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Messaggio concernente gli Atti firmati al XXI Congresso postale universale di Seoul

del 15 febbraio 1995

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale concernente gli Atti firmati al XXI Congresso postale universale di Seoul.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. ' · 15 febbraio 1995

1995-61

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Villiger II cancelliere della Confederazione, Couchepin

20 Foglio federale. 78° anno. Voi. II

513

Compendio // XXI Congresso dell'Unione postale universale (UPU) si è tenuto a Seoul dal 22 agosto al 14 settembre 1994. Il Congresso, organo supremo dell'UPU, si riunisce di norma ogni cinque anni per rivedere e completare la regolamentazione su cui si basa il servizio postale internazionale. Il Congresso, che ha dato l'avvio ai propri lavori con un dibattito generale sul tema «L'UPU e la posta di domani: pianificazione strategica globale in un contesto concorrenziale», ha preso una serie di decisioni di grande portata, intese al miglioramento della gestione degli affari dell'Unione e alla ristrutturazione dei suoi organi. Il Consiglio esecutivo (CE) è stato sostituito dal Consiglio d'amministrazione (CA) e il Consiglio consultivo degli studi postali (CCEP), dal Consiglio dell'esercizio postale (CEP). La nuova struttura permetterà di soddisfare soprattutto le esigenze dei governi e degli operatori.

I nuovi testi entreranno in vigore il 1 ° gennaio 1996. Il Consiglio federale vi chiede di approvarli e di autorizzarlo a ratificarli.

L'applicazione dei nuovi Atti non causerà obblighi particolari né ai Cantoni né ai Comuni. Se si eccettuano le indennità e le rimunerazioni che l'Azienda svizzera delle PTT dovrà versare alle Amministrazioni postali estere, non ne risulteranno spese supplementari.

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Messaggio I

Parte generale

II

Introduzione

II Congresso, organo supremo dell'Unione postale universale (UPU), si riunisce di norma ogni cinque anni. Dopo Rio de Janeiro nel 1979, Amburgo nel 1984, Washington nel 1989, il Congresso postale universale (il XXI) si è riunito a Seoul, dal 22 agosto al 14 settembre 1994, su invito del Governo della Repubblica di Corea.

Dei 189 Stati membri che compongono l'Unione postale universale (UPU), 168 hanno partecipato al Congresso o si sono fatti rappresentare. La Svizzera era incaricata di rappresentare il Principato del Liechtenstein. L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA), la Lega dei Paesi Arabi (LEA), la Commissione Europea (CE), diverse istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali con le quali l'UPU intrattiene relazioni particolari vi hanno inviato osservatori.

Il 25 maggio 1994, il nostro Consiglio ha deciso di farsi rappresentare. I membri della delegazione svizzera erano provvisti di poteri che li autorizzavano a firmare gli Atti in nome del Governo svizzero, con riserva di ratificazione da parte delle autorità competenti. Gli Atti, oggetto delle deliberazioni al Congresso, sono stati i seguenti: - Costituzione dell'Unione postale universale; - Regolamento generale dell'Unione postale universale; - Convenzione postale universale; - Accordo concernente i pacchi postali; - Accordo concernente i vaglia postali; - Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali; - Accordo concernente gli invii contro rimborso.

La Costituzione, il Regolamento generale e la Convenzione postale universale sono atti vincolanti per tutti gli Stati membri. I differenti Accordi hanno invece carattere facoltativo e si applicano soltanto agli Stati che vi aderiscono.

Dopo il Congresso di Washington, la Convenzione e l'Accordo concernenti i pacchi postali sono stati sottoposti a una revisione totale. Numerose disposizioni sono passate nei rispettivi Regolamenti d'esecuzione.

I nuovi Atti entreranno in vigore il 1° gennaio 1996. La delegazione svizzera 11 ha firmati. Le autorità svizzere si sono sempre sforzate di ratificarli prima della data della loro entrata in vigore. Sarà nostro compito fissare le tasse del servizio postale internazionale nei limiti indicati dagli Atti del Congresso.

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Decisioni di carattere politico

L'Africa del Sud, esclusa dall'UPU nel Congresso di Rio de Janeiro (1979), è stata riammessa, di modo che il numero degli Stati membri dell'Unione sale a 189.

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È stata inoltre adottata una risoluzione tendente a ristabilire la libertà degli scambi postali nella penisola coreana.

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Decisioni di carattere generale

Posto sotto il segno del cambiamento, il XXI Congresso postale universale si è chinato soprattutto su una serie di riforme di grande portata, destinate in particolare a migliorare la gestione degli affari dell'Unione postale, e su diverse questioni d'interesse generale.

Chiamato a riformare radicalmente i due organi permanenti dell'Unione (il Consiglio esecutivo e il Consiglio consultivo degli studi postali), il Congresso ne ha definito in modo più preciso i ruoli dotandoli di una responsabilità più grande, allo scopo di consentire loro di agire più rapidamente e con maggiore agilità.

Le misure adottate ä Seoul per migliorare la gestione degli affari dell'Unione poggiano sui tre elementi principali seguenti: la ristrutturazione, la pianificazione strategica e la registrazione in bilancio per mezzo di programmi.

I punti principali della ristrutturazione sono i seguenti: - l'istituzione di un Consiglio d'amministrazione (CA) responsabile delle questioni concernenti la Costituzione, l'organizzazione, l'amministrazione e le politiche regolamentari soprattutto nel campo dei servizi obbligatori; esso è inoltre incaricato di soprintendere alle attività dell'Unione nel lasso di tempo intercorrente fra i Congressi, al posto del vecchio Consiglio esecutivo (CE); - l'istituzione di un Consiglio dell'esercizio postale (CEP) responsabile degli aspetti operazionali e commerciali di tutti i servizi obbligatori e facoltativi, al posto del vecchio Consiglio consultivo degli studi postali (CCEP); esso . sarà di pieno diritto un organo con potere decisionale; - il proseguimento da parte dell'Ufficio internazionale dell'UPU dei lavori di segretariato per conto dei due consigli, tenuto conto del fatto che la struttura e i metodi di lavoro di tale Ufficio dovranno essere adattati dopo il Congresso alle strutture e alle necessità dei nuovi organi; - il trasferimento della responsabilità concernente le questioni che hanno le maggiori ripercussioni finanziarie (spese terminali, tasse ecc.) dal vecchio CE al CEP, con riserva della supervisione del CA sulle questioni di principio, per esempio su quelle concernenti la politica dei governi in materia di commercio e di concorrenza o su quelle relative alla garanzia dell'equità in materia di rimunerazione delle spese terminali sia negli Stati in sviluppo sia negli Stati
sviluppati; - il trasferimento dal CE al CEP della competenza di preparare i Regolamenti d'esecuzione; - l'aumento (da 40 a 41) del numero dei seggi del CA a cagione dei cambiamenti intervenuti nell'Europa centrale e orientale, fermo restando che i membri vengano eletti secondo i criteri valevoli per il vecchio CE (ripartizione geografica equa; 5 gruppi geografici; rotazione obbligatoria); - l'aumento del numero dei seggi del CEP - 40 rispetto ai 35 del vecchio CCEP - fermo restando che 24 seggi devono essere riservati agli Stati in 516

sviluppo e 16 agli Stati sviluppati e tenuto conto che almeno la metà dei membri deve essere rinnovata in occasione di ogni Congresso; - la competenza di ogni Stato membro di designare l'ente o gli enti incaricati - di soddisfare gli obblighi che derivano dall'adesione alla Convenzione e agli Accordi.

Le disposizioni relative al CA e al CEP sono state messe immediatamente in vigore. La nuova struttura permetterà di soddisfare le esigenze differenti dei governi e degli operatori, di ridurre le sovrapposizioni fra i due organi e di favorire nello stesso tempo il dialogo, pur mantenendo PUPU nella sua unicità, conformemente ai desideri espressi con fermezza dai Membri dell'UPU.

Nell'ambito della razionalizzazione della gestione degli affari dell'UPU, l'introduzione di sistemi di pianificazione strategica e l'iscrizione a bilancio per mezzo di programmi dovrebbe in linea di massima permettere all'Unione di utilizzare le sue risorse in modo più appropriato, affinchè essa possa soddisfare le esigenze prioritarie dei suoi Membri.

Forte dell'esperienza fatta in occasione del Congresso di Washington (1989), l'UPU ha organizzato di nuovo un dibattito generale anche a Seoul. Il tema proposto è stato il seguente «L'UPU e la posta di domani: pianificazione strategica globale in un contesto concorrenziale». La Svizzera ha animato il dibattito su uno dei quattro sottotemi intitolato: La dualità dei «servizi postali universali» e dell'«approccio commerciale».

Il dibattito ha dato agli alti dirigenti delle poste la possibilità di intavolare una discussione approfondita sui problemi fondamentali attuali, in particolare l'ammodernamento delle strutture e dei metodi, la gestione efficace dei servizi postali basata su criteri commerciali, le strategie di sviluppo e l'imperativo della qualità totale in un contesto concorrenziale. Dal dibattito sono scaturite alcune idee chiave, riunite in un programma speciale denominato «Strategia postale di Seoul», che dovrà ispirare l'intero mondo postale durante i prossimi cinque anni, nell'ambito degli obiettivi globali seguenti: - esigenze della clientela e strategie commerciali; - qualità del servizio e miglioramento dell'esercizio; - autonomia di gestione e sviluppo postale; - risorse umane.

Il Congresso ha lanciato inoltre un appello pressante ai governi degli Stati membri
affinchè essi: - migliorino le loro reti postali nazionali e contribuiscano così a rendere più competitiva la rete internazionale; - dotino le poste di un'autonomia imprenditoriale e finanziaria sufficienti, che permettano loro di darsi un assetto gestionale moderno e orientato al commercio, in modo da rispondere meglio alle necessità dei clienti; - ridefiniscano i limiti del .monopolio o del settore riservato, tenendo conto della necessità di fornire servizi postali di alta qualità a prezzi accessibili su tutto il territorio.

In materia di cooperazione tecnica è stata ritenuta prioritaria la necessità di riservare un'attenzione maggiore ai Paesi meno avanzati (PMA) e, rispetto a tutti i Paesi in sviluppo, di migliorare la qualità del servizio e d'identificare i 517

mercati e le esigenze della clientela. I crediti, attribuiti nel bilancio di previsione dell'UPU all'assistenza tecnica, sono stati aumentati del 26 per cento per compensare l'inflazione registrata dopo il Congresso di Washington. I Paesi beneficiari sono tuttavia invitati ad assumere una parte delle spese relative alle attività di assistenza tecnica, secondo la pratica adottata dal PNUD (ripartizione dei costi). Si continuerà a privilegiare gli sforzi nel campo della ricerca di mezzi per finanziare progetti di assistenza tecnica, adottando modi di approccio innovatori e nuove strategie finanziarie, destinati a suscitare l'interesse dei donatori e dei finanziatori. Questo modo di procedere diventa sempre più importante visto che la nuova politica del PNUD prevede di non finanziare più d'ora in poi progetti postali, qualora lo sviluppo postale non sia iscritto nel piano generale del governo.

Si è deciso di rafforzare la presenza dell'UPU nelle diverse parti del mondo aumentando da 6 a 8 il numero dei posti di Consigliere regionale (uno per gli Stati dell'Europa centrale e orientale e uno per la sottoregione del Mar Caribico).

È stata inoltre creata una piattaforma destinata a intensificare la cooperazione tecnica fra i Paesi in sviluppo (CTPD).

I 41 membri del Consiglio d'amministrazione (CA) sono stati eletti per il periodo 1995-1999. La presidenza è stata affidata di diritto allo Stato che ha ospitato il Congresso, ossia alla Corea. A cagione della rotazione obbligatoria fra i membri del CA (vecchio CE), la Svizzera non ha potuto porre la sua candidatura. La Svizzera potrà comunque partecipare alle riunioni del CA in qualità di osservatrice.

Anche i 40 .membri del Consiglio dell'esercizio postale (CEP) sono stati designati per il periodo 1995-1999. La Svizzera, che era candidata a uno degli undici seggi spettanti all'Europa occidentale, ha ottenuto 146 voti su 165 schede valevoli e si è classificata al quinto posto, dietro il Giappone (153), gli Stati Uniti d'America (150), la Repubblica di Corea e il Brasile (149) classificati ex aequo. L'azienda svizzera delle PTT è stata chiamata a presiedere la Commissione «Marketing» durante i prossimi cinque anni. La presidenza del CEP è stata affidata alla Federazione Russa e la vicepresidenza alla Gran Bretagna.

Thomas E. Leavey è stato eletto direttore
generale dell'Ufficio internazionale dell'UPU. Raccogliendo 124 voti su 164, ha sopravanzato l'altro candidato, lo spagnolo Jaime Ascandoni Rivero. Leavey, attualmente direttore principale degli affari postali internazionali dell'USPS (Servizio postale degli Stati Uniti) è subentrato a Adwaldo Cardoso Botto de Barros (Brasile) nel gennaio 1995.

Tre candidati aspiravano al posto di vicedirettore generale dell'Ufficio internazionale lasciato vacante dal titolare precedente, Ascandoni, candidato non eletto al posto di direttore generale. Moussibahou Mazou, di origine congolese, sottodirettore generale dell'Ufficio internazionale, l'ha spuntata contro il marocchino El Mostafa Gharbi e l'indiano Musarapakkam Raman, ambedue pure sottodirettori all'Ufficio internazionale.

II Congresso ha adottato, accanto al francese, l'inglese quale seconda lingua di lavoro dell'Ufficio internazionale e ha approvato la costituzione di un servizio linguistico francese. Il francese rimane la lingua ufficiale e di riferimento dell'UPU. Le ripercussioni finanziarie esatte che la creazione di questo gruppo 518

ha per l'Azienda svizzera delle PTT non si possono ancora stabilire. Il CA è stato d'altronde incaricato di eseguire uno studio generale del sistema linguistico dell'Unione allo scopo di cercare una soluzione globale che possa essere accettata da tutti gli Stati membri e di. esaminare tra l'altro tutte le conseguenze, soprattutto di carattere finanziario, dell'eventuale introduzione di altre lingue di lavoro.

Il Congresso ha dato il suo accordo di principio ai piani strategico, operazionale e finanziario per il periodo 1995-1999.

Il prossimo Congresso dell'UPU si terrà nel 1999 a Beijing.

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Parte speciale: Commento alle principali modificazioni apportate agli Atti dell'UPU

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Costituzione

La versione attuale della Costituzione dell'Unione postale universale è stata adottata nel 1964 dal Congresso di Vienna. Nel 1969, 1974, 1984 e 1989 la Costituzione è stata parzialmente riveduta. Le modificazioni apportate di volta in volta sono riunite in protocolli addizionali.

Il Congresso di Seoul ha adottato il quinto protocollo addizionale che contiene le modificazioni qui appresso.

Articolo 13 Cambiamento del nome degli organi permanenti dell'Unione. I due Consigli sono designati con nomi che corrispondono meglio alla nuova natura delle loro attività.

Articolo 17 Cambiamento di nome: Consiglio d'amministrazione (CA) al posto del Consiglio esecutivo (CE).

Articolo 18 Cambiamento di nome: Consiglio dell'esercizio postale (CEP) al posto del Consiglio consultivo degli studi postali (CCEP).

Articolo 20 L'Ufficio internazionale funge anche da organo d'esecuzione e di sostegno per i due Consigli.

Articolo 22 Responsabile d'ora in poi degli aspetti operazionali e commerciali di tutti i servizi facoltativi e obbligatori, il Consiglio dell'esercizio postale è diventato l'organo a cui compete la stesura dei regolamenti d'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, tenendo conto delle decisioni prese dal Congresso. Ma come in passato gli Stati membri avranno sempre la possibilità di formulare riserve.

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Artìcolo 25 I regolamenti d'esecuzione sono autenticati dal Presidente e dal Segretario generale del Consiglio dell'esercizio postale.

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Regolamento generale

Articolo 102 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio d'Amministrazione Le competenze del Consiglio d'amministrazione sono ampliate per permettergli di reagire più in fretta all'evoluzione delle esigenze della popolazione e dell'economia.

Articolo 104 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio dell'esercizio postale Le competenze del Consiglio dell'esercizio postale sono state allargate per permettere all'UPU di diventare un vero strumento in grado di appoggiare efficacemente gli sforzi intrapresi dalle Amministrazioni postali per migliorare ulteriormente la qualità dei loro servizi internazionali e per rispondere in maniera armonizzata alle sempre nuove esigenze dei clienti.

Articolo 107 Lingue di lavoro dell'Ufficio internazionale Tenuto conto della pratica in altre organizzazioni delle Nazioni Unite, l'inglese è d'ora in poi, esattamente come il francese, lingua di lavoro dell'Ufficio internazionale.

Articolo 108 Lingue utilizzate per la documentazione, le deliberazioni e la corrispondenza di servizio L'istituzione di un gruppo linguistico francese è la conseguenza dell'adozione dell'inglese quale lingua di lavoro dell'Ufficio internazionale.

Articolo 110 Funzioni del Direttore generale I nuovi compiti attribuiti al Direttore generale dell'Ufficio internazionale sono conseguenza della ristrutturazione dell'Unione.

Articolo 122 Esame delle proposte nell'intervallo tra due Congressi Le proposte di modificazione dei Regolamenti d'esecuzione sono trattate dal Consiglio dell'esercizio postale.

Articolo 125 Determinazione e pagamento delle spese dell'Unione È stato fissato il limite massimo per gli anni dal 1996 al 2000 delle spese annuali relative alle attività degli organi dell'Unione.

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Convenzione postale universale

Articolo 6 Tasse Le tasse devono essere fissate in modo che siano in relazione con i costi cagionati dalla fornitura delle prestazioni.

Articolo 8 Invii della posta-lettere Introduzione della nozione di «courrier en nombre» (corriere in massa). Nuova formulazione del testo che introduce maggior trasparenza nella definizione dei prodotti della posta-lettere e mette l'accento sul sistema prioritario/non prioritario di più facile comprensione per i clienti.

Articolo 25 Impostazione d'invii della posta-lettere all'estero Per il corriere in grande quantità impostato in uno Stato differente da quello nel quale risiede il mittente, l'Amministrazione di destinazione può esigere una rimunerazione in relazione con i costi sopportati, corrispondente al massimo all'80 per cento della tariffa del servizio interno applicabile agli invii equivalenti oppure ascendente al massimo a 0,14 diritti speciali di prelievo (DTS) per invio, più 1 DTS per chilogrammo.

Articolo 34 Responsabilità delle Amministrazioni postali. Indennità Le indennità pagabili in caso di danni a invii raccomandati sono aumentate del 25 per cento.

Articolo 39 Disposizioni generali I servizi di corriere elettronico sono stati inseriti negli Atti. Si tratta di servizi in cui si utilizza la via delle telecomunicazioni per trasmettere messaggi ricevuti in forma fisica o elettronica, che devono essere recapitati al destinatario in forma fisica o elettronica.

Articolo 40 Servizi di telecopia Gamma di servizi del tipo bureaufax.

Articolo 41 Servizi di telestampa Gamma di servizi che permettono di trasmettere testi e immagini prodotti da impianti informatici.

Articolo 42 Obiettivi in materia di qualità del servizio Le Amministrazioni devono pubblicare gli obiettivi in materia di qualità del servizio e verificare periodicamente se i termini sono rispettati, servendosi di sistemi di controllo interni ed esterni.

Articolo 48 Tabella delle spese di transito II Consiglio dell'esercizio postale è autorizzato a rivedere e a modificare le tabelle delle spese di transito nell'intervallo tra due Congressi e a fissare la data della loro entrata in vigore.

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Articolo 49 Spese terminali È stato adottato un nuovo sistema di rimunerazione per il corriere internazionale ricevuto, grazie al quale si può tener meglio conto dei costi cagionati all'Amministrazione di destinazione dal trattamento degli invii. Il corriere in massa è oggetto di una rimunerazione specifica. Il Consiglio dell'esercizio postale è autorizzato a modificare le aliquote nell'intervallo tra due Congressi.

Articolo 54 Disposizioni generali I servizi telematici costituiscono vere e proprie innovazioni in seno alla comunità postale. Sono stati introdotti negli Atti allo scopo di garantire un approccio uniforme nell'ambito delle procedure che le Amministrazioni intenzionate a stabilire simili collegamenti devono adottare.

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Accordo concernente i pacchi postali

Articolo 14 Servizio di collettame «Consignment» II collettame «Consignment» è stato introdotto nell'Accordo quale servizio facoltativo. Le modalità d'applicazione saranno fissate bilateralmente fra gli Stati in base alle disposizioni definite dal Consiglio dell'esercizio postale.

Articolo 26 Responsabilità delle Amministrazioni postali. Indennità Gli importi delle indennità pagabili per i pacchi in caso di danni sono calcolate sulla scorta della combinazione di un'aliquota per pacco e di un'aliquota per chilogrammo. Ne risulta in tutto un aumento medio delle indennità del 10 per cento circa.

Articolo 31 Obiettivi in materia di qualità del servizio Le Amministrazioni devono verificare i risultati effettivi rispetto agli obiettivi fissati in materia di qualità del servizio.

Articolo 34 Quota parte territoriale d'arrivo Le quote parti territoriali d'arrivo sono calcolate d'ora in poi in base a un'ali-quota universale, risultante dalla combinazione di un'aliquota per pacco e di un'aliquota per chilogrammo.

Articolo 35 Quota parte territoriale di transito Articolo 36 Quota parte marittima Queste quote parti sono calcolate d'ora in poi in base a un'aliquota universale, risultante dalla combinazione di un'aliquota per pacco e di un'aliquota per chilogrammo. Il Consiglio dell'esercizio postale è autorizzato a rivedere e a modificare queste aliquote nell'intervallo fra due congressi.

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Accordo concernente i vaglia postali

Articolo 4 Tasse I limiti della tassa supplementare riscossa dall'Amministrazione intermedia sono stati sostituiti con una procedura che permette di fissare le tasse liberamente in funzione dei costi provocati dalle operazioni che tale Amministrazione esegue.

Articolo 11 Allestimento dei conti Viene introdotta una disposizione che permette alle Amministrazioni di regolare i conti per mezzo di un conto corrente postale di collegamento.

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Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali

Articolo 16 Rete POSTNET Le disposizioni relative alla rete POSTNET (rete di distributori automatici di biglietti di banca) sono state inserite nell'Accordo.

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Accordo concernente gli invii contro rimborso

Nessuna modificazione importante.

3 Conseguenze Nel complesso, l'applicazione dei nuovi Atti non dovrebbe occasionare maggiori spese alla Confederazione.

Le decisioni del Congresso cagioneranno per principio un aumento degli importi che l'Azienda delle PTT deve pagare annualmente alle Amministrazioni postali estere. Inversamente, aumenteranno anche gli importi pagati all'Azienda delle PTT dalle Amministrazioni estere, ma in misura minore, a cagione del volume di corriere più debole ricevuto dalla Svizzera rispetto a quello spedito all'estero. A secondo delle decisioni che verranno prese, questa situazione potrebbe avere un influsso sulle tariffe.

Siccome le poste sono federali, l'esecuzione del decreto allegato non cagionerà nessun nuovo onere ai Cantoni e ai Comuni.

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Programma di legislatura

II disegno è menzionato nel programma di legislatura 1991-1995 (FF 1992 IH 1, allegato 2).

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Basi giuridiche

L'articolo 8 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale si basa sull'articolo 85 capoverso 5.

Gli Atti che sottoponiamo alla vostra approvazione sono conclusi per una durata indeterminata, ma possono tuttavia essere denunciati in ogni momento, mediante preavviso di un anno (art. 12 e 28 della Costituzione dell'UPU). Non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale, essendo la Svizzera membro dell'UPU fin dalla fondazione di questa Unione. Non implicano nemmeno un'unificazione multilaterale del diritto. Le modificazioni decise al Congresso di Seoul costituiscono meramente un adeguamento alla nuova situazione economica e tendono a facilitare le relazioni tra le Amministrazioni postali.

Non sono d'altronde direttamente applicabili al pubblico. Per questi motivi, il decreto federale allegato non è sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

A parte la Costituzione postale, gli Atti dell'UPU vengono formalmente riveduti nella loro intégralité a ogni Congresso. Devono quindi essere approvati dall'Assemblea federale, visto che la legge federale del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste (RS 783.0) non prevede, in merito, la delega di competenza al nostro Consiglio.

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Decreto federale Disegno approvante gli Atti firmati al XXI Congresso postale universale di Seoul del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1995'*, decreta:

Art. l 1 1 seguenti Atti, firmati il 14 settembre 1994 in occasione del XXI Congresso postale universale di Seoul, sono approvati: a. Protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione postale universale; b. Regolamento generale dell'Unione postale universale; e. Convenzione postale universale, con il relativo Protocollo finale; d. Accordo concernente i pacchi postali, con il relativo Protocollo finale; e. Accordo concernente i vaglia postali; f. Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali; g. Accordo concernente gli invii contro rimborso.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

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»FF 1995 II 513 525

Quinto Protocollo

Traduzione»

addizionale alla Costituzione dell'Unione postale universale

I Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione postale universale, riuniti in Congresso a Seoul, visto l'articolo 30 paragrafo 2 della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno adottato, fatta salva la ratificazione, le seguenti modificazioni a detta Costituzione.

Articolo I (Articolo 8 modificato) Unioni ristrette. Accordi speciali 1. Gli Stati membri dell'Unione o le rispettive Amministrazioni postali possono istituire, se la loro legislazione non vi si oppone, Unioni ristrette e stipulare tra loro Accordi speciali concernenti il servizio postale internazionale, a condizione però di non introdurre disposizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste dagli Atti ai quali gli Stati membri interessati hanno aderito.

2. Le Unioni ristrette possono inviare osservatori ai Congressi, alle Conferenze e alle riunioni dell'Unione, al Consiglio d'amministrazione e al Consiglio dell'esercizio postale.

3. L'Unione può inviare osservatori ai Congressi, alle Conferenze e alle riunioni delle Unioni ristrette.

Articolo II (Articolo 13 modificato) Organi dell'Unione 1. Gli organi dell'Unione sono il Congresso, il Consiglio d'amministrazione, il Consiglio dell'esercizio postale e l'Ufficio internazionale.

2. Gli organi permanenti dell'Unione sono il Consiglio d'amministrazione, il Consiglio dell'esercizio postale e l'Ufficio internazionale.

11

Dal testo originale francese.

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Costituzione dell'Unione postale universale

Articolo III (Articolo 17 modificato) Consiglio d'amministrazione 1. Il Consiglio d'amministrazione (CA) assicura la continuità dei lavori dell'Unione tra due Congressi, in conformità delle disposizioni degli Atti dell'Unione.

2. I membri del Consiglio d'amministrazione esercitano le loro funzioni in nome e nell'interesse dell'Unione.

Articolo IV (Articolo 18 modificato) Consiglio dell'esercizio postale II Consiglio dell'esercizio postale (CEP) è incaricato di trattare gli affari concernenti l'esercizio e le questioni di carattere commerciale, tecnico ed economico, riguardanti il servizio postale.

Articolo V (Articolo 20 modificato) Ufficio internazionale Un ufficio centrale, operante alla sede dell'Unione sotto la denominazione di Ufficio internazionale dell'Unione "postale universale, diretto da un Direttore generale e posto sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione, funge da organo d'esecuzione, di sostegno, di collegamento, d'informazione e di consultazione.

Articolo VI (Articolo 22 modificato) Atti dell'Unione 1. La Costituzione è l'atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione.

2. Il Regolamento generale contiene le disposizioni che assicurano l'applicazione della Costituzione e il funzionamento dell'Unione. Esso è obbligatorio per tutti gli Stati membri.

3. La Convenzione postale universale e il relativo Regolamento d'esecuzione contengono le regole comuni, applicabili al servizio postale internazionale, e le disposizioni concernenti i servizi della posta-lettere. Questi Atti sono vincolanti per tutti gli Stati membri.

4. Gli Accordi dell'Unione e i relativi Regolamenti d'esecuzione disciplinano i servizi postali, eccettuati quelli della posta-lettere, tra gli Stati membri che vi hanno aderito. Tali atti sono vincolanti solo per questi Stati.

527

Costituzione dell'Unione postale universale

5. I Regolamenti d'esecuzione, che contengono le norme necessarie all'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, vengono preparati dal Consiglio dell'esercizio postale, il quale deve tener conto delle decisioni prese dal Congresso.

6. I Protocolli finali eventualmente allegati agli Atti dell'Unione, menzionati ai paragrafi 3, 4 e 5, contengono le riserve a questi Atti.

Articolo VII (Articolo 25 modificato) Firma, autenticazione, ratifica e altri modi d'approvazione degli Atti dell'Unione 1. Gli Atti dell'Unione elaborati dal Congresso sono firmati dai Plenipotenziari degli Stati membri.

2. I Regolamenti d'esecuzione sono autenticati dal Presidente e dal Segretario generale del Consiglio dell'esercizio postale.

3. La Costituzione è ratificata appena possibile dagli Stati firmatari.

4. L'approvazione degli Atti dell'Unione, ad eccezione della Costituzione, è regolata dalle norme costituzionali di ogni Stato firmatario.

5. Se uno Stato non ratifica la Costituzione o non approva gli altri Atti firmati dai suoi Plenipotenziari, la Costituzione e gli altri Atti sono nondimeno validi per gli Stati che li hanno ratificati o approvati.

Articolo Vili Adesione al Protocollo addizionale e agli altri Atti dell'Unione 1. Gli Stati membri che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi in ogni momento.

2. Gli Stati membri che hanno accettato gli Atti riveduti dal Congresso ma che non li hanno firmati sono tenuti ad aderirvi nel più breve termine possibile.

3. Gli strumenti d'adesione, relativi ai casi previsti ai paragrafi 1 e 2, devono essere indirizzati al Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Quest'ultimo notifica tale deposito ai Governi degli Stati membri.

Articolo IX Entrata in vigore e durata del Protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione postale universale II presente Protocollo addizionale entra in vigore il 1° gennaio 1996 ed è valevole per un periodo di tempo indeterminato.

528

Costituzione dell'Unione postale universale

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri hanno redatto il presente Protocollo addizionale che avrà efficacia e valore come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo stesso della Costituzione e ne hanno firmato un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Il Governo del Paese sede del Congresso ne consegnerà una copia a ciascuna delle Parti.

Fatto a Seoul il 14 settembre 1994.

Seguono le firme

7436

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Regolamento generale

Traduzione»

dell'Unione postale universale

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 2 della Costituzione dell'Unione postale universale, conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno fissato, di comune accordo e fatto salvo l'articolo 25 paragrafo 4 di detta Costituzione, nel presente Regolamento generale le disposizioni qui appresso che assicurano l'applicazione della Costituzione e il funzionamento dell'Unione.

Capitolo I Funzionamento degli organi dell'Unione Articolo 101 Organizzazione e riunione dei Congressi e Congressi straordinari 1. I rappresentanti degli Stati membri si riuniscono in Congresso al più tardi cinque anni dopo la data dell'entrata in vigore degli Atti del Congresso precedente.

2. Ogni Stato membro si fa rappresentare al Congresso da uno o più plenipotenziari, muniti dei poteri necessari, rilasciati dal loro Governo. Esso può, all'occorrenza, farsi rappresentare dalla delegazione di un altro Stato membro.

Tuttavia resta inteso che una delegazione può rappresentare un solo Stato membro oltre il proprio.

3. Nelle deliberazioni ciascuno Stato membro dispone di un solo voto.

4. In linea di massima ogni Congresso designa lo Stato nel quale avrà luogo il Congresso successivo. Se questa designazione si rivela inapplicabile, il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a designare lo Stato in cui il Congresso terrà le sue assise, previo accordo con quest'ultimo Stato.

5. Previa intesa con l'Ufficio internazionale, il Governo invitante fissa la data definitiva e il luogo esatto del Congresso. Di norma un anno prima di questa data il Governo invitante trasmette un invito al Governo di ogni Stato membro.

Tale invito può essere spedito sia direttamente, sia per il tramite di un altro Governo, sia per mezzo del Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Il Governo invitante è anche incaricato di notificare a tutti i Governi degli Stati membri le decisioni prese dal Congresso.

6. Quando un Congresso deve essere riunito senza che ci sia un Governo invitante, l'Ufficio internazionale, con il consenso del Consiglio d'amministrazione e previa intesa con il Governo della Confederazione Svizzera, prende le disposi11

Dal testo originale francese.

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zioni necessarie per convocare e organizzare il Congresso nello Stato sede dell'Unione. In questo caso, l'Ufficio internazionale funge da Governo invitante.

7. Il luogo di riunione di un Congresso straordinario è fissato, previa intesa con l'Ufficio internazionale, dagli Stati membri che hanno preso l'iniziativa di far convocare tale Congresso.

8. I paragrafi da 2 a 6 sono applicabili per analogia ai Congressi straordinari.

Articolo 102 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio d ' amministrazione 1. Il Consiglio d'amministrazione si compone di quarantuno membri che esercitano le loro funzioni durante il periodo che intercorre tra due Congressi successivi.

2. La presidenza spetta di diritto allo Stato che ospita il Congresso. Se questo Stato vi rinuncia, esso diventa membro di diritto e, di conseguenza, il gruppo geografico al quale appartiene dispone di un seggio supplementare cui le restrizioni del paragrafo 3 non sono applicabili. In questo caso il Consiglio d'amministrazione elegge alla presidenza uno dei membri appartenenti al gruppo geografico del quale fa parte lo Stato che ospita il Congresso.

3. Gli altri quaranta membri del Consiglio d'amministrazione sono eletti dal Congresso sulla base di un'equa ripartizione geografica. La metà almeno dei membri è rinnovata in occasione di ogni Congresso; nessuno Stato membro può essere prescelto da tre Congressi consecutivi.

4. Ogni membro del Consiglio d'amministrazione designa il proprio rappresentante che dev'essere una persona competente nel campo postale.

5. Le funzioni di membro del Consiglio d'amministrazione sono gratuite. Le spese di funzionamento del Consiglio sono a carico dell'Unione.

6. Il Consiglio d'amministrazione ha il compito di: 6.1 soprintendere a tutte le attività dell'Unione durante gli intervalli tra i Congressi, tenendo conto delle decisioni del Congresso, studiando le questioni concernenti le politiche dei governi in materia postale e tenendo conto delle politiche regolamentari internazionali come quelle relative al commercio dei servizi e alla concorrenza; 6.2 esaminare e approvare, nel quadro delle sue competenze, ogni azione ritenuta necessaria per salvaguardare e rafforzare la qualità del servizio postale internazionale e per modernizzarlo; 6.3 favorire, coordinare e controllare tutte le forme d'assistenza tecnica postale nel quadro della cooperazione tecnica internazionale; 6.4 esaminare e approvare il bilancio di previsione e i conti annuali dell'Unione; 6.5 autorizzare, se le circostanze lo esigono, il sorpasso del limite massimo fissato per le spese, giusta l'articolo 125 paragrafi 2bis, 3, 4, 5; 6.6 fissare il Regolamento finanziario dell'UPU; 531

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6.7 fissare le regole applicabili al Fondo di riserva; 6.8 fissare le regole applicabili al Fondo speciale; 6.9 fissare le regole applicabili al Fondo delle attività speciali; 6.10 fissare le regole applicabili al Fondo volontario; 6.11 assicurare il controllo dell'attività dell'Ufficio internazionale; 6.12 autorizzare, se è chiesta, la scelta di una classe di contribuzione inferiore, conformemente alle condizioni previste nell'articolo 126 paragrafo 6; 6.13 fissare lo Statuto del personale e le condizioni di servizio dei funzionari eletti; 6.14 creare o sopprimere posti lavoro all'Ufficio internazionale, tenendo conto delle restrizioni derivanti dal limite massimo fissato per le spese; 6.15 nominare o promuovere i funzionari al grado di Sottodirettore generale (D2); 6.16 fissare il Regolamento del Fondo sociale; 6.17 approvare il rapporto annuo sulle attività dell'Unione, redatto dall'Ufficio internazionale, e presentare, se del caso, commenti al riguardo; 6.18 decidere quali contatti devono essere presi con le Amministrazioni per poter svolgere le proprie funzioni; 6.19 decidere, dopo aver consultato il Consiglio dell'esercizio postale, quali contatti devono essere presi con le organizzazioni che non hanno diritto di delegare osservatori; esaminare e approvare i rapporti dell'Ufficio internazionale sulle relazioni dell'UPU con gli altri organismi internazionali; prendere le decisioni che giudica opportune sulla condotta di queste relazioni e sul seguito che bisogna dar loro; designare, in tempo utile, le organizzazioni internazionali intergovernative e non governative che devono essere invitate a farsi rappresentare a un Congresso e incaricare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di spedire gli inviti necessari; 6.20 fissare, nei casi in cui li ritiene utili, i principi di cui il Consiglio dell'esercizio postale deve tener conto quando studierà questioni che provocano ripercussioni finanziarie importanti (tasse, spese terminali, spese di transito, aliquote di base del trasporto aereo del corriere e impostazione all'estero di invii della posta-lettere), seguire da vicino lo studio di queste questioni come pure esaminare e approvare, allo scopo di assicurare la conformità con i principi precitati, le proposte del Consiglio dell'esercizio postale relative agli stessi argomenti; 6.21
studiare, a richiesta del Congresso, del Consiglio dell'esercizio postale o delle Amministrazioni postali, i problemi di carattere amministrativo, legislativo e giuridico riguardanti l'Unione o il servizio postale internazionale; spetta al Consiglio d'amministrazione decidere, nei campi summenzionati, se è opportuno o no intraprendere gli studi chiesti dalle Amministrazioni postali negli intervalli tra i Congressi; 6.22 approvare le raccomandazioni del Consiglio dell'esercizio postale, presentate, nell'intervallo tra due Congressi e secondo la procedura prescritta nella Convenzione postale universale, concernenti la modificazione delle tasse d'affrancatura degli invii della posta-lettere; 532

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6.23 formulare proposte che saranno sottoposte all'approvazione sia del Congresso sia delle Amministrazioni postali conformemente all'articolo 122; 6.24 approvare, nel quadro delle sue competenze, le raccomandazioni del Consiglio dell'esercizio postale concernenti, se è necessaria, l'adozione di una regolamentazione o di una nuova pratica in attesa che il Congresso decida sull'argomento; 6.25 esaminare il rapporto annuo compilato dal Consiglio dell'esercizio postale e, se del caso, le proposte formulate da quest'ultimo; 6.26 sottoporre temi di studio all'esame del Consiglio dell'esercizio postale, conformemente all'articolo 104 paragrafo 9.17; 6.27 designare lo Stato sede del Congresso successivo nel caso previsto dall'articolo 101 paràgrafo 4; 6.28 determinare, in tempo utile e dopo aver consultato il Consiglio dell'esercizio postale, il numero di Commissioni necessarie per condurre in porto i lavori del Congresso e fissare le loro attribuzioni; 6.29 designare, dopo aver consultato il Consiglio dell'esercizio postale e fatta salva l'approvazione del Congresso, gli Stati membri in grado: - di assumere la vicepresidenza del Congresso come pure la presidenza e la vicepresidenza delle Commissioni, tenendo conto nei limiti del possibile di una ripartizione geografica equa degli Stati membri; - di far parte delle Commissioni ristrette del Congresso; 6.30 decidere se sostituire o meno i processi verbali delle sedute di una Commissione del Congresso con rapporti; 6.31 esaminare e approvare il progetto del piano strategico da presentare al Congresso, elaborato dal Consiglio dell'esercizio postale con l'ausilio dell'Ufficio internazionale; esaminare e approvare le revisioni annuali del piano fissato dal Congresso in base alle raccomandazioni del Consiglio dell'esercizio postale e occuparsi, d'intesa con il Consiglio dell'esercizio postale, dell'elaborazione e dell'attualizzazione annuale del piano.

7. Per nominare i funzionari al grado D 2, il Consiglio d'amministrazione esamina i titoli di competenza professionale dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni postali degli Stati membri di cui essi possiedono la nazionalità e bada che i posti di Sottodirettore generale siano occupati, nei limiti del possibile, da candidati provenienti da regioni differenti e da zone diverse da quelle di cui sono originari
il Direttore generale e il Vicedirettore generale, sempre tenendo conto della considerazione dominante dell'efficacia dell'Ufficio internazionale e rispettando in ogni caso il sistema interno di promozioni dell'Ufficio.

8. Nella sua prima riunione, che è convocata dal Presidente del Congresso, il Consiglio d'amministrazione elegge, tra i suoi membri, quattro Vicepresidenti e stabilisce il suo Regolamento interno.

9. Su convocazione del Presidente, il Consiglio d'amministrazione si riunisce, di regola una volta all'anno, presso la sede dell'Unione.

10. Il Presidente, i Vicepresidenti, i Presidenti delle Commissioni e il Presidente del Gruppo di pianificazione strategica del Consiglio d'amministrazione 533

Regolamento generale dell'Unione postale universale

compongono il Comitato di gestione. Questo Comitato prepara e dirige i lavori di ogni sessione del Consiglio d'amministrazione e assume tutti i compiti che quest'ultimo decide di affidargli o la cui necessità si manifesta durante il procedimento di pianificazione strategica.

11. Il rappresentante di ciascuno dei membri del Consiglio d'amministrazione, che partecipa alle sessioni di questo organo, ha diritto, salvo che si tratti delle riunioni che hanno luogo durante il Congresso, alla rifusione del prezzo d'un biglietto d'aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di l a classe, oppure del costo del viaggio con qualsiasi altro mezzo, a condizione che questo importo non superi il prezzo del biglietto d'aereo di andata e ritorno in classe economica. Lo stesso diritto è concesso al rappresentante di ogni membro delle sue Commissioni, dei suoi Gruppi di lavoro o degli altri suoi organi, quando quest'ultimi si riuniscono fuori del Congresso e delle sessioni del Consiglio.

12. Il Presidente del Consiglio dell'esercizio postale rappresenta quest'ultimo alle sedute del Consiglio d'amministrazione, al cui ordine del giorno figurano questioni relative all'organo che dirige.

13. Al fine di assicurare un collegamento efficace tra i lavori dei due organi, il Consiglio dell'esercizio postale può designare rappresentanti e incaricarli di assistere alle riunioni del Consiglio d'amministrazione in qualità di osservatori.

14. L'Amministrazione postale dello Stato dove si riunisce il Consiglio d'amministrazione è invitata a partecipare alle riunioni in qualità di osservatore, se tale Stato non è membro del Consiglio d'amministrazione.

15. Il Consiglio d'amministrazione può invitare alle sue riunioni, senza diritto di voto, qualsiasi organismo internazionale, qualsiasi rappresentante di associazioni o di aziende oppure qualsiasi persona qualificata, che desidera associare ai propri lavori. Esso può ugualmente invitare, alle stesse condizioni, una o più Amministrazioni postali degli Stati membri interessate a questioni previste nell'ordine del giorno.

16. I membri del Consiglio d'amministrazione partecipano effettivamente alle attività di tale Consiglio. Gli Stati membri che non fanno parte del Consiglio d'amministrazione possono collaborare, se ne fanno richiesta, agli studi in
corso, rispettando le condizioni che il Consiglio può fissare per assicurare il rendimento e l'efficacia del suo lavoro. Possono anche essere sollecitati ad assumere la presidenza dei Gruppi di lavoro, allorché le loro conoscenze o le loro esperienze lo giustificano. La partecipazione degli Stati membri che non appartengono al Consiglio d'amministrazione non deve procurare all'Unione spese supplementari.

Articolo 103 Documentazione sulle attività del Consiglio d'amministrazione 1. Dopo ogni sessione, il Consiglio d'amministrazione informa gli Stati membri dell'Unione e le Unioni ristrette delle sue attività, indirizzando loro in particolare un resoconto analitico e le sue risoluzioni e decisioni.

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2. Il Consiglio d'amministrazione presenta al Congresso una relazione su tutta la propria attività e la trasmette alle Amministrazioni postali almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso.

Articolo 104 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio dell'esercizio postale 1. Il Consiglio dell'esercizio postale si compone di quaranta membri che esercitano le loro funzioni durante il periodo che separa due Congressi successivi.

2. I membri del Consiglio dell'esercizio postale sono eletti dal Congresso, in funzione di una ripartizione geografica specificata. Ventiquattro seggi sono riservati ai Paesi in via di sviluppo e sedici seggi a Paesi sviluppati. Almeno la metà dei membri è rinnovata in occasione di ogni Congresso.

3. Il rappresentante di ciascuno dei membri del Consiglio dell'esercizio postale è designato dall'Amministrazione postale del proprio Stato e deve essere un funzionario qualificato dell'Amministrazione postale.

4. Le spese di funzionamento del Consiglio dell'esercizio postale sono a carico dell'Unione. I suoi membri non ricevono alcuna rimunerazione. Le spese di viaggio e di soggiorno dei rappresentanti delle Amministrazioni che partecipano alle sedute del Consiglio dell'esercizio postale sono a carico delle singole Amministrazioni. Tuttavia il rappresentante di ciascuno degli Stati considerati sfavoriti, secondo le liste compilate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha diritto, salvo per le riunioni che hanno luogo durante il Congresso, alla rifusione del prezzo d'un biglietto d'aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, oppure del costo del viaggio con qualsiasi altro mezzo, a condizione che questo importo non superi il prezzo del biglietto d'aereo di andata e di ritorno in classe economica.

5. In occasione della sua prima riunione, che è convocata e aperta dal Presidente del Congresso, il Consiglio dell'esercizio postale sceglie, tra i suoi membri, un Presidente, un Vicepresidente, i Presidenti delle Commissioni e il Presidente del Gruppo di pianificazione strategica.

6. Il Consiglio dell'esercizio postale stabilisce il suo Regolamento interno.

7. Il Consiglio dell'esercizio postale si riunisce, di norma, ogni anno alla sede dell'Unione. La data e il luogo della riunione sono fissati dal suo Presidente, previo accordo con il Presidente del Consiglio d'amministrazione e con il Direttore generale dell'Ufficio internazionale.

8. Il Presidente, il Vicepresidente, i Presidenti delle Commissioni e il Presidente
del Gruppo di pianificazione strategica del Consiglio dell'esercizio postale formano il Comitato di gestione. Questo Comitato prepara e dirige i lavori di ogni sessione del Consiglio dell'esercizio postale e assume i compiti che quest'ultimo decide di affidargli o la cui necessità si manifesta durante il procedimento di pianificazione strategica.

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Regolamento generale dell'Unione postale universale

9. Le attribuzioni del Consiglio dell'esercizio postale sono le seguenti: 9.1 dirigere lo studio dei problemi più importanti relativi all'esercizio, al commercio, alla tecnica, all'economia e alla cooperazione tecnica, che presentano un certo interesse per le Amministrazioni postali di tutti gli Stati membri dell'Unione, in particolare delle questioni che hanno ripercussioni finanziarie importanti (tasse, spese terminali, spese di transito, aliquote di base del trasporto aereo del corriere, quote parti dei pacchi postali e impostazione all'estero di invii della posta-lettere), elaborare pareri e informazioni al riguardo e suggerire le relative misure da prendere; 9.2 procedere alla revisione dei Regolamenti d'esecuzione dell'Unione nei sei mesi che seguono la chiusura del Congresso, a meno che quest'ultimo non decida diversamente. In caso di estrema urgenza, il Consiglio dell'esercizio postale può anche modificare detti Regolamenti in occasione di altre sessioni. In ambedue i casi, il Consiglio dell'esercizio postale rimane subordinato alle direttive del Consiglio d'amministrazione per ciò che concerne le politiche e i principi fondamentali; 9.3 coordinare le misure pratiche per sviluppare e migliorare i servizi postali internazionali; 9.4 intraprendere, fatta salva l'approvazione del Consiglio d'amministrazione nel quadro delle competenze di quest'ultimo, tutte le azioni ritenute necessarie per salvaguardare e migliorare la qualità del servizio postale internazionale e per modernizzarlo; 9.5 rivedere e modificare, nell'intervallo fra due Congressi e secondo la procedura prescritta nella Convenzione postale universale, fatta salva l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, le tasse d'affrancazione degli invii della posta-lettere; 9.6 formulare proposte che saranno sottoposte all'approvazione sia del Congresso sia delle Amministrazioni postali conformemente all'articolo 122; l'approvazione del Consiglio d'amministrazione è richiesta quando queste proposte riguardano questioni che rientrano nel campo di competenza di quest'ultimo; 9.7 esaminare, a richiesta dell'Amministrazione postale di uno Stato membro, qualsiasi proposta che tale Amministrazione trasmette all'Ufficio internazionale giusta l'articolo 121, prepararne i commenti e incaricare l'Ufficio di allegarli a detta proposta prima di
sottoporla all'approvazione delle Amministrazioni postali dei Paesi membri; 9.8 raccomandare, se occorre ed eventualmente dopo approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione e consultazione di tutte le Amministrazioni postali, l'adozione di una regolamentazione o di una nuova pratica, in attesa che il Congresso decida in materia; 9.9 elaborare e presentare alle Amministrazioni postali, in forma di raccomandazioni, norme nel campo della tecnica, dell'esercizio e di altri settori di sua competenza, nei quali è indispensabile una pratica uniforme; in caso di necessità modificare le norme già emanate; 536

Regolamento generale dell'Unione postale universale

9.10 elaborare, con l'ausilio dell'Ufficio internazionale e dopo aver consultato e ottenuto l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, il progetto del piano strategico da sottoporre al Congresso; rivedere ogni anno il piano approvato dal Congresso, pure con l'ausilio dell'Ufficio internazionale e l'approvazione del Consiglio d'amministrazione; 9.11 approvare il rapporto annuale steso dall'Ufficio internazionale sulle attività dell'Unione, nelle parti che si riferiscono alle responsabilità e alle funzioni del Consiglio dell'esercizio postale; 9.12 decidere in merito ai contatti da prendere con le Amministrazioni postali per assolvere le sue funzioni; 9.13 procedere allo studio di problemi d'insegnamento e di formazione professionale che interessano i nuovi Stati e quelli in sviluppo; 9.14 prendere le misure necessarie al fine di studiare e di diffondere le esperienze e i progressi fatti da taluni Stati nel campo della tecnica, dell'esercizio, dell'economia e della formazione professionale, relativi ai servizi postali; 9.15 studiare la situazione attuale e i bisogni dei servizi postali nei nuovi Stati e in quelli in via di sviluppo e elaborare raccomandazioni adeguate sul modo e sui mezzi atti a migliorare i servizi postali in tali Stati; 9.16 prendere, previo accordo con il Consiglio d'amministrazione, adeguate misure nel campo della cooperazione tecnica con tutti gli Stati membri dell'Unione, in particolare con i nuovi Stati e quelli in via di sviluppo; 9.17 esaminare tutte le altre questioni sottopostegli da un membro del Consiglio dell'esercizio postale, dal Consiglio d'amministrazione o dall'Amministrazione di qualsiasi Stato membro.

10. I membri del Consiglio dell'esercizio postale partecipano effettivamente alle attività di tale Consiglio. Le Amministrazioni postali degli Stati membri che non appartengono al Consiglio dell'esercizio postale possono, su richiesta, collaborare agli studi intrapresi, rispettando le condizioni che il Consiglio può fissare per garantire il rendimento e l'efficacia del suo lavoro. Esse possono pure essere sollecitate ad assumere la presidenza dei Gruppi di lavoro, allorché le loro conoscenze o la loro esperienza lo giustificano.

11. Nel corso della sessione che precede il Congresso, il Consiglio dell'esercizio postale stabilisce il progetto del programma di
lavoro di base del Consiglio successivo, da sottoporre al Congresso, tenendo conto del progetto del piano strategico e delle domande degli Stati membri dell'Unione, del Consiglio d'amministrazione e dell'Ufficio internazionale. Questo programma di base, che comprende un numero limitato di studi su temi d'attualità e d'interesse comune, può essere riveduto ogni anno in funzione delle realtà e delle nuove priorità.

12. Al fine di stabilire un collegamento efficace tra i lavori dei due organi, il Consiglio d'amministrazione può designare rappresentanti e incaricarli di assistere alle riunioni del Consiglio dell'esercizio postale in qualità di osservatori.

13. Il Consiglio dell'esercizio postale può invitare alle sue riunioni senza che abbiano diritto di voto: 537

Regolamento generale dell'Unione postale universale

13.1 ogni organismo internazionale oppure ogni persona qualificata, che esso desidera associare ai propri lavori; 13.2 le Amministrazioni postali di Stati membri che non appartengono al Consiglio dell'esercizio postale; 13.3 qualsiasi associazione o azienda che esso desidera consultare su questioni concernenti le proprie attività.

Artìcolo 105 Documentazione sulle attività del Consiglio dell'esercizio postale 1. Dopo ogni sessione, il Consiglio dell'esercizio postale informa le Amministrazioni postali degli Stati membri e le Unioni ristrette sulle sue attività, indirizzando loro in particolare un resoconto analitico, le sue risoluzioni e le sue decisioni.

2. Il Consiglio dell'esercizio postale compila, all'intenzione del Consiglio d'amministrazione, un rapporto annuale sulle proprie attività.

3. Il Consiglio dell'esercizio postale compila, all'intenzione del Congresso, un rapporto sull'insieme della propria attività e lo trasmette alle Amministrazioni postali degli Stati membri almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso.

Articolo 106 Regolamento interno dei Congressi 1. Il Congresso applica all'organizzazione dei propri lavori e alla condotta delle proprie deliberazioni il Regolamento interno dei Congressi, allegato al presente Regolamento generale.

2. Ogni Congresso può modificare questo Regolamento alle condizioni fissate nel Regolamento interno stesso.

Artìcolo 107 Lingue di lavoro dell'Ufficio internazionale Le lingue di lavoro dell'Ufficio internazionale sono il francese e l'inglese.

Articolo 108 Lingue utilizzate per la documentazione, le deliberazioni e la corrispondenza di servizio 1. Per la documentazione dell'Unione sono utilizzate le lingue francese, inglese, araba e spagnola. Possono essere utilizzate anche le lingue tedesca, cinese, portoghese e russa a condizione che la produzione di testi in queste lingue si limiti alla documentazione di base più importante. Altre lingue sono parimenti utilizzate ma solo a condizione che gli Stati membri che fanno domanda d'impiegarle sopportino tutte le spese che ne derivano.

2. Lo Stato o gli Stati membri che hanno chiesto una lingua diversa da quella ufficiale costituiscono un gruppo linguistico. Gli Stati membri che utilizzano la lingua ufficiale costituiscono il gruppo linguistico francese.

3. La documentazione è pubblicata dall'Ufficio internazionale nella lingua ufficiale e nelle lingue degli altri gruppi linguistici costituiti, sia direttamente sia 538

Regolamento generale dell'Unione postale universale

per il tramite degli uffici regionali di tali gruppi, conformemente alle modalità convenute con l'Ufficio internazionale. La pubblicazione nelle differenti lingue è fatta secondo lo stesso modello.

4. La documentazione pubblicata direttamente dall'Ufficio internazionale è distribuita nei limiti del possibile contemporaneamente nelle diverse lingue richieste.

5. Le corrispondenze tra le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale e tra quest'ultimo e terzi possono essere scambiate in qualsiasi lingua per la quale l'Ufficio internazionale dispone di un servizio di traduzione.

6. Le spese di traduzione in una lingua qualsiasi, comprese quelle risultanti dall'applicazione del paragrafo 5, sono a carico del gruppo linguistico che ha domandato tale lingua. Sono a carico del gruppo linguistico francese le spese di traduzione, nella lingua ufficiale, dei documenti e delle corrispondenze ricevute in lingua inglese, araba o spagnola. Tutte le altre spese inerenti alla fornitura dei documenti sono sostenute dall'Unione. Il limite massimo delle spese assunte dall'Unione per la produzione di documenti in tedesco, cinese, portoghese e russo è fissato da una risoluzione del Congresso.

7. Le spese a carico di un gruppo linguistico sono ripartite fra i membri di tale gruppo in proporzione al proprio contributo alle spese dell'Unione. Tali spese possono essere ripartite tra i membri del gruppo linguistico secondo un'altra chiave di ripartizione, a condizione che gli interessati si accordino al riguardo e notifichino la loro decisione all'Ufficio internazionale, per il tramite del portavoce del gruppo.

8. L'Ufficio internazionale da seguito a ogni cambiamento della lingua scelta chiesto da uno Stato membro, dopo un termine che non deve essere superiore a due anni.

9. Per le deliberazioni delle riunioni degli organi dell'Unione sono ammesse le lingue francese, inglese, spagnola e russa, mediante un sistema d'interpretazione con o senza impianto elettronico la cui scelta è lasciata al giudizio degli organizzatori della riunione, previa consultazione del Direttore generale dell'Ufficio internazionale e degli Stati membri interessati.

10. È ugualmente autorizzato l'uso di altre lingue per le deliberazioni e le riunioni indicate nel paragrafo 9.

11. Le delegazioni che si servono di altre lingue assicurano
l'interpretazione simultanea in una delle lingue menzionate al paragrafo 9, sia con il sistema indicato nello stesso paragrafo, quando possono esservi apportate le necessarie modifiche di ordine tecnico, sia con interpreti particolari.

12. Le spese dei servizi d'interpretazione sono ripartite tra gli Stati membri che utilizzano la stessa lingua in proporzione ai loro contributi alle spese dell'Unione. Tuttavia, le spese d'installazione e di manutenzione dell'impianto tecnico sono a carico dell'Unione.

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Regolamento generale dell'Unione postale universale

13. Le Amministrazioni postali possono convenire quale lingua usare per la corrispondenza di servizio nelle loro relazioni reciproche. In mancanza di tale intesa, deve essere usata la lingua francese.

Capitolo II Ufficio internazionale Articolo 109 Elezione del Direttore generale e del Vicedirettore generale dell'Ufficio internazionale 1. Il Direttore generale e il Vicedirettore generale dell'Ufficio internazionale sono eletti dal Congresso per il periodo che separa due Congressi successivi; la durata minima del loro mandato è di cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Salvo decisione contraria del Congresso, come data della loro entrata in funzione è fissato il 1° gennaio dell'anno che segue il Congresso.

2. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale indirizza, almeno sette mesi prima dell'apertura del Congresso, una nota ai Governi degli Stati membri, invitandoli a presentare le eventuali candidature per i posti di Direttore generale o di Vicedirettore generale, e indica loro nello stesso tempo se il Direttore generale o il Vicedirettore generale in funzione sono interessati all'eventuale rinnovo del loro mandato iniziale. Le candidature, accompagnate da un curriculum vitae, devono giungere all'Ufficio internazionale almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso. I candidati devono essere cittadini degli Stati membri che li presentano. L'Ufficio internazionale elabora la documentazione necessaria per il Congresso. L'elezione del Direttore generale e quella del Vicedirettore generale hanno luogo a scrutinio segreto; la prima elezione concerne il posto di Direttore generale.

3. In caso di vacanza del posto di Direttore generale, il Vicedirettore generale assume le funzioni di Direttore generale sino alla fine del mandato previsto per quest'ultimo. Egli è eleggibile a questo posto ed è ammesso d'ufficio come candidato, salvo che il suo mandato iniziale di Vicedirettore generale non sia già stato rinnovato una volta dal Congresso precedente e che egli dichiari il suo interesse ad essere considerato candidato al posto di Direttore generale.

4. In caso di vacanza simultanea dei posti di Direttore generale e di Vicedirettore generale, il Consiglio d'amministrazione elegge, in base alle candidature ricevute in seguito a un bando di concorso, un Vicedirettore generale per il periodo che va fino al Congresso successivo. Il paragrafo 2 è applicabile per analogia per la presentazione delle candidature.

5. In caso di vacanza del posto di Vicedirettore generale, il Consiglio
d'amministrazione incarica, su proposta del Direttore generale, uno dei Sottodirettori generali dell'Ufficio internazionale di assumere le funzioni di Vicedirettore generale fino al successivo Congresso.

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Regolamento generale dell'Unione postale universale Articolo 110 Funzioni del Direttore generale 1. Il Direttore generale organizza, amministra e dirige l'Ufficio internazionale, del quale è il rappresentante legale. A lui compete di classificare i posti dei gradi da G l a D l e di nominare e promuovere i funzionari in questi gradi. Per le nomine nei gradi da P l a D l, egli deve prendere in considerazione le qualificazioni professionali dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni postali degli Stati membri di cui essi hanno la nazionalità o nei quali esercitano la loro attività professionale, tenendo conto della necessità di scegliere i funzionari secondo un'equa ripartizione geografica continentale e linguistica e valutando tutte le altre considerazioni relative a questi problemi, pur rispettando il sistema interno di promozione dell'Ufficio. Tuttavia, se si tratta di posti che esigono qualificazioni speciali, il Direttore generale può ricorrere a candidati esterni. Egli tiene ugualmente conto, in occasione della nomina di un nuovo funzionario, del fatto che per principio le persone che occupano i posti dei gradi D 2, D 1 e P 5 devono essere cittadini dei diversi Stati membri dell'Unione.

In occasione della promozione di un funzionario dell'Ufficio internazionale ai gradi D 1 e P 5, egli non è tenuto ad applicare lo stesso principio. Inoltre, le esigenze di un'equa ripartizione geografica e linguistica sono posposte, nella procedura di reclutamento, ai meriti. Egli informa una volta all'anno il Consiglio d'amministrazione, nel Rapporto sulle attività dell'Unione, in merito alle nomine e alle promozioni ai gradi da P 4 a D 1.

2. Le attribuzioni del Direttore generale sono le seguenti: 2.1 assicurare le funzioni di depositario degli Atti dell'Unione e d'intermediario nella procedura di adesione e di ammissione all'Unione come pure in quella di uscita da quest'ultima; 2.2 notificare a tutte le Amministrazioni i Regolamenti d'esecuzione allestiti o riveduti dal Consiglio dell'esercizio postale; 2.3 preparare il progetto del bilancio di previsione annuale dell'Unione al livello più basso possibile compatibile con i bisogni dell'Unione e sottoporlo al momento opportuno all'esame del Consiglio d'amministrazione; comunicare il bilancio di previsione agli Stati membri dell'Unione dopo l'approvazione
da parte del Consiglio d'amministrazione e applicarlo; 2.4 svolgere le attività specifiche chieste dagli organi dell'Unione e quelle attribuitegli dagli Atti; 2.5 prendere le iniziative miranti a realizzare gli obiettivi fissati dagli organi dell'Unione, nel quadro della politica stabilita e dei fondi disponibili; 2.6 sottoporre suggerimenti e proposte al Consiglio d'amministrazione o al Consiglio dell'esercizio postale; 2.7 preparare, all'intenzione del Consiglio dell'esercizio postale e in base alle direttive date da quest'ultimo, il progetto del piano strategico da sottoporre al Congresso e il progetto di revisione annuale; 2.8 assicurare la rappresentanza dell'Unione; 2.9 fare da intermediario nelle relazioni tra: - l'UPU e le Unioni ristrette, - l'UPU e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, 541

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- l'UPU e gli organismi internazionali le cui attività presentano un interesse per l'Unione, - l'UPU e gli organismi internazionali, le associazioni o le ditte, che gli organi dell'Unione auspicano consultare o associare ai propri lavori; 2.10 assumere la funzione di Segretario generale degli organi dell'Unione e vigilare segnatamente a tale titolo, tenuto conto delle disposizioni speciali del presente Regolamento o, segnatamente: - sulla preparazione e l'organizzazione dei lavori degli organi dell'Unione, - sull'elaborazione, la produzione e la distribuzione dei documenti, rapporti e verbali, - sul funzionamento della segreteria durante le riunioni degli organi dell'Unione; 2.11 assistere alle sedute degli' organi dell'Unione e prendere parte alle deliberazioni senza diritto di voto, con la possibilità di farsi rappresentare.

Artìcolo 111 Funzioni del Vicedirettore generale 1. Il Vicedirettore generale assiste il Direttore generale ed è responsabile verso quest'ultimo.

2. In caso d'assenza o d'impedimento del Direttore generale, il Vicedirettore generale esercita i poteri di quest'ultimo. Lo stesso principio vale anche nel caso di vacanza del posto di Direttore generale, contemplato all'articolo 109 paragrafo 3.

Articolo 112 Segreteria e organi dell'Unione La segreteria degli organi dell'Unione è assicurata dall'Ufficio internazionale sotto la responsabilità del Direttore generale. Essa invia tutti i documenti pubblicati in occasione di ogni sessione alle Amministrazioni postali dei membri dell'organo, alle Amministrazioni postali degli Stati che, senza essere membri dell'organo, collaborano agli studi intrapresi, alle Unioni ristrette e alle altre Amministrazioni postali degli Stati membri che ne fanno domanda.

Artìcolo 113 Elenco degli Stati membri L'Ufficio internazionale allestisce e aggiorna l'elenco degli Stati membri dell'Unione; vi indica la loro classe di contribuzione, il loro gruppo geografico e la loro situazione in rapporto agli Atti dell'Unione.

Articolo 114 Informazioni. Pareri. Domande d'interpretazione e di modificazione degli Atti. Inchieste.

Intervento nella liquidazione dei conti 1. L'Ufficio internazionale si tiene costantemente a disposizione del Consiglio d'amministrazione, del Consiglio dell'esercizio postale e delle Amministrazioni

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Regolamento generale dell'Unione postale universale postali per fornire loro tutte le informazioni utili sulle questioni relative al servizio.

2. Esso è incaricato in particolare di riunire, coordinare, pubblicare e diffondere le informazioni di ogni specie interessanti il servizio postale internazionale; di emettere, a richiesta delle parti interessate, un parere sulle questioni controverse; di dar seguito alle domande di interpretazione e di modificazione degli Atti dell'Unione e, in generale, di provvedere agli studi e ai lavori di redazione o di documentazione che tali Atti gli attribuiscono o che gli fossero richiesti nell'interesse dell'Unione. .

3. Esso procede ugualmente, a domanda delle Amministrazioni postali, alle inchieste intese a conoscere l'opinione delle altre Amministrazioni su un determinato argomento. Il risultato di un'inchiesta non riveste il carattere di voto e ·non è formalmente vincolante.

4. Esso interviene, quale ufficio di compensazione, nella liquidazione dei conti di ogni specie relativi al servizio postale internazionale, quando le Amministrazioni postali chiedono tale intervento.

Articolo 115 Cooperazione tecnica L'Ufficio internazionale è incaricato, nell'ambito della cooperazione tecnica internazionale, di sviluppare l'assistenza tecnica postale in tutte le sue forme.

Articolo 116 Moduli forniti dall'Ufficio internazionale L'Ufficio internazionale è incaricato di far allestire le cedole-risposta internazionali e di fornirle, al prezzo di costo, alle Amministrazioni postali che ne fanno richiesta.

Articolo 117 Atti delle Unioni ristrette e Accordi speciali 1. Due esemplari degli Atti delle Unioni ristrette e degli Accordi speciali, conchiusi in applicazione dell'articolo 8 della Costituzione, devono essere trasmessi all'Ufficio internazionale dagli uffici di tali Unioni o, in mancanza di essi, da una delle parti contraenti.

2. L'Ufficio internazionale vigila affinchè gli Atti delle Unioni ristrette e gli Accordi speciali non contengano condizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste negli Atti dell'Unione, e informa le Amministrazioni postali dell'esistenza delle Unioni e degli Accordi precitati. Esso segnala al Consiglio d'amministrazione ogni irregolarità constatata in virtù del mandato conferitogli dalla presente disposizione.

Articolo 118
Rivista dell'Unione L'Ufficio internazionale redige sulla base dei documenti che sono messi a sua disposizione una rivista in lingua tedesca, inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa.

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Regolamento generale dell'Unione postale universale

Articolo 119 Rapporto annuo sull'attività dell'Unione L'Ufficio internazionale redige un rapporto annuo sulle attività dell'Unione, che viene comunicato, dopo l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, alle Amministrazioni postali, alle Unioni ristrette e all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Capitolo III Procedura di presentazione ed esame delle proposte Articolo 120 Procedura di presentazione delle proposte al Congresso 1. Fatte salve le eccezioni previste ai paragrafi 2 e 5, la procedura seguente regola i principi e il modo di presentare le proposte di ogni genere, sottoposte al Congresso dalle Amministrazioni postali degli Stati membri: a) sono ammesse le proposte che giungono all'Ufficio internazionale almeno sei mesi prima della data stabilita per l'apertura del Congresso; b) nessuna proposta di carattere redazionale è ammessa nel semestre che precede la data dell'apertura del Congresso; e) le proposte sostanziali che giungono all'Ufficio internazionale nell'intervallo compreso tra sei e quattro mesi prima della data stabilita per l'apertura del Congresso sono ammesse solo se sono appoggiate da almeno due Amministrazioni ; d) le proposte concernenti argomenti fondamentali che giungono all'Ufficio internazionale nell'intervallo compreso tra i quattro e i due mesi precedenti la data stabilita per l'apertura del Congresso sono ammesse soltanto se sono appoggiate da almeno otto Amministrazioni; le proposte che giungono dopo questo termine non sono più ammesse; e) le dichiarazioni d'appoggio devono giungere all'Ufficio internazionale entro lo stesso termine delle proposte alle quali si riferiscono.

2. Le proposte concernenti la Costituzione o il Regolamento generale devono giungere all'Ufficio internazionale almeno sei mesi prima dell'apertura del Congresso. Quelle che giungono dopo questo termine, ma prima dell'apertura del Congresso, possono essere prese in considerazione solo se il Congresso decide in tal senso alla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati al Congresso, e se le condizioni previste al paragrafo 1 sono rispettate.

3. Ogni proposta deve perseguire per principio un solo obiettivo e deve contenere solo le modificazioni giustificate da tale obiettivo.

4. Le proposte di carattere redazionale devono recare, in alto, l'indicazione «Proposta di carattere redazionale», apposta dalle Amministrazioni che le presentano; esse vengono pubblicate dall'Ufficio internazionale che le contraddistingue con un numero seguito dalla lettera R. Le proposte prive dell'indicazione appena citata, ma che, secondo l'avviso dell'Ufficio internazionale, riguardano soltanto la redazione, sono pubblicate accompagnate da un'opportuna annotazione. L'Ufficio internazionale compila un elenco di tali proposte ad uso del Congresso.

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Regolamento generale dell'Unione postale universale

5. La procedura prescritta dai paragrafi 1 e 4 non è applicabile né alle proposte concernenti il Regolamento interno dei Congressi né agli emendamenti riguardanti proposte già fatte.

Articolo 121 Procedura di presentazione delle proposte tra due Congressi 1. Affinchè sia presa in considerazione, ogni proposta concernente la Convenzione o gli Accordi presentata da un'Amministrazione postale tra due Congressi deve essere appoggiata da almeno due altre Amministrazioni. Tali proposte non hanno seguito se l'Ufficio internazionale non riceve, in pari tempo, anche le dichiarazioni d'appoggio necessarie.

2. Tali proposte sono trasmesse alle altre Amministrazioni postali per il tramite dell'Ufficio internazionale.

3. Le proposte concernenti i Regolamenti d'esecuzione non necessitano dell'appoggio, ma sono prese in considerazione dal Consiglio dell'esercizio postale solo se quest'ultimo approva la loro urgente necessità.

Articolo 122 Esame delle proposte tra due Congressi 1. Ogni proposta concernente la Convenzione, gli Accordi e i loro Protocolli finali è soggetta alla procedura descritta qui di seguito. Alle Amministrazioni postali degli Stati membri è lasciato un termine di due mesi per esaminare la proposta notificata mediante circolare dall'Ufficio internazionale e per far eventualmente pervenire le loro osservazioni a detto Ufficio. Non sono ammessi emendamenti. Le risposte sono riunite dall'Ufficio internazionale e comunicate alle Amministrazioni postali con l'invito a pronunciarsi pro o contro la proposta. Le Amministrazioni che non fanno pervenire il loro voto entro un termine di due mesi sono considerate astenute. I termini di cui sopra decorrono dalla data delle circolari dell'Ufficio internazionale.

2. Le proposte di modificazione dei Regolamenti d'esecuzione sono trattate dal Consiglio dell'esercizio postale.

3. Se la proposta concerne un Accordo o il suo Protocollo finale, solo le Amministrazioni postali degli Stati membri che aderiscono al rispettivo Accordo possono prendere parte alle operazioni indicate nel paragrafo 1.

Articolo 123 Notificazione delle decisioni adottate tra due Congressi 1. Le modificazioni apportate alla Convenzione, agli Accordi e ai Protocolli finali di tali Atti sono convalidate da una notificazione del Direttore generale dell'Ufficio internazionale, ai Governi
degli Stati membri.

2. Le modificazioni apportate dal Consiglio dell'esercizio postale ai Regolamenti d'esecuzione e ai loro Protocolli finali sono notificate alle Amministrazioni postali dall'Ufficio internazionale. Lo stesso dicasi delle interpretazioni di cui all'articolo 59 paragrafo 3.3.2 della Convenzione e alle disposizioni corrispondenti degli Accordi.

21 Foglio federala 78° anno. Voi. II

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Regolamento generale dell'Unione postale universale

Articolo 124 Messa in vigore dei Regolamenti d'esecuzione e delle altre decisioni adottati tra due Congressi 1. I Regolamenti d'esecuzione entrano in vigore alla stessa data e hanno la stessa durata degli Atti emanati dal Congresso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le decisioni di modificazione degli Atti dell'Unione che sono adottate tra due Congressi diventano esecutive solo dopo un termine di almeno tre mesi dalla loro notificazione.

Capitolo IV Finanze Articolo 125 Determinazione e pagamento delle spese dell'Unione 1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 6, le spese annue relative all'attività degli organi dell'Unione non devono eccedere gli importi indicati qui appresso per gli anni 1996 e seguenti: 35 278 600 franchi svizzeri per il 1996; 35 126 900 franchi svizzeri per il 1997; 35242900 franchi svizzeri per il 1998; 35451 300 franchi svizzeri per il 1999; 35 640 700 franchi svizzeri per il 2000.

Il limite di base, previsto per l'anno 2000, è applicabile anche agli anni successivi in caso d'aggiornamento del Congresso previsto per il 1999.

2. Le spese relative alla riunione del prossimo Congresso (trasferimento della segreteria, spese di trasporto, spese per le installazioni tecniche d'interpretazione simultanea, spese per la riproduzione dei documenti durante il Congresso ecc.) non devono eccedere il limite di 3 599 300 franchi svizzeri.

3. Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a oltrepassare i limiti fissati al paragrafo 1 se deve tener conto della riedizione della Nomenclatura internazionale degli uffici postali. L'importo totale del sorpasso autorizzato per questo scopo non deve eccedere 900000 franchi svizzeri.

4. Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a sorpassare i limiti fissati dai paragrafi 1 e 2 quando deve tener conto degli aumenti delle scale di stipendio, dei contributi versati a titolo di pensioni o di indennità, comprese le indennità di funzione, ammesse dalle Nazioni Unite per essere applicate al loro personale in funzione a Ginevra.

5. Il Consiglio d'amministrazione è pure autorizzato ad adeguare, ogni anno, l'importo delle spese, che non siano quelle concernenti il personale, in funzione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo.

6. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio d'amministrazione, o in caso di estrema urgenza il Direttore generale, può autorizzare un sorpasso dei limiti fissati per far fronte alle riparazioni importanti e impreviste all'edificio dell'Ufficio 546

Regolamento generale dell'Unione postale universale

internazionale, a condizione che l'ammontare del sorpasso non ecceda 125 000 franchi svizzeri all'anno.

7. Se i crediti previsti dai paragrafi 1 e 2 si rivelano insufficienti per assicurare il buon funzionamento dell'Unione, questi limiti possono essere sorpassati soltanto con l'approvazione della maggioranza degli Stati membri dell'Unione.

Ogni consultazione deve comprendere un'esposizione completa dei fatti che giustificano tale domanda.

8. Gli Stati che aderiscono all'Unione o che sono ammessi in qualità di membri dell'Unione come pure quelli che escono dall'Unione devono pagare i loro contributi per l'anno intero nel corso del quale la loro ammissione o la loro uscita diventa effettiva.

9. Gli Stati membri pagano in anticipo i contributi alle spese annue dell'Unione, in base al bilancio di previsione allestito dal Consiglio d'amministrazione.

I contributi devono essere pagati al più tardi il primo giorno dell'esercizio finanziario al quale il bilancio di previsione si riferisce. Trascorso questo termine, le somme dovute sono produttive d'interesse a favore dell'Unione, in ragione del 3 per cento all'anno per i primi sei mesi, e del 6 per cento all'anno a partire dal settimo mese.

10. In circostanze eccezionali, il Consiglio d'amministrazione può esentare uno Stato membro dall'obbligo di pagare tutti o parte degli interessi dovuti se quest'ultimo ha saldato integralmente, versando il capitale corrispondente, i suoi debiti arretrati.

11. Uno Stato membro può pure essere esonerato, nell'ambito di un piano d'ammortamento dei suoi conti arretrati approvato dal Consiglio d'amministrazione, dall'obbligo di pagare tutti o parte degli interessi accumulati o correnti. L'esonero dall'obbligo di pagare è tuttavia subordinato all'esecuzione completa e puntuale del piano d'ammortamento nel termine convenuto di cinque anni al massimo.

12. Un Fondo di riserva è costituito per sopperire alle insufficienze di tesoreria dell'Unione. Il suo ammontare è fissato dal Consiglio d'amministrazione. Il Fondo è alimentato in primo luogo con le eccedenze dei consuntivi. Esso può servire anche per equilibrare il bilancio o per ridurre l'importo dei contributi degli Stati membri.

13. Il Governo della Confederazione Svizzera fa, a breve scadenza, le anticipazioni necessarie in caso d'insufficienze passeggere di
tesoreria, sulla scorta di condizioni fissate di comune accordo. Detto Governo sorveglia, senza mettere in conto spese, la tenuta dei conti finanziari e la contabilità dell'Ufficio internazionale, nei limiti dei crediti fissati dal Congresso.

Articolo 126 Classi di contribuzione 1. Gli Stati membri contribuiscono alla copertura delle spese dell'Unione secondo la classe di contribuzione cui appartengono. Queste classi sono le seguenti: 547

Regolamento generale dell'Unione postale universale

classe di 50 unità; classe di 40 unità; classe di 35 unità; classe di 25 unità; classe di 20 unità; classe di 15 unità; classe di 10 unità; classe di 5 unità; classe di 3 unità; classe di 1 unità; classe di 0,5 unità, riservata ai Paesi meno sviluppati enumerati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e agli altri Paesi designati dal Consiglio d'amministrazione.

2. Oltre alle classi di contribuzione enumerate al paragrafo 1, ogni Stato membro può scegliere di pagare un numero d'unità di contribuzione superiore a 50 unità.

3. Gli Stati membri sono attribuiti a una delle classi di contribuzione precitate al momento della loro ammissione o della loro adesione all'Unione, secondo la procedura di cui all'articolo 21 paragrafo 4 della Costituzione.

4. Gli Stati membri possono cambiare in seguito la classe di contribuzione a condizione che tale cambiamento sia notificato all'Ufficio internazionale prima dell'apertura del Congresso. Questa notificazione, che è portata a conoscenza del Congresso, prende effetto alla data della messa in vigore delle disposizioni finanziarie stabilite dal Congresso.

5. Gli Stati membri non possono esigere di essere declassati più di una classe alla volta. Gli Stati membri che non manifestano il loro desiderio di cambiare classe di contribuzione prima dell'apertura del Congresso sono mantenuti nella classe alla quale appartenevano fino a quel momento.

6. In circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che richiedono programmi d'aiuto internazionali, il Consiglio d'amministrazione può autorizzare, a richiesta di uno Stato membro, il declassamento di una classe di contribuzione, se tale Stato adduce la prova che non può più continuare a versare i contributi in base alla classe scelta all'inizio.

7. In deroga ai paragrafi 4 e 5, il passaggio a una classe superiore non è soggetto ad alcuna restrizione.

Artìcolo 127 Pagamento delle forniture dell'Ufficio internazionale Le forniture effettuate dall'Ufficio internazionale alle Amministrazioni postali a titolo oneroso devono essere pagate nel più breve termine possibile, al più tardi entro sei mesi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della spedizione del conto steso da detto Ufficio. Trascorso questo termine, le somme dovute sono produttive d'interesse a favore dell'Unione, in ragione del 5 per cento all'anno, a contare dal giorno in cui spira tale termine.

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Regolamento generale dell'Unione postale universale

Capitolo V Arbitrati Articolo 128 Procedura d'arbitrato 1. In caso di controversie da risolvere con giudizio arbitrale, ciascuna delle Amministrazioni postali in causa sceglie un'Amministrazione postale di uno Stato membro che non è direttamente interessata nella vertenza. Quando più Amministrazioni fanno causa comune, esse contano, per l'applicazione di questa disposizione, per una sola.

2. Nel caso in cui una delle Amministrazioni in causa non dia seguito a una proposta di arbitrato nel termine di sei mesi, l'Ufficio internazionale, se richiesto, sollecita a sua volta la designazione di un arbitro da parte dell'Amministrazione contumace oppure ne designa esso stesso uno d'ufficio.

3. Le parti in causa possono accordarsi per designare un arbitro unico, che può essere l'Ufficio internazionale.

4. La decisione degli arbitri è presa alla maggioranza dei voti.

5. In caso di parità di voti, gli arbitri scelgono, per comporre la controversia, un'altra Amministrazione postale ugualmente non interessata nella vertenza. In mancanza di un accordo sulla scelta, questa Amministrazione è designata dall'Ufficio internazionale fra le Amministrazioni non proposte dagli arbitri.

6. Se si tratta di una controversia riguardante uno degli Accordi, gli arbitri non possono essere designati al di fuori delle Amministrazioni che aderiscono a tale Accordo.

Capitolo VI Disposizioni finali Articolo 129 Condizioni d'approvazione delle proposte concernenti il Regolamento generale Per diventare esecutive, le proposte relative al presente Regolamento generale sottoposte al Congresso devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri rappresentati al Congresso. I due terzi almeno degli Stati membri dell'Unione devono essere presenti al momento del voto.

Artìcolo 130 Proposte concernenti gli Accordi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite Le condizioni d'approvazione di cui all'articolo 129 sono ugualmente applicabili alle proposte tendenti a modificare gli Accordi conclusi tra l'Unione postale universale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella misura in cui tali Accordi non prevedano condizioni per la modificazione delle disposizioni che contengono.

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Regolamento generale dell'Unione postale universale

Articolo 131 Messa in esecuzione e durata del Regolamento generale II presente Regolamento generale sarà messo in esecuzione il 1° gennaio 1996 e resterà in vigore fino alla messa in esecuzione degli Atti del Congresso successivo.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri hanno firmato il presente Regolamento generale in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Il Governo dello Stato sede del Congresso ne consegnerà una copia a ciascuna Parte.

Fatto a Seoul il 14 settembre 1994.

Seguono le firme

7437

550

Convenzione postale universale

Traduzione»

1 sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 3 della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno, di comune accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 4 della Costituzione, stabilito nella presente Convenzione le norme comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni concernenti i servizi della posta-lettere.

Parte prima Norme comuni applicabili al servizio postale internazionale Capitolo unico Disposizioni generali Articolo 1 Libertà di transito 1. La libertà di transito il cui principio è enunciato all'articolo 1 della Costituzione comporta, per ogni Amministrazione postale, l'obbligo di inoltrare sempre per le vie più rapide e con i mezzi più sicuri che essa impiega per i suoi invii, i dispacci chiusi e gli invii della posta-lettere allo scoperto che le vengono rimessi da un'altra Amministrazione.

2. Gli Stati membri, che non prendono parte allo scambio delle lettere contenenti materie biologiche deperibili o sostanze radioattive, hanno la facoltà di non ammettere tali invii in transito allo scoperto attraverso il loro territorio.

Lo stesso dicasi degli invii della posta-lettere, diversi delle lettere, delle cartoline postali e dei cecogrammi, che non soddisfano le disposizioni legali che regolano le condizioni riguardanti la loro pubblicazione o la loro circolazione nello Stato attraversato.

3. La libertà di transito dei pacchi postali da trasportare per la via terrestre e marittima è limitata al territorio degli Stati che partecipano a tale servizio.

4. La libertà di transito dei pacchi aerei è garantita in tutto il territorio dell'Unione. Tuttavia, gli Stati membri che non hanno aderito all'Accordo concernente i pacchi postali non possono essere obbligati a prendere parte all'inoltro dei pacchi aerei, per la via di superficie.

5. Se uno Stato membro non osserva le disposizioni concernenti la libertà di transito, gli altri Stati Membri hanno il diritto di sopprimere il servizio postale con detto Stato.

''Dal testo originale francese.

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Convenzione postale universale

Articolo 2 Appartenenza degli invii postali Ogni invio postale appartiene al mittente fintantoché non è stato distribuito al destinatario, a meno che tale invio sia stato sequestrato in applicazione della legislazione dello Stato di destinazione.

Articolo 3 Creazione di un nuovo servizio Le Amministrazioni possono creare, di comune accordo, un nuovo servizio non previsto esplicitamente dagli Atti dell'Unione. Ogni Amministrazione interessata fissa le tasse relative al nuovo servizio, tenendo conto delle spese d'esecuzione del servizio.

Articolo 4 Unità monetaria L'unità monetaria prevista all'articolo 7 della Costituzione e utilizzata nella Convenzione, negli Accordi e nei loro Regolamenti di esecuzione è il diritto speciale di prelievo (abbreviato in seguito in DTS dall'espressione francese «Droit de tirage spécial»).

Artìcolo 5 Francobolli 1. Solo le Amministrazioni postali emettono i francobolli che attestano il pagamento dell'affrancazione secondo gli Atti dell'UPU. Le marche d'affrancazione postale, le impronte di macchine affrancatrici e le impronte ottenute con torchi da stampa o con altri procedimenti di stampa o di stampigliatura, conformi alle disposizioni del Regolamento, possono essere utilizzate solo con l'autorizzazione dell'Amministrazione postale.

2. I soggetti e i motivi dei francobolli devono essere conformi allo spirito del preambolo della Costituzione dell'UPU e alle decisioni prese dagli organi dell'Unione.

Articolo 6 Tasse 1. Le tasse relative ai vari servizi postali internazionali sono fissate nella Convenzione e negli Accordi. Le tasse devono essere fissate in funzione dei costi cagionati dalla fornitura delle relative prestazioni.

2. Le tasse applicate, comprese quelle menzionate a titolo indicativo negli Atti, devono essere almeno eguali a quelle applicate agli invii del servizio interno, che hanno le stesse caratteristiche (categoria, quantità, termine di trattamento ecc.).

3. Le Amministrazioni postali sono autorizzate a sorpassare tutte le tasse figuranti nella Convenzione e negli Accordi, comprese quelle che non sono menzionate a titolo indicativo: 3.1 se le tasse che esse applicano per i medesimi servizi nel loro traffico interno sono più elevate di quelle fissate; 552

Convenzione postale universale

3.2 se ciò è necessario per coprire le spese d'esercizio dei loro servizi o per qualsiasi altro motivo ragionevole.

4. È vietato riscuotere dai clienti tasse postali di qualsiasi genere, diverse da quelle previste nella Convenzione e negli Accordi.

5. Salvo nei casi previsti dalla Convenzione e dagli Accordi, ogni Amministrazione tiene per sé le tasse che ha riscosso.

Articolo 7 Franchigia postale 1. Principio 1.1 I casi di franchigia postale sono espressamente previsti nella Convenzione e negli Accordi.

2. Servizio postale 2.1 Gli invii della posta-lettere relativi al servizio postale, spediti dalle Amministrazioni postali o dai loro uffici, sono esenti da qualsiasi tassa postale.

2.2 Sono esenti da tutte le tasse postali, eccettuate le soprattasse aeree, gli invii della posta-lettere relativi al servizio postale: ·2.2.1 scambiati tra gli organi dell'Unione postale universale e gli organi delle Unioni ristrette; 2.2.2 scambiati tra gli organi di queste Unioni; 2.2.3 spediti da detti organi alle Amministrazioni postali o ai loro uffici.

3. Prigionieri di guerra e internati civili 3.1 Sono esenti da tutte le tasse postali, eccettuate le soprattasse aeree, gli invii della posta-lettere, i pacchi postali e gli invii dei servizi finanziari postali indirizzati ai prigionieri di guerra o da essi spediti sia direttamente sia per il tramite degli Uffici menzionati nel Regolamento. I belligeranti raccolti o internati in uno Stato neutrale sono assimilati ai prigionieri di guerra propriamente detti, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni che precedono.

3.2 Le disposizioni previste al paragrafo 3.1 si applicano anche agli invii della posta-lettere, ai pacchi postali e agli invii dei servizi finanziari postali provenienti da altri Stati, indirizzati ai civili internati di cui alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 concernente la protezione dei civili in tempo di guerra o da essi spediti sia direttamente sia per il tramite degli uffici menzionati nel Regolamento.

3.3 Gli uffici menzionati nel Regolamento godono della franchigia postale anche per gli invii della posta-lettere, i pacchi postali e gli invii dei servizi finanziari postali riguardanti le persone menzionate nei paragrafi 3.1 e 3.2, che essi spediscono o ricevono sia direttamente sia quali intermediari.

3.4 I pacchi
sono ammessi in franchigia postale fino al peso di 5 chilogrammi.

Il limite di peso è aumentato a 10 chilogrammi per gli invii il cui contenuto è indivisibile e per quelli indirizzati a un campo o al personale di fiducia di un campo, affinchè siano distribuiti ai prigionieri.

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Convenzione postale universale

4. Cecogrammi 4.1 I cecogrammi sono esenti da tutte le tasse postali, eccettuate le soprattasse aeree.

Parte seconda Disposizioni concernenti la posta-lettere: offerta di prestazioni Capitolo 1 Servizi di base Articolo 8 Invii della posta-lettere 1. Gli invii della posta-lettere sono classificati in base a uno dei due sistemi menzionati qui appresso. Ogni Amministrazione è libera di scegliere il sistema che essa applica al suo traffico uscente.

2. Il primo sistema si basa sulla velocità di trattamento degli invii, i quali sono ripartiti in questo caso in: 2.1 invii prioritari (envois prioritaires): invii trasportati per la via più rapida (aerea o di superficie) con priorità; limiti di peso: 2 chilogrammi in generale; 5 chilogrammi per gli invii contenenti libri e opuscoli (servizio facoltativo); 7 chilogrammi per i cecogrammi; 2.2 invii non prioritari (envois non prioritaires): invii per i quali il mittente ha scelto una tariffa meno elevata che implica un termine di distribuzione più lungo; limiti di peso: identici a quelli indicati al paragrafo 2.1.

3. Il secondo sistema si fonda sul contenuto degli invii, i quali sono ripartiti in questo caso in: 3.1 lettere e cartoline postali, denominate collettivamente «LC»; limite di peso: 2 chilogrammi; 3.2 stampe, cecogrammi e pacchetti, denominati collettivamente «AO» (Autres objets); limiti di peso: 2 chilogrammi per i pacchetti; 5 chilogrammi per le stampe; 7 chilogrammi per i cecogrammi.

4. Nel sistema di classificazione che si basa sul contenuto: 4.1 gli invii della posta-lettere trasportati per la via aerea con priorità sono denominati «invii aerei»; 4.2 gli invii della via di superficie trasportati per la via aerea con priorità ridotta sono denominati «invii S.A.L».

5. Ogni Amministrazione ha la facoltà di ammettere che gli invii prioritari e gli invii aerei siano costituiti di un foglio di carta, convenientemente piegato e incollato su tutti i lati. Simili invii sono denominati «aerogrammi».

6. Il corriere composto di invii della posta-lettere impostati in massa dallo stesso mittente, ricevuti nello stesso dispaccio o in dispacci separati, secondo le condizioni precisate nel Regolamento, è designato «corriere in massa».

7. I sacchi speciali che contengono giornali, periodici, libri e altri stampati, indirizzati al medesimo destinatario e allo stesso luogo di destinazione, sono denominati in ambedue i sistemi «sacchi M»; limite di peso: 30 chilogrammi.

554

Convenzione postale universale 8. I limiti di dimensioni e le condizioni d'accettazione come pure le particolarità relative ai limiti di peso risultano dal Regolamento.

Articolo 9 Tasse d'affrancazione 1. L'Amministrazione d'origine fissa le tasse d'affrancazione per il trasporto degli invii della posta-lettere in tutto il territorio dell'Unione. Le tasse d'affrancazione comprendono il recapito degli invii al domicilio dei destinatari, a condizione che il servizio di distribuzione sia organizzato negli Stati di destinazione per gli invii di cui trattasi. Le condizioni d'applicazione risultano dal Regolamento.

2. Tasse d'affrancazione indicative sono menzionate nella tabella qui sotto: Invii

Graduazioni di peso 2

Tasse indicative 3

2.1 Tasse nel sistema che si basa sulla velocità: Invii prioritari

Invii non prioritari

fino a 20 g oltre 20 g fino a 100 g oltre 100 g fino à 250 g oltre 250 g fino a 500 g oltre 500 g fino a 1000 g oltre 1000 g fino a 2000 g per ogni graduazione di peso di 1000 g supplementare fino a 20 g oltre 20 g fino a 100 g oltre 100 g fino a 250 g oltre 250 g fino a 500 g oltre 500 g fino a 1000 g oltre 1000 g fino a 2000 g per ogni graduazione di peso di 1000 g supplementare

0,37 0,88 1,76 3,38 5,88 9,56

4,78 (facoltativo) 0,18 0,40 0,74 1,32 2,21 3,09 1,54 (facoltativo)

2.2 Tasse nel sistema che si basa sul contenuto: Lettere

Cartoline postali Stampe

fino a 20 g oltre 20 g oltre 100 g oltre 250 g oltre 500 g oltre 1000 g

fino fino fino fino fino

a a a a a

100 g 250 g 500 g 1000 g 2000 g

fino a 20 g oltre 20 g fino a 100 g oltre 100 g fino a 250 g oltre 250 g fino a 500 g oltre 500 g fino a 1000 g oltre 1000 g fino a 2000 g per ogni graduazione di peso di 1000 g supplementare

0,37 0,88 1,76 3,38 5,88 9,56 0,26 0,18 0,40 0,74 1,32 2,21 3,09 1,54 555

Convenzione postale universale

Invij 1

Graduazioni di peso 2

Tasse indicative

3 DTS

Pacchetti

oltre oltre oltre oltre oltre

20 g 100 g 250 g 500 g 1000 g

fino fino fino fino fino

a a a a a

100 g 250 g 500 g 1000 g 2000 g

0,40 0,74 1,32 2,21 3,09

3. Il Consiglio dell'esercizio postale è autorizzato a rivedere e a modificare, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, le tasse indicative menzionate al paragrafo 2, nell'intervallo tra due Congressi. Le tasse rivedute avranno come base la media delle tasse fissate dai membri dell'Unione per gli invii internazionali impostati nel loro Stato.

4. L'Amministrazione di origine ha la facoltà di concedere, per gli invii della posta-lettere che contengono: 4.1 giornali e scritti periodici pubblicati nel suo Stato, una riduzione che non può oltrepassare il 50 per cento della tariffa applicabile alla categoria d'invii utilizzata; 4.2 libri e opuscoli, spartiti musicali e carte geografiche che non contengono alcuna pubblicità o propaganda oltre a quella che figura sulla copertina o sui fogli di protezione di tali oggetti, una riduzione identica a quella prevista dal paragrafo 4.1.

5. La tassa applicabile ai sacchi M è calcolata per graduazione di peso di 1 chilogrammo fino a concorrenza del peso totale di ogni sacco. L'Amministrazione d'origine ha la facoltà di concedere una riduzione della tassa, che può ascendere al massimo al 20 per cento della tassa applicabile alla categoria d'invii utilizzata.

Questa riduzione può essere indipendente dalle riduzioni giusta il paragrafo 4.

6. L'Amministrazione d'origine ha la facoltà di applicare agli invii non tipificati tasse differenti da quelle applicabili agli invii tipificati. Gli invii tipificati sono definiti nel Regolamento.

7. Nel sistema che si basa sul contenuto, la riunione in un solo invio di oggetti soggetti a tasse differenti è consentita a condizione che il peso totale non sia superiore al peso massimo della categoria il cui limite di peso è il più elevato.

La tassa applicabile a un simile invio è, a scelta dell'Amministrazione d'origine, quella della categoria la cui tariffa è la più elevata oppure la somma delle differenti tasse applicabili a ogni elemento dell'invio. Questi invii recano la dicitura «Envois mixtes» (Invii misti).

Articolo 10 Tariffazione secondo il modo d'avviamento o la velocità 1. Le tasse applicabili agli invii prioritari, che sono sempre trasportati per la via più rapida (aerea o di superficie), comprendono gli eventuali costi supplementari della trasmissione rapida.

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2. Le Amministrazioni che applicano il sistema che si basa sul contenuto sono autorizzate a: 2.1 riscuotere soprattasse per gli invii aerei; le soprattasse devono essere in relazione con le spese del trasporto aereo ed essere uniformi almeno per tutto il territorio di ogni Stato di destinazione, indipendentemente dall'avviamento utilizzato; per calcolare la soprattassa applicabile a un invio della posta aerea, le Amministrazioni sono autorizzate a tener conto del peso dei moduli adoperati dal pubblico, allegati all'invio; 2.2 riscuotere per gli invii S.A.L. soprattasse inferiori a quelle che esse riscuotono per gli invii aerei; 2.3 fissare tasse combinate per l'affrancazione degli invii aerei e degli invii S.A.L., tenendo conto del costo delle loro prestazioni postali e delle spese da pagare per il trasporto-aereo.

3. Le riduzioni delle tasse giusta l'articolo 9 paragrafi 4 e 5 sono applicabili anche agli invii trasportati per la via aerea, ma nessuna riduzione è concessa sulla parte della tassa destinata a coprire le spese di questo trasporto.

Articolo 11 Tariffe preferenziali Sotto i limiti minimi delle tasse fissati all'articolo 6 paragrafo 2, le Amministrazioni postali hanno la facoltà di concedere tasse ridotte che si basano sulla loro legislazione interna, per gli invii della posta-lettere impostati nel loro Stato.

Esse hanno in particolare la possibilità di concedere tariffe preferenziali ai loro clienti che hanno un traffico postale importante.

Articolo 12 Tasse speciali 1. Nessuna tassa di recapito può essere posta a carico del destinatario per i pacchetti d'un peso inferiore a 500 grammi.

2. Allorché i pacchetti di più di 500 grammi sono gravati da una tassa di recapito nel servizio interno, la stessa tassa può essere riscossa anche per i pacchetti provenienti dall'estero.

3. Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere, nei casi menzionati qui appresso, tasse identiche a quelle che riscuotono nel loro servizio interno.

3.1 Tassa per l'impostazione di invii all'ultima ora, a carico del mittente.

3.2 Tassa d'impostazione fuori delle ore normali d'apertura degli sportelli, riscossa sul mittente.

3.3 Tassa di presa in consegna al domicilio del mittente, riscossa su quest'ultimo.

3.4 Tassa di ritiro fuori delle ore normali d'apertura degli sportelli, riscossa sul destinatario.
3.5 Tassa di fermo posta, riscossa sul destinatario.

3.6 Tassa di magazzinaggio per tutti gli invii della posta-lettere il cui peso oltrepassa 500 grammi, che non sono stati presi in consegna dal destinatario durante il termine nel quale sono stati tenuti a sua disposizione senza spese. Questa tassa non è applicabile ai cecogrammi.

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Artìcolo 13 Affrancazione 1. Di regola, gli invii della posta-lettere devono essere interamente affrancati dal mittente. Le modalità d'affrancazione sono definite nel Regolamento.

2. L'Amministrazione d'origine ha la facoltà di restituire ai mittenti gli invii della posta-lettere non o insufficientemente affrancati, affinchè essi provvedano a completare l'affrancazione.

3. L'Amministrazione d'origine può anche incaricarsi di affrancare gli invii della posta-lettere non affrancati o di completare l'affrancazione degli invii insufficientemente affrancati e di riscuotere dopo l'importo mancante presso il mittente. In questo caso, essa è autorizzata a riscuotere anche una tassa di trattamento di 0,33 DTS al massimo. L'affrancazione mancante è rappresentata in uno dei modi definiti nel Regolamento.

4. Nei casi in cui le possibilità descritte ai paragrafi 2 e 3 non sono applicate, gli invii non o insufficientemente affrancati sottostanno, a carico del destinatario, o del mittente se si tratta d'invii rimandati all'origine, a una tassa speciale, il cui modo di calcolo è definito nel Regolamento.

Artìcolo 14 Affrancazione degli invii della posta-lettere a bordo delle navi 1. Gli invii impostati a bordo di una nave durante la fermata nei due punti estremi del percorso o in uno degli scali intermedi devono essere affrancati mediante francobolli e secondo la tariffa dello Stato nelle cui acque si trova la nave.

2. Se l'impostazione ha luogo in alto mare, gli invii possono essere affrancati, salvo accordo speciale tra le Amministrazioni interessate, mediante francobolli e in base alla tariffa dello Stato al quale appartiene o da cui dipende la nave.

Gli invii affrancati in queste condizioni vanno rimessi all'ufficio postale dello scalo, il più presto possibile dopo l'arrivo della nave.

Artìcolo 15 Cedole-risposta internazionali 1. Le Amministrazioni postali hanno la facoltà di esitare cedole-risposta internazionali emesse dall'Ufficio internazionale o di limitarne la vendita conformemente alla loro legislazione interna.

2. Il valore delle cedole-risposta è di 0,74 DTS. II prezzo di vendita stabilito dalle Amministrazioni interessate non può essere inferiore a questo valore.

3. Le cedole-risposta si possono cambiare, in qualsiasi Stato membro, in uno o più francobolli rappresentanti l'affrancazione
minima di un invio prioritario ordinario o di una lettera aerea ordinaria spedita all'estero. Salvo se la legislazione interna del Paese di cambio non lo permette, le cedole-risposta si possono pure cambiare in interi postali o in altre marche o impronte d'affrancazione postali.

4. L'Amministrazione di uno Stato membro può inoltre riservarsi la facoltà di esigere la rimessa simultanea delle cedole-risposta e degli invii da affrancare in cambio di dette cedole.

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Capitolo 2 Servizi speciali Artìcolo 16 Invii raccomandati 1. Gli invii della posta-lettere possono essere spediti in raccomandazione.

2. La tassa degli invii raccomandati deve essere pagata in anticipo. È composta della tassa d'affrancazione dell'invio, secondo il sistema di classificazione e la categoria di quest'ultimo, e di una tassa di raccomandazione fissa di 1,31 DTS al massimo. Per ogni sacco M, le Amministrazioni riscuotono, al posto della tassa unitaria, una tassa globale che non può essere superiore a cinque volte la tassa unitaria.

3. Nei casi in cui sono necessarie misure di sicurezza eccezionali, le Amministrazioni possono riscuotere dal mittente o dal destinatario le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna, in più della tassa menzionata al paragrafo 2.

4. Le Amministrazioni postali disposte ad assumere i rischi che possono derivare da casi di forza maggiore sono autorizzate a riscuotere una tassa speciale di 0,13 DTS al massimo per ogni invio raccomandato.

Articolo 17 Invii con distribuzione attestata 1. Gli invii della posta-lettere possono essere spediti con il servizio degli invii con distribuzione attestata nelle relazioni tra le Amministrazioni che s'incaricano di svolgere questo servizio.

2. La tassa degli invii con distribuzione attestata deve essere pagata in anticipo. È composta della tassa d'affrancazione dell'invio, secondo il sistema di classificazione e la categoria di quest'ultimo, e della tassa per la distribuzione attestata fissata dall'Amministrazione di origine. Questa tassa deve essere inferiore alla tassa di raccomandazione.

Articolo 18 Invii con valore dichiarato 1. Gli invii prioritari e non prioritari e le lettere contenenti cartevalori, documenti o oggetti di valore sono denominati «invii con valore dichiarato» e possono essere scambiati con assicurazione del contenuto per il valore dichiarato dal mittente. Questo scambio è limitato alle relazioni tra le Amministrazioni postali che si sono dichiarate d'accordo di accettare tali invii sia nelle relazioni reciproche sia in un unico senso.

2. L'ammontare della dichiarazione del valore è per principio illimitato. Ogni Amministrazione ha tuttavia la facoltà di limitare, per ciò che la concerne, la dichiarazione del valore a un importo che non può essere inferiore a 4000 DTS o a una somma almeno identica a quella ammessa nel suo servizio interno, se questa somma è inferiore a 4000 DTS.

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3. La tassa degli invii con valore dichiarato deve essere pagata in anticipo. Essa comprende la tassa d'affrancazione ordinaria, la tassa di raccomandazione fissa prevista nell'articolo 16 paragrafo 2 e la tassa d'assicurazione.

4. Al posto della tassa d: raccomandazione fissa le Amministrazioni postali hanno la facoltà di riscuotere la tassa corrispondente del loro servizio interno 0. eccezionalmente, una tassa di 3,27 DTS al massimo.

5. La tassa di assicurazione ascende a 0,33 DTS al massimo per ogni 65,34 DTS e frazione di 65,34 DTS dichiarati o allo 0,5 per cento della graduazione di valore dichiarato. Questa tassa è applicabile indipendentemente dallo Stato di destinazione e perfino negli Stati che s'incaricano di assumere i rischi che possono derivare da casi di forza maggiore.

6. Nei casi in cui sono necessarie misure di sicurezza eccezionali, le Amministrazioni possono riscuotere dai mittenti o dai destinatari le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna, in più delle tasse menzionate ai paragrafi 3, 4 e 5.

Articolo 19 Invii espresso 1. A richiesta dei mittenti, gli invii della posta-lettere sono recapitati il più celermente possibile, dopo il loro arrivo all'ufficio di distribuzione, da un messo speciale negli Stati le cui Amministrazioni s'incaricano di effettuare tale servizio. Ogni Amministrazione ha il diritto di limitare questo servizio agli invii prioritari, agli invii aerei o, se si tratta dell'unica via utilizzata tra due Amministrazioni, agli invii LC della via di superficie. Gli invii espresso possono anche essere trattati in un modo differente, se il livello generale della qualità del servizio offerto al destinatario è almeno pari a quello di cui beneficerebbe se si facesse ricorso a un messo speciale.

2. Gli invii espresso, che giungono all'ufficio di distribuzione dopo l'ultima distribuzione abituale della giornata, sono recapitati da un messo speciale lo stesso giorno e alle medesime condizioni applicabili nel servizio interno degli Stati che offrono questa prestazione.

3. Le Amministrazioni che dispongono di più canali per trasmettere il corriere della posta-lettere a destinazione devono inoltrare gli invii espresso, dopo l'arrivo di quest'ultimo all'ufficio di scambio d'entrata, attraverso il canale di trasmissione più rapido e trattarli in seguito nel
modo più celere possibile.

4. Gli invii espresso sono sottoposti, oltre che alla tassa d'affrancazione, a una tassa che ascende almeno, secondo il caso, all'importo dell'affrancazione di un invio prioritario/non prioritario o di una lettera ordinaria di porto semplice, ma al massimo a 1,63 DTS. Per i sacchi M, le Amministrazioni riscuotono, al posto della tassa unitaria, una tassa globale che non può essere superiore a cinque volte la tassa unitaria. Questa tassa deve essere pagata interamente in anticipo.

5. Se la distribuzione per espresso cagiona spese speciali, si può riscuotere una tassa complementare conformemente alle disposizioni relative agli invii dello stesso genere del servizio interno.

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6. Se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consente, i destinatari possono chiedere all'ufficio di distribuzione che gli invii ad essi indirizzati siano recapitati loro per espresso al momento dell'arrivo. In questo caso, l'Amministrazione di destinazione è autorizzata a riscuotere, all'atto della distribuzione, la tassa applicabile nel suo servizio interno.

Articolo 20 Avviso di ricevimento 1. Il mittente di un invio raccomandato, d'un invio con distribuzione attestata o di un invio con valore dichiarato può chiedere all'atto dell'impostazione un avviso di ricevimento pagando una tassa di 0,98 DTS al massimo. L'avviso di ricevimento è rimandato al mittente per la via più rapida (aerea o superficie).

2. Quando il mittente reclama un avviso di ricevimento che non gli è pervenuto nei termini normali, la tassa non è riscossa una seconda volta.

Articolo 21 Recapito in mani proprie Nelle relazioni tra le Amministrazioni che hanno dato il loro consenso, gli invii raccomandati, gli invii con distribuzione attestata e gli invii con valore dichiarato sono, a richiesta del mittente, recapitati nelle mani del destinatario. Le Amministrazioni possono convenire di ammettere questo modo di recapito solo per gli invii raccomandati, gli invii con distribuzione attestata e gli invii con valore dichiarato accompagnati da un avviso di ricevimento. In tutti questi casi il mittente paga una tassa di recapito in mani proprie di 0,16 DTS al massimo.

Articolo 22 Invii franchi di tasse e diritti 1. Nelle relazioni tra le Amministrazioni postali che si sono accordate al riguardo, i mittenti possono, previa dichiarazione fatta all'ufficio d'origine, assumersi l'onere di tutte le tasse e di tutti i diritti di cui gli invii sono gravati al recapito. Finché un invio non è stato distribuito al destinatario, il mittente può chiedere, anche dopo l'impostazione, che l'invio sia recapitato franco di tasse e di diritti.

2. Nei casi previsti dal paragrafo 1, i mittenti devono impegnarsi a pagare le somme che potrebbero essere reclamate dall'ufficio di destinazione. Se del caso, essi devono versare un congrue deposito cauzionale.

3. L'Amministrazione di origine riscuote dal mittente una tassa di 0,98 DTS al massimo che trattiene per sé quale rimunerazione dei servizi forniti nello Stato di origine.

4. In
caso di domanda presentata dopo l'impostazione dell'invio, l'Amministrazione di origine riscuote inoltre una tassa addizionale al massimo di 1,31 DTS per domanda. Se la domanda dev'essere trasmessa con un mezzo di telecomunicazione, il mittente deve pagare anche la tassa corrispondente.

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5. L'Amministrazione di destinazione è autorizzata a riscuotere per ogni invio una tassa di commissione di 0,98 OTS al massimo. Questa tassa è indipendente dalla tassa di presentazione alla dogana. Viene riscossa presso il mittente a favore dell'Amministrazione di destinazione.

6. Ogni Amministrazione ha il diritto di limitare il servizio degli invii franchi di tasse e di diritti agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato.

Articolo 23 Servizio internazionale della corrispondenza commerciale-risposta 1. Le Amministrazioni possono convenire tra loro di partecipare al servizio della corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI), su una base facoltativa.

2. Le Amministrazioni che assicurano il servizio devono rispettare le disposizioni definite nel Regolamento.

3. Le Amministrazioni possono tuttavia convenire bilateralmente di stabilire tra loro un altro sistema.

4. Le Amministrazioni possono istituire un sistema di compensazione che tiene conto delle spese sopportate.

Articolo 24 Materie biologiche deperibili. Sostanze radioattive 1. Le materie biologiche deperibili e le sostanze radioattive, condizionate e imballate secondo le relative disposizioni del Regolamento, sono sottoposte alla tariffa degli invii prioritari oppure alla tariffa delle lettere e alla tassa di raccomandazione. Lo scambio di tali materie e sostanze è limitato alle relazioni tra le Amministrazioni postali che si sono dichiarate d'accordo di accettare simili invii, sia nelle relazioni reciproche, sia in un solo senso. Tali materie sono avviate per la via più rapida, normalmente quella aerea, previo pagamento delle soprattasse aeree corrispondenti.

2. Le materie biologiche deperibili possono inoltre essere scambiate soltanto tra laboratori qualificati, ufficialmente riconosciuti; le sostanze radioattive possono invece essere spedite solo da mittenti specialmente autorizzati.

Capitolo 3 Disposizioni particolari Articolo 25 Impostazione di invii della posta-lettere all'estero 1. Nessun Stato membro è tenuto ad avviare o a distribuire ai destinatari invii della posta-lettere che mittenti residenti sul suo territorio impostano e fanno impostare in uno Stato estero nell'intento di beneficiare delle condizioni tariffarie più favorevoli che vi sono applicate.

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2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili senza distinzione tanto agli invii della posta-lettere preparati nello Stato in cui risiede il mittente e trasportati in seguito al di là della frontiera quanto agli invii della posta-lettere confezionati in uno Stato estero.

3. L'Amministrazione di destinazione ha il diritto di esigere dal mittente o, se ciò non è possibile, dall'Amministrazione d'impostazione il pagamento delle tasse del servizio interno. Se né il mittente né l'Amministrazione di impostazione accetta di pagare queste tasse nel termine fissato dall'Amministrazione di destinazione, quest'ultima può rimandare gli invii all'Amministrazione d'impostazione con il diritto di farsi rimborsare le spese per il rinvio all'origine oppure può trattarli conformemente alla propria legislazione.

4. Nessuno Stato membro è tenuto ad avviare oltre o a distribuire ai destinatari gli invii della posta-lettere che mittenti hanno impostato o fatto impostare in grandi quantità in uno Stato diverso da quello in cui risiedono, se non riceve una rimunerazione adeguata. Le Amministrazioni di destinazione hanno il diritto di esigere dall'Amministrazione d'impostazione una rimunerazione in rapporto con le spese sopportate, che non potrà essere superiore all'importo più elevato delle due formule seguenti: sia P80 per cento della tariffa interna applicabile a invii equivalenti, sia 0,14 DTS per invio più 1 DTS per chilogrammo.

Se l'Amministrazione d'impostazione non accetta di pagare l'importo reclamato nel termine fissato dall'Amministrazione di destinazione, quest'ultima può rimandare gli invii all'Amministrazione d'impostazione con il diritto di farsi rimborsare le spese per il rinvio oppure di trattarli conformemente alla propria legislazione.

Articolo 26 Invii non ammessi. Divieti 1. Gli invii che non soddisfano le condizioni richieste dalla Convenzione e dal Regolamento non sono ammessi.

2. Gli invii di genere diverso degli invii con valore dichiarato non possono contenere monete, biglietti di banca, carta monetaria o valori di qualsiasi genere al portatore, chèques di viaggio, platino, oro o argento lavorati o no, pietre preziose, gioielli e altri oggetti preziosi. Tuttavia, se la legislazione interna degli Stati d'origine e di destinazione lo permette, questi oggetti possono essere spediti in buste chiuse come invii raccomandati.

3. Le lettere non possono contenere documenti che hanno il carattere di corrispondenza attuale e personale scambiati tra persone differenti dal mittente e dal destinatario o dalle persone che abitano con loro. L'Amministrazione dello Stato d'origine o di destinazione, che ne constata la presenza, tratta le lettere secondo la propria legislazione.

4. Salvo le eccezioni previste dal Regolamento, gli stampati e i cecogrammi: 4.1 non possono recare nessuna annotazione né contenere nessun documento che abbiano il carattere di corrispondenza attuale e personale; 563

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4.2 non possono contenere nessun francobollo, nessun modulo d'affrancazione, bollato o no, né nessun documento rappresentante un valore.

5. L'inclusione degli oggetti elencati qui sotto negli invii della posta-lettere è vietata: 5.1 gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; 5.2 le materie esplosive, infiammabili e qualsiasi altra materia pericolosa; non cadono tuttavia sotto le disposizioni del presente divieto le materie biologiche deperibili e le sostanze radioattive di cui trattasi all'articolo 24; 5.3 gli oggetti osceni o immorali; 5.4 gli oggetti la cui importazione o circolazione è vietata nello Stato di destinazione.

6. L'inserimento di animali vivi negli invii della posta-lettere è vietato.

6.1 Sono tuttavia ammessi negli invii della posta-lettere di genere diverso degli invii con valore dichiarato: 6.1.1 le api, le sanguisughe e i bachi da seta; 6.1.2 i parassiti, i distruttori d'insetti nocivi destinati al controllo di tali insetti e scambiati tra istituti ufficialmente riconosciuti.

7. Il modo di trattare gli invii ammessi a torto risulta dal Regolamento. Comunque, gli invii che contengono gli oggetti menzionati nel paragrafo 5.1, 5.2 e 5.3 non sono in nessun caso né avviati a destinazione, né distribuiti al destinatario, né rimandati all'origine.

Articolo 27 Rispedizione 1. In caso di cambiamento d'indirizzo del destinatario, gli invii della postalettere sono rispediti immediatamente alle condizioni previste nel servizio interno.

2. Gli invii non sono tuttavia rispediti: 2.1 se il mittente ha vietato la rispedizione mediante un'adeguata annotazione apposta sul lato dell'indirizzo in una lingua conosciuta nello Stato di destinazione; 2.2 se recano, sopra l'indirizzo del destinatario, la notizia «o all'occupante dei posti».

3. Le Amministrazioni che percepiscono una tassa per le domande di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere questa stessa tassa anche nel servizio internazionale.

4. La rispedizione degli invii della posta-lettere da Stato a Stato non da luogo alla riscossione di nessun supplemento di tassa, salvo nei casi eccezionali previsti dal Regolamento. Le Amministrazioni che percepiscono una tassa di rispedizione nel loro servizio interno sono nondimento autorizzate a riscuotere questa tassa per gli invii della posta-lettere del servizio internazionale, rispediti all'interno del loro servizio.

5. Le condizioni di rispedizione risultano dal Regolamento.

564

Convenzione postale universale Articolo 28 Invii non recapitabili 1. Sono considerati non recapitabili gli invii che per un motivo qualsiasi non possono essere distribuiti ai destinatari.

2. Il rinvio all'origine degli invii non recapitabili e il termine durante il quale sono tenuti in custodia sono regolati nel Regolamento.

3. Nessun supplemento di tassa è riscosso per gli invii non recapitabili rimandati nello Stato d'origine, salvo nei casi eccezionali previsti nel Regolamento.

Le Amministrazioni che percepiscono una tassa di rinvio all'origine nel loro servizio interno sono tuttavia autorizzate a riscuotere questa stessa tassa anche per gli invii del servizio internazionale, che ricevono di ritorno.

Articolo 29 Ritiro. Modificazione o correzione dell'indirizzo a richiesta del mittente 1. Il mittente di un invio della posta-lettere può farlo ritirare dal servizio, farne modificare o correggere l'indirizzo fintantoché l'invio: 1.1 non sia stato consegnato al destinatario; 1.2 non sia stato confiscato o distrutto dall'autorità competente per infrazione all'articolo 26; 1.3 non sia stato sequestrato in applicazione della legislazione interna dello Stato di destinazione.

2. Ogni Amministrazione è tenuta ad accettare le domande di ritiro, di modificazione o di correzione dell'indirizzo concernenti qualsiasi invio della postalettere impostato nei servizi di altre Amministrazioni, se la sua legislazione lo permette.

3. Il mittente deve pagare per ogni domanda una tassa speciale di 1,31 DTS al massimo.

4. La domanda è trasmessa per la via postale o per la via delle telecomunicazioni a spese del mittente. Le condizioni di trasmissione e le disposizioni relative all'impiego della via delle telecomunicazioni risultano dal Regolamento.

5. Per ogni domanda di ritiro, di modificazione o di correzione dell'indirizzo concernente più invii consegnati simultaneamente allo stesso ufficio dal medesimo mittente, all'indirizzo dello stesso destinatario, le tasse previste ai paragrafi 3 e 4 sono riscosse una sola volta.

Articolo 30 Reclami 1. I reclami sono ammessi nel termine di un anno a partire dal giorno successivo a quello dell'impostazione dell'invio.

2. Durante questo periodo, i reclami sono accettati allorché il problema è segnalato dal mittente o dal destinatario. Tuttavia, se il reclamo di un
mittente concerne un invio non distribuito e se il termine di avviamento previsto non è ancora scaduto, è opportuno informare il mittente in merito a tale termine.

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3. Ogni Amministrazione è tenuta ad accettare i reclami relativi a qualsiasi invio impostato nei servizi delle altre Amministrazioni.

4. Il trattamento dei reclami è gratuito. Tuttavia, se il cliente domanda che il reclamo sia inoltrato per la via delle telecomunicazioni o con il servizio EMS, le spese supplementari sono per principio a carico del richiedente. Le relative disposizioni figurano nel Regolamento.

Capitolo 4 Questioni doganali Articolo 31 Controllo doganale L'Amministrazione postale dello Stato d'origine e quella dello Stato di destinazione sono autorizzate a sottoporre gli invii della posta-lettere al controllo doganale, secondo la legislazione di questi Stati.

Articolo 32 Tassa di presentazione alla dogana Gli invii sottoposti a controllo doganale nello Stato d'origine o di destinazione possono essere gravati, secondo il caso e a titolo postale, di una tassa speciale di 2,61 DTS al massimo. Per ogni sacco M la tassa speciale può raggiungere 3,27 DTS al massimo. Questa tassa è riscossa unicamente a titolo di presentazione alla dogana e di sdoganamento degli invii che sono stati gravati di diritti doganali o di qualsiasi altro diritto dello stesso genere.

Articolo 33 Diritti doganali e altri diritti Le Amministrazioni postali sono autorizzate a riscuotere dai mittenti o, secondo il caso, dai destinatari degli invii i diritti doganali e tutti gli altri eventuali diritti.

Capitolo 5 Responsabilità Articolo 34 Responsabilità delle Amministrazioni postali. Indennità 1. In generale 1.1 Salvo nei casi previsti nell'articolo 35, le Amministrazioni postali rispondono: 1.1.1 della perdita, della manomissione o dell'avaria degli invii raccomandati e degli invii con valore dichiarato; 1.1.2 della perdita degli invii con distribuzione attestata.

1.2 Le Amministrazioni postali possono impegnarsi a coprire i rischi derivanti da un caso di forza maggiore.

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2. Invii raccomandati 2.1 II mittente di un invio raccomandato ha diritto a un'indennità in caso di perdita del suo invio.

2.1.1 L'indennità per la perdita di un invio raccomandato ascende a 30 DTS; in quest'importo è compreso il valore delle tasse pagate al momento dell'impostazione dell'invio.

2.1.2 L'indennità per la perdita di un sacco M raccomandato ascende a 150 DTS; in quest'importo è compreso il valore delle tasse pagate al momento dell'impostazione del sacco M.

2.2 II mittente di un invio raccomandato ha diritto a un'indennità se il contenuto del suo invio è manomesso o avariato. L'imballaggio deve tuttavia essere stato riconosciuto sufficiente a garantire efficacemente il contenuto contro i rischi accidentali di manomissione e di avaria.

2.2.1 L'indennità per un invio raccomandato manomesso o avariato corrisponde, per principio, all'ammontare reale del danno. Essa non può comunque sorpassare in nessun caso gli importi fissati nei paragrafi 2.1.1 e 2.1.2.1 danni indiretti o i benefici non realizzati non sono presi in considerazione.

3. Invii con distribuzione attestata 3.1 In caso di perdita di un invio con distribuzione attestata, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate.

3.2 II mittente ha pure diritto al rimborso delle tasse pagate se il contenuto dell'invio è stato interamente manomesso o avariato. L'imballaggio deve tuttavia essere stato riconosciuto sufficiente a garantire efficacemente il contenuto contro i rischi accidentali di manomissione e di avaria.

4. Invii con valore dichiarato 4.1 In caso di perdita, di manomissione o di avaria d'un invio con valore dichiarato, il mittente ha diritto a un'indennità corrispondente, per principio, all'ammontare reale del danno. I danni indiretti e i benefici non realizzati non sono presi in considerazione. Questa indennità non può tuttavia superare in nessun caso l'importo in DTS del valore dichiarato.

4.2 L'indennità è calcolata in base al prezzo corrente, convertito in DTS, applicato agli oggetti di valore della stessa natura nel luogo e alla data in cui l'invio è stato accettato per il trasporto. Se il prezzo corrente non è noto, l'indennità è calcolata secondo il valore ordinario degli oggetti, valutato in base agli stessi principi.

4.3 Se l'indennità è dovuta per la perdita, la manomissione completa o l'avaria
totale di un invio con valore dichiarato, il mittente o, secondo il caso, il destinatario, ha inoltre diritto alla restituzione delle tasse e dei diritti pagati. Tuttavia la tassa d'assicurazione non è rimborsata in nessun caso; essa rimane acquisita all'Amministrazione d'origine.

5. In deroga alle disposizioni previste nei paragrafi 2.1 e 4.1, il destinatario ha diritto all'indennità dopo aver preso in consegna un invio raccomandato o un invio con valore dichiarato, manomesso o avariato.

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6. L'Amministrazione d'origine ha la facoltà di versare ai mittenti nel suo Stato le indennità previste dalla sua legislazione interna per gli invii raccomandati, a condizione che esse non siano inferiori a quelle fissate nel paragrafo 2.1. Lo stesso principio vale anche per l'Amministrazione di destinazione, allorché l'indennità è pagata al destinatario. Gli importi fissati nel paragrafo 2.1 devono tuttavia essere applicati: 6.1 in caso di regresso contro l'Amministrazione responsabile; 6.2 se il mittente rinuncia ai suoi diritti in favore del destinatario o viceversa.

Artìcolo 35 Non responsabilità delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili degli invii raccomandati, degli invii con distribuzione attestata e degli invii con valore dichiarato di cui esse hanno effettuato il recapito nelle condizioni prescritte dalla loro regolamentazione per gli invii della stessa specie. La responsabilità permane tuttavia: 1.1 se la manomissione è constatata sia prima del recapito sia al momento della distribuzione dell'invio; 1.2 se, ammesso che la regolamentazione interna lo permetta, il destinatario o, in caso di rinvio all'origine dell'invio, il mittente formula riserve quando prende in consegna un invio manomesso o avariato; 1.3 se, ammesso che la regolamentazione interna lo ammetta, l'invio raccomandato è stato distribuito in una cassetta delle lettere e il destinatario dichiara di non averlo ricevuto in occasione della procedura di reclamo; 1.4 se il destinatario o, in caso di rinvio all'origine, il mittente di un invio con valore dichiarato, dichiara senza dilazione, benché abbia dato prima regolarmente quietanza, all'Amministrazione che gli ha recapitato l'invio di aver constatato un danno e adduce la prova che la manomissione o l'avaria non si è prodotta dopo il recapito.

2. Le Amministrazioni non sono responsabili: 2.1 in caso di forza maggiore, fatte salve le disposizioni dell'articolo 34 paragrafo 1.2; 2.2 quando, ammesso che la prova della loro responsabilità non sia stata fornita altrimenti, esse non possono rendere conto degli invii, in seguito alla distruzione dei documenti di servizio cagionata da un caso di forza maggiore; 2.3 quando il danno fu causato da colpa o negligenza del mittente oppure derivi dalla natura del contenuto dell'invio; 2.4
quando si tratta d'invii il cui contenuto è colpito da uno dei divieti previsti nell'articolo 26 e se detti invii sono stati confiscati o distrutti dall'autorità competente a cagione del loro contenuto; 2.5 in caso di confisca, in virtù della legislazione dello Stato di destinazione, secondo notificazione dell'Amministrazione di tale Stato; 2.6 quando si tratta d'invii con valore dichiarato per i quali fu dichiarato con intenzioni dolose un valore superiore a quello reale del contenuto; 568

Convenzione postale universale

2.7 quando il mittente non ha presentato alcun reclamo entro il termine di un anno a contare dal giorno successivo a quello dell'impostazione dell'invio.

3. Le Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilità né per le dichiarazioni doganali, indipendentemente dal modo in cui sono state compilate, né per le decisioni prese dai servizi della dogana in occasione della verificazione degli invii sottoposti al controllo doganale.

Articolo 36 Responsabilità del mittente 1. Il mittente di un invio della posta-lettere è responsabile di tutti i danni subiti dagli altri invii a cagione della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto 0 dell'inosservanza delle condizioni d'ammissione.

2. Il mittente è responsabile nella stessa misura delle Amministrazioni postali.

3. Il mittente rimane responsabile anche se l'ufficio d'impostazione accetta simili invii.

4. Il mittente non è responsabile se vi è stata colpa o negligenza da parte delle Amministrazioni o delle imprese di trasporto.

Articolo 37 Pagamento dell'indennità 1. Fatto salvo il diritto di regresso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennità incombe, secondo il caso, all'Amministrazione d'origine o all'Amministrazione di destinazione. L'obbligo di restituire le tasse degli invii con distribuzione attestata incombe all'Amministrazione d'origine.

2. Il mittente ha la facoltà di cedere al destinatario i suoi diritti relativi all'indennità. Nel senso inverso, il destinatario ha la facoltà di cedere al mittente 1 suoi diritti relativi all'indennità. Il mittente o il destinatario può autorizzare una terza persona a ricevere l'indennità se la legislazione interna lo permette.

3. L'Amministrazione d'origine o, secondo il caso, l'Amministrazione di destinazione è autorizzata a indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che, avendo partecipato al trasporto ed essendo stata regolarmente richiesta, ha lasciato trascorrere due mesi senza dare una soluzione definitiva alla pratica o senza aver comunicato che: 3.1 il danno sembrava dovuto a un caso di forza maggiore; 3.2 l'invio era stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'autorità competente a cagione del contenuto o sequestrato in virtù della legislazione dello Stato di destinazione.

4. L'Amministrazione d'origine o, secondo il caso, l'Amministrazione
di destinazione è pure autorizzata a indennizzare l'avente diritto nel caso in cui il modulo di reclamo era compilato in modo insufficiente e ha dovuto essere rimandato per essere completato e questo fatto provoca il superamento del termine previsto nel paragrafo 3.

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Articolo 38 Ricupero eventuale dell'indennità presso il mittente o il destinatario 1. Se un invio raccomandato o un invio con valore dichiarato oppure una parte di tale invio, considerato precedentemente perso, è ritrovato, il mittente o, se del caso, il destinatario è avvertito che l'invio è tenuto a sua disposizione per il ritiro entro un periodo di tre mesi, previa restituzione dell'importo dell'indennità pagata. Nello stesso tempo gli si chiede a chi deve essere consegnato l'invio. In caso di rifiuto o se non è data nessuna risposta nel termine impartito, la stessa procedura è seguita, secondo il caso, nei confronti del destinatario o del mittente.

2. Se il mittente e il destinatario rinunciano a prendere possesso dell'invio, quest'ultimo diventa proprietà dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno sopportato il danno.

3. In caso di successivo ritrovamento di un invio con valore dichiarato il cui contenuto risulta di valore inferiore all'indennità pagata, il mittente deve rimborsare tale indennità contro consegna dell'invio, senza pregiudizio per le conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta del valore.

Capitolo 6 Corriere elettronico Articolo 39 Disposizioni generali 1. Le Amministrazioni postali possono convenire fra loro di partecipare ai sevizi di corriere elettronico.

2. Il corriere elettronico è un servizio postale che utilizza la via delle telecomunicazioni per trasmettere in modo conforme all'originale e in pochi secondi messaggi ricevuti dal mittente in forma fisica o elettronica, che devono essere recapitati al destinatario in forma fisica o elettronica. In caso di recapito in forma fisica, le informazioni sono trasmesse in generale per la via elettronica sulla più grande distanza possibile e sono riprodotte in forma fisica nel luogo più vicino possibile al destinatario. I messaggi in forma fisica sono recapitati al destinatario in plico come invii della posta-lettere.

3. Le tariffe del corriere elettronico sono fissate dalle Amministrazioni in funzione dei costi e delle esigenze del mercato.

Articolo 40 Servizi di telecopia La gamma dei servizi di tipo bureaufax permette di trasmettere testi e illustrazioni conformi all'originale, mediante telecopia.

Articolo 41 Servizi di telestampa La gamma dei servizi di telestampa permette di trasmettere testi e illustrazioni prodotti da impianti d'informatica (PC, elaboratori centrali).

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Parte terza Disposizioni concernenti la posta-lettere: relazioni fra le Amministrazioni postali Capitolo 1 Trattamento degli invii della posta-lettere Articolo 42 Obiettivi in materia di qualità del servizio 1. Le Amministrazioni devono fissare un termine per il trattamento degli invii prioritari, degli invii della posta aerea, degli invii non prioritari e degli invii della via di superficie a destinazione o in provenienza dal loro Stato. Questo termine non dev'essere meno favorevole di quello applicato agli invii paragonabili del loro servizio interno.

2. Le Amministrazioni di orìgine devono pubblicare gli obiettivi in materia di qualità del servizio per gli invii prioritari e per gli invii della posta aerea a destinazione dell'estero, prendendo come punto di riferimento i termini fissati dalle Amministrazioni di origine e di destinazione e tenendo anche conto del tempo di trasporto.

3. Le Amministrazioni-postali si danno la briga di verificare periodicamente se i termini fissati sono rispettati, sia nel quadro delle indagini organizzate dall'Ufficio internazionale o dalle Unioni ristrette, sia in base ad accordi bilaterali.

4. È ugualmente auspicabile che le Amministrazioni postali verifichino periodicamente il rispetto dei termini fissati mediante altri sistemi di controllo, in particolare mediante controlli esterni.

5. Nei limiti del possibile, le Amministrazioni applicano sistemi di controllo della qualità del servizio ai dispacci del corriere internazionale (tanto in arrivo quanto in partenza); si tratta di una valutazione effettuata nei limiti del possibile dal momento dell'impostazione fino a quello della distribuzione (da un capo all'altro).

6. Tutti gli Stati membri forniscono all'Ufficio internazionale informazioni aggiornate sugli ultimi termini d'accettazione (ore limite d'impostazione), che servono loro da riferimento nell'espletamento del loro servizio postale internazionale.

7. Nei limiti del possibile, si devono fornire informazioni separate per i flussi del corriere prioritario e non prioritario.

Articolo 43 Scambio degli invii 1. Le Amministrazioni possono spedirsi reciprocamente, per il tramite di una o di parecchie di loro, sia dispacci chiusi sia invii allo scoperto, secondo le necessità e le caratteristiche del servizio.

2. Se il trasporto in transito del corriere
attraverso uno Stato è effettuato senza che l'Amministrazione di tale Stato vi partecipi, quest'ultima deve essere informata in anticipo. Questa forma di transito non impegna la responsabilità dell'Amministrazione postale dello Stato di transito.

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3. Le Amministrazioni hanno la facoltà di spedire per la via aerea, con priorità ridotta, i dispacci del corriere di superficie, fatto salvo l'Accordo delle Amministrazioni che ricevono tali dispacci negli aeroporti del loro Stato.

4. Gli scambi si svolgono in base alle disposizioni del Regolamento.

Articolo 44 Scambio di dispacci chiusi con unità militari 1. Dispacci chiusi possono essere scambiati per il tramite dei servizi territoriali, marittimi o aerei di altri Stati: 1.1 tra gli uffici postali di uno degli Stati membri e i comandanti delle unità militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 1.2 tra i comandanti di queste unità militari; 1.3 tra gli uffici postali di uno degli Stati membri e i comandanti di divisioni navali o aeree, di navi da guerra o velivoli militari di questo stesso Stato, di stanza all'estero; 1.4 tra i comandanti di divisioni navali o aeree, di navi da guerra o di velivoli militari dello stesso Stato.

2. Gli invii della posta-lettere compresi nei dispacci di cui al paragrafo 1 devono essere esclusivamente indirizzati o provenire dai membri delle unità militari o dagli stati maggiori e dagli equipaggi delle navi o dei velivoli destinatari o mittenti dei dispacci. Le tariffe e le condizioni d'inoltro ad essi applicabili sono stabilite, secondo la propria regolamentazione, dall'Amministrazione postale dello Stato che ha messo a disposizione l'unità militare o al quale appartengono le navi o i velivoli.

3. Salvo accordo speciale, l'Amministrazione dello Stato che ha messo a disposizione l'unità militare o dal quale dipendono le navi da guerra o i velivoli militari è débitrice, verso le Amministrazioni interessate, delle spese di transito dei dispacci, delle spese terminali e delle spese di trasporto aereo.

Articolo 45 Sospensione temporanea del servizio L'Amministrazione postale che è costretta da circostanze straordinarie a sospendere temporaneamente e in modo generale o parziale l'esecuzione del servizio deve informare immediatamente le Amministrazioni interessate.

Capitolo 2 Trattamento dei casi di responsabilità Articolo 46 Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali 1. Fino a prova contraria, la responsabilità incombe all'Amministrazione postale che, avendo ricevuto l'invio senza sollevare obiezioni ed essendo messa
in possesso di tutti i mezzi regolamentari d'investigazione, non può stabilire né il recapito al destinatario né, se del caso, la trasmissione regolare a un'altra Amministrazione.

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2. Se la perdita, la manomissione o l'avaria è avvenuta durante il trasporto, senza che sia possibile stabilire sul territorio o nel servizio di quale Stato il fatto si sia verificato, le Amministrazioni in causa sopportano il danno in parti uguali.

3. La responsabilità di un'Amministrazione verso le altre Amministrazioni non va in nessun caso oltre il massimo della dichiarazione del valore che essa ha adottato.

4. Le Amministrazioni postali, che non assicurano il servizio degli invii con valore dichiarato, assumono, per simili invii trasportati in dispacci chiusi, la responsabilità prevista per gli invii raccomandati. La presente disposizione si applica pure quando le Amministrazioni postali non assumono nessuna responsabilità per i valori durante i trasporti effettuati a bordo delle navi e degli aerei che esse utilizzano.

5. Se la perdita, la manomissione o l'avaria è capitata sul territorio o nel servizio di un'Amministrazione intermedia che non assicura il servizio degli invii con valore dichiarato, l'Amministrazione d'origine sopporta il danno non coperto dall'Amministrazione intermedia. La stessa regolamentazione si applica allorché l'ammontare del danno è superiore al massimo della dichiarazione del valore, adottato dall'Amministrazione intermedia.

6. I diritti doganali e gli altri diritti che non è stato possibile far annullare sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della manomissione o dell'avaria.

7. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennità subentra, fino a concorrenza dell'importo di questa indennità, nei diritti della persona che l'ha ricevuta, per ogni eventuale regresso sia verso il destinatario sia verso il mittente o terzi.

Capitolo 3 Spese di transito e spese terminali Articolo 47 Spese di transito 1. Fatto salvo l'articolo 50, i dispacci chiusi scambiati tra due Amministrazioni o tra due uffici dello stesso Stato mediante i servizi di una o di parecchie altre Amministrazioni (servizi terzi) sono soggetti al pagamento delle spese di transito. Questo pagamento costituisce una retribuzione per le prestazioni concernenti il transito territoriale e il transito marittimo.

2. Gli invii trasportati allo scoperto possono pure essere sottoposti a spese di transito. Le modalità d'applicazione di questo principio figurano nel Regolamento.

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Articolo 48 Tabella delle spese di transito 1 . Le spese di transito sono calcolate in base alle aliquote indicate nella tabella qui sotto: Percorsi 1

Spese per kg lordo 2

1.1 Percorsi territoriali, espressi in chilometri

DTS

Fino a 100 km oltre 100 fino a 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 1000 1000 1 100 1 100 1200 1200 1300 1300 1500 1500 2000 2000 2500 2500 2750 2750 3000 3000 4000 4000 5000 5000 6000 6000 7000 7000 8000 8000 9000 9000 10000 10000 11000 11000 12000 12000 13000 13000 14000 oltre 14000 -

0,14 0,17 0,20 0,22 0,24 0,26 0,27 0,29 0,31 0,32 0,34 0,35 0,37 0,39 0,43 0,49 0,53 0,56 0,62 0,72 0,81 0,89 0,97 1,05 1,12 1,19 1,26 1,32 1,39 1,45

574

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Percorsi

Spese per kg lordo 2

1

1.2 Percorsi marittimi espressi in miglia marittime

Fino a 100 miglia oltre 100 fino a 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1 100 1200 1300 1500 2000 2500 2750 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 oltre 14000

marine 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1 100 1200 1300 1500 2000 2500 2750 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

DTS

espressi in chilometri dopo conversione sulla base di 1 miglio marino = km 1,852 Fino a 185 km oltre 185 fino a 370 370 556 741 556 741 926 926 1 111 1 111 1296 1482 1296 1667 1482 1667 1852 2037 1852 2037 2222 2222 2408 2408 2778 3704 2778 3704 4630 4630 5093 5093 5556 5556 7408 7408 9260 11 112 9260 11 112 12964 12964 14816 14816 16668 18520 16668 18 520 20372 22224 20372 22 224 24076 24076 25928 oltre 25 928

0,17

0,19 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27.

0,27 0,28 0,29 0,31 0,32 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,41 0,42 0,43 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49

2. Il Consiglio dell'esercizio postale è autorizzato a rivedere e a modificare le aliquote menzionate al paragrafo 1 nell'intervallo tra due Congressi. La revisione, che potrà essere effettuata grazie a una metodologia che assicura un'equa rimunerazione alle Amministrazioni che effettuano operazioni di transito, dovrà basarsi su dati economici e finanziari fidati e rappresentativi. L'eventua575

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le modificazione che potrà essere decisa entrerà in vigore a una data fissata dal Consiglio dell'esercizio postale.

Articolo 49 Spese terminali 1. Fatto salvo l'articolo 50, ogni Amministrazione che riceve da un'altra Amministrazione invii della posta-lettere ha il diritto di riscuotere dall'Amministrazione speditrice una rimunerazione per le spese occasionatele dal corriere internazionale ricevuto.

2. Rimunerazione 2.1 La rimunerazione per gli invii della posta-lettere, esclusi i sacchi M, · ascende a 3,427 DTS per chilogrammo.

2.2 Ai sacchi M è applicata un'aliquota di 0,653 DTS per chilogrammo.

2.2.1 Si ritiene che sacchi M di meno di 5 chilogrammi pesino per la rimunerazione 5 chilogrammi.

3. Meccanismo di revisione 3.1 Se in una determinata relazione un'Amministrazione speditrice o destinataria di un volume di corriere superiore a . 150 tonnellate all'anno (esclusi i sacchi M) constata che la quantità media d'invii contenuti in un chilogrammo di corriere spedito o ricevuto si scosta dalla media mondiale di 17,26 invii, essa può ottenere la revisione dell'aliquota se, rispetto a questa media mondiale: 3.1.1 il numero d'invii è superiore a 21 o 3.1.2 il numero d'invii è inferiore a 14.

3.1.3 Nel caso previsto al paragrafo 3.1.2 la revisione non è possibile se il volume d'invii in questione è destinato a uno Stato in via di sviluppo, che figura sulla lista compilata per questo scopo dal Congresso.

3.1.4 Se un'Amministrazione chiede la revisione prevista al paragrafo 3.1, l'Amministrazione corrispondente può chiederla ugualmente, anche se il flusso nell'altro senso è inferiore a 150 tonnellate all'anno.

3.1.4.1 Le disposizioni previste nel paragrafo 3.1.4 non sono applicabili agli Stati in via di sviluppo figuranti sulla lista compilata per questo scopo dal Congresso.

3.2 La revisione è effettuata in base alle condizioni definite nel Regolamento.

4. Corriere in massa 4.1 Per il corriere in massa, l'Amministrazione di destinazione può chiedere una rimunerazione specifica secondo una delle formule seguenti: 4.1.1 applicazione delle aliquote medie mondiali di 0,14 DTS per invio e di 1 DTS per chilogrammo; 4.1.2 applicazione delle aliquote per invio e per chilogrammo che rispecchiano i costi di trattamento negli Stati di destinazione. Questi costi devono essere in relazione con le tariffe interne secondo le condizioni precisate nel Regolamento.

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4.2

Fatte salve le disposizioni menzionate nel paragrafo 3.1.3, se un'Amministrazione di destinazione chiede la rimunerazione specifica per il corriere in massa, l'Amministrazione speditrice è autorizzata a chiedere che il resto del volume del traffico sia sottoposto alla revisione prevista nel paragrafo 3.1.

5. Il Consiglio dell'esercizio postale è autorizzato a modificare le rimunerazioni menzionate nei paragrafi 2 e 4.1.1 nell'intervallo fra due Congressi. La revisione, se è fattibile, dovrà basarsi su dati economici e finanziari fidati e rappresentativi. L'eventuale modificazione, che potrebbe essere decisa, entrerà in vigore a una data fissata dal Consiglio dell'esercizio postale. Quest'ultimo è pure autorizzato a definire le modalità della messa in opera del sistema di rimunerazione menzionato nel paragrafo 4.1.2.

6. Ogni Amministrazione può rinunciare totalmente o parzialmente alla rimunerazione prevista nel paragrafo 1.

7. Le Amministrazioni interessate possono, mediante accordo bilaterale o multilaterale, applicare altri sistemi di rimunerazione per il regolamento dei conti relativo alle spese terminali.

Articolo 50 Esenzione dalle spese di transito e dalle spese terminali Sono esenti dalle spese di transito territoriale o marittimo e dalle spese terminali gli invii della posta-lettere relativi al servizio postale, menzionati all'articolo 7 paragrafo 2.2, gli invii postali non distribuiti, rimandati all'origine in dispacci chiusi, e gli invii di sacchi postali vuoti.

Articolo 51 Conteggio delle spese di transito e delle spese terminali 1. Spese di transito 1.1 II conteggio delle spese di transito del corriere della via di superficie è compilato annualmente dall'Amministrazione di transito per ogni Amministrazione di origine. Esso si basa sul peso dei dispacci ricevuti in transito, spediti durante l'anno entrante in considerazione. Sono applicate le aliquote previste all'articolo 48.

1.2 Le spese di transito sono a carico dell'Amministrazione di origine dei dispacci. Devono essere pagate, con riserva dell'eccezione prevista al capoverso 1.4, alle Amministrazioni degli Stati attraversati o di quelli i cui servizi partecipano al trasporto territoriale o marittimo dei dispacci.

1.3 Se l'Amministrazione di uno Stato attraversato non partecipa al trasporto territoriale o marittimo dei dispacci,
le relative spese di transito devono essere pagate all'Amministrazione di destinazione se quest'ultima sopporta i costi relativi a tale transito.

1.4 Le spese del trasporto marittimo dei dispacci in transito possono essere regolate direttamente tra le Amministrazioni postali d'origine dei dispacci e le compagnie di navigazione marittima o i loro agenti. L'Amministrazione postale del porto d'imbarco deve dare il suo consenso preliminare.

22 Foglio federale. 78° anno. Voi. II

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1.5 L'Amministrazione débitrice è esonerata dal pagamento delle spese di transito se il saldo annuo non oltrepassa 163,35 DTS.

2. Spese terminali 2.1 II conteggio delle spese terminali, relativo agli invii della posta-lettere, ma eccettuati i sacchi M, è steso annualmente dall'Amministrazione créditrice in base al peso reale dei dispacci ricevuti nel corso dell'anno preso in considerazione. Sono applicabili le aliquote fissate nell'articolo 49.

2.2 II conteggio delle spese terminali, relativo ai sacchi M, è steso annualmente dall'Amministrazione créditrice in base al peso sottoposto alle spese terminali giusta le condizioni fissate nell'articolo 49.

2.3 Per permettere di determinare il peso annuo, le Amministrazioni di origine dei dispacci devono indicare in permanenza per ogni dispaccio: - il peso del corriere (esclusi i sacchi M); - il peso dei sacchi M di più di 5 chilogrammi; - il numero di sacchi M fino a 5 chilogrammi.

2.4 Se risulta necessario determinare la quantità e il peso degli invii in massa, sono applicate le modalità elencate nel Regolamento per questa categoria di corriere.

2.5 Le Amministrazioni interessate possono convenire di conteggiare le spese terminali, nelle loro relazioni reciproche, per mezzo di metodi statistici differenti. Esse possono anche convenire di adottare una periodicità differente da quelle previste nel Regolamento d'esecuzione per il periodo di statistica.

2.6 L'Amministrazione débitrice è esonerata dal pagamento delle spese terminali, se il saldo annuale non oltrepassa 326,70 DTS.

3. Ogni Amministrazione è autorizzata a sottoporre all'apprezzamento di una commissione di arbitri i risultati annui che, a suo parere, differiscono troppo dalla realtà. Questo arbitrato è costituito nel modo previsto all'articolo 128 del Regolamento generale. Gli arbitri hanno il diritto di fissare, secondo giustizia, l'importo delle spese di transito o delle spese terminali da pagare.

Capitolo 4 Spese dì trasporto aereo Articolo 52 Principi generali 1. Le spese di trasporto per tutto il percorso aereo sono a carico: 1.1 dell'Amministrazione dello Stato d'origine, se si tratta di dispacci chiusi; 1.2 dell'Amministrazione che rimette gli invii a un'altra Amministrazione, se si tratta di invii prioritari e d'invii della posta aerea in transito allo scoperto, compresi quelli che sono mal istradati.

2. Le stesse norme si applicano ai dispacci aerei, agli invii prioritari e agli invii della posta aerea in transito allo scoperto, esenti da spese di transito.

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3. Ogni Amministrazione di destinazione che assicura all'interno del suo Paese il trasporto aereo del corriere internazionale ha diritto al rimborso dei costi supplementari cagionati da questo trasporto, a condizione però che la distanza media ponderata dei percorsi effettuati oltrepassi i 300 chilometri. Salvo accordi che prevedano la gratuità, le spese devono essere uniformi per tutti i dispacci prioritari e per tutti i dispacci aerei provenienti dall'estero, poco importa che il corriere venga inoltrato o no per la via aerea.

4. Non è effettuato nessun rimborso supplementare per le spese del trasporto aereo interno allorché la compensazione delle spese terminali percepita dall'Amministrazione di destinazione si basa specificatamente sulle tariffe o sui costi interni.

5. L'Amministrazione di destinazione esclude, in vista del calcolo della distanza media ponderata, il peso di tutti i dispacci rispetto ai quali il calcolo della compensazione delle spese terminali si basa specificatamente sulle tariffe o sui costi interni dell'Amministrazione di destinazione.

6. Salvo accordo speciale tra le Amministrazioni interessate, l'articolo 48 è applicabile ai dispacci aerei per gli eventuali percorsi territoriali o marittimi. Non danno tuttavia luogo ad alcun pagamento di spese di transito: 6.1 il trasbordo dei dispacci aerei tra due aeroporti che servono una stessa città; 6.2 il trasporto di tali dispacci fra l'aeroporto di una città e un deposito situato, in quest'ultima e il trasporto di questi stessi dispacci per il loro avviamento successivo.

Articolo 53 Aliquote di base e calcolo delle spese di trasporto aereo 1. L'aliquota di base da applicare per il regolamento dei conti tra le Amministrazioni in materia di trasporti aerei è approvata dal Consiglio dell'esercizio postale. È calcolata dall'Ufficio internazionale in base alla formula fissata nel Regolamento.

2. Il modo di calcolare le spese di trasporto aereo dei dispacci chiusi, degli invii prioritari e degli invii della posta aerea in transito allo scoperto come pure i relativi modi di conteggio risultano dal Regolamento.

Capitolo 5 Collegamenti telematici Articolo 54 Disposizioni generali 1. Le Amministrazioni postali possono stabilire tra loro e con altri partner collegamenti telematici.

2. Le Amministrazioni postali interessate sono libere di scegliere i fornitori e i supporti tecnici (software e hardware) che servono a realizzare lo scambio di dati.

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3. D'intesa con il fornitore di servizi di reti, le Amministrazioni postali convengono bilateralmente il modo di pagare questi servizi.

4. Le Amministrazioni postali non sono né finanziariamente né giuridicamente responsabili se un'altra Amministrazione non effettua i pagamenti dovuti a cagione dei servizi relativi all'esecuzione di scambi telematici.

Capitolo 6 Disposizioni diverse Articolo 55 Regolamento dei conti I regolamenti dei conti internazionali relativi al traffico postale, che le Amministrazioni postali devono eseguire tra loro, possono essere considerati normali transazioni ed effettuati in conformità agli impegni internazionali correnti assunti dagli Stati membri interessati, quando esistono accordi a questo proposito. In mancanza di tau accordi, detti regolamenti di conti sono eseguiti conformemente alle disposizioni del Regolamento.

Articolo 56 Fornitura d'informazioni, pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, conservazione dei documenti, moduli Le disposizioni relative alla fornitura d'informazioni concernenti l'esecuzione del servizio postale, alle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, alla conservazione dei documenti e ai moduli da utilizzare figurano nel Regolamento.

Parte quarta Servizio EMS Articolo 57 Servizio EMS 1. Il servizio EMS è il servizio postale più rapido svolto mediante mezzi fisici.

Esso consiste nel raccogliere, nel trasmettere e nel distribuire, entro termini molto brevi, corrispondenze, documenti e merci.

2. Il servizio EMS è regolamentato in base ad accordi bilaterali. Gli aspetti che non sono esplicitamente regolati da questi accordi sono sottoposti alle disposizioni pertinenti degli Atti dell'Unione.

3. Questo servizio è contraddistinto, nei limiti del possibile, con un logotipo del modello riprodotto qui sotto, composto degli elementi seguenti: - un'ala arancione; - le lettere EMS di color azzurro; - tre strisce orizzontali di color arancione.

II logotipo può essere completato con il nome del servizio nazionale.

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Convenzione postale universale

4. Le tasse del servizio sono fissate dall'Amministrazione d'origine, che tiene conto dei costi e delle esigenze del mercato.

Parte quinta Disposizioni finali Articolo 58 Impegni relativi alle misure di carattere penale 1. I Governi degli Stati membri s'impegnano a prendere o a proporre ai poteri legislativi del loro Paese le misure necessarie: 1.1 per punire la contraffazione di francobolli, anche se fuori corso, e delle cedole-risposta internazionali; 1.2 per punire l'uso o la messa in circolazione: 1.2.1. di francobolli contraffatti (anche se fuori corso) o già adoperati, come pure d'impronte contraffatte o già adoperate di macchine affrancatrici o di macchine tipografiche, 1.2.2 di cedole-risposta internazionali contraffatte; 1.3. per vietare e reprimere qualsiasi operazione dolosa di fabbricazione e di messa in circolazione di vignette e francobolli in uso nel servizio postale, contraffatti o imitati in modo tale da poter essere confusi con le vignette e i francobolli emessi dall'Amministrazione postale di uno degli Stati membri; 1.4 per impedire e, eventualmente, punire l'inclusione di stupefacenti, di farmaci psicotropi, di materie esplosive, infiammabili, o altre materie pericolose in invii postali per i quali tale inclusione non fosse espressamente autorizzata dalla Convenzione e dagli Accordi.

Articolo 59 Condizioni per l'approvazione delle proposte concernenti la Convenzione e il suo Regolamento d'esecuzione 1. Per diventare esecutive, le proposte sottoposte al Congresso e relative alla presente Convenzione e al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti. Almeno la metà degli Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento del voto.

2. Per diventare esecutive, le proposte relative al Regolamento, che sono state rimandate dal Congresso al Consiglio dell'esercizio postale per decisione o che sono presentate fra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio dell'esercizio postale.

3. Per diventare esecutive, le proposte fatte tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere: 3.1 i due terzi dei voti, ammesso che almeno la metà degli Stati membri dell'Unione abbia risposto alla consultazione, se si tratta di modificazioni agli articoli da 1 a 7 (parte prima), da 8 a 11, 13, da 16 a 18, 20, da 24 a 26, da 34 a 38 (parte seconda), 43 paragrafo 2, da 44 a 51, 55 (parte 581

Convenzione postale universale terza), da 58 a 60 (parte quinta) della Convenzione, e a tutti gli articoli del suo Protocollo finale; 3.2 la maggioranza dei voti, ammesso che almeno la metà degli Stati membri dell'Unione abbia risposto alla consultazione, se si tratta di modificazioni sostanziali di disposizioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 3.1; 3.3 la maggioranza dei voti, se si tratta: 3.3.1 di modificazioni di ordine redazionale alle disposizioni della Convenzione diverse da quelle indicate nel paragrafo 3.1; 3.3.2 dell'interpretazione delle disposizioni della Convenzione e del suo Protocollo finale.

4. Nonostante le disposizioni previste al paragrafo 3.1, ogni Stato membro la cui legislazione nazionale è ancora incompatibile con la modificazione proposta ha la facoltà di fare una dichiarazione scritta al Direttore generale dell'Ufficio internazionale, nella quale indica che non gli è possibile accettare tale modifica.

La dichiarazione deve essere fatta entro novanta giorni a partire dalla data della notificazione della modifica.

Articolo 60 Entrata in vigore e durata della Convenzione La presente Convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1996 e durerà fino alla messa in esecuzione degli Atti del prossimo Congresso.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri hanno firmato la presente Convenzione in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Il Governo dello Stato sede del Congresso ne consegnerà una copia a ciascuna delle Parti.

Fatto a Seoul il 14 settembre 1994.

Seguono le firme

7438

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Protocollo finale

Traduzione

della Convenzione postale universale

Al momento di procedere alla firma della Convenzione postale universale conclusa in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Articolo I Appartenenza degli invii postali 1. L'articolo 2 non si applica ad Antigua e Barbuda, all'Australia, al Bahrein, alle Barbados, al Belize, al Botswana, al Brunei Darussalam, al Canada, alla Dominica, all'Egitto, alle Figi, alla Gambia, al Ghana, alla Giamaica, a Grenada, alla Guiana, all'Irlanda, al Kenya, a Kiribati, al Kuwait, al Lesotho, alla Malaisia, al Malawi, a Maurizio, a Nauru, alla Nigeria, alla Nuova Zelanda, a Papua-Nuova Guinea, al Regno Unito di Gran Bretagna e Manda del Nord, a Saint Lucia, a Saint Vincent e Grenadine, a Salomone (Isole), alla Samoa occidentale, a San Cristoforo e Nevis, alle Seicelle, alla Sierra Leone, a Singapore, allo Swaziland, alla Tanzania (Rep. Unita), a Trinidad e Tobago, a Tuvalu, alFUganda, a Vanuatu, allo Yemen, alla Zambia e allo Zimbabwe.

2. L'articolo 2 non si applica nemmeno alla Danimarca, la cui legislazione non permette il ritiro o la modificazione dell'indirizzo degli invii della posta-lettere, a domanda del mittente, a partire dal momento in cui il destinatario è stato informato dell'arrivo di un invio al suo indirizzo.

Articolo II Tasse In deroga all'articolo 6 paragrafo 4, l'Amministrazione del Canada è autorizzata a riscuotere tasse postali differenti da quelle previste nella Convenzione e negli Accordi, allorché le tasse in questione sono ammesse secondo la legislazione del suo Stato.

Articolo III Eccezioni alla franchigia postale per i cecogrammi 1. In deroga all'articolo 7 paragrafo 4, le Amministrazioni postali di Saint Vincent e Grenadine e della Turchia, che non concedono, nel loro servizio interno, la franchigia postale ai cecogrammi, hanno la facoltà di riscuotere le tasse d'affrancazione e le tasse per servizi speciali, che non possono tuttavia essere superiori a quelle del loro servizio interno.

2. In deroga all'articolo 7 paragrafo 4, le Amministrazioni del Canada, della Germania, del Giappone, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del ''Dal testo originale francese.

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Convenzione postale universale

Nord e degli Stati Uniti d'America hanno la facoltà di riscuotere le tasse per servizi speciali, che vengono applicate ai cecogrammi nel loro servizio interno.

Artìcolo IV Pacchetti L'obbligo di partecipare allo scambio dei pacchetti di peso superiore a 500 grammi non si applica alle Amministrazioni di Myanmar e di Papua-Nuova Guinea che sono nell'impossibilità di garantire tale servizio.

Articolo V Stampe. Peso massimo In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 3.2, le Amministrazioni del Canada e dell'Irlanda sono autorizzate a limitare a 2 chilogrammi il peso massimo delle stampe ricevute e spedite.

Articolo VI Sacchi M raccomandati Le Amministrazioni postali del Canada e degli Stati Uniti d'America sono autorizzate a non accettare i sacchi M raccomandati e a non riservare ai sacchi di questo genere provenienti da altri Stati il servizio previsto per gli invii raccomandati.

Articolo VII Impostazione d'invii della posta-lettere all'estero 1. Le Amministrazioni postali della Grecia, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di riscuotere una tassa in relazione con i costi dei lavori cagionati loro da qualsiasi Stato che, in virtù dell'articolo 25 paragrafo 4, rimanda loro oggetti che all'origine non sono stati spediti dai loro servizi come invii postali.

2. In deroga all'articolo 25 paragrafo 4 l'Amministrazione postale del Canada si riserva il diritto di riscuotere dall'Amministrazione d'origine una rimunerazione che le permetta di recuperare al minimo i costi che le sono occasionati dal trattamento di tali invii.

3. L'articolo 25 paragrafo 4 autorizza l'Amministrazione di destinazione a pretendere dall'Amministrazione d'impostazione una rimunerazione appropriata per la distribuzione degli invii della posta-lettere impostati in grandi quantità all'estero. Il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord si riserva il diritto di limitare questo pagamento all'importo corrispondente alla tariffa interna dello Stato di destinazione, applicabile ad invii equivalenti.

4. L'articolo 25 paragrafo 4 autorizza l'Amministrazione di destinazione a pretendere dall'Amministrazione d'impostazione una rimunerazione appropriata per la distribuzione d'invii della posta-lettere impostati in grandi quantità all'estero. Gli Stati elencati qui sotto si riservano il diritto di limitare questo pagamento ai limiti autorizzati nella Convenzione e nel Regolamento per il corriere 584

Convenzione postale universale

in massa: Antille Olandesi e Aruba, Australia, Bahamas, Barbados, Brunei, Darussalam, Grenada, Guiana, India, Malaisia, Nepal, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Singapore, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Suriname, Tailandia, Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito.

5. Nonostante le riserve previste al paragrafo 4, gli Stati menzionati qui sotto si riservano il diritto di applicare nella loro intégralité le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione al corriere ricevuto dagli Stati membri dell'Unione: Argentina, Benin, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Cipro, Costa d'Avorio (Rep.), Egitto, Francia, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Guinea, Israele, Italia, Libano, Mali, Mauritania, Monaco, Portogallo, Senegal, Siria (Rep. Araba), Togo.

Articolo Vili Divieti 1. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale del Libano non accetta gli invii raccomandati che contengono monete, moneta cartacea, titoli al portatore di qualsiasi genere, assegni di viaggio, platino, oro o argento lavorato o no, pietre preziose, gioielli o altri oggetti preziosi. Essa non è vincolata in maniera rigorosa alle disposizioni dell'articolo 35 paragrafo 1 per ciò che concerne la sua responsabilità in caso di manomissione o di avaria, come pure per ciò che concerne gli invii che contengono oggetti di vetro o fragili.

2. A titolo eccezionale, le Amministrazioni postali della Bolivia, della Repubblica popolare di Cina, dell'Iraq, del Nepal e del Vietnam non accettano gli invii raccomandati che contengono monete, biglietti di banca, moneta cartacea, titoli al portatore di qualsiasi genere, assegni di viaggio, platino, oro e argento lavorato o no, gemme, gioielli e altri oggetti preziosi.

3. L'Amministrazione postale di Myanmar si riserva il diritto di non accettare gli invii con valore dichiarato che contengono gli oggetti preziosi menzionati nell'articolo 26 paragrafo 2, poiché la sua legislazione interna si oppone all'ammissione di invii di questo genere.

4. L'Amministrazione postale del Nepal non accetta gli invii raccomandati o con valore dichiarato che contengono biglietti di banca o pezzi di moneta, se non esiste un accordo speciale stipulato a tale scopo.

Articolo IX Oggetti passibili di diritti doganali 1. Riferendosi
all'articolo 26, le Amministrazioni postali degli Stati citati qui appresso non accettano gli invii con valore dichiarato contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Bangladesh e El Salvador.

2. Riferendosi all'articolo 26, le Amministrazioni postali degli Stati citati qui appresso non accettano le lettere ordinarie e raccomandate contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Afghanistan, Albania, Arabia Saudita, Azerbaigian, Bielorussia, Cambogia, Centrafrica, Cile, Colombia, Cuba, Estonia, 585

Convenzione postale universale

Etiopia, Italia, Nepal, Panama (Rep.), Perù, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Salvador, San Marino, Tagiskistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan e Venezuela.

3. Riferendosi all'articolo 26, le Amministrazioni postali degli Stati citati qui appresso non accettano le lettere ordinarie contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Bénin, Burkina Faso, Costa d'Avorio (Rep.), Gibuti, Mali, Maurita-, nia, Niger, Oman, Senegal, Vietnam e Yemen.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 gli invii di sieri, di vaccini e gli invii di medicamenti d'urgente necessità, che è difficile procurarsi, sono ammessi in tutti i casi.

Articolo X Ritiro. Modificazione o correzione dell'indirizzo 1. L'articolo 29 non si applica all'Antigua e Barbuda, alle Bahama, alBahrein, alle Barbados, a Belize, al Botswana, al Brunei Darussalam, al Canada, alla Cecoslovacchia, alla Dominica, alle Figi, alla Gambia, alla Giamaica, alla Gran Bretagna, a Grenada, alla Guiana, all'Iraq, all'Irlanda, al Kenya, a Kiribati, al Kuwait, al Lesotho, alla Malaisia, al Malawi, a Myanmar, a Nauru, alla Nigeria, alla Nuova Zelanda, a Papua-Nuova Guinea, alla Rep. pop. dem.

di Corea, a Salomone (Isole), alla Samoa occidentale, a San Cristoforo e Nevis, alle Seicelle, alla Sierra Leone, a Singapore, a Saint Lucie, a Saint Vincent e Grenadine, allo Swaziland, alla Tanzania (Rep. unita), ai Territori d'oltremare (Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord), a Trinidad e Tobago, a Tuvalu, all'Uganda, a Vanuatu e alla Zambia, le cui legislazioni interne non consentono il ritiro o la modificazione dell'indirizzo degli invii della postalettere, a domanda del mittente.

2. L'articolo 29 è applicabile all'Australia nella misura in cui è compatibile con la legislazione interna di questo Paese.

Articolo XI Reclami 1. In deroga all'articolo 30.4, le Amministrazioni postali dell'Arabia Saudita, del Capo Verde, del Ciad, del Gabon, della Grecia, dell'Iran (Rep. islamica), della Mongolia, di Myanmar, della Siria (Rep. araba), dei Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito e della Zambia si riservano il diritto di riscuotere dai loro clienti una tassa per i reclami.

2. In deroga all'articolo 30.4, le Amministrazioni postali dell'Argentina, della Repubblica Slovacca e della Repubblica Ceca si riservano il diritto di
riscuotere una tassa speciale allorché dall'esito delle ricerche intraprese in seguito al reclamo risulta che quest'ultimo è ingiustificato.

Articolo XII Tassa di presentazione alla dogana L'Amministrazione postale del Gabon si riserva di riscuotere dai propri clienti una tassa di presentazione alla dogana.

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Convenzione postale universale

Articolo XIII Responsabilità delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali del Bangladesh, del Belgio, del Burkina Faso, del Congo (Rep.), della Costa d'Avorio (Rep.), di Gibuti, dell'India, del Libano, del Madagascar, del Mali, della Mauritania, del Nepal, del Niger, del Senegai, del Togo e della Turchia sono autorizzate a non applicare l'articolo 34 paragrafo 1.1.1 per ciò che concerne la responsabilità in caso di manomissione o di avaria parziale degli invii raccomandati.

2. In deroga agli articoli 34 paragrafo 1.1.1 e 35 paragrafo 1, le Amministrazioni postali del Cile, della Cina (Rep. pop.) e della Colombia rispondono soltanto della perdita e della manomissione totale o dell'avaria totale del contenuto degli invii raccomandati.

3. In deroga all'articolo 34, l'Amministrazione postale dell'Arabia Saudita non assume nessuna responsabilità in caso di perdita o di avaria degli invii contenenti gli invii di cui trattasi all'articolo 26 paragrafo 2.

Articolo XIV Non responsabilità delle Amministrazioni postali L'Amministrazione postale della Bolivia non è tenuta a osservare l'articolo 35 paragrafo 1 per ciò che concerne il mantenimento della responsabilità in caso di manomissione o d'avaria degli invii raccomandati.

Articolo XV Pagamento dell'indennità 1. Le Amministrazioni postali del Bangladesh, della Bolivia, della Guinea, del Messico, del Nepal e della Nigeria non sono tenute a osservare l'articolo 37 paragrafo 3 per ciò che concerne l'obbligo di dare una soluzione definitiva nel termine di due mesi o di comunicare all'Amministrazione di origine o, secondo il caso, di destinazione che un invio postale è stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'autorità competente a cagione del contenuto o sequestrato in virtù della legislazione interna di tali Stati.

2. Le Amministrazioni postali del Congo (Rep.), di Gibuti, della Guinea, del Libano e del Madagascar non sono tenute a osservare l'articolo 37 paragrafo 3 della Convenzione per ciò che concerne l'obbligo di dare una soluzione definitiva a un reclamo, nel termine di due mesi. Esse non accettano inoltre nemmeno che l'avente diritto sia tacitato per conto loro da un'altra Amministrazione alla scadenza del termine precitato.

Articolo XVI Spese speciali di transito L'Amministrazione postale della Grecia si riserva il diritto di
aumentare da un lato del 30 per cento le spese di transito territoriali e dall'altro lato del 50 per cento le spese di transito marittime previste all'articolo 48 paragrafo 1.

2. L'Amministrazione postale della Russia (Federazione di) è autorizzata a riscuotere un supplemento di 0,65 DTS oltre alle spese di transito indicate all'ar587

Convenzione postale universale

ticolo 48 paragrafo 1.1 per ogni chilogrammo di invii della posta-lettere trasportato in transito per mezzo della Transiberiana.

3. Le Amministrazioni postali dell'Egitto e del Sudan sono autorizzate a riscuotere un supplemento di 0,16 DTS sulle spese di transito indicate nell'articolo 48 paragrafo 1, per ogni sacco d'invii della posta-lettere in transito attraverso il lago Nasser tra Sballai (Egitto) e Wadi Haifa (Sudan).

4. L'Amministrazione postale del Panama (Rep.) è autorizzata a riscuotere un supplemento di 0,98 DTS sulle spese di transito, menzionate all'articolo 48 paragrafo 1, per ogni sacco della posta-lettere transitante attraverso l'istmo di Panama tra i porti di Balboa nell'Oceano Pacifico e di Cristobal nell'Oceano Atlantico.

5. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale di Panama (Rep.) è autorizzata a riscuotere una tassa di 0,65 DTS per sacco per tutti i dispacci immagazzinati o trasbordati nel porto di Balboa o di Cristobal, a condizione che essa non riceva nessuna rimunerazione a titolo di transito territoriale o marittimo per simili dispacci.

6. In deroga all'articolo 48 paragrafo 1, l'Amministrazione postale dell'Afghanistan è autorizzata, provvisoriamente, a motivo delle difficoltà particolari che essa incontra nel campo dei mezzi di trasporto e di comunicazione, a effettuare il trasporto in transito dei dispacci chiusi e delle corrispondenze allo scoperto attraverso il proprio Stato a condizioni speciali da convenire tra essa e le Amministrazioni postali interessate.

7. In deroga all'articolo 48 paragrafo 1, i servizi automobilistici Siria-Iraq sono considerati servizi straordinari che danno luogo alla riscossione di spese di transito speciali.

Artìcolo XVII Spese del trasporto aereo interno 1. In deroga all'articolo 52 paragrafo 3 le Amministrazioni postali dell'Arabia Saudita, delle Bahamas, del Capo Verde, della Repubblica del Congo, di Cuba, della Repubblica Dominicana, dell'Ecuador, del Gabon, della Grecia, del Guatemala, della Guiana, dell'Honduras (Rep.), della Mongolia, della PapuaNuova Guinea, di Saldinone (Isole), del Salvador e del Vanuatu si riservano il diritto di riscuotere i pagamenti dovuti a cagione dell'avviamento di dispacci internazionali per la via aerea, all'interno del loro Stato.

2. In deroga all'articolo 52 paragrafo 3, l'Amministrazione
postale di Myanmar si riserva il diritto di riscuotere i pagamenti dovuti a cagione dell'avviamento di dispacci internazionali all'interno del suo Stato, indipendentemente dal fatto che siano avviati oltre per la via aerea o no.

3. In deroga all'articolo 52 paragrafi 4 e 5, le Amministrazioni postali del Canada, dell'Iran (Rep. islamica), degli Stati Uniti d'America e della Turchia sono autorizzate a riscuotere, in forma di aliquote uniformi, dalle Amministrazioni postali entranti in considerazione le loro spese del trasporto aereo inter588

Convenzione postale universale

no, cagionate dal corriere in arrivo, proveniente da qualsiasi Amministrazione alla quale esse applicano la compensazione per le spese terminali, basata specificatamente sulle tariffe o sui costi interni.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoindicati hanno redatto il presente Protocollo, che avrà la stessa efficacia e lo stesso valore come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo della Convenzione, e l'hanno firmato in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Il Governo dello Stato sede del Congresso ne consegnerà una copia a ciascuna Parte.

Fatto a Seoul il 14 settembre 1994.

Seguono le firme

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Accordo

Traduzione"

concernente i pacchi postali

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno stipulato, di comune intesa e fatte salve le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 4 della citata Costituzione, l'Accordo seguente:

Prima parte Disposizioni preliminari Articolo 1 Oggetto dell'Accordo 1. Il presente Accordo regola lo scambio dei pacchi postali tra gli Stati contraenti.

2. L'abbreviazione «pacchi» si applica nel presente Accordo, nel suo Protocollo finale e nel suo Regolamento d'esecuzione a tutti i pacchi.

Articolo 2 Esecuzione del servizio da parte di imprese di trasporto Ogni Stato la cui Amministrazione postale non s'incarica del trasporto dei pacchi e che aderisce all'Accordo ha la facoltà di farne eseguire le clausole da imprese di trasporto. Esso può limitare nello stesso tempo questo servizio ai pacchi in provenienza o a destinazione delle località servite da queste imprese.

L'Amministrazione postale rimane responsabile dell'esecuzione dell'Accordo.

Seconda parte Offerta di prestazioni Capitolo I Disposizioni generali Articolo 3 Principi 1. I pacchi possono essere scambiati sia direttamente sia per il tramite di uno o di parecchi Stati. Lo scambio di pacchi il cui peso unitario è superiore a 10 chilogrammi è facoltativo. Il peso unitario massimo non deve superare 31,5 chilogrammi.

"Dal testo originale francese.

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Accordo concernente i pacchi postali

2. I pacchi trasportati per la via aerea con priorità sono denominati «pacchi aerei».

3. Le particolarità relative ai limiti di peso, ai limiti di dimensioni e alle condizioni d'accettazione figurano nel Regolamento.

Articolo 4 Sistema di peso II peso dei pacchi è espresso in chilogrammi.

Articolo 5 Tasse principali 1. Le Amministrazioni fissano le tasse principali da riscuotere presso i mittenti.

2. Le tasse principali devono essere in rapporto con le quote parti. Di regola, il loro provento non deve superare, nel complesso, le quote parti fissate dalle Amministrazioni in virtù degli articoli da 34 a 36.

Articolo 6 Soprattasse aeree 1. Le Amministrazioni fissano le soprattasse aeree da riscuotere per i pacchi aerei.

2. Le soprattasse devono essere in rapporto con le spese del trasporto aereo.

Di regola, il loro provento non deve superare, nel complesso, i costi di questo trasporto.

3. Le soprattasse devono essere uniformi per tutto il territorio di uno stesso Stato di destinazione, indipendentemente dall'avviamento utilizzato.

Articolo 7 Tasse speciali 1. Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere, nei casi menzionati qui appresso, le stesse tasse che esse riscuotono nel loro servizio interno.

1.1 Tassa d'impostazione fuori delle ore normali d'apertura degli sportelli, riscossa presso il mittente.

1.2 Tassa di presa in consegna al domicilio del mittente, riscossa presso quest'ultimo.

1.3 Tassa di fermo in posta, riscossa dall'Amministrazione di destinazione all'atto del recapito di tutti i pacchi indirizzati fermo in posta. Nel caso in cui il pacco è rimandato al mittente o rispedito, l'importo messo in conto non può superare 0,49 diritti speciali di prelievo (DTS).

1.4 Tassa di magazzinaggio, riscossa per ogni pacco che non è stato ritirato nei termini prescritti, tanto se è indirizzato fermo in posta, quanto al domicilio del destinatario. Questa tassa è percepita dall'Amministrazione che recapita il pacco, a favore delle Amministrazioni nei cui servizi i pacchi furono tenuti oltre i termini ammessi. Nel caso in cui il pacco è rimandato al mittente o rispedito, l'importo messo in conto non può superare 6,53 DTS.

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Accordo concernente i pacchi postali

2. Non si può riscuotere nessuna tassa di distribuzione presso il destinatario, allorché i pacchi sono recapitati normalmente al domicilio di quest'ultimo. Se non si effettua normalmente il recapito al domicilio del destinatario, si deve distribuire gratuitamente a quest'ultimo un avviso d'arrivo del pacco. In questo caso si può riscuotere una tassa di distribuzione presso il destinatario, se il recapito al domicilio è offerto a titolo facoltativo e il destinatario lo chiede rispondendo all'avviso di arrivo del pacco. La tassa riscossa deve essere identica a quella applicata nel servizio interno.

3. Le Amministrazioni che accettano di coprire i rischi derivanti da un caso di forza maggiore possono riscuotere, per i pacchi senza valore dichiarato, una tassa per rischi di forza maggiore di 0,20 DTS per pacco al massimo. L'importo che possono riscuotere per i pacchi con valore dichiarato è previsto all'articolo 11 paragrafo 4.

Articolo 8 Affrancatura I pacchi devono essere affrancati con francobolli postali oppure per mezzo di qualsiasi altro procedimento autorizzato dalla regolamentazione dell'Amministrazione d'origine.

Articolo 9 Franchigie postali . Pacchi di servizio . 1 Sono esenti da qualsiasi tassa postale i pacchi relativi al servizio postale, denominati «pacchi di servizio», scambiati tra: .1.1 le Amministrazioni postali; .1.2 le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale; .1.3 gli uffici postali degli Stati membri; .1.4 gli uffici postali e le Amministrazioni postali.

.2 Non si devono pagare le soprattasse aeree per i pacchi di servizio della posta aerea, salvo che per quelli spediti dall'Ufficio internazionale.

2. Pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati civili 2.1 Sono denominati «pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati civili» i pacchi destinati ai prigionieri e agli organismi menzionati nella Convenzione o da loro spediti. Questi pacchi sono esenti da tutte le tasse, eccettuate le soprattasse aeree.

Capitolo 2 Servizi speciali Articolo 10 Pacchi espresso 1. A richiesta del mittente, i pacchi sono recapitati al domicilio del destinatario da un messo speciale appena possibile, dopo il loro arrivo all'ufficio di distribuzione, negli Stati le cui Amministrazioni svolgono questo servizio. Essi sono designati in questo caso «pacchi espresso».

592

Accordo concernente i pacchi postali

2. I pacchi espresso sono passibili di una tassa supplementare di 1,63 DTS al massimo. La tassa dev'essere pagata integralmente in anticipo. Essa è dovuta anche se al posto del pacco può essere distribuito per espresso solo l'avviso d'arrivo.

3. Se la distribuzione per espresso cagiona oneri speciali, l'Amministrazione di destinazione può riscuotere una tassa complementare, conformemente alle disposizioni relative agli invii dello stesso genere del suo servizio interno. Questa tassa è esigibile anche se il pacco è rimandato al mittente o rispedito. In questo caso, l'importo messo in conto non può tuttavia superare 1,63 DTS.

4. Se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo permette, i destinatari possono chiedere all'ufficio di distribuzione che i pacchi ad essi destinati siano recapitati per espresso subito dopo il loro arrivo. In questo caso, l'Amministrazione di destinazione è autorizzata a riscuotere, all'atto del recapito, la tassa applicabile nel suo servizio interno.

Articolo 11 Pacchi con valore dichiarato 1. È denominato «pacco con valore dichiarato» ogni pacco che comporta una dichiarazione del valore. Gli scambi sono limitati alle relazioni fra le Amministrazioni postali che accettano i pacchi con valore dichiarato.

2. Ogni Amministrazione ha la facoltà di limitare, per ciò che la concerne, il valore dichiarato a un importo che non può essere inferiore a 4000 DTS. Essa può tuttavia applicare il limite del valore dichiarato adottato nel suo servizio interno, se quest'ultimo è inferiore all'importo indicato qui sopra.

3. La tassa dei pacchi con valore dichiarato deve essere pagata in antìcipo.

Essa si compone della tassa principale, di una tassa di spedizione riscossa a titolo facoltativo e di una tassa ordinaria d'assicurazione.

3.1 Le soprattasse aeree e le tasse per servizi speciali sono aggiunte se del caso alla tassa principale.

3.2 La tassa di spedizione non deve superare la tassa di raccomandazione prevista nella Convenzione. Al posto della tassa fissa di raccomandazione, le Amministrazioni postali hanno la facoltà di riscuotere la tassa corrispondente del loro servizio interno o, eccezionalmente, una tassa di 3,27 DTS al massimo.

3.3 La tassa ordinaria d'assicurazione ammonta a 0,33 DTS al massimo per ogni 65,34 DTS o frazione di 65,34 DTS dichiarati o allo
0,5 per cento della graduazione di valore dichiarato.

4. Le Amministrazioni che accettano di coprire i rischi che possono derivare da un caso di forza maggiore sono autorizzate a riscuotere una «tassa per rischi di forza maggiore». Questa tassa deve essere fissata in modo che la somma totale composta da questa tassa e dalla tassa ordinaria d'assicurazione non superi il massimo previsto al paragrafo 3.3.

5. Nei casi in cui sono necessarie misure di sicurezza eccezionali, le Amministrazioni possono inoltre percepire, presso i mittenti o i destinatari, le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna.

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Accordo concernente i pacchi postali

Articolo 12 Pacchi contro rimborso È designato «pacco contro rimborso» ogni pacco gravato da rimborso, al quale sono applicabili le disposizioni dell'Accordo concernente gli invii contro rimborso. Per poter scambiare pacchi contro rimborso è necessario l'accordo preliminare delle Amministrazioni d'origine e di destinazione.

Articolo 13 Pacchi fragili. Pacchi ingombranti 1. Ogni pacco contenente oggetti che possono rompersi facilmente e che deve essere trattato con cura particolare è designato «pacco fragile».

2. È denominato «pacco ingombrante» ogni pacco le cui dimensioni superano i limiti fissati nel Regolamento o quelli che le Amministrazioni possono convenire fra loro.

3. Ogni pacco che per forma o struttura non si presta ad essere caricato facilmente con altri pacchi oppure che esige precauzioni speciali è pure denominato «pacco ingombrante».

4. I pacchi fragili e i pacchi ingombranti sono passibili di una tassa supplementare pari al massimo al 50 per cento della tassa principale. La tassa supplementare appena menzionata è riscossa una sola volta, se il pacco è contemporaneamente fragile e ingombrante. Le soprattasse aeree concernenti questi pacchi non subiscono tuttavia nessun aumento.

5. Lo scambio di pacchi fragili e di pacchi ingombranti è limitato alle relazioni fra le Amministrazioni che accettano questi invii.

Articolo 14 Servizio di collettame «Consignment» 1. Le Amministrazioni possono convenire fra loro di partecipare a un servizio facoltativo di collettame denominato «Consignment» per gli invii raggruppati di un solo mittente, destinati all'estero.

2. Nella misura del possibile, questo servizio è contraddistinto da un logo composto degli elementi seguenti: - il vocabolo «CONSIGNMENT» in colore blu; - tre strisce orizzontali (una rossa, una blu e una verde).

·CONSIGNMENT: 3. I particolari relativi a questo servizio sono convenuti bilateralmente fra l'Amministrazione d'origine e quella di destinazione in base alle disposizioni definite dal Consiglio dell'esercizio postale.

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Accordo concernente i pacchi postali Articolo 15 Avviso di ricevimento 1. Il mittente di un pacco può chiedere un avviso di ricevimento alle condizioni fissate nella Convenzione. Le Amministrazioni possono tuttavia limitare questo servizio ai pacchi con valore dichiarato, se questa limitazione è prevista nel loro servizio interno.

2. La tassa dell'avviso di ricevimento ammonta al massimo a 0,98 DTS.

Articolo 16 Pacchi franchi di tasse e di diritti 1. Nelle relazioni fra le Amministrazioni postali che si sono dichiarate d'accordo a questo proposito, i mittenti possono prendere a loro carico, rilasciando all'ufficio d'origine una dichiarazione preliminare, l'importo totale delle tasse e dei diritti di cui il pacco sarà gravato all'atto della distribuzione. Si tratta in questo caso di un «pacco franco di tasse e di diritti».

2. Il mittente deve impegnarsi a pagare le somme che potrebbero essere reclamate dall'ufficio di destinazione. Se del caso, egli deve effettuare un pagamento provvisorio.

3. L'Amministrazione d'origine riscuote dal mittente una tassa di 0,98 DTS al massimo per pacco, che essa tiene per sé come rimunerazione per i servizi forniti nello Stato d'origine.

4. L'Amministrazione di destinazione è autorizzata a riscuotere una tassa di commissione di 0,98 DTS al massimo per pacco. Questa tassa è indipendente dalla tassa di presentazione alla dogana. Essa è riscossa presso il mittente a profitto dell'Amministrazione di destinazione.

Articolo 17 Avviso d'imbarco 1. Nelle relazioni tra le Amministrazioni che accettano di garantire questo servizio, il mittente può domandare che gli sia indirizzato un.avviso d'imbarco.

2. La tassa dell'avviso d'imbarco ammonta a 0,36 DTS per pacco al massimo.

Capitolo 3 Disposizioni particolari Articolo 18 Divieti 1. È vietato includere in tutte le categorie di pacchi gli oggetti indicati qui sotto: 1.1 gli oggetti che a cagione della loro natura e del loro imballaggio possono rappresentare un pericolo per gli agenti, sporcare o deteriorare gli altri pacchi oppure le installazioni del servizio postale; 1.2 gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; 595

Accordo concernente i pacchi postali

1.3 i documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale come pure le corrispondenze di qualsiasi natura scambiate tra persone che non siano il mittente e il destinatario o le persone dimoranti con loro; 1.4 gli animali vivi, salvo se il loro trasporto per posta è permesso dalla regolamentazione postale degli Stati interessati; 1.5 i materiali esplosivi, infiammabili o altri materiali pericolosi; 1.6 le sostanze radioattive; 1.7 gli oggetti osceni o immorali; 1.8 gli oggetti la cui importazione o circolazione è vietata nello Stato di destinazione.

2. È vietato includere nei pacchi senza valore dichiarato, scambiati tra due Stati che ammettono la dichiarazione del valore: le monete, i biglietti di banca, la carta monetata, i valori di qualsiasi tipo al portatore, il platino, l'oro o l'argento, lavorati o no, le pietre preziose, i gioielli e altri oggetti preziosi. Ogni Amministrazione ha inoltre la facoltà di vietare l'inclusione di oro in lingotti negli invii con o senza valore dichiarato in provenienza o a destinazione del suo territorio o trasmessi in transito attraverso il suo territorio. Essa può infine limitare il valore reale di simili invii.

3. Le eccezioni ai divieti e le istruzioni sul modo di trattare i pacchi accettati a torto figurano nel Regolamento. I pacchi contenenti oggetti di cui si è parlato ai paragrafi 1.2, 1.5, 1.6 e 1.7 non sono mai né avviati a destinazione, né recapitati ai destinatari, né rimandati all'origine.

Articolo 19 Rispedizione 1. La rispedizione di un pacco, in caso di cambiamento di residenza del destinatario, può essere effettuata sia all'interno dello Stato di destinazione sia fuori di tale Stato. Lo stesso principio vale in caso di rispedizione dovuta alla modificazione o alla correzione dell'indirizzo, eseguita in applicazione dell'articolo 21.

2. Il mittente può vietare qualsiasi rispedizione.

3. Le Amministrazioni che riscuotono una tassa per le domande di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a percepire la stessa tassa anche nel servizio internazionale.

4. Le. condizioni alle quali sottostanno le rispedizioni figurano nel Regolamento.

Articolo 20 Distribuzione. Pacchi non recapitabili 1. Di regola, i pacchi sono recapitati ai destinatari nel termine più breve e conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato
di destinazione. I termini di custodia sono fissati nel Regolamento. I destinatari devono essere avvisati senza ritardo dell'arrivo dei pacchi, se ciò è possibile, quando non si effettua il recapito a domicilio.

596

Accordo concernente i pacchi postali 2. Qualsiasi pacco, che non può essere recapitato al destinatario o che è trattenuto d'ufficio, deve essere trattato secondo le istruzioni date dal mittente nei limiti fissati dal Regolamento.

3. Se è steso un avviso di giacenza, la risposta che vien data sulla scorta di tale avviso può dar luogo alla riscossione di una tassa di 0,65 DTS al massimo.

Quando l'avviso concerne parecchi pacchi impostati contemporaneamente dallo stesso mittente nel medesimo ufficio postale all'indirizzo dello stesso destinatario, la tassa appena menzionata è riscossa una sola volta. In caso di trasmissione per mezzo delle telecomunicazioni, si deve aggiungere la tassa corrispondente.

4. Qualsiasi pacco che non può essere recapitato è rimandato nello Stato di domicilio del mittente. Le condizioni che fanno stato per il rinvio figurano nel Regolamento.

5. Il pacco, che non ha potuto essere recapitato al destinatario perché abbandonato dal mittente, è trattato dall'Amministrazione di destinazione secondo la sua regolamentazione.

6. Gli oggetti contenuti in un pacco, di cui si teme che possano prossimamente deteriorarsi o guastarsi, possono essere venduti immediatamente senza avviso preliminare e senza formalità giuridiche. La vendita ha luogo a profitto dell'avente diritto, anche durante il trasporto, sia all'andata sia al ritorno. Se non è possibile effettuare la vendita, gli oggetti deteriorati o guasti sono distrutti.

Articolo 21 Ritiro. Modificazione o rettificazione dell'indirizzo a richiesta del mittente 1. Il mittente di un pacco può, alle condizioni fissate nella Convenzione, domandarne il rinvio o farne modificare l'indirizzo. Esso deve garantire il pagamento degli importi esigibili per ogni nuova trasmissione.

2. Le Amministrazioni hanno tuttavia la facoltà di non ammettere le domande di cui al paragrafo 1, quand'esse non le accettano nel loro servizio interno.

3. Il mittente deve pagare, per ogni domanda, una tassa di domanda di ritiro, di modificazione o di rettificazione dell'indirizzo di 1,31 DTS al massimo. A questa tassa si deve aggiungere la tassa appropriata, se la domanda deve essere trasmessa per mezzo delle telecomunicazioni.

Articolo 22 Reclami 1. I reclami sono ammessi nel termine di un anno a contare dal giorno che segue quello dell'impostazione del pacco. Durante questo periodo, i reclami sono accettati appena che il problema è segnalato dal mittente o dal destinatario.

Tuttavia se il reclamo di un mittente concerne un pacco non recapitato il cui

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Accordo concernente i pacchi postali

termine di trasporto previsto non è ancora scaduto, si deve informare il mittente in merito a tale termine.

2. II trattamento dei reclami è gratuito. Tuttavia se sono trasmessi, a richiesta del cliente, con mezzi di telecomunicazione o mediante il servizio EMS, i reclami possono comportare la riscossione di una tassa di un importo equivalente al prezzo del servizio richiesto.

3. Ogni Amministrazione ha l'obbligo di accettare i reclami riguardanti i pacchi impostati nei servizi di altre Amministrazioni.

4. I reclami concernenti i pacchi ordinari e i pacchi con valore dichiarato devono essere presentati separatamente.

Capitolo 4 Questioni doganali Artìcolo 23 Controllo doganale L'Amministrazione postale dello Stato d'origine e quella dello Stato di destinazione sono autorizzate a sottoporre i pacchi al controllo doganale, secondo la legislazione di tali Stati.

Articolo 24 Tassa di presentazione alla dogana 1. I pacchi sottoposti al controllo doganale nello Stato d'origine possono essere gravati da una tassa di presentazione alla dogana di 0,65 DTS per pacco al massimo. Di regola, questa tassa è riscossa al momento dell'impostazione del pacco.

2. I pacchi sottoposti al controllo doganale nello Stato di destinazione possono essere gravati da una tassa di 3,27 DTS per pacco al massimo. Questa tassa è riscossa a titolo di presentazione alla dogana e di sdoganamento solo per gli invii che sono stati gravati da diritti doganali o da qualsiasi altro diritto dello stesso genere. Salvo intesa speciale, questa tassa è riscossa al momento della distribuzione del pacco al destinatario. Tuttavia, se si tratta di pacchi franchi di tasse e di diritti, la tassa di presentazione alla dogana è riscossa dall'Amministrazione d'origine a profitto dell'Amministrazione di destinazione.

Articolo 25 Diritti doganali e altri diritti Le Amministrazioni di destinazione sono autorizzate a riscuotere presso i destinatari tutti i diritti, in particolare i diritti doganali, di cui gli invii sono gravati nello Stato di destinazione.

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Accordo concernente i pacchi postali

Capitolo 5 Responsabilità Articolo 26 Responsabilità delle Amministrazioni postali. Indennità 1. Eccettuati i casi previsti nell'articolo 27, le Amministrazioni postali rispondono della perdita, della manomissione o dell'avaria dei pacchi.

2. Le Amministrazioni postali possono impegnarsi a coprire anche i rischi derivanti da un caso di forza maggiore.

3. Il mittente ha diritto a un'indennità eguale, per principio, all'ammontare reale della perdita, della manomissione o dell'avaria. I danni indiretti o gli utili non conseguiti non sono presi in considerazione. L'indennità non può tuttavia in alcun caso sorpassare: 3.1 l'importo in DTS del valore dichiarato, per i pacchi con valore dichiarato; 3.2 gli importi calcolati in base alla combinazione dell'aliquota di 40 DTS per pacco e l'aliquota per chilogrammo di 4,50 DTS, per tutti gli altri pacchi.

4. Le Amministrazioni possono convenire di applicare nelle loro relazioni reciproche l'importo di 130 DTS per pacco, senza tener conto del suo peso.

5. L'indennità è calcolata in base al prezzo corrente, convertito in DTS, delle merci della stessa natura, applicato nel luogo e alla data in cui il pacco fu accettato per il trasporto. Se il prezzo corrente non è noto, l'indennità è calcolata secondo il valore ordinario della mercé valutata secondo gli stessi criteri.

6. Se l'indennità è dovuta per la perdita, la manomissione completa o l'avaria totale di un pacco, il mittente o, se del caso, il destinatario ha inoltre diritto alla restituzione delle tasse pagate, eccettuata la tassa d'assicurazione. La stessa norma vale per gli invii rifiutati dai destinatari a causa del loro cattivo stato, se questo è imputabile al servizio postale o alla responsabilità di quest'ultimo.

7. Nel caso in cui la perdita, la manomissione completa o l'avaria totale risultano da un caso di forza maggiore per il quale non è concesso nessun risarcimento, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate, eccettuata la tassa di assicurazione.

8. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, il destinatario ha diritto all'indennità dopo aver preso in consegna un pacco manomesso o avariato.

9. L'Amministrazione d'origine ha la facoltà di versare ai mittenti di pacchi senza valore dichiarato, abitanti nel proprio Stato, le indennità previste dalla sua legislazione interna
per gli invii dello stesso genere, a condizione che queste indennità non siano inferiori a quelle fissate al paragrafo 3.2. Lo stesso principio vale per l'Amministrazione di destinazione, se l'indennità è pagata al destinatario. Gli importi fissati nel paragrafo 3.2 rimangono comunque applicabili: 9.1 in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile; 9.2 se il mittente desiste dai suoi diritti in favore del destinatario o viceversa.

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Accordo concernente i pacchi postali

Articolo 27 Esclusione della responsabilità delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili dei pacchi di cui hanno effettuato la distribuzione alle condizioni prescritte dalla loro regolamentazione interna per gli invii della stessa natura. La responsabilità è tuttavia mantenuta: 1.1 quando la manomissione o l'avaria è constatata prima della distribuzione o al momento del recapito del pacco; 1.2 quando, ammesso che la regolamentazione interna lo permetta, il destinatario oppure, in caso di rinvio all'origine del pacco, il mittente formula riserve all'atto dell'accettazione di un pacco manomesso o avariato; 1.3 quando il destinatario o, in caso di rinvio all'origine del pacco, il mittente, benché abbia dato regolare quietanza, dichiara senza indugio all'Amministrazione che gli ha recapitato il pacco di aver constatato un danno; egli deve addurre la prova che la manomissione o l'avaria non si è prodotta dopo il recapito.

2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili nei casi elencati qui appresso: 2.1 in caso di forza maggiore, fatto salvo l'articolo 26 paragrafo 2; 2.2 quando, ammesso che la prova della loro responsabilità non sia stata fornita altrimenti, esse non possono rendere conto dei pacchi a cagione della distruzione dei documenti di servizio, provocata da un caso di forza maggiore; 2.3 quando il danno fu causato da colpa o negligenza del mittente oppure deriva dalla natura del contenuto del pacco; 2.4 quando si tratta di pacchi il cui contenuto è oggetto dei divieti previsti all'articolo 18, e a condizione che tali pacchi siano stati confiscati o distrutti dall'autorità competente a cagione del loro contenuto; 2.5 in caso di confisca in virtù della legislazione dello Stato di destinazione, secondo la notificazione dell'Amministrazione di questo Stato; 2.6 quando si tratta di pacchi con valore dichiarato per i quali è stata fatta una dichiarazione fraudolenta del valore, superiore al valore reale del contenuto; 2.7 quando il mittente non ha presentato alcun reclamo entro il termine di un anno a cominciare dal giorno successivo a quello dell'impostazione; 2.8 quando si tratta di pacchi di prigionieri di guerra o di internati civili.

3. Le Amministrazioni postali non si assumono alcuna responsabilità né per le dichiarazioni doganali,
indipendentemente dal modo in cui sono state compilate, né per le decisioni prese dal servizio della dogana in occasione della verifica dei pacchi sottoposti al controllo doganale.

Articolo 28 Responsabilità del mittente 1. Il mittente di un pacco è responsabile di tutti i danni cagionati agli altri invii postali dalla spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dall'inosservanza delle condizioni d'ammissione.

600

Accordo concernente i pacchi postali 2. Il mittente è responsabile nella stessa misura delle Amministrazioni postali.

3. L'accettazione di un simile pacco da parte dell'ufficio d'impostazione non svincola il mittente dalla sua responsabilità.

4. Per contro, la responsabilità del mittente non è chiamata in causa se le Amministrazioni o i trasportatori hanno commesso un errore o sono stati negligenti.

Articolo 29 Pagamento dell'indennità 1. Fatto salvo il diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennità e di restituire le tasse e i diritti incombe, secondo il caso, all'Amministrazione di origine o all'Amministrazione di destinazione.

2. Il mittente ha la facoltà di rinunciare ai suoi diritti all'indennità in favore del destinatario. Inversamente, il destinatario ha la facoltà di rinunciare ai suoi diritti in favore del mittente. Il mittente o il destinatario può autorizzare una terza persona a ricevere l'indennità, se la legislazione interna lo permette.

3. L'Amministrazione d'origine o, secondo il caso, quella di destinazione è autorizzata a indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che, avendo partecipato al trasporto ed essendole stato deferito regolarmente il caso, ha lasciato trascorrere due mesi senza dare una soluzione definitiva all'affare o senza aver segnalato che: 3.1 il danno sembrava dovuto a un caso di forza maggiore; 3.2 l'invio era stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'autorità competente a cagione del contenuto o sequestrato in virtù della legislazione dello Stato di destinazione.

4. L'Amministrazione d'origine o, secondo il caso, quella di destinazione è pure autorizzata a risarcire l'avente diritto nel caso in cui il modulo di reclamo sia stato riempito in modo insufficiente e abbia dovuto essere rimandato per complemento d'informazione, superando in tal modo il termine previsto al paragrafo 3.

Articolo 30 Ricupero eventuale dell'indennità corrisposta al mittente o al destinatario 1. Se dopo il pagamento dell'indennità si ritrova un pacco o una parte di un pacco considerato perso, si informa il mittente o, secondo il caso, il destinatario che può prendere in consegna il pacco o la parte del pacco entro un termine di tre mesi, previo rimborso dell'indennità di risarcimento precedentemente ricevuta. Se entro
questo termine il mittente o, eventualmente, il destinatario non reclama il pacco, si effettua un intervento analogo presso l'altro interessato.

2. Il pacco diventa proprietà dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno sopportato il danno, se sia il mittente sia il destinatario rinunciano a prenderlo in consegna.

3. In caso di ritrovamento di un pacco con valore dichiarato il cui contenuto risulta di valore inferiore all'indennità pagata, il mittente o, eventualmente, il 601

Accordo concernente i pacchi postali

destinatario deve rimborsare l'importo dell'indennità versatagli. II pacco con valore dichiarato gli viene recapitato, salve e impregiudicate le conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta del valore.

Terza parte Relazioni fra le Amministrazioni postali Capitolo 1 Trattamento dei pacchi Articolo 31 Obiettivi in materia di qualità del servizio 1. Le Amministrazioni di destinazione devono fissare un termine per il trattamento dei pacchi della posta aerea a destinazione del loro Stato. Dopo l'aggiunta del tempo richiesto normalmente per lo sdoganamento, questo termine non dev'essere meno favorevole di quello previsto per gli invii del loro servizio interno, equiparabili ai pacchi della posta aerea.

2. Le Amministrazioni di destinazione devono inoltre fissare, nei limiti del possibile, un termine per il trattamento dei pacchi via terra a destinazione del loro Stato.

3. Le Amministrazioni d'origine fissano obiettivi in materia di qualità del servizio per i pacchi della'posta aerea e i pacchi via terra a destinazione dell'estero, prendendo come punto di riferimento i termini fissati dalle Amministrazioni di destinazione.

4. Le Amministrazioni verificano i risultati effettivi ottenuti rispetto agli obiettivi che esse hanno fissato in materia di qualità del servizio.

Articolo 32 Scambio dei pacchi Lo scambio dei pacchi è effettuato in base alle disposizioni del Regolamento.

Capitolo 2 Trattamento dei casi di responsabilità Articolo 33 Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali 1. Fino a prova del contrario, la responsabilità è addossata all'Amministrazione postale che, avendo ricevuto il pacco senza fare osservazioni ed essendo stata messa in possesso di tutti i mezzi regolamentari d'investigazione, non può provare né la consegna al destinatario né, se del caso, la regolare trasmissione a un'altra Amministrazione.

2. Se la perdita, la manomissione o l'avaria è capitata durante il trasporto e se non si può stabilire sul territorio o nel servizio di quale Stato il fatto è accaduto, le Amministrazioni in causa sopportano il danno in parti uguali. Se si 602

Accordo concernente i pacchi postali

tratta però di un pacco ordinario e l'importo dell'indennità non oltrepassa l'importo fissato nell'articolo 26 paragrafo 3.2 per un pacco di 1 chilogrammo, questa somma è a carico, in parti uguali, delle Amministrazioni di origine e di destinazione, escluse quindi quelle intermedie.

3. La responsabilità di un'Amministrazione verso le altre non è mai coinvolta, se si tratta di pacchi con valore dichiarato d'un importo che supera il massimo della dichiarazione del valore da essa ammesso.

4. Se la perdita, la manomissione o l'avaria di un pacco con valore dichiarato è avvenuta sul territorio o nel servizio di un'Amministrazione intermedia che non ammette i pacchi con valore dichiarato o che ha adottato un massimo per la dichiarazione del valore inferiore all'ammontare della perdita, il danno non coperto dall'Amministrazione intermedia è sostenuto dall'Amministrazione d'origine. La stessa regolamentazione è applicabile anche se l'importo del danno è superiore al massimo del valore dichiarato adottato dall'Amministrazione intermedia.

5. La regolamentazione prevista dal paragrafo 4 è pure applicata in caso di trasporto marittimo o aereo, se la perdita, la manomissione o l'avaria si è prodotta nel servizio di un'Amministrazione appartenente a uno Stato contraente che non accetta la responsabilità prevista per i pacchi con valore dichiarato. Questa Amministrazione assume tuttavia, per il transito di pacchi con valore dichiarato in dispacci chiusi, la responsabilità prevista per i pacchi senza valore dichiarato.

6. I diritti doganali e gli altri diritti che non è stato possibile far annullare sono messi a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della manomissione o dell'avaria.

7. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennità subentra, fino a concorrenza dell'importo di tale indennità, nei diritti della persona che l'ha ricevuta, per ogni eventuale regresso sia verso il destinatario sia verso il mittente sia verso terzi.

Capitolo 3 Quote parti e spese del trasporto aereo Articolo 34 Quota parte territoriale d'arrivo 1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni sottostanno alle quote parti territoriali d'arrivo per ogni Stato e per ogni pacco, che si calcolano combinando l'aliquota indicativa per pacco e l'aliquota indicativa per chilogrammo qui appresso: Aliquota indicativa: - per pacco: 2,85 DTS; - per chilogrammo di peso lordo del dispaccio: 0,28 DTS.

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Accordo concernente i pacchi postali

2. Tenuto conto delle aliquote indicative qui sopra, le Amministrazioni fissano le loro quote parti territoriali d'arrivo, facendo in modo che quest'ultime siano in relazione con le spese del loro servizio.

3. Le quote parti menzionate nei paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'Amministrazione dello Stato d'origine, salvo quando le disposizioni del presente Accordo prevedono eccezioni a questo principio.

4. Le quote parti territoriali d'arrivo devono essere uniformi per l'intero territorio di ogni Stato.

Artìcolo 35 Quota parte territoriale di transito 1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni o tra due uffici dello stesso Stato per mezzo dei servizi terrestri di una o di più Amministrazioni sottostanno, a favore degli Stati i cui servizi partecipano all'avviamento territoriale, alle quote parti territoriali di transito, che si calcolano combinando l'aliquota per pacco e l'aliquota per chilogrammo indicate qui sotto, secondo l'unità di distanza applicabile: Unità di distanza

Aliquota per kg di peso lordo del dispaccio 3

1

Aliquota per pacco 2 DTS

DTS

fino a 600 km oltre 600 fino a 1000 km oltre 1000 fino a 2000 km oltre 2000 km

0,77 0,77 0,77 0,77

0,10

0,19 0,29 0,29 + 0,08 per ogni 1000 km supplementari

2. Le Amministrazioni che fungono da intermediarie sono autorizzate a reclamare una quota parte forfettaria di 0,40 DTS per invio per i pacchi in transito allo scoperto.

3. Le quote parti menzionate nei paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'Amministrazione dello Stato d'origine, salvo quando le disposizioni del presente Accordo prevedono eccezioni a questo principio.

4. Il Consiglio dell'esercizio postale è autorizzato a rivedere la tabella pubblicata al paragrafo 1, nell'intervallo fra due Congressi. La revisione, che potrà essere eseguita grazie a una metodologia che garantisce un'equa rimunerazione alle Amministrazioni che effettuano operazioni di transito, dovrà poggiare su dati finanziari ed economici affidabili e rappresentativi. L'eventuale modificazione che scaturirà dalla revisione entrerà in vigore a una data fissata dal Consiglio dell'esercizio postale.

5. Non è dovuta nessuna quota parte territoriale di transito per: 5.1 il trasbordo dei dispacci della posta aerea tra due aeroporti che servono la stessa città; 604

Accordo concernente i pacchi postali 5.2 il trasporto di simili dispacci tra un aeroporto che serve una città e un deposito situato nella città e il trasporto successivo dei dispacci all'aeroporto in vista di un ulteriore avviamento.

Articolo 36 Quota parte marittima 1. Ogni Stato i cui servizi partecipano al trasporto marittimo dei pacchi è autorizzato a reclamare le quote parti marittime previste al paragrafo 2. Queste quote parti sono a carico dell'Amministrazione dello Stato d'origine, salvo quando le disposizioni del presente Accordo prevedono eccezioni a questo principio.

2. Si calcola la quota parte marittima per ogni servizio marittimo che si occupa del trasporto combinando l'aliquota per pacco e l'aliquota per chilogrammo indicate qui sotto, secondo l'unità di distanza applicabile: Unità di distanza a) espresse in miglia marine

fino a 500 miglia oltre 500 fino a oltre 1000 fino a oltre 2000 fino a oltre 3000 fino a oltre 4000 fino a oltre 5000 fino a oltre 6000 fino a oltre 7000 fino a oltre 8000

Aliquota per pacco

Aliquota per ogni kg di peso lordo del dispaccio

DTS

DTS

0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

0,06 0,09 0,12 0,14 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,21 + 0,01 per

b) espresse in chilometri, dopo conversione sulla base di 1 miglio marino = 1,852 km

marine 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

fino a 926 km oltre 926 fino oltre 1 852 fino oltre 3 704 fino oltre 5 556 fino oltre 7 408 fino oltre 9260 fino oltre 11 112 fino oltre 12 964 fino oltre 14816

a a a a a a a a

1 852 3 704 5 556 7 408 9 260 11 112 12964 14 816

ogni 1000 miglia marine (1852 km) supplementari

3. Le Amministrazioni hanno la possibilità di aumentare del 50 per cento al massimo la quota parte marittima calcolata in conformità dell'articolo 36 paragrafo 2. Esse possono per contro ridurla a piacimento.

4. Il Consiglio dell'esercizio postale è autorizzato a rivedere la tabella pubblicata al paragrafo 2, nell'intervallo fra due Congressi. La revisione, che potrà essere eseguita grazie a una metodologia che garantisce un'equa rimunerazione alle Amministrazioni che effettuano operazioni di transito, dovrà poggiare su dati finanziari ed economici affidabili e rappresentativi. L'eventuale modificazione che scaturirà dalla revisione entrerà in vigore a una data fissata dal Consiglio dell'esercizio postale.

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Accordo concernente i pacchi postali

Articolo 37 Attribuzione delle quote parti 1. L'attribuzione delle quote parti alle Amministrazioni interessate è effettuata, per principio, per pacco.

2. I pacchi di servizio e i pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati civili non danno diritto all'attribuzione di nessuna quota parte, ad eccezione delle spese di trasporto aereo applicabili ai pacchi aerei.

Articolo 38 Spese per il trasporto aereo 1. L'aliquota di base da applicare al regolamento dei conti fra le Amministrazioni, relativi ai trasporti aerei, è approvata dal Consiglio dell'esercizio postale.

Essa è calcolata dall'Ufficio internazionale in base alla formula figurante nel Regolamento d'esecuzione della Convenzione.

2. Il trasbordo lungo il percorso, effettuato nel medesimo aeroporto, dei pacchi aerei che sono trasportati in seguito per mezzo di parecchi servizi aerei distinti, è eseguito senza compensi.

3. Il metodo applicato per calcolare le spese del trasporto aereo dei dispacci chiusi e dei pacchi della posta aerea in transito allo scoperto è esposto nel Regolamento.

Capitolo 4 Disposizioni diverse Articolo 39 Fornitura di informazioni, conservazione dei documenti e dei moduli Le disposizioni concernenti la fornitura di informazioni relative all'esecuzione del servizio postale e la conservazione dei documenti e dei moduli utilizzati figurano nel Regolamento.

Articolo 40 Pacchi a destinazione o in provenienza di Stati che non partecipano all'Accordo Le Amministrazioni degli Stati che aderiscono al presente Accordo e che intrattengono uno scambio di pacchi con le Amministrazioni di Stati che non vi aderiscono ammettono, salvo opposizione di quest'ultime, le Amministrazioni di tutti gli Stati aderenti all'Accordo a usufruire di tali relazioni.

Articolo 41 Applicazione della Convenzione La Convenzione è applicabile se del caso per analogia a tutto ciò che non è espressamente regolato nel presente Accordo.

606

Accordo concernente i pacchi postali

Quarta parte Disposizioni finali Articolo 42 Condizioni per l'approvazione delle proposte riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento d'esecuzione 1. Per diventare esecutive, le proposte presentate al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento, devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri e votanti che aderiscono all'Accordo. Almeno la metà di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

2. Per diventare esecutive, le proposte relative al Regolamento d'esecuzione del presente Accordo, che sono state rimandate dal Congresso al Consiglio dell'esercizio postale per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio dell'esercizio postale, che aderiscono all'Accordo.

3. Per diventare esecutive, le proposte riguardanti il presente Accordo, presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono raccogliere: 3.1 i due terzi dei voti, fermo restando che almeno la metà degli Stati membri che aderiscono all'Accordo abbia risposto alla consultazione, se esse hanno per oggetto di aggiungere nuove disposizioni o di modificare sostanzialmente articoli del presente Accordo o del suo Protocollo finale; 3.2 la maggioranza dei voti, se esse hanno per oggetto: 3.2.1 l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Protocollo finale; 3.2.2 modificazioni di natura redazionale da apportare agli Atti elencati al paragrafo 3.2.1.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3.1, ogni Stato membro la cui legislazione nazionale è ancora incompatibile con la modifica o l'aggiunta proposta ha la facoltà di presentare una dichiarazione scritta al Direttore generale dell'Ufficio internazionale, nella quale indica che non gli è possibile accettare la modificazione o l'aggiunta. La dichiarazione deve essere presentata nei novanta giorni che seguono la data della notificazione di detta modificazione o aggiunta.

Articolo 43 Entrata in vigore e durata dell'Accordo II presente Accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1996 e rimarrà in vigore fino alla messa in esecuzione degli Atti del prossimo Congresso.

607

Accordo concernente i pacchi postali

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ogni Parte.

Fatto a Seoul il 14 settembre 1994.

Seguono le firme

7439

608

Protocollo finale

Traduzione»

dell'Accordo concernente i pacchi postali

Al momento di firmare l'Accordo concernente i pacchi postali, conchiuso in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Articolo I Principi In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 1, l'Amministrazione postale del Canada è autorizzata a limitare a 30 chilogrammi il peso massimo dei pacchi all'arrivo e alla spedizione.

Articolo II Pacchi con valore dichiarato L'Amministrazione postale della Svezia fa salvo il diritto di fornire ai clienti il servizio dei pacchi con valore dichiarato, descritto all'articolo 11, in base a specificazioni differenti da quelle definite nell'articolo appena citato e negli articoli corrispondenti del Regolamento.

Articolo III Avviso di ricevimento L'Amministrazione postale del Canada è autorizzata a non applicare l'articolo 15 dato che essa non offre il servizio degli avvisi di ricevimento per i pacchi del suo servizio interno.

Articolo IV Divieti 1. Le Amministrazioni postali del Canada, di Myanmar e della Zambia sono autorizzate a non accettare i pacchi con valore dichiarato contenenti gli oggetti preziosi menzionati nell'articolo 18 paragrafo 2, poiché la loro regolamentazione interna si oppone all'acettazione di simili invii.

2. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale del Libano non accetta i pacchi che contengono monete, biglietti di banca, valori.di qualsiasi sorte al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento, lavorati o no, pietre preziose e altri oggetti preziosi come pure i pacchi che contengono liquidi e sostanze facilmente liquefattibili o oggetti di vetro o di materie simili o fragili. Essa non è vincolata alle disposizioni dell'articolo 26, compresi i casi menzionati negli articoli 27 e 33.

3. L'Amministrazione postale del Brasile è autorizzata a non accettare i pacchi con valore dichiarato contenenti monete, biglietti di banca in circolazione e va" Dal testo originale francese.

23 Foglio federale. 78° anno. Voi. II

609

Accordo concernente i pacchi postali

lori di qualsiasi sorte al portatore, poiché la sua regolamentazione interna si oppone all'accettazione di simili invii.

4. L'Amministrazione postale del Ghana è autorizzata a non accettare i pacchi con valore dichiarato che contengono monete e biglietti di banca in circolazione, poiché la sua regolamentazione interna si oppone all'accettazione di simili invii.

5. Oltre agli oggetti menzionati nell'articolo 18, l'Amministrazione postale dell'Arabia Saudita non accetta i pacchi che contengono: 5.1 medicinali di qualsiasi genere, salvo se sono accompagnati da una ricetta medica stesa da un'autorità ufficiale competente; 5.2 prodotti destinati ad estinguere il fuoco e liquidi chimici; 5.3 oggetti contrari ai principi della religione islamica.

Articolo V Ritiro. Modificazione o correzione dell'indirizzo a richiesta del mittente In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, il Salvador, il Panama (Rep.) e il Venezuela sono autorizzati a non rimandare i pacchi dopo che il destinatario ne abbia chiesto lo sdoganamento, poiché la loro legislazione doganale vi si oppone.

Articolo VI Reclami 1. Le Amministrazioni postali dell'Afganistan, dell'Arabia Saudita, di Capo Verde, del Congo (Rep.), del Gabon, dell'Iran (Rep. islamica), della Mongolia, di Myanmar, del Suriname, della Siria (Rep. araba) e della Zambia si riservano il diritto di riscuotere una tassa di reclamo presso i loro clienti.

2. Le Amministrazioni postali dell'Argentina, della Repubblica Slovacca e della Repubblica Ceca si riservano il diritto di riscuotere una tassa speciale se, dopo l'indagine effettuata a cagione di un reclamo, si constata che quest'ultimo non è giustificato.

Articolo VII Tassa di presentazione alla dogana Le Amministrazioni postali del Congo (Rep.), del Gabon e della Zambia si riservano il diritto di riscuotere presso i loro clienti una tassa di presentazione alla dogana.

Articolo Vili Risarcimento 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 26, le Amministrazioni postali degli Stati elencati qui sotto hanno la facoltà di non pagare nessuna indennità di risarcimento per i pacchi senza valore dichiarato persi, manomessi o avariati nei loro servizi: Angola, Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Dominica, Dominicana 610

Accordo concernente i pacchi postali

(Rep.), Figi, Gambia, Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, la cui regolamentazione interna non permette il pagamento di un'indennità, Grenada, Guatemala, Guiana, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malta, Maurizio, Nauru, Nigeria, Papua-Nuova Guinea, Saint Vincent e Grenadine, Salomone (Isole), Salvador, San Cristoforo e Nevis, Santa Lucia, Seicelle, Sierra Leone, Stati Uniti d'America, Swaziland, Trinidad e Tobago, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 26, le Amministrazioni postali dell'Argentina e della Grecia hanno la facoltà di non pagare l'indennità di risarcimento per i pacchi senza valore dichiarato persi, manomessi o avariati nei loro servizi, agli Stati che non pagano tale indennità giusta il paragrafo 1 del presente articolo.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 26 paragrafo 8, gli Stati Uniti d'America sono autorizzati a mantenere il diritto del mittente a un risarcimento per i pacchi con valore dichiarato dopo il recapito al destinatario, salvo se il mittente rinuncia al suo diritto in favore del destinatario.

4. Gli Stati Uniti d'America sono autorizzati, quando agiscono a titolo di Amministrazione intermedia, a non pagare alle altre Amministrazioni l'indennità di risarcimento, in caso di perdita, di manomissione o d'avaria dei pacchi con valore dichiarato trasmessi allo scoperto o spediti in dispacci chiusi.

Articolo IX Eccezioni al principio della responsabilità 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 26, l'Arabia Saudita, la Bolivia, l'Iraq, il Sudan, lo Yemen e lo Zaire sono autorizzati a non pagare nessuna indennità per l'avaria dei pacchi provenienti da qualsiasi Stato, che contengono liquidi e materie facilmente liquefattibili, oggetti di vetro e oggetti simili di natura fragile o deteriorabile.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 26, l'Arabia Saudita ha la facoltà di non pagare un'indennità di risarcimento per i pacchi che contengono oggetti vietati menzionati nell'articolo 18 dell'Accordo concernente i pacchi postali.

Articolo X Irresponsabilità dell'Amministrazione postale L'Amministrazione postale del Nepal è autorizzata a non applicare l'articolo 27 paragrafo 1.3.

Articolo XI Pagamento dell'indennità Le Amministrazioni postali dell'Angola, della Guinea, del Libano e
della Mauritania non sono tenute a osservare l'articolo 29 paragrafo 3, che prevede l'obbligo di dare una soluzione definitiva a un reclamo entro il termine di due mesi.

Inoltre, esse non accettano che l'avente diritto sia risarcito, per loro conto, da un'altra Amministrazione allo scadere del termine precitato.

611

Accordo concernente i pacchi postali

Articolo XII Quote parti territoriali d'arrivo eccezionali In deroga alle disposizioni dell'articolo 34, l'Amministrazione dell'Afganistan si riserva il diritto di riscuotere 7,50 DTS quale quota parte territoriale d'arrivo eccezionale e supplementare per pacco.

Articolo Xni Quote parti territoriali di transito eccezionali A titolo provvisorio, le Amministrazioni menzionate nello specchietto qui appresso sono autorizzate a riscuotere le quote parti territoriali di transito eccezionali indicate in detto specchietto, -che vengono aggiunte alle quote parti di transito contemplate nell'articolo 35 paragrafo 1: N.

d'ordi-

Amministrazioni autorizzate

Importo della quota parte territoriale di transito eccezionale Aliquota per pacco 3

1 2

Afganistan America (Stati Uniti)

DTS 0,48

3 4 5 6 7 8 9 10

Bahrein Cile Egitto Francia Grecia India Malaisia Russia (Federazione di)

0,85

11

Singapore Siria (Rep. araba) Sudan Tailandia

0,39

12 13

14

1,00 1,00 1,16 0,40 0,39 0,77

1,61 . 0,58

Aliquota per ogni chilogrammo di peso lordo del dispaccio 4

DTS 0,45 Secondo l'unità di distanza: fino a 600 km 0,10 oltre 600 fino a 1000 km 0,18 oltre 1000 fino a 2000 km 0,28 oltre 2000 km per ogni 1000 km in più 0,10 0,55 0,21 0,25 . 0,20 0,29 0,51 0,05 Due volte l'importo per kg indicato nella colonna 3 figurante all'articolo 35 paragrafo 1 per la distanza entrante in considerazione 0,05 0,65 0,65 0,14

Articolo XIV Quote parti marittime Le Amministrazioni elencate qui sotto si riservano il diritto di aumentare del 50 per cento al massimo le quote parti marittime previste dall'articolo 36: Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Cipro, Comore, Congo (Rep.), Dominica, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Germania, Gibuti, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, Giamaica, Giappone, Grecia, 612

Accordo concernente i pacchi postali

Grenada, Guiana, India, Italia, Kenya, Kiribati, Madagascar, Malaisia, Malta, Maurizio, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Portogallo, Qatar, Saint Vincent e Grenadine, Salomone (Isole), San Cristoforo e Nevis, Santa Lucia, Seicelle, Sierra Leone, Singapore, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Tailandia, Tanzania (Rep. unita), Trinidad e Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen e Zambia.

Articolo XV Quote parti supplementari 1. Ogni pacco, avviato via terra o per via aerea a destinazione dei dipartimenti francesi d'oltremare, dei territori francesi d'oltremare, delle collettività di Maiotta e di Saint-Pierre e Miquelon, sottosta a una quota parte territoriale d'arrivo uguale, al massimo, alla quota parte francese corrispondente. Detti pacchi, avviati in transito attraverso la Francia continentale, danno inoltre luogo alla riscossione delle quote parti e delle spese supplementari seguenti: 1.1 pacchi «via terra»: 1.1.1 la quota parte territoriale di transito francese; 1.1.2 la quota parte marittima francese, corrispondente all'unità di distanza che separa la Francia continentale dai dipartimenti, dai territori e dalle collettività entranti in considerazione; 1.2 pacchi aerei: 1.2.1 la quota parte territoriale di transito francese per i pacchi in transito allo scoperto; 1.2.2 le spese del trasporto aereo, corrispondenti alla distanza aeropostale che separa la Francia continentale dai dipartimenti, dai territori e dalle collettività entranti in considerazione.

2. Le Amministrazioni postali dell'Egitto e del Sudan sono autorizzate a riscuotere una quota parte supplementare di 1 DTS in più delle quote parti territoriali di transito previste dall'articolo 35 paragrafo 1 per ogni pacco in transito attraverso il lago Nasser tra il Sballai (Egitto) e Wadi Half a (Sudan).

3. Ogni pacco avviato in transito tra la Danimarca e le Isole Feroe o tra la Danimarca e la Groenlandia da luogo alla riscossione delle quote parti supplementari seguenti: 3.1 pacchi «via terra»: 3.1.1 la quota parte territoriale di transito danese; 3.1.2 la quota parte marittima danese corrispondente all'unità di distanza che separa la Danimarca dalle Isole Feroe o la Danimarca dalla Groenlandia; 3.2 pacchi aerei: 3.2.1 le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale che separa la Danimarca
dalle Isole Feroe o la Danimarca dalla Groenlandia.

4. L'Amministrazione postale del Cile è autorizzata a riscuotere una quota parte supplementare di 2,61 DTS per chilogrammo al massimo per il trasporto dei pacchi destinati all'Isola di Pasqua.

613

Accordo concernente i pacchi postali

5. Ogni pacco, avviato via terra o per via aerea, in transito tra il Portogallo e le regioni autonome di Madera e delle Azzorre da luogo alla riscossione delle quote parti supplementari seguenti: 5.1 pacchi «via terra»: 5.1.1 la quota parte territoriale di transito portoghese; 5.1.2 la quota parte marittima portoghese corrispondente all'unità di distanza che separa il Portogallo continentale da ciascuna delle regioni autonome in questione; 5.2 pacchi aerei: 5.2.1 la quota parte territoriale di transito portoghese; 5.2.2 le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale tra il Portogallo continentale e ciascuna delle regioni autonome in questione.

6. I pacchi indirizzati alle province insulari di Gran Canaria e Tenerife, avviati in transito attraverso la Spagna continentale, danno diritto alla riscossione, oltre che della quota parte territoriale d'arrivo corrispondente, delle quote parti supplementari seguenti: 6.1 pacchi «via terra»: 6.1.1 la quota parte territoriale di transito spagnola; 6.1.2 la quota parte marittima spagnola corrispondente alla distanza da 1000 a 2000 miglia marine; 6.2 pacchi aerei: 6.2.1 le spese del trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale tra la Spagna continentale e ciascuna delle province insulari interessate.

Articolo XVI Spese del trasporto aereo 1. L'Afganistan, l'Arabia Saudita, l'Argentina, l'Australia, le Bahamas, la Bolivia, il Brasile, il Canada, il Capo Verde, il Ciad, il Cile, la Cina (Rep.

pop.), la Colombia, il Congo (Rep.), Cuba, l'Ecuador, il Gabon, la Guiana, l'Honduras (Rep.), l'India, l'Indonesia, l'Iran (Rep. islamica), il Kazakistan, il Messico, la Mongolia, il Myanmar, la Nuova Zelanda, il Pakistan, il Paraguay, il Perù, la Russia (Federazione di), il Salvador, il Sudan, la Turchia, il Venezuela, il Vietnam, lo Yemen e la Zambia hanno il diritto di pretendere il rimborso delle spese supplementari cagionate all'interno del loro Stato dal trasporto aereo dei pacchi aerei provenienti dall'estero. Queste spese di trasporto aereo sono uniformi per tutti i dispacci provenienti dall'estero, indipendentemente dal fatto che i pacchi siano rispediti o meno per via aerea.

2. In base al principio della reciprocità, la Spagna ha il diritto di pretendere il rimborso delle spese supplementari cagionate, all'interno del suo Stato, dal trasporto aereo dei pacchi aerei, che riceve dalle Amministrazioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo. Queste spese di trasporto aereo sono uniformi per tutti i dispacci ricevuti indipendentemente dal fatto che i pacchi siano rispediti o meno per via aerea.

614

Accordo concernente i pacchi postali

Articolo XVII Tariffe speciali 1. Le Amministrazioni degli Stati Uniti d'America, del Belgio, della Francia e della Norvegia hanno la facoltà di percepire per i pacchi aerei quote parti territoriali più elevate di quelle previste per i pacchi via terra.

2. L'Amministrazione del Libano è autorizzata a riscuotere per i pacchi fino a 1 kg la tassa applicabile ai pacchi della graduazione di peso da 1 kg a 3 kg.

3. L'Amministrazione del Panama (Rep.) è autorizzata a riscuotere 0,20 DTS per chilogrammo per i pacchi via terra in transito, trasportati per via aerea (S.A.L.).

In fede di che, i sottoscritti, Plenipotenziari, hanno steso il presente Protocollo che avrà la stessa forza e lo stesso valore come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo medesimo dell'Accordo al quale si riferisce e l'hanno firmato in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato, sede del Congresso, ad ognuna delle Parti.

Fatto a Seoul il 14 settembre 1994.

Seguono le firme

615

Accordo

Traduzione»

concernente i vaglia postali

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno stipulato di comune intesa, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 4 della citata Costituzione, il seguente Accordo: Articolo 1 Oggetto dell'Accordo 1. Il presente Accordo regola lo scambio dei vaglia postali, che gli Stati contraenti convengono d'introdurre nelle loro relazioni reciproche.

2. Organismi non postali possono partecipare per il tramite dell'Amministrazione postale allo scambio regolato dalle disposizioni del presente Accordo. Spetta a questi organismi intendersi con l'Amministrazione postale del rispettivo Stato, al fine di garantire l'esecuzione integrale di tutte le clausole dell'Accordo e, nel quadro di questa intesa, al fine di esercitare i loro diritti e di adempiere i loro obblighi in quanto organizzazioni postali definite dal presente Accordo; l'Amministrazione postale serve loro da intermediaria nelle loro relazioni con le Amministrazioni postali degli altri Stati contraenti e con l'Ufficio internazionale.

Articolo 2 Differenti categorie di vaglia postali 1. // vaglia ordinario II mittente consegna fondi allo sportello di un ufficio postale oppure ordina l'addebitamento al suo conto corrente postale e chiede il pagamento dell'importo in denaro numerario al beneficiario. Il vaglia ordinario è trasmesso per via postale.

Il vaglia ordinario telegrafico è trasmesso per mezzo delle telecomunicazioni.

2. // vaglia di versamento II mittente consegna fondi allo sportello di un ufficio postale e chiede che l'importo sia accreditato al conto del beneficiario, gestito dalla posta. Il vaglia di versamento è trasmesso per via postale. Il vaglia di versamento telegrafico è trasmesso per mezzo delle telecomunicazioni.

3. Altri servizi Le Amministrazioni postali possono convenire, nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali, d'instaurare altri servizi, le cui condizioni devono essere definite dalle Amministrazioni interessate.

"Dal testo originale francese.

616

Accordo concernente i vaglia postali

Articolo 3 Emissione dei vaglia (moneta, conversione, importo) 1. Salvo accordo speciale, ogni vaglia è emesso nella moneta dello Stato in cui sarà pagato.

2. L'Amministrazione d'emissione fissa il saggio di conversione della sua moneta in quella dello Stato di pagamento.

3. L'importo massimo di un vaglia ordinario è fissato di comune accordo dalle Amministrazioni interessate.

4. L'importo di un vaglia di versamento è illimitato. Ogni Amministrazione ha tuttavia il diritto di limitare l'importo dei vaglia di versamento che il singolo depositante può far emettere nel corso di una giornata o di un periodo determinato.

5. I vaglia telegrafici sono sottoposti alle disposizioni del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali.

Articolo 4 Tasse 1. L'Amministrazione d'emissione determina liberamente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 qui sotto, la tassa da percepire al momento dell'emissione. A questa tassa principale essa aggiunge eventualmente le tasse che si riferiscono a servizi speciali (domanda d'avviso di pagamento o d'iscrizione, domanda di recapito per espresso ecc.).

2. L'importo della tassa principale di un vaglia ordinario non può eccedere 22,86 diritti speciali di prelievo (DTS).

3. La tassa di un vaglia di versamento deve essere inferiore a quella di un vaglia ordinario dello stesso importo.

4. I vaglia scambiati, per il tramite di uno Stato che aderisce al presente Accordo, fra uno Stato contraente e uno non contraente possono essere sottoposti dall'Amministrazione intermedia a una tassa supplementare stabilita da quest'ultima in funzione dei costi cagionati dalle operazioni che essa esegue. Questa tassa può anche essere riscossa presso il mittente e assegnata all'Amministrazione dello Stato intermedio, se le Amministrazioni interessate si sono messe d'accordo in tal senso.

5. Le tasse facoltative seguenti possono essere riscosse presso il beneficiario: a) una tassa di recapito, quando il pagamento è effettuato a domicilio; b) una tassa, quando l'importo è accreditato a un conto corrente postale; e) eventualmente, la tassa del «visto per il pagamento», prevista dall'articolo 6 paragrafo 4; d) la tassa prevista dall'articolo 12 paragrafo 3.5 della Convenzione, quando il vaglia è indirizzato «fermo posta»; e) eventualmente, la tassa complementare per gli invii espresso.

6. Se, in virtù delle disposizioni del Regolamento d'esecuzione del presente Accordo, sono richieste autorizzazioni di pagamento e se non è stato commesso 617

Accordo concernente i vaglia postali alcun errore di servizio, si può riscuotere a carico del mittente o del beneficiario una tassa «d'autorizzazione di pagamento» di 0,65 DTS al massimo, a meno che tale tassa sia già stata riscossa per l'avviso di pagamento.

7. I vaglia non possono essere sottoposti, né all'atto dell'emissione né all'atto del pagamento, a tasse o a diritti diversi da quelli previsti nel presente Accordo.

8. I vaglia postali scambiati alle condizioni previste dall'articolo 7 paragrafi 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della Convenzione sono esenti da qualsiasi tassa.

Articolo 5 Modalità di scambio 1. Lo scambio per via postale è effettuato, a scelta delle Amministrazioni, sia per mezzo di vaglia ordinari o di versamento direttamente tra l'ufficio di emissione e l'ufficio di pagamento, sia per mezzo di liste per il tramite di uffici detti «uffici di scambio», designati dall'Amministrazione di ciascuno degli Stati contraenti.

2. Lo scambio per via telegrafica è effettuato per mezzo di un telegrammavaglia indirizzato direttamente all'ufficio di pagamento. Le Amministrazioni interessate possono tuttavia convenire di utilizzare un mezzo di telecomunicazione diverso dal telegrafo per trasmettere i vaglia telegrafici.

3. Le Amministrazioni possono anche convenire di adottare un sistema di scambio misto, se l'organizzazione interna dei loro rispettivi servizi lo esige. In questo caso, lo scambio è effettuato per mezzo di cartoline direttamente tra gli uffici postali di una delle Amministrazioni e l'ufficio di scambio dell'Amministrazione corrispondente.

4. I vaglia previsti dai paragrafi 1 e 3 possono essere presentati allo Stato di destinazione su nastri magnetici o su qualsiasi altro supporto il cui impiego è stato convenuto tra le Amministrazioni. Le Amministrazioni di destinazione possono sostituire i vaglia emessi dalle altre Amministrazioni con moduli del loro servizio interno. Le condizioni di scambio sono allora fissate in convenzioni particolari stipulate dalle Amministrazioni interessate.

5. Le Amministrazioni possono convenire di utilizzare mezzi di scambio diversi da quelli previsti ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 6 Pagamento dei vaglia 1. Il periodo di validità dei vaglia si estende: a) di regola, fino alla scadenza del primo mese successivo a quello dell'emissione; b) previo accordo
tra le Amministrazioni interessate, fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello dell'emissione.

2. Trascorsi questi termini, i vaglia, giunti direttamente agli uffici, possono essere pagati soltanto se sono provvisti del «visto per il pagamento» dato, a richiesta dell'ufficio postale di pagamento, dal servizio designato dall'Ammini618

Accordo concernente i vaglia postali

strazione d'emissione. I vaglia giunti alle Amministrazioni di destinazione giusta l'articolo 5 paragrafo 4 non possono fruire del visto per il pagamento.

3. Il visto per il pagamento conferisce al vaglia, a partire dal giorno in cui è dato, una nuova validità la cui durata è pari a quella che il vaglia avrebbe se fosse emesso lo stesso giorno.

4. Una tassa, detta «tassa di visto per il pagamento» di 0,65 DTS al massimo, può essere riscossa se il mancato pagamento prima della scadenza del termine di validità non è dovuto a un errore di servizio.

5. Se il medesimo mittente ha fatto emettere lo stesso giorno a favore del medesimo beneficiario più vaglia il cui importo totale supera quello massimo adottato dall'Amministrazione di pagamento, quest'ultima è autorizzata a scaglionare il pagamento dei vaglia in modo che la somma pagata al beneficiario lo stesso giorno non superi il massimo fissato.

6. Il pagamento dei vaglia è effettuato conformemente alla regolamentazione dello Stato di pagamento.

Articolo 7 Rispedizione 1. Se il beneficiario ha cambiato residenza il vaglia può essere rispedito, nei limiti entro i quali si svolge il servizio dei vaglia tra lo Stato rispeditore e quello di nuova destinazione, per via postale o telegrafica, se il mittente o il beneficiario lo chiede. In questo caso sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 27 paragrafi 1, 2 e 3 della Convenzione.

2. In caso di rispedizione, la tassa di fermo posta e la tassa complementare d'espresso sono annullate.

3. La rispedizione di un vaglia di versamento in un altro Stato di destinazione non è ammessa.

Articolo 8 Reclami Per i reclami sono applicabili le disposizioni dell'articolo 30 della Convenzione.

Articolo 9 Responsabilità 1. Principio Le Amministrazioni postali sono responsabili delle somme versate fino al momento in cui i .vaglia vengono regolarmente pagati.

2. Eccezioni Le Amministrazioni postali sono prosciolte da ogni responsabilità: a) in caso di ritardo nella trasmissione e nel pagamento dei vaglia; b) quando, premesso che la prova della loro responsabilità non sia stata fornita altrimenti, esse non possono rendere conto del pagamento di un va619

Accordo concernente i vaglia postali

e) d)

glia a cagione della distruzione dei documenti di servizio dovuta a un caso di forza maggiore; alla scadenza del termine di prescrizione previsto dall'articolo 612 del Regolamento d'esecuzione; se si tratta di una contestazione della regolarità del pagamento, alla scadenza del termine previsto dall'articolo 30 paragrafo 1 della Convenzione.

3. Accertamento della responsabilità 3.1 Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 3.2 a 3.5 qui di seguito, la responsabilità è addossata all'Amministrazione d'emissione.

3.2 La responsabilità è addossata all'Amministrazione che effettua il pagamento, se essa non è in grado di stabilire che il pagamento avvenne alle condizioni prescritte dalla sua regolamentazione.

3.3 La responsabilità è addossata all'Amministrazione postale dello Stato nel quale è stato commesso l'errore: a) se si tratta di un errore di servizio, compreso l'errore di conversione; b) se si tratta di un errore di trasmissione telegrafica commesso nello Stato d'emissione o nello Stato di pagamento.

3.4 La responsabilità è addossata all'Amministrazione d'emissione e all'Amministrazione di pagamento, in parti uguali: a) se l'errore può essere imputato alle due Amministrazioni o se è impossibile determinare in quale Stato venne commesso; b) se un errore di trasmissione telegrafica è stato commesso in uno Stato intermedio; e) se non è possibile stabilire in quale Stato l'errore di trasmissione è avvenuto.

3.5 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3.2, la responsabilità è addossata: a) in caso di pagamento di un vaglia falso, all'Amministrazione dello Stato sul cui territorio il vaglia è stato introdotto nel servizio; b) in caso di pagamento di un vaglia il cui importo è stato fraudolentemente accresciuto, all'Amministrazione dello Stato nel quale il vaglia è stato falsificato; il danno è tuttavia sopportato in parti uguali dalle Amministrazioni d'emissione e di pagamento quando non è possibile stabilire in quale Stato la falsificazione fu commessa, oppure quando non si può ottenere riparazione di un falso commesso in uno Stato intermedio che non partecipa al servizio dei vaglia sulla base del presente Accordo.

4. Pagamento delle somme dovute. Regresso 4.1 L'obbligo d'indennizzare il reclamante spetta all'Amministrazione di pagamento, se l'importo deve essere corrisposto al beneficiario; all'Amministrazione d'emissione, invece, se la somma deve essere rimborsata al mittente.

620

Accordo concernente i vaglia postali

4.2 L'importo da restituire non può mai superare quello che è stato versato, qualunque sia la causa del rimborso.

4.3 L'Amministrazione che ha indennizzato il reclamante ha il diritto di regresso contro l'Amministrazione responsabile del pagamento irregolare.

4.4 L'Amministrazione che per ultima ha sopportato il danno ha il diritto di rivalersi per l'ammontare della somma pagata, sul mittente, sul beneficiario o su terzi.

5. Termine di pagamento 5.1 I reclamanti devono essere indennizzati con la massima sollecitudine, entro un termine di tre mesi a contare dal giorno che segue quello della presentazione del reclamo.

5.2 L'Amministrazione che, giusta l'articolo 9 paragrafo 4.1, deve indennizzare il reclamante può, in via eccezionale, differire il rimborso oltre questo termine se, nonostante tutta la diligenza messa nell'istruire l'affare, il termine previsto non è stato sufficiente per determinare la responsabilità.

5.3 L'Amministrazione alla quale è stato presentato il reclamo è autorizzata a indennizzare il reclamante per conto dell'Amministrazione responsabile, se questa, benché regolarmente informata, ha lasciato trascorrere due mesi senza dare una soluzione definitiva al reclamo.

6. Rimborso all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennità 6.1 L'Amministrazione per conto della quale il reclamante è stato indennizzato è obbligata a rimborsare all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento le somme sborsate, nel termine di quattro mesi dall'invio della notificazione di pagamento.

6.2 Questo rimborso è effettuato, senza spese per l'Amministrazione créditrice: a) mediante uno dei modi di pagamento previsti nel Regolamento d'esecuzione della Convenzione (Regole di pagamento); b) previo accordo, mediante iscrizione nel conto dei vaglia a credito dell'Amministrazione di questo Stato; questa iscrizione è effettuata d'ufficio se non viene data una risposta alla domanda di accordo nel termine previsto dal paragrafo 6.1.

6.3 Trascorso il termine di quattro mesi, la somma dovuta all'Amministrazione créditrice frutta interesse in ragione del 6 per cento l'anno, a decorrere dal giorno di scadenza del termine suindicato.

Articolo 10 Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento 1. L'Amministrazione d'emissione attribuisce a quella che effettua il pagamento una rimunerazione per ogni vaglia pagato, la cui aliquota è fissata, in funzione dell'importo medio dei vaglia compresi nello stesso conto mensile, a: 621

Accordo concernente i vaglia postali

- 0,82 DTS fino a 65,34 DTS; - 0,98 DTS oltre 65,34 DTS fino a 130,68 DTS; - 1,21 DTS oltre 130,68 DTS fino a 196,01 DTS; - 1,47 DTS oltre 196,01 DTS fino a 261,35 DTS; - 1,73 DTS oltre 261,35 DTS fino a 326,69 DTS; - 2,09 DTS oltre 326,69 DTS fino a 392,02 DTS; - 2,52 DTS oltre 392,02 DTS.

2. Le Amministrazioni interessate possono tuttavia convenire, a richiesta dell'Amministrazione di pagamento, una rimunerazione superiore a quella fissata al paragrafo 1, se la tassa riscossa all'atto dell'emissione è superiore a 8,17 DTS.

3. I vaglia di versamento e i vaglia emessi in franchigia non danno luogo a nessuna rimunerazione.

4. Una rimunerazione supplementare di 0,16 DTS, oltre alla rimunerazione prevista dal paragrafo 1, è attribuita all'Amministrazione di pagamento per i vaglia scambiati per mezzo di liste. Il paragrafo 2 è applicabile per analogia ai vaglia scambiati per mezzo di liste.

5. L'Amministrazione d'emissione attribuisce a quella che effettua il pagamento una rimunerazione addizionale di 0,13 DTS per ogni vaglia pagato in mani proprie.

Articolo 11 Allestimento dei conti 1. Ogni Amministrazione di pagamento compila, per ogni Amministrazione d'emissione, un conto mensile degli importi pagati per i vaglia ordinari o un conto mensile dell'ammontare delle liste ricevute durante il mese, per i vaglia scambiati per mezzo di liste. I conti mensili sono conformi ai modelli annessi al Regolamento. Essi sono compresi periodicamente in un conto generale, che serve come base per determinare il saldo.

2. Se è applicato il sistema di scambio misto previsto dall'articolo 503 del Regolamento d'esecuzione, ogni Amministrazione di pagamento allestisce un conto mensile delle somme pagate, quando l'Amministrazione di emissione spedisce direttamente i vaglia agli uffici di pagamento; essa stende un conto mensile dell'importo dei vaglia ricevuti durante il mese, se invece i vaglia sono spediti dagli uffici postali dell'Amministrazione di emissione al suo ufficio di scambio.

3. Quando i vaglia vengono pagati in monete differenti, il credito minore è convertito nella moneta del credito maggiore: come base per eseguire la conversione si prende il corso medio ufficiale che era in vigore nello Stato dell'Amministrazione débitrice durante il periodo al quale il conto si riferisce; questo corso medio deve essere calcolato uniformemente fino a quattro decimali.

4. I conti possono anche essere regolati sulla base dei conti mensili, senza compensazione oppure per mezzo di un conto corrente postale di collegamento.

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Accordo concernente i vaglia postali

Articolo 12 Liquidazione dei conti 1. Il pagamento del saldo del conto generale o dell'ammontare dei conti mensili è effettuato, salvo accordo speciale, nella moneta che l'Amministrazione créditrice impiega per il pagamento dei vaglia.

2. Ogni Amministrazione-può depositare presso quella dello Stato con cui corrisponde un importo dal quale vengono prelevate le somme dovute oppure può farsi aprire un conto postale di collegamento al quale sono addebitati i crediti relativi al servizio dei vaglia postali.

3. Ogni Amministrazione che si trova allo scoperto nei confronti di un'altra Amministrazione per una somma che oltrepassa i limiti fissati dal Regolamento ha il diritto di esigere il versamento di un acconto.

4. Se il pagamento non è effettuato nei termini fissati dal Regolamento, le somme dovute sono fruttifere d'un interesse del 6 per cento all'anno, a decorrere dal giorno della scadenza di tali termini e fino al giorno del pagamento.

5. Le disposizioni del presente Accordo e del suo Regolamento, riguardanti l'allestimento e la liquidazione dei conti, non possono essere pregiudicate da alcun provvedimento unilaterale, come la moratoria, il divieto di trasferimento ecc.

Articolo 13 Disposizioni finali 1. La Convenzione è applicabile, se del caso, per analogia, a tutto ciò che non è regolato espressamente dal presente Accordo.

2. L'articolo 4 della Costituzione non è applicabile al presente Accordo.

3. Condizioni d'approvazione delle proposte concernenti il presente Accordo 3.1 Per diventare esecutive, le proposte presentate al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento, devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti che aderiscono all'Accordo. Almeno la metà di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

3.2 Per diventare esecutive, le proposte relative al Regolamento, che sono state rimandate dal Congresso al Consiglio dell'esercizio postale per decisione o che sono presentate fra due Congressi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio dell'esercizio postale, che aderiscono all'Accordo.

3.3 Per diventare esecutive, le proposte presentate fra due Congressi, relative al presente Accordo, devono riunire: 3.3.1 i due terzi dei voti, se si tratta dell'aggiunta di
nuove disposizioni (almeno la metà degli Stati membri che aderiscono all'Accordo devono aver risposto alla consultazione); 3.3.2 la maggioranza dei voti, se si tratta di modificazioni alle disposizioni del presente Accordo (almeno la metà degli Stati membri che aderiscono all'Accordo devono aver risposto alla consultazione); 623

Accordo concernente i vaglia postali

3.3.3 la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretaziune delle disposizioni del presente Accordo.

3.4 Nonostante le disposizioni previste al paragrafo 3.3.1, ogni Stato membro la cui legislazione nazionale è ancora incompatibile con l'aggiunta proposta può presentare una dichiarazione scritta al Direttore generale dell'Ufficio internazionale, nella quale indica che non gli è possibile accettare tale aggiunta. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della notificazione di detta aggiunta.

4. Il presente Accordo sarà reso esecutivo il 1° gennaio 1996 e rimarrà in vigore fino all'entrata in vigore degli Atti del Congresso successivo.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Seoul il 14 settembre 1994.

Seguono le firme

624

Accordo

Traduzione 1)

concernente il servizio dei conti correnti postali

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno stipulato di comune intesa, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 4 della citata Costituzione, il seguente Accordo:

Capitolo I Disposizioni preliminari Articolo 1 Oggetto dell'Accordo 1. Il presente Accordo regola l'insieme delle prestazioni che il servizio dei conti correnti postali è in grado di offrire agli utenti, e che gli Stati contraenti convengono d'introdurre nelle loro relazioni reciproche.

2. Organismi non postali possono partecipare, per il tramite del servizio dei conti correnti postali, allo scambio regolato dalle disposizioni del presente Accordo. Spetta a questi organismi intendersi con l'Amministrazione postale del loro Stato per assicurare l'esecuzione integrale di tutte le clausole dell'Accordo e, nel quadro di questa intesa, per esercitare i loro diritti e per adempiere i loro obblighi, in qualità di organizzazioni postali definite dal presente Accordo.

L'Amministrazione postale serve loro da intermediaria nelle relazioni con le Amministrazioni postali degli altri Stati contraenti e con l'Ufficio internazionale.

Articolo 2 Differenti categorie di prestazioni offerte dal servizio dei conti correnti postali · 1. La girata .

1.1 II titolare di un conto corrente postale chiede, previo addebitamento al suo conto, l'iscrizione di un importo a credito del conto corrente postale del beneficiario oppure, secondo accordo conchiuso tra le Amministrazioni interessate, a credito di altri tipi di conti.

1.2 La girata ordinaria è trasmessa per via postale.

1.3 La girata telegrafica è trasmessa per mezzo delle telecomunicazioni.

Dal testo originale francese.

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Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali

2. // versamento a un conto corrente postale 2.1 II mittente consegna fondi allo sportello di un ufficio postale e chiede che l'importo venga accreditato al conto corrente postale del beneficiario oppure, secondo un accordo conchiuso fra le Amministrazioni interessate, ad altri tipi di conti.

2.2 II versamento ordinario è trasmesso per via postale.

2.3 II versamento telegrafico è trasmesso per mezzo delle telecomunicazioni.

3. Il pagamento mediante vaglia o mediante chèque d'assegnazione 3.1 II titolare di un conto corrente postale chiede, previo addebitamento al suo conto, il pagamento di un importo in contanti al beneficiario.

3.2 Per il pagamento ordinario si utilizza la via postale.

3.3 Per il pagamento telegrafico si utilizza la via delle telecomunicazioni.

4. Il postchèque 4.1 II postchèque è un titolo internazionale che può essere rimesso ai titolari di conti correnti postali. È pagabile a vista negli uffici postali degli Stati che partecipano al servizio.

4.2 II postchèque può pure essere rimesso in pagamento a terzi, previa intesa tra le Amministrazioni contraenti.

5. Il prelevamento di denaro ai distributori automatici di banconote, allacciati alla rete POSTNET 5.1 Gli istituti finanziari postali che aderiscono, mediante una convenzione, alla rete POSTNET possono offrire ai detentori di carte dei loro servizi la possibilità di ritirare denaro contante ai distributori automatici di banconote, allacciati alla rete POSTNET.

6. Altre prestazioni Le Amministrazioni postali possono convenire nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali d'instaurare altre prestazioni, le cui modalità devono essere definite fra le Amministrazioni interessate.

Capitolo II La girata Articolo 3 Condizioni d'ammissione e d'esecuzione degli ordini di girata 1. Salvo accordo speciale, l'importo delle girate è espresso nella moneta dello Stato di destinazione.

2. L'Amministrazione d'origine fissa il saggio di conversione della sua moneta in quella dello Stato di destinazione.

3. L'Amministrazione d'emissione determina la tassa che essa esige dal traente di una girata postale e che tiene interamente per sé.

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Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali

4. L'Amministrazione di destinazione ha la facoltà di determinare la tassa che essa riscuote per l'iscrizione di una girata postale a credito di un conto corrente postale.

5. Sono esenti da qualsiasi tassa le girate concernenti il servizio postale, scambiate alle condizioni previste dall'articolo 7 paragrafi 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della Convenzione.

6. Le cedole di girata ordinarie sono spedite ai beneficiari, senza spese, dopo che le somme girate sono state registrate a credito del loro conto. Se esse non recano nessuna comunicazione particolare, possono essere sostituite con una notizia apposta sull'estratto di conto, che permetta al beneficiario d'indentificare il traente.

7. Le girate telegrafiche sono sottoposte alle disposizioni del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali. Il traente di una girata telegrafica paga, oltre alla tassa prevista al paragrafo 3 qui sopra, la tassa chiesta per la trasmissione per mezzo delle telecomunicazioni, compresa, eventualmente, quella per la comunicazione particolare destinata al beneficiario. L'ufficio dei conti correnti postali destinatario allestisce per ogni girata telegrafica un avviso d'arrivo o un avviso di girata del servizio interno o internazionale e lo trasmette, senza spese, al beneficiario. Se il telegramma-girata non comprende nessuna comunicazione particolare, l'avviso d'arrivo o l'avviso di girata può essere sostituito con una notizia apposta sull'estratto di conto, che permetta al beneficiario di determinare il traente.

Articolo 4 Responsabilità 1. Principio e portata della responsabilità 1.1 Le Amministrazioni sono responsabili delle somme addebitate al conto del traente fino al momento in cui la girata è regolarmente effettuata.

1.2 Le Amministrazioni sono responsabili delle indicazioni errate scritte dai loro servizi sulle liste delle girate ordinarie o sulle girate telegrafiche. La responsabilità si estende agli errori di conversione e di trasmissione.

1.3 Le Amministrazioni non assumono nessuna responsabilità per i ritardi che possono sorgere durante la trasmissione e l'esecuzione degli ordini di girata.

1.4 Le Amministrazioni possono pure convenire tra lof o di applicare condizioni di responsabilità più estese, adeguate alle necessità dei loro servizi interni.

1.5 Le Amministrazioni sono prosciolte da qualsiasi responsabilità:
a) quando, premesso che la prova della loro responsabilità non sia stata fornita altrimenti, esse non possono render conto dell'esecuzione d'una girata a cagione della distruzione dei documenti di servizio dovuta a un caso di forza maggiore; b) se il traente non ha presentato nessun reclamo nel termine previsto dall'articolo 30 paragrafo 1 della Convenzione.

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Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali

2. Determinazione della responsabilità Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 paragrafi da 3.2 a 3.5 dell'Accordo concernente i vaglia postali, la responsabilità è addossata all'Amministrazione dello Stato nel quale l'errore fu commesso.

3. Pagamento delle somme dovute. Regresso 3.1 L'obbligo di indennizzare il reclamante spetta all'Amministrazione a cui fu presentato il reclamo.

3.2 Qualunque sia la cagione del rimborso, la somma da rimborsare al traente di una girata non può superare quella che è stata addebitata al suo conto.

3.3 L'Amministrazione che ha indennizzato il reclamante ha il diritto di regresso verso l'Amministrazione responsabile.

3.4 L'Amministrazione che per ultima ebbe a sopportare il danno ha il diritto di regresso, per l'ammontare della somma pagata, contro la persona avvantaggiata dall'errore.

4. Termine di pagamento 4.1 II versamento dell'importo dovuto al reclamante deve essere effettuato non appena la responsabilità del servizio è stata stabilita, entro un termine limite di sei mesi a contare dal giorno che segue quello della presentazione del reclamo.

4.2 L'Amministrazione alla quale è stato presentato il reclamo è autorizzata a indennizzare il reclamante per conto dell'Amministrazione presunta responsabile, se quest'ultima, benché regolarmente informata, ha lasciato trascorrere cinque mesi senza dare una soluzione definitiva al reclamo.

5. Rimborso all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento 5.1 L'Amministrazione responsabile è tenuta a soddisfare l'Amministrazione che ha indennizzato il reclamante, entro un termine di quattro mesi a contare dal giorno dell'invio della notificazione del rimborso.

5.2 Trascorso tale termine, la somma dovuta all'Amministrazione che ha effettuato il rimborso diventa fruttifera d'interesse moratorio in ragione del 6 per cento all'anno.

Capitolo III II versamento Articolo 5

II versamento

1. Le Amministrazioni convengono di adottare, per lo scambio dei versamenti per via postale, il tipo di modulo e la regolamentazione che meglio si adattano all'organizzazione del loro servizio.

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Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali

2. Versamento per mezzo di vaglia di versamento Fatte salve le disposizioni particolari degli articoli 501 e 502 del Regolamento d'esecuzione, i versamenti eseguiti per mezzo di vaglia di versamento si effettuano conformemente alle disposizioni dell'Accordo concernente i vaglia postali.

3. Versamenti per mezzo di avvisi di pagamento 3.1 Fatte salve le disposizioni particolari seguenti, tutto ciò che è esplicitamente previsto per le girate postali si applica anche ai versamenti.

3.2 L'Amministrazione d'emissione stabilisce la tassa che essa esige dal mittente di un versamento e che tiene interamente per sé. Questa tassa non può essere superiore a quella riscossa per l'emissione di un vaglia ordinario.

3.3 Una ricevuta è consegnata gratuitamente al depositante all'atto del versamento dei fondi.

Capitolo IV II pagamento per mezzo di vaglia postali Articolo 6 Modalità d'esecuzione dei pagamenti per mezzo di vaglia postali 1. I pagamenti internazionali eseguiti mediante addebito ai conti correnti postali possono essere effettuati per mezzo di vaglia postali ordinari.

2. I vaglia postali ordinari emessi per rappresentare le somme addebitate ai conti correnti postali sottostanno alle disposizioni dell'Accordo concernente i vaglia postali.

Capitolo V II pagamento per mezzo di chèque d'assegnazione Articolo 7 Emissione di chèque d'assegnazione 1. I pagamenti internazionali eseguiti mediante addebitamento ai conti correnti postali possono essere effettuati per mezzo di chèque d'assegnazione.

2. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 si applicano agli chèque d'assegnazione.

3. L'Amministrazione d'origine determina la tassa che essa esige dal traente di uno chèque d'assegnazione.

4. Gli chèque d'assegnazione possono essere trasmessi per mezzo delle telecomunicazioni tra l'ufficio di scambio dell'Amministrazione d'origine e l'ufficio di scambio dell'Amministrazione di pagamento, oppure tra l'ufficio di scambio dell'Amministrazione d'origine e l'ufficio postale incaricato del pagamento, se le Amministrazioni convengono di utilizzare tale modo di trasmissione.

5. Gli articoli 3 dell'Accordo e 402 del Regolamento d'esecuzione concernente i vaglia postali sono applicabili agli chèque d'assegnazione telegrafici.

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Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali

Articolo 8 Pagamento di chèque d'assegnazione 1. Le Amministrazioni convengono di adottare per il servizio dei pagamenti la regolamentazione che meglio si adatta all'organizzazione del loro servizio. Esse possono utilizzare moduli del loro servizio interno per sostituire gli chèque d'assegnazione che sono indirizzati ai loro servizi.

2. L'Amministrazione pagante non è tenuta ad assicurare il pagamento a domicilio degli chèque d'assegnazione il cui importo eccede quello dei vaglia ordinari abitualmente pagati a domicilio.

3. Per quanto concerne la durata della validità, il visto per il pagamento, le regole generali di pagamento, il recapito per espresso, le tasse eventualmente riscosse presso il destinatario e le disposizioni particolari relative al pagamento telegrafico sono applicabili, agli chèque d'assegnazione l'articolo 4 paragrafi 5 e 6 dell'Accordo, gli articoli 604, paragrafi da 2 a 4, e 606 del Regolamento d'esecuzione concernente i vaglia postali, sempre che i regolamenti del servizio interno non vi si oppongano.

Articolo 9 Responsabilità 1. Le Amministrazioni sono responsabili delle somme addebitate al conto del traente fino al momento in cui lo chèque d'assegnazione è regolarmente pagato.

2. Le Amministrazioni sono responsabili delle indicazioni errate scritte dal loro servizio sulle liste degli chèque d'assegnazione o sugli chèque d'assegnazione telegrafici. La responsabilità si estende agli errori di conversione e agli errori di trasmissione.

3. Le Amministrazioni non assumono nessuna responsabilità per i ritardi che possono sorgere durante la trasmissione o il pagamento degli chèque d'assegnazione.

4. Le Amministrazioni possono pure convenire tra loro di applicare condizioni di responsabilità più estese, adeguate alle necessità dei loro servizi interni.

5. L'articolo 9 dell'Accordo concernente i vaglia postali è applicabile anche agli chèque d'assegnazione.

Articolo 10 Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento 1. L'Amministrazione d'emissione attribuisce a quella che effettua il pagamento una rimunerazione per ogni chèque d'assegnazione. L'aliquota di tale rimunerazione è fissata in funzione dell'importo medio degli chèque d'assegnazione compresi nelle lettere di spedizione inoltrate nel corso di ogni mese e ascende a: - 0,59 diritti speciali di prelievo (DTS) fino a
65,34 DTS; - 0,72 DTS oltre 65,34 DTS fino a 130,68 DTS; - 0,88 DTS oltre 130,68 DTS fino a 196,01 DTS; - 1,08 DTS oltre 196,01 DTS fino a 261,35 DTS; - 1,31 DTS oltre 261,35 DTS fino a 326,69 DTS; - 1,57 DTS oltre 326,69 DTS.

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Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali

2. Le Amministrazioni possono tuttavia convenire di assegnare al posto delle aliquote previste dal paragrafo 1 una rimunerazione uniforme in DTS o nella moneta dello Stato di pagamento, indipendente dall'importo degli chèque d'assegnazione.

3. La rimunerazione dovuta all'Amministrazione di pagamento è calcolata ogni mese nel modo seguente: a) il tasso di rimunerazione in DTS da applicare per ogni chèque d'assegnazione è determinato dopo la conversione in DTS dell'importo medio degli chèque d'assegnazione, sulla base del valore medio del DTS nella moneta dello Stato di pagamento, così come è definita nel Regolamento d'esecuzione della Convenzione (equivalenti); b) l'importo totale in DTS, ottenuto per la rimunerazione relativa a ogni conto, è convertito nella moneta dello Stato di pagamento in base al valore reale del DTS in vigore l'ultimo giorno del mese al quale il conto si riferisce; e) se la rimunerazione uniforme prevista al paragrafo 2 è fissata in DTS, la conversione nella moneta dello Stato di pagamento è eseguita nel modo esposto alla lettera b.

Capitolo VI Altri modi di scambio dei pagamenti Articolo 11 Altri modi di scambio dei pagamenti 1. I pagamenti internazionali da eseguire mediante addebitamento ai conti correnti postali possono essere effettuati anche per mezzo di nastri magnetici o di qualsiasi altro supporto convenuto tra le Amministrazioni.

2. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro servizio interno per rappresentare ordini di pagamento che esse ricevono nel modo appena descritto. Le condizioni di scambio sono fissate in questi casi in convenzioni particolari stipulate tra le Amministrazioni interessate.

Capitolo VII II postchèque Articolo 12 Rimessa dei postchèque 1. Ogni Amministrazione può rimettere postchèque ai suoi titolari di conti correnti postali.

2. Ai titolari di conti correnti postali, ai quali vengono rimessi postchèque, è consegnata anche una carta di garanzia per postchèque che dev'essere presentata al momento del pagamento.

3. L'importo massimo garantito è stampato a tergo di ogni postchèque o su un annesso, nella moneta convenuta dai diversi Stati contraenti.

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Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali

4. L'Amministrazione d'emissione stabilisce, salvo accordo particolare con l'Amministrazione di pagamento, il saggio di conversione della sua moneta in quella dello Stato di pagamento.

5. L'Amministrazione d'emissione può riscuotere una tassa sul traente di un postchèque.

6. Se del caso, la durata di validità dei postchèque è fissata dall'Amministrazione d'emissione. Essa è indicata sul postchèque mediante l'impressione dell'ultima data di validità. Se manca tale indicazione, la validità del postchèque è illimitata.

Articolo 13 Pagamento 1. L'importo dei postchèque è versato al beneficiario nella moneta legale dello Stato di pagamento, agli sportelli degli uffici postali.

2. L'importo massimo che si può pagare mediante un postchèque è stabilito di comune accordo dagli Stati contraenti.

Articolo 14 Responsabilità 1. L'Amministrazione di pagamento è liberata da ogni responsabilità se può stabilire che il pagamento è stato effettuato alle condizioni fissate agli articoli 1301 e 1302 del Regolamento d'esecuzione.

2. L'Amministrazione di emissione non è tenuta a rimunerare i postchèque falsificati o contraffatti che le sono stati rimandati dopo il termine previsto dall'articolo 1303 paragrafo 4 del Regolamento d'esecuzione.

Articolo 15 Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento Le Amministrazioni che convengono di partecipare al servizio dei postchèque fissano di comune accordo l'importo della rimunerazione che è assegnato all'Amministrazione di pagamento.

Capitolo Vili La rete POSTNET Articolo 16 Condizioni di adesione e di partecipazione 1. L'adesione di un'istituzione finanziaria postale alla rete è subordinata alla firma della convenzione POSTNET e al pagamento di una tassa d'entrata.

2. Le condizioni di adesione e di partecipazione al servizio sono definite nella convenzione POSTNET.

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Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali

Capitolo IX Disposizioni diverse

Articolo 17 Disposizioni diverse 1. Domanda d'apertura di un conto corrente postale all'estero 1.1 Nei casi di domanda d'apertura di un conto corrente postale in uno Stato con il quale quello in cui risiede il richiedente scambia girate postali, l'Amministrazione di questo Stato deve collaborare con l'Amministrazione incaricata di tenere il conto al momento della verifica della domanda.

1.2 Le Amministrazioni s'impegnano a effettuare tale esame con tutta la cura e la diligenza auspicabili, senza però assumersi per questo nessuna responsabilità.

1.3 L'Amministrazione dello Stato di residenza interviene pure, su richiesta dell'Amministrazione che tiene il conto, per verificare, nei limiti del possibile, le informazioni riguardanti qualsiasi cambiamento della capacità giuridica del correntista.

2.' Franchigia postale 2.1 Gli invii contenenti estratti di conti indirizzati dagli uffici dei conti correnti postali ai titolari di conti sono spediti per la via più rapida (aerea o via terra) e distribuiti in franchigia di porto in tutti gli Stati dell'Unione.

2;2 La rispedizione di questi invii in qualsiasi Stato dell'Unione non fa perdere loro, in nessun caso, il beneficio della franchigia.

Capitolo X Disposizioni finali Articolo 18 Disposizioni finali 1. La Convenzione, l'Accordo concernente i vaglia postali e il suo Regolamento d'esecuzione sono applicabili, se del caso, per analogia, a tutto ciò che non è regolato espressamente dal presente Accordo.

2. L'articolo 4 della Costituzione non è applicabile al presente Accordo.

3. Condizioni per l'approvazione delle proposte riguardanti il presente Accordo 3.1 Per diventare esecutive, le proposte presentate al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento, devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti che aderiscono all'Accordo. Almeno la metà di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

3.2 Per diventare esecutive, le proposte relative al Regolamento, che sono state rimandate dal Congresso al Consiglio dell'esercizio postale per 633

Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali

decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio dell'esercizio postale che aderiscono all'Accordo.

3.3 Per diventare esecutive, le proposte riguardanti il presente Accordo, presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono raccogliere: 3.3.1 i due terzi dei voti, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni (almeno la metà degli Stati membri che aderiscono all'Accordo devono aver risposto alla consultazione); 3.3.2 la maggioranza dei voti, se si tratta della modificazione delle disposizioni del presente Accordo (almeno la metà degli Stati membri che aderiscono all'Accordo devono aver risposto alla consultazione); 3.3.3 la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo.

3.4 Nonostante le disposizioni previste dal paragrafo 3.3.1, ogni Stato membro la cui legislazione nazionale è ancora incompatibile con l'aggiunta proposta può presentare una dichiarazione scritta al Direttore generale dell'Ufficio internazionale nella quale indica che non gli è possibile accettare tale aggiunta. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della notificazione di detta aggiunta.

4. Il presente Accordo sarà reso esecutivo il 1° gennaio 1996 e rimarrà in vigore fino all'entrata in vigore degli Atti del Congresso successivo.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Seoul il 14 settembre 1994.

Seguono le firme

634

Accordo

Traduzione

concernente gli invii contro rimborso

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno stipulato di comune intesa, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 4 della citata Costituzione, il seguente Accordo: Articolo 1 Oggetto dell'Accordo II presente Accordo regola lo scambio degli invii contro rimborso che gli Stati contraenti hanno convenuto di istituire nelle loro relazioni reciproche.

Articolo 2 Definizione del servizio 1. Taluni invii della posta-lettere e i pacchi postali possono essere spediti contro rimborso.

2. Gli importi destinati al mittente degli invii possono essergli spediti: a) con vaglia per rimborsi, il cui ammontare è pagato in contanti nello Stato d'origine dell'invio; tale importo può tuttavia essere versato, se la regolamentazione dell'Amministrazione di pagamento lo permette, a un conto corrente postale tenuto in questo Stato; b) con vaglia di versamento per rimborsi, il cui ammontare deve essere accreditato a un conto corrente postale tenuto nello Stato d'origine dell'invio, se la regolamentazione dell'Amministrazione di questo Stato lo permette; e) con girata o versamento a un conto corrente postale tenuto sia nello Stato incaricato d'incassare il rimborso sia nello Stato d'origine dell'invio, nei casi in cui le Amministrazioni interessate ammettano questi modi di procedere.

Articolo 3 Ruolo dell'ufficio d'impostazione degli invii 1. L'importo del rimborso è espresso, salvo accordo speciale, nella moneta dello Stato d'origine dell'invio; esso va tuttavia indicato nella moneta dello Stato di destinazione, quando l'importo del rimborso deve essere versato o girato a un conto corrente postale tenuto in questo Stato.

2. L'importo del rimborso non può eccedere il massimo adottato nello Stato di destinazione per l'emissione dei vaglia a destinazione dello Stato d'origine ''Dal testo originale francese.

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Accordo concernente gli invii contro rimborso

dell'invio, se la liquidazione del rimborso è effettuata con vaglia per rimborsi.

Per contro, se il regolamento con il mittente è effettuato mediante un vaglia di versamento per rimborsi o una girata, l'ammontare massimo può essere adeguato a quello fissato per i vaglia di versamento o le girate. In ambedue i casi, si può convenire, di comune accordo, un massimo più elevato.

3. L'Amministrazione d'origine dell'invio stabilisce liberamente la tassa che il mittente deve versare oltre alle tasse postali applicabili alla categoria alla quale appartiene l'invio, se il regolamento è eseguito per mezzo di un vaglia postale per rimborsi o di un vaglia di versamento per rimborsi. La tassa applicata a un invio contro rimborso, liquidato per mezzo di un vaglia di versamento per rimborsi, deve essere inferiore a quella che sarebbe applicata a un invio dello stesso importo liquidato per mezzo di un vaglia postale per rimborsi.

4. Il mittente di un invio contro rimborso può chiedere, alle condizioni fissate dall'articolo 29 della Convenzione, sia l'annullamento totale o parziale, sia l'aumento dell'importo del rimborso. In caso d'aumento dell'importo del rimborso, il mittente deve pagare, per l'aumento, la tassa prevista dal paragrafo 3 qui sopra; questa tassa non è riscossa se l'importo deve essere accreditato a un conto corrente postale per mezzo di una polizza di versamento o d'un avviso di versamento o di girata.

5. Se l'importo del rimborso deve essere liquidato per mezzo di una polizza di versamento o d'un avviso di versamento o di girata destinati ad essere accreditati a un conto corrente postale nello Stato di destinazione o nello Stato d'origine dell'invio, si riscuote dal mittente una tassa fissa di 0,16 diritti speciali di prelievo (DTS) al massimo.

Articolo 4 Ruolo dell'ufficio di destinazione degli invii 1. Fatte salve le direttive speciali previste dal Regolamento, i vaglia per rimborsi e i vaglia di versamento per rimborsi sono sottoposti alle disposizioni fissate nell'Accordo concernente i vaglia postali.

2. I vaglia per rimborsi e i vaglia di versamento per rimborsi sono spediti d'ufficio all'ufficio pagante o all'ufficio dei conti correnti postali incaricato del conteggio, per la via più rapida (aerea o via terra).

3. Inoltre, per le girate o i versamenti previsti dall'articolo 3 paragrafo 5, l'Amministrazione dello Stato di destinazione detrae le tasse seguenti dall'importo del rimborso: a) una tassa fissa di 0,65 DTS al massimo; b) se del caso, la tassa interna applicabile alle girate o ai versamenti, se queste operazioni sono effettuate a favore di un conto corrente postale tenuto nello Stato di destinazione; e) la tassa applicabile alle girate o ai versamenti internazionali, se queste operazioni sono effettuate a favore di un conto corrente postale tenuto nello Stato d'origine dell'invio.

636

Accordo concernente gli invii contro rimborso

Articolo 5 Trasmissione dei vaglia per rimborsi La trasmissione dei vaglia per rimborsi può essere effettuata, a scelta delle Amministrazioni, sia direttamente tra l'ufficio di emissione e l'ufficio di pagamento, sia per mezzo di liste.

Articolo 6 Regolamento con i mittenti degli invii 1. I vaglia per rimborsi concernenti gli invii contro rimborso sono pagati ai mittenti alle condizioni fissate dall'Amministrazione d'origine dell'invio.

2. L'ammontare di un vaglia per rimborsi che, per un motivo qualsiasi, non è stato pagato al beneficiario, è tenuto a sua disposizione dall'Amministrazione dello Stato d'origine dell'invio; esso è attribuito definitivamente a questa Amministrazione allo scadere del termine legale di prescrizione in vigore in tale Stato. Se il versamento o la girata a un conto corrente postale, chiesto giusta le disposizioni dell'articolo 2 lettera b, non può essere eseguito per una ragione qualsiasi, l'Amministrazione che ha incassato i fondi compila un vaglia per rimborsi d'un importo corrispondente, a beneficio del mittente dell'invio.

Articolo 7 Rimunerazione. Stesura e regolamento dei conti 1. L'Amministrazione d'origine dell'invio attribuisce all'Amministrazione di destinazione una rimunerazione il cui importo è fissato a 0,98 DTS, prelevandola sull'ammontare delle tasse che essa ha riscosso, applicando l'articolo 3 paragrafi 3, 4 e 5.

2. Gli invii contro rimborso liquidati per mezzo di un vaglia di versamento per rimborsi danno luogo all'attribuzione di una rimunerazione identica a quella che è assegnata quando la liquidazione è effettuata mediante un vaglia postale per rimborsi.

Articolo 8 Responsabilità 1. Le Amministrazioni sono responsabili dei fondi incassati fino al momento in cui il vaglia per rimborsi è regolarmente pagato o accreditato al conto corrente postale del beneficiario. Le Amministrazioni sono inoltre responsabili, fino all'ammontare dell'importo del rimborso, del recapito degli invii senza incassare gli importi o dietro riscossione di una somma inferiore a quella dell'ammontare del rimborso. Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilità per i ritardi nell'incasso o nella trasmissione dei fondi.

2. Non viene versata alcuna indennità per l'importo del rimborso: a) se il mancato incasso è cagionato da un errore o da una negligenza del mittente;
b) se l'invio non è stato recapitato perché colpito da uno dei divieti contemplati sia dalla Convenzione (art. 26 par. 1, 2 e 4.2), sia dall'Accordo concernente i pacchi postali (art. 18 par. 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 2) sia 637

Accordo concernente gli invii contro rimborso

dalle disposizioni del suo Regolamento d'esecuzione relative alla dichiarazione del valore; e) se non è stato presentato alcun reclamo entro il termine fissato dall'articolo 30 paragrafo 1 della Convenzione.

3. L'obbligo di pagare l'indennità incombe all'Amministrazione d'origine dell'invio; questa può esercitare il suo diritto di regresso verso l'Amministrazione responsabile, che è obbligata a rimborsarle, alle condizioni fissate nel Regolamento d'esecuzione della Convenzione (Rimborso dell'indennità all'Amministrazione che effettua il pagamento; liquidazione delle indennità fra le Amministrazioni postali), le somme che furono anticipate per suo conto. L'Amministrazione che per ultima ha pagato l'indennità ha il diritto di rivalersi, fino a concorrenza dell'ammontare di quest'indennità, sul destinatario, sul mittente o su terzi. L'articolo 37 della Convenzione e gli articoli corrispondenti del suo Regolamento d'esecuzione, concernenti i termini di pagamento dell'indennità per la perdita di un invio raccomandato, si applicano a tutte le categorie d'invii contro rimborso e al pagamento delle somme incassate o dell'indennità.

4. L'Amministrazione di destinazione non è responsabile delle irregolarità commesse qualora possa: a) provare che l'errore è dovuto all'inosservanza di una disposizione regolamentare da parte dell'Amministrazione dello Stato d'origine; b) stabilire che, al momento della trasmissione al suo servizio, l'invio e, se si tratta di un pacco postale, il relativo bollettino di spedizione non recavano le indicazioni regolamentari. Se la responsabilità non può essere attribuita con esattezza a una delle due Amministrazioni, queste sopportano il danno in parti uguali.

5. Se il destinatario restituisce un invio recapitatogli senza che l'importo del rimborso sia stato incassato, il mittente è informato e invitato a prendere possesso dell'invio entro un termine di tre mesi, a condizione che egli rinunci ad esigere il pagamento dell'importo del rimborso o restituisca l'ammontare pagatogli in virtù del paragrafo 1 qui sopra. Se il mittente prende possesso dell'invio, l'ammontare rimborsato è restituito all'Amministrazione o alle Amministrazioni che ebbero a sopportare il danno. Se il mittente rinuncia a prendere in consegna l'invio, quest'ultimo diventa proprietà dell'Amministrazione o delle
Amministrazioni che hanno sopportato il danno.

Articolo 9 Disposizioni finali 1. La Convenzione, l'Accordo concernente i vaglia postali, l'Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali e l'Accordo concernente i pacchi postali sono applicabili, se del caso, a tutto ciò che non è contrario al presente Accordo.

2. Condizioni per l'approvazione delle proposte riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento d'esecuzione 2.1 Per diventare esecutive, le proposte sottoposte al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento, devono essere approvate dalla 638

Accordo concernente gli invii contro rimborso

maggioranza degli Stati membri presenti e votanti che aderiscono all'Accordo. Almeno la metà di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

2.2 Per diventare esecutive, le proposte relative al Regolamento d'esecuzione del presente Accordo, che sono state rimandate dal Congresso al Consiglio dell'esercizio postale per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio dell'esercizio postale che aderiscono all'Accordo.

2.3 Per diventare esecutive, le proposte riguardanti il presente Accordo, presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono raccogliere: 2.3.1 i due terzi dei voti, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni (almeno la metà degli Stati membri che aderiscono all'Accordo devono aver risposto alla consultazione); 2.3.2 la maggioranza dei voti, se si tratta di modificazioni alle disposizioni del presente Accordo (almeno la metà degli Stati membri che aderiscono all'Accordo devono aver risposto alla consultazione); 2.3.3 la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo.

2.4 Nonostante le disposizioni previste al paragrafo 2.3.1, ogni Stato membro la cui legislazione nazionale è ancora incompatibile con l'aggiunta proposta ha la facoltà di presentare una dichiarazione scritta al Direttore generale dell'Ufficio internazionale nella quale indica che non gli è possibile accettare tale aggiunta. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di notificazione di detta aggiunta.

3. Il presente Accordo sarà reso esecutivo il 1° gennaio 1996 e rimarrà in vigore fino all'entrata in vigore degli Atti del Congresso successivo.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Seoul il 14 settembre 1994.

Seguono le firme

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Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Procedura di consultazione

Dipartimento federale delle finanze Decreto federale concernente la concessione di un'amnistia fiscale Data limite: 30 giugno 1995

25 aprile 1995

640

Cancelleria federale

Termine per la raccolta delle firme: 25 ottobre 1996

Iniziativa popolare federale «Via gli idrovolanti dai laghi svizzeri» Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Via gli idrovolanti dai laghi svizzeri», presentata il 7 aprile 1995; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, decide: 1.

2.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Via gli idrovolanti dai laghi svizzeri», presentata il 7 aprile 199.5, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque altera il risultato della raccolta delle firme è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza semplice dei seguenti promotori: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3.

Franz Weber, Villa Dubochet 16, 1815 Clarens (presidente) Marlène Burri, chemin Marnière 33, 2068 Hauterive Alee Cagneux, Promenade 24, 5200 Brugg Fritz Kreis, Chalet Giessbach, 3855 Brienz Willy Perret-Gentil, chemin Marnière 33, 2068 Hauterive Cesar Pfister, Promenade 22, 5200 Brugg Judith Weber, Villa Dubochet 16, 1815 Clarens.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Via gli idrovolanti dai laghi svizzeri» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici,

"RS 161.1 1995-268

24 Foglio federale. 78° anno. Voi. II

641

Iniziativa popolare federale

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa, signor Franz Weber, giornalista, Fondazione Helvetia nostra, Casella postale, 1820 Montreux, e pubblicata nel Foglio federale del 25 aprile 1995.

11 aprile 1995

3625

642

Cancelleria federale svizzera: II cancelliere della Confederazione, Couchepin

Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Via gli idrovolanti dai laghi svizzeri» L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: La Costituzione federale è completata come segue: Art. 37quater (nuovo) L'utilizzazione delle acque pubbliche mediante idrovolanti è vietata, tranne in casi d'emergenza.

3625

643

65308

Laboratorista in fisica Physiklaborant/Physiklaboranlin Laborant/Laborantine en physique

Laboratorista in fisica

Regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio Modificazione del 13 gennaio 1995

Programma d'insegnamento professionale Modificazione del 13 gennaio 1995

Entrata in vigore 1° luglio 1995 I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono pubblicati nel Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi cosi annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

25 aprile 1995

Cancelleria federale

6434

644

ad 1995 - 89

Assegnazione di sussidi federali a bonifiche fondiarie e costruzioni rurali Decisioni del Servizio federale delle bonifiche fondiarie - Comune di Poschiavo OR, raggruppamento terreni Poschiavo, tappa 34, Progetto n. GR406-34 Vie di ricorso In virtù degli articoli 68 dell'ordinanza del 14 giugno 1971 sulle bonifiche fondiarie (RS 913.1), 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale, innanzi alla Commissione di ricorso DFEP, 3202 Frauenkappelen. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare, corredato della decisione impugnata.

Chi ha diritto di ricorrere è autorizzato, entro il termine di ricorso e previo annuncio telefonico (tel. 031 322 26 55), a prendere visione delle decisioni e della documentazione relativa al progetto presso il Servizio federale delle bonifiche fondiarie, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

25 aprile 1995

Servizio federale delle bonifiche fondiarie

645

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente gli Atti firmati al XXI Congresso postale universale di Seoul del 15 febbraio 1995

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Bundesblatt

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Foglio federale

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1995

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

16

Cahier Numero Geschäftsnummer

95.014

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25.04.1995

Date Data Seite

513-645

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10 118 182

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