sarà creata una base legale. Estendendo l'obbligo di notificazione alla notifica proattiva dei procedimenti penali pendenti si garantisce che, dopo avere preso conoscenza e avere proceduto a una valutazione del rischio, l'Aggruppamento Difesa possa adottare più rapidamente di quanto avveniva finora provvedimenti cautelari.

46 / 58

FF 2021 2198

Legge federale sui sistemi d'informazione militari Sezione 1a: art. 17a­17f (Sistema di informazione Manager dei servizi, DIM) Il libretto di servizio (LS) e il libretto delle prestazioni militari (LPM) servono come prova dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare nell'esercito e dell'obbligo di prestare servizio di protezione nella protezione civile. In futuro saranno sostituiti dal sistema di informazione Manager dei servizi (DIM). Oggi diversi dati del LS e del LPM vengono rilevati anche in sistemi digitali che rappresentano spesso soluzioni isolate. Si creano così diverse ridondanze a livello di dati e funzioni, perché le informazioni raccolte in maniera digitale vengono spesso registrate in aggiunta ai dati rilevati manualmente per scritto. Ciò causa un onere amministrativo elevato nell'amministrazione e nella truppa che si intende evitare.

L'introduzione degli articoli 17a­17f ha lo scopo di creare una base giuridica per il DIM, che verrà gestito dall'Aggruppamento Difesa. Grazie a questo sistema di informazione le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, comprese le persone soggette all'obbligo di leva, il personale previsto per il promovimento della pace, i civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile possono consultare e aggiornare elettronicamente i propri dati (come l'indirizzo email o il numero di telefono) nonché allestirne estratti (art. 17b lett. a). Inoltre le persone interessate possono trasmettere elettronicamente propri dati, domande, richieste e iscrizioni e ordinazioni di materiale alle unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandi militari, ai comandanti della protezione civile o a terzi (p. es. nel caso di sondaggi a scopo di ricerca) nonché inviare informazioni e documenti e riceverli (art. 17b lett. b). È inoltre previsto che possano partecipare a sondaggi (p. es. a scopi scientifici secondo l'art. 146a LM) per via elettronica (art. 17b lett. c).

I dati devono potere essere acquisiti presso la persona interessata o il suo rappresentante legale (art. 17d lett. a) nonché in maniera permanente mediante procedura di richiamo o automaticamente tramite un'interfaccia dai sistemi
di informazione menzionati nell'articolo 17d lettera b, in modo che le persone interessate possano accedere in ogni momento rapidamente e semplicemente ai dati. I dati del DIM sono conservati per cinque anni al massimo dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile o dalla conclusione dell'impiego, del periodo di assistenza o del ricorso a terzi (art. 17f).

Art. 27 (Raccolta dei dati) e 28 cpv. 2 lett. a Queste modifiche riguardano il Sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA). Le persone ad esempio non più coscienti, non in grado di giudicare o non reperibili non possono ovviamente più dare il loro consenso in merito alla comunicazione dei loro dati sanitari. In questi casi di emergenza è indispensabile che i dati medici necessari all'esame, al trattamento e all'assistenza medici siano scambiati il più rapidamente possibile tra sistema sanitario militare e sistema sanitario civile. La sanità militare da un canto e le istituzioni mediche (di diritto pubblico e privato) nonché i medici della sanità civile dall'altro gestiscono infatti sistemi di dati e sistemi d'informazione distinti. Solo attraverso un rapido scambio di dati è possibile in caso 47 / 58

FF 2021 2198

di emergenza adempiere l'obbligo di assistenza medica e garantire un trattamento medico di alto livello nell'arco dell'intera catena del trattamento.

A causa del riferimento alla salute, i dati medici oggetto dello scambio di informazioni sono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c numero 2 della legge federale del 19 giugno 199241 sulla protezione dei dati (LPD). Il loro trattamento, vale a dire in particolare la loro raccolta e la loro comunicazione (cfr.

art. 3 lett. e LPD), in conformità con l'articolo 17 LPD necessita di una base legale in una legge in senso formale. Essa sarà creata nella LSIM integrando le disposizioni sul MEDISA (art. 27 lett. f e 28 cpv. 2 lett. a).

Legge federale sulla navigazione aerea Art. 3 cpv. 1, 2 e 2bis Sinora erano competenti per la vigilanza nell'ambito dell'aviazione militare le Forze aeree. In futuro sarà competente per tale ambito un'apposita autorità dell'aviazione militare, da costituire in seno all'Aggruppamento Difesa: l'Autorità dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA). L'articolo 3 LNA deve pertanto essere precisato. La vigilanza sull'aviazione civile viene garantita come finora dall'UFAC.

L'UFAC assicura inoltre la vigilanza per gli aeromobili di Stato che non rientrano nella sfera di competenza della MAA. Ne fanno parte gli aeromobili di Stato della polizia e della dogana (cfr. art. 2 dell'ordinanza del 14 novembre 197342 sulla navigazione aerea). Di competenza dell'UFAC è inoltre anche la vigilanza sull'impiego di esercizi privati di aviazione per il servizio di salvataggio o per il sostegno della polizia, dei pompieri e di servizi simili. La MAA garantisce la vigilanza oltre che dell'aviazione militare anche degli aeromobili di Stato nel quadro dei compiti dell'esercito previsti dalla legge. Ne fanno parte voli a beneficio del Corpo delle guardie di confine e dei corpi di polizia cantonali, il Servizio di trasporto aereo della Confederazione, trasporti di truppa e voli di approvvigionamento a favore di impieghi nell'ambito del promovimento della pace, anche quando a questo scopo vengono impiegati aeromobili di esercizi privati, il servizio di volo di Armasuisse e i voli per misurazioni dell'Ufficio federale di topografia.

Viste le numerose interfacce e i numerosi quesiti di delimitazione
delle competenze tra l'aviazione civile e militare non si potrà prescindere da accordi tra la MAA e l'UFAC. Ciononostante, nell'ambito dell'emanazione delle disposizioni esecutive occorrerà accertarsi di definire in modo chiaro le competenze e le prescrizioni da applicare relativamente alle interfacce tra l'aviazione civile e militare.

41

42

RS 235.1. A partire dall'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (FF 2020 6695), per quanto concerne la definizione dei dati personali degni di particolare protezione e i requisiti che deve soddisfare la base giuridica che ne disciplina il trattamento si applicano, rispettivamente, gli articoli 5 lettera c e 34 capoverso 2 lettera a.

RS 748.01

48 / 58

FF 2021 2198

Art. 23 cpv. 1 L'obbligo di annuncio riguarda ora solo gli infortuni e gli incidenti gravi nel settore dell'aviazione civile. Per l'aviazione militare gli annunci si effettuano presso il servizio competente della MAA.

Art. 25, titolo marginale e cpv. 1 In qualità di commissione d'inchiesta il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) è competente per eseguire le inchieste che riguardano l'aviazione civile, il che rispecchia già la prassi attuale.

Art. 26b

Commissione d'inchiesta per l'aviazione militare

Secondo l'articolo 24 LNA, per ogni infortunio e incidente grave nel settore dell'aviazione è aperta un'inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo svolgimento e le cause.

L'inchiesta serve a prevenire il ripetersi di infortuni analoghi. Essa non verte invece sulla determinazione della colpa e della responsabilità. Per svolgere le inchieste sulla sicurezza nell'aviazione civile, il Consiglio federale fa capo al SISI, il quale indaga su infortuni e incidenti gravi in modo indipendente dalle autorità amministrative. Secondo la normativa vigente la competenza del SISI riguarda unicamente l'aviazione civile. Nel caso in cui aeromobili militari svizzeri siano coinvolti in un evento, è necessario garantire una stretta collaborazione tra le autorità. Per quanto concerne l'aviazione militare, con la creazione della MAA l'attuale servizio specialistico delle Forze aeree preposto alle indagini sarà trasferito, senza variazione dei posti di lavoro, all'interno del Servizio d'inchiesta sulla sicurezza dell'aviazione militare (Defence Aviation Safety Investigation Board, DASIB). Presso la MAA va istituito un servizio d'inchiesta indipendente analogo al SISI per le inchieste sulla sicurezza concernenti aeromobili militari. Il DASIB e i suoi membri saranno aggregati alla MAA sul piano amministrativo, ma nella loro attività non saranno vincolati a istruzioni. Nell'ambito delle inchieste e dal punto di vista tecnico, il DASIB agirà separatamente e in modo indipendente dalla giustizia militare. A complemento delle inchieste penali, il nuovo servizio investigherà sugli aspetti della sicurezza a scopo di prevenzione. In tale compito la giustizia militare e il DASIB coordineranno le loro attività, ma ciascuno effettuerà le proprie analisi e presenterà i propri rapporti in modo autonomo.

Il DASIB sarà responsabile delle inchieste sulla sicurezza (Safety Investigation) per gli eventi imprevisti con aeromobili militari svizzeri ed esteri in Svizzera e aeromobili militari svizzeri all'estero. Le inchieste sulla sicurezza sono condotte in modo indipendente dalle autorità gerarchiche, amministrative e di vigilanza. Negli affari che riguardano incidenti aerei ed eventi imprevisti, l'investigatore incaricato (Investigator in Charge, IIC) fa rapporto direttamente al capo del DDPS. Le inchieste sulla sicurezza sono condotte
esclusivamente per migliorare la sicurezza e prevenire incidenti ed eventi imprevisti; il DASIB può indirizzare alla MAA, all'UFAC o a organizzazioni assoggettate raccomandazioni sul modo di migliorare la sicurezza aeronautica in Svizzera. I risultati delle inchieste sulla sicurezza non sono utilizzabili per la valutazione penale della fattispecie.

Per eventi imprevisti si intendono infortuni e incidenti nel servizio di volo militare e nel paracadutismo militare. Per infortunio nel servizio di volo si intende un episodio 49 / 58

FF 2021 2198

in rapporto con un aeromobile in funzione (compresi droni e paracaduti) che ha causato la morte di persone civili o militari o provocato loro lesioni gravi o gravi danni materiali (art. 102 cpv. 2 PPM); per incidente si intende qualsiasi avvenimento in rapporto con un aeromobile in funzione (compresi droni e paracaduti) e che ha rischiato di provocare un incidente aeronautico.

Art. 40 cpv. 1 e 40abis cpv. 4 In virtù dell'articolo 40abis capoverso 1 LNA, all'articolo 6 dell'ordinanza del 18 dicembre 199543 concernente il servizio della sicurezza aerea il Consiglio federale ha delegato il compito di garantire la sicurezza aerea civile e militare alla società anonima Skyguide. Secondo l'articolo 40abis capoverso 4 LNA, l'UFAC esercita la vigilanza su Skyguide, ma soltanto per quanto riguarda la sicurezza aerea civile. Occorre quindi prevedere chiaramente nella legge che la sicurezza aerea civile sia sottoposta alla vigilanza dell'UFAC e quella militare alla vigilanza della MAA.

Negli ambiti in cui il servizio di sicurezza aerea militare serve sia il traffico civile che quello militare, il Consiglio federale definirà chiaramente le interfacce e disciplinerà le competenze. Può farlo in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LNA, secondo il quale il Consiglio federale disciplina il servizio della sicurezza aerea civile e militare.

Art. 55a

Matricola degli aeromobili militari

Come i veicoli stradali, anche gli aeromobili militari devono essere ammessi alla circolazione e immatricolati. Gli aeromobili militari sottostanno alla sovranità dello Stato in cui sono immatricolati. L'ammissione alla circolazione serve a garantire che un aeromobile militare soddisfi i requisiti tecnici ma anche altre prescrizioni di legge.

Gli aeromobili militari gestiti dalla Svizzera sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili militari. Prima di essere registrato nella matricola, l'aeromobile deve superare un esame tecnico.

Art. 60 cpv. 1, frase introduttiva La frase introduttiva del capoverso 1 è integrata con l'aggiunta della MAA. Come nell'aviazione civile, le persone che svolgono attività direttamente legate alla sicurezza necessitano a tale scopo di un'autorizzazione specifica. La disposizione riguarda il personale del servizio di volo (p. es. i piloti), il personale addetto alla manutenzione e i controllori del traffico aereo. Oltre ad avere un impatto positivo sulla sicurezza, essa uguaglia l'attrattiva di queste professioni in ambito militare a quella delle stesse professioni esercitate nell'aviazione civile.

Per garantire il rispetto degli standard di qualità nell'istruzione, le organizzazioni che partecipano alla formazione del personale titolare di una licenza e i relativi programmi di formazione sono sottoposti a vigilanza.

43

RS 748.132.1

50 / 58

FF 2021 2198

Il termine generico «licenze» comprende licenze e permessi analogamente alla normativa dell'ordinanza del DATEC del 14 gennaio 202144 concernente le licenze e le abilitazioni del personale aeronavigante che non sono disciplinate a livello europeo.

In base all'accordo del 1° aprile 2020 tra lo Stato maggiore dell'esercito e l'UFAC riguardo alle attività di vigilanza nell'ambito dei servizi della sicurezza aerea, per i controllori della sicurezza aerea attivi sia nella sicurezza aera civile sia nella sicurezza aerea militare viene rilasciata un'unica licenza. La MAA verifica in proposito che siano soddisfatte le condizioni per il rilascio delle licenze per attività della sicurezza aerea in ambito militare e comunica i risultati all'UFAC. Quest'ultimo rilascia in seguito, dopo avere verificato i requisiti nell'ambito civile, la licenza valida per entrambi i settori. Nel caso delle licenze per i controllori del traffico aereo, con il termine «licenza» non si intende propriamente il prodotto finale costituito dalla licenza e dal permesso, ma ­ sulla base della prassi adottata attualmente ­ la consegna all'UFAC del risultato della verifica da parte del MAA. Attualmente si presume che questo processo sarà mantenuto anche nelle ordinanze d'esecuzione della MAA ancora da emanare.

Art. 106, titolo marginale e cpv. 3 L'articolo 107 LNA vigente diventa ­ immutato sul piano del contenuto ­ l'articolo 106 capoverso 3 LNA. In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del DATEC del 20 maggio 201545 concernente le norme di circolazione per aeromobili, le norme di circolazione previste per il traffico aereo civile non si applicano agli aeromobili dell'aviazione militare. In virtù del vigente articolo 107 LNA, d'intesa con l'UFAC il comando delle Forze aeree emana oggi altre norme (Operation Manual, OM). Per le norme di circolazione applicabili agli aeromobili militari, questo processo sarà mantenuto. Tuttavia, conviene raggruppare questo disciplinamento con i due primi capoversi dell'articolo 106.

Art. 107

Norme particolari per l'aviazione militare

A complemento dell'articolo 106 capoverso 2 LNA, occorre prevedere una nuova disposizione che deleghi al Consiglio federale le competenze per disposizioni in materia di aviazione militare derogatorie alle disposizioni per l'aviazione civile.

Lett. a: per sistemi aeronautici militari ai sensi della presente legge si intendono gli aeromobili con e senza equipaggio, gli equipaggiamenti per il servizio di volo e il servizio di lancio e l'insieme delle altre componenti che influiscono o possono influire sull'aeronavigabilità degli aeromobili. Per aeronavigabilità si intende la capacità di un aeromobile militare di operare nel modo previsto, in volo e a terra, senza mettere inammissibilmente in pericolo l'equipaggio, il personale di terra, i passeggeri o terzi.

Per garantire queste condizioni, i requisiti per lo sviluppo di aeromobili militari vengono definiti nel caso specifico e il rispetto di tali condizioni viene controllato. Gli aeromobili militari, fabbricati sulla base del prototipo approvato, ottengono un certificato di aeronavigabilità in seguito a un esame ufficiale (come nel caso della licenza 44 45

RS 748.222.1 RS 748.121.11

51 / 58

FF 2021 2198

di circolazione rilasciata per i veicoli stradali) dopo il quale vengono ammessi alla circolazione. In questi certificati, o nei loro allegati, possono essere fissati oneri, condizioni e restrizioni. Come nell'aviazione civile, per poter mantenere l'aeronavigabilità tutte le attività ivi connesse vengono svolte in un ambiente controllato: a questo scopo, le imprese che si occupano dello sviluppo, della fabbricazione e della manutenzione degli apparecchi e le organizzazioni preposte al mantenimento dell'aeronavigabilità che forniscono servizi a favore dell'aviazione militare svizzera sono sottoposte a vigilanza. Per quanto utile, queste attività vengono svolte in collaborazione con l'UFAC o con le autorità aeronautiche estere.

L'infrastruttura dell'aviazione militare fornisce un contributo essenziale alla sicurezza. Di conseguenza, come per l'aviazione civile, vengono emanate disposizioni sulla costruzione e l'esercizio di aerodromi militari, piazze di atterraggio provvisorie (piazze di atterraggio utilizzate soltanto per un tempo limitato, quali p. es. ubicazioni provvisorie per elicotteri, ex aerodromi militari o tratti autostradali), piazze di tiro dell'aviazione e impianti della sicurezza aerea, il cui rispetto è sottoposto a vigilanza.

Per l'uso civile degli aerodromi militari si applica l'ordinanza del 23 novembre 199446 sull'infrastruttura aeronautica.

Lett. b: le esigenze specifiche dell'aviazione militare (p. es. velocità massime, quote minime di volo ecc.) presuppongono che il Consiglio federale emani prescrizioni per il servizio di volo militare e per quello di armasuisse.

Lett. c: la gestione della sicurezza (Safety Management) comprende l'insieme delle misure e dei processi di natura organizzativa ­ incluse la necessaria struttura organizzativa, le responsabilità, le direttive e le procedure ­ che servono a identificare, valutare e ridurre i rischi per la sicurezza (Safety Risk). L'obiettivo della gestione della sicurezza consiste nell'evitare il ferimento di persone o la perdita di vite umane nonché nell'evitare danni materiali e all'ambiente.

5.2

Organizzazione dell'esercito

Art. 2 lett. b, c e cbis Per designare i comandi militari nel testo tedesco è ora fatto ricorso sistematicamente all'articolo determinativo.

Art. 2 lett. b n. 2 e 7 La subordinazione del comando forze speciali (CFS) alle Forze terrestri è stata oggetto di discussioni controverse al momento della pianificazione dell'USEs e durante l'esame preliminare delle Commissioni della politica di sicurezza. La principale ragione a favore della subordinazione diretta al Comando Operazioni, testata nell'ambito delle disposizioni transitorie e proposta ora, risiede nella concentrazione funzionale delle componenti «istruzione» e «condotta» nella struttura professionale e di milizia. In quanto mezzo di primo intervento, il CFS deve essere condotto in modo

46

RS 748.131.1

52 / 58

FF 2021 2198

integrale e continuato da un comandante. Una duplice subordinazione complica la condotta e contraddice il principio dell'economia delle forze.

In questo modo si creerà uno strumento moderno e polivalente che potrà contribuire in modo essenziale alla salvaguardia degli interessi nazionali in tutte le situazioni.

Art. 2 lett. b n. 5 La struttura delle Forze aeree deve tenere conto delle particolari necessità per la condotta di azioni nello spazio aereo. Contrariamente al disciplinamento nell'organizzazione dell'esercito (art. 2 OEs), il Comando Impiego è stato sciolto e la FOA DCA 33 non è stata fusa con la FOA aiuto cond 30, ma è rimasta ­ direttamente subordinata al comando delle Forze aeree ­ presso le Forze aeree.

Le Forze aeree dovranno continuare a garantire la protezione dello spazio aereo in tutte le situazioni. Tutti i corpi di truppa della DTA sottostanno alla condotta della FOA DCA, che sarà ridenominata «brigata DTA». Tutti i corpi di truppa del gruppo informazioni e del gruppo radar mobili delle Forze aeree sottostanno alla condotta della brigata d'istruzione e d'allenamento delle Forze aeree (br IA FA), che per analogia sarà ridenominata «brigata d'aviazione 31». Il servizio d'istruzione di base e il servizio di perfezionamento delle formazioni DCA si svolgono in seno alla brigata DTA, i servizi d'istruzione delle altre formazioni in seno alla brigata d'aviazione; il perfezionamento degli ufficiali si svolge presso una scuola ufficiali comune delle Forze aeree. La Centrale operativa delle Forze aeree e i comandi d'aerodromo rimangono direttamente subordinati al comandante delle Forze aeree.

Art. 2 lett. c e cbis Mediante la creazione di un Comando Supporto non sono ottenibili possibilità di ottimizzazione per la BLEs e la BAC. Le due unità organizzative interessate e i loro processi funzionano bene e vengono costantemente migliorati. Si rinuncerà pertanto alla creazione di un Commando Supporto, come richiesto anche dalla mozione Hurter 19.3427 del 7 maggio 2019 («Rinuncia all'inutile istituzione di un Comando Supporto nell'esercito»), accolta dalle Camere federali.

In conseguenza dell'aggravarsi delle minacce nel ciberspazio, del rapido sviluppo tecnologico nel contesto delle TIC, della crescente e sempre più interconnessa digitalizzazione dell'esercito e delle esigenze risultanti
dai due rapporti «Difesa aerea del futuro»47 (2017) e «Futuro delle truppe di terra»48 (2019), la BAC deve svilupparsi ulteriormente. Solo in questo modo sarà possibile soddisfare anche in futuro, in maniera adeguata, sicura e in tutte le situazioni, le esigenze dell'esercito in termini di condotta e di monitoraggio integrale e immediato della situazione. Per farlo sono necessarie un'architettura IT unica e sicura nonché applicazioni IT standardizzate che consentano di mettere a disposizione di tutto l'esercito, in modo sicuro e immediato,

47 48

Consultabile alla pagina: www.vbs.admin.ch > Verteidigung > Air 2030 > Dokumente (in ted. e franc.).

Consultabile alla pagina: www.vbs.admin.ch > Verteidigung > Modernisierung Bodentruppen > Dokumente (in ted. e franc.).

53 / 58

FF 2021 2198

i dati rilevanti per l'impiego. Occorre quindi trasformare la BAC da ampia organizzazione d'appoggio in un Comando militare orientato all'impiego che consenta all'esercito di disporre in tutte le situazioni del vantaggio conoscitivo e decisionale necessario. Nel contesto globale del profilo prestazionale dell'esercito, il Comando Ciber deve garantire, in qualità di Ufficio federale, in modo permanente e immediato le capacità chiave negli ambiti monitoraggio della situazione, ciber e ciberdifesa, prestazioni TIC, aiuto alla condotta e guerra elettronica. A questo scopo è fondamentale estendere e ridefinire le capacità esistenti, parallelamente ai progetti di digitalizzazione dell'esercito già in corso. La progressiva digitalizzazione impone inoltre un ampliamento della capacità di autoprotezione. Il Comando Ciber sarà in grado di stare al passo del rapido sviluppo tecnologico, creando le necessarie premesse per l'adempimento dei compiti dell'esercito nel contesto del paesaggio cibernetico svizzero. Tale sviluppo consentirà di ampliare ulteriormente la capacità dell'esercito di fornire appoggio sussidiario alle autorità civili e di collaborare con queste ultime e con altri partner. L'ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito è perciò adeguata di conseguenza nell'ambito della presente revisione.

Art. 6a

Disposizione transitoria della modifica del ...

La BAC si trova in un processo di adeguamento che si concluderà soltanto nei prossimi anni. Su tale base essa sarà trasformata direttamente in un Comando Ciber. Tale trasformazione potrà aver luogo soltanto quando il processo di adeguamento attualmente in corso sarà terminato. Con una disposizione transitoria il Consiglio federale avrà la possibilità di tenere conto di queste circostanze.

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

La costituzione della MAA colma una lacuna nel settore della vigilanza sull'aviazione militare, creando un interlocutore competente tanto sul piano interno quanto su quello internazionale per le questioni riguardanti l'aviazione militare. Dal punto di vista della Confederazione, la creazione di un'autorità indipendente per l'aviazione militare garantisce una sicurezza migliore in questo settore e allo stesso tempo la massima capacità prestazionale nell'impiego.

6.1.1

Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie dell'USEs sono illustrate in dettaglio nel messaggio del 3 settembre 201449 concernente la modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito. Le modifiche proposte non hanno altre ripercussioni finanziarie.

Considerata in maniera isolata, la costituzione della MAA non avrà ripercussioni finanziarie. Eventuali costi da sostenere per l'acquisto, il servizio delle modifiche o la 49

FF 2014 5939, in particolare 6035.

54 / 58

FF 2021 2198

gestione di materiale dell'esercito rilevante per l'aviazione sono preventivati e assunti nell'ambito dei singoli progetti.

6.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Le ripercussioni dell'USEs sull'effettivo del personale sono illustrate in dettaglio nel messaggio del 3 settembre 201450 concernente la modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito. Le modifiche proposte non hanno altre ripercussioni sull'effettivo del personale.

In linea di massima, il personale della MAA sarà reclutato riunendo specialisti provenienti dalle unità amministrative già esistenti del DDPS che finora svolgevano singole attività in sedi decentralizzate. Non si può escludere che in un secondo momento si debba procedere alla creazione di alcuni posti supplementari per coprire le lacune esistenti a livello di competenze. Non è perciò ancora possibile definire esattamente le risorse di personale necessarie. Lo sviluppo della MAA avviene nell'ambito degli adeguamenti strutturali ordinari ed entro i limiti del budget ordinario. L'istituzione della MAA non comporta una sottrazione di compiti all'UFAC tale da giustificare un trasferimento di personale da quest'ultimo alla MAA.

6.2

Altre ripercussioni

Le misure e gli adeguamenti conseguenti alle modifiche proposte non hanno ulteriori ripercussioni su Cantoni, Comuni, agglomerati, regioni di montagna, economia, società e ambiente.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione (art. 60 cpv. 1 Cost.).

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi della Svizzera in materia di diritto internazionale pubblico e non creano nuovi obblighi per il nostro Paese nei confronti di altri Stati o organizzazioni internazionali.

50

FF 2014 5939, in particolare 6038.

55 / 58

FF 2021 2198

Sono compatibili anche con il diritto europeo vigente o in preparazione nonché con le raccomandazioni pertinenti nell'ambito della protezione dei diritti umani (Consiglio d'Europa, ONU).

7.3 Forma dell'atto Il presente progetto riguarda importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 Cost. che devono essere sancite in una legge formale (in questo caso LM, CPM, PPM, LCaGi, LSIM e LNA). In virtù dell'articolo 93 capoverso 2 LM, in combinato disposto con l'articolo 149 LM, esiste una norma di delega in una legge formale per l'emanazione dell'OEs. In dette norme è inoltre previsto, tra l'altro, il trattamento di dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 LPD (rispettivamente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della nuova legge federale del 25 settembre 202051 sulla protezione dei dati) che è consentito solo se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale.

7.4

Subordinazione al freno alle spese

Le modifiche proposte non sottostanno all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contengono né disposizioni in materia di sussidi né la base per la creazione di un credito d'impegno o di dotazioni finanziarie.

7.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Le modifiche proposte non toccano né il principio di sussidiarietà né il principio dell'equivalenza fiscale.

7.6

Conformità ai principi della legge sui sussidi

Le modifiche proposte non prevedono aiuti finanziari o indennità ai sensi della legge del 5 ottobre 199052 sui sussidi (LSu).

7.7

Delega di competenze normative

Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempre che la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Il presente progetto prevede le deleghe di competenze illustrate di seguito.

51 52

FF 2020 6695 RS 616.1

56 / 58

FF 2021 2198

7.7.1

Legge militare

L'articolo 34a capoverso 3 abilita il Consiglio federale a disciplinare le prestazioni fornite a favore di terzi nell'ambito della sanità militare.

L'articolo 48d capoverso 6 riprende la competenza già prevista dal vigente articolo 52 LM relativamente ai mezzi militari messi a disposizione per attività civili o attività fuori del servizio in Svizzera.

L'articolo 72 abilita il Consiglio federale a disciplinare gli obblighi di Cantoni, Comuni e privati nel caso di chiamata in servizio per un servizio d'appoggio.

L'articolo 92 capoverso 4 abilita il Consiglio federale a disciplinare nel dettaglio l'armamento degli organi della polizia militare e degli impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione, l'esercizio dei poteri di polizia e l'uso delle armi.

7.7.2

Legge sulla navigazione aerea

Vari articoli modificati abilitano il Consiglio federale a disciplinare quanto segue: i compiti e le competenze della MAA, le norme per i sistemi aeronautici e le infrastrutture militari, l'immatricolazione di aeromobili militari, le autorizzazioni necessarie per le attività del personale, le operazioni di volo e le norme sulla navigazione aerea, la fornitura di servizi della sicurezza aerea nonché la gestione della sicurezza e le inchieste sulla sicurezza in caso di incidenti ed eventi gravi concernenti l'aviazione militare in Svizzera e aeromobili militari svizzeri all'estero.

7.8

Protezione dei dati

Secondo l'articolo 17 capoverso 2 LPD gli organi federali possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Secondo l'articolo 19 capoverso 3 LPD essi possono permettere l'accesso a tali dati mediante procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale. Per garantire il trattamento e lo scambio dei dati necessari occorre adeguare le basi legali vigenti (cfr. n. 4.1.7 «Diritti e obblighi dei militari», in particolare le sezioni «Sanità militare» e «Trattamento elettronico di propri dati personali»).

57 / 58

FF 2021 2198

58 / 58