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Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 19 agosto 20211, decreta:

Minoranza (Aeschi Thomas, Aebi Andreas, Büchel Roland) Non entrare in materia I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 19882 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue: Art. 4

Indennità per spese di viaggio (art. 1 cpv. 2 e 5 LI)

Quale contributo forfettario a copertura delle spese di viaggio all'interno del Paese il parlamentare riceve: 1

a.

un abbonamento generale di 1a classe delle imprese svizzere di trasporto; oppure

b.

un importo corrispondente al prezzo pagato dalla Confederazione per l'abbonamento generale.

Al parlamentare che viaggia con il proprio veicolo a motore sono rimborsate le tasse di parcheggio. La Confederazione copre i danni causati al veicolo durante le trasferte.

2

La Confederazione procura i biglietti necessari per i viaggi effettuati per partecipare a manifestazioni parlamentari all'estero.

3

Sono organizzati viaggi in aereo se la durata del viaggio in aereo è inferiore a quella del viaggio in treno e se: 4

a.

1 2

la durata del viaggio in treno è di almeno sei ore; oppure

FF 2021 2074 RS 171.211

2021-2992

FF 2021 2075

Legge sulle indennità parlamentari. O dell'AF

b.

FF 2021 2075

la durata del viaggio in treno è inferiore a sei ore, ma con il treno si renderebbero necessari uno o più pernottamenti supplementari.

Minoranza (Aeschi Thomas, Aebi Andreas, Büchel Roland) In linea di principio è data libertà di scelta tra viaggio in aereo e viaggio in treno.

Il viaggio in aereo è organizzato soltanto se è più economico rispetto al viaggio in treno oppure se il viaggio in treno dalla stazione più vicina al parlamentare dura più di tre ore.

4

Per il calcolo della durata del viaggio in aereo è determinante la durata del viaggio dall'aeroporto internazionale interno di partenza più vicino al domicilio del parlamentare all'aeroporto di arrivo. Per il calcolo della durata del viaggio in treno è determinante la durata del viaggio dalla stazione ferroviaria centrale più vicina all'eventuale aeroporto di partenza al luogo di destinazione.

5

6

Se, a titolo eccezionale, il parlamentare organizza individualmente il suo viaggio di cui al capoverso 3, la Confederazione gli rimborsa le seguenti spese: a.

per i viaggi in aereo di cui al capoverso 4, che possono essere effettuati con un volo di linea, la metà del prezzo pagato dalla Confederazione;

b.

per gli altri viaggi, il prezzo di un biglietto ferroviario di prima classe a partire dalla frontiera svizzera.

7

In casi giustificati la Delegazione amministrativa può autorizzare un viaggio in aereo al posto di un viaggio in treno. Può delegare tale decisione a un membro della Delegazione amministrativa. Essa disciplina i dettagli in un'istruzione.

8

La Delegazione amministrativa stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.

II La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.

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