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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)» del 18 giugno 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)», depositata il 26 agosto 20192; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 20203, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 26 agosto 2019 «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 145

Durata del mandato

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. Il mandato dei giudici del Tribunale federale cessa cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

1

Su proposta del Consiglio federale, l'Assemblea federale plenaria può, a maggioranza dei votanti, destituire un giudice del Tribunale federale se questi: 2

1 2 3

a.

ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o

b.

ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

RS 101 FF 2019 5173 FF 2020 5977

2021-2113

FF 2021 1490

Iniziativa popolare «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)». DF

FF 2021 1490

Art. 168 cpv. 1 L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e il generale.

1

Art. 188a

Designazione dei giudici del Tribunale federale

I giudici del Tribunale federale sono designati per sorteggio. La relativa procedura è concepita in modo tale che in seno al Tribunale federale le lingue ufficiali siano equamente rappresentate.

1

L'ammissione al sorteggio è stabilita esclusivamente sulla base di criteri oggettivi di idoneità professionale e personale a esercitare la funzione di giudice del Tribunale federale.

2

L'ammissione al sorteggio è decisa da una commissione peritale. I membri della commissione peritale sono nominati dal Consiglio federale per un mandato non rinnovabile della durata di dodici anni. Nell'esercizio della loro attività sono indipendenti da autorità e da organizzazioni politiche.

3

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria degli art. 145 (Durata del mandato), 168 cpv. 1 e 188a (Designazione dei giudici del Tribunale federale) I giudici ordinari del Tribunale federale in carica all'entrata in vigore degli articoli 145, 168 capoverso 1 e 188a possono restare in carica sino alla fine dell'anno in cui compiono 68 anni.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2021

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2021

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

4

2/2

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.