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FOGLIO _FEDER ALE Anno X». Berna, 16 febbraio 1927. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio, officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: Tipografia Cantonale Grassi & C.°, Bellinzona.

Decreto del Consiglio federale concernente la votazione popolare del 15 maggio 1927 sulla legge fe¬ derale del 10 febbraio 1926 sulla circolazione degli auto¬ mobili e dei velocipedi, e sul decreto federale del. 1° ottobre 1926 che modifica l'art. 30 della Costituzione federale.

(Del 28 gennaio 1927) IL- CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, considerando che contro la legge federale del 10 febbraio 1920 sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi è stata presentata .in tempo utile una domanda di referendum appoggiata da 91.781 firme valide e che çono in tal modo osservate nel presente caso le di¬ sposizioni legali sul referendum in esecuzione dei numeri II e XII del decreto federale del 1° ot¬ tobre 1920 che modifica l'art. 30 della Costituzione federale, decreta : 1. La votazione popolare sulla legge federale del 10 febbraio 1926 sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi, e sul decreto federale del 1° ottobre 1926 che modifica l'art. 30 della Costituzione federale avrà luogo in tutto il territorio della Confederazione la do¬ menica 15 maggio 1927 e, dato il caso, già lia vigilia.

2. La Cancelleria federale è incaricata di prendere le necessarie disposizioni, prescritte dalla legge, per l'attuazione della votazione.

10

98 3. Gli in vii ufficiali degli stampati della votazione godono della franchigia postale fino a 50 chilogrammi ; i pacchi di peso superiore ai 5 chilogrammi sono esenti anche dàlia tassa di facchinaggio.

4. Le comunicazioni telefoniche o telegrafiche relative all'accer¬ tamento del risultato della votazione, così quelle delle autorità infe¬ riori alle Cancellerie di Stato, come quelle di queste alla Cancelleria federale, sono esenti da tassa.

.

5. Il presente decreto sarà comunicato ai Cantoni per l'affis¬ sione, e inserito nel Foglio iederale.

Berna, 28 gennaio 1927.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidiente della Confederazvone : MOTTA.

.

v

Il Cancelliere della Confederazione: Kakslin.

Circolare dei Consiglio federalé ai Governi cantonali concernente la vota¬ zione popolare del 15 maggio 1927 sulla legge federale'del 10 febbraio 1926 sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi, e sul decreto federale del 1° ottobre 1926 che modifica l'art. 30 della Costituzione federale.

(Dèi 28 gennaio 1927.)

Fedeli e cari Confederati, Ci pregiamo informarvi che la votazione popolare sulla legge fe¬ derale del 10 febbraio 1926 sulla circolazione degli automobili e sui velocipedi, e sul decreto federale del 1° ottobre 1926 ohe modifica l'art.

30 della Costituzione federale è stata da noi oggi fissata la domenica 15 maggio 1927 e, dato il caso, già la vigilia 14 maggio 1927.

.09 Vi spediremo, per l'affissione, il numero consueto di copie del nostro decreto a ciò relativo. Vogliate, dal canto vostro, prendere gli opportuni provvedimenti affinchè la votazione ne abbia luogo in con¬ formità delle leggi federali su le elezioni e le votazioni federali, del 19 luglio 1872 (Race. Uff. X, 915, del 20 dicembre 1888 (Race. Uff., N. S., XI, CO), del 30 marzo 1900 (Race. Uff., N., S., XVIII, 121), di quelle del 27 gennaio 1892 (Race. Uff., N. S. XII, 885) e del 17 giugno 1874 (Race. Uff., N. S., I, 113) nonché delle circolari del Consiglio fe¬ derale del 16 marzo e 3 aprile 1925 (Foglio federale, 1925, ediz. italiana, pag. 106 e 117).

Vi preghiamo soprattutto di fare in modo che il testo del progetto sottoposto alla votazione pervenga nelle mani degli elettori al più tardi quattro settimane prima del giorno della votazione, e che i processi verbali vengano stesi in ogni Comune nelle debite forme e spediti alla Cancelleria federale al più tardi entro dieci giorni da quello della votazione. Le schede saranno conservate sotto sigillo fino a che il ri¬ sultato della votazione non sarà convalidato dall'Assemblea federale.

I processi verbali devono indicare il numero degli elettori, il nu¬ mero dei votanti, il numero delle schede non computàbili separate in schede bianche e nulle, il numero delle schede computabili e quello dei « Si » e, dei « No » emessi. Il numero delle schede computabili si ottiene deducendo il numero delle schede non computabili (bianche e nulle) da quello dei votanti e forma la base per il computo della mag¬ gioranza assoluta (la metà più 1 delle schede computabili).

Per il riassunto dei risultati della votazione vi raccomandiamo di far uso dello schema seguente : Scùenia per 11 riassunto del risultati della votazione nel Cantoni.

COMUNE (Distretto)

Elettori

Votanti

Schede non computabili bianche nullo

----. 1 - .

Totale Maggioranza assoluta :

Schede compu¬ tabili

Circolazione automobili e velocipedi Si fio

- ^ mm 100 COMUNE (Distretto)

Elettori

Votanti

Schede non computabili bianche nulle

I

Art. 30 Costitaziona ferrale

Schede compu¬ tabili

Si

No

,j

Totale Maggie>ranza a ssoluta: Quanto al numero di copie degli stampati e delle schede da distri¬ buirsi, ci atteniamo a quello dell'ultima votazione. Qualora però voi aveste desideri differenti da esprimere, vogliate incaricare la vostra Cancelleria di Stato . d'intendersi il più presto possibile a questo pro¬ posito con l'Amministrazione degli stampati della Cancelleria federale.

Abbiamo dato ordine all'Amministrazione dei telegrafi di dar corso il più rapidamente possibile alle comunicazioni ufficiali relative ai risultati della votazione popolare. Vogliate pertanto incaricare le Auto¬ rità a ciò designiate nel vostro Cantone di far immediatamente cono¬ scere questi risultati, per mezzo del telefono o del telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato o a qualsiasi altra autorità centrale che sarà da voi indicata, la quale, a sua volta, li telefonerà alla Cancellerìa fede¬ rale.

Tutte queste comunicazioni telefoniche o telegrafiche, così quelle delle autorità inferiori alle autorità comunali, come quelle delle auto¬ rità cantonali alla Cancelleria federale,1 sono esenti da tassa.

V..

Profittiamo di questa occasione, fedeli e cari Confederati, per rac¬ comandarvi con noi alla protezione divina.

Berna, 28 gennaio 1927.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione : MOTTA.

Il Cancelliere della Confederazione : Kaksj.in.

101 Votazione popolare del 15 maggio 1927 su I. la legge federale del 10 febbraio. 1926 sulla circolazione degli automobili e dei velocìpedi; II. il decreto federale del 1° ottobre 1925 che modifica l'art. 30 della Costituzione federale.

I. La legge federale del 10 febbraio 192G sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi è pubblicata nel foglio federale 1926, vo¬ lume unico, pag. 97.

IL IL decreto federale del 1° ottobre 1926 che modifica l'art. 30 della Costituzione federale è pubblicato nel Foglio federale, 1926, vo¬ lume unico, pagina 603.

Estratto

delle

risoluzioni

del

Consiglio

federale

(Dell'8 febbraio 1927.)

L'«Union», società d'assicurazione a Ginevra, è autorizzata ad eser¬ citare l'assicurazione contro. gl'infortuni, l'assicurazione in caso di re¬ sponsabilità civile, l'assicurazione contro gli incendi, il furto con scasso, la rottura di vetri e i danni causati dalle acque.

(Del 10 febbraio IÜf7.)

Il Ministro degli affari esteri della Repubblica del Guatemala ha trasmesso al Consiglio foderale la comunicazione del Generale Don Lazaro Chacon della sua elezione alla Presidenza di quella Repubblica.

Secondo una cornai nie azione della Legazione dei Paesi Bassi, il Governo olandese ha promosso, il 25 gennaio scorso, al grado di Con¬ sole il signor C. Haessig, Viceconsole onorario a Basilea.

(Dell' 11 febbraio 1927).

Il Dipartimento federale delle finanze ha ricevuto i seguenti doni durante il III«» e n jyo (trimestre 1926 :

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto del Consiglio Federale concernente la votazione popolare del 15 maggio 1927 sulla legge federale del 10 febbraio 1926 sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi, e sul decreto federale del 1° ottobre 1926 che modifica l'art. 30 dell...

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Jahr

1927

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Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

16.02.1927

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97-101

Page Pagina Ref. No

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