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Messaggio concernente una convenzione di doppia imposizione con il Belgio del 1° novembre 1978

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una convenzione di doppia imposizione con il Belgio, firmata il 28 agosto 1978.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° novembre 1978

1978 -- 707 92

Foglio federale 1978. Voi. II

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ritschard II cancelliere della Confederazione, Huber

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Compendio // Belgio è l'unico Paese importante dell'Europa occidentale con il quale la Svizzera non ha ancora una convenzione di doppia imposizione. Dunque il presente accordo colma una lacuna considerevole nell ambito delle convenzioni svizzere di doppia imposizione, lacuna dovuta essenzialmente alle concezioni diametralmente opposte sostenute fino a poco tempo fa dai due Paesi, segnatamente in materia d'imposizione dei redditi ài capitali.

La convenzione conchiusa il 28 agosto 1978 ricalca il modello del 1977 elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e corrisponde alla pratica svizzera in materia. Vivamente richiesta dall'economia svizzera, essa tien conto largamente dei desideri espressi dai Cantoni nella procedura di consultazione. In particolare, i diritti di licenza sono imponibili esclusivamente nello Stato di domicilio del loro beneficiario.

Gli interessi sono imposti, in principio, secondo l'aliquota del 10 per cento nello Stato di provenienza; tuttavia, tale norma comporta ampie eccezioni nell'ambito del finanziamento all'esportazione: in tal caso solamente lo Stato di domicilio del beneficiario ha la possibilità d'imporli. Infine, il disciplinamento concernente i dividendi è pure sufficiente nella misura in cui l'aliquota generalmente applicabile nello Stato della fonte (15%) corrisponde alla soluzione prevista da diverse convenzioni svizzere e l'aliquota relativa ai dividendi di filiali (10%) rappresenta un compromesso ragionevole tra le di sposizioni svizzere (5%) e la pratica belga (15%).

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Situazione iniziale

La convenzione del 28 agosto 1978 è il prodotto di oltre 25 anni di trattative. Infatti, i primi colloqui tecnici si svolsero nel 1952. Due anni più tardi, visto che i sistemi fiscali e i principi comunemente ammessi dalle due parti divergevano considerevolmente, si dovette costatare l'impossibilità, per il momento, di armonizzare i due punti di vista.

Le trattative furono riprese in seguito ad un viaggio d'informazione effettuato nel novembre 1967 da una delegazione del Governo belga con lo scopo di promuovere gli investimenti svizzeri in Belgio. Nel frattempo, il Belgio aveva riformato profondamente la propria legislazione fiscale, potendo così concludere differenti convenzioni ispirate al modello elaborato dall'OCSE nel 1963. Questi elementi lasciavano intravvedere la possibilità d'intavolare trattative in futuro. Dunque il Consiglio federale decise d'accettare la proposta belga e di riprendere i colloqui interrotti nel 1954.

Le trattative del 1968, 1969 e 1972 portarono purtroppo alla conclusione che le divergenze tra le due delegazioni erano ancora troppo numerose e importanti per poter giungere ad un accordo. L'ostacolo principale era il diritto d'imposizione degli interessi e dei dividendi; il Belgio intendeva accordare allo Stato della fonte un'imposta del 15 per cento in entrambi i casi e la Svizzera riteneva queste aliquote inaccettabili perché contrarie alla sua prassi. La delegazione svizzera invece intendeva ottenere l'esenzione degli interessi e un'aliquota ridotta per i dividendi delle filiali. Tuttavia i negoziati hanno permesso un'intesa su più punti, segnatamente sui diritti di licenza. Infatti, il Belgio si era dichiarato d'accordo con l'imposizione esclusiva di tali redditi nello Stato di domicilio del loro beneficiario.

Le trattative sono state riprese nel 1977 in base ai risultati acquisiti nel 1972 e hanno condotto rapidamente ad un accordo, dato che il Belgio aveva ridotto le sue pretese, per quanto riguarda l'imposizione alla fonte degli interessi e dei dividendi, a un livello accettabile per la Svizzera. I Cantoni e le associazioni economiche interessate, consultate nel dicembre 1977, hanno mostrato nuovamente interesse al disciplinamento delle relazioni fiscali fra la Svizzera e il Belgio; essi hanno approvato largamente le soluzioni previste.

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Commento delle disposizioni della convenzione

Nel messaggio del 13 luglio 1965 concernente la convenzione con la Svezia del 7 maggio 1965, il Consiglio federale ha commentato dettagliatamente le disposizioni del progetto di convenzione dell'OCSE del 1963 (FF 1965 II 501). Questa convenzione modello, che ha ispirato anche la Svizzera nelle trattative per le convenzioni di doppia imposizione, da allora è stata rivista più volte; l'ultima edizione è stata pubblicata nell'aprile 1977 dal Consiglio dell'OCSE, accompagnata da una nuova raccomandazione. Le novità sono già state prese in considerazione nelle trattative con la Gran Bretagna e sono state oggetto di osservazioni particolari nel messaggio del Consiglio federale dell'11 gennaio 1978 relativo alla nuova convenzione conchiusa

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con tale Paese l'8 dicembre 1977 (FF 1978 I 189). Il commento che segue si limita pertanto ad analizzare le particolarità della convenzione con il Belgio.

Artìcolo 2 (Imposte) La convenzione è applicabile alle imposte sul reddito e sul patrimonio, salvo le imposte riscosse alla fonte sulle vincite alle lotterie, giochi e scommesse.

Articolo 4 (Residenza) L'articolo corrispondente della convenzione modello del 1977 è stato completato come segue: Le società in nome collettivo e le società in accomandita di diritto svizzero, nonché le società di persone di diritto belga che non sono trattate, dal punto di vista fiscale, come persone giuridiche, sono considerate residenti degli Stati contraenti, ciò che permette loro di chiedere a loro nome di beneficiare della convenzione (par. 1).

Il paragrafo 4 numero 1 precisa, come in alcune altre convenzioni svizzere, che la convenzione può essere invocata soltanto dagli aventi diritto effettivi e non da intermediari; inoltre le persone fisiche che nel loro Stato di domicilio non pagano imposte complete sui redditi provenienti dall'altro Stato contraente sono escluse, in virtù del paragrafo 4 numero 2, dai vantaggi della convenzione (cfr. messaggio del Consiglio federale del 5 maggio 1976 concernente una convenzione di doppia imposizione conchiusa con l'Italia, FF 7976 II 665).

Articolo 5 (Stabile organizzazione) La definizione di stabile organizzazione è stata ripresa integralmente dalla convenzione modello del 1977.

Il paragrafo 6, relativo agli agenti indipendenti, è stato completato con una disposizione giusta la quale si considera che un'impresa d'assicurazioni possiede una stabile organizzazione qualora un intermediario possa concludere contratti a proprio nome e faccia abitualmente uso di tale facoltà. Questa disposizione riprende la prassi belga ed è motivata dal fatto che, secondo le autorità belghe, è particolarmente difficile determinare se un agente d'assicurazione fruisca di uno statuto dipendente o indipendente.

Resta inteso che gli utili di questa stabile organizzazione non comprendono i redditi provenienti da operazioni d'assicurazione o di riassicurazione conchiuse dalla sede dell'impresa.

Articolo 7 (Utili delle imprese) Anche questo articolo collima con la convenzione modello del 1977. Esso contiene una disposizione suppletiva secondo
la quale gli Stati contraenti sono autorizzati, mancando una contabilità regolare o altri documenti giustificativi, a calcolare l'utile imponibile di una stabile organizzazione in base

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a confronti con altre imprese dello stesso genere e aventi lo stesso tipo d' attività (par. 4 lett. a).

À rticolo 9 (Imprese associate) Questo articolo corrisponde al paragrafo 1 dell'articolo 9 della convenzione modello del 1977; uno Stato può effettuare una ripresa fiscale degli utili di un'impresa qualora una parte di essi sia stata trasferita a svantaggio di questa in un'altra impresa dello stesso gruppo.

Il nuovo paragrafo 2 proposto dall'OCSE non è stato ripreso; la Svizzera rifiuta di impegnarsi in un trattato internazionale a rettificare nella medesima proporzione le proprie imposte qualora i prezzi di trasferimento siano contestati dall'altro Stato (cfr. messaggio dell'I 1 gennaio 1978 concernente una convenzione di doppia imposizione con la Gran Bretagna, FF 1978 I 189).

Articolo 10 (Dividendi) La convenzione limita al 10 per cento l'imposta che può essere prelevata dallo Stato della fonte sui dividendi delle filiali controllate almeno in ragione del 25 per cento e al 15 per cento negli altri casi. L'aliquota del 15 per cento è conforme alla convenzione modello del 1977 e alla soluzione prevista da diverse convenzioni svizzere, mentre quella del 10 per cento è frutto di un compromesso fra la raccomandazione dell'OCSE, seguita dalla Svizzera (5%), e la prassi belga (15%).

Il paragrafo 3, relativo alla definizione dei dividendi, è stato completato su richiesta del Belgio il quale parifica i redditi dei capitali investiti in una società di persone belghe ai dividendi, qualunque sia lo statuto fiscale di queste società.

D'altra parte, il Belgio ha istituito a favore degli azionisti delle società di capitali belghe il sistema detto del credito d'imposta. Gli azionisti residenti nel Belgio possono computare nelle proprie imposte sul reddito inerente ai dividendi ricevuti da società di capitali belghe una parte dell'imposta prelevata presso la società che li ha distribuiti. La delegazione belga ha rifiutato d'accordare agli azionisti svizzeri vantaggi corrispondenti al credito d'imposta; essa si è però impegnata a riesaminare la questione se il Belgio dovesse accordare ad azionisti di società belghe residenti in uno Stato terzo un vantaggio che tiene conto del credito d'imposta, qualora la concessione di un tale vantaggio non sia dovuta a particolarità di tale Stato.

Articolo 11 (Interessi)
La Svizzera non è riuscita a ottenere dal Belgio che l'aliquota dell'imposta riservata allo Stato della fonte sia inferiore, di regola, al 10 per cento raccomandato dalla convenzione modello del 1977. Tuttavia, il paragrafo 3 prevede l'imponibilità esclusiva degli interessi collegati alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, alla vendita a credito di merci fornite da un'impresa all'altra o pagati su un prestito bancario nello Stato di domicilio del beneficiario.

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Il paragrafo 7 prevede che l'aliquota riservata dall'articolo 10 (dividendi) allo Stato della fonte è pure applicabile agli interessi che eccedono l'ammontare normale che sarebbe convenuto tra parti indipendenti.

Articolo 12 (Diritti di licenza) L'articolo 12 accorda il diritto esclusivo d'imporre i diritti di licenza allo Stato di domicilio del loro beneficiario. Il paragrafo 4 prevede che l'aliquota d'imposta riservata dall'articolo 10 (dividendi) allo Stato della fonte sia pure applicabile ai diritti di licenza che eccedono l'ammontare normale che sarebbe convenuto fra parti indipendenti.

Articolo 17 (Artisti e sportivi) L'articolo corrisponde alla convenzione modello del 1977 e alla prassi svizzera. L'imposizione avviene nel luogo in cui è esercitata l'attività artistica o sportiva, anche qualora i redditi di tale attività siano attribuiti a una persone diversa dall'artista o dallo sportivo (par. 1 e 2). Tuttavia, questa imposizione è esclusa se l'attività della persona è sussidiata in gran parte con fondi pubblici (par. 3).

Articolo 18 (Pensioni) In deroga al principio dell'imposizione delle pensioni nello Stato di domicilio del loro beneficiario (par. 1), l'imposizione delle prestazioni accordate alle vittime della guerra, militari o civili, è stata riservata allo Stato debitore di dette rendite (par. 2).

Articolo 22 (Prevenzione dell'impiego abusivo della convenzione) Le disposizioni concernenti la lotta contro l'impiego abusivo della convenzione corrispondono a quelle contenute nella convenzione con la Repubblica federale tedesca {art. 23), la Francia (art. 14) e l'Italia (art. 23).

Articolo 24 (Metodi per eliminare la doppia imposizione) II Belgio e la Svizzera evitano la doppia imposizione con il metodo dell' esenzione. Rimane riservata la determinazione dell'aliquota globale (par. 1 n. l e par. 2 n. 2).

Per i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza eccedenti, il Belgio accorda il computo d'imposta previsto dalla sua legslazione interna (par. 1 n. 2) e la Svizzera il computo globale d'imposta (par. 2 n. 2).

Le società domiciliate in uno Stato contraente possono beneficiare degli stessi vantaggi fiscali, per i dividendi provenienti dall'altro Stato contraente, accordati per i dividendi pagati da un'impresa del primo Stato (par. 1 n. 3 e par. 2 n. 4).

Il Belgio ha chiesto d'introdurre una disposizione speciale per evitare le deduzioni duplici delle perdite (par. 1 n. 4). Un'impresa belga che ha subito

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perdite in una stabile organizzazione in Svizzera e che ha potuto dedurre tali perdite dagli utili imponibili in Belgio, non può beneficiare in Belgio, nel corso di un altro periodo fiscale, dell'esenzione degli utili svizzeri se questi non sono imposti in Svizzera a causa della compensazione con le perdite.

Il paragrafo 2 numeri 2 e 3 precisa, per la Svizzera, che invece del computo globale d'imposta si applica l'imposizione delle somme nette dei dividendi, interessi e diritti di licenza, qualora il beneficiario svizzero dei redditi non abbia diritto allo sgravio dalle imposte belghe a causa delle disposizioni sull' impiego abusivo della convenzione.

Articolo 25 (Parità di trattamento) L'articolo corrisponde alla convenzione modello del 1977, ma è stato completato con una disposizione particolare relativa all'aliquota applicabile alle stabili organizzazioni belghe delle società svizzere (par. 6). Giusta la legislazione belga, le stabili organizzazioni di società estere sono imposte secondo un'aliquota più elevata di quella applicabile alle società belghe (attualmente 54% invece del 48%). Grazie alla convenzione, le stabili organizzazioni di società svizzere saranno trattate come le società belghe e l'aliquota applicabile alle stesse non dovrebbe eccedere quella generalmente applicabile alle società belghe (attualmente 48%).

Articolo 26 (Procedura amichevole) Le disposizioni relative alla procedura amichevole corrispondono, con qualche eccezione, alla convenzione modello del 1977. La disposizione secondo la quale un accordo amichevole deve avvenire senza riguardo ai termini di diritto interno non è stata ripresa. Su richiesta del Belgio, si è dovuta tralasciare la possibilità di colloqui per i casi non previsti dalla convenzione e di scambio d'opinioni in seno a commissioni miste. Per contro la possibilità per le autorità competenti di deliberare in comune le miure tese a prevenire l'impiego abusivo della convenzione rappresenta una novità (par. 3). La possibilità riservata alle autorità competenti di comunicare direttamente fra di loro non è prevista da questo articolo, bensì dall'articolo 29 paragrafo 3.

Articolo 27 (Scambio d'informazioni) II Belgio ha insistito sull'inserimento nella convenzione di una clausola sullo scambio di informazioni. L'articolo 27 si rifa alle disposizioni contenute
nelle convenzioni conchiuse con la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Francia e l'Italia (cfr. messaggio del Consiglio federale del 5 maggio 1976 concernente la convenzione di doppia imposizione con l'Italia, FF 7976 II 665).

Articolò 29 (Diversi) II paragrafo 1 riserva al Belgio il diritto d'imporre i riacquisti di azioni e

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le liquidazioni di società belghe esclusivamente secondo la propria legislazione. Da questa riserva, corrispondente alla prassi costante del Belgio, ne consegue che le operazioni citate non sono parificate a distribuzioni di dividendi alle quali si applica l'articolo 10. Il Belgio considera infatti che le imposte prelevate in tali casi rappresentano un onere per la società e non per gli azionisti.

Il paragrafo 2 precisa che il Belgio può prelevare la sua imposta d'acconto mobiliare sui redditi di valori mobili stranieri al momento del loro incasso in Belgio.

Questa imposta non può tuttavia essere riscossa a calicò di residenti della Svizzera.

Articolo 30 (Entrata in vigore) La convenzione si applicherà per la prima volta alle imposte dell'anno nel corso del quale gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati.

Articolo 31 (Denuncia) La convenzione è conchiusa per una durata indeterminata, ma può essere denunciata con un preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno, a partire dal terzo anno seguente quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

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Ripercussioni finanziarie

Come ogni convenzione di doppia imposizione, la presente convenzione comporta una perdita di entrate fiscali per tutti e due gli Stati. Da parte svizzera, tale perdita presenta due aspetti. Da un lato, la parte dell'imposta preventiva che supera le aliquote limite per l'imposizione dei dividendi (10 e 15%) e degli interessi (10%) dovrà essere rimborsata ai residenti del Belgio (persone fisiche e società) che ne faranno richiesta. Mancando statistiche 0 valutazioni del volume dei titoli svizzeri in possesso di residenti del Belgio, è praticamente impossibile indicare l'entità di tale rimborso. Questa perdita andrà soprattutto a carico della Confederazione. L'altra diminuzione del gettito fiscale è costituita dal computo globale d'imposta per i dividendi e gli interessi ricevuti da residenti della Svizzera. Anche in questo caso non si possono fornire cifre, anche approssimative, circa il costo causato dal computo globale. Giusta il sistema di ripartizione fissato nel 1967 e ancora in vigore, la Confederazione si assume un terzo del costo del computo globale, il resto va a carico dei Cantoni (e dei Comuni).

1 fischi svizzeri fruiranno pure di qualche vantaggio finanziario. Gli importi lordi dei redditi provenienti dal Belgio saranno imponibili in Svizzera, mentre finora era ammesso in deduzione l'ammontare dell'imposta belga riscossa alla fonte (p. es. 20% per i dividendi), ossia vi sarà un aumento generale dei redditi imponibili. Infine, occorre sottolineare che le convenzioni di doppia imposizione non vengono conchiuse nell'interesse del fisco, bensì nell'inte-

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resse dei contribuenti e della liberalizzazione degli scambi, pietra miliare di tutta la politica svizzera in materia di commercio estero.

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Costituzionalità

La presente convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale.

Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione, l'approvazione spetta all Assemblea federale. La convenzione è conclusa per un periodo fisso di tre anni, ma è denunciabile a partire da tale momento per la fine di ogni anno civile; non prevede l'adesione ad una organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione. Inoltre, la portata materiale e territoriale ristretta della convenzione non giustificherebbe la sua sottoposizione al referendum facoltativo per decisione delle due Camere presa in applicazione dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

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Conclusioni

La presente convenzione è un complemento utile del sistema svizzero di convenzioni di doppia imposizione, dato che il Belgio è il solo Stato importante dell'Europa occidentale con il quale il nostro Paese non abbia conchiuso un simile accordo. La convenzione agevolerà gli scambi commerciali fra i due Paesi e porterà alle imprese svizzere gli stessi vantaggi di cui beneficiano le imprese di numerosi Stati terzi già legati al Belgio con trattati fiscali. Le soluzioni previste rientrano nella prassi svizzera e sono state approvate dai Cantoni e dai circoli economici interessati.

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Decreto federale

Disegno

che approva una convenzione di doppia imposizione con il Belgio del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° novembre 1978 1), decreta:

Art. l 1 La convenzione, firmata il 28 agosto 1978, tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

- Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

'> FF 1978 II 1405

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Convenzione

Traduzione»

tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio

// Consiglio federale svizzero e Sua Maestà il Re dei Belgi, Desiderosi d'evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sulla sostanza, hanno deciso di concludere una convenzione e hanno nominato a tale scopo come plenipotenziari: II Consiglio federale svizzero: Pierre Aubert, Consigliere federale, capo del Dipartimento politico federale Sua Maestà il Re dei Belgi: Sua Eccellenza Georges Puttevils, ambasciatore del Belgio a Berna i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: Capitolo I: Campo d'applicazione Articolo 1 Persone La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte § J. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

§ 2. Sono considerate imposte sul,reddito e sul patrimonio le imposte ordinarie e straordinarie prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

" Dal testo originale francese (FF 1978 II 1587).

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Doppia imposizione § 3. Le imposte attuali cui si applica la convenzione: sono in particolare: 1° per quanto concerne il Belgio: a) l'imposta delle persone fisiche; b) l'imposta delle società; e) l'imposta delle persone giuridiche; d) l'imposta dei non-residenti; e) la partecipazione eccezionale e temporanea di solidarietà, comprese le imposte d'acconto, le decime e i centesimi addizionali di tali imposte e imposte d'acconto, nonché le tasse addizionali all'imposta delle persone fisiche, (qui di seguito indicate quali «imposta belga»); 2° per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali a) sul reddito (reddito complessivo, proventi del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi), e e b) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e comm ardale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio), (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

§ 4. La convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte sulle vincite alle lotterie, giochi e scommesse.

§ 5. La convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II: Definizioni Articolo 3 Definizioni generali § 1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: 1° a) il termine «Belgio» designa il Regno del Belgio e, impiegato in senso geografico, designa il territorio nazionale, nonché le zone marine sottoposte alla giurisdizione nazionale del Regno del Belgio; b) il termine «Svizzera» designa la Confederazior.e Svizzera; 2° le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Slato contraente» designano, come il contesto richiede, il Belgio o la Svizzera; 3° il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

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Doppia imposizione 4° il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione nello Stato di cui è residente; 5° le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 6° l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; 7° l'espressione «autorità competente» designa: a) in Belgio, il direttore generale delle contribuzioni dirette; b) in Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

§ 2. Per l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Residenza § 1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga; essa designa pure le società secondo il diritto belga, salvo le società per azioni, che hanno deciso di assoggettare i loro utili all'imposta delle persone fisiche presso i loro soci, nonché le società in nome collettivo e in accomandita semplice giusta il diritto svizzero, aventi la sede della direzione effettiva in Svizzera. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto Stato.

§ 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione
è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

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Doppia imposizione b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno dei due Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; e) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmentte in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

§ 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

§ 4. Non è considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo: 1° una persona che, sebbene risponda ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1 a 3, è soltanto beneficiaria apparente dei redditi, essendo questi in realtà -- sia direttamente che indirettamente per il tramite di altre persone fisiche o giuridiche -- destinati a una persona che non può essere considerata di per sé residente di detto Stato ai sensi del presente articolo; 2° una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente.

Artìcolo 5 Stabile organizzazione § 1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

§ 2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; e) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

§ 3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata eccede dodici mesi.

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Doppia imposizione § 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; e) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate ai capoversi a) ad e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

§ 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona -- diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 -- agisce per conto di un'impresa e dispone in uno degli Stati contraenti di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa ha in detto Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a nome suo, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare detta sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

§ 6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

Tuttavia, se un intermediario agisce per il conto di un'impresa d'assicurazioni e dispone in uno Stato contraente di poteri che vi esercita abitualmente e che gli permettono di concludere
contratti a nome dell'impresa, si considera che quest'impresa ha in detto Stato una stabile organizzazione.

§ 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell' altra.

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Doppia imposizione

Capitolo ni: Imposizione dei redditi Articolo 6 Redditi di beni immobili § 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

§ 2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

§ 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall' utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

§ 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7 Utili delle imprese § 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell' altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.

Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

§ 2. Salvo le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

§ 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese
sostenute per gli scopi che si prefigge detta stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata detta stabile organizzazione, sia altrove.

§ 4. a) In mancanza di una contabilità regolare o d'altri elementi giustificativi che permettano di determinare l'ammontare degli utili di un'impresa di uno Stato contraente attribuibile alla sua stabile organizzazione

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Doppia imposizione situata nell'altro Stato, l'imposta può essere stabilita in questo altro Stato conformemente alla sua legislazione, tenendo conto degli utili normali di imprese analoghe del medesimo Stato svolgenti attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, b) Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

§ 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

§ 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente.

§ 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima, interna e aerea § 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

§ 2. Gli utili derivanti dall'esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

§ 3. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o interna è situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave o il battello.

§ 4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano patimenti agli utili di un impresa di uno Stato contraente che partecipa a un
fondo comune («pool»), a un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 Imprese associate Quando a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla- direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o 93

Foglio federale 1978, Voi. II

1421

Doppia imposizione b) le medesime persone partecipano, direttamente ci indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10 Dividendi § 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

§ 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone di diritto belga che ha deciso di assoggettare i propri utili all'imposta delle persone fisiche) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

§ 3. Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui la società distributrice è residente. Questo termine designa pure i redditi -- anche se attribuiti sotto forma di interessi -- imponibili come redditi di capitali investiti dai soci in società diverse dalle società per azioni residenti del Belgio.

§ 4. Le disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione génératrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

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Doppia imposizione § 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione génératrice dei dividendi sia effettivamente connessa ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.

Articolo.ll Interessi § 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

§ 2. Tuttavia, tali interessi possono essere imposti nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di detto Stato>, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

§ 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi menzionati al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario effettivo è residente, se questi interessi sono pagati: a) in relazione con la vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; b) in relazione con la vendita a credito di merci fornite da un'impresa a un'altra impresa, o e) su un prestito di qualsiasi natura, non rappresentato da titoli al portatore, concesso da un istituto bancario.

§ 4. Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni, inclusi i premi e i guadagni relativi. Questo termine non comprende le pene per pagamento tardivo né gli interessi assimilati ai dividendi dall'articolo 10 paragrafo 3 seconda frase.

§ 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente
di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

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Doppia imposizione § 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, qua.ndo il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cu: è situata la stabile organizzazione o base fissa.

§ 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e ber.eficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, ma qualora la parte eccedente degli interessi sia compresa nel reddito imponibile del debitore e questi sia una società, l'imposta prelevata su tale parte eccedente nello Stato contraente da cui provengono gli interessi non può superare quella che sarebbe applicabile se gli interessi fossero dividendi ai quali si applica l'articolo 10.

Articolo 12 Diritti di licenza § 1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se il residente è il beneficiario effettivo.

§ 2. Il termine «diritti di licenza», di cui al presente articolo, designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o le registrasuoni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreti, come pure per l'uso o la concessione dell'uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche che non costituiscono un bene immobile secondo l'articolo 6 e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

§ 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente da cui provengono i diritti di licenza sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

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Doppia imposizione § 4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, ma qualora la parte eccedente dei diritti di licenza sia compresa nel reddito imponibile del debitore e questi sia una società, l'imposta prelevata su tale parte eccedente nello Stato contraente da cui provengono i diritti di licenza non può superare quella che sarebbe applicabile se i diritti di licenza fossero dividendi ai quali si applica l'articolo 10.

Articolo 13 Guadagni da capitali § 1. I guadagni che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione dei beni immobili menzionati all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

§ 2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi i guadagni analoghi provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

§ 3. I guadagni provenienti dall'alienazione di navi o di aeromobili del traffico internazionale, di battelli destinati alla navigazione interna o di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi e di detti aeromobili e battelli sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

§ 4. I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 Professioni indipendenti § 1. I redditi che un residente di uno
Stato contraente trae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.

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Doppia imposizione § 2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 Professioni dipendenti § 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.

Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

§ 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno civile e b) le rimunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato e e) l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

§ 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16 Partecipazione agli utili (Tantièmes) § 1. La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Lo stesso vale per le retribuzioni di un socio accomandatario di una società in accomandita per azioni residente del Belgio.

§ 2. Tuttavia, le retribuzioni che le persone menzionate al paragrafo 1 ricevono da tale società in altre qualità sono imponibili secondo le
disposizioni dell'articolo 14 o dell'articolo 15 paragrafo 1, a seconda dei casi.

Articolo 17 Artisti e sportivi § 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da un'attività personale svolta nell' altro Stato contraente come artisti dello spettacolo, quali gli artisti di tea-

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Doppia imposizione tro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi sono imponibili in detto altro Stato.

§ 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito a un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente nel quale le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

§ 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai redditi da attività di artisti dello spettacolo sussidiate, direttamente o indirettamente, in modo importante con assegni provenienti da fondi pubblici.

Articolo 18 Pensioni § 1. Salve le disposizioni dell'articolo 19 paragrafo 2, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un impiego anteriore, sono imponibili soltanto in detto Stato.

§ 2. Le pensioni, le rendite e le altre rimunerazioni, periodiche o no, pagate da uno Stato contraente -- per un motivo diverso da un impiego anteriore -- alle vittime di guerra, militari o civili, alle vittime militari del tempo di pace, nonché agli aventi diritto delle vittime precitate sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 19 Funzioni pubbliche § l.a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale oppure da una persona giuridica di diritto pubblico a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, suddivisione, ente o persona giuridica, sono imponibili soltanto in detto Stato, b) Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e se la persona fisica è un residente di detto Stato che: (i) ha la cittadinanza di detto Stato o (ii) non è divenuto residente di detto Stato unicamente ai fini di rendere i servizi.

§ 2. a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, o da un suo ente locale oppure da una persona giuridica di diritto pubblico, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi che hanno costituito, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, suddivisione, ente
o persona giuridica, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è residente di detto Stato e ne possiede la cittadinanza.

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Doppia imposizione § 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate, a titolo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale svolta da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale oppure da una persona giuridica di diritto pubblico.

Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente: articolo si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate, a titolo di seivizi resi, dai seguenti organismi: a) in Belgio: - la Società nazionale delle ferrovie del Belgio; - la Regìa dei telegrafi e dei telefoni; - la Regìa delle poste; b) in Svizzera: - le Ferrovie federali svizzere; - l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi; - l'Ufficio nazionale svizzero del turismo.

Articolo 20 Studenti Le somme che uno studente, un apprendista o un praticante, il quale è, o era immediatamente prima di venire a soggiornare in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 21 Altri redditi § 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

§ 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti all'articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Articolo 22 Prevenzione dell'impiego abusivo della convenzione § 1. Una società residente di uno Stato contraente nella quale persone non residenti di detto Stato hanno un interesse preponderante, diretto o indirete, sotto forma di partecipazione o in altro modo, può beneficiare di uno

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Doppia imposizione sgravio dalle imposte dell'altro Stato contraente riscosse su i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza provenienti da questo altro Stato, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, soltanto se: 1° i conti creditori fruttanti interesse aperti a nome di persone che non sono residenti del primo Stato non ammontano a più di sei volte il totale composto dal capitale azionario (o dal capitale sociale) e dalle riserve palesi; questa disposizione non è applicabile alle banche dei due Stati contraenti; 2° i debiti contratti verso le medesime persone non fruttano interessi che eccedono il saggio normale; è considerato saggio normale: a) per il Belgio, il saggio degli interessi ammissibili a titolo di spese professionali in virtù della legislazione belga; b) per la Svizzera, il saggio del reddito medio delle obbligazioni emesse dalla Confederazione Svizzera aumentato di due punti; 3° il 50 per cento al massimo dei redditi in questione provenienti dall'altro Stato contraente sono impiegati per adempiere impegni (interessi debitori, diritti di licenza, spese di sviluppo, di propaganda, di introduzione, di viaggio, ammortamenti su qualsiasi bene, inclusi i beni immateriali, procedimenti, ecc.) verso persone non residenti del primo Stato; 4° le spese in relazione con i redditi in questione provenienti dall'altro Stato contraente sono coperte esclusivamente con tali redditi; 5° la società distribuisce almeno il 25 per cento dei redditi in questione provenienti dall'altro Stato contraente.

Sono riservate misure più estese prese in passato o in futuro da uno Stato contraente ai fini di impedire pretese abusive a sgravi dalle imposte percepite alla fonte dall'altro Stato contraente.

§ 2. Una società residente della Svizzera nella quale persone non residenti della Svizzera hanno un interesse preponderante, diretto o indiretto, sotto forma di partecipazione o in altro modo, anche se soddisfa i requisiti del paragrafo 1, può pretenderelo sgravio dalle imposte riscosse dal Belgio sugli interessi o sui diritti di licenza provenienti dal Belgio e pagati alla stessa, soltanto se nel Cantone in cui ha sede tale società detti interessi o diritti di licenza soggiacciono all'imposta cantonale sul reddito a condizioni identiche o analoghe a quelle previste dalle disposizioni
concernenti l'imposta federale per la difesa nazionale.

Una fondazione familiare residente della Svizzera non può pretendere lo sgravio dalle imposte riscosse in Belgio su i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza provenienti dal Belgio e pagati alla stessa, se il fondatore o la maggioranza dei beneficiari non sono persone residenti della Svizzera e più di un terzo dei redditi in questione vanno o devono andare a persone non residenti della Svizzera.

§ 3. La sorveglianza, le inchieste e le attestazioni che comporta l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 spettano alle autorità competenti dello Stato contraente di cui il beneficiario dei redditi in questione è un residente.

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Doppia imposizione Se le autorità competenti dell'altro Stato contraente da cui tali redditi provengono hanno indicazioni atte a mettere in dubbio le dichiarazioni fornite dal beneficiario di questi redditi nella domanda di sgravio e attestate dalle autorità competenti del primo Stato, esse trasmettono dette indicazioni alle autorità competenti del primo Stato; quest'ultime procedono ad una nuova inchiesta e informano le autorità competenti dell'altro Stato del risultato.

Qualora persistano pareri divergenti fra le autorità competenti dei due Stati, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 26.

Capitolo IV: Imposizione del patrimonio Articolo 23 Patrimonio § 1. Il patrimonio costituito da beni immobili definiti all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in questo altro Stato.

§ 2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione -indipendente è imponibile in questo altro Stato.

§ 3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, da battelli destinati alla navigazione interna, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

§ 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Capitolo V: Metodi per eliminare la doppia imposizione Articolo 24 § 1. Per quel che concerne il Belgio, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: 1° Se un residente del Belgio riceve redditi o possiede un patrimonio, non menzionati ai numeri 2 e 3 qui di seguito, impoaibili in Svizzera conformemente alle disposizioni della presente convenzione, il Belgio esenta dall'imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può, per determinare l'ammontare dell'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell' esenzione.
2° Per quel che riguarda i dividendi imponibili conformemente all'articolo 10 paragrafo 2, e non esentati dall'imposta belga in virtù del numero 3 qui di seguito, gli interessi imponibili conformemente all'articolo 11

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Doppia imposizione paragrafi 2 o 7 e i diritti di licenza imponibili conformemente all'articolo 12 paragrafo 4, la quota globale d'imposta estera prevista dalla legislazione belga è computata, secondo le condizioni e le aliquote previste da detta legislazione, nell'imposta belga afferente a questi redditi.

3° Se una società residente del Belgio possiede azioni o quote di una società residente della Svizzera e ivi soggiace all'imposta sul reddito delle società, i dividendi pagatile da quest'ultima società e imponibili in Svizzera conformemente all'articolo 10 paragrafo 2 sono esentati dall' imposta delle società in Belgio, nella misura in cui tale esenzione sarebbe accordata se le due società fossero residenti del Belgio.

4° Se, conformemente alla legislazione belga, le perdite subite da un'impresa belga in una stabile organizzazione situata in Svizzera sono state effettivamente dedotte dagli utili di questa impresa per l'imposizione in Belgio, l'esenzione prevista al numero 1 non si applica in Belgio agli utili di altri periodi d'imposta attribuibili a detta stabile organizzazione, nella misura in cui tali utili non sono stati imposti in Svizzera in virtù della compensazione con dette perdite.

§ 2. Per quel che concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: 1° Se un residente della Svizzera riceve redditi o possiede un patrimonio, non menzionati ai numeri 2, 3 e 4 qui di seguito, che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono imponibili in Belgio, la Svizzera esenta dall'imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può, per determinare l'ammontare dell'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione.

2° Se un residente della Svizzera riceve redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11, sono imponibili in Belgio, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a detto residente.

Questo sgravio consiste: a) nel computo dell'imposta pagata in Belgio conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11, nell'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo,
corrispondente ai redditi che sono imposti in Belgio; o b) in una riduzione globale dell'imposta svizzera; o e) in un'esenzione parziale per i redditi in questione dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Belgio dall'ammontare lordo dei redditi ricevuti dal Belgio.

Tuttavia, questo sgravio consiste in una deduzione dell'imposta pagata in Belgio dall'ammontare lordo dei redditi in questione ricevuti dal Belgio, se il beneficiario residente della Svizzera, in virtù delle disposi-

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Doppia imposizione zioni dell'articolo 22, non può fruire dello sgravio previsto agli articoli 10 e 11 dall'imposta belga afferente ai dividendi e agli interessi.

La Svizzera determina la natura dello sgravio e r e disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione Svizzera per evitare i casi di doppia imposizione.

3° Se un residente della Svizzera riceve diritti di licenza e, in virtù delle disposizioni dell'articolo 22, non può fruire dello sgravio, previsto ali' articolo 12, dall'imposta belga afferente a tali diritti di licenza, la Svizzera concede la deduzione dell'imposta pagata in Belgio dall'ammontare lordo dei diritti di licenza.

4° Qualora una società residente della Svizzera riceva dividendi da una società residente del Belgio, essa fruisce per quel che concerne l'imposta svizzera afferente a detti dividendi delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera.

Capitolo VI: Disposizioni speciali Articolo 25 Parità di trattamento § 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione s'applica anche, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati contraenti.

§ 2. Il termine «cittadino» designa: a) ogni persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato contraente; b) ogni persona giuridica, società di persone e associazione costituita conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

§ 3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti
in relazione alla loro situazione e ai loro carichi di famiglia.

§ 4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, dell'articolo 11 paragrafo 7 o dell'articolo 12 paragrafo 4, gli interessi, i diritti di licenza ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determina1432

Doppia imposizione zione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

§ 5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

§ 6. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso che impedisca al Belgio d'imporre secondo l'aliquota prevista dalla legislazione belga l'ammontare complessivo degli utili di una stabile organizzazione belga di una società residente della Svizzera o di un'associazione avente la sede della direzione effettiva in Svizzera, purché l'aliquota menzionata non ecceda l'aliquota generalmente applicabile agli utili delle società residenti del Belgio.

§ 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

Articolo 26 Procedura amichevole § 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell'articolo 25 capoverso 1, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso dev'essere presentato in un termine di tre anni a partire dalla prima notificazione del provvedimento che comporta un'imposizione non conforme alla convenzione.

§ 2. Tale autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione
soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla convenzione.

§ 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della convenzione. Esse possono altresì consultarsi per adottare misure tendenti ad evitare un uso abusivo della convenzione.

1433

Doppia imposizione Articolo 27 Scambio di informazioni § 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni (che le legislazióni fiscali dei due Stati consentono di ottenere nell' ambito della prassi amministrativa normale) necessario ad un'applicazione regolare della presente convenzione. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e potranno essere rivelate soltanto alle persone che si occupano dell'accertamento, della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte alle quali si riferisce la presente convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni che svelassero un segreto commerciale, bancario, industriale o professionale oppure un procedimento commerciale.

§ 2. Le disposizioni del presente articolo non possono, in alcun caso, essere interpretate come norme che impongono ad uno .Stato contraente l'obbligo di prendere provvedimenti amministrativi in deroga al suo ordinamento o alla sua prassi amministrativa, oppure contrari alla sua sovranità, alla sua sicurezza, ai suoi interessi generali o all'ordine pubblico, oppure di fornire indicazióni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione e di quella dello Stato che le domanda.

Articolo 28 Agenti diplomatici e funzionari consolari § 1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche e consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

§ 2. Ai fini della convenzione, i membri di una missione diplomatica o consolare d'uno Stato contraente accreditati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, aventi la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti di detto Stato se quivi sono assoggettati agli stessi obblighi, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, cui sono assoggettati i residenti di tale Stato.

§ 3. La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari né alle persone membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato terzo, quando esse si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio.

Articolo 29
Diversi § 1. Le disposizioni della presente convenzione non ..imitano l'imposizione di una società residente del Belgio, conformemente alla legislazione belga, in caso di riacquisto delle sue proprie azioni o .partecipazioni o in sede di divisione del suo patrimonio sociale.

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Doppia imposizione § 2. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata come un impedimento per il Belgio di prelevare, a carico di altre persone diverse dai residenti della Svizzera, l'imposta d'acconto mobiliare (précompte mobilier) dovuta conformemente alle disposizioni della sua legislazione interna in seguito all'incasso sul proprio territorio di redditi di valori mobili esteri.

§ 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti comunicano direttamente fra di loro per l'applicazione della presente convenzione.

§ 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano a proposito delle misure amministrative necessarie all'esecuzione delle disposizioni della convenzione e segnatamente a proposito dei documenti giustificativi che i residenti di ogni Stato devono fornire per beneficiare nell'altro Stato delle esenzioni o riduzioni d'imposta previste nella convenzione.

Capitolo VII: Disposizioni finali Articolo 30 Entrata in vigore § 1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bruxelles appena possibile.

§ 2. La convenzione entrerà in vigore il quindicesimo giorno seguente quello dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà applicabile: 1° in Belgio: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale gli strumenti di ratifica sono stati scambiati; b) alle altre imposte afferenti a redditi di periodi imponibili terminanti il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale gli strumenti di ratifica sono stati scambiati; 2° in Svizzera: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale gli strumenti di ratifica sono stati scambiati; b) alle altre imposte prelevate per gli anni fiscali inizianti il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale gli strumenti di ratifica sono stati scambiati e dopo tale data.

§ 3. L'accordo conchiuso con scambio di note il 5 dicembre 1957 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo belga concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea è abrogato e cessa di aver effetto per le imposte alle quali la presente convenzione è applicabile conformemente al paragrafo 2.

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Doppia imposizione Articolo 31 Denuncia La presente convenzione permarrà in vigore illimitatamente, ancorché ciascuno degli Stati contraenti possa denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno civile a contare dal terzo anno seguente quello dello scambio degli strumenti di ratifica, mediante un avviso di denuncia scritto inviato all'altro Stato contraente per via diplomatica. In caso di denuncia prima del 1° luglio di un tale anno, la convenzione si applicherà per l'ultima volta: 1° in Belgio: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) alle altre imposte afferenti a redditi di periodi imponibili terminanti prima del 31 dicembre dell'anno immediatamente seguente quello della denuncia; 2° in Svizzera: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) alle altre imposte prelevate per gli anni fiscali terminanti prima del 31 dicembre dell'anno immediatamente seguente quello della denuncia.

In jede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, il 28 agosto 1978, in due esemplari, in lingua francese e neerlandese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero: Pierre Aubert

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Per Sua Maestà il Re dei Belgi: Georges Puttevils

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una convenzione di doppia imposizione con il Belgio del 1° novembre 1978

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