FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

21.027 Messaggio relativo all'approvazione dell'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm), del Protocollo Eurodac tra la Svizzera e l'UE, dell'Accordo con gli Stati Uniti sulla prevenzione e la lotta ai reati gravi e alla loro trasposizione (modifica del Codice penale, della legge sui profili del DNA, della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri e la loro integrazione) nonché a un credito d'impegno per l'attuazione del programma Prüm Plus del 5 marzo 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto, il disegno di decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi nonché il decreto federale concernente un credito d'impegno.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 marzo 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio La criminalità non conosce frontiere: il confronto rapido dei profili del DNA e delle impronte digitali a livello internazionale è essenziale per far progredire le indagini e stabilire correlazioni tra i diversi casi. Il collegamento di diversi sistemi d'informazione svizzeri (AFIS, CODIS e SIAC) con quelli di altri Stati europei (cooperazione Prüm) persegue tale scopo, in particolare rendendo più efficace il lavoro delle autorità di perseguimento penale nella lotta contro la criminalità. Anche l'Accordo con gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi («Preventing and Combating Serious Crime», PCSC) si prefigge lo stesso obiettivo. Un ulteriore accordo di cooperazione (Protocollo Eurodac) consentirà inoltre alle autorità di perseguimento penale di accedere alle impronte digitali registrate nella banca dati Eurodac. Questi tre strumenti permetteranno all'Ufficio federale di polizia (fedpol), al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale di combattere in maniera più efficace il terrorismo e la criminalità transfrontaliera.

Per lo sviluppo di questo programma durante il periodo 2020­2024, il Consiglio federale prevede investimenti nel settore informatico pari a 14,7 milioni di franchi.

Le prestazioni proprie ammontano a circa 3,7 milioni di franchi. Con il presente messaggio il Consiglio federale sottopone al Parlamento un credito d'impegno pari a 11 milioni di franchi.

Situazione iniziale Al momento, per ottenere informazioni su profili del DNA o impronte digitali su scala internazionale, la polizia svizzera non può fare affidamento su un confronto automatizzato con altre banche dati nazionali europee, ma deve rivolgersi a ogni singolo Stato, senza sapere se questo disponga o meno delle informazioni del caso e senza avere alcuna garanzia di risposta. Il collegamento di determinati sistemi d'informazione svizzeri (profili del DNA, impronte digitali, dati sui veicoli) con quelli di altri Paesi europei (cooperazione Prüm) contribuisce a colmare tale lacuna. Tale collegamento consentirà alle autorità di perseguimento penale, in particolare alle autorità di polizia svizzere, di accertare tempestivamente quali autorità estere sono in possesso di informazioni rilevanti. Apporterà
inoltre vantaggi per l'attività di indagine e l'identificazione di persone ricercate, scomparse o decedute. Uno dei vantaggi dell'utilizzo di tracce di DNA è quello di permettere di stabilire con maggiore precisione i legami di parentela. Questo mezzo di prova rappresenta inoltre un passo avanti nella lotta contro la criminalità transnazionale. Infine permette di scagionare una persona incriminata ingiustamente di un reato e di identificarne il vero autore.

La cooperazione Prüm non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Il 27 giugno 2019, la Svizzera e l'Unione europea (UE) hanno pertanto siglato l'Accordo di partecipazione a Prüm.

Il Protocollo Eurodac è stato firmato, anch'esso il 27 giugno 2019, dalla Svizzera, dal Liechtenstein e dall'UE. La banca dati Eurodac contiene le impronte digitali di cittadini di Stati terzi che presentano una domanda d'asilo in uno Stato partecipante al sistema Dublino o che sono arrestate nel tentativo di entrare illegalmente nello 2 / 84

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spazio Dublino. Nel giugno 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato il regolamento (UE) n. 603/2013, contenente disposizioni relative all'accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati registrati nella banca dati Eurodac. Tali disposizioni, contrariamente al restante regolamento, non sono considerate uno sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac. La conclusione del Protocollo Eurodac permette pertanto alle autorità svizzere di perseguimento penale di accedere a informazioni essenziali ai fini della risoluzione delle indagini legate al terrorismo o alle forme gravi di criminalità.

La Svizzera e gli Stati Uniti hanno firmato l'Accordo PCSC il 12 dicembre 2012.

L'Accordo si prefigge di rafforzare la cooperazione di polizia tra la Svizzera e gli Stati Uniti in materia di scambio di dati del DNA e di dati dattiloscopici. Le autorità svizzere potranno così verificare tempestivamente se le autorità degli Stati Uniti sono in possesso di informazioni rilevanti e viceversa. Inoltre, l'attuazione dell'Accordo PCSC è una delle condizioni affinché la Svizzera possa continuare a partecipare al Visa Waiver Program.

Alcune disposizioni dell'Accordo di partecipazione a Prüm, del Protocollo Eurodac e dell'Accordo PCSC richiedono modifiche legislative. Tali adeguamenti riguardano il Codice penale, la legge sui profili del DNA, la legge sugli stranieri e la loro integrazione nonché la legge sull'asilo.

Alla luce delle sinergie di carattere tecnico-giuridico esistenti tra questi progetti, si rivela indispensabile e più vantaggioso condurli parallelamente, sia per quanto riguarda i processi politici sia per quanto concerne la loro realizzazione tecnica. A tal fine, è stata creata una struttura di programma, denominata «programma Prüm Plus», sotto la responsabilità di fedpol.

Poiché il progetto implica impegni finanziari che si estendono oltre il rispettivo anno di preventivo, con il presente messaggio il Consiglio federale sottopone alle Camere federali un credito d'impegno di 11 milioni di franchi».

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Indice Compendio

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1

7

Situazione iniziale 1.1 Accordo di partecipazione a Prüm, Protocollo Eurodac e Accordo PCSC: situazione iniziale 1.1.1 Accordo di partecipazione a Prüm e Protocollo Eurodac 1.1.2 Accordo PCSC 1.2 Motivo della domanda del credito d'impegno 1.3 Necessità di agire e obiettivi 1.4 Alternative esaminate 1.5 Svolgimento e risultato dei negoziati 1.5.1 Accordo di partecipazione a Prüm e Protocollo Eurodac 1.5.2 Accordo PCSC 1.6 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

7 7 10 10 11 12 13 13 15

2

Procedura preliminare e consultazione 2.1 Risultati della procedura di consultazione 2.2 Modifiche apportate al progetto 2.3 Altri adeguamenti apportati al progetto

17 17 18 21

3

Presentazione degli accordi 3.1 Accordo di partecipazione a Prüm e Protocollo Eurodac 3.1.1 Accordo di partecipazione a Prüm 3.1.2 Protocollo Eurodac 3.2 Accordo PCSC

22 22 22 28 30

4

Commento alle disposizioni degli accordi 4.1 Accordo di partecipazione a Prüm 4.1.1 Commento alle disposizioni della decisione 2008/615/GAI 4.1.2 Commento alle disposizioni della decisione 2008/616/GAI 4.1.3 Commento alle disposizioni della decisione quadro 2009/905/GAI 4.2 Protocollo Eurodac 4.2.1 Commento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 4.2.2 Protezione dei dati 4.3 Accordo PCSC

31 31

Punti essenziali degli atti normativi di attuazione 5.1 La normativa proposta 5.2 Compatibilità tra compiti e finanze

55 55 56

5

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16

31 40 41 42 42 44 44

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5.3 6

Attuazione

56

Commento ai singoli articoli degli atti normativi di attuazione 6.1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto 6.1.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione 6.1.2 Legge sull'asilo 6.1.3 Codice penale 6.1.4 Legge sui profili del DNA 6.2 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi 6.2.1 Codice penale 6.2.2 Legge sui profili del DNA 6.2.3 Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen

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57 57 59 59 62

65 65 71 73

7

Decreto federale concernente un credito d'impegno per l'attuazione del programma Prüm Plus (Accordo di partecipazione a Prüm, Protocollo Eurodac e Accordo PCSC)

8

Ripercussioni 8.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione 8.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per i Cantoni e i Comuni 8.3 Ripercussioni per l'economia 8.4 Ripercussioni per la società 8.5 Ripercussioni per l'ambiente

75

Aspetti giuridici 9.1 Costituzionalità 9.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 9.3 Forma dell'atto 9.4 Subordinazione al freno alle spese

79 79 80 80 82

9

Elenco delle abbreviazioni Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (Disegno)

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75 78 78 79 79

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Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi

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Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (Disegno)

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Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm)

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Protocollo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

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Decreto federale concernente un credito d'impegno per l'attuazione del programma Prüm Plus (Accordo di partecipazione a Prüm, Protocollo Eurodac e Accordo PCSC) (Disegno)

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Accordo di partecipazione a Prüm, Protocollo Eurodac e Accordo PCSC: situazione iniziale

1.1.1

Accordo di partecipazione a Prüm e Protocollo Eurodac

Accordo di partecipazione a Prüm La criminalità è lo specchio della società: interconnessa, mobile, globale. I terroristi e i membri di organizzazioni criminali non conoscono le frontiere nazionali e agiscono in rete. Per far fronte a queste nuove sfide, le autorità di polizia necessitano di nuovi strumenti. Nell'ambito della lotta alle forme gravi di criminalità e al terrorismo, è essenziale che lo scambio di informazioni esatte avvenga in modo rapido ed efficace.

A tal fine, è necessario prevedere procedure che favoriscano lo scambio di dati relativi ai profili del DNA, di dati dattiloscopici e di dati relativi ai veicoli e ai loro detentori.

Per rispondere a tali esigenze, il Consiglio dell'Unione europea ha emanato e integrato nel quadro giuridico europeo due atti legislativi1.

La cooperazione Prüm mira principalmente a rafforzare la cooperazione di polizia in Europa, in particolare semplificando il confronto dei dati relativi a profili del DNA e impronte digitali così come l'accesso automatizzato alle banche dati nazionali sui veicoli e i loro detentori. Attraverso il collegamento tra i sistemi d'informazione nazionali (sui profili del DNA, impronte digitali e dati relativi ai veicoli) è dunque possibile accertare rapidamente quali Paesi dispongono di informazioni rilevanti ai fini di indagine. Oltre alle misure descritte prima, i due atti legislativi disciplinano anche la comunicazione di dati in relazione a eventi di rilievo, la trasmissione di informazioni ai fini di prevenzione di reati terroristici e altre forme di cooperazione, quali le operazioni congiunte o l'assistenza in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi.

La cooperazione Prüm non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Per potervi partecipare, la Svizzera era tenuta a concludere un accordo di associazione distinto con l'UE, analogamente all'accordo stipulato nel 2009 da Norvegia e Islanda. 2 1

2

Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1) e decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

Accordo tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, GU L 353 del 31.12.2009, pag. 1.

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Il 3 settembre 2014, il nostro Consiglio ha manifestato il proprio interesse a partecipare alla cooperazione Prüm approvando il progetto di mandato negoziale proposto, previa consultazione dei Cantoni e delle Commissioni della politica estera dell'Assemblea federale.

Il 16 ottobre 2014, la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati ha approvato all'unanimità il progetto di mandato negoziale, ritenendo la cooperazione Prüm uno strumento prezioso per le autorità di polizia. Il 3 novembre 2014, la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha ugualmente dato il via libera al progetto all'unanimità. Il 19 dicembre 2014, anche la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) si è espressa a favore dell'apertura dei negoziati.

Il nostro Collegio ha conferito il mandato negoziale il 13 marzo 2015. I negoziati si sono svolti congiuntamente con il Liechtenstein (cfr. n. 1.4) e si sono conclusi il 24 maggio 2018 con la parafatura dell'Accordo di partecipazione a Prüm, che è stato infine siglato il 27 giugno 2019 a Bruxelles3.

Protocollo Eurodac La banca dati Eurodac contiene le impronte digitali di cittadini di Stati terzi che presentano una domanda d'asilo in uno Stato partecipante al sistema di Dublino o che sono arrestate nel tentativo di entrare illegalmente nello spazio Dublino. La banca dati costituisce in primo luogo uno strumento nell'ambito della migrazione in quanto consente agli Stati Dublino di verificare se un cittadino di uno Stato terzo ha già presentato domanda d'asilo in un altro Paese o è arrivato sul loro territorio transitando da uno Paese terzo o da un altro Stato Dublino.

Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 24 novembre 2005 concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI), la Commissione europea dichiarava alle autorità incaricate della sicurezza interna che l'accesso alla banca dati Eurodac è subordinato all'attuazione delle «decisioni di Prüm» (2008/615/GAI e 2008/616/GAI) 4 ed è limitato a casi ben definiti, ovvero qualora vi siano buoni motivi per ritenere che l'autore di un reato terroristico o di un altro reato penale grave abbia presentato domanda di protezione internazionale. Nella comunicazione,
la Commissione europea precisava inoltre che in virtù del principio di proporzionalità, Eurodac può essere consultato a tal fine soltanto quando prevale l'interesse della sicurezza pubblica, ovvero qualora l'atto commesso dal criminale o dal terrorista da identificare sia stato così deprecabile da giustificare la consultazione di una banca dati contenente informazioni relative a persone con un casellario giudiziale pulito, concludendo che le restrizioni poste alle autorità incaricate 3

4

Accordo del 27 giugno 2019 tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 208/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio, GU L 187 del 12.7.2019, pag. 3.

V. nota a piè di pagina n. 1.

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della sicurezza interna per la consultazione della banca dati Eurodac devono pertanto essere sempre molto più elevate rispetto a quelle definite per la consultazione di banche dati giudiziarie.

Il regolamento (UE) n. 603/20135 contiene pertanto da luglio 2013 disposizioni relative all'accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati registrati nella banca dati Eurodac. Il regolamento consente nello specifico alle autorità di contrasto di consultare Eurodac ai fini di prevenzione e accertamento di reati terroristici e altri reati penali gravi nonché ai fini di indagine in tale ambito. Il regolamento intende consentire alle autorità di contrasto di presentare richieste di confronto dei dati dattiloscopici con i dati registrati nella banca dati centrale Eurodac al fine di accertare con esattezza l'identità di una persona sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un reato grave o di ottenere maggiori informazioni sulla persona in questione.

La Svizzera applica le norme relative all'asilo stabilite nel regolamento (UE) n. 603/2013 in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD)6. Tuttavia, l'accesso alla banca dati Eurodac ai fini di contrasto non rientra nel campo di applicazione del suddetto Accordo e non rappresenta pertanto uno sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac. Pertanto, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea hanno proposto agli Stati associati e alla Danimarca di sancire un accordo complementare affinché tali disposizioni siano applicabili nell'ambito della sicurezza interna.

Il 12 settembre 2014, il nostro Collegio ha deciso di consultare le Commissioni della politica estera delle Camere federali in merito al progetto di mandato negoziale concernente l'accesso alla banca dati Eurodac nell'ambito del perseguimento penale. Le commissioni si sono espresse a favore dell'apertura dei negoziati con l'UE. Il 19 novembre 2014, il nostro Collegio ha adottato il mandato negoziale. I negoziati si sono svolti congiuntamente con la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein (v. n. 1.4.) e si sono conclusi il 22 novembre 2017 con la parafatura del Protocollo
aggiuntivo ai rispettivi accordi di associazione a Dublino (di seguito: «Protocollo Eurodac») che vincolano la Svizzera e il Liechtenstein. Il Protocollo è stato successivamente siglato a Bruxelles il 27 giugno 2019.

5

6

Regolamento (UE) 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l' «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

RS 0.142.392.68

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1.1.2

Accordo PCSC

Attualmente, lo scambio di dati relativi ai profili del DNA e alle impronte digitali tra la Svizzera e gli USA avviene tramite il canale di Interpol. Analogamente a quanto prevede la cooperazione Prüm, anche l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (di seguito: «Accordo PCSC» [«Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime»]) mira a semplificare la cooperazione di polizia tra i due Paesi tramite lo scambio automatico di dati relativi ai profili del DNA e di dati dattiloscopici. In virtù di tale Accordo, le autorità di polizia della Svizzera e degli USA potranno verificare tempestivamente se l'altra Parte è in possesso di informazioni su una persona sospettata di aver commesso un reato grave.

La Svizzera partecipa al programma Visa Waiver Program (VWP) degli Stati Uniti dal 1986. In virtù di tale programma, i cittadini svizzeri possono recarsi negli USA senza visto, per turismo o affari, per una durata massima di 90 giorni. La stessa possibilità è concessa ai cittadini statunitensi che si recano in Svizzera. Il 5 ottobre 2009, gli Stati Uniti hanno manifestato l'esigenza di stipulare un accordo concernente la prevenzione e la lotta ai reati gravi (analogamente alla cooperazione Prüm), che preveda lo scambio di dati relativi ai profili del DNA e di dati dattiloscopici correlati a persone che hanno commesso reati gravi. Il 16 settembre 2011, il nostro Collegio ha deciso di condurre colloqui esplorativi che si sono svolti nel novembre 2011 a Washington D.C. Il 1° febbraio 2012, abbiamo dichiarato indispensabile la permanenza della Svizzera nel programma VWP. Il 2 marzo 2012, il nostro Consiglio ha adottato il mandato negoziale, previa consultazione delle Commissioni della politica estera del Parlamento e della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). Nel marzo 2012, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha consultato le due commissioni di cui sopra e il CDDGP. Anche la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha avuto modo di esprimersi in merito ai negoziati. Ad eccezione di quest'ultima, che aveva chiesto l'interruzione dei negoziati per motivi legati alla protezione dei dati, gli interpellati hanno espresso
sostegno per la nostra decisione di avviare i negoziati per la conclusione di un accordo con gli Stati Uniti. I negoziati si sono conclusi il 26 giugno 2012 con la parafatura dell'Accordo a Berna (v. n. 1.4). L'Accordo è stato infine firmato a Washington il 12 dicembre 2012.

1.2

Motivo della domanda del credito d'impegno

Il nostro Collegio prevede di investire nel settore informatico 14,7 milioni di franchi per la trasposizione dell'Accordo di partecipazione a Prüm, dell'Accordo PCSC nonché del Protocollo Eurodac.

Poiché, per attuare i progetti necessari, il DFGP è chiamato a contrarre impegni finanziari che si estendono oltre l'anno di preventivo 2022 pari a circa 11 milioni di franchi, occorre stanziare un credito d'impegno conformemente all'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 20057 sulle finanze della Confederazione (LFC).

7

RS 611.0

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1.3

Necessità di agire e obiettivi

Ad oggi le autorità di polizia svizzere non possono fare affidamento su un confronto automatizzato con altre banche dati nazionali europee per ottenere informazioni sui profili del DNA e sulle impronte digitali a livello internazionale, ma devono rivolgersi a ciascun Paese singolarmente, senza sapere se uno di essi dispone o meno di informazioni pertinenti e senza avere alcuna garanzia di risposta da parte del Paese interpellato. Il collegamento di determinati sistemi d'informazione svizzeri (profili del DNA, impronte digitali, dati sui veicoli) con quelli di altri Paesi partecipanti alla cooperazione Prüm potrà contribuire a rimediare a tale problema. Tale collegamento consentirà alle autorità di perseguimento penale svizzere di accertare tempestivamente quali autorità estere sono in possesso di informazioni rilevanti. Questo sviluppo apporterà vantaggi per l'attività di indagine e l'identificazione di persone ricercate, scomparse o decedute, permettendo di ottenere informazioni al loro riguardo e pertanto di condurre le indagini in modo più mirato.

Si pensi ad esempio a un caso di omicidio. La polizia scientifica preleva tracce di DNA. Dall'analisi emerge che un terzo di esse è inutilizzabile. Un altro terzo non è rilevante (p. es. perché le tracce appartengono alla vittima stessa). Il restante terzo permette invece di allestire il profilo del DNA del presunto colpevole, che non figura nella banca dati nazionale.

­

Oggi, l'agente di polizia ricorre al canale di Interpol. Invia la propria richiesta a ciascun singolo Stato europeo. Nel caso in questione, quasi tutti i Paesi danno una risposta negativa o non forniscono alcuna risposta. Uno solo risponde positivamente, ma dopo una lunga attesa di un mese. Per di più, l'incertezza permane per quanto concerne i Paesi che non hanno risposto: il confronto ha dato un riscontro negativo o non è stato affatto effettuato?

Probabilmente sarà necessario inviare la richiesta nuovamente.

­

In futuro, grazie alla partecipazione alla cooperazione Prüm, l'agente di polizia potrà confrontare il profilo in maniera automatizzata e accertare quasi immediatamente se esiste una corrispondenza con uno o più Stati partecipanti alla cooperazione Prüm. Potrà dunque richiedere le informazioni rilevanti direttamente al Paese o ai Paesi in questione.

In Austria, grazie alla cooperazione Prüm, le autorità di polizia identificano ogni mese circa 100 persone collegate a procedimenti giudiziari. È ad esempio grazie a corrispondenze con dati relativi a profili del DNA e impronte digitali registrati nei Paesi Bassi, in Germania e in Polonia che è stato possibile smascherare e arrestare un omicida seriale a Vienna.

La Svizzera ha riscontrato una rapida crescita dell'utilizzo degli strumenti della cooperazione Prüm nell'Unione Europea. Alla luce della scarsità di risorse del personale, la maggior parte degli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm preferisce inviare le richieste tramite tale sistema e far attendere le richieste pervenute tramite un canale diverso, quale ad esempio Interpol. Alcuni Stati partecipanti alla cooperazione Prüm non rispondono neanche più alle richieste inviate tramite altri canali o rispondono soltanto dopo essere stati interpellati più volte.

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Viceversa, la partecipazione della Svizzera ai meccanismi della cooperazione Prüm consentirebbe ai servizi di polizia di essere coinvolti attivamente negli scambi di dati relativi a profili del DNA e impronte digitali. A livello europeo, tali scambi avvengono quasi esclusivamente tramite i canali in questione.

D'altronde, la partecipazione alla cooperazione Prüm, è una condizione sine qua non affinché le autorità svizzere di perseguimento penale possano accedere ai dati contenuti nella banca dati Eurodac. Attualmente, possono consultare tali dati soltanto le autorità migratorie nell'ambito della cooperazione di Dublino. Ciò impedisce pertanto alle autorità di perseguimento penale di accedere a informazioni che potrebbero invece rivelarsi essenziali nella lotta contro il terrorismo o altri reati penali gravi.

L'Accordo PCSC apporta inoltre vantaggi in termini di sicurezza paragonabili a quelli menzionati nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm. Inoltre, la sua attuazione è una delle condizioni essenziali affinché la Svizzera possa restare nel programma VWP. Data l'importanza delle relazioni economiche tra i due Paesi, la permanenza della Svizzera nel programma è indispensabile.

L'automatizzazione dei confronti tramite gli strumenti della cooperazione Prüm e l'Accordo PCSC ha innumerevoli vantaggi: ­

le autorità di perseguimento penale possono confrontare più facilmente ed efficacemente i dati biometrici con tutti gli Stati europei e gli Stati Uniti, il che si ripercuote positivamente sul numero di corrispondenze ottenute;

­

la Svizzera partecipa nuovamente a pieno titolo allo scambio di dati biometrici a livello europeo. Infatti, per via delle risorse limitate in termini di personale, gli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm preferiscono inviare già attualmente le proprie richieste tramite questo sistema, mettendo in secondo piano quelle pervenute tramite il canale Interpol. Alcuni Stati partecipanti alla cooperazione Prüm non rispondono neanche più alle richieste inviate tramite questo canale o rispondono soltanto dopo essere stati interpellati più volte;

­

i tempi di risposta riguardo all'esistenza di una corrispondenza sono più brevi, il che consente di risolvere più rapidamente le indagini di polizia giudiziaria.

La richiesta di dati personali agli Stati interessati può essere dunque formulata in modo più mirato;

­

i legami esistenti tra le reti criminali possono essere individuati in maniera più efficace.

In conclusione, questi tre strumenti consentiranno alle autorità di perseguimento penale svizzere di contrastare più efficacemente il terrorismo e la criminalità transfrontaliera.

1.4

Alternative esaminate

La mancata partecipazione della Svizzera alla cooperazione Prüm e il mancato utilizzo della banca dati Eurodac nell'ambito della cooperazione di polizia obbliga i partner nazionali a inviare le proprie richieste tramite un canale diverso quale Interpol. Il ri-

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schio è che tali richieste d'informazione inviate tramite canali convenzionali non vengano più trattate a causa del lavoro supplementare che esse implicano. Tale situazione causa difficoltà alle autorità svizzere di polizia sul piano della cooperazione transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda il confronto di impronte digitali e profili del DNA con i Paesi partecipanti alla cooperazione Prüm.

La situazione attuale non risponde più alle esigenze dei partner nazionali, in quanto alcuni Paesi partecipanti alla cooperazione Prüm già oggi non rispondono più a richieste inviate tramite altri canali o vi danno seguito soltanto dopo un lungo periodo di tempo, in media di un anno. Ciò obbliga i partner nazionali ad attendere, nella speranza di ottenere una risposta, nonché a seguire le proprie richieste con maggiore attenzione onde essere pronti, se del caso, a sottoporle nuovamente. Tale situazione crea dei rischi per la sicurezza.

La mancata partecipazione all'Accordo PCSC non consentirebbe alla Svizzera di restare nel programma VWP. Al di là degli eventuali svantaggi per la sicurezza, i cittadini svizzeri sarebbero obbligati a richiedere un visto e a pagare per recarsi negli USA, per motivi di turismo o affari. Ciò potrebbe comportare un peggioramento delle relazioni economiche tra i due Paesi.

1.5

Svolgimento e risultato dei negoziati

1.5.1

Accordo di partecipazione a Prüm e Protocollo Eurodac

Accordo di partecipazione a Prüm La delegazione svizzera è stata guidata dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) e dalla Direzione degli affari europei (DAE), accompagnati dall'Ufficio federale di giustizia, dalla Missione svizzera a Bruxelles, dalla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE e da un rappresentante dei Cantoni.

Da maggio 2016 a novembre 2017, sono stati condotti colloqui esplorativi e due tornate negoziali a Bruxelles. I negoziati si sono svolti congiuntamente con i negoziati del Liechtenstein e si sono conclusi il 24 maggio 2018 con la parafatura dell'Accordo di partecipazione a Prüm.

L'esito dei negoziati corrisponde alle linee guida approvate dal nostro Collegio nel marzo 2015. La Svizzera potrà in tal modo partecipare a tutte le forme di collaborazione previste dalla cooperazione Prüm.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'Accordo di partecipazione a Prüm rammenta che lo scambio di dati personali supplementari (trasmissione e ricezione) può avvenire soltanto dopo che le pertinenti disposizioni contenute nelle decisioni di Prüm sono state attuate nel diritto nazionale. Lo scambio è effettuato nel rispetto del diritto nazionale dello Stato richiesto e soltanto dopo un riscontro positivo verificato da esperti in materia. Si menziona inoltre che il diritto nazionale applicabile deve essere

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conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 2016/680/UE8, recepita e trasposta nella legislazione svizzera con la legge del 28 settembre 20189 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS).

La Svizzera ha il diritto di presentare osservazioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea in caso di procedure pregiudiziali sull'interpretazione di disposizioni relative alla cooperazione Prüm. Tale procedura consente di partecipare al processo di interpretazione del diritto dell'UE e dunque di tenere conto della prassi svizzera in materia, nell'interesse di una collaborazione efficace tra le autorità di perseguimento penale.

Per quanto riguarda il recepimento di eventuali modifiche delle disposizioni, l'Accordo di partecipazione a Prüm prevede un termine massimo di due anni nel caso in cui tali modifiche debbano essere approvate dall'Assemblea federale e debba essere richiesto un referendum. È inoltre sancito che l'UE, nel caso in cui consideri necessaria una modifica delle disposizioni rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo di partecipazione a Prüm, sia tenuta a informarne quanto prima la Svizzera e a raccoglierne le eventuali osservazioni. Gli esperti svizzeri possono ugualmente partecipare a riunioni in materia presso la Commissione europea.

La partecipazione a gruppi di lavoro è disciplinata dalla dichiarazione allegata all'Accordo di partecipazione a Prüm, adottata al momento della firma dello stesso. Gli esperti svizzeri possono essere invitati a tutti i gruppi di lavoro del Consiglio dell'UE in cui sono trattati aspetti tecnici correlati alla corretta applicazione o agli sviluppi delle disposizioni di cui all'articolo 1 dell'Accordo di partecipazione a Prüm.

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie sull'interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni pertinenti e degli sviluppi in materia, l'Accordo di partecipazione a Prüm statuisce che le controversie sono trattate in occasione di riunioni dei rappresentanti della Svizzera e degli Stati membri dell'UE.

Infine, analogamente a quanto previsto per gli altri Stati partecipanti alla cooperazione Prüm, ciascuna Parte sostiene le spese generate dalle proprie autorità nel quadro dell'applicazione a livello nazionale dell'Accordo di partecipazione a Prüm.

Protocollo Eurodac La delegazione svizzera è
stata guidata da fedpol e dalla DAE, accompagnati dall'Ufficio federale di giustizia, dalla Missione svizzera a Bruxelles, dalla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, da un rappresentante della Segreteria di Stato della migrazione e da un rappresentante dei Cantoni.

Da maggio 2016 a gennaio 2017, sono stati condotti colloqui esplorativi e due tornate negoziali a Bruxelles. I negoziati si sono svolti, da un lato, tra la Commissione europea e gli Stati associati a Dublino, e dall'altro lato, in parallelo, tra la Commissione europea e la Danimarca. I negoziati si sono conclusi il 22 novembre 2017 a Bruxelles con 8

9

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

RS 235.3

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la parafatura del Protocollo Eurodac che vincola la Svizzera e il Liechtenstein. Il Protocollo è stato siglato a Bruxelles il 27 giugno 2019. Il Protocollo si applica inoltre a Danimarca, Islanda e Norvegia nella misura in cui fra tali Stati e l'UE vigono accordi analoghi che riconoscono la Svizzera e il Liechtenstein quali Stati partecipanti. Non è pertanto necessario alcun accordo complementare con i tre Stati in questione. L'esito dei negoziati corrisponde alle linee guida approvate dal nostro Consiglio a novembre 2014. In tal modo, la Svizzera può usufruire del medesimo accesso di cui usufruiscono gli Stati membri dell'UE. Tuttavia, i dati provenienti dalla Svizzera e dall'UE sono accessibili soltanto una volta che la cooperazione Prüm sarà stata attuata sul piano giuridico e tecnico.

In materia di protezione dei dati, il Protocollo Eurodac prevede esplicitamente l'attuazione della direttiva 2016/680/UE. L'attuazione di quest'ultima costituisce una condizione sine qua non per l'entrata in vigore del Protocollo Eurodac. Al contempo, sono ugualmente applicabili le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013. Tali disposizioni rappresentano uno sviluppo dell'acquis di Dublino e sono già state recepite e trasposte nell'ordinamento giuridico nazionale.

Il Protocollo Eurodac negoziato è consolidato. Possono, tuttavia, intervenire delle modifiche. Il testo del Protocollo prevede un meccanismo specifico per l'attuazione delle nuove disposizioni e per la partecipazione alla loro elaborazione di tali modifiche, ovvero il meccanismo previsto dalle disposizioni contenute nell'AAD. Le disposizioni si inseriscono, tuttavia, nell'ambito specifico del Protocollo Eurodac; un'eventuale mancata trasposizione non avrebbe alcun effetto sull'AAD e implicherebbe unicamente il recesso dal Protocollo.

Analogamente, il Protocollo statuisce che all'interpretazione e all'attuazione del Protocollo Eurodac e in particolare alla risoluzione di eventuali controversie, si applicano le disposizioni dell'AAD, compreso per quanto riguarda il ruolo del Comitato misto.

Il testo del Protocollo Eurodac permette infine alla Svizzera di recedere dallo stesso con un termine di sei mesi senza che ciò incida sulla permanenza della Svizzera nella cooperazione di Dublino o nella cooperazione di Schengen. Viceversa, la fine della
cooperazione di Dublino o Schengen implicherebbe il recesso dal Protocollo Eurodac; ciò si spiega con la correlazione giuridica esistente tra il Protocollo Eurodac e l'AAD.

1.5.2

Accordo PCSC

La delegazione svizzera è stata guidata da fedpol, accompagnata dalla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE e dall'Ambasciata svizzera a Washington D.C. Le prime tornate negoziali sono state condotte a Washington D.C. nel maggio 2012 e si sono concluse il 26 giugno 2012 a Berna con la parafatura dell'Accordo.

Il 21 settembre 2012, il nostro Collegio ha approvato la firma dell'Accordo, che ha avuto luogo il 12 dicembre 2012 a Washington D.C.

Le linee guida stabilite nel mandato negoziale sono state rispettate integralmente. Nei negoziati è stata attribuita una grande importanza alle esigenze poste dalla Svizzera in materia di protezione dei dati nonché alla limitazione del campo di applicazione

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dell'Accordo ai reati penali gravi così come agli altri atti passibili di una pena privativa della libertà superiore a tre anni. La Svizzera dispone ora di un disciplinamento adeguato con gli USA. Alla luce dei risultati ottenuti dalla delegazione svizzera e considerando l'importanza della permanenza della Svizzera nel programma VWP degli USA, il nostro Collegio ha approvato l'Accordo PCSC e la relativa firma.

La consultazione automatizzata dei dati relativi ai profili del DNA e alle impronte digitali basata sul sistema Prüm dell'Unione europea facilita lo scambio di informazioni di polizia tra la Svizzera e gli USA. L'Accordo PCSC crea le basi legali affinché le Parti possano confrontare, nell'ambito del contrasto delle forme gravi di criminalità, i dati sul DNA e dattiloscopici con dati indicizzati pseudonimizzati dell'altra Parte.

Nel caso vi sia una corrispondenza, in una fase successiva, la Parte che ha effettuato la consultazione può chiedere di comunicarle i dati personali a cui sono collegati i dati indicizzati pseudonimizzati tramite il canale dell'assistenza amministrativa di polizia o dell'assistenza internazionale in materia di polizia. La consultazione automatizzata permette dunque alla Svizzera e agli USA di individuare più rapidamente le correlazioni con la criminalità tra i due Paesi e di intensificare lo scambio di informazioni.

La possibilità prevista dall'Accordo di stabilire un numero massimo di consultazioni tiene conto delle esigenze operative della Svizzera. Tale possibilità tiene infine debitamente conto di eventuali risorse limitate sul piano tecnico e del personale per quanto riguarda la trasposizione dell'Accordo in Svizzera.

1.6

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

L'adozione del messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di partecipazione a Prüm, del Protocollo Eurodac e dell'accordo PCSC è stato annunciato nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019­202310 (obiettivo 14). Tale obiettivo si ricollega alla Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo così come alla Strategia di lotta alla criminalità 2020­2023 nella quale sono definite le priorità in materia di polizia per la pertinente legislatura nell'ambito di competenza del DFGP.

La Svizzera gode di un elevato livello di sicurezza; tuttavia, garantire la sicurezza interna è una sfida quotidiana per il Paese. Per mantenere, se non addirittura migliorare la sicurezza in Svizzera, la prevenzione della violenza, della criminalità e del terrorismo svolge un ruolo essenziale. Al fine di contrastare la criminalità e il terrorismo, la Confederazione concentra i propri sforzi in particolare sulla lotta contro le organizzazioni e i gruppi criminali orientati al profitto, contro le organizzazioni di stampo terroristico, contro la cibercriminalità e contro il traffico di migranti a scopo di lucro e la tratta di esseri umani. La cooperazione e lo scambio di informazioni, a livello nazionale con le competenti autorità cantonali, così come a livello internazionale con i Paesi partner e le organizzazioni internazionali, riveste un'importanza fondamentale.

Ad oggi, per ottenere informazioni sui profili del DNA e sulle impronte digitali a livello internazionale, le autorità di polizia svizzere non possono fare affidamento su 10

Messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019­2023, FF 2020 1565.

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un confronto automatizzato con altre banche dati nazionali europee o statunitensi. Il «programma Prüm Plus» ha l'obiettivo di mettere in collegamento i sistemi d'informazione nazionali in cui sono registrati i profili del DNA, le impronte digitali e i dati sui veicoli. In tal modo la cooperazione Prüm permetterà alle autorità svizzere di perseguimento penale di accertare tempestivamente quali autorità estere sono in possesso di informazioni rilevanti in materia di DNA, impronte digitali nonché di veicoli e dei loro detentori. Un accordo analogo è stato sottoscritto con gli Stati Uniti per quanto concerne i profili del DNA e le impronte digitali. Il Protocollo Eurodac permetterà infine alle autorità di perseguimento penale di accedere alla banca dati Eurodac in materia di impronte digitali.

L'attuazione di questi tre accordi non è in contrasto con nessuna strategia del Consiglio federale.

2

Procedura preliminare e consultazione

2.1

Risultati della procedura di consultazione

Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettere b e c della legge federale del 18 marzo 200511 sulla consultazione (LCO), la consultazione si è svolta dal 13 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. Per via della pandemia da COVID-19, alcuni partecipanti hanno chiesto, e ottenuto, una proroga del termine, che è stato fissato al 17 aprile 2020.

I progetti comprendono, da un lato, l'approvazione degli accordi con l'UE concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo PCSC con gli Stati Uniti e, dall'altro, l'adeguamento di determinate disposizioni delle leggi federali esistenti (cfr. n. 9.3).

Hanno risposto 24 Cantoni, cinque partiti politici, due associazioni mantello, il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale e 14 cerchie interessate, per un totale di 47 pareri pervenuti. Dieci partecipanti hanno rinunciato esplicitamente a formulare un parere, mentre nessuno ha consigliato di respingere il progetto.

I Cantoni di Argovia, Basilea Città, Lucerna, Sciaffusa, Zugo, il PLR, il PPD e il Centre Patronal sostengono pienamente il progetto, sottolineando come gli strumenti proposti apportino una maggiore efficacia nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, maggiori possibilità di identificazione delle persone, benefici in termini di rapidità ed efficacia nella risoluzione delle indagini e un livello di protezione dei dati conforme al diritto svizzero.

Numerosi Cantoni e l'UDC sottolineano il grande valore aggiunto che tali strumenti apportano nella lotta ai reati gravi. Stimano che tali accordi garantiranno un sostegno significativo all'attività delle autorità di perseguimento penale, permettendo in particolare alle autorità di contrasto di concentrarsi sulle indagini e di condurle in modo più mirato.

L'UDC e il Centre Patronal ritengono che la partecipazione della Svizzera al Visa Waiver Program rappresenti un valore aggiunto tanto sul piano sociale quanto sul 11

RS 172.061

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piano economico e che debba pertanto continuare a essere garantita. Osservano invece che vincolare la trasposizione dell'Accordo PCSC a una rinnovata partecipazione al Visa Waiver Program possa apparire come una richiesta legittima, ma al tempo stesso come un modo per esercitare pressione sulla Svizzera.

Il PES e il PSS si esprimono criticamente nei confronti dei tre accordi posti in consultazione e chiedono che, al momento della loro trasposizione, si tenga esplicitamente conto dei diritti fondamentali, dei principi dello stato di diritto e della protezione dei dati delle persone interessate. Il PSS è del parere che l'approvazione e la trasposizione dell'Accordo di partecipazione a Prüm e del Protocollo Eurodac siano vantaggiose, in particolare in termini di semplificazione delle procedure legate agli accordi Schengen e Dublino.

2.2

Modifiche apportate al progetto

Questioni in materia di protezione dei dati in relazione alla trasposizione degli accordi Prüm/Eurodac e dell'Accordo PCSC e ai relativi avamprogetti di decreti federali Sebbene la maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritenga che gli accordi offrano garanzie sufficienti in materia di protezione dei dati, il PSS, il PES e Asylex sono del parere che, nell'ambito della lotta al terrorismo e alle forme gravi di criminalità i diritti fondamentali delle persone interessate debbano essere rispettati. Chiedono in particolare una sorveglianza da parte dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

Gli accordi prevedono norme specifiche in materia di protezione dei dati. La trasmissione di dati personali avviene nel rispetto del diritto nazionale dello Stato richiesto, ossia delle norme di assistenza internazionale in materia penale o di assistenza amministrativa in materia di polizia, e soltanto dopo una corrispondenza verificata da esperti in materia. Ciò è possibile soltanto nella misura in cui il diritto svizzero lo preveda. In virtù del principio di disponibilità, i dati possono essere trasmessi dalle autorità di polizia nei limiti delle loro competenze. Per l'Accordo PCSC, è previsto che nel confronto dei dati dattiloscopici o di profili del DNA occorra prestare particolare attenzione alle disposizioni in materia di protezione dei dati ai sensi degli articoli 13­23 dell'Accordo PCSC. Per quanto concerne l'Accordo di partecipazione a Prüm e il Protocollo Eurodac, è applicabile la LPDS. I diritti fondamentali delle persone interessate sono pertanto rispettati.

Riguardo all'autorità di sorveglianza, tutti gli accordi fanno riferimento esplicito alla competenza e ai poteri dell'autorità indipendente preposta alla protezione dei dati istituita in virtù del diritto nazionale delle Parti contraenti. In Svizzera, questa autorità corrisponde all'IFPDT.

Pena di morte (Accordo PCSC e relativo avamprogetto di decreto federale) Il Cantone di Ginevra, il PSS, il PES e Amnesty International hanno espresso la loro preoccupazione in merito alla trasmissione dei dati nel quadro dell'Accordo PCSC.

Rammentano che determinati Stati degli Stati Uniti applicano ancora la pena di morte 18 / 84

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e che un'eventuale trasmissione potrebbe quindi condurre a una condanna di una persona alla pena capitale, ragion per cui propongono di introdurre nella legislazione una clausola d'eccezione che permetta alla Svizzera di rifiutarsi di fornire dati agli Stati Uniti in assenza di garanzie a proposito del fatto che la persona in questione non sarà condannata a morte né tantomeno giustiziata. Amnesty International ritiene che non sia possibile escludere del tutto che uno scambio di dati con gli Stati Uniti non contribuisca alla pronuncia di una condanna alla pena capitale e osserva che questo non sarebbe in linea con la politica adottata in materia dalla Svizzera (abolizione sancita nella Costituzione12 e al tempo stesso menzionata tra le priorità del Consiglio federale nell'ambito della promozione dei diritti umani).

Conformemente agli articoli 4 e 6 dell'Accordo PCSC, le ricerche e i confronti automatizzati sono retti dal diritto dello Stato richiedente. La trasmissione di dati personali in seguito a una corrispondenza è retta invece dagli articoli 5 e 7 dell'Accordo PCSC, secondo cui essa è effettuata in virtù «della legislazione nazionale della Parte richiesta, incluse le relative prescrizioni in materia di assistenza giudiziaria». Se la comunicazione dei dati riguarda un procedimento penale avviato, è effettuata conformemente alle prescrizioni dell'Assistenza in materia penale del 20 marzo 198113 (AIMP). Ne consegue che la Svizzera, una volta eseguito il confronto automatizzato, può invocare, in quanto Parte richiesta, il proprio diritto interno (incluso quello relativo all'assistenza penale internazionale) per quanto concerne la trasmissione ulteriore di dati personali e di altre informazioni agli Stati Uniti. Laddove necessario, può anche rifiutare di trasmettere tali dati. In tale contesto, gli Stati Uniti possono, per esempio, essere obbligati a promettere che i dati che sono stati loro forniti non saranno utilizzati per pronunciare la pena di morte, in quanto ciò sarebbe in contrasto con l'articolo 2 AIMP. Vista dunque l'esistenza di garanzie sufficienti, non occorre modificare l'Accordo PCSC o introdurre altre misure nel diritto nazionale.

Identificazione di cadaveri sconosciuti e di persone che non possono o non vogliono rivelare la loro identità (art. 13a della legge sui profili del DNA
dell'AP-decreto federale Prüm/Eurodac e art. 13b della legge sui profili del DNA dell'AP-decreto federale PCSC) Diversi partecipanti alla procedura di consultazione ritengono che, ai fini dell'identificazione, il progetto debba prevedere la possibilità di richiedere informazioni su quelle persone che non possono o non vogliono rivelare la loro identità o sui cadaveri sconosciuti.

L'articolo 10 della legge del 20 giugno 200314 sui profili del DNA stabilisce che: «il sistema d'informazione basato sui profili del DNA consente il confronto di profili del DNA ai fini del procedimento penale e dell'identificazione di persone ignote o scomparse». La cooperazione Prüm e l'Accordo PCSC permettono nel singolo caso il confronto di profili del DNA per le indagini su reati. Nella misura in cui ciò si inserisce nel quadro legale prescritto, gli articoli proposti prevedono già implicitamente tale possibilità. Per tale ragione, non è necessaria alcuna modifica legislativa.

12 13 14

RS 101 RS 351.1 RS 363

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Utilizzo dei dati sui veicoli e i loro detentori (art. 12 decisione 2008/615/GAI in combinato disposto con l'art. 357 cpv. 4 CP dell'AP-decreto federale Prüm/Eurodac) La Comunità di lavoro dei capi della polizia stradale della Svizzera e del Principato del Liechtenstein auspica di poter scambiare in modo automatizzato i dati relativi ai veicoli e ai loro detentori nel quadro del trattamento delle multe disciplinari e del perseguimento di violazioni della legge federale del 19 dicembre 195815 sulla circolazione stradale (LCStr).

Questa richiesta è legittima e necessita di una precisazione all'interno del messaggio.

L'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI prevede che l'accesso ai dati possa essere richiesto per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato membro che effettua la consultazione. Secondo il diritto svizzero, la nozione di «altri illeciti» enunciata all'articolo 12 comprende le infrazioni della LCStr e altre multe disciplinari. Entrambe possono potenzialmente rientrare nella competenza di un'autorità giudiziaria.

Per motivi di parità di trattamento rispetto agli Stati membri di Prüm che utilizzano la cooperazione Prüm anche per il perseguimento delle multe, occorre concedere questa possibilità alle autorità di polizia svizzere. L'articolo 357 capoverso 4 del Codice penale (CP)16 (AP-decreto federale Prüm/Eurodac) è stato modificato in tal senso e il messaggio è stato precisato di conseguenza.

Confronto dei profili del DNA di persone da parte della polizia (art. 13a della legge sui profili del DNA dell'AP-decreto federale Prüm/Eurodac e art. 13b della legge sui profili del DNA dell'AP-decreto federale PCSC) Tutti i Cantoni ritengono necessario che le autorità di polizia debbano poter richiedere, conformemente alla prassi attuale, il confronto dei profili del DNA di persone già allestiti. Constatano che il progetto attuale non prevede tale possibilità, riservando questo diritto alle autorità di perseguimento penale o ai tribunali. Chiedono pertanto che i disegni di decreti federali siano modificati e che il messaggio sia precisato di conseguenza.

La questione sollevata dai Cantoni è del tutto legittima. I tre strumenti proposti dovrebbero infatti permettere alle autorità svizzere
di perseguimento penale di contrastare più efficacemente il terrorismo e la criminalità transfrontaliera. Non procedere a una modifica dei decreti federali equivarrebbe a privare le autorità di polizia di un diritto che è già concesso loro tramite altri canali (Interpol, Europol, addetti di polizia). Inoltre ciò complicherebbe la procedura e aggraverebbe gli oneri amministrativi per le autorità di polizia. I decreti federali sono stati pertanto modificati nel senso esposto qui sopra. Al contempo sono state apportate precisazioni al messaggio del Consiglio federale. Le modifiche apportate non modificano in alcun modo le competenze previste dal Codice di procedura penale17 e corrispondono alla prassi attuale. Ne consegue che il pubblico ministero cantonale resta l'autorità competente per ordinare l'allestimento del profilo del DNA di una persona. Una volta che questo profilo sarà

15 16 17

RS 741.01 RS 311.0 RS 312.0

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stato allestito, le autorità di polizia potranno chiedere quali profili di persone devono essere scambiati.

Verifica da parte di esperti delle corrispondenze con profili del DNA di tracce (art. 357 cpv. 2 lett. b CP dell'AP-decreto federale Prüm/Eurodac e art. 359 cpv. 2 lett. b CP dell'AP-decreto federale PCSC) Il Cantone di Vaud, il Centre universitaire romand de médecine légale e il Gruppo di lavoro intercantonale Polizia giudiziaria e Polizia Scientifica chiedono che sia mantenuta l'attuale procedura di verifica delle corrispondenze. Propongono pertanto di modificare l'articolo 357 capoverso 2 AP-CP («Punti di contatto nazionali») nel modo seguente: «verifica le corrispondenze ottenute nel sistema d'informazione per le impronte digitali di uno Stato contraente in seguito a una richiesta della Svizzera e chiede al laboratorio che ha allestito il profilo del DNA della traccia biologica di verificare i riscontri positivi ottenuti nel sistema d'informazione sui profili del DNA di uno Stato contraente in seguito a una richiesta della Svizzera».

La richiesta dei partecipanti è fondata. Infatti, affinché i dati possano essere utilizzati in modo efficace nell'ambito di un'indagine e l'informazione possa essere considerata affidabile, è importante che la verifica di una corrispondenza di un profilo del DNA sia eseguita da esperti dei laboratori di analisi del DNA. Tale procedura è descritta all'articolo 8 dell'ordinanza del DFGP dell'8 ottobre 201418 sui laboratori di analisi del DNA: «In caso di riscontro positivo nel sistema d'informazione, il laboratorio, su richiesta dell'Ufficio di coordinamento, esegue la verifica dei profili e comunica il risultato». Per tale ragione gli avamprogetti dei decreti federali sono stati modificati e la disposizione concernente la verifica dei profili del DNA da parte del punto di contatto nazionale (fedpol) è stata soppressa dall'articolo 357 capoverso 2 lettera b CP e 359 capoverso 2 lett. b D-CP. Il messaggio è stato precisato in tal senso. L'attuale procedura in materia di verifica è pertanto rispettata.

2.3

Altri adeguamenti apportati al progetto

Con decisione del 13 dicembre 2019, il nostro Collegio ha incaricato il DFGP di esaminare, in collaborazione con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la possibilità di concedere all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) il diritto di presentare richieste nel quadro di Prüm, Eurodac e PCSC ai fini della prevenzione e dell'accertamento di reati gravi e nei casi di sospetto terrorismo. Dalle discussioni è emerso quanto segue.

Conformemente all'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 603/2013, le autorità autorizzate a presentare una richiesta sono quelle responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. La decisione 2008/615/GAI e l'Accordo PCSC non definiscono le autorità autorizzate a richiedere il confronto, ma soltanto gli scopi per i quali i confronti possono essere effettuati. Secondo l'articolo 3 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI, i profili del

18

RS 363.11

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DNA possono essere confrontati «ai fini del perseguimento di reati». L'articolo 9 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI stabilisce inoltre che le impronte digitali possono essere confrontate per la prevenzione e il perseguimento di reati. In virtù dell'articolo 4 dell'Accordo PCSC, il confronto di dati dattiloscopici è autorizzato ai fini della prevenzione di reati gravi. Lo stesso vale anche per i profili del DNA, come previsto dall'articolo 6 dell'Accordo PCSC.

Sebbene l'AFD, nel quadro dei propri compiti di natura doganale e non doganale, svolga anche compiti di sicurezza nell'area di confine per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione (art. 96 della legge del 18 marzo 200519 sulle dogane [LD]), non esiste al momento, sul piano giuridico interno, alcuna base giuridica formale che consenta all'AFD di richiedere tali confronti. L'AFD intende pertanto intraprendere i passi giuridici necessari a creare basi legali appropriate che l'autorizzino a presentare richieste nel quadro di Prüm, Eurodac e PCSC.

3

Presentazione degli accordi

Nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del DNA (cooperazione nel quadro di Prüm e PCSC) e da sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica (cooperazione nel quadro di Prüm, PCSC ed Eurodac), un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit) dovrebbe consentire allo Stato che effettua la consultazione di chiedere, in un secondo tempo, dati personali allo Stato che gestisce lo schedario e, laddove necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza giudiziaria o amministrativa.

È opportuno ricordare che tali accordi di cooperazione transfrontaliera sottostanno alle condizioni applicabili al principio di disponibilità. In virtù di questo principio, ciascun agente delle autorità di contrasto di uno Stato contraente di tali accordi che necessiti di determinate informazioni nell'esercizio delle proprie funzioni può ottenerle dalle autorità di contrasto dell'altra Parte che detiene tali informazioni e le mette a sua disposizione per gli scopi indicati, tenendo conto delle esigenze poste dalle indagini in corso nello Stato richiesto.

3.1

Accordo di partecipazione a Prüm e Protocollo Eurodac

3.1.1

Accordo di partecipazione a Prüm

Nel preambolo, le Parti contraenti esprimono il proprio interesse a migliorare la cooperazione di polizia tra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera, fatte salve le norme per la tutela della libertà individuale. È dunque essenziale che le informazioni possano essere scambiate in modo rapido ed efficace nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del diritto al rispetto della vita privata nonché alla protezione dei dati personali. A tale scopo, le Parti si concedono reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, ai sistemi automatizzati di identificazione 19

RS 631.0

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dattiloscopica e ai dati di immatricolazione dei veicoli. Tale raffronto transfrontaliero di dati conferirà una nuova dimensione alla lotta alla criminalità e al terrorismo, offrirà nuove prospettive per quanto riguarda i metodi d'indagine e svolgerà un ruolo cruciale nell'assistenza alle autorità di contrasto e alle autorità giudiziarie degli Stati. Si rammenta inoltre che, nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali, al fine di prevenire i reati e di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici in relazione a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera. Al contempo, è necessario disciplinare altre forme di collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, in particolare mediante operazioni di sicurezza congiunte (quali i pattugliamenti congiunti).

L'articolo 1 dell'Accordo definisce l'oggetto e la finalità dello stesso. Al paragrafo 1 sono elencate le disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio che si applicano nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm. Si tratta nello specifico delle seguenti disposizioni (per una spiegazione dettagliata v. n. 4.1): ­

l'articolo 1 che definisce la finalità e l'ambito d'applicazione della decisione 2008/615/GAI, nello specifico il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini;

­

gli articoli 2­12 che stabiliscono le condizioni e le procedure applicabili ai raffronti automatizzati dei profili del DNA, dei dati dattiloscopici nonché allo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli nonché dei loro detentori;

­

gli articoli 13­15 che stabiliscono le condizioni di trasmissione di dati correlati a eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera;

­

l'articolo 16 che stabilisce le condizioni di trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici;

­

gli articoli 17­23 che stabiliscono le condizioni e le procedure applicabili al potenziamento della cooperazione transfrontaliera di polizia tramite diverse misure quali le operazioni congiunte o l'assistenza in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi;

­

gli articoli 24 e 25 paragrafo 1 nonché gli articoli 26­32 che contengono le disposizioni generali relative alla protezione dei dati, in particolare per quanto concerne il livello di protezione, le finalità, le autorità competenti nonché l'esattezza, l'attualità e la durata della memorizzazione dei dati, le misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

­

l'articolo 34 che disciplina le spese: ogni Stato membro sostiene le spese operative assunte dalle sue autorità.

L'articolo 1 paragrafo 2 dell'Accordo elenca le disposizioni della decisione 2008/ 616/GAI che si applicano nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm, nella fattispecie gli articoli 1­19 e l'articolo 21, compreso l'allegato, ad esclusione del capo 4 punto 1 del medesimo in relazione alla procedura di valutazione. La decisione 2008/616/GAI riguarda l'attuazione tecnica degli scambi di dati nonché delle altre forme di cooperazione.

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L'articolo 1 paragrafo 4 dell'Accordo elenca le disposizioni della decisione quadro 2009/905/GAI20, ovvero gli articoli 1­5 e 6 paragrafo 1 relativi alle norme che sono tenuti a rispettare i fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio. Tali norme si applicano in Svizzera.

L'articolo 2 dell'Accordo intitolato «Definizioni» illustra i diversi termini utilizzati dalle Parti dell'Accordo. Le «Parti contraenti» sono l'UE e la Confederazione Svizzera. Il presente Accordo è dunque applicabile unicamente alle relazioni tra la Svizzera e l'UE. Per trarre beneficio dalla cooperazione con gli altri Stati partecipanti alla cooperazione Prüm (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), occorre pertanto concludere un accordo complementare di reciprocità con i Paesi in questione. Anche per quanto concerne la Gran Bretagna occorrerà concludere molto probabilmente un accordo complementare di reciprocità. La questione dipende, tuttavia, dai risultati dei negoziati tra l'UE e la Gran Bretagna in relazione alla Brexit. Per «Stato membro» si intende uno Stato membro dell'UE. Infine è precisato l'utilizzo del termine «Stato», che nel presente caso indica sia uno Stato membro sia la Confederazione Svizzera.

L'articolo 3 dell'Accordo disciplina l'«applicazione e interpretazione uniformi». È nell'interesse degli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm che le disposizioni elencate nell'articolo 1 dell'accordo siano interpretate e applicate in modo identico. A tal fine, le Parti si tengono costantemente aggiornate sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e degli organi giurisdizionali della Confederazione Svizzera in materia. Analogamente a quanto è previsto per la cooperazione di Schengen (art. 9 par. 1 AAS21), la Svizzera presenta al comitato misto una relazione su come le rispettive autorità giudiziarie hanno applicato e interpretato le disposizioni di cui all'articolo 1 dell'Accordo. L'articolo 3 paragrafo 2 sancisce che la Svizzera ha il diritto di presentare alla Corte di giustizia dell'UE memorie od osservazioni scritte quando detta Corte è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 dell'Accordo disciplina la «risoluzione delle
controversie». Contrariamente a quanto previsto nell'AAS e nell'AAD, l'Accordo di partecipazione a Prüm non prevede l'istituzione di un Comitato misto. Pertanto, in caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo o di una delle disposizioni di cui all'articolo 1 nonché delle modifiche che le riguardino, è organizzata una riunione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e della Confederazione Svizzera. Nel caso non venga trovata alcuna soluzione, ciascuna delle Parti contraenti può denunciare l'Accordo secondo la procedura prevista dall'articolo 10 dell'Accordo.

L'articolo 5 dell'Accordo disciplina le «modifiche» dello stesso. Il paragrafo 1 prevede che l'UE, rispettivamente la Commissione europea, informi quanto prima la

20

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Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio, GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14.

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen; RS 0.362.31.

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Svizzera in caso di eventuali modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 1 dell'Accordo. La Commissione europea raccoglie se necessario le eventuali osservazioni della Svizzera. Gli esperti svizzeri sono ugualmente consultati in materia nell'ambito dei lavori in seno alla Commissione europea. Secondo il paragrafo 2, qualsiasi modifica è notificata alla Svizzera non appena adottata. Il recepimento da parte della Svizzera di tale atto o di tale provvedimento va considerato alla stregua della conclusione di un trattato internazionale. La competenza interna per la sua adozione dipende dal contenuto dell'atto o del provvedimento da recepire: ­

ai sensi dell'articolo 7a della legge del 21 marzo 199722 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), è attribuita al Consiglio federale se si tratta di un trattato di portata limitata o se una legge speciale o un trattato internazionale prevede una delega delle competenze a suo favore. Il Consiglio federale dispone di un termine di tre mesi di tempo dall'adozione da parte delle istituzioni dell'UE per accettare o rifiutare l'atto (art. 5 par. 2 dell'Accordo).

­

Nei restanti casi è competente il legislatore, ovvero l'Assemblea federale, o le cittadine e i cittadini (art. 5 par. 3 dell'Accordo). Non appena la Svizzera è in grado di determinare che l'approvazione del recepimento di uno sviluppo dell'acquis è di competenza dell'Assemblea federale, ovvero del corpo elettorale, quest'ultima, rispettivamente il Consiglio federale, che agisce in suo nome, ne informa l'UE. La Svizzera è, tuttavia, tenuta a informare l'UE entro il termine di tre mesi sancito dall'articolo 5 paragrafo 3 dell'Accordo.

­

Il termine massimo di cui dispone la Svizzera per recepire uno sviluppo dell'acquis allorquando la competenza è attribuita al legislatore è di due anni; tale termine decorre a partire dal momento in cui l'UE notifica alla Svizzera l'atto o il provvedimento da recepire (art. 5 par. 2 dell'Accordo). Tale termine fa sì che la procedura parlamentare, o referendaria, di approvazione di un trattato segua il suo normale corso. Pertanto, nel caso in cui sia lanciato un referendum, vi è tempo sufficiente per organizzare una votazione popolare. La Svizzera informa l'UE al più tardi entro il termine di due anni in merito all'adempimento di tutti i «requisiti costituzionali». Non appena la procedura interna di approvazione del trattato e, se del caso, di attuazione è completata, la Svizzera è tenuta a informare le competenti istituzioni europee che ha «soddisfatto i requisiti costituzionali». Se l'esito della procedura parlamentare o referendaria si oppone al recepimento da parte della Svizzera di un atto giuridico, si applica la procedura prevista dall'accordo in caso di mancato recepimento dell'acquis (art. 5 par. 4 e 5 dell'Accordo).

Secondo l'articolo 5 paragrafo 3, ultimo periodo dell'Accordo, la Svizzera è tenuta, ove possibile, ad applicare provvisoriamente il contenuto della modifica. Spetta, tuttavia, alla Svizzera determinare, in base alle proprie norme interne, se è possibile un'applicazione provvisoria. Occorre inoltre che l'atto sia direttamente applicabile (self-executing).

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RS 172.010

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L'articolo 5 paragrafo 4 statuisce che se la Svizzera non accetta il contenuto della modifica, in un primo momento l'accordo è sospeso. Le Parti contraenti convocano una riunione. Lo scopo di tale riunione è quello di esaminare ogni possibilità volta a mantenere l'accordo, compresa la possibilità di riconoscere l'equivalenza delle normative. La sospensione è revocata non appena la Svizzera comunica di accettare il contenuto della modifica o se le Parti contraenti convengono di applicare nuovamente l'accordo. Se alla scadenza del termine di sei mesi di sospensione, non è stata trovata alcuna soluzione, il presente accordo cessa di applicarsi (art. 5 par. 5 dell'Accordo).

L'articolo 5 paragrafo 6 esclude l'applicazione di tale meccanismo di sospensione o cessazione per le modifiche apportate ai capi 3 («Eventi di rilievo»), 4 («Misure volte a prevenire i reati terroristici») e 5 («Altre forme di cooperazione») della decisione 2008/615/GAI nonché all'articolo 17 («Pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte») della decisione 2008/616/GAI. La Svizzera è tenuta a informare l'UE di tale rifiuto e a precisarne i motivi. In tali casi, le disposizioni in questione si applicano nella loro versione precedente.

L'articolo 6 dell'Accordo prevede un «riesame» comune dell'Accordo entro cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il riesame verte in particolare sull'attuazione pratica, sull'interpretazione e sugli sviluppi dell'Accordo.

L'articolo 7 dell'Accordo disciplina la «relazione con altri strumenti». I vigenti accordi bilaterali e multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri continuano ad applicarsi nella misura in cui non siano incompatibili con l'Accordo di partecipazione a Prüm. La Svizzera è tenuta a notificare all'UE tali accordi (par. 1). Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di partecipazione a Prüm, la Svizzera può concludere altri accordi in materia di cooperazione transfrontaliera nella misura in cui tali accordi prevedano l'ampliamento o l'estensione degli obiettivi dell'Accordo di partecipazione a Prüm. La Svizzera è tenuta a notificare tali accordi entro tre mesi dalla loro firma (par. 2). Gli accordi conclusi o che la Svizzera concluderà non incidono sui rapporti con gli Stati membri che non ne siano parti (par. 3) o sugli accordi in
materia di assistenza giudiziaria o di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie (par. 4).

L'articolo 8 dell'Accordo disciplina le «notifiche, le dichiarazioni e l'entrata in vigore». Il paragrafo 1 statuisce che ciascuna Parte contraente notifica all'altra la conclusione delle procedure interne richieste affinché le due Parti siano vincolate dall'Accordo di partecipazione a Prüm. Il paragrafo 2 si applica all'UE. Quest'ultima può esprimere il suo consenso a essere vincolata anche qualora le decisioni relative al trattamento di dati personali non siano state ancora prese per tutti gli Stati membri. L'articolo 5 paragrafi 1­2 si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma dell'Accordo (par. 3). Il termine di tre mesi previsto dall'articolo 5 paragrafo 2 dopo l'adozione, da parte delle istituzioni dell'UE, per accettare o rifiutare una modifica, comincia a decorrere il giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo di partecipazione a Prüm (par. 4). Le dichiarazioni che la Svizzera potrebbe formulare nel quadro del presente Accordo, possono essere presentate al momento della notifica della conclusione delle procedure interne richieste o in qualsiasi altra data successiva (par. 5).

L'Accordo di partecipazione a Prüm entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dell'ultima notifica del consenso a essere vincolato dal presente Accordo (par. 6).

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L'articolo 8 paragrafo 7 dell'Accordo prevede che la trasmissione di dati personali avvenga solo dopo l'attuazione nel diritto nazionale delle disposizioni di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI relative alla protezione dei dati. L'articolo 8 paragrafo 10 dell'Accordo di partecipazione a Prüm, sancisce che le disposizioni di cui alla decisione 2008/615/GAI concernenti il raffronto di profili del DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli e i loro detentori sono applicate soltanto dopo che la Svizzera avrà trasposto la direttiva 2016/680/UE23 nella legislazione nazionale. È applicabile il diritto dello Stato richiesto, nella fattispecie le disposizioni dell'assistenza amministrativa in materia di polizia oppure le disposizioni dell'assistenza penale internazionale e soltanto dopo che una concordanza è stata verificata da esperti in materia. Ai fini di controllo, devono essere effettuate una visita di valutazione della Svizzera e un'esperienza pilota di scambio di dati. Tale procedura è retta dal capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI. Sulla base di una relazione globale di valutazione, il Consiglio dell'UE stabilisce le date a decorrere dalle quali possono iniziare i raffronti automatizzati così come la trasmissione di dati personali.

Oltre alle disposizioni di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI, la Svizzera deve attuare e applicare le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680. (art. 8 par. 8 dell'Accordo) nel quadro degli scambi di dati personali. La direttiva in questione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen che la Svizzera si è impegnata a recepire in virtù dell'articolo 2 paragrafo 3 dell'AAS. La direttiva è stata trasposta nella LPDS. L'articolo 3 capoverso 1 lettera a LPDS statuisce che per dati genetici e biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica s'intendono dati personali degni di particolare protezione. L'articolo 13 LPDS sancisce inoltre che quando il trattamento dei dati previsto può comportare un rischio elevato per i diritti fondamentali delle persone interessate, l'organo federale effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e a tal fine, in base all'articolo 14, consulta, in determinate circostanze, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

Secondo
l'articolo 8 paragrafo 9 dell'Accordo, la Svizzera è tenuta a comunicare alla Commissione europea il decreto federale concernente le disposizioni di cui all'articolo 1 paragrafo 1 dell'Accordo. Affinché le disposizioni relative ai raffronti di profili del DNA e di impronte digitali, così come lo scambio di dati relativi ai veicoli e ai loro detentori possano essere applicabili in Svizzera, devono essere attuate e applicate le misure di cui all'articolo 8 paragrafi 8­9 dell'Accordo (art. 8 par. 10 dell'Accordo).

L'articolo 9 dell'Accordo disciplina l'«adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea». Tale adesione instaura diritti e obblighi tra i nuovi Stati membri e la Svizzera.

In altri parole, in tal caso non vi è alcuna necessità di concludere un nuovo accordo.

L'articolo 10 dell'Accordo disciplina la «denuncia». L'accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti contraenti (par. 1). La denuncia ha efficacia sei mesi dopo la notifica di denuncia (par. 2).

23

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

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L'Accordo di partecipazione a Prüm è stato redatto in inglese. Tuttavia, tutte le versioni redatte nelle lingue ufficiali dell'UE fanno ugualmente fede.

La dichiarazione delle Parti contraenti al momento della firma dell'Accordo tratta diversi aspetti tecnici. La Svizzera deve dunque stabilire connessioni tecniche con ciascuno degli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm per ciascuna categoria di dati contemplata dall'Accordo. A tale scopo, l'UE mette a disposizione qualsiasi documento disponibile, software specifico e l'elenco dei contatti. Possono inoltre essere conclusi partenariati direttamente tra gli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm al fine di condividere le esperienze acquisite e agevolare l'attuazione. La dichiarazione menziona infine le modalità di partecipazione degli esperti svizzeri ai gruppi di lavoro in seno al Consiglio dell'UE incentrati su aspetti tecnici dell'Accordo. Se le discussioni hanno un legame diretto con l'applicazione e lo sviluppo del contenuto delle decisioni 2008/615/GAI, 2008/616/GAI e 2009/905/GAI, gli esperti svizzeri possono essere invitati a partecipare alle riunioni. La presente dichiarazione è allegata all'Accordo ed è adottata al momento della firma dello stesso.

3.1.2

Protocollo Eurodac

Il preambolo elenca i molteplici accordi conclusi tra l'UE, la Svizzera e il Liechtenstein. Per la Svizzera si tratta dell'Accordo relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD) 24. Si rammenta inoltre l'oggetto del Protocollo, ovvero il regolamento (UE) n. 603/2013 (per una spiegazione dettagliata delle relative disposizioni v. n. 4.2) e in particolare le richieste da parte delle autorità di contrasto concernenti il confronto delle impronte digitali con i dati contenuti nella banca dati Eurodac.

Il preambolo sottolinea la necessità di concludere un accordo complementare con la Svizzera e il Liechtenstein affinché siano applicabili le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 relative alle procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto. Tali disposizioni non costituiscono infatti uno sviluppo dell'acquis di Dublino. Il preambolo precisa inoltre che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto designate in virtù del Protocollo Eurodac, a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi deve essere soggetto nel diritto nazionale a un livello di protezione dei dati personali che sia conforme alla direttiva 2016/680/UE nonché alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 603/2013.

Il preambolo ricorda infine le condizioni di accesso secondo l'iter di consultazione a cascata da parte delle autorità designate. Tale accesso è consentito soltanto se:

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­

un confronto con le banche dati nazionali di dati dattiloscopici dello Stato richiedente non abbia permesso di stabilire l'identità dell'interessato;

­

un confronto con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI non abbia RS 0.142.392.68

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permesso di stabilire l'identità dell'interessato. È, tuttavia, possibile derogare a tale condizione nel caso in cui lo Stato richiedente sia in grado di dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che tali confronti non permetterebbero di stabilire l'identità dell'interessato, in particolare, quando non sussiste alcun legame operativo o investigativo con uno Stato partecipante alla cooperazione Prüm; ­

sebbene siano soddisfatte le condizioni per l'accesso al sistema d'informazione visti (VIS), un confronto con il VIS non abbia permesso di stabilire l'identità dell'interessato.

L'articolo 1 del Protocollo definisce il campo di applicazione, e più precisamente disciplina l'attuazione delle disposizioni relative all'accesso da parte delle autorità di contrasto designate. Il paragrafo 1 prevede che la Svizzera attui le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il confronto, a fini di contrasto, dei dati dattiloscopici. Il Protocollo Eurodac si applica alle relazioni con il Liechtenstein e gli altri Stati partecipanti, nella fattispecie gli Stati membri dell'UE (par. 3) così come con la Danimarca, l'Islanda e la Norvegia (par. 4). La questione concernente lo statuto della Gran Bretagna dipenderà dalla soluzione negoziata con l'UE nel quadro della Brexit. Il paragrafo 2 ha il medesimo contenuto del paragrafo 1 con l'unica differenza che si applica al Liechtenstein.

L'articolo 2 disciplina la questione relativa all'entrata in vigore del Protocollo Eurodac per la Svizzera (par. 1) e il Liechtenstein (par. 2). L'entrata in vigore è subordinata alla condizione che siano applicate in Svizzera le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nel regolamento (UE) n. 603/2013 così come le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680. Analogamente a quanto illustrato nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm (v. n. 3.1.1), la direttiva è stata trasposta nella legislazione svizzera con la LPDS ed è pertanto applicabile in tale ambito. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 relative al trattamento dei dati personali sono anch'esse già applicabili in Svizzera. Tali disposizioni rappresentano uno sviluppo dell'acquis di Dublino e sono già state recepite e trasposte nell'ordinamento giuridico nazionale.

L'articolo 3 disciplina la questione relativa al recepimento degli sviluppi e la partecipazione alla loro elaborazione. Il Protocollo Eurodac negoziato è consolidato. Possono, tuttavia, sopraggiungere delle modifiche. Per tale ragione, il Protocollo prevede un meccanismo specifico in materia. Quest'articolo prevede di applicare le disposizioni contenute nell'AAD per quanto riguarda l'elaborazione di possibili sviluppi dell'acquis di Dublino (art. 3 AAD) e il relativo recepimento (art. 4 AAD). Le disposizioni si inseriscono, tuttavia, nell'ambito specifico del Protocollo, ragion per cui un'eventuale mancata applicazione non ha alcun effetto
sull'AAD e implica soltanto il recesso dal Protocollo.

L'articolo 4 paragrafo 1 del Protocollo disciplina la notifica della ratifica o dell'approvazione da parte della Svizzera e del Liechtenstein. Una volta concluse le procedure interne, sono tenuti a informare il Consiglio dell'UE. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica (par. 2). Tuttavia, il Protocollo si applica soltanto una volta che siano state soddisfatte le condizioni in materia di protezione dei dati di cui all'articolo 2 del Protocollo, che 29 / 84

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siano state attuate le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e che siano state completate le procedure di valutazione di cui al capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI (per la Svizzera: par. 3; per il Liechtenstein: par. 4).

L'articolo 5 del Protocollo disciplina le modalità di recesso. Ciascuna parte può recedere dal Protocollo unilateralmente. In tal caso, il Protocollo cessa di essere applicabile alle Parti che lo hanno denunciato sei mesi dopo il deposito del recesso (par. 1).

Inoltre, se la Svizzera si avvale di tale diritto, il Protocollo Eurodac resta applicabile tra l'UE e il Liechtenstein. Il Protocollo cessa completamente di essere applicabile in caso di recesso dell'UE o, congiuntamente, della Svizzera e del Liechtenstein (par. 2).

Si evidenzia inoltre che la cessazione dell'applicazione del Protocollo non implica l'uscita da parte della Svizzera o del Liechtenstein dalla cooperazione di Dublino o Schengen (par. 5). Viceversa, la fine della cooperazione di Dublino o Schengen implica il recesso dal Protocollo Eurodac per la Svizzera (par. 3) e il Liechtenstein (par. 4). Ciò si spiega con la correlazione giuridica esistente tra il Protocollo Eurodac e l'AAD.

L'articolo 6 del Protocollo disciplina la questione linguistica: il testo del Protocollo è redatto in tutte le lingue dell'UE. Ciascun testo fa ugualmente fede.

3.2

Accordo PCSC

Nel preambolo le Parti esprimono il proprio interesse a rafforzare la cooperazione volta a contrastare efficacemente i reati gravi, la criminalità organizzata e il terrorismo tramite lo scambio automatizzato di informazioni. In tale ambito, assumono un'importanza primaria il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, la garanzia di un livello elevato di protezione dei dati e della sfera privata nonché dei diritti individuali delle persone interessate. L'Accordo prevede lo scambio di informazioni in caso di reati gravi conformemente al Trattato di Prüm25 e tiene conto degli obblighi derivanti dall'associazione della Svizzera alla cooperazione Schengen.

Gli articoli 1­12 definiscono i concetti principali così come lo scopo e il campo di applicazione dell'Accordo. Essi disciplinano inoltre la consultazione automatizzata di dati sul DNA e dati dattiloscopici nonché di dati personali e altre informazioni. Per prevenire reati gravi e attività correlate al terrorismo è inoltre prevista la possibilità di attuare uno scambio spontaneo di informazioni. Sono altresì contenute disposizioni relative ai punti di contatto nazionali competenti, alla possibilità di definire il numero massimo di consultazioni e all'elaborazione di accordi di esecuzione.

Gli articoli 13­22 contengono disposizioni concernenti la protezione dei dati. In tale ambito sono fissati i principi e le restrizioni concernenti l'uso di dati personali e sono disciplinate le possibilità di rettifica, blocco, cancellazione o verifica dei dati. Sono 25

Trattato del 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

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inoltre sanciti gli obblighi di documentazione, sicurezza dei dati, di trasparenza e di informazione reciproca. Le Parti garantiscono altresì alle persone interessate la possibilità di esercitare il proprio diritto alla protezione dei dati conformemente al diritto nazionale.

Gli articoli 23­29 disciplinano il rapporto tra l'Accordo PCSC e altri accordi tra le Parti così come la procedura concernente la consultazione reciproca per quanto riguarda l'esecuzione dell'Accordo. Le norme ivi contenute disciplinano inoltre le spese, la denuncia dell'Accordo nonché la rispettiva sospensione, modifica ed entrata in vigore.

Nell'allegato sono elencati i reati che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo. L'allegato definisce punibili il tentativo di commettere tali reati o gli atti preparatori volti alla commissione di tali reati nonché la partecipazione a un'organizzazione criminale.

Per i commenti dettagliati agli articoli dell'Accordo PCSC si rimanda al numero 4.3 contenente i commenti alle disposizioni materiali degli accordi.

4

Commento alle disposizioni degli accordi

L'Accordo di partecipazione a Prüm e il Protocollo Eurodac non contengono le disposizioni di fondo che disciplinano la cooperazione nel dettaglio. I testi rinviano al diritto secondario applicabile della legislazione dell'UE. L'Accordo PCSC con gli Stati Uniti contiene tali disposizioni. Il contenuto delle pertinenti disposizioni di fondo può essere sintetizzato nel modo seguente.

4.1

Accordo di partecipazione a Prüm

4.1.1

Commento alle disposizioni della decisione 2008/615/GAI

Articoli 2­7 (profili DNA) Secondo l'articolo 2 paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI, i dati indicizzati ai quali hanno accesso gli Stati membri richiedenti, contengono unicamente i profili del DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA, ovvero dalle parti che non contengono informazioni genetiche (geni).

L'attuale legge sui profili del DNA soddisfa tale esigenza (cfr. art. 2 cpv. 1). La legge federale del 15 giugno 201826 sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU), la cui entrata in vigore è prevista per il 2022, nella definizione legale del profilo del DNA ai sensi della legge sui profili del DNA non fa più alcuna distinzione tra parte codificante e non codificante. Nella sostanza, tuttavia, non cambia nulla. I loci dei geni (chiamati «marcatori») impiegati per l'allestimento di profili del DNA conformemente alla legge sui profili del DNA continueranno a essere caratterizzati unicamente 26

FF 2018 2965 (testo sottoposto a referendum)

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dalle rispettive variazioni di lunghezza specifiche, senza avere funzioni codificate nel genoma. Essi contengono dunque soltanto informazioni di tipo non personale. In base alla decisione 2008/616/GAI (v. art. 2 lett. d), anche in futuro il profilo del DNA non fornirà alcun elemento dal quale è possibile dedurre una «proprietà funzionale di un organismo».

I dati di riferimento non devono contenere alcun dato che consenta di identificare direttamente una persona. Tali dati forniscono unicamente informazioni in merito alla presenza di un profilo del DNA nel sistema.

L'articolo 3 paragrafo 1 statuisce che per le indagini penali gli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm autorizzano, caso per caso, i punti di contatto nazionali di altri Stati membri ad accedere ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi del DNA.

L'espressione «caso per caso» implica che lo Stato richiedente può trasmettere al servizio richiesto soltanto un insieme di dati per ogni richiesta. Si tratta di una consultazione automatizzata, ovvero di un «accesso diretto ad uno schedario automatizzato di un altro servizio che dà origine ad una risposta interamente automatizzata» (art. 24 par. 1 lett. b della decisione 2008/615/GAI) o di un «accesso on line» (art. 2 lett. b della decisione 2008/616/GAI). Non è pertanto necessario alcun intervento umano.

La «procedura di consultazione automatizzata» ai sensi della decisione 2008/615/GAI corrisponde dunque alla messa a disposizione di dati personali «mediante una procedura di richiamo» ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 della legge federale del 19 giugno 199227 sulla protezione dei dati (LPD). I dati di riferimento possono contenere unicamente il profilo del DNA proveniente dalla parte non codificante del DNA e un numero di riferimento, ma alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata (art. 2 par. 2 della decisione 2008/615/GAI).

I raffronti devono essere effettuati «nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente» (v. n. 6.1.3). Quando la Svizzera quale «Stato richiedente» effettua un raffronto, quest'ultimo sottostà esclusivamente alla legislazione svizzera.

Analogamente, quando lo «Stato membro richiedente» è un altro Stato partecipante alla cooperazione Prüm (secondo la terminologia dell'art. 9 par. 2 della decisione
«Stato membro che gestisce lo schedario»), tale raffronto è retto unicamente dal rispettivo diritto nazionale.

L'articolo 3 paragrafo 2 concerne l'esito del raffronto e statuisce che in caso di concordanza, i dati indicizzati sono comunicati direttamente allo Stato richiedente, senza l'intervento umano («per via automatizzata» in base alla fraseologia utilizzata nella decisione 2008/615/GAI). Allo stesso modo, qualora non si rilevi alcuna concordanza, ne viene data ugualmente comunicazione in maniera automatizzata.

L'articolo 4 disciplina il raffronto automatizzato dei profili di traccia, ovvero il raffronto di tutti i profili di traccia non identificati dello Stato richiedente con tutti i profili di persone e di tracce degli altri Stati, sempreché sia stato convenuto nel singolo caso («di comune accordo»). Lo Stato richiedente deve prevedere nella propria legislazione la possibilità di trasmettere tracce di DNA non identificate a fini di raffronti (v. n. 6.1.4). L'esito del raffronto è comunicato nelle medesime modalità previste dall'articolo 3 per la consultazione automatizzata.

27

RS 235.1

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L'articolo 5 relativo alla trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni disciplina la trasmissione di dati che non sono già contenuti nei dati di riferimento trasmessi automaticamente. Nella fattispecie, si tratta di dati che sono disponibili nei sistemi d'informazione di polizia degli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm, quali il nome di una persona, la data di nascita ecc. La trasmissione di tali dati avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto. La trasmissione di informazioni è retta dalle disposizioni relative all'assistenza amministrativa di polizia e all'assistenza giudiziaria. Per informazioni di polizia si intendono le informazioni di cui dispongono già le competenti autorità di polizia e che sono accessibili senza adottare provvedimenti coercitivi. Se per ottenere informazioni è necessario ricorrere a provvedimenti coercitivi, si applicano le disposizioni dell'assistenza giudiziaria.

Secondo l'articolo 6 paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti a designare un punto di contatto nazionale responsabile della trasmissione dei dati di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI. Per la Svizzera, tale compito è garantito da fedpol. Le sue competenze sono disciplinate dall'articolo 357 CP.

L'articolo 6 paragrafo 2 disciplina le misure di attuazione. L'articolo fa riferimento alle misure di attuazione di cui all'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI e si applica alle autorità dell'UE. Tale disposizione non necessita pertanto di alcuna trasposizione nel diritto nazionale.

L'articolo 7 tratta l'allestimento di profili del DNA di persone tramite il canale dell'assistenza giudiziaria. Tale disposizione disciplina l'assistenza giudiziaria per l'allestimento di materiale genetico molecolare e per la trasmissione di profili del DNA ad altri Paesi partecipanti alla cooperazione Prüm. La Svizzera fornisce tale assistenza sulla base dell'AIMP. L'allestimento e l'esame del materiale genetico molecolare si basano sull'articolo 63 capoverso 2 lettera b AIMP («assunzione di prove»).

Le condizioni previste dall'articolo 7 della decisione 2008/615/GAI sono le medesime di quelle previste dal diritto svizzero. fedpol trasmetterà tali domande direttamente all'Ufficio federale di giustizia (UFG).

Articoli 8­11 (dati dattiloscopici)
L'articolo 8 disciplina i dati dattiloscopici. Gli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm garantiscono la disponibilità dei dati indicizzati dei sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. Con l'articolo 354 CP, la Svizzera dispone già di una base legale per un sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali (AFIS). I dati indicizzati (l'impronta digitale e il «Process Control Number» [PCN]) non contengono, così come sancito dall'articolo 8, alcun dato «che consenta l'identificazione diretta della persona interessata». I dati personali sono registrati separatamente nel sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) di fedpol. I dati indicizzati saranno collegati ai dati personali da fedpol in occasione della trasmissione dei dati personali e di altre informazioni legate al caso così come previsto dall'articolo 10 della decisione 2008/615/GAI.

L'articolo 9 paragrafo 1 disciplina la consultazione automatizzata. Questa norma prevede che gli Stati membri autorizzino i punti di contatto nazionali degli altri Stati partecipanti alla cooperazione Prüm ad accedere, caso per caso, ai dati indicizzati dei 33 / 84

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loro sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati ai fini della prevenzione dei reati e delle relative indagini.

Contrariamente al raffronto di profili del DNA secondo l'articolo 3 della decisione 2008/615/GAI, questa norma permette ugualmente il raffronto di impronte digitali per la «prevenzione» dei reati (art. 9 par. 1, primo periodo). In virtù dell'articolo 354 capoverso 1 CP, lo scopo del trattamento dei dati nel sistema d'informazione AFIS non si limita ai «perseguimenti penali» ma si estende anche allo «svolgimento di altri compiti legali».

La decisione 2008/615/GAI non limita in alcun modo le categorie di reato. L'articolo 9 paragrafo 1 parla unicamente di «prevenzione dei reati e le relative indagini».

L'articolo 9 paragrafo 2 statuisce che la conferma di una «concordanza» tra l'impronta digitale oggetto del raffronto e il dato indicizzato trasmesso è effettuata dal punto di contatto dello Stato richiedente.

L'articolo 10 disciplina la trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni: tale disposizione è analoga all'articolo 5 e prevede che la trasmissione di altri dati personali avvenga in base alla legislazione nazionale dello Stato richiesto.

Secondo l'articolo 11 concernente i punti di contatto nazionali, ogni Stato membro designa un punto di contatto. Per quanto concerne la Svizzera, sarà fedpol ad assolvere tale compito. Le sue competenze sono disciplinate dall'articolo 357 CP. Lo scambio di informazioni previsto dalla decisione 2008/615/GAI per la fase relativa alla trasmissione di dati personali è attuato già oggi ad esempio tramite il canale di Interpol (Secure Information Exchange Network Application, SIENA) ovvero il sistema di comunicazione protetta di Europol, nonché tramite gli addetti di polizia.

L'articolo 11 paragrafo 2 tratta le misure di attuazione e si applica alle autorità dell'UE. Tale disposizione non necessita pertanto di alcuna trasposizione nel diritto nazionale.

Articolo 12 (dati di immatricolazione dei veicoli) L'articolo 12 disciplina la consultazione automatizzata di dati dei registri d'immatricolazione dei veicoli di ciascuno Stato contraente. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto. In Svizzera tale compito è assolto dall'Ufficio federale delle strade (USTRA; v. n. 6.1.3).

In base all'articolo 106a capoverso
3 LCStr, il Consiglio federale può stipulare con Stati esteri trattati concernenti lo scambio reciproco di dati relativi a detentori di veicoli, autorizzazioni a condurre e veicoli a motore. Lo scambio di dati in materia avviene tramite consultazione dell'applicazione del sistema d'informazione EUCARIS (European car and driving license information system) «appositamente prevista per le finalità dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI» (art. 15 par. 1 della decisione 2008/616/GAI). Gli Stati contraenti utilizzano già EUCARIS per lo scambio di dati ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

I dettagli relativi all'attuazione sono retti dalla decisione 2008/616/GAI (art. 3­5, 15, 16 e capo 3 dell'allegato).

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In Svizzera, tali dati sono registrati nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) ai sensi degli articoli 89a­89h LCStr. In base alla norma di delega di cui all'articolo 89g capoverso 2 LCStr, il Consiglio federale ha disciplinato le condizioni per la comunicazione di dati ad autorità estere nell'articolo 19 dell'ordinanza del 30 novembre 201828 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (OSIAC). Lo scambio di dati con le autorità estere può aver luogo se un trattato internazionale lo prevede (art. 19 cpv. 1 OSIAC). Le pertinenti condizioni e l'esecuzione dello scambio di dati sottostanno ai relativi trattati internazionali.

Articoli 13­15 (trasmissione di dati correlati a eventi di rilievo) Gli articoli 13 e 14 disciplinano la trasmissione di dati personali e non personali su richiesta o di propria iniziativa agli altri Stati contraenti, nel rispetto della legislazione nazionale. L'articolo 15 richiede la designazione di un punto di contatto nazionale.

Anche in questo caso, il punto di contatto nazionale per la Svizzera è fedpol (v. n. 6.1.3).

In generale, le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni dispongono già oggi delle basi giuridiche necessarie per lo scambio transfrontaliero di dati in occasione di eventi di rilievo: si tratta da un lato dell'articolo 39 della Convenzione del 19 giugno 199029 di applicazione dell'accordo Schengen (CAS), e dall'altro, per quanto concerne il diritto nazionale, dell'articolo 24a capoverso 9 della legge federale del 21 marzo 199730 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

Per quanto concerne il CAS, la cooperazione Prüm contiene basi giuridiche più precise concernenti lo scambio di informazioni in caso di eventi di rilievo, per quanto riguarda sia i dati personali (art. 14, dati relativi a persone di cui si presume possano rappresentare una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, relativi a eventuali precedenti ecc.) sia i dati generali (art. 13, dati relativi all'itinerario di un gruppo di persone, al loro luogo di soggiorno, ai passaggi attraverso Stati terzi, ai mezzi di trasporto utilizzati ecc.).

Lo scambio di informazioni è finalizzato da un lato alla prevenzione di reati, e dall'altro al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici durante
eventi sportivi di rilievo (incontri internazionali di calcio o hockey su ghiaccio) o in ambito politico (G8, World Economic Forum [WEF] ecc.). Lo scambio dei dati può essere effettuato su richiesta o spontaneamente, sempre nel rispetto della legislazione nazionale.

Secondo l'articolo 14 paragrafo 2, i dati possono essere trasmessi unicamente per gli scopi perseguiti (senza possibilità di modifica) e soltanto per una durata ben definita (cancellazione immediata non appena gli scopi per i quali i dati sono stati trasmessi sono stati raggiunti, al massimo entro un anno).

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RS 741.58 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

RS 120

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Articolo 16 (misure volte a prevenire i reati terroristici) In base all'articolo 16, i dati personali possono essere trasmessi agli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm, in singoli casi e spontaneamente, allo scopo di prevenire i reati terroristici di cui agli articoli 1­3 della direttiva (UE) 2017/54131. La direttiva (UE) 2017/541 si applica unicamente agli Stati membri dell'UE e non alla Svizzera.

Sebbene non sia stata formalmente presa in considerazione né nell'Accordo di partecipazione a Prüm né nel Protocollo Eurodac, la direttiva deve fungere da riferimento per la Svizzera. In effetti, essa funge da base legale di riferimento per tutti i casi analoghi. Tuttavia, la pertinenza della direttiva non implica che la Svizzera debba effettivamente introdurre le fattispecie penali ivi contenute. Si tratta piuttosto di far sì che il legislatore nazionale determini quali elementi (esistenti) nel diritto nazionale siano considerati reati di terrorismo ai sensi delle definizioni della direttiva. Poiché descrive il campo d'applicazione materiale degli strumenti menzionati, tale definizione deve essere inserita nella legge. Al fine di rispondere a tale esigenza nella prassi, l'articolo 111j capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 200532 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) deve precisare quali fattispecie penali disciplinate nel vigente diritto nazionale debbano essere considerate reati di terrorismo ai sensi delle definizioni contenute nella direttiva.

In linea di massima, le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni dispongono già oggi delle basi giuridiche necessarie per lo scambio spontaneo di dati a livello transfrontaliero allo scopo di prevenire reati terroristici. Si tratta nello specifico, da un lato, dell'articolo 46 della CAS, e dall'altro, sul piano del diritto nazionale, dell'articolo 7 della legge del 12 giugno 200933 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS). Anche in tale ambito, analogamente allo scambio di informazioni in relazione a eventi di rilievo (art. 13­15), la cooperazione Prüm offre una base giuridica più specifica.

L'articolo 16 della decisione 2008/615/GAI fa riferimento, per quanto riguarda lo scambio di informazioni allo scopo di prevenire il terrorismo, all'elenco di reati inserito nella decisione quadro 2002/475/GAI
al fine di definire la nozione di reati di terrorismo. Per la classificazione giuridica nazionale dei reati di terrorismo elencati negli articoli 1­4 della decisione quadro 2002/475/GAI, occorre fare riferimento all'articolo 111j capoverso 6 LStrI, il quale precisa quali reati esistenti nel diritto nazionale sono considerati reati di terrorismo ai sensi delle definizioni della direttiva (UE) 2017/541. Al di fuori di tale norma specifica, la decisione 2008/615/GAI non definisce più precisamente lo spettro dei reati che possono essere oggetto di una cooperazione transfrontaliera in materia di dati dattiloscopici e di profili del DNA. Occorre pertanto prendere in considerazione il diritto nazionale per determinare i reati per i quali è possibile un confronto con i dati dattiloscopici registrati nei sistemi d'informazione degli Stati contraenti (v. commenti all'art. 356 cpv. 3 CP) o un confronto

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Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

RS 142.20 RS 362.2

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di un profilo del DNA con i sistemi d'informazione dei profili del DNA degli Stati contraenti (v. commenti all'art. 13a capoverso 3 della legge sui profili del DNA).

L'articolo 16 enumera le singole condizioni formali dello scambio di dati allo scopo di prevenire i reati terroristici (trasmissione nel rispetto della legislazione nazionale, contenuto dei dati da trasmettere, condizioni relative all'utilizzo dei dati, designazione di un punto di contatto nazionale). Gli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm designano i propri punti di contatto e definiscono le rispettive competenze nella legislazione nazionale. Anche in questo caso, il punto di contatto nazionale per la Svizzera è fedpol (v. n. 6.1.3).

Articoli 17­23 (altre forme di cooperazione) L'articolo 17 paragrafo 1 prevede che al fine di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici e prevenire i reati, è possibile condurre pattugliamenti congiunti ed altre operazioni congiunte. Può trattarsi di gruppi misti di analisi, di gruppi di lavoro nonché di gruppi misti di controllo, di osservazione e di indagine, in seno ai quali gli agenti di uno Stato contraente forniscono consulenza e assistenza in occasione di interventi operativi sul territorio dell'altro Stato contraente senza assumere competenze ufficiali.

A seconda delle necessità e di comune accordo con l'altro Stato contraente, è possibile precisare ulteriormente le procedure concernenti i gruppi di lavoro comuni in un accordo aggiuntivo conformemente all'articolo 17 della decisione 2008/616/GAI. Ogni Stato membro di destinazione può, nel rispetto della propria legislazione nazionale, conferire poteri esecutivi a funzionari degli altri Stati membri (par. 2). Si pensi ad esempio, oltre ai gruppi di indagine comuni, al servizio di scorta dei treni riservati ai tifosi o al trasporto di merci pericolose (p. es. in ambito nucleare). Sono fatte salve le disposizioni sulle squadre investigative comuni ai sensi dell'articolo 20 del Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 200134 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

L'articolo 18 della decisione 2008/615/GAI statuisce che, in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi, gli Stati membri si prestano reciproca assistenza, nel rispetto della legislazione nazionale, scambiando le informazioni
pertinenti, adottando le misure di polizia necessarie nel proprio territorio in relazione all'evento e, su richiesta dello Stato interessato nel cui territorio si verifica l'evento, mettendo a disposizione risorse del personale o attrezzature. Gli attuali accordi bilaterali di polizia tra la Svizzera e gli Stati limitrofi prevedono già oggi la possibilità di usufruire delle pattuglie miste (Austria, Germania, Francia, Italia, Liechtenstein) e dei gruppi di indagine comuni (Austria, Germania, Francia, Liechtenstein). Con la Germania, ad esempio, l'assistenza in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi è già possibile in virtù dell'articolo 24 dell'Accordo del 27 aprile 199935 tra la Svizzera e la Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria.

L'articolo 46 della CAS prevede inoltre che le autorità di polizia degli Stati contraenti si assistano reciprocamente per la prevenzione e la repressione di reati penali (sempreché non siano necessarie misure coercitive; art. 39 CAS). Sancisce inoltre che gli Stati contraenti possono scambiarsi informazioni spontaneamente nel rispetto della 34 35

RS 0.351.12 RS 0.360.136.1

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propria legislazione nazionale ai fini dell'assistenza per la repressione di futuri reati nonché della prevenzione di reati o di minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Contrariamente alle disposizioni di diritto internazionale summenzionate, il campo di applicazione territoriale dell'articolo 18 è più ampio. I destinatari della decisione 2008/615/GAI sono gli Stati membri dell'UE e non alcuni singoli Stati, come nel caso dell'Accordo tra la Svizzera e la Germania in materia di polizia. L'articolo 18 è concepito inoltre specificatamente per la prestazione di assistenza in caso di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi.

Secondo l'articolo 19, l'uso di armi di servizio, munizioni e attrezzature per i funzionari impiegati nel quadro di un'operazione congiunta in un altro Stato partecipante alla cooperazione Prüm è disciplinato dalla legislazione dello Stato di origine («Stato membro di origine») degli agenti «funzionari». Lo Stato dove ha luogo l'operazione («Stato membro di destinazione») può imporre delle restrizioni.

Secondo l'articolo 20, lo «Stato membro di destinazione» è tenuto a prestare agli agenti distaccati la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti.

Secondo l'articolo 21, lo «Stato membro di origine» è responsabile, in virtù del diritto civile, dei danni causati dagli agenti distaccati nel corso di un'operazione nello «Stato membro di destinazione». Viceversa, lo «Stato membro di destinazione» è responsabile nel caso di operazioni secondo l'articolo 18.

Secondo l'articolo 22, la responsabilità penale dello «Stato membro di destinazione» si applica agli agenti distaccati, salvo se altrimenti disposto in altri accordi. Tuttavia, secondo l'articolo 23, le disposizioni di servizio dello «Stato membro di origine» restano applicabili agli agenti distaccati.

Articoli 24­32 (disposizioni generali relative alla protezione dei dati) L'articolo 24 concerne le definizioni e l'ambito di applicazione. Esso definisce alcuni termini impiegati nella decisione 2008/615/GAI («trattamento di dati», «consultazione automatizzata», «indicizzazione» e «blocco»). Secondo il presente articolo, le disposizioni di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI relative alla protezione dei dati si applicano ai dati trasmessi nel quadro della cooperazione, salvo se altrimenti
previsto nei precedenti capi.

L'articolo 25 disciplina il livello di protezione dei dati. Il necessario livello di protezione dei dati è ora disciplinato dalla direttiva 2016/680/UE. Le condizioni relative alla protezione dei dati ivi sancite sono già attuate con la LPDS.

L'articolo 26 paragrafo 1 disciplina i principi relativi alle finalità del trattamento dei dati nonché alla modifica di tali finalità. Un eventuale trattamento per altri fini è ammesso, sul piano materiale, unicamente nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato contraente che trasmette i dati e dello Stato contraente che li riceve.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 26 elencano in modo esaustivo le finalità del trattamento dei dati trasmessi.

Secondo l'articolo 27, la trasmissione di dati «ad altre autorità» deve avvenire nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente.

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L'articolo 28 concerne la durata della memorizzazione dei dati. Il paragrafo 1 disciplina i principi relativi all'esattezza e all'attualità dei dati. Tali principi sono anch'essi sanciti nella LPD. Il paragrafo 2 statuisce che ai dati venga aggiunto un indicatore di validità se la persona interessata ne «contesta l'esattezza» o se «non è possibile stabilire se siano corretti o inesatti»: l'articolo 25 capoverso 2 LPD concernente l'aggiunta di una menzione, corrisponde di fatto alla presente norma. La LPDS disciplina tale ambito all'articolo 19 capoversi 2 e 4. Spetta all'autorità indipendente preposta alla protezione dei dati o a un tribunale decidere se è opportuno togliere la menzione sui dati. L'autorità indipendente preposta alla protezione dei dati è l'IFPDT. Conformemente all'articolo 19 della decisione 2008/616/GAI tale autorità indipendente deve essere comunicata al segretariato generale del Consiglio. Il paragrafo 3 prevede infine la possibilità di bloccare i dati «quando vi sono motivi di ritenere che la cancellazione pregiudicherebbe gli interessi della persona interessata», i quali sono meritevoli di protezione. Tale strumento è già previsto dall'articolo 25 capoverso 3 lettera a LPD.

L'articolo 29 paragrafo 1 prescrive in maniera generale agli Stati contraenti di adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati. Il paragrafo 2 concerne il mandato conferito all'UE di disciplinare le modalità di attuazione. Tale norma rinvia all'articolo 33, il quale si applica al Consiglio dell'UE.

L'articolo 30 concerne la registrazione cronologica, la registrazione nonché le altre disposizioni relative alla trasmissione dei dati. Tale disposizione, che riguarda in particolare le specificità dell'accesso online, presenta un grado elevato di esaustività.

Essa statuisce al paragrafo 5 che le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati di ciascuno Stato partecipante alla cooperazione Prüm sono competenti per il controllo della trasmissione o della ricezione di dati personali.

L'articolo 31 concerne i diritti delle persone interessate a essere informate e risarcite.

Tali pretese giuridiche sono disciplinate dall'articolo 15 LPD. Secondo l'articolo 19 capoverso 6 LPDS sono fatte salve le norme speciali di altre leggi federali (p. es. legge
federale del 14 marzo 195836 sulla responsabilità [LResp]).

Gli articoli 8 e 9 LPD nonché determinate disposizioni specifiche a livello di ordinanza disciplinano il diritto d'accesso, rettifica e cancellazione dei dati. L'articolo 17 LPDS rimanda all'articolo 8 LPD. Per quanto concerne la restrizione del diritto d'accesso, l'articolo 18 LPDS rimanda all'articolo 9 LPD.

L'articolo 32 disciplina le informazioni su richiesta degli Stati membri. Ciascuno Stato che riceve i dati trasmessi informa lo Stato che li ha trasmessi del trattamento effettuato sui dati trasmessi e del risultato ottenuto.

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RS 170.32

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4.1.2

Commento alle disposizioni della decisione 2008/616/GAI

La decisione 2008/616/GAI stabilisce le disposizioni normative comuni indispensabili per l'attuazione amministrativa e tecnica delle forme di cooperazione previste nella decisione 2008/615/GAI. L'allegato della presente decisione contiene le modalità di applicazione di natura tecnica. Inoltre, il segretariato generale del Consiglio dell'UE elaborerà e aggiornerà un manuale distinto, contenente esclusivamente informazioni fattuali che devono essere fornite dagli Stati membri.

L'articolo 1 definisce l'obiettivo della decisione, ovvero quello di stabilire le disposizioni amministrative e tecniche necessarie all'attuazione della decisione 2008/ 615/GAI.

L'articolo 2 precisa alcune nozioni, quali la «consultazione» e il «raffronto» di cui agli articoli 3, 4 e 9 della decisione 2008/615/GAI (lett. a), la «consultazione automatizzata» di cui all'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI (lett. b), le nozioni correlate al profilo del DNA (lett. c­g), l'«annotazione» (lett. h), i «dati dattiloscopici» (lett. i), i «dati di immatricolazione dei veicoli» (lett. j) nonché la nozione di «caso per caso» (lett. k).

Gli articoli 3­6 riguardano le disposizioni comuni in materia di scambio di dati, rispettivamente le specifiche tecniche, la rete di comunicazione impiegata o ancora la disponibilità dello scambio automatizzato di dati. Tale scambio deve essere possibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Gli articoli 7­11 concernono i principi applicabili allo scambio di profili del DNA.

Gli Stati membri applicano le norme esistenti in materia di scambio di profili del DNA. La consultazione e il raffronto automatizzati di profili del DNA avvengono nell'ambito di una struttura decentrata. Sono adottate misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi agli altri Stati membri.

Gli articoli 12­14 concernono l'ambito relativo ai dati dattiloscopici. Oltre alle norme che definiscono i principi generali, ciascuno Stato membro stabilisce la propria capacità massima di consultazione giornaliera per i dati dattiloscopici di persone o per i dati relativi a tracce. Ogni Stato membro provvede affinché le sue domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato membro richiesto.

Gli articoli 15 e 16 riguardano gli scambi di dati relativi
ai veicoli e ai detentori di veicoli. Gli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm utilizzano una versione dell'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) appositamente prevista a tale scopo. Le informazioni scambiate tramite il sistema EUCARIS sono trasmesse in forma cifrata.

L'articolo 17 disciplina i pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte. Le autorità competenti di ciascuno Stato partecipante alla cooperazione Prüm possono assumere l'iniziativa di porre in essere un'operazione congiunta. Prima dell'avvio di un'operazione specifica, prendono accordi verbali o scritti che possono riguardare i

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seguenti aspetti: le autorità competenti per l'operazione, lo scopo specifico dell'operazione, il luogo in cui si svolge l'operazione, il periodo coperto dall'operazione, le armi, le munizioni e le attrezzature utilizzate e le norme nazionali in materia.

Gli articoli 18­24 riguardano le disposizioni finali e disciplinano nello specifico le valutazioni condotte prima dello scambio di dati, l'attuazione, la designazione dell'autorità preposta alla protezione dei dati.

Se non direttamente applicabile, il contenuto della decisione 2008/616/GAI deve essere trasposto a livello di ordinanza. Tale disciplinamento troverà attuazione nell'ordinanza del 3 dicembre 200437 sui profili del DNA e nell'ordinanza del 6 dicembre 201338 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

4.1.3

Commento alle disposizioni della decisione quadro 2009/905/GAI

Il più intenso scambio di informazioni riguardanti le prove forensi e il maggiore utilizzo degli elementi di prova provenienti da uno Stato membro nei procedimenti giudiziari di un altro Stato membro sottolineano la necessità di stabilire norme comuni per i fornitori di servizi forensi. Attualmente, le informazioni ottenute tramite procedure forensi in uno Stato membro possono creare in un altro Stato membro incertezza sul trattamento riservato a un reperto, sui metodi utilizzati e sull'interpretazione dei risultati. È particolarmente importante introdurre norme comuni per i fornitori di servizi forensi per quanto riguarda i dati personali sensibili come i profili del DNA e i dati dattiloscopici.

Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 4 della decisione 2008/616/GAI, gli Stati membri adottano le misure necessarie atte a garantire l'integrità dei profili del DNA messi a disposizione degli altri Stati membri o ad essi inviati per raffronto e ad assicurare che tali misure siano conformi alle norme internazionali quali la norma ISO IEC 17025, «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» (di seguito «ISO/IEC 17025»).

La decisione quadro 2009/905/GAI disciplina l'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio. In base all'articolo 1 paragrafo 4 dell'Accordo di partecipazione a Prüm, gli articoli da 1 a 5 e l'articolo 6 paragrafo 1 della presente decisione quadro si applicano nelle relazioni tra la Svizzera e l'UE.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto della decisione quadro 2009/905/GAI. Il paragrafo 1 sancisce che lo scopo è assicurare che gli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm riconoscano ai risultati delle attività di laboratorio svolte da fornitori di servizi accreditati in uno Stato partecipante alla cooperazione Prüm la stessa attendibilità dei risultati dei laboratori accreditati conformemente alla norma ISO/IEC 17025.

L'articolo 2 definisce l'ambito d'applicazione. Esso è limitato ai profili del DNA e alle impronte dattiloscopiche.

37 38

RS 363.1 RS 361.3

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L'articolo 3 definisce le attività di laboratorio, i risultati di tali attività, i fornitori di servizi forensi, i profili del DNA e i dati dattiloscopici.

L'articolo 4 disciplina l'accreditamento. Esso esige che i fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio siano accreditati come conformi alla norma ISO/IEC 17025 da un organismo nazionale di accreditamento.

L'articolo 5 concerne il riconoscimento dei risultati. I risultati ottenuti dai fornitori di servizi forensi degli Stati partecipanti alla cooperazione Prüm sono considerati attendibili.

La Svizzera risponde alle esigenze della decisione quadro 2009/905/GAI. È sufficiente che fedpol e ciascun laboratorio che effettua attività di laboratorio nel quadro della decisione 2008/615/GAI, siano accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025, come sancito dall'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA. Non è, tuttavia, indispensabile che ciascun laboratorio di polizia scientifica riconosciuto dalla Confederazione e attivo sul territorio svizzero sia accreditato secondo tale norma.

4.2

Protocollo Eurodac

4.2.1

Commento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013

Nell'articolo 2 è definito più precisamente il concetto di «reati di terrorismo» (par. 1 lett. j), analogamente all'Accordo di partecipazione a Prüm, tramite un riferimento all'elenco dei reati di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI. La decisione quadro 2002/475/GAI è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2017/541 del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo. Quest'ultima si applica soltanto agli Stati membri dell'UE e non alla Svizzera. Sebbene non sia stata formalmente presa in considerazione né nell'Accordo di partecipazione a Prüm né nel Protocollo Eurodac, la direttiva dovrebbe ugualmente fungere da riferimento per la Svizzera. Essa rappresenta infatti la base legale di riferimento per tutti i casi analoghi. Una classificazione giuridica a livello nazionale dei «reati di terrorismo» di cui agli articoli 1­4 della decisione quadro 2002/475/GAI è presentata nell'articolo 111j capoverso 6 LStrI. Quest'ultimo specifica quali reati disciplinati nel diritto nazionale sono considerati «reati di terrorismo» ai sensi delle definizioni di cui alla direttiva (UE) 2017/541. Il concetto di «reati gravi» (par. 1 lett. k) è invece definito più precisamente tramite un rinvio alla decisione quadro 2002/584/GAI39. Tali reati devono essere puniti con una pena detentiva della durata di almeno tre anni. Per la classificazione nel diritto nazionale dei reati di cui all'articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, si può rinviare in toto all'allegato 1 della LSIS. Infatti, quest'ultimo, sebbene sia stato adottato inizialmente per la trasposizione della decisione quadro 2006/960/GAI, corrisponde sul piano del contenuto al catalogo dei reati previsti dal regolamento Eurodac. Occorre

39

Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ­ Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

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pertanto inserire il pertinente rinvio all'interno della legge. L'articolo 111j capoverso 6 LStrI e l'articolo 102aquater capoverso 6 LAsi rimandano pertanto a tal fine all'allegato 1 LSIS. Tra i reati menzionati in tale allegato, sono considerate soltanto le fattispecie contemplate dal regolamento (UE) n. 603/2013 e punite con una pena superiore a tre anni. In caso contrario, la trasmissione di dati personali dovrà essere rifiutata.

L'articolo 5 concernente le autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto sancisce che nel diritto di attuazione debbano essere elencate singolarmente e in maniera esaustiva le autorità svizzere autorizzate a chiedere un confronto con i dati Eurodac (v. commento all'art. 111j LAsi).

L'articolo 6 paragrafo 2 concernente le autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto statuisce che compete all'autorità di verifica «garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali con i dati Eurodac».

Tale compito è affidato a fedpol.

L'articolo 19 concernente la procedura per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati Eurodac disciplina la procedura da adottare per richiedere un confronto con i dati Eurodac e la collaborazione tra le diverse autorità. La presente norma è sufficientemente dettagliata ed è pertanto direttamente attuabile.

L'articolo 20 concernente le condizioni per l'accesso delle autorità designate all'Eurodac, è sufficientemente dettagliato ed è pertanto direttamente attuabile. Esso definisce un ordine di priorità chiaro per quanto riguarda l'accesso: prima di presentare una richiesta per il confronto con i dati Eurodac, le autorità designate sono tenute a consultare le seguenti banche dati secondo tale iter di consultazione a cascata: 1.

il sistema d'informazione AFIS;

2.

i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI;

3.

il sistema d'informazione visti.

Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni: ­

deve sussistere un interesse prevalente di sicurezza pubblica;

­

il confronto deve essere necessario in un caso specifico (impossibilità di eseguire confronti sistematici);

­

devono esistere fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di uno dei reati in questione.

Il concetto di reato grave è definito nell'articolo 2 paragrafo 1 lettera k del regolamento (UE) n. 603/2013: si tratta di reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui all'articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo di almeno tre anni. Tali reati sono stati trasposti nel diritto nazionale dalla Svizzera nell'allegato 1 della LSIS.

L'articolo 21 relativo alle condizioni per l'accesso di Europol all'Eurodac si applica a Europol. Tale norma assume ciononostante una rilevanza giuridica per la Svizzera, 43 / 84

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poiché costituisce la base giuridica che consente a Europol di trattare i dati registrati dalla Svizzera in Eurodac ai fini e alle condizioni previste dalla presente disposizione.

L'articolo 22 disciplina la comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali. Esso statuisce che le comunicazioni tra le autorità in questione sono sicure e avvengono per via elettronica.

L'articolo 30 relativo alla vigilanza dell'autorità nazionale di controllo, rimanda al diritto nazionale e alle autorità nazionali incaricate di controllare che il trattamento dei dati a carattere personale avvenga lecitamente. Con l'IFPDT, la Svizzera dispone già di una simile autorità nazionale di controllo. Da sottolineare che la direttiva 95/46/CE40 cui rimanda la presente disposizione non è più in vigore. La direttiva è stata sostituita dal regolamento (UE) 2016/67941. Tale regolamento non riguarda direttamente la Svizzera poiché l'UE non l'ha dichiarato come rilevante ai fini dell'acquis di Schengen/Dublino. Le esigenze poste dal regolamento sono tuttavia prese in considerazione nell'ambito dell'attuale revisione totale della LPD42. Le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 si applicano nella misura in cui i dati sono consultati «a fini repressivi» nell'ambito di tale accesso.

L'articolo 33 paragrafi 1­3 relativo alla protezione dei dati personali a fini di contrasto contiene disposizioni generali concernenti i compiti degli Stati membri e di Europol.

4.2.2

Protezione dei dati

Il Protocollo Eurodac tra la Svizzera, il Liechtenstein e l'UE prevede esplicitamente all'articolo 2 paragrafo 1 e al considerando 5 che il trattamento dei dati personali da parte della Svizzera nell'ambito del Protocollo Eurodac deve essere conforme alla direttiva (UE) 2016/680. L'attuazione della direttiva nel diritto svizzero è pertanto il presupposto indispensabile per l'entrata in vigore del suddetto Protocollo. Inoltre, con l'entrata in vigore della LPDS, la Svizzera risponde alle esigenze poste in materia di protezione dei dati (v. n. 1.4) per quanto concerne l'attuazione del Protocollo.

4.3

Accordo PCSC

Differenze tra l'Accordo PCSC e l'Accordo di partecipazione a Prüm L'Accordo PCSC si distingue dalla decisione 2008/615/GAI per gli aspetti seguenti: ­

40

41

42

campo di applicazione: la decisione 2008/615/GAI disciplina la cooperazione transfrontaliera in materia di polizia tramite il confronto dei dati dattiloscopici Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GUL 119 del 4.5.2016, pag. 1.

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e dei profili del DNA nonché dei dati relativi ai veicoli e ai loro detentori.

L'Accordo PCSC si limita invece a disciplinare il confronto dei dati dattiloscopici e profili del DNA; ­

categorie di reati: l'Accordo PCSC si limita alla prevenzione e al contrasto di «reati gravi», in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo. Un catalogo di reati circoscrive infatti l'ambito della cooperazione. Viceversa, la decisione 2008/615/GAI prevede strumenti intesi alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di criminalità.

Ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 6 dell'Accordo PCSC, sono considerati «reati gravi», i reati elencati nell'allegato dell'Accordo e altri reati per i quali è comminata una pena detentiva superiore a tre anni. Secondo l'articolo 2 paragrafo 2 dell'Accordo PCSC, affinché possa essere effettuata una consultazione di dati deve sussistere, oltre a una delle fattispecie contenute nell'allegato dell'Accordo, un sospetto sufficientemente fondato nei confronti della persona in questione.

Disposizioni generali dell'Accordo PCSC L'articolo 1 definisce le nozioni utilizzate regolarmente nell'Accordo. La maggior parte di tali nozioni si basa sulla terminologia impiegata nelle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI.

Per quanto concerne il concetto di «profilo del DNA» di cui all'articolo 1 paragrafo 1, il commento fornito dalla decisione 2008/615/GAI (v. n. 4.1.1) si applica anche a tale disposizione. In futuro, la definizione legale del profilo del DNA in virtù del diritto nazionale non presenterà più alcuna distinzione tra sequenze codificanti e non codificanti del DNA. È tuttavia essenziale che lo scopo di tale distinzione nell'ambito del diritto nazionale e dell'Accordo PCSC rimanga invariato. Il profilo del DNA consiste in una combinazione alfanumerica dalla quale non è possibile trarre conclusioni in merito alle caratteristiche personali della persona interessata.

L'articolo 1 paragrafo 2 concerne i «dati indicizzati». Analogamente a quanto precisato nella decisione 2008/615/GAI, i dati indicizzati non contengono «alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata». I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno (dati non identificati / profili del DNA di tracce) devono essere riconoscibili come tali. Il riferimento, chiamato «Process control number» (PCN), è attribuito a ciascun profilo del DNA o ai dati dattiloscopici. Il PCN consente, dopo un confronto automatizzato, unicamente nel caso in cui sia stata verificata e confermata una concordanza da parte di un esperto, di richiedere i dati personali collegati al profilo del DNA o ai dati dattiloscopici.

Il paragrafo 3 definisce il concetto di «dati personali» come informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile (persona interessata). Tale definizione corrisponde alla definizione di cui all'articolo
3 lettera a LPD.

Il paragrafo 4 definisce il concetto di «trattamento di dati personali». Si tratta di qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali. Questo paragrafo elenca gli esempi di trattamento di dati personali.

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Il paragrafo 5 definisce il concetto di blocco dei dati. Il blocco consiste in particolare nel contrassegnare i dati al fine di limitarne il trattamento.

Il paragrafo 6 definisce i «reati gravi». Tale concetto è definito in maniera autonoma nell'Accordo. I reati elencati nell'allegato al presente Accordo sono reati gravi e altri reati per i quali è comminata una pena detentiva superiore a tre anni. Quest'ultimo presupposto ha lo scopo di garantire che il campo d'applicazione dell'Accordo PCSC sia limitato alla lotta contro le forme gravi di criminalità. Questa definizione riguarda unicamente i reati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 CP. L'articolo 359 CP stabilisce quali reati disciplinati nel diritto nazionale sono considerati reati gravi ai sensi dell'Accordo PCSC (v. n. 6.2.1.).

Tuttavia, tra i reati disciplinati nella legislazione svizzera elencati nell'articolo 359 CP, sono oggetto dell'Accordo PCSC soltanto i reati puniti con una pena detentiva superiore a tre anni (art. 2 par. 3). L'elenco di reati che figura nell'allegato dell'Accordo è pertanto in linea di massima di natura dichiarativa. Tale elenco è di natura costitutiva allorché gli atti illeciti non costituiscono un reato ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 CP. Ad esempio, il traffico illecito di beni culturali (n. 31 dell'allegato), disciplinato dall'articolo 24 della legge del 20 giugno 200343 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC), nella legislazione svizzera costituisce un delitto ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 CP. In questo caso, la richiesta di trasmissione di dati personali è rifiutata.

Dati dattiloscopici e profili del DNA L'articolo 2 disciplina lo scopo e il campo d'applicazione dell'Accordo. Statuisce che lo scopo del presente Accordo è potenziare la cooperazione nell'ambito della prevenzione e dell'investigazione di reati gravi da parte delle autorità di polizia e giudiziarie (par. 1). L'intento è quello di rafforzare la cooperazione sia sul piano della repressione sia su quello della prevenzione. L'Accordo disciplina unicamente la cooperazione tra le autorità di polizia e di giustizia. Il paragrafo 2 statuisce che il raffronto automatizzato dei dati dattiloscopici e profili del DNA (art. 4 e 6) può aver luogo unicamente al fine di prevenire o indagare in merito a un reato grave (v. art. 1 par. 6)
ai sensi del presente Accordo, anche qualora in occasione del raffronto automatizzato non venga trasmesso alcun dato personale. Inoltre, il raffronto deve essere giustificato da circostanze particolari e giuridicamente valide in relazione a una data persona, allo scopo di accertare se quest'ultima intenda commettere un reato grave o lo abbia già commesso. Tale restrizione ha lo scopo di impedire che vengano effettuate ricerche automatizzate per reati minori che non sono oggetto dell'Accordo. Essa presuppone inoltre un sospetto qualificato, cosicché le ricerche automatizzate non possano essere eseguite senza prove adeguate e giuridicamente valide concernenti la responsabilità penale della persona interessata. Il paragrafo 3 disciplina la trasmissione di dati personali e di altre informazioni supplementari in seguito a una consultazione automatizzata (art. 5 e 7). La trasmissione di tali dati è giustificata unicamente se i fatti descritti costituiscono un reato grave secondo la legislazione dello Stato richiesto. I dati sono inoltre trasmessi nel rispetto delle norme concernenti l'assistenza amministrativa in materia di polizia e l'assistenza in materia penale (AIMP). Si tiene altresì conto del 43

RS 444.1

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principio della doppia punibilità. In altri termini, tali dati sono trasmessi all'estero soltanto se dopo l'esame della richiesta, si stabilisce che i fatti sui quali si basa quest'ultima comprendono un reato grave ai sensi della legislazione nazionale dello Stato richiedente e dello Stato richiesto. Sono pertanto esclusi i reati elencati in maniera esaustiva nell'allegato, la cui menzione è di natura costitutiva (v. commenti all'art. 1 par 6).

L'articolo 3 concernente i dati dattiloscopici statuisce che, in virtù delle norme seguenti, le Parti contraenti mettono a disposizione reciprocamente le impronte digitali registrate nei rispettivi sistemi d'informazione per gli scopi previsti dall'Accordo. Per la Svizzera si tratta del sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS). Nell'ambito dell'attuazione a livello nazionale dell'Accordo PCSC, la Svizzera è tenuta a rispettare ulteriori obblighi. Un'attenzione particolare è conferita alla protezione dei dati nell'ambito dell'associazione della Svizzera a Schengen. Allorquando sono trasferiti dati personali agli Stati Uniti in quanto Paese terzo alla cooperazione di Schengen, la Svizzera è tenuta al rispetto delle condizioni poste dall'articolo 6 LPDS. Per tale motivo, l'attuazione tecnica dello scambio di dati dattiloscopici deve garantire che soltanto i dati di riferimento pseudonimizzati provenienti dalla Svizzera possano essere confrontati (art. 4). Analogamente, soltanto i dati personali provenienti dalla Svizzera e collegati a una corrispondenza possono essere trasmessi agli Stati Uniti (art. 4).

L'articolo 4 definisce la procedura concernente la consultazione automatizzata di dati dattiloscopici. La formulazione della disposizione è analoga a quella prevista dall'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI. Al pari di quanto previsto nell'ambito della cooperazione Prüm, il sistema di consultazione automatizzata di cui agli articoli 4 e 6 prevede un'interfaccia tra le autorità competenti e le banche dati e non prevede che le Parti abbiano accesso diretto ai rispettivi dati di riferimento. In base al paragrafo 1, i punti di contatto nazionali possono accedere ai rispettivi dati di riferimento contenuti nei sistemi automatizzati d'identificazione dei dati dattiloscopici. La consultazione automatizzata è effettuata «caso per caso»,
in conformità con la legislazione nazionale della Parte richiedente e deve essere conforme agli scopi previsti dall'articolo 2 paragrafo 2. Contrariamente a quanto previsto nell'ambito della cooperazione Prüm dall'articolo 4 della decisione 2008/615/GAI (v. n. 4.1.1), non sono autorizzati i confronti tra tutti i profili di traccia. Il paragrafo 2 statuisce che lo Stato richiedente riceve, in caso di corrispondenza, i rispettivi dati indicizzati pseudonimizzati, affinché possa verificare direttamente se vi è una corrispondenza.

L'articolo 5 concernente la trasmissione di dati personali supplementari e di altre informazioni in seguito a una consultazione automatizzata di dati dattiloscopici secondo l'articolo 4. Una simile richiesta è giustificata soltanto se i fatti su cui si basa la Parte richiedente costituiscono un reato grave ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 6 e la corrispondenza è stata verificata e confermata da un esperto in virtù dell'articolo 4 paragrafo 2. In caso di corrispondenza, i dati personali sono trasmessi conformemente alla «legislazione nazionale della Parte richiesta». In Svizzera, i dati sono trasmessi nel rispetto delle norme concernenti l'assistenza amministrativa in materia di polizia e l'assistenza in materia penale (AIMP). Se la trasmissione di dati riguarda un procedimento penale in corso, tale trasmissione è effettuata in virtù dell'AIMP. Il rinvio al diritto nazionale si riferisce in Svizzera all'articolo 75a AIMP, in base al 47 / 84

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quale gli organi supremi di polizia federali e cantonali possono dar seguito alle domande di autorità estere («domande della polizia»). Le risposte o le informazioni possono comprendere tutte le informazioni richieste menzionate nell'articolo 63 capoverso 2 AIMP. Tale elenco, come specificato nel messaggio relativo alla revisione dell'AIMP44 non è tuttavia esaustivo. Le informazioni che possono essere trasmesse in virtù dell'articolo 360 capoverso 2 lettera c D-CP («dati personali e su richiesta ulteriori informazioni disponibili», v. n. 6.2.1) fanno parte dei dati da fornire. I dati disponibili possono essere trasmessi dalle autorità di polizia conformemente al principio di disponibilità. La trasmissione di dati è tuttavia limitata dall'articolo 75a capoverso 2 AIMP, in particolare dalla rispettiva lettera a che esclude le domande implicanti l'applicazione della coercizione processuale. Le misure di coercizione sono, secondo l'articolo 43 capoverso 3 del Codice di procedura penale45 (CPP), di esclusiva competenza del pubblico ministero o del giudice. Le ricerche e i raffronti automatizzati previsti dagli articoli 4 e 6, sono effettuati nel rispetto della legislazione dello Stato richiedente. In base agli articoli 5 e 7, la trasmissione dei dati personali e di altre informazioni è retta dalla legislazione (comprese le norme relative all'assistenza giudiziaria) dello Stato richiesto. Ciò implica che la Svizzera, quando è interpellata, può, dopo che è stato effettuato il raffronto automatizzato, invocare le disposizioni della propria legislazione interna (comprese le norme relative all'assistenza giudiziaria) per l'ulteriore trasmissione dei dati personali e di altre informazioni agli Stati Uniti. La Svizzera può inoltre, per motivi validi, rifiutare o imporre condizioni alla trasmissione di tali dati. In tale contesto, gli Stati Uniti potrebbero ad esempio essere obbligati a garantire che i dati loro forniti non saranno utilizzati per pronunciare la pena di morte.

Ciò sarebbe del resto incompatibile con l'ordine pubblico in Svizzera in virtù dell'articolo 2 AIMP.

L'articolo 6 concerne la consultazione automatizzata di profili del DNA. Il rispettivo paragrafo 1 subordina la consultazione all'adempimento di diverse condizioni, ovvero: ­

se è consentita dalla legislazione nazionale;

­

se è attuabile nella prassi; e

­

se sono conclusi accordi di esecuzione (art. 11 dell'Accordo PCSC).

Tale riserva si fonda sul fatto che gli Stati Uniti non dispongono attualmente di alcuna base legale che consente loro di trasmettere dati relativi ai profili del DNA all'estero (v. anche i commenti agli articoli 8 e 29).

L'articolo 6 paragrafo 1 statuisce in modo esplicito che le Parti possono effettuare consultazioni automatizzate unicamente «caso per caso», in conformità con la legislazione nazionale della Parte richiedente nonché con gli scopi di cui all'articolo 2 paragrafo 2. L'articolo 6 paragrafo 2 statuisce che, in caso di corrispondenza, lo Stato richiedente riceve automaticamente i dati indicizzati pseudonimizzati affinché possa 44

45

Messaggio del 29 marzo 1995 concernente la modificazione della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale e della legge federale relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale nonché un decreto federale concernente una riserva alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, FF 1995 III 23.

RS 312.0

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procedere alla verifica della corrispondenza. Analogamente, se non risulta alcuna corrispondenza (no hit), la Parte richiedente ne viene informata «in maniera automatizzata».

L'articolo 7 disciplina la trasmissione di dati personali supplementari e di altre informazioni in caso di corrispondenza di profili del DNA. Il tenore della presente norma è identico a quello dell'articolo 5 relativo alle corrispondenze di dati dattiloscopici.

Si rimanda pertanto al commento a tale articolo.

L'articolo 8 disciplina le possibilità alternative per la consultazione di schedari di analisi del DNA. Tale norma prevede una soluzione transitoria riguardo allo scambio di profili del DNA per il periodo compreso tra l'entrata in vigore dell'Accordo e l'esecuzione delle consultazioni automatizzate di profili del DNA e di altri dati personali e altre informazioni. Gli articoli 6 e 7 concernenti la consultazione automatizzata dei profili del DNA e la rispettiva trasmissione di dati personali possono essere applicati, in virtù dell'articolo 29 paragrafo 2 dell'Accordo, soltanto a partire dal momento in cui la legislazione statunitense ne consentirà l'attuazione «su base reciproca». Fino ad allora, la Svizzera potrà trattare le richieste degli USA di confronto dei dati caso per caso sulla base della legislazione in vigore e inviare la rispettiva comunicazione di hit/no hit agli USA. Ciò significa concretamente che lo scambio di informazioni in questione avviene tramite il canale di Interpol.

L'articolo 9 concerne i punti di contatto nazionali. Ciascuna Parte designa un punto di contatto nazionale incaricato dello scambio di dati di cui agli articoli 4­8 dell'Accordo PCSC. Se ogni Parte designa un punto di contatto per lo scambio di dati del DNA (art. 6 e 7 dell'Accordo PCSC), può stabilire uno o più punti di contatto per lo scambio di dati dattiloscopici. A livello di legge, fedpol è designato come unico punto di contatto nazionale (fedpol assolve già tale funzione nel quadro della decisione 2008/615/GAI).

L'articolo 10 autorizza le Parti contraenti, tramite accordi di esecuzione (art. 11), a concordare contingenti giornalieri al fine di limitare il numero di richieste di cui agli articoli 4­7. Tale misura ha lo scopo di evitare un sovraccarico delle risorse di personale implicate così come delle infrastrutture impiegate.
L'articolo 11 prevede che le Parti contraenti stabiliscano i dettagli tecnici e procedurali in uno o più accordi di esecuzione. Tali accordi disciplinano in particolare i contingenti, le diverse caratteristiche delle interfacce utilizzate o ancora i dettagli concernenti i punti di contatto nazionali. La conclusione di un accordo di esecuzione in virtù dell'articolo 6 paragrafo 1 è il presupposto per la consultazione reciproca dei dati.

Protezione dei dati Gli articoli 12­21 disciplinano la protezione dei dati. Tale ambito assume un'importanza centrale nell'Accordo PCSC.

L'articolo 12 concerne la trasmissione di dati personali e di altre informazioni per la prevenzione di reati gravi e reati correlati al terrorismo. Si tratta di una norma analoga all'articolo 16 della decisione 2008/615/GAI. La trasmissione di tali informazioni può essere eseguita già oggi in virtù del diritto vigente tramite il canale di Interpol. Ciò vale anche per la trasmissione spontanea di informazioni di cui al paragrafo 1, che prevede che le Parti contraenti possano, in singoli casi e senza che sia loro richiesto, 49 / 84

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trasmettere dati personali e altre informazioni. La trasmissione di tali dati deve essere necessaria per prevenire un reato che costituisce una minaccia grave per la sicurezza pubblica. La necessità è riconosciuta allorquando sussiste il sospetto fondato che la persona in questione potrebbe commettere reati correlati al terrorismo, a un gruppo terroristico, attività preparatorie di tali reati nonché reati gravi secondo la legislazione nazionale della Parte che trasmette suddetti dati. Ciascuna Parte valuta se le condizioni di tale trasmissione spontanea sono soddisfatte in relazione al proprio diritto interno.

La trasmissione delle informazioni è affidata alla sola volontà delle Parti contraenti e soltanto se le condizioni sono soddisfatte. Il paragrafo 2 elenca in maniera non esaustiva i dati che possono essere trasmessi. Il paragrafo 3 prevede che la Parte mittente possa stabilire condizioni per l'utilizzo dei dati da parte della Parte destinataria.

Quest'ultima è vincolata al rispetto di tali condizioni. Tuttavia, tale principio non si applica alle restrizioni generiche concernenti le norme giuridiche della Parte destinataria in materia di trattamento di dati personali. In altri termini, non è possibile imporre la creazione di un regime particolare di protezione dei dati. Per esempio, non è consentito fissare la durata massima di conservazione dei dati trasmessi o le modalità di conservazione dei propri dati da parte della Parte destinataria. Viceversa, è possibile stabilire condizioni in merito al trasferimento di dati ad autorità non menzionate nell'Accordo o ad autorità estere. Il paragrafo 4 riguarda la designazione di uno o più punti di contatto nazionali. Per la Svizzera il punto di contatto nazionale è fedpol.

L'articolo 13 disciplina i principi generali della protezione dei dati. Il punto di contatto competente per l'attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati è il detentore dei sistemi d'informazione, ossia fedpol. I diritti delle persone interessate sono retti dagli articoli 8 e 9 LPD. Il paragrafo 1 statuisce che le Parti contraenti sono tenute a garantire un livello elevato di protezione dei dati nella propria legislazione nazionale. Tale disposizione riflette l'importanza di stabilire e di mantenere standard adeguati di protezione dei dati per quanto concerne
il trattamento di dati personali. Il paragrafo 2 ricorda i principi fondamentali che si applicano a ciascuna Parte contraente nel trattamento di dati personali. Le Parti s'impegnano al rispetto di tali principi. Il presente paragrafo concretizza i principi di buona fede e legali noti nel diritto svizzero (art. 4 cpv. 1 e 2 LPD). Tali dati possono essere trattati soltanto se ciò è necessario e proporzionato allo scopo dell'Accordo (par. 2 lett. a). Questa formulazione risponde alle esigenze di proporzionalità e di adeguatezza allo scopo definite nel diritto svizzero nell'articolo 4 capoversi 2 e 3 LPD. Nella fattispecie, occorre che vi sia un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito dal trattamento dei dati personali e l'interesse della persona in questione a proteggere i propri dati personali. Le Parti contraenti devono inoltre garantire che i dati siano corretti, aggiornati e adeguati (par. 2 lett. b). Tale esigenza tiene conto del fatto che il trattamento di dati non corretti può avere ripercussioni significative per le persone interessate. Le Parti contraenti s'impegnano inoltre a conservare i dati personali soltanto per il tempo necessario al perseguimento dello scopo specifico per il quale sono stati forniti o ulteriormente trattati ai sensi del presente Accordo (par. 2 lett. c). Se viene meno tale scopo, i dati non possono più essere conservati e devono essere distrutti. Il paragrafo 3 precisa che il presente Accordo disciplina unicamente i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali forniti ai sensi dell'Accordo. Dal presente Accordo non deriva alcun nuovo diritto per i privati. Il diritto nazionale esi-

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stente in materia resta in vigore e non è interessato dal presente Accordo. Il paragrafo 4 disciplina il controllo della trasmissione, della ricezione, del trattamento e della registrazione. Tale compito è assicurato dagli organi nazionali incaricati della protezione dei dati. Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente i nomi delle autorità incaricate dell'attuazione delle disposizioni in materia. Si fa inoltre esplicito riferimento alle competenze e ai poteri dell'autorità indipendente di protezione dei dati istituita in virtù del diritto nazionale delle Parti contraenti. In Svizzera, tale autorità corrisponde all'IFPDT.

L'articolo 14 disciplina i principi generali concernenti la protezione dei dati personali.

Il paragrafo 1 disciplina lo scambio di dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c numeri 1 e 2 LPD. Tali dati possono essere messi a disposizione soltanto se particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione del presente Accordo. I dati in questione non possono, tuttavia, essere utilizzati per perseguire i propri interessi quali ad esempio una misura unilaterale di rafforzamento dei controlli alle frontiere, senza che vi sia un legame col presente Accordo. Secondo il paragrafo 2, le Parti contraenti sono tenute ad adottare misure idonee atte a garantire la protezione di tali dati. Si tratta in particolare di misure relative alla sicurezza dell'infrastruttura tecnica o ai diritti di accesso. Tali misure sono ugualmente previste dalla LPD.

L'articolo 15 concerne le restrizioni relative al trattamento ai fini della protezione di dati personali e di altre informazioni. Il paragrafo 1 precisa l'utilizzazione vincolata dei dati trasmessi. Fatto salvo le condizioni supplementari fissate dallo Stato mittente (art. 12 par. 3), i dati possono essere trattati soltanto per le ragioni seguenti: ­

per indagini penali (lett. a);

­

in caso di minaccia grave per la sicurezza pubblica di una Parte contraente (lett. b);

­

in un procedimento giudiziario o amministrativo non penale collegato a un'indagine penale precedente (lett. c);

­

per qualsiasi altro scopo, quale ad esempio la modifica dello scopo del trattamento dei dati personali, previo consenso della Parte che ha fornito i dati e a condizione che tale modifica sia autorizzata dal diritto nazionale di quest'ultima (lett. d).

Il paragrafo 2 vieta la trasmissione di dati a Stati terzi o a organismi internazionali senza il previo consenso esplicito della Parte che ha fornito i dati e senza la garanzia di adeguate misure di protezione dei dati da parte di questi ultimi. Per determinare il diritto applicabile alla trasmissione dei dati messi a disposizione a uno Stato terzo o a un organismo internazionale, è rilevante l'origine dei dati trasmessi. Occorre fare la distinzione seguente: ­

se la Svizzera trasmette propri dati, lo scambio di dati sottostà alla legislazione svizzera;

­

se la Svizzera trasmette dati ricevuti da un altro Stato Schengen, si applicano le norme UE che regolano lo scambio di informazioni con uno Stato terzo; in concreto si tratta dell'articolo 349c e seguenti CP. La trasmissione è ammessa

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unicamente con il consenso della Parte che ha messo a disposizione i dati alla Svizzera.

I paragrafi 3 e 4 specificano i motivi e le condizioni relative all'ulteriore trattamento dei dati trasmessi. Inoltre precisano a quali condizioni i dati devono essere immediatamente cancellati in via definitiva. Le Parti contraenti possono effettuare una consultazione di dati dattiloscopici o di profili del DNA esclusivamente per accertare una corrispondenza tra i dati oggetto del raffronto, per predisporre la successiva domanda dopo aver accertato la corrispondenza o, conformemente alla legislazione nazionale, per effettuare la registrazione obbligatoria del raffronto effettuato (par. 3). La Parte contraente responsabile della gestione dei dati può trattare i dati trasmessi soltanto se è necessario per procedere a un raffronto, rispondere per via automatizzata in merito a un raffronto o effettuare una registrazione (par. 4).

L'articolo 16 disciplina la rettifica, il blocco e la cancellazione di dati. Le Parti contraenti s'impegnano a rettificare, bloccare o cancellare i dati acquisiti che sono inesatti o incompleti, o se il loro utilizzo è contrario all'oggetto dell'Accordo (par. 1). Se sono stati trasmessi o acquisiti tali dati, occorre adottare le misure opportune che prevedono in particolare l'integrazione, la cancellazione, la rettifica o il contrassegno di tali dati (par. 2). Analogamente, se sussistono dubbi in merito all'esattezza dei dati, ciascuna Parte è tenuta a comunicarlo immediatamente all'altra Parte (par. 3). Tali misure rappresentano un meccanismo di controllo volto a impedire un utilizzo scorretto dei dati.

Nella misura in cui sia consentito dal diritto nazionale, se vi è motivo di ritenere che la cancellazione dei dati pregiudichi gli interessi della persona direttamente interessata o di altre persone interessate, i dati in questione devono essere bloccati invece che cancellati (par. 4). Con la presente disposizione si creano le basi legali a livello di diritto internazionale che sanciscono il diritto alla rettifica, al blocco e alla cancellazione dei dati tra le due Parti. Occorre designare l'autorità svizzera incaricata di ricevere le domande dei privati e di trasmettere tali domande alla competente autorità statunitense. In base all'articolo 8 LPD, tale autorità corrisponde al detentore
della collezione di dati. I diritti delle persone interessate sono retti dalle norme sancite nella legislazione nazionale, ovvero dall'articolo 20 LPD concernente il blocco della comunicazione dei dati e dall'articolo 25 capoverso 3 lettera a LPD relativo alla rettifica, al blocco e alla cancellazione. Il paragrafo 5 disciplina l'eliminazione dei dati personali dopo il periodo di conservazione previsto dal diritto nazionale. Il termine massimo per il trattamento dei dati è fissato dalla legislazione nazionale. Il termine massimo quale termine di cancellazione è di 30 anni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 della legge sui profili del DNA nonché dell'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

L'articolo 17 disciplina la registrazione. Tale norma garantisce la possibilità di verificare l'ammissibilità del trasferimento di dati. Ogni trasmissione e ricezione dei dati personali deve essere registrata dalle Parti contraenti. La presente norma precisa le informazioni da registrare, i funzionari responsabili nonché la protezione e l'archiviazione delle informazioni registrate. Il paragrafo 1 prevede che ciascuna Parte contraente debba registrare per gli scambi di dati non automatizzati, al fine di controllare se la trasmissione è conforme agli scopi perseguiti dall'Accordo, i motivi della trasmissione (lett. a), il contenuto (lett. b), la data (lett. c) nonché le autorità interessate

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(lett. d). Per quanto riguarda gli scambi automatizzati di dati disciplinati dagli articoli 4 e 6 dell'Accordo, l'articolo 17 paragrafo 2 precisa che i raffronti possono essere effettuati soltanto da impiegati autorizzati dei punti di contatto nazionali. La persona che effettua il raffronto deve essere identificabile all'interno di appositi registri (lett. a). Ciascuna Parte contraente è inoltre tenuta a garantire che ogni trasmissione e ogni ricezione siano messe a verbale. La messa a verbale deve comprendere la data, il luogo e i motivi del confronto (lett. b). Il processo di verbalizzazione consente di ricostruire interamente un raffronto. Tutte le registrazioni menzionate qui sopra devono essere protette contro ogni uso improprio e non conforme. Dopo un periodo di conservazione di due anni, i dati devono essere cancellati immediatamente, sempreché ciò non sia contrario a una disposizione della legislazione nazionale (par. 3).

L'articolo 18 concerne la sicurezza dei dati. Disciplina nello specifico le modalità tecniche di trasferimento dei dati come misura supplementare per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. Le Parti contraenti proteggono i dati personali e le «altre informazioni» da qualsiasi trattamento non autorizzato. I dati personali e le altre informazioni devono essere protetti dalla distruzione o dalla perdita accidentali nonché dalla diffusione o dal trattamento illeciti. Le Parti garantiscono inoltre che soltanto le persone autorizzate abbiano accesso a tali dati (par. 1). Il paragrafo 2 elenca gli obiettivi tecnici da precisare negli accordi di esecuzione di cui all'articolo 11 dell'Accordo PCSC. Ciascuna Parte è inoltre tenuta a impiegare tecnologie moderne e procedure di criptazione e di autentificazione riconosciute. Occorre inoltre mettere a punto una procedura che garantisca che siano effettuate soltanto le consultazioni ammesse. Il sistema d'informazione AFIS e la banca dati CODIS rispondono a pieno titolo a tali esigenze tecniche.

L'articolo 19 concernente la trasparenza e la comunicazione di informazioni alla persona interessata, statuisce che sono fatti salvi i diritti d'informazione e di rettifica delle persone per quanto riguarda il trattamento dei rispettivi dati personali nonché le relative restrizioni disciplinate a livello nazionale. Il paragrafo 1
specifica che norme relative alla protezione dei dati menzionati nel presente Accordo non pregiudicano l'applicabilità del diritto nazionale. Le persone interessate hanno pertanto diritto di accedere alle informazioni che le riguardano, in particolare alle informazioni concernenti lo scopo del trattamento dei dati, l'identità della persona competente per il trattamento e i destinatari di tali dati. La persona interessata non può, tuttavia, contattare direttamente l'autorità dell'altra Parte contraente, ma è tenuta a rivolgersi alla propria autorità nazionale. Quest'ultima prenderà contatto, a sua volta, con l'autorità competente dell'altra Parte contraente, se necessario nell'ambito dell'articolo 20 dell'Accordo PCSC. Le informazioni in questione possono essere negate in conformità con il diritto nazionale di ciascuna Parte nel caso in cui pregiudichino gli scopi del trattamento, le indagini o i diritti e le libertà di terzi (par. 2). Nella legislazione svizzera tale norma corrisponde all'articolo 9 LPD.

L'articolo 20 concernente la verifica, completa i meccanismi di controllo elencati nell'articolo 16 e autorizza una Parte a chiedere all'autorità competente per la protezione dei dati dell'altra Parte, eventualmente su richiesta della persona interessata, di verificare se il trasferimento di dati personali ha avuto luogo conformemente al presente Accordo.

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L'articolo 21 disciplina le richieste di persone concernenti l'accesso ai dati o la loro rettifica, blocco o cancellazione, regolamentando anche la procedura d'indennizzo.

Tale disposizione rimanda al diritto nazionale, nella fattispecie alla LPD, la quale prevede già strumenti in tale ambito quali il diritto d'accesso (art. 8 LPD), il blocco della comunicazione dei dati (art. 20 LPD) e la rettifica, il blocco e la cancellazione (art. 25 cpv. 3 lett. a LPD). Il diritto all'indennizzo non è menzionato esplicitamente nella LPD. Tale diritto può essere invocato in virtù della LResp. La persona interessata deve indirizzare la richiesta alla propria autorità competente in materia di protezione dei dati o a un'altra autorità competente secondo l'articolo 13 paragrafo 4 (par. 2). In Svizzera tale autorità corrisponde all'IFPDT. L'autorità richiesta deve procedere in conformità con la propria legislazione nazionale e secondo l'articolo 16 o 20 (par. 2).

In caso di violazioni dei diritti applicabili in materia di protezione dei dati, le Parti garantiscono che le persone interessate abbiano a disposizione procedure per ottenere un adeguato indennizzo (par. 3). Le procedure rilevanti per l'accesso, la rettifica, il blocco, la cancellazione e l'indennizzo sono rette dalla legislazione nazionale della Parte sul territorio della quale la persona interessata fa valere i suoi diritti. (par. 4).

L'articolo 22 disciplina l'obbligo per le Parti contraenti di informarsi reciprocamente in merito alle rispettive legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati personali e a qualsiasi modifica di tali disposizioni rilevante per l'attuazione del presente Accordo (par. 1). Su richiesta, la Parte che ha ricevuto i dati personali informa la Parte che li ha trasmessi in merito al trattamento dei dati e al risultato conseguito (par. 2).

Le Parti si informano inoltre in merito alle richieste che hanno ricevuto dalle persone interessate secondo l'articolo 21 (par. 3).

L'articolo 23 in merito al rapporto con altri accordi precisa che il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi risultanti da altri accordi bilaterali conclusi tra le due Parti, o da accordi internazionali ai quali le Parti sono vincolate.

L'articolo 24 concernente le consultazioni prevede che i rappresentanti delle due Parti si consultino
regolarmente allo scopo di seguire e, se necessario, migliorare l'applicazione delle disposizioni (par. 1). La presente norma prevede inoltre un meccanismo di risoluzione delle controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo (par. 2). Tale meccanismo serve a individuare soluzioni che consentirebbero di impedire un'eventuale denuncia (art. 26) o la sospensione (art. 27).

L'articolo 25 concernente le spese statuisce che le due Parti contraenti assumono le spese sostenute per l'applicazione del presente Accordo.

L'articolo 26 statuisce che l'Accordo può essere denunciato da entrambe le Parti con un preavviso di sei mesi. Salvo accordo contrario, le disposizioni dell'Accordo continuano ad applicarsi ai dati già scambiati nel quadro dello stesso oltre la data di denuncia.

L'articolo 27 concernente la sospensione, statuisce che l'Accordo può essere sospeso da una delle Parti se l'altra Parte «viola sostanzialmente» l'Accordo o se suoi sviluppi del diritto nazionale pregiudicano l'obiettivo dello stesso. Tale disposizione prevede che allorquando le consultazioni previste dall'articolo 24 non permettono la risoluzione di controversie, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati, l'Accordo è sospeso integralmente o parzialmente. La sospensione è comunicata all'altra

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Parte per via diplomatica e ha effetto immediatamente con la ricezione della comunicazione. La medesima procedura è applicabile a un'eventuale revoca della sospensione (par. 1). Le Parti si consultano al fine di appianare le divergenze (par. 2). Il meccanismo previsto dall'articolo 24 può essere applicato anche durante il periodo di sospensione.

L'articolo 28 concernente le modifiche prevede la possibilità di adeguare l'Accordo a possibili sviluppi futuri. A tale scopo sono avviate consultazioni. È possibile apportare modifiche in qualsiasi momento tramite accordo scritto delle Parti. Le procedure legislative interne rimangono applicabili.

L'articolo 29 disciplina l'entrata in vigore e prevede che le Parti si comunichino mediante scambio di note il completamento delle procedure interne di approvazione.

Trenta giorni dopo l'invio della nota della seconda Parte contraente, l'Accordo entra in vigore (par. 1). Per quanto riguarda lo scambio di profili del DNA, di dati personali e altre informazioni secondo gli articoli 6 e 7, occorre attendere la conclusione di accordi di esecuzione di cui all'articolo 11 così come la conferma da parte degli Stati Uniti del principio di reciprocità nella legislazione statunitense (par. 2). Quest'ultima infatti non consente ancora lo scambio di dati del DNA (v. commenti all'art. 8).

Altre disposizioni L'allegato dell'Accordo PCSC contiene l'elenco di reati gravi rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo. L'articolo 359 CP precisa quali sono i reati disciplinati nel diritto nazionale che sono considerati reati gravi ai sensi dell'Accordo PCSC (v. n. 6.2.1).

5

Punti essenziali degli atti normativi di attuazione

5.1

La normativa proposta

Il progetto si basa su due elementi. Il primo consiste nell'approvazione e trasposizione dell'Accordo di partecipazione a Prüm e del Protocollo Eurodac, il secondo nell'approvazione e trasposizione dell'Accordo PCSC con gli Stati Uniti.

Il principio dell'unità della materia vieta di votare su un solo progetto di legge concernente questioni che non hanno tra di loro alcuna attinenza. L'unità della materia è preservata laddove vi sia un «legame materiale» tra i diversi elementi regolamentari del progetto di legge. Nel caso di specie, la questione è trattata da due decreti federali.

Il primo dei due è il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo di partecipazione a Prüm e il Protocollo Eurodac con l'Unione europea. Tra questi due atti esiste uno stretto legame materiale e giuridico. Infatti, l'applicabilità dell'uno dipende da quella dell'altro. Inoltre, entrambi perseguono lo stesso obiettivo, ossia la prevenzione e la lotta alla criminalità transfrontaliera e al terrorismo. Per tali ragioni, i due atti sono stati riuniti all'interno di un unico decreto federale.

Il secondo decreto riguarda invece l'approvazione e la trasposizione dell'Accordo PCSC con gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi. Questo atto, seppur indipendente in termini di contenuto, 55 / 84

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copre in parte gli stessi ambiti di cooperazione trattati dall'Accordo di partecipazione a Prüm, ossia lo scambio di profili del DNA e di impronte digitali e persegue, inoltre, lo stesso obiettivo dei due accordi europei.

Alla luce di quanto precede, occorre trattare entrambi gli atti all'interno di un unico messaggio.

Come indicato al numero 4, gli accordi non sono in parte direttamente applicabili oppure necessitano di una trasposizione nel diritto nazionale. Quest'ultimo deve essere pertanto adeguato puntualmente. La normativa proposta comprende dunque l'aggiunta di disposizioni specifiche nella CP, nella legge sui profili del DNA nonché nella LAsi e nella LStrI.

La procedura per il confronto e la trasmissione ulteriore dei risultati di tali procedure è regolamentata. A tal fine, è stata creata una base legale per definire la cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni nonché tra la Confederazione e gli Stati contraenti nel quadro dell'Accordo di partecipazione a Prüm, del Protocollo Eurodac e dell'Accordo PCSC. La base legale comprende il confronto dei dati dattiloscopici, dei profili del DNA tra gli Stati contraenti e la consultazione automatizzata di dati relativi ai proprietari e ai detentori di veicoli nonché di dati sui veicoli.

Occorre inoltre disciplinare anche la competenza delle diverse autorità nazionali responsabili del confronto e della trasmissione di dati.

Le pertinenti norme di base sono state pertanto inserite nel CP. Le norme specifiche in materia di confronto di profili del DNA sono state invece precisate all'interno della legge sui profili del DNA. Infine, nella LAsi e nella LStrI è stato disciplinato il confronto di dati dattiloscopici nel quadro di Eurodac.

5.2

Compatibilità tra compiti e finanze

La trasposizione in Svizzera dell'Accordo di partecipazione a Prüm, dell'Accordo PCSC e del Protocollo Eurodac comporta oneri finanziari e in termini di personale per l'Amministrazione federale e i Cantoni. Gli oneri menzionati al numero 7 vanno, tuttavia, esaminati alla luce degli enormi benefici derivanti dalle nuove possibilità previste dalla trasposizione dei due accordi nonché del Protocollo. Il confronto agevolato di dati dattiloscopici e di profili del DNA con gli Stati membri dell'UE nonché con gli Stati Uniti costituirà una risorsa importante per le autorità di perseguimento penale svizzere. Queste ultime avranno ugualmente la possibilità di trasmettere richieste alla banca dati Eurodac. Nel complesso, tali novità permetteranno di accrescere ulteriormente la sicurezza della Svizzera.

5.3

Attuazione

La Confederazione e i Cantoni devono creare le norme necessarie alla trasposizione nel diritto nazionale. Una regolamentazione nel diritto cantonale è necessaria laddove quest'ultimo non preveda ancora il diritto di richiedere un confronto conformemente agli articoli 357 capoverso 2 lettera a numero 5 e 359 capoverso 2 lettera a numero 5 56 / 84

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CP, agli articoli 13a capoverso 3 lettera d e 13b capoverso 3 lettera d della legge sui profili del DNA. I Cantoni devono ugualmente garantire un livello adeguato di protezione dei dati che sia conforme alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/680, affinché possano essere in grado di trattare i dati conformemente all'Accordo di partecipazione a Prüm e al Protocollo Eurodac.

L'applicazione dei nuovi disciplinamenti potrà fare ampio affidamento su processi ben consolidati poiché già esistenti.

I Cantoni, dal canto loro, ottengono possibilità più ampie per confrontare, tramite le loro autorità, i profili del DNA, i dati dattiloscopici e scambiare i dati relativi ai veicoli e ai loro detentori.

6

Commento ai singoli articoli degli atti normativi di attuazione

6.1

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

6.1.1

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 111j La presente disposizione disciplina l'accesso delle autorità svizzere a Eurodac finalizzato al confronto delle impronte digitali con i dati ivi registrati.

Conformemente al capoverso 1, la SEM funge in tale contesto da punto di accesso nazionale, in quanto dispone di un proprio accesso diretto alla banca dati Eurodac. La SEM è autorizzata a effettuare confronti delle impronte digitali.

Il confronto può essere ora effettuato ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. La nozione di reati gravi è definita dall'articolo 2 paragrafo 1 lettera k del regolamento (UE) n. 603/2013. Si tratta di reati che corrispondono o sono equivalenti ai reati elencati all'articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo, laddove siano punibili, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.

Il confronto può essere avviato dopo che fedpol avrà verificato che sono soddisfatte le condizioni necessarie ai fini dell'ottenimento dei dati.

Il capoverso 2 elenca le autorità autorizzate a chiedere un confronto delle impronte digitali registrate in Eurodac per i fini di cui sopra. La domanda di accesso ai dati in Eurodac va indirizzata a fedpol.

Il capoverso 3 statuisce che la Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce l'autorità nazionale di verifica prevista dall'articolo 6 del regolamento (UE) 57 / 84

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n. 603/2013. Detta autorità verifica che le condizioni d'accesso di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 603/2013 per avviare un confronto di impronte digitali in Eurodac siano soddisfatte.

Se le condizioni sono soddisfatte, la richiesta di confronto è avviata da fedpol e trasmessa al punto di accesso nazionale della SEM che, in virtù del capoverso 4, procede al confronto automatizzato dei dati nella banca dati Eurodac. Il risultato è visualizzato in forma di hit/no hit. In caso di corrispondenza, il risultato deve essere verificato. La verifica è eseguita da fedpol conformemente all'articolo 102ater capoverso 1 LAsi.

In seguito alla consultazione, la designazione «punto di accesso centrale» è stata sostituita nei capoversi 3 e 4 con «autorità nazionale di verifica» in analogia con l'articolo 6 del regolamento (UE) n. 603/2013. Sebbene per gli altri sistemi d'informazione quali il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) o il sistema di ingressi/uscite Schengen (EES), venga utilizzato il termine «punto di accesso centrale», nel caso di Eurodac è ripreso il termine figurante nel regolamento (UE) n. 603/2013.

Il capoverso 5 statuisce che, in casi eccezionali di urgenza, il confronto può aver luogo prima della verifica delle condizioni ai sensi del capoverso 3.

La Centrale operativa e d'allarme di fedpol verifica se le richieste dei Cantoni e dei servizi federali, comprese quelle delle altre unità di fedpol, soddisfano le condizioni relative all'iter di consultazione a cascata (cfr. sopra, commento relativo all'art. 9 par. 1 [«consultazione automatizzata»], n. 5.1.1). Fedpol può pertanto eventualmente esaminare anche le proprie domande. Ciò è consentito poiché conformemente all'articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 603/2013, l'autorità di verifica e l'autorità richiedente possono far parte della stessa organizzazione, a condizione che garantiscano la propria indipendenza. Tale indipendenza è di fatto garantita dal fatto che la Centrale operativa e d'allarme di fedpol, in qualità di autorità di verifica, non è autorizzata a richiedere dati da Eurodac o da altri sistemi d'informazione europei, vista l'assenza di una competenza in materia di indagini.

La nozione di «reati di terrorismo» è rilevante nel quadro sia della decisione Prüm 2008/615/GAI (ai fini della descrizione del
campo d'applicazione dello scambio d'informazioni per prevenire il terrorismo, art. 16) sia del regolamento Eurodac (per quanto concerne i diritti di accesso delle autorità di perseguimento penale). In entrambi i casi, le rispettive disposizioni rinviano al catalogo dei reati di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2017/541. Sebbene non sia stata formalmente considerata né nell'Accordo di partecipazione a Prüm né nel Protocollo Eurodac, la direttiva deve fungere da riferimento anche in Svizzera. In effetti, essa funge da base legale di riferimento per tutti i casi analoghi. Tuttavia la pertinenza della direttiva non implica che la Svizzera debba effettivamente introdurre le fattispecie penali ivi contenute. Si tratta piuttosto di far sì che il legislatore nazionale determini quali tra i reati penali esistenti nel diritto nazionale siano considerati reati di terrorismo ai sensi delle definizioni della direttiva. Poiché descrive il campo d'applicazione materiale degli strumenti menzionati, tale definizione deve essere inserita nella legge. Il capoverso 6 stabilisce pertanto quali fattispecie penali del vigente diritto nazionale siano considerate reati di terrorismo ai sensi delle definizioni contenute nella direttiva.

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La nozione di «reati gravi» è precisata nel regolamento Eurodac tramite un rinvio alla decisione quadro 2002/584/GAI. Tali reati devono essere puniti con una pena superiore a tre anni. Per la classificazione nel diritto nazionale dei reati menzionati all'articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI si può rinviare in toto all'allegato 1 della LSIS. Infatti, quest'allegato, sebbene sia stato adottato per la trasposizione della decisione quadro 2006/960/GAI, corrisponde sul piano del contenuto al catalogo dei reati previsto dal regolamento Eurodac. Il capoverso 6 contiene pertanto a tal fine un rinvio all'allegato 1 della LSIS. Tra i reati menzionati in tale allegato, sono inseriti soltanto le fattispecie contemplate nel regolamento Eurodac punite con una pena superiore a tre anni. In caso contrario, la trasmissione di dati personali dovrà essere rifiutata.

6.1.2

Legge sull'asilo

Art. 99 cpv. 24 L'abbreviazione fedpol per designare l'Ufficio federale di polizia. Il contenuto dell'articolo resa tuttavia immutato.

Art. 102aquater Il presente articolo riprende il contenuto dell'articolo 111j LStrI. In Eurodac infatti, oltre ai dati sulle persone entrate illegalmente nello spazio Schengen/Dublino, sono registrati anche i dati sui richiedenti l'asilo.

Per il resto, si rinvia ai commenti concernenti l'articolo 111j LStrI (cfr. n. 6.1.1).

6.1.3

Codice penale

Nuovo titolo marginale: 5quinquies Cooperazione nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm Il titolo marginale distingue chiaramente all'interno del CP il nuovo articolo 356 concernente la partecipazione a Prüm, delimitandolo rispetto al precedente titolo marginale 5quater (Ufficio SIRENE).

I seguenti articoli disciplinano in modo esaustivo la trasposizione dell'Accordo di partecipazione a Prüm in materia di confronto di dati dattiloscopici e di profili del DNA nonché di trasmissione dei dati relativi ai veicoli e ai loro detentori.

Art. 356 Il capoverso 1 stabilisce che la Confederazione e i Cantoni sostengono gli Stati contraenti dell'Accordo di partecipazione a Prüm, in particolare nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. Tale disposizione serve da base per la consultazione dei dati dattiloscopici e di dati relativi a veicoli e ai loro detentori nonché per definire gli scopi per i quali questi dati possono essere confrontati.

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Il capoverso 2 autorizza i punti di contatto nazionali degli Stati contraenti a consultare, caso per caso, nella fase del confronto i dati indicizzati nel sistema d'informazione svizzero. Con l'espressione «caso per caso» s'intende designare il singolo fascicolo d'indagine o penale. Il confronto di dati dei profili del DNA è disciplinato in modo specifico dall'articolo 13a capoverso 1 D-Legge sui profili del DNA. Lo scambio di dati relativi ai veicoli e ai loro detentori rientra nell'ambito di competenza dell'USTRA in virtù dell'articolo 357 capoverso 4 D-CP.

La decisione 2008/615/GAI menziona all'articolo 9 paragrafo 1 che il confronto dei dati dattiloscopici è finalizzato alla prevenzione e al perseguimento di reati. Né la decisione 2008/615/GAI né l'Accordo di partecipazione a Prüm tra la Svizzera e l'UE contengono una definizione di «reato» o un elenco dei reati (cfr. n. 5.1.1).

Il capoverso 3 statuisce che, ai fini del perseguimento di reati, il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 357 capoverso 1 confronti, su richiesta, i dati dattiloscopici con quelli contenuti nei sistemi d'informazione degli Stati contraenti. Questa disposizione corrisponde a quella dell'articolo 13a capoverso 3 della legge sui profili del DNA che prevede la medesima regola per i profili del DNA in virtù dell'articolo 3 della decisione 2008/615/GAI. La norma determinante in materia è rappresentata dall'articolo 354 capoverso 1 CP secondo cui i dati segnaletici rilevati, nello specifico i dati dattiloscopici pertinenti, possono essere raccolti ai fini del perseguimento penale. Ne consegue che le tre diverse categorie di reato previste dal CP, ossia le contravvenzioni, i delitti e i crimini, sono contemplate. L'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica prevede, all'articolo 2 lettera b, che le tracce dattiloscopiche possono essere trattate nel quadro del perseguimento di reati. Il capoverso 3 stabilisce quindi che il confronto di dati dattiloscopici svizzeri nei sistemi d'informazione degli Stati contraenti dell'Accordo di partecipazione a Prüm è autorizzato se è finalizzato al perseguimento di reati. Pertanto, si può affermare che il ventaglio di reati per i quali la Svizzera può ordinare un confronto dei dati dattiloscopici nei sistemi d'informazione degli Stati contraenti dell'Accordo
di partecipazione a Prüm coincida in toto al ventaglio di reati per i quali il diritto svizzero autorizza il trattamento di tali dati.

Art. 357 A differenza dell'articolo 356 D-CP che disciplina l'accesso degli Stati contraenti esteri ai sistemi d'informazione svizzeri sui dati dattiloscopici e relativi ai veicoli, l'articolo 357 CP consente, viceversa, al punto di contatto nazionale svizzero di consultare i dati contenuti nei sistemi d'informazione degli altri Stati contraenti.

Il presente articolo attua gli articoli 6, 11, 12, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI.

Il capoverso 1 designa fedpol quale punto di contatto nazionale per lo scambio di dati dattiloscopici e di dati personali. Per quanto concerne lo scambio di dati di polizia da parte della Svizzera, la funzione di punto di contatto nazionale è attribuita a fedpol.

Tale attribuzione andrà comunicata a tempo debito alla Commissione europea. Peraltro, fedpol funge già attualmente da punto di contatto nazionale nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia. Il punto di contatto nazionale interviene sia nella

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fase 1 (verifica di eventuali corrispondenze) sia nella fase 2 (trasmissione di dati personali nonché dati relativi ai casi allo Stato richiedente in caso di corrispondenza) conformemente all'Accordo di partecipazione a Prüm. Le potenziali corrispondenze di dati dattiloscopici sono verificati dagli specialisti di fedpol.

I capoversi 1 e 2 disciplinano lo scambio di dati di polizia, il capoverso 4 quello relativo ai veicoli e ai loro detentori. L'elenco dei compiti di fedpol è formulato volutamente in modo non esaustivo («segnatamente»), in modo da poterlo adeguare all'occorrenza.

Il capoverso 2 lettera a è stato precisato in seguito alla consultazione. Esso non prevede più semplicemente che il punto di contatto riceva le richieste, ma che proceda al confronto.

Secondo la lettera b, il punto di contatto nazionale (fedpol) verifica le corrispondenze relative ai dati dattiloscopici ottenute nel sistema d'informazione di uno Stato contraente. Occorre infine precisare che la lettera b prevede che la corrispondenza venga verificata dal punto di contatto nazionale in quanto risultato del confronto e non sulla base della richiesta di confronto.

La lettera c rinvia alla fase 2 che consiste nella trasmissione, su richiesta, di dati personali e di altre informazioni rilevanti correlate a una corrispondenza che è stata già verificata nella fase 1. I dati personali sono quelli collegati alla corrispondenza verificata e confermata da un esperto, vale a dire per la Svizzera, quelle contenute nel sistema IPAS. La nozione «ulteriori informazioni disponibili» può riguardare informazioni concernenti il caso, il modus operandi, indicazioni immediatamente disponibili sull'identità di una persona ecc. In ogni caso, si tratta di informazioni di polizia accessibili senza l'adozione di provvedimenti coercitivi che devono poter essere scambiate in modo semplificato (principio di disponibilità). Le ulteriori informazioni disponibili su richiesta ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2008/615/GAI sono trasmesse tuttavia soltanto laddove il diritto svizzero lo preveda. Occorre rilevare che in Svizzera non esiste alcuna base legale completa in materia di assistenza amministrativa internazionale. Nei singoli settori interessati sono state pertanto create regole specifiche in materia di cooperazione internazionale. Ad
esempio, nel settore del riciclaggio di denaro, la base legale è inserita all'interno della legge del 10 ottobre 199746 sul riciclaggio di denaro. Nel caso in cui sia prevista una misura coercitiva o qualora si intenda utilizzare queste informazioni quali mezzi di prova in un procedimento giudiziario, la trasmissione di tali informazioni è retta dall'AIMP.

La lettera d rinvia alle disposizioni della decisione 2008/615/GAI che definiscono i diversi scopi dello scambio d'informazioni.

La lettera e consente a fedpol di comunicare al segretariato generale del Consiglio, mediante dichiarazione, le proprie capacità massime di consultazione giornaliere per i dati dattiloscopici ai sensi dell'articolo 13 della decisione 2008/616/GAI.

Il capoverso 3 indica le autorità svizzere autorizzate a chiedere un confronto. Queste autorità possono procedere in tal senso unicamente nel quadro dei compiti che sono loro affidati.

46

RS 955.0

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Il capoverso 4 designa l'USTRA quale punto di contatto nazionale per lo scambio di dati relativi ai veicoli o ai loro detentori. È creata inoltre la base legale per l'accesso degli Stati partecipanti alla cooperazione di Prüm ai dati contenuti nel sottosistema SIAC Veicoli. Il secondo periodo rinvia all'articolo 12 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI (cfr. n. 5.1.1), secondo cui l'accesso è autorizzato ai fini del perseguimento di reati o di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato membro che effettua la consultazione nonché ai fini della prevenzione delle minacce alla sicurezza pubblica. Tali reati comprendono ugualmente le infrazioni della LCStr e altre multe disciplinari. In effetti, tutte queste decisioni possono potenzialmente rientrare nella competenza di un tribunale o di un pubblico ministero. Gli Stati membri dell'UE accedono già ampiamente a queste informazioni tramite EUCARIS, anche ai fini del perseguimento di semplici infrazioni alle norme della circolazione stradale. Il capoverso 4 (terzo periodo) rimanda inoltre all'articolo 15 e al capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI per l'accesso degli Stati contraenti ai dati. Tale rinvio permette di precisare che l'accesso al sottosistema SIAC Veicoli non avviene in modo diretto, bensì attraverso il server «EUCARIS-Prüm» condiviso da tutti gli Stati membri di Prüm. Infine, riguardo ai dati relativi ai veicoli e ai loro detentori, gli scambi avvengono interamente in forma automatizzata e senza l'intervento dell'uomo.

La nozione di «reati di terrorismo» è rilevante nel quadro sia della decisione Prüm 2008/615/GAI (ai fini della descrizione del campo d'applicazione dello scambio d'informazioni per prevenire il terrorismo, art. 16) sia del regolamento Eurodac (per quanto concerne i diritti di accesso delle autorità di perseguimento penale). Il capoverso 5 stabilisce quali fattispecie penali del vigente diritto nazionale siano considerate reati di terrorismo. Per maggiori informazioni si rinvia al commento all'articolo 111j capoverso 6 LStrI (cfr. n. 6.1.1).

6.1.4

Legge sui profili del DNA

Art. 1 Il campo d'applicazione della legge sui profili del DNA deve essere esteso anche allo scambio transfrontaliero di dati nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm (cpv. 1 lett. d).

Nuova sezione prima dell'art. 13a La vigente legge sui profili del DNA contiene un'unica disposizione in materia di collaborazione internazionale. Tale disposizione è contenuta nell'articolo 13. Poiché tale ambito abbraccia ora nuove disposizioni (art. 13a e 13b D-Legge sui profili del DNA), è creata una nuova sezione autonoma denominata «Sezione 4a: Collaborazione internazionale nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm e dell'Accordo PCSC».

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Art. 13a Le norme speciali in materia di scambio transfrontaliero di dati sul DNA (profili e tracce) sono disciplinate all'interno della legge sui profili del DNA (art. 1). I profili di persone possono includere i profili del DNA di corpi non identificati e di persone scomparse. La decisione 2008/615/GAI riguarda unicamente il perseguimento di reati, limitandosi a definire questi ultimi in maniera restrittiva. Per quanto concerne lo scambio di informazioni in materia di prevenzione del terrorismo, la decisione rinvia per la nozione di «reati di terrorismo» all'elenco dei reati figurante nella decisione quadro 2002/475/GAI (cfr. commento all'art. 16 della decisione 2008/615/GAI, n. 4.1.1). Riguardo alla nozione di reati correlati alla criminalità transfrontaliera, la decisione 2008/615/GAI non fa invece alcun riferimento ad altri atti europei e non contiene alcun elenco specifico di tali reati.

L'articolo 13a, quale norma di carattere generale, è di per sé sufficiente a trasporre l'Accordo di partecipazione a Prüm per quanto concerne la consultazione e il confronto di profili del DNA.

Il capoverso 1 statuisce che la Confederazione e i Cantoni sostengono gli Stati parte dell'Accordo di partecipazione a Prüm, segnatamente nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. Tale disposizione funge da base per la consultazione dei dati e per determinare quali dati possono essere scambiati e per quali scopi.

Al capoverso 2 viene creata la base legale formale che consente agli Stati contraenti di effettuare autonomamente, caso per caso, un confronto nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA ai sensi dell'articolo 10 della legge sui profili del DNA.

I compiti del punto di contatto nazionale svizzero in materia di trattamento delle richieste pervenute nell'ambito della cooperazione Prüm si articolano nelle due fasi seguenti: ­

Fase 1: il profilo del DNA ricevuto è confrontato automaticamente nel sistema CODIS (vale a dire senza alcuna operazione intermedia di tipo manuale) e il risultato pseudonimizzato è rispedito a sua volta in modo automatizzato;

­

Fase 2: se la corrispondenza è stata verificata, i dati personali e le ulteriori informazioni sono trasmesse all'estero su richiesta dal commissariato Identificazioni internazionali di fedpol, tramite il canale di Interpol o SIENA47.

Le Parti contraenti dell'Accordo di partecipazione a Prüm possono chiedere alla Svizzera se un determinato profilo del DNA (persona o traccia) ha una corrispondenza nel sistema d'informazione svizzero sui profili del DNA (CODIS). Il punto di contatto nazionale di uno Stato contraente che ha eseguito un confronto con il sistema CODIS riceverà in modo automatizzato i dati indicizzati che corrispondono al profilo oggetto del confronto. Anche qualora non sia possibile ottenere alcuna corrispondenza in CODIS, la relativa comunicazione sarà trasmessa in modo automatizzato. Il diritto applicabile è il diritto nazionale dello Stato richiedente.

Una volta che una corrispondenza è stata comunicata automaticamente dalla Svizzera allo Stato richiedente e che è stata verificata da quest'ultimo, i dati personali o altre 47

Secure Information Exchange Network Application (Europol).

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informazioni sono trasmesse tramite il canale classico dell'assistenza amministrativa (Interpol o Europol).

Il capoverso 2 indica ugualmente lo scopo per il quale un confronto può essere eseguito conformemente all'Accordo di partecipazione a Prüm, ossia il perseguimento di reati.

Secondo il capoverso 3, il punto di contatto nazionale può, su richiesta, confrontare un profilo del DNA nel sistema d'informazione di uno Stato partecipante a Prüm. Il punto di contatto nazionale riceve le richieste di confronto presentate dalle autorità svizzere autorizzate (cfr. cpv. 4). In seguito alla consultazione il capoverso 3 lettera a è stato precisato. Esso non prevede più semplicemente che il punto di contatto riceva le richieste, ma che proceda al confronto. Nell'ottica della doppia punibilità, la fattispecie deve essere sanzionata in entrambi i Paesi, e pertanto anche in Svizzera. Per la Svizzera la nozione di reato corrisponde dunque ai crimini e ai delitti per i quali, conformemente all'articolo 255 CPP, è consentito allestire e confrontare profili del DNA.

L'articolo 3 capoverso 1 della legge sui profili del DNA e l'articolo 255 CPP autorizzano il prelievo e l'analisi del DNA nel quadro di un procedimento penale per far luce su un crimine o un delitto. Il capoverso 3 prevede che il punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 357 capoverso 1 CP possa confrontare, su richiesta, un profilo del DNA con i sistemi d'informazione dei profili del DNA degli Stati contraenti dell'Accordo di partecipazione a Prüm soltanto per far luce su un crimine o un delitto.

Ne consegue che il ventaglio di reati per i quali la Svizzera può ordinare un confronto dei profili del DNA nel quadro della cooperazione Prüm coincide con il ventaglio di reati per i quali l'allestimento e il confronto di un profilo del DNA può essere ordinato in virtù del diritto svizzero.

Il capoverso 4 precisa le autorità autorizzate a effettuare il confronto ai sensi del capoverso 3. Le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale di cui alla lettera c possono chiedere il confronto dei profili sia del DNA di persone sia di tracce nell'ambito coperto dall'Accordo di partecipazione a Prüm (cfr. n. 3.2).

La verifica delle corrispondenze dei profili del DNA ottenute nel sistema d'informazione di uno Stato contraente è effettuata
dall'Ufficio di coordinamento presso l'Istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo, in virtù dell'articolo 9a capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sui profili del DNA, e dal laboratorio che ha allestito il profilo del DNA originale, in virtù dell'articolo 8 dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA. Poiché tale procedura è già regolamentata, non è necessario disciplinarla nuovamente all'interno di quest'articolo.

La trasmissione, su richiesta, di dati personali e di altre informazioni rilevanti correlate a una corrispondenza che è stata già verificata nella fase 1 avviene sulla base dell'articolo 357 capoverso 2 lettera c D-CP. La nozione «ulteriori informazioni disponibili» può riguardare informazioni concernenti il caso, un modus operandi ecc.

Conformemente al capoverso 5, il punto di contatto svizzero (fedpol), per individuare l'autore di un crimine o di delitto, può eseguire un confronto su larga scala dei profili del DNA di tracce registrati nel sistema d'informazione di un singolo Stato contraente, a condizione che il punto di contatto di quest'ultimo vi abbia acconsentito. L'insieme

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dei profili del DNA di tracce registrati in Svizzera sono pertanto confrontati con l'insieme dei profili del DNA contenuti nella banca dati dello Stato contraente dell'Accordo di partecipazione a Prüm.

Il capoverso 6 consente ai punti di contatto degli altri Stati membri di Prüm di procedere al confronto su larga scala dei propri profili del DNA di tracce con l'insieme dei profili del DNA registrati nella banca dati svizzera.

6.2

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi

6.2.1

Codice penale

Nuovo titolo marginale 5sexies: Collaborazione nell'ambito dell'Accordo PCSC Il titolo marginale distingue chiaramente all'interno del CP i nuovi articoli 358 e seguenti concernenti l'accordo bilaterale concluso con gli Stati Uniti, delimitandoli rispetto al precedente titolo marginale.

Art. 358 Il capoverso 1 costituisce la base legale per la trasmissione e la condivisione con gli Stati Uniti da parte della Svizzera delle categorie di dati previste dall'Accordo PCSC.

Per quanto riguarda i reati gravi che autorizzano allo scambio di dati dattiloscopici, il capoverso 1 rinvia all'articolo 1 paragrafo 6, dell'Accordo PCSC che elenca in modo esaustivo tali reati.

Il presente capoverso indica inoltre i dati che possono essere confrontati e contiene un rinvio agli articoli 4 e 5 dell'Accordo PCSC che disciplinano il confronto e la trasmissione di dati.

Il capoverso 2 autorizza il punto di contatto nazionale di uno dei due Stati contraenti durante la fase 1 a confrontare, caso per caso, ovvero presentando una sola richiesta per volta, i dati dattiloscopici con i dati indicizzati nel sistema d'informazione dell'altro Stato contrente ai fini della prevenzione e dell'investigazione di reati gravi.

Il capoverso 3 rinvia alle disposizioni dell'Accordo PCSC in materia di protezione dei dati da osservare nel confronto dei dati dattiloscopici. Tale rinvio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale in materia di protezione dei dati. Conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettera a LPD, i dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all'estero. Inoltre, secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPDS la comunicazione di dati personali a uno Stato terzo, quali ad esempio gli Stati Uniti, è ammessa soltanto se è retta dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. Tali requisiti sono soddisfatti grazie a questo rinvio nel Codice penale alle disposizioni in materia di protezione dei dati dell'Accordo PCSC. Nel trasporre detto accordo, la Svizzera e gli Stati Uniti sono consapevoli che il trattamento 65 / 84

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di dati personali ricevuti dall'altro Stato contraente è fondamentale per salvaguardare il rapporto di reciproca fiducia. Per tale ragione, prestano un'attenzione particolare alle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui agli articoli 13­23 dell'Accordo PCSC.

Art. 359 L'articolo 359 definisce quali reati attualmente contemplati nel diritto nazionale sono considerati reati gravi in virtù dell'Accordo PCSC. Alla base vi è il fatto che per la definizione dei «reati gravi» l'Accordo PCSC rinvia a un elenco dei reati (art. 1 par. 6 in combinato disposto con l'allegato). Tale elenco è stato creato sul modello di quello figurante nella decisione quadro 2002/584/GAI, ma presenta alcune differenze rispetto a quest'ultimo. Di conseguenza è necessaria una definizione indipendente delle nozioni per l'Accordo PCSC. Tale definizione deve essere sancita all'interno della legge. La tabella seguente illustra quali fattispecie penali del diritto nazionale sono considerate reati gravi ai sensi dell'Accordo PCSC.

1

Allegato dell'Accordo PCSC

Reati considerati dal diritto svizzero

Terrorismo o reati connessi al terrorismo

Pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, atti preparatori punibili, organizzazioni criminali e terroristiche, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, finanziamento del terrorismo, reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo, associazioni illecite (art. 258­260bis, 260ter, 260quater, 260quinquies, 260sexies, 275ter CP) Divieto di organizzazioni (art. 74 LAIn48) Disposizioni penali (art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate)49 Atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto.

2

Genocidio

Genocidio (art. 264 CP)

3

Crimine contro l'umanità

Crimini contro l'umanità (art. 264a CP)

4

Crimine di guerra

Crimini di guerra (art. 264b­264j CP)

48 49

LF del 25 settembre 2015 sulle attività informative, RS 121.

LF del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, RS 122.

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Allegato dell'Accordo PCSC

Reati considerati dal diritto svizzero

5

Omicidio intenzionale, lesione personale grave, reato che provoca lesioni personali gravi

Omicidio (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi, mutilazione di organi genitali femminili (art. 111­114, 116, 122 e 124 CP)

6

Violenza carnale e altre aggressioni sessuali gravi;

Atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 CP), coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP) e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP)

7

Furto aggravato

Furto e rapina (art. 139 n. 3 e 140 CP)

8

Furto con scasso

Furto (art. 139 CP), violazione di domicilio (art. 186 CP) e danneggiamento (art. 144 CP)

9

Tratta di esseri umani e traffico di migranti

Matrimonio forzato, unione domestica, tratta di esseri umani (art. 181a, 182 cpv. 1, 2 e 4 CP) Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a, abis e c in combinato disposto con il cpv. 3 LStrI)

10 Sfruttamento sessuale di bambini Esposizione a pericolo dello sviluppo di mie pornografia infantile norenni: atti sessuali con fanciulli, pornografia (art. 187, 195 lett. a, 196 e 197 cpv. 1,3, 4 e 5 CP) 11 Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

Disposizioni penali secondo la legge sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2, 19bis, 20 e 21 LStup50)

12 Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP) Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm51)

13 Corruzione

Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322ter­322septies CP)

14 Truffa

Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP)

50 51

L del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (RS 812.121).

L del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54).

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Allegato dell'Accordo PCSC

15 Frode fiscale

Reati considerati dal diritto svizzero

Frode fiscale (art. 186 LIFD52) Frode fiscale (art. 59 LAID53)

16 Riciclaggio di denaro

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)

17 Contraffazione di monete

Contraffazione di monete, alterazione di monete (art. 240 e 241 CP)

18 Contraffazione di mezzi di pagamento

Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false, strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti, monete e bolli di valore esteri (art. 240­244, 247 e 250 CP)

19 Criminalità informatica

Acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143bis, 144bis, 147 cpv. 1 e 2, 150 CP)

20 Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali

Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a, abis e c in combinato disposto con il cpv. 3 LStrI)

21 Sequestro di persona, rapimento e presa d'ostaggio

Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d'ostaggio (art. 183­185 CP) Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (art. 271 n. 2 CP)

22 Rapina organizzata o con l'uso di armi

Furto e rapina (art. 139 n. 3 e 140 CP)

23 Ricatto ed estorsioni

Estorsione (art. 156 CP)

24 Contraffazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi

Falsificazione di valori di bollo ufficiali, falsificazione di marche ufficiali, falsificazione dei pesi e delle misure, falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari

52 53

LF del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11).

LF del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14).

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Allegato dell'Accordo PCSC

Reati considerati dal diritto svizzero

(art. 245, 246, 248, 251­253 e art. 317 n. 1 CP) 25 Traffico illecito di materie nucleari e radioattive

Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti, atti preparatori punibili (art. 226bis e 226ter CP) Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna della legge sull'energia nucleare (art. 88­91 LENu54)

26 Traffico di veicoli rubati

Ricettazione (art. 160 CP)

27 Incendio volontario

Incendio intenzionale (art. 221 CP)

28 Dirottamento di aereo/nave

Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d'ostaggio (art. 156, 181 e 183­185 CP)

29 Sabotaggio

Danneggiamento, incendio intenzionale, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o franamento, danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 e 228 CP)

30 Traffico illecito di organi e tessuti umani

Delitti secondo la legge sulle cellule staminali (art. 24 cpv. 1­3 LCel55) Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione secondo la legge sulla medicina della procreazione (art. 32 e 34 LPAM56) Delitti secondo la legge sui trapianti (art. 69 cpv. 1 e 2 della legge sui trapianti57)

31 Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte

Disposizioni penali secondo la legge sul trasferimento dei beni culturali (art. 24­29 LTBC)

32 Contraffazione e pirateria in materia di prodotti

Contraffazione di merci (art. 155 CP)

54 55 56 57

Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento del marchio, uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia

LF del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1).

LF del 19 dicembre 2003 sulle cellule staminali (RS 810.31).

L del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione (RS 810.11).

L dell'8 ottobre 2004 sui trapianti (RS 810.21).

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Allegato dell'Accordo PCSC

Reati considerati dal diritto svizzero

o di un marchio collettivo, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 2, 63 cpv. 4 e 64 cpv. 2 LPM58) Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 LDes59) Violazione del diritto d'autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2 e 69 cpv. 2 LDA60) Violazione del brevetto (art. 81 cpv. 3 LBI61) 33 Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

Propagazione di parassiti pericolosi, inquinamento di acque potabili (art. 233, 234 CP) Delitti secondo la legge sulla protezione dell'ambiente (art. 60 cpv. 1 LPAmb62) Delitti secondo la legge sulla protezione delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc63) Disposizioni penali della legge sulla radioprotezione (art. 43 e 43a cpv. 1 LRaP64) Disposizioni penali della legge sull'ingegneria genetica (art. 35 cpv. 1 LIG65)

34 Falsa testimonianza resa in veste di testimone o violando altrimenti la legislazione nazionale

Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione (art. 307 CP)

Art. 360 Nell'ambito della cooperazione nel quadro dell'accordo PCSC, fedpol assolve conformemente al capoverso 1 la funzione di punto di contatto nazionale, analogamente a quanto avviene per la cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'Accordo di partecipazione a Prüm (cfr. commento all'art. 357 CP). Anche l'elenco dei compiti affidati al punto di contatto corrisponde a quello previsto dall'articolo 357 D-CP.

58 59 60 61 62 63 64 65

L del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.11).

L del 5 ottobre 2001 sul design (RS 232.12).

L del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore (RS 231.1).

L del 25 giugno 1954 sui brevetti (RS 232.14).

L del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01).

LF del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20).

LF del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50).

L del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica (RS 814.91).

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Il capoverso 2 lettera a indica i dati che possono essere confrontati, rinviando a tale riguardo anche ai pertinenti articoli dell'Accordo PCSC. Inoltre in seguito alla consultazione, la lettera a è stata precisata. Essa non prevede più semplicemente che il punto di contatto riceva le richieste, ma che proceda al confronto.

Anche la lettera b è stata modificata in seguito alla consultazione, dato che la corrispondenza è il risultato di un confronto e non di una richiesta di confronto. Questa corrispondenza, e non la richiesta, viene quindi verificata dal punto di contatto nazionale, dato che il confronto sulla base della richiesta è eseguito in modo automatizzato, ossia senza previo controllo. Secondo la lettera b, il punto di contatto nazionale (fedpol) verifica le corrispondenze dei dati dattiloscopici generate dal sistema d'informazione di uno degli Stati contraenti.

La lettera c rinvia alla fase 2 che consiste nella trasmissione, su richiesta, di dati personali e altre informazioni rilevanti correlate a una corrispondenza che è stata già verificata nella fase 1. La nozione «ulteriori informazioni disponibili» può riguardare informazioni concernenti il caso, il modus operandi ecc. In ogni caso, le ulteriori informazioni disponibili su richiesta ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2008/615/GAI sono trasmesse soltanto laddove il diritto svizzero lo preveda.

Occorre rilevare che in Svizzera non esiste alcuna base legale completa in materia di assistenza amministrativa internazionale. Nei singoli settori interessati sono state pertanto create regole specifiche in materia di cooperazione internazionale. Ad esempio, nel settore del riciclaggio di denaro, la base giuridica è inserita all'interno della LRD.

Nel caso in cui sia prevista una misura coercitiva o qualora si intenda utilizzare queste informazioni quali mezzi di prova in un procedimento giudiziario, la trasmissione di tali informazioni è retta dall'AIMP.

La lettera d indica gli scopi per i quali i dati personali e non personali possono essere trasmessi, rinviando all'articolo 12 dell'Accordo PCSC.

Art. 361 Il presente articolo indica le autorità svizzere autorizzate a richiedere un confronto ai sensi dell'articolo 359 capoverso 2 lettera a. Tali autorità possono procedere in tal senso unicamente nel quadro dei loro compiti legali.

6.2.2

Legge sui profili del DNA

Art. 1 Il campo d'applicazione attuale della legge sui profili del DNA deve essere esteso anche allo scambio transfrontaliero di dati nell'ambito dell'Accordo PCSC (cpv. 1 lett. d).

Nuova sezione prima dell'articolo 13a La vigente legge sui profili del DNA contiene un'unica disposizione in materia di collaborazione internazionale. Tale disposizione è contenuta nell'articolo 13. Poiché tale ambito abbraccia ora nuove disposizioni (art. 13a e 13b D-Legge sui profili 71 / 84

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del DNA), è stata creata una nuova sezione autonoma denominata «Sezione 4a: Collaborazione internazionale nell'ambito dell'Accordo di partecipazione a Prüm e dell'Accordo PCSC».

Art. 13b Le norme speciali in materia di scambio transfrontaliero di dati sul DNA (profili e tracce) sono disciplinate all'interno della legge sui profili del DNA (art. 1). I profili di persone possono includere i profili del DNA di corpi non identificati e di persone scomparse. L'Accordo PCSC è finalizzato non solo al perseguimento, ma anche alla prevenzione di reati. Nell'ottica della doppia punibilità, la fattispecie deve essere sanzionata in entrambi i Paesi. Per la Svizzera la nozione di reato penale è sancita dal diritto nazionale: i crimini e i delitti sono considerati categorie di reati per i quali, conformemente all'articolo 255 CPP, è consentito allestire e confrontare profili del DNA.

L'articolo 13b, quale norma di carattere generale, è di per sé sufficiente a trasporre l'Accordo PCSC per quanto concerne la consultazione e il confronto dei profili del DNA Il capoverso 1 statuisce che la Confederazione e i Cantoni sostengono gli Stati Uniti, segnatamente nella prevenzione e nell'investigazione di reati gravi. Tale disposizione funge da base per la consultazione dei dati e per determinare quali dati possono essere scambiati e per quali scopi.

La novità secondo cui gli Stati esteri possono accedere mediante procedura di richiamo al sistema d'informazione basato sui profili del DNA di cui all'articolo 10 della legge sui profili del DNA richiede una base legale formale.

Questa base legale è creata al capoverso 2, in virtù del quale Stati Uniti possono effettuare, caso per caso, mediante procedura di richiamo, un confronto nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA ai sensi dell'articolo 10 della legge sui profili del DNA. Il capoverso menziona anche gli scopi per i quali può essere concesso tale accesso. I reati sono definiti dall'articolo 1 paragrafo 6 dell'Accordo PCSC: «i reati elencati nell'allegato al presente Accordo e altri reati per i quali è comminata una pena detentiva superiore a tre anni.». Stabilendo quest'ultima condizione, l'Accordo PCSC mira a garantire che il proprio campo d'applicazione sia limitato alla lotta contro le forme gravi di criminalità. Questa definizione copre soltanto i
crimini ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 CP. I reati elencati nell'allegato dell'Accordo PCSC comprendono i reati menzionati all'articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI. Questo elenco è stato trasposto nel diritto nazionale svizzero nell'allegato 1 della LSIS. Tuttavia tra i reati elencati in quest'ultimo che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI, l'Accordo PCSC contempla soltanto quelli puniti con una pena superiore ai tre anni (art. 2 par. 3). Per esempio i reati concernenti la pornografia infantile (n. 10 dell'allegato dell'Accordo PCSC) ai sensi dell'articolo 197 capoverso 3 CP o il traffico illecito di beni culturali (n. 31 dell'allegato) ai sensi dell'articolo 24 LTBC costituiscono nel diritto svizzero reati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 CP, motivo per cui in tali casi la trasmissione di dati personali dovrà essere rifiutata.

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Il capoverso 3 autorizza viceversa la Svizzera, ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati gravi di cui all'articolo 1 paragrafo 6 dell'Accordo PCSC, a confrontare, caso per caso, i profili del DNA con i dati indicizzati nel sistema d'informazione degli Stati Uniti. Il punto di contatto nazionale riceve le richieste di confronto dalle autorità svizzere autorizzate (cfr. cpv. 4). Inoltre in seguito alla consultazione, il capoverso 3 è stato precisato, stabilendo che il punto di contatto non riceva semplicemente le richieste, ma che proceda invece al confronto.

Il capoverso 4 precisa le autorità autorizzate a effettuare il confronto ai sensi del capoverso 3. Le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale di cui alla lettera c possono chiedere il confronto dei profili sia del DNA di persone sia di tracce nell'ambito coperto dall'Accordo PCSC (cfr. n 3.2).

La verifica delle corrispondenze dei profili del DNA ottenute nel sistema d'informazione degli Stati Uniti è effettuata dall'Ufficio di coordinamento presso l'Istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo, in virtù dell'articolo 9a capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sui profili del DNA, e dal laboratorio che ha allestito il profilo del DNA originale, in virtù dell'articolo 8 dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA. Poiché tale procedura è già regolamentata, non è necessario disciplinarla nuovamente all'interno di quest'articolo.

La trasmissione, su richiesta, di dati personali e di altre informazioni rilevanti correlate a una corrispondenza che è stata già verificata nella fase 1 avviene sulla base dell'articolo 357 capoverso 2 lettera c D-CP. La nozione «ulteriori informazioni disponibili» può riguardare informazioni concernenti il caso, un modus operandi ecc.

Il capoverso 5 rinvia alle disposizioni dell'Accordo PCSC in materia di protezione dei dati da osservare nel confronto dei profili del DNA. Tale rinvio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale in materia di protezione dei dati. Conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettera a LPD, i dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all'estero. Inoltre, secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPDS la comunicazione
di dati personali a uno Stato terzo, quali ad esempio gli Stati Uniti, è ammessa soltanto se è retta dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. Tali requisiti sono soddisfatti grazie a questo rinvio nel Codice penale alle disposizioni in materia di protezione dei dati dell'Accordo PCSC. Nel trasporre detto accordo, la Svizzera e gli Stati Uniti sono consapevoli che il trattamento di dati personali ricevuti dall'altro Stato contraente è fondamentale per salvaguardare il rapporto di reciproca fiducia. Per tale ragione, prestano un'attenzione particolare alle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui agli articoli 13­23 dell'Accordo PCSC.

6.2.3

Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen

La nozione di «reati gravi» riveste un ruolo centrale all'interno del regolamento Eurodac (in relazione ai diritti d'accesso delle autorità di perseguimento penale). Conformemente al regolamento Eurodac, per «reati gravi» s'intendono le forme di reato che corrispondono o sono equivalenti a quelle di cui all'articolo 2 paragrafo 2 della 73 / 84

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decisione quadro 2002/584/GAI, se sono punibili con una pena di almeno tre anni (art. 2 par. 1).

L'elenco dei reati contenuto nella decisione quadro 2002/584/GAI è ugualmente alla base della cosiddetta iniziativa «svedese» (decisione quadro 2006/960/GAI). In occasione del recepimento di questa iniziativa da parte della Svizzera nel quadro della sua associazione a Schengen, il legislatore ha provveduto a elencare i reati contemplati dal diritto svizzero che equivalgono all'elenco dei reati di cui alla decisione quadro e li ha trasposti nella LSIS, e più precisamente nel suo allegato. A tale riguardo, occorre rilevare che l'elenco dei reati all'interno di detto allegato non è più attuale e deve essere pertanto aggiornato. La presente revisione della legge tiene conto di questo fatto e aggiorna l'allegato 1 LSIS conformemente all'allegato al «decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo Eurodac tra la Svizzera e l'UE».

7

Decreto federale concernente un credito d'impegno per l'attuazione del programma Prüm Plus (Accordo di partecipazione a Prüm, Protocollo Eurodac e Accordo PCSC)

La cooperazione Prüm e l'Accordo PCSC mirano entrambi a rafforzare la cooperazione di polizia semplificando lo scambio di dati sul DNA e dei dati dattiloscopici. Il Protocollo Eurodac prevede che i dati svizzeri ed europei contenuti nella banca dati omonima siano accessibili soltanto a seguito dell'attuazione della cooperazione Prüm.

Alla luce delle sinergie di carattere tecnico-giuridico esistenti tra questi progetti, si rivela indispensabile condurli parallelamente, sia per quanto riguarda i processi politici sia per quanto concerne la loro realizzazione tecnica. A tal fine, è stata creata una struttura di programma, denominata «programma Prüm Plus», sotto la responsabilità di fedpol. Il programma è strutturato in quattro progetti: «Legislazione», «Tecnologia e processi d'impresa», «Valutazione e formazione» e «Prüm USTRA». L'attuazione della parte relativa allo scambio di dati sui veicoli e i loro detentori è di competenza dell'USTRA. Gli obiettivi del programma sostengono l'attuazione tempestiva delle esigenze informatiche della cooperazione Prüm, del Protocollo Eurodac e dell'Accordo PCSC nel rispetto della qualità richiesta.

La trasposizione dell'Accordo di partecipazione a Prüm, dell'Accordo PCSC e del Protocollo Eurodac necessita di un adeguamento delle diverse strutture tecniche esistenti e delle procedure di trattamento degli affari in particolare presso il DFGP e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) (cfr. n. 7.1). Ciò implicherà adeguamenti anche per i Cantoni (cfr. n. 7.2).

Una parte consistente dei lavori avrà l'obiettivo di consentire alla Svizzera di inviare e ricevere le richieste conformemente all'Accordo di partecipazione a Prüm, all'Accordo PCSC e al Protocollo Eurodac senza compromettere il flusso interno di scambi tra la Confederazione e i Cantoni. Lo scopo è quello di consentire agli utenti un confronto rapido ed efficiente dei dati biometrici (profili del DNA e impronte digitali) e dei dati sui veicoli e i loro detentori.

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Per quanto concerne il contenuto degli accordi e del Protocollo, si rimanda ai numeri 1.1.1 e 1.2.1.

Per l'attuazione del programma Prüm Plus a partire dal 2022 sarà necessario contrarre impegni di una durata superiore a un anno. È pertanto chiesto un credito d'impegno conformemente all'articolo 21 LFC.

Tramite il presente messaggio, il nostro Collegio sottopone alle Camere federali un credito d'impegno di 11 milioni di franchi per il periodo 2022­2024. Il credito servirà ad attuare il programma Prüm Plus, sarà gestito da fedpol e include le spese di investimento dell'USTRA (cfr. n. 1.2).

8

Ripercussioni

8.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione

Sotto il profilo finanziario, i Cantoni e la Confederazione hanno concluso nel 2011 un accordo di principio in materia di cooperazione in ambito Prüm e PCSC convenendo sulla ripartizione seguente: ­

i costi per la realizzazione del programma e per il personale richiesto per i compiti operativi di competenza federale sono a carico della Confederazione;

­

i costi di esercizio e di manutenzione dei sistemi sono a carico dei Cantoni (v.

n. 8.2 qui sotto).

Questa ripartizione è stata confermata dai Cantoni in occasione dell'assemblea della CDDGP tenutasi nell'autunno del 2013. Tale punto non è stato messo in discussione durante la procedura di consultazione.

Osservazioni preliminari Anche il Liechtenstein ha concluso un accordo con l'UE relativo alla partecipazione alla cooperazione Prüm. A tale riguardo va ricordato che il Liechtenstein consulta le banche dati biometriche svizzere (profili del DNA e impronte digitali) conformemente al Trattato del 15 dicembre 200466 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA così come i dati sui veicoli e i loro detentori contenuti nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) conformemente all'Accordo del 18 giugno 201567 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla circolazione stradale. Alla luce dell'incremento dei costi di manutenzione e di esercizio di questi sistemi nell'ambito della cooperazione Prüm, il Liechtenstein è ugualmente chiamato a contribuire a tali costi eccedenti. Tale contributo dipenderà dalla soluzione tecnica prescelta.

66 67

RS 0.360.514.1 RS 0.741.531.951.4

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Risorse finanziarie e di personale necessarie per l'attuazione del programma Prüm Plus La trasposizione dell'Accordo di partecipazione a Prüm, del Protocollo Eurodac e dell'Accordo PCSC corrisponde a un progetto di digitalizzazione e d'innovazione. I lavori corrispondenti fanno parte del programma Prüm Plus e consistono nella redazione di uno studio di programma comprendente un'analisi della situazione, degli obiettivi e delle esigenze tecniche, la realizzazione e l'introduzione dei sistemi informatici necessari per procedere ai confronti automatizzati previsti dai tre accordi.

In futuro, i confronti trattati manualmente e in maniera individuale saranno avviati tramite una semplice operazione (v. n. 2.4). Per permettere alla Svizzera di inviare e ricevere le richieste nel quadro dell'Accordo di partecipazione a Prüm, dell'Accordo PCSC nonché del Protocollo Eurodac e quindi di adempiere ai propri impegni con l'UE e gli Stati Uniti, senza tuttavia pregiudicare il flusso interno di scambi tra la Confederazione e i Cantoni, occorrerà adattare le diverse strutture tecniche esistenti come pure il processo di trattamento degli affari. Tale adeguamento riguarderà in particolare la banca dati nazionale delle impronte digitali (AFIS), la banca dati nazionale sui profili del DNA (CODIS) e il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC). Sono inoltre interessati dal programma il processo di trattamento degli affari, la messa a punto di un iter di consultazione a cascata di Eurodac così come il sistema centrale nazionale che gestisce gli ordini e il workflow (jMessageHandler).

Ciò comporterà spese uniche pari a un importo di 14,7 milioni di franchi scaglionati tra il 2020 e il 2024. I costi d'investimento per il periodo 2022­2024 ammontano a 12,8 milioni di franchi e sono presentati nella tabella qui sotto.

Costi della fase di attuazione Designazione

2022

2023

2024

Totale

­ Prüm impronte digitali

0,66

1,10

0,44

2,2

­ Prüm DNA

0,24

0,40

0,16

0,8

­ Prüm Gestione del workflow

0,47

0,47

0,26

1,2

­ PCSC

0,30

0,50

0,20

1,0

­ Eurodac

0,30

0,50

0,20

1,0

­ Prestazioni esterne

0,70

1,00

0,60

2,3

0,75

1,25

0,50

2,5

3,4

5,2

2,4

11,0

fInvestimenti di fedpol (con incidenza sul finanziamento)

Investimenti USTRA (con incidenza sul finanziamento) ­ Prüm veicoli Totale arrotondato del credito d'impegno

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Designazione

2022

2023

2024

Totale

­ Prüm impronte digitali

0,17

0,17

0,17

0,5

­ Prüm DNA

0,06

0,06

0,06

0,2

­ Prüm Gestione del workflow

0,12

0,12

0,12

0,4

­ PCSC

0,08

0,08

0,08

0,2

­ Eurodac

0,08

0,08

0,08

0,2

0,09

0,09

0,09

0,3

Totale arrotondato delle prestazioni del personale

0,6

0,6

0,6

1,8

Costi totali arrotondati

4,0

5,8

3,0

12,8

Prestazioni del personale di fedpol:

Prestazioni del personale dell'USTRA ­ Prüm veicoli

Risorse finanziarie e di personale per la gestione dei sistemi In Svizzera, il confronto a livello internazionale di profili del DNA o di impronte digitali è effettuato caso per caso, principalmente tramite il canale Interpol. In altri termini, per ogni confronto occorre presentare una richiesta separata presso il singolo Stato interessato. I principali limiti di tale prassi sono rappresentati dagli oneri amministrativi legati all'ottenimento dei pertinenti dati personali nonché dalla lentezza delle risposte. L'automatizzazione dei confronti tramite i sistemi Prüm e PCSC permette di confrontare più facilmente ed efficacemente i dati biometrici con tutti i Paesi membri dell'UE e gli Stati Uniti. Inoltre consente di accorciare i tempi di risposta riguardo all'esistenza di una corrispondenza, contribuendo così a risolvere più rapidamente le indagini di polizia giudiziaria. La richiesta di dati personali agli Stati interessati può essere dunque formulata in modo più mirato.

Grazie ai benefici dovuti all'automatizzazione dei confronti, è previsto un aumento dell'attività di confronto dei dati biometrici da parte delle autorità di perseguimento penale svizzere ed estere finalizzata a risolvere i casi pendenti e, conseguentemente, un incremento delle corrispondenze. Il trattamento di tali corrispondenze genererà, a sua volta, una maggiore mole di lavoro che non potrà essere gestita senza l'ausilio di risorse supplementari. Queste ultime serviranno a verificare manualmente le corrispondenze, a procedere alla richiesta, a trasmettere i dati personali collegati a tali corrispondenze nonché a condurre le indagini. Questi effetti positivi contribuiranno a rafforzare la nostra sicurezza interna se le risorse saranno fornite in tutte le fasi del lavoro di polizia e a tutti i livelli (Comuni, Cantoni e Confederazione).

Le stime qui illustrate si basano sulle esperienze maturate dagli Stati coinvolti nel programma Prüm Plus (Austria, Paesi Bassi, Germania e Francia), in particolare riguardo al volume di scambi e alla quota di corrispondenze nell'ambito dello scambio di impronte digitali, di profili del DNA e di dati sui veicoli e sui detentori di veicoli,

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e tenendo conto delle potenziali sinergie tra i diversi sistemi. Tali stime tengono altresì conto dell'incremento dell'efficienza ottenuto grazie all'automatizzazione dei confronti. Dalle stime attuali si evincono oneri di lavoro supplementari a partire dal 2024.

Inoltre, nel quadro della messa in funzione dei sistemi Prüm è previsto un onere di lavoro supplementare temporaneo per la durata di due anni (2024­2025). Tali oneri supplementari saranno adibiti allo scambio di tracce di DNA sotto forma di pacchetti di dati in occasione della messa in funzione con ciascuno Stato partecipante alla cooperazione Prüm.

Agli investimenti legati all'adeguamento delle diverse strutture esistenti si aggiungono i costi annuali di funzionamento e utilizzo nonché di manutenzione e assistenza (compresi quelli per l'infrastruttura). Questi costi sono a carico dei Cantoni (cfr.

n. 8.2).

In occasione dei lavori di elaborazione del piano Prüm Plus, le risorse finanziarie e umane necessarie ai fini della gestione dei sistemi saranno esaminate nel dettaglio in modo critico per quanto riguarda i processi lavorativi e le strutture organizzative che saranno adeguati o introdotti.

8.2

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per i Cantoni e i Comuni

L'Accordo di partecipazione a Prüm e l'Accordo PCSC permetteranno alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale di accertare tempestivamente quali autorità estere sono in possesso di informazioni rilevanti. Tali sviluppi apporteranno vantaggi per l'attività di indagine e l'identificazione di persone ricercate, scomparse o decedute, permettendo di ottenere informazioni al loro riguardo e pertanto di condurre le indagini in modo più mirato.

Il Protocollo Eurodac permetterà alle autorità di perseguimento penale di accedere a informazioni che potrebbero rivelarsi essenziali nella lotta contro il terrorismo o altri reati penali gravi.

Conformemente all'accordo di principio del 2011 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione Prüm e l'Accordo PCSC, i Cantoni si assumeranno i costi di gestione e di manutenzione dei sistemi. Secondo le prime stime, tali costi ammontano a circa 2­3 milioni di franchi all'anno.

Infine, visto l'atteso incremento di informazioni utili ai fini delle indagini, i Cantoni dovrebbero prevedere risorse sufficienti per il loro trattamento. In particolare a essere interessati dovrebbero essere i casi ancora irrisolti, chiamati comunemente «cold case». Infine, i Cantoni dovrebbero considerare la possibilità di adeguare i loro sistemi di richiesta.

8.3

Ripercussioni per l'economia

L'approvazione e la trasposizione dell'Accordo PCSC è una delle condizioni affinché la Svizzera possa restare nel Visa Waiver Program degli Stati Uniti. Quest'ultimo 78 / 84

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esonera i viaggiatori svizzeri che si recano negli Stati Uniti (e viceversa) dall'obbligo del visto. Tale esenzione si applica ai soggiorni inferiori ai 90 giorni per motivi turistici o d'affari. Ogni anni sono circa 340 000 le persone residenti in Svizzera che si recano negli Stati Uniti.

8.4

Ripercussioni per la società

L'obiettivo del programma Prüm Plus è migliorare la sicurezza della Svizzera rafforzando la cooperazione internazionale di polizia, in particolare tramite il confronto semplificato dei profili del DNA, delle impronte digitali nonché lo scambio di dati concernenti le immatricolazioni di veicoli e i loro detentori.

8.5

Ripercussioni per l'ambiente

Il progetto non comporterà alcuna ripercussione diretta sul piano ambientale. Tale questione non è stata pertanto analizzata in maniera più approfondita.

9

Aspetti giuridici

9.1

Costituzionalità

I decreti federali che approvano e traspongono nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm)68, il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto69 e l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi 70 si basano sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare e ratificare i trattati internazionali prima di sottoporli per approvazione all'Assemblea federale. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della 68

69

70

Accordo del 27 giugno 2019 tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio, GU L ... .

Protocollo del 27 giugno 2019 tra l'Unione europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto, GU L ... .

Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi.

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legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 200271 sull'Assemblea federale [LParl]; art. 7a cpv. 1 LOGA). Il Consiglio federale non ha nel caso specifico la competenza di concludere autonomamente tali accordi, poiché non è autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale e poiché questi accordi non sono trattati internazionali di portata limitata secondo l'articolo 7a capoverso 2 LOGA. Di conseguenza tali accordi devono essere sottoposti per approvazione al Parlamento.

Il programma Prüm Plus si basa sulle competenze generali della Confederazione di adottare i provvedimenti necessari per adempiere i suoi compiti. La competenza dell'Assemblea federale di stanziare il credito d'impegno richiesto deriva dall'articolo 167 Cost.

9.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La conclusione degli accordi menzionati e le pertinenti modifiche di legge sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

9.3

Forma dell'atto

Il disegno prevede, da un lato, l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli accordi con l'UE concernenti Prüm ed Eurodac nonché dell'Accordo PCSC con gli Stati Uniti, e dall'altra parte, l'adeguamento puntuale di alcune leggi federali. Il disegno è completato da un credito d'impegno.

Il progetto comprende i seguenti decreti federali: ­

decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto;

­

decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi; e

­

decreto federale concernente un credito d'impegno per l'attuazione del programma Prüm Plus (Accordo di partecipazione a Prüm, Protocollo Eurodac e Accordo PCSC).

Tra l'Accordo di partecipazione a Prüm e il Protocollo Eurodac, sussiste un legame stretto per cui l'applicabilità di quest'ultimo dipende dall'applicabilità del primo.

Sono dunque riuniti nel medesimo decreto federale. Il decreto federale che approva e traspone l'Accordo PCSC è indipendente sul piano dei contenuti. Cionondimeno, i due decreti federali trattano un tema molto simile (scambio di dati dei profili del DNA 71

RS 171.10

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e impronte digitali), motivo per cui è opportuno trattarli nello stesso momento, nell'ambito di un unico messaggio.

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) oppure se comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o se per la loro attuazione è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). Sia nell'Accordo di partecipazione a Prüm e nel Protocollo Eurodac conclusi con l'UE sia nell'Accordo PCSC concluso con gli Stati Uniti, i primi due presupposti non sono adempiuti. Infatti, possono essere denunciati in ogni momento e non prevedono l'adesione ad alcuna organizzazione internazionale.

Resta da verificare se gli accordi comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o se la loro attuazione richiede l'emanazione di una legge federale.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

I presenti accordi contengono disposizioni importanti contenenti norme di diritto, nella misura in cui disciplinano il recepimento degli sviluppi, i diritti di partecipazione degli esperti ai gruppi di lavoro o il confronto automatizzato di determinati dati. Se queste regole dovessero essere emanate nel diritto interno, la loro emanazione avverrebbe a livello di legge federale conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost. I decreti federali concernenti l'approvazione degli accordi con l'UE nonché con gli Stati Uniti sottostanno pertanto a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

L'Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referendum (art. 24 cpv. 3 LParl) In virtù dell'articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative
necessarie per l'attuazione del trattato. Le disposizioni legali proposte dal disegno traspongono nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm), il Protocollo tra la Svizzera, l'UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto e l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi.

Conformemente agli articoli 163 capoverso 2 Cost. e 25 capoverso 2 LParl, per il decreto federale concernente un credito d'impegno per l'attuazione del programma Prüm Plus (Accordo di partecipazione a Prüm, Protocollo Eurodac e Accordo PCSC) da adottare è prevista la forma del decreto federale semplice (non sottoposto a referendum).

Le disposizioni proposte derivano direttamente dagli obblighi contenuti in tali accordi.

Il disegno dell'atto normativo di attuazione può dunque essere incluso nei decreti concernenti l'approvazione degli accordi succitati.

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9.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede crediti d'impegno o dotazioni finanziarie che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

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Elenco delle abbreviazioni AAD

Accordo di associazione a Dublino

AFD

Amministrazione federale delle dogane

AFIS

Sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali

AIMP

Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale

CdC

Conferenza dei Governi cantonali

CDDGP

Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia

CODIS

Combined DNA Index System

CP

Codice penale

CPP

Code di procedura penale

DAE

Direzione degli affari europei

DFAE

Dipartimento federale degli affari esteri

DFGP

Dipartimento federale di giustizia e polizia

DNA

Acido desossiribonucleico

EUCARIS

European car and driving licence information system

FTE

Full Time Equivalent (equivalente a tempo pieno)

IFPDT

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

INTERPOL Organizzazione internazionale di polizia criminale IPAS

Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia

LAsi

Legge sull'asilo

LCStr

Legge federale sulla circolazione stradale

LOGA

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

LParl

Legge sul Parlamento

LPD

Legge federale sulla protezione dei dati

LPDS

Legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen

LSIP

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

LSIS

Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen

LStrI

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

OSIAC

Ordinanza concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione

PCN

Process Control Number 83 / 84

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PCSC

Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime (Accordo)

SIENA

Secure Information Exchange Network Application

UE

Unione europea

USTRA

Ufficio federale delle strade

VIS

Sistema d'informazione visti

VWP

Visa Waiver Program

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