Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera Modifica del 9 dicembre 2015 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera, allegato al decreto del Consiglio federale del 30 gennaio 20151, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 7

Contributi

7.1

Il contributo a carico dei lavoratori corrisponde allo 0,50 per cento del salario determinante. L'importo viene trattenuto mensilmente dal salario lordo, a condizione che non sia prevista una diversa modalità di trattenuta.

7.2

Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde allo 0,85 per cento del salario determinante.

7.3

È da considerarsi salario determinante il salario soggetto a SUVA fino al raggiungimento del massimo LAINF.

Il resto dell'articolo resta invariato.

Art. 14

Rendita transitoria ordinaria

14.1

Le prestazioni della Fondazione MPA vengono corrisposte esclusivamente sotto forma di rendita.

14.2

L'importo della rendita transitoria corrisponde in linea generale al 72 per cento del salario mensile perso, rispettivamente al valore massimo ai sensi della Tabella A nell'Appendice 1, corrispondente all'età dell'avente diritto al momento del ricorso alla rendita transitoria. Tra i due importi è sempre da considerarsi valido per il pagamento quello inferiore.

La rendita transitoria è basata sul salario mensile ordinario medio (lordo, esclusi eventuali supplementi e indennità per ore supplementari), corrisposto prima del ricorso alla rendita transitoria. Il salario mensile corrisponde a

1

FF 2015 1491

2015-3366

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1/12 del salario annuo soggetto a SUVA, per un importo che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita massima mensile di vecchiaia AVS. ...

Il resto dell'articolo resta invariato.

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Contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera. DCF

Appendice 1 Tabella A: Rendita transitoria (ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 CCL-MPA Involucro edilizio) Età determinante per la prestazione1 espressa in anni e mesi Da (AA/MM) a (AA/MM)

Rendita transitoria mensile massima in % sul salario mensile determinante per la prestazione2

Uomini

Donne

60/00­60/11

59/00­59/11

36.0 %

61/00­61/11

60/00­60/11

44.0 %

62/00­62/05

61/00­61/05

54.0 %

62/06­64/11

61/06­63/11

72.0 %

1 2

...

fino a un salario mensile che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita AVS mensile massima

II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016 e ha effetto sino al 31 dicembre 2018.

9 dicembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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