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78.004

Messaggio concernente il Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe del 25 gennaio 1978

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo di sottoporvi per approvazione un disegno di decreto federale concernente il trattato concluso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica portoghese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 gennaio 1978

1978 -- 4

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ritschard II cancelliere della Confederazione, Huber

345

Compendio // trattato tra la Confederazione Svìzzera e la Repubblica portoghese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe (qui appresso «trattato») è stato firmato a Lisbona il 16 settembre 1977.

Esso si fonda sul principio della reciprocità; persegue lo scopo di proteggere le indicazioni di provenienza, le denominazioni d'origine e le denominazioni analoghe di uno Stato contraente contro l'impiego abusivo nell'altro Stato contraente e si ispira ampiamente a trattati analoghi conchiusi anteriormente dalla Confederazione Svizzera con la Repubblica federale di Germania, la Francia, la Cecoslovacchia e la Spagna.

346

I II

Parte generale Situazione iniziale

La Svizzera e il Portogallo sono partecipi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale nel tenore del testo di Stoccolma del 1967 (RU 1970 620); i due Stati sono parimente vincolati dall'Accordo di Madrid, nel tenore di Londra del 1934, concernente il divieto di false indicazioni di provenienza sulle merci (RS // 960).

12

Valutazione

A cagione della loro caratteristica multilaterale, le convenzioni predette non possono tener conto delle situazioni e dei bisogni peculiari di ciascuno Stato e conferiscono inoltre ai tribunali di ogni Parte la facoltà di decidere liberamente se una denominazione determinata costituisca un'indicazione di provenienza oppure se essa debba essere considerata una designazione non sottoposta alle disposizioni convenzionali.

Nel corso dell'ultimo decennio, parecchi Paesi hanno conchiuso accordi bipartiti, che consentono di porre efficacemente rimedio a queste lacune, cosicché in Europa si è assistito in questi tempi recenti allo sviluppo di una vera rete di trattati bilaterali.

13

Consultazioni e risultati dei negoziati

Già durante la consultazione precedente l'apertura di negoziati inerenti al trattato germano-svizzero, le cerehie svizzere interessate, segnatamente il Direttorio dell'Unione svizzera del commercio e dell'industria, la Lega svizzera dei contadini e l'Unione svizzera delle arti e mestieri, come anche 1 servizi federali competenti, hanno manifestato interesse per questo genere di trattato ed hanno postulato l'avvio di trattative con altri Paesi onde concludere siffatti accordi.

Mediante una nota del 23 aprile 1976, il governo portoghese ci ha proposto di iniziare discussioni allo scopo di concludere un accordo sulla protezione delle indicazioni di provenienza. Poiché le predette cerehie interessate riaffermarono la loro posizione, dichiarammo d'essere pronti ad avviare queste trattative, che successivamente si svolsero senza alcuna difficoltà, poiché la Svizzera e il Portogallo già avevano conchiuso siffatti accordi con altri Stati. La prima fase dei negoziati ebbe luogo nell'ottobre del 1976 a Berna e la seconda nel maggio 1977 a Lisbona, dove il trattato fu siglato.

2 21

Parte speciale Struttura e principi fondamentali del trattato

II trattato collima ampiamente, quanto alla struttura e alle norme fondamentali sulla protezione delle indicazioni di provenienza di ciascuno Stato, 347

con i trattati precedentemente conclusi dalla Svizzera. Rinviamo al riguardo ai nostri messaggi del 31 gennaio 1968 concernente il trattato concluso tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania (FF 1968 I 145) e del 16 ottobre 1974 inerente ai trattati conclusi dal nostro Paese con la Francia, la Cecoslovacchia e la Spagna (FF 1974 II 1159).

I principi fondamentali degli accordi bilaterali possono essere compendiati nel modo seguente: - la protezione del nome degli Stati e delle principali circoscrizioni territoriali è assoluta. Le denominazioni géografiche menzionate negli allegati A e B sono di principio protette soltanto nella misura in cui siano utilizzate per prodotti ai quali esse sono attribuite negli allegati; - le denominazioni di ciascuno Stato possono essere impiegate nell'altro soltanto alle condizioni previste nella legislazione del Paese d'origine; - le denominazioni sono parimente protette contro il loro impiego in traduzione o con l'aggiunta di parole come «genere» e «tipo», atte a denaturare le denominazioni; - l'impiego di indicazioni false o fallaci su la provenienza, l'origine, la natura, la varietà o le qualità essenziali dei prodotti è vietato da una norma generale.

22

Trattato, protocollo e allegati

L'articolo 2 capoverso 1 concede una protezione assoluta ai nomi delle provincie, come anche ad altre regioni naturali portoghesi, che costituiscono il parallelismo dei Cantoni svizzeri indicati nell'articolo 3 capoverso 1.

L'articolo 5 capoverso 2 vieta l'impiego di segni figurativi o verbali che richiamano simbolicamente un Paese determinato, se sono utilizzati per prodotti non originari di questo Paese. Questa disposizione, introdotta a domanda esplicita della delegazione svizzera, rafforza, precisandolo, il divieto generale d'inganno prescritto nel capoverso 1.

Gli articoli 10 e 11 istituiscono la progressione logica nei diversi stadi di disciplinamento dei problemi che potrebbero sorgere con l'applicazione del trattato.

In particolare, l'articolo 10 capoverso 1 consente in un primo tempo lo scambio d'informazioni tra l'Ufficio federale della proprietà intellettuale in Berna e l'Istituto nazionale della proprietà industriale in Lisbona.

Il numero 9 del protocollo tratta delle denominazioni «Gruyère» e «Emmental» riguardo alle quali le parti sono giunte ad una soluzione rispondente ai voti espressi dall'industria casearia svizzera. Fintanto che il Portogallo non sarà partecipe della Convenzione internazionale sull'uso delle designazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951 (RU 1954 211), i nomi «Gruyère» e «Emmental» potranno essere utilizzati nel Portogallo soltanto per designare formaggi d'origine svizzera. Nondimeno, è prevista un'eccezione a questo principio in favore del «Gruyère» d'origine francese.

348

Nell'allegato A, taluni nomi dell'elenco portoghese richiamano nomi di città straniere, ovvero di regioni o di Paesi terzi: «Lima», «Estremadura», «Lagos», «Cuba». Per evitare qualsiasi pericolo di confusione dovuto a queste omonimie, tali denominazioni sono accompagnate nell'elenco portoghese con la menzione «Portogallo».

3

Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

II trattato non cagiona alcuna conseguenza finanziaria particolare e neppure ripercussioni sull'effettivo del personale dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale.

4

Costituzionalità

II trattato è concluso conformemente all'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con gli Stati esteri. L'Assemblea federale è competente per approvare il trattato in virtù dell'articolo 85 numero 5 Cost. Il trattato può essere disdetto in ogni momento e non persegue l'adesione a un'organizzazione internazionale né l'unificazione multilaterale del diritto; il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale. Inoltre, la portata limitata del trattato non giustificherebbe la sua subordinazione al referendum facoltativo mediante una decisione dei due Consigli, conformemente all'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

349

Decreto federale

Disegno-

che approva il Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 1978 1), decreta:

Art. l 1 È approvato il trattato, firmato a Lisbona il 16 settembre 1977, fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica portoghese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

1}

FF 1978 I 345

350

Trattato Traduzione dal testo originale francese1) tra la Confederazione Svìzzera e la Repubblica portoghese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe

// Consiglio federale svizzero e il Governo portoghese, consapevoli dell'interesse che presenta per ciascuno Stato contraente la protezione efficace contro la concorrenza sleale di prodotti naturali e manufatti, particolarmente la protezione delle indicazioni di provenienza, ivi comprese le denominazioni di origine e le analoghe denominazioni riservate a taluni prodotti o merci specificati, hanno convenuto di conchiudere un trattato a tal fine ed hanno designato loro plenipotenziari II Consiglio federale svizzero: il Signor Pierre Graber, Consigliere federale, Capo del Dipartimento Politico Federale II Governo portoghese: il Signor José Manuel de Medeiros Ferreira, Ministro degli Affari Esteri i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ciascuno Stato contraente s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente l.i prodotti naturali e manufatti originari del territorio dell'altro Stato contraente contro la concorrenza sleale nelle attività industriali e commerciali, 2. i nomi, le denominazioni e le rappresentazioni grafiche menzionati negli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2, come anche le denominazioni che figurano negli allegati A e B del presente trattato, in conformità al medesimo ed al protocollo allegato.

1)

11 testo originale è pubblicato nel FF 1978 I, ediz. franc., a pag. 359.

351

Protezione delle indicazioni di provenienza Artìcolo 2 (1) II nome «Portogallo», le denominazioni «Portugalia» e «Lusitania», i nomi delle provincie e d'altre regioni naturali portoghesi, così come le denominazioni che figurano nell'allegato A del presente trattato, in quanto i capoversi 2 a 4 non prescrivano altrimenti, sono riservati, sul territorio della Confederazione Svizzera, esclusivamente ai prodotti o alle merci portoghesi e non possono esservi adoperati se non alle condizioni previste dalla legislazione portoghese. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite il protocollo allegato al presente trattato.

(2) Se una denominazione contenuta nell'allegato A del presente trattato è utilizzata per prodotti o merci diversi da quelli cui essa è attribuita nell'allegato A, il capoverso 1 è applicabile soltanto: 1. quando l'utilizzazione è per sua natura tale da recare pregiudizio, nel campo della concorrenza, alle imprese che adoperano lecitamente la denominazione per merci o prodotti portoghesi indicati nell'allegato A, tranne ove esista un interesse legittimo a utilizzare la denominazione sul territorio della Confederazione Svizzera per prodotti o merci che non siano di origine portoghese.

o 2. quando l'utilizzazione è per sua natura tale da recare danno alla particolare rinomanza o alla particolare forza di attrazione esercitata dalla denominazione.

(3) Se una denominazione protetta in conformità del capoverso 1 corrisponde al nome di una regione o di un luogo situato fuori del territorio della Repubblica portoghese, il capoverso 1 non esclude che la denominazione sia utilizzata per indicare la provenienza di prodotti o merci fabbricati in tal regione o luogo a condizione che qualsiasi confusione sia esclusa.

Tuttavia, prescrizioni complementari possono essere emanate mediante il protocollo allegato al presente trattato.

(4) Le disposizioni del capoverso 1 non impediscono inoltre ad alcuno di indicare il suo nome o la sua ditta, nella misura in cui essa comprenda il nome di una persona fisica, il suo domicilio o la sua sede, sui prodotti o sulle merci, sul loro imballaggio, sulle etichette, sui documenti commerciali o nella pubblicità, purché queste indicazioni non servano a distinguere i prodotti o le merci. L'utilizzazione del nome
e della ditta come segno distintivo è tuttavia lecita solo se un interesse legittimo la giustifichi.

(5) L'articolo 5 è riservato.

Articolo 3 (1) II nome «Confederazione Svizzera» («Confédération Suisse»), le denominazioni «Svizzera» («Suisse») e «Confederazione» («Confédération»), i nomi dei Cantoni svizzeri, come pure le denominazioni contenute nell'alle352

Protezione delle indicazioni di provenienza gato B del presente trattato, in quanto le disposizioni dei capoversi 2 a 4 non prescrivano altrimenti, sono riservati sul territorio della Repubblica portoghese esclusivamente ai prodotti o alle merci svizzeri e non possono esservi adoperati se non alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.

Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite il protocollo allegato al presente trattato.

(2) Se una denominazione contenuta nell'allegato B del presente trattato è utilizzata per prodotti o merci diversi da quelli cui essa è attribuita nell'allegato B, il capoverso 1 è applicabile soltanto: 1. quando l'utilizzazione è per sua natura tale da recare pregiudizio, nel campo della concorrenza, alle imprese che adoperano lecitamente la denominazione per prodotti o merci svizzeri indicati nell'allegato B, tranne ove esista un interesse legittimo ad utilizzare la denominazione sul territorio della Repubblica portoghese per prodotti o merci che non siano di origine svizzera, o 2. quando l'utilizzazione è per sua natura tale da recare danno alla particolare rinomanza o alla particolare forza di attrazione esercitata dalla denominazione.

(3) Se una denominazione protetta in conformità del capoverso 1 corrisponde al nome di una regione o di un luogo situato fuori del territorio della Confederazione Svizzera, il capoverso 1 non esclude che la denominazione sia utilizzata per indicare la provenienza di prodotti o merci fabbricati in tal regione o luogo a condizione che qualsiasi confusione sia esclusa. Tuttavia, prescrizioni complementari possono essere emanate mediante il protocollo allegato al presente trattato.

(4) Le disposizioni del capoverso 1 non impediscono inoltre ad alcuno di indicare il suo nome o la sua ditta, nella misura in cui essa comprenda il nome di una persona fisica, il suo domicilio o la sua sede, sui prodotti o sulle merci, sul loro imballaggio, sulle etichette, sui documenti commerciali o nella pubblicità, purché queste indicazioni non servano a distinguere i prodotti e le merci. L'utilizzazione del nome e della ditta come segno distintivo è tuttavia lecita solo se un interesse legittimo la giustifichi.

(5) L'articolo 5 è riservato.

Articolo 4 (1) Se le denominazioni protette in virtù
degli articoli 2 e 3 sono utilizzate, nelle attività industriali e commerciali, in contrasto con queste disposizioni per quanto concerne i prodotti o le merci, il loro confezionamento ovvero il loro imballaggio, le etichette, le fatture, le lettere di vettura o altri documenti commerciali, come anche la pubblicità, questa utilizzazione è repressa, in virtù stessa del trattato, mediante tutti i mezzi giudiziari o amministrativi, ivi compresa la confisca, i quali, secondo la legislazione dello Stato

353

Protezione delle indicazioni di provenienza contraente nel quale la protezione sia rivendicata, possano servire a lottare contro la concorrenza sleale o a reprimere in qualsiasi altro modo le denominazioni illecite.

(2) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando questi nomi o queste denominazioni siano usati sia in traduzione, sia con l'indicazione della provenieza effettiva, sia con l'aggiunta di termini quali «tipo», «imitazione» o simili, sia in una forma modificata, qualora, in quest'ultimo caso, sussista pericolo di confusione nonostante la modificazione.

(3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti o alle merci in transito.

Artìcolo 5 (1) Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano ugualmente quando sui prodotti o sulle merci, sul loro confezionamento od imballaggio o sulle etichette, come pure nelle fatture e lettere di vettura o altri documenti commerciali, oppure nella pubblicità, siano usati indicazioni, marchi, nomi, iscrizioni o rappresentazioni grafiche contenenti direttamente o indirettamente indicazioni false o fallaci su la provenienza, l'origine, la natura, la varietà o le qualità sostanziali dei prodotti o delle merci.

(2) I nomi o le rappresentazioni grafiche di luoghi, edifici, monumenti, fiumi, montagne, personaggi storici o letterari, costumi, elementi o tipi di folclore, le espressioni linguistiche tipiche ecc. di uno Stato contraente che, secondo una parte considerevole del pubblico o delle cerehie commerciali interessate dell'altro Stato contraente nel quale la protezione viene rivendicata, richiamano chiaramente il primo Stato o un luogo o una regione di questo Stato, sono considerati come indicazioni false o fallaci sulla provenienza, ai sensi del capoverso 1, qualora siano usati per prodotti o merci che non siano originari di questo Stato, a meno che, nel singolo caso, si possa ragionevolmente attribuire al nome o alla rappresentazione grafica soltanto un significato descrittivo o fantastico.

Artìcolo 6 Le azioni legali per la violazione del presente trattato possono essere intentate davanti ai tribunali degli Stati contraenti, non soltanto da persone e società che, secondo la legislazione degli Stati contraenti, hanno la facoltà di introdurle, ma anche da sindacati, associazioni e gruppi che rappresentino direttamente
o indirettamente i produttori, fabbricanti, commercianti o consumatori interessati e che abbiano altresì la propria sede in uno degli Stati contraenti, sempre che la legislazione dello Stato in cui essi abbiano la loro sede riconosca loro la facoltà di agire in materia civile. Alle stesse condizioni, essi possono far valere diritti e rimedi giuridici in procedura penale, nella misura prevista dalla legislazione dello Stato nel quale la procedura si svolge.

354

Protezione delle indicazioni di provenienza Articolo 7 (1) I prodotti e le merci, gli imballaggi, le etichette, le fatture, le lettere di vettura ed altri documenti commerciali, come pure i mezzi pubblicitari che si trovino, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, sul territorio di uno Stato contraente e siano stati legittimamente muniti di indicazioni di cui il presente trattato vieta l'uso possono ancora essere smerciati o usati entro un periodo di due anni dall'entrata in vigore del medesimo.

(2) Inoltre, le persone o società che, al momento della firma del trattato, hanno già usato lecitamente una denominazione protetta dagli articoli 2 e 3, sono in diritto di proseguirne l'uso entro un periodo di sei anni dall'entrata in vigore del presente trattato. Questo diritto può essere trasmesso, in base a disposizioni per causa di morte o in base ad atti tra vivi, soltanto con l'impresa o la parte dell'impresa cui appartiene la denominazione.

(3) Quando una denominazione protetta in virtù degli articoli 2 e 3 costituisce un elemento di una ditta già utilizzata lecitamente al momento della firma del trattato, le disposizioni dell'articolo 2 capoverso 4 primo periodo e dell'articolo 3 capoverso 4 primo periodo sono applicabili anche se questa ditta non comprende il nome di una persona fisica. Il capoverso 2 secondo periodo del presente articolo è applicabile per analogia.

(4) L'articolo 5 è riservato.

Artìcolo 8 (1) Le liste di cui agli allegati A e B del presente trattato possono essere modificate oppure estese mediante scambio di note. Tuttavia, ciascuno Stato contraente può ridurre la lista delle denominazioni relative ai prodotti o alle merai provenienti dal suo territorio, senza l'accordo dell'altro Stato contraente.

(2) Le disposizioni dell'articolo 7 sono applicabili in caso di modificazione o di estensione della lista delle denominazioni relative ai prodotti o alle merci provenienti dal territorio di uno Stato contraente; il momento della pubblicazione della modificazione o dell'estensione da parte dell'altro Stato contraente è determinante in luogo del momento della firma e dell'entrata in vigore del trattato.

Articolo 9 Le disposizioni del presente trattato non escludono la protezione più estesa che è o sarà accordata in uno Stato contraente, in virtù della legislazione
interna o di altre convenzioni internazionali, alle denominazioni e alle rappresentazioni grafiche dell'altro Stato contraente, protette in base agli articoli 2, 3 e 5 capoverso 2.

355

Protezione delle indicazioni di provenienza Artìcolo 10 (1) L'Ufficio federale della proprietà intellettuale e l'Istituto nazionale della proprietà industriale possono scambiarsi informazioni nell'applicazione del trattato.

(2) Una commissione mista composta di rappresentanti dei governi di ciascuno Stato contraente sarà istituita al fine di facilitare l'esecuzione del presente trattato.

(3) La commissione mista ha il compito di studiare le proposte di modificazione o di estensione delle liste, di cui agli allegati A e B del presente trattato, che richiedono il consenso degli Stati contraenti, come pure di discutere tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente trattato.

(4) Ciascuno Stato contraente può chiedere la convocazione della commissione mista.

Articolo 11 Gli Stati contraenti si sforzano di comporre in via diplomatica tutti i casi di violazione del presente trattato di cui vengano a conoscenza.

Artìcolo 12 (1) II presente trattato sarà ratificato; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna appena possibile.

(2) II presente trattato entra in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e rimane in vigore senza limitazione di durata.

(3) Ciascuno Stato contraente può denunciare in ogni tempo il presente trattato con un preavviso di un anno.

In fede di che, i plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente trattato.

Fatto a Lisbona, il 16 settembre 1977, in due esemplari originali redatti in lingua francese e portoghese, i due testi facenti parimente fede.

Per la Confederazione Svizzera: Graber

356

Per la Repubblica portoghese: Medeiros Ferreira

Protezione delle indicazioni di provenienza

Protocollo Le Alte Parti Contraenti, nell'intento di precisare l'applicazione di talune disposizioni del trattato sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe, firmato in data odierna, hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti, che costituiscono parte integrante del trattato: 1. Gli articoli 2 e 3 del presente trattato non vincolano gli Stati contraenti ad applicare, nel momento in cui sono messi in commercio sul loro territorio prodotti o merci con le denominazioni protette in virtù degli articoli 2 e 3 del trattato, le disposizioni legislative e amministrative dell'altro Stato contraente relative al controllo amministrativo, particolarmente quelle concernenti da tenuta dei registri di entrata e di uscita e la circolazione di detti prodotti o merci.

2. Gli articoli 2 e 3 del trattato non sono applicabili alle denominazioni di razze animali.

La stessa cosa vale per le denominazioni le quali, in ragione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle nuove piante, devono essere impiegate per designare le varietà, a condizione che questa convenzione sia entrata in vigore nelle relazioni esistenti tra gli Stati contraenti.

3. Il trattato non arreca pregiudizio alle disposizioni che regolano, in ciascuno Stato contraente, l'importazione di prodotti e di merci.

4. Le locuzioni latine corrispondenti sono considerate traduzioni delle denominazioni protette secondo gli articoli 2 e 3 del trattato (art. 4 cpv. 2 del trattato); la stessa cosa vale per il termine «romand» quanto alla denominazione «Suisse française». La protezione accordata in base all' articolo 4 capoverso 2 del trattato agli aggettivi derivati da denominazioni protette si estende ugualmente all'abbreviazione «Bündner», nel caso del nome del Canton Grigioni.

5. Il nome «Iberia» può essere utilizzato in Svizzera per prodotti in provenienza dal Portogallo.

6.1 nomi delle provincie e d'altre regioni naturali portoghesi, di cui all' articolo 2 capoverso 1 del trattato, sono i seguenti: Provincie Algarve Alto Alentejo Alto Douro Baixo Alentejo

Beira Alta Beira Baixa Beira Litoral Douro Litoral

Estremadura (Portugal) Minho Ribatejo Tras-os-Montss

357

Protezione delle indicazioni di provenienza Altre regioni naturali Açores Angra do Heroismo Aveiro Beja Braga Bragança Castelo Branco Coimbra

Évora Faro Funchal Guarda Horta Leiria Lisboa Madeira

Ponta Delgada Portalegre Porto Santarém Setubal Viana do Castelo Vila Real Viseu

7.1 nomi dei Cantoni svizzeri di cui all'articolo 3 capoverso 1 del trattato sono i seguenti: Appenzello Appenzello Esterno Appenzello Interno Argovia Basilea Basilea Città Basilea Campagna Berna Friburgo Ginevra Glarona Grigioni Lucerna Neuchâtel

San Gallo Sciaffusa S vitto Soletta Ticino Turgovia Untervaldo Soprasselva Sottoselva Uri Vallese Vaud Zugo a Zurigo

8. Le indicazioni relative alle qualità sostanziali, di cui all'articolo 5 capoverso 1 del trattato, sono: Per i vini portoghesi «Generoso» «Fino» Tawny Vintage 9.1 La protezione conferita alle denominazioni «Gruyère» e «Emmental», di cui all'allegato B del trattato, è assicurata fintanto che la Repubblica portoghese non è partecipe della Convenzione internazionale su l'uso delle designazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951.

2

II termine di cui all'articolo 7 capoverso 2 del trattato è aumentato a otto anni in favore di persone o di società portoghesi se, esse stesse o i loro predecessori in diritto, utilizzavano in buona fede, per formaggi

358

Protezione delle indicazioni di provenienza portoghesi, al momento della firma del trattato, le denominazioni «Gruyère» e «Emmental» sul territorio della Repubblica portoghese.

Fatto a Lisbona, il 16 settembre 1977, in due esemplari originali in lingua francese e portoghese, i due testi facenti parimente fede.

Per la , Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica portoghese:

Graber

Medeiros Ferreira

359

Protezione delle indicazioni di provenienza Allegato A I. Vini A. Denominazioni dei vini prodotti in regioni legalmente delimitate 1. Vini «generosos» Denominazioni d'origine regionale

Denominazioni subregionali

Carcavelos Vinho da Madeira {Madeira, Madère, Madeira Wine, Madeira Wein, Madeira Vin e altre traduzioni)

Vinho do Porto (Porto, Oporto, Port, Portwine, Portwein, Portvin, Portwijn e altre traduzioni) Moscatel de Setubal, o Setubal

Belém Càmara de Lobos Campanàrio Preces Santo Antonio Santa Luzia Sâo Joao Sao Martinho Sâo Pedro Torre Torrinha Vargem Baixo Gorgo Cima-Gorgo Douro Superior

2. Altri vini Denominazioni d'origine regionale

Bucelas Colares Dâo

360

Denominazioni subregionali

Altre denominazioni

Ervedal da Beira Mangualde Nelas Nogueira do Gravo Penalva do Castelo Santa Comba Dào Sao Paio Silgueiros Tondela Vila Nova de Tazern

Protezione delle indicazioni di provenienza Denominazioni d'origine regionale

Denominazioni subregionali

Altre denominazioni

Douro

Alijó Lamego Meda Murça Sabrosa Vila Real

Vinho Verde

Amarante Basto Braga Lima (Portugal) Monçâo Penafiel

Armamar Favaios Freixo de Espada à Cinta Mesâo Frio Moncorvo Pegarinhos Penajoia Régua (Peso da Régua) Sanfins do Douro Santa Marta de Penaguiao Säo Joäo da Pesqueira Vila Flor Vila Nova de Foscoa Amares Arco de Val-de-Vez Baiao Barcelos Castelo de Paiva Cinfaes Fafe Famalicâo Felgueiras Guimarâes Lousada Marco de Canavezes Paredes Ponte da Barca Ponte de Lima Póvoa de Lanhoso Santo Tirso Vale de Cambra Viano do Castelo, o semplicemente- Viana

B. Denominazioni dei vini prodotti in altre regioni determinate 1. Vini liquorosi

Estremadura (Portugal) Lagoa (Algarve)

Moscatel de Favaios (Douro) Fico (Açores)

2. Altri vini Alcobaça

Algarve

23

Foglio federale 1978, Voi. I

361

Protezione delle indicazioni di provenienza Bairrada Borba (Alentejo) Cartaxo (Ribatejo) Estremadura (Portugal) (inclusa la regione di Palmela) Lafóes

Pinhel Reguengos (o Reguengos de Monsarâs) Tarouca (Vale de Varosa) Torres (o Torres Vedras) Vidigueira

C. Altre denominazioni geografiche Âgueda Alcanhóes (Ribatejo) Almeirim (Ribatejo) Arruda dos Vinhos (Torres Vedras) Azueira (Torres Vedras) Batalha (Alcobaça) Benfica do Ribatejo (Ribatejo) Bombarral (Torres Vedras) Cadaval (Torres Vedras) Cantanhede (Bairrada) Carvoeira (Torres Vedras) Chamusca (Ribatejo) Chaves (Tras-os-Montes) Cortes (Alcaboça) Covilha (Pinhel) Dois Portos (Torres Vedras) Figueira de Castelo Rodrigo (Pinhel) Fundâo (Pinhel) Gouxa-Alpiarça (Ribatejo) Graciosa (Açores) Granja-Mourao (Reguengos) Labrujeira (Torres Vedras) Lagoa (Algarve) Lagos (Algarve/Portugal) Lourinhâ (Torres Vedras) Macedo de Cavaleiros (Trâs-os-Montes) Martim-Rei-Sabugal (Tras-os-Montes) Mealhada (Bairrada) Mogofores (Bairrada) Montijo (Palmela) Olhalve (Torres Vedras)

362

Portalegre (Alentejo) Portimào (Algarve) Redondo (Reguengos) Riba Tua - Cachâo (Trâs-os-Montes) Ribadouro-Mogadouro (Trâs-os-Montes) Ribeira de Oura - Vidago (Trâs-os-Montes) Rio Maior (Ribatejo) Santo Isidro de Pegóes - Pegóes Velhos (Palmela) S. Mamede da Ventosa (Torres Vedras) S. Romäo - Armamar (Zona do Vale de Varosa) · Sobral de Monte Agraço (Torres Vedras) Souselas (Bairrada) Tavira (Algarve) Tâvora - Moimenta da Beira (Vale de Varosa) Terra Pria - Bragança (Trâs-os-Montes) Tornar (Ribatejo) Vale do Sorraia - Coruche (Ribatejo) Valpacos (Trâs-os-Montes) Vermelha (Torres Vedras) Vidigueira - Cuba (Portugal) Vidigueira - Alvito Vila Franca das Naves (Pinhel) Vilarinho do Bairro - Poutena (Bairrada)

Protezione delle indicazioni di provenienza

II. Alimentazione e agricoltura 1. Confetteria Doçaria regional do Algarve O vos moles de Aveiro Cavacas das Caldas Arrufadas e biscoitos de Coimbra

Bolos de mei da Madeira Queijadas de Sintra Queijos doces de Tornar

2. Conserve di pesce Conservas de atum dos Açores Conservas de peixe do Algarve

Conservas da Madeira

3. Formaggi e prodotti dell'economia animale Carnes f umados de Castelo Branco Mei de Castelo Branco Queijo de Castelo Branco Presuntos de Chaves

Queijo de Évora Alheiras de Mirandola Queijo do Rabaçal Queijo de Serpa Queijo da Serra

4. Frutta e fiori Ananaz dos Açores Frutas de Alcobaça Amendoas do Algarve Figos secos do Algarve Morangos do Algarve Melao de Almeirim Amendoas do Alto Douro Azeitonas de conserva do Alto

Douro Pero bravo esmolfo da Beira Laranjas do Douro Ameixas de Elvas Azeitonas de conserva de Elvas Flores da Madeira Laranjas de Setûbal Morangos de Sintra

5. Acque minerali e termali Âgua do Arieiro Âgua da Bela Vista de Setûbal Âgua de Caldas de Monchique Âgua de Carvalhelhos Âgua de Castelo de Pisóes-Moura Âgua de Castelo de Vide Âgua da Curia 6. Bevande spiritose Aguardente de Medronho do Algarve Poncha da Madeira

Âgua do Gérés Âgua do Luso Âgua de Melgaço Âgua de Pedras Salgadas Âgua de Vidago Âgua do Vimeiro

Rum da Madeira Ginginha Portuguesa Licor de Singeverga

363

Protezione delle indicazioni di provenienza ED. Prodotti artigianali e industriali 1. Porcellane, maiolica, vasellame e vetri Ceràmica dos Acores Ceràmica de Alcobaça Ceràmica de Barcelos Ceràmica das Caldas da Rainha Loiça de Coimbra

Barros de Estremoz Vidros da Marinha Grande Barros de Redondo Ceràmica de Viàna do Castelo Faianças e Porcelanas Vista Alegre

2. Articoli in cuoio e ferro forgiato Cobres de Évora Ferro forjado de Évora

Cobres de Loulé Cobres de Reguengo

3. Articoli in vimini e in sughero, mobili Móveis Alentejanos Cestaria do Algarve Cortiças de Évora Móveis do Funchal

.

Cestaria da Madeira Cortiças de Portalegre Móveis de Viseu

4. Ricami, tappezzeria, merletti e altri tessili Tapetes de Arraiolos Tapetes de Beiriz Bordados de Castelo Branco Bordados da Madeira Tapeçaria da Madeira

Rendas de Péniche Tapeçaria de Portalegre Mantas de Reguengo Bordados de Viana do Castelo

5. Oreficeria, gioielleria e filigrana Ourivesaria, Joalharia e Filigranas de Gondomar Ourivesaria do Porto 6. Marmi Mârmores de Borba Marmores do Escoural Mârmores de Estremoz

Mârmores de Pero Pinheiro Mârmores de Viana do Alentejo Mârmores de Vila Viçosa

7. Graniti Granitos de Monforte

Granitos de Santa Eulâlia

364

Protezione delle indicazioni di provenienza Allegato B I. Vini A. Svizzera Romanda Indicazione di provenienza regionale: Oeil de Perdrix 1. Canton Vallese Indicazioni di provenienza regionali: Amigne Arvine Dole Fendant Goron Hermitage (o Ermitage)

Humagne Johannisberg Rouge d'enfer (Höllenwein) Vin des payens (Heidenwein) Vin du Glacier

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti: Ardon Ayent Bramois (Brämis) Branson Chalais Chamoson Champlan Charrat Châtaignier Chermignon Clavoz Conthey Coquimpex Corin Fully Grand-Brûlé Granges Grimisuat La Folie Lentine Leuk (Loèche) Leytron Magnot Martigny (Martinach)

Miège Molignon Montagnon Montana Muraz Ollon Pagane Raron (Rarogne) Riddes Saillon Salquenen (Salgesch) Savièse Saxon Sierre (Siders) Signèse Sion (Sitten) Saint-Léonard Saint-Pierre de Clages Uvrier Varen (Varone) Vétroz Veyras Visp (Viège) Visperterminen

365

Protezione delle indicazioni di provenienza 2. Canton Vaud Nomi di regioni: Bonvillars Chablais La Còte

Les Côtes de l'Orbe Lavaux Vully

Indicazioni di provenienza regionali: Dorin

Salvagnin

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti: Bonvillars Bonvillars Concise Corcelles

Grandson Onnens

Chablais Aigle Bex Ollon

Villeneuve Yvome

La Còte Aubonne Begnins Bougy-Villars Bursinel Bursins Château de Luins Chigny Coinsins Coteau de Vincy Denens Féchy Founex

Gilly Gollion Luins Mont-sur-Rolle Morges Nyon Perroy Rolle Tartegnin Vinzel Vufflens-le-Chateau

Lavaux Blonay Burignon Calamin Chardonne Chitelard Chexbres Corseaux Corsier

366

Cully Cure d'Attalens Dézaley Epesses Faverges Grandvaux Lutry Montagny

Protezione delle indicazioni di provenienza Montreux Paudex Pully Riex Rivaz Saint-Légier

Saint-Saphorin Savuit Treytorrens Vevey Villette

Les Côtes de l'Orbe Arnex Orbe

Valeyres sous Rances

Vully Vallamand 3. Canton Ginevra Indicazione di provenienza regionale: Perlan Nome di regione: Mandement Nomi di Comuni, vitigni e vigneti: Bernex Bourdigny Dardagny Essertines Jussy

Lully Meinier Peissy Russin Satigny

4. Canton Neuchâtel Nome di regione: La Béroche Nomi di Comuni, vitigni e vigneti: Auvernier Bevaix Bôle Boudry Champréveyres Colombier Corcelles Cormondrèche

Cornaux Cortaillod Cressier Hauterive La Coudre Le Landeron Saint-Aubin Saint-Biaise

367

Protezione delle indicazioni di provenienza 5. Canton Friburgo Nome di regione: Vully Nomi di Comuni, vitigni e vigneti: Cheyres Môtier Mur

Nant Praz Sugiez

6. Canton Berna Nome di regione: Lac de Bienne Nomi di Comuni, vitigni e vigneti: Alfermée Chavannes (Schafis) Erlach (Cerlier) Ile de Saint-Pierre (St. Peterinsel) La Neuveville (Neuenstadt) Ligerz (Gléresse)

Oberhofen Schernelz (Cergnaux) Spiez Tiischerz (Daucher) Twann (Douanne) Vingelz (Vigneule)

B. Svizzera Orientale Indicazione di provenienza regionale: Clevner 1. Canton Zurigo Nomi di regioni: Zurichsee Limmattal Zürcher Unterland

Weinland/Kanton Zürich (non Weinland senza aggiunta)

Indicazioni di provenienza regionali: Weinlandwein

Zürichseewein

Nomi di Comuni, vitigni e vigneti: Zürichsee Appenhalde Erlenbach

368

Feldbach Herrüberg

Protezione delle indicazioni di provenienza Hombrechtikon Küsnacht Lattenberg Männedorf Mariahalde Meilen

Schipfgut Stäfa Sternenhalde Turmgut Uetikon a. See Wädenswil

Limmattal Weiningen Zürcher Unterland Bachenbülach Boppelsen Buchs Bülach Dättlikon Dielsdorf Eglisau Freienstein Heiligberg Hüntwangen

Oberembrach Otelfingen Rafz Regensberg Schloss Teufen Steig-Wartberg Wasterkingen Wil Winkel

Weinland/Kanton Zürich (e non «Weinland» senza aggiunta) Andelfingen Benken Berg am Irchel Dachsen Dinhard Dorf Flaach Flurlingen Henggart Hettlingen Humlikon Neftenbach Ossingen Rheinau

Rickenbach Rudolfingen Schiterberg Schloss Goldenberg Stammheim Trüllikon Trüllisberg Truttikon Uhwiesen Volken Wiesendangen Winterthur-Wülflingen Worrenberg

2. Canton Sciaffusa Nomi di Comuni, vitigni e vigneti: Beringen Blaurock Buchberg

Chäferstei Dörflingen Eisenhalde

369

Protezione delle indicazioni di provenienza Gächlingen Hallau Heerenberg Löhningen Munot Oberhallau Osterfingen

Rheinhalde Rüdlingen Siblingen Stein a. Rhein Thayngen Trasadingen Wildlingen

3. Canton Turgovia Nomi di Comuni, vitigni e vigneti: Amlikon Arenenberg Bachtobel Burghof Ermatingen Götighofen Herdern Hiittwilen Iselisberg Kalchrain Karthause

Karthause Ittingen Neunforn Nussbaumen Ottenberg Ottoberger Schiatti ngen Sonnenberg Untersee Warth Weinfelden

4. Canton San Gallo Nomi di Comuni, vitigni e vigneti: Altstätten Au Balgach Berneck Buchberg Eichberg Forst Freudenberg Marbach Mels Monstein Pfäfers

Pfauenhalde Ragaz Rapperswil Rebstein Rosenberg Sargans Thal Walenstadt Wartau Werdenberg Wil

5. Canton Grigiori Nomi di Comuni, vitigni e vigneti: Chur Costams 370

Domat/Ems Fläsch

Protezione delle indicazioni di provenienza

Igis Jenins Malans Maienfeld

St. Luzisteig Trimmis Zizers

6. Canton Argovia Nomi di Comuni, vitigni e vigneti: Auenstein Birmenstorf Bödeler Bözen Brestenberg Döttingen Effingen Elfingen Ennetbaden Goldwand Herrenberg Hornussen Hottwil Klingnau Küttigen

Mandach Remigen Riifenach Riitiberg Schinznach Oberflachs Schlossberg Seengen Steinbruclc Stiftshalde Tegerfelden Villigen Wettingen Wessenberg Zeiningen

C. Altri Cantoni svizzeri 1. Canton Basilea Campagna Nomi di Comuni, vitigni e vigneti: Aesch Arlesheim Benken Biel Buus Klus

Maisprach Muttenz Pratteln Tschäpperli Wintersingen

2. Canton Lucerna Nome di Comune: Heidegg 3. Canton Svitto Nome di Comune: Leutschen

371

Protezione delle indicazioni di provenienza 4. Canton Ticino Indicazioni di provenienza regionali: Bondola

Nostrano

II. Alimentazione e agricoltura Articoli di panetteria, pasticceria e confetteria «Griiessli» d'Aegeri (Aegeri Griiessli) «Raben» de Baar (Baaren Raben) «Kräbeli» de Baden (Badener Kräbeli) Bricelets de l'Emmental (Emmentaler Bretzeli) Gâteau aux noix de FEngadine (Engadiner Nusstorte) Délices fourrées de Gottlieben (Gottlieber Huppen) Pain de paysan d'Hegnau (Hegnauer Bauernbrot) Gaufrettes du Jura (Jura Waffeln) Languettes du Jura (Jura Züngli) Biscuits du Léman Gaufrettes et biscuits du Toggenburg Anneaux de Willisau (Willisauer Ringli) Biscuits de Winterthur (Winterthurer Kekse) Birra: Bière de Baar Bière de Bellinzone Bière de Bütschwil Bière de Calanda Bière de Coire Bière de Eichhof Bière de l'Engadine Bière de Frauenfeld Bière du Gurten Bière de Hochdorf Bière de Langenthal

Bière d'Orbe Bière de Rheinf elden Bière de Schwanden «Märzen» de Uetliberg Bière de Uster Uto Bière de Wädenswil Bière de Weinfelden Bière de Wil Bière de Winterthur

Commestibili: Escargots d'Areuse Pesci: Feras de Hallwil (Hallwiler Balchen) Feras de Sempach (Sempacher Balchen) 372

Protezione delle indicazioni di provenienza

Carni: Saucisses d'Ajoie «Schüblig» de Bassersdorf Saucisse de l'Emmental

«Schüblig», saucisson-jambon d'Hallau Charcuterie Payernoise

Prodotti d'orticoltura: Oignon de semence d'Oensingen Conserve: Conserves de Bischofszell Conserves de Lenzburg Confitures de Lenzburg

Conserves de Rorschach Conserves de Sargans Conserves de Wallisellen

Prodotti lanieri e caseori: Arenenberg Bagnes «Mutschli» de Brienz (Brienzer Mutschli) Fromage de Conches (Gomser Käse) Fromage d'Emmental (Emmentaler Käse) Gruyère (Greyerzerkäse, Gruviera) (ma non il Gruyère d'origine francese) Vacherin Mont d'Or Fromage de Piora Fromage de Saanen Sbrinz Tête de Moine (Bellelay Käse) Fromage de l'Urserntal (Ursernkäse) Acque minerali: Adelboden Aproz Eglisau Elm Eptingen Gonten Gontenbad Henniez Knutwil Lostorf Meltingen Nendaz Passugg

Rhaziins Rheinfelden Romanel Sassal Schwarzenburg Sissach Unter Rechstein Vais Valser St. Petersquelle Walzenhausen Weissenburg Zurzach

Bevande spiritose: Marc d'Auvernier Kirsch de la Béroche

373

Protezione delle indicazioni di provenienza «Röteli» de Coire (Churer Rotei!)

Bérudges de Cornaux Mare de Cressier Mare de Dole Kirsch de l'Emmental Eau-de-vie de poires «Theiler» du Freiamt (Freiämter TheilersBirnenbranntwein) Eau-de-vie de prunes du Freiamt (Freiämter Pflümliwasser) Eau-de-vie de quetsches du Freiamt (Freiämter Zwetschgenwasser) Kirsch du Freiamt Eau-de-vie de prunes du Fricktal Kirsch du Fricktal Eau-de-vie d'herbes du Gotthard (Gotthard Kräuterbranntwein) Liqueur Grande Gruyère Gentiane du Jura Vieille lie du Mandement Kirsch du Rigi Schwarzbuben Kirsch Eau-de-vie de prunes du Seeland Kirsch de Spiez Eau-de-vie d'herbes de la Suisse centrale (Innerschwyzer Kräuterbranntwein) Kirsch de la Suisse centrale (Urschwyzer Kirsch) Spiritueux de Worb Tabacco: Brissago HI. Prodotti industriali Vetri e porcellane: Verre de Biilach Porcelaine de Langenthal Verre de Saint-Prex Prodotti delle arti industriali: Pendulettes de Brienz Sculptures sur bois de. Brienz

Cristal de Sarnen Verre de Wauwil

Masques du Lötschental Meubles de Saas

Macchine, chincaglierie: Tuyaux de Choindez Profile spécial de Gerlafingen Robinetterie de Klus Machines, produits en métail léger de Menziken Articles de canalisation de Rendez 374

Protezione delle indicazioni di provenienza Articoli di carta: Papier de Biberist Papier de Cham Papier de Landquart

Papier de Perlen Papier de Sihl

Giochi, giocattoli e strumenti musicali: Boîtes à musique de Sainte-Croix Vasellame, pietre e terre: Granite de Andeer Granite de Calanca Quartzite-de Calanca Calcaire de Lägern

.

Serpentine de Foschiavo Quartzite de San Bernardino Quartzite de Soglio Gravier de Weiach

Prodotti tessili: Fil d'Aegeri (Aegeri Garne) Tissage de Hasli (Hasliweberei) Fil de la Lorze (Lorze-Garne) Tissage à la main de Saas (Saaser Handgewebe) Tissage du Toggenbug (Toggenburger Gewebe) Etoffe de Truns (Trunser Stoffe)

375

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente il Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle denominazioni analoghe del 25 gennaio 1978

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1978

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

10

Cahier Numero Geschäftsnummer

78.004

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.03.1978

Date Data Seite

345-375

Page Pagina Ref. No

10 112 474

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