Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 dicembre 20142, decreta:

Art. 1

Principi

È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione menzionata:

1

a.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

in una delle seguenti leggi: 1. legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri, 2. legge del 26 giugno 19984 sull'asilo, 3. legge federale del 19 dicembre 19865 contro la concorrenza sleale, 4. legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio, 5. legge del 20 giugno 19977 sulle armi, 6. legge del 21 giugno 19328 sull'alcool, 7. legge federale del 19 dicembre 19589 sulla circolazione stradale (LCStr), 8. legge del 19 marzo 201010 sul contrassegno stradale (LUSN), 9. legge federale del 3 ottobre 197511 sulla navigazione interna, 10. legge del 7 ottobre 198312 sulla protezione dell'ambiente, 11. legge del 9 ottobre 199213 sulle derrate alimentari,

RS 101 FF 2015 869 RS 142.20 RS 142.31 RS 241 RS 451 RS 514.54 RS 680 RS 741.01 RS 741.71 RS 747.201 RS 814.01 RS 817.0

2014-0282

905

Legge sulle multe disciplinari

12. legge federale del 3 ottobre 200814 concernente la protezione contro il fumo passivo, 13. legge del 3 ottobre 195115 sugli stupefacenti (LStup), 14. legge forestale del 4 ottobre 199116, 15. legge del 20 giugno 198617 sulla caccia, 16. legge federale del 21 giugno 199118 sulla pesca, 17. legge federale del 23 marzo 200119 sul commercio ambulante; oppure b.

in un'ordinanza emanata in virtù delle leggi di cui alla lettera a numeri 1­12 e 14­17.

La procedura della multa disciplinare è applicata soltanto se la contravvenzione soggetta alla multa disciplinare è menzionata negli elenchi di cui all'articolo 15.

2

Non è applicata alle contravvenzioni perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo.

3

4

La multa disciplinare ammonta al massimo a 300 franchi.

5

Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell'imputato.

Art. 2

Organi competenti

Le multe disciplinari sono riscosse dagli organi di polizia e dalle autorità competenti per l'esecuzione delle leggi secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera a e delle ordinanze emanate in virtù delle stesse. I Cantoni designano gli organi competenti per la riscossione delle multe disciplinari.

1

2 Nella misura in cui il diritto federale le conferisce competenze di controllo nei settori previsti all'articolo 1 capoverso 1 lettera a, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata a riscuotere multe disciplinari in caso di infrazioni. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l'AFD trasmette il caso all'autorità di perseguimento penale competente.

Il rappresentante dell'organo competente deve essere in grado di provare all'imputato di appartenervi.

3

Art. 3

Presupposti

La procedura della multa disciplinare è applicata se l'infrazione è stata accertata direttamente dal rappresentante dell'organo competente.

1

14 15 16 17 18 19 20

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RS 818.31 RS 812.121 RS 921.0 RS 922.0 RS 923.0 RS 943.1 RS 313.0

Legge sulle multe disciplinari

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2 È parimenti applicata alle infrazioni alla LCStr21 e alle ordinanze emanate in virtù della stessa accertate da un impianto di sorveglianza automatico che soddisfa i requisiti della legge federale del 17 giugno 201122 sulla metrologia.

Art. 4

Eccezioni

La presente legge non è applicata se al momento dell'infrazione l'autore non ha ancora compiuto i 15 anni; è fatto salvo il capoverso 2.

1

In caso di infrazione alla LStup23 (art. 1 cpv. 1 lett. a n. 13) la presente legge non è applicata se al momento dell'infrazione l'autore non ha ancora compiuto i 18 anni.

2

3

La procedura della multa disciplinare è inoltre esclusa se: a.

al momento del reato, l'imputato ha posto in pericolo o leso persone o causato danni;

b.

all'imputato è contestato anche un altro reato che non è menzionato nell'elenco allestito secondo l'articolo 15;

c.

l'imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli;

d.

occorre eseguire atti procedurali secondo il Codice di procedura penale24 che non sono menzionati nella presente legge.

Art. 5

Concorso

Se l'imputato, con uno o più atti contemporanei, commette più fattispecie contravvenzionali soggette a multe disciplinari, gli importi sono cumulati ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nel caso in cui più fattispecie contravvenzionali soggette a multe disciplinari hanno lo stesso obiettivo di protezione.

1

Se la multa complessiva prevista ammonta a più di 600 franchi, la procedura penale ordinaria è applicata a tutti i reati.

2

Art. 6

Procedura generale

Se l'imputato è presente o viene fermato al momento del reato, può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni (termine di riflessione).

1

Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una quietanza che non menziona il suo nome.

2

Se non paga immediatamente la multa, deve fornire i suoi dati personali e riceve un modulo concernente il termine di riflessione e una cedola di versamento. Il rappresentante dell'organo competente conserva una copia del modulo; se l'imputato paga la multa entro il termine prescritto, la copia è distrutta.

3

21 22 23 24

RS 741.01 RS 941.20 RS 812.121 RS 312.0

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Legge sulle multe disciplinari

Se l'imputato non paga la multa entro il termine prescritto, è applicata la procedura penale ordinaria.

4

Se l'imputato non è presente o non viene fermato al momento dell'atto punibile, è applicata la procedura penale ordinaria. È fatto salvo l'articolo 7.

5

Nella procedura della multa disciplinare non si applicano le prescrizioni sulla comunicazione di sentenze, di decreti penali o di decreti d'abbandono.

6

Art. 7

Responsabilità del detentore del veicolo

Se il conducente non è presente o non viene fermato al momento dell'infrazione alla LCStr25, alle ordinanze emanate in virtù della stessa oppure alla LUSN26, la multa è inflitta al detentore del veicolo indicato nella licenza di circolazione.

1

2 La multa è comunicata per scritto al detentore indicato nella licenza di circolazione. Questi può pagarla entro 30 giorni.

Se il detentore non paga la multa entro il termine prescritto, è applicata la procedura penale ordinaria.

3

Se il detentore fornisce nome e indirizzo della persona che ha commesso il reato, nei confronti della stessa è applicata la procedura di cui ai capoversi 2 e 3.

4

Se l'identificazione della persona che ha commesso il reato non è possibile senza sforzi sproporzionati, il detentore deve pagare la multa entro un termine di 30 giorni, salvo se nell'ambito della procedura penale ordinaria rende verosimile che il suo veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà e senza che egli potesse impedirlo, nonostante abbia usato la dovuta diligenza.

5

Art. 8

Messa al sicuro e confisca

Con la riscossione della multa disciplinare sono messi al sicuro oggetti e valori patrimoniali che secondo gli articoli 69 e 70 del Codice penale27 vanno confiscati.

1

Gli oggetti e i valori patrimoniali messi al sicuro sono considerati confiscati con il pagamento della multa.

2

Art. 9 1

Moduli

La quietanza per la multa disciplinare contiene le indicazioni seguenti: a.

la designazione dell'organo competente;

b.

la data, l'ora e il luogo dell'infrazione;

c.

la fattispecie penale realizzata;

d.

l'importo della multa;

e.

la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali eventualmente confiscati;

25 26 27

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RS 741.01 RS 741.71 RS 311.0

Legge sulle multe disciplinari

2

f.

il luogo e la data dell'emissione;

g.

il cognome e il nome della persona che rilascia la quietanza.

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Il modulo concernente il termine di riflessione contiene le indicazioni seguenti: a.

il cognome, il nome, la data di nascita, il luogo d'origine e il domicilio dell'imputato;

b.

la data di consegna del modulo;

c.

l'indicazione che sarà avviata la procedura penale ordinaria se la multa disciplinare non è pagata entro 30 giorni; è fatta salva la lettera d;

d.

l'indicazione che nel calcolo della multa disciplinare è tenuto conto dell'importo depositato se l'imputato accetta esplicitamente la multa disciplinare entro 30 giorni o il termine di riflessione scade inutilizzato;

e.

la designazione dell'organo competente (art. 2);

f.

la data, l'ora e il luogo dell'infrazione;

g.

la fattispecie penale realizzata;

h.

l'importo della multa disciplinare;

i.

la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali eventualmente messi al sicuro;

j.

il luogo e la data dell'emissione;

k.

il cognome e il nome della persona che rilascia il modulo.

Nei casi di cui all'articolo 7, il modulo concernente il termine di riflessione può essere apposto sul parabrezza. Al posto dei dati personali secondo il capoverso 2 lettera a è indicata la targa del veicolo.

3

Art. 10

Imputati non domiciliati in Svizzera

Se l'imputato non domiciliato in Svizzera non paga immediatamente la multa disciplinare, deve depositarne l'importo oppure prestare una garanzia adeguata.

1

2 Se il termine di riflessione di cui all'articolo 6 capoverso 1 scade inutilizzato o l'imputato accetta esplicitamente la multa disciplinare entro tale termine, il calcolo della multa tiene conto dell'importo depositato. Con il calcolo, la multa disciplinare è considerata pagata.

Art. 11

Passaggio in giudicato

Con il pagamento o il calcolo, la multa passa in giudicato.

Art. 12

Spese

Nella procedura della multa disciplinare non sono riscosse spese.

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Legge sulle multe disciplinari

Art. 13

Opposizione alla procedura della multa disciplinare

Il rappresentante dell'organo competente deve comunicare all'imputato che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare; è fatto salvo l'articolo 15 capoverso 3 LUSN28.

1

2

Se l'imputato si oppone alla procedura, è applicata la procedura penale ordinaria.

Art. 14

Multa disciplinare nella procedura penale ordinaria

La multa disciplinare può essere pronunciata anche nella procedura penale ordinaria.

Art. 15

Esecuzione

Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni, elenca le contravvenzioni per cui possono essere inflitte multe disciplinari e ne stabilisce l'importo.

Art. 16

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 17

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

28

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RS 741.71

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Allegato (art. 16)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge del 24 giugno 197029 sulle multe disciplinari è abrogata.

II Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Codice di procedura penale30 Art. 23 cpv. 1 lett. e 1

Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP31: e.

i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure; è eccettuato il contrassegno per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe;

2. Legge del 19 marzo 201032 sul contrassegno stradale Art. 12

Prestazione di garanzia

Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l'assoggettamento o non pagano immediatamente la tassa, devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un'altra garanzia appropriata.

Art. 14, rubrica e cpv. 2 Delitti e contravvenzioni 2

Abrogato

29 30 31 32

RU 1972 734, 1996 1075, 2006 3545, 2012 6291, 2013 4669 RS 312.0 RS 311.0 RS 741.71

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Art. 15

Perseguimento penale da parte dell'Amministrazione delle dogane

L'Amministrazione delle dogane persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sua sfera di competenza (art. 11 lett. a). Essa deferisce ai Cantoni le violazioni dell'articolo 245 del Codice penale33.

1

La procedura dinnanzi all'Amministrazione delle dogane è retta dalla legge del ...34 sulle multe disciplinari.

2

Se il contravventore rifiuta la procedura della multa disciplinare o non paga la multa entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla legge federale del 22 marzo 197435 sul diritto penale amministrativo.

3

Art. 16 capoversi 2 e 3 Abrogati Art. 18 cpv. 3 3 Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo e il perseguimento penale nella procedura della multa disciplinare.

3. Legge del 3 ottobre 195136 sugli stupefacenti Art. 28b­28l Abrogati

33 34 35 36

912

RS 311.0 FF 2015 905 RS 313.0 RS 812.121