FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Modifica del 18 maggio 2021 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato al decreto del Consiglio federale del 4 maggio 20201, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 5 Retribuzione 2021 Art. 1 Al termine di una formazione i dipendenti del ramo posa di ponteggi ricevono dal loro rispettivo datore di lavoro, dietro presentazione del certificato rilasciato dalla Commissione paritetica, l'importo fisso di 400 franchi. La commissione paritetica stabilisce in modo inequivocabile quali corsi sono riconosciuti e certificati. Tali corsi vanno frequentati nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022. (...) I costi d'iscrizione ai corsi sono assunti dalla Commissione paritetica fino a un importo massimo di 500 franchi a persona, dietro presentazione del relativo giustificativo.

Art. 2 Previo accordo tra le parti l'importo di 400 franchi può essere corrisposto in contanti o sotto forma di tempo libero. In caso di mancato accordo tra il collaboratore e il datore di lavoro, il 50 % sarà versato in contanti e l'altro 50 % sarà compensato in tempo libero.

1

FF 2020 3969

2021-1916

FF 2021 1320

FF 2021 1320

Art. 3 Qualora il collaboratore desideri seguire una formazione durante l'orario di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad esonerarlo dal lavoro. Un pagamento del salario è dovuto solo se la formazione completata lo prevede.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2021 e ha effetto sino al 31 marzo 2023.

18 maggio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2/2